Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2026 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 marzo 2026, n. 38
Testo del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 72 del 27 marzo 2026), coordinato con la legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Trattamento IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di
pagamento

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 11, dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. In ogni caso, tale valore non puo' essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026. Sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformita' all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026 sono fatti salvi i comportamenti adottati in conformita' alla disciplina vigente alla data del 31 dicembre 2025 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a variazioni rispetto all'imposta precedentemente liquidata.
3. I commi 138 e 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono abrogati.
4. All'articolo 27, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 30, dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. In ogni caso, tale valore non puo' essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Base imponibile). - 1. La base imponibile
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e'
costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi
dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni
contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti
all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi
accollati al cessionario o al committente, aumentato delle
integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi
dovuti da altri soggetti.
2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono
costituiti:
a) per le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi dipendenti da atto della pubblica autorita',
dall'indennizzo comunque denominato;
b) per i passaggi di beni dal committente al
commissionario o dal commissionario al committente, di cui
al numero 3) del secondo comma dell'articolo 2,
rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal
commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo
di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della
provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute
dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo
del terzo comma dell'articolo 3, rispettivamente dal prezzo
di fornitura del servizio pattuito dal mandatario,
diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del
servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della
provvigione;
c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6)
del secondo comma dell'articolo 2, dal prezzo di acquisto
o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni
simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali
operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e
al secondo periodo del terzo comma dell'articolo 3, nonche'
per quelle di cui al terzo periodo del sesto comma
dell'articolo 6, dalle spese sostenute dal soggetto passivo
per l'esecuzione dei servizi medesimi;
d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di
cui all'articolo 11, dal valore monetario dei beni e dei
servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come
determinato dal contratto. In ogni caso, tale valore non
puo' essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi
riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese
da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si
effettuano dette operazioni;
e) per le cessioni di beni vincolati al regime
della temporanea importazione, dal corrispettivo della
cessione diminuito del valore accertato dall'ufficio
doganale all'atto della temporanea importazione.
3. In deroga al comma 1:
a) per le operazioni imponibili effettuate nei
confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del
diritto alla detrazione e' limitato a norma del comma 5
dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui
all'articolo 36-bis, la base imponibile e' costituita dal
valore normale dei beni e dei servizi se e' dovuto un
corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni
sono effettuate da societa' che direttamente o
indirettamente controllano tale soggetto, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa societa' che
controlla il predetto soggetto;
b) per le operazioni esenti effettuate da un
soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla
detrazione e' limitato a norma del comma 5 dell'articolo
19, la base imponibile e' costituita dal valore normale dei
beni e dei servizi se e' dovuto un corrispettivo inferiore
a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei
confronti di societa' che direttamente o indirettamente
controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa societa' che controlla il predetto
soggetto;
c) per le operazioni imponibili, nonche' per quelle
assimilate agli effetti del diritto alla detrazione,
effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del
diritto alla detrazione e' limitato a norma del comma 5
dell'articolo 19, la base imponibile e' costituita dal
valore normale dei beni e dei servizi se e' dovuto un
corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni
sono effettuate nei confronti di societa' che direttamente
o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa societa' che
controlla il predetto soggetto;
d) per la messa a disposizione di veicoli stradali
a motore nonche' delle apparecchiature terminali per il
servizio radiomobile pubblico terrestre di
telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione
effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio
personale dipendente la base imponibile e' costituita dal
valore normale dei servizi se e' dovuto un corrispettivo
inferiore a tale valore.
4. Ai fini della determinazione della base imponibile
i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in
valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno
di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale
indicazione nella fattura, del giorno di emissione della
fattura. In mancanza, il computo e' effettuato sulla base
della quotazione del giorno antecedente piu' prossimo. La
conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate
nell'anno solare, puo' essere fatta sulla base del tasso di
cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.
5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il
cui acquisto o importazione la detrazione e' stata ridotta
ai sensi dell'articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di
indetraibilita' oggettiva, la base imponibile e'
determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai
sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi
dei commi precedenti.
5-bis. La base imponibile della operazione soggetta
ad imposta ai sensi del comma 3 dell'articolo 6-quater e'
costituita dal corrispettivo dovuto per il
buono-corrispettivo o, in assenza di informazioni su detto
corrispettivo, dal valore monetario del buono-corrispettivo
multiuso al netto dell'imposta sul valore aggiunto relativa
ai beni ceduti o ai servizi prestati. Se il
buono-corrispettivo multiuso e' usato solo parzialmente, la
base imponibile e' pari alla corrispondente parte di
corrispettivo o di valore monetario del
buono-corrispettivo. La base imponibile, comprensiva
dell'imposta, dei servizi di distribuzione e simili di cui
al comma 4 dell'articolo 6-quater, qualora non sia
stabilito uno specifico corrispettivo, e' costituito dalla
differenza tra il valore monetario del buono-corrispettivo
e l'importo dovuto per il trasferimento del
buono-corrispettivo medesimo.».
- Si riporta il comma 138 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale
per il triennio 2026-2028):
«138. All'articolo 13, comma 2, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, le parole: "dal valore normale dei beni e dei servizi
che formano oggetto di ciascuna di esse" sono sostituite
dalle seguenti: "dal valore dei beni e dei servizi che
formano oggetto di ciascuna di esse, determinato
dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a
tali cessioni o prestazioni".».
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di imposta sul
valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio
2026, n. 10, come modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Base imponibile). - 1. La base imponibile
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e'
costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi
dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni
contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti
all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi
accollati al cessionario o al committente, aumentato delle
integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi
dovuti da altri soggetti.
2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono
costituiti:
a) per le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi dipendenti da atto della pubblica autorita',
dall'indennizzo comunque denominato;
b) per i passaggi di beni dal committente al
commissionario o dal commissionario al committente, di cui
all'articolo 5, comma 2, lettera c), rispettivamente dal
prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito
della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal
commissionario, aumentato della provvigione; per le
prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza
rappresentanza, di cui all'articolo 10, comma 3, terzo
periodo, rispettivamente dal prezzo di fornitura del
servizio pattuito dal mandatario, diminuito della
provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto
dal mandatario, aumentato della provvigione;
c) per le cessioni indicate all'articolo 5, comma
2, lettere d), e) e f), dal prezzo di acquisto o, in
mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili,
determinati nel momento in cui si effettuano tali
operazioni; per le prestazioni di servizi di cui
all'articolo 10, comma 3, primo e secondo periodo, nonche'
per quelle di cui all'articolo 24, comma 6, terzo periodo,
dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione
dei servizi medesimi;
d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di
cui all'articolo 30, dal valore monetario dei beni e dei
servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come
determinato dal contratto. In ogni caso, tale valore non
puo' essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi
riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese
da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si
effettuano dette operazioni;
e) per le cessioni di beni vincolati al regime del
perfezionamento attivo e dell'ammissione temporanea, dal
corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato
dall'ufficio doganale all'atto del perfezionamento attivo e
dell'ammissione temporanea.
3. In deroga al comma 1:
a) per le operazioni imponibili effettuate nei
confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del
diritto alla detrazione e' limitato a norma dell'articolo
56, comma 5, anche per effetto dell'opzione di cui
all'articolo 94, la base imponibile e' costituita dal
valore normale dei beni e dei servizi se e' dovuto un
corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni
sono effettuate da societa' che direttamente o
indirettamente controllano tale soggetto, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa societa' che
controlla il predetto soggetto;
b) per le operazioni esenti effettuate da un
soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla
detrazione e' limitato a norma dell'articolo 56, comma 5,
la base imponibile e' costituita dal valore normale dei
beni e dei servizi se e' dovuto un corrispettivo inferiore
a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei
confronti di societa' che direttamente o indirettamente
controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono
controllate dalla stessa societa' che controlla il predetto
soggetto;
c) per le operazioni imponibili, nonche' per quelle
assimilate agli effetti del diritto alla detrazione,
effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del
diritto alla detrazione e' limitato a norma dell'articolo
56, comma 5, la base imponibile e' costituita dal valore
normale dei beni e dei servizi se e' dovuto un
corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni
sono effettuate nei confronti di societa' che direttamente
o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono
controllate o sono controllate dalla stessa societa' che
controlla il predetto soggetto;
d) per la messa a disposizione di veicoli stradali
a motore nonche' delle apparecchiature terminali per il
servizio radiomobile pubblico terrestre di
telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione
effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio
personale dipendente la base imponibile e' costituita dal
valore normale dei servizi se e' dovuto un corrispettivo
inferiore a tale valore.
4. Ai fini della determinazione della base imponibile
i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in
valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno
di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale
indicazione nella fattura, del giorno di emissione della
fattura. In mancanza, il computo e' effettuato sulla base
della quotazione del giorno antecedente piu' prossimo. La
conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate
nell'anno solare, puo' essere fatta sulla base del tasso di
cambio pubblicato dalla Banca centrale europea.
5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il
cui acquisto o importazione la detrazione e' stata ridotta
ai sensi dell'articolo 58 o di altre disposizioni di
indetraibilita' oggettiva, la base imponibile e'
determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai
sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi
dei commi 1, 2, 3 e 4.
6. La base imponibile della operazione soggetta ad
imposta ai sensi dell'articolo 14, comma 3, e' costituita
dal corrispettivo dovuto per il buono-corrispettivo o, in
assenza di informazioni su detto corrispettivo, dal valore
monetario del buono-corrispettivo multiuso al netto
dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai beni ceduti o
ai servizi prestati. Se il buono-corrispettivo multiuso e'
usato solo parzialmente, la base imponibile e' pari alla
corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario
del buono-corrispettivo. La base imponibile, comprensiva
dell'imposta, dei servizi di distribuzione e simili di cui
all'articolo 14, comma 4, qualora non sia stabilito uno
specifico corrispettivo, e' costituito dalla differenza tra
il valore monetario del buono-corrispettivo e l'importo
dovuto per il trasferimento del buono-corrispettivo
medesimo.
7. Concorrono a formare la base imponibile le
maggiorazioni, rapportate al corrispettivo, delle quali e'
prevista la rivalsa per legge, addebitate dai soggetti
iscritti in albi professionali a titolo di contributo
integrativo dovuto alla cassa di previdenza e di assistenza
di appartenenza. Tuttavia, le maggiorazioni non rilevano ai
fini della determinazione del predetto contributo
integrativo.
8. La cessione di recipienti, imballaggi e
contenitori utilizzati in tutte le fasi della vendita
all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli si effettua verso
il corrispettivo di un prezzo identico a quello di
acquisto. Tale prezzo, aggiuntivo a quello di vendita dei
prodotti, deve essere indicato distintamente nella fattura
di cui all'articolo 72.».
 
Art. 2

Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati

1. All'articolo 1, comma 154, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «e dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209».
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2027.

Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 154 dell'articolo 1 della legge
11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019) come modificato dalla presente
legge:
«154. Gli effetti dell'opzione di cui all'articolo
24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo, non
sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 44 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 147, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 27
dicembre 2023, n. 209.».
 
Art. 2 bis

Imposizione fiscale dei redditi dei lavoratori marittimi

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 3, dopo la lettera d-ter) e' aggiunta la seguente:
«d-quater) i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato dai lavoratori marittimi residenti in Italia, imbarcati per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi su navi battenti bandiera estera diverse da quelle di cui all'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, annotate nell'elenco di cui al comma 2 del medesimo articolo 6-ter»;
b) all'articolo 51, comma 8-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori marittimi imbarcati sulle navi».
2. All'articolo 5 della legge 16 marzo 2001, n. 88, il comma 5 e' abrogato.
3. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche dei redditi di cui alla lettera d-quater) del comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 1, lettera a), del presente articolo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 3 e 51 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Base imponibile). - 1. L'imposta si applica
sul reddito complessivo del soggetto, formato per i
residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri
deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti
soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.
2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica
separatamente sui redditi elencati nell'art. 16, salvo
quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.
3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:
a) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti
a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva;
b) gli assegni periodici destinati al mantenimento
dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di
separazione legale ed effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria;
c);
d) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo
familiare, nonche', con gli stessi limiti e alle medesime
condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque
denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;
d-bis) la maggiorazione sociale dei trattamenti
pensionistici prevista dall'articolo 1 della L. 29 dicembre
1988, n. 544;
d-ter) le somme corrisposte a titolo di borsa di
studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza
di accordi e intese internazionali.
d-quater) i redditi derivanti da lavoro dipendente
prestato dai lavoratori marittimi residenti in Italia,
imbarcati per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco
di dodici mesi su navi battenti bandiera estera diverse da
quelle di cui all'articolo 6-ter, comma 1, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, anno
tate nell'elenco di cui al comma 2 del medesimo articolo
6-ter.».
«Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e'
costituito da tutte le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche
sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo
d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti
dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
del periodo d'imposta successivo a quello cui si
riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in
ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di
assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
assistenziale in conformita' a disposizioni dei contratti
collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, o di regolamento aziendale, iscritti
all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi istituita con
il decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2008, n. 141,
che operino secondo il principio di mutualita' e
solidarieta' tra gli iscritti, per un importo non superiore
complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del
predetto limite si tiene conto anche dei contributi di
assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10,
comma 1, lettera e-ter);
b) ;
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore
di lavoro nonche' quelle in mense organizzate direttamente
dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni
sostitutive delle somministrazioni di vitto fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a
euro 10 nel caso in cui le stesse siano rese in forma
elettronica; le indennita' sostitutive delle
somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai
cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere
temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone dove
manchino strutture o servizi di ristorazione fino
all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29;
d) le prestazioni di servizi di trasporto
collettivo alla generalita' o a categorie di dipendenti;
anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti
servizi pubblici;
d-bis) le somme erogate o rimborsate alla
generalita' o a categorie di dipendenti dal datore di
lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute,
volontariamente o in conformita' a disposizioni di
contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per
l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico
locale, regionale e interregionale del dipendente e dei
familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle
condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed
f) del comma 1 dell'articolo 47;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi
riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, offerti alla generalita' dei
dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari
indicati nell'articolo 12 per le finalita' di cui al comma
1 dell'articolo 100;
f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati
dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei
familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di
educazione e istruzione anche in eta' prescolare, compresi
i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonche'
per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e
invernali e per borse di studio a favore dei medesimi
familiari;
f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore
di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di
dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai
familiari anziani o non autosufficienti indicati
nell'articolo 12;
f-quater) i contributi e i premi versati dal datore
di lavoro a favore della generalita' dei dipendenti o di
categorie di dipendenti e dei loro familiari indicati
nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste
nel medesimo articolo 12, comma 2, per prestazioni, anche
in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, le cui caratteristiche sono definite
dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per
oggetto il rischio di gravi patologie;
g) il valore delle azioni offerte alla generalita'
dei dipendenti per un importo non superiore
complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a
condizione che non siano riacquistate dalla societa'
emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima
che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione;
qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine,
l'importo che non ha concorso a formare il reddito al
momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel
periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis);
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di
cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche'
le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in
conformita' a contratti collettivi o ad accordi e
regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui
allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi
delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate
dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle
case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del
riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare
percepito nel periodo d'imposta;
i-bis) le quote di retribuzione derivanti
dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di
rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
o esclusive della medesima, per il periodo successivo alla
prima scadenza utile per il pensionamento di anzianita',
dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente
normativa.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e
g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni
emesse dall'impresa con la quale il contribuente
intrattiene il rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse
da societa' che direttamente o indirettamente, controllano
la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate
dalla stessa societa' che controlla l'impresa. La
disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si
rende applicabile esclusivamente quando ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che
siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione e'
esercitabile, la societa' risulti quotata in mercati
regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque
anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento
nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza
tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti
titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in
garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro
assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il
reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione
e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui
avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori
di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei
servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari
indicati nell'articolo 12 , o il diritto di ottenerli da
terzi, si applicano le disposizioni relative alla
determinazione del valore normale dei beni e dei servizi
contenute nell'articolo 9. In deroga al primo periodo, il
valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui
scambio e' diretta l'attivita' del datore di lavoro e
ceduti ai dipendenti e' determinato in base al prezzo
mediamente praticato nel medesimo stadio di
commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la
prestazione di servizi a favore del lavoratore o, in
mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.
Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti
e dei servizi prestati se complessivamente di importo non
superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il
predetto valore e' superiore al citato limite, lo stesso
concorre interamente a formare il reddito.
3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3,
l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte
del datore di lavoro puo' avvenire mediante documenti di
legittimazione, in formato cartaceo o elettronico,
riportanti un valore nominale.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54,
comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i
motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione,
concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a
decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento
dell'importo corrispondente ad una percorrenza
convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del
costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle
nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il
30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero
dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla
pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo
d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente
trattenute al dipendente. La predetta percentuale e'
ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione
esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli
elettrici ibridi plug-in;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il
50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi
calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla
data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso
fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo
degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.
Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati
anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata
inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi
aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto
di solidarieta' o in cassa integrazione guadagni o a
dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo
1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni
pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto
opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o
in comodato, si assume la differenza tra la rendita
catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese
inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a
carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il
godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi
in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio
stesso, si assume il 30 per cento della predetta
differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
nel catasto si assume la differenza tra il valore del
canone di locazione determinato in regime vincolistico o,
in mancanza, quello determinato in regime di libero
mercato, e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato;
c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di
persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli
ammontari eventualmente trattenuti, l'importo
corrispondente all'introito medio per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei
trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media
convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31
dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data della sua
emanazione.
4-bis.
5. Le indennita' percepite per le trasferte o le
missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di
rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di
vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il
limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle
spese per trasferte o missioni fuori del territorio
comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al
viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o
missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire
30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate,
concorrono a formare il reddito. I rimborsi delle spese,
sostenute nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio,
viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi
pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15
gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui
al presente comma, ad esclusione di quelli spettanti dal 1°
gennaio 2025 al personale delle Forze armate, delle Forze
di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile
1981, n. 121, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle
predette spese sono eseguiti con versamento bancario o
postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con
carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i
premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui
all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento militare, i
premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di
finanza di cui all'articolo 2161 del citato codice, nonche'
le indennita' di cui all'articolo 133 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per
cento del loro ammontare . Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente
disposizione.
7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima
sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a
formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro
ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a
lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del
territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal
territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se
le indennita' in questione, con riferimento allo stesso
trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente
disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte
per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo
12, e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri
sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per
recesso dal contratto di locazione in dipendenza
dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se
rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente
documentate, non concorrono a formare il reddito anche se
in caso di contemporanea erogazione delle suddette
indennita'.
8. Gli assegni di sede e le altre indennita'
percepite per servizi prestati all'estero costituiscono
reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi
prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni
statali la legge prevede la corresponsione di una
indennita' base e di maggiorazioni ad esse collegate
concorre a formare il reddito la sola indennita' base nella
misura del 50 per cento nonche' il 50 per cento delle
maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di
ottantasette quarantesimi dell'indennita' base o,
limitatamente alle indennita' di cui all'articolo 1808,
comma 1, lettera b), del codice dell'ordinamento militare,
di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due
volte l'indennita' base. Qualora l'indennita' per servizi
prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche
con riferimento all'attivita' prestata nel territorio
nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente
gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa
disposizione esclude l'applicabilita' di quella di cui al
comma 5.
8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a
8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in
via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da
dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello
Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e'
determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali
definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1,
del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. Le
disposizioni del primo periodo non si applicano ai redditi
di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori marittimi
imbarcati sulle navi.
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del
presente articolo non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, quando la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al
periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2
per cento rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno
1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
ricognizione della predetta percentuale di variazione.
Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha
effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere
derivante dall'applicazione del medesimo decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 16
marzo 2001, n. 88 (Nuove disposizioni in materia di
investimenti nelle imprese marittime), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 5 (Disposizioni concernenti i marittimi
imbarcati). - 1. Il comma 2 dell'articolo 318 del codice
della navigazione e' sostituito dal seguente:
"2. Alle disposizioni di cui al comma 1 puo'
derogarsi attraverso accordi collettivi nazionali stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale. Per i marittimi di nazionalita' diversa da
quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformita' a
quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti
visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di
soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave
navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto
nazionale".
2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni,
le parole: "In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti
criteri:" sono sostituite dalle seguenti: "Per la
composizione degli equipaggi delle navi di cui all'articolo
1 dovranno essere osservati i seguenti criteri:".
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del citato
decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, e' inserito il
seguente:
"1-bis. In deroga al comma 1 dell'articolo 318 del
codice della navigazione, nonche' alle disposizioni di cui
al comma 1 del presente articolo, la composizione degli
equipaggi delle navi di cui all'articolo 1 puo' essere
altresi' determinata in conformita' ad accordi sindacali
nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori del settore
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale".
4. Il comma 2 dell'articolo 2 del citato
decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, e' sostituito
dal seguente:
"2. Nella tabella di armamento della nave e' posta
annotazione dei componenti dell'equipaggio per i quali, ai
sensi del comma 2 dell'articolo 318 del codice della
navigazione, nonche' ai sensi degli accordi di cui ai commi
1 e 1-bis del presente articolo, non e' richiesta la
nazionalita' italiana o comunitaria. L'autorita' marittima,
qualora non ricorrano motivi particolari o di forza
maggiore, nega le spedizioni alla nave il cui equipaggio
sia composto non in conformita' alla annotazione stessa.
Per i marittimi di nazionalita' diversa da quella italiana
o comunitaria, imbarcati in conformita' a quanto previsto
nella tabella di armamento della nave, non sono richiesti
visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di
soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave
navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto
nazionale".
5. (abrogato).».
 
Art. 2 ter
Modifica all'articolo 48-bis, comma 1-ter, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 602 del 1973

1. All'articolo 48-bis, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: «di qualunque ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 48-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle
pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e le
societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di
effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo
superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via
telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o piu'
cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono
al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della
riscossione competente per territorio, ai fini
dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme
iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica
alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto il
sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero
della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano
ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo
19 del presente decreto nonche' ai risparmiatori di cui
all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di
banche e loro controllate aventi sede legale in Italia,
poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16
novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.
1-bis. Limitatamente alle somme dovute a titolo di
stipendio, di salario o di altre indennita' relative al
rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a
causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1
si applicano anche al pagamento di importi superiori a
duemilacinquecento euro; in tal caso, i soggetti di cui al
medesimo comma 1 verificano se il beneficiario e'
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla
notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un
ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro.
1-ter. Relativamente alle somme di cui all'articolo
54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dovute agli esercenti arti e professioni per
l'attivita' professionale dai medesimi svolta, anche in
favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello
Stato, le disposizioni di cui al comma 1 del presente
articolo si applicano, a decorrere dal 15 giugno 2026,
anche al pagamento di importi fino a 5.000 euro; in tal
caso, i soggetti di cui allo stesso comma 1 verificano se
il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a
cinquemila euro e, in caso affermativo, sono tenuti a
procedere, direttamente in base all'esito della verifica,
al pagamento in favore:
a) dell'agente della riscossione, fino a
concorrenza del debito risultante dalla verifica;
b) del beneficiario, nei limiti delle somme
eventualmente eccedenti l'ammontare del predetto debito.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma
1.
2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al
comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non
superiore al doppio, ovvero diminuito.».
 
Art. 3
Rateizzazione della tassazione dell'avviamento negativo nelle
operazioni di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con
continuazione dell'attivita' e mantenimento degli assetti
occupazionali
1. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente:
«5-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la differenza, qualora negativa, tra il corrispettivo e il valore dei beni e dei rapporti giuridici che costituiscono l'azienda o il ramo d'azienda, nelle operazioni di cui all'articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente alla quota rilevata nel conto economico, concorre in quote costanti alla formazione del reddito nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.».
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-octies e' aggiunto il seguente:
«4-novies. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la differenza, qualora negativa, tra il corrispettivo e il valore dei beni e dei rapporti giuridici che costituiscono l'azienda o il ramo d'azienda, nelle operazioni di cui all'articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente alla quota rilevata nel conto economico, concorre in quote costanti alla determinazione del valore della produzione netta nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 22,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 3 milioni di euro per l'anno 2027 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 86 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 86 (Plusvalenze patrimoniali). - 1. Le
plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da
quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 85, concorrono a
formare il reddito:
a) se sono realizzate mediante cessione a titolo
oneroso;
b) se sono realizzate mediante il risarcimento,
anche in forma assicurativa, per la perdita o il
danneggiamento dei beni;
c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati
a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 la plusvalenza e' costituita dalla differenza fra
il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli
oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non
ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche
le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di
avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a
titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione e'
costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se
costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono
complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al
quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera
plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente
pattuito.
3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,
la plusvalenza e' costituita dalla differenza tra il valore
normale e il costo non ammortizzato dei beni.
4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di
cui all'articolo 87, determinate a norma del comma 2 del
presente articolo, concorrono a formare il reddito per
l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state
realizzate. Le plusvalenze realizzate per le cessioni di
azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito
per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state
realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda e' stato
posseduto per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta
del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e
nei successivi, ma non oltre il quarto. Le plusvalenze
realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo
esclusivo della prestazione dell'atleta per le societa'
sportive professionistiche concorrono a formare il reddito
per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state
realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un
periodo non inferiore a due anni, a scelta del
contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei
successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte
proporzionalmente corrispondente al corrispettivo
eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della
plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in
cui e' stata realizzata. Le scelte di cui al presente comma
devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa
non e' presentata, la plusvalenza concorre a formare il
reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui e'
stata realizzata.
4-bis. Per le plusvalenze realizzate su
partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, per
i quali sussiste la condizione di cui al comma 2, lettera
a), del medesimo articolo, al cedente controllante, ai
sensi del comma 2 dell'articolo 167, residente nel
territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue
controllate, spetta un credito d'imposta ai sensi
dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte
dall'impresa o ente partecipato sugli utili maturati
durante il periodo di possesso della partecipazione, in
proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti
dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La
detrazione del credito d'imposta di cui al periodo
precedente spetta per l'ammontare dello stesso non
utilizzato dal cedente ai sensi dell'articolo 89, comma 3;
tale ammontare, ai soli fini dell'applicazione
dell'imposta, e' computato in aumento del reddito
complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso
soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del
reddito complessivo, si puo' procedere di ufficio alla
correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta
dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
5. La cessione dei beni ai creditori in sede di
concordato preventivo non costituisce realizzo delle
plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle
relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
5-bis. Nelle ipotesi dell'articolo 47, commi 5 e 7,
costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei
beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle
riserve di capitale per la parte che eccede il valore
fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.
5-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base
ai principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, la differenza, qualora negativa, tra il
corrispettivo e il valore dei beni e dei rapporti giuridici
che costituiscono l'azienda o il ramo d'azienda, nelle
operazioni di cui all'articolo 1, comma 237, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, limitatamente alla quota rilevata
nel conto economico, concorre in quote costanti alla
formazione del reddito nell'esercizio stesso e nei quattro
successivi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali), come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Disposizioni comuni per la determinazione
del valore della produzione netta). - 1. Nella
determinazione della base imponibile:
a) sono ammessi in deduzione:
1) in relazione a soggetti diversi dai lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato, i contributi per le
assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
1-bis) le somme corrisposte, anche su base
volontaria al fondo istituito, con mandato senza
rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese
aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in
conformita' alle disposizioni di legge o contrattuali,
indipendentemente dal trattamento contabile ad esse
applicato, a condizione che siano utilizzate in conformita'
agli scopi di tali consorzi;
2);
3);
4);
5) per i soggetti che determinano il valore della
produzione ai sensi degli articoli da 5 a 9, in relazione
al personale dipendente diverso da quello a tempo
indeterminato, e per i soggetti che determinano il valore
della produzione ai sensi degli articoli 10, comma 1, e
10-bis, comma 1, le spese relative agli apprendisti, ai
disabili e le spese per il personale assunto con contratti
di formazione e lavoro, nonche', per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi
sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo,
ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da
consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di
programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che
l'attestazione di effettivita' degli stessi sia rilasciata
dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza,
da un revisore dei conti o da un professionista iscritto
negli albi dei revisori dei conti, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei
consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo
13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile
del centro di assistenza fiscale;
b) non sono ammessi in deduzione:
1).
2) i compensi per attivita' commerciali e per
prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente,
nonche' i compensi attribuiti per obblighi di fare, non
fare o permettere, di cui all'articolo 67, comma 1, lettere
i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917;
3) i costi per prestazioni di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, commi 2,
lettera a), e 3, del predetto testo unico delle imposte sui
redditi;
4) i compensi per prestazioni di lavoro
assimilato a quello dipendente ai sensi dell'articolo 47
dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;
5) gli utili spettanti agli associati in
partecipazione di cui alla lettera c) del predetto articolo
49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi;
6).
1.1. Le deduzioni di cui al comma 1, lettera a),
numeri 2), 3) e 4), per i produttori agricoli di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), e per le societa'
agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, si applicano, nella misura del 50 per
cento degli importi ivi previsti, anche per ogni lavoratore
agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel
periodo di imposta purche' abbia lavorato almeno 150
giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale.
1-bis. Per le imprese autorizzate all'auto-trasporto
di merci, sono ammesse in deduzione le indennita' di
trasferta previste contrattualmente, per la parte che non
concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi
dell'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2.
3.
4.
4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a
concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro
180.759,91;
b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro
180.759,91 ma non euro 180.839,91;
c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro
180.839,91 ma non euro 180.919,91;
d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro
180.919,91 ma non euro 180.999,91;
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma
1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate
nelle lettere da a) a d) del presente comma e' aumentato,
rispettivamente, di euro 5.000, di euro 3.750, di euro
2.500 e di euro 1.250.
4-bis.1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono
alla formazione del valore della produzione non superiori
nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione
dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per
ogni lavoratore dipendente diverso da quelli a tempo
indeterminato impiegato nel periodo d'imposta fino a un
massimo di cinque. Ai fini del computo del numero di
lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di
cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti,
dei disabili e del personale assunto con contratti di
formazione lavoro.
4-bis.2. In caso di periodo d'imposta di durata
inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e
cessazione dell'attivita' in corso d'anno, gli importi
delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma
4-bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1
sono ragguagliati all'anno solare. Le deduzioni di cui ai
commi 1, lettera a), numero 2), e 4-bis.1 sono ragguagliate
ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del
periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo
indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalita' di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 61, e successive modificazioni, ivi compreso il
lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto,
sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni
spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati
nell'esercizio di attivita' commerciali e, in caso di
dipendenti impiegati anche nelle attivita' istituzionali,
l'importo e' ridotto in base al rapporto di cui
all'articolo 10, comma 2.
4-ter. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2,
applicano le deduzioni indicate nel presente articolo sul
valore della produzione netta prima della ripartizione
dello stesso su base regionale.
4-quater.
4-quinquies.
4-sexies.
4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle
deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 non puo' comunque
eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione
e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.
4-octies. Per i soggetti che determinano il valore
della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, e'
ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale
dipendente con contratto a tempo indeterminato. La
deduzione di cui al primo periodo e' altresi' ammessa, nei
limiti del 70 per cento del costo complessivamente
sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per
almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a
decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso
datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire
dalla cessazione del precedente contratto.
4-novies. Per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 luglio 2002, la differenza, qualora
negativa, tra il corrispettivo e il valore dei beni e dei
rapporti giuridici che costituiscono l'azienda o il ramo
d'azienda, nelle operazioni di cui all'articolo 1, comma
237, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente
alla quota rilevata nel conto economico, concorre in quote
costanti alla determinazione del valore della produzione
netta nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.».
 
