| Gazzetta n. 122 del 28 maggio 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
| DECRETO 20 maggio 2026 |
| Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Cartoceto». |
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IL DIRIGENTE DELLA PQA I della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024; Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d); Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti; Vista la direttiva del Ministro n. 33234 del 23 gennaio 2026, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2026 registrata dalla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 al n. 170; Vista la direttiva dipartimentale n. 98896 del 27 febbraio 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 141 in data in data 2 marzo 2026, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019; Vista la direttiva direttoriale n. 106153 del 4 marzo 2026, della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 159, in data 6 marzo 2026 in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica; Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d); Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG; Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio DOP Cartoceto, che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) «Cartoceto», registrata con regolamento (CE) 18972004 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 328 del 30 ottobre 2004; Visto il parere della Regione Marche competente per territorio circa la richiesta di modifica; Visto il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 88 del 16 aprile 2026, con il quale e' stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Cartoceto» ai fini della presentazione di opposizioni ai sensi dell'art. 9 del decreto 14 ottobre 2013 ; Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Cartoceto»; Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea; Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della DOP «Cartoceto». 2. Il disciplinare di produzione consolidato e il documento unico della DOP «Cartoceto», figurano rispettivamente nell'allegato 1 e 2. |
| | Allegato 1 Disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Cartoceto»
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta «Cartoceto» e' riservata all'olio extra vergine di oliva che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal regolamento comunitario ed indicati nel presente disciplinare di produzione. |
| | Allegato 2
Documento unico Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei prodotti agricoli «Cartoceto» 1. Denominazione/denominazioni «Cartoceto» 2. Tipo di indicazione geografica
Parte di provvedimento in formato grafico 3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata Italia. 4. Descrizione del prodotto agricolo 4.1. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 15 Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale. 4.2. Descrizione del prodotto agricolo cui si applica il nome registrato La denominazione di origine protetta «Cartoceto» e' prodotta con olive provenienti prevalentemente dalle cultivar Raggiola, Frantoio e Leccino, nei rapporti di seguito descritti. Nell'ambito dell'oliveto iscritto nell'elenco della D.O.P., dette cultivar principali sono presenti in misura non inferiore al 70% congiuntamente o singolarmente. E' ammessa la presenza, fino a un massimo complessivo del 30%, di varieta' diverse: Raggia, Moraiolo, Pendolino, Maurino, Carboncella, Nebbia, Rosciola ammesse congiuntamente o singolarmente. Caratteristiche chimiche ed organolettiche della DOP «Cartoceto»: acidita' max: gr. 0,5 % (espresso in acido oleico); punteggio al panel test ‡ 7, inequivocabile assenza di difetti e percezione del fruttato; perossidi: valore massimo 12 Meq O2/kg; polifenoli totali ‡ 100 mg/kg; rapporto acido oleico/acido linoleico ‡ 8; colore: verde, o verde con riflessi giallo oro per gli oli ancora molto freschi; giallo oro, con riflessi verdognoli, per gli oli piu' maturi; odore: fruttato di oliva verde, da leggero a medio, secondo la scala COI, con lieve sentore di erbaceo; gusto: armonico, fra le sensazioni di fruttato verde, dolce, amaro e piccante fusi. 4.3. Deroghe alla provenienza dei mangimi (solo per i prodotti di origine animale designati da una denominazione di origine protetta) e restrizioni alla provenienza delle materie prime (solo per i prodotti trasformati designati da un'indicazione geografica protetta) 4.4. Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata Le fasi di coltivazione e il processo di oleificazione delle olive devono avvenire nella zona geografica delimitata. 4.5. Norme specifiche in materia di confezionamento, affettatura, grattugiatura ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato Le operazioni di produzione, trasformazione ed imbottigliamento sono effettuate nell'ambito territoriale delimitato. Le ragioni per le quali anche l'operazione di imbottigliamento e' effettuato nella zona delimitata derivano dalla necessita' di salvaguardare le caratteristiche peculiari e la qualita' dell'olio «Cartoceto», garantendo che il controllo effettuato dall'Organismo terzo avvenga sotto la vigilanza dei produttori interessati. Per questi ultimi, la denominazione di origine protetta riveste una importanza decisiva ed offre, in linea con gli obiettivi e l'orientamento del medesimo regolamento, un'occasione di integrazione del reddito. Inoltre, tale operazione e' tradizionalmente effettuata nella zona geografica delimitata. Per l'immissione al consumo, saranno adoperati recipienti di capacita' non superiore a 5 litri, di vetro, ceramica, acciaio, banda di latta stagnata, altri materiali compositi o contenitori autorizzati ai sensi di legge nella distribuzione commerciale, sigillati e provvisti di etichetta. 4.6. Norme specifiche sull'etichettatura del prodotto agricolo cui si riferisce il nome registrato La designazione e la presentazione del «Cartoceto» DOP devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 1. in etichetta deve figurare la dizione olio extra vergine di oliva «Cartoceto» Denominazione di origine protetta 2. sono ammessi riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziarne l'operato dei singoli produttori; 3. sono ammessi riferimenti identificativi aziendali, l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore su nomi geografici ed in particolare modo su nomi di altre zone di produzione di oli a denominazione di origine protetta; 4. potra' essere evidenziato il metodo di molitura; 5. e' consentito l'uso in etichetta del nome dell'azienda agricola, della fattoria o della tenuta, solo nel caso di oli prodotti con olive provenienti da oliveti appartenenti alle stesse; 6. nella retro etichetta potranno essere indicate in percentuale le quantita' di olive dominanti di cui all'art. 2; 7. e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: fine scelto, superiore, genuino, ecc.; 8. e' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiunte, che facciano riferimento a comuni, frazioni e comprensori dell'area di produzione di cui all'art. 3; 5. Delimitazione concisa della zona geografica La zona di produzione della denominazione di origine protetta «Cartoceto» interessa, nella Provincia di Pesaro-Urbino, situata nella Regione Marche, i territori amministrativi dei Comuni di Cartoceto, Saltara, Serrungarina, Mombaroccio e parte di quello di Fano che si identifica in cartografia con tutto il versante collinare nord delimitato dalla ss. Flaminia fino all'incrocio con la ss. Adriatica (versante sud) ed il confine amministrativo (versante nord). 6. Legame con la zona geografica Sintesi del legame Alcuni storici fanno risalire l'origine di Cartoceto, e dei paesi circonvicini, ai Cartaginesi che, scampati alla battaglia sul fiume Metauro (207 a. C.), si sarebbero sottratti alla cattura ed all'eccidio rifugiandosi nei boschi alla destra del fiume Metauro mentre altri, attraversato il fiume, si sarebbero nascosti nelle colline sovrastanti la vallata, allora ricoperte da fitte selve. Impossibilitati a ritornare in patria, si sarebbero stanziati sul posto formando i primi nuclei familiari. Cosi' Cartoceto deriverebbe da «Carchidon» o «Carthada», nome greco di Cartagine, o dal latino «Carthaginensium coetus», gruppo di Cartaginesi, da cui Carticetum. La presenza dell'olivo sul territorio di Cartoceto e' dimostrato da una serie di atti e documenti gia' dal XIII secolo quando, per le concessioni dei terreni in enfiteusi, dove figurano fondi con ulivi a Ripalta, a partire dal 1178, venivano