| Gazzetta n. 121 del 27 maggio 2026 (vai al sommario) |
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| LEGGE 7 maggio 2026, n. 93 |
| Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1 Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha
1. E' approvata l'allegata intesa firmata il 15 settembre 2025 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, che modifica l'intesa stipulata in data 4 aprile 2007 e approvata con legge 31 dicembre 2012, n. 246.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - La legge 31 dicembre 2012, n. 246, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2013, n. 14. |
| | Allegato
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MODIFICHE ALL'INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE INDUISTA ITALIANA, SANATANA DHARMA SAMGHA
Preambolo
La Repubblica italiana e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha considerata l'opportunita' di procedere alla modifica dell'intesa stipulata in data 4 aprile 2007 e approvata con legge 31 dicembre 2012, n. 246; visto l'articolo 29, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 246; convengono di modificare l'intesa firmata il 4 aprile 2007 secondo le seguenti disposizioni:
Aricolo 1
Scuole ed istituti di educazione
1. All'articolo 6 dell'intesa stipulata in data 4 aprile 2007 e' aggiunto il seguente comma: «2. Agli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado sono riconosciuti dalla Repubblica, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in studi induisti e contemplativi e nelle altre discipline religiose rilasciati da Istituti con personalita' giuridica operanti sul territorio italiano e riconosciuti dall'Unione Induista Italiana.». |
| | Art. 2
Modifica alla legge 31 dicembre 2012, n. 246
1. All'articolo 7 della legge 31 dicembre 2012, n. 246, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Agli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado sono riconosciuti dalla Repubblica, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in studi induisti e contemplativi e nelle altre discipline religiose rilasciati da istituti con personalita' giuridica operanti sul territorio italiano e riconosciuti dall'Unione Induista italiana».
Note all'art. 2: - Si riporta l'articolo 7 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 246, come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Scuole ed istituti di educazione). - 1. La Repubblica, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'UII il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parita' scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione. 1.bis Agli interessati in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado sono riconosciuti dalla Repubblica, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in studi induisti e contemplativi e nelle altre discipline religiose rilasciati da istituti con personalita' giuridica operanti sul territorio italiano e riconosciuti dall'Unione Induista italiana.». |
| | Articolo 2
Norma finale
1. Il Governo presentera' al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione, al quale sara' allegato il testo dell'intesa stessa. Roma, 15 settembre 2025
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| | Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 maggio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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