Gazzetta n. 119 del 25 maggio 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
DECRETO 3 aprile 2026
Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Criteri di programmazione delle risorse annualita' 2024, 2025 e 2026.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che all'art. 11 ha istituito il Fondo per la prevenzione del rischio sismico;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, per normativa di settore, ha previsto la soppressione delle erogazioni di contribuiti a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;
Visti i commi 27 e 28, dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 concernenti l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni anche in forma associata;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e, in particolare, l'art. 2 che sancisce che la prevenzione consiste nelle attivita' di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, come specificato all'art. 22;
Visto l'art. 41 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullita' degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, 17 gennaio 2018, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, con il quale e' stato aggiornato il testo delle norme tecniche per le costruzioni;
Visti gli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008;
Viste le «Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie attive e capaci (FAC)» approvate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 7 maggio 2015, integrative degli indirizzi e criteri per la microzonazione sismica approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», che, al comma 3 dell'art. 2, prevede l'obbligo di verifica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, sia degli edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, con priorita' per edifici e opere situate nelle zone sismiche 1 e 2;
Visto l'art. 2, comma 4, della medesima ordinanza 20 marzo 2003, n. 3274, che stabilisce che il Dipartimento della protezione civile provveda, tra l'altro, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al comma 3, e a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, n. 3685, recante «Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003», con il quale, tra l'altro, sono state rispettivamente definite per quanto di competenza statale le tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile e quelle degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, nonche' le indicazioni per le verifiche tecniche da realizzare su edifici e opere rientranti nelle predette tipologie;
Visti gli obiettivi e i criteri per l'individuazione delle azioni per la prevenzione del rischio sismico, sintetizzati nell'allegato 1 al presente decreto, definiti da una apposita Commissione di esperti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3843/2010 e istituita con decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 28 gennaio 2010;
Vista la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» con la quale il Fondo per la prevenzione del rischio sismico e' stato rifinanziato per 50 milioni di euro a decorrere dal 2019;
Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» con la quale il Fondo per la prevenzione del rischio sismico e' stato rifinanziato per complessivi duecento milioni di euro per il periodo 2024-2029;
Considerato che, per il combinato disposto della legge n. 145/2018 e della legge n. 234/2021, per le annualita' dal 2024 al 2026 le risorse destinate al Fondo di prevenzione del rischio sismico ammontano a complessivi 200 milioni di euro, di cui 55 milioni di euro per l'annualita' 2024, 70 milioni per l'annualita' 2025 e 75 milioni per l'annualita' 2026;
Considerato quanto disposto dall'art. 1, comma 472, della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e in particolare: «Alla disciplina dell'utilizzo delle risorse del fondo di cui al presente comma e alla relativa assegnazione si provvede, previa presentazione da parte delle regioni di apposito piano degli interventi da realizzare nel limite delle risorse disponibili, con il relativo cronoprogramma procedurale, i soggetti attuatori e i codici unici di progetto delle opere, con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale sono indicate anche le modalita' di monitoraggio degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le modalita' di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale.»;
Vista la legge n. 213 del 30 dicembre 2023, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»;
Visto in particolare il decreto di ripartizione in capitoli - tabella 2, piano gestionale del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 del Ministero dell'economia e delle finanze - bilancio per capitoli 2024 che prevede per il Fondo di prevenzione del rischio sismico l'assegnazione di 55.000.000,00 di euro per l'annualita' 2024, 70.000.000,00 di euro per l'anno 2025 e 75.000.000,00 di euro per l'anno 2026;
Visto il Summary Report relativo al 2023 redatto, per i rischi naturali del territorio italiano, dal Dipartimento della protezione civile in ottemperanza alla previsione di cui all'art. 6, paragrafo 1, lettera d) della decisione 1313/2013/UE, cosi' come da ultimo modificata con regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, e inviato alla Direzione generale per la protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee (DG ECHO) della CE;
Viste in particolare, le elaborazioni relative al rischio sismico e le relative mappe a scala nazionale prodotte per il Summary Report del 2023, sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile, dai centri di competenza ReLUIS ed EUCENTRE nell'ambito dei rispettivi accordi e convenzioni con lo stesso Dipartimento;
Considerata la necessita' di aggiornare il calcolo dell'indice medio di rischio sismico alle nuove elaborazioni prodotte, al fine di garantire strumenti aggiornati per la ripartizione delle risorse per la mitigazione del rischio sismico in linea con i principi generali definiti dalla citata Commissione di esperti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3843/2010;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 1815 dell'8 maggio 2024, recante «Criteri di aggiornamento e manutenzione degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della condizione limite per l'emergenza adottati dalla commissione tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica ai sensi dell'art. 2, comma 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 780/2021»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024, visto e annotato al n. 3065 in data 25 luglio 2024 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarita' amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2024 al n. 2100, con il quale e' stato conferito al dott. Fabio Ciciliano, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 25 luglio 2024 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;
Rilevato che con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2024 al dott. Fabio Ciciliano, Capo del Dipartimento della protezione civile, e' stata attribuita la titolarita' del centro di responsabilita' amministrativa n. 13 «Protezione Civile» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Considerata la necessita', ai sensi del richiamato art. 1, comma 476, della legge n. 234/2021 di disciplinare le procedure per la definizione del piano degli interventi attraverso la programmazione da parte delle regioni per le annualita' 2024, 2025 e 2026 al fine di proseguire le concrete iniziative di riduzione del rischio sismico avviate con la citata OPCM n. 3907/2010;
Considerato che nelle precedenti ordinanze del Fondo 780/2021 e 978/2023, le risorse disponibili per le relative annualita' sono state ripartite tra le azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e della lettera b), destinando una quota parte fondo per la copertura degli oneri sostenuti dal Dipartimento della protezione civile per l'esecuzione delle attivita' delle ordinanze in parola, anche attraverso specifici accordi con uno o piu' centri di competenza del medesimo Dipartimento;
Considerata la necessita' di destinare complessivamente per le annualita' 2024, 2025 e 2026, per gli oneri sostenuti dal Dipartimento della protezione civile per l'esecuzione delle attivita' di cui al presente decreto, anche attraverso specifici accordi con uno o piu' centri di competenza del medesimo Dipartimento, euro 2.000.000,00;

