| Gazzetta n. 126 del 3 giugno 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
| ORDINANZA 22 aprile 2026 |
| Modifiche e integrazioni alle ordinanze speciali n. 12 del 15 luglio 2021 (Cascia), n. 11 del 16 luglio 2021 (Norcia) e n. 39 del 23 dicembre 2022 (Preci). (Ordinanza speciale n. 160/2026). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026; Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresi' che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile ratione temporis; Viste le ordinanze: a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; d) n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building information modeling - BIM»; e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»; f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di Building information modeling - BIM»; g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di Building information modeling - BIM»; Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale e' stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche ed integrazioni; Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile; Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, di approvazione di linee guida e indirizzi applicativi della struttura commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile; Vista l'ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di Cascia» e successive modifiche ed integrazioni; Vista l'ordinanza speciale n. 11 del 16 luglio 2021 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di Norcia» e successive modifiche ed integrazioni; Vista l'ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2022, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di Preci», e successive modifiche ed integrazioni; Vista la nota acquisita alla struttura commissariale con il n. prot. CGRTS-0008972-A-02/03/2026 con cui l'Ufficio speciale ricostruzione della Regione Umbria ha formulato richiesta di emanazione di una ordinanza speciale per il finanziamento della quota di progettazione di ulteriori interventi nei Comuni di Cascia, Norcia e Preci; Rilevato che l'USR Umbria ha valutato la stima dei costi finalizzata alla realizzazione degli interventi in complessivi euro 50.439.115,00, attestando il nesso di causalita' dei danni rilevati con gli eventi sismici del 2016 e trasmettendo la relativa relazione istruttoria, che reca le schede di ricognizione dei singoli interventi; Rilevato che, mediante la citata nota, l'USR Umbria ha richiesto il finanziamento della sola quota destinata alla progettazione di primo livello (progetto di fattibilita' tecnico-economica - PFTE) per un importo pari al 10% della spesa stimata e, dunque, per un importo complessivo massimo pari ad euro 5.043.911,50, in ragione della rilevata necessita' di pervenire ad un quadro conoscitivo maggiormente definito ai fini della definizione del costo effettivo degli interventi; Vista la relazione del sub commissario, allegato sub 1) alla presente ordinanza, redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria e dei comuni interessati, che indica le singole opere ed i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi stimati, con particolare riguardo a quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche; Considerato che, dalla suddetta relazione, emerge che gli interventi oggetto della presente ordinanza riguardano edifici pubblici simbolici, infrastrutture essenziali, mura e opere di sostegno, sottoservizi e pavimentazioni, tutti necessari alla ripresa della vita civile, sociale ed economica delle comunita' interessate, nonche' al ripristino della piena fruibilita' e sicurezza dei luoghi; Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per procedere alla modifica e integrazione delle richiamate ordinanze speciali, ferma restando per il resto la loro piena efficacia; Ritenuto, pertanto, di procedere, mediante la presente ordinanza speciale, alla integrazione degli interventi gia' programmati nelle ordinanze speciali n. 12 del 15 luglio 2021, n. 11 del 16 luglio 2021 e n. 39 del 23 dicembre 2022, con inserimento di ulteriori interventi e con finanziamento della relativa progettazione di primo livello (PFTE); Ritenuto, anche in deroga all'art. 37, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al fine di accelerare l'avvio delle attivita' di progettazione degli interventi, di riconoscere per l'effettuazione dei relativi servizi di progettazione e delle connesse attivita' e funzioni tecniche, una anticipazione sul contributo pari ad un massimo del 10% del valore complessivo del singolo intervento quale risultante dal quadro economico dell'opera o dei lavori, rinviando al momento della approvazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica l'individuazione del valore effettivo degli interventi e il relativo finanziamento; Considerato che le somme indicate non risultano ad oggi finanziate da altri provvedimenti e che si rende pertanto necessario disporre l'incremento delle corrispondenti previsioni finanziarie delle ordinanze speciali sopra richiamate, limitatamente alla redazione della progettazione di primo livello (PFTE), per un importo massimo di euro 5.043.911,50; Verificati la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 23 marzo 2026, e' pari ad euro 1.520.719.128,77 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, e' pari ad euro 495.955.105,10; Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione e agli interventi previsti nella presente ordinanza; Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza; Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 26 marzo 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dispone:
Art. 1
Modifiche all'ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021 - Comune di Cascia
1. All'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. All'elenco degli interventi di ricostruzione pubblica del Comune di Cascia di cui al comma 1 sono aggiunti i seguenti ulteriori interventi: 1) muro di contenimento di via Beata Teresa Fasce - soggetto attuatore: Comune di Cascia - importo complessivo stimato euro 280.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 28.000,00; 2) riqualificazione centro storico (varie) - soggetto attuatore: Comune di Cascia - importo complessivo stimato euro 1.163.091,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 116.309,10; 3) muro di contenimento strada viale Cavour incrocio via IV Novembre e incrocio via S.S. Pietro e Paolo; muri di contenimento viale Cavour - strada accesso IACP - soggetto attuatore: Comune di Cascia - importo complessivo stimato euro 380.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 38.000,00; 4) capannone di Avendita - soggetto attuatore: Comune di Cascia - importo complessivo stimato euro 220.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 22.000,00; 5) muro di contenimento di via del Pago (fonte) e via del Pago a valle (lato ex mulino Emili) - soggetto attuatore: Comune di Cascia - importo complessivo stimato euro 455.940,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 45.594,00; 6) incrocio viale Cavour - soggetto attuatore: Comune di Cascia - importo complessivo stimato euro 220.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 22.000,00; 7) muro di contenimento chiesa Sant'Antonio e muro cinta complesso Sant'Antonio - soggetto attuatore: Comune di Cascia - importo complessivo stimato euro 750.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 75.000,00; 8) mura della Rocca di Sant'Agostino; muro su strada Sant'Agostino intervento a monte rudere - soggetto attuatore: Comune di Cascia - importo complessivo stimato euro 400.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 40.000,00; 9) casa custode mattatoio comunale - soggetto attuatore: Comune di Cascia - importo complessivo stimato euro 185.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 18.500,00; 10) ex chiesa Santa Chiara - soggetto attuatore: Comune di Cascia - importo complessivo stimato euro 250.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 25.000,00; 11) muri di contenimento via di Porta Leonina - soggetto attuatore: Comune di Cascia - importo complessivo stimato euro 1.500.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 150.000,00; 12) ipogeo piazza Aldo Moro - soggetto attuatore: Comune di Cascia - importo complessivo stimato euro 300.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 30.000,00; 13) muro di contenimento di via Santo Spirito, via Porta Orientale, via Porta Leonina, strada Porta Leonina, fronte chiesa via Porta Leonina, via N. Bucchi - soggetto attuatore: Comune di Cascia - importo complessivo stimato euro 1.500.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 150.000,00.». 2. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza speciale n. 12 del 2021, le parole «Gli interventi di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interventi di cui ai commi 1 e 1-bis». 3. All'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 12 del 2021, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2.bis. Il Comune di Cascia e' individuato come soggetto attuatore degli interventi di cui al precedente articolo 1, comma 1-bis.». 4. All'art. 8 dell'ordinanza speciale n. 12 del 2021, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 22.192.561,49 La spesa per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, numeri 1) e 3) della presente ordinanza, di importo pari a euro 12.787.500,00, trovano copertura all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020; la spesa per gli ulteriori interventi del citato articolo 1, complessivamente in euro 8.644.658,39, trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'. Nell'importo complessivo di cui al presente comma, gli oneri derivanti dal finanziamento delle progettazioni degli interventi di cui all'art. 1, comma 1-bis, ammontano ad euro 760.403,10, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.». |
| | Art. 2
Modifiche all'ordinanza speciale n. 11 del 16 luglio 2021 - Comune di Norcia
1. All'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 11 del 16 luglio 2021, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. All'elenco degli interventi di ricostruzione pubblica di cui al comma 1 sono aggiunti i seguenti ulteriori interventi: 1) capannone comunale - soggetto attuatore: Comune di Norcia - importo complessivo stimato euro 2.500.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 250.000,00; 2) ex Pescheria - via Solferino - soggetto attuatore: Comune di Norcia - importo complessivo stimato euro 500.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 50.000,00; 3) Ostello Gioventu' - soggetto attuatore: Comune di Norcia - importo complessivo stimato euro 2.536.196,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 253.619,60; 4) Palazzo Accica - soggetto attuatore: Comune di Norcia - importo complessivo stimato euro 7.608.586,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 760.858,60; 5) Palazzo Cavalieri di Malta - Pretura - soggetto attuatore: Comune di Norcia - importo complessivo stimato euro 4.400.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 440.000,00; 6) Complesso Porta Romana - soggetto attuatore: Comune di Norcia - importo complessivo stimato euro 8.893.152,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 889.315,20; 7) Deposito Santa Scolastica - soggetto attuatore: Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'Umbria - importo complessivo stimato euro 697.150,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 69.715,00». 2. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza speciale n. 11 del 2021, le parole «Gli interventi di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interventi di cui ai commi 1 e 1-bis». 3. All'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 11 del 2021, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4.bis. Per gli interventi di cui al precedente art. 1, comma 1-bis, il Comune di Norcia e' individuato come soggetto attuatore, salvo per l'intervento di cui al n. 7) per cui e' individuato come soggetto attuatore la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'Umbria.». 4. L'art. 9, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 11 del 2021 e' sostituito dal seguente: «Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 73.526.803,14. La spesa per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1 della presente ordinanza, trova copertura, quanto ad euro 37.253.095,35 all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020, quanto ad euro 1.000.000,00 all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 129 del 2022, quanto ad euro 1.870.000,00 da fondo accontamento art. 3 O.C. n. 114/21; l'ulteriore spesa per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, per complessivi euro 30.690.199,39, trovano copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'. L'intervento relativo a "La Castellina" risulta finanziato all'interno del Programma di ricostruzione delle opere pubbliche di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza n. 109 del 2020 per un importo pari ad euro 785.514,07 per la sola parte strutturale e da contributi regionali del 22 gennaio 2014 di euro 211.562,00, del 22 marzo 2020 di euro 850.000,00 e da un contributo comunale di euro 265.390,50. Nell'importo complessivo di cui al presente comma, gli oneri derivanti dal finanziamento delle progettazioni degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1-bis, ammontano ad euro 2.713.508,40, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.». |
| | Art. 3
Modifiche all'ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2022 - Comune di Preci
1. All'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2022, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente comma: «2-bis. All'elenco degli interventi di ricostruzione pubblica del Comune di Preci sono aggiunti i seguenti ulteriori interventi: 1) Abeto - sottoservizi, infrastrutture e pavimentazione - soggetto attuatore: Comune di Preci - importo complessivo stimato euro 3.000.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 300.000,00; 2) sottoservizi, pavimentazioni e muri di sostegno centro storico Piedivalle - soggetto attuatore: Comune di Preci - importo complessivo stimato euro 4.000.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 400.000,00; 3) Todiano - sottoservizi, infrastrutture e zona rossa - soggetto attuatore: Comune di Preci - importo complessivo stimato euro 4.500.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 450.000,00; 4) Montaglioni - sottoservizi, infrastrutture e pavimentazioni - soggetto attuatore: Comune di Preci - importo complessivo stimato euro 1.000.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 100.000,00; 5) Montebufo - sottoservizi, infrastrutture e pavimentazioni - soggetto attuatore: Comune di Preci - importo complessivo stimato euro 900.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 90.000,00; 6) Casali di Belforte - sottoservizi, infrastrutture e pavimentazioni - soggetto attuatore: Comune di Preci - importo complessivo stimato euro 800.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 80.000,00; 7) Strada Castelvecchio-Cervara - soggetto attuatore: Comune di Preci - importo complessivo stimato euro 1.500.000,00 - importo massimo finanziato per la progettazione di primo livello (PFTE) euro 150.000,00. 2. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza speciale n. 39 del 2022, le parole «Gli interventi di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interventi di cui ai commi 2 e 2-bis». 3. All'art. 4 dell'ordinanza speciale n. 39 del 2022, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3.bis. Per gli interventi di cui al precedente art. 2, comma 1-bis, il Comune di Preci e' individuato come soggetto attuatore». 4. All'art. 11 dell'ordinanza speciale n. 39 del 2022 il comma 1, come modificata dall'ordinanza speciale n. 65 del 2023 e dall'ordinanza speciale n. 145 del 2025, e' sostituito dal seguente: «Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 38.603.928,65; gli stessi trovano copertura all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 109 del 2020 per un importo pari a euro 11.463.132,76, all'interno delle risorse gia' stanziate con l'ordinanza n. 129 del 2022 per un importo pari a euro 8.050.000,00 e per un importo pari ad euro 17.520.795,89 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. Nell'importo complessivo di cui al presente comma, gli oneri derivanti dal finanziamento delle progettazioni degli interventi di cui all'art. 1, comma 2-bis, ammontano ad euro 1.570.000,00, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.». |
| | Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di complessivi euro 5.043.911,50, come da importi dettagliati all'art. 1 della presente ordinanza, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 23 marzo 2026, e' pari ad euro 1.520.719.128,77 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, e' pari ad euro 495.955.105,10. |
| | Art. 5
Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.
Roma, 22 aprile 2026
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1255
__________ Avvertenza: L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali |
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