Art. 4
Esenzione per gli interessi da titolo obbligazionario corrisposti ai
sistemi di garanzia dei depositanti

1. In considerazione della possibilita' di un consistente incremento dei rendimenti, gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti istituiti ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono esenti dall'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano agli interessi e agli altri proventi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2028.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 16,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 96 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
«Art. 96 (Soggetti aderenti e natura dei sistemi di
garanzia). - 1. Le banche italiane aderiscono a uno dei
sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e
riconosciuti in Italia.
1-bis. I sistemi di tutela istituzionale di cui
all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n.
575/2013 possono essere riconosciuti come sistemi di
garanzia dei depositanti.
2. Le succursali di banche comunitarie operanti in
Italia possono aderire a un sistema di garanzia italiano al
fine di integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia
dello Stato di appartenenza.
3. Le succursali di banche di Stato terzo autorizzate
in Italia aderiscono a un sistema di garanzia italiano
salvo che partecipino a un sistema di garanzia estero
equivalente almeno con riferimento al livello e all'ambito
di copertura.
4. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto
privato; le risorse finanziarie per il perseguimento delle
loro finalita' sono fornite dalle banche aderenti in
conformita' di quanto previsto dalla presente Sezione.
5. La pubblicita' e le comunicazioni che le banche
sono tenute a effettuare per informare i clienti sulla
garanzia dei depositanti sono disciplinate ai sensi del
Titolo VI.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239 (Modificazioni al regime
fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle
obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati):
«Art. 2 (Imposta sostitutiva sugli interessi, premi
ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari
per i soggetti residenti). - 1. Sono soggetti ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del
12,50 per cento, gli interessi ed altri proventi delle
obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 1,
nonche' gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni
e degli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed
equiparati, emessi in Italia, per la parte maturata nel
periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti
residenti nel territorio dello Stato:
a) persone fisiche;
b) soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
escluse le societa' in nome collettivo, in accomandita
semplice e quelle ad esse equiparate;
c) enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera
c), e quelli di cui all'articolo 74 del medesimo testo
unico, n. 917 del 1986, esclusi gli organismi di
investimento collettivo del risparmio;
d) ;
e) ;
f) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle
persone giuridiche.
1-bis. Sono soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura del 12,50 per cento, per
la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi ed
altri proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti
da soggetti non residenti. L'imposta e' applicata nella
misura del 12,50 per cento anche sugli interessi ed altri
proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui
all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, nonche' di quelli con regime
fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10
settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza.
1-ter.
1-quater. L'imposta di cui al comma 1-bis si applica
sugli interessi ed altri proventi percepiti dai soggetti
indicati al comma 1.
2. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 1-bis e'
applicata dalle banche, dalle societa' di intermediazione
mobiliare, dalle societa' fiduciarie, dagli agenti di
cambio e da altri soggetti espressamente indicati in
appositi decreti del Ministro delle finanze di concerto con
il Ministro del tesoro, residenti in Italia, che comunque
intervengono nella riscossione degli interessi, premi ed
altri frutti ovvero, anche in qualita' di acquirenti, nei
trasferimenti dei titoli di cui ai commi 1 e 1-bis. Ai fini
dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per
trasferimento dei titoli si intendono le cessioni e
qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che
comporta il mutamento della titolarita' giuridica dei
titoli.
3. Per i buoni postali di risparmio l'imposta
sostitutiva e' applicata dall'Ente poste italiane
conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni su proposta del consiglio di
amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere
stabilite particolari modalita' applicative della presente
disciplina, anche agli effetti dell'art. 7.».
 
Art. 5
Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1,
comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199
1. Ferma restando l'attivita' di adeguamento dei sistemi informativi da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, non si applica alle spedizioni, ivi indicate, di beni importati anteriormente alla data del 1° luglio 2026.

Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 126 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale
per il triennio 2026-2028):
«126. E' istituito, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea in materia doganale e fiscale, un
contributo alla copertura delle spese amministrative
correlate agli adempimenti doganali relativi alle
spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi.
Tale contributo si applica alle spedizioni di beni:
a) provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione
europea;
b) di valore dichiarato non superiore a 150 euro.».
 
Art. 6

Disposizione in materia di ritenuta sulle provvigioni

1. All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «dal 1° marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° maggio 2026».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 14,3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
2-bis. All'articolo 39, comma 5, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dopo le parole: «trasporti di persone,» sono inserite le seguenti: «nonche' dalle agenzie di viaggio e turismo, limitatamente ai compensi comunque denominati percepiti per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione dei medesimi documenti di viaggio,».
2-ter. All'articolo 25-bis, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «trasporti di persone,» sono inserite le seguenti: «nonche' dalle agenzie di viaggio e turismo, limitatamente ai compensi comunque denominati percepiti per la vendita, l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione dei medesimi documenti di viaggio,».
2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, valutati in 7,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 3,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 142, della
legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio
pluriennale per il triennio 2026-2028), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1. - 142. Le disposizioni di cui ai commi 140 e
141 si applicano alle provvigioni corrisposte a decorrere
dal 1° maggio 2026.».
- Si riporta il testo dell'articolo 39, comma 5, del
testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di
cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 39 (Ritenuta sulle provvigioni inerenti a
rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di
rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari).
- 1.- 4. Omissis
5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si
applicano alle provvigioni percepite dai rivenditori
autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti
di persone, nonche' dalle agenzie di viaggio e turismo,
limitatamente ai compensi comunque denominati percepiti per
la vendita, l'emissione, la prenotazione o
l'intermediazione dei medesimi documenti di viaggio, dai
soggetti che esercitano attivita' di distribuzione di
pellicole cinematografiche; dalle aziende e istituti di
credito e dalle societa' finanziarie e di locazione
finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle
attivita' di collocamento e di compravendita di titoli e
valute nonche' di raccolta e di finanziamento, dai
mediatori e rappresentanti di produttori agricoli e ittici
e di imprese esercenti la pesca marittima, dai
commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli,
ittici e di bestiame, nonche' dai consorzi e cooperative
tra imprese agricole, commerciali e artigiane non aventi
finalita' di lucro.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
recante disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 25-bis (Ritenuta sulle provvigioni inerenti a
rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di
rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari).
- I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, escluse
le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni
comunque denominate per le prestazioni anche occasionali
inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di
mediazione, di rappresentanza di commercio e di
procacciamento di affari, devono operare all'atto del
pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con
obbligo di rivalsa. L'aliquota della suddetta ritenuta si
applica nella misura fissata dall'articolo 11 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, per il primo scaglione di
reddito.
La ritenuta e' commisurata al cinquanta per cento
dell'ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma.
Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti
o mandanti che nell'esercizio della loro attivita' si
avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di
terzi, la ritenuta e' commisurata al venti per cento
dell'ammontare delle stesse provvigioni.
La ritenuta di cui ai commi precedenti e' scomputata
dall'imposta relativa al periodo di imposta di competenza,
purche' gia' operata al momento della presentazione della
dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall'imposta
relativa al periodo di imposta nel quale e' stata operata.
Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa
e' scomputata dall'imposta relativa al periodo d'imposta in
cui e' stata effettuata.
Se le provvigioni, per disposizioni normative o
accordi contrattuali, sono direttamente trattenute
sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono
tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti
l'importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo
dei termini per il relativo versamento da parte dei
committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si
considera operata nel mese successivo a quello in cui le
provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I
committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di
eventuali errori nella determinazione dell'importo della
ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non
oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le
provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano
alle provvigioni percepite dai rivenditori autorizzati di
documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone,
nonche' dalle agenzie di viaggio e turismo, limitatamente
ai compensi comunque denominati percepiti per la vendita,
l'emissione, la prenotazione o l'intermediazione dei
medesimi documenti di viaggio, dai soggetti che esercitano
attivita' di distribuzione di pellicole cinematografiche,
dalle aziende ed istituti di credito e dalle societa'
finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni
rese nell'esercizio delle attivita' di collocamento e di
compravendita di titoli e valute nonche' di raccolta e di
finanziamento, dai mediatori e rappresentanti di produttori
agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca
marittima, dai commissionari che operano nei mercati
ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonche' dai
consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed
artigiane non aventi finalita' di lucro.
Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite
a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta e' applicata a titolo
d'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle provvigioni
percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione
forfetaria delle spese di produzione del reddito. Per le
prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le
disposizioni indicate nei commi che precedono.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono determinati i criteri, i termini e le
modalita' per la presentazione della dichiarazione indicata
nel secondo comma. Tali modalita' devono prevedere la
trasmissione anche tramite posta elettronica certificata
della predetta dichiarazione. La dichiarazione non potra'
avere limiti di tempo e sara' valida fino a revoca ovvero
fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente.
L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni
che comportano il venir meno delle predette condizioni
comporta l'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 11, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, e successive modificazioni.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano
anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.».
 
Art. 7
Modifiche alla disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per
gli investimenti in beni strumentali
1. All'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole «in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo,» sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 95,6 milioni di euro per l'anno 2027, 191,5 milioni di euro per l'anno 2028, 297,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 267,6 milioni di euro per l'anno 2031, 172 milioni di euro per l'anno 2032, 45,2 milioni di euro per l'anno 2033 e 5,6 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.
3-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b-bis) e' aggiunta la seguente:
«b-ter) maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199»;
b) al comma 2, dopo le parole: «la maggiorazione del costo del lavoro» sono inserite le seguenti: «, la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria».

Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 427 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale
per il triennio 2026-2028), come modificato dalla presente
legge:
«427. Ai fini delle imposte sui redditi, per i
soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano
investimenti in beni strumentali destinati a strutture
produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo
costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla
determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di
locazione finanziaria, e' maggiorato nella misura del 180
per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre
2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella
misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10
milioni di euro e fino a 20 milioni di euro in relazione
agli investimenti di cui al comma 429 effettuati dal 1°
gennaio 2026 al 30 settembre 2028.».
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del decreto
legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (Disposizioni in
materia di accertamento tributario e di concordato
preventivo biennale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Reddito d'impresa oggetto di concordato). -
1. Il reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte
sui redditi, proposto al contribuente ai fini del
concordato, e' individuato con riferimento all'articolo 56
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e, per
quanto riguarda i contribuenti soggetti all'imposta sul
reddito delle societa', alle disposizioni di cui alla
sezione I del capo II del titolo II del predetto testo
unico delle imposte sui redditi, ovvero, relativamente alle
imprese minori, all'articolo 66 del medesimo testo unico,
senza considerare i valori relativi a:
a) plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58,
86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all'articolo 88,
nonche' minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su
crediti di cui all'articolo 101 del predetto testo unico
delle imposte sui redditi;
b) utili o perdite derivanti da partecipazioni in
soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico, o in
un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio
1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in societa' di
capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero
all'articolo 116 del citato testo unico, o utili
distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi
denominazione, da societa' ed enti di cui all'articolo 73,
comma 1 del citato testo unico. Ai fini dell'individuazione
di questi ultimi, vale quanto disposto agli articoli 59 e
89 del medesimo testo unico;
b-bis) maggiorazione del costo del lavoro spettante
ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30
dicembre 2023, n. 216.
b-ter) maggiorazione delle quote di ammortamento e
dei canoni di locazione finanziaria spettanti ai sensi
dell'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30
dicembre 2025, n. 199.
2. Il saldo netto tra le plusvalenze, le
sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze
passive, le perdite su crediti, la maggiorazione del costo
del lavoro, la maggiorazione delle quote di ammortamento e
dei canoni di locazione finanziaria nonche' gli utili e le
perdite derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1
determinano una corrispondente variazione del reddito
concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole
disposizioni a esse applicabili.
3. Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei
periodi di imposta precedenti riducono il reddito
determinato ai sensi del presente articolo secondo le
disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del citato testo
unico delle imposte sui redditi.
4. In ogni caso il reddito assoggettato a imposizione
non puo' essere inferiore a 2.000 euro. Nel caso di
societa' in nome collettivo e societa' in accomandita
semplice e di soggetti a esse equiparati ai sensi
dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
nonche' dei soggetti di cui agli articoli 115 e 116 del
medesimo testo unico il limite di 2.000 euro e' ripartito
tra i soci o associati secondo le rispettive quote di
partecipazione. Fermo restando quanto previsto nei periodi
precedenti, il contribuente puo' computare in diminuzione
le perdite fiscali, determinate ai sensi del comma 2 e
conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato,
dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a
quelli successivi secondo le disposizioni di cui agli
articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui
redditi.».
 
Art. 7 bis

Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale

1. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) del 30 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c-ter) del 35 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale pari o superiore a 1 ma inferiore a 6».
2. All'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
«5-ter. Per il 2026 i programmi informatici di cui al comma 5-bis sono resi disponibili entro il 15 maggio 2026».
3. Per il biennio 2026-2027 il termine per aderire alla proposta di concordato, di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, e' differito al 31 ottobre 2026 ovvero all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (Disposizioni in
materia di accertamento tributario e di concordato
preventivo biennale), come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Elaborazione e adesione alla proposta di
concordato). - 1. La proposta di concordato e' elaborata
dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati
dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della
sua capacita' contributiva, sulla base di una metodologia
che valorizza, anche attraverso processi decisionali
completamente automatizzati di cui all'articolo 22 del
regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, le informazioni gia' nella
disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria, limitando
l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. La predetta
metodologia, predisposta per i contribuenti di cui agli
articoli 10, comma 1, e 23, comma 1, con riferimento a
specifiche attivita' economiche tiene conto degli andamenti
economici e dei mercati, delle redditivita' individuali e
settoriali desumibili dagli indici sintetici di
affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e delle
risultanze della loro applicazione, nonche' degli specifici
limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei
dati personali. La metodologia e' approvata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali. Il parere del Garante
per la protezione dei dati personali e' richiesto solo nei
casi in cui il decreto introduca modifiche al percorso
metodologico di calcolo.
2. Ai fini dell'elaborazione della predetta proposta,
l'Agenzia delle entrate, oltre ai dati di cui al comma 1,
ne acquisisce ulteriori dalle banche dati nella
disponibilita' dell'Amministrazione finanziaria e di altri
soggetti pubblici, escluse quelle soggette alla disciplina
di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Con il
decreto di cui al comma 1 sono individuate le specifiche
cautele e le garanzie per i diritti e le liberta' dei
contribuenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' le eventuali
tipologie di dati esclusi dal trattamento. L'Agenzia delle
entrate elabora e comunica la proposta attraverso i
programmi informatici di cui all'articolo 8.
3. Il contribuente puo' aderire alla proposta di
concordato entro il 30 settembre, ovvero entro l'ultimo
giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del
periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non
coincidente con l'anno solare. Per il primo anno di
applicazione dell'istituto, il contribuente puo' aderire
alla proposta di concordato entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale dei redditi
previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio
2024, n. 1.
3-bis. La proposta di reddito concordato di cui al
comma 1 non puo' eccedere il corrispondente reddito
dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui
si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto
disposto dagli articoli 15 e 16, della misura:
a) del 10 per cento, se nel periodo d'imposta
antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i
contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale
pari a 10;
b) del 15 per cento, se nel periodo d'imposta
antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i
contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale
pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
c) del 25 per cento, se nel periodo d'imposta
antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i
contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale
pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.
c-bis) del 30 per cento, se nel pe riodo d'imposta
antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i
contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale
pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c-ter) del 35 per cento, se nel periodo d'imposta
antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i
contribuenti presentano un livello di affidabilita' fiscale
pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.
3-ter. Laddove la proposta, tenuto conto di quanto
disposto al comma 3-bis, risulti inferiore rispetto ai
valori di riferimento settoriali individuati nella
metodologia di cui al comma 1, la limitazione di cui al
comma 3-bis non trova applicazione.
3-quater. La disposizione di cui al comma 3-bis si
applica anche per la determinazione della proposta di
valore della produzione netta rilevante ai fini della
imposta regionale sulle attivita' produttive di cui
all'articolo 17.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 9-bis (Indici sintetici di affidabilita'
fiscale). - 1. Al fine di favorire l'emersione spontanea
delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli
obblighi tributari da parte dei contribuenti e il
rafforzamento della collaborazione tra questi e
l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di
forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze
fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilita'
fiscale per gli esercenti attivita' di impresa, arti o
professioni, di seguito denominati "indici". Gli indici,
elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e
informazioni relativi a piu' periodi d'imposta,
rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a
verificare la normalita' e la coerenza della gestione
aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse
basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il
grado di affidabilita' fiscale riconosciuto a ciascun
contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo,
sulla base dei dati dichiarati entro i termini
ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di
cui al comma 11.
2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze entro il mese di marzo del
periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono
applicati. Le eventuali integrazioni degli indici,
indispensabili per tenere conto di situazioni di natura
straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad
andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo
a determinate attivita' economiche o aree territoriali,
sono approvate entro il mese di aprile del periodo
d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.
Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni
dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono
individuate le attivita' economiche per le quali devono
essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata
la revisione. Per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate di cui al precedente periodo e' emanato entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
2-bis. L'attivita' di revisione degli indici
sintetici di affidabilita' fiscale di cui al comma 2 tiene
conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e
razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare
adeguatamente la realta' dei comparti economici cui si
riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione
delle attivita' economiche Ateco.
3. I dati rilevanti ai fini della progettazione,
della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione
degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali
previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative
disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie
fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia
di finanza, nonche' da altre fonti.
4. I contribuenti cui si applicano gli indici
dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea
raccolta informativa, i dati economici, contabili e
strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi,
sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione
tecnica e metodologica approvata con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2,
indipendentemente dal regime di determinazione del reddito
utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per
il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati
di cui al periodo precedente. La disposizione del primo
periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli
indici per tutte le attivita' economiche interessate, anche
ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di
settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017
e 2018, il provvedimento di cui al secondo periodo del
presente comma e' emanato entro il termine previsto
dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per
l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai
predetti periodi d'imposta.
4-bis. Dai modelli da utilizzare per la comunicazione
dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici
sono esclusi i dati gia' contenuti negli altri quadri dei
modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui
redditi, approvati con il provvedimento previsto
dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli
indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di
cui al comma 4 del presente articolo. L'Agenzia delle
entrate rende disponibili agli operatori economici,
nell'area riservata del proprio sito internet
istituzionale, i dati in suo possesso che risultino utili
per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le
disposizioni del presente comma si applicano dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.
4-ter. Nell'ottica di semplificare l'adempimento di
cui al comma 4, l'Agenzia delle entrate rende disponibili
ai contribuenti ovvero ai loro intermediari, anche mediante
l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie,
gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili
allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o
pervenuti da terzi, per l'acquisizione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli indici. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali nei casi
previsti dall'articolo 36, comma 1, del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, sono individuati gli elementi e le
informazioni da fornire al contribuente, le fonti
informative e le modalita' con cui tali dati sono messi a
disposizione dello stesso contribuente. Con i provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione
dei modelli degli indici sintetici di affidabilita'
fiscale, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, sono definiti i dati su cui
si fonda l'analisi funzionali alla revisione degli indici
sintetici di affidabilita' fiscale, di cui al comma 2 ed
inoltre alla eliminazione delle informazioni non
indispensabili ai fini del calcolo, dell'elaborazione o
dell'aggiornamento e sara' implementato l'invio di dati
precompilati da parte dell'Agenzia stessa.
5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei
contribuenti o degli intermediari di cui essi possono
avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche
e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi
informatici di ausilio alla compilazione e alla
trasmissione dei dati di cui al comma 4, nonche' gli
elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e
dall'applicazione degli indici.
5-bis. I programmi informatici di cui al comma 5 di
ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono
resi disponibili entro il giorno 15 del mese di aprile del
periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi
sono riferibili.
5-ter. Per il 2026 i programmi informatici di cui al
comma 5-bis sono resi disponibili entro il 15 maggio 2026.
6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta
nei quali il contribuente:
a) ha iniziato o cessato l'attivita' ovvero non si
trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1,
esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi
di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore
al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione
dei relativi indici.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di
esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate
tipologie di contribuenti.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' istituita una commissione di esperti, designati
dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle
segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle
organizzazioni economiche di categoria e degli ordini
professionali. La commissione e' sentita nella fase di
elaborazione e, prima dell'approvazione e della
pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere
sull'idoneita' dello stesso a rappresentare la realta' cui
si riferisce nonche' sulle attivita' economiche per le
quali devono essere elaborati gli indici. I componenti
della commissione partecipano alle sue attivita' a titolo
gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese
eventualmente sostenute. Fino alla costituzione della
commissione di cui al presente comma, le sue funzioni sono
svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo
10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni
di quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui al
presente comma a decorrere dalla data della sua
costituzione.
9. Per i periodi d'imposta per i quali trovano
applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono
indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti
positivi, non risultanti dalle scritture contabili,
rilevanti per la determinazione della base imponibile ai
fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio
profilo di affidabilita' nonche' per accedere al regime
premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori componenti
positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e determinano un corrispondente
maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori
componenti positivi di cui ai precedenti periodi si
applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non
soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali,
l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta
relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella
relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume
d'affari dichiarato.
10. La dichiarazione degli importi di cui al comma 9
non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a
condizione che il versamento delle relative imposte sia
effettuato entro il termine e con le modalita' previsti per
il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con
facolta' di effettuare il pagamento rateale delle somme
dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
11. In relazione ai diversi livelli di affidabilita'
fiscale conseguenti all'applicazione degli indici,
determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori
componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti i
seguenti benefici:
a) l'esonero dall'apposizione del visto di
conformita' per la compensazione di crediti per un importo
non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta
sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000
euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta
regionale sulle attivita' produttive;
b) l'esonero dall'apposizione del visto di
conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia per i
rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo
non superiore a 70.000 euro annui;
c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina
delle societa' non operative di cui all'articolo 30 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto
previsto al secondo periodo del comma 36-decies
dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148;
d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle
presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma,
lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo
54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) l'anticipazione di almeno un anno, con
graduazione in funzione del livello di affidabilita', dei
termini di decadenza per l'attivita' di accertamento
previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con
riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e
dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
f) l'esclusione della determinazione sintetica del
reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a
condizione che il reddito complessivo accertabile non
ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono individuati i livelli di affidabilita'
fiscale, anche con riferimento alle annualita' pregresse,
ai quali e' collegata la graduazione dei benefici premiali
indicati al comma 11; i termini di accesso ai benefici
possono essere differenziati tenendo conto del tipo di
attivita' svolto dal contribuente.
13. Con riferimento al periodo d'imposta interessato
dai benefici premiali di cui al comma 11, in caso di
violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno
dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 11,
lettere c), d), e) e f), del presente articolo.
14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia
di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo
basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono
conto del livello di affidabilita' fiscale dei contribuenti
derivante dall'applicazione degli indici nonche' delle
informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe
tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
15. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio
1998, n. 146, dopo le parole: "studi di settore," sono
inserite le seguenti: "degli indici sintetici di
affidabilita' fiscale". La societa' indicata nell'articolo
10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede,
altresi', a porre in essere ogni altra attivita' idonea a
sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a
potenziare le attivita' di analisi per contrastare la
sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di
natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di
evasione e a individuare le relative aree territoriali e
settoriali di intervento nonche', per favorire
l'introduzione del concordato preventivo e
l'implementazione dell'adempimento collaborativo di cui al
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, a porre in
essere le attivita' di progettazione, di sviluppo e di
realizzazione dell'interoperabilita' delle banche dati,
relativamente agli aspetti metodologici, fermi restando il
coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle
entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte
della Sogei S.p.A.. Al fine di consentire lo svolgimento
delle attivita' di cui al precedente periodo e di
assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori
attivita' svolte dalla medesima societa' per altre
finalita' e per conto di altre amministrazioni, la stessa
societa' puo' stipulare specifiche convenzioni con le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con
altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche
lo scambio, l'utilizzo e la condivisione dei dati, dei
risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie,
nonche' altre attivita', sono stipulate esclusivamente per
le finalita' stabilite dal presente comma o da altre
disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto
la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il
contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di
natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree
di competenza, con le agenzie fiscali, con l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, con l'Ispettorato
nazionale del lavoro e con il Corpo della guardia di
finanza. Le quote di partecipazione al capitale della
societa' di cui al secondo periodo del presente comma
possono essere cedute, in tutto o in parte, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, in
conformita' ai principi disposti dal testo unico di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
16. Nei casi di omissione della comunicazione dei
dati rilevanti ai fini della costruzione e
dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta
o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma
1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
L'Agenzia delle entrate, prima della contestazione della
violazione, mette a disposizione del contribuente, con le
modalita' di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, le informazioni in proprio
possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione
dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.
Del comportamento del contribuente si tiene conto nella
graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle
entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui
al primo periodo, puo' altresi' procedere, previo
contraddittorio, da attivare ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
all'accertamento dei redditi, dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ai
sensi, rispettivamente, del secondo comma dell'articolo 39
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e dell'articolo 55 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni
necessarie per l'attuazione del presente articolo.
18. Le disposizioni normative e regolamentari
relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri
previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti
dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti
nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con
riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli
indici. Ad eccezione di quanto gia' disposto dal presente
articolo, le norme che, per fini diversi dall'attivita' di
controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente
periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi
di settore si intendono riferite anche agli indici. Per le
attivita' di controllo, di accertamento e di irrogazione
delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta
antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano
le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Sono abrogati l'articolo 10-bis della legge 8
maggio 1998, n. 146, e l'articolo 7-bis del decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225.
19. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
 
Art. 8
Misure fiscali in favore delle imprese e in materia di competitivita'
nel settore marittimo

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 770, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e che abbiano ricevuto dal Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilita' previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024, nonche' dell'esaurimento delle risorse disponibili, spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per l'anno 2026, pari all'89,77 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e alle spese di formazione del personale.
1-bis. Al fine di assicurare chiarezza applicativa e la conseguente tutela della competitivita' e della sovranita' industriale europea nel settore marittimo, la lettera r-ter) del comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, si interpreta nel senso che gli interventi di decarbonizzazione del settore marittimo, compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, anche mediante riqualificazione energetica di quelle esistenti, nonche' l'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative, tecnologie di propulsione a zero emissioni e di generazione delle navi devono essere realizzati presso cantieri navali situati all'interno dell'Unione europea.
2. Entro il 30 aprile 2026, il GSE comunica ai soggetti interessati il credito d'imposta utilizzabile dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile ai soggetti interessati di cui al comma 2. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e del citato decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, anche ai fini delle attivita' di controllo.
3-bis. Alle imprese di cui al comma 1 e' concesso un contributo, nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028. Il contributo e' concesso in proporzione alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) e alle spese sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformita' al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati, risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1. Il contributo di cui al presente comma non puo' eccedere per ciascuna istanza l'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede all'erogazione dei contributi, sulla base delle informazioni fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalita' individuate con proprio decreto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi nonche' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.302,3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 80 milioni di euro per l'anno 2027 e a 60 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
4-ter. Per il potenziamento delle infrastrutture del Porto di Piombino, e in particolare per il completamento della banchina nord del Porto in quanto funzionale alla piena riuscita dei progetti di reindustrializzazione del polo siderurgico finalizzati alla riqualificazione economico- produttiva dello stesso e alla salvaguardia occupazionale, sono stanziate risorse per complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2027 e 62 milioni di euro per l'anno 2028.
4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla gestione e all'attuazione delle fasi di progettazione tecnico-economica delle opere infrastrutturali e alla realizzazione delle opere, in raccordo con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sulla base di un cronoprogramma. Le risorse sono erogate solo a seguito di richiesta corredata del quadro economico, dei cronoprogrammi procedurali e finanziari e dei codici unici di progetto (CUP).
4-quinquies. Agli oneri di cui al comma 4-ter, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2027 e 62 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
4-sexies. Per la promozione, lo sviluppo e la crescita delle imprese artigiane di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e' istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo con una dotazione finanziaria complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 30 milioni di euro per l'anno 2028, finalizzato alla concessione di agevolazioni per l'accesso al credito in regime de minimis, sotto forma di contributi in conto interessi, in relazione a programmi di investimento o progetti qualificati di sviluppo aziendale proposti dalle predette imprese.
4-septies. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalita' di funzionamento, di intervento e di gestione dell'intervento, i criteri e le modalita' di accesso alle agevolazioni nonche' ogni ulteriore disposizione necessaria per l'attuazione del comma 4-sexies.
4-octies. Agli oneri di cui al comma 4-sexies, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2027 e 30 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.
4-novies. In ragione dello straordinario rilievo della trentottesima edizione della «America's Cup - Napoli 2027» sin dal suo avvio, che avra' luogo a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026 in occasione della prima «Regata Preliminare Louis Vuitton 38ª America's Cup», le persone giuridiche aventi sede legale in Italia, costituite nel 2026 dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti, sono esentate dall'imposta sul reddito delle societa' e dall'imposta regionale sulle attivita' produttive per le attivita' svolte in conformita' agli scopi istituzionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, a condizione che tali attivita' siano direttamente ed esclusivamente correlate alla partecipazione all'evento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, alle medesime condizioni, anche alle stabili organizzazioni istituite in Italia nel 2026 in occasione dell'evento dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti.
4-decies. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato per le prestazioni rese all'ente organizzatore o alle squadre partecipanti in relazione allo svolgimento della trentottesima edizione della «America's Cup - Napoli 2027» e direttamente correlate alla loro partecipazione all'evento non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, ne' ad imposte sostitutive sui redditi. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo di cui al presente comma, percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti che nel medesimo periodo si trasferiscono in Italia per svolgere la loro attivita' e divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, concorrono, per le medesime annualita', alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 35 per cento del loro ammontare. I benefici previsti dal presente comma non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Riferimenti normativi

