| Gazzetta n. 120 del 26 maggio 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
| DECRETO 19 maggio 2026 |
| Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Grana Padano». |
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IL DIRIGENTE DELLA PQA I della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche' alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024; Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio e' situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d); Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74; Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti; Vista la direttiva del Ministro n. 33234 del 23 gennaio 2026, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2026 registrata dalla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 al n. 170; Vista la direttiva dipartimentale n. 98896 del 27 febbraio 2026, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 141 in data 2 marzo 2026, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026» del 23 gennaio 2026, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019; Vista la direttiva direttoriale n. 106153 del 4 marzo 2026, della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 159, in data 6 marzo 2026 in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica; Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d); Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG; Vista l'istanza presentata, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143, dal Consorzio per la tutela del Grana Padano DOP, che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) «Grana Padano», registrata con regolamento (CE) 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europee L 148 del 21 giugno 1996; Visto il parere delle regioni e province autonome competenti per territorio circa la richiesta di modifica; Visto il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 83 del 10 aprile 2026, con il quale e' stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Grana Padano» ai fini della presentazione di opposizioni ai sensi dell'art. 9 del decreto 14 ottobre 2013; Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP «Grana Padano»; Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea; Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;
Decreta:
Art. 1
1. E' approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della DOP «Grana Padano». 2. Il disciplinare di produzione consolidato e il documento unico della DOP «Grana Padano», figurano rispettivamente nell'allegato 1 e 2. |
| | Allegato 1
Disciplinare «Grana Padano» D.O.P. Art. 1.
La denominazione di origine protetta «Grana Padano» si riferisce al formaggio prodotto durante tutto l'anno con latte crudo di vacca parzialmente decremato mediante affioramento naturale, a pasta cotta, duro e a lenta maturazione, usato da tavola o da grattugia, e che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. |
| | Allegato 2
DOCUMENTO UNICO Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei prodotti agricoli «Grana Padano»
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea. 3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP «Grana Padano» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Roma, 19 maggio 2026
Il dirigente: Gasparri |
| | Art. 2.
Le caratteristiche del prodotto al momento dell'immissione al consumo sono: forma: cilindrica, scalzo leggermente convesso o quasi dritto, facce piane, leggermente orlate; diametro della forma: da 35 a 45 cm; altezza dello scalzo: da 18 a 25 cm, con variazioni per entrambi, in piu' o in meno, in rapporto alle condizioni tecniche di produzione; peso: da 24 a 40 kg da intendersi riferito al peso medio dell'intera partita sottoposta a espertizzazione con una tolleranza del 2,5% della singola forma, purche' le forme che beneficiano della tolleranza siano parte di una intera partita la quale rientri nei parametri succitati; crosta: dura e liscia, con spessore di 4-8 mm; pasta: dura, con