| Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2026 (vai al sommario) |
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| LEGGE 22 maggio 2026, n. 88 |
| Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: Art. 1
1. Il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonche' in favore delle imprese, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 42 del 2026. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 maggio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio
Avvertenza: Il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 72 del 27 marzo 2026. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversionee' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 40. |
| | Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38 L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: «Art. 1 (Trattamento IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento). - 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 11, dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. In ogni caso, tale valore non puo' essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni". 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformita' all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026 sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformita' alla disciplina vigente alla data del 31 dicembre 2025 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a variazioni rispetto all'imposta precedentemente liquidata. 3. I commi 138 e 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono abrogati. 4. All'articolo 27, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 30, dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. In ogni caso, tale valore non puo' essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni"». Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: «Art. 2-bis (Imposizione fiscale dei redditi dei lavoratori marittimi). - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 3, dopo la lettera d-ter) e' aggiunta la seguente: "d-quater) i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato dai lavoratori marittimi residenti in Italia, imbarcati per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi su navi battenti bandiera estera diverse da quelle di cui all'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, annotate nell'elenco di cui al comma 2 del medesimo articolo 6-ter"; b) all'articolo 51, comma 8-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori marittimi imbarcati sulle navi". 2. All'articolo 5 della legge 16 marzo 2001, n. 88, il comma 5 e' abrogato. 3. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche dei redditi di cui alla lettera d-quater) del comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 1, lettera a), del presente articolo. Art. 2-ter (Modifica all'articolo 48-bis, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973). - 1. All'articolo 48-bis, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di qualunque ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro"». All'articolo 3: al comma 2, il capoverso 4-nonies e' ridenominato «4-novies». All'articolo 6: al comma 2, dopo la parola: «milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»; dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. All'articolo 39, comma 5, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dopo le parole: "trasporti di persone," sono inserite le seguenti: "nonche' dalle agenzie di viaggio e turismo, limitatamente ai compensi comunque denominati percepiti per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione dei medesimi documenti di viaggio,". 2-ter. All'articolo 25-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "trasporti di persone," sono inserite le seguenti: "nonche' dalle agenzie di viaggio e turismo, limitatamente ai compensi comunque denominati percepiti per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione dei medesimi documenti di viaggio,". 2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, valutati in 7,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo». All'articolo 7: al comma 3, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 2»; dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la seguente: "b-ter) maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199"; b) al comma 2, dopo le parole: "la maggiorazione del costo del lavoro" sono inserite le seguenti: ", la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria"». Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente: «Art. 7-bis (Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale). - 1. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: "c-bis) del 30 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; c-ter) del 35 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale pari o superiore a 1 ma inferiore a 6". 2. All'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: "5-ter. Per il 2026 i programmi informatici di cui al comma 5-bis sono resi disponibili entro il 15 maggio 2026". 3. Per il biennio 2026-2027 il termine per aderire alla proposta di concordato, di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, e' differito al 31 ottobre 2026 ovvero all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare». All'articolo 8: il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 770, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e che abbiano ricevuto dal Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilita' previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024, nonche' dell'esaurimento delle risorse disponibili, spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per l'anno 2026, pari all'89,77 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e alle spese di formazione del personale»; dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Al fine di assicurare chiarezza applicativa e la conseguente tutela della competitivita' e della sovranita' industriale europea nel settore marittimo, la lettera r-ter) del comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, si interpreta