Decreta:

Art. 1

Finalita' e risorse disponibili

1. Il presente decreto disciplina le procedure per la definizione da parte delle regioni dei piani di studi e analisi nonche' dei piani di interventi ai fini della successiva assegnazione delle risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, previste dall'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle annualita' 2024, 2025 e 2026.
2. Per le annualita' di cui al comma 1, le risorse destinate alle regioni sono cosi' ripartite:
euro 18.000.000 per i piani di studi e analisi relativi alle azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);
euro 180.000.000 per i piani di interventi relativi alle azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).
3. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.
 
Allegato 1
Obiettivi e criteri definiti dalla Commissione di cui all'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3843/2010

Fermo restando l'obiettivo della riduzione del rischio sismico attraverso sia interventi sulle strutture ed infrastrutture, sia sulla migliore conoscenza dei fattori di rischio, la Commissione ha stabilito i criteri qualificanti seguenti:
1. Potranno essere finanziati interventi sia su edifici privati, sia su strutture e infrastrutture pubbliche.
2. I contributi per gli edifici privati di abitazione verranno graduati in relazione ad un indice di rischio a scala locale (ad esempio provinciale) basato su valutazioni a livello nazionale su dati del censimento ISTAT.
3. Per una programmazione piu' adeguata alle singole tipologie di edifici pubblici si dovra' al piu' presto ottenere un quadro complessivo del rischio sismico associato alle diverse tipologie di costruzioni di competenza delle diverse amministrazioni (ad esempio scuole, ospedali).
4. I criteri di assegnazione delle priorita' e di graduazione degli interventi nelle diverse aree territoriali (province o regioni) per gli edifici pubblici dovranno tener conto, oltre che del rischio di danneggiamento, anche dell'esposizione e dunque del rischio di perdite umane o, per gli edifici strategici, delle conseguenze sulle attivita' di protezione civile successive a un terremoto.
5. Nella definizione delle priorita' su edifici privati e pubblici dovra' essere tenuto conto, attraverso opportuni strumenti, anche del rischio di sistema, in particolare in relazione al rischio indotto dai crolli su strade importanti ai fini dei piani di protezione civile. Particolare attenzione sara' posta su quelle situazioni critiche anche collegate ad un concomitante rischio vulcanico.
6. Per la prima annualita' ci si affidera' a stime di pericolosita' di tipo stazionario gia' disponibili (progetto DPC-INGV S1), ed a valutazioni di vulnerabilita' anch'esse gia' disponibili a livello nazionale. Le previsioni di pericolosita' a medio termine saranno prese in considerazione a partire dal 2011, previa valutazione di consenso del mondo scientifico.
7. Sempre per la prima annualita' sara' possibile finanziare, oltre agli interventi su strutture ed infrastrutture pubbliche, ed a quelli su edifici privati, anche studi di microzonazione sismica che consentono una migliore stima della severita' delle azioni sismiche a partire dalla pericolosita' di base. Inoltre gli interventi su edifici e opere pubbliche strategiche e rilevanti saranno basati sugli esiti delle verifiche di sicurezza effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 o coerenti con i suoi criteri generali. E' opportuno che tali verifiche siano controllate da commissioni di esperti.
8. Ai fini del conseguimento piu' rapido degli obiettivi di riduzione della vulnerabilita', si potra' far ricorso a interventi di rafforzamento locale, cosi' come definiti nelle Norme tecniche delle costruzioni (decreto ministeriale 14 gennaio 2008), secondo i criteri applicati in Abruzzo nel ripristino delle scuole e degli edifici privati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3790; il rafforzamento locale potra' essere applicato a condizione che siano soddisfatte alcune condizioni minime essenziali relative alle caratteristiche dell'organismo strutturale, e sara' finalizzato alla eliminazione o drastica riduzione di alcune carenze strutturali tipiche delle costruzioni esistenti in c.a. o in muratura. A tal fine sara' opportuno emanare delle linee guida per gli interventi di rafforzamento locale contenenti le caratteristiche minime delle costruzioni, le indagini di base, tipologie di intervento ammissibili, stime speditive quantitative del rischio sismico.
9. I contributi per l'intervento sulle singole opere potranno essere basati su costi parametrici calibrati per conseguire un livello minimo di miglioramento sismico, ferma restando la possibilita' di raggiungere livelli superiori di sicurezza, o di effettuare la demolizione e ricostruzione. I maggiori costi saranno a carico dell'ente beneficiario del contributo.
10. I costi parametrici dovranno essere graduati in relazione ai diversi obiettivi di sicurezza da conseguire e della tipologia d'intervento (rafforzamento o miglioramento sismico).
11. Al fine di stabilire una linea di azione in conseguenza della presa d'atto degli esiti della verifica sismica da parte dell'ente proprietario, occorre definire soglie «accettabili» di rischio, al di sotto delle quali non e' necessario intervenire ed i criteri di sicurezza da adottare per le costruzioni chiaramente deficitarie: ad esempio prevedere tempi rapidi per intervenire, trascorsi i quali infruttuosamente la costruzione viene resa inutilizzabile per gli scopi attuali.
 
