Gazzetta n. 124 del 30 maggio 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO EX D.P.C.M. 22 FEBBRAIO 2024
ORDINANZA 21 maggio 2026
FSC 2021-2027. Intervento: Discarica per rifiuti non pericolosi denominata «Vasca VII-bis» da realizzare presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo - CUP J75I23000510005. Deroghe ad alcuni articoli del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» ai fini dell'esercizio delle funzioni affidate al commissario straordinario. (Ordinanza n. 2).

Il Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la
gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana

Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con legge 2 febbraio 2024, n. 11 e, specificatamente, l'articolo 14-quater «Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana»:
«1. Al fine di assicurare, in via d'urgenza e in conformita' a quanto stabilito agli articoli 179, 182 e 182-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il completamento della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie piu' idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della Regione Siciliana e' nominato Commissario straordinario. La durata dell'incarico del Commissario straordinario e' di due anni e puo' essere prorogata o rinnovata.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:
a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione, comprendendovi a tal fine, valutato il reale fabbisogno, la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti il cui processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico;
b) approva, secondo le modalita' di cui al comma 5 del presente articolo, i progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione dei rifiuti, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;
c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b).
3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla lettera a) del comma 2, adottato con ordinanza del Commissario straordinario, ha immediata efficacia vincolante sulla pianificazione d'ambito e ne costituisce variante.
4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il Commissario straordinario, ove necessario, provvede con ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
5. L'autorizzazione dei progetti e' rilasciata dal Commissario straordinario con ordinanza e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e per quelli relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, per i quali si applicano i termini e le modalita' di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
6. La Regione Siciliana puo' dare supporto al Commissario straordinario di cui al comma 1 con le proprie strutture amministrative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero istituire, compatibilmente con la vigente disciplina assunzionale e con oneri a carico del proprio bilancio, un'apposita struttura posta alle dirette dipendenze dello stesso Commissario, prevedendo altresi', su richiesta del Commissario medesimo, la nomina di due sub-commissari, il cui compenso e' determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L' incarico di sub-commissario ha durata massima di dodici mesi e puo' essere rinnovato.
6-bis. Il Commissario straordinario puo' avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono definiti, con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per ogni esperto o consulente. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
7. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse di cui al comma 9.
9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite complessivo di 800 milioni di euro, sono finanziati nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione Siciliana e il Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le risorse del programma regionale FESR 2021-2027 della Regione siciliana e con le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020, riferibili alla medesima regione, nel rispetto delle relative procedure e criteri di ammissibilita'. L'accordo per la coesione di cui al periodo precedente da' evidenza delle risorse ivi indicate sulla base del costo complessivo derivante dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e, compatibilmente con le disponibilita' annuali di bilancio, del finanziamento della realizzazione dei suddetti interventi.»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024 con il quale «il Presidente della Regione siciliana pro-tempore e' nominato, ai sensi del succitato articolo 14-quater, comma 1, del decreto- legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, Commissario straordinario per il completamento nella Regione siciliana della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie piu' idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2026 e, specificatamente, l'articolo 1 «Proroga dell'incarico del Commissario straordinario»:
1. Ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, l'incarico conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024 al Presidente della Regione siciliana pro-tempore di Commissario straordinario per il completamento, nella Regione Siciliana, della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie piu' idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica conferito, e' prorogato per la durata di tre anni.
2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024.»;
Vista la deliberazione di giunta regionale 11 marzo 2024, n. 97 con la quale e' stato istituito presso la Presidenza della regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, l'Ufficio speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana, Ufficio di supporto all'attivita' del Commissario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana (di seguito, «Ufficio speciale»);
Vista la deliberazione di giunta regionale 24 febbraio 2026, n. 74 con la quale e' stato prorogato il termine di scadenza dell'Ufficio speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana;
Visto l'Accordo per la coesione per la Regione Siciliana, stipulato il 27 maggio 2024 tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Regione Siciliana, con il quale sono stati individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire con le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2021/2027 tra i quali l'intervento ID: FSCRI_RI_3579 dal titolo discarica per rifiuti non pericolosi denominata «Vasca VII-bis» da realizzare presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo dell'importo di euro 16.179.720,71;
Vista la deliberazione di giunta regionale 14 novembre 2024, n. 359 «Programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2021/2027. delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 9 luglio 2024, n. 41 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 ottobre 2024, n. 256. Accordo per la coesione. Adozione definitiva» con la quale l'intervento ID: FSCRI_RI_3579 dal titolo Discarica per rifiuti non pericolosi denominata «Vasca VII-bis» da realizzare presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo, dell'importo di euro 16.179.720,71, e' stato definitivamente inserito nella programmazione FSC 2021-2027;
Visto l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti - Stralcio rifiuti urbani, approvato con ordinanza 21 novembre 2024 n. 3 del Commissario straordinario (di seguito, «Commissario») il quale prevede, tra gli ampliamenti delle discariche esistenti, la realizzazione della Vasca VII-bis presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo;
Preso atto che la societa' RAP S.p.a. - Risorse ambiente Palermo, gestore IPPC della piattaforma impiantistica di Bellolampo, ha redatto, avvalendosi di un gruppo di professionisti interni, il Progetto di fattibilita' tecnico economica (PFTE) e successivamente il Progetto definitivo dell'intervento discarica per rifiuti non pericolosi denominata «Vasca VII-bis» da realizzare presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo»;
