Gazzetta n. 121 del 27 maggio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 14 maggio 2026
Aggiornamento del registro nazionale delle varieta' di specie agrarie ed ortive.



IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale e' stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con il quale sono istituiti i registri delle varieta' di specie agrarie ed ortive per l'identificazione delle varieta' stesse ed in particolare il comma 4, secondo cui i registri delle varieta' devono riportare, tra le altre cose, l'identificativo del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varieta';
Visto l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varieta' di specie agraria ed ortiva al relativo registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto, sentito il parere del gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016;
Visto in particolare il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che consente al costitutore di una varieta' di demandare ad un responsabile il mantenimento per la conservazione in purezza;
Visto l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varieta' e' valida sino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima e puo' essere rinnovata per periodi determinati;
Visto l'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone la cancellazione di una varieta', iscritta al registro nazionale delle varieta' di specie di piante agrarie e ortive, qualora il responsabile della conservazione in purezza della varieta' ne faccia richiesta;
Visto l'art. 15, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone la cancellazione di una varieta', iscritta ai registri delle varieta' di specie agrarie e ortive, qualora la validita' dell'iscrizione sia giunta a scadenza;
Visto l'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che nel caso di cui al comma 1, lettera e) del medesimo articolo, nel decreto di cancellazione si stabilisce, su richiesta del costitutore, un periodo transitorio per la certificazione, per il controllo, limitatamente alle specie ortive, quali sementi standard e per la commercializzazione dei prodotti sementieri che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;
Visto l'art. 49 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante le modalita' per l'ammissione al registro nazionale delle varieta' da conservazione e delle varieta' di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari;
Visto l'art. 52, commi 4 e 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varieta' da conservazione e di una varieta' di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari al registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 285 del 6 dicembre 2023;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, in corso di registrazione da parte degli organi di controllo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 2024, al n. 320;
Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 2025, n. 511394, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 237 dell'11 ottobre 2025, recante «Aggiornamento del Registro delle varieta' di specie ortive» ed in particolare la tabella all'art. 1 nella quale, per un mero refuso materiale, sono state erroneamente indicate le varieta' codice SIAN 4400 e 4475;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026, al n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026;
Vista la direttiva del Capo dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale n. 85510 del 20 febbraio 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il MASAF il 26 febbraio 2026, al n. 133, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;
Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 0095646 del 26 febbraio 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio presso il MASAF il 4 marzo 2026, al n. 155, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione, per l'anno 2026;
Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varieta', indicate nel presente dispositivo, al registro nazionale;
Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;
Viste altresi' le domande di rinnovo, di cancellazione e di proroga alla commercializzazione delle varieta', indicate nel presente dispositivo;
Visti i pareri espressi nella riunione del 10 ottobre 2023, del 19 dicembre 2024, del 29 settembre 2025, del 18 dicembre 2025 e del 30 marzo 2026 dal gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016;
Viste le proposte di nuove denominazioni varietali e di nuovi responsabili della conservazione in purezza presentate dagli interessati per le varieta' gia' iscritte, oggetto del presente provvedimento;
Vista la comunicazione pervenuta dalla ditta RAGT Italia S.r.l. con la quale segnala che per un mero errore ha richiesto la cancellazione della varieta' di sorgo Cedrus e ne chiede la reiscrizione;
Considerato concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;
Ritenuto necessario modificare la tabella di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 1° ottobre 2025, n. 511394;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei Registri nazionali delle varieta' di specie agrarie, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varieta' di specie agrarie sottoelencate.

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Art. 2

1. Le denominazioni delle varieta' di specie agrarie, iscritte nel registro nazionale delle varieta' dei prodotti sementieri di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono cosi' di seguito modificate:

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Art. 3

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varieta' di specie ortive, di cui all'art. 7, comma 3, lettera a), del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varieta' sottoelencate le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate», o controllate in quanto «sementi standard».

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Art. 4

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei Registri nazionali delle varieta' di specie da conservazione, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varieta' sottoelencate.

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Art. 5

1. La responsabilita' della conservazione in purezza delle sotto riportate varieta', gia' assegnata ad altra ditta con precedente decreto, e' attribuita al responsabile della conservazione in purezza a fianco indicato.

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Art. 6

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, le sotto riportate varieta', iscritte al registro nazionale delle varieta' di specie di piante agrarie e ortive con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo.

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Art. 7

1. Ai sensi dell'art. 14, primo comma del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, l'iscrizione ai registri nazionali di varieta' di specie agrarie e ortive, delle sottoelencate varieta' iscritte ai registri varietali con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, e' rinnovata fino al 31 dicembre 2035:

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Art. 8

1. Ai sensi dell'art. 15, primo comma, lettera e), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 le sottoelencate varieta', iscritte ai registri delle varieta' di specie agrarie e ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

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Art. 9

1. Ai sensi dell'art. 15, secondo comma, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 le sottoelencate varieta', iscritte ai registri delle varieta' di specie agrarie e ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2028:

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Art. 10

1. Nella tabella di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 26 gennaio 2026, n. 36612, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2026, recante «Aggiornamento del Registro nazionale delle varieta' di specie agrarie.», sono apportate le modifiche di seguito elencate:

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Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 maggio 2026

Il direttore generale: Angelini


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Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011.