- Si riporta il comma 770 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale
per il triennio 2026-2028):
«770. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo da
ripartire con una dotazione di 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026, al fine di incrementare le dotazioni di misure
a favore delle imprese. Le risorse di cui al primo periodo
possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti
effettuati entro il 31 dicembre 2025, all'incremento dei
limiti di spesa previsti per il credito d'imposta di cui
all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n.
207, da usufruire esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, presentando il modello F24 nel corso dell'anno 2026.».
- Si riporta il testo dell'articolo 38, del
decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56
concernente Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):
«Art. 38 (Transizione 5.0). - 1. Al fine di sostenere
il processo di transizione digitale ed energetica delle
imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione
del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e, in
particolare, di quanto disposto in relazione
all'Investimento 15 - «Transizione 5.0», della Missione 7 -
REPowerEU, e' istituito il Piano Transizione 5.0.
2. A tutte le imprese residenti nel territorio dello
Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla
forma giuridica, dal settore economico di appartenenza,
dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del
reddito dell'impresa, che dal 1° gennaio 2024 al 31
dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture
produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito
di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione
dei consumi energetici, e' riconosciuto, nei limiti delle
risorse di cui al comma 21, un credito d'imposta
proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti
effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei
commi successivi. Il credito d'imposta puo' essere
riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle societa' di
servizi energetici (ESCo) certificate da organismo
accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso
l'azienda cliente. Sono agevolabili gli investimenti
sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della
richiesta di accesso al credito d'imposta, purche'
effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non spetta
alle imprese in stato di liquidazione volontaria,
fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato
preventivo senza continuita' aziendale, o sottoposte ad
altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie
di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito
d'imposta, la spettanza del beneficio e' comunque
subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al
corretto adempimento degli obblighi di versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori.
4. Sono agevolabili gli investimenti in beni
materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio
d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11
dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema
aziendale di gestione della produzione o alla rete di
fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si
consegua complessivamente una riduzione dei consumi
energetici della struttura produttiva localizzata nel
territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di
innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in
alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei
processi interessati dall'investimento non inferiore al 5
per cento. Ai fini della disciplina del presente articolo,
rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11
dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal
progetto di innovazione, anche:
a) i software, i sistemi, le piattaforme o le
applicazioni per l'intelligenza degli impianti che
garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione
dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e
autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza
energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei
dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo
(Energy Dashboarding);
b) i software relativi alla gestione di impresa se
acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle
piattaforme di cui alla lettera a).
5. Nell'ambito dei progetti di innovazione che
conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle
misure e alle condizioni di cui al comma 4, sono inoltre
agevolabili:
a) gli investimenti in beni materiali nuovi
strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati
all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi
dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a eccezione
delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio
dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e
all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono
considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con
moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1,
lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.
181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio
2024, n. 11. Gli investimenti in impianti che comprendano i
moduli di cui alle citate lettere a), b) e c) concorrono a
formare la base di calcolo del credito d'imposta per un
importo pari, rispettivamente, al 130 per cento, 140 per
cento e 150 per cento del loro costo. Nelle more della
formazione del registro di cui all'articolo 12, comma 1,
del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, sono agevolabili
gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di
apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino
i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti
dalle lettere a), b) e c) del comma 1 del medesimo articolo
12;
b) le spese per la formazione del personale
previste dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,
finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle
competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione
digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite
del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di
cui al comma 4 e alla lettera a) del presente comma e in
ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione
che le attivita' formative siano erogate da soggetti
esterni individuati con il decreto del Ministro delle
imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le
modalita' ivi stabilite.
6. Al fine di garantire il rispetto del principio di
non arrecare un danno significativo all'ambiente ai sensi
dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, non
sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:
a) ad attivita' direttamente connesse ai
combustibili fossili;
b) ad attivita' nell'ambito del sistema di scambio
di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni
di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti
parametri di riferimento;
c) ad attivita' connesse alle discariche di
rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento
meccanico biologico;
d) ad attivita' nel cui processo produttivo venga
generata un'elevata dose di sostanze inquinanti
classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al
regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18
dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine
potrebbe causare un danno all'ambiente. Sono altresi'
esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili
delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei
settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della
raccolta e smaltimento dei rifiuti.
7. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura
del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti
fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento
del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni
di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari
a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Per
gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione
finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per
l'acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui
all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232
utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con
risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il
costo relativo alle spese per servizi imputabili per
competenza.
8. La misura del credito d'imposta per ciascuna quota
di investimento prevista dal comma 7 e' rispettivamente
aumentata:
a) al 40 per cento e al 10 per cento, nel caso di
riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva
localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per
cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi
energetici dei processi interessati dall'investimento
superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli
investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) al 45 per cento e al 15 per cento, nel caso di
riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva
localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per
cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi
energetici dei processi interessati dall'investimento
superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli
investimenti nei beni di cui al comma 4.
9. La riduzione dei consumi di cui al comma 4,
riproporzionata su base annuale, e' calcolata con
riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio
precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto
delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni
esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le
imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico
conseguito e' calcolato rispetto ai consumi energetici medi
annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato
secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17.
Per le societa' di locazione operativa il risparmio
energetico conseguito puo' essere verificato rispetto ai
consumi energetici della struttura o del processo
produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del
locatario.
9-bis. Ai fini del calcolo della riduzione dei
consumi di cui al comma 9, gli investimenti in beni di cui
all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,
caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza
energetica verificabile sulla base di quanto previsto da
norme di settore ovvero di prassi, effettuati in
sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche
tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno
24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di
accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio
energetico complessivo della struttura produttiva ovvero
dei processi interessati dall'investimento, rispettivamente
in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento. Resta ferma
la possibilita' di dimostrare una contribuzione al
risparmio energetico superiore alle misure di cui al
periodo precedente.
9-ter. La riduzione dei consumi energetici si
considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di
innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in
presenza di un contratto di EPC (Energy Performance
Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a
conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi
energetici della struttura produttiva localizzata nel
territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in
alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei
processi interessati dall'investimento non inferiore al 5
per cento.
10. Per l'accesso al beneficio, le imprese
presentano, in via telematica, sulla base di un modello
standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi
Energetici s.p.a (GSE), la documentazione di cui al comma
11, lettera a), unitamente ad una comunicazione concernente
la descrizione del progetto di investimento e il costo
dello stesso. Il GSE, previa verifica della completezza
della documentazione, trasmette mensilmente, con modalita'
telematiche, al Ministero delle imprese e del made in
Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto
di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito
prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei
progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di
spesa di cui al comma 21. Ai fini dell'utilizzo del
credito, l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche
relative all'avanzamento dell'investimento ammesso
all'agevolazione, secondo modalita' definite con il decreto
di cui al comma 17. Tra le comunicazioni periodiche e'
ricompresa quella volta a dimostrare l'effettuazione degli
ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in
misura almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 4 che
per gli investimenti di cui al comma 5, lettera a), da
trasmettere, entro trenta giorni dalla prenotazione del
credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio. Resta
fermo che il termine ultimo di conclusione
dell'investimento che da' diritto alla maturazione del
credito e' il 31 dicembre 2025. In base a tali
comunicazioni e' determinato l'importo del credito
d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello
prenotato. L'impresa comunica il completamento
dell'investimento e tale comunicazione deve essere
corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui
al comma 11, lettera b). Il GSE trasmette all'Agenzia delle
entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa,
l'elenco delle imprese beneficiarie di cui al presente
comma con l'ammontare del relativo credito d'imposta
utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
11. Il beneficio e' subordinato alla presentazione di
apposite certificazioni rilasciate da un valutatore
indipendente, secondo criteri e modalita' individuate con
il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy
di cui al comma 17, che rispetto all'ammissibilita' del
progetto di investimento e al completamento degli
investimenti attestano:
a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici
conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al
comma 4;
b) ex post, l'effettiva realizzazione degli
investimenti conformemente a quanto previsto dalla
certificazione ex ante.
11-bis. Con il decreto di cui al comma 17 sono
individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza,
imparzialita', onorabilita' e professionalita', dei
soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Tra
i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono
compresi, in ogni caso:
a) gli esperti in gestione dell'energia (EGE)
certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI
CEI 11339;
b) le societa' di servizi energetici (ESCo)
certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI
CEI 11352.
11-ter. Il GSE esercita la vigilanza sulle attivita'
svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle
certificazioni di cui al comma 11, verificando la
correttezza formale delle certificazioni rilasciate e
procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla
verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto
alle disposizioni di cui al presente articolo e ai relativi
provvedimenti attuativi.
12. Per le piccole e medie imprese, le spese
sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione di
cui al comma 11 sono riconosciute in aumento del credito
d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo
restando il limite massimo di cui al comma 7.
13. Il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi
cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE
all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco di cui all'ultimo
periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025,
presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi
telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, a pena di
rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare non
ancora utilizzato alla predetta data e' riportato in avanti
ed e' utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in
compensazione non deve eccedere l'importo utilizzabile ai
sensi del comma 10, pena lo scarto dell'operazione di
versamento. Allo scopo di consentire la regolazione
contabile delle compensazioni effettuate attraverso il
modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura
del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla
contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate -
Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato.
Il credito d'imposta non puo' formare oggetto di cessione o
trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.
Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo
34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui
all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione
del reddito nonche' della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
14. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi,
destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle
che hanno dato diritto all'agevolazione anche se
appartenenti allo stesso soggetto, nonche' in caso di
mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle
ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro
il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di
completamento degli investimenti, il credito d'imposta e'
corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base
di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta
eventualmente gia' utilizzato in compensazione e'
direttamente riversato dal beneficiario entro il termine
per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta
per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette
ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
15. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che
si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a
conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione
idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta
determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le
fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti
relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono
contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui
al presente articolo. L'effettivo sostenimento delle spese
ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla
documentazione contabile predisposta dall'impresa devono
risultare da apposita certificazione rilasciata dal
soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per
le imprese non obbligate per legge alla revisione legale
dei conti, la certificazione e' rilasciata da un revisore
legale dei conti o da una societa' di revisione legale dei
conti, iscritti nella sezione A del registro di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei
conti o la societa' di revisione legale dei conti osservano
i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo
10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in
attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice
etico dell'International Federation of Accountants (IFAC).
Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione
legale dei conti, le spese sostenute per adempiere
all'obbligo di certificazione della documentazione
contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in
aumento del credito d'imposta per un importo non superiore
a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo
di cui al comma 7.
16. Sulla base della documentazione tecnica prevista
dal presente articolo nonche' della eventuale ulteriore
documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella
necessaria alla verifica della prevista riduzione dei
consumi energetici, il GSE effettua i controlli finalizzati
alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti
previsti dal presente articolo per la fruizione del
beneficio. Nel caso in cui nell'ambito dei controlli e
dell'attivita' di vigilanza di cui al comma 11-ter sia
rilevata la mancanza dei presupposti per la fruizione del
beneficio, il GSE adotta i provvedimenti di annullamento
della prenotazione del credito d'imposta, dandone
comunicazione all'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui
sia gia' avvenuta la trasmissione dell'elenco delle imprese
beneficiarie ai sensi del comma 10, per i conseguenti atti
di decadenza del diritto all'utilizzo del credito d'imposta
ovvero del recupero del relativo importo, maggiorato di
interessi e sanzioni.Nei giudizi tributari avverso gli atti
di recupero il GSE e' litisconsorte necessario ai sensi
dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546.
17. Con decreto del Ministro delle imprese e del made
in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dell'Ambiente e della
sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui
al presente articolo, con particolare riguardo:
a) al contenuto nonche' alle modalita' e ai termini
di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e
dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare
la spettanza del beneficio, ivi compresa l'attestazione
dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema
aziendale di gestione della produzione o alla rete di
fornitura, della congruita' e della pertinenza delle spese
sostenute;
b) ai criteri per la determinazione del risparmio
energetico conseguito, anche in relazione allo scenario
controfattuale di cui al comma 9, e dell'esistenza degli
ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;
b-bis) al costo massimo ammissibile, calcolato in
euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui
al comma 5;
c) alle procedure di fruizione del credito
d'imposta, nonche' di controllo, esclusione e recupero del
beneficio atte a garantire il rispetto della normativa
nazionale ed europea;
d) alle modalita' finalizzate ad assicurare il
rispetto del limite di spesa di cui al comma 21;
e) all'individuazione dei requisiti, anche in
termini di indipendenza, imparzialita', onorabilita' e
professionalita' dei soggetti autorizzati al rilascio delle
certificazioni ex ante ed ex post di cui al comma 11 e di
quelle di cui al comma 15, nonche' alle coperture
assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere
indenni le imprese in caso di errate valutazioni di
carattere tecnico;
f) all'individuazione delle eccezioni e delle
specifiche connesse agli investimenti non agevolabili di
cui al comma 6;
g) alle modalita' con le quali e' effettuato il
monitoraggio in ordine al concorso della misura al
raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti
climatici, in conformita' all'allegato VI del regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2021.
18. Il credito d'imposta di cui al presente articolo
non e' cumulabile, in relazione ai medesimi costi
ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in
beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e
seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il credito
d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano
ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo,
tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione
del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive di cui al comma 13, ultimo
periodo, non porti al superamento del costo sostenuto. Il
credito d'imposta e' cumulabile, ferme restando le
disposizioni di cui al periodo precedente, con il credito
per investimenti nella Zona economica speciale per il
Mezzogiorno-ZES unica di cui agli articoli 16 e 16-bis del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e
nella Zona logistica semplificata (ZLS) di cui all'articolo
13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95. Nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2021, il credito d'imposta e' cumulabile con
ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e
degli strumenti dell'Unione europea, a condizione che il
sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli
investimenti del progetto di innovazione. Dall'applicazione
del presente comma non puo' in ogni caso discendere il
riconoscimento di un beneficio superiore al costo
sostenuto.
19. Il Ministero delle imprese e del made in Italy
provvede allo sviluppo, implementazione e gestione di una
piattaforma informatica finalizzata a consentire
l'attivita' di monitoraggio e controllo sull'andamento
della misura agevolativa, anche ai fini del rispetto dei
limiti delle risorse di cui al comma 21. La piattaforma e'
altresi' funzionale a facilitare la valutazione, lo scambio
e la gestione dei dati trasmessi dal GSE, nonche' alle
gestione e al monitoraggio di altre misure incentivanti, in
modo da individuare sinergie attivabili con altre fonti di
finanziamento europee, con particolare riguardo ai settori
maggiormente strategici per la competitivita' e l'autonomia
tecnologica nazionale e dell'Unione europea, nonche' a
consentire l'elaborazione di un rapporto analitico
sull'efficacia degli investimenti PNRR assegnati alla
titolarita' del Ministero delle imprese e del made in
Italy.
20. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il
Ministero delle imprese e del made in Italy, alla ricezione
delle domande di prenotazione e delle comunicazioni ex post
di cui al comma 11, lettera b), e di quelle, ulteriori,
eventualmente previste dal decreto di cui al comma 17
relative alla rendicontazione dell'investimento e al
credito di imposta spettante, all'effettuazione delle
verifiche della documentazione allegata dagli istanti,
nonche' ai controlli di cui al comma 16 sulla base di
apposita convenzione stipulata con il Ministero delle
imprese e del made in Italy e con l'Agenzia delle Entrate,
con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 21 nei
limiti massimi di 45 milioni.
21. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del
presente articolo, pari a euro 1.039,5 milioni di euro per
l'anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2025 e
415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al
2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a
3.118,5 milioni di euro per l'anno 2024, e agli oneri
derivanti dai commi 16, 19 e 20, pari complessivamente a
euro 63.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulla
nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0"
finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.".».
- Si riporta il testo degli allegati A e B annessi alla
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019):
«ALLEGATO A (Articolo 1, comma 9)
Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e
digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»
Beni strumentali il cui funzionamento e' controllato
da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni
sensori e azionamenti:
macchine utensili per asportazione,
macchine utensili operanti con laser e altri
processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet,
fascio di elettroni), elettroerosione, processi
elettrochimici,
macchine e impianti per la realizzazione di
prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle
materie prime,
macchine utensili per la deformazione plastica dei
metalli e altri materiali,
macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione
e la saldatura, macchine per il confezionamento e
l'imballaggio,
macchine utensili di de-produzione e
riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da
scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad
esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la
frantumazione, il recupero chimico),
robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,
macchine utensili e sistemi per il conferimento o
la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti
o la funzionalizzazione delle superfici,
macchine per la manifattura additiva utilizzate in
ambito industriale,
macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e
dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione,
la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi
di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e
sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o
dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori
e sistemi di visione e meccatronici),
magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi
gestionali di fabbrica.
Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate
delle seguenti caratteristiche:
controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical
Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller),
interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica
con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program,
integrazione automatizzata con il sistema logistico
della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre
macchine del ciclo produttivo,
interfaccia tra uomo e macchina semplici e
intuitive,
rispondenza ai piu' recenti parametri di sicurezza,
salute e igiene del lavoro.
Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere
dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per
renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o
controllo in remoto,
monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e
dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori
e adattivita' alle derive di processo,
caratteristiche di integrazione tra macchina fisica
e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del
proprio comportamento nello svolgimento del processo
(sistema cyberfisico),
Costituiscono inoltre beni funzionali alla
trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese
secondo il modello 'Industria 4.0' i seguenti:
dispositivi, strumentazione e componentistica
intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o
l'interconnessione e il controllo automatico dei processi
utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei
sistemi di produzione esistenti.
Sistemi per l'assicurazione della qualita' e della
sostenibilita': sistemi di misura a coordinate e no (a
contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su
tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa
strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro
geometrici di prodotto per qualunque livello di scala
dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o
nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualita'
del prodotto e che consentono di qualificare i processi di
produzione in maniera documentabile e connessa al sistema
informativo di fabbrica,
altri sistemi di monitoraggio in process per
assicurare e tracciare la qualita' del prodotto o del
processo produttivo e che consentono di qualificare i
processi di produzione in maniera documentabile e connessa
al sistema informativo di fabbrica,
sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei
materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine
per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove
o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di
verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o
in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto
risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche
meccaniche) o micro (ad esempio porosita', inclusioni) e di
generare opportuni report di collaudo da inserire nel
sistema informativo aziendale,
dispositivi intelligenti per il test delle polveri
metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che
consentono di qualificare i processi di produzione mediante
tecnologie additive,
sistemi intelligenti e connessi di marcatura e
tracciabilita' dei lotti produttivi e/o dei singoli
prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency
Identification),
sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni
di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e
potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli
utensili a bordo macchina; stato di componenti o
sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione
interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con
soluzioni cloud,
strumenti e dispositivi per l'etichettatura,
l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti,
con collegamento con il codice e la matricola del prodotto
stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare
la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di
agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in
maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti
difettosi o dannosi,
componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la
gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei
consumi energetici e idrici e per la riduzione delle
emissioni,
filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua,
aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di
segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di
anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose,
integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare
gli operatori e/o di fermare le attivita' di macchine e
impianti.
Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il
miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di
lavoro in logica «4.0»:
banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni
ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata
alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio
caratteristiche biometriche, eta', presenza di
disabilita'),
sistemi per il sollevamento/traslazione di parti
pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di
agevolare in maniera intelligente/ robotizzata/interattiva
il compito dell'operatore,
dispositivi wearable, apparecchiature di
comunicazione tra operatore/ operatori e sistema
produttivo, dispositivi di realta' aumentata e virtual
reality,
interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che
coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza
delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.»
«ALLEGATO B (Articolo 1, comma 10)
Beni immateriali (software, sistemi e system
integration, piattaforme e applicazioni) connessi a
investimenti in beni materiali «Industria 4.0»
Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni
e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o
ad alte prestazioni, in grado di permettere la
progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la
sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea
del processo produttivo, del prodotto e delle sue
caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o
l'archiviazione digitale e integrata nel sistema
informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo
di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data
Analytics),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi
che tengano conto dei flussi dei materiali e delle
informazioni,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di
supporto alle decisioni in grado di interpretare dati
analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea
specifiche azioni per migliorare la qualita' del prodotto e
l'efficienza del sistema di produzione,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
gestione e il coordinamento della produzione con elevate
caratteristiche di integrazione delle attivita' di
servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione
(quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica,
bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi
CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche
riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud
computing),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il
monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle
macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i
sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di
realta' virtuale per lo studio realistico di componenti e
operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti
immersivi o solo visuali,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di
reverse modeling and engineering per la ricostruzione
virtuale di contesti reali,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni in
grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia
tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti
(Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di
sensori intelligenti interconnessi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il
dispatching delle attivita' e l'instradamento dei prodotti
nei sistemi produttivi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
gestione della qualita' a livello di sistema produttivo e
dei relativi processi,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e
configurabile di risorse a supporto di processi produttivi
e di gestione della produzione e/o della supply chain
(cloud computing),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
industrial analytics dedicati al trattamento ed
all'elaborazione dei big data provenienti dalla
sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data
Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial
intelligence & machine learning che consentono alle
macchine di mostrare un'abilita' e/o attivita' intelligente
in campi specifici a garanzia della qualita' del processo
produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario
e/o dell'impianto,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da
elevata capacita' cognitiva, interazione e adattamento al
contesto, autoapprendimento e riconfigurabilita'
(cybersystem),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot
collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, la qualita' dei prodotti finali e la
manutenzione predittiva,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
gestione della realta' aumentata tramite wearable device,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che
consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione
di informazioni in formato vocale, visuale e tattile,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per
l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi
di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la
produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere
anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica,
software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la
protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da
attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity),
software, sistemi, piattaforme e applicazioni di
virtual industrialization che, simulando virtualmente il
nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi
cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di
evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee
produttive reali,
sistemi di gestione della supply chain finalizzata al
drop shipping nell'e-commerce;
software e servizi digitali per la fruizione
immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D,
realta' aumentata;
software, piattaforme e applicazioni per la gestione
e il coordinamento della logistica con elevate
caratteristiche di integrazione delle attivita' di servizio
(comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con
integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei
dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e
guasti dei dispositivi on-field).».
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47 (Attuazione delle
direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che
modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un
sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a
effetto serra nell'Unione, nonche' adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo e alla
decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al
funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato
nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di
emissione dei gas a effetto serra.):
«Art. 23 (Messa all'asta delle quote). - 1. Tutte le
quote che non sono oggetto di assegnazione gratuita a norma
degli articoli 10-bis e 10-quater della direttiva
2003/87/CE e che non sono immesse nella riserva
stabilizzatrice di mercato istituita con decisione (UE)
2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio o
cancellate a norma dell'articolo 36, sono collocate
all'asta a norma del relativo regolamento unionale. Il
quantitativo delle quote da collocare all'asta e'
determinato con decisione della Commissione europea.
2. Il GSE svolge il ruolo di responsabile per il
collocamento e pone in essere, a questo scopo, tutte le
attivita' necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti
in conformita' con le norme unionali.
3. I proventi delle aste sono versati al GSE sul
conto corrente dedicato "Trans-European Automated Real-time
Gross Settlement Express Transfer System" ("TARGET2"). Il
GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi
interessi maturati su un apposito conto acceso presso la
Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del
tesoro, dandone contestuale comunicazione ai Ministeri
interessati. Detti proventi sono successivamente versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7,
lettera i-bis), ad appositi capitoli per spese di
investimento degli stati di previsione interessati, con
vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi
unionali, ai sensi e per gli effetti della direttiva
2003/87/CE. Le somme di cui al primo ed al secondo periodo
del presente comma sono sottoposte a gestione separata e
non sono pignorabili.
4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3
si provvede, previa verifica dei proventi derivanti dalla
messa all'asta delle quote di cui al comma 1, con decreti
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di
concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy,
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e
delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno
successivo a quello di effettuazione delle aste. Il 50 per
cento dei proventi delle aste di cui al primo periodo e'
assegnato, al netto della quota destinata ai sensi del
comma 8, complessivamente al Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica, al Ministero delle imprese e
del made in Italy e al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. I suddetti proventi sono ripartiti nella misura
del 70 per cento al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, del 15 per cento al Ministero delle
imprese e del Made in Italy e del 15 per cento al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Con il decreto di cui al comma 4 si procede anche
alla riassegnazione del 50 per cento delle risorse di cui
al comma 3 al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, tenuto conto
dell'ammontare equivalente delle risorse nazionali gia'
destinate alle misure di cui al comma 7.
6. Un'apposita convenzione fra il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e
il GSE definisce le attivita' che lo stesso GSE sostiene in
qualita' di «responsabile del collocamento», ivi compresa
la gestione del conto di cui al presente articolo. Ai
relativi oneri si provvede a valere sui proventi delle aste
ai sensi del comma 7, lettera n).
7. Le risorse di cui al comma 4, assegnate al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al
Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinate alle
seguenti attivita' per misure aggiuntive rispetto agli
oneri complessivamente derivanti a carico della finanza
pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al
comma 8:
a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra,
anche contribuendo al Fondo globale per l'efficienza
energetica e le energie rinnovabili e al Fondo di
adattamento, cosi' come reso operativo dalla conferenza di
Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4);
b) finanziare attivita' di ricerca e di sviluppo e
progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle
emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici,
compresa la partecipazione alle iniziative realizzate
nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie
energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
c) sviluppare energie rinnovabili e reti per la
trasmissione dell'energia elettrica al fine di rispettare
l'impegno dell'Unione europea in materia di energia
rinnovabile e gli obiettivi dell'Unione
sull'interconnettivita', nonche' sviluppare altre
tecnologie che contribuiscano alla transizione verso
un'economia a basse emissioni di carbonio sicura e
sostenibile e aiutare a rispettare l'impegno dell'Unione
europea a incrementare l'efficienza energetica, ai livelli
convenuti nei pertinenti atti legislativi, compresa la
produzione di energia elettrica da autoconsumatori di
energia da fonti rinnovabili e comunita' di energia
rinnovabile;
d) adottare misure atte a evitare la deforestazione
e a sostenere la protezione e il ripristino di torbiere,
foreste e altri ecosistemi terrestri o marini, fra cui
misure volte a contribuire alla protezione, al ripristino e
a una migliore gestione dei suddetti ecosistemi, in
particolare delle zone marine protette e habitat marini
protetti, cosi' come ad accrescere l'afforestazione e la
riforestazione rispettose della biodiversita', anche nei
paesi in via di sviluppo che hanno ratificato l'accordo di
Parigi collegato alla Convenzione quadro sui cambiamenti
climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015,
ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 4 novembre
2016, n. 204;
e) trasferire tecnologie e favorire l'adattamento
agli effetti avversi del cambiamento climatico negli Stati
e territori parte dell'Accordo di Parigi di cui alla
lettera d);
f) favorire il sequestro del carbonio nel suolo
mediante silvicoltura nell'Unione;
g) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri
e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti
nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche
mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il
monitoraggio, il controllo e il contrasto
dell'inquinamento;
h) attuare la cattura e lo stoccaggio geologico
sicuri sotto il profilo ambientale di CO2, in particolare
quella emessa dalle centrali a combustibili fossili solidi
e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche
nei paesi terzi, e metodi tecnologici innovativi di
rimozione del carbonio, come la cattura direttamente
dall'atmosfera e il suo stoccaggio;
i) incentivare il passaggio a modalita' di
trasporto pubblico a basse emissioni, nonche' a forme e
modalita' di trasporto, che contribuiscano in modo
significativo alla decarbonizzazione del settore, compresi
lo sviluppo del trasporto ferroviario di passeggeri e merci
e i servizi e le tecnologie per autobus ambientalmente
sostenibili;
i-bis) incentivare il riequilibrio modale dal
trasporto stradale di merci a quello marittimo e
ferroviario, ivi comprese le misure previste dall'articolo
1, commi 647 e 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e
nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti
di Stato;
l) finanziare la ricerca e lo sviluppo
dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei
settori disciplinati dal presente decreto;
m) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza
energetica e efficienza idrica, i sistemi di
teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e
l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno
finanziario per affrontare le problematiche sociali dei
nuclei a reddito medio-basso, «anche alimentando il fondo
nazionale efficienza energetica di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102»;
n) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6,
7 e 12, all'articolo 4-bis, commi 6, 7 e 10, all'articolo
24, comma 3-bis e all'articolo 43, comma 2-quinquies
nonche' e le spese amministrative connesse alla gestione
del sistema diverse dai costi di cui all'articolo 46, comma
5, nonche' le spese, nel limite massimo annuo di 3 milioni
di euro, per il supporto tecnico-operativo assicurato da
societa' a prevalente partecipazione pubblica ai fini
dell'efficace attuazione delle attivita' di cui al presente
comma;
o) compensare i costi come definiti dal paragrafo
26 delle linee guida di cui alla comunicazione della
Commissione europea C 2012 3230 final con priorita' di
assegnazione alle imprese accreditate della certificazione
ISO 50001;
p) finanziare attivita' a favore del clima in paesi
terzi vulnerabili, tra cui l'adattamento agli impatti dei
cambiamenti climatici;
q) promuovere la creazione di competenze e il
ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una
transizione giusta verso un'economia climaticamente neutra,
in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla
transizione occupazionale, in stretto coordinamento con le
parti sociali, e investire nel miglioramento del livello
delle competenze e nella riqualificazione professionale dei
lavoratori potenzialmente interessati dalla transizione,
compresi i lavoratori del trasporto marittimo;
r) sostenere le azioni e le infrastrutture
funzionali all'abbandono del carbone nella generazione
termoelettrica;
r-bis) affrontare eventuali rischi residui di
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori
coperti dall'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023,
sostenendo la transizione e promuovendone la
decarbonizzazione in conformita' delle norme in materia di
aiuti di Stato;
r-ter) investire in misure volte a decarbonizzare
il settore marittimo, compreso il miglioramento
dell'efficienza energetica delle navi, anche mediante
riqualificazione energetica di quelle esistenti, dei porti,
tecnologie e infrastrutture innovative e combustibili
alternativi sostenibili, come l'idrogeno, il metanolo e
l'ammoniaca prodotti a partire da fonti rinnovabili;
l'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative,
tecnologie di propulsione a zero emissioni e di generazione
delle navi; misure a sostegno della decarbonizzazione degli
aeroporti conformemente alle norme unionali sulla
realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili
alternativi e che assicurino la parita' di condizioni per
un trasporto aereo sostenibile.
8. La quota annua dei proventi derivanti dalle aste,
eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, e' destinata,
nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo periodo
del comma 4, nella misura massima complessiva di 600
milioni di euro annui, nel rispetto della normativa europea
in materia di aiuti di Stato e della normativa relativa al
sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a
effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, al
Fondo per la transizione energetica nel settore
industriale, con l'assegnazione di una quota fino a 10
milioni di euro al finanziamento di interventi di
decarbonizzazione e di efficientamento energetico del
settore industriale e della restante quota alle finalita'
di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonche', nella misura
massima di 150 milioni di euro annui, al Fondo per il
sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo
1, commi 478 e 479, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
8-bis.
9. Al fine di consentire alla Commissione europea la
predisposizione della relazione sul funzionamento del
mercato del carbonio di cui all'articolo 10, paragrafo 5,
della direttiva 2003/87/CE, il Comitato garantisce che ogni
informazione pertinente sia trasmessa alla Commissione
almeno due mesi prima che quest'ultima approvi la
relazione. A tale fine, fermo restando gli obblighi di
riservatezza, il Comitato puo' richiedere le informazioni
necessarie al GSE relativamente alla sua funzione di
responsabile per il collocamento.
9-bis. Fino al 2030, il 50 per cento dei proventi di
cui all'articolo 3 octies bis, paragrafo 3, secondo comma,
della direttiva 2003/87/CE, se attribuito all'Italia, e'
destinato a promuovere la decarbonizzazione del settore del
trasporto marittimo ai fini di cui all'articolo 10,
paragrafo 3, primo comma, lettera g), per il settore
marittimo, e lettere f) e i), della medesima direttiva.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241(Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi
importo maturati a titolo di contributi nei confronti
dell'INPS puo' essere effettuata: a) dai datori di lavoro
non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a
quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione
in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni
necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito
emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua
presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica
delle note di rettifica passive; b) dai datori di lavoro
che versano la contribuzione agricola unificata per la
manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del
versamento relativo alla dichiarazione di manodopera
agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori
autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed
esercenti attivita' commerciali e dai liberi professionisti
iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il
credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla
correttezza sostanziale del credito compensato. Sono
escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i
compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta
Gestione separata presso l'INPS.
1-ter. La compensazione dei crediti di qualsiasi
importo per premi e accessori maturati nei confronti
dell'INAIL puo' essere effettuata a condizione che il
credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli
archivi del predetto Istituto.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi
da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari
di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi
dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di
notifica del provvedimento, della compensazione dei
crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta
esclusione opera a prescindere dalla tipologia e
dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non
siano maturati con riferimento all'attivita' esercitata con
la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in
vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.».
- Si riporta il comma 53 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
«53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio
2010.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai
soggetti intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1
miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle
esigenze di bilancio, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo
precedente puo' essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio
2010, fino a 700.000 euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di
cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
n. 720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui
redditi di capitale e sui redditi diversi di natura
finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati
effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i
relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo
in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione
nella misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, qualora gli stessi sostituti o intermediari,
anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella
quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e
imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo
dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente
disposizione si applica se la violazione non e' stata gia'
constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali il
sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale
conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia
contestuale al versamento dell'imposta.
5. All'articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "entro il termine previsto dall'articolo 2946 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
termine di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".».
- Si riporta il testo dell'articolo 31 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitivita' economica):
«Art. 31 (Preclusione alla autocompensazione in
presenza di debito su ruoli definitivi). - 1.
1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-ter e' inserito
il seguente:
"Art. 28-quater (Compensazioni di crediti con somme
dovute a seguito di iscrizione a ruolo). - 1. A partire dal
1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi
ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli
enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale
per somministrazione, forniture e appalti, possono essere
compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a
ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione
prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza per il
pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito
dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo e'
condizionata alla verifica dell'esistenza e validita' della
certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente
del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della
riscossione l'importo oggetto della certificazione entro
sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente
della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a
carico del creditore, alla riscossione coattiva nei
confronti della regione, dell'ente locale o dell'ente del
Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui
al titolo II del presente decreto. Le modalita' di
attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine
di garantire il rispetto degli equilibri programmati di
finanza pubblica".
1-ter. All'articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le
parole: "Per gli anni 2009 e 2010" sono sostituite con le
seguenti: "A partire dall'anno 2009" e le parole: "le
regioni e gli enti locali" sono sostituite con le seguenti:
"le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio
sanitario nazionale". Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita'
di attuazione del presente comma, nonche', in particolare,
le condizioni per assicurare che la complessiva operazione
di cui al comma 1-bis e al presente comma riguardante gli
enti del Servizio sanitario nazionale sia effettuata nel
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
2. In relazione alle disposizioni di cui al
presente articolo, le dotazioni finanziarie del programma
di spesa "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi
d'imposte" della missione "Politiche economico-finanziarie
e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010,
sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2011, di
2.100 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.900 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2013.».
- Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi):
«Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15.».
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - 1. - 4. Omissis
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 11, del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante
disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di
attivita' economiche e finanziarie e investimenti
strategici:
«Art. 5 (Credito d'imposta per la ricerca e lo
sviluppo nel settore della microelettronica e Comitato
tecnico per la microelettronica). - 1.-10. Omissis
11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 130
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 1° marzo
2022 n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2022 n. 34.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 8
agosto 1985, n. 443, (Legge-quadro per l'artigianato):
«Art. 3 (Definizione di impresa artigiana). - E'
artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore
artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente
legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di
un'attivita' di produzione di beni, anche semilavorati, o
di prestazioni di servizi, escluse le attivita' agricole e
le attivita' di prestazione di servizi commerciali, di
intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di
queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e
accessorie all'esercizio dell'impresa.
E' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali
di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al
precedente comma, e' costituita ed esercitata in forma di
societa', anche cooperativa, escluse le societa' per azioni
ed in accomandita per azioni, a condizione che la
maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci,
svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel
processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia
funzione preminente sul capitale.
E' altresi' artigiana l'impresa che, nei limiti
dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di
cui al primo comma:
a) e' costituita ed esercitata in forma di societa'
a responsabilita' limitata con unico socio sempreche' il
socio unico sia in possesso dei requisiti indicati
dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra societa' a
responsabilita' limitata o socio di una societa' in
accomandita semplice;
b) e' costituita ed esercitata in forma di societa'
in accomandita semplice, sempreche' ciascun socio
accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati
dall'articolo 2 e non sia unico socio di una societa' a
responsabilita' limitata o socio di altra societa' in
accomandita semplice.
In caso di trasferimento per atto tra vivi della
titolarita' delle societa' di cui al terzo comma, l'impresa
mantiene la qualifica di artigiana purche' i soggetti
subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al
medesimo terzo comma.
L'impresa artigiana puo' svolgersi in luogo fisso,
presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o
in appositi locali o in altra sede designata dal
committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In
ogni caso, l'imprenditore artigiano puo' essere titolare di
una sola impresa artigiana.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, (Attuazione della
riforma fiscale in materia di fiscalita' internazionale):
«Art. 5 (Nuovo regime agevolativo a favore dei
lavoratori impatriati). - 1. I redditi di lavoro
dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente, i redditi di lavoro autonomo derivanti
dall'esercizio di arti e professioni prodotti in Italia da
lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio
dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il limite annuo
di 600.000 euro concorrono alla formazione del reddito
complessivo limitatamente al 50 per cento del loro
ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori si impegnano a risiedere
fiscalmente in Italia per un periodo di tempo
corrispondente a quello di cui al comma 3, secondo periodo;
b) i lavoratori non sono stati fiscalmente
residenti in Italia nei tre periodi d'imposta precedenti il
loro trasferimento. Se il lavoratore presta l'attivita'
lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello
stesso soggetto presso il quale e' stato impiegato
all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un
soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito
minimo di permanenza all'estero e' di:
1) sei periodi d'imposta, se il lavoratore non e'
stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello
stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo
stesso gruppo;
2) sette periodi d'imposta, se il lavoratore,
prima del suo trasferimento all'estero, e' stato impiegato
in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un
soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
c) l'attivita' lavorativa e' prestata per la
maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello
Stato;
d) i lavoratori sono in possesso dei requisiti di
elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal
decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, oppure hanno svolto
un'attivita' di ricerca anche applicata nell'ambito delle
tecnologie di intelligenza artificiale.
2. Ai fini del comma 1, lettera b), si considerano
appartenenti allo stesso gruppo i soggetti tra i quali
sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto ai
sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del
codice civile ovvero che, ai sensi della stessa norma, sono
sottoposti al comune controllo diretto o indiretto da parte
di un altro soggetto.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
a partire dal periodo di imposta in cui e' avvenuto il
trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei
quattro periodi d'imposta successivi. Se la residenza
fiscale in Italia non e' mantenuta per almeno quattro anni,
il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero
di quelli gia' fruiti, con applicazione dei relativi
interessi.
4. La percentuale di cui al comma 1 e' ridotta al 40
per cento nei seguenti casi:
a) il lavoratore si trasferisce in Italia con un
figlio minore;
b) in caso di nascita di un figlio ovvero di
adozione di un minore di eta' durante il periodo di
fruizione del regime di cui al presente articolo. In tale
caso il beneficio di cui al presente comma e' fruito a
partire dal periodo d'imposta in corso al momento della
nascita o dell'adozione e per il tempo residuo di
fruibilita' dell'agevolazione di cui al comma 3, primo
periodo.
5. La maggiore agevolazione di cui al comma 4 si
applica a condizione che, durante il periodo di fruizione
del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di
eta', ovvero il minore adottato, sia residente nel
territorio dello Stato.
6. Ai fini della verifica della sussistenza della
condizione prevista dal comma 1, lettera b), in relazione
ai periodi di imposta precedenti a quello di entrata in
vigore del presente decreto, i cittadini italiani si
considerano residenti all'estero se sono stati iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)
ovvero hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi
di una convenzione contro le doppie imposizioni sui
redditi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento
(UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel
settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della
pesca e dell'acquacoltura.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano
a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza
fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024,
fatto salvo quanto previsto dai commi 9, secondo periodo, e
10.
9. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147, e l'articolo 5, commi 2-bis,
2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58. Tuttavia, le disposizioni di cui al primo periodo
continuano a trovare applicazione nei confronti dei
soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica
in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti
di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo
contratto entro la stessa data.
10. Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la
propria residenza anagrafica nell'anno 2024 le disposizioni
del presente articolo si applicano per ulteriori tre
periodi di imposta nel caso in cui il contribuente e'
divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023
e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento,
di un'unita' immobiliare di tipo residenziale adibita ad
abitazione principale in Italia. In tal caso i redditi di
cui al comma 1, negli ulteriori tre periodi di imposta,
concorrono alla formazione del reddito complessivo
limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.».
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante
misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
di competitivita' economica:
«Art. 44 (Incentivi per il rientro in Italia di
ricercatori residenti all'estero). - 1. Ai fini delle
imposte sui redditi e' escluso dalla formazione del reddito
di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli
emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in
possesso di titolo di studio universitario o equiparato e
non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto
documentata attivita' di ricerca o docenza all'estero
presso centri di ricerca pubblici o privati o universita'
per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere
la loro attivita' in Italia, acquisendo conseguentemente la
residenza fiscale nel territorio dello Stato.
2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non concorrono
alla formazione del valore della produzione netta
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
a decorrere dal primo gennaio 2011, nel periodo d'imposta
in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel
territorio dello Stato e nei cinque periodi d'imposta
successivi sempre che permanga la residenza fiscale in
Italia.
3-bis. All'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n.
264, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. La prova di ammissione ai corsi svolti in
lingua straniera e' predisposta direttamente nella medesima
lingua".
3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o
docente trasferisce la residenza ai sensi dell'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 nel territorio dello Stato e nei sette periodi
d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza
fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un
figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e
nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari
di almeno un'unita' immobiliare di tipo residenziale in
Italia, successivamente al trasferimento in Italia della
residenza ai sensi dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 o nei dodici
mesi precedenti al trasferimento; l'unita' immobiliare puo'
essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore
oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in
comproprieta'. Per i docenti e ricercatori che abbiano
almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido
preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o
docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta
successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel
territorio dello Stato. Per i docenti o ricercatori che
abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in
affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o
docente diviene residente, ai sensi dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta
successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel
territorio dello Stato.
3-quater. I docenti o ricercatori italiani non
iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
(AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019
possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente
articolo purche' abbiano avuto la residenza in un altro
Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie
imposizioni sui redditi per il periodo di cui all'articolo
16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147. Con riferimento ai periodi
d'imposta per i quali siano stati notificati atti
impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di
controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio
nonche' per i periodi d'imposta per i quali non sono
decorsi i termini di cui all'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai
docenti e ricercatori italiani non iscritti all'AIRE
rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i
benefici fiscali di cui al presente articolo nel testo
vigente al 31 dicembre 2018, purche' abbiano avuto la
residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione
contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di
cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Non si fa luogo, in
ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento
spontaneo.».
- Si riporta il testo dall'articolo 24-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
«Art. 24-bis (Opzione per l'imposta sostitutiva sui
redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche
che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia).
- 1. Le persone fisiche che trasferiscono la propria
residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
possono optare per l'assoggettamento all'imposta
sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, dei
redditi prodotti all'estero individuati secondo i criteri
di cui all'articolo 165, comma 2, a condizione che non
siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove
periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio
del periodo di validita' dell'opzione. L'imposta
sostitutiva non si applica ai redditi di cui all'articolo
67, comma 1, lettera c), realizzati nei primi cinque
periodi d'imposta di validita' dell'opzione, che rimangono
soggetti al regime ordinario di imposizione di cui
all'articolo 68, comma 3.
2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al
comma 1, relativamente ai redditi prodotti all'estero di
cui al comma 1 e' dovuta un'imposta sostitutiva
dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in
via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi
percepiti, nella misura di euro 300.000 per ciascun periodo
d'imposta in cui e' valida la predetta opzione. Tale
importo e' ridotto a euro 50.000 per ciascun periodo
d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6.
L'imposta e' versata in un'unica soluzione entro la data
prevista per il versamento del saldo delle imposte sui
redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso
e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche. L'imposta non e' deducibile da
nessun'altra imposta o contributo.
3. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata
dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza
di interpello presentata all'Agenzia delle entrate, ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera f), della legge 27
luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione
della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui
viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma
1 del presente articolo ed e' efficace a decorrere da tale
periodo d'imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1
indicano nell'opzione la giurisdizione o le giurisdizioni
in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima
dell'esercizio di validita' dell'opzione. L'Agenzia delle
entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei
strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorita'
fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima
residenza fiscale prima dell'esercizio di validita'
dell'opzione.
4. L'opzione di cui al comma 1 e' revocabile e
comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni
dal primo periodo d'imposta di validita' dell'opzione. Gli
effetti dell'opzione cessano in ogni caso in ipotesi di
omesso o parziale versamento, in tutto o in parte,
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e
nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta
precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono
l'esercizio di una nuova opzione.
5. Le persone fisiche di cui al comma 1, per se' o
per uno o piu' dei familiari di cui al comma 6, possono
manifestare la facolta' di non avvalersi dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi
prodotti in uno o piu' Stati o territori esteri, dandone
specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione
ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in
tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o
territori esteri si applica il regime ordinario e compete
il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ai
fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in
cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri
di cui all'articolo 23.
6. Su richiesta del soggetto che esercita l'opzione
di cui al comma 1, l'opzione ivi prevista puo' essere
estesa nel corso di tutto il periodo dell'opzione a uno o
piu' dei familiari di cui all'articolo 433 del codice
civile, purche' soddisfino le condizioni di cui al comma 1.
In tal caso, il soggetto che esercita l'opzione indica la
giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui
si estende il regime avevano l'ultima residenza prima
dell'esercizio di validita' dell'opzione. L'estensione
dell'opzione puo' essere revocata in relazione a uno o piu'
familiari di cui al periodo precedente. La revoca
dall'opzione o la decadenza dal regime del soggetto che
esercita l'opzione si estendono anche ai familiari. La
decadenza dal regime di uno o piu' dei familiari per omesso
o parziale versamento dell'imposta sostitutiva loro
riferita non comporta decadenza dal regime per le persone
fisiche di cui al comma 1.».
 