Allegato 2

Limite massimo delle risorse a disposizione di ciascuna regione

La sottostante Tabella 1 riporta il limite massimo delle risorse a disposizione di ciascuna regione distinto per le azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e lettera b), rispetto al quale redigere le proposte di piani di cui all'art. 3, comma 2, punti (i) e (ii). La tabella non riporta la quota del fondo relativa alle Province autonome di Trento e Bolzano, ammontante a euro 1.437.172,05, che, in attuazione del disposto dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' acquisita al bilancio dello Stato.


Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Indice medio di rischio sismico

Indice medio di rischio sismico (IRI )
L'indice medio di rischio sismico (IRI ) e' determinato quale valore medio tra le due piu' recenti valutazioni prodotte a scala nazionale dal Dipartimento della protezione civile (IRI_1 e IRI_2 ) e, in particolare, quale valore medio tra l'indice medio elaborato nel 2010 (IRI_1 ), ai sensi dell'OPCM 3907/2010, e l'indice medio elaborato nel 2023 ai sensi della decisione 1313/2013/UE (IRI_2 ). I valori dei singoli indici 2010 e 2023 (IRI_1 e IRI_2 ), nonche' dell'indice medio di rischio sismico risultante (IRI ) da applicarsi ai fini del presente decreto, sono riportati in Tabella 1.
Gli indici medi di rischio sismico (IRI_1 e IRI_2 ) relativi alle due valutazioni prese in esame (2010 e 2023) sono calcolati, separatamente, come segue:
a. Si considerano le perdite annue attese in termini di popolazione coinvolta nei crolli in quanto occupante gli edifici con danni gravissimi (Pc), tali perdite sono utilizzate per definire l'indicatore di rischio per la vita umana. La perdita e' valutata per ciascun comune presente nell'elenco di cui all'allegato 7 e sommata a livello di regione.
b. Al fine di tener conto sia della entita' assoluta delle perdite sia dell'incidenza percentuale delle stesse, si considera, oltre alla popolazione coinvolta in crolli (Pc), anche il rapporto di tale numero rispetto alla popolazione residente (Pcp). Entrambi gli indicatori sono normalizzati, in modo da ottenere lo stesso valore complessivo somma di quelli relativi a tutte le regioni considerate.
c. I due indicatori regionali Pc e Pcp vengono quindi mediati fra loro, con pesi pari a 0,77 per Pc e 0,23 per Pcp, ottenendo l'indice medio di rischio sismico per ciascuna regione relativo alla valutazione considerata (IRI_1 ; IRI_2 ).


Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4

Modelli di programmazione - oneri di realizzazione

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 5

Modelli di programmazione

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 6

Condizioni per l'applicabilita' del rafforzamento locale
(assenza di carenze gravi)

Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate all'art. 8, comma 3, puo' essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta tutte le condizioni di seguito riportate, fatta salva una dichiarazione asseverata del progettista abilitato che attesti comunque, sotto la propria responsabilita', l'applicabilita' del rafforzamento locale, fornendone adeguata motivazione. Tali condizioni sono valide solo ai fini del contributo concesso con la presente ordinanza.
a) Per edifici in muratura con le seguenti caratteristiche:
altezza non oltre 3 piani fuori terra (1) ;
assenza di pareti portanti in falso;
assenza di murature portanti costituite da elementi in laterizio non strutturale;
assenza di danni strutturali medio - gravi visibili;
tipologie di muratura ricomprese nella tabella C.8.5.I del capitolo C.8.5.3.1 alla circolare 21 gennaio 2019, n. 7 delle Norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018, con esclusione della prima tipologia di muratura - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari);
valore della compressione media nei setti murari per effetto dei soli carichi permanenti e variabili non superiore a 1/5 della resistenza media a compressione; quest'ultima puo' essere ricavata, in mancanza di piu' accurate valutazioni, dalla tabella C.8.5.I della citata circolare n. 7;
buone condizioni di conservazione.
b) Per edifici in calcestruzzo armato, in acciaio o in combinazione con le seguenti caratteristiche:
realizzazione successiva al 1970;
struttura caratterizzata da un sistema resistente alle forze orizzontali in entrambe le direzioni ortogonali;
altezza non oltre 4 piani fuori terra;
forma in pianta relativamente compatta;
assenza di danni strutturali medio - gravi visibili;
tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in cemento armato per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 4 MPa;
tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in acciaio per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 1/3 della tensione di snervamento e snellezza massima delle colonne inferiore a 100;
buone condizioni di conservazione.
c) Per edifici a struttura mista devono sussistere contemporaneamente le condizioni specificate in precedenza ed applicabili a ciascuna tipologia strutturale costituente la struttura.
d) Solo le soffitte e i sottotetti accessibili (munite di scala fissa) e quelle abitabili costituiscono, ai fini della presente ordinanza, un piano che rientra nel conteggio complessivo delle superfici ammissibili a contributo.

(1) Riguardo alla determinazione del numero dei piani da considerare
fuori terra, il progettista effettuera' le sue valutazioni
considerando il possibile coinvolgimento del piano seminterrato
nei probabili meccanismi di danneggiamento/collasso che possano
svilupparsi nell'edificio soggetto all'azione del terremoto,
tenendo conto dell'azione di contenimento del terreno. In ogni
modo, possono considerarsi piani interrati solo quelli in cui
l'altezza fuori terra (ovvero l'altezza media fuori terra nel
caso di edifici posti su pendio) e' inferiore a ½ dell'altezza
totale di piano.
 
Allegato 7

Elenco dei comuni con ag≥0,125 g e periodi di classificazione

(pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in ragione della mole dei dati ivi riportati).
 
Allegato 8

Elenco dei comuni con studi pregressi di microzonazione sismica

(pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in ragione della mole dei dati ivi riportati).
 
Art. 2

Azioni da programmare

1. I piani di studi e analisi e i piani di interventi sono rispettivamente relativi alle seguenti azioni:
a) azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza;
b) azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalita' durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprieta' pubblica. E', altresi', consentita la delocalizzazione degli edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, con contestuale divieto di ricostruzione nel sito originario, nei casi in cui sia garantito, a invarianza di spesa, un maggiore livello di sicurezza sismica e un miglioramento dell'efficienza operativa del sistema infrastrutturale di gestione dell'emergenza di cui all'art. 14 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 24 marzo 2023, n. 978. Nei casi di edifici di interesse storico, vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, e' ammessa la delocalizzazione senza la demolizione dell'edificio esistente, purche' nell'edificio interessato non siano piu' ospitate funzioni strategiche o rilevanti, come definito dall'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e alle delibere regionali in materia, di proprieta' pubblica. La ricostruzione puo' essere attuata attraverso appalto pubblico ovvero mediante contratto di acquisto di cosa futura, ai sensi dell'art. 1472 del codice civile, o il contratto di disponibilita' di cui all'art. 197 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
 
Art. 3

Programmazione delle regioni

1. Nell'allegato 2 e' riportato il limite massimo delle risorse a disposizione di ciascuna regione, distinto per le azioni rispettivamente previste dall'art. 2, comma 1, lettera a) e lettera b), rispetto al quale redigere le proposte di piani di cui al comma 2, punti (i) e (ii). L'ammontare a disposizione di ciascuna regione e' determinato sulla base dell'«indice medio di rischio sismico» elaborato secondo i criteri riportati nell'allegato 3, a partire dai parametri di pericolosita' e rischio sismico determinati dal medesimo Dipartimento e dai centri di competenza di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2004.
2. Entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le regioni trasmettono al Dipartimento della protezione civile:
(i) la proposta di piano di studi e analisi relativo alle azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), redatta ai sensi di quanto indicato all'art. 4;
(ii) la proposta di piano di interventi relativo alle azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), redatta ai sensi di quanto indicato all'art. 7.
3. Le regioni possono prevedere l'utilizzo di una quota parte delle risorse a loro disposizione, fino al 2% della quota indicata nell'allegato 2 per la medesima regione, per la copertura degli oneri di realizzazione, con modalita' informatiche o con l'ausilio di specifiche professionalita', delle procedure connesse alla gestione dei contributi. L'ammontare percentuale e la destinazione di tale quota devono essere comunicati dalle regioni contestualmente alle proposte dei piani di cui al comma 1, sulla base del modello 1 dell'allegato 4.
4. Qualora le regioni non trasmettano al Dipartimento della protezione civile le proposte di piani nei termini di cui al comma 2 oppure le risorse individuate dalle rispettive proposte, anche all'esito delle eventuali integrazioni richieste dal Dipartimento della protezione civile, risultino inferiori all'ammontare massimo indicato per ciascuna regione nell'allegato 2, le risorse rimangono nelle disponibilita' del fondo per le successive annualita'.
5. Con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, si provvede all'assegnazione delle risorse alle regioni, sulla base delle proposte di piani di cui al comma 2, nei limiti degli importi massimali di cui all'allegato 2, e, con successivo decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, si provvede al trasferimento delle risorse alle regioni.
 