stipulati specifici accordi dove era previsto che venisse dato, ogni anno, la meta' del frutto delle olive ed il pagamento di cento soldi lucchesi qualora non fossero osservate le condizioni pattuite. I territori, posti sotto la giurisdizione di Fano, costituivano una importante risorsa olearia e tra essi Cartoceto risultava di particolare importanza primeggiando per produzione, come ha rilevato nel 1392 l'Amiani nelle «Memorie historiche della citta' di Fano». I proprietari ponevano grande interesse alla coltivazione dell'olivo tanto che, nel catasto del 1540, centosedici proprietari su centonovantacinque avevano ulivi nei loro fondi. Nonostante che sull'olio gravassero le gabelle, Cartoceto incremento' nei secoli il numero di piante di olivo, tanto che tra il 1590 ed il 1681 il numero di piante si quadruplico'. Alcuni atti notarili consentono di appurare, in quell'epoca, la presenza di numerosi molini a Cartoceto e di far luce sugli articolati rapporti che li reggevano. La conduzione societaria dei molini e' un dato che ricorre per tutto il XV e XVI secolo, dove vengono costituite apposite compagnie tra i proprietari con particolari patti e condizioni. Di conseguenza, la procedura di frazionamento della proprieta' di un molino era complessa e non sempre chiara. Molte volte si trattava della meta' o della terza parte, ma vi sono anche divisioni piu' parcellizzate per le quali, data la delicatezza dell'operazione, venivano incaricate piu' persone per la stima. Dall'esame dei rogiti in successione temporale, si deduce che alla data del 1° agosto 1538 in Cartoceto vi erano sette frantoi operativi. L'olio, prodotto in Cartoceto, ha rappresentato da sempre uno tra i beni piu' apprezzati tanto che veniva indicato, nel 1390, come valore di un bene, ad esempio «un somaro bianco con sella vale sette quartaroli d'olio (61 litri)». L'olio assolveva a diverse funzioni: serviva come forma di pagamento per lavori di vario genere, veniva dato come rendita ad ogni canonico della collegiata e come cattedratico alla mensa vescovile. La Comunita' si preoccupo' d'avviare, fin dai primi tempi, la vendita dell'olio che avveniva in piazza tramite un appalto e in particolare nei giorni di mercato. Il venditore-banditore si impegnava a non aumentare il prezzo ai forestieri, a mantenere l'olio buono e nei recipienti, e ad esporre un cartello con il costo. L'olio non serviva solo al fabbisogno del paese, ma era richiesto e apprezzato anche fuori regione. Diversi documenti attestano la notorieta', fin dal 1500, che aveva acquisito l'olio prodotto a Cartoceto. La presenza dell'olivo in queste zone caratterizza il paesaggio e la sua coltivazione si integra con i ritmi di vita della piccola comunita' fondendo la sua storia con quella del paese. Il particolare microclima favorito dall'esposizione predominante a sud, sud-est, le limitate altitudini, le barriere naturali dei monti Partemio e della Mattera, l'andamento collinare di tutto il comprensorio, il suolo di medio impasto prevalentemente tufaceo-arenaceo risalente all'epoca miocenica, le correnti ascensionali del Metauro che salgono tramite il Rio Secco e i venti freddi frastagliati dalle Cesane, hanno fatto si' che l'olivo si sviluppasse in maniera determinante. Il clima e' sub-mediterraneo, ideale per la coltivazione dell'ulivo, registra una temperatura media annuale di circa 14 °C, per effetto di minime intorno allo 0 °C dei mesi di gennaio e febbraio e temperature dei mesi estivi di luglio e agosto attestanti massime di 26 °C. La coltura dell'olivo e' tradizionalmente radicata nel territorio delimitato e sono diverse le testimonianze che attestano il forte legame tra l'olivo e la popolazione; esempio palese e' il Primo Consiglio popolare, avvenuto nel gennaio 1558, dove alla presenza del Capitano di Cartoceto e del notaio del paese, cinquanta persone tra le piu' rappresentative e note discussero sulla grave situazione economica e finanziaria in cui versava la Comunita' di Cartoceto a causa delle molte e ricorrenti imposizioni fiscali. Per evitare il costante deterioramento della situazione, la Comunita' decise di acquistare uno o due molini ad olio in modo da garantire una sicura entrata con cui pagare i vari tributi. L'olio, gia' dal XVI secolo, era