| Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
| DECRETO 25 marzo 2026 |
| Riparto dei versamenti delle regioni al bilancio dello Stato e delle quote da riassegnare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 638-644, della legge n. 199 del 2025 (cancellazione del debito delle regioni riguardante le anticipazioni di liquidita'). |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»; Visti, in particolare, gli allegati n. 4/2 e 4/3 al citato decreto legislativo n. 118 del 2011, riguardanti, rispettivamente, il principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria, e il principio contabile applicato concernente la contabilita' economico-patrimoniale degli enti in contabilita' finanziaria; Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, concernente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» (Legge di bilancio 2026); Visto, in particolare, il comma 638 dell'articolo 1 della citata legge n. 199 del 2025, che prevede, dal 1° gennaio 2026 la cancellazione del debito delle regioni nei confronti dello Stato riguardante le anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, di cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e di cui all'articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; Visto, il comma 639 del citato articolo 1, che prevede che: dal 1° gennaio 2026, il debito contratto dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per estinguere, in tutto o in parte, le anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' posto a carico del bilancio dello Stato; il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento delle rate di ammortamento del predetto debito alle scadenze e per gli importi risultanti dai piani di ammortamento allegati ai relativi contratti di mutuo stipulati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. con le regioni; le disposizioni di cui al medesimo comma 639 e al comma 638 non operano in assenza della richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome di cui al comma 642 e per le regioni che entro il 28 febbraio 2026 non trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze la delibera di cui al citato comma 642; Visto il comma 640 del medesimo articolo 1, che dispone per le regioni che hanno beneficiato della cancellazione dei debiti di cui al comma 638 e dell'accollo da parte dello Stato del loro debito di cui al comma 639, il versamento annuale all'entrata del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni dal 2026 al 2051, degli importi complessivi indicati nell'allegato VII alla citata legge n. 199 del 2025 e che stabilisce che, entro il 28 febbraio 2026, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i predetti importi, ripartiti tra le regioni, in misura pari ai minori oneri, per le stesse, derivanti dall'applicazione dei commi 638 e 639, le modalita' di versamento al bilancio dello Stato e, per ciascun ente, la quota da riassegnare annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; Visto il comma 641 del medesimo articolo 1 che dispone che le regioni versano gli importi di cui al comma 640 all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2026 al 2051 e che, qualora tale versamento non sia effettuato entro il termine previsto, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati a ciascuna regione, a esclusione dei conti riguardanti la sanita'; Visto il comma 642 del medesimo articolo 1 che dispone che le regioni che intendono beneficiare della cancellazione dei debiti di cui al comma 638 e dell'accollo da parte dello Stato del loro debito di cui al comma 639, con delibera del consiglio regionale o con delibera dell'assemblea regionale per la Regione Siciliana, si impegnano ad applicare al proprio bilancio di previsione, dal 2026 al 2051, un risultato di amministrazione non superiore ai limiti puntualmente individuati dalle lettere da a) a e) del medesimo comma 642, determinati con riferimento ai risultati del rendiconto 2024; Visto il comma 643 del medesimo articolo 1 che dispone che a decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio 2025, il fondo anticipazioni di liquidita' non e' accantonato nel risultato di amministrazione delle regioni; Visto l'allegato VII alla citata legge n. 199 del 2025 che indica gli importi complessivi del versamento annuale all'entrata del bilancio dello Stato cui sono tenute le regioni se si avvalgono dei commi 638 e 639; Visto il comma 12-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito nella legge 27 febbraio 2026, n. 26, il quale prevede che il termine del 28 febbraio 2026, di cui all'articolo 1, comma 639, terzo periodo, e 640, secondo periodo, della citata legge n. 199 del 2025, e' prorogato al 30 aprile 2026 per le sole regioni nelle quali le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi si sono svolte nei quattro mesi antecedenti la data del 31 dicembre 2025; Vista la nota n. 0263/C2FIN del 15 gennaio 2026, con la quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha chiesto, ai sensi dell'articolo 1, commi 639 e 642 della citata legge n. 199 del 2025, che le regioni che intendono avvalersi della cancellazione dei debiti riguardanti le anticipazioni di liquidita' previste dalla legge di bilancio 2026 applichino le limitazioni all'utilizzo del risultato di amministrazione di cui al richiamato comma 642; Viste le delibere di cui al comma 642 della legge n. 199 del 2025, trasmesse dalle Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, riguardanti l'impegno ad applicare al proprio bilancio, dal 2026 al 2051, un risultato di amministrazione non superiore ai limiti previsti dal medesimo comma 642; Visti i piani di ammortamento delle anticipazioni di liquidita' contratte dalle regioni in attuazione dell'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, degli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, dell'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, aggiornati alle rinegoziazioni e alle estinzioni anticipate alla data del 31 dicembre 2025; Vista la nota n. 2008740 del 22 gennaio 2026, con cui la Cassa depositi e prestiti S.p.a ha trasmesso i piani di ammortamento allegati ai contratti stipulati con le regioni per estinguere, in tutto o in parte, le anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 1, commi 638 e 639, della legge n. 199 del 2025; Considerato che la Regione Marche non e' compresa nell'elenco della citata nota n. 2008740 del 22 gennaio 2026 della Cassa depositi e prestiti S.p.a. e che, in data 1° febbraio 2026, ha effettuato i versamenti al bilancio dello Stato riguardanti la rata di ammortamento dell'anticipazione di liquidita' di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze in data 19 novembre 2013, avente capitale iniziale di euro 