Art. 4

Piano delle azioni di prevenzione non strutturale

1. La proposta di piano di studi e analisi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) con il relativo cronoprogramma procedurale, e' definita dalle regioni, sentiti i comuni e/o gli enti locali interessati o le ANCI regionali, che assicurano l'ammissibilita' a contributo degli studi e delle analisi, tenendo conto dei criteri e delle cause di esclusione di cui al successivo comma 5.
2. La proposta di piano di cui al comma 1, redatta sulla base del modello 1 dell'allegato 5, deve indicare per ciascuno studio e analisi, tra gli altri dati, il contributo richiesto ai sensi dell'art. 6, il soggetto attuatore e il Codice unico di progetto (CUP) anche provvisorio da trasformare in definitivo in caso di finanziamento, ove previsto ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003.
3. Nell'ambito della proposta di piano di cui al comma 1, le regioni indicano, sulla base del modello 2 dell'allegato 5, ulteriori studi e analisi con il relativo cronoprogramma procedurale, utili per consentire una celere gestione di eventuali modifiche alla proposta di piano di cui al comma 1, previa comunicazione al Dipartimento della protezione civile.
4. Il cronoprogramma procedurale degli studi e delle analisi di cui al comma 1 e' redatto dalle regioni sulla base del modello 3 dell'allegato 5 e prevede, tra le altre cose, il termine entro cui le regioni procedono a sottoscrivere gli atti per il rilascio del contributo agli enti beneficiari, nonche' i termini di affidamento degli studi e delle analisi, che non potranno essere superiori a trentasei mesi della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui all'art. 3, comma 5, inerente al trasferimento delle risorse.
5. Sono ammessi a contributo studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza relativi a comuni nei quali l'accelerazione al suolo «ag», cosi' come definita dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519 e riportata anche negli allegati alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, sia maggiore o uguale a 0,125g. Nell'allegato 7 e' riportato l'elenco di tali comuni comprensivo del valore di «ag», della data di prima classificazione e dell'eventuale periodo di declassificazione sismica. Qualora le regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di livello 1 e alle analisi della Condizione limite per l'emergenza in tutti i comuni di propria competenza territoriale di cui all'allegato 7, e' possibile inserire nella proposta di piano di cui al comma 1 studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione limite per l'emergenza nei comuni non ricompresi nell'elenco dell'allegato 7 o avviare l'attivita' di aggiornamento degli studi gia' effettuati.
6. I criteri di aggiornamento e manutenzione degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della Condizione limite per l'emergenza gia' effettuati di cui al comma 5, sono disciplinati dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 8 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2024.
 
