| Gazzetta n. 122 del 28 maggio 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 2026 |
| Scioglimento del consiglio comunale di Soriano Calabro e nomina della commissione straordinaria. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nel Comune di Soriano Calabro (Vibo Valentia) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024; Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalita' organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialita' dell'attivita' comunale; Rilevato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettivita' e ha determinato la perdita di credibilita' dell'istituzione locale; Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale; Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 2026;
Decreta:
Art. 1
Il consiglio comunale di Soriano Calabro (Vibo Valentia) e' sciolto; |
| | Allegato
Al Presidente della Repubblica
Nel Comune di Soriano Calabro (Vibo Valentia), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalita' organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialita' dell'amministrazione locale, nonche' il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica. Dall'attivita' di monitoraggio avviata dalla prefettura di Vibo Valentia nel Comune di Soriano Calabro, giustificata dal particolare contesto criminale di quel territorio nel quale e' radicata una delle cosche di 'ndrangheta piu' temibili del vibonese, nonche' dalle risultanze di recenti indagini giudiziarie, sono venute all'evidenza possibili forme di condizionamento dell'amministrazione comunale da parte di organizzazioni criminali. Pertanto, il prefetto di Vibo Valentia, con decreto prefettizio del 1° luglio 2025, la cui durata e' stata ulteriormente prorogata per tre mesi, ha disposto l'accesso ispettivo nel suddetto comune ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al termine dell'accesso, la commissione d'indagine ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Vibo Valentia, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in data 3 febbraio 2026 - consesso integrato per l'occasione con la partecipazione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia e del procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro -, ha trasmesso l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente proposta in cui si da' atto della sussistenza di elementi concreti e univocamente rilevanti che raggiungono un grado di significativita' tale da poter giustificare adeguatamente l'applicazione della misura dissolutoria degli organi elettivi del Comune di Soriano Calabro ai sensi del citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000. Preliminarmente, il prefetto di Vibo Valentia ha evidenziato che il territorio nel quale e' inserito il Comune di Soriano Calabro soffre della pervasiva presenza di consorterie riconducibili all'organizzazione mafiosa denominata 'ndrangheta nelle sue variegate diramazioni locali (in particolare della c.d. 'ndrangheta delle preserre vibonesi e della c.d. locale dell'Ariola); tali gruppi criminali, pur colpiti da numerose operazioni di polizia giudiziaria - tra cui le operazioni denominate «Luce nei boschi», «Crimine» e la piu' recente denominata «Habanero» - hanno disvelato spietate dinamiche interne spesso caratterizzate da faide intestine e feroci fatti di sangue. La forte e radicata presenza della criminalita' organizzata sul territorio vibonese ha naturalmente influito sulle vicende amministrative degli enti locali piu' esposti, tra cui anche il Comune di Soriano Calabro il quale e' gia' stato, per ben due volte, oggetto di scioglimento per infiltrazione e condizionamento mafioso ex art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000, dapprima con decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2007 e poi con decreto del Presidente della Repubblica del 17 giugno 2022. L'interesse della criminalita' organizzata alle vicende amministrative del Comune di Soriano Calabro si e' manifestato anche durante la tornata elettorale del giugno 2024. Infatti, da informazioni fornite dalle forze di polizia, sono emersi elementi e indicazioni che hanno mostrato la vicinanza del locale clan mafioso all'attuale amministrazione comunale. Tale assunto e' avvalorato da