nel senso che gli interventi di decarbonizzazione del settore marittimo, compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, anche mediante riqualificazione energetica di quelle esistenti, nonche' l'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative, tecnologie di propulsione a zero emissioni e di generazione delle navi devono essere realizzati presso cantieri navali situati all'interno dell'Unione europea»; al comma 3, al primo periodo, le parole: «di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1», al terzo periodo, le parole: «del reddito nonche'» sono sostituite dalle seguenti: «del reddito ne'» e, al quarto periodo, le parole: «all'articolo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo» e le parole: «decreto del Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «citato decreto del Ministro»; dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Alle imprese di cui al comma 1 e' concesso un contributo, nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028. Il contributo e' concesso in proporzione alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) e alle spese sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformita' al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati, risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1. Il contributo di cui al presente comma non puo' eccedere per ciascuna istanza l'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede all'erogazione dei contributi, sulla base delle informazioni fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalita' individuate con proprio decreto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi nonche' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; al comma 4, le parole: «537 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.302,3 milioni di euro»; dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 80 milioni di euro per l'anno 2027 e a 60 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18. 4-ter. Per il potenziamento delle infrastrutture del Porto di Piombino, e in particolare per il completamento della banchina nord del Porto in quanto funzionale alla piena riuscita dei progetti di reindustrializzazione del polo siderurgico finalizzati alla riqualificazione economico-produttiva dello stesso e alla salvaguardia occupazionale, sono stanziate risorse per complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2027 e 62 milioni di euro per l'anno 2028. 4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla gestione e all'attuazione delle fasi di progettazione tecnico-economica delle opere infrastrutturali e alla realizzazione delle opere, in raccordo con il Ministero delle imprese e del made in Italy sulla base di un cronoprogramma. Le risorse sono erogate solo a seguito di richiesta corredata del quadro economico, dei cronoprogrammi procedurali e finanziari e dei codici unici di progetto (CUP). 4-quinquies. Agli oneri di cui al comma 4-ter, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2027 e 62 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. 4-sexies. Per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e' istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo con una dotazione finanziaria complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 30 milioni di euro per l'anno 2028, finalizzato alla concessione di agevolazioni per l'accesso al credito in regime de minimis, sotto forma di contributi in conto interessi, in relazione a programmi di investimento o progetti qualificati di sviluppo aziendale proposti dalle predette imprese. 4-septies. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalita' di funzionamento, di intervento e di gestione dell'intervento, i criteri e le modalita' di accesso alle agevolazioni nonche' ogni ulteriore disposizione necessaria per l'attuazione del comma 4-sexies. 4-octies. Agli oneri di cui al comma 4-sexies, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 30 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. 4-novies. In ragione dello straordinario rilievo della trentottesima edizione della "America's Cup - Napoli 2027" sin dal suo avvio, che avra' luogo a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026 in occasione della prima "Regata Preliminare Louis Vuitton 38ª America's Cup", le persone giuridiche aventi sede legale in Italia, costituite nel 2026 dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti, sono esentate dall'imposta sul reddito delle societa' e dall'imposta regionale sulle attivita' produttive per le attivita' svolte in conformita' agli scopi istituzionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, a condizione che tali attivita' siano direttamente ed esclusivamente correlate alla partecipazione all'evento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, alle medesime condizioni, anche alle stabili organizzazioni istituite in Italia nel 2026 in occasione dell'evento dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti. 4-decies. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato per le prestazioni rese all'ente organizzatore o alle squadre partecipanti in relazione allo svolgimento della trentottesima edizione della "America's Cup - Napoli 2027" e direttamente correlate alla loro partecipazione all'evento non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, ne' ad imposte sostitutive sui redditi. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo di cui al presente comma, percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti che nel medesimo periodo si trasferiscono in Italia per svolgere la loro attivita' e divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, concorrono, per le medesime annualita', alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 35 per cento del loro ammontare. I benefici previsti dal presente comma non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e in materia di competitivita' nel settore marittimo». Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti: «Art. 8-bis (Misure in materia di accise). - 1. In continuita' con quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, e in considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dall'8 aprile 2026 e fino al 1° maggio 2026, nelle seguenti misure: a) benzina: 472,90 euro per 1000 litri; b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1000 litri; c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi; d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo. 2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' rideterminata nella misura di 472,90 euro per mille litri. 3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 308 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,4 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18. Art. 8-bis.1 (Disposizioni in materia di sorveglianza dei prezzi dei carburanti). - 1. A decorrere dal 30 giugno 2026, ove il Garante per la sorveglianza dei prezzi rilevi, in occasione di eventi straordinari o di particolari condizioni socio-economiche locali o internazionali, l'emergere di una possibile tendenza incrementale del prezzo dei carburanti, lo stesso trasmette al Ministro delle imprese e del made in Italy una relazione scritta. In questo caso, su segnalazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il Ministro delle imprese e del made in Italy, con proprio decreto, puo' attivare lo speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti. Art. 8-ter (Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole). - 1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole e' riconosciuto, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attivita' agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. 2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito dell'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. 3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, adottato entro il 3 maggio 2026, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18. Art. 8-quater (Misure urgenti per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane impattate dal rincaro dei costi energetici o dalle conseguenze del conflitto). - 1. Nel limite di 800 milioni di euro delle disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, qualora sussistano le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementato fino al 20 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del citato decreto-legge n. 251 del 1981. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui al comma 1 se sussistono le seguenti condizioni: a) le domande sono presentate entro il 31 dicembre 2026; b) le domande riguardano il sostegno ad iniziative volte alla transizione digitale o ecologica di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1° giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2023; c) le imprese richiedenti hanno subito un impatto negativo a causa del rincaro dei costi energetici o una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell'area del Golfo Persico. 3. Il cofinanziamento a fondo perduto di cui al comma 1 e' elevato fino al 30 per cento per le imprese qualificabili come piccola e media impresa (PMI) come individuate dall'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. 4. Le erogazioni afferenti al cofinanziamento a fondo perduto di cui ai commi 1 e 3 sono autorizzate, complessivamente, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2026 e di 140 milioni di euro per l'anno 2027. 5. Con una o piu' deliberazioni, il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, puo' stabilire i criteri per la verifica delle condizioni di cui al comma 2 nonche' i termini e le modalita' per l'applicazione della misura prevista dal presente articolo». All'articolo 9: dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. All'articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, le parole: "Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purche' riconosciute da enti di promozione sportiva" sono sostituite dalle seguenti: "Per le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36"; b) alla lettera a), le parole: "dalle associazioni" sono soppresse». All'articolo 10: al comma 2, alinea, le parole: «riscossione di cui» sono sostituite dalle seguenti: «di riscossione, di cui»; dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. All'articolo 1, comma 95, alinea, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: "in caso di mancato o di insufficiente versamento" sono sostituite dalle seguenti: "in caso di mancato o insufficiente versamento ovvero, nelle sole ipotesi di cui alle lettere a) e c), anche di tardivo versamento superiore a cinque giorni". 2-ter. All'articolo 1, comma 756, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: "Ministro" e' sostituita dalla seguente: "Ministero"». Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti: «Art. 10-bis (Modifiche alla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione). - 1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'imposta si applica anche alle formalita' di registrazione di cui all'articolo 93-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"; b) al comma 1-bis: 1) le parole: "ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo" sono sostituite dalle seguenti: "ove il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo, ha la sede legale o la residenza"; 2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i soggetti passivi che operano professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli, nel caso in cui la sede legale sia distinta dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attivita' della persona giuridica, quest'ultima costituisce la sede da considerare ai fini della destinazione del gettito dell'imposta. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero operanti nel settore del noleggio dei veicoli, aventi piu' sedi secondarie in Italia, la provincia o la citta' metropolitana destinataria dell'imposta e' quella ove e' situata la sede secondaria in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attivita'"; c) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: "1-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 1-bis, le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi indicati nel medesimo comma 1-bis alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, riguardanti la sede della persona giuridica, costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi di cui al comma 1-bis, gia' iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), indicando l'indirizzo della sede individuata ai sensi del comma 1-bis entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, si applica il comma 1-bis"; d) al comma 3, le parole: "le immatricolazioni" sono sostituite dalle seguenti: "le formalita'"; e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta e' richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento e' stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute e' richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e' stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia o la citta' metropolitana provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza"; f) al comma 5, le parole: "al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 4 e 4-bis"; g) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. Ai fini della realizzazione delle proprie politiche tributarie, le province e le citta' metropolitane accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del pubblico registro automobilistico e della motorizzazione civile, secondo modalita' disciplinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 31 dicembre 2026"; h) il comma 10 e' abrogato. Art. 10-ter (Modifica del comma 3 dell'articolo 156 del decreto legislativo n. 152 del 2006). - 1. Il comma 3 dell'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: "3. La riscossione, sia volontaria che coattiva, della tariffa puo' essere affidata ai soggetti pubblici e privati iscritti nella sezione prima dell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante procedimento ad evidenza pubblica". Art. 10-quater (Misure in materia di termini per l'entrata in vigore delle norme recate dai decreti legislativi attuativi della delega al Governo per la riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111). - 1. In conseguenza della modifica della data di decorrenza dell'applicazione delle norme richiamate nell'articolo 4, commi da 1 a 5, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, per le regioni che hanno allineato la relativa legislazione regionale alla precedente data di decorrenza del 1° gennaio 2026, sono prorogate le norme in vigore al 31 dicembre 2025 fino alla data prevista dal medesimo articolo 4. Art. 10-quinquies (Estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali). - 1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applicano, con le seguenti deroghe, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali che, nell'esercizio della propria e autonoma potesta' impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate: a) a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili; b) il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalita', esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026. Tale dichiarazione puo' essere integrata entro la data del 31 ottobre 2026; c) il pagamento delle somme dovute per la definizione e' effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027; d) l'agente della riscossione invia la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n. 199 del 2025 entro il 31 dicembre 2026; e) gli effetti di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 gennaio 2027; f) per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 2. I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalita' che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici». All'articolo 11: al comma 2, capoverso 3-ter, dopo le parole: «predetto testo unico» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986». All'articolo 12: al comma 2, le parole: «in vigore del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «in vigore del presente decreto». Nel capo I, dopo l'articolo 12 e' aggiunto il seguente: «Art. 12-bis (Interpretazione autentica dell'articolo 35, comma 11, della legge n. 182 del 2025). - 1. L'articolo 35, comma 11, terzo periodo, della legge 2 dicembre 2025, n. 182, si interpreta nel senso che il trasferimento della proprieta' dei beni immobili all'Automobile Club d'Italia, previsto dal medesimo articolo nell'ambito dell'operazione di liquidazione della societa' in house denominata "ACI Progei-Programmazione e gestione impianti e immobili Societa' per Azioni" e' esente da qualsiasi imposta diretta e indiretta nonche' da ogni altro tributo o diritto. Resta fermo che non si fa luogo a rimborsi di imposte o versamenti a qualunque titolo gia' effettuati in relazione alla predetta operazione». All'articolo 13: al comma 1, la parola: «2026» e' sostituita dalle seguenti: «nell'anno 2026» e la parola: «2028» e' sostituita dalle seguenti: «nell'anno 2028»; al comma 2, alle parole: «pari a» e' premesso il seguente segno di interpunzione: «,». All'articolo 14: al comma 1, le parole: «nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»; al comma 3, le parole: «5 febbraio 1967» sono sostituite dalle seguenti: «5 gennaio 1967» e dopo le parole: «euro 561.089» e' inserita la seguente: «annui». Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti: «Art. 14-bis (Integrazione delle misure di riforma dell'amministrazione fiscale degli enti territoriali e completamento del federalismo fiscale). - 1. All'articolo 5-bis, comma 3, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al personale non dirigente appartenente alla struttura tributaria competente, coinvolto nelle attivita' di verifica, controllo e riscossione dei tributi, e al personale partecipante, a vario titolo, alle attivita' propedeutiche al recupero fiscale dei tributi gestiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nel caso in cui l'attivita' di accertamento non sia affidata in concessione, e' riconosciuto, nell'ambito della contrattazione integrativa e delle risorse del Fondo risorse decentrate, un incremento della quota dei compensi correlato alla performance conseguita, sulla base del sistema di valutazione adottato dall'amministrazione, che non puo' superare l'ammontare del 30 per cento del trattamento tabellare individuale annuo lordo". Art. 14-ter (Disposizioni finanziarie urgenti per l'attuazione della delega di cui alla legge 4 luglio 2024, n. 102). - 1. Per dare attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 luglio 2024, n. 102, i relativi oneri, quantificati all'articolo 4, comma 1, della medesima legge, sono incrementati di 21.513 euro annui a decorrere dall'anno 2027. 