| Gazzetta n. 119 del 25 maggio 2026 (vai al sommario) |
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| LEGGE 7 maggio 2026, n. 92 |
| Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1 Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno
1. E' approvata l'allegata intesa firmata il 15 settembre 2025 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, che modifica l'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986 e approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516.
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - La legge 22 novembre 1988, n. 516, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1988, n. 283, S.O. |
| | Allegato
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Modifiche all'intesa tra la Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno
Preambolo
La Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno considerata l'opportunita' di procedere alla modifica dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986 e approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, modificata dall'intesa stipulata in data 6 novembre 1996 e approvata con legge 20 dicembre 1996, n. 637, e dall'intesa stipulata il 4 aprile 2007 e approvata con legge 8 giugno 2009, n. 67; visto l'articolo 37, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516; convengono di modificare l'intesa secondo le seguenti disposizioni:
Articolo 1
1. Il comma 1 dell'art. 12 dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986, come modificato dall'intesa stipulata in data 4 aprile 2007, e' sostituito dal seguente: «Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e in scienze religiose, i diplomi in teologia e in cultura biblica rilasciati dall'Istituto universitario avventista, gia' Istituto avventista di cultura biblica, a studenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.». 2. Il comma 2 dell'art. 12 dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986 e' sostituito dal seguente: «I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca.». |
| | Art. 2
Modifiche all'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516
1. All'articolo 14 della legge 22 novembre 1988, n. 516, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e in scienze religiose, i diplomi in teologia e in cultura biblica rilasciati dall'Istituto universitario avventista, gia' Istituto avventista di cultura biblica, a studenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 14 della citata legge 22 novembre 1988, n. 516, come modificato dalla presente legge: «Art. 14. - 1. Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e in scienze religiose, i diplomi in teologia e in cultura biblica rilasciati dall'Istituto universitario avventista, gia' Istituto avventista di cultura biblica, a studenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. 2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca. 3. Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata. 4. La gestione e il regolamento dell'Istituto, nonche' la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti dell'Unione delle Chiese cristiane avventiste.». |
| | Articolo 2
1. Il Governo presentera' al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Costituzione, al quale sara' allegato il testo dell'intesa stessa. Roma, 15 settembre 2025
Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Il legale rappresentante della UICCA Cretu |
| | Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| | Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 maggio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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