oggetto di severi controlli e varie furono le disposizioni per controllare le olive che affluivano ai molini ed evitare, cosi', l'incetta e il contrabbando. Successivamente furono emanati bandi che imponevano la denuncia dell'olio appena ricavato, ma anche del vecchio, indicando il luogo dove era conservato. Fu resa obbligatoria la presenza nei molini di libri con numeri progressivi e data, con l'obbligo di annotare su una faccia l'oliva portata con il nome del macinante e dall'altra la quantita' d'olio prodotta. Per i trasgressori era prevista la pena di 25 scudi ed altre sanzioni. Dopo la macinatura, inoltre, si doveva consegnare alla cancelleria criminale di Fano la nota dell'olio. Nonostante le alterne vicende della Comunita' di Cartoceto, l'interesse verso l'olivo e la sua coltivazione e' stata sempre elevata e l'istituzione della «Mostra mercato dell'oliva e dell'olio» che si tiene nel mese di novembre dal 1977, suscitando interesse e grande affluenza di pubblico, e' la dimostrazione piu' evidente. |
| | Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea. 3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP «Cartoceto» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Roma, 20 maggio 2026
Il dirigente: Gasparri |
| | Art. 2.
Varieta' di olivo
La denominazione di origine protetta «Cartoceto» e' prodotta con olive provenienti prevalentemente dalle cultivar Raggiola, Frantoio e Leccino, nei rapporti di seguito descritti. Nell'ambito dell'oliveto iscritto nell'elenco della D.O.P., dette cultivar principali sono presenti in misura non inferiore al 70% congiuntamente o singolarmente. E' ammessa la presenza, fino a un massimo complessivo del 30%, di varieta' diverse: Raggia, Moraiolo, Pendolino, Maurino, Carboncella, Nebbia, Rosciola ammesse congiuntamente o singolarmente |
| | Art. 3.
Zona di produzione
Le olive destinate alla produzione della D.O.P. «Cartoceto» sono prodotte nei territori collinari dei comuni vocati all'olivicoltura aventi le caratteristiche e il livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione. La zona di produzione comprende gli interi territori amministrativi dei Comuni di Cartoceto e Mombaroccio, parte del Comune di Colli al Metauro (ex territori di Saltara e Serrungarina) e parte di quello di Fano che si identifica in cartografia con tutto il versante collinare nord delimitato dalla ss. Flaminia fino all'incrocio con la ss. Adriatica (versante sud) ed il confine amministrativo (versante nord). |
| | Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Cartoceto» sono quelle tradizionali atte a conferire alle olive e all'olio derivato le specifiche caratteristiche analitiche organolettiche, previste dal presente disciplinare. La produzione massima delle olive non supera la quantita' di Kg 9.000/ha per i nuovi impianti (sesto dinamico, irrigui, particolarmente fertili con esposizione climatica piu' favorevole); il limite produttivo per i vecchi impianti tradizionali e' di 7.500 kg/ha, mentre negli oliveti promiscui la produzione media per pianta e' di circa kg 20. Gli oliveti di nuovo impianto, conformi alle caratteristiche del comma precedente, sono ammessi alla produzione della DOP «Cartoceto» a partire dal terzo anno di messa a dimora delle piantine (mediamente di due anni). La raccolta delle olive per la produzione della DOP «Cartoceto» avviene all'inizio dell'invaiatura; la raccolta deve terminare entro il 25 di novembre. Al fine di combattere e salvaguardare gli impianti produttivi ed i raccolti dalle eventuali malattie, si dovranno prevedere opportuni trattamenti contro il Dacus oleae, a partire da fine luglio/primi di agosto mentre l'ultimo trattamento non dovra' mai essere effettuato oltre il 10 settembre, e contro la Fusaggine con trattamenti nel periodo invernale ed estivo. I metodi di raccolta delle drupe devono essere di tipo tradizionale: manuale, con pettinatura o a mano, i sistemi meccanici ammessi sono quelli di tipo a rastrellino pneumatici o elettrici o sistemi a pettine; le raccolte per scuotimento della pianta, abbacchiatura o abscissione sono espressamente vietate. Le olive devono essere conservate fino alla fase di molitura in recipienti rigidi ed aerati in modo idoneo ad evitare danni al frutto. |
| | Art. 5.