2. All'articolo 4, comma 2, della legge 4 luglio 2024, n. 102, dopo le parole: "compensazione al loro interno" sono inserite le seguenti: "o mediante utilizzo, nel limite massimo di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, degli accantonamenti relativi al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste dei fondi speciali di cui all'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2025, n. 199". 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 21.513 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste». All'articolo 15: al comma 1: alla lettera b), dopo le parole: «al comma 3, lettera a),» sono inserite le seguenti: «dopo le parole: "dei soggetti privati" sono inserite le seguenti: "e delle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi" e»; dopo la lettera b) e' inserita la seguente: «b-bis) al comma 3, lettera c), dopo le parole: "associazioni dei consumatori" sono inserite le seguenti: ", associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi"»; alla lettera e), capoverso 8-bis, le parole: «Comitato nazionale per l'educazione economica e finanziaria» sono sostituite dalla seguente: «Comitato», dopo le parole: «esperti nella materia» sono inserite le seguenti: «e di componenti delle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi» e le parole: «cui e' riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali e' riconosciuto»; dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: «f-bis) al comma 10-bis, dopo le parole: "la Commissione di vigilanza sui fondi pensione" sono inserite le seguenti: "nonche' con le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi"; f-ter) dopo il comma 10-bis e' inserito il seguente: "10-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato, sottoscrive appositi accordi con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e le principali associazioni di tutela dei consumatori e dei lavoratori al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, digitale, assicurativa e previdenziale direttamente nei luoghi di lavoro e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"»; dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. All'articolo 3, comma 1-bis, della legge 20 agosto 2019, n. 92, le parole da: "sentito il Comitato" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e con le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi, sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attivita' di educazione finanziaria"». Dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti: «Art. 15-bis (Modifica al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221). - 1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "e alle carte prepagate" sono sostituite dalle seguenti: "e alla moneta elettronica come definita dall'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385". Art. 15-ter (Disposizione di interpretazione autentica in materia di fornitura della polizza assicurativa sanitaria per il personale della scuola). - 1. Ai fini dell'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa, di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, oggetto della gara, indetta dalla Consip S.p.A., per la fornitura di una polizza sanitaria per il personale della scuola, si intende per "personale della scuola" il personale docente, ivi compreso quello di religione cattolica, quello educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), i dirigenti scolastici, nonche' il personale in servizio, a qualsiasi titolo, presso gli uffici del Ministero dell'istruzione e del merito. In sede di prima applicazione, per la definizione dei criteri e delle modalita' di accesso al sistema di assistenza integrativa da parte del personale di cui al primo periodo si fa riferimento alla contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale del solo comparto istruzione e ricerca». All'articolo 16: al comma 1, dopo le parole: «(UE) 2024/2841» sono inserite le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024». Dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: «Art. 17-bis (Disposizioni in materia di termini per i comuni situati in regioni colpite dagli eventi meteorologici verificatisi nell'anno 2026). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, si applicano a tutti gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle regioni colpite da eccezionali eventi meteorologici nell'anno 2026, in conseguenza dei quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza». All'articolo 18: al comma 1, dopo le parole: «e' incrementato di» sono inserite le seguenti: «43 milioni di euro per l'anno 2031 e» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2027. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota destinata al potenziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica e' autorizzata la spesa ulteriore di 175 milioni di euro per l'anno 2027, di 159,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 129,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 78,5 milioni di euro per l'anno 2030 e di 30,1 milioni di euro per l'anno 2031. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata la spesa ulteriore di 13,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 17,4 milioni di euro per l'anno 2028, di 17,7 milioni di euro per l'anno 2029, di 10,65 milioni di euro per l'anno 2030 e di 6,45 milioni di euro per l'anno 2031. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata la spesa di ulteriori 9,45 milioni di euro per l'anno 2027, di 12,18 milioni di euro per l'anno 2028, di 12,39 milioni di euro per l'anno 2029, di 7,46 milioni di euro per l'anno 2030 e di 4,52 milioni di euro per l'anno 2031. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata la spesa di ulteriori 4,05 milioni di euro per l'anno 2027, di 5,22 milioni di euro per l'anno 2028, di 5,31 milioni di euro per l'anno 2029, di 3,19 milioni di euro per l'anno 2030 e di 1,93 milioni di euro per l'anno 2031. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' incrementato di 773 milioni di euro per l'anno 2026»; al comma 2: l'alinea e' sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal comma 1 e dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 1, 6, comma 1, 7, comma 1, 8, commi 1 e 3-bis, 8-bis, 8-ter, 9, comma 1, 11, comma 1, 13, commi 1 e 3, 14, comma 1, e 17, comma 1, valutati in 401,88 milioni di euro per l'anno 2026, 171,5 milioni di euro per l'anno 2027, 274,6 milioni di euro per l'anno 2028, 359,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 329,2 milioni di euro per l'anno 2031, 233,6 milioni di euro per l'anno 2032, 106,8 milioni di euro per l'anno 2033, 67,2 milioni di euro per l'anno 2034 e 61,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035 e pari a 2.166,25 milioni di euro per l'anno 2026, 314,75 milioni di euro per l'anno 2027, 254,5 milioni di euro per l'anno 2028, 165,5 milioni di euro per l'anno 2029, 100,3 milioni di euro per l'anno 2030, 86,5 milioni di euro per l'anno 2031, 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 27,5 milioni di euro per l'anno 2035 e 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede:»; la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) quanto a 60,3 milioni di euro per l'anno 2026, 54,05 milioni di euro per l'anno 2027, 46,9 milioni di euro per l'anno 2028, 52,5 milioni di euro per l'anno 2029, 50,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 50,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 89,9 milioni di euro per l'anno 2035 e 50,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, comma 1, 3, comma 2, 7, comma 1, 8-bis e 12, comma 1, e delle minori spese derivanti dagli articoli 7, comma 1, e 8-bis»; alla lettera b), le parole: «537 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.300 milioni di euro»; dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: b-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2026, 80 milioni di euro per l'anno 2027 e 60 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207; b-ter) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207; b-quater) quanto a 64 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 30 marzo 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario; b-quinquies) quanto a 497,626 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra dell'anno 2025, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 23. Tale quota resta definitivamente acquisita all'erario; b-sexies) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213; b-septies) quanto a euro 333.924.858 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto a euro 94.756 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47; b-octies) quanto a euro 1.300.000 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102; b-novies) quanto a euro 398.600 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199; b-decies) quanto a euro 29.448.311 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102; b-undecies) quanto a euro 400.000 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102; b-duodecies) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102; b-terdecies) quanto a euro 11.799.752 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47; b-quaterdecies) quanto a euro 20.000.000 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166; b-quinquiesdecies) quanto a euro 119.576.369 per l'anno 2026, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, delle risorse disponibili in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e dell'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102; b-sexiesdecies) quanto a 222 milioni di euro per l'anno 2027, 199 milioni di euro per l'anno 2028, 165 milioni di euro per l'anno 2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030 e 86 milioni di euro per l'anno 2031, mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»; alla lettera c), le parole: «per l'anno 2032,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2032 e»; al comma 3, le parole: «Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, e agli articoli 2, 5, 10, 14, comma 3, 15 e 16,» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 e agli articoli 2, 5, 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 8, commi da 4-ter a 4-octies, 8-quater, 10, 14, comma 3, 14-ter, 15 e 16,» e le parole: «senza nuovi e maggiori» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori». Dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente: «Art. 18-bis (Modifiche ai commi 383 e 383-bis dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 383, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "A seguito dell'adozione del Programma operativo da parte della struttura commissariale, le risorse di cui al comma 381 sono assegnate ed erogate, in anticipazione, nella misura del 20 per cento. A seguito della positiva valutazione del Programma operativo da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti, oltre che del recepimento delle eventuali relative prescrizioni vincolanti di cui al primo periodo, le risorse di cui al comma 381 sono assegnate ed erogate nella misura del 50 per cento, comprensivo del 20 per cento gia' erogato ai sensi del secondo periodo, entro il termine di sessanta giorni dalla definitiva approvazione del Programma operativo da parte dei suddetti Tavoli tecnici e Ministeri affiancanti"; b) al comma 383-bis, le parole: "31 dicembre 2027" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2028"». |
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