Gazzetta n. 121 del 27 maggio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 22 aprile 2026
Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021.



IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, recante «Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici» e successive modificazioni, ed in particolare, l'art. 35 rubricato «Revisione delle patenti di abilitazione»;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e successive modificazioni, in particolare, l'art. 7, lettera c), che demanda alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i controlli sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 16 del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali», in particolare, il comma 1, lettera d), a tenore del quale: «adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti»;
Visto il decreto dirigenziale del 17 gennaio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 105, dell'8 maggio 2025, ultimo in materia, concernente la revisione generale delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020;
Considerato che ai sensi del suindicato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, l'utilizzazione, custodia e conservazione dei gas tossici sono subordinati al conseguimento di apposita autorizzazione rilasciata dalla preposta autorita' competente sanitaria;
Considerato che gli addetti all'impiego di gas tossici devono essere persone di accertata idoneita' fisica e morale e di riconosciuta professionalita' attestata dalla patente di abilitazione di cui al Capo VII, del summenzionato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, rubricato «Patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici», il cui rilascio comporta il superamento di un esame articolato in prove orali e pratiche, come previsto dal medesimo regio decreto;
Tenuto conto che la patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici e' soggetta a revisione periodica quinquennale ai sensi del richiamato art. 35, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e puo' essere revocata quando vengono meno i presupposti del suo rilascio ai sensi dell'art. 36, del medesimo regio decreto e decade se non e' rinnovata in tempo utile;
Ritenuto necessario dover procedere alla revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021;

Decreta:

Art. 1

1. Per i motivi in premessa ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e' disposta la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2021.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 aprile 2026

Il direttore generale: Iavicoli