| Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2026 (vai al sommario) |
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| LEGGE 7 maggio 2026, n. 87 |
| Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1 Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia
1. E' approvata l'allegata intesa firmata il 15 settembre 2025 tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, che modifica l'intesa stipulata in data 4 aprile 2007 e approvata con legge 30 luglio 2012, n. 128.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - La legge 30 luglio 2012, n. 128, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione», e' pubblicata nella Gazz. Uff. 7 agosto 2012, n. 183, S.O. |
| | Allegato
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MODIFICHE ALL'INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA
Preambolo
La Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia Considerata l'opportunita' di procedere alla modifica dell'intesa stipulata in data 4 aprile 2007 e approvata con legge 30 luglio 2012, n. 128; Visto l'articolo 32, comma 2, della legge 30 luglio 2012, n. 128; Convengono di modificare l'intesa firmata il 4 aprile 2007 secondo le seguenti disposizioni:
Articolo 1
Ministri di culto
1. Al comma 1 dell'art. 2 dell'intesa stipulata il 4 aprile 2007 le parole «Consiglio Nazionale» sono sostituite dalle parole «Team Apostolico». |
| | Art. 2 Modifica all'articolo 3 della legge n. 128 del 2012, in materia di ministri di culto
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 luglio 2012, n. 128, le parole: «Consiglio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Team apostolico».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata legge 30 luglio 2012, n. 128, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Ministri di culto). - 1. La nomina e l'eventuale cessazione dei ministri di culto spetta al Team apostolico della Chiesa apostolica in Italia e sono insindacabili. 2. I magistrati o altre autorita' non possono richiedere ai ministri di culto di deporre o di dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per motivo del loro ministero. 3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia: a) hanno facolta' di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile; b) sono dispensati dalla chiamata alle armi nel caso in cui siano ministri di culto con cura di anime. 4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 4, 6, 7 e 13, la Chiesa apostolica in Italia rilascia apposita certificazione della qualifica di ministro di culto. Apposito elenco dei ministri di culto e' tenuto dalla Chiesa apostolica e trasmesso alle competenti amministrazioni.». |
| | Articolo 2 Missionari e ministri di culto provenienti da organizzazioni religiose di fede apostolica con sede in Paesi esteri 1. Dopo l'art. 2 dell'intesa stipulata il 4 aprile 2007 e' aggiunto il seguente articolo: «Articolo 2-bis (Missionari e ministri di culto provenienti da organizzazioni religiose di fede apostolica con sede in Paesi esteri). - 1. La Chiesa Apostolica in Italia e' in comunione con le organizzazioni religiose che, in tutto il mondo, accolgono la visione evangelica, pentecostale e apostolica e si avvale del supporto di missionari stranieri per lo svolgimento delle proprie attivita'. 2. La Chiesa Apostolica in Italia coordina missioni evangeliche e di sostegno umanitario in numerosi Paesi esteri, anche provvedendo alla formazione, presso gli Istituti di cui all'art. 11, dei ministri di culto provenienti dagli Stati dove hanno sede le rappresentanze missionarie della stessa. 3. L'ingresso e il soggiorno in Italia dei missionari e dei ministri di culto avviene nel rispetto della normativa italiana ed europea.». |
| | Art. 3 Introduzione dell'articolo 3-bis della legge n. 128 del 2012, in materia di missionari e ministri di culto provenienti da organizzazioni religiose di fede apostolica con sede in Paesi esteri 1. Dopo l'articolo 3 della legge 30 luglio 2012, n. 128, e' inserito il seguente: «Art. 3-bis (Missionari e ministri di culto provenienti da organizzazioni religiose di fede apostolica con sede in Paesi esteri). - 1. La Chiesa apostolica in Italia e' in comunione con le organizzazioni religiose che, in tutto il mondo, accolgono la visione evangelica, pentecostale e apostolica e si avvale del supporto di missionari stranieri per lo svolgimento delle proprie attivita'. 2. La Chiesa apostolica in Italia coordina missioni evangeliche e di sostegno umanitario in numerosi Paesi esteri, anche provvedendo alla formazione, presso gli istituti di educazione di cui all'articolo 11, dei ministri di culto provenienti dagli Stati dove hanno sede le rappresentanze missionarie della stessa. 3. L'ingresso e il soggiorno in Italia dei missionari e dei ministri di culto avviene nel rispetto della normativa italiana ed europea». |
| | Articolo 3
Richieste in ordine allo studio del fatto religioso
l. Al comma 1 dell'art. 9 dell'intesa stipulata il 4 aprile 2007 le parole «Consiglio Nazionale» sono sostituite dalle parole «Team Apostolico». |
| | Art. 4 Modifica all'articolo 10 della legge n. 128 del 2012, in materia di richieste in ordine allo studio del fatto religioso 1. All'articolo 10, comma 1, della legge 30 luglio 2012, n. 128, le parole: «Consiglio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Team apostolico».