quanto riferito nella relazione prefettizia laddove si fa riferimento a una aggressione, subita da un candidato consigliere comunale della lista avversa a quella risultata vincente, ad opera di esponenti del locale contesto mafioso durante la celebrazione del corpus domini; inoltre, e' stata segnalata la presenza nei pressi dei seggi elettorali, durante lo svolgimento della tornata amministrativa, di soggetti controindicati appartenenti alle cennate consorterie, alcuni dei quali non residenti e, dunque, non elettori a Soriano Calabro, il cui stazionamento in prossimita' dei luoghi di voto non poteva che essere finalizzato al controllo e alla costrizione psicologica dei votanti. L'asserita vicinanza tra amministrazione comunale in carica e le locali cosche mafiose viene evidenziata anche dall'esistenza di relazioni parentali, seppur indirette, tra il sindaco eletto e un'esponente di vertice del locale clan di 'ndrangheta. Rapporti controindicati vengono segnalati nei confronti un assessore comunale e di numerosi consiglieri comunali facenti parte sia della maggioranza che della minoranza consiliare, tra cui anche l'ex presidente dell'organo consiliare, dimessosi nel maggio 2025, nei cui riguardi si rilevano elementi di interesse sia per frequentazioni che per strette relazioni parentali con esponenti del locale contesto malavitoso. Criticita' vengono rilevate anche nei confronti di parte del personale comunale, la cui compromissione, come evidenziato nella relazione prefettizia traspare dalle gravi mancanze di natura gestionale che hanno certamente contribuito, durante l'ordinaria operativita' dell'ente locale, alla disapplicazione dei principi della trasparenza e della legalita' amministrativa. A chiusura di tale quadro non particolarmente edificante della struttura politico-amministrativa nel suo complesso, e a riprova dell'esistenza di pericolose «contaminazioni» tra l'amministrazione comunale in carica e gli ambienti della locale criminalita' organizzata, vengono segnalati rapporti controindicati anche nei riguardi di alcuni dei sottoscrittori della lista elettorale facente capo al sindaco nel giugno del 2024. L'attivita' ispettiva ha rilevato la presenza di anomalie e irregolarita' in quasi tutti i settori di attivita' dell'ente locale, rilevandosi dunque una generalizzata mala gestio che si e' tradotta nella maggior parte dei casi in «vantaggi a soggetti affiliati o comunque contigui alla criminalita' organizzata». A questo proposito viene segnalato che nei procedimenti di competenza dello sportello unico delle attivita' produttive (SUAP) i competenti uffici comunali hanno disatteso l'obbligo di verificare la veridicita' delle autocertificazioni attestanti l'assenza delle cause ostative prevista dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011. Inoltre, viene sottolineata la totale violazione degli obblighi di cui all'art. 100 del decreto legislativo n. 159/2011 che impongono all'ente, nel quinquennio successivo allo scioglimento ex art. 143 TUOEL, l'ultimo dei quali e' avvenuto con decreto del Presidente della Repubblica del 17 giugno 2022, di acquisire l'informazione antimafia precedentemente la stipulazione, l'approvazione o l'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente il rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicata nel citato art. 67, e cio' indipendentemente dal valore economico del rapporto sotteso. A riprova dell'assunto, la relazione prefettizia ha riferito che su n. 107 istanze presentate all'ufficio comunale ed esaminate dalla commissione di accesso, per nessuna di esse risulta essere stata esperita, neppure a campione, l'attivita' volta alla verifica dei requisiti soggettivi. «Ne' risulta che sia stata presentata alcuna richiesta di informazione liberatoria antimafia alla Prefettura, in merito ai citati controlli dell'art. 100 del decreto legislativo n. 159/2011». La commissione d'indagine ha riferito che dall'esame di due pratiche sono emersi elementi ostativi ai sensi dell'art. 67 del codice antimafia, in presenza dei quali non risulta che l'ente locale abbia espletato alcuna attivita' di verifica, ne' che abbia adottato i consequenziali provvedimenti inibitori. In particolare, a titolo esemplificativo