struttura finemente granulosa, frattura radiale a scaglia e occhiatura appena visibile; grasso sulla sostanza secca: minimo 32%; colore della crosta: scuro o giallo dorato naturale; e' espressamente esclusa qualsiasi tintura artificiale; colore della pasta: bianco o paglierino; aroma: fragrante; sapore: delicato. Fermo restando le caratteristiche sopra ricordate, sono ammesse tolleranze relativamente alla struttura della crosta e/o della pasta, come previsto dal successivo art. 5. La composizione amminoacidica specifica del formaggio «Grana Padano» D.O.P. risulta depositata presso il Consorzio per la tutela del formaggio «Grana Padano» e presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e determinata mediante impiego della cromatografia a scambio ionico con rilevazione fotometrica post-colonna con ninidrina. La composizione isotopica specifica del formaggio «Grana Padano» D.O.P. risulta depositata presso il Consorzio per la tutela del formaggio «Grana Padano» e presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e determinata con metodiche di spettrometria di massa su rapporti isotopici (IRMS). La composizione del profilo minerale specifico del formaggio «Grana Padano» D.O.P. risulta depositata presso il Consorzio per la tutela del formaggio «Grana Padano» e presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e determinata con metodiche di spettrometria di massa con sorgente al plasma accoppiata induttivamente (ICP-MS). Il contenuto di lisozima nel prodotto finito - ove impiegato in caseificazione - misurato con cromatografia liquida in fase inversa e rilevazione in fluorescenza, deve essere corrispondente alla quantita' dichiarata e verificata nel processo di caseificazione. Il «Grana Padano» D.O.P. nella tipologia «grattugiato» e' ottenuto esclusivamente da formaggio intero gia' certificato. Nei limiti e alle condizioni specificate al successivo art. 7, e' tuttavia consentito l'utilizzo degli sfridi provenienti dal taglio e confezionamento di «Grana Padano» in pezzi a peso variabile e/o peso fisso, blocchetti, cubetti, bocconcini etc. per la produzione di «Grana Padano» grattugiato. Le operazioni di grattugia devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione del «Grana Padano» D.O.P. Il confezionamento deve avvenire immediatamente, senza nessun trattamento e senza aggiunta di altre sostanze. Ferme restando le caratteristiche tipiche del «Grana Padano» D.O.P. la tipologia «grattugiato» deve presentare le seguenti caratteristiche: umidita': non inferiore al 25% e non superiore al 35%; aspetto: non pulverulento ed omogeneo, particelle con diametro inferiore a 0.5 mm non superiori al 25%; quantita' di crosta: non superiore al 18%. |
| | Art. 3.
La zona di produzione e di grattugiatura del «Grana Padano» D.O.P. e' il territorio delle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova a sinistra del Po, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Trento, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bologna a destra del Reno, Ferrara, Forli' Cesena, Piacenza, Ravenna e Rimini, nonche' i seguenti Comuni della Provincia di Bolzano: Anterivo, Lauregno, Proves, Senale-S. Felice e Trodena. |
| | Art. 4.
Il formaggio «Grana Padano» D.O.P. e' prodotto a partire da latte crudo di vacca proveniente da vacche munte due volte al giorno o da vacche munte con accesso libero ad un sistema automatico di mungitura, rispettoso delle caratteristiche del latte. La raccolta del latte deve avvenire entro le ventiquattro ore dall'inizio della prima mungitura. E' consentita la raccolta unica del latte entro ventisei ore dall'inizio della prima mungitura, a condizione che lo stesso sia mantenuto a una temperatura non superiore a 12°C, garantendo in ogni caso il rispetto del limite normativo di 100.000 ufc/ml al termine del periodo di conservazione. Almeno il 50% della sostanza secca degli alimenti per le bovine, su base annuale, proviene dalla zona di produzione. L'alimentazione