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 10 della citata legge 30 luglio 2012, n, 128, come modificato dalla presente legge: «Art. 10 (Richieste in ordine allo studio del fatto religioso). - 1. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati dalla Chiesa apostolica in Italia, e designati dal Team apostolico della Chiesa apostolica in Italia, il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. 2. L'attivita' prevista dal comma 1 si inserisce nell'ambito delle attivita' facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalita' concordate dalla Chiesa apostolica in Italia con le medesime istituzioni. 3. Eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico della Chiesa apostolica in Italia.». |
| | Articolo 4
Riconoscimento dei titoli di formazione teologica
1. L'art. 11 dell'intesa stipulata il 4 aprile 2007 e' sostituito dal seguente: «1. Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e scienze bibliche e teologiche rilasciati da Istituti con personalita' giuridica della Chiesa Apostolica in Italia operanti sul territorio italiano a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado. 2. I regolamenti vigenti presso gli Istituti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca. 3. Gli studenti degli Istituti possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata. 4. La gestione e il regolamento degli Istituti, nonche' la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti della Chiesa Apostolica in Italia, e a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.». |
| | Art. 5 Modifica dell'articolo 12 della legge n. 128 del 2012, in materia di riconoscimento dei titoli di formazione teologica 1. L'articolo 12 della legge 30 luglio 2012, n. 128, e' sostituito dal seguente: «Art. 12 (Riconoscimento dei titoli di formazione teologica). - 1. Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e scienze bibliche e teologiche rilasciati da istituti con personalita' giuridica della Chiesa apostolica in Italia operanti sul territorio italiano a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado. 2. I regolamenti vigenti presso gli istituti di cui al comma 1 e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca. 3. Gli studenti degli istituti di cui al comma 1 possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata. 4. La gestione e il regolamento degli istituti di cui al comma 1, nonche' la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti della Chiesa apostolica in Italia e a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari». |
| | Articolo 5
Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF
1. Al comma 1 dell'articolo 24 dell'intesa stipulata il 4 aprile 2007, le parole «destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato a interventi sociali culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri» sono sostituite dalle seguenti: «La Repubblica prende atto che la Chiesa Apostolica in Italia utilizzera' le somme devolute a tale titolo dallo Stato per interventi sociali, culturali e umanitari, per il mantenimento dei ministri di culto e per la realizzazione e manutenzione dei propri edifici di culto.». 2. Il comma 3 dell'art. 24 dell'intesa stipulata il 4 aprile 2007 e' sostituito dal seguente: «3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, la Chiesa Apostolica in Italia dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente alle iniziative di cui al comma l.». |
| | Art. 6 Modifiche all'articolo 25 della legge n. 128 del 2012, in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF 1. All'articolo 25 della legge 30 luglio 2012, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato a interventi sociali culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri» sono sostituite dalle seguenti: «. La Repubblica prende atto che la Chiesa apostolica in Italia utilizza le somme devolute a tale titolo dallo Stato per interventi sociali, culturali e umanitari, per il mantenimento dei ministri di culto e per la realizzazione e manutenzione dei propri edifici di culto»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, la Chiesa apostolica in Italia dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente alle iniziative di cui al comma 1».
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 25 della citata legge 30 luglio 2012, n. 128, come modificato dalla presente legge: «Art. 25 (Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF). - 1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la Chiesa apostolica in Italia concorre con i soggetti e secondo le modalita' previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'IRPEF. La Repubblica prende atto che la Chiesa apostolica in Italia utilizza le somme devolute a tale titolo dallo Stato per interventi sociali, culturali e umanitari, per il mantenimento dei ministri di culto e per la realizzazione e manutenzione dei propri edifici di culto. 2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 e' effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, in sede di dichiarazione annuale dei redditi. 3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, la Chiesa apostolica in Italia dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente alle iniziative di cui al comma 1. 4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente alla Chiesa apostolica in Italia, entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alla Chiesa apostolica in Italia.» |
| | Articolo 6
Entrata in vigore
l. Le disposizioni di cui all'articolo 5 decorrono dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa. |
| | Art. 7
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| | Articolo 7
Norma finale
1. Il Governo presentera' al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Costituzione, al quale sara' allegato il testo dell'intesa stessa. Roma, 15 settembre 2025
Il Presidente del Consiglio dei ministri Meloni Il legale rappresentante della Chiesa Apostolica in Italia Frediani |
| | Art. 8
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 decorrono dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 7 maggio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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