delle palesi omissioni da parte del Comune di Soriano Calabro, si e' posto in evidenza l'iter esperito a seguito di una segnalazione di inizio attivita' di una ditta il cui titolare e' un esponente apicale di una locale cosca mafiosa che risulta essere stato condannato con sentenza in appello alla pena di undici anni e sei mesi di reclusione per il reato di associazione mafiosa e traffico di stupefacenti, oltre ad essere stato destinatario di misura di prevenzione patrimoniale in data 2 agosto 2023. In tale caso, benche' lo stesso soggetto controindicato abbia allegato spontaneamente alla propria istanza il certificato del casellario giudiziale dal quale palesemente risultava l'esistenza di una causa ostativa di cui all'art. 67, decreto legislativo n. 159/2011 - ossia la condanna emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, divenuta definitiva nel luglio del 2018 per associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis del codice penale - gli uffici comunali non hanno provveduto a emettere alcun provvedimento di diniego, di decadenza o di annullamento riguardo l'avvio dell'attivita' commerciale di cui si e' detto. Analogamente e' avvenuto per un'altra segnalazione di inizio attivita' anch'essa relativa ad una ditta individuale facente capo a un affiliato di cosca di 'ndrangheta - gia' condannato per furto, estorsione aggravata dalla modalita' mafiosa e altro, con precedenti di polizia per associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, violazione delle norme in materia di armi, oltreche' destinatario di sentenza di condanna della Corte d'appello di Catanzaro per i reati di estorsione tentata continuata in concorso aggravata dal metodo mafioso - nei cui confronti sarebbe apparsa evidente l'esistenza della causa ostativa ex art. 67 del codice antimafia se solo il comune avesse effettuato i dovuti controlli preventivi, almeno acquisendo il relativo certificato di casellario giudiziale. Di fatto, a causa della sistematica omissione dei controlli preventivi antimafia l'ente non ha inibito l'avvio o quanto meno la prosecuzione dell'attivita' della citata ditta individuale. A questo riguardo, il prefetto di Vibo Valentia tiene a rimarcare che «i fatti sopra rilevati non costituiscono delle mere irregolarita' amministrative, bensi' delle gravissime violazioni delle norme del codice antimafia», nonche' a precisare che con riguardo al primo caso sopra riportato «nemmeno puo' sostenersi che la violazione di legge sia imputabile a mera inerzia dell'ente nel verificare quanto autodichiarato dall'istante, in quanto l'interessato ha prodotto spontaneamente il proprio certificato del casellario giudiziale, dal quale risulta l'evidenza della presenza di cause ostative e, pertanto, il comune non poteva non esserne a conoscenza». Anche in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture, l'organo ispettivo ha rappresentato che il Comune di Soriano Calabro ha violato, in numerosi casi, la norma di cui al citato art. 100 del decreto legislativo n. 159/2011, la cui applicazione, come detto, e' obbligatoria per gli enti che sono stati sciolti ex art. 143 TUOEL nei cinque anni precedenti. La disapplicazione della detta normativa antimafia risulta, peraltro, confermata dallo stesso responsabile dell'area comunale competente che in sede di audizione ha affermato «di non procedere alle suddette verifiche qualora l'importo dell'affidamento non sia di ingente valore». Di fatto, la violazione della normativa antimafia e' emersa nell'affidamento del servizio di custodia, cura e mantenimento dei cani randagi concesso a una impresa gia' destinataria di informazione interdittivi antimafia ma successivamente ammessa al controllo giudiziario da parte del Tribunale di Vibo Valentia; servizio affidata alla stessa dopo la scadenza del predetto provvedimento giudiziale, quando, dunque, il beneficio della sospensione degli effetti dell'interdittiva antimafia era gia' venuto meno. Inoltre, risulta che il controllo giudiziario in questione non sia terminato con esito positivo in quanto la ditta controllata non e' stata completamente collaborativa durante il periodo di applicazione della detta misura. Le stesse criticita' sono state rilevate nell'affidamento