| Gazzetta n. 119 del 25 maggio 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
| DECRETO 6 maggio 2026 |
| Accertamento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 15 aprile 2025, n. 51. |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196; Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028; Visto il decreto del 30 dicembre 2025 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028»; Visto l'art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57» che stabilisce che i magistrati onorari alla data di entrata in vigore della norma possono essere confermati a domanda e fino al compimento del settantesimo anno di eta', tramite tre procedure valutative e ne regola le modalita' operative; Visto l'art. 2 della legge 15 aprile 2025, n. 51, recante «Modifiche alla disciplina della magistratura onoraria» che prevede che qualora all'esito delle procedure di conferma gia' concluse, residuano risorse finanziarie disponibili, da accertare con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, bandisce una nuova procedura valutativa secondo le modalita' indicate dall'art. 29, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, per un numero di posti corrispondente alle risorse disponibili, indicando altresi' i criteri per la formazione, all'esito della selezione, della graduatoria dei candidati; Considerato che si sono concluse le tre procedure di conferma dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, all'esito delle quali risulta, come da comunicazione del direttore dell'Ufficio III - Status giuridico ed economico della magistratura onoraria, del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi prot. DOG.12/02/2026.0030609.U, che i magistrati onorari confermati all'esito delle tre procedure sono pari a 3.893 unita' e che i magistrati onorari che hanno diritto a presentare domanda per la partecipazione alle procedure di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge 15 aprile 2025, n. 51, fino al compimento del settantesimo anno di eta', sono pari a trecentoquarantuno unita'; Considerato che come previsto dall'art. 29, comma 9, i magistrati onorari confermati che non hanno optato per il regime di esclusivita' delle funzioni onorarie nel termine previsto dal comma 6 dello stesso articolo, possono esercitare l'opzione entro il 31 luglio di ogni anno con ogni effetto a decorrere dall'anno successivo a quello dell'esercizio dell'opzione, per cui l'ammontare delle risorse necessarie per la remunerazione delle unita' confermate deve essere determinata prudenzialmente sulla base del compenso previsto per coloro che esercitano le funzioni in via esclusiva; Vista la disponibilita' finanziaria presente sul capitolo 1362 p.g. 01 «Indennita' da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, giudici onorari di tribunale, e vice procuratori onorari comprensive degli oneri sociali e dell'IRAP a carico dello Stato» - missione 6 «Giustizia» - U.d.V. 1.2 «Giustizia civile e penale» - azione 8 «Magistratura onoraria» - C.d.R. «Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi»;
Decreta:
Art. 1 Accertamento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 15 aprile 2025, n. 51 1. L'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2026 finalizzate all'avvio della procedura di conferma ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 15 aprile 2025, n. 51 e secondo le modalita' indicate dall'art. 29, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, e' pari ad euro 26.543.358, corrispondente ad un numero massimo di trecentosei unita' di magistrati onorari. 2. E' accertata, altresi', la disponibilita' delle risorse finanziarie a decorrere dall'anno 2027, per l'erogazione dei compensi annuali, nella misura prevista per il regime di esclusivita', al medesimo contingente di magistrati onorari indicati al comma 1. |
| | Art. 2
Clausola di invarianza
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| | Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia. Roma, 6 maggio 2026
Il Ministro della giustizia Nordio Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1579 |
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