Art. 8 bis

Misure in materia di accise

1. In continuita' con quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, e in considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dall'8 aprile 2026 e fino al 1° maggio 2026, nelle seguenti misure:
a) benzina: 472,90 euro per 1000 litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1000 litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi;
d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.
2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' rideterminata nella misura di 472,90 euro per mille litri.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 308 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,4 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
18 marzo 2026, n. 33 (Disposizioni urgenti in materia di
prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati
internazionali):
«Art. 2 (Misure in materia di accise). - 1. In
considerazione degli effetti economici derivanti
dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti
energetici, le aliquote di accisa sulla benzina, sul
gasolio impiegato come carburante e sui gas di petrolio
liquefatti (GPL) usati come carburanti, di cui all'Allegato
I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al ventesimo giorno successivo alla medesima data, nelle
seguenti misure:
a) benzina: 472,90 euro per 1000 litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante:
472,90 euro per 1000 litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come
carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in
417,4 milioni di euro per l'anno 2026 e in 6,1 milioni di
euro nell'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo
5.».

- Si riporta il testo dell'Allegato I al testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504:
«ALLEGATO I
Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed
aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo
unico.
PRODOTTI ENERGETICI
benzina con piombo: lire 1.111.490 per mille litri;
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 625.620 per mille
litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
415.990 per mille litri;
Oli da gas o gasolio:
usato come carburante: lire 747.470 per mille
litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
747.470 per mille litri;
usato per la produzione diretta o indiretta di
energia elettrica: euro 12,8 per mille litri.
Oli vegetali non modificati chimicamente usati per
la produzione diretta o indiretta di energia elettrica:
esenzione.
Oli combustibili: usati per riscaldamento:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775
per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421
per mille chilogrammi;
per uso industriale:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351
per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870
per mille chilogrammi;
usati per la produzione diretta o indiretta di
energia elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi.
Oli minerali greggi, naturali usati per la
produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro
15,4 per mille chilogrammi.
Gas di petrolio liquefatti:
usato come carburante: lire 591.640 per mille
kg.;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
359.220 per mille kg.;
usato per la produzione diretta o indiretta di
energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi.
Gas naturale:
per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo
per combustione per usi non domestici: euro
0,012498 per metro cubo
per combustione per usi domestici:
a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro
0,044 per metro cubo;
b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e
fino a 480 metri cubi annui: euro 0,175 per metro cubo;
c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e
fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,170 per metro cubo;
d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui:
euro 0,186 per metro cubo;
per combustione per usi domestici limitatamente
ai consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218:
a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro
0,038 per metro cubo;
b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e
fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e
fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,120 per metro cubo;
d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui:
euro 0,150 per metro cubo.
per la produzione diretta o indiretta di energia
elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi.
ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE
Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato;
Vino: lire zero;
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra:
lire zero;
Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per
ettolitro;
Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro.
Tabacchi lavorati:
a) sigari 23,5 per cento;
b) sigaretti 27 per cento per l'anno 2026, 27,5
per cento per l'anno 2027 e 28 per cento a decorrere
dall'anno 2028;
c) sigarette 49,23 per cento per l'anno 2026,
48,50 per cento per l'anno 2027 e 48 per cento a decorrere
dall'anno 2028;
d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette 60,7 per cento per l'anno 2026,
60,9 per cento per l'anno 2027 e 61,1 per cento a decorrere
dall'anno 2028;
e) altri tabacchi da fumo 56,5 per cento;
f) tabacchi da fiuto e da masticare 25,28 per
cento.
ENERGIA ELETTRICA
Per ogni kWh di energia impiegata:
per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire
4,10 per ogni kWh;
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi
dalle abitazioni:
a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si
applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh
consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh
si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;
b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh
mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si
applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh
consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa
pari a euro 4.820.
per la fornitura di energia elettrica erogata da
impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di
impianti elettrici con potenza installata nominale
superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005 per
ogni kWh.
IMPOSIZIONI DIVERSE
Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg. (19)
(24) (35) (47) Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille
kg.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 marzo 2025, n. 43 (Revisione delle
disposizioni in materia di accise):
«Art. 3 (Disposizioni in materia di sussidi
ambientalmente dannosi). - 1. Ai fini del superamento del
sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24, di cui al
Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi
ambientalmente favorevoli, a decorrere dal 1° gennaio 2026
e' applicata una riduzione dell'accisa sulle benzine nella
misura di 4,05 centesimi di euro per litro e un aumento,
nella medesima misura, dell'accisa applicata al gasolio
impiegato come carburante. Conseguentemente le aliquote di
accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come
carburante di cui all'allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono rideterminate nella seguente identica
misura:
a) benzina: euro 672,90 per mille litri;
b) gasolio usato come carburante: euro 672,90 per
mille litri.
2.
3. Per il gasolio utilizzato negli impieghi indicati
ai numeri 5 e 9 della tabella A allegata al testo unico di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non
trovano applicazione la variazione, in aumento,
dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante
stabilita dal decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle
finanze 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 110 del 14 maggio 2025, e la variazione, in aumento,
della medesima aliquota stabilita dal comma 1, lettera b),
del presente articolo.
4. Allo scopo di incentivare l'impiego di carburanti
maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale a cui
e' applicata, in base al criterio di tassazione per
equivalenza, l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato
come carburante, al biodiesel e ai gasoli paraffinici
ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), immessi in
consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, si
applica, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva
2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, un'aliquota
di accisa ridotta pari a euro 617,40 per mille litri; la
medesima aliquota trova applicazione per un periodo
quinquennale decorrente dalla data di entrata in vigore del
citato decreto 14 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025. I biocarburanti di cui
al presente comma soddisfano, ai fini dell'applicazione
della predetta aliquota ridotta, le condizioni previste
dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 44,
paragrafo 5, del medesimo regolamento. Agli adempimenti in
materia di aiuti di Stato provvede il Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica.
6. Ferma restando la destinazione stabilita
dall'articolo 3 del citato decreto 14 maggio 2025,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio
2025, delle entrate derivanti dalla rideterminazione delle
aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio stabilita
dall'articolo 2 del medesimo decreto, le maggiori entrate
derivanti dal comma 1 del presente articolo, determinate
tenuto conto dei connessi effetti finanziari dei commi 3 e
4 del presente articolo nonche' di quelli derivanti
dall'applicazione dell'articolo 24-ter del testo unico di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono
destinate, al netto della quota di spettanza delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, al fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del
decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.».
- Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato e' pubblicato nella
G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.
 
Art. 8 bis.1

Disposizioni in materia di sorveglianza dei prezzi dei carburanti

1. A decorrere dal 30 giugno 2026, ove il Garante per la sorveglianza dei prezzi rilevi, in occasione di eventi straordinari o di particolari condizioni socio-economiche locali o internazionali, l'emergere di una possibile tendenza incrementale del prezzo dei carburanti, lo stesso trasmette al Ministro delle imprese e del made in Italy una relazione scritta. In questo caso, su segnalazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi, il Ministro delle imprese e del made in Italy, con proprio decreto, puo' attivare lo speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti.
 
Art. 8 ter
Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle
imprese agricole

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole e' riconosciuto, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attivita' agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel mese di marzo dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito dell'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, adottato entro il 3 maggio 2026, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
5.Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

Riferimenti normativi

- Per l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241(Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni) si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 8.
- Per il comma 53 dell'art. 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 244 si veda nei riferimenti normativi all'articolo
8.
- Per l'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.
388 recante Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)
si veda nei riferimenti normativi all'articolo 8.
- Per l'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitivita' economica) si veda nei
riferimenti normativi all'articolo 8.
- Per gli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 8.
 
Art. 8 quater
Misure urgenti per il sostegno all'internazionalizzazione delle
imprese italiane impattate dal rincaro dei costi energetici o dalle
conseguenze del conflitto
1. Nel limite di 800 milioni di euro delle disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto- legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, qualora sussistano le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementato fino al 20 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del citato decreto-legge n. 251 del 1981.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo di cui al comma 1 se sussistono le seguenti condizioni:
a) le domande sono presentate entro il 31 dicembre 2026;
b) le domande riguardano il sostegno a iniziative volte alla transizione digitale o ecologica di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1° giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2023;
c) le imprese richiedenti hanno subito un impatto negativo a causa del rincaro dei costi energetici o una diminuzione del fatturato o dei flussi di cassa in relazione al conflitto nell'area del Golfo Persico.
3. Il cofinanziamento a fondo perduto di cui al comma 1 e' elevato fino al 30 per cento per le imprese qualificabili come piccola e media impresa (PMI) come individuate dall'allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
4. Le erogazioni afferenti al cofinanziamento a fondo perduto di cui ai commi 1 e 3 sono autorizzate, complessivamente, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2026 e di 140 milioni di euro per l'anno 2027.
5. Con una o piu' deliberazioni, il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, puo' stabilire i criteri per la verifica delle condizioni di cui al comma 2 nonche' i termini e le modalita' per l'applicazione della misura prevista dal presente articolo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (Provvedimenti per il
sostegno delle esportazioni italiane):
«Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito
centrale un fondo a carattere rotativo destinato alla
concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese
esportatrici a fronte di programmi di penetrazione
commerciale di cui all'art. 15, lettera n), della legge 24
maggio 1977, n. 277, in Paesi diversi da quelli delle
Comunita' europee nonche' a fronte di attivita' relative
alla promozione commerciale all'estero del settore
turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso
l'Italia.
La disposizione di cui al primo comma del presente
articolo si applica anche alle imprese alberghiere e
turistiche limitatamente alle attivita' volte ad
incrementare la domanda estera del settore.».
- Si riporta il testo dell'articolo 72 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 72 (Misure per l'internazionalizzazione del
sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai
connazionali all'estero in situazione di difficolta'). - 1.
Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e' istituito il fondo
da ripartire denominato "Fondo per la promozione
integrata", con una dotazione iniziale di 400 milioni di
euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle
seguenti iniziative:
a) realizzazione di una campagna straordinaria di
comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e
l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale
nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti
dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19,
anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane;
b) potenziamento delle attivita' di promozione del
sistema Paese realizzate, anche mediante la rete
all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane;
c) cofinanziamento di iniziative di promozione
dirette a mercati esteri realizzate da altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante la
stipula di apposite convenzioni;
d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto
fino al dieci per cento dei finanziamenti concessi ai sensi
dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, quale incentivo da riconoscere a
fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalita'
o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari,
secondo criteri selettivi e modalita' stabiliti con una o
piu' delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo
1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I
cofinanziamenti sono concessi tenuto conto delle risorse
disponibili e nei limiti e alle condizioni previsti dalla
vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Fino al 31 dicembre 2021 i cofinanziamenti a fondo perduto
sono concessi fino al limite del venticinque per cento dei
finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo
comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981,
n. 394, tenuto conto delle risorse disponibili e
dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento
presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite
con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni.
2. In considerazione dell'esigenza di contenere con
immediatezza gli effetti negativi
sull'internazionalizzazione del sistema Paese in
conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi
di cui al comma 1, nonche' a quelli inclusi nel piano
straordinario di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, fino al
31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:
a) i contratti di forniture, lavori e servizi
possono essere aggiudicati con la procedura di cui
all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
b) il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e ICE-Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane possono avvalersi, con modalita' definite mediante
convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente, dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di
impresa Spa - Invitalia;
b-bis) nell'ambito degli stanziamenti di cui al
comma 1, il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale puo' stipulare con enti
pubblici e privati convenzioni per l'acquisizione di
servizi di consulenza specialistica in materia di
internazionalizzazione del sistema Paese.
3. Le iniziative di cui al presente articolo sono
realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo
strategico in materia di internazionalizzazione delle
imprese adottate dalla Cabina di regia di cui all'articolo
14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra le
diverse finalita' con decreto del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi
dell'articolo 126.
4-bis. Al fine di sostenere i cittadini italiani
all'estero nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, nello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale sono
autorizzati i seguenti interventi:
a) la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 ad
integrazione delle misure per la tutela degli interessi
italiani e della sicurezza dei cittadini presenti
all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la
protezione del personale dipendente di amministrazioni
pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori
del territorio nazionale;
b) la spesa di euro 6 milioni per l'anno 2020 ad
integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini
all'estero in condizioni di indigenza o di necessita', ai
sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3
febbraio 2011, n. 71.
4-ter. Nei limiti dell'importo complessivo di cui al
comma 4-bis, lettera b), e' autorizzata, fino al 31 luglio
2020, l'erogazione di sussidi senza promessa di
restituzione anche a cittadini non residenti nella
circoscrizione consolare.
4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e
4-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.».
- Il decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale 1° giugno 2023 (Disciplina
degli strumenti finanziari a sostegno
dell'internazionalizzazione delle imprese, a valere sul
Fondo rotativo 394/81) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, serie generale, n. 164 del 15 luglio 2023.
- Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato e' pubblicato nella
G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187.
- Si riporta il comma 270dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020):
«270. L'organo competente ad amministrare il Fondo di
cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295,
nonche' il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' il
Comitato agevolazioni, composto da due rappresentanti del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di cui uno con funzioni di presidente, da
due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle
finanze, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico e da un rappresentante designato dalle regioni,
nominati con decreto del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di
natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati
competenze e funzionamento del predetto Comitato.».
 
Art. 9
Soglia per l'esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti
dilettanti

1. Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare e' superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 1.380.000 per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
2-bis. All'articolo 25, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purche' riconosciute da enti di promozione sportiva» sono sostituite dalle seguenti: «Per le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36»;
b) alla lettera a), le parole: «dalle associazioni» sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 36 del decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione
dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti
sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di
lavoro sportivo):
«Art. 36 (Trattamento tributario). - 1. L'indennita'
prevista dall'articolo 26, comma 4, e' soggetta a
tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, a norma dell'articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Per tutto quanto non regolato dal presente
decreto, e' fatta salva l'applicazione delle norme del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Per l'attivita' relativa alle operazioni di
cessione dei contratti previste dall'articolo 26, comma 2,
le societa' sportive debbono osservare le disposizioni del
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, recante la disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto, e successive modificazioni e integrazioni,
distintamente dalle altre attivita' esercitate, tenendo
conto anche del rispettivo volume d'affari. Per le societa'
ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di
lucro resta ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148,
comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
4. Le somme versate a titolo di premio di
addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo
31, comma 2, sono equiparate alle operazioni esenti
dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da
societa' e associazioni sportive dilettantistiche senza
fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla
legge 16 dicembre 1991, n. 398, non concorre alla
determinazione del reddito di tali enti.
5.
6. I compensi di lavoro sportivo nell'area del
dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini
fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro
15.000,00. In ogni caso, tutti i singoli compensi per i
collaboratori coordinati e continuativi nell'area del
dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro
non concorrono alla determinazione della base imponibile di
cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.
6-bis. Ai fini di quanto previsto al precedente comma
6, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia
autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi
percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese
nell'anno solare;
6-ter. Al fine di sostenere il graduale inserimento
degli atleti e delle atlete di eta' inferiore a 23 anni
nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni
agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte
dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino
all'importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di
superamento di detto limite, il predetto importo non
contribuisce al calcolo della base imponibile e delle
detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport
di squadra, alle societa' sportive professionistiche il cui
fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di
applicazione della presente disposizione non sia stato
superiore a 5 milioni di euro;
6-quater. Le somme versate a propri tesserati, in
qualita' di atleti e tecnici che operano nell'area del
dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti
nelle competizioni sportive, anche a titolo di
partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre
nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o
internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive
nazionali, Discipline sportive associate, Enti di
promozione sportiva, Associazioni e societa' sportive
dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7.
8.».
- Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi):
«Art. 30 (Ritenuta sui premi e sulle vincite). - I
premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti
per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai
sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi
comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti
dalla sorte, da giuochi di abilita', quelli derivanti da
concorsi a premio, da pronostici e da scommesse,
corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o
private e dai soggetti indicati nel primo comma
dell'articolo 23, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a
titolo di imposta, con facolta' di rivalsa, con esclusione
dei casi in cui altre disposizioni gia' prevedano
l'applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla
fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi
derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo
d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non
supera l'importo di lire 50.000; se il detto valore e'
superiore al citato limite, lo stesso e' assoggettato
interamente a ritenuta. Le disposizioni del periodo
precedente non si applicano con riferimento ai premi che
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
L'aliquota della ritenuta e' stabilita nel dieci per
cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi
di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di
beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giuochi
svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi,
competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro
genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove
basate sull'abilita' o sull'alea o su entrambe, nel
venticinque per cento in ogni altro caso.
Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro
o da servizi, i vincitori hanno facolta', se chi eroga il
premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio
di valore inferiore gia' prestabilito, differente per
quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari
all'imposta gravante sul premio originario. Le eventuali
differenze sono conguagliate in denaro.
La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto,
delle lotterie nazionali, dei giuochi di abilita' e dei
concorsi pronostici esercitati dallo Stato, e' compresa nel
prelievo operato dallo Stato, in applicazione delle regole
stabilite dalla legge per ognuna di tali attivita' di
giuoco.
La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilita' e
dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico
nazionale italiano e dalla Unione nazionale incremento
razze equine e' compresa nell'imposta unica prevista dalle
leggi vigenti.
L'imposta sulle vincite nelle scommesse al
totalizzatore ed al libro e' compresa nell'importo dei
diritti erariali dovuti a norma di legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25 della legge 13
maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di
perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Disposizioni tributarie in materia di
associazioni sportive dilettantistiche). - 1.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano
anche alle associazioni proloco.
2. Per le associazioni e le societa' sportive
dilettantistiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettere
a), b) e c), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
36, che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1
della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive
modificazioni, non concorrono a formare il reddito
imponibile, per un numero di eventi complessivamente non
superiore a due per anno e per un importo non superiore al
limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
per i beni e le attivita' culturali:
a) i proventi realizzati nello svolgimento di
attivita' commerciali connesse agli scopi istituzionali;
b) i proventi realizzati per il tramite della
raccolta pubblica di fondi effettuata in conformita'
all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, in materia di formazione del
reddito complessivo.
3. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l'importo
fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre
1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle
associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da
ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000,
e' elevato a lire 360 milioni.
4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive
modificazioni, recante disposizioni tributarie relative
alle associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 1, il comma 3 e' abrogato;
b) nell'articolo 2:
1) al comma 3, le parole: "quinto comma" sono
sostituite dalle seguenti: "sesto comma";
2) al comma 5, le parole: "6 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "3 per cento".
5. I pagamenti a favore di societa', enti o
associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente
articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti,
se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti
correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo
altre modalita' idonee a consentire all'amministrazione
finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che
possono essere stabilite con decreto del Ministro delle
finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della
presente disposizione comporta l'applicazione delle
sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni
tributarie non penali in materia di imposte dirette, di
imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.».
 