Modalita' di oleificazione
La D.O.P. «Cartoceto» e' ottenuta esclusivamente da olive sane, provenienti dalla zona di cui all'art. 3 e molite in oleifici siti nel territorio medesimo. L'olio prodotto e' imbottigliato in opifici ricadenti nello stesso territorio della D.O.P. La molitura delle olive deve avvenire entro il piu' breve tempo possibile dalla raccolta e comunque non oltre quarantotto ore dalla raccolta. Le olive dovranno sostare nei frantoi solo per poche ore e vi dovranno essere portate, su autorizzazione del responsabile di produzione del frantoio. I metodi ammessi sono quelli universalmente noti, di tipo tradizionale o continuo. Non e' ammesso il metodo di trasformazione noto come «ripasso» (doppia centrifugazione della pasta delle olive senza interruzione), ne' e' consentito fare uso di prodotti chimici o biochimici durante la trasformazione delle olive in olio; e' consentito solo l'uso d'apparecchiature di filtraggio di tipo meccanico. Il trasporto e la conservazione delle olive in sacchi di qualunque materiale sono espressamente vietati e deve avvenire in contenitori traforati o comunque in grado di agevolare l'aerazione. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino, il piu' fedelmente possibili, le caratteristiche peculiari del frutto. Le olive sono sottoposte a preventivo defogliamento. La resa massima delle olive in olio non puo' superare i 18 kg/q Per le estrazioni monovarietali di Raggiola si possono superare i 20 kg/q.le sino ad un massimo di 25 kg/q. Gli oli prodotti dovranno essere stoccati in appositi laboratori autorizzati ai sensi di legge, fino al momento dell'imbottigliamento, in botti di acciaio inox condizionati con azoto. |
| | Art. 6.
Caratteristiche al consumo
L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Cartoceto» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: verde, o verde con riflessi giallo oro per gli oli ancora molto freschi. Giallo oro, con lievi riflessi verdognoli, per gli oli piu' maturi; odore: fruttato di oliva verde, da leggero a medio, secondo la scala C.O.I., con lieve sentore di erbaceo. Possono essere presenti i caratteristici e gradevoli profumi di mandorla verde e mela acerba; gusto: armonico, fra le sensazioni di fruttato verde, dolce, amaro e piccante fusi. Puo' essere presente un gradevole e caratteristico retrogusto di mandorla verde; punteggio al panel test: inequivocabile assenza di difetti rilevabile dalla metodologia ufficiale e percezione del fruttato; punteggio >= 7; valore del grado di acidita' massimo: grammi 0,5% (espresso in acido oleico) rilevato all'imbottigliamento; perossidi: valore massimo 12 meq02/kg rilevato all'imbottigliamento; polifenoli totali >= 150 mg/kg; rapporto acido oleico/acido linoleico >= 8 |
| | Art. 7.
