Gazzetta n. 125 del 1 giugno 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 22 aprile 2026
Ricostruzione della caserma e dell'autorimessa del Comando dei vigili del fuoco del Comune di Posta. Modifiche alle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020 e n. 129 del 13 dicembre 2022. (Ordinanza speciale n. 158/2026).


Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;
Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresi' che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al codice dei contratti pubblici vigente;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile ratione temporis;
Viste le ordinanze:
a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;
c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;
d) n. 214 del 23 dicembre 2024 recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling - BIM»;
e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;
f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di Building Information Modeling - BIM»;
g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di Building Information Modeling - BIM»;
Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale e' stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;
Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile;
Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni, di approvazione di linee guida e indirizzi applicativi della struttura commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile;
Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
Visto, in particolare, l'allegato 1 della menzionata ordinanza speciale che prevede l'intervento ID 388, denominato «Caserma dei vigili del fuoco» - CUP: C86D20000160001, nel Comune di Posta (Provincia di Rieti), finanziato per un importo complessivo di euro 1.274.816,95;
Vista, altresi', l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonche' dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo» che prevede, all'allegato B, l'intervento n. 311 di «Autorimessa Ssde distaccamento Vigili del fuoco» - CUP: C85E22000580001, nel Comune di Posta (Provincia di Rieti), finanziato per un importo complessivo di euro 1.800.000,00;
Preso atto della nota prot. n. 290720 del 17 marzo 2026, CGRTS-0011892-A-19/03/2026, con la quale l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio, in qualita' di soggetto attuatore, propone l'accorpamento dei due interventi indicati in un unico intervento, con il mantenimento del CUP relativo alla caserma, da disciplinarsi in modo unitario, denominato «Demolizione e ricostruzione della caserma e dell'autorimessa del Comando dei vigili del fuoco»;
Ritenuto, pertanto, che possa trovare approvazione l'intervento unitario «Demolizione e ricostruzione della caserma e dell'autorimessa del Comando dei vigili del fuoco» nel Comune di Posta, per l'importo complessivo stimato di euro 4.525.901,08, di cui euro 3.090.186,34 per lavori, euro 1.405.714,74 per somme a disposizione ed euro 30.000,00 per spese di trasloco e spostamento temporaneo in altra sede;
Considerato che il maggior fabbisogno, a seguito dell'accorpamento sopra indicato (ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 e ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022), e' quantificabile in euro 1.451.084,13, come di seguito indicato;