base delle bovine da latte e' costituita da foraggi verdi o conservati, e viene applicata alle vacche in lattazione, agli animali in asciutta ed alle manze oltre i sette mesi di gravidanza. L'alimentazione delle vacche da latte si basa sulla utilizzazione di alimenti ottenuti dalle coltivazioni aziendali o nell'ambito del territorio di produzione del latte del «Grana Padano» D.O.P., come individuato all'art. 3. Nella razione giornaliera non meno del 50% della sostanza secca deve essere apportata da foraggi con un rapporto foraggi/mangimi, riferito alla sostanza secca, non inferiore a 1. Almeno il 75% della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera deve provenire da alimenti prodotti nel territorio di produzione del latte, cosi' come individuato all'art. 3. I foraggi ammessi sono: foraggi freschi - foraggi freschi da prati stabili od artificiali o sfalciati. Le essenze foraggere idonee sono: erbe di prato stabile polifita, di medica, trifoglio; erbai singoli od associati composti da loietto, segale, avena, orzo, granturchino, frumento, sorgo da ricaccio, mais, panico, erba mazzolina, festuca, fleolo, lupinella, pisello, veccia e favino. Fieni: ottenuti dall'essiccamento in campo, con tecniche di aeroessiccazione o per disidratazione, delle essenze foraggere utilizzabili come foraggi verdi. Paglie: di cereali quali frumento, orzo, avena, segale, triticale. Insilati, non ammessi per la produzione della tipologia Trentingrana: trinciato di mais; fieni silo. Mangimi ammessi. Di seguito e' riportato l'elenco delle materie prime per mangimi, raggruppate per categorie, ammesse ad integrazione dei foraggi, nell'alimentazione delle vacche in lattazione, degli animali in asciutta e delle manze oltre i sette mesi di gravidanza destinate alla produzione del latte per la trasformazione in formaggio «Grana Padano» D.O.P. Cereali e loro derivati: mais, orzo, frumento, sorgo, avena, segale, triticale: granelle, sfarinati e relativi derivati sia essiccati che insilati, compresi gli schiacciati, i derivati trattati termicamente come fiocchi, gli estrusi, i micronizzati; pastoni di mais: spiga integrale del mais sfarinata in pastone integrale di mais o in pastone di pannocchia; granella umida sfarinata in pastoni di farina umida. Semi oleaginosi loro derivati: soia, cotone, girasole, lino: granelle, sfarinati e relativi derivati, quali farine di estrazione espeller, sottoposti anche a trattamenti termici. Tuberi e radici, loro prodotti: patata e relativi derivati. Foraggi disidratati: essenze foraggere: paglia di cereali, tutolo di mais, pianta integrale di mais, tal quali, trinciati, sfarinati o pellettati. Derivati dell'industria dello zucchero: polpe secche esauste, polpe secche semizuccherine, polpe melassate; melasso e/o derivati: solo come adiuvanti tecnologici ed appetibillizzanti pari ad un valore massimo del 2,5% della sostanza secca della razione giornaliera. Semi di leguminose, carrube: pisello proteico, fave, favino: granelle, sfarinati e relativi derivati; carrube: essiccate e relativi derivati. Grassi: grassi di origine vegetale con numero di iodio non superiore a 70, acidi grassi da oli di origine vegetale con acidi grassi tal quali o salificati. Sono ammessi olii di pesce come supporti per «additivi» e «premiscele». Minerali: sali minerali autorizzati dalla vigente legislazione. Additivi: vitamine, oligoelementi, amminoacidi (rumino-protetti), aromatizzanti, antiossidanti, autorizzati dalla vigente legislazione. Antiossidanti ed aromatizzanti sono ammessi solo quelli naturali o natural-identici. E' ammesso l'utilizzo di lievito di birra inattivato come supporto nelle «premiscele». |
| | Art. 5.