Art. 10
Modifiche in materia di riscossione coattiva e di riconsegna
anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle
entrate-Riscossione
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Per i soli carichi di cui al comma 3, lettera b), relativamente ai quali e' decorso il termine di ventiquattro mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata e' effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al richiamato comma 3.».
2. All'articolo 211 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Per i soli carichi di cui al comma 3, lettera b), relativamente ai quali e' decorso il termine di ventiquattro mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata e' effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al richiamato comma 3.».
2-bis. All'articolo 1, comma 95, alinea, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «in caso di mancato o di insufficiente versamento» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di mancato o insufficiente versamento ovvero, nelle sole ipotesi di cui alle lettere a) e c), anche di tardivo versamento superiore a cinque giorni».
2-ter. All'articolo 1, comma 756, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola: «Ministro» e' sostituita dalla seguente: «Ministero».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 29 luglio 2024, n. 110 recante: «Disposizioni
in materia di riordino del sistema nazionale della
riscossione», come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Discarico automatico o anticipato). - 1. Le
quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a
decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento
sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. In ogni caso, l'Agenzia delle entrate-Riscossione
puo' trasmettere in qualsiasi momento all'ente titolare del
credito, telematicamente e con le modalita' stabilite dal
decreto di cui al comma 1, la comunicazione di discarico
anticipato delle quote che le sono state affidate dal 1°
gennaio 2025 e per le quali la stessa ha rilevato:
a) la chiusura del fallimento o della liquidazione
giudiziale;
b) mediante accesso effettuato, prima del
discarico, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, l'assenza di beni del
debitore suscettibili di poter essere aggrediti;
c) la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con
riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attivita'
di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o
totalmente infruttuoso.
3. Gli enti creditori possono chiedere all'agente
della riscossione la riconsegna anticipata dei carichi ad
esso affidati e non ancora riscossi, ad eccezione di quelli
per i quali sono in corso procedure esecutive o di quelli
che rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 4,
comma 1. Modalita' e termini della richiesta sono stabiliti
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. La facolta' di cui al primo periodo e' esercitata:
a) dopo il ventiquattresimo mese successivo a
quello della presa in carico, quanto ai carichi gia'
affidati alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
b) tra il ventiquattresimo e il trentesimo mese
successivo a quello della presa in carico, quanto ai
carichi affidati successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3-bis. Per i soli carichi di cui al comma 3, lettera
b), relativamente ai quali e' decorso il termine di
ventiquattro mesi dalla presa in carico, la richiesta di
riconsegna anticipata e' effettuata entro sei mesi dalla
data di pubblicazione del decreto di cui al richiamato
comma 3.
4. A seguito del discarico o dell'esercizio della
facolta' prevista dal comma 3, gli enti creditori possono
chiedere all'agente della riscossione la documentazione
disponibile, relativa all'attivita' di riscossione svolta,
se necessaria per l'esercizio del diritto di credito. Con
uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze, adottati previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, sono definiti i termini di presentazione ed
evasione, in via telematica, di tali richieste, anche in
relazione al numero di carichi interessati, nonche' le
specifiche tipologie di atti e documenti da fornire;
relativamente ai carichi di cui al comma 3, lettera a),
tali decreti sono adottati tenendo anche conto dell'analisi
effettuata dalla commissione costituita ai sensi
dell'articolo 7, comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 211 del citato
decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 211 (Discarico automatico o anticipato). - 1.
Le quote affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione a
decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento
sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. In ogni caso, l'Agenzia delle entrate-Riscossione
puo' trasmettere in qualsiasi momento all'ente titolare del
credito, telematicamente e con le modalita' stabilite dal
decreto di cui al comma 1, la comunicazione di discarico
anticipato delle quote che le sono state affidate dal 1°
gennaio 2025 e per le quali la stessa ha rilevato:
a) la chiusura del fallimento o della liquidazione
giudiziale;
b) mediante accesso effettuato, prima del
discarico, ai sensi dell'articolo 224, comma 2, l'assenza
di beni del debitore suscettibili di poter essere
aggrediti;
c) la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con
riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attivita'
di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o
totalmente infruttuoso.
3. Gli enti creditori possono chiedere all'agente
della riscossione la riconsegna anticipata dei carichi a
esso affidati e non ancora riscossi, a eccezione di quelli
per i quali sono in corso procedure esecutive o di quelli
che rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 212,
comma 1. Modalita' e termini della richiesta sono stabiliti
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. La facolta' di cui al primo periodo e' esercitata:
a) dopo il ventiquattresimo mese successivo a
quello della presa in carico, quanto ai carichi gia'
affidati alla data dell'8 agosto 2024;
b) tra il ventiquattresimo e il trentesimo mese
successivo a quello della presa in carico, quanto ai
carichi affidati successivamente alla data dell'8 agosto
2024.
3-bis. Per i soli carichi di cui al comma 3, lettera
b), relativamente ai quali e' decorso il termine di
ventiquattro mesi dalla presa in carico, la richiesta di
riconsegna anticipata e' effettuata entro sei mesi dalla
data di pubblicazione del decreto di cui al richiamato
comma 3.
4. A seguito del discarico o dell'esercizio della
facolta' prevista dal comma 3, gli enti creditori possono
chiedere all'agente della riscossione la documentazione
disponibile, relativa all'attivita' di riscossione svolta,
se necessaria per l'esercizio del diritto di credito. Con
uno o pidecreti del Ministero dell'economia e delle
finanze, adottati previa intesa in sede di Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del citato decreto
legislativo n. 281 del 1997, sono definiti i termini di
presentazione ed evasione, in via telematica, di tali
richieste, anche in relazione al numero di carichi
interessati, nonche' le specifiche tipologie di atti e
documenti da fornire; relativamente ai carichi di cui al
comma 3, lettera a), tali decreti sono adottati tenendo
anche conto dell'analisi effettuata dalla commissione
costituita ai sensi dell'articolo 215, comma 1.».
- Si riporta il testo del comma 95, dell'articolo 1,
della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199, come
modificato dalla presente legge:
«95. La definizione non produce effetti, riprendono a
decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il
recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue
a cura dell'agente della riscossione, e i versamenti
effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo
complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del
carico, senza che si determini l'estinzione del debito
residuo, in caso di mancato o insufficiente versamento
ovvero, nelle sole ipotesi di cui alle lettere a) e c),
anche di tardivo versamento superiore a cinque giorni:
a) dell'unica rata scelta dal debitore per
effettuare il pagamento;
b) di due rate, anche non consecutive, di quelle
nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il
pagamento;
c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il
debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.».
- Si riporta il testo del comma 756, dell'articolo 1,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla
presente legge:
«756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi
da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle
fattispecie individuate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque
giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto
termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere
comunque adottato. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, possono essere modificate o integrate le
fattispecie individuate con il decreto di cui al primo
periodo.».
 
Art. 10 bis

Modifiche alla disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione

1. All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imposta si applica anche alle formalita' di registrazione di cui all'articolo 93-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;
b) al comma 1-bis:
1) le parole: «ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo» sono sostituite dalle seguenti: «ove il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo, ha la sede legale o la residenza»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i soggetti passivi che operano professionalmente nel settore del noleggio dei veicoli, nel caso in cui la sede legale e' distinta dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attivita' della persona giuridica, quest'ultima costituisce la sede da considerare ai fini della destinazione del gettito dell'imposta. In caso di persone giuridiche con sede legale all'estero operanti nel settore noleggio di veicoli, aventi piu' sedi secondarie in Italia, la provincia o la citta' metropolitana destinataria dell'imposta e' quella ove e' situata la sede secondaria in cui avviene la gestione ordinaria in via principale dell'attivita'»;
c) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 1-bis, le comunicazioni effettuate dai soggetti passivi indicati nel medesimo comma 1-bis alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, riguardanti la sede della persona giuridica, costituiscono dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I soggetti passivi di cui al comma 1-bis, gia' iscritti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), indicando l'indirizzo della sede individuata ai sensi del comma 1-bis entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al periodo precedente, si applica il comma 1-bis»;
d) al comma 3, le parole: «le immatricolazioni» sono sostituite dalle seguenti: «le formalita'»;
e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. In caso di parziale od omesso versamento, l'imposta e' richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento e' stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il rimborso delle somme versate e non dovute e' richiesto dal soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e' stato accertato il diritto alla restituzione. La provincia o la citta' metropolitana provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza»;
f) al comma 5, le parole: «al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 4 e 4-bis»;
g) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Ai fini della realizzazione delle proprie politiche tributarie, le province e le citta' metropolitane accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del pubblico registro automobilistico e della motorizzazione civile, secondo modalita' disciplinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro il 31 dicembre 2026»;
h) il comma 10 e' abrogato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 56 del citato
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 56 (Imposta provinciale di trascrizione). - 1.
Le province possono, con regolamento adottato a norma
dell'articolo 52, istituire l'imposta provinciale sulle
formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei
veicoli richieste al pubblico registro automobilistico,
avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del
regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo
regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n.
1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
L'imposta si applica anche alle formalita' di registrazione
di cui all'articolo 93-bis, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1-bis. Le formalita' di cui al comma 1 possono essere
eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni
strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione
del gettito dell'imposta alla Provincia ove il soggetto
passivo, inteso come avente causa o intestatario del
veicolo, ha la sede legale o la residenza. Per i soggetti
passivi che operano professionalmente nel settore del
noleggio dei veicoli, nel caso in cui la sede legale e'
distinta dalla sede in cui avviene la gestione ordinaria in
via principale dell'attivita' della persona giuridica,
quest'ultima costituisce la sede da considerare ai fini
della destinazione del gettito dell'imposta. In caso di
persone giuridiche con sede legale all'estero operanti nel
settore noleggio di veicoli, aventi piu' sedi secondarie in
Italia, la provincia o la citta' metropolitana destinataria
dell'imposta e' quella ove e' situata la sede secondaria in
cui avviene la gestione ordinaria in via principale
dell'attivita'.
1-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 1-bis, le
comunicazioni effettuate dai soggetti passivi indicati nel
medesimo comma 1-bis alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura territorialmente competente,
riguardanti la sede della persona giuridica, costituiscono
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documenta zione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I
soggetti passivi di cui al comma 1-bis, gia' iscritti alla
camera di commercio, industria, artigianato e agri coltura,
procedono all'aggiornamento delle comunicazioni fornite al
repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA),
indicando l'indirizzo della sede individuata ai sensi del
comma 1-bis entro il termine perentorio di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposi
zione. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui
al periodo precedente, si applica il comma 1-bis.
2. L'imposta e' applicata sulla base di apposita
tariffa determinata secondo le modalita' di cui al comma
11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con
successiva deliberazione approvata nel termine di cui
all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta per cento,
ed e' dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta
di formalita'. E' dovuta una sola imposta quando per lo
stesso credito ed in virtu' dello stesso atto devono
eseguirsi piu' formalita' di natura ipotecaria. Le
maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto eventuale
aumento non saranno computate ai fini della determinazione
dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della
capacita' fiscale tra province.
3. Le province notificano entro dieci giorni dalla
data di esecutivita' copia autentica della deliberazione
istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al
competente ufficio provinciale del pubblico registro
automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione
per gli adempimenti di competenza. L'aumento tariffario
interessa le formalita' effettuate e gli atti formati dalla
sua decorrenza e, qualora esso sia deliberato con
riferimento alla stessa annualita' in cui e' eseguita la
notifica prevista dal presente comma, opera dalla data
della notifica stessa.
4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le
province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la
contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione
e i relativi controlli, nonche' l'applicazione delle
sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta
stessa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. Tali attivita', se non gestite
direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5
dell'articolo 52, sono affidate, a condizioni da stabilire
tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico
registro automobilistico il quale riversa alla tesoreria
della provincia titolare del tributo ai sensi del comma
1-bis le somme riscosse inviando alla provincia stessa la
relativa documentazione. In ogni caso deve essere
assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati
fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro
automobilistico. L'imposta suppletiva ed i rimborsi devono
essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui
la formalita' e' stata eseguita.
4-bis. In caso di parziale od omesso versamento,
l'imposta e' richiesta, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il
versa mento e' stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Il
rimborso delle somme versate e non dovute e' richiesto dal
soggetto passivo d'imposta entro il termine di cinque anni
dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui e' stato
accertato il diritto alla restituzione. La provincia o la
citta' metropolitana provvede ad effettuare il rimborso
entro centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'istanza.
5. Le province autonome di Trento e Bolzano
provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 4 e 4-bis, in conformita' ai rispettivi statuti e
relative norme di attuazione.
5-bis. Ai fini della realizzazione delle proprie
politiche tributarie, le province e le citta' metropolitane
accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del
pubblico registro automobilistico e della motorizza zione
civile, secondo modalita' disciplinate con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, da emanare entro il 31 dicembre 2026.
6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da
chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne
fanno commercio, nonche' le cessioni degli stessi a seguito
di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di
locazione finanziaria, non sono soggette al pagamento
dell'imposta. Per gli autoveicoli muniti di carta di
circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a
servire detti veicoli, sempreche' non siano adatti al
trasporto di cose, l'imposta e' ridotta ad un quarto.
Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla
tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze di
cui al successivo comma 11, si applica per i rimorchi ad
uso abitazione per campeggio e simili. In caso di fusione
tra societa' esercenti attivita' di locazione di veicoli
senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni gia'
esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai
veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro
validita' ed il loro grado a favore del cessionario, senza
bisogno di alcuna formalita' o annotazione.
7. Alle formalita' richieste ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 2688 del c.c. si applica un'imposta
pari al doppio della relativa tariffa.
8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il
termine per la richiesta delle formalita' e pagamento della
relativa imposta decorre a partire dal sesto mese
successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e
comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle
parti a seguito dei rispettivi adempimenti.
9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale
di trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette
alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le
disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546.
10. (Abrogato).
11. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le misure dell'imposta provinciale di
trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale
da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale
di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al
pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale
provinciale.».
 
Art. 10 ter
Modifica del comma 3 dell'articolo 156 del decreto legislativo n. 152
del 2006

1. Il comma 3 dell'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«3. La riscossione, sia volontaria che coattiva, della tariffa puo' essere affidata ai soggetti pubblici e privati iscritti nella sezione prima dell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante procedimento ad evidenza pubblica».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 156 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: «Norme in
materia ambientale», come modificato dalla presente legge:
«Art. 156 (Riscossione della tariffa). - 1. La
tariffa e' riscossa dal gestore del servizio idrico
integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito
separatamente, per effetto di particolari convenzioni e
concessioni, la relativa tariffa e' riscossa dal gestore
del servizio di acquedotto, il quale provvede al successivo
riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta
giorni dalla riscossione, in base a quanto stabilito
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico.
2. Con apposita convenzione, sottoposta al controllo
dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico, sono definiti i rapporti tra i diversi
gestori per il riparto delle spese di riscossione.
3. La riscossione, sia volontaria che coattiva, della
tariffa puo' essere affidata ai soggetti pubblici e privati
iscritti nella sezione prima dell'albo di cui all'articolo
53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
mediante procedimento ad evidenza pubblica.».
 
Art. 10 quater
Misure in materia di termini per l'entrata in vigore delle norme
recate dai decreti legislativi attuativi della delega al Governo
per la riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111
1. In conseguenza della modifica della data di decorrenza dell'applicazione delle norme richiamate nell'articolo 4, commi da 1 a 5, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, per le regioni che hanno allineato la relativa legislazione regionale alla precedente data di decorrenza del 1° gennaio 2026, sono prorogate le norme in vigore al 31 dicembre 2025 fino alla data prevista dal medesimo articolo 4.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
31 dicembre 2025, n. 200 recante: «Disposizioni urgenti in
materia di termini normativi», convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26:
«Art. 4 (Proroga di termini in materie di competenza
del Ministero dell'economia e delle finanze). - 1.
All'articolo 102, comma 1, del testo unico delle sanzioni
tributarie amministrative e penali, di cui al decreto
legislativo 5 novembre 2024, n. 173, le parole: «1° gennaio
2026» sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027".
2. All'articolo 100, comma 1, del testo unico dei
tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5
novembre 2024, n. 174, le parole: "1° gennaio 2026" sono
sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027".
3. All'articolo 131, comma 1, del testo unico della
giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14
novembre 2024, n. 175, le parole: "1° gennaio 2026" sono
sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027".
4. All'articolo 243, comma 1, del testo unico in
materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto
legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: "1° gennaio
2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027".
5. All'articolo 205, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di imposta di registro
e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo
1° agosto 2025, n. 123, le parole: "1° gennaio 2026" sono
sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027".
6. All'articolo 16-sexies del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2021, n. 215, relativo alla disciplina
dei contratti di locazione passiva stipulati dalle
Amministrazioni statali, al comma 1, alinea, relativo alle
riduzioni del canone mensile, le parole: "31 dicembre 2025"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
7. Nelle more del riordino della disciplina prevista
dall'articolo 1, commi 2 e 3 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, le disposizioni di cui all'articolo 16-sexies,
comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2021, n. 215, si applicano sino al 30 settembre 2026.
All'obbligo di comunicazione previsto dal secondo periodo
del citato comma 2 dell'articolo 16-sexies del
decreto-legge n. 146 del 2021 la societa' AMCO S.p.A.
adempie mensilmente; in caso di inadempimento cessano gli
effetti della disposizione di cui al primo periodo del
presente comma.
8. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 24
febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo al termine per la
presentazione all'Agenzia del demanio delle istanze di
regioni, comuni, province e citta' metropolitane per il
trasferimento in proprieta', a titolo gratuito, dei beni
immobili del demanio storico-artistico o del patrimonio
disponibile dello Stato interessati da progetti di
riqualificazione finanziati, o da finanziare, in tutto o in
parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, del Piano nazionale per gli investimenti
complementari o del Piano nazionale integrato per l'energia
e il clima, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
9. All'articolo 36, comma 56-ter, del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, relativo alla
rideterminazione delle promozioni complessive al grado di
colonnello del Corpo della guardia di finanza, le parole:
"Per gli anni dal 2022 al 2026" sono sostituite dalle
seguenti: "Per gli anni dal 2022 al 2027".
10. All'articolo 1-ter, comma 1-bis, del
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14,
relativo agli importi e ai quantitativi degli strumenti di
acquisto e negoziazione di servizi di connettivita' del
Sistema pubblico di connettivita' realizzati dalla societa'
Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, le parole: "31
dicembre 2025", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2026".
10-bis. La durata dell'Accordo quadro avente ad
oggetto l'affidamento di servizi applicativi in ottica
cloud per le pubbliche amministrazioni centrali - seconda
edizione - ID 2483 e' prorogata fino al 20 settembre 2026
ovvero fino all'effettiva aggiudicazione dell'Accordo
quadro avente ad oggetto servizi applicativi in ottica
cloud per le pubbliche amministrazioni centrali - ID 2860.
11. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in
materia di svolgimento delle assemblee di societa' ed enti,
e' prorogato al 30 settembre 2026.
11-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il
termine per l'utilizzo da parte dell'Agenzia delle entrate
delle risorse finanziarie necessarie per l'assunzione di
trentadue dirigenti mediante specifico corso-concorso,
indetto dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per il
reclutamento di dirigenti di seconda fascia con
professionalita' tecnica in materia fiscale, tributaria e
catastale da assegnare al Ministero dell'economia e delle
finanze e alle agenzie fiscali, da avviare ai sensi
dell'articolo 1-ter del decreto-legge 22 giugno 2023, n.
75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto
2023, n. 112, e' prorogato al 31 dicembre 2028.
11-ter. Le facolta' assunzionali relative ad
annualita' pregresse all'anno 2025 autorizzate nell'anno
2025 con i provvedimenti di cui all'articolo 35, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono
essere esercitate fino al 30 giugno 2026.
12. All'articolo 1, comma 808, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, relativo al termine di adeguamento
del capitale sociale per l'attivita' di liquidazione,
accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate
degli enti locali, le parole: "31 dicembre 2025" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
12-bis. All'articolo 18, comma 10-bis, del
decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo
al contenimento dell'incremento delle contribuzioni dovute
dai soggetti sottoposti alla vigilanza della Commissione
nazionale per le societa' e la borsa, le parole: "31
dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2027".
12-ter. All'articolo 44, comma 2-bis, primo periodo,
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
concernente la facolta' di applicare un'indennita' di
funzione per il sindaco e gli assessori dei comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti situati nei
territori interessati dagli eventi sismici del 2016, le
parole: "fino al 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2026".
12-quater. Il termine del 28 febbraio 2026, di cui
all'articolo 1, commi 639, terzo periodo, e 640, secondo
periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, in materia
di trasferimento a carico del bilancio dello Stato di
debiti contratti dalle regioni con la Cassa depositi e
prestiti Spa per estinguere anticipazioni di liquidita', e'
prorogato al 30 aprile 2026 per le sole regioni nelle quali
le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi si sono
svolte nei quattro mesi antecedenti alla data del 31
dicembre 2025.
12-quinquies. All'articolo 1, comma 773, primo
periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, relativo
all'assegnazione delle risorse del fondo finalizzato
all'attuazione di misure in favore degli enti locali e ad
altri interventi, le parole: "entro sessanta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "entro settantacinque giorni".
12-sexies. Limitatamente all'anno 2025, le delibere
concernenti i regolamenti e l'approvazione delle tariffe
della tassa sui rifiuti sono considerate tempestive, in
deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, se inserite nel Portale del
federalismo fiscale entro il termine del 6 marzo 2026. Le
delibere inserite ai sensi del primo periodo sono
pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze,
ai fini dell'acquisizione della loro efficacia, entro il 16
marzo 2026.
12-septies. All'articolo 4, comma 7-bis, del
decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, in
materia di imposta di soggiorno dei comuni e degli enti
locali nel cui territorio si svolgono gli eventi sportivi
dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina
2026", e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In
deroga all'articolo 13, comma 15-quater, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i regolamenti e le
delibere di approvazione delle tariffe adottati ai sensi
del presente comma e del comma 6 acquistano immediata
efficacia con la sola pubblicazione nel sito internet
istituzionale del comune e sono trasmessi, tramite il
Portale del federalismo fiscale, ai soli fini statistici,
entro trenta giorni dalla loro approvazione, al
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e
delle finanze per la pubblicazione nel sito internet
istituzionale del medesimo Dipartimento".
12-octies. La disposizione di cui all'articolo 9 del
decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, relativa
all'abrogazione di una norma in materia di rettifica della
detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, si applica a
decorrere dal 1° gennaio 2027. Sono fatte salve, fino alla
loro conclusione, le rettifiche in corso al 1° gennaio
2027. Sono fatti salvi, in ogni caso, i comportamenti
antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.».
 
Art. 10 quinquies
Estensione della procedura di accesso e gestione della definizione
agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30
dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali
1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applicano, con le seguenti deroghe, a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali che, nell'esercizio della propria e autonoma potesta' impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate:
a) a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
b) il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 199 del 2025, con le modalita', esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026. Tale dichiarazione puo' essere integrata entro la data del 31 ottobre 2026;
c) il pagamento delle somme dovute per la definizione e' effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
d) l'agente della riscossione invia la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 92, della legge n. 199 del 2025 entro il 31 dicembre 2026;
e) gli effetti di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 gennaio 2027;
f) per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
2. I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalita' che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026. I provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026, ai soli fini statistici.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi da 82 a 101,
dell'articolo 1, della citata legge 30 dicembre 2025, n.
199:
«82. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati
agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2023, derivanti dall'omesso versamento di imposte
risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attivita' di
cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o derivanti
dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con
esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento,
possono essere estinti senza corrispondere le somme
affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi
e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui
all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale
e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le
procedure esecutive e di notificazione della cartella di
pagamento.».
«83. Il pagamento delle somme di cui al comma 82 e'
effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, o
nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di
pari ammontare, con scadenza:
a) la prima, la seconda e la terza,
rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e
il 30 novembre 2026;
b) dalla quarta alla cinquantunesima,
rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio,
il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun
anno a decorrere dal 2027;
c) dalla cinquantaduesima alla
cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio 2035,
il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.».
«84. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a
decorrere dal 1° agosto 2026, gli interessi al tasso del 3
per cento annuo; non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602.».
«85. L'agente della riscossione rende disponibili ai
debitori, nell'area riservata del proprio sito internet
istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi
definibili.».
«86. Il debitore manifesta all'agente della
riscossione la sua volonta' di procedere alla definizione
di cui al comma 82 rendendo, entro il 30 aprile 2026,
apposita dichiarazione, con le modalita', esclusivamente
telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito
internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge; in tale dichiarazione il debitore
sceglie altresi' il numero di rate nel quale intende
effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto
dal comma 83.».
«87. Nella dichiarazione di cui al comma 86 il
debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad
oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a
rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione
di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento
della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi
dal giudice. Ai soli fini dell'estinzione dei predetti
giudizi l'effettivo perfezionamento della definizione si
realizza con il versamento della prima o unica rata delle
somme dovute e l'estinzione e' dichiarata dal giudice
d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o
dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel
giudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente creditore,
della dichiarazione prevista dal comma 86 e della
comunicazione prevista dal comma 92 nonche' della
documentazione attestante il versamento della prima o unica
rata. L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia
delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati
nel corso del processo e non passati in giudicato.».
«88. Entro il 30 aprile 2026 il debitore puo'
integrare, con le modalita' previste dal comma 86, la
dichiarazione presentata anteriormente a tale data.».
«89. Ai fini della determinazione dell'ammontare
delle somme da versare ai sensi del comma 82, si tiene
conto esclusivamente degli importi gia' versati a titolo di
capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di
rimborso delle spese per le procedure esecutive e di
notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se,
per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha gia'
integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma
82, per beneficiare degli effetti della definizione deve
comunque manifestare la sua volonta' di aderirvi con le
modalita' previste dal comma 86.».
«90. Le somme relative ai debiti definibili, versate
a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione,
restano definitivamente acquisite e non sono
rimborsabili.».
«91. A seguito della presentazione della
dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne
costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e
decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o
unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli
obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in
essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi
amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti
alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure
esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure
esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia
tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non e' considerato inadempiente ai
fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
g) si applica la disposizione di cui all'articolo
54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini
del rilascio del documento unico di regolarita'
contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno
2015.».
«92. Entro il 30 giugno 2026, l'agente della
riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la
dichiarazione di cui al comma 86 l'ammontare complessivo
delle somme dovute ai fini della definizione, nonche'
quello delle singole rate, che non puo' essere inferiore a
100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse. Ai
debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al
comma 82 nell'area riservata del sito internet
istituzionale dell'agente della riscossione, la
comunicazione e' resa disponibile esclusivamente in tale
area.».
«93. Il pagamento delle somme dovute per la
definizione puo' essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente
eventualmente indicato dal debitore con le modalita'
determinate dall'agente della riscossione nella
comunicazione di cui al comma 92;
b) mediante moduli di pagamento precompilati, che
l'agente della riscossione e' tenuto a rendere disponibili,
mediante apposito servizio, nel proprio sito internet
istituzionale;
c) presso gli sportelli dell'agente della
riscossione.».
«94. Limitatamente ai debiti definibili per i quali
e' stata presentata la dichiarazione di cui al comma 86:
a) alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni
sospese ai sensi del comma 91, lettera b), sono
automaticamente revocate e non possono essere accordate
nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) il pagamento della prima o unica rata delle
somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione
delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo
che non si sia tenuto il primo incanto con esito
positivo.».
«95. La definizione non produce effetti, riprendono a
decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il
recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue
a cura dell'agente della riscossione, e i versamenti
effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo
complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del
carico, senza che si determini l'estinzione del debito
residuo, in caso di mancato o di insufficiente versamento:
a) dell'unica rata scelta dal debitore per
effettuare il pagamento;
b) di due rate, anche non consecutive, di quelle
nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il
pagamento;
c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il
debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.».
«96. Possono essere compresi nella definizione
agevolata di cui al comma 82 anche i debiti risultanti dai
carichi affidati agli agenti della riscossione che
rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza
presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione
prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte
prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice
della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilita' di
effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con
le modalita' e nei tempi eventualmente previsti nel decreto
di omologazione.».
«97. Per le sanzioni amministrative irrogate, per
violazioni del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti
amministrazioni dello Stato le disposizioni di cui ai commi
da 82 a 98 si applicano limitatamente agli interessi,
comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo
27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme
maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.».
«98. Alle somme occorrenti per aderire alla
definizione di cui al comma 82 che sono oggetto di
procedura concorsuale nonche' di tutte le procedure di
composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice di cui al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la
disciplina dei crediti prededucibili.».
«99. Possono essere estinti, secondo le disposizioni
di cui ai commi da 82 a 98:
a) pur se con riferimento ad essi si e' determinata
l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti
relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione
dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:
1) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2016, n. 225;
2) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172;
3) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2018, n. 136;
4) dell'articolo 1, comma 189, della legge 30
dicembre 2018, n. 145;
5) dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
b) anche i debiti relativi ai carichi affidati agli
agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno
2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si e'
determinata l'inefficacia della definizione, ricompresi in
dichiarazioni rese ai sensi:
1) dell'articolo 1, comma 235, della legge 29
dicembre 2022, n. 197;
2) dell'articolo 3-bis, comma 1, del
decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.».
«100. Non possono essere estinti secondo le
disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 i debiti risultanti
dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione
dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla
data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate
scadute alla medesima data, ricompresi in dichiarazioni
rese ai sensi:
a) dell'articolo 1, comma 235, della legge 29
dicembre 2022, n. 197;
b) dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge
27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.».
«101. A seguito del pagamento delle somme di cui al
comma 82, l'agente della riscossione e' automaticamente
discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire
agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture
patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote
discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette,
anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro
il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono
avvalsi delle disposizioni di cui ai commi da 82 a 98 e dei
codici tributo per i quali e' stato effettuato il
versamento.».
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
recante: «Nuovo codice della strada» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992.
- Si riporta il testo all'articolo 27 della legge 24
novembre 1981, n. 689 recante: «Modifiche al sistema
penale»:
«Art. 27 (Esecuzione forzata). - Salvo quanto
disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso
inutilmente il termine fissato per il pagamento,
l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede
alla riscossione delle somme dovute in base alle norme
previste per l'esazione delle imposte dirette, trasmettendo
il ruolo all'intendenza di finanza che lo da' in carico
all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza
l'obbligo del non riscosso come riscosso.
E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove
ha sede l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella
misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria
e comunque non superiore al 2 per cento delle somme
riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai
destinatari dei proventi.
Le regioni possono avvalersi anche delle procedure
previste per la riscossione delle proprie entrate.
Se la somma e' dovuta in virtu' di una sentenza o di
un decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si
procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul
recupero delle spese processuali.
Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di
ritardo nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata di un
decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la
sanzione e' divenuta esigibile e fino a quello in cui il
ruolo e' trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe
gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni
vigenti. Per le sanzioni amministrative per violazione
delle disposizioni del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la
maggiorazione non puo' comunque essere superiore ai tre
quinti dell'importo della sanzione.
Le disposizioni relative alla competenza
dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di
riscossione delle imposte dirette.».
- Si riporta il testo all'articolo 30 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602:
«Art. 30 (Interessi di mora). - 1. Decorso
inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2,
sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni
pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a
partire dalla data della notifica della cartella e fino
alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso
determinato annualmente con decreto del Ministero delle
finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.».
- Si riporta il testo all'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 recante: «Riordino del
servizio nazionale della riscossione, in attuazione della
delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»:
«Art. 17 (Oneri di funzionamento del servizio
nazionale della riscossione). - 1. Al fine di assicurare il
funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per
il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea
agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di
deterrenza e contrasto dell'evasione, l'agente della
riscossione ha diritto alla copertura dei costi da
sostenere per il servizio nazionale della riscossione a
valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio
dello Stato, in relazione a quanto previsto dall'articolo
1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2016, n. 225.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma
6-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre
2016, n. 225.
3. Sono riversate ed acquisite all'entrata del
bilancio dello Stato:
a) una quota, a carico del debitore, denominata
"spese esecutive", correlata all'attivazione di procedure
esecutive e cautelari da parte dell'agente della
riscossione, nella misura fissata con decreto non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
che individua anche le tipologie di spese oggetto di
rimborso;
b) una quota, a carico del debitore, correlata alla
notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di
riscossione, da determinare con il decreto di cui alla
lettera a);
c) una quota, a carico degli enti creditori,
diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie
fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta
all'atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di
tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente
medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in
parte non dovute le somme affidate, nella misura
determinata con il decreto di cui alla lettera a);
d) una quota, trattenuta all'atto del riversamento,
pari all'1 per cento delle somme riscosse, a carico degli
enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali,
dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali,
che si avvalgono dell'agente della riscossione. Tale quota
puo' essere rimodulata fino alla meta', in aumento o in
diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi
annui affidati e dell'andamento della riscossione.
4. Le quote riscosse ai sensi del comma 3 sono
riversate dall'agente della riscossione ad apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il
giorno quindici del mese successivo a quello in cui il
medesimo agente della riscossione ha la disponibilita'
delle somme e delle informazioni complete relative
all'operazione di versamento effettuata dal debitore.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13, commi 15,
15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, recante: «Disposizioni urgenti per
la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti
pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214:
«Art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'imposta
municipale propria). - 1. - 14-quater Omissis.
15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le
delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie dei comuni sono inviate al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del
testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
delle province e delle citta' metropolitane, la
disposizione del primo periodo si applica a decorrere
dall'anno di imposta 2021.
15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno,
sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le
specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare
per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da
consentire il prelievo automatizzato delle informazioni
utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al
pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di
attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il
predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche
medesime.
15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le
delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali
diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal
tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai
sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione
avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o
il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e'
tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15
entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso
anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di
soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e
dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del
1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla
base degli atti applicabili per l'anno precedente. I
versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata
dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun
anno devono essere effettuati sulla base degli atti
pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta
per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia'
versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine
del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno
precedente.
15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i
regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe
relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo
14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, nonche' al contributo di cui all'articolo 1,
comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno
effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a
quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del
comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze
provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle
delibere di cui al periodo precedente entro i quindici
giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel
portale del federalismo fiscale.
15-quinquies. Ai fini della pubblicazione di cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, le delibere di variazione dell'aliquota
dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
sono trasmesse con le modalita' di cui al comma 15.
Omissis.».
Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360 recante: «Istituzione
di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma
dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della
legge 16 giugno 1998, n. 191»:
«Art. 1. - 1. E' istituita, a decorrere dal 1°
gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e dell'interno, da emanare entro
il 15 dicembre, e' stabilita l'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire
dall'anno successivo ed e' conseguentemente determinata,
con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle
aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonche' eventualmente la percentuale dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
relativamente al periodo di imposta da cui decorre la
suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di
compartecipazione dovra' cumulare la parte specificamente
indicata per i comuni e quella relativa alle province,
quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento
delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti.
3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la
variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da
pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero
dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.
L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di
pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non
puo' eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La
deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in
mancanza dei decreti di cui al comma 2.
3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3
puo' essere stabilita una soglia di esenzione in ragione
del possesso di specifici requisiti reddituali.
4. L'addizionale e' determinata applicando al reddito
complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili
riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita
ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo stesso anno
risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del
credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale e'
dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente
ha il domicilio fiscale alla data del 1º gennaio dell'anno
cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti
spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima e'
effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto
e' stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale
ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al
reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai
sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della
determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e
la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte
nella misura vigente nell'anno precedente.
5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
l'acconto dell'addizionale dovuta e' determinato dai
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo
e' trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili,
effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo
dell'addizionale dovuta e' determinato all'atto delle
operazioni di conguaglio e il relativo importo e'
trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire
dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse
sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale
le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di
cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua
dovuta e' prelevata in unica soluzione. L'importo da
trattenere e quello trattenuto sono indicati nella
certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
6.
7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle
disposizioni del presente articolo, la ripartizione tra i
comuni e le province delle somme versate a titolo di
addizionale e' effettuata, salvo quanto previsto
dall'articolo 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di
acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo
stesso anno in cui e' effettuato il versamento, sulla base
dei dati statistici piu' recenti forniti dal Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun
anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi
domicilio fiscale nei singoli comuni. Entro l'anno
successivo a quello in cui e' stato effettuato il
versamento, il Ministero dell'interno provvede
all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base
dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti
dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30
giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle
somme dovute per l'esercizio in corso. Con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, possono essere stabilite
ulteriori modalita' per eseguire la ripartizione.
L'accertamento contabile da parte dei comuni e delle
province dei proventi derivanti dall'applicazione
dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni del
Ministero dell'interno delle somme spettanti.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, ai fini dell'accertamento dell'addizionale,
le province ed i comuni forniscono all'amministrazione
finanziaria informazioni e notizie utili. Le province ed i
comuni provvedono, altresi', agli eventuali rimborsi
richiesti dagli interessati con le modalita' stabilite con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Citta'
ed autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per quanto non
disciplinato dal presente decreto, si applicano le
disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche.
9. Al termine delle attivita' di liquidazione e di
accertamento, le maggiori somme riscosse a titolo di
addizionale e i relativi interessi sono versati alle
province e ai comuni secondo le modalita' stabilite con il
decreto di cui al comma 6.
10. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti riguardanti la
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto e i relativi versamenti, nonche' norme di
unificazione degli adempimenti fiscali e previdenziali, di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella lettera a), dopo le parole: "alle imposte
sui redditi" sono inserite le seguenti: ", alle relative
addizionali";
b) la lettera d-bis), introdotta dall'articolo 50,
comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concernente l'istituzione dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e'
soppressa.
11. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono emanati
sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali di
cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 8, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 recante:
«Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
Municipale»:
«Art. 14 (Ambito di applicazione del decreto
legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie).
- 1. - 7. Omissis
8. A decorrere dall'anno 2011, le delibere di
variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui
all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.
360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga
entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.
Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo
stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito
avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni
caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 767, dell'articolo 1,
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per
l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul
sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello
stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e'
tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al
comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le
aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In
deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a
decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del
prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo,
in mancanza di una delibera approvata secondo le modalita'
previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al
presente comma, si applicano le aliquote di base previste
dai commi da 748 a 755.».
 