Art. 5

Disciplina delle azioni di prevenzione non strutturale

1. Sono ammessi a contributo studi di microzonazione sismica almeno di livello 1, da eseguirsi con le finalita' definite negli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 13 novembre 2008 e successive linee guida integrative, unitamente all'analisi della Condizione limite per l'emergenza di cui ai successivi commi 6, 7 e 8, nonche' all'attivita' di aggiornamento e manutenzione degli studi gia' effettuati ai sensi dell'art. 4, comma 5.
2. Gli studi di microzonazione sismica di livello 1 devono coprire almeno il 70% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o interessare almeno il 70% della popolazione comunale, o del municipio, o della circoscrizione. Gli studi di microzonazione sismica di livello 3 devono essere svolti su territori dove non siano applicabili studi di livello 2 e devono essere realizzati prioritariamente nei comuni, circoscrizioni o municipi classificati in zona sismica 1.
3. Nei comuni, o municipi, o circoscrizioni in cui vengono svolti studi di livello 3, devono contemporaneamente essere realizzate le seguenti attivita':
a) realizzazione degli studi di livello 2 e/o 3 prioritariamente nell'insediamento storico;
b) completamento degli studi di livello 1 per almeno il 70% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura di almeno il 70% della popolazione comunale, o del municipio, o della circoscrizione;
c) realizzazione degli studi di livello 2 su tutti i territori su cui sono applicabili tali studi, utilizzando gli abachi regionali o nazionali;
d) realizzazione degli studi di livello 2 e 3 per almeno il 40% della superficie complessiva di centri e nuclei abitati o per una copertura di almeno il 40% della popolazione dei centri e nuclei abitati. Tale percentuale puo' non essere rispettata qualora vi sia la necessita' di approfondire zone di attenzione per instabilita' cosismiche per liquefazione e instabilita' di versante che interessano direttamente centri e nuclei abitati.
4. Sono escluse dall'esecuzione della microzonazione sismica le zone che incidono su aree naturali protette, Siti di importanza comunitaria (SIC), Zone di protezione speciale (ZPS) e aree adibite a verde pubblico di grandi dimensioni, come indicate nello strumento urbanistico generale che:
a) non presentano insediamenti abitativi esistenti alla data di pubblicazione della presente ordinanza;
b) non presentano nuove edificazioni di manufatti permanenti o interventi su quelli gia' esistenti;
c) rientrano in aree gia' classificate R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI).
5. La presenza nelle aree di manufatti di classe d'uso «I» ai sensi del punto 2.4.2 del decreto ministeriale 17 gennaio 2018, di modeste dimensioni e strettamente connessi alla fruibilita' delle aree stesse, non determina la necessita' di effettuare le indagini di microzonazione sismica.
6. Al fine di realizzare una maggiore integrazione delle azioni finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, sono incentivate le iniziative volte al miglioramento della gestione delle attivita' di emergenza nella fase immediatamente successiva al terremoto. A tale scopo, gli studi di cui al comma 2 sono sempre accompagnati dall'analisi della Condizione limite per l'emergenza (CLE) dell'insediamento urbano, di cui ai successivi commi del presente articolo.
7. Si definisce come Condizione limite per l'emergenza dell'insediamento urbano quella condizione fino al cui raggiungimento, a seguito del manifestarsi dell'evento sismico, pur in concomitanza con il verificarsi di danni fisici e funzionali tali da condurre all'interruzione delle quasi totalita' delle funzioni urbane presenti, compresa la residenza, l'insediamento urbano conserva comunque, nel suo complesso, l'operativita' della maggior parte delle funzioni strategiche per l'emergenza, la loro accessibilita' e connessione con l'ambito territoriale e organizzativo ottimale (decreto legislativo n. 1/2018), qualora adottati.
8. L'analisi della Condizione limite per l'emergenza dell'insediamento urbano viene effettuata utilizzando la modulistica predisposta dalla Commissione tecnica di cui all'art. 5, commi 7 e 8 dell'OPCM 3907/2010, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2011. Tale analisi comporta:
a) l'individuazione degli edifici e delle aree che garantiscono le funzioni strategiche per l'emergenza;
b) l'individuazione delle infrastrutture di accessibilita' e di connessione con l'ambito territoriale e organizzativo ottimale (decreto legislativo n. 1/2018), qualora adottati, degli oggetti di cui al punto a) e gli eventuali elementi critici;
c) l'individuazione degli aggregati strutturali e delle singole unita' strutturali che possono interferire con le infrastrutture di accessibilita' e di connessione con l'ambito territoriale e organizzativo ottimale (decreto legislativo n. 1/2018), qualora adottati.
 
Art. 6

Contributi per le azioni di prevenzione non strutturale

1. Il contributo richiesto per gli studi e le analisi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), prevede il cofinanziamento della spesa in misura non inferiore al 25% del costo degli studi e delle analisi di cui al presente articolo.
2. L'entita' dei contributi massimi per lo svolgimento degli studi di microzonazione sismica di livello 1 unitamente all'analisi della Condizione limite per l'emergenza e' riportata in tabella 1, in ragione della popolazione residente sul territorio comunale secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile alla data di pubblicazione della presente ordinanza. Il contributo di 32.250,00 euro si applica anche ai municipi e alle circoscrizioni con piu' di 100.000 abitanti. I sotto riportati importi non comprendono il cofinanziamento di cui al comma 1.


Parte di provvedimento in formato grafico

3. L'entita' dei contributi massimi per lo svolgimento di studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3 e' doppia rispetto a quella riportata nella tabella 1, con conseguente raddoppio anche dell'importo di cofinanziamento di cui al comma 1.
4. Le regioni possono individuare i comuni su cui realizzare l'analisi della Condizione limite per l'emergenza, per i quali siano stati gia' effettuati studi di microzonazione sismica certificati nelle modalita' previste dalle ordinanze attuative del fondo. Per realizzare tale analisi, l'entita' dei contributi massimi, determinata in funzione della popolazione del comune, e' riportata nella tabella 2. Tali contributi non richiedono cofinanziamento.


Parte di provvedimento in formato grafico

5. Al fine di pervenire alla totale copertura di tutti i comuni di cui all'allegato 7 con gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e con le analisi della Condizione limite per l'emergenza, qualora per il 90% dei comuni compresi nel suddetto allegato di competenza di una regione siano stati programmati gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e le analisi della Condizione limite per l'emergenza, sul restante 10% dei comuni la regione potra' assegnare i finanziamenti fino agli importi di cui alla tabella 3, senza l'obbligo di cofinanziamento.