Sono escluse le lavorazioni conto terzi o in affitto. Il latte crudo, conservato alla stalla e trasportato, deve avere una temperatura non inferiore agli 8°C. E' ammessa la lavorazione del latte di una singola munta o di piu' munte miscelate dopo averlo lasciato riposare e affiorare naturalmente. E' pure ammessa la lavorazione del latte di cui solo una parte e' lasciata riposare e affiorare naturalmente. Il latte deve essere parzialmente decremato mediante affioramento naturale, a temperatura compresa tra 8 e 20°C, in modo che il rapporto grasso/caseina nella caldaia sia compreso tra 0,80 e 1,05. Per il Trentingrana il rapporto grasso/caseina del latte in caldaia massimo e' di 1,15. Detto rapporto e' altresi' consentito per ogni altro caso in cui il latte proveniente dalla miscela di due munte preveda che una delle due sia lasciata riposare. Il latte, dalla stalla alla sua lavorazione, non puo' subire alcun trattamento fisico, meccanico o termico, che ne modifichi lo status di latte crudo naturale. Il latte viene, quindi, messo nelle caldaie a campana rovesciata, in rame o con rivestimento interno in rame. E' ammesso l'uso di lisozima, tranne che per il Trentingrana, fino ad un massimo di 2,5 g per 100 chilogrammi di latte, in miscelazione o in caldaia. La coagulazione e' ottenuta con caglio di vitello, previa aggiunta di siero innesto naturale. Nei casi in cui si dovesse riscontrare un valore di acidita' di fermentazione del siero innesto a ventiquattro ore inferiore a 26° Soxhlet Henkel/50 ml e' ammessa, fino ad un massimo di dodici volte all'anno, l'aggiunta di batteri lattici autoctoni, quali Lactobacillus helveticus e/o lactis e/o casei, all'inizio della preparazione del siero innesto per il giorno successivo. La cagliata e' rotta in granuli fini e cotta fino a quando i granuli diventano elastici, a una temperatura massima di 56°C e lasciata totalmente immersa nel siero, nella medesima caldaia, fino ad un massimo di settanta minuti a decorrere da fine cottura. Viene poi immessa nelle apposite fascere, per almeno trentasei ore, che imprimono i contrassegni di origine e quindi in salamoia per un periodo di tempo fra i dodici e i venticinque giorni a decorrere dalla messa in salamoia. All'uscita dalla salamoia, le forme possono essere sciacquate e/o sostare per non oltre ventiquattro ore in ambienti riscaldati, ad una temperatura compresa tra i 25° e i 60°C. La maturazione naturale viene effettuata conservando il prodotto in ambiente con temperatura da 15° a 22°C per un periodo di nove mesi a decorrere dalla formatura. Solo il formaggio che presenta un valore della fosfatasi alcalina nella parte di pasta situata ad un centimetro sotto crosta prelevata a meta' altezza dello scalzo, misurato con metodo fluorimetrico, e comunque compatibile con l'impiego di latte crudo e che altresi' rispetta tutti i parametri previsti dal presente disciplinare all'art. 2 viene sottoposto ad espertizzazione, non prima del compimento dell'ottavo mese dalla formatura. L'espertizzazione dovra' verificare che il prodotto abbia effettivamente le caratteristiche richieste dall'art. 2. In caso contrario, verra' asportato il logo Grana Padano e verranno cancellati i contrassegni di origine impressi dalle fascere, mediante retinatura o sbiancatura. Il Grana Padano viene classificato in «scelto sperlato», «zero» ed «uno». Per Grana Padano «scelto (sperlato)» si intende il formaggio che non presenta alcun difetto sia interno che esterno. Per Grana Padano «0» (zero) si intende il formaggio che, pur restando «scelto» per quanto riguarda la struttura della pasta, presenta dei piccoli difetti di crosta, tecnicamente chiamati «correzioni». Per Grana Padano «1» (uno) - anche detto «sottoscelto» - si intende il formaggio che presenta correzioni o leggeri difetti di crosta o di struttura interna, occhiatura leggermente accentuata e martello un po' lento. Il prodotto non puo' essere commercializzato come «Grana Padano» D.O.P. prima del compimento effettivo del nono mese di eta'. Prima di detto termine il formaggio non puo' uscire dalla zona di produzione. |
| | Art. 6.
Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare di produzione e' svolto conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006. |
| | Art. 7.