Vista la nota del 2 dicembre 2025, acquisita in pari data al protocollo n. 768 dell'Ufficio speciale, con la quale la societa' RAP S.p.a. ha invitato il gruppo di progettazione interno alla medesima societa' a procedere alla redazione della progettazione esecutiva, al fine di accelerare le successive fasi di attuazione dell'intervento;
Vista la nota del 20 febbraio 2026, acquisita in pari data al protocollo n. 170 dell'Ufficio speciale, con la quale la societa' RAP S.p.a., al fine di accelerare l'iter di realizzazione dell'intervento strategico avente un importo dei lavori di euro 12.603.167,26, chiede l'autorizzazione a poter derogare le seguenti norme del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, «Codice dei contratti pubblici») e in particolare:
«1) Verifica del progetto esecutivo - articolo 42 del codice e articolo 34, comma 2, lettera b, dell'allegato I.7 al medesimo codice, nella parte in cui si prevede che per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'art. 14 del codice, la verifica sia svolta da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, oppure da operatori economici esterni di cui all'art. 66 del Codice, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualita', o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualita'. In deroga alle superiori disposizioni, la RAP S.p.a. effettuerebbe la verifica del progetto esecutivo mediante apposita commissione tecnica interna di verifica, composta da tre ingegneri abilitati non coinvolti nella progettazione ed esperti nel settore, con oneri a carico del fondo incentivi di cui all'articolo 113 del codice, e quindi con economia di tempo e di spesa, rispetto all'affidamento mediante gara a soggetti esterni.
2) Qualificazione della stazione appaltante - Articolo 63, comma 2, del codice e allegato II.4. La RAP S.p.a. in atto possiede la qualificazione L2, rilasciata da Anac, per l'affidamento di gare di lavori fino alla soglia comunitaria (euro 5.538.000,00) e pertanto non sufficiente per bandire la gara di lavori di che trattasi.»;
Visto il d.a. n. 86/GAB del 3 aprile 2026, con il quale l'assessorato regionale territorio e ambiente, ha rilasciato il Provvedimento autorizzatorio unico regionale («P.A.U.R.») per il progetto denominato «Discarica per rifiuti non pericolosi denominata vasca VII-bis da realizzare presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo» comprendente i titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l'esercizio del medesimo progetto quali il D.A. n. 265/Gab del 18 settembre 2025, di rilascio del giudizio positivo di compatibilita' ambientale (V.I.A.) e parere di valutazione di incidenza ambientale positivo, e il D.D.G. n. 331 del 26 febbraio 2026 del Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti, di rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.);
Considerato il progressivo esaurimento della capacita' residua della discarica denominata vasca VII, attualmente in esercizio presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo, e la conseguente necessita' di garantire con urgenza la continuita' del servizio pubblico essenziale di smaltimento dei rifiuti;
Ritenuto di dovere procedere con ordinanza in deroga ad alcune disposizioni del codice dei contratti pubblici, al fine di accelerare la realizzazione dell'intervento discarica per rifiuti non pericolosi denominata «Vasca VII-bis» da realizzare presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo;
Visto l'art. 42 del codice dei contratti pubblici e il comma 2, lettera b), dell'articolo 34, dell'Allegato I.7, del medesimo codice dei contratti pubblici che dispone che l'attivita' di verifica della progettazione e' effettuata dai seguenti soggetti: «per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma e di cui all'articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualita', o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualita'» e che la lettera a) del medesimo articolo dispone che «per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020»;
Considerato, al fine di contenere i tempi rispetto all'affidamento a soggetto esterno mediante procedura di gara, di derogare al comma 2, lettera b), dell'articolo 34, dell'Allegato I.7, del codice dei contratti pubblici e consentire che l'attivita' di verifica del progetto esecutivo dell'intervento discarica per rifiuti non pericolosi denominata «Vasca VII-bis» da realizzare presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo sia effettuata dalla stazione appaltante (RAP S.p.a.), che non dispone di un sistema interno di controllo di qualita', mediante la costituzione di apposita commissione tecnica interna di verifica composta da professionisti esperti nel settore i quali non abbiano svolto, con riferimento al medesimo progetto, attivita' di progettazione o coordinamento della sicurezza, ne' svolgano attivita' di direzione lavori e di collaudo;
Visto l'articolo 63 del codice dei contratti pubblici il cui comma 3 dispone «Ogni stazione appaltante o centrale di committenza puo' effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori si applica il comma 6 dell'articolo 62», il quale prescrive in particolare per le stazioni appaltanti non qualificate di: «procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata; ricorrere per attivita' di committenza ausiliaria a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate; eseguire i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione; ricorrere, qualora non siano qualificate per l'esecuzione, a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori, potendo in tal caso nominare un supporto al RUP della centrale di committenza affidataria»;
Viste le FAQ ANAC relative a «Qualificazione stazioni appaltanti» e, in particolare, la FAQ «A3. A chi si applica la qualificazione delle stazioni appaltanti?» la quale recita:
«Sono altresi' sottratti all'applicazione del sistema della qualificazione di cui agli articoli 62 e 63 del Codice:
i Commissari straordinari, considerato che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 bis, del decreto legge 67/97, espressamente richiamato all'interno dell'articolo 223 del codice, i Commissari straordinari, per l'attuazione degli interventi cui sono preposti, agiscono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonche' dei principi generali dell'ordinamento e che analoga previsione e' contenuta in altri atti normativi, ad esempio nell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 32/19. Per effetto delle predette norme, i Commissari straordinari, nominati sulla base della normativa nazionale vigente, sono abilitati ad operare con funzioni di stazione appaltante senza che sia necessaria una loro qualificazione attraverso il sistema di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
le amministrazioni che operano sulla base di specifiche ordinanze emanate dai Commissari straordinari nominati sulla base della normativa nazionale vigente»;
Considerato, sempre al fine di contenere i tempi, di derogare al comma 3, dell'articolo 63, del codice dei contratti Pubblici e consentire, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento discarica per rifiuti non pericolosi denominata «Vasca VII-bis» da realizzare presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo, alla stazione appaltante (RAP S.p.a.), in possesso della qualificazione di secondo livello (L2), di effettuare la procedura di affidamento dei lavori corrispondente alla qualificazione di terzo livello (L1);
Cio' visto, premesso e considerato;
Il Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana;