Parte di provvedimento in formato grafico

Ritenuto per l'effetto, di stralciare dall'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, l'intervento di cui all'allegato 1, ID 388, denominato «Caserma dei vigili del fuoco» - CUP: C86D20000160001 e dall'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022 l'intervento di cui all'allegato B, n. 311 di «Autorimessa sede distaccamento Vigili del fuoco» - CUP C85E22000580001, nel Comune di Posta (Provincia di Rieti) per garantire una realizzazione coordinata, programmata e semplificata delle opere previste, destinando i relativi finanziamenti al nuovo intervento unitario «Demolizione e ricostruzione della caserma e dell'autorimessa del Comando dei vigili del fuoco», al fine di assicurare coerenza attuativa, semplificazione procedurale, continuita' operativa del presidio dei Vigili del fuoco e tempestiva realizzazione dell'opera;
Rilevato, in particolare, che, per l'intervento relativo alla caserma, l'USR Lazio, in qualita' di soggetto attuatore, ha affidato l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva con determina n. A01524 del 5 novembre 2020, ha approvato il progetto definitivo con determina n. A01676 del 15 settembre 2021, ha validato il progetto esecutivo in data 5 maggio 2022 e lo ha approvato con decreto dirigenziale n. A01208 del 13 maggio 2022;
Dato atto che il progetto definitivo e' stato sottoposto a conferenza dei servizi, conclusasi positivamente in data 31 agosto 2021 con la partecipazione delle amministrazioni e degli enti competenti, tra cui il Ministero della cultura, la Regione Lazio, il Dipartimento dei vigili del fuoco, il Comune di Posta, ENEL S.p.a. e l'USR Lazio;
Dato atto che, successivamente all'approvazione progettuale, sono intervenuti aggiornamenti del quadro conoscitivo idrogeologico e del PAI relativi al sito di intervento e che, con decreto segretariale n. 38 del 2025 dell'Autorita' di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, e' stato disposto il ridimensionamento da R4 a R3 del rischio e della pericolosita' della frana che grava sull'attuale Caserma dei vigili del fuoco;
Dato atto che l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio sta provvedendo alla messa in sicurezza del dissesto con ulteriore abbattimento della categoria di rischio e che, con nota prot. n. 1268307 del 29 dicembre 2025, il Dipartimento dei vigili del fuoco ha confermato che l'attuale progetto esecutivo puo' essere mantenuto con mirati adeguamenti funzionali pienamente attuabili, senza necessita' di riprogettazione integrale dell'opera;
Dato atto che sulla base delle esigenze rappresentate dal Comando dei vigili del fuoco e dell'aggiornamento dei costi ai prezzari vigenti, l'USR Lazio ha provveduto all'adeguamento del progetto esecutivo della caserma, alla quantificazione del costo della realizzazione dell'autorimessa a servizio della caserma, all'aggiornamento dei costi iniziali, all'inserimento dei costi per la demolizione dell'attuale fabbricato, nonche' dei costi di trasferimento e trasloco necessari a garantire la continuita' del servizio in strutture provvisorie;
Vista, altresi', la relazione del sub-commissario, allegato sub 1) alla presente ordinanza, redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio, che indica le singole opere ed i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi stimati;
Considerato che, dalla suddetta relazione, emerge l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attivita' connesse alla realizzazione della nuova Caserma e dell'autorimessa del Comando dei vigili del fuoco del Comune di Posta, assicurando la prosecuzione del servizio in condizioni di piena operativita';
Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'ordinanza n. 110 del 2020 per l'intervento di demolizione e ricostruzione della caserma e dell'autorimessa del Comando dei vigili del fuoco del Comune di Posta;
Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre, altresi', adottare misure straordinarie, di semplificazione e coordinamento delle procedure per accelerare l'intervento unitario di cui alla presente ordinanza;
Ritenuto di individuare, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub-commissario l'ing. Fulvio M. Soccodato in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;
Ritenuto di confermare quale soggetto attuatore l'Ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio, in relazione alla complessita' dell'intervento, per la capacita' operativa ed esperienza posseduta nell'attuazione di tale tipologia di interventi;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate specifiche professionalita' esterne di complemento per le attivita' di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione dell'intervento con oneri a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare;
Considerato che, nell'esecuzione dell'intervento, il soggetto attuatore dovra' sempre agire nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;
Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalita' accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore agli importi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del medesimo decreto e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;
Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della realizzazione, ricostruzione, riparazione e del ripristino della caserma oggetto della presente ordinanza;
Considerato che l'intervento di cui alla presente ordinanza riveste carattere di urgenza e, pertanto, ricorrono i presupposti per attivare la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, stabilendo che: a) per i contratti di lavori sia consentito comunque ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 36 del 2023, e fino alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; b) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attivita' di progettazione, di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, sia consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi del codice dei contratti pubblici;
Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare all'art. 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione al prezzo piu' basso fino alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
Ritenuto, altresi', necessario per i medesimi fini consentire al soggetto attuatore affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilita' tecnica ed economica, secondo quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023;
Considerato necessario, nei limiti della soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, prevedere la possibilita' di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi piu' rapidi;
Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, la facolta' del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023;
Ritenuto che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
Ritenuto che il soggetto attuatore, fatto salvo il disposto dell'ordinanza n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di Building Information Modeling - BIM», possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e comunque che la progettazione - oltre a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del richiamato decreto legislativo - debba essere finalizzata anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori;
Ritenuto che, al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori e velocita' di realizzazione, il soggetto attuatore puo':
inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica;
prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub-commissario;
Ritenuto, altresi', di disporre, nell'ottica del principio del risultato e anche in deroga agli articoli 17, commi 5, 7, 8 e 9, 18, commi 2, 3 e 4, e 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023, per quanto concerne i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo, che sia comunque consentita la consegna in via d'urgenza dei lavori e l'esecuzione anticipata del contratto nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale del contraente privato, fermo restando che, quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante applica le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023;
Ritenuto, sempre al fine di accelerare l'avvio ed il completamento dell'intervento di cui alla presente ordinanza, di consentire la realizzazione dei lavori attraverso appalti unitari, suddivisi in lotti prestazionali o funzionali, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020;
Considerata la necessita' di accelerare l'approvazione del progetto e la cantierizzazione dell'intervento oggetto della presente ordinanza, si ritiene di consentire al soggetto attuatore la facolta' di procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio;
Ritenuto che, a fini acceleratori e nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilita' e delle opere di urbanizzazione, debba essere consentito di procedere in deroga agli articoli 7 e 17 del regio decreto 30 novembre 1923, n. 3267, e all'art. 13 e al Titolo III della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Ritenuto che, in una ottica di coordinamento tra tutte le disposizioni astrattamente applicabili all'intervento di cui alla presente ordinanza, di stabilire espressamente che per quanto non espressamente derogato da questa ordinanza, all'intervento previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023, nonche' quelle del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, ove ancora applicabili e piu' favorevoli;
Considerato che la necessita' di acquisire in modo coordinato e accelerato i pareri e gli assensi eventualmente richiesti a seguito degli aggiornamenti progettuali rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che, pertanto, occorre specificarne la disciplina;
Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Verificata la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data 23 marzo 2026, e' pari ad euro 1.520.719.128,77 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, e' pari ad euro 495.955.105,10;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione e all'intervento previsto nella presente ordinanza;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 26 marzo 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1
Ambito di applicazione e principi generali

