| Gazzetta n. 126 del 3 giugno 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
| ORDINANZA 22 aprile 2026 |
| Interventi di ricostruzione dei cimiteri nel Comune di Cascia e nel Comune di Preci. (Ordinanza speciale n. 159/2026). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026; Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresi' che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub Commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile ratione temporis; Viste le ordinanze: a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; d) n. 214 del 23 dicembre 2024 recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling - BIM»; e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»; f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di Building Information Modeling - BIM»; g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di Building Information Modeling - BIM»; Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale e' stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni; Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile; Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni, di approvazione di Linee Guida e indirizzi applicativi della struttura commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile; Vista l'ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di Cascia» e successive modifiche ed integrazioni; Vista l'ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2022 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione nel Comune di Preci», e successive modifiche ed integrazioni; Vista la nota acquisita alla struttura commissariale con il n. prot. CGRTS-0008971-A-02/03/2026 con cui l'Ufficio speciale ricostruzione della Regione Umbria ha formulato richiesta di attivazione dei poteri straordinari ai sensi dell'OCSR n. 110/2020 per la riparazione delle strutture cimiteriali e degli edifici sacri annessi, siti nei territori del Comune di Cascia e del Comune di Preci; Rilevato che l'USR Marche ha valutato la stima dei costi finalizzata alla realizzazione degli interventi in complessivi euro 7.584.800,00, attestando il nesso di causalita' dei danni rilevati con gli eventi sismici del 2016 e trasmettendo la relativa relazione istruttoria, che reca le schede di ricognizione dei singoli interventi; Rilevato che, mediante la citata nota, l'USR Umbria ha richiesto il finanziamento della sola quota destinata alla progettazione di primo livello (progetto di fattibilita' tecnico economica- PFTE) per un importo pari al 10% della spesa stimata e, dunque, per complessivi euro 758.480,00, in ragione della rilevata necessita' di pervenire ad un quadro conoscitivo maggiormente definito ai fini della definizione del costo effettivo degli interventi; Vista la relazione del sub Commissario, allegato sub 1) alla presente ordinanza, redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria e dei comuni interessati, che indica le singole opere ed i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi stimati, con particolare riguardo a quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche; Considerato che, dalla suddetta relazione, emerge che i complessi cimiteriali oggetto di intervento costituiscono punti di riferimento essenziali per la ripresa della vita civile, sociale, religiosa ed economica delle comunita' interessate e, al contempo, un patrimonio storico e architettonico che e' necessario ripristinare e preservare; Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'ordinanza n. 110 del 2020 per gli interventi di riparazione e ricostruzione dei cimiteri frazionali; Ritenuto, pertanto, di approvare gli interventi, come meglio dettagliati dall'allegato sub 1) alla presente ordinanza nel Comune di Cascia e nel Comune di Preci; Ritenuto, anche in deroga all'art. 37 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al fine di accelerare l'avvio delle attivita' di progettazione degli interventi, di riconoscere per l'effettuazione dei relativi servizi di progettazione e delle connesse attivita' e funzioni tecniche, una anticipazione sul contributo pari ad un massimo del 10% del valore complessivo del singolo intervento quale risultante dal quadro economico dell'opera o dei lavori, rinviando al momento della approvazione del livello progettuale necessario per l'affidamento dei lavori l'individuazione del valore effettivo degli interventi e il relativo finanziamento; Ritenuto che - attraverso questa modalita' operativa - si potra' individuare con maggiore esattezza e con un minor margine di errore l'importo del futuro finanziamento delle opere la cui realizzazione e' stata programmata; Considerato che le somme necessarie per l'avvio delle progettazioni delle opere di cui alla presente ordinanza, ad oggi, non risultano finanziate da altri provvedimenti e che si rende, dunque, necessario stanziare, inizialmente, l'importo complessivo di euro 758.480,00 per la predisposizione dei singoli progetti, in ragione delle valutazioni di cui sopra; Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre altresi' adottare misure straordinarie, di semplificazione e coordinamento delle procedure per accelerare gli interventi di cui alla presente ordinanza, cosi' da accelerarne la realizzazione a valle dell'approvazione dei rispettivi progetti e del finanziamento dei conseguenti lavori; Ritenuto di individuare, per gli interventi di cui all'allegato sub 1), ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub Commissario l'ing. Fulvio M. Soccodato in ragione della sua competenza ed esperienza professionale garantendo anche continuita' con quanto disposto nell'ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021 «Interventi di ricostruzione nel Comune di Cascia» e nell'ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2022 «Interventi di ricostruzione nel Comune di Preci»; Ritenuto che sia possibile riconoscere al Comune di Cascia ed al Comune di Preci la gestione diretta degli interventi in oggetto in qualita' di soggetti attuatori per gli interventi localizzati nel rispettivo territorio, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, ove non sussistente una specifica deroga alla stessa da parte di altre ordinanze del Commissario straordinario; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, i soggetti attuatori possano essere supportati da limitate specifiche