Art. 11

Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, comma 2, le parole «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,» sono soppresse;
b) all'articolo 59:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle societa' e degli enti di cui all'articolo 73, nonche' quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente.»;
2) il comma 1-bis e' abrogato;
c) all'articolo 87:
1) il comma 1.1 e' abrogato;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) ed ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b). Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.»;
d) all'articolo 89:
1) al comma 2:
1.1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della societa' o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.»;
1.2) al secondo periodo, le parole «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo» sono soppresse;
2) il comma 2.1 e' abrogato;
3) al comma 3:
3.1) al primo periodo, le parole «, nei quali e' detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo» e le parole «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo» sono soppresse;
3.2) al secondo periodo, le parole «, nei quali e' detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo» e le parole «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo» sono soppresse;
4) al comma 3-bis, lettera a), le parole «di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro,» sono soppresse.
2. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3-ter e' sostituito dal seguente:
«3-ter. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle societa' e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle societa' negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.».
3. All'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle societa' e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle societa' negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.».
4. I commi da 51 a 55 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono abrogati.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35,2 milioni di euro per l'anno 2026, 43,9 milioni di euro per l'anno 2027, 45,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 45,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 58, 59, 87 e 89
del citato decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 58 (Plusvalenze). - 1. Per le plusvalenze
derivanti da cessione delle aziende, le disposizioni del
comma 4 dell'articolo 86 non si applicano quando e'
richiesta la tassazione separata a norma del comma 2
dell'articolo 17. Il trasferimento di azienda per causa di
morte o per atto gratuito non costituisce realizzo di
plusvalenze dell'azienda stessa; l'azienda e' assunta ai
medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del
dante causa. I criteri di cui al periodo precedente si
applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento,
entro cinque anni dall'apertura della successione, della
societa' esistente tra gli eredi, la predetta azienda resti
acquisita da uno solo di essi.
2. Le plusvalenze di cui all'articolo 87 non
concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto
esenti limitatamente al 60 per cento del loro ammontare.
3. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa
concorrono a formare il reddito anche se i beni vengono
destinati al consumo personale o familiare
dell'imprenditore o a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa.».
«Art. 59 (Dividendi). - 1. Gli utili relativi alla
partecipazione al capitale o al patrimonio delle societa' e
degli enti di cui all'articolo 73, nonche' quelli relativi
ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo
44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai
contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),
concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella
misura del 58,14 per cento del loro ammontare,
nell'esercizio in cui sono percepiti. Si applica l'articolo
47, per quanto non diversamente previsto dal periodo
precedente.
1-bis. (abrogato).
2.».
«Art. 87 (Plusvalenze esenti). - 1. Non concorrono
alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti
nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e
determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3,
relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in
societa' ed enti indicati nell'articolo 5, escluse le
societa' semplici e gli enti alle stesse equiparate, e
nell'articolo 73, comprese quelle non rappresentate da
titoli, con i seguenti requisiti:
a) ininterrotto possesso dal primo giorno del
dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione
considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite
in data piu' recente;
b) classificazione nella categoria delle
immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso
durante il periodo di possesso;
c) residenza fiscale o localizzazione dell'impresa
o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a
regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri
di cui all'articolo 47-bis, comma 1, o, alternativamente,
la dimostrazione, anche a seguito dell'esercizio
dell'interpello di cui allo stesso articolo 47-bis, comma
3, della sussistenza della condizione di cui al comma 2,
lettera b), del medesimo articolo. Qualora il contribuente
intenda far valere la sussistenza di tale ultima condizione
ma non abbia presentato la predetta istanza di interpello
ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta
favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla
cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all'articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella
dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei
casi di mancata o incompleta indicazione nella
dichiarazione dei redditi si applica la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini della
presente lettera, la condizione indicata nell'articolo
47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere,
ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso;
tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di cinque periodi
di imposta e oggetto di realizzo con controparti non
appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, e'
sufficiente che tale condizione sussista,
ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori
al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si
considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti
residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali
sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2
dell'articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma
2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro
soggetto residente o meno nel territorio dello Stato;
d) esercizio da parte della societa' partecipata di
un'impresa commerciale secondo la definizione di cui
all'articolo 55. Senza possibilita' di prova contraria si
presume che questo requisito non sussista relativamente
alle partecipazioni in societa' il cui valore del
patrimonio e' prevalentemente costituito da beni immobili
diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio
e' effettivamente diretta l'attivita' dell'impresa, dagli
impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente
nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente
utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi
in locazione finanziaria e i terreni su cui la societa'
partecipata svolge l'attivita' agricola.
1.1. (Abrogato).
1-bis. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti
alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di
quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante
vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna
categoria.
2. Il requisito di cui al comma 1, lettera c), deve
sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di
possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da piu' di
cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con
controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante
causa, e' sufficiente che tale condizione sussista,
ininterrottamente, per i cinque periodi d'imposta anteriori
al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si
considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti
residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali
sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2
dell'articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma
2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro
soggetto residente o non residente nel territorio dello
Stato.
Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve
sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo,
almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al
realizzo stesso.
3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle
stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate
e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3,
relativamente alle partecipazioni al capitale o al
patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari
alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a)
ed ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera
b). Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per
il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di
cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo.
4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b)
e c), il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 non
rileva per le partecipazioni in societa' i cui titoli sono
negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze
realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica
l'esenzione di cui ai commi 1 e 3 indipendentemente dal
verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d).
5. Per le partecipazioni in societa' la cui attivita'
consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di
partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del
comma 1 si riferiscono alle societa' indirettamente
partecipate e si verificano quando tali requisiti
sussistono nei confronti delle partecipate che
rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio
sociale della partecipante.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle plusvalenze di cui all'articolo 86, comma 5-bis.
7.».
«Art. 89 (Dividendi ed interessi). - 1. Per gli utili
derivanti dalla partecipazione in societa' semplici, in
nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel
territorio dello Stato si applicano le disposizioni
dell'articolo 5.
2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto
qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo
47, comma 7, dalle societa' ed enti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il
reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto
esclusi dalla formazione del reddito della societa' o
dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.
La stessa esclusione si applica alla remunerazione
corrisposta relativamente ai contratti di cui all'articolo
109, comma 9, lettera b).
2.1. (Abrogato).
2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli
utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni detenuti per la
negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla
formazione del reddito nell'esercizio in cui sono
percepiti.
3. Verificandosi la condizione dell'articolo 44,
comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma
2 si applica agli utili provenienti da soggetti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni
derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9,
lettera b), con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera
b), del presente articolo, stipulati con tali soggetti, se
diversi da quelli residenti o localizzati in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati in base
ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, o, se ivi
residenti o localizzati, sia dimostrato, anche a seguito
dell'esercizio dell'interpello di cui al medesimo articolo
47-bis, comma 3, il rispetto, sin dal primo periodo di
possesso della partecipazione, della condizione indicata
nel medesimo articolo, comma 2, lettera b). Gli utili
provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera d), residenti o localizzati in Stati o territori a
regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri
di cui all'articolo 47-bis, comma 1, e le remunerazioni
derivanti dai contratti di cui all'articolo 109, comma 9,
lettera b), stipulati con tali soggetti, non concorrono a
formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in
quanto esclusi dalla formazione del reddito dell'impresa o
dell'ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare,
a condizione che sia dimostrata, anche a seguito
dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 47-bis,
comma 3, la sussistenza della condizione di cui al comma 2,
lettera a), del medesimo articolo; in tal caso, e'
riconosciuto al soggetto controllante, ai sensi del comma 2
dell'articolo 167, residente nel territorio dello Stato,
ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli
utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in
ragione delle imposte assolte dall'impresa o ente
partecipato sugli utili maturati durante il periodo di
possesso della partecipazione, in proporzione alla quota
imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta
italiana relativa a tali utili. Ai soli fini
dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito
d'imposta di cui al periodo precedente e' computato in
aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione e'
stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in
aumento del reddito complessivo, si puo' procedere di
ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione
dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.
Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da
imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori
a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di
partecipazioni dirette in tali soggetti o di partecipazioni
di controllo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 167, in
societa' residenti all'estero che conseguono utili dalla
partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di
tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere la
sussistenza, sin dal primo periodo di possesso della
partecipazione, della condizione indicata nella lettera b)
del comma 2 dell'articolo 47-bis ma non abbia presentato
l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo
articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto
risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da
partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in
Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati
in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1,
deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da
parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta
indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma
3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il
loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di
cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non
soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo.
3-bis. L'esclusione di cui al comma 2 si applica
anche:
a) alle remunerazioni sui titoli, sugli strumenti
finanziari e sui contratti indicati dall'articolo 109,
comma 9, lettere a) e b), di valore fiscale non inferiore a
500.000 euro, limitatamente al 95 per cento della quota di
esse non deducibile ai sensi dello stesso articolo 109.
b) alle remunerazioni delle partecipazioni al
capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli
strumenti finanziari di cui all'articolo 44, provenienti
dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel comma
3-ter del presente articolo, limitatamente al 95 per cento
della quota di esse non deducibile nella determinazione del
reddito del soggetto erogante.
3-ter. La disposizione di cui alla lettera b) del
comma 3-bis si applica limitatamente alle remunerazioni
provenienti da una societa' che riveste una delle forme
previste dall'allegato I, parte A, della direttiva
2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale
e' detenuta una partecipazione diretta nel capitale non
inferiore al 10 per cento, ininterrottamente per almeno un
anno, e che:
a) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro
dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di
una convenzione in materia di doppia imposizione sui
redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori
dell'Unione europea;
b) e' soggetta, nello Stato di residenza, senza
possibilita' di fruire di regimi di opzione o di esonero
che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a
una delle imposte elencate nell'allegato I, parte B, della
citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che
sostituisca una delle imposte indicate.
4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
46 e 47, ove compatibili.
5. Se la misura non e' determinata per iscritto gli
interessi si computano al saggio legale.
6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in
base a contratti "pronti contro termine" che prevedono
l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a
formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato
nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva
o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a
termine, al netto degli interessi maturati sulle attivita'
oggetto dell'operazione nel periodo di durata del
contratto, concorre a formare il reddito per la quota
maturata nell'esercizio.
7. Per i contratti di conto corrente e per le
operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i
conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra
aziende e istituti di credito, si considerano maturati
anche gli interessi compensati a norma di legge o di
contratto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, come modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Ritenuta sui dividendi). - 1. Le societa' e
gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una
ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in
qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui
all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a
persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni
qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e
c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del medesimo testo
unico nonche' agli utili derivanti dagli strumenti
finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e
dai contratti di associazione in partecipazione di cui
all'articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo
unico, non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65
del medesimo testo unico. La ritenuta e' applicata altresi'
dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai
sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui
redditi e dalle societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5
del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai
contratti di associazione in partecipazione previsti nel
precedente periodo, corrisposti a persone fisiche
residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai
sensi dell'articolo 66 del predetto testo unico, in luogo
del patrimonio netto si assume il valore individuato nel
comma 2 dell'articolo 47 del medesimo testo unico.
1-bis. Nei casi di cui all'articolo 47, commi 5 e 7,
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
la ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull'intero
ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il
percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto
della partecipazione.
2. In caso di distribuzione di utili in natura i
singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento,
sono tenuti a versare alle societa' ed altri enti di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del
predetto testo unico, l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato
in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti,
quale risulta dalla valutazione operata dalla societa'
emittente alla data individuata dalla lettera a) del comma
2 dell'articolo 109 del citato testo unico.
3. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con
l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a
soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi
dalle societa' ed enti indicati nel comma 3-ter, in
relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti
di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative
a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
L'aliquota della ritenuta e' ridotta all'11 per cento sugli
utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati
membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai
sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali
paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238. I
soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di
risparmio, dai fondi pensione, da prodotti pensionistici
individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE)
2019/1238 e, dai sottoconti esteri di prodotti
pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al
secondo periodo e dalle societa' ed enti indicati nel comma
3-ter, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza degli
undici ventiseiesimi della ritenuta, dell'imposta che
dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva
sugli stessi utili mediante certificazione del competente
ufficio fiscale dello Stato estero. La ritenuta di cui al
primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a
organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)
di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a
OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui
gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero
nel quale e' istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011,
istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo
che consentono un adeguato scambio di informazioni.
3-bis. I soggetti cui si applica l'articolo 98 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta
di cui ai commi 3 e 3-ter sulla remunerazione di
finanziamenti eccedenti prevista dal citato articolo 98
direttamente erogati dal socio o da una sua parte
correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini
della determinazione della ritenuta di cui sopra, si
computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai
sensi dell'articolo 26 riferibile alla medesima
remunerazione. La presente disposizione non si applica alla
remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente
erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti.
3-ter. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e
con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti
alle societa' e agli enti soggetti ad un'imposta sul
reddito delle societa' negli Stati membri dell'Unione
europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui ai
decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,
ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli
strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), del predetto testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e ai contratti
di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi
a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche
residenti relative a partecipazioni al capitale o al
patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del
testo unico delle imposte sui redditi e a contratti di cui
all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo
unico, in cui l'associante e' soggetto non residente,
qualificati e non qualificati ai sensi delle lettere c) e
c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico e non
relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65 dello stesso
testo unico, e' operata una ritenuta del 12,50 per cento a
titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo comma
dell'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione.
La ritenuta e' operata a titolo d'acconto:
a) ;
b) sull'intero importo delle remunerazioni
corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli,
strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa
ai sensi dell'articolo 65, da imprese o enti residenti o
localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato individuati in base ai criteri di cui
all'articolo 47-bis, comma 1 del citato testo unico, salvo
che sia avvenuta la dimostrazione, anche a seguito
dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 3
dell'articolo 47-bis dello stesso testo unico, che e'
rispettata, sin dal primo periodo di possesso della
partecipazione, la condizione di cui alla lettera b) del
comma 2 del medesimo articolo 47-bis. La disposizione del
periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai
titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44,
comma 2, lettera a), ultimo periodo, emessi da societa' i
cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La
ritenuta e', altresi', operata sull'intero importo delle
remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti
non residenti che non soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.
4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto
delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di
distribuzione di utili in natura si applicano le
disposizioni di cui al comma 2.
5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo,
non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli
associati in partecipazione dichiarino all'atto della
percezione che gli utili riscossi sono relativi
all'attivita' di impresa. Le ritenute di cui ai commi 1 e
4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo
d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta
sul reddito delle societa'.
6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed
assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta
sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si
applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11,
terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».
- Si riporta il testo dell'articolo 55 del citato
decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 55 (Ritenuta sui dividendi). - 1. Le societa' e
gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del
26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque
forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 47,
comma 7, del predetto testo unico delle imposte sui
redditi, a persone fisiche residenti in relazione a
partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi
dell'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del
medesimo testo unico nonche' agli utili derivanti dagli
strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), e dai contratti di associazione in
partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera
b), del predetto testo unico, non relative all'impresa ai
sensi dell'articolo 65 del medesimo testo unico. La
ritenuta e' applicata altresi' dalle persone fisiche che
esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 55
del testo unico delle imposte sui redditi e dalle societa'
in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate
di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico sugli utili
derivanti dai contratti di associazione in partecipazione
previsti nel primo periodo, corrisposti a persone fisiche
residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai
sensi dell'articolo 66 del predetto testo unico, in luogo
del patrimonio netto si assume il valore individuato
nell'articolo 47, comma 2, del medesimo testo unico.
2. Nei casi di cui all'articolo 47, commi 5 e 7, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la ritenuta
prevista dai commi 1 e 6 si applica sull'intero ammontare
delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore
non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della
partecipazione.
3. In caso di distribuzione di utili in natura i
singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento,
sono tenuti a versare alle societa' e altri enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del predetto
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, l'importo corrispondente
all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato
in relazione al valore normale dei beni a essi attribuiti,
quale risulta dalla valutazione operata dalla societa'
emittente alla data individuata dall'articolo 109, comma 2,
lettera a), del citato testo unico.
4. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con
l'aliquota del 26 per cento sugli utili corrisposti a
soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi
dalle societa' ed enti indicati nel comma 5, in relazione
alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, e ai contratti di associazione
in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera
b), del medesimo testo unico, non relative a stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della
ritenuta e' ridotta all'11 per cento sugli utili
corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo
sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui
ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4,
lettera c), e ai sottoconti esteri di prodotti
pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al
regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 giugno 2019. I soggetti non residenti,
diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione,
da prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di
cui al predetto regolamento (UE) 2019/1238 e, dai
sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali
paneuropei (PEPP) di cui al secondo periodo e dalle
societa' ed enti indicati nel comma 5, hanno diritto al
rimborso, fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi
della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato
all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante
certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato
estero. La ritenuta di cui al primo periodo non si applica
sugli utili corrisposti a organismi di investimento
collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi
alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla
citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a
forme di vigilanza nel Paese estero nel quale e' istituito
ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati
membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono
un adeguato scambio di informazioni.
5. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con
l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle
societa' e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito
delle societa' negli Stati membri dell'Unione europea e
negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in
attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e ivi
residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti
finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del
predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986 e ai contratti di associazione
in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera
b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato.
6. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche
residenti relative a partecipazioni al capitale o al
patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, a
contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del
medesimo testo unico, in cui l'associante e' soggetto non
residente, qualificati e non qualificati ai sensi
dell'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del
medesimo testo unico, e' operata una ritenuta del 26 per
cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui all'articolo
33, comma 1, che intervengono nella loro riscossione. La
ritenuta e' operata a titolo d'acconto sull'intero importo
delle remunerazioni corrisposte, in relazione a
partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti
non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o
territori a regime fiscale privilegiato individuati in base
ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del citato
testo unico, salvo che sia avvenuta la dimostrazione, anche
a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui
all'articolo 47-bis, comma 3, dello stesso testo unico, che
e' rispettata, sin dal primo periodo di possesso della
partecipazione, la condizione di cui al medesimo articolo
47-bis, comma 2, lettera b). La disposizione del primo
periodo non si applica alle partecipazioni, ai titoli e
agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo, del predetto testo unico delle
imposte sui redditi emessi da societa' i cui titoli sono
negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta e',
altresi', operata sull'intero importo delle remunerazioni
relative a contratti stipulati con associanti non residenti
che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44,
comma 2, lettera a), ultimo periodo, del citato testo
unico.
7. Le ritenute del comma 6 sono operate al netto
delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di
distribuzione di utili in natura si applicano le
disposizioni di cui al comma 3.
8. Le ritenute di cui ai commi 1 e 6, primo periodo,
non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli
associati in partecipazione dichiarino all'atto della
percezione che gli utili riscossi sono relativi
all'attivita' di impresa. Le ritenute di cui ai commi 1 e
6, sono operate con l'aliquota del 26 per cento e a titolo
d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta
sul reddito delle societa'.
9. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti e
assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta
sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si
applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11,
terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».
 
Art. 12

Modifica dell'imposta di bollo sui conti correnti
intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche

1. All'articolo 13, comma 2-bis, lettera b), della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e all'articolo 9, comma 3, lettera b), della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, le parole «euro 100,00» sono sostituite dalle seguenti «euro 118,00».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 2-bis,
dell'Allegato A, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dalla
presente legge:
«Allegato A - Tariffa
Art. 13 (Fatture, note, conti ed estratti di conti).

Parte di provvedimento in formato grafico

.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 3,
dell'Allegato, 3 del decreto legislativo 1° agosto 2025, n.
123, come modificato dalla presente legge:
«Allegato 3 - Imposta di bollo - Tariffa
Art. 9 (Articolo della tariffa 9).

Parte di provvedimento in formato grafico

.».
 
Art. 12 bis
Interpretazione autentica dell'articolo 35, comma 11, della legge n.
182 del 2025

1. L'articolo 35, comma 11, terzo periodo, della legge 2 dicembre 2025, n. 182, si interpreta nel senso che il trasferimento della proprieta' dei beni immobili all'Automobile Club d'Italia, previsto dal medesimo articolo nell'ambito dell'operazione di liquidazione della societa' in house denominata «ACI Progei-Programmazione e gestione impianti e immobili Societa' per Azioni» e' esente da qualsiasi imposta diretta e indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. Resta fermo che non si fa luogo a rimborsi di imposte o versamenti a qualunque titolo gia' effettuati in relazione alla predetta operazione.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 11, terzo
periodo, della legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante:
«Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione
dei procedimenti in materia di attivita' economiche e di
servizi a favore dei cittadini e delle imprese»:
«Art. 35 (Riordino dell'Automobile Club d'Italia). -
1.-10. Omissis
11. La societa' in house dell'ACI denominata "ACI
Progei-Programmazione e gestione impianti e immobili
Societa' per Azioni" e' sciolta e posta in liquidazione
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. In esito alla procedura di liquidazione
secondo le disposizioni del codice civile, il patrimonio
netto risultante e' di spettanza dell'ACI. Gli atti di
trasferimento della proprieta' dei beni immobili all'ACI
sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di
bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra
imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto.
Le unita' di personale dell'ACI Progei con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato sono trasferite presso altre
societa' controllate dall'ACI. I bandi di concorso per
l'assunzione di personale non dirigenziale presso l'ACI
possono prevedere, nei limiti di cui all'articolo 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la valorizzazione
dell'esperienza professionale maturata presso societa' in
house dell'ACI o, in alternativa, riserve di posti non
superiori al 50 per cento di quelli banditi da destinare al
predetto personale che abbia maturato almeno tre anni di
servizio senza demerito.
Omissis.».
 
Art. 13
Misure urgenti recanti proroghe in favore delle fondazioni
lirico-sinfoniche e per garantire l'operativita' di CONSAP
1. All'articolo 1, comma 830, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 le parole «nell'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2028».
2. All'articolo 1, comma 607, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole «, pari a 192 milioni di euro,» sono soppresse; le parole: «nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2026»; le parole «per il triennio 2022-2024» sono sostituite dalle seguenti «per il triennio 2023-2025».
3. All'articolo 1, comma 763, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «dal 2023 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2023 al 2026».
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.250.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e dal comma 3, pari a euro 500.000 per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 607 e 830,
dell'articolo 1, della citata legge 30 dicembre 2024, n.
207, come modificato dalla presente legge:
«607. Fermo restando quanto previsto dal comma 606,
nelle more della revisione della normativa di settore, la
quota residua del Fondo nazionale per lo spettacolo dal
vivo per le fondazioni lirico-sinfoniche, e' destinata,
nell'anno 2026, a tutte le fondazioni lirico-sinfoniche per
la realizzazione delle attivita' istituzionali in
considerazione della media delle percentuali individuate a
valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per
il triennio 2023-2025. Le fondazioni lirico-sinfoniche,
entro il 30 giugno 2025, inviano al Ministero della cultura
una relazione sull'attivita' svolta nell'anno 2024.».
«830. Per l'anno 2025 le agenzie fiscali, gli enti di
regolazione dell'attivita' economica, gli enti produttori
di servizi tecnici e economici, gli enti produttori di
servizi assistenziali, ricreativi e culturali, le Autorita'
di bacino distrettuali e le altre amministrazioni locali,
non comprese nei commi da 823 a 829, inserite nel conto
economico consolidato e individuate ai sensi dell'articolo
1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nei
rispettivi raggruppamenti istituzionali, possono procedere
ad assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
nei limiti della spesa determinata sulla base dei
rispettivi ordinamenti ridotta di un importo pari al 25 per
cento di quella relativa al personale cessato nell'anno
precedente. Le disposizioni del primo periodo si applicano
alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri nazionali e
di rilevante interesse culturale nell'anno 2028. La
disposizione di cui al primo periodo non si applica ai
soggetti costituiti in forma societaria, alle ONLUS e alle
amministrazioni con un numero di dipendenti in servizio con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato non superiore a
20.».
- Si riporta il testo del comma 763, dell'articolo 1,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dalla
presente legge:
«763. Per le attivita' connesse al disciplinare di
cui al comma 762 e' autorizzata la spesa di 500.000 euro
per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.».
 
Art. 14
Misure in materia di crediti contributivi e di esigenze indifferibili
di competenza del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' determinata in due punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2026, 12,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 16,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
3. Gli uffici di amministrazioni pubbliche con sede in Tunisia sono autorizzati a stipulare per le attivita' di vigilanza, pulizia e manutenzione degli immobili, nei casi in cui l'ordinamento locale non consente il ricorso a contratti di appalto, contratti regolati esclusivamente dalla legge locale ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. I contratti di cui al presente comma non sono stipulati per mansioni proprie del personale di cui alla parte seconda, titolo VI, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 258.150 per l'anno 2026, di euro 361.410 per l'anno 2027, di euro 379.481 per l'anno 2028, di euro 398.412 per l'anno 2029, di euro 419.064 per l'anno 2030, di euro 438.855 per l'anno 2031, di euro 461.228 per l'anno 2032, di euro 484.462 per l'anno 2033, di euro 508.556 per l'anno 2034, di euro 534.371 per l'anno 2035 e di euro 561.089 annui a decorrere dall'anno 2036.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 258.150 per l'anno 2026, a euro 361.410 per l'anno 2027, a euro 379.481 per l'anno 2028, a euro 398.412 per l'anno 2029, a euro 419.064 per l'anno 2030, a euro 438.855 per l'anno 2031, a euro 461.228 per l'anno 2032, a euro 484.462 per l'anno 2033, a euro 508.556 per l'anno 2034, a euro 534.371 per l'anno 2035 e a euro 561.089 annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede mediante riduzione per euro 258.150 per l'anno 2026, euro 361.410 per l'anno 2027 ed euro 561.089 annui a decorrere dall'anno 2028 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13 del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, recante:
«Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle
contribuzioni», convertito, con modificazioni, dalla legge
26 settembre 1981, n. 537:
«Art. 13 (Regolamentazione rateale dei debiti per
contributi ed accessori). - L'interesse di differimento e
di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per
i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di
lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatoria e' pari al tasso degli interessi
attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di
piu' favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e
sara' determinato con decreto del Ministro del tesoro di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto
stesso.
Per il settore agricolo il tasso di interesse di cui
al comma precedente e' ridotto di una percentuale di 11
punti sino al 31 dicembre 1982 per i versamenti effettuati
entro e non oltre novanta giorni dalla data di scadenza
della riscossione dell'ultima rata. In caso di omesso
versamento, il recupero dei contributi dovuti ha luogo
secondo le norme e le procedure che regolano la
riscossione, anche in via giudiziale, dei contributi
previdenziali di pertinenza dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale.
Con effetto dal 1° gennaio 1983 i commi terzo,
quarto, quinto, settimo e ottavo dell'articolo 13 della
legge 23 aprile 1981, n. 155, sono sostituiti dai seguenti:
"Le ditte che non effettuano i versamenti alle scadenze di
cui ai commi precedenti sono tenute al pagamento degli
interessi calcolati per il periodo intercorrente tra la
data della scadenza e la data dell'avvenuto pagamento. Il
versamento deve essere effettuato a mezzo di bollettini di
conto corrente postale predisposti dal Servizio per i
contributi agricoli unificati. Sono abrogate tutte le
disposizioni relative alla riscossione a mezzo di ruoli
esattoriali incompatibili con il presente articolo".
Per le aziende in crisi per le quali siano stati
adottati i provvedimenti previsti dalla L. 12 agosto 1977,
n. 675, dalla L. 5 dicembre 1978, n. 787, e dal D.L. 30
gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella
L. 3 aprile 1979, n. 95, e limitatamente alle domande di
dilazione presentate nei periodi di efficacia dei
provvedimenti stessi, il tasso di interesse di dilazione e'
ridotto dal Comitato dei Ministri per il coordinamento
della politica industriale (CIPI), in casi eccezionali e su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, fino al massimo del 50 per cento del tasso degli
interessi attivi previsti dagli accordi interbancari di cui
al primo comma.
A decorrere dal 1° gennaio 1981, le agevolazioni
contributive previste dall'art. 17, primo comma, della L. 3
giugno 1975, n. 160, dall'articolo 14-sexies, secondo
comma, lettera c), del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29
febbraio 1980, n. 33, dall'articolo 3 della L. 30 dicembre
1980, n. 895, e dagli articoli 7, ultimo comma e 8, primo
comma, del D.L. 23 dicembre 1977, n. 942, convertito in
legge, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1978, n. 41,
si applicano alle aziende situate nei territori montani di
cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonche' nelle zone
agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15
della L. 27 dicembre 1977, n. 984.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 91:
«Art. 9. - 1. La cittadinanza italiana puo' essere
concessa con decreto del Presidente della Repubblica,
sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro
dell'interno:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o
uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono o
sono stati cittadini per nascita e che risiede legalmente
nel territorio della Repubblica da almeno due anni,
comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma
1, lettera c);
a-bis) allo straniero nato nel territorio della
Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni;
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino
italiano che risiede legalmente nel territorio della
Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla
adozione;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche
all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello
Stato;
d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunita'
europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel
territorio della Repubblica;
e) all'apolide che risiede legalmente da almeno
cinque anni nel territorio della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno
dieci anni nel territorio della Repubblica.
Omissis.».
 