Il condizionamento del prodotto «Grana Padano» D.O.P., inteso come qualsivoglia tipologia e pezzatura - sia in porzioni che grattugiato, sia munito che privo di crosta (scalzo) - con impiego della denominazione di origine protetta e del logo che lo contraddistingue, puo' avvenire unicamente ad opera di soggetti titolari di apposita autorizzazione al confezionamento rilasciata dal consorzio di tutela, soggetto riconosciuto e incaricato a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Sono previste due distinte autorizzazioni al confezionamento, l'una relativa agli spicchi con crosta e l'altra relativa al grattugiato. Qualsiasi tipologia di prodotto confezionato che non riporti la crosta (bocconcini, tranci non muniti di crosta, scaglie o simili) e' assimilata al grattugiato e soggetta alle prescrizioni previste per lo stesso. L'autorizzazione al preconfezionamento non e' richiesta nel solo caso del cosiddetto «preincartato», ossia qualora la confezione venga preparata nel punto vendita. Vincoli territoriali per la tipologia «Grattugiato». Al fine di salvaguardare nel migliore dei modi la qualita', assicurare la rintracciabilita' e garantire il controllo del prodotto, le autorizzazioni al confezionamento del formaggio «Grana Padano» D.O.P. per la tipologia «grattugiato» e per le tipologie ad esso assimilate potranno essere rilasciate unicamente a soggetti economici operanti all'interno della zona di produzione individuata all'art. 3 e limitatamente allo stabilimento ubicato nella predetta zona. Per il rilascio delle autorizzazioni in questione sara' necessario il preventivo nulla osta da parte dell'organismo di controllo incaricato, a seguito degli opportuni accertamenti da quest'ultimo effettuati presso la ditta richiedente. Limiti e condizioni per l'utilizzo degli sfridi di «Grana Padano» D.O.P. nella produzione di Grana Padano «Grattugiato». L'utilizzo degli sfridi provenienti dal taglio e confezionamento di «Grana Padano» D.O.P. in pezzi a peso variabile e/o peso fisso, blocchetti, cubetti, bocconcini etc. per la produzione di «Grana Padano» grattugiato, e' consentito unicamente alle seguenti condizioni: a) deve essere comunque rispettata la percentuale massima di crosta del 18%, di cui al precedente art. 2.; b) deve essere sempre garantita la tracciabilita' delle forme intere di «Grana Padano» D.O.P. dalle quali provengono gli sfridi. A tale fine, per poter utilizzare gli sfridi delle lavorazioni e' necessario compilare l'apposita scheda di lavorazione, fornita dal consorzio di tutela, riportando il numero di matricola del caseificio produttore, il mese e l'anno di produzione e gli estremi del documento di arrivo che consenta di risalire all'entrata delle forme in questione, nonche' il quantitativo di sfridi ottenuti dalla lavorazione delle medesime; c) nel caso di impiego differito e/o di trasferimento da uno stabilimento all'altro, gli sfridi dovranno essere tenuti distinti per matricola e mese di produzione. Al fine di facilitare i controlli sui contenitori o sugli involucri contenenti gli sfridi, dovranno essere chiaramente indicati i rispettivi numeri di matricola del caseificio produttore, ed il relativo mese ed anno di produzione; d) il trasferimento degli sfridi e' consentito soltanto nell'ambito della stessa azienda, o gruppo aziendale. E' quindi vietata la commercializzazione degli sfridi da destinare alla produzione di «Grana Padano» grattugiato. |
| | Art. 8.