professionalita' esterne di complemento per le attivita' di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare; Considerato che, ai fini dell'accelerazione degli interventi, i soggetti attuatori potranno eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui l'attivita' di progettazione e la direzione dei lavori, e che in particolare la progettazione, essendo propedeutica alla realizzazione dell'intervento, debba essere effettuata con la massima tempestivita'; Considerato che, nell'esecuzione degli interventi, i soggetti attuatori dovranno sempre agire nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; Considerato che l'affidamento diretto per i contratti pubblici al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 non osta ai principi del legislatore europeo e ai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; Ritenuto, pertanto, di disporre che i soggetti responsabili degli interventi, possano procedere all'affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attivita' di progettazione fino alla soglia prevista dall'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con le modalita' previste dall'art. 50, comma 1, del richiamato decreto legislativo ed applicando la relativa disciplina; Ritenuto, inoltre, di prevedere, quale modalita' accelerata di realizzazione degli interventi che i soggetti responsabili possano procedere all'affidamento diretto dei contratti di lavori ai sensi dell'art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, sino a un importo massimo di euro 400.000 e fermo il rispetto del principio di rotazione; Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della realizzazione, ricostruzione, riparazione e del ripristino di strutture ed edifici oggetto della presente ordinanza; Considerato che gli interventi di cui alla presente ordinanza rivestono carattere di urgenza, anche in ragione del tempo trascorso dagli eventi sismici, e, pertanto, ricorrono i presupposti per attivare le procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, selezionando almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione, nonche' nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del medesimo decreto e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori; Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare all'art. 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione al prezzo piu' basso fino alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023; Ritenuto, altresi', necessario per i medesimi fini consentire ai soggetti attuatori affidare i lavori ponendo a basa di gara il progetto di fattibilita' tecnica ed economica, secondo quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023; Considerato necessario, al fine del piu' efficace coordinamento tra gli interventi e attesa la simultaneita' degli stessi e comunque nei limiti della soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, prevedere la possibilita' di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi piu' rapidi; Ritenuto, altresi', di disporre, nell'ottica del principio del risultato e anche in deroga agli articoli 17, commi 5, 7, 8 e 9, 18, commi 2, 3 e 4, e 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023, per quanto concerne i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo, che sia comunque consentita la consegna in via d'urgenza dei lavori e l'esecuzione anticipata del contratto nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale del contraente privato, fermo restando che, quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante applica le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023; Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, la facolta' del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023; Ritenuto che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023; Ritenuto che il soggetto attuatore, fatto salvo il disposto dell'ordinanza n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di Building Information Modeling - BIM», possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e comunque che la progettazione - oltre a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del richiamato decreto legislativo - debba essere finalizzata anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori; Ritenuto, al fine di agevolare le attivita' di progettazione degli interventi e di successiva realizzazione degli stessi di prevedere che le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 debbano essere applicate come linee guida non cogenti; Ritenuto che, al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori e velocita' di realizzazione, il soggetto attuatore puo': inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica; prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario; Ritenuto, sempre al fine di accelerare l'avvio ed il completamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, di consentire la realizzazione dei lavori relativi agli stessi attraverso appalti unitari, suddivisi in lotti prestazionali o funzionali, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020; Ritenuto, altresi', in considerazione della pluralita' e contestualita' degli interventi da realizzare, che i soggetti attuatori possano ricorrere alla definizione di uno o piu' Accordi quadro, con uno o piu' operatori economici individuati previa procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici, prevedendo la realizzazione degli interventi attraverso un lotto unico e unitario; Considerata la necessita' di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione degli interventi oggetto della presente ordinanza, si ritiene di consentire al soggetto attuatore la facolta' di procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennita' di esproprio; Ritenuto che, a fini acceleratori e nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilita' e delle opere di urbanizzazione, debba essere consentito di procedere in deroga agli articoli 7 e 17 del regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, e all'art. 13 e al Titolo III della legge 6 dicembre 1991, n. 394; Ritenuto che, in una ottica di coordinamento tra tutte le disposizioni astrattamente applicabili agli interventi di cui alla presente ordinanza, di stabilire espressamente che per quanto non espressamente derogato da questa ordinanza, agli interventi previsti