Gazzetta n. 121 del 27 maggio 2026 (vai al sommario)
LEGGE 7 maggio 2026, n. 93
Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e
l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha

1. E' approvata l'allegata intesa firmata il 15 settembre 2025 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, che modifica l'intesa stipulata in data 4 aprile 2007 e approvata con legge 31 dicembre 2012, n. 246.

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- La legge 31 dicembre 2012, n. 246, recante «Norme per
la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione
Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione
dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2013, n. 14.
 
Allegato

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MODIFICHE ALL'INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE INDUISTA
ITALIANA, SANATANA DHARMA SAMGHA

Preambolo

La Repubblica italiana e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha
considerata l'opportunita' di procedere alla modifica dell'intesa stipulata in data 4 aprile 2007 e approvata con legge 31 dicembre 2012, n. 246;
visto l'articolo 29, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 246;
convengono di modificare l'intesa firmata il 4 aprile 2007 secondo le seguenti disposizioni:

Aricolo 1

Scuole ed istituti di educazione

1. All'articolo 6 dell'intesa stipulata in data 4 aprile 2007 e' aggiunto il seguente comma: «2. Agli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado sono riconosciuti dalla Repubblica, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in studi induisti e contemplativi e nelle altre discipline religiose rilasciati da Istituti con personalita' giuridica operanti sul territorio italiano e riconosciuti dall'Unione Induista Italiana.».
 
Art. 2

Modifica alla legge 31 dicembre 2012, n. 246

1. All'articolo 7 della legge 31 dicembre 2012, n. 246, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Agli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado sono riconosciuti dalla Repubblica, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in studi induisti e contemplativi e nelle altre discipline religiose rilasciati da istituti con personalita' giuridica operanti sul territorio italiano e riconosciuti dall'Unione Induista italiana».

Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 7 della citata legge 31
dicembre 2012, n. 246, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 7 (Scuole ed istituti di educazione). - 1. La
Repubblica, in conformita' al principio della liberta'
della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti
dalla Costituzione, garantisce all'UII il diritto di
istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e
istituti di educazione. L'istituzione delle suddette scuole
deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in
materia di parita' scolastica e di diritto allo studio e
all'istruzione.
1.bis Agli interessati in possesso del titolo di studio
di scuola secondaria di secondo grado sono riconosciuti
dalla Repubblica, alle condizioni previste dalla normativa
italiana ed europea, i titoli di studio accademici in studi
induisti e contemplativi e nelle altre discipline religiose
rilasciati da istituti con personalita' giuridica operanti
sul territorio italiano e riconosciuti dall'Unione Induista
italiana.».
 
Articolo 2

Norma finale

1. Il Governo presentera' al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione, al quale sara' allegato il testo dell'intesa stessa.
Roma, 15 settembre 2025

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 maggio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio