Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2026 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 2026, n. 91
Attuazione della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parita' in materia di parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilita', dall'eta' o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE, nonche' attuazione della direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parita' nel settore della parita' di trattamento e delle pari opportunita' tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A, numeri 16) e 17);
Vista la direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parita' in materia di parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilita', dall'eta' o dall'orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE;
Vista la direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la parita' nel settore della parita' di trattamento e delle pari opportunita' tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che modifica le direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE;
Vista la direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale;
Vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parita' di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
Vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
Vista la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parita' di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura;
Vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
Vista la direttiva (UE) 2010/41 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parita' di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attivita' autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio;
Vista la direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante «Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento»;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente della razza e dall'origine etnica»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori»;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196, recante «Attuazione della direttiva 2004/113/CE, che attua il principio della parita' di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura»;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali»;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» e, in particolare, l'articolo 1, comma 85, lettera f);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici»;
Vista la legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020» e, in particolare, l'articolo 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonche' sperimentazione organizzativa e didattica» e, in particolare l'articolo 13;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, rispettivamente resi in data 31 marzo 2026 dalla Commissione affari costituzionali, in data 1° aprile 2026 dalla Commissione bilancio e tesoro nonche' in data 1° aprile 2026 dalla Commissione politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati e in data 31 marzo 2026 dalla Commissione affari costituzionali, in data 1° aprile 2026 dalla Commissione bilancio nonche' in data 25 marzo 2026 dalla Commissione politiche dell'Unione europea del Senato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto contiene disposizioni di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, e alla direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, al fine di rafforzare la tutela della parita' di trattamento di cui alle direttive 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, e 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e 2010/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, assicurando la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, e in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilita', dall'eta' o dall'orientamento sessuale e, tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale, accesso a beni e servizi e relativa fornitura, nonche' in materia di occupazione e impiego.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 4 gennaio 2013:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive
in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riportano l'articolo 1 e l'allegato A, numeri 16)
e 17) della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante: «Delega
al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di
delegazione europea 2024», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 145, del 25 giugno 2025:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il
recepimento degli atti normativi dell'Unione europea). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, secondo i termini, le
procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
nonche' quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i
decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli
atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 4 a 29
della presente legge e all'annesso allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
3. Fermo restando quanto previsto agli articoli 4,
comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, 8, comma 3, 9,
comma 2, 10, comma 4, 11, comma 2, 12, comma 3, 13, comma
17, 14, comma 3, 15, comma 2, 16, comma 2, 18, comma 4, 19,
comma 5, 20, comma 3, 21, comma 3, 22, comma 3, 23, comma
3, 24, comma 3, 26, comma 5, 27, comma 3, 28, comma 3, e
29, comma 4, eventuali spese non contemplate da leggi
vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente
articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento
degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di
cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonche'
alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile
farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo
per il recepimento della normativa europea, di cui
all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012.
Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse
insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino
nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che
stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformita'
all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196.».
«Allegato A
Omissis.
16) direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7
maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la
parita' in materia di parita' di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le
persone in materia di occupazione e impiego
indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni
personali, dalla disabilita', dall'eta' o dall'orientamento
sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di
sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e
servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive
2000/43/CE e 2004/113/CE;
17) direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti
gli organismi per la parita' nel settore della parita' di
trattamento e delle pari opportunita' tra donne e uomini in
materia di occupazione e impiego, e che modifica le
direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE;
Omissis.».
- La direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7
maggio 2024, sulle norme riguardanti gli organismi per la
parita' in materia di parita' di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, tra le
persone in materia di occupazione e impiego
indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni
personali, dalla disabilita', dall'eta' o dall'orientamento
sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di
sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e
servizi e la loro fornitura, e che modifica le direttive
2000/43/CE e 2004/113/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 29
maggio 2024, Serie L.
- La direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulle norme riguardanti
gli organismi per la parita' nel settore della parita' di
trattamento e delle pari opportunita' tra donne e uomini in
materia di occupazione e impiego, e che modifica le
direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE e' pubblicata nella
G.U.U.E. 29 maggio 2024, Serie L.
- La direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre
1978, relativa alla graduale attuazione del principio di
parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di
sicurezza sociale e' pubblicata nella G.U.C.E. 10 gennaio
1979, n. 6.
- La direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno
2000, che attua il principio della parita' di trattamento
fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine
etnica e' pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 2000, n. L
180.
- La direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27
novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la
parita' di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro e' pubblicata nella G.U.C.E. 2
dicembre 2000, n. L 303.
- La direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13
dicembre 2004, che attua il principio della parita' di
trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda
l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura e'
pubblicata nella G.U.U.E. 21 dicembre 2004, n. L 373.
- La direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del
principio delle pari opportunita' e della parita' di
trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e
impiego e' pubblicata nella G.U.U.E. 26 luglio 2006, n. L
204.
- La direttiva (UE) 2010/41 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 luglio 2010 sull'applicazione del
principio della parita' di trattamento fra gli uomini e le
donne che esercitano un'attivita' autonoma e che abroga la
direttiva 86/613/CEE del Consiglio e' pubblicata nella
G.U.U.E. 15 luglio 2010, n. L 180.
- La direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese
ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai
lavoratori nel quadro della libera circolazione dei
lavoratori e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2014, n.
L 128.
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella G.U.U.E. 4
maggio 2016, n. L 119.
- La legge 20 maggio 1970, n. 300, recante: «Norme
sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori,
della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 27 maggio 1970.
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191
del 18 agosto 1998.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante: «Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del
29 luglio 2003.
- Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215,
recante: «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la
parita' di trattamento tra le persone indipendentemente
della razza e dall'origine etnica» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003.
- Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216,
recante: «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la
parita' di trattamento in materia di occupazione e di
condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE
relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei
diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera
circolazione dei lavoratori» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2003.
- La legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante: «Disposizioni
per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in
particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti
informatici» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13
del 17 gennaio 2004.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante:
«Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005.
- Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
recante: «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna,
a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.
246» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31
maggio 2006.
- Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 196,
recante: «Attuazione della direttiva 2004/113/CE, che attua
il principio della parita' di trattamento tra uomini e
donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la
loro fornitura» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
261 del 9 novembre 2007.
- Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante:
«Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.
69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione
delle controversie civili e commerciali» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010.
- Si riporta il comma 85 dell'articolo 1 della legge 7
aprile 2014, n. 56, recante: «Disposizioni sulle citta'
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7
aprile 2014:
«85. Le province di cui ai commi da 51 a 53, quali enti
con funzioni di area vasta, esercitano le seguenti funzioni
fondamentali:
a) pianificazione territoriale provinciale di
coordinamento, nonche' tutela e valorizzazione
dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito
provinciale, autorizzazione e controllo in materia di
trasporto privato, in coerenza con la programmazione
regionale, nonche' costruzione e gestione delle strade
provinciali e regolazione della circolazione stradale ad
esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica,
nel rispetto della programmazione regionale;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) gestione dell'edilizia scolastica;
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito
occupazionale e promozione delle pari opportunita' sul
territorio provinciale.».
- Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,
recante: «Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del
4 settembre 2018.
- Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 106,
recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102
relativa all'accessibilita' dei siti web e delle
applicazioni mobili degli enti pubblici» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 11 settembre 2018.
- Si riporta l'articolo 1 della legge 23 dicembre 2021,
n. 238, recante: «Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea 2019-2020», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022:
«Art. 1 (Attuazione della direttiva n. 2014/54/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,
relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei
diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera
circolazione dei lavoratori. Caso ARES (2019) 1602365). -
1. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole:
"dall'eta'" sono inserite le seguenti: ", dalla
nazionalita'";
b) all'articolo 2:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, primo periodo, dopo le parole:
"dell'eta'" sono inserite le seguenti: ", della
nazionalita'";
1.2) alla lettera a), dopo le parole: «per eta'»
sono inserite le seguenti: ", per nazionalita'";
1.3) alla lettera b), dopo le parole:
"particolare eta'" sono inserite le seguenti: "o
nazionalita'";
2) al comma 4, dopo le parole: "dell'eta'" sono
inserite le seguenti: ", della nazionalita'";
c) all'articolo 3:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, dopo le parole: "di eta'" sono
inserite le seguenti: ", di nazionalita'".
1.2) alla lettera b), dopo le parole: "le
condizioni del licenziamento" sono aggiunte le seguenti: ",
la salute e la sicurezza, il reintegro professionale o il
ricollocamento";
1.3) dopo la lettera d) sono aggiunte le
seguenti:
"d-bis) accesso all'alloggio;
d-ter) accesso a vantaggi sociali e fiscali;
d-quater) assistenza fornita dagli uffici di
collocamento;
d-quinquies) iscrizione alle organizzazioni
sindacali ed eleggibilita' negli organi di rappresentanza
dei lavoratori";
2) al comma 3, dopo le parole: "all'eta'" sono
inserite le seguenti: ", alla nazionalita'";
d) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "della
discriminazione" sono inserite le seguenti: "e dei suoi
familiari"»;
e) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Ulteriori compiti dell'Ufficio nazionale
antidiscriminazioni razziali). - 1. All'ufficio di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 215, e' assegnato, altresi', il compito di
svolgere, in modo autonomo e imparziale, attivita' di
promozione della parita' e di rimozione di qualsiasi forma
di discriminazione nei confronti dei lavoratori che
esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno
dell'Unione europea.
2. I compiti dell'ufficio di cui al comma 1, con
particolare riferimento alle discriminazioni nei confronti
dei lavoratori fondate sulla nazionalita', sono i seguenti:
a) prestare o assicurare che sia prestata
assistenza indipendente, giuridica o di altra natura, ai
lavoratori dell'Unione europea e ai loro familiari, fatti
salvi i loro diritti e i diritti delle associazioni e delle
organizzazioni o di altri soggetti giuridici preposti alla
tutela dei loro diritti secondo l'ordinamento italiano;
b) fungere da punto di contatto nei confronti di
punti di contatto equivalenti in altri Stati membri
dell'Unione europea al fine di cooperare e di scambiare
informazioni utili;
c) realizzare o commissionare indagini e analisi
indipendenti riguardo a restrizioni e ostacoli
ingiustificati al diritto di libera circolazione o alla
discriminazione basata sulla nazionalita' dei lavoratori
dell'Unione europea e dei loro familiari;
d) assicurare la pubblicazione di relazioni
indipendenti e formulare raccomandazioni su ogni questione
connessa alle restrizioni, agli ostacoli o alla
discriminazione di cui alla lettera c);
e) pubblicare informazioni pertinenti
sull'applicazione a livello nazionale delle norme
dell'Unione europea sulla libera circolazione dei
lavoratori;
f) nel titolo, dopo le parole: «condizioni di
lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e della direttiva n.
2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare
l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro
della libera circolazione dei lavoratori».
2. All'articolo 15, secondo comma, della legge 20
maggio 1970, n. 300, dopo le parole: «di eta'» sono
inserite le seguenti: «, di nazionalita'».
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo provvede a modificare il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo
2004, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui
all'articolo 5-bis del decreto legislativo 9 luglio 2003,
n. 216, introdotto dal comma 1, lettera e), del presente
articolo integrando il contingente composto da personale
appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei
ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocato in
posizione di comando, in aspettativa o fuori ruolo presso
la medesima Presidenza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, con ulteriori tre unita', di cui due di area A
e una di area B.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1, lettera e), e 3 del
presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro per
l'anno 2021 e di 302.000 euro annui a decorrere dall'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo per il recepimento della normativa europea di cui
all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».
- Si riporta l'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante:
«Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia
di formazione, nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del
31 luglio 1980:
«Art. 13 (Aspettativa obbligatoria per situazioni di
incompatibilita'). - Ferme restando le disposizioni vigenti
in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore
con altri impieghi pubblici o privati, il professore
ordinario e' collocato d'ufficio in aspettativa per la
durata della carica, del mandato o dell'ufficio nei
seguenti casi:
1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei
Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
3) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione
europea;
3-bis) nomina a componente di organi ed istituzioni
specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno
incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di
professore universitario;
4);
5) nomina a presidente o vice presidente del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
6);
7) nomina a presidente o componente della giunta
regionale e a presidente del consiglio regionale;
8) nomina a presidente della giunta provinciale;
9) nomina a sindaco del comune capoluogo di
provincia;
10) nomina alle cariche di presidente, di
amministratore delegato di enti pubblici a carattere
nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici
economici, di societa' a partecipazione pubblica, anche a
fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche
comunque direttive di enti a carattere prevalentemente
culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non
remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere
scientifico;
11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore
di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del
settore dell'informazione radio-televisiva;
12) nomina a presidente o segretario nazionale di
partiti rappresentati in Parlamento;
13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art.
16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le
amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o
enti pubblici economici.
Hanno diritto a richiedere una limitazione
dell'attivita' didattica i professori di ruolo che
ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di
facolta' e direttori di dipartimento, di presidente di
consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio
universitario nazionale. La limitazione e' concessa con
provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non
dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.
Il professore che venga a trovarsi in una delle
situazioni di incompatibilita' di cui ai precedenti commi
deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al
rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in
aspettativa per la durata della carica, del mandato o
dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa e' corrisposto
il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per
gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle
situazioni indicate nel primo comma. E' fatto salvo il
disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile
1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni
l'aspettativa e' senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo
ultimo sia senza assegni, e' utile ai fini della
progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza
e di previdenza secondo le norme vigenti, nonche' della
maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente
art. 6.
Qualora l'incarico per il quale e' prevista
l'aspettativa senza assegni non comporti, da parte
dell'ente, istituto o societa', la corresponsione di una
indennita' di carica si applicano, a far tempo dal momento
in cui e' cominciata a decorrere l'aspettativa, le
disposizioni di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078.
Qualora si tratti degli incarichi previsti ai numeri 10),
11) e 12) del presente articolo, gli oneri di cui al numero
3) dell'art. 3 della citata legge 12 dicembre 1966, n.
1078, sono a carico dell'ente, istituto o societa'.
I professori collocati in aspettativa conservano il
titolo a partecipare agli organi universitari cui
appartengono, con le modalita' previste dall'art. 14, terzo
e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi
mantengono il solo elettorato attivo per la formazione
delle commissioni di concorso e per l'elezione delle
cariche accademiche previste dal precedente secondo comma
ed hanno la possibilita' di svolgere, nel quadro
dell'attivita' didattica programmata dal consiglio di corso
di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di
specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di
conferenze e di lezioni ed attivita' seminariali anche
nell'ambito dei corsi ufficiali di insegnamento, d'intesa
con il titolare del corso, del quale e' comunque loro
preclusa la titolarita'. E' garantita loro, altresi', la
possibilita' di svolgere attivita' di ricerca anche
applicativa, con modalita' da determinare d'intesa tra il
professore ed il consiglio di facolta' e sentito il
consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito, e
di accedere ai fondi per la ricerca scientifica. Per quanto
concerne l'esclusione delle possibilita' di far parte delle
commissioni di concorso sono fatte salve le situazioni di
incompatibilita' che si verifichino successivamente alla
nomina dei componenti delle commissioni.
Il presente articolo si applica anche ai professori
collocati fuori ruolo per limiti di eta'.».