per l'acquisto di materiale vario di consumo, disposto (a pochi giorni dall'insediamento dell'attuale compagine amministrativa) a favore di una societa' il cui titolare risulta legato da rapporti di parentela con soggetti affiliati alle locali consorterie. In questo caso, la richiesta di informazione alla banca dati nazionale antimafia (BDNA) e' stata inserita successivamente alla data dell'affidamento. Cosi' e' avvenuto anche nell'affidamento diretto del servizio di taglio di alberi che e' stato concesso a una ditta il cui titolare e' gravato di diversi precedenti di polizia e di misure di prevenzione; inoltre, il predetto soggetto presenta numerosi rapporti parentali con esponenti della criminalita' organizzata vibonese. Criticita' sono state riscontrate nei riguardi di una ditta il cui titolare ha rapporti parentali controindicati, impresa destinataria di numerosi affidamenti diretti per la manutenzione della rete idrica che, come riportato nella relazione prefettizia, sembrerebbe essersi avvalsa di un subappalto non autorizzato di una terza impresa. Inoltre, con riferimento all'appalto dei lavori della mensa scolastica finanziati con i fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza, il comune ha affidato direttamente incarichi professionali a soggetti verso i quali si rilevano frequentazioni o rapporti parentali controindicati. Sempre nell'ambito del citato progetto finanziato con fondi del PNRR, la relazione prefettizia, pur non riscontrando irregolarita' procedurali e amministrative, ha riferito che aggiudicataria dei lavori e' risultata essere una societa' sottoposta a misura di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis del decreto legislativo n. 159/2011, la quale a sua volta ha affidato in subappalto (autorizzato dal comune) parte dei lavori a una impresa soggetta al controllo giudiziale ex art. 34-bis del codice antimafia, alla quale in passato la prefettura di Vibo Valentia aveva negato l'iscrizione nelle white list provinciali. A tal riguardo sembra utile precisare che il ricorso presentato avverso il predetto provvedimento di diniego prefettizio e' stato rigettato dal Tribunale amministrativo regionale Calabria con sentenza del dicembre 2025. La relazione prefettizia ha segnalato inefficienze del Comune di Soriano Calabro nella gestione dei beni confiscati alla criminalita'. organizzata, soprattutto a causa della mancata valorizzazione e utilizzo degli stessi a fini sociali. A tal proposito la commissione d'indagine ha evidenziato diverse gravi criticita' relativamente ad una procedura ad evidenza pubblica, conclusasi con l'irregolare assegnazione di un bene confiscato a favore di una impresa verso la quale non e' stata compiutamente svolta la verifica antimafia. Infatti, la concessione e' avvenuta il giorno successivo (il 3 agosto 2024) la richiesta effettuata alla banca dati nazionale antimafia (BDNA), quando la pratica di iscrizione nelle white list era ancora in fase istruttoria e senza attendere il decorso del termine di trenta giorni come prevede la normativa di settore. Inoltre, l'affidataria non sembra avere i requisiti previsti dal bando di gara - riservato alla partecipazione di enti senza fine di lucro e con pregresse esperienze in materia di gestione dei beni confiscati - risultando, invece, esercitare (come emerge dalla visura camerale) attivita' di impresa nel settore dei servizi di saloni di barbieri e parrucchieri. Con riguardo alla gestione dei beni immobili di proprieta' del Comune di Soriano Calabro, l'analisi dell'organo ispettivo si e' soffermata su due concessioni di fatto, entrambi a titolo gratuito, in favore di un'associazione sportiva, la quale ha la materiale disponibilita' di un impianto sportivo comunale senza una preventiva stipula di convenzione regolante l'uso del bene pubblico i cui costi di esercizio sono rimasti a carico delle casse comunali, nonche' la concessione, sempre a titolo gratuito, di un immobile comunale da utilizzare come sede sociale. Tutto cio' in mancanza di qualsiasi procedura a evidenza pubblica per la scelta del soggetto beneficiario e, pertanto, in danno anche di altri enti senza scopo di lucro che potevano eventualmente essere interessati allo stesso