Parte di provvedimento in formato grafico

6. Al fine di incentivare la copertura del territorio con gli studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3, qualora per il 100% dei comuni di cui all'allegato 7, di competenza di una regione, siano stati programmati gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e le analisi della Condizione limite per l'emergenza, sui comuni in cui si effettuano studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3 la regione potra' assegnare i finanziamenti fino agli importi di cui alla tabella 3, in misura doppia, senza l'obbligo di cofinanziamento.
7. Dopo aver concluso lo studio di livello 2 e /o 3 di un comune dell'allegato 7, qualora vi sia la necessita' di approfondire ulteriormente la caratterizzazione sismica di zone di attenzione per instabilita' cosismiche per faglie attive e capaci (FAC), instabilita' di versante (FR), liquefazioni (LQ), cavita' sotterranee (CS), densificazione (DAS) o per sovrapposizione di instabilita' differenti (ID), che interessano direttamente centri e nuclei abitati, possono essere realizzati ulteriori studi locali di microzonazione sismica di livello 3 di cui al comma 3, in deroga alle condizioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3. Il finanziamento per questi ulteriori studi locali puo' essere richiesto solo una volta per ogni comune dell'allegato 7.
8. Al fine di rendere omogenei e coerenti gli studi di microzonazione sismica preesistenti, non finanziati con le ordinanze di attuazione dell'art. 11 del decreto-legge n. 39/2009, con gli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» e successive linee guida integrative, con gli standard di rappresentazione e archiviazione informatica e al fine di realizzare l'analisi della Condizione limite per l'emergenza, e' possibile programmare studi e analisi anche per i comuni di cui all'allegato 8. L'entita' dei contributi massimi e' indicata nella tabella 3. Tali contributi non richiedono cofinanziamento.
9. Per i comuni che fanno parte di un'unione o associazione di comuni finalizzata anche alla gestione dell'emergenza, nonche' per i comuni che fanno parte di un «ambito territoriale e organizzativo ottimale», di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in cui almeno il 75% della popolazione risieda in comuni di cui all'allegato 7 e in cui non siano presenti studi di microzonazione sismica di livello 1 e analisi della Condizione limite per l'emergenza, le regioni possono programmare tali studi e analisi senza necessita' di cofinanziamento, facendo riferimento a un contributo statale al massimo pari a quello specificato nella tabella 3, a condizione che tali studi portino al completamento della microzonazione sismica di livello 1 e dell'analisi della Condizione limite per l'emergenza in tutti i comuni dell'unione o associazione o ambito territoriale e organizzativo ottimale, e limitatamente a quelli, ricompresi nell'allegato 7.
 
Art. 7

Piano delle azioni di prevenzione strutturale

1. La proposta di piano di interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) con il relativo cronoprogramma procedurale, e' definita dalle regioni, sentiti i comuni e/o gli enti locali interessati o le ANCI regionali, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' della eventuale presenza del progetto almeno di fattibilita' tecnico-economica dell'intervento di riduzione del rischio sismico, tra quelli previsti all'art. 2, comma 1, lettera b). Le regioni, nel redigere la proposta di piano di interventi, assicurano l'omogeneita' dei criteri e delle verifiche tecniche eseguite e verificano l'ammissibilita' a contributo, tenendo conto dei criteri e delle cause di esclusione di cui ai successivi commi 5, 6 e 7.
2. La proposta di piano di cui al comma 1, redatta sulla base del modello 4 dell'allegato 5, deve indicare per ciascun intervento, tra gli altri dati, il contributo richiesto ai sensi dell'art. 9, il soggetto attuatore, il Codice unico di progetto (CUP) anche provvisorio da trasformare in definitivo in caso di finanziamento, ove previsto ai sensi dell'art. 11 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003.
3. Nell'ambito della proposta di piano di cui al comma 1, le regioni indicano, sulla base del modello 5 dell'allegato 5, ulteriori interventi con il relativo cronoprogramma procedurale, utili per consentire una celere gestione di eventuali modifiche al piano di cui al comma 1, previa comunicazione al Dipartimento della protezione civile.
4. Il cronoprogramma procedurale degli interventi di cui al comma 1 e' redatto dalle regioni sulla base del modello 6 dell'allegato 5, e prevede, tra le altre cose, il termine entro cui le regioni procedono a sottoscrivere gli atti per il rilascio del contributo con gli enti beneficiari, nonche' i termini di affidamento della progettazione degli interventi, o qualora presente la progettazione, la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, avente ad oggetto i lavori, che non potranno essere superiori a trentasei mesi della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui all'art. 3, comma 5, inerente al trasferimento delle risorse.
5. Sono ammessi a contributo edifici o opere situati nei comuni elencati nell'allegato 7. Possono essere finanziati anche edifici e opere di interesse strategico in comuni che non ricadono in tale elenco, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018 e relativa circolare, determini un valore dell'accelerazione orizzontale massima attesa in superficie S·ag non inferiore a 0,125g.
6. Non possono essere ammessi a contributo interventi su edifici o opere collabenti, su edifici o opere la cui funzione strategica non sia definita nel piano di protezione civile comunale o sovraordinato approvato e su edifici o opere ricadenti in area a rischio idrogeologico in zona R4, fatti salvi gli interventi di demolizione e ricostruzione con delocalizzazione secondo quanto previsto per tale tipologia di intervento all'art. 2, comma 1, lettera b).
7. Non possono, altresi', essere ammessi a contributo interventi su edifici e opere:
a) che siano stati realizzati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole;
b) che siano stati oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico eseguiti dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole, o che siano in corso alla data di pubblicazione del presente decreto;
c) che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalita'.
 
