Gazzetta n. 125 del 1 giugno 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 27 marzo 2026
Modifiche all'ordinanza speciale n. 111 dell'11 aprile 2025, relativa alla frazione di Nibbiano nel Comune di Camerino. (Ordinanza speciale n. 156/2026).


Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016.
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Vista l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;
Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresi' che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni;
Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, recante «Approvazione del testo unico della ricostruzione privata», c.d. TURP;
Vista l'ordinanza speciale n. 111 dell'11 aprile 2025, recante «Interventi urgenti nella frazione di Nibbiano nel Comune di Camerino»;
Vista la nota acquisita agli atti della struttura commissariale con nota prot. CGRTS-0012130-A-20/03/2026, con cui l'USR Marche ha proposto di modificare gli articoli 2 e 3 della menzionata ordinanza speciale;
Considerate e ritenute ragionevoli e condivisibili le seguenti motivazioni enucleate nell'istruttoria dell'USR Marche e, in dettaglio:
(a) consentire, nel caso di acquisto di edificio equivalente, l'accesso all'incremento del 10% relativo alla demolizione e smaltimento delle macerie dell'edificio originario, attualmente non contemplato ne' all'interno dell'incremento del 20% ne' come specifica maggiorazione;
(b) permettere, nel caso di ricostruzione in altro sito, l'accesso agli incrementi previsti e tra loro compatibili ai sensi del TURP;
(c) disciplinare in modo puntuale le modalita' di erogazione del contributo in caso di acquisto di edificio equivalente, prevedendo tempistiche, condizioni e modalita' di liquidazione anche in un'unica soluzione, nonche' l'obbligo di trasmissione dell'atto di compravendita entro termini perentori;
(d) consentire e regolamentare l'acquisto di unita' immobiliari ancora in costruzione o non ancora in possesso dei requisiti di agibilita', introducendo la possibilita' di erogazione di un'anticipazione fino al 30% previa presentazione di idonea polizza fideiussoria;
(e) disciplinare i casi di delocalizzazione relativi ad edifici composti da piu' unita' immobiliari che optano per soluzioni differenti, al fine di superare le criticita' connesse alla demolizione del fabbricato originario in presenza di tempistiche non uniformi tra i diversi procedimenti. In tali casi si prevede che la demolizione avvenga in corrispondenza dell'ultima delocalizzazione, con intervento sostitutivo del comune e copertura finanziaria a valere sulla contabilita' speciale;
Ritenuto che le modifiche proposte risultino opportune per superare le criticita' emerse e per accelerare il processo di ricostruzione;
Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Ritenuto, per l'effetto, di autorizzare le modifiche e integrazioni degli articoli 2 e 3 dell'ordinanza speciale n. 111 dell'11 aprile 2025;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'immediata realizzazione dei nuovi interventi previsti e comunque il completamento degli interventi gia' semplificare e accelerare le procedure di ricostruzione;
Ritenuto, pertanto, la necessita' di dichiarare la provvisoria esecutivita' della presente ordinanza;
Dato atto dell'intesa acquisita con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del 26 marzo 2026;

Dispone:

Art. 1
Modifiche all'ordinanza speciale n. 111
dell'11 aprile 2025

1. L'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 111 dell'11 aprile 2025 e' modificato nei seguenti termini:
(a) al comma 2, dopo le parole «determinato ai sensi della tabella 6» sono aggiunte le parole «e della lettera d) della tabella 7»;
(b) al comma 4, dopo le parole «determinato ai sensi della tabella 6» sono aggiunte le parole «e della tabella 7»;
2. L'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 111 dell'11 aprile 2025 e' modificato nei seguenti termini:
(a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Il contributo determinato ai sensi dell'art. 2 comma 5 della presente ordinanza e' erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente sul conto corrente dedicato acceso dai soggetti legittimati a valere sui fondi di cui all'art. 5 comma 3 della legge speciale Sisma, e, con riferimento al costo di acquisto dell'edificio o unita' immobiliare equivalente e alle conseguenti spese ammissibili, sul conto corrente intestato al richiedente. Il contributo e' erogato nei tempi e modi di seguito indicati:
costo di acquisto dell'edificio o abitazione equivalente e spese ammissibili conseguenti all'acquisto documentate attraverso fatture e contratto preliminare registrato;
il restante contributo a saldo a conclusione delle opere di demolizione e smaltimento macerie a seguito di presentazione della documentazione prevista per la richiesta del saldo.
Il contributo puo' essere erogato anche in unica soluzione a conclusione dei lavori e a seguito di presentazione della documentazione prevista per la richiesta del saldo.
Il richiedente, a pena di revoca del contributo, trasmette l'atto pubblico di compravendita dell'immobile entro il termine perentorio di tre mesi decorrenti dalla data di emissione del decreto di liquidazione dell'importo riferito al costo di acquisto dell'edificio o unita' immobiliare equivalente.»;
(b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per i soli casi di acquisto equivalente, per unita' immobiliari non ancora provviste dei requisiti di cui all'art. 30, comma 1, del TURP, puo' essere richiesta la concessione e l'erogazione di una anticipazione commisurata al 30% del solo costo di acquisto dell'edificio o unita' immobiliare equivalente e delle spese conseguenti, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria.»;
(c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
«4. Per i soli casi di cui all'art. 1, comma 6, della presente ordinanza, la demolizione totale dell'edificio ricadente nell'area di cui all'art. 1, comma 2, e il relativo smaltimento a rifiuto del materiale prodotto puo' avvenire, previa deliberazione con le maggioranze di cui all'art. 6, comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, con la delocalizzazione del richiedente dell'ultima unita' immobiliare rimasta nell'edificio stesso. In tale caso le spese di demolizione di pertinenza dei proprietari che hanno gia' ricevuto il contributo di delocalizzazione vengono sostenute dal comune a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. Nel caso di intervento sostitutivo del comune resta escluso dal calcolo del contributo da concedersi per la realizzazione dell'intervento di ricostruzione o per l'acquisto equivalente, la maggiorazione di cui alla lettera d) della tabella 7 degli allegati 4 e 5».
 
Art. 2
Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.
Roma, 27 marzo 2026

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1047