| Gazzetta n. 116 del 21 maggio 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO EX D.P.C.M. 22 FEBBRAIO 2024 |
| ORDINANZA 11 maggio 2026 |
| Realizzazione del termovalorizzatore di Palermo e realizzazione del termovalorizzatore di Catania. Esercizio dei poteri derogatori ai fini dell'approvazione del PFTE. (Ordinanza n. 1/2026). |
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Il Commissario Straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con legge 2 febbraio 2024, n. 11 e, specificatamente, l'art. 14-quater recante «Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana» il quale dispone: «1. Al fine di assicurare, in via d'urgenza e in conformita' a quanto stabilito agli articoli 179, 182 e 182- bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il completamento della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie piu' idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della Regione siciliana e' nominato Commissario straordinario. La durata dell'incarico del Commissario straordinario e' di due anni e puo' essere prorogata o rinnovata. 2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1: a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione, comprendendovi a tal fine, valutato il reale fabbisogno, la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti il cui processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico; b) approva, secondo le modalita' di cui al comma 5 del presente articolo, i progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione dei rifiuti, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006; c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b). 3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla lettera a) del comma 2, adottato con ordinanza del Commissario straordinario, ha immediata efficacia vincolante sulla pianificazione d'ambito e ne costituisce variante. 4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il Commissario straordinario, ove necessario, provvede con ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. 5. L'autorizzazione dei progetti e' rilasciata dal Commissario straordinario con ordinanza e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e per quelli relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, per i quali si applicano i termini e le modalita' di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 6. La Regione siciliana puo' dare supporto al Commissario straordinario di cui al comma 1 con le proprie strutture amministrative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero istituire, compatibilmente con la vigente disciplina assunzionale e con oneri a carico del proprio bilancio, un'apposita struttura posta alle dirette dipendenze dello stesso Commissario, prevedendo altresi', su richiesta del Commissario medesimo, la nomina di due sub-commissari, il cui compenso e' determinato in misura non superiore a quella indicata all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di dodici mesi e puo' essere rinnovato. 6-bis. Il Commissario straordinario puo' avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione anche in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono definiti, con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per ogni esperto o consulente. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. 7. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo si applica l'art. 13, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse di cui al comma 9. 9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite complessivo di 800 milioni di euro, sono finanziati nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione Siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le risorse del programma regionale FESR 2021-2027 della Regione siciliana e con le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'art. 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020 , riferibili alla medesima Regione, nel rispetto delle relative procedure e criteri di ammissibilita'. L'accordo per la coesione di cui al periodo precedente da' evidenza delle risorse ivi indicate sulla base del costo complessivo derivante dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e, compatibilmente con le disponibilita' annuali di bilancio, del finanziamento della realizzazione dei suddetti interventi.»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024 con il quale «il Presidente della Regione Siciliana pro-tempore e' nominato, ai sensi del succitato art. 14-quater, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, Commissario straordinario per il completamento nella Regione Siciliana della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie piu' idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2026 e, specificatamente, l'art. 1 «Proroga dell'incarico del Commissario straordinario» che cosi' recita: 1. Ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, l'incarico conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024 al Presidente della Regione siciliana pro-tempore di Commissario straordinario per il completamento, nella Regione siciliana, della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie piu' idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica conferito, e' prorogato per la durata di tre anni; 2. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024.» Vista la deliberazione di giunta regionale 11 marzo 2024, n. 97 con la quale e' stato istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, l'Ufficio speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana, Ufficio di supporto all'attivita' del Commissario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana (di seguito, «Ufficio speciale»); Vista la deliberazione di Giunta regionale 24 febbraio 2026, n. 74 con la quale e' stato prorogato il termine di scadenza dell'Ufficio speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana; Visto l'Accordo per la coesione per la Regione Siciliana, stipulato il 27 maggio 2024 tra il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Regione Siciliana, con il quale sono stati individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire con le risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2021/2027 tra i quali l'intervento ID: FSCRI_RI_3312 dal titolo «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo» dell'importo di euro 400.000.000,00 e l'intervento ID: FSCRI_RI_3600 dal titolo «Realizzazione termovalorizzatore di Catania» dell'importo di euro 400.000.000,00; Vista la nota 24 settembre 2024 n. 208275 con la quale il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha autorizzato l'apertura della contabilita' speciale n. 6463 intestata «COMSTR DPCM 22-02-24 ZN SICIL» ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2024; Visto l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti - stralcio rifiuti urbani, approvato con ordinanza n. 3 in data 21 novembre 2024, il quale prevede la realizzazione di due impianti di valorizzazione energetica (c.d. termovalorizzatori - TMV) da ubicarsi rispettivamente presso i Comuni di Palermo e di Catania; Viste le note del Commissario 22 novembre 2024 n. 8 e 25 novembre 2024 n. 9 con le quali e' stato nominato il RUP dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo» e dell'intervento «Realizzazione termovalorizzatore di Catania»; Vista la convenzione tra il Commissario ed Invitalia S.p.a. (di seguito, «Invitalia»), sottoscritta il 15 gennaio 2025, per l'attuazione degli interventi sopracitati «mediante la quale il Commissario si avvale di INVITALIA per le attivita' di centralizzazione delle committenze e di committenza ausiliaria, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 62, commi 7 e 11, del Codice dei contratti pubblici, nonche' all'art. 1, comma 1, lett. i), e art. 3, comma 1, lett. z), dell'Allegato I.1 del Codice dei contratti pubblici»; Vista l'ordinanza del Commissario 28 marzo 2025, n. 1 con la quale sono stati approvati i documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) degli interventi «Realizzazione del termovalorizzatore di Palermo» e «Realizzazione del termovalorizzatore di Catania» e sono state adottate le deroghe ad alcuni articoli del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche e integrazioni (di seguito, «Codice dei contratti pubblici») ai fini dell'esercizio delle funzioni affidate al Commissario; Visto il decreto del Commissario del 15 aprile 2025, n. 7 con il quale e' stato dato avvio alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilita' tecnico-economica, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di redazione della relazione geologica e del Piano economico e finanziario di massima con l'opzione per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo agli interventi di: «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo» CUP: G72F24000150001 e «Realizzazione termovalorizzatore di Catania» - CUP: G62F24000080001 - Avvio della procedura di gara Presa d'atto osservazioni ANAC e modifica schema di contratto e capitolato d'oneri»; Visto il decreto del Commissario del 6 maggio 2025, n. 8 «Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione di fattibilita' tecnico-economica, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di redazione della relazione geologica e del Piano economico e finanziario di massima con l'opzione per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo agli interventi di: "Realizzazione termovalorizzatore di Palermo" CUP: G72F24000150001 e "Realizzazione termovalorizzatore di Catania" CUP: G62F24000080001 - Avvio della procedura di gara Presa d'atto osservazioni ANAC e modifica schema di contratto e capitolato d'oneri»; Visto il decreto del Commissario del 16 settembre 2025, n. 14 con il quale e' stato preso atto del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0292024 dell'8 settembre 2025 e disposto l'avvio all'esecuzione anticipata del contratto dei servizi di ingegneria e architettura relativi di progettazione di fattibilita' tecnico-economica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, redazione della relazione geologica e del piano economico e finanziario (PEF) di massima con l'opzione di affidamento dei servizi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; Visto il verbale del 22 settembre 2025 con il quale si e' dato avvio all'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza da parte dell'operatore economico aggiudicatario; Visto il contratto d'appalto rep. n. 5999 stipulato in data 23 dicembre 2025 e registrato a Palermo in data 8 gennaio 2026 al n. 14, Serie 1; Atteso che il Raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi - RTP ha consegnato i due progetti di fattibilita' tecnico-economica (PFTE) per dare avvio alla procedura di approvazione di cui all'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante la disciplina del procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), il quale prevede: «1. Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorita' competente un' istanza ai sensi dell'art. 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L'avviso al pubblico di cui all'art. 24, comma 2, reca altresi' specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. 2. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorita' competente verifica l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'art. 33, nonche' l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'art. 32, comma 1, e comunica per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web con modalita' tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformita' a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, la pubblicazione e' notificata al medesimo con le modalita' di cui all'art. 32. 3. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione nel sito web dell'autorita' competente, quest'ultima, nonche' le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilita'. 4. Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, l'autorita' competente pubblica l'avviso di cui all'art. 23, comma 1, lettera e), di cui e' data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Tale forma di pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato puo' presentare osservazioni. Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica. 5. Entro i successivi trenta giorni l'autorita' competente puo' chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. L'autorita' competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata e' ridotta della meta' rispetto a quella di cui al comma 4. 6. L'autorita' competente puo' disporre che la consultazione del pubblico si svolga ai sensi dell'art. 24-bis, comma 1, con le forme e le modalita' disciplinate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'art. 7-bis, comma 8. 7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'art. 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi e' convocata in modalita' sincrona e si svolge ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi e' di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale. 7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o piu' titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attivita' necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo. 7-ter. Laddove uno o piu' titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscano carattere di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne da' atto. 8. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 9. Le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalita' di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattuordecies. Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalita' previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.». Visto l'art. 6, comma 7, della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che stabilisce: «I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'art. 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a trenta giorni»; Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il quale stabilisce: «L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati»; Considerato che i termini per la consultazione pubblica previsti dall'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 costituiscono vincolo inderogabile derivante dal diritto dell'Unione europea, in quanto funzionali alla garanzia della partecipazione del pubblico nei procedimenti di VIA, e che pertanto il dimezzamento dei termini di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 32/2019 non puo' operare sui termini di consultazione, che devono rimanere fissati in trenta giorni per la prima consultazione ex comma 4 e in quindici giorni per l'eventuale seconda consultazione ex comma 5, dell'art. 27-bis; Ritenuto necessario al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi di termovalorizzazione strategici per il completamento del ciclo dei rifiuti in Sicilia, esercitare i poteri derogatori attribuiti dall'art. 14-quater, commi 4 e 5, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 convertito con legge 2 febbraio 2024, n. 11, e dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, procedendo al dimezzamento dei termini procedimentali del PAUR di cui all'art. 27-bis, fermi restando i vincoli inderogabili derivanti dal diritto dell'Unione europea in materia di consultazione pubblica; Vista la nota 10 aprile 2026, n. 357 del Commissario straordinario con la quale «si invitano, pertanto, le amministrazioni in indirizzo a voler assicurare la massima priorita' al suddetto procedimento ed ai sub procedimenti nell'ambito del P.A.U.R. e a porre in essere ogni misura organizzativa utile al rafforzamento degli uffici competenti per l'istruttoria, dedicando apposite unita' di personale, al fine di garantire il pieno rispetto del cronoprogramma di approvazione degli interventi. Si precisa, inoltre, che tutte le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta degli Enti/amministrazioni competenti in indirizzo saranno acquisiti nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico ex art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006. Ai fini della semplificazione e accelerazione del procedimento, il Commissario, tramite questa struttura, procedera' a depositare nel Portale Regionale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali un'unica istanza di rilascio del P.A.U.R., con valenza di richiesta di V.I.A., V.INC.A, A.I.A. e A.U., nonche' ogni altra autorizzazione, parere, nulla osta e assenso comunque denominato, necessario alla realizzazione e all'esercizio del progetto, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa. Tutto il flusso documentale sara' gestito unicamente attraverso il suddetto Portale Regionale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali...»; Visto l'art. 5, comma 12, della legge regionale n. 12/2011 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone «I pareri sui progetti, quale che sia il livello di progettazione, di importo superiore a tre volte la soglia comunitaria, sono resi dalla Commissione regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Commissione regionale, istituita quale organo tecnico consultivo della Regione.»; Ritenuto opportuno, ai fini dell'approvazione dei PFTE da parte del Commissario straordinario, a maggiore garanzia di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, pur non sussistendo alcun obbligo di legge per l'acquisizione di pareri tecnici in virtu' dei poteri sostitutivi di cui all'art. 14-quater, comma 5, del decreto-legge n. 181/2023, avvalersi del supporto tecnico-consultivo della Commissione regionale dei lavori pubblici di cui all'art. 5 della legge regionale n. 12/2011, in ragione delle elevate professionalita' tecnico-specialistiche presenti nell'organo regionale e della sua specifica conoscenza del contesto territoriale siciliano, quale elemento di ausilio istruttorio alla decisione commissariale finale; Visto l'art. 5, comma 12, della legge regionale n. 12/2011 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone «I pareri sui progetti, quale che sia il livello di progettazione, di importo superiore a tre volte la soglia comunitaria, sono resi dalla Commissione regionale dei lavori pubblici, di seguito denominata Commissione regionale, istituita quale organo tecnico consultivo della Regione»; Ritenuto di dover derogare al comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 9/2010 e successive modificazioni ed integrazioni; Il Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana Nell'esercizio dei poteri attribuiti dall'art. 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, e dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