Art. 8

Disciplina delle azioni di prevenzione strutturale

1. Gli interventi di rafforzamento locale, oggetto del contributo di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), rientranti nella fattispecie definita come «riparazioni o interventi locali» nelle vigenti norme tecniche, sono finalizzati a ridurre o eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, che danno luogo a condizioni di fragilita' e/o innesco di collassi locali.
2. Ricadono, tra l'altro, nella categoria di cui al comma 1, gli interventi:
a) volti ad aumentare la duttilita' e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;
b) volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilita' di elementi murari;
c) volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni e altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta, purche' siano effettuati contestualmente agli interventi delle lettere a) e/o b).
3. Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo la valutazione dell'incremento di capacita' degli elementi e dei meccanismi locali su cui si opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli interventi locali e che l'edificio non abbia carenze gravi, secondo i criteri e le condizioni contenute nell'allegato 6, non risolvibili attraverso interventi di rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel suo complesso.
4. Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono consentire di raggiungere un valore minimo dei rapporti capacita'/domanda piu' avanti specificati pari al 60%, salvo nel caso di edifici esistenti soggetti alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In ogni caso deve essere conseguito un incremento del suddetto rapporto espresso in percentuale pari almeno al 20%. I rapporti capacita'/domanda che debbono soddisfare le condizioni sopra dette, richiamati e definiti anche nell'art. 9, comma 4, sono quelli relativi allo stato limite ultimo di salvaguardia della vita e allo stato limite di danno per gli interventi su tutti gli edifici, e solamente quello relativo allo Stato limite ultimo di salvaguardia della vita per gli interventi sulle opere infrastrutturali.
5. Gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e urbanistiche. Qualora il volume da ricostruire sia superiore al volume esistente, ai fini del calcolo del costo convenzionale di intervento di cui all'art. 9 si deve considerare il solo volume esistente. Qualora il volume da ricostruire sia non inferiore all'80% del volume esistente, ai fini del costo convenzionale di intervento di cui all'art. 9, puo' essere considerato l'intero volume esistente. Qualora il volume da ricostruire sia inferiore all'80% del volume esistente, il volume da considerare ai fini del costo convenzionale di intervento di cui all'art. 9, puo' essere considerato il volume da ricostruire maggiorato del 25%.
 
Art. 9

Contributi per le azioni di prevenzione strutturale

1. Per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il costo convenzionale di intervento, ivi inclusi i costi delle spese tecniche, delle finiture e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali, e' determinato nella seguente misura massima, comprensiva di IVA:
a) rafforzamento locale: 165 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 495 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
b) miglioramento sismico: 247,50 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 742,50 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
c) demolizione e ricostruzione: 330 euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad interventi, 990 euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.
2. L'utilizzo dell'eventuale ribasso d'asta del contributo statale e' consentito nei termini di legge previo nulla osta della competente regione.
3. Qualora contestualmente all'intervento di riqualificazione sismica dell'edificio si effettui anche l'efficientamento energetico dello stesso, il costo convenzionale di cui al comma 1 e' incrementato del 10%.
4. Il contributo richiesto, a carico del fondo di cui all'art. 1, e' pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacita' e domanda, secondo il criterio di seguito riportato. Piu' in particolare, definito con αSLV il rapporto capacita'/domanda, riferito all'accelerazione di ancoraggio dello spettro di risposta, che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato Limite salvaguardia della Vita, corrispondente a ζE come definito dalle Norme tecniche di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018, con αSLD il rapporto capacita'/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo Stato Limite di danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sara' riconosciuto un contributo pari a:
100% del costo convenzionale se α ≤ 0,2
0% del costo convenzionale se α > 0,8
[(380 - 400 α)/3] % del costo convenzionale se 0,2 < α ≤0,8
Dove per α si intende il minore tra αSLD e αSLV nel caso di edifici, o comunque αSLV qualora αSLD non fosse disponibile ovvero sempre nel caso di opere infrastrutturali.
5. I valori di α devono essere coerenti con la pericolosita' attuale, cosi' come definita dal decreto ministeriale 17 gennaio 2018, e pertanto i risultati delle verifiche tecniche effettuate con riferimento alla pericolosita' sismica recata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 devono essere rivalutati in termini di domanda, anche attraverso procedure semplificate, che tengano conto del valore dell'ordinata spettrale riferita al periodo proprio al quale e' associata la massima massa partecipante della costruzione.
 
Art. 10

Invio agli organi di controllo

1. Il presente decreto sara' inoltrato ai competenti organi di controllo per il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 aprile 2026

Il Capo del Dipartimento: Ciciliano

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1478