Designazione e presentazione
La designazione e presentazione del prodotto, di cui all'art. 1, deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 1. in etichetta deve figurare la dizione oli extravergine di oliva «Cartoceto», seguita da «denominazione di origine protetta», in caratteri chiari e ben evidenziati, in modo tale da essere nettamente distinta dal complesso delle altre indicazioni che compaiono; 2. sono ammessi riferimenti veritieri e documentabili atti ad evidenziarne l'operato dei singoli produttori; 3. sono ammessi riferimenti identificativi aziendali, l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore su nomi geografici ed in particolare modo su nomi di altre zone di produzione di oli a denominazione di origine protetta; 4. potra' essere evidenziato il metodo di molitura; 5. e' consentito l'uso in etichetta del nome dell'azienda agricola, della fattoria o della tenuta, solo nel caso di oli prodotti con olive provenienti da oliveti appartenenti alle stesse; 6. nella retro etichetta potranno essere indicate in percentuale le quantita' di olive dominanti di cui all'art. 2; 7. e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: fine scelto, superiore, genuino, ecc.; 8. e' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiunte, che facciano riferimento a comuni, frazioni e comprensori dell'area di produzione di cui all'art. 3; 9. per l'immissione al consumo, saranno adoperati recipienti di capacita' non superiore a 5 litri, di vetro, ceramica, acciaio, banda di latta stagnata, altri materiali compositi o contenitori autorizzati ai sensi di legge nella distribuzione commerciale, sigillati e provvisti di etichetta; 10. e' vietata la miscelazione di oli, seppur certificati, provenienti da due annate diverse: in etichetta va specificato l'anno di raccolta delle olive. |
| | Art. 8.
Prova dell'origine
Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione degli agricoltori e dei condizionatori, nonche' attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. |
| | Art. 9.
Legame
La presenza dell'olivo in queste zone caratterizza il paesaggio e la sua coltivazione si integra con i ritmi di vita della piccola comunita' fondendo la sua storia con quella del paese. Il particolare microclima favorito dall'esposizione predominante a sud, sud-est, le limitate altitudini, le barriere naturali dei monti Partemio e della Mattera, l'andamento collinare di tutto il comprensorio, il suolo di medio impasto prevalentemente tufaceo-arenaceo risalente all'epoca miocenica, le correnti ascensionali del Metauro che salgono tramite il Rio Secco e i venti freddi frastagliati dalle Cesane, hanno fatto si' che l'olivo si sviluppasse in maniera determinante. Il clima e' sub-mediterraneo, ideale per la coltivazione dell'ulivo, registra una temperatura media annuale di circa 14 °C, per effetto di minime intorno allo 0 °C dei mesi di gennaio e febbraio e temperature dei mesi estivi di luglio e agosto attestanti massime di 26 °C. La coltura dell'olivo e' tradizionalmente radicata nel territorio delimitato e sono diverse le testimonianze che attestano il forte legame tra l'olivo e la popolazione; esempio palese e' il Primo Consiglio popolare, avvenuto nel gennaio 1558, dove alla presenza del Capitano di Cartoceto e del notaio del paese, cinquanta persone tra le piu' rappresentative e note discussero sulla grave situazione economica e finanziaria in cui versava la Comunita' di Cartoceto a causa delle molte e ricorrenti imposizioni fiscali. Per evitare il costante deterioramento della situazione, la Comunita' decise di acquistare uno o due molini ad olio in modo da garantire una sicura entrata con cui pagare i vari tributi. L'olio, gia' dal XVI secolo, era oggetto di severi controlli e varie furono le disposizioni per controllare le olive che affluivano ai molini ed evitare, cosi', l'incetta e il contrabbando. Successivamente furono emanati bandi che imponevano la denuncia dell'olio appena ricavato, ma anche del vecchio, indicando il luogo dove era conservato. Fu resa obbligatoria la presenza nei molini di libri con numeri progressivi e data, con l'obbligo di annotare su una faccia l'oliva portata con il nome del macinante e dall'altra la quantita' d'olio prodotta. Per i trasgressori era prevista la pena di 25 scudi ed altre sanzioni. Dopo la macinatura, inoltre, si doveva consegnare alla cancelleria criminale di Fano la nota dell'olio. Nonostante le alterne vicende della Comunita' di Cartoceto, l'interesse verso l'olivo e la sua coltivazione e' stata sempre elevata e l'istituzione della «Mostra mercato dell'oliva e dell'olio» che si tiene nel mese di novembre dal 1977, suscitando interesse e grande affluenza di pubblico, e' la dimostrazione piu' evidente. |
| | Art. 10.
Controlli
La verifica del rispetto del disciplinare e' svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) 2024/1143. |
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