Ordina:
Art. 1 Oggetto e finalita'
1. La presente ordinanza disciplina l'esercizio dei poteri derogatori del Commissario ai fini dell'accelerazione del procedimento di approvazione dei PFTE, comprensivo del procedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all'art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente ai seguenti interventi strategici per il completamento del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana: «Realizzazione termovalorizzatore di Palermo» - C.U.P.: G72F24000150001; «Realizzazione termovalorizzatore di Catania» - C.U.P.: G62F24000080001. Le disposizioni della presente ordinanza sono adottate al fine di garantire il tempestivo conseguimento degli obiettivi di completamento della rete impiantistica integrata per il recupero energetico e la chiusura del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana, in conformita' ai principi della gerarchia dei rifiuti di cui agli articoli 179, 182 e 182-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e nel rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. |
| | Art. 2 Disposizioni relative al procedimento autorizzatorio unico regionale - PAUR
1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 14-quater, comma 4, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, e dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono dimezzati tutti i termini procedimentali previsti dall'art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i procedimenti autorizzatori unici regionali (PAUR) relativi agli interventi di cui all'art. 1, ad eccezione dei termini per la consultazione pubblica, che rimangono invariati nel rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dal diritto dell'Unione europea. In conformita' all'art. 6, comma 7, della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, i termini per la consultazione del pubblico previsti dall'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 rimangono quindi fissati in: trenta giorni per la consultazione pubblica di cui al comma 4, dell'art. 27-bis, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 23, comma 1, lettera e), dello stesso decreto; quindici giorni per l'eventuale ulteriore consultazione pubblica di cui al comma 5, secondo periodo, dell'art. 27-bis, in caso di presentazione di documentazione integrativa da parte del proponente. 2. Sono derogate le previsioni di cui al comma 3, del'art. 17, della legge regionale n. 9/2010 e successive modificazioni ed integrazioni e del Piano di gestione dei rifiuti urbani approvato con ordinanza commissariale n. 3 del 21 novembre 2024. |
| | Art. 3 Procedura di gestione del PAUR
1. E' fatto obbligo a tutte le amministrazioni pubbliche e agli enti coinvolti e/o partecipanti al rilascio del PAUR, di assicurare la massima priorita' al suddetto procedimento ed ai sub procedimenti relativi agli interventi di cui all'art. 1, ponendo in essere ogni misura organizzativa utile al rafforzamento degli uffici competenti per l'istruttoria, dedicando apposite unita' di personale, al fine di garantire la celerita' del procedimento. 2. Tutte le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta le intese, i concerti e gli assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dei progetti di cui all'art. 1 saranno acquisiti nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006. 3. Ai fini della semplificazione e accelerazione del procedimento, il Commissario straordinario, tramite l'Ufficio speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana, deposita nel Portale Regionale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali un'unica istanza di rilascio del P.A.U.R., per ciascuno degli interventi di cui all'art. 1, con valenza di richiesta di V.I.A., V.INC.A, A.I.A. e A.U., nonche' di ogni altra autorizzazione, parere, nulla osta, intesa, concerto e assenso comunque denominato, necessario alla realizzazione e all'esercizio dei progetti, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa. 4. L'intero flusso documentale relativo ai procedimenti PAUR per gli interventi di cui all'art. 1 sara' gestito unicamente attraverso il suddetto Portale Regionale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali (https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas/index.php/it). |
| | Art. 4 Supporto tecnico-consultivo della Commissione regionale dei lavori pubblici
1. Ai fini di garantire un compiuto supporto istruttorio tecnico-amministrativo preordinato all'approvazione dei progetti di fattibilita' tecnico-economica (PFTE) da parte del Commissario straordinario, quest'ultimo acquisisce, quale elemento di ausilio tecnico alla decisione commissariale, il parere della Commissione regionale dei lavori pubblici, di cui all'art. 5 della legge regionale n. 12/2011 e successive modifiche e integrazioni. |
| | Art. 5 Disposizioni finali
1. La presente ordinanza e' immediatamente efficace e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare. 2. La presente ordinanza e' altresi' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito istituzionale del Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana https://commissari.gov.it/rifiutisicilia 3. Avverso la presente ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale Sicilia nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modifiche e integrazioni, recante il «Codice del processo amministrativo». Palermo, 11 maggio 2026
Il Commissario straordinario: Schifani |
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