| Gazzetta n. 119 del 25 maggio 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
| DECRETO 17 aprile 2026 |
| Integrazione del decreto 4 agosto 2023 recante la disciplina del Fondo di solidarieta' bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; Visti gli articoli da 26 a 40, del decreto legislativo n. 148 del 2015, che recano la disciplina in materia di fondi di solidarieta'; Visto l'art. 26, commi da 1 a 7-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede la procedura di costituzione dei fondi di solidarieta' bilaterali; Visti gli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015, che recano la disciplina del Fondo di integrazione salariale; Visto, l'art. 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede che i fondi di solidarieta' bilaterali assicurino la prestazione dell'assegno di integrazione salariale, per causali ordinarie e straordinarie di importo almeno pari a quello definito in materia di cassa integrazione e della durata pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell'impresa e della causale invocata, nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015; Visto l'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede che i fondi di solidarieta' bilaterali hanno obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilita'; Visto l'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede che gli interventi a carico dei fondi sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse gia' acquisite; Visto l'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, che prevede che i fondi istituiti hanno l'obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa nota di aggiornamento; Visto l'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, recante misure volte ad assicurare il pareggio di bilancio; Vista la legge 13 dicembre 2024, n. 203, recante «Disposizioni in materia di lavoro» che, all'art. 8, introduce modifiche alla disciplina in materia di fondi di solidarieta' bilaterali; Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, della citata legge n. 203 del 2024, che introduce il comma 11-bis all'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, ai sensi del quale per i fondi di solidarieta' bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023, secondo le modalita' previste dai commi da 1 a 7-bis del medesimo art. 26, i decreti istitutivi di ciascun fondo, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'art. 30, comma 1-bis, determinano la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal Fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 al bilancio del nuovo fondo di solidarieta'; Visto il medesimo art. 8 che prevede che la quota parte di risorse accumulate da trasferire deve essere preventivamente certificata dall'INPS e che demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalita' di trasferimento, della quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore, dal Fondo di integrazione salariale al bilancio del nuovo fondo di solidarieta'; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 luglio 2022, recante la disciplina del Fondo di integrazione salariale; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2023, con il quale e' stato istituito il Fondo di solidarieta' bilaterale della filiera delle telecomunicazioni; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 luglio 2025, adottato ai sensi dell'art. 8 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, con cui sono state definite le modalita' di trasferimento, della quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore, dal Fondo di integrazione salariale al bilancio del nuovo fondo di solidarieta'; Visto l'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 luglio 2025, che prevede che l'ammontare delle risorse accumulate e' determinato nel decreto istitutivo del fondo, secondo la certificazione INPS, tenendo conto del patrimonio del Fondo di integrazione salariale nell'anno precedente la costituzione del fondo bilaterale e del rapporto tra i contributi ordinari versati al Fondo di integrazione salariale nell'anno precedente la costituzione del fondo bilaterale dai datori di lavoro appartenenti all'intero settore cui si riferisce il fondo bilaterale di nuova costituzione e l'ammontare totale dei contributi ordinari versati nell'anno precedente al Fondo di integrazione salariale; Visto l'art. 2, comma 6, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 luglio 2025, ai sensi del quale per i fondi costituiti successivamente al 1° maggio 2023, per cui e' gia' stato emanato il decreto istitutivo, la certificazione dell'INPS ha come riferimento il limite temporale dell'entrata in vigore dei fondi medesimi o della data di diversa decorrenza delle disposizioni del fondo, eventualmente indicata nel decreto istitutivo medesimo. Per i suddetti fondi la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore che deve essere trasferita dal Fondo di integrazione salariale sara' indicata nell'ambito di appositi decreti integrativi, previa certificazione dell'INPS; Visto l'art. 3, comma 2, del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 luglio 2025, ai sensi del quale le risorse certificate dall'INPS e indicate nel decreto interministeriale