Il contrassegno ufficiale attestante il possesso dei requisiti che legittimano l'uso della denominazione di origine protetta «Grana Padano» e che deve dunque comparire sulle forme intere di formaggio «Grana Padano» D.O.P. e' costituito da un disegno romboidale, attraversato, in corrispondenza della diagonale minore, da una grande fascia delimitata da due strisce parallele; nel centro della fascia sono iscritte, disposte su due righe, le parole «GRANA» e «PADANO», in carattere stampatello maiuscolo, nel font proprietario denominato «Padano». Il formaggio «Grana Padano» D.O.P. e' individuato mediante i contrassegni: A) sulle forme:
1 - della tipologia GRANA PADANO
Le fasce marchianti che imprimono a freddo il marchio di origine sulle forme all'atto della formatura si compongono di una serie di losanghe romboidali tratteggiate che riportano al loro interno alternativamente le parole «GRANA» e «PADANO» scritte in caratteri maiuscoli e leggermente inclinati verso destra e tratteggiati, sfalsate tra loro e ripetute in continuo su tutto il giro della forma, salvo lo spazio dove figura il logo GRANA PADANO come sopra individuato; al centro figura un quadrifoglio, che riporta al suo interno, dall'alto in basso, le due lettere, in carattere maiuscolo, che costituiscono la sigla della provincia nella quale e' situato il caseificio produttore, il numero di matricola del caseificio medesimo, composto di tre numeri, e la dicitura «DOP», oltre a due piccoli ovali e due piccoli cerchi che interrompono ciascuno una losanga tratteggiata, posti rispettivamente sopra e sotto e a destra e sinistra del numero di matricola; in basso alla sinistra del quadrifoglio figura il bollo UE, che identifica, ai fini sanitari, lo stabilimento di produzione, mentre sulla destra del quadrifoglio, sotto allo spazio dove figura il logo GRANA PADANO, compare l'indicazione del mese e dell'anno di produzione, rispettivamente con tre lettere e due cifre. Quanto descritto e qui di seguito riprodotto si riferisce all'effetto finale sul formaggio, ma si precisa che nelle fascere l'ordine degli elementi citati appare invertito, ovvero il bollo UE figura alla destra del quadrifoglio e il logo GRANA PADANO e l'indicazione del mese ed anno di produzione si trovano alla sinistra del quadrifoglio medesimo.
Parte di provvedimento in formato grafico 2 - della tipologia TRENTINGRANA
Unicamente per il «Grana Padano» D.O.P. prodotto nella Provincia autonoma di Trento, nonche' nell'intero territorio amministrativo dei comuni della Provincia autonoma di Bolzano indicati all'art. 3, e a condizione che nella produzione sia impiegato latte proveniente dagli allevamenti di vacche lattifere che insistono nelle vallate alpine del territorio medesimo, alimentate con foraggi con esclusione, per tutto l'anno, di insilati di ogni tipo, e' consentito riportare i contrassegni di seguito descritti e riprodotti. Le specifiche fasce marchianti previste per la tipologia TRENTINGRANA come sopra individuata si compongono di una fila in alto e una in basso di losanghe romboidali tratteggiate attraversate dalla parola «TRENTINO», scritta in caratteri maiuscoli e leggermente inclinati verso destra e tratteggiati; nella parte centrale, fra le forme stilizzate di alcune montagne, si leggono le parole «TRENTINO» scritte bifrontali; al centro figura un quadrifoglio, che riporta al suo interno, dall'alto in basso, le due lettere «TN» in carattere maiuscolo, sigla della provincia di Trento nella quale e' situato il caseificio produttore, il numero di matricola del caseificio medesimo, composto di tre numeri, e la dicitura «DOP» , oltre a due piccoli ovali e due piccoli cerchi posti rispettivamente sopra e sotto e a destra e sinistra del numero di matricola; in basso alla sinistra del quadrifoglio figura il bollo UE, che identifica, ai fini sanitari, lo stabilimento di produzione, mentre sulla destra del quadrifoglio, sotto allo spazio dove figura il logo GRANA PADANO, compare l'indicazione del mese e dell'anno di produzione, rispettivamente con tre lettere e due cifre. Quanto descritto e qui di seguito riprodotto si riferisce all'effetto finale sul formaggio, ma si precisa che nelle fascere l'ordine degli elementi citati appare invertito, ovvero il bollo UE figura alla destra del quadrifoglio e il logo GRANA PADANO e l'indicazione del mese ed anno di produzione si trovano alla sinistra del quadrifoglio medesimo.