beneficio; peraltro, la predetta associazione non sembra potersi qualificare come ente del terzo settore come indicato nella parte motivazionale del provvedimento concessorio. Si aggiunge, altresi', che l'assetto societario dell'anzidetta associazione sportiva e' composto anche da soggetti alcuni dei quali gravati da numerosi precedenti di polizia e con rapporti parentali o frequentazioni di interesse anche a fini antimafia. Irregolarita' vengono segnalate anche nell'espletamento di procedure di concorso per l'assunzione di personale tecnico, nelle quali l'ente ha agito «con scarsa trasparenza» sia nell'individuazione del funzionario responsabile del procedimento che nelle modalita' per comunicare l'esito del concorso ai candidati idonei. Il Comune di Soriano Calabro, infatti, non ha proceduto alla convocazione dei partecipanti alla selezione in base all'ordine della graduatoria finale, ma ha diramato una nota indirizzata a tutti gli idonei, non prevista nel bando, per verificarne l'interesse all'assunzione. Risulta che alla detta nota abbia risposto un solo candidato, peraltro ultimo classificato, mentre un altro candidato posto in posizione migliore nella graduatoria finale, che pur aveva manifestato interesse a conoscere gli esiti del concorso, non ha ricevuto la comunicazione formale dello scorrimento della graduatoria cosi' come effettuato da parte del comune. Inoltre, la relazione della commissione d'indagine ha riferito di frequentazioni controindicate tenute dal nuovo assunto. L'organo ispettivo ha rilevato anomalie anche relativamente alle procedure concorsuali poste in essere dal Comune di Soriano Calabro per l'assunzione di un dirigente amministrativo contabile, riservata al personale interno, dalle quali emerge come il predetto ente locale - tramite una serie di rimodulazioni del piano triennale del fabbisogno del personale, per le quali ne' il sindaco ne' l'assessore al personale hanno fornito validi chiarimenti o giustificazioni - ha avviato una procedura selettiva nella quale, in realta', solo una persona era in possesso dei requisiti per parteciparvi, e che dunque e' stata favorita nell'accedere alle funzioni dirigenziali. Al riguardo, la relazione prefettizia ha ravvisato una forzatura dei meccanismi previsti dalla legge, ed in particolare dall'art. 28, comma i-bis, del decreto-legge n. 75/2023, nonche' degli strumenti di programmazione del fabbisogno del personale dell'ente, in quanto la procedura concorsuale in questione, sebbene in astratto aperta a una cerchia indeterminata di interessati, in concreto, per la situazione effettivamente sussistente, non poteva che concludersi in un concorso ad personam, in favore dell'unico soggetto idoneo a partecipare alla selezione. Inoltre, e' stata evidenziata l'anomalia per cui tale candidato fosse anche il vicesegretario comunale facente funzioni, ossia il soggetto che sovrintende e fornisce assistenza legale sui procedimenti amministrativi dell'ente, lo stesso che, peraltro, ha partecipato agli atti propedeutici alla indizione del concorso, rispondendo ai chiarimenti richiesti dall'ispettorato per la funzione pubblica e curando almeno in parte l'iter amministrativo concernente la rimodulazione del piano integrato di attivita' e organizzazione (PIAO) che ha previsto la posizione dirigenziale messa a concorso. Anche l'analisi del settore del contenzioso comunale ha messo in evidenza irregolarita' e omissioni; viene rilevato che l'ente locale non si e' costituito in giudizio, rinunciando di fatto a difendersi in diverse controversie a vantaggio di alcune controparti processuali. In una di queste, il soggetto controinteressato e' strettamente imparentato con un esponente di spicco della locale criminalita' organizzata, condannato, tra l'altro, per associazione di tipo mafioso. In un altro caso, la commissione di accesso ha segnalato che il comune ha omesso di proporre opposizione a due decreti ingiuntivi di un'impresa di costruzioni avente pregressi rapporti economici con l'ente locale intercorsi prima dello scioglimento ex art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000 del 2022 e venuti a cessare in seguito a provvedimenti interdittivi emessi dalla prefettura di Vibo Valentia. In particolare, i