si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023, nonche' quelle del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, ove ancora applicabili e piu' favorevoli; Considerato che la presenza di diversi interessi facenti capo a piu' amministrazioni rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che, pertanto, occorre specificarne la disciplina; Ritenuto necessario avvalersi di un collegio consultivo tecnico per ogni singolo contratto facente parte dell'intervento unitario allo scopo di pervenire alla rapida risoluzione delle controversie finalizzata al rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma e alle interazioni tra gli interventi e, pertanto, di derogare ai limiti temporali e di importo previsti dall'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, o dalle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023 adottando una specifica disciplina per gli interventi oggetto della presente ordinanza; Verificati la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 23 marzo 2026, e' pari ad euro 1.520.719.128,77 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, e' pari ad euro 495.955.105,10; Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione e agli interventi previsti nella presente ordinanza; Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza; Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 26 marzo 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dispone:
Art. 1
Ambito di applicazione e principi generali
1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, la ricostruzione dei cimiteri ed annessi edifici sacri nel Comune di Cascia e nel Comune di Preci. 2. La realizzazione degli interventi di ricostruzione e' effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali caratteristici dei luoghi e di assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico. 3. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente ordinanza, agli interventi di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo n. 36 del 2023, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove ancora applicabili e piu' favorevoli. |
| | Art. 2
Individuazione degli interventi di particolare criticita' ed urgenza
1. Ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, sono individuati ed approvati come urgenti e di particolare criticita' i seguenti interventi, come meglio descritti nell'allegato sub 1) alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, riassuntivamente indicati di seguito con relativa stima previsionale quantificata con criterio parametrico e condivisa tra uffici tecnici dei comuni interessati, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria e la struttura del sub Commissario: a) Interventi nel territorio comunale di Cascia: 1) Cimitero Cascia capoluogo e Chiesa di S. Biagio, per un importo complessivo stimato in euro 3.700.000,00, di cui vengono finanziati i soli servizi di ingegneria e architettura necessari per eseguire la progettazione nel livello necessario per procedere al successivo affidamento dei lavori per un importo massimo pari al 10% della spesa preventivata per complessivi euro 370.000,00; 2) Cimitero Colforcella e Chiesa della Madonna di Pacchiano, per un importo complessivo stimato in euro 450.000,00, di cui vengono finanziati i soli servizi di ingegneria e architettura necessari per eseguire la progettazione nel livello necessario per procedere al successivo affidamento dei lavori per un importo massimo pari al 10% della spesa preventivata per complessivi euro 45.000,00; 3) Cimitero Coronella e Chiesa cimiteriale, per un importo complessivo stimato in euro 200.000,00, di cui vengono finanziati i soli servizi di ingegneria e architettura necessari per eseguire la progettazione nel livello necessario per procedere al successivo affidamento dei lavori per un importo massimo pari al 10% della spesa preventivata per complessivi euro 20.000,00; 4) Cimitero Poggioprimocaso, per un importo complessivo stimato in euro 60.000,00, di cui vengono finanziati i soli servizi di ingegneria e architettura necessari per eseguire la progettazione nel livello necessario per procedere al successivo affidamento dei lavori per un importo massimo pari al 10% della spesa preventivata per complessivi euro 6.000,00; 5) Cimitero Maltignano e Chiesa cimiteriale, per un importo complessivo stimato in euro 290.000,00, di cui vengono finanziati i soli servizi di ingegneria e architettura necessari per eseguire la progettazione nel livello necessario per procedere al successivo affidamento dei lavori per un importo massimo pari al 10% della spesa preventivata per complessivi euro 29.000,00; 6) Cimitero Onelli, per un importo complessivo stimato in euro 190.000,00, di cui vengono finanziati i soli servizi di ingegneria e architettura necessari per eseguire la progettazione nel livello necessario per procedere al successivo affidamento dei lavori per un importo massimo pari al 10% della spesa preventivata per complessivi euro 19.000,00; 7) Chiesa cimitero di Castel Santa Maria, per un importo complessivo stimato in euro 154.800,00, di cui vengono finanziati i soli servizi di ingegneria e architettura necessari per eseguire la progettazione nel livello necessario per procedere al successivo affidamento dei lavori, per un importo massimo pari al 10% della spesa preventivata per complessivi euro 15.480,00; 8) Chiesa cimitero di Trognano, per un importo complessivo stimato in euro 150.000,00, di cui vengono finanziati i soli servizi di ingegneria e architettura necessari per eseguire la progettazione nel livello necessario per procedere al successivo affidamento dei lavori per un importo massimo pari al 10% della spesa preventivata per complessivi euro 15.000,00; 9) Chiesa cimitero di San Giorgio, per un importo complessivo stimato in euro 50.000,00, di cui vengono finanziati i soli servizi di ingegneria e architettura necessari per eseguire la progettazione nel livello necessario per procedere al successivo affidamento dei lavori per un importo massimo pari al 10% della spesa preventivata per complessivi euro 5.000,00; 10) Chiesa Cimitero Cerasola, per un importo complessivo stimato in euro 400.000,00, di cui vengono finanziati i soli servizi di ingegneria e architettura necessari per eseguire la progettazione nel livello necessario per procedere al successivo affidamento dei