integrativo di cui all'art. 2, comma 6, verranno imputate al bilancio del fondo alla data di entrata in vigore del decreto integrativo stesso; Vista la necessita' di procedere a dare attuazione all'art. 2, commi 3 e 6 e art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 luglio 2025, relativamente al Fondo di solidarieta' bilaterale della filiera delle telecomunicazioni, di cui al decreto del 4 agosto 2023, successivo al 1° maggio 2023, per il quale e' gia' stato emanato il decreto istitutivo in data antecedente all'adozione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 luglio 2025; Visto l'art. 10, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2023, relativo al Fondo di solidarieta' bilaterale della filiera delle telecomunicazioni, che prevede che il Fondo ha decorrenza dal quarto mese di paga successivo alla data della pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Vista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 218 del 18 settembre 2023 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2023 e la conseguente decorrenza delle disposizioni ivi contenute a decorrere dal 1° gennaio 2024; Vista la certificazione rilasciata dall'INPS, il 6 ottobre 2025, prot. 68505, condotta sui dati relativi all'anno 2023, anno precedente la decorrenza delle disposizioni della disciplina del Fondo di solidarieta' bilaterale della filiera delle telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 luglio 2025, redatta nel rispetto delle modalita' ivi previste, nella quale e' indicata la quota parte delle risorse da trasferire dal Fondo di integrazione salariale al Fondo di solidarieta' bilaterale della filiera delle telecomunicazioni, per un ammontare pari a euro 18.060.039,79; Tenuto conto del patrimonio del Fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015, come da certificazione INPS pari a euro 4.866.657.108,00, nell'anno 2023; Considerato il rapporto tra i contributi ordinari versati al Fondo di integrazione salariale nell'anno precedente la decorrenza delle disposizioni del fondo bilaterale dai datori di lavoro appartenenti al settore cui si riferisce il Fondo bilaterale della filiera delle telecomunicazioni, pari a 4,5 milioni di euro e l'ammontare totale dei contributi ordinari versati al Fondo di integrazione salariale nell'anno precedente la data di decorrenza delle disposizioni del fondo delle telecomunicazioni indicata all'art. 10, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2023, secondo la certificazione INPS, pari a 1.212,7 milioni di euro; Ritenuto, pertanto, di procedere mediante l'adozione del presente decreto integrativo del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2023, che determini, sulla base della certificazione INPS, la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore di cui al Fondo di solidarieta' bilaterale della filiera delle telecomunicazioni che deve essere trasferita dal Fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 al bilancio del Fondo di solidarieta' delle telecomunicazioni, nel rispetto delle modalita' di determinazione dell'ammontare delle risorse e delle modalita' di trasferimento delle stesse di cui all'art. 8 della legge 203 del 2024 e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 luglio 2025, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'art. 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, in materia di erogazione dell'assegno di integrazione salariale ai lavoratori beneficiari, anche in ossequio al dettato dell'art. 35 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 luglio 2022;
Decreta:
Art. 1
Determinazione della quota parte di risorse da trasferire
1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 luglio 2025, la quota parte di risorse accumulate dalle imprese del settore di cui al Fondo di solidarieta' bilaterale della filiera delle telecomunicazioni che deve essere trasferita dal Fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al bilancio del Fondo di solidarieta' delle telecomunicazioni, alla luce della certificazione INPS, e' determinata in misura pari ad euro 18.060.039,79. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate esclusivamente all'attuazione delle disposizioni dell'art. 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, ai fini dell'erogazione della prestazione dell'assegno di integrazione salariale ai lavoratori interessati, prevista dall'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2023, recante la disciplina del Fondo di solidarieta' bilaterale della filiera delle telecomunicazioni. |
| | Art. 2
Trasferimento delle risorse
1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 luglio 2025, l'INPS provvede al trasferimento dal Fondo di integrazione salariale delle risorse indicate all'art. 1, pari ad euro 18.060.039,79, che vengono quindi imputate al bilancio del Fondo di solidarieta' bilaterale della filiera delle telecomunicazioni, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2023. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 aprile 2026
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Calderone Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 551 |
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