Art. 14 bis
Integrazione delle misure di riforma dell'amministrazione fiscale
degli enti territoriali e completamento del federalismo fiscale
1. All'articolo 5-bis, comma 3, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al personale non dirigente appartenente alla struttura tributaria competente, coinvolto nelle attivita' di verifica, controllo e riscossione dei tributi, e al personale partecipante, a vario titolo, alle attivita' propedeutiche al recupero fiscale dei tributi gestiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nel caso in cui l'attivita' di accertamento non sia affidata in concessione, e' riconosciuto, nell'ambito della contrattazione integrativa e delle risorse del Fondo risorse decentrate, un incremento della quota dei compensi correlato alla performance conseguita, sulla base del sistema di valutazione adottato dall'amministrazione, che non puo' superare l'ammontare del 30 per cento del trattamento tabellare individuale annuo lordo».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis, del
decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante: «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di
coesione», convertito, con modificazioni, dalla legge 20
aprile 2026, n. 50 come modificato dalla presente legge:
«Art. 5-bis (Disposizioni in materia di riforma
dell'amministrazione fiscale degli enti territoriali e
completamento del federalismo fiscale). - 1. In attuazione
della Missione 1, Componente 1, Riforma 1.12, del PNRR,
finalizzata all'incremento del gettito derivante dal
recupero fiscale e all'interoperabilita' delle banche di
dati delle amministrazioni centrali e degli enti
territoriali, nonche' per garantire la realizzazione del
federalismo fiscale attraverso il rafforzamento delle
strutture tributarie regionali preposte alla gestione dei
tributi regionali direttamente gestiti dai medesimi enti,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propria
legge, possono istituire, fermo restando il rispetto degli
equilibri di bilancio, il Fondo per il potenziamento degli
strumenti di contrasto dell'evasione dei tributi regionali.
Il Fondo e' alimentato, annualmente, mediante
accantonamento di una quota, fino all'1 per cento,
dell'ammontare del gettito effettivamente riscosso, in
conto competenza e in conto residui, a seguito delle
attivita' di contrasto dell'evasione fiscale dei tributi
regionali, riferito all'esercizio finanziario precedente,
come registrato nei rispettivi capitoli di entrata del
bilancio regionale. Resta escluso, ai fini del computo
dell'accantonamento di cui al secondo periodo, il gettito
derivante dalle attivita' svolte dall'Agenzia delle entrate
per i tributi dalla stessa gestiti in convenzione,
dall'Agenzia delle entrate-Riscossione o dai concessionari
cui le regioni affidano la riscossione, l'accertamento e il
recupero, anche coattivo, delle rispettive entrate
tributarie.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato
all'acquisto di attrezzature di ufficio, supporti e servizi
informatici e alla loro manutenzione, all'implementazione
delle banche di dati per il miglioramento della capacita'
di contrasto dell'evasione nonche' alle spese per la
partecipazione del personale a corsi di formazione
specialistica e di aggiornamento, anche con riferimento al
miglioramento delle competenze digitali.
3. Con propria deliberazione, le Giunte regionali e
provinciali approvano il regolamento di attuazione che
stabilisce gli obiettivi e i limiti della quota di gettito
accantonata nel Fondo di cui al comma 1 nonche' i criteri
di attribuzione e le priorita' da finanziare, demandando al
dirigente preposto alla struttura competente in materia di
tributi o ad altro dirigente incaricato dall'ente la
quantificazione annuale delle somme da destinare alle
finalita' di cui al comma 2. Al personale non dirigente
appartenente alla struttura tributaria competente,
coinvolto nelle attivita' di verifica, controllo e
riscossione dei tributi, e al personale partecipante, a
vario titolo, alle attivita' propedeutiche al recupero
fiscale dei tributi gestiti dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, nel caso in cui
l'attivita' di accertamento non sia affidata in
concessione, e' riconosciuto, nell'ambito della
contrattazione integrativa e delle risorse del Fondo
risorse decentrate, un incremento della quota dei compensi
correlato alla performance conseguita, sulla base del
sistema di valutazione adottato dall'amministrazione, che
non puo' superare l'ammontare del 30 per cento del
trattamento tabellare individuale annuo lordo.».
 
Art. 14 ter

Disposizioni finanziarie urgenti per l'attuazione
della delega di cui alla legge 4 luglio 2024, n. 102

1. Per dare attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 luglio 2024, n. 102, i relativi oneri, quantificati all'articolo 4, comma 1, della medesima legge, sono incrementati di 21.513 euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. All'articolo 4, comma 2, della legge 4 luglio 2024, n. 102, dopo le parole: «compensazione al loro interno» sono inserite le seguenti: «o mediante utilizzo, nel limite massimo di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, degli accantonamenti relativi al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste dei fondi speciali di cui all'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2025, n. 199».
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 21.513 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 2 e 4, della legge
4 luglio 2024, n. 102, recante: «Delega al Governo in
materia di florovivaismo», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio
della delega). - 1. Nell'esercizio della delega di cui
all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi
e criteri direttivi:
a) disciplinare l'articolazione della filiera
florovivaistica comprendendo sia le attivita' agricole sia
le attivita' di supporto alla produzione, quali quelle di
tipo industriale e di servizio;
b) definire l'attivita' agricola florovivaistica in
coerenza con le disposizioni dell'articolo 2135 del codice
civile e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
nonche' prevedere l'applicazione dei contratti di
coltivazione ai diversi comparti del settore;
c) prevedere un coordinamento nazionale che
fornisca misure di indirizzo al settore, anche mediante
l'istituzione di un ufficio per la filiera del
florovivaismo, di livello dirigenziale non generale, presso
il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste, al fine di garantire l'efficace gestione
del settore e la valorizzazione delle attivita', tenendo
conto delle peculiarita' delle produzioni floricole e di
quelle vivaistiche all'interno delle misure di indirizzo
del settore;
d) prevedere l'adozione di atti di indirizzo e
coordinamento delle attivita' di filiera e delle politiche
nazionali e locali, anche avvalendosi della collaborazione
degli esperti del tavolo tecnico di settore;
e) prevedere l'elaborazione, con periodicita'
quinquennale, di un Piano nazionale del settore
florovivaistico, quale strumento programmatico e strategico
che tenga conto delle peculiarita' delle produzioni
floricole e di quelle vivaistiche, da adottare in
coordinamento con la strategia nazionale del verde urbano
elaborata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c),
della legge 14 gennaio 2013, n. 10;
f) prevedere che il Piano nazionale di cui alla
lettera e) individui, tra l'altro, azioni volte
all'aggiornamento normativo, alla formazione professionale,
alla valorizzazione e alla qualificazione delle produzioni,
alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione
tecnologica, alla gestione ottimizzata dei fattori
produttivi, specialmente quelli legati alla tecnica
agronomica, alla promozione di coltivazioni e di
installazioni a basso impatto ambientale e a elevata
sostenibilita', alle certificazioni di processo e di
prodotto, all'internazionalizzazione, alla logistica e alla
promozione di iniziative di informazione a livello europeo;
g) prevedere che il Piano nazionale di cui alla
lettera e) individui, tra le altre iniziative, azioni
innovative per la comunicazione e la promozione dei
prodotti nonche' per la competitivita' e lo sviluppo delle
aziende florovivaistiche, tenendo in considerazione la
peculiarita' delle stesse;
h) predisporre un sistema di rilevazione annuale
dei dati statistici del settore del florovivaismo,
comprendente la rilevazione della specie e della quantita'
di prodotto coltivato e dei relativi prezzi;
i) pianificare e istituire, a livello nazionale,
piattaforme logistiche per macroaree, ai fini
dell'efficiente movimentazione e distribuzione dei prodotti
della filiera florovivaistica verso gli Stati membri
dell'Unione europea e i Paesi terzi, tenendo conto
dell'attuale collocazione dei distretti florovivaistici e
dei mercati;
l) prevedere misure per la riconversione degli
impianti serricoli, destinati al florovivaismo, in siti
agroenergetici e per l'incremento della loro efficienza
energetica nonche' della loro sostenibilita' ambientale, al
fine di contrastare il connesso degrado ambientale e
paesaggistico;
m) prevedere una ricognizione dei marchi nazionali
esistenti, al fine di certificare il rispetto di livelli
qualitativi di processo e di prodotto, eventualmente
promuovendo, a cura del Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, l'istituzione di un
marchio unico distintivo che garantisca le produzioni
nazionali, in conformita' alla regolamentazione europea e
internazionale, previa adozione di disciplinari di qualita'
e confezionamento dei prodotti floricoli e vivaistici
ornamentali, da interno e da esterno, ovvero destinati
all'arredo urbano nonche' forestali;
n) qualificare come centri per il giardinaggio le
imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile
che operano nel settore specializzato del giardinaggio e
del florovivaismo e che forniscono beni e servizi connessi
all'attivita' agricola e definire la loro collocazione
all'interno della filiera florovivaistica;
o) definire, nel rispetto della normativa nazionale
in materia fitosanitaria, le figure professionali che
operano nel comparto florovivaistico, compresi i settori
del verde urbano e periurbano nonche' i parchi e i giardini
storici, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di
classificazione delle professioni adottato dall'Istituto
nazionale di statistica;
p) promuovere l'attivazione di ulteriori percorsi
formativi, coerenti con l'ambito tecnologico di
riferimento, presso gli ITS Academy e, mediante corsi di
specializzazione, presso i dipartimenti universitari e le
facolta' di agraria, previa eventuale concertazione con le
autorita' statali e regionali competenti, nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge 28
luglio 2016, n. 154;
q) favorire l'aggregazione tra produttori
attraverso la semplificazione delle procedure volte alla
costituzione di organizzazioni di produttori del settore
florovivaistico;
r) prevedere specifici criteri di premialita' per
le aziende florovivaistiche, da inserire nell'ambito dei
piani di sviluppo regionale, previo accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al
fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale;
s) disciplinare, in coerenza con quanto previsto
dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e dai
relativi decreti attuativi, le condizioni per la produzione
di materiali forestali di moltiplicazione, prevedendo che
la germinazione e la certificazione degli stessi materiali
di moltiplicazione, nel rispetto delle disposizioni del
medesimo decreto legislativo n. 386 del 2003, siano
realizzate dagli organismi ufficiali competenti e che la
successiva coltivazione dei predetti materiali possa essere
svolta nei vivai di proprieta' privata, allo scopo di
sostenere le attivita' di rimboschimento, ricostituzione
forestale e restauro e di forestazione urbana nonche' di
perseguire gli altri fini d'interesse forestale;
t) includere anche il vivaismo orticolo e
frutticolo esercitato ai fini della produzione e della
moltiplicazione di materiale vegetale certificato, per
favorire investimenti nell'innovazione varietale del
patrimonio agroalimentare nazionale;
u) definire e incentivare l'avvio delle filiere
produttive di livello regionale, quali elementi di
promozione delle attivita' di forestazione soprattutto nei
confronti dei comuni di minori dimensioni;
v) prevedere che le amministrazioni pubbliche
possano definire, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, condizioni tecniche e contrattuali
agevolate per la locazione di terreni di loro proprieta' ai
soggetti della filiera florovivaistica, con lo scopo di
agevolare la produzione di alberature forestali.».
«Art. 4 (Disposizioni finanziarie). - 1. Agli oneri
derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera
c), pari a 56.240 euro per l'anno 2024 e a 168.720 euro
annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione
delle deleghe recate dalla presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti
provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente. Gli schemi dei decreti legislativi di cui
all'articolo 1 sono corredati di una relazione tecnica che
dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero
dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei
corrispondenti mezzi di copertura. In conformita'
all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, qualora i decreti legislativi adottati in attuazione
dell'articolo 2, comma 1, lettere f) e i), della presente
legge determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino
compensazione al loro interno o mediante utilizzo, nel
limite massimo di 5,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 2,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, degli
accantonamenti relativi al Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste dei fondi
speciali di cui all'articolo 1, comma 756, della legge 30
dicembre 2025, n. 199, i medesimi decreti legislativi sono
emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata
in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le
occorrenti risorse finanziarie.».
 
Art. 15

Disposizioni in materia di educazione finanziaria

1. All'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «e la sistematicita'» sono inserite le seguenti: «, nonche' il miglioramento della qualita'»;
b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: «dei soggetti privati» sono inserite le seguenti: «e delle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi» e le parole «che gli interventi siano continui nel tempo, promuovendo lo scambio di informazioni tra i soggetti e la diffusione delle relative esperienze, competenze e buone pratiche,» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso standard qualitativi adeguati alla complessita' dei contenuti diffusi, la corretta sinergia tra soggetti presenti nonche' la loro indipendenza e terzieta', nonche' la continuita' nel tempo degli interventi»;
b-bis) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «associazioni dei consumatori» sono inserite le seguenti: «, associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi»;
c) al comma 7, le parole «dal comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 8-bis e 9»;
d) al comma 8:
1) al primo periodo, le parole «composto da undici membri» sono sostituite dalle seguenti: «composto da dodici membri»;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, uno dal Corpo della guardia di finanza»;
e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il Comitato puo' avvalersi di un contingente di consulenti o esperti nella materia e di componenti delle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione ai quali e' riconosciuto un compenso massimo annuo di euro 30.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, nel limite di spesa di euro 180.000 annui, a valere sulle risorse di cui al comma 11.»;
f) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' fatta altresi' salva la corresponsione al direttore del Comitato o ad altro membro da questi delegato dei rimborsi delle spese effettivamente documentate per la partecipazione a convegni, riunioni o iniziative, nazionali e internazionali, strettamente connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali, a valere sui fondi previsti dal comma 11.».
f-bis) al comma 10-bis, dopo le parole: «la Commissione di vigilanza sui fondi pensione» sono inserite le seguenti: «nonche' con le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi»;
f-ter) dopo il comma 10-bis e' inserito il seguente:
«10-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato, sottoscrive appositi accordi con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e le principali associazioni di tutela dei consumatori e dei lavoratori al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, digitale, assicurativa e previdenziale direttamente nei luoghi di lavoro e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
1-bis. All'articolo 3, comma 1-bis, della legge 20 agosto 2019, n. 92, le parole da: «, sentito il Comitato» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e con le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi, sentito il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attivita' di educazione finanziaria».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 24-bis, del
decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante:
«Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel
settore creditizio», convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 2017, n. 15, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 24-bis (Disposizioni generali concernenti
l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale). -
1. Le disposizioni del presente articolo prevedono misure
ed interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria,
assicurativa e previdenziale. Tali disposizioni assicurano
l'efficacia, l'efficienza e la sistematicita', nonche' il
miglioramento della qualita' delle azioni dei soggetti
pubblici e privati in tema di educazione finanziaria,
assicurativa e previdenziale e riconoscono l'importanza
dell'educazione finanziaria quale strumento per la tutela
del consumatore e per un utilizzo piu' consapevole degli
strumenti e dei servizi finanziari offerti dal mercato.
2. In conformita' con la definizione
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE), per educazione finanziaria, assicurativa
e previdenziale, ai fini del presente articolo, si intende
il processo attraverso il quale le persone migliorano la
loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari
e sviluppano le competenze necessarie ad acquisire una
maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunita'
finanziarie.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito,
adotta, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il programma per una "Strategia nazionale per l'educazione
finanziaria, assicurativa e previdenziale". La Strategia
nazionale si conforma ai seguenti principi:
a) organizzare in modo sistematico il coordinamento
dei soggetti pubblici e, eventualmente su base volontaria,
dei soggetti privati e delle associazioni maggiormente
rappresentative degli operatori educatori finanziari e
degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e
assicurativi gia' attivi nella materia, ovvero di quelli
che saranno attivati dal programma, garantendo, attraverso
standard qualitativi adeguati alla complessita' dei
contenuti diffusi, la corretta sinergia tra soggetti
presenti nonche' la loro indipendenza e terzieta', nonche'
la continuita' nel tempo degli interventi e definendo le
modalita' con cui le iniziative di educazione finanziaria,
assicurativa e previdenziale possano entrare in sinergia e
collegarsi con le attivita' proprie del sistema nazionale
dell'istruzione;
b) definire le politiche nazionali in materia di
comunicazione e di diffusione di informazioni volte a
promuovere l'educazione finanziaria, assicurativa e
previdenziale;
c) prevedere la possibilita' di stipulare
convenzioni atte a promuovere interventi di formazione con
associazioni rappresentative di categorie produttive,
ordini professionali, associazioni dei consumatori,
associazioni maggiormente rappresentative degli operatori
educatori finanziari e degli operatori e degli utenti
bancari, finanziari e assicurativi, organizzazioni senza
fini di lucro e universita', anche con la partecipazione
degli enti territoriali.
4. Lo schema del programma di cui al comma 3 e'
trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, che sono resi entro il termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette nuovamente lo schema del programma alle Camere
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari sono espressi entro trenta giorni dalla data
della nuova trasmissione. Decorso tale termine il programma
puo' comunque essere adottato.
5. Il Governo trasmette annualmente alle Camere entro
il 31 luglio una relazione sullo stato di attuazione della
Strategia nazionale per l'educazione finanziaria,
assicurativa e previdenziale. La relazione puo' contenere
le eventuali proposte di modifica e di aggiornamento del
programma di cui al comma 3, da adottare con le medesime
procedure previste al comma 4.
6. Per l'attuazione della Strategia nazionale di cui
al comma 3, con decreto da adottare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del
merito e con il Ministro dello sviluppo economico,
istituisce il Comitato per la programmazione e il
coordinamento delle attivita' di educazione finanziaria,
con il compito di promuovere e programmare iniziative di
sensibilizzazione ed educazione finanziaria.
7. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma 6
non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica,
salvo quanto previsto dai commi 8-bis e 9.
8. Il Comitato, composto da dodici membri, e'
presieduto da un direttore, nominato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, scelto
fra personalita' con comprovate competenze ed esperienza
nel settore. I membri diversi dal direttore, anch'essi
scelti fra personalita' con comprovate competenze ed
esperienza nel settore, sono designati: uno dal Ministro
dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno dal
Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, uno dalla Banca d'Italia,
uno dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa
(CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni (IVASS), uno dalla Commissione di vigilanza
sui fondi pensione (COVIP), uno dal Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti, uno dall'Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF),
uno dal Corpo della guardia di finanza. I membri del
Comitato, nonche' il direttore, durano in carica tre anni e
l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta.
8-bis. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal
presente articolo il Comitato puo' avvalersi di un
contingente di consulenti o esperti nella materia e di
componenti delle associazioni maggiormente rappresentative
degli operatori educatori finanziari e degli operatori e
degli utenti bancari, finanziari e assicurativi, nominati
ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, scelti anche tra soggetti estranei
alla pubblica amministrazione ai quali e' riconosciuto un
compenso massimo annuo di euro 30.000 al lordo dei
contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico
dell'amministrazione, nel limite di spesa di euro 180.000
annui, a valere sulle risorse di cui al comma 11.
9. Il Comitato opera attraverso riunioni periodiche,
prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici
gruppi di ricerca cui possono partecipare accademici ed
esperti nella materia. La partecipazione al Comitato non
da' titolo ad alcun emolumento o compenso o gettone di
presenza. E' fatta salva la corresponsione ai componenti
del Comitato dei rimborsi delle spese di viaggio e di
alloggio, sostenute per la partecipazione alle riunioni
periodiche di cui al primo periodo, a valere sui fondi
previsti dal comma 11. E' fatta altresi' salva la
corresponsione al direttore del Comitato o ad altro membro
da questi delegato dei rimborsi delle spese effettivamente
documentate per la partecipazione a convegni, riunioni o
iniziative, nazionali e internazionali, strettamente
connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali, a
valere sui fondi previsti dal comma 11.
10. Il Comitato ha il compito di individuare
obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in
essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le
iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio
nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti
pubblici e privati. A decorrere dall'anno 2023, il
Comitato, con propria delibera, approva il piano triennale
di attivita', in coerenza con il programma di cui al comma
3.
10-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito,
sentito il Comitato, sottoscrive appositi accordi con la
Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e
la Commissione di vigilanza sui fondi pensione nonche' con
le associazioni maggiormente rappresentative degli
operatori educatori finanziari e degli operatori e degli
utenti bancari, finanziari e assicurativi al fine di
promuovere la cultura dell'educazione finanziaria,
assicurativa e previdenziale, nel rispetto dell'autonomia
scolastica e nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
10-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sentito il Comitato, sottoscrive appositi accordi
con la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa, la Commissione di vigilanza sui fondi
pensione, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e
le principali associazioni di tutela dei consumatori e dei
lavoratori al fine di promuovere la cultura dell'educazione
finanziaria, digitale, assicurativa e previdenziale
direttamente nei luoghi di lavoro e nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
11. Agli oneri derivanti dalle attivita' del
Comitato, nel limite di un milione di euro annui a
decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3, della legge 20
agosto 2019, n. 92, recante: «Introduzione
dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica», come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Sviluppo delle competenze e obiettivi di
apprendimento). - 1. In attuazione dell'articolo 2, con
decreto del Ministero dell'istruzione e del merito sono
definite linee guida per l'insegnamento dell'educazione
civica che individuano, ove non gia' previsti, specifici
traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi
specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni
nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del
primo ciclo di istruzione, nonche' con il documento
Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni
nazionali per i licei e le linee guida per gli istituti
tecnici e professionali vigenti, assumendo a riferimento le
seguenti tematiche:
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano,
dell'Unione europea e degli organismi internazionali;
storia della bandiera e dell'inno nazionale;
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile,
adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25
settembre 2015;
c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo
le disposizioni dell'articolo 5;
d) elementi fondamentali di diritto, con
particolare riguardo al diritto del lavoro;
e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile
e tutela del patrimonio ambientale, delle identita', delle
produzioni e delle eccellenze territoriali e
agroalimentari;
f) educazione alla legalita' e al contrasto delle
mafie;
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del
patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
h) formazione di base in materia di protezione
civile.
h-bis) educazione finanziaria e assicurativa e
pianificazione previdenziale, anche con riferimento
all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali di gestione
del denaro e alle nuove forme di economia e finanza
sostenibile;
h-ter) conoscenze di base in materia di sicurezza
nei luoghi di lavoro.
1-bis. Per l'insegnamento di cui alla lettera h-bis)
del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito
determina i contenuti d'intesa con la Banca d'Italia, la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa,
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione e con le
associazioni maggiormente rappresentative degli operatori
educatori finanziari e degli operatori e degli utenti
bancari, finanziari e assicurativi, sentito il Comitato per
la programmazione e il coordinamento delle attivita' di
educazione finanziaria.
2. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale
dell'educazione civica sono altresi' promosse l'educazione
stradale, l'educazione alla salute e al benessere,
l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva e
solidale e l'educazione finanziaria. Tutte le azioni sono
finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei
confronti delle persone, degli animali e della natura.».
 
Art. 15 bis
Modifica al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «e alle carte prepagate» sono sostituite dalle seguenti: «e alla moneta elettronica come definita dall'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 15 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante: «Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Pagamenti elettronici). - 1. L'articolo 5
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
"Codice dell'amministrazione digitale", e' sostituito dal
seguente:
"Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita'
informatiche). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con
l'utenza sono tenuti a far data dal 1° giugno 2013 ad
accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo
dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione. A tal fine:
a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti
istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento:
1) i codici IBAN identificativi del conto di
pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in
Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293,
tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i
pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli
identificativi del conto corrente postale sul quale i
soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante
bollettino postale;
2) i codici identificativi del pagamento da
indicare obbligatoriamente per il versamento;
b) si avvalgono di prestatori di servizi di
pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di
acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o
dalle centrali di committenza regionali di riferimento
costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di
effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo
di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri
strumenti di pagamento elettronico disponibili, che
consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando
sempre le condizioni, anche economiche, per il loro
utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che
riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il
riversamento dell'importo trasferito al tesoriere
dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a
disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i
codici identificativi del pagamento medesimo, nonche' i
codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero
dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le modalita'
di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste
Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni
effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche
amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il
Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane
S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b),
le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono
altresi' avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di
cui all'articolo 81 comma 2-bis e dei prestatori di servizi
di pagamento abilitati.
3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del
comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento
per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba
essere contestuale all'erogazione del servizio; in questi
casi devono comunque essere rese disponibili modalita' di
pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.
3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di
corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i
contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite
gli strumenti elettronici di cui al medesimo articolo 1,
comma 450, stipulati nelle forme di cui all'articolo 11,
comma 13, del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono
effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se
richiesto dalle imprese fornitrici.
3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono
definiti i micro-pagamenti in relazione al volume
complessivo del contratto e sono adeguate alle finalita' di
cui al comma 3-bis le norme relative alle procedure di
pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al citato
articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006. Le
medesime pubbliche amministrazioni provve- dono ad adeguare
le proprie norme al fine di consentire il pagamento
elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il
1° gennaio 2013.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la
Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei
codici identificativi del pagamento di cui al comma 1,
lettere a) e b) e le modalita' attraverso le quali il
prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione
dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo.
5. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.".
2.
3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto
in materia di pubblicazione dell'indicatore di
tempestivita' dei pagamenti relativi agli acquisti di beni,
servizi e forniture dall'articolo 23, comma 5, lettera a),
della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo le modalita' di
attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al
comma 6 del medesimo articolo, tutte le amministrazioni
centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche,
si avvalgono delle funzionalita' messe a disposizione dal
sistema informativo SICOGE.
4. A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che
effettuano l'attivita' di vendita di prodotti e di
prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad
accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di
pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e
una carta di credito e alla moneta elettronica come
definita dal l'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva
impossibilita' tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le
disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231.
4-bis. A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di
mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo,
effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da
parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4,
si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a
30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della
transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione
del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di
cui al presente comma si applicano le procedure e i termini
previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione
dell'articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta.
L'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui
all'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 e' il
prefetto della provincia nella quale e' stata commessa la
violazione. All'accertamento si provvede ai sensi
dell'articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge
n. 689 del 1981.
4-ter.
5. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono
disciplinati le modalita', i termini e l'importo delle
sanzioni amministrative pecuniarie anche in relazione ai
soggetti interessati, di attuazione della disposizione di
cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie
costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie
amministrative. Con i medesimi decreti puo' essere disposta
l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di
pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.
5-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di
razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in
materia informatica ed al fine di garantire omogeneita' di
offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni
pubbliche devono avvalersi per le attivita' di incasso e
pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo
81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei
prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi
dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
5-ter. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La valutazione della conformita' del
sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal
titolare delle chiavi di firma e' effettuata dall'Agenzia
per l'Italia digitale in conformita' ad apposite linee
guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio
dell'Organismo di certificazione della sicurezza
informatica».
5-quater. All'articolo 21 del codice del consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo
il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. E' considerata, altresi', scorretta la
pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi
per il completamento di una transazione elettronica con un
fornitore di beni o servizi".».
 
Art. 15 ter
Disposizione di interpretazione autentica in materia di fornitura
della polizza assicurativa sanitaria per il personale della scuola
1. Ai fini dell'affidamento del servizio di copertura assicurativa integrativa, di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, oggetto della gara, indetta dalla Consip S.p.A., per la fornitura di una polizza sanitaria per il personale della scuola, si intende per «personale della scuola» il personale docente, ivi compreso quello di religione cattolica, quello educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), i dirigenti scolastici, nonche' il personale in servizio, a qualsiasi titolo, presso gli uffici del Ministero dell'istruzione e del merito. In sede di prima applicazione, per la definizione dei criteri e delle modalita' di accesso al sistema di assistenza integrativa da parte del personale di cui al primo periodo si fa riferimento alla contrattazione collettiva integrativa a livello nazionale del solo comparto istruzione e ricerca.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 6, del
decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante: «Disposizioni
urgenti in materia di reclutamento e funzionalita' delle
pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 maggio 2025, n. 69:
«Art. 14 (Misure urgenti per la progressiva
armonizzazione dei trattamenti economici delle
amministrazioni centrali e delle Agenzie). - 1. - 5.
Omissis
6. Per l'affidamento del servizio di copertura
assicurativa integrativa delle spese sanitarie del
personale della scuola e' autorizzata la spesa di euro
65.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029.
I criteri e le modalita' di accesso al sistema di
assistenza integrativa per il personale di cui al primo
periodo sono definiti in sede di contrattazione collettiva
integrativa a livello nazionale. Agli oneri derivanti dal
presente comma si provvede, quanto a euro 50.000.000 per
ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma
601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, quanto a euro
15.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
Omissis.».
 
Art. 16
Disposizioni per garantire la continuita' del servizio di emissione
della Carta europea della disabilita' per l'anno 2026
1. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, al fine di assicurare la continuita' del servizio di emissione della Carta europea della disabilita' per l'anno 2026, e' autorizzata la spesa di 1,6 milioni di euro per l'anno 2026, cui si fa fronte mediante utilizzo delle somme iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 13 giugno 2025, n. 91.

Riferimenti normativi

- La Direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta
europea della disabilita' e il contrassegno europeo di
parcheggio per le persone con disabilita' e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea Serie L
2024/2841 del 14.11.2024.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 4, della
legge 13 giugno 2025, n. 91 recante: «Delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di
altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2024»:
«Art. 17 (Delega al Governo per il recepimento della
direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta
europea della disabilita' e il contrassegno europeo di
parcheggio per le persone con disabilita'). - 1.-3. Omissis
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2,
lettere b), d) e f), pari a 3,5 milioni di euro per l'anno
2026 e 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2027 e valutati in 10,56 milioni di euro per l'anno 2026,
9,81 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e
2029 e 7,035 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo per il recepimento della normativa europea, di cui
all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
L'Amministrazione individuata ai sensi del comma 2, lettera
b), provvede al monitoraggio delle previsioni di spesa di
cui al comma 2, lettere b), d) e f). In caso di scostamento
dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni
si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 12-bis, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30
dicembre 2023, n. 213.
Omissis.».
 
Art. 17

Disposizioni in materia di contributo unificato
per gli Enti patrocinati dall'Avvocatura dello Stato

1. Per garantire il rispetto delle tempistiche processuali, a decorrere dall'anno 2026 e' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui in favore dell'Avvocatura dello Stato, per il pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, per conto delle parti dalla stessa patrocinate.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
 
Art. 17 bis
Disposizioni in materia di termini per i comuni situati in regioni
colpite dagli eventi meteorologici verificatisi nell'anno 2026
1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, si applicano a tutti gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle regioni colpite da eccezionali eventi meteorologici nell'anno 2026, in conseguenza dei quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 3-bis,
del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante:
«Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata
dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal
giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della
regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e
della Regione siciliana, nonche' ulteriori misure urgenti
per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione
civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 2026, n. 59:
«Art. 13 (Misure urgenti in materia di termini per i
comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi a
partire dal 18 gennaio 2026). - 1.-3. Omissis
3-bis. Per gli enti locali di cui all'articolo 2 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
colpiti da eccezionali eventi meteorologici nell'anno 2026,
in conseguenza dei quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza, il termine per la deliberazione del rendiconto
della gestione relativo all'esercizio finanziario 2025 e'
prorogato al 31 maggio 2026.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Ai fini del
presente testo unico si intendono per enti locali i comuni,
le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
le comunita' isolane e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente
testo unico si applicano, altresi', salvo diverse
disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con
esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi
rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto
dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi
sociali.».
 