1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, l'intervento unitario «Demolizione e ricostruzione della caserma e dell'autorimessa del Comando dei vigili del fuoco» nel Comune di Posta.
2. La realizzazione dell'intervento di ricostruzione e' effettuata in modo da renderlo compatibile con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali caratteristici dei luoghi e di assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, all'intervento di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo n. 36 del 2023, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove ancora applicabili e piu' favorevoli.
 
Art. 2
Individuazione dell'intervento
di particolare criticita' ed urgenza

1. Ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, e' individuato ed approvato come urgente e di particolare criticita' l'intervento unitario «Demolizione e ricostruzione della caserma e dell'autorimessa del Comando dei vigili del fuoco» - CUP: C86D20000160001, nel Comune di Posta, meglio descritto nell'allegato sub 1) alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per l'importo complessivo stimato di euro 4.525.901,08 a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, di cui euro 3.090.186,34 per lavori, euro 1.405.714,74 per somme a disposizione ed euro 30.000,00 per spese connesse ai trasferimenti temporanei e ai traslochi necessari a garantire la continuita' del servizio dei Vigili del fuoco durante l'esecuzione dell'intervento.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza, le disposizioni delle ordinanze n. 109 del 2020 e n. 129 del 2022 cessano di trovare applicazione limitatamente all'intervento di cui al comma 1, restando fermi gli effetti degli atti, delle attivita' istruttorie, dei livelli di progettazione approvati e delle spese gia' sostenute e regolarmente rendicontate.
3. Ai fini dell'attuazione dell'intervento unitario, resta fermo il mantenimento del CUP C86D20000160001 gia' attivato per l'intervento relativo alla caserma, con conseguente assorbimento funzionale dell'intervento relativo alla sola autorimessa non ancora movimentato.
 
Art. 3
Designazione e compiti del sub-commissario

1. Per il coordinamento delle azioni finalizzate alla realizzazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza e' individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Fulvio M. Soccodato quale sub-commissario.
2. Il sub-commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza 110 del 2020:
a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione dell'intervento nonche' le relazioni con le autorita' istituzionali;
b) coordina l'attuazione dell'intervento assicurando il rispetto del cronoprogramma;
c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 7 della presente ordinanza;
d) provvede all'espletamento di ogni attivita' amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.
 