lavori per un importo massimo pari al 10% della spesa preventivata per complessivi euro 40.000,00; b) Interventi nel territorio comunale di Preci: 1) Cimitero di Belforte, per un importo complessivo stimato in euro 150.000,00, di cui vengono finanziati i soli servizi di ingegneria e architettura necessari per eseguire la progettazione nel livello necessario per procedere al successivo affidamento dei lavori per un importo massimo pari al 10% della spesa preventivata per complessivi euro 15.000,00; 2) Cimitero Civitelle, Poggio di Croce, Collazzoni, Montefubo, per un importo complessivo stimato in euro 1.000.000,00, di cui vengono finanziati i soli servizi di ingegneria e architettura necessari per eseguire la progettazione nel livello necessario per procedere al successivo affidamento dei lavori per un importo massimo pari al 10% della spesa preventivata per complessivi euro 100.000,00; 3) Cimitero di Todiano, per un importo complessivo stimato in euro 790.000,00, di cui vengono finanziati i soli servizi di ingegneria e architettura necessari per eseguire la progettazione nel livello necessario per procedere al successivo affidamento dei lavori per un importo massimo pari al 10% della spesa preventivata per complessivi euro 79.000,00. 2. Gli interventi di cui al comma 1 risultano di particolare criticita' ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020 in quanto necessari per la ripresa della vita civile, religiosa, sociale ed economica delle comunita' interessate e, al contempo, al fine di preservare un patrimonio storico e architettonico che e' necessario ripristinare e tutelare, come emerge dalla relazione del sub Commissario, redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Umbria ed i comuni interessati. 3. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi necessari, in base all'istruttoria compiuta congiuntamente dai comuni interessati, dall'USR Umbria e dalla struttura del sub Commissario, nell'allegato sub 1) alla presente ordinanza sono indicati le singole opere ed i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attivita' di progettazione, alle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione dell'intervento e delle altre spese tecniche. All'esito della approvazione dei singoli progetti di fattibilita' tecnico ed economica, si provvedera' all'individuazione del valore effettivo dei singoli interventi ed a disporre il loro finanziamento. |
| | Art. 3
Designazione e compiti del sub Commissario
1. Per il coordinamento degli interventi di cui alla presente ordinanza e' individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali ed in continuita' con quanto disposto nell'ordinanza speciale n. 12 del 15 luglio 2021 «Interventi di ricostruzione nel Comune di Cascia» e nell'ordinanza speciale n. 39 del 23 dicembre 2022 «Interventi di ricostruzione nel Comune di preci», l'ing. Fulvio M. Soccodato quale sub Commissario. 2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza il sub Commissario coordina l'intervento in oggetto. 3. Allo scopo, il sub Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza 110 del 2020: a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi nonche' le relazioni con le autorita' istituzionali; b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma; c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 6 della presente ordinanza; d) provvede all'espletamento di ogni attivita' amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti. |
| | Art. 4
Individuazione del soggetto attuatore
1. Il Comune di Cascia e' individuato quale soggetto attuatore per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) ed il Comune di Preci e' individuato quale soggetto attuatore per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b). 2. I soggetti attuatori adeguano le tempistiche e le modalita' di esecuzione degli interventi alle esigenze della ricostruzione unitaria secondo le direttive e il coordinamento del sub Commissario. 3. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori possono avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalita' individuate ai sensi dell'art. 15, comma 6, e dell'art. 41, comma 15, del decreto legislativo n. 36 del 2023. 4. Ai fini dell'accelerazione degli interventi, i soggetti attuatori possono eventualmente procedere alla esternalizzazione di tutte o parte delle attivita' tecniche necessarie alla realizzazione degli interventi, tra cui la direzione dei lavori di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023, nel rispetto delle norme di legge vigenti in tema di conflitto di interessi. |
| | Art. 5
Struttura di supporto al complesso degli interventi
1. Per il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore puo' operare una struttura coordinata dal sub Commissario. 2. La struttura di cui al comma 1 e' composta da professionalita' qualificate, interne ed esterne, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di incompatibilita' e conflitto di interesse. 3. Le professionalita' esterne di cui al comma 2, il cui costo e' ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori, possono essere individuate dal sub Commissario: a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000,00 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici; b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei curricula, nel caso di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; c) senza procedura comparativa, nelle ipotesi di cui all'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 29 del 31 dicembre 2021, come modificata con ordinanza speciale n. 32 del 1° febbraio 2022; 4. A seguito dell'individuazione delle professionalita' esterne di cui al comma 3, il sub Commissario, previa verifica dei requisiti, provvede alla stipula dei relativi contratti o a 16 conferire appositi incarichi di lavoro autonomo ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. |
| | Art. 6
Modalita' di esecuzione degli interventi. Disposizioni organizzative, procedimentali e autorizzative