Parte di provvedimento in formato grafico
L'azione identificativa dell'origine da parte delle fasce marchianti e' integrata con l'apposizione di una placca di caseina, recante la scritta «GRANA PADANO» e un codice che identifica in maniera univoca ogni singola forma, al fine di garantire in modo esatto la tracciabilita' del prodotto. Il formaggio «Grana Padano» stagionato per almeno venti mesi dalla formatura all'interno della zona di produzione e che presenti le caratteristiche qualitative sotto-riportate, puo' essere individuato come «RISERVA»: scelto sperlato; pasta a grana evidente con chiara struttura radiale a scaglia; colore omogeneo bianco o paglierino; assenza di odori anomali; sapore fragrante e delicato. L'appartenenza alla categoria «Grana Padano» RISERVA viene sancita da un secondo marchio, apposto sullo scalzo delle forme a richiesta degli operatori. Il marchio in questione e' costituito da un disegno circolare, attraversato trasversalmente al centro da una grande fascia delimitata da una striscia superiore e da una striscia inferiore parallele; nel centro della fascia e' iscritta la parola «RISERVA», in carattere maiuscolo. Dentro la lunetta superiore sono iscritti la parola «OLTRE», in carattere maiuscolo, e il numero «20», mentre dentro quella inferiore e' iscritta la parola «MESI», sempre in carattere maiuscolo. La riproduzione del marchio in questione e' la seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il marchio viene apposto in prossimita' del quadrifoglio, dalla parte opposta a quella dove gia' figura il marchio GRANA PADANO. B) Sulle confezioni. Il formaggio confezionato dai confezionatori autorizzati deve riportare sulle confezioni il logo GRANA PADANO, che costituisce il contrassegno ufficiale attestante il possesso dei requisiti che legittimano l'uso della denominazione di origine protetta «Grana Padano», cosi' come descritto all'inizio del presente articolo. Nella riproduzione sulle confezioni, esso insiste su uno sfondo di colore pantone 109 c di forma corrispondente ma leggermente piu' ampio del tratto per il nero. I parametri per riprodurre il logo sulle confezioni sono i seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
Per quanto riguarda il prodotto confezionato, previo accertamento dei requisiti di qualita' mediante la seconda espertizzazione, sono previste le seguenti ulteriori categorie di prodotto: il «Grana Padano RISERVA Oltre 20 Mesi» e il «Grana Padano RISERVA Oltre 24 Mesi». Sulle confezioni di Grana Padano, a partire dai 12 mesi, e' inoltre consentita la specifica della stagionatura effettiva. Tale indicazione rimane facoltativa tuttavia, nel caso si intenda inserirla, la stagionatura dovra' essere indicata in modo omogeneo su tutte le confezioni, mediante ricorso ad apposita numerazione, di colore giallo su nero, con aggiunta la scritta «oltre X mesi». In particolare, si riportano qui di seguito i parametri per l'indicazione delle stagionature:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il logo in questione risulta cosi' composto: disegno circolare, attraversato trasversalmente da una grande fascia delimitata da una striscia superiore e da una striscia inferiore parallele; nel centro della fascia e' iscritta la parola «RISERVA», in carattere maiuscolo. Dentro la lunetta superiore e' iscritta la parola «OLTRE», in carattere maiuscolo, mentre dentro quella inferiore sono iscritti il numero «20» e la parola «MESI», sempre in carattere maiuscolo. Il disegno in questione e' realizzato in colore oro ed insiste su uno sfondo di colore nero di forma corrispondente ma leggermente piu' ampio del tratto per l'oro. I parametri per riprodurre il logo in questione sulle confezioni sono i seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
Sulle confezioni di Grana Padano che a suo tempo abbia ricevuto sulla forma il marchio «RISERVA - Oltre 20 Mesi», e' consentita la specifica della stagionatura effettiva di oltre 24 mesi di eta'. Tale indicazione rimane facoltativa tuttavia, nel caso si intenda inserirla, la stagionatura dovra' essere indicata in modo omogeneo su tutte le confezioni, mediante ricorso ad apposito logo, analogo a quello sopra descritto per il formaggio «RISERVA - OLTRE 20 MESI», ma con scritta nera su fondo oro. In particolare, si riportano qui di seguito i parametri per riprodurre lo specifico logo in questione:
Parte di provvedimento in formato grafico |
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