Art. 4
Individuazione del soggetto attuatore

1. L'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio e' individuato quale soggetto attuatore.
2. Il soggetto attuatore adegua le tempistiche e le modalita' di esecuzione dell'intervento alle esigenze della ricostruzione unitaria secondo le direttive e il coordinamento del sub-commissario.
3. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione dell'intervento, il soggetto attuatore puo' avvalersi, con oneri a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, di professionalita' individuate ai sensi dell'art. 15, comma 6, e dell'art. 41, comma 15, del decreto legislativo n. 36 del 2023.
 
Art. 5

Modalita' di esecuzione dell'intervento. Disposizioni organizzative,
procedimentali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione dell'intervento al cronoprogramma, ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 36 del 2023 e dalle ordinanze numeri 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore puo' realizzare l'intervento di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalita' semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:
a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e' consentito l'affidamento diretto in deroga all'art. 50, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 36 del 2023, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;
b) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e' consentito, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;
c) per i contratti di lavori e' consentito comunque ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 36 del 2023, e fino alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attivita' di progettazione, di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e' consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi del codice dei contratti pubblici.
2. Al fine di ridurre i tempi di gara, il soggetto attuatore puo' utilizzare il criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo piu' basso per lavori di importi inferiori alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
3. Il soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 puo' affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilita' tecnica ed economica. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione del progetto, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.
4. Nei limiti della soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo piu' omogeneita' tipologiche e funzionali, siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi piu' rapidi.
5. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, il soggetto attuatore puo' procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023.
6. Il soggetto attuatore puo' decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
7. Il soggetto attuatore puo' ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
8. Al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.
9. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub-commissario.
10. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, e' sempre consentita la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'art. 17, commi 5, 7, 8 e 9, all'art. 18, commi 2, 3 e 4, e all'art. 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Il contratto eventualmente stipulato e' sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della verifica dei requisiti. Nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.
11. La progettazione, oltre a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, e' intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.
12. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub-commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilita' degli edifici in conformita' a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilita'.
13. Ove ne sussistano le condizioni, e' possibile procedere alla realizzazione dei lavori anche mediante articolazione in fasi esecutive funzionalmente autonome, ove strettamente necessario per esigenze acceleratorie, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020. Fermo restando l'importo complessivo per singolo intervento, l'articolazione dell'intervento in eventuali fasi esecutive o l'articolazione degli stessi in stralci funzionali o costruttivi e' stabilito con decreto del Commissario straordinario.
14. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione dell'intervento oggetto della presente ordinanza, il soggetto attuatore puo' procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni sull'albo pretorio del Comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.
15. A fini acceleratori e' possibile procedere in deroga al regio decreto 30 novembre 1923, n. 3267, articoli 7 e 17, e legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e Titolo III, nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilita' e delle opere di urbanizzazione.
 
Art. 6
Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attivita' amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e' istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.
2. La conferenza e' indetta dal sub-commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalita' telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalita' sincrona.
3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.
4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal sub-commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
5. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
6. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, e' rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro sette giorni, il Commissario puo' comunque adottare la decisione.
7. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione dell'intervento successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
8. La conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata dell'intervento di cui all'art. 1.
 
Art. 7
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede, per complessivi euro 4.525.901,08 come segue:
a) l'intervento contemplato dall'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica», denominato «Caserma dei vigili del fuoco» - CUP: C86D20000160001, ID 388, e' stralciato ed il relativo finanziamento per un importo complessivo di euro 1.274.816,95 e' destinato all'intervento di cui sopra; e' conseguentemente aggiornato l'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 2020;
b) l'intervento contemplato dall'allegato B dell'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante «Approvazione del programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonche' dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo», denominato Autorimessa sede distaccamento Vigili del fuoco» - CUP: C85E2200058000, ID 311, e' stralciato ed il relativo finanziamento per un importo complessivo di euro euro 1.800.000,00 e' destinato all'intervento di cui sopra; e' conseguentemente aggiornato l'allegato B dell'ordinanza n. 129 del 2022;
c) il restante importo, pari a euro 1.451.084,13 e' finanziato a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 23 marzo 2026, e' pari ad euro 1.520.719.128,77 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, e' pari ad euro 495.955.105,10.
 
Art. 8
Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.
Roma, 22 aprile 2026

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1604

__________
Avvertenza:
L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/