11.581.247,45 e scadenza al 1° febbraio 2034, evidenziando la volonta' di non avvalersi della cancellazione dei debiti riguardanti le anticipazioni di liquidita' prevista dall'articolo 1, comma 638, della legge n. 199 del 2025 (quietanza n. 1015211850281253 del 30 gennaio 2026 per la parte capitale e quietanza n. 1016251850275952 del 30 gennaio 2026 per la parte interessi); Ritenuto, nelle more della trasmissione delle delibere delle regioni di cui al comma 642 del medesimo articolo 1, di dover, comunque, adempiere a quanto stabilito dal citato comma 640 e di procedere alla definizione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che, entro il 28 febbraio 2026, stabilisca, attraverso il riparto dell'allegato VII alla citata legge n. 199 del 2025, gli importi dei versamenti al bilancio dello Stato cui sono tenute le regioni che intendono avvalersi dei commi 638 e 639, le relative modalita' dei versamenti e, per ciascun ente, la quota da riassegnare annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 18 marzo 2026;
Decreta:
Art. 1
Riparto dei versamenti delle regioni al bilancio dello Stato
1. Le regioni che intendono avvalersi della cancellazione dei debiti di cui all'articolo 1, comma 638, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e dell'accollo da parte dello Stato del debito di cui al comma 639 del medesimo articolo, versano annualmente, dal 2026 al 2051, all'entrata del bilancio dello Stato gli importi indicati nelle tabelle di cui all'allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 2. Le tabelle di cui all'allegato n. 1 ripartiscono gli importi indicati nell'allegato VII alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, in misura pari ai minori oneri derivanti, per le regioni, dall'applicazione dell'articolo 1, commi 638 e 639 della legge n. 199 del 2025, rappresentati dalla sommatoria: a) dei piani di ammortamento delle anticipazioni di liquidita' contratte dalle regioni in attuazione dell'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, degli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, dell'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo 1, comma 833, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, aggiornati alle rinegoziazioni e alle estinzioni anticipate alla data del 31 dicembre 2025; b) dei piani di ammortamento allegati ai contratti stipulati dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per estinguere, in tutto o in parte, le anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 3. Il riparto di cui ai commi 1 e 2 non opera per le regioni che non trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze la delibera di cui all'articolo 1, comma 642, della legge n. 199 del 2025 entro il 28 febbraio 2026 e per la Regione Marche che, con il versamento al bilancio dello Stato di rate di ammortamento dell'anticipazioni di liquidita' di cui al comma 638, ha evidenziato l'intenzione di non avvalersi della cancellazione dei debiti. Per le regioni nelle quali le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi si sono svolte nei quattro mesi antecedenti la data del 31 dicembre 2025, il termine di cui al primo periodo e' prorogato al 30 aprile 2026. |
| | Allegato n. 1
Versamenti delle regioni al bilancio dello Stato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Allegato n. 2
Importi da riassegnare al fondo ammortamento titoli
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2
Quota parte dei versamenti riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
1. La quota parte dei versamenti al bilancio dello Stato effettuati dalle regioni che intendono avvalersi della cancellazione dei debiti di cui all'articolo 1, comma 638, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e dell'accollo da parte dello Stato del debito di cui al comma 639 del medesimo articolo, da riassegnare annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, e' indicata nelle tabelle di cui all'allegato n. 2, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 2. Le tabelle di cui all'allegato n. 2 determinano la quota parte dei versamenti effettuati da ciascuna regione da riassegnare annualmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato commisurandola alla quota capitale delle anticipazioni di liquidita' cancellate in attuazione dell'articolo 1, comma 638, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ad esclusione delle quote capitale afferenti alle anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. |
| | Art. 3
Modalita' di versamento al bilancio dello Stato
1. Gli importi indicati nelle tabelle di cui all'allegato n. 1 sono versati al bilancio dello Stato al capitolo di entrata di Capo X, n. 3484 «Versamento dovuto dalle regioni a seguito della cancellazione del debito riguardante le anticipazioni di liquidita'», distinguendo: a) l'articolo 01 «Versamento relativo agli importi dovuti per la restituzione delle anticipazioni di liquidita'» per la quota relativa alla cancellazione dei debiti di cui all'articolo 1, comma 638, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (codice IBAN IT83N0100003245BE00000004IH); b) l'articolo 02 «Versamento relativo agli importi dovuti per il debito contratto con Cassa depositi e prestiti» per la quota relativa all'accollo da parte dello Stato del debito di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (codice IBAN IT74M0100003245BE00000004IG). 2. A seguito della delibera di cui all'articolo 1, comma 642, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le regioni provvedono a: a. cancellare i debiti riguardanti le anticipazioni di liquidita' dalle proprie scritture contabili, a decorrere dal 1° gennaio 2026; b. registrare l'obbligazione pluriennale riguardante i versamenti al bilancio dello Stato di cui all'allegato n. 1 al presente decreto, nel rispetto del paragrafo n. 5.2, lettera c) del principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e dei paragrafi n. 3 e n. 4.15 del principio contabile applicato concernente la contabilita' economico-patrimoniale degli enti in contabilita' finanziaria, di cui all'allegato 4/3 al medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011. Gli impegni riguardanti i versamenti al bilancio dello Stato sono imputati alla Missione 18, Programma 01 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» e alla voce del piano dei conti finanziario 1.04.01.01.001 «Trasferimenti correnti a ministeri»; c. liberare il fondo anticipazioni di liquidita' accantonato nel risultato di amministrazione, a decorrere dal rendiconto 2025. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza. Roma, 25 marzo 2026
Il Ministro: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 684 |
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