Note all'art. 1:
- Per la direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7
maggio 2024, si vedano le note alle premesse.
- Per la direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, si vedano le
note alle premesse.
- Per la direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19
dicembre 1978, si vedano le note alle premesse.
- Per la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29
giugno 2000, si vedano le note alle premesse.
- Per la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27
novembre 2000, si vedano le note alle premesse.
- Per la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13
dicembre 2004, si vedano le note alle premesse.
- Per la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 luglio 2006, si vedano le note alle
premesse.
- Per la direttiva 2010/41/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 luglio 2010, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 2

Istituzione dell'Organismo per la parita'

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, e' istituito l'Organismo per la parita', quale autorita' indipendente, ai sensi dell'ordinamento nazionale, che opera senza vincoli di subordinazione e di gerarchia, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti dal presente decreto, e dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, contabile e finanziaria.
2. L'Organismo per la parita' subentra alla consigliera o al consigliere nazionale di parita'.
3. A decorrere dalla data di insediamento, prevista all'articolo 3, comma 7, l'Organismo per la parita' subentra alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunita' nei provvedimenti di nomina degli esperti e nei contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto presso l'Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, stipulati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. Ai fini e per gli effetti del presente comma, i contratti di cui al primo periodo sono prorogati e rimangono vigenti sino al termine di cui all'articolo 5, comma 3, terzo periodo. Resta ferma la facolta' per il personale dirigenziale appartenente al ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri di non esercitare l'opzione di cui all'articolo 5, comma 3, terzo periodo.
4. L'Organismo per la parita', fermo restando quanto previsto al comma 1, promuove e garantisce la collaborazione con le amministrazioni e le autorita' nazionali, dell'Unione europea e internazionali operanti negli ambiti individuati al comma 1.
5. L'Organismo per la parita' ha sede in Roma in luogo accessibile e fruibile per tutte le persone.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 novembre 2026, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' individuato il luogo in cui ha sede l'Ufficio dell'Organismo per la parita' di cui all'articolo 5.
7. L'Organismo per la parita' provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti ai sensi dell'articolo 6. Le disposizioni dirette a disciplinare la gestione delle spese sono approvate con il regolamento di cui all'articolo 5, comma 1.
8. Il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione finanziaria dell'Organismo per la parita' sono soggetti al controllo della Corte dei conti.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 19, commi da 1 a 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Ai
fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di
ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da
1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna
amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai
ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di
organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo,
aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento
secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti
percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino
ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale
diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal
comma 6.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
Omissis.».
- Si riporta dell'articolo 7 del citato decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 215, abrogato dal presente
decreto a decorrere dal 1° gennaio 2027:
«Art. 7 (Ufficio per il contrasto delle
discriminazioni). - 1. E' istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari
opportunita' un ufficio per la promozione della parita' di
trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate
sulla razza o sull'origine etnica, con funzioni di
controllo e garanzia delle parita' di trattamento e
dell'operativita' degli strumenti di tutela, avente il
compito di svolgere, in modo autonomo e imparziale,
attivita' di promozione della parita' e di rimozione di
qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o
sull'origine etnica, anche in un'ottica che tenga conto del
diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere
su donne e uomini, nonche' dell'esistenza di forme di
razzismo a carattere culturale e religioso.
2. In particolare, i compiti dell'ufficio di cui al
comma 1 sono i seguenti:
a) fornire assistenza, nei procedimenti
giurisdizionali o amministrativi intrapresi, alle persone
che si ritengono lese da comportamenti discriminatori,
anche secondo le forme di cui all'articolo 425 del codice
di procedura civile;
b) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle
funzioni dell'autorita' giudiziaria, inchieste al fine di
verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori;
c) promuovere l'adozione, da parte di soggetti
pubblici e privati, in particolare da parte delle
associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, di misure
specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive,
dirette a evitare o compensare le situazioni di svantaggio
connesse alla razza o all'origine etnica;
d) diffondere la massima conoscenza possibile degli
strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di
sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio
della parita' di trattamento e la realizzazione di campagne
di informazione e comunicazione;
e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni
connesse alle discriminazioni per razza e origine etnica,
nonche' proposte di modifica della normativa vigente;
f) redigere una relazione annuale per il Parlamento
sull'effettiva applicazione del principio di parita' di
trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela,
nonche' una relazione annuale al Presidente del Consiglio
dei Ministri sull'attivita' svolta;
g) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e
scambi di esperienze, in collaborazione anche con le
associazioni e gli enti di cui all'articolo 6, con le altre
organizzazioni non governative operanti nel settore e con
gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche
al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle
discriminazioni.
3. L'ufficio ha facolta' di richiedere ad enti, persone
ed imprese che ne siano in possesso, di fornire le
informazioni e di esibire i documenti utili ai fini
dell'espletamento dei compiti di cui al comma 2.
4. L'ufficio, diretto da un responsabile nominato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da
lui delegato, si articola secondo le modalita'
organizzative fissate con successivo decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, con cui si provvede ad
apportare le opportune modifiche al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante
ordinamento delle strutture generali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 207 del 4 settembre 2002.
5. L'ufficio puo' avvalersi anche di personale di altre
amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e
avvocati e procuratori dello Stato, in posizione di
comando, aspettativa o fuori ruolo, nonche' di esperti e
consulenti esterni. Si applica l'articolo 17, commi 14 e
17, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
6. Il numero dei soggetti di cui al comma 5 e'
determinato con il decreto di cui al comma 4, secondo
quanto previsto dall'articolo 29 della legge 23 agosto
1988, n. 400 e dall'articolo 9 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303.
7. Gli esperti di cui al comma 5 sono scelti tra
soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione,
dotati di elevata professionalita' nelle materie
giuridiche, nonche' nei settori della lotta alle
discriminazioni, dell'assistenza materiale e psicologica ai
soggetti in condizioni disagiate, del recupero sociale, dei
servizi di pubblica utilita', della comunicazione sociale e
dell'analisi delle politiche pubbliche.
8. Sono fatte salve le competenze delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.».
 
Art. 3
Composizione collegiale, requisiti, incompatibilita' e nomina
dell'Organismo per la parita'

1. L'Organismo per la parita' e' organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, l'Organismo per la parita', con il regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, disciplina l'esercizio delle attivita' del collegio e del presidente. Su proposta del presidente, con delibera collegiale dell'Organismo per la parita', sono attribuite a ciascuno dei componenti dell'Organismo per la parita' deleghe per il compimento di singoli atti o per sovraintendere a determinati settori e attribuzioni dell'Organismo per la parita' stesso, in ragione della competenza o dell'esperienza prevalente dei singoli componenti. Nello specifico, a due componenti sono attribuite le deleghe relative alla direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, e agli altri due componenti le deleghe relative alla direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024.
2. Il presidente e i componenti del collegio sono scelti tra persone di comprovata esperienza o competenza e, in particolare, due componenti in materia di contrasto delle forme di discriminazione di cui alla direttiva (UE) 2024/1499 e due in ambito lavoristico di cui alla direttiva (UE) 2024/1500.
3. Il presidente e i componenti del collegio non possono essere scelti tra persone che rivestono, all'atto della nomina, incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali e, in ogni caso, non devono essere portatori di interessi in conflitto con le funzioni dell'Organismo per la parita'.
4. Il presidente e i componenti del collegio non possono esercitare, a pena di decadenza, attivita' professionale, imprenditoriale o di consulenza, non possono svolgere le funzioni di amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche elettive, assumere cariche di governo o incarichi all'interno di partiti politici o movimenti politici o in associazioni, organizzazioni, anche sindacali, ordini professionali o comunque organismi che svolgono attivita' in materia di contrasto delle forme di discriminazione di cui all'articolo 1, comma 1.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti del collegio sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero magistrati o avvocati dello Stato. Se professori universitari di ruolo, il presidente e i componenti del collegio sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per la durata del mandato. Per la durata del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
6. Per il periodo di tre anni a decorrere dalla cessazione delle funzioni, il presidente, i componenti del collegio e i dirigenti dell'Ufficio dell'Organismo per la parita', di cui all'articolo 5, non possono intrattenere rapporti retribuiti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese e le associazioni operanti nei settori riconducibili alla materia del contrasto ad ogni forma di discriminazione di cui all'articolo 1, comma 1.
7. Il presidente e i componenti del collegio sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, garantendo la trasparenza della procedura. In sede di prima applicazione del presente decreto, il presidente e i componenti del collegio sono nominati entro il 31 dicembre 2026 e si insediano a partire dal 1° gennaio 2027.
8. Il presidente e i componenti del collegio non possono essere rimossi o destituiti per motivi connessi allo svolgimento dei loro compiti ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
9. Il presidente e i componenti del collegio sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilita' sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, ovvero nel caso di decadenza per aver riportato una condanna definitiva per delitti non colposi.
10. Il presidente e i componenti del collegio durano in carica sette anni e il loro mandato non e' rinnovabile.
11. Al presidente e' attribuita un'indennita' di funzione parametrata alle voci fisse e continuative del trattamento economico annuo spettante ad un capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del collegio e' attribuita un'indennita' di funzione parametrata alle voci fisse e continuative del trattamento economico annuo spettante a un capo ufficio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le indennita' di cui al presente comma sono definite con provvedimento dell'Organismo per la parita', da adottare entro il 31 gennaio 2027 entro un limite massimo di spesa pari a 1.854.626 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
12. Al presidente e agli altri componenti spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate in occasione di attivita' istituzionali, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, e comunque entro un limite massimo di spesa pari a 35.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Note all'art. 3:
- Per la direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7
maggio 2024, si vedano le note alle premesse.
- Per la direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, si vedano le
note alle premesse.
- Per l'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 4

Funzioni e prerogative
dell'Organismo per la parita'

1. Negli ambiti di cui all'articolo 1 in relazione alle funzioni di cui alla direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, l'Organismo per la parita' svolge le seguenti funzioni:
a) in materia di sensibilizzazione, prevenzione e promozione:
1) svolge attivita' volte a prevenire la discriminazione e a promuovere la parita' di trattamento su tutto il territorio, che comprendono: la fornitura agli enti pubblici e privati di formazione, consulenza e sostegno; la partecipazione al dibattito pubblico; la comunicazione con i pertinenti portatori di interessi, comprese le parti sociali, e la promozione dello scambio di buone pratiche e la collaborazione alla stesura di codici di comportamento diretti a promuovere la parita' e a contrastare le manifestazioni anche indirette di ogni forma di discriminazione;
2) promuove misure e iniziative di comunicazione appropriate a beneficio dei diversi gruppi di destinatari, riservando particolare attenzione ai gruppi che possono incontrare ostacoli nell'accedere alle informazioni, ad esempio a causa della precarieta' delle loro condizioni economiche, dell'eta', della disabilita', del grado di istruzione, della nazionalita' o del titolo di soggiorno o della difficolta' di accedere a strumenti online;
b) in materia di assistenza alle vittime, fornisce assistenza alle presunte vittime che ritengano di aver subito una discriminazione ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, dell'articolo 2 della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, dell'articolo 2 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 o dell'articolo 4 della direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, e in particolare:
1) riceve denunce di discriminazioni attraverso appositi canali dedicati, dei quali e' data informativa mediante il sito internet istituzionale dell'Organismo;
2) offre assistenza alle vittime, informandole in ordine all'assetto giuridico vigente, anche con una eventuale consulenza mirata alla loro situazione specifica, ai servizi offerti dall'organismo per la parita' e alle relative procedure, alle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e alla protezione dei dati personali, alle misure di tutela giurisdizionale e stragiudiziale esistenti, nonche' alla possibilita' di ottenere un sostegno psicologico dagli enti preposti;
3) informa, entro un termine ragionevole, se la denuncia sara' archiviata oppure se vi sono motivi per darvi seguito;
c) in materia di risoluzione alternativa delle controversie, offre alle parti la possibilita' di cercare la risoluzione in conformita' alle disposizioni vigenti, attraverso procedure condotte dallo stesso Organismo per la parita' oppure da un'altra istituzione, dotata di analoghe competenze nelle materie richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1499. In quest'ultimo caso, l'Organismo per la parita' formula osservazioni. In ogni caso, l'attivazione del tentativo di risoluzione alternativa delle controversie interrompe i termini di prescrizione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ai fini dell'esercizio dell'azione giudiziaria;
d) in materia di accertamenti, svolge controlli su base documentale sull'esistenza di una violazione del principio della parita' di trattamento sancito dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE con facolta' di richiedere ad enti, persone ed imprese che ne siano in possesso di fornire le informazioni e di esibire i documenti utili ai fini dell'espletamento dei compiti dell'Organismo medesimo, nonche' con facolta' di cooperare a tale scopo con gli enti pubblici competenti;
e) in materia di pareri e raccomandazioni:
1) formula raccomandazioni e pareri non vincolanti a seguito di istanze pervenute e connesse alle discriminazioni di cui alle materie richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1499, attraverso l'accertamento e la documentazione dei fatti e la formalizzazione di una conclusione motivata sull'esistenza o meno di discriminazioni, al fine di porre rimedio alle violazioni accertate;
2) pubblica, in forma sintetica, i pareri e le raccomandazioni di particolare rilevanza;
f) in materia di tutela giurisdizionale, e' legittimata ad agire in giudizio, in forza di delega, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione e dei suoi familiari, contro la persona fisica o giuridica cui e' riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio e ha facolta' di presentare osservazioni nei giudizi civili e amministrativi relativi all'attuazione del principio della parita' di trattamento sancito dalle direttive richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1499, nel rispetto delle norme processuali di rito, di partecipare a procedimenti giudiziari a sostegno delle vittime, anche in qualita' di parte civile o presentando osservazioni tecniche, conformemente alle disposizioni vigenti;
g) in materia di consultazioni, garantisce il proprio ausilio al Parlamento, al Governo e ad altre autorita' pubbliche nelle materie di competenza richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1499, formulando su richiesta, raccomandazioni non vincolanti con facolta' di pubblicarle e di richiedere un monitoraggio dei relativi esiti;
h) in materia di raccolta di dati sulla parita' di trattamento:
1) acquisisce dati, se personali anonimizzati o pseudonimizzati, sulle proprie attivita', allo scopo di produrre le relazioni di cui al comma 3, in ordine alle materie richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1499, e conformemente agli indicatori sul funzionamento degli organismi per la parita' elaborati dalla Commissione europea;
2) ha facolta' di compiere accertamenti sull'esistenza di una violazione delle direttive richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1499, accedendo alle informazioni e ai documenti a tal fine necessari;
3) accede ai dati statistici relativi alle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE, in conformita' alle norme vigenti, ove necessari per una valutazione complessiva della situazione concernente lo stato della parita' di trattamento e per redigere le relazioni di cui al comma 3;
4) formula raccomandazioni non vincolanti in merito ai dati da raccogliere in relazione alle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE, rivolte a enti pubblici e privati tra cui autorita' pubbliche, parti sociali, imprese e organizzazioni della societa' civile;
i) svolge, altresi', i compiti di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216.
2. Negli ambiti di cui all'articolo 1, in relazione alle funzioni di cui alla direttiva (UE) 2024/1500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, l'Organismo per la parita' svolge le seguenti funzioni:
a) in materia di sensibilizzazione, prevenzione e promozione:
1) rileva situazioni di squilibrio di genere, anche in collaborazione con l'Ispettorato nazionale e con gli ispettorati del lavoro territorialmente competenti, al fine di svolgere le funzioni di prevenzione, promozione e di garanzia contro le discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonche' in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
2) promuove progetti di azioni positive, di cui all'articolo 42 del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
3) promuove la valutazione dell'impatto delle politiche di parita' a livello nazionale e territoriale;
4) promuove la coerenza delle politiche pubbliche, con particolare riguardo alle politiche del lavoro, rispetto agli indirizzi dell'Unione europea e di quelli nazionali e regionali in materia di pari opportunita'. A tal fine, partecipa ai comitati di sorveglianza di cui al regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, alle commissioni di parita' e ai diversi organismi con funzioni analoghe, istituiti a qualunque livello territoriale;
5) accerta, per il tramite dell'Ispettorato nazionale e degli ispettorati del lavoro territorialmente competenti, l'esistenza di violazioni della normativa in materia di parita', pari opportunita' e garanzia contro le discriminazioni;
6) diffonde la conoscenza e promuove lo scambio di buone prassi, nonche' attivita' di informazione, formazione, consulenza e sostegno sulle tematiche delle pari opportunita' e sulle varie forme di discriminazione a soggetti pubblici e privati, e sensibilizza la collettivita' sull'esistenza e sulle funzioni dell'Organismo per la parita' e sulle modalita' di accesso ai relativi servizi;
b) in materia di assistenza alle vittime, fornisce assistenza alle presunte vittime che ritengano di aver subito una discriminazione ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e dell'articolo 4 della direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, con le modalita' di cui all'articolo 35-bis e del libro III, titolo I, capo III, del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006;
c) in materia di risoluzione alternativa delle controversie, offre alle parti la possibilita' di cercare la risoluzione in conformita' alle disposizioni vigenti, attraverso procedure condotte dallo stesso Organismo per la parita' oppure da un'altra istituzione, dotata di analoghe competenze nelle materie richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1500. In quest'ultimo caso, l'Organismo per la parita' formula osservazioni. In ogni caso, l'attivazione del tentativo di risoluzione alternativa delle controversie interrompe i termini di prescrizione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ai fini dell'esercizio dell'azione giudiziaria;
d) in materia di accertamenti, svolge controlli su base documentale sull'esistenza di una violazione del principio della parita' di trattamento sancito dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, con facolta' di richiedere a enti, persone e imprese che ne siano in possesso di fornire le informazioni e di esibire i documenti utili ai fini dell'espletamento dei compiti dell'Organismo medesimo, nonche' con facolta' di cooperare a tale scopo con gli enti pubblici competenti;
e) in materia di pareri e raccomandazioni:
1) formula raccomandazioni e pareri non vincolanti, con facolta' di pubblicarli, a seguito di istanze pervenute e connesse alle discriminazioni di cui alle materie richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1500, attraverso l'accertamento e la documentazione dei fatti e la formalizzazione di una conclusione motivata sull'esistenza o meno di discriminazioni, al fine di porre rimedio alle violazioni accertate. Adotta, altresi', pareri non vincolanti relativi alla sussistenza di una discriminazione, a norma dell'articolo 35-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006 e formula proposte di mediazione;
2) pubblica, in forma sintetica, i pareri e le raccomandazioni di particolare rilevanza;
f) in materia di tutela giurisdizionale, e' legittimata ad agire in giudizio, in forza di delega, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione e dei suoi familiari, contro la persona fisica o giuridica cui e' riferibile il comportamento o l'atto discriminatorio e ha facolta' di presentare osservazioni nei giudizi civili e amministrativi relativi all'attuazione del principio della parita' di trattamento sancito dalle direttive richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1500, nel rispetto delle norme processuali di rito, di partecipare a procedimenti giudiziari a sostegno delle vittime, anche in qualita' di parte civile o presentando osservazioni tecniche, conformemente alle disposizioni vigenti;
g) in materia di consultazioni, garantisce il proprio ausilio al Parlamento, al Governo e ad altre autorita' pubbliche nelle materie di competenza richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1500, adottando inchieste indipendenti in materia di discriminazioni, relazioni indipendenti e raccomandazioni e monitorandone i relativi esiti; verifica, altresi', lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parita' e formula proposte sulle questioni generali relative all'attuazione degli obiettivi della parita' e delle pari opportunita', nonche' per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione che incide sulle condizioni di lavoro delle donne e degli altri soggetti che possono subire le discriminazioni di cui al presente decreto;
h) svolge, altresi', i compiti di cui agli articoli 15, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 41-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, nonche' tutti i compiti precedentemente svolti dalla consigliera e dal consigliere nazionale di parita';
i) in materia di raccolta di dati sulla parita' di trattamento:
1) acquisisce dati, se personali anonimizzati o pseudonimizzati, sulle proprie attivita', allo scopo di produrre le relazioni di cui al comma 3, in ordine alle materie richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1500, e conformemente agli indicatori sul funzionamento degli organismi per la parita' elaborati dalla Commissione europea;
2) ha facolta' di compiere accertamenti sull'esistenza di una violazione delle direttive richiamate dalla direttiva (UE) 2024/1500, accedendo alle informazioni e ai documenti a tal fine necessari;
3) accede ai dati statistici relativi alle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, in conformita' alle norme vigenti, ove necessari per una valutazione complessiva della situazione concernente lo stato della parita' di trattamento e per redigere le relazioni di cui al comma 3;
4) formula raccomandazioni non vincolanti in merito ai dati da raccogliere in relazione alle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, rivolte a enti pubblici e privati tra cui autorita' pubbliche, parti sociali, imprese e organizzazioni della societa' civile;
l) per lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma, l'Organismo per la parita' si coordina sul territorio nazionale con le consigliere e i consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, disciplinati dal libro I, titolo II, capo IV del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, modificato dall'articolo 7 del presente decreto. Le consigliere e i consiglieri di parita', in coordinamento con l'Organismo per la parita', assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, lo svolgimento delle attivita' di assistenza alle vittime di discriminazione, promozione delle pari opportunita' nel mercato del lavoro, prevenzione e monitoraggio delle discriminazioni, nonche' il raccordo con le istituzioni territoriali, le parti sociali e le imprese. Le attivita' di coordinamento sopracitate sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. In materia di relazioni e programma delle attivita', l'Organismo per la parita':
a) adotta periodicamente un programma delle attivita', che ne definisca priorita' e strategie di azione;
b) predispone e pubblica nel proprio sito internet istituzionale una relazione annuale sulle attivita' svolte che contenga indicazioni sul bilancio annuale, nonche' informazioni in ordine al personale e alla rendicontazione finanziaria, tenendo conto degli indicatori comuni elaborati dalla Commissione europea, a norma dell'articolo 17 della direttiva (UE) 2024/1499 e dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2024/1500;
c) trasmette entro il 30 settembre di ogni anno una relazione sull'attivita' svolta alle Camere;
d) pubblica ogni quattro anni una relazione, contenente indicazioni sulla situazione della parita' di trattamento e della discriminazione, nonche' eventuali raccomandazioni per garantire una piu' efficace attuazione delle disposizioni delle direttive di cui all'articolo 1.
4. L'Organismo per la parita' esercita le funzioni di cui al presente articolo sull'intero territorio nazionale, con particolare riguardo alle zone rurali e remote, e garantisce l'accesso ai propri servizi su base paritaria e gratuitamente, escludendo ogni tipo di barriera alla presentazione di denunce, anche mediante accomodamenti ragionevoli a beneficio delle persone con disabilita'. Opera, inoltre, a sostegno delle politiche di parita' mediante la promozione delle politiche nazionali ed europee e delle prassi di riferimento UNI.
5. L'Organismo per la parita', nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, assicura adeguati mezzi di cooperazione, nei rispettivi settori di competenza, con gli enti pubblici e privati, le parti sociali e le organizzazioni della societa' civile, a livello internazionale, europeo, nazionale, regionale e locale.
6. L'Organismo per la parita' si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
7. Presso l'Organismo per la parita' e' tenuto il registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' nel campo della lotta alle discriminazioni, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215.
8. La raccolta e il trattamento di dati personali da parte dell'Organismo per la parita' avvengono nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, ivi comprese le specifiche misure previste per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Note all'art. 4:
- Per la direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7
maggio 2024, si vedano le note alle premesse.
- Per la Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19
dicembre 1978, si vedano le note alle premesse.
- Per la Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29
giugno 2000, si vedano le note alle premesse.
- Per la Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27
novembre 2000, si vedano le note alle premesse.
- Per la Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13
dicembre 2004, si vedano le note alle premesse.
- Si riporta l'articolo 5-bis del citato decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 216:
«1. All'ufficio di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e' assegnato,
altresi', il compito di svolgere, in modo autonomo e
imparziale, attivita' di promozione della parita' e di
rimozione di qualsiasi forma di discriminazione nei
confronti dei lavoratori che esercitano il diritto alla
libera circolazione all'interno dell'Unione europea.
2. I compiti dell'ufficio di cui al comma 1, con
particolare riferimento alle discriminazioni nei confronti
dei lavoratori fondate sulla nazionalita', sono i seguenti:
a) prestare o assicurare che sia prestata assistenza
indipendente, giuridica o di altra natura, ai lavoratori
dell'Unione europea e ai loro familiari, fatti salvi i loro
diritti e i diritti delle associazioni e delle
organizzazioni o di altri soggetti giuridici preposti alla
tutela dei loro diritti secondo l'ordinamento italiano;
b) fungere da punto di contatto nei confronti di
punti di contatto equivalenti in altri Stati membri
dell'Unione europea al fine di cooperare e di scambiare
informazioni utili;
c) realizzare o commissionare indagini e analisi
indipendenti riguardo a restrizioni e ostacoli
ingiustificati al diritto di libera circolazione o alla
discriminazione basata sulla nazionalita' dei lavoratori
dell'Unione europea e dei loro familiari;
d) assicurare la pubblicazione di relazioni
indipendenti e formulare raccomandazioni su ogni questione
connessa alle restrizioni, agli ostacoli o alla
discriminazione di cui alla lettera c);
e) pubblicare informazioni pertinenti
sull'applicazione a livello nazionale delle norme
dell'Unione europea sulla libera circolazione dei
lavoratori.».
- Si riporta l'articolo 42 del citato decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198:
«Art. 42 (Adozione e finalita' delle azioni positive).
- 1. Le azioni positive, consistenti in misure volte alla
rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la
realizzazione di pari opportunita', nell'ambito della
competenza statale, sono dirette a favorire l'occupazione
femminile e realizzate l'uguaglianza sostanziale tra uomini
e donne nel lavoro.
2. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in
particolare lo scopo di:
a) eliminare le disparita' nella formazione
scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella
progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei
periodi di mobilita';
b) favorire la diversificazione delle scelte
professionali delle donne in particolare attraverso
l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti
della formazione;
c) favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla
formazione imprenditoriale e la qualificazione
professionale delle lavoratrici autonome e delle
imprenditrici;
d) superare condizioni, organizzazione e
distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a
seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con
pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento
professionale e di carriera ovvero nel trattamento
economico e retributivo;
e) promuovere l'inserimento delle donne nelle
attivita', nei settori professionali e nei livelli nei
quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei
settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di
responsabilita';
f) favorire, anche mediante una diversa
organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di
lavoro, l'equilibrio tra responsabilita' familiari e
professionali e una migliore ripartizione di tali
responsabilita' tra i due sessi;
f-bis) valorizzare il contenuto professionale delle
mansioni a piu' forte presenza femminile.».
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 24 giugno 2021 recante "le disposizioni
comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale,
al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al
Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli
affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole
finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo,
migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e
allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione
delle frontiere e la politica dei visti" pubblicato nella
G.U.U.E. 30 giugno 2021, n. L 231.
- Per la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 luglio 2006, si vedano le note alle
premesse.
- Si riportano gli articoli 15 e da 36 a 41-bis del
citato decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198:
«Art. 15 (Compiti e funzioni). - 1. Le consigliere ed i
consiglieri di parita' intraprendono ogni utile iniziativa,
nell'ambito delle competenze dello Stato, ai fini del
rispetto del principio di non discriminazione e della
promozione di pari opportunita' per lavoratori e
lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:
a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di
genere, anche in collaborazione con le direzioni
interregionali e territoriali del lavoro, al fine di
svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le
discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e
nella formazione professionale, ivi compresa la
progressione professionale e di carriera, nelle condizioni
di lavoro compresa la retribuzione, nonche' in relazione
alle forme pensionistiche complementari collettive di cui
al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
b) promozione di progetti di azioni positive, anche
attraverso l'individuazione delle risorse dell'Unione
europea, nazionali e locali finalizzate allo scopo;
c) promozione della coerenza della programmazione
delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli
indirizzi dell'unione europea e di quelli nazionali e
regionali in materia di pari opportunita';
d) promozione delle politiche di pari opportunita'
nell'ambito delle politiche attive del lavoro, comprese
quelle formative;
e) collaborazione con le direzioni interregionali e
territoriali del lavoro al fine di rilevare l'esistenza
delle violazioni della normativa in materia di parita',
pari opportunita' e garanzia contro le discriminazioni,
anche mediante la progettazione di appositi pacchetti
formativi;
f) diffusione della conoscenza e dello scambio di
buone prassi e attivita' di informazione e formazione
culturale sui problemi delle pari opportunita' e sulle
varie forme di discriminazione;
g) collegamento e collaborazione con i competenti
assessorati e con gli organismi di parita' degli enti
locali.
2. La consigliera nazionale di parita', nell'ambito
delle proprie competenze, determina le priorita'
d'intervento e i programmi di azione, nel rispetto della
programmazione annuale del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Svolge i compiti di cui al comma 1 e
puo' svolgere, avvalendosi delle strutture del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e dei relativi enti
strumentali, inchieste indipendenti in materia di
discriminazioni sul lavoro e puo' pubblicare relazioni
indipendenti e raccomandazioni in materia di
discriminazioni sul lavoro.
3. Le consigliere e i consiglieri nazionale e regionali
partecipano ai tavoli di partenariato locale e ai comitati
di sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Le
consigliere e i consiglieri regionali, delle citta'
metropolitane e degli enti di area vasta sono inoltre
componenti delle commissioni di parita' del corrispondente
livello territoriale, ovvero di organismi diversamente
denominati che svolgono funzioni analoghe. La consigliera o
il consigliere nazionale, o in sua sostituzione la
supplente o il supplente, e' componente del Comitato
nazionale di cui all'articolo 8.
4. Le regioni forniscono alle consigliere ed ai
consiglieri di parita' il supporto tecnico necessario: alla
rilevazione di situazioni di squilibrio di genere;
all'elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla
situazione del personale di cui all'articolo 46; alla
promozione e alla realizzazione di piani di formazione e
riqualificazione professionale; alla promozione di progetti
di azioni positive.
5. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di
parita', le Direzioni interregionali e territoriali del
lavoro, territorialmente competenti, acquisiscono nei
luoghi di lavoro informazioni sulla situazione
occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato
delle assunzioni, della formazione e promozione
professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di
lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni
altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di
rilevazione indicati nella richiesta.
6. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed
i consiglieri di parita' regionali, delle citta'
metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge
7 aprile 2014, n. 56, presentano un rapporto sull'attivita'
svolta, redatto sulla base di indicazioni fornite dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, agli organi
che hanno provveduto alla designazione e alla nomina. La
consigliera o il consigliere di parita' che non abbia
provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia
provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade
dall'ufficio con provvedimento adottato, su segnalazione
dell'organo che ha provveduto alla designazione, dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o il
consigliere nazionale di parita' elabora, anche sulla base
dei rapporti di cui al comma 6, un rapporto al Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministro per le pari
opportunita' sulla propria attivita' e su quella svolta
dalla Conferenza nazionale di cui all'articolo 19. Si
applica quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 6 in
caso di mancata o ritardata presentazione del rapporto.».
«Art. 36 (Legittimazione processuale). - 1. Chi intende
agire in giudizio per la dichiarazione delle
discriminazioni poste in essere in violazione dei divieti
di cui al capo II del presente titolo, o di qualunque
discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e
nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro
compresa la retribuzione, nonche' in relazione alle forme
pensionistiche complementari collettive di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e non ritiene di
avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai
contratti collettivi, puo' promuovere il tentativo di
conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di
procedura civile o, rispettivamente, dell'articolo 66 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite la
consigliera o il consigliere di parita' della citta'
metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7
aprile 2014, n. 56 o regionale territorialmente competente.
2. Ferme restando le azioni in giudizio di cui
all'articolo 37, commi 2 e 4, le consigliere o i
consiglieri di parita' delle citta' metropolitane e degli
enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e
regionali competenti per territorio hanno facolta' di
ricorrere innanzi al tribunale in funzione di giudice del
lavoro o, per i rapporti sottoposti alla sua giurisdizione,
al tribunale amministrativo regionale territorialmente
competenti, su delega della persona che vi ha interesse,
ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla
medesima.».
«Art. 37 (Legittimazione processuale a tutela di piu'
soggetti). - 1. Qualora le consigliere o i consiglieri di
parita' regionali e, nei casi di rilevanza nazionale, la
consigliera o il consigliere nazionale rilevino l'esistenza
di atti, patti o comportamenti discriminatori diretti o
indiretti di carattere collettivo in violazione dei divieti
di cui al capo II del presente titolo o comunque
nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione
professionale, nelle condizioni compresa la retribuzione,
nella progressione di carriera, nonche' in relazione alle
forme pensionistiche complementari collettive di cui al
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, anche quando
non siano individuabili in modo immediato e diretto le
lavoratrici o i lavoratori lesi dalle discriminazioni,
prima di promuovere l'azione in giudizio ai sensi dei commi
2 e 4, possono chiedere all'autore della discriminazione di
predisporre un piano di rimozione delle discriminazioni
accertate entro un termine non superiore a centoventi
giorni, sentite, nel caso di discriminazione posta in
essere da un datore di lavoro, le rappresentanze sindacali
aziendali ovvero, in loro mancanza, le associazioni locali
aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Se il piano e'
considerato idoneo alla rimozione delle discriminazioni, la
consigliera o il consigliere di parita' promuove il
tentativo di conciliazione ed il relativo verbale, in copia
autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto
del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
2. Con riguardo alle discriminazioni di carattere
collettivo di cui al comma 1, le consigliere o i
consiglieri di parita', qualora non ritengano di avvalersi
della procedura di conciliazione di cui al medesimo comma o
in caso di esito negativo della stessa, possono proporre
ricorso davanti al tribunale in funzione di giudice del
lavoro o al tribunale amministrativo regionale
territorialmente competenti.
3. Il giudice, nella sentenza che accerta le
discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi
del comma 2, oltre a provvedere, se richiesto, al
risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina
all'autore della discriminazione di definire un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate, sentite, nel
caso si tratti di datore di lavoro, le rappresentanze
sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, gli organismi
locali aderenti alle organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonche'
la consigliera o il consigliere di parita' regionale
competente per territorio o la consigliera o il consigliere
nazionale. Nella sentenza il giudice fissa i criteri, anche
temporali, da osservarsi ai fini della definizione ed
attuazione del piano.
4. Ferma restando l'azione di cui al comma 2, la
consigliera o il consigliere regionale e nazionale di
parita' possono proporre ricorso in via d'urgenza davanti
al tribunale in funzione di giudice del lavoro o al
tribunale amministrativo regionale territorialmente
competenti. Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro
adito, nei due giorni successivi, convocate le parti e
assunte sommarie informazioni, ove ritenga sussistente la
violazione di cui al ricorso, con decreto motivato e
immediatamente esecutivo oltre a provvedere, se richiesto,
al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei
limiti della prova fornita, ordina all'autore della
discriminazione la cessazione del comportamento
pregiudizievole e adotta ogni altro provvedimento idoneo a
rimuovere gli effetti delle discriminazioni accertate, ivi
compreso l'ordine di definizione ed attuazione da parte del
responsabile di un piano di rimozione delle medesime. Si
applicano in tal caso le disposizioni del comma 3. Contro
il decreto e' ammessa, entro quindici giorni dalla
comunicazione alle parti, opposizione avanti alla medesima
autorita' giudiziaria territorialmente competente, che
decide con sentenza immediatamente esecutiva. La tutela
davanti al giudice amministrativo e' disciplinata
dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo.
5. L'inottemperanza alla sentenza di cui al comma 3 e
al comma 4, al decreto di cui al comma 4 o alla sentenza
pronunciata nel relativo giudizio di opposizione e' punita
con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a sei
mesi e comporta altresi' il pagamento di una somma di 51
euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del
provvedimento da versarsi al Fondo di cui all'articolo 18 e
la revoca dei benefici di cui all'articolo 41, comma 1.».
«Art. 38 (Provvedimento avverso le discriminazioni). -
1. Qualora vengano poste in essere discriminazioni in
violazione dei divieti di cui al capo II del presente
titolo o di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, o comunque discriminazioni nell'accesso
al lavoro, nella promozione e nella formazione
professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la
retribuzione, nonche' in relazione alle forme
pensionistiche complementari collettive di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, su ricorso del
lavoratore o, per sua delega, delle organizzazioni
sindacali, delle associazioni e delle organizzazioni
rappresentative del diritto o dell'interesse leso, o della
consigliera o del consigliere di parita' della citta'
metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7
aprile 2014, n. 56 o regionale territorialmente competente,
il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo
ove e' avvenuto il comportamento denunziato, nei due giorni
successivi, convocate le parti e assunte sommarie
informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui
al ricorso, oltre a provvedere, se richiesto, al
risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti
della prova fornita, ordina all'autore del comportamento
denunciato, con decreto motivato ed immediatamente
esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la
rimozione degli effetti.
2. L'efficacia esecutiva del decreto non puo' essere
revocata fino alla sentenza con cui il giudice definisce il
giudizio instaurato a norma del comma seguente.
3. Contro il decreto e' ammessa entro quindici giorni
dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al
giudice che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti
del codice di procedura civile.
4. L'inottemperanza al decreto di cui al primo comma o
alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione e'
punita con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a
sei mesi.
5. La tutela davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dall'articolo 119 del codice del processo
amministrativo.
6. Ferma restando l'azione ordinaria, le disposizioni
di cui ai commi da 1 a 5 si applicano in tutti i casi di
azione individuale in giudizio promossa dalla persona che
vi abbia interesse o su sua delega da un'organizzazione
sindacale, dalle associazioni e dalle organizzazioni
rappresentative del diritto o dell'interesse leso, o dalla
consigliera o dal consigliere della citta' metropolitana e
dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n.
56 o regionale di parita'.».
«Art. 39 (Ricorso in via d'urgenza). - Il mancato
espletamento del tentativo di conciliazione previsto
dall'articolo 410 del codice di procedura civile o da altre
disposizioni di legge non preclude la concessione dei
provvedimenti di cui agli articoli 37, comma 4, e 38.».
«Art. 40 (Onere della prova). - 1. Quando il ricorrente
fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di
carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi
retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai
trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai
licenziamenti, idonei a fondare, in termini precisi e
concordanti, la presunzione dell'esistenza di atti, patti o
comportamenti discriminatori in ragione del sesso, spetta
al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della
discriminazione.».
«Art. 41 (Adempimenti amministrativi e sanzioni). - 1.
Ogni accertamento di discriminazioni in violazione dei
divieti di cui al capo II del presente titolo, o di
qualunque discriminazione nell'accesso al lavoro, nella
promozione e nella formazione professionale, ivi compresa
la progressione professionale e di carriera, nelle
condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonche' in
relazione alle forme pensionistiche complementari
collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, poste in essere da soggetti ai quali siano stati
accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi dello
Stato, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto
attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o
forniture, viene comunicato immediatamente dalla direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente ai
Ministri nelle cui amministrazioni sia stata disposta la
concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adottano
le opportune determinazioni, ivi compresa, se necessario,
la revoca del beneficio e, nei casi piu' gravi o nel caso
di recidiva, possono decidere l'esclusione del responsabile
per un periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi
ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o
creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Tale disposizione
si applica anche quando si tratti di agevolazioni
finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti
pubblici, ai quali la direzione provinciale del lavoro
comunica direttamente la discriminazione accertata per
l'adozione delle sanzioni previste. Le disposizioni del
presente comma non si applicano nel caso sia raggiunta una
conciliazione ai sensi degli articoli 36, comma 1, e 37,
comma 1.
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli
articoli 27, commi 1, 2 e 3, 28, 29, 30, commi 1, 2, 3 e 4,
e' punita con l'ammenda da 250 euro a 1500 euro.».
«Art. 41-bis (Vittimizzazione). - 1. La tutela
giurisdizionale di cui al presente capo si applica,
altresi', avverso ogni comportamento pregiudizievole posto
in essere, nei confronti della persona lesa da una
discriminazione o di qualunque altra persona, quale
reazione ad una qualsiasi attivita' diretta ad ottenere il
rispetto del principio di parita' di trattamento tra uomini
e donne.».
- Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante: «Disposizioni
sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
81 del 7 aprile 2014.
- Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 recante:
«Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche
sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 12 dicembre 1933.
- Si riporta l'articolo 6 del citato decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 215, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 6 (Registro delle associazioni e degli enti che
svolgono attivita' nel campo della lotta alle
discriminazioni). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' e'
istituito il registro delle associazioni e degli enti che
svolgono attivita' nel campo della lotta alle
discriminazioni e della promozione della parita' di
trattamento.
2. L'iscrizione nel registro e' subordinata al possesso
dei seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata, da almeno un anno e possesso
di uno statuto che sancisca un ordinamento a base
democratica e preveda come scopo esclusivo o preminente il
contrasto ai fenomeni di discriminazione e la promozione
della parita' di trattamento, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato
annualmente con l'indicazione delle quote versate
direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
c) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate
e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli
associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle
norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
non riconosciute;
d) svolgimento di un'attivita' continuativa nell'anno
precedente;
e) non avere i suoi rappresentanti legali subito
alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione
all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i
medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di
amministratori di imprese di produzione e servizi in
qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui
opera l'associazione.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il registro di cui
al comma 1 e' trasferito all'Organismo per la parita'
istituito in recepimento della direttiva (UE) 2024/1499 del
Consiglio, del 7 maggio 2024, che ne cura l'aggiornamento
ogni due anni.».
- Per il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 si vedano le
note alle premesse.
 
Art. 5

Ufficio dell'Organismo per la parita'

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Organismo per la parita', dalla data di insediamento dello stesso e' istituito l'Ufficio dell'Organismo per la parita', posto alle dipendenze dello stesso Organismo. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, l'Organismo per la parita', entro novanta giorni dal suo insediamento, adotta con regolamento le disposizioni in materia di organizzazione, funzionamento, esercizio delle funzioni e contabilita', gestione autonoma delle proprie risorse finanziarie, nonche' un codice di condotta per i propri componenti e per il personale dell'Ufficio dell'Organismo per la parita'.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2028 e' istituito il ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Organismo per la parita', al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva nazionale.
3. La dotazione organica dell'Organismo per la parita', nel rispetto dei termini di cui al comma 2, e' costituita da una unita' dirigenziale di livello generale, da tre unita' dirigenziali di livello non generale e da ventinove unita' di personale non dirigenziale, di cui diciotto unita' di categoria A e undici unita' di categoria B, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalita' necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialita' dell'Organismo per la parita'. La dotazione organica e' oggetto di revisione quadriennale sulla base delle relazioni di cui all'articolo 4, comma 3. Dalla data di istituzione del ruolo di cui al comma 2, puo' confluirvi in mobilita', su richiesta, il personale a tempo indeterminato in avvalimento temporaneo ai sensi del comma 7, fermi restando i limiti della dotazione organica di cui al presente comma. Il personale che non chiede di confluire nel ruolo dell'Organismo per la parita' rientra nei ruoli delle amministrazioni di provenienza. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla rideterminazione della propria dotazione organica per un numero di posti pari al numero di unita' transitate nell'Ufficio dell'Organismo per la parita'. Per i posti della dotazione organica vacanti, la relativa copertura avviene per pubblico concorso. E' fatta salva, entro il limite temporale di tre anni dall'istituzione del ruolo dell'Organismo per la parita' di cui al comma 2, la facolta' di conferire gli incarichi dirigenziali, sia di livello generale che di livello non generale, anche in deroga alle percentuali stabilite dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 3.477.160 annui a decorrere dall'anno 2027. Per le spese di funzionamento e', altresi', autorizzata la spesa di 1.460.660 annui a decorrere dall'anno 2027.
4. L'Ufficio dell'Organismo per la parita' e' composto da tre servizi, di cui due con competenza nelle materie di cui alla direttiva (UE) 2024/1499 e uno nelle materie di cui alla direttiva (UE) 2024/1500.
5. L'Ufficio dell'Organismo per la parita', nei limiti della dotazione organica di cui al comma 3, puo' avvalersi anche di personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche, in posizione di fuori ruolo o comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la durata del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
6. I due servizi dell'Ufficio dell'Organismo per la parita' con competenza nelle materie di cui alla direttiva (UE) 2024/1499 possono avvalersi di esperti, fino ad un massimo di dieci, di elevata competenza in ambito giuridico, amministrativo, contabile o di comprovata esperienza in materia di contrasto alle forme di discriminazione di cui all'articolo 1, comma 1. Gli esperti possono prestare la propria opera professionale a titolo gratuito. L'Organismo per la parita', nei limiti delle risorse disponibili, puo' prevedere un compenso individuale non superiore a euro 65.000 annui al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, il cui importo e' rimesso al regolamento di cui al comma 1, e comunque entro il limite di spesa complessivo annuo non superiore a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2027.
7. In sede di prima applicazione e al fine di consentire l'immediato avvio delle attivita' dell'Organismo per la parita', sino all'istituzione del ruolo di cui al comma 2 il medesimo Organismo e l'Ufficio di cui al comma 1, nei limiti della spesa autorizzata dal comma 3, si avvalgono, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 7, comma 1, del personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004, e di personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in posizione di comando, nonche' di una unita' di personale dirigenziale di livello non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Note all'art. 5:
- Si riporta l'articolo 19 del decreto legislativo del
30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Ai
fini del conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e
alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla
complessita' della struttura interessata, delle attitudini
e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei
risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di
appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
competenze organizzative possedute, nonche' delle
esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero,
presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di
funzione che si rendono disponibili nella dotazione
organica ed i criteri di scelta; acquisisce le
disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere
revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.
2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti secondo le disposizioni del presente
articolo. Con il provvedimento di conferimento
dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono
individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da
conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai
programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti
di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che
intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata
dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi
prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata
dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide
con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.
Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un
contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti
dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione
consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad
un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici
dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata
dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i
dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni
dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo
periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del
trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche'
dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va
individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del
conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre
anni.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali e nelle percentuali
previste dal comma 6.
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.
4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai
sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto
delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo
7.
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al
suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.».
- Per l'articolo 7 del decreto legislativo del decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 215 si vedano le note
all'articolo 2.
 
Art. 6

Disposizioni finanziarie

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da destinare all'Organismo per la parita', anche al fine di provvedere agli oneri derivanti dagli articoli 3, commi 11 e 12, e 5, commi 3 e 6, con una dotazione pari a euro 7.600.001 annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri, pari a euro 7.600.001 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:
a) quanto a euro 272.555 annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2021, n. 238;
b) quanto a euro 7.327.446 annui, mediante corrispondente riduzione del fondo di recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
2. All'Organismo per la parita' e' destinata, a titolo di contributo per il suo funzionamento, un'ulteriore somma, pari a euro 2.035.357 annui a decorrere dall'anno 2027, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 6:
- Si riporta l'articolo 1 della citata legge 23
dicembre 2021, n. 238:
«Art. 1 (Attuazione della direttiva n. 2014/54/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,
relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei
diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera
circolazione dei lavoratori). - 1. Al decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole:
"dall'eta'" sono inserite le seguenti: ", dalla
nazionalita'";
b) all'articolo 2:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, primo periodo, dopo le parole:
"dell'eta'" sono inserite le seguenti: ", della
nazionalita'";
1.2) alla lettera a), dopo le parole: "per eta'"
sono inserite le seguenti: ", per nazionalita'";
1.3) alla lettera b), dopo le parole:
"particolare eta'" sono inserite le seguenti: "o
nazionalita'";
2) al comma 4, dopo le parole: "dell'eta'" sono
inserite le seguenti: ", della nazionalita'";
c) all'articolo 3:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, dopo le parole: "di eta'" sono
inserite le seguenti: ", di nazionalita'";
1.2) alla lettera b), dopo le parole: "le
condizioni del licenziamento" sono aggiunte le seguenti: ",
la salute e la sicurezza, il reintegro professionale o il
ricollocamento";
1.3) dopo la lettera d) sono aggiunte le
seguenti:
"d-bis) accesso all'alloggio;
d-ter) accesso a vantaggi sociali e fiscali;
d-quater) assistenza fornita dagli uffici di
collocamento;
d-quinquies) iscrizione alle organizzazioni
sindacali ed eleggibilita' negli organi di rappresentanza
dei lavoratori";
2) al comma 3, dopo le parole: "all'eta'" sono
inserite le seguenti: ", alla nazionalita'";
d) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: "della
discriminazione» sono inserite le seguenti: "e dei suoi
familiari";
e) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis (Ulteriori compiti dell'Ufficio nazionale
antidiscriminazioni razziali). - 1. All'ufficio di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 215, e' assegnato, altresi', il compito di
svolgere, in modo autonomo e imparziale, attivita' di
promozione della parita' e di rimozione di qualsiasi forma
di discriminazione nei confronti dei lavoratori che
esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno
dell'Unione europea.
2. I compiti dell'ufficio di cui al comma 1, con
particolare riferimento alle discriminazioni nei confronti
dei lavoratori fondate sulla nazionalita', sono i seguenti:
a) prestare o assicurare che sia prestata assistenza
indipendente, giuridica o di altra natura, ai lavoratori
dell'Unione europea e ai loro familiari, fatti salvi i loro
diritti e i diritti delle associazioni e delle
organizzazioni o di altri soggetti giuridici preposti alla
tutela dei loro diritti secondo l'ordinamento italiano;
b) fungere da punto di contatto nei confronti di
punti di contatto equivalenti in altri Stati membri
dell'Unione europea al fine di cooperare e di scambiare
informazioni utili;
c) realizzare o commissionare indagini e analisi
indipendenti riguardo a restrizioni e ostacoli
ingiustificati al diritto di libera circolazione o alla
discriminazione basata sulla nazionalita' dei lavoratori
dell'Unione europea e dei loro familiari;
d) assicurare la pubblicazione di relazioni
indipendenti e formulare raccomandazioni su ogni questione
connessa alle restrizioni, agli ostacoli o alla
discriminazione di cui alla lettera c);
e) pubblicare informazioni pertinenti
sull'applicazione a livello nazionale delle norme
dell'Unione europea sulla libera circolazione dei
lavoratori;
f) nel titolo, dopo le parole: "condizioni di lavoro"
sono aggiunte le seguenti: "e della direttiva n. 2014/54/UE
relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei
diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera
circolazione dei lavoratori".
2. All'articolo 15, secondo comma, della legge 20
maggio 1970, n. 300, dopo le parole: "di eta'" sono
inserite le seguenti: ", di nazionalita'".
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo provvede a modificare il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo
2004, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui
all'articolo 5-bis del decreto legislativo 9 luglio 2003,
n. 216, introdotto dal comma 1, lettera e), del presente
articolo integrando il contingente composto da personale
appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei
ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocato in
posizione di comando, in aspettativa o fuori ruolo presso
la medesima Presidenza nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, con ulteriori tre unita', di cui due di area A
e una di area B.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1, lettera e), e 3 del
presente articolo, nel limite massimo di 382.000 euro per
l'anno 2021 e di 302.000 euro annui a decorrere dall'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo per il recepimento della normativa europea di cui
all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».
- Si riporta l'articolo 41-bis della citata legge 24
dicembre 2012, n. 234:
«Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa
europea). - 1. Al fine di consentire il tempestivo
adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti
dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si
provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015,
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n.
183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta l'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183 recante: «Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del
13 maggio 1987:
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie", nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».
 
Art. 7

Disposizioni transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di insediamento dell'Organismo per la parita', prevista dall'articolo 3, comma 7, l'Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e la consigliera o il consigliere nazionale di parita', di cui al codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, continuano ad operare avvalendosi della dotazione organica gia' in essere. Ai fini e per gli effetti del presente comma, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono prorogati e rimangono vigenti sino alla data di istituzione del ruolo di cui all'articolo 5, comma 2.
2. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, sono abrogati l'articolo 7 e l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, e l'articolo 55-novies del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
3. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, all'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il registro di cui al comma 1 e' trasferito all'Organismo per la parita' istituito in recepimento della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024, che ne cura l'aggiornamento ogni due anni.».
4. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, all'articolo 5-bis del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «ufficio di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215» sono sostituite dalle seguenti: «Organismo per la parita' istituito in recepimento della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio, del 7 maggio 2024»;
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Ulteriori compiti dell'Organismo per la parita'».
5. A decorrere dalla data di insediamento di cui all'articolo 3, comma 7, al codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli articoli 8, 9 e 10 sono abrogati;
b) all'articolo 12:
1) al comma 1, la parola «nazionale,» e' soppressa;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) al comma 3, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione delle regioni, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta» sono sostituite dalle seguenti: «dalle regioni, dalle citta' metropolitane e dagli enti di area vasta,»;
4) il comma 4 e' abrogato;
5) al comma 5 le parole: «sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it» sono sostituite dalle seguenti: «sul sito internet dell'ente che procede alla nomina»;
c) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: «possedere requisiti di» sono inserite le seguenti: «indipendenza e»;
d) all'articolo 14, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;
e) all'articolo 15:
1) al comma 1, dopo le parole: «consiglieri di parita'» sono inserite le seguenti: «operano in coordinamento con l'Organismo per la parita' e, tenendo conto degli indirizzi generali di attivita' di quest'ultimo,» e le parole: «dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56»;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) al comma 3:
3.1) al primo periodo, le parole: «nazionale e» sono soppresse;
3.2) l'ultimo periodo e' soppresso;
4) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed i consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, presentano un rapporto sull'attivita' svolta, all'Organismo per la parita' e agli enti che hanno provveduto alla nomina. La consigliera o il consigliere di parita' che non abbia provveduto alla presentazione del rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a tre mesi decade dall'ufficio con provvedimento adottato dall'ente che ha provveduto alla nomina.»;
5) il comma 7 e' abrogato;
f) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole: «L'ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parita' e' ubicato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.» sono soppresse;
2) il comma 2 e' abrogato;
g) all'articolo 17:
1) al comma 1, le parole: «, nazionale e» sono soppresse;
2) al comma 2, la parola: «designazione» e' sostituita dalla seguente: «nomina»;
3) il comma 3 e' abrogato;
h) l'articolo 18 e' abrogato;
i) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
«Art. 19 (Rete delle consigliere e dei consiglieri di parita'). - 1. La Rete delle consigliere e dei consiglieri di parita' comprende tutte le consigliere e i consiglieri regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e opera, anche in coordinamento con l'Organismo per la parita'.
2. La Rete opera al fine di rafforzare le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parita', di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi.
3. Dallo svolgimento delle attivita' del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
l) l'articolo 20 e' abrogato;
m) all'articolo 37:
1) al comma 1, le parole: «e, nei casi di rilevanza nazionale, la consigliera o il consigliere nazionale» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: «o la consigliera o il consigliere nazionale» sono soppresse;
3) al comma 4, le parole: «e nazionale» sono soppresse;
n) dopo l'articolo 35, e' inserito il seguente:
«Art. 35-bis (Assistenza alle vittime). - 1. Coloro che ritengano di aver subito una discriminazione ai sensi del capo II del presente titolo possono presentare una denuncia all'Organismo per la parita', a norma degli articoli 36 e 37. Le denunce possono essere presentate sia di persona, in forma orale, che per iscritto, anche con l'utilizzo di modalita' telematiche, cosi' da garantire il piu' ampio accesso ai servizi offerti dagli organismi per la parita', nonche' gli accomodamenti ragionevoli per assicurare alle persone con disabilita' parita' di accesso e di tutela. I dati personali raccolti sono trattati a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal decreto 10 agosto 2018, n. 101, con l'adozione delle misure appropriate e specifiche previste per le categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del medesimo regolamento.
2. L' Organismo per la parita' offre assistenza gratuita alle vittime, fornendo loro una consulenza mirata alla loro situazione specifica ed informandole in merito:
a) alla normativa applicabile;
b) ai servizi offerti e ai relativi aspetti procedurali;
c) ai mezzi di ricorso disponibili, sia in via giudiziale che stragiudiziale;
d) alle disposizioni applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati personali;
e) alla possibilita' di ottenere un sostegno psicologico o di altro tipo, anche per il tramite di altri organismi od organizzazioni, quali i centri antiviolenza.
3. Effettuata una prima istruttoria, l'Organismo per la parita' stabilisce con parere motivato se dar seguito alla denuncia o archiviarla e ne informa i denuncianti.
4. I pareri dell'Organismo per la parita' possono essere prodotti in giudizio e sono valutati come prova dal giudice che accerta la discriminazione, a norma dell'articolo 116 del codice di procedura civile.
5. L' Organismo per la parita' pubblica almeno la sintesi dei propri pareri motivati e delle proprie decisioni di particolare rilevanza, anonimizzati a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato e integrato dal decreto 10 agosto 2018, n. 101.»;
o) dopo l'articolo 39, e' inserito il seguente:
«Art. 39-bis (Risoluzione alternativa delle controversie). - 1. Nel caso in cui la violazione delle disposizioni di cui al libro III, titolo I, capo II sia ascritta ad una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Organismo per la parita' e' tenuto a promuovere un tentativo di conciliazione, a norma dell'articolo 410 del codice di procedura civile, nel corso del quale all'amministrazione convenuta puo' essere richiesto di presentare un piano per la rimozione delle discriminazioni vincolante, da attuare entro un termine non superiore a centoventi giorni.
2. L' Organismo per la parita' puo' svolgere attivita' di mediazione, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. La mediazione e' gratuita per il ricorrente.»;
p) l'articolo 44 e' abrogato.
6. Ogni riferimento al Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici, nonche' alla consigliera e al consigliere di parita' nazionale, ovunque ricorrono in disposizioni vigenti, di qualunque rango, e' da intendersi effettuato all'Organismo per la parita', ove compatibile con le relative competenze come delineate nel presente decreto. E' abrogata ogni ulteriore disposizione, anche contenuta in allegati o in norme di rinvio, incompatibile con l'istituzione dell'Organismo di parita'.
7. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2027, l'Organismo per la parita' subentra, senza soluzione di continuita', in tutti i rapporti giuridici, finanziari, contrattuali e progettuali facenti capo all'Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, nonche' alla consigliera o al consigliere di parita' nazionale di cui al codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ivi compresi quelli derivanti da finanziamenti dell'Unione europea o da fondi nazionali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 maggio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Roccella, Ministro per la famiglia,
la natalita' e le pari opportunita'

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Nordio, Ministro della giustizia