due diversi decreti ingiuntivi avevano entrambi origine nel medesimo rapporto giuridico - un contratto d'appalto tra il comune e l'impresa - che con il commissariamento dell'ente era stato risolto in conseguenza del cennato provvedimento antimafia. La condotta tenuta dal Comune di Soriano Calabro in questa vicenda mette in luce una grave negligenza nella gestione del contenzioso e nella difesa in giudizio dell'ente che ha comportato un plurimo aggravarsi di spese, compensi e interessi tutto a vantaggio di un soggetto economico nei cui confronti, solo qualche anno prima, la prefettura di Vibo Valentia aveva emesso una informazione interdittiva antimafia. Inoltre, viene rilevato che la maggior parte dei permessi di costruire rilasciati dal comune e' stata emessa a beneficio di soggetti aventi rapporti parentali o frequentazioni con esponenti del locale contesto criminale, dato comunque significativo sebbene non dimostri di per se' l'illiceita' dei relativi procedimenti amministrativi. Peraltro, alcune di tali pratiche edilizie risultano essere state preparate dal menzionato tecnico assunto presso il Comune di Soriano Calabro. Anomalie e irregolarita' sono state riscontrate anche nell'ambito delle erogazioni pubbliche concesse a privati dall'attuale amministrazione civica, in particolare, in alcuni contributi a fondo perduto erogati in favore di persone fisiche per l'acquisto di libri di testo dell'anno scolastico 2024/2025. Nel dettaglio, e' emerso che i titolari di due delle ditte autorizzate hanno frequentazioni con soggetti gravati da pendenze penali o contigui al locale contesto mafioso. Inoltre, riguardo ai suddetti operatori economici non risulta acquisita l'informazione antimafia di cui dall'art. 100, decreto legislativo n. 1159/2011. Il lavoro della commissione d'accesso, come detto, e' stato esaminato in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nel corso del quale i componenti dell'amministrazione giudiziaria hanno espresso parere favorevole allo scioglimento del Comune di Soriano Calabro, con cio' evidenziando come il lavoro dell'organo ispettivo abbia delineato la grave compromissione dell'amministrazione comunale con la criminalita' organizzata, soprattutto con riferimento alle vicende emerse in relazione alla gestione del SUAP e alle «concessioni» rese in favore dell'associazione sportiva di cui si e' detto innanzi. Dall'esame della relazione prefettizia e della commissione di indagine si evince chiaramente l'assenza di legalita' dell'azione amministrativa e uno stato di precarieta' degli uffici comunali, da cui conseguono le irregolarita' gestionali sopra menzionate, nonche' un preoccupante livello di compromissione dell'amministrazione nel suo complesso che si sostanzia in una grave mala gestio della cosa pubblica. In particolare, i contenuti delle menzionate relazioni hanno evidenziato la sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti tra componenti dell'amministrazione locale ed esponenti della criminalita' organizzata di tipo mafioso. Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione prefettizia e in quella della commissione di indagine, hanno evidenziato una serie di condizionamenti dell'amministrazione comunale di Soriano Calabro volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilita' dell'istituzione locale, nonche' il pregiudizio degli interessi della collettivita', rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalita'. Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Soriano Calabro (Vibo Valentia), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi. Roma, 24 aprile 2026
Il Ministro dell'interno: Piantedosi |
| | Art. 2
La gestione del Comune di Soriano Calabro (Vibo Valentia) e' affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da: dott. Roberto Micucci - viceprefetto; dott. Sebastiano Tramontana - viceprefetto aggiunto; dott. Sergio Raimondo - funzionario amministrativo. |
| | Art. 3
La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche. Dato a Roma, addi' 29 aprile 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Piantedosi, Ministro dell'interno
Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2026 reg n. 1936 |
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