Art. 18

Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 43 milioni di euro per l'anno 2031 e 27 milioni di euro per l'anno 2035. Il Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2027. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alla quota destinata al potenziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica e' autorizzata la spesa ulteriore di 175 milioni di euro per l'anno 2027, di 159,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 129,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 78,5 milioni di euro per l'anno 2030 e di 30,1 milioni di euro per l'anno 2031. Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata la spesa ulteriore di 13,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 17,4 milioni di euro per l'anno 2028, di 17,7 milioni di euro per l'anno 2029, di 10,65 milioni di euro per l'anno 2030 e di 6,45 milioni di euro per l'anno 2031. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata la spesa di ulteriori 9,45 milioni di euro per l'anno 2027, di 12,18 milioni di euro per l'anno 2028, di 12,39 milioni di euro per l'anno 2029, di 7,46 milioni di euro per l'anno 2030 e di 4,52 milioni di euro per l'anno 2031. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' autorizzata la spesa di ulteriori 4,05 milioni di euro per l'anno 2027, di 5,22 milioni di euro per l'anno 2028, di 5,31 milioni di euro per l'anno 2029, di 3,19 milioni di euro per l'anno 2030 e di 1,93 milioni di euro per l'anno 2031. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e' incrementato di 773 milioni di euro per l'anno 2026.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 1, 6, comma 1, 7, comma 1, 8, commi 1 e 3-bis, 8-bis, 8-ter, 9, comma 1, 11, comma 1, 13, commi 1 e 3, 14, comma 1, e 17, comma 1, valutati in 401,88 milioni di euro per l'anno 2026, 171,5 milioni di euro per l'anno 2027, 274,6 milioni di euro per l'anno 2028, 359,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 329,2 milioni di euro per l'anno 2031, 233,6 milioni di euro per l'anno 2032, 106,8 milioni di euro per l'anno 2033, 67,2 milioni di euro per l'anno 2034 e 61,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035 e pari a 2.166,25 milioni di euro per l'anno 2026, 314,75 milioni di euro per l'anno 2027, 254,5 milioni di euro per l'anno 2028, 165, 5 milioni di euro per l'anno 2029, 100,3 milioni di euro per l'anno 2030, 86,5 milioni di euro per l'anno 2031, 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 27,5 milioni di euro per l'anno 2035 e 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede:
a) quanto a 60,3 milioni di euro per l'anno 2026, 54,05 milioni di euro per l'anno 2027, 46,9 milioni di euro per l'anno 2028, 52,5 milioni di euro per l'anno 2029, 50,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 50,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 89,9 milioni di euro per l'anno 2035 e 50,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, comma 1, 3, comma 2, 7, comma 1, 8-bis e 12, comma 1, e delle minori spese derivanti dagli articoli 7, comma 1, e 8-bis;
b) quanto a 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 770, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
b-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2026, 80 milioni di euro per l'anno 2027 e 60 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
b-ter) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
b-quater) quanto a 64 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 30 marzo 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;
b-quinquies) quanto a 497,626 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra dell'anno 2025, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, nell'ambito delle attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 4 del medesimo articolo 23. Tale quota resta definitivamente acquisita all'erario;
b-sexies) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
b-septies) quanto a euro 333.924.858 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto a euro 94.756 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
b-octies) quanto a euro 1.300.000 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
b-novies) quanto a euro 398.600 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
b-decies) quanto a euro 29.448.311 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
b-undecies) quanto a euro 400.000 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
b-duodecies) quanto a euro 3.000.000 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
b-terdecies) quanto a euro 11.799.752 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
b-quaterdecies) quanto a euro 20.000.000 per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166;
b-quinquiesdecies) quanto a euro 119.576.369 per l'anno 2026, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, delle risorse disponibili in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e dell'articolo 5, comma 12, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
b-sexiesdecies) quanto a 222 milioni di euro per l'anno 2027, 199 milioni di euro per l'anno 2028, 165 milioni di euro per l'anno 2029, 100 milioni di euro per l'anno 2030 e 86 milioni di euro per l'anno 2031, mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
c) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2026, 100,2 milioni di euro per l'anno 2027, 223,8 milioni di euro per l'anno 2028, 307,1 milioni di euro per l'anno 2029, 208,9 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni di euro per l'anno 2031, 84,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 39,7 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2027, 100 milioni di euro per l'anno 2030, 200 milioni di euro per l'anno 2031, 99 milioni di euro per l'anno 2032, 17 milioni di euro per l'anno 2033, 17,1 milioni di euro per l'anno 2034 e 11,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 e agli articoli 2, 5, 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 8, commi da 4-ter a 4-octies, 8-quater, 10, 14, comma 3, 14-ter, 15 e 16, le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante:
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1.-4. Omissis
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.
Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 443 e 519,
dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023 n. 213:
«443. Al fine di intervenire in situazioni di crisi
di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico
e della pesca generate da eventi non prevedibili, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste un Fondo per la gestione delle emergenze,
finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che
operano nei suddetti settori, con una dotazione di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e
2026.».
«519. Il fondo per la sistemazione contabile delle
partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e'
rifinanziato di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni
2024, 2025 e 2026. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a ripartire le risorse del predetto
fondo tra gli stati di previsione dei Ministeri
interessati, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione
delle suddette partite, ad assegnare direttamente le
medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto cui
e' affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale
provvede alla relativa sistemazione, fornendo al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e alla competente
Amministrazione ogni elemento informativo utile delle
operazioni effettuate di individuazione e regolazione di
ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le
risorse del suddetto fondo non utilizzate entro il 31
dicembre di ciascun anno sono conservate in bilancio per
essere utilizzate nell'esercizio successivo.».
- Si riporta il testo del comma 95, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«95. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da
ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per
l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di
1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.».
- Si riporta il testo dell'articolo 43 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante:
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133:
«Art. 43 (Semplificazione degli strumenti di
attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa). -
1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la
realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti
per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese,
con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni
e le modalita' per la concessione di agevolazioni
finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la
realizzazione di interventi ad essi complementari e
funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto
riguarda le attivita' della filiera agricola e della pesca
e acquacoltura, e con il Ministro per la semplificazione
normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, si provvede, in particolare a:
a) individuare le attivita', le iniziative, le
categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e
le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la
natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei
limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i
criteri di valutazione dell'istanza di ammissione
all'agevolazione;
b) affidare, con le modalita' stabilite da apposita
convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni
relative alla gestione dell'intervento di cui al presente
articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla
valutazione ed alla approvazione della domanda di
agevolazione, alla stipula del relativo contratto di
ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio
dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento
delle eventuali opere infrastrutturali complementari e
funzionali all'investimento privato;
c) stabilire le modalita' di cooperazione con le
Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della
gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con
particolare riferimento alla programmazione e realizzazione
delle eventuali opere infrastrutturali complementari e
funzionali all'investimento privato;
d) disciplinare una procedura accelerata che
preveda la possibilita' per l'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa
S.p.A. di chiedere al Ministero dello sviluppo economico
l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo
14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla
conferenza partecipano tutti i soggetti competenti
all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio
dell'investimento privato ed alla programmazione delle
opere infrastrutturali complementari e funzionali
all'investimento stesso, la predetta Agenzia nonche', senza
diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza
per la concessione dell'agevolazione. All'esito dei lavori
della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui
all'articolo 14-ter, comma 3, della citata legge n. 241 del
1990, il Ministero dello sviluppo economico adotta, in
conformita' alla determinazione conclusiva della conferenza
di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto
esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che
la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso
comunque denominato necessario all'avvio dell'investimento
agevolato e di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza;
e) le agevolazioni di cui al presente comma sono
cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla
normativa comunitaria, con benefici fiscali.
2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce,
con apposite direttive, gli indirizzi operativi per la
gestione dell'intervento di cui al presente articolo,
vigila sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1,
effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli
interventi finanziati e sui risultati conseguiti per
effetto degli investimenti realizzati.
3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi
complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere
finanziati con le disponibilita' assegnate ad apposito
Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse
ordinarie disponibili a legislazione vigente gia' assegnate
al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani
pluriennali di intervento e del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti
dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza
con le priorita' ivi individuate. Con apposito decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, viene effettuata una ricognizione delle
risorse di cui al presente comma per individuare la
dotazione del Fondo.
4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 3, il
Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa Spa.
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 1, non possono essere piu' presentate domande per
l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla
base delle previsioni in materia di contratti di programma,
di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di
localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002,
n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate
entro la data di cui al periodo precedente si applica la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, fatta salva la possibilita' per
l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai
fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente
articolo.
6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1,
commi 215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e'
abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge
n. 35 del 2005.
7. Per gli interventi di cui al presente articolo
effettuati direttamente dall'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, si puo' provvedere, previa definizione nella
convenzione di cui al comma 1, lettera b), a valere sulle
risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima,
ferme restando le modalita' di utilizzo gia' previste dalla
normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui conti
di tesoreria intestati all'Agenzia.
7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009.».
- Si riporta il testo dei commi 647 e 648,
dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
«647. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' autorizzato a concedere contributi per
l'attuazione di progetti per migliorare la catena
intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti
l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi
marittimi per il trasporto combinato delle merci o il
miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e
in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti
situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea
o dello Spazio economico europeo. A tal fine e' autorizzata
la spesa annua di 45,4 milioni di euro per l'anno 2016, di
44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9 milioni di
euro per l'anno 2018.».
«648. Per il completo sviluppo del sistema di
trasporto intermodale, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e' altresi' autorizzato a concedere
contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale
in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in
Italia. A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Agli stessi fini puo' essere utilizzata quota parte delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.».
- Si riporta il testo del comma 770, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2025, n. 199:
«770. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo da
ripartire con una dotazione di 1.300 milioni di euro per
l'anno 2026, al fine di incrementare le dotazioni di misure
a favore delle imprese. Le risorse di cui al primo periodo
possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti
effettuati entro il 31 dicembre 2025, all'incremento dei
limiti di spesa previsti per il credito d'imposta di cui
all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n.
207, da usufruire esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, presentando il modello F24 nel corso dell'anno 2026.».
- Si riporta il testo del comma 460, dell'articolo 1,
della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207:
«460. Per le finalita' di cui al comma 458 nello
stato di previsione del Ministero delle imprese e del made
in Italy e' istituito un fondo con una dotazione
finanziaria di 60 milioni di euro per l'anno 2025, di 50
milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni di euro per
l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028.».
- Si riporta il testo dell'articolo 148 della citata
legge 23 dicembre 2000, n. 388:
«Art. 148 (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
amministrative irrogate dall'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato). - 1. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato sono destinate ad
iniziative a vantaggio dei consumatori, salvo quanto
previsto al secondo periodo del comma 2.
2. Le entrate di cui al comma 1 possono essere
riassegnate anche nell'esercizio successivo, per la parte
eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e
di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ad un apposito fondo iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per essere destinate alle
iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta
in volta con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentite le competenti
Commissioni parlamentari. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative di cui all'articolo 51-septies,
Sezione IX, Capo I, Titolo VI dell'Allegato 1 al decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, sono destinate a
iniziative a vantaggio dei viaggiatori. Tali entrate
affluiscono ad apposito capitolo/articolo di entrata del
bilancio dello Stato di nuova istituzione e possono essere
riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze a un apposito fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo per essere destinate alle
iniziative di cui al primo periodo, individuate di volta in
volta con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, sentite le commissioni
parlamentari.
2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui
al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al
contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.
2-ter. Per l'anno 2017, le entrate di cui al comma 1,
incassate nell'ultimo bimestre 2016, sono riassegnate, per
l'importo di 23 milioni di euro, al Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».
- Per il testo dell'articolo 23 del citato decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47 si vedano le note
all'articolo 8.
- Si riporta il testo degli articoli 5, comma 12, 8,
comma 11, 13 e 15, comma 1, del citato decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102 recante: «Attuazione della direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le
direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE»:
«Art. 5 (Miglioramento della prestazione energetica
degli immobili della Pubblica Amministrazione). - 1. -
11-bis Omissis
12. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22,
comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come
modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, per l'importo di 5
milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro
nell'anno 2015, per essere riassegnate ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico nei medesimi esercizi per l'attuazione del
programma di interventi di cui al comma 2. A tal fine, la
Cassa per i servizi energetici e ambientali provvede al
versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli
importi indicati al primo periodo, a valere sulle
disponibilita' giacenti sul conto corrente bancario
intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto per l'importo relativo al
2014 ed entro il 31 marzo per il 2015. Lo stesso
stanziamento puo' essere integrato:
a) fino a 25 milioni di euro annui per il periodo
2015-2030, a valere sulle risorse annualmente confluite nel
fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo le modalita' di
cui al presente comma, previa determinazione dell'importo
da versare con decreto del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
b) fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 , fino
a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 e fino
a 50 milioni di euro annui per il periodo 2021-2030 a
valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle
quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata ai
progetti energetico ambientali, con le modalita' e nei
limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19,
previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili
annualmente e nella misura del 50 per cento a carico del
Ministero dello sviluppo economico e del restante 50 per
cento a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.
Omissis.».
«Art. 8 (Diagnosi energetiche e sistemi di gestione
dell'energia). - 1. - 10-ter. Omissis
11. All'attuazione delle attivita' previste dai commi
5, 6 e 10-ter del presente articolo si provvede nel limite
massimo di 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2014 al 2020 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2021-2030, a valere sulla quota spettante al
Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle
aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19
del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai
progetti energetico ambientali, con le modalita' e nei
limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19,
previa verifica dell'entita' dei proventi disponibili
annualmente.».
«Art. 13 (Programma nazionale di informazione e
formazione sull'efficienza energetica). - 1. Entro il 31
gennaio 2021, e successivamente con cadenza triennale,
l'ENEA, di concerto con il GSE, predispone un programma di
informazione e formazione finalizzato a promuovere e
facilitare l'uso efficiente dell'energia e, previa
acquisizione delle osservazioni degli stakeholder tramite
consultazione pubblica, lo sottopone all'approvazione del
Ministero dello sviluppo economico.
2. Il programma di cui al comma 1 si conclude
nell'anno 2030 ed e' definito tenendo conto delle
caratteristiche dei soggetti a cui e' rivolto ed include
azioni volte a:
a) sensibilizzare ed incoraggiare le imprese
nell'esecuzione di diagnosi energetiche e nell'utilizzo
degli strumenti incentivanti finalizzati all'installazione
di tecnologie efficienti;
b) stimolare comportamenti dei dipendenti che
contribuiscano a ridurre i consumi energetici della
pubblica amministrazione;
c) educare gli studenti delle scuole di ogni ordine
e grado ad un uso consapevole dell'energia;
d) sensibilizzare le famiglie, in particolare
quelle che vivono in condomini, rispetto ai benefici delle
diagnosi energetiche e rispetto ad un uso consapevole
dell'energia;
e) prevedere attivita' di formazione e informazione
rivolte agli amministratori di condominio, anche con il
coinvolgimento delle relative associazioni di categoria a
livello nazionale e regionale;
f) favorire la partecipazione delle banche e degli
istituti finanziari al finanziamento di interventi di
miglioramento dell'efficienza energetica, anche attraverso
la messa a disposizione di dati ed esperienze di
partenariato pubblico-privato;
g) sensibilizzare le imprese e i clienti domestici
sull'uso efficiente dell'energia anche attraverso la
diffusione di informazioni sui meccanismi di incentivazione
e le rispettive modalita' di accesso;
h) promuovere programmi di formazione per la
qualificazione dei soggetti che operano nell'ambito dei
servizi energetici e degli installatori di elementi edilizi
connessi all'energia;
i) promuovere soluzioni di progettazione edilizia,
urbanistica e di arredo degli interni idonei a contenere i
consumi energetici;
l) promuovere e predisporre una guida facile,
riepilogativa, aggiornata annualmente, contenente
indicazioni, buone pratiche, normativa di riferimento,
spiegazioni circa i diversi meccanismi incentivanti
l'efficienza energetica, elaborata da GSE, ENEA e Agenzia
delle Entrate, ciascuno in relazione alle proprie funzioni.
3. L'ENEA, nel rispetto delle procedure di evidenza
pubblica, seleziona uno o piu' soggetti altamente
qualificati che operano nel settore della comunicazione e
dell'informazione, per lo svolgimento di una o piu' delle
attivita' previste dal programma di cui al comma 1.
4. All'attuazione del programma di cui al comma 1, si
provvede nel limite massimo di 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, a valere sulla quota
spettante al Ministero dello sviluppo economico, dei
proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30, destinati ai progetti energetico-ambientali,
con le modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello
stesso articolo 19, previa verifica dell'entita' dei
proventi disponibili annualmente.».
«Art. 15 (Fondo nazionale per l'efficienza
energetica). - 1. E' istituito presso il Ministero dello
sviluppo economico il "Fondo nazionale per l'efficienza
energetica", di seguito "Fondo", che opera secondo le
modalita' di cui al comma 2 e per le finalita' di cui al
comma 3. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22, comma
4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come
modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato, per l'importo di 5
milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro
nell'anno 2015, per essere riassegnate nei medesimi
esercizi al Fondo. A tal fine, la Cassa conguaglio per il
settore elettrico provvede al versamento all'entrata del
bilancio dello Stato degli importi indicati al primo
periodo, a valere sulle disponibilita' giacenti sul conto
corrente bancario intestato al predetto Fondo, entro 30
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per
l'importo relativo al 2014 ed entro il 31 marzo per il
2015. La dotazione del Fondo puo' essere integrata:
a) per il periodo 2015-2030, a valere sulle risorse
annualmente confluite nel fondo di cui all'articolo 22,
comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come
modificato dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, secondo le modalita' di
cui al presente comma, previa determinazione dell'importo
da versare con il medesimo decreto di cui all'articolo 5,
comma 12, lettera a);
b) fino a 15 milioni euro annui per il periodo
2014-2030 a carico del Ministero dello sviluppo economico e
fino a 35 milioni di euro annui per il periodo 2014-2030 a
carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, a valere sui proventi annui delle
aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti
energetico ambientali cui all'articolo 19, del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, previa verifica
dell'entita' dei proventi disponibili annualmente, con le
modalita' e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso
articolo 19;
b-bis) ulteriori risorse a carico del Ministero
dello sviluppo economico o del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare a valere sui
proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2
destinati ai progetti energetico ambientali cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.
30, non diversamente impegnate e previa verifica delle
disponibilita' accertate.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante: «Attuazione
della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla
direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva
(UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la
direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione
dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva
(UE) 2015/652 del Consiglio»:
«Art. 15. - 1. A decorrere dall'anno 2022, una quota
dei proventi annuali derivanti dalla messa all'asta delle
quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del
Ministero della transizione ecologica, e' destinata alla
copertura dei costi di incentivazione delle fonti
rinnovabili e dell'efficienza energetica mediante misure
che trovano copertura sulle tariffe dell'energia. A tal
fine, con il decreto di cui all'articolo 23, comma 4 del
decreto legislativo n. 47 del 2020 e' definita la quota
annualmente utilizzabile per le finalita' di cui al periodo
precedente.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, nonche'
tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2 del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,
all'articolo 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il Comitato e' un organo collegiale composto da
quindici membri, dei quali dieci con diritto di voto e
cinque con funzioni consultive, nominati con decreto del
Ministro della transizione ecologica. Dei dieci membri con
diritto di voto quattro, compreso il Presidente e il
Vicepresidente, sono designati dal Ministro della
transizione ecologica; due dal Ministro dello sviluppo
economico; uno dal Ministro della Giustizia che ha diritto
di voto esclusivamente sulle questioni inerenti
all'attivita' sanzionatoria; tre dal Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di cui due
appartenenti all'Ente nazionale per l'aviazione civile di
seguito ENAC. I membri designati dal Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili hanno diritto
di voto esclusivamente sulle questioni inerenti il
trasporto aereo. I cinque membri con funzioni consultive
sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle
finanze, uno dal Dipartimento per le politiche europee, uno
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e due
dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e svolgono le funzioni consultive
esclusivamente con riferimento alle attivita' di cui al
comma 10.".».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47 recante: «Attuazione delle
direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che
modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un
sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a
effetto serra nell'Unione, nonche' adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2017/2392 relativo alle attivita' di trasporto aereo e alla
decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al
funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato
nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di
emissione dei gas a effetto serra»:
«Art. 6 (Assegnazione delle quote di emissioni agli
operatori aerei amministrati dall'Italia mediante vendita
all'asta). - 1. La messa all'asta della quantita' di quote
di cui all'articolo 3-quinquies della direttiva 2003/87/CE,
e' disciplinata dal regolamento unionale in materia di
aste. A tale fine il GSE svolge il ruolo di responsabile
per il collocamento di cui al regolamento aste e pone in
essere, a questo scopo, tutte le attivita' necessarie,
propedeutiche, connesse e conseguenti in conformita' al
citato regolamento. I proventi delle aste sono versati al
GSE sul conto corrente dedicato «Trans European Automated
Real-time Gross Settlement Express Transfer System»
(TARGET2). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i
relativi interessi maturati su un apposito conto acceso
presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento
del Tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri
interessati.
1-bis. Il quantitativo di quote che l'Italia deve
mettere all'asta per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31
dicembre 2026 e' ridotto in modo da corrispondere alla
quantita' di quote di emissioni attribuita all'Italia per
il trasporto aereo dai voli ai quali non si applicano le
deroghe di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a) e b).
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le procedure
di versamento all'entrata del bilancio dello Stato dei
proventi derivanti dalla vendita all'asta, di cui al comma
1, e la successiva riassegnazione, per la parte eccedente
l'importo di un milione di euro limitatamente alla quota da
assegnare al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, ai pertinenti capitoli di spesa per le attivita'
destinate a finanziare le seguenti iniziative:
a) contro i cambiamenti climatici nella Unione
europea e nei Paesi terzi, anche per ridurre le emissioni
di gas ad effetto serra;
b) per dare attuazione all'articolo 21-bis della
direttiva 2003/87/CE;
c) per favorire l'adattamento agli effetti dei
cambiamenti climatici nella Unione europea e nei Paesi
terzi, segnatamente nei Paesi in via di sviluppo;
d) per la ricerca e lo sviluppo, ai fini della
mitigazione e dell'adattamento, anche, in particolare, nel
settore dell'aeronautica e del trasporto aereo;
e) per ridurre le emissioni attraverso modi di
trasporto scarsamente inquinanti;
f) per coprire i costi di gestione del sistema EU
ETS;
g) per combattere la deforestazione;
h) atte a consentire l'ampia diffusione del sistema
per la navigazione satellitare;
i) per garantire i contributi al Fondo globale per
l'efficienza energetica e le energie rinnovabili;
l) per la ricerca e l'innovazione, con particolare
riferimento ai programmi o alle iniziative nell'ambito del
dei programmi quadro di ricerca dell'Unione europea;
m) per coprire costi di funzionamento del Comitato
e del relativo supporto in relazione alle attivita' di
trasporto aereo.
3. Il Comitato informa la Commissione sulle
iniziative intraprese ai sensi del comma 2. I proventi
derivanti dalla vendita all'asta di cui al comma 1 sono
utilizzati con trasparenza e rendicontati alla Commissione
europea.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del
decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante:
«Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi
derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di
infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello
Stato italiano», convertito, con modificazioni, dalla legge
14 novembre 2024, n. 166:
«Art. 14 (Misure finalizzate al miglioramento della
qualita' dell'aria - Procedure di infrazione n. 2014/2147,
n. 2015/2043 e n. 2020/2299). - 1. Al fine di concorrere
all'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia
dell'Unione europea del 12 maggio 2002, relativa alla causa
C-573/19, e del 10 novembre 2020, relativa alla causa
C-644/18, con decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, e'
approvato uno specifico programma , in coerenza con il
Programma nazionale di controllo dell'inquinamento
atmosferico di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018,
n. 81, della durata massima di 60 mesi, finalizzato a
promuovere la mobilita' sostenibile, per un importo
complessivo pari a 500 milioni di euro a valere sulla
dotazione del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 498,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ripartiti nelle
seguenti annualita': 50 milioni di euro per l'anno 2024, 5
milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per
l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 140
milioni di euro per l'anno 2028 e 150 milioni di euro per
l'anno 2029. Gli interventi oggetto di finanziamento con le
risorse di cui al primo periodo, individuati ai sensi del
comma 3, possono concorrere all'efficace attuazione degli
obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza e ai relativi interventi in materia di
mobilita'.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al
finanziamento di interventi proposti dai comuni capoluogo
di provincia con popolazione superiore a 50.000 abitanti e
dalle citta' metropolitane, il cui territorio ricade, in
tutto o in parte, in zone nelle quali e' intervenuto il
superamento dei valori limite di qualita' dell'aria
ambiente previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 155, individuate dalla sentenza della Corte di Giustizia
dell'Unione europea del 12 maggio 2002, relativa alla causa
C-573/19, in merito ai superamenti, in zone e agglomerati
del territorio italiano, dei valori limite di biossido di
azoto (NO2), ovvero dalla lettera di costituzione in mora
della Commissione europea del 13 marzo 2024 relativa alla
procedura di infrazione n. 2014/2147 in merito ai
superamenti continui e di lungo periodo, in zone e
agglomerati del territorio italiano, dei valori limite di
materiale particolato PM10. In fase di individuazione e di
attuazione degli interventi, gli enti di cui al primo
periodo possono avvalersi del supporto dell'Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), le cui attivita' sono
definite con apposita convenzione, con oneri nel limite
delle risorse allo scopo complessivamente individuate al
comma 3.
3. Il decreto di cui al comma 1 disciplina, altresi',
le modalita' di gestione e di monitoraggio del programma di
cui al medesimo comma 1, i criteri di ripartizione delle
risorse tra i destinatari, che sono gli enti proponenti gli
interventi nonche' l'ANCI per il supporto indicato dal
comma 2, i requisiti degli interventi e le procedure di
presentazione delle proposte, di trasferimento delle
risorse e di rendicontazione e verifica dell'attuazione. Ai
fini della gestione del programma di finanziamento, il
medesimo decreto puo' prevedere l'attribuzione di attivita'
a societa' in house del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, con oneri posti a carico delle
risorse di cui al comma 1 nel rispetto dei limiti
percentuali previsti dall'articolo 1, comma 498, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, nei quali rientrano anche
gli oneri relativi alla convenzione di cui al comma 2. Con
successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, da trasmettere al Ministero
dell'economia e delle finanze, si provvede all'approvazione
delle proposte di cui al primo periodo, con indicazione del
cronoprogramma procedurale e di realizzazione, nei limiti
delle risorse indicate al comma 1. Gli interventi sono
identificati attraverso il Codice Unico di progetto ai
sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
3-bis. Al fine di garantire l'efficace realizzazione
degli interventi previsti dal programma di cui al comma 1,
in ragione dell'innovativita', delle modalita' e dei tempi
di attuazione degli obiettivi in esso contenuti nonche' del
concomitante impegno degli enti destinatari delle risorse
nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, si applicano le deroghe in materia di
conferimento di incarichi di cui all'articolo 10, commi 1 e
2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3,
al fine di individuare ulteriori misure e iniziative
finalizzate ad assicurare l'esecuzione della sentenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre
2020, relativa alla causa C-644/2018, pronunciata ai sensi
dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE) e della conseguente lettera di
costituzione in mora della Commissione europea del 13 marzo
2024, adottata ai sensi dell'articolo 260 del TFUE, in
merito ai superamenti, in zone e agglomerati del territorio
italiano, dei valori limite di materiale particolato PM10,
nonche' della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione
europea del 12 maggio 2022, relativa alla causa C-573/2019,
in merito ai superamenti, in zone e agglomerati del
territorio italiano, dei valori limite di biossido di azoto
NO2, e' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, una cabina di regia con il compito di elaborare,
entro il 31 dicembre 2024, un Piano di azione nazionale per
il miglioramento della qualita' dell'aria, comprensivo di
cronoprogramma, di seguito denominato "Piano".
5. La cabina di regia di cui al comma 4 e' presieduta
da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
ministri ed e' composta da un rappresentante del Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica, un
rappresentante del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, un rappresentante del Ministro delle imprese e
del made in Italy, un rappresentante del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, un rappresentante del Ministro della salute, un
rappresentante del Ministro per gli affari europei, il Sud,
le politiche di coesione e il PNRR nonche' da un
rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, da un rappresentante del Ministro dell'economia
e delle finanze e da un rappresentante per ciascuna delle
regioni interessate dalle procedure di infrazione di cui al
comma 4. Le funzioni di segreteria della cabina di regia
sono assicurate dal Dipartimento per gli affari europei
della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal
Dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, secondo modalita' definite con
apposito decreto adottato dai capi dei predetti
dipartimenti, d'intesa tra loro, nei limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
6. Il Piano elaborato dalla cabina di regia e'
approvato con delibera del Consiglio dei ministri, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La delibera di
approvazione del Piano contiene, altresi', l'individuazione
delle amministrazioni centrali, regionali e locali cui e'
demandata l'attuazione delle misure previste dal Piano
medesimo, in relazione alla natura delle misure stesse e
delle competenze delle amministrazioni interessate.
7. Il Piano ha una durata di ventiquattro mesi
decorrenti dalla data della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con delibera
del Consiglio dei ministri, adottata secondo le modalita'
di cui al comma 6, primo periodo, la durata del Piano puo'
essere prorogata fino al massimo di ulteriori ventiquattro
mesi e possono essere disposti la revisione o
l'aggiornamento del Piano stesso, anche sulla base delle
risultanze dell'attivita' di monitoraggio di cui al comma
9.
8. Le Amministrazioni individuate nella delibera di
approvazione del Piano sono tenute ad adottare le relative
misure di carattere normativo, programmatico e, nei limiti
delle risorse disponibili allo scopo, finanziario volte ad
assicurare il rispetto dei valori limite di materiale
particolato PM10 e di biossido di azoto NO2, di cui
all'allegato XI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
155, anche in accordo con gli altri enti locali interessati
dall'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea del 12 maggio 2022, relativa alla causa
C-573/2019.
9. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, senza nuovi oneri a carico della finanza
pubblica, procede al monitoraggio dell'attuazione del Piano
e delle relative misure, verificandone gli effetti e gli
eventuali impedimenti, avvalendosi, senza nuovi oneri a
carico della finanza pubblica, del supporto delle
Amministrazioni individuate nella delibera di approvazione
del Piano e dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale. In caso di mancata attuazione delle
misure del Piano o di scostamenti dal cronoprogramma
approvato superiori al trimestre, la cabina di regia
riferisce al Consiglio dei ministri che, con apposita
deliberazione adottata su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica, puo' anche autorizzare
l'esercizio di poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131. L'esercizio dei poteri
sostitutivi di cui al secondo periodo puo' essere
deliberato, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, anche per la tempestiva attuazione di
misure diverse da quelle previste dal Piano e ritenute
necessarie per assicurare l'esecuzione delle decisioni
della Corte di giustizia dell'Unione europea e della
lettera di costituzione in mora della Commissione europea
di cui al comma 4.
10. La cabina di regia di cui al comma 4 e' istituita
senza oneri a carico dello Stato. La partecipazione alla
cabina di regia non da' diritto alla corresponsione di
compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi di
spese o altri emolumenti comunque denominati.».
- Si riporta il testo del comma 200, dell'articolo 1,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015)»:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.».
 
Art. 18 bis

Modifiche ai commi 383 e 383-bis dell'articolo 1
della legge n. 207 del 2024

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 383, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «A seguito dell'adozione del Programma operativo da parte della struttura commissariale, le risorse di cui al comma 381 sono assegnate ed erogate, in anticipazione, nella misura del 20 per cento. A seguito della positiva valutazione del Programma operativo da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti, oltre che del recepimento delle eventuali relative prescrizioni vincolanti di cui al primo periodo, le risorse di cui al comma 381 sono assegnate ed erogate nella misura del 50 per cento, comprensivo del 20 per cento gia' erogato ai sensi del secondo periodo, entro il termine di sessanta giorni dalla definitiva approvazione del Programma operativo da parte dei suddetti Tavoli tecnici e Ministeri affiancanti»;
b) al comma 383-bis, le parole: «31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 383 e 383-bis della
legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio
pluriennale per il triennio 2025-2027) come modificato
dalla presente legge:
«383. La struttura commissariale, nominata con
delibera del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2023,
adotta entro il 28 febbraio 2026 il Programma operativo
2026-2028, di prosecuzione del Piano di rientro sanitario
della regione Molise, anche avvalendosi dell'AGENAS, ed
entro il 31 marzo 2026 i Tavoli tecnici e i Ministeri
affiancanti valutano il predetto Programma operativo, anche
con prescrizioni vincolanti per la struttura commissariale
da recepire entro i successivi trenta giorni. A seguito
dell'adozione del Programma operativo da parte della
struttura commissariale, le risorse di cui al comma 381
sono assegnate ed erogate, in anticipazione, nella misura
del 20 per cento. A seguito della positiva valutazione del
Programma operativo da parte dei Tavoli tecnici e dei
Ministeri affiancanti, oltre che del recepimento delle
eventuali relative prescrizioni vincolanti di cui al primo
periodo, le risorse di cui al comma 381 sono assegnate ed
erogate nella misura del 50 per cento, comprensivo del 20
per cento gia' erogato ai sensi del secondo periodo, entro
il termine di sessanta giorni dalla definitiva approvazione
del Programma operativo da parte dei suddetti Tavoli
tecnici e Ministeri affiancanti. In caso di mancata
adozione del Programma operativo nei termini di cui al
primo periodo o in caso di Programma operativo valutato
negativamente da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri
affiancanti ovvero in caso di mancata attuazione di quanto
disposto dal comma 383-bis, non si procede al
riconoscimento delle risorse di cui al comma 381.
383-bis. Entro il 28 febbraio 2026 la regione Molise
adotta il piano finalizzato a coprire, entro il 31 dicembre
2028, il disavanzo sanitario residuo.».
 
Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.