Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 3 febbraio 2026
Differimento termini accreditamento iniziale della Scuola Superiore Meridionale. (Decreto n. 153).


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini e' stata nominata Ministro dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2025, n. 61, relativo al «Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'universita' e della ricerca e dell'organismo indipendente di valutazione della performance»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, avente ad oggetto «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto l'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, avente ad oggetto «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonche' ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante la definizione del sistema di accreditamento iniziale e periodico delle istituzioni universitarie, a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto l'art. 1, commi 409-413, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Visto l'art. 7-quinquies del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, che ha modificato i commi 411 e 413 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Visto l'art. 1, comma 411, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal richiamato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
Visto l'art. 1, comma 413, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal richiamato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
Visto il decreto ministeriale 30 luglio 2020 (prot. n. 420) con il quale e' stato nominato il comitato ordinatore della Scuola superiore meridionale ai sensi dell'art. 1, comma 411, della legge n. 145/2018 come modificato dall'art. 7-quinquies comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2022, n. 22;
Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2013, (prot. n. 439), con il quale sono stati definiti gli specifici criteri e parametri per l'accreditamento iniziale e periodico degli Istituti superiori ad ordinamento speciale;
Visto il regolamento di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 2021, (prot. n. 226), recante le modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato in sostituzione del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, (prot. n. 45);
Visto il decreto ministeriale 31 agosto 2021, n. 1070, con il quale sono state definite le modalita' di istituzione, funzionamento e organizzazione della Scuola superiore meridionale in attuazione dell'art. 7-quinquies, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2022, n. 22;
Visto l'art. 1, comma 297, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2022, n. 141, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2022, con il quale, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale la Scuola superiore meridionale e' stata istituita quale istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale ad ordinamento speciale ed e' stato approvato il relativo Statuto;
Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 27 gennaio 2022, n. 141, il quale prevede che «entro l'avvio dell'anno accademico 2025/2026, con decreto del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR, viene disposto l'accreditamento iniziale della Scuola, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, e sulla base del possesso dei requisiti cui al decreto ministeriale 5 giugno 2013 (prot. n. 439), e successive integrazioni»;
Tenuto conto altresi' che lo stesso decreto ministeriale 27 gennaio 2022, n. 141, prevede che:
(art. 1, comma 5) «a seguito dell'accreditamento della Scuola, la stessa potra' concorrere in condizioni di parita' con le altre scuole superiori ad ordinamento speciale al fondo per l'edilizia e delle grandi attrezzature scientifiche, nonche' alle altre quote del fondo per il finanziamento ordinario, ad eccezione della quota base»;
(art. 2, comma 5) «in caso di mancato accreditamento iniziale della Scuola entro il termine di cui al comma 1, si applica quanto previsto dall'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 19/2012 e dall'art. 2, comma 5, lettera d) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25»;
Vista la nota del 27 novembre 2025 acquisita agli atti del Ministero in pari data con prot. n. 11880, con la quale il comitato ordinatore della Scuola superiore meridionale ha chiesto il differimento di un biennio dei termini per l'accreditamento iniziale della Scuola al fine di consentire alla Scuola di provvedere alla completa realizzazione del piano di raggiungimento dei requisiti per l'accreditamento iniziale di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 27 gennaio 2022, n. 141;
Considerato che il predetto comitato ordinatore, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 31 agosto 2021, n. 1070 «resta in carica fino all'insediamento degli organi statutari e svolge i compiti a tal fine riportati nello Statuto finalizzati ad assicurare il funzionamento della Scuola in tale fase transitoria»;
Ritenuto di dover provvedere favorevolmente in ordine alla predetta proposta di differimento al fine di consentire il consolidamento dei risultati della didattica e della ricerca della Scuola e di apportare pertanto un significativo contributo al progresso del sistema universitario italiano sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale;

Decreta:

Art. 1
Differimento accreditamento iniziale della Scuola superiore
meridionale

1. Per le motivazioni riportate in premessa, all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 27 gennaio 2022, n. 141, le parole «2025/2026» sono sostituite dalle seguenti «2027/2028».
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' e al competente Ufficio di controllo per il controllo preventivo di regolarita' contabile e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 febbraio 2026

Il Ministro: Bernini

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 308