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio

Note all'art. 7:
- Per l'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 215 si vedano le note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 55-novies del
citato decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, abrogato
dal presente decreto a decorrere dal 1° gennaio 2027:
«Art. 55-novies (Ufficio per la promozione della
parita' di trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro
fornitura). - 1. I compiti di promozione, analisi,
controllo e sostegno della parita' di trattamento
nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, senza
discriminazioni fondate sul sesso, sono svolti dall'Ufficio
di livello dirigenziale generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le
pari opportunita', individuato ai sensi del comma 4. Tale
ufficio svolge, in modo autonomo e imparziale, nel predetto
ambito, attivita' di promozione della parita' e di
rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sul
sesso.
2. In particolare, i compiti attribuiti all'Ufficio di
cui al comma 1 sono i seguenti:
a) fornire un'assistenza indipendente alle persone
lese dalla violazione del divieto di cui all'articolo
55-ter;
b) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle
funzioni dell'autorita' giudiziaria, inchieste indipendenti
in materia al fine di verificare l'esistenza di fenomeni
discriminatori;
c) promuovere l'adozione, da parte di soggetti
pubblici e privati, in particolare da parte delle
associazioni e degli enti di cui all'articolo 55-septies,
di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni
positive, dirette a evitare il prodursi di discriminazioni
per ragioni di sesso nell'accesso a beni e servizi e loro
fornitura;
d) diffondere la massima conoscenza possibile degli
strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di
sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio
della parita' di trattamento nell'accesso a beni e servizi
e loro fornitura e la realizzazione di campagne di
informazione e comunicazione;
e) formulare raccomandazioni e pareri su questioni
connesse alle discriminazioni per ragioni di sesso
nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura, nonche'
proposte di modifica della normativa vigente;
f) redigere una relazione annuale per il Parlamento
sull'effettiva applicazione del principio di parita' di
trattamento nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura
e sull'efficacia dei meccanismi di tutela e una relazione
annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri
sull'attivita' svolta;
g) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e
scambi di esperienze, in collaborazione anche con le
associazioni e gli enti di cui all'articolo 55-septies, con
le altre organizzazioni non governative operanti nel
settore e con gli istituti specializzati di rilevazione
statistica, anche al fine di elaborare linee guida in
materia di lotta alle discriminazioni.
3. L'Ufficio ha facolta' di richiedere ad enti, persone
ed imprese che ne siano in possesso, di fornire le
informazioni e di esibire i documenti utili ai fini
dell'espletamento dei compiti di cui al comma 2.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, o per sua delega del Ministro per i diritti e le
pari opportunita', da adottarsi entro un mese dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, e'
individuato, nell'ambito di quelli esistenti, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, l'Ufficio di
cui al comma 1.
5. L'Ufficio puo' avvalersi di magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, in
servizio presso il Dipartimento, nonche' di esperti e
consulenti esterni, nominati ai sensi della vigente
normativa.
6. Gli esperti di cui al comma 5 sono scelti tra
soggetti, dotati di elevata professionalita' nelle materie
giuridiche, nonche' nei settori della lotta alle
discriminazioni di genere, della comunicazione sociale e
dell'analisi delle politiche pubbliche.».
- Per l'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio
2003, n. 215 si vedano le note all'articolo 4.
- Si riporta l'articolo 5-bis del citato decreto
legislativo 9 luglio 2003, n. 216, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 5-bis (Ulteriori compiti dell'Organismo per la
parita'). - 1. All'Organismo per la parita' istituito in
recepimento della direttiva (UE) 2024/1499 del Consiglio,
del 7 maggio 2024, e' assegnato, altresi', il compito di
svolgere, in modo autonomo e imparziale, attivita' di
promozione della parita' e di rimozione di qualsiasi forma
di discriminazione nei confronti dei lavoratori che
esercitano il diritto alla libera circolazione all'interno
dell'Unione europea.
2. I compiti dell'ufficio di cui al comma 1, con
particolare riferimento alle discriminazioni nei confronti
dei lavoratori fondate sulla nazionalita', sono i seguenti:
a) prestare o assicurare che sia prestata assistenza
indipendente, giuridica o di altra natura, ai lavoratori
dell'Unione europea e ai loro familiari, fatti salvi i loro
diritti e i diritti delle associazioni e delle
organizzazioni o di altri soggetti giuridici preposti alla
tutela dei loro diritti secondo l'ordinamento italiano;
b) fungere da punto di contatto nei confronti di
punti di contatto equivalenti in altri Stati membri
dell'Unione europea al fine di cooperare e di scambiare
informazioni utili;
c) realizzare o commissionare indagini e analisi
indipendenti riguardo a restrizioni e ostacoli
ingiustificati al diritto di libera circolazione o alla
discriminazione basata sulla nazionalita' dei lavoratori
dell'Unione europea e dei loro familiari;
d) assicurare la pubblicazione di relazioni
indipendenti e formulare raccomandazioni su ogni questione
connessa alle restrizioni, agli ostacoli o alla
discriminazione di cui alla lettera c);
e) pubblicare informazioni pertinenti
sull'applicazione a livello nazionale delle norme
dell'Unione europea sulla libera circolazione dei
lavoratori.».
- Si riportano gli articoli 8, 9, 10, 18, 20 e 44 del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, abrogati a
decorrere dal 1° gennaio 2027:
«Art. 8 (Costituzione e componenti (legge 10 aprile
1991, n. 125, articolo 5, commi 1, 2, 3, 4, e 7)). - 1. Il
Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parita'
di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra
lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, promuove, nell'ambito
della competenza statale, la rimozione delle
discriminazioni e di ogni altro ostacolo che limiti di
fatto l'uguaglianza fra uomo e donna nell'accesso al
lavoro, nella promozione e nella formazione professionale,
nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione,
nonche' in relazione alle forme pensionistiche
complementari collettive di cui al decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252.
2. Il Comitato e' composto da:
a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali o,
per sua delega, un Sottosegretario di Stato, con funzioni
di presidente;
b) sei componenti designati dalle confederazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale;
c) sei componenti designati dalle confederazioni
sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori
economici, comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale;
d) due componenti designati unitariamente dalle
associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo piu' rappresentative sul piano
nazionale;
e) undici componenti designati dalle associazioni e dai
movimenti femminili piu' rappresentativi sul piano
nazionale operanti nel campo della parita' e delle pari
opportunita' nel lavoro che ne abbiano fatto richiesta;
f) la consigliera o il consigliere nazionale di parita'
di cui all'articolo 12, comma 2, del presente decreto.
2-bis. Le designazioni di cui al comma sono effettuate
entro trenta giorni dalla relativa richiesta. In caso di
mancato tempestivo riscontro, il Comitato puo' essere
costituito sulla base delle designazioni pervenute, fatta
salva l'integrazione quando pervengano le designazioni
mancanti.
3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato,
senza diritto di voto:
a) tre esperti in materie giuridiche, economiche e
sociologiche, con competenze in materia di lavoro e
politiche di genere;
b) quattro rappresentanti, rispettivamente, del
Ministero dello sviluppo economico, del Dipartimento della
funzione pubblica, del Dipartimento per le pari
opportunita' e del Dipartimento per le politiche della
famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) tre rappresentanti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, in rappresentanza delle Direzioni
generali della tutela delle condizioni di lavoro e delle
relazioni industriali, per le politiche attive, i servizi
per il lavoro e la formazione, per l'inclusione e le
politiche sociali;
c-bis).
4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni
e sono nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. Per ogni componente effettivo e' nominato un
supplente. In caso di sostituzione di un componente, il
nuovo componente dura in carica fino alla scadenza del
Comitato.
5. Il vicepresidente del Comitato e' designato dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito
dei suoi componenti.».
«Art. 9 (Convocazione e funzionamento). - 1. Il
Comitato e' convocato, oltre che su iniziativa del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, quando ne facciano
richiesta meta' piu' uno dei suoi componenti.
2. Il Comitato delibera in ordine al proprio
funzionamento e, per lo svolgimento dei propri compiti,
puo' costituire specifici gruppi di lavoro.».
«Art. 10 (Compiti del Comitato). - 1. Il Comitato
adotta ogni iniziativa utile, nell'ambito delle competenze
statali, per il perseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 8, comma 1, e in particolare:
a) formula proposte sulle questioni generali relative
all'attuazione degli obiettivi della parita' e delle pari
opportunita', nonche' per lo sviluppo e il perfezionamento
della legislazione vigente che direttamente incide sulle
condizioni di lavoro delle donne;
b) informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla
necessita' di promuovere le pari opportunita' per le donne
nella formazione e nella vita lavorativa;
c) formula, entro il mese di febbraio di ogni anno,
gli indirizzi in materia di promozione delle pari
opportunita' per le iniziative del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali da programmare nell'anno
finanziario successivo, indicando obiettivi e tipologie di
progetti di azioni positive che intende promuovere. Sulla
base di tali indirizzi il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali pubblica apposito bando di finanziamento
dei progetti di azione positiva;
d) partecipa attraverso propri rappresentanti alla
commissione di valutazione dei progetti di azione positiva.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sono definiti la
composizione della commissione, i criteri di valutazione
dei progetti e di erogazione dei finanziamenti, nonche' le
modalita' di svolgimento delle attivita' di monitoraggio e
controllo dei progetti approvati. Ai componenti della
commissione non sono corrisposti gettoni, compensi,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;
e) collabora, su richiesta, alla stesura di codici di
comportamento diretti a specificare le regole di condotta
conformi alla parita' e a individuare le manifestazioni
anche indirette delle discriminazioni;
f) verifica lo stato di applicazione della
legislazione vigente in materia di parita';
g) elabora iniziative per favorire il dialogo tra le
parti sociali, al fine di promuovere la parita' di
trattamento, avvalendosi dei risultati dei monitoraggi
effettuati sulle prassi nei luoghi di lavoro, nell'accesso
al lavoro, alla formazione e promozione professionale,
nonche' sui contratti collettivi, sui codici di
comportamento, ricerche o scambi di esperienze e buone
prassi;
h) propone soluzioni alle controversie collettive,
anche indirizzando gli interessati all'adozione di azioni
positive per la rimozione delle discriminazioni pregresse o
di situazioni di squilibrio nella posizione di uomini e
donne in relazione allo stato delle assunzioni, della
formazione e della promozione professionale, delle
condizioni di lavoro e retributive;
i) elabora iniziative per favorire il dialogo con le
organizzazioni non governative che hanno un legittimo
interesse a contribuire alla lotta contro le
discriminazioni fra donne e uomini nell'occupazione e
nell'impiego;
l) puo' richiedere alle Direzioni interregionali e
territoriali del lavoro di acquisire presso i luoghi di
lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile
e femminile, in relazione allo stato delle assunzioni,
della formazione e della promozione professionale;
m) promuove una adeguata rappresentanza di donne
negli organismi pubblici nazionali e locali competenti in
materia di lavoro e formazione professionale;
n) provvede allo scambio di informazioni disponibili
con gli organismi europei corrispondenti in materia di
parita' fra donne e uomini nell'occupazione e nell'impiego;
o) promuove la rimozione, anche attraverso azioni
positive, degli ostacoli che limitano l'uguaglianza tra
uomo e donna nella progressione professionale e di
carriera, lo sviluppo di misure per il reinserimento della
donna lavoratrice dopo la maternita', la piu' ampia
diffusione del lavoro a tempo parziale e degli altri
strumenti di flessibilita' a livello aziendale che
consentano una migliore conciliazione tra vita lavorativa e
impegni familiari;
p) svolge le attivita' di monitoraggio e controllo
dei progetti gia' approvati, verificandone la corretta
attuazione e l'esito finale.».
«Art. 18 (Fondo per l'attivita' delle consigliere e dei
consiglieri di parita'). - 1. Il Fondo per l'attivita'
delle consigliere e dei consiglieri di parita' nazionali,
effettivi e supplenti, e' alimentato dalle risorse di cui
all'articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio
1999, n. 144 e successive modificazioni. Il Fondo e'
destinato a finanziare le spese relative alle attivita'
della consigliera o del consigliere nazionale di parita',
le spese per missioni, le spese relative al pagamento di
compensi per indennita', differenziati tra effettivi e
supplenti, i rimborsi e le remunerazioni dei permessi
spettanti ai sensi dell'articolo 17, comma 1.».
«Art. 20 (Relazione al Parlamento). - 1. La consigliera
o il consigliere nazionale di parita', anche sulla base del
rapporto di cui all'articolo 15, comma 7, nonche' delle
indicazioni fornite dal Comitato di cui all'articolo 8,
presenta al Parlamento, ogni due anni, una relazione
contenente i risultati del monitoraggio sull'applicazione
della legislazione in materia di parita' e pari
opportunita' nel lavoro, sulle ricadute sull'occupazione
femminile degli investimenti pubblici in materia di
occupazione, formazione e politiche sociali e sulla
valutazione degli effetti delle disposizioni del presente
decreto.».
«Art. 44 (Finanziamento). - 1. Entro il termine
indicato nel bando di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
c), i datori di lavoro pubblici e privati, le associazioni
e le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali
possono richiedere al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o
parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di
progetti di azioni positive presentati in base al medesimo
bando.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
sentita la commissione di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera d), ammette i progetti di azioni positive al
beneficio di cui al comma 1 e, con lo stesso provvedimento,
autorizza le relative spese. L'attuazione dei progetti di
cui al comma 1 deve comunque avere inizio entro due mesi
dal rilascio dell'autorizzazione.
3. I progetti di azioni concordate dai datori di lavoro
con le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza
nell'accesso al beneficio di cui al comma 1.
4. L'accesso ai fondi dell'Unione europea destinati
alla realizzazione di programmi o progetti di azioni
positive, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 45, e'
subordinato al parere del Comitato di cui all'articolo 8.».
- Si riportano gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 37
del citato 11 aprile 2006, n. 198, come modificati dal
presente decreto a decorrere dal 1° gennaio 2027:
«Art. 12 (Nomina). - 1. A livello regionale e della
citta' metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla
legge 7 aprile 2014, n. 56 sono nominati una consigliera o
un consigliere di parita'. Per ogni consigliera o
consigliere si provvede altresi' alla nomina di un
supplente che agisce su mandato della consigliera o del
consigliere effettivo ed in sostituzione della medesima o
del medesimo.
2. (abrogato).
3. Le consigliere e i consiglieri di parita' regionali,
delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di
cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, effettivi e supplenti,
sono nominati dalle regioni, dalle citta' metropolitane e
dagli enti di area vasta, sulla base dei requisiti di cui
all'articolo 13, comma 1, e previo espletamento di una
procedura di valutazione comparativa.
4. (abrogato).
5. I decreti di nomina del presente articolo, cui va
allegato il curriculum professionale della persona
nominata, sono pubblicati sul sito internet dell'ente che
procede alla nomina.».
«Art. 13 (Requisiti e attribuzioni). - 1. Le
consigliere e i consiglieri di parita' devono possedere
requisiti di indipendenza e specifica competenza ed
esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di
normative sulla parita' e pari opportunita' nonche' di
mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.
2. Le consigliere ed i consiglieri di parita',
effettivi e supplenti, svolgono funzioni di promozione e di
controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di
opportunita' e di non discriminazione tra donne e uomini
nel lavoro. Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite,
le consigliere ed i consiglieri di parita' sono pubblici
ufficiali ed hanno l'obbligo di segnalazione all'autorita'
giudiziaria dei reati di cui vengono a conoscenza per
ragione del loro ufficio.».
«Art. 14 (Mandato). - 1. Il mandato delle consigliere e
dei consiglieri di cui all'articolo 12, effettivi e
supplenti, ha la durata di quattro anni ed e' rinnovabile
per una sola volta. In ogni caso, per la determinazione
della durata complessiva del mandato si computano tutti i
periodi svolti in qualita' di consigliera e consigliere,
sia effettivo che supplente, anche non continuativi e anche
di durata inferiore a quattro anni. La procedura di rinnovo
si svolge secondo le modalita' previste dall'articolo 12.».
«Art. 15 (Compiti e funzioni). - 1. Le consigliere ed i
consiglieri di parita' operano in coordinamento con
l'Organismo per la parita' e, tenendo conto degli indirizzi
generali di attivita' di quest'ultimo, intraprendono ogni
utile iniziativa, nell'ambito delle competenze delle
regioni, delle citta' metropolitane e degli enti di area
vasta, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, ai fini del
rispetto del principio di non discriminazione e della
promozione di pari opportunita' per lavoratori e
lavoratrici, svolgendo in particolare i seguenti compiti:
a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di
genere, anche in collaborazione con le direzioni
interregionali e territoriali del lavoro, al fine di
svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le
discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e
nella formazione professionale, ivi compresa la
progressione professionale e di carriera, nelle condizioni
di lavoro compresa la retribuzione, nonche' in relazione
alle forme pensionistiche complementari collettive di cui
al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
b) promozione di progetti di azioni positive, anche
attraverso l'individuazione delle risorse dell'Unione
europea, nazionali e locali finalizzate allo scopo;
c) promozione della coerenza della programmazione
delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli
indirizzi dell'unione europea e di quelli nazionali e
regionali in materia di pari opportunita';
d) promozione delle politiche di pari opportunita'
nell'ambito delle politiche attive del lavoro, comprese
quelle formative;
e) collaborazione con le direzioni interregionali e
territoriali del lavoro al fine di rilevare l'esistenza
delle violazioni della normativa in materia di parita',
pari opportunita' e garanzia contro le discriminazioni,
anche mediante la progettazione di appositi pacchetti
formativi;
f) diffusione della conoscenza e dello scambio di
buone prassi e attivita' di informazione e formazione
culturale sui problemi delle pari opportunita' e sulle
varie forme di discriminazione;
g) collegamento e collaborazione con i competenti
assessorati e con gli organismi di parita' degli enti
locali.
2. (abrogato).
3. Le consigliere e i consiglieri regionali partecipano
ai tavoli di partenariato locale e ai comitati di
sorveglianza di cui al regolamento (CE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Le
consigliere e i consiglieri regionali, delle citta'
metropolitane e degli enti di area vasta sono inoltre
componenti delle commissioni di parita' del corrispondente
livello territoriale, ovvero di organismi diversamente
denominati che svolgono funzioni analoghe.
4. Le regioni forniscono alle consigliere ed ai
consiglieri di parita' il supporto tecnico necessario: alla
rilevazione di situazioni di squilibrio di genere;
all'elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla
situazione del personale di cui all'articolo 46; alla
promozione e alla realizzazione di piani di formazione e
riqualificazione professionale; alla promozione di progetti
di azioni positive.
5. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di
parita', le Direzioni interregionali e territoriali del
lavoro, territorialmente competenti, acquisiscono nei
luoghi di lavoro informazioni sulla situazione
occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato
delle assunzioni, della formazione e promozione
professionale, delle retribuzioni, delle condizioni di
lavoro, della cessazione del rapporto di lavoro, ed ogni
altro elemento utile, anche in base a specifici criteri di
rilevazione indicati nella richiesta.
6. Entro il 31 dicembre di ogni anno le consigliere ed
i consiglieri di parita' regionali, delle citta'
metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge
7 aprile 2014, n. 56, presentano un rapporto sull'attivita'
svolta, all'Organismo per la parita' e agli enti che hanno
provveduto alla nomina. La consigliera o il consigliere di
parita' che non abbia provveduto alla presentazione del
rapporto o vi abbia provveduto con un ritardo superiore a
tre mesi decade dall'ufficio con provvedimento adottata
dall'ente che ha provveduto alla nomina.
7. (abrogato).».
«Art. 16 (Sede e attrezzature). - 1. L'ufficio delle
consigliere e dei consiglieri di parita' regionali, delle
citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla
legge 7 aprile 2014, n. 56 e' ubicato rispettivamente
presso le regioni, le citta' metropolitane e gli enti di
area vasta. L'ufficio e' funzionalmente autonomo, dotato
del personale, delle apparecchiature e delle strutture
necessarie e idonee allo svolgimento dei suoi compiti. Il
personale, la strumentazione e le attrezzature necessari
devono essere prontamente assegnati dagli enti presso cui
l'ufficio e' ubicato, nell'ambito delle risorse esistenti e
a invarianza della spesa.
2. (abrogato).».
«Art. 17 (Permessi). - 1. Le consigliere e i
consiglieri di parita' regionali, hanno diritto per
l'esercizio delle loro funzioni, ove si tratti di
lavoratori dipendenti, ad assentarsi dal posto di lavoro
per un massimo di cinquanta ore lavorative mensili medie.
Nella medesima ipotesi le consigliere e i consiglieri di
parita' delle citta' metropolitane e degli enti
territoriali di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014,
n. 56 hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per
un massimo di trenta ore lavorative mensili medie.
L'eventuale retribuzione dei suddetti permessi e' rimessa
alla disponibilita' finanziaria dell'ente di pertinenza
che, su richiesta, e' tenuto a rimborsare al datore di
lavoro quanto in tal caso corrisposto per le ore di
effettiva assenza. Ai fini dell'esercizio del diritto di
assentarsi dal luogo di lavoro di cui al presente comma, le
consigliere e i consiglieri di parita' devono darne
comunicazione scritta al datore di lavoro almeno tre giorni
prima dell'inizio dell'assenza. Le consigliere e i
consiglieri di parita' supplenti hanno diritto ai permessi
solo nei casi in cui non ne usufruiscano le consigliere e i
consiglieri di parita' effettivi.
2. L'ente territoriale che ha proceduto alla nomina
puo' attribuire, a proprio carico, alle consigliere e ai
consiglieri di parita' regionali, delle citta'
metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge
7 aprile 2014, n. 56, che siano lavoratori dipendenti,
lavoratori autonomi o liberi professionisti, una indennita'
mensile, differenziata tra il ruolo di effettivo e quello
di supplente, sulla base di criteri determinati dalla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riconoscimento della
predetta indennita' alle consigliere e ai consiglieri di
parita' supplenti e' limitato ai soli periodi di effettivo
esercizio della supplenza.
3. (abrogato).».
«Art. 19 (Rete delle consigliere e dei consiglieri di
parita'). - 1. La Rete delle consigliere e dei consiglieri
di parita' comprende tutte le consigliere e i consiglieri
regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area
vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e opera,
anche in coordinamento con l'Organismo per la parita'.
2. La Rete opera al fine di rafforzare le funzioni
delle consigliere e dei consiglieri di parita', di
accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo
scambio di informazioni, esperienze e buone prassi.
3. Dallo svolgimento delle attivita' del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.».
«Art. 37 (Legittimazione processuale a tutela di piu'
soggetti). - 1. Qualora le consigliere o i consiglieri di
parita' regionali rilevino l'esistenza di atti, patti o
comportamenti discriminatori diretti o indiretti di
carattere collettivo in violazione dei divieti di cui al
capo II del presente titolo o comunque nell'accesso al
lavoro, nella promozione e nella formazione professionale,
nelle condizioni compresa la retribuzione, nella
progressione di carriera, nonche' in relazione alle forme
pensionistiche complementari collettive di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, anche quando non siano
individuabili in modo immediato e diretto le lavoratrici o
i lavoratori lesi dalle discriminazioni, prima di
promuovere l'azione in giudizio ai sensi dei commi 2 e 4,
possono chiedere all'autore della discriminazione di
predisporre un piano di rimozione delle discriminazioni
accertate entro un termine non superiore a centoventi
giorni, sentite, nel caso di discriminazione posta in
essere da un datore di lavoro, le rappresentanze sindacali
aziendali ovvero, in loro mancanza, le associazioni locali
aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. Se il piano e'
considerato idoneo alla rimozione delle discriminazioni, la
consigliera o il consigliere di parita' promuove il
tentativo di conciliazione ed il relativo verbale, in copia
autenticata, acquista forza di titolo esecutivo con decreto
del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
2. Con riguardo alle discriminazioni di carattere
collettivo di cui al comma 1, le consigliere o i
consiglieri di parita', qualora non ritengano di avvalersi
della procedura di conciliazione di cui al medesimo comma o
in caso di esito negativo della stessa, possono proporre
ricorso davanti al tribunale in funzione di giudice del
lavoro o al tribunale amministrativo regionale
territorialmente competenti.
3. Il giudice, nella sentenza che accerta le
discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi
del comma 2, oltre a provvedere, se richiesto, al
risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina
all'autore della discriminazione di definire un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate, sentite, nel
caso si tratti di datore di lavoro, le rappresentanze
sindacali aziendali ovvero, in loro mancanza, gli organismi
locali aderenti alle organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonche'
la consigliera o il consigliere di parita' regionale
competente per territorio. Nella sentenza il giudice fissa
i criteri, anche temporali, da osservarsi ai fini della
definizione ed attuazione del piano.
4. Ferma restando l'azione di cui al comma 2, la
consigliera o il consigliere regionale di parita' possono
proporre ricorso in via d'urgenza davanti al tribunale in
funzione di giudice del lavoro o al tribunale
amministrativo regionale territorialmente competenti. Il
Tribunale in funzione di giudice del lavoro adito, nei due
giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie
informazioni, ove ritenga sussistente la violazione di cui
al ricorso, con decreto motivato e immediatamente esecutivo
oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno
anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita,
ordina all'autore della discriminazione la cessazione del
comportamento pregiudizievole e adotta ogni altro
provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti delle
discriminazioni accertate, ivi compreso l'ordine di
definizione ed attuazione da parte del responsabile di un
piano di rimozione delle medesime. Si applicano in tal caso
le disposizioni del comma 3. Contro il decreto e' ammessa,
entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti,
opposizione avanti alla medesima autorita' giudiziaria
territorialmente competente, che decide con sentenza
immediatamente esecutiva. La tutela davanti al giudice
amministrativo e' disciplinata dall'articolo 119 del codice
del processo amministrativo.
5. L'inottemperanza alla sentenza di cui al comma 3 e
al comma 4, al decreto di cui al comma 4 o alla sentenza
pronunciata nel relativo giudizio di opposizione e' punita
con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a sei
mesi e comporta altresi' il pagamento di una somma di 51
euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del
provvedimento da versarsi al Fondo di cui all'articolo 18 e
la revoca dei benefici di cui all'articolo 41, comma 1.».