1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi al cronoprogramma, ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 36 del 2023 e dalle ordinanze nn. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore puo' realizzare gli interventi di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalita' semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori: a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e' consentito l'affidamento diretto in deroga all'art. 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 36 del 2023, fermo restando il rispetto del principio di rotazione; b) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e sino a un importo massimo di euro 400.000 e' consentito, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione; c) per i contratti di lavori e' consentito comunque ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 36 del 2023, e fino alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati. 2. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilita' degli edifici in conformita' a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilita'. 3. Al fine di ridurre i tempi di gara, in deroga all'art. 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, il soggetto attuatore puo' ricorrere, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo piu' basso per lavori di importi inferiori alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023. 4. Il soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 puo' affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilita' tecnica ed economica. 5. Nei limiti della soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo piu' omogeneita' tipologiche e funzionali, siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi piu' rapidi. 6. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e' sempre consentita la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'art. 17, commi 5, 7, 8 e 9, all'art. 18, commi 2, 3 e 4, e all'art. 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Il contratto eventualmente stipulato e' sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della verifica dei requisiti. Nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori. 7. Il soggetto attuatore puo' decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023. 8. Il soggetto attuatore puo' ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023. 9. Per gli interventi di cui alla presente ordinanza, le norme tecniche delle costruzioni NTC2018 sono applicate come linee guida non cogenti. 10. Al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica. 11. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario. 12. La progettazione, oltre a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, e' intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori. 13. Ove ne sussistano le condizioni, e' possibile procedere alla realizzazione dei lavori pubblici attraverso appalti unitari, suddivisi in lotti prestazionali o funzionali, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020. 14. I soggetti attuatori possono ricorrere alla definizione di uno o piu' accordi quadro, con uno o piu' operatori economici individuati previa procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/24/UE, per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici. L'accordo quadro prevede la realizzazione degli interventi attraverso un lotto unico e unitario. 15. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione degli interventi oggetto della presente ordinanza, il soggetto attuatore puo' procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennita' di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni sull'albo pretorio del comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati. 16. Le disposizioni di cui al precedente comma 15 si applicano anche nel caso in cui si verifichi la mancata corrispondenza catastale tra la proprietaI' dell'opera pubblica e quella dell'area sulla quale insiste. 17. A fini acceleratori e' possibile procedere in deroga al regio decreto 30 novembre 1923, n. 3267, articoli 7 e 17, e legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e Titolo III, nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilita' e delle opere di urbanizzazione. |
| | Art. 7
Conferenza dei servizi speciale
1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attivita' amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e' istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020. 2. La conferenza e' indetta dal sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalita' telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalita' sincrona. 3. I lavori della Conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa. 4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 5. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 6. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, e' rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro sette giorni, il Commissario puo' comunque adottare la decisione. 7. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo. 8. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1. |
| | Art. 8
Collegio consultivo tecnico
1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, puo' costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 215 del decreto legislativo n. 36 del 2023, con le modalita' ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023. 2. Allo scopo di garantire unitarieta' e continuita' nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga all'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023. 3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico e' nominato dal Commissario straordinario secondo le modalita' previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente e' nominato dal Commissario straordinario con le modalita' dal medesimo individuate. 4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui agli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 36 del 2023. 5. Il soggetto attuatore, sentito il sub Commissario, individua prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste». |
| | Art. 9
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede, nel limite massimo di complessivi euro 758.480,00, come da importi dettagliati all'art. 1 della presente ordinanza, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 23 marzo 2026, presenta una disponibilita' di euro 1.520.719.128,77. |
| | Art. 10
Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.
Roma, 22 aprile 2026
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1338
__________ Avvertenza: L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali_ |
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