Ordina:

Art. 1

Deroghe al codice dei contratti pubblici

1. In ragione di quanto esposto in preambolo e con i poteri di cui al comma 4 dell'articolo 14-quater del decreto legge 9 dicembre 2023, n. 181 convertito con legge 2 febbraio 2024, n. 11, cosi come modificato dall'articolo 10, comma 13-ter del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, ai fini dell'esercizio delle funzioni affidate, relativamente all'intervento discarica per rifiuti non pericolosi denominata «Vasca VII-bis» da realizzare presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo, C.U.P.: J75I23000510005, e' disposta la deroga alle seguenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dei contratti pubblici»:
a) al comma 2, lettera b), dell'articolo 34, dell'Allegato I.7, del codice dei contratti pubblici, consentendo che l'attivita' di verifica del progetto esecutivo dell'intervento discarica per rifiuti non pericolosi denominata «Vasca VII-bis» da realizzare presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo sia effettuata dalla stazione appaltante (RAP S.p.a.), che non dispone di un sistema interno di controllo di qualita', mediante la costituzione di apposita commissione tecnica interna di verifica composta da professionisti esperti nel settore i quali non abbiano svolto, con riferimento al medesimo progetto, attivita' di progettazione o coordinamento della sicurezza, ne' svolgano attivita' di direzione lavori e di collaudo;
b) al comma 3, dell'articolo 63, del codice dei contratti pubblici, consentendo, per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento discarica per rifiuti non pericolosi denominata «Vasca VII-bis» da realizzare presso la piattaforma impiantistica di Bellolampo nel Comune di Palermo, alla stazione appaltante (RAP S.p.a.), in possesso della qualificazione di secondo livello (L2), di effettuare la procedura di affidamento dei lavori corrispondente alla qualificazione di terzo livello (L1).
 
Art. 2

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza e' immediatamente efficace e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.
2. La presente ordinanza e' altresi' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito istituzionale del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana all'indirizzo https://commissari.gov.it/rifiutisicilia
3. Avverso la presente ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Palermo nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il «Codice del processo amministrativo».
Palermo, 21 maggio 2026

Il Commissario straordinario: Schifani