Gazzetta n. 116 del 21 maggio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 6 maggio 2026
Ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Pieve Vergonte».


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e in particolare l'art. 252, comma 4, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la competenza sulla procedura di bonifica dei siti di interesse nazionale;
Visto l'art. 17-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, in legge 29 dicembre 2021, n. 233, modificato dall'art. 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, in legge 24 febbraio 2023, n. 14, e, successivamente, dall'art. 12, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2024, n. 18, il quale prevede che «con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, ((...)) sentiti la regione e gli enti locali interessati, sono effettuate la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano piu' i requisiti di cui all'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino di attribuzioni per i Ministeri» che all'art. 2 dispone che «Il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e' ridenominato "Ministero della transizione ecologica"»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che all'art. 4 prevede che «Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica» come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109 e, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 7 dicembre 2023, n. 286;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, che individua, tra gli altri, l'area di Pieve Vergonte come intervento di bonifica di interesse nazionale;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 10 gennaio 2000, recante la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale «Pieve Vergonte»;
Vista la «Relazione per la deperimetrazione del S.I.N. Pieve Vergonte», acquisita agli atti della Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con nota protocollo n. 200096 del 28 ottobre 2025, costituente la proposta di riperimetrazione del S.I.N. «Pieve Vergonte» (di seguito «Proposta»), costituita dai seguenti documenti:
relazione per la deperimetrazione del S.I.N.;
relazione tecnica ISPRA;
particelle catastali;
proposta di perimetrazione in shapefile.
Visto il decreto del direttore generale della Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 76 del 16 marzo 2025, che ha concluso positivamente la conferenza di servizi decisoria indetta con nota della Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica protocollo n. 147759 del 7 agosto 2024, avente ad oggetto la Proposta di riperimetrazione del S.I.N. «Pieve Vergonte», a condizione che venga definita nel decreto del Ministro di perimetrazione del SIN la seguente precisazione:
a) nel caso dovessero presentarsi rilevanti modifiche del letto del fiume Toce in futuro, e' facolta' dell'Autorita' competente rappresentare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il mutamento della situazione di fatto ai fini dell'avvio del procedimento di riperimetrazione ai sensi dell'art. 17-bis citato; in tal caso dovranno essere mantenute all'interno del perimetro del SIN le eventuali aree non piu' soggette ai fenomeni di divagazione fluviale;

Decreta:

Art. 1
Ridefinizione del perimetro

1. Il perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Pieve Vergonte» viene ridefinito cosi' come riportato nella Tavola cartografica allegata al presente decreto.
2. Nel caso dovessero presentarsi rilevanti modifiche del letto del fiume Toce in futuro, e' facolta' dell'Autorita' competente rappresentare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il mutamento della situazione di fatto ai fini dell'avvio del procedimento di riperimetrazione ai sensi dell'art. 17-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152; in tal caso dovranno essere mantenute all'interno del perimetro del SIN le eventuali aree non piu' soggette ai fenomeni di divagazione fluviale.
3. La cartografia ufficiale del nuovo perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Pieve Vergonte» e' conservata in originale presso la Direzione generale economia circolare e bonifiche del Ministero dall'ambiente e della sicurezza energetica e in copia conforme presso la Regione Piemonte e presso la Regione Lombardia.
4. Lo shapefile della cartografia del nuovo perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Pieve Vergonte» e' pubblicato in una sezione specifica del sito web del Ministero dall'ambiente e della sicurezza energetica.
 
Art. 2
Disposizioni finali

1. Per tutte le aree ricomprese finora nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «Pieve Vergonte» e non incluse nel nuovo perimetro, la regione competente o l'ente delegato subentra al Ministero dall'ambiente e della sicurezza energetica nella titolarita' dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Le risorse pubbliche statali stanziate per il sito di bonifica di interesse nazionale «Pieve Vergonte» potranno essere utilizzate solo per interventi su aree comprese nel perimetro del medesimo sito, fatte salve le risorse gia' impegnate dalla regione alla data di pubblicazione del presente decreto per attivita' ricadenti in aree non incluse nel nuovo perimetro del SIN.
3. Ai fini della comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-bis, comma 1, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990, nonche' di pubblicita' legale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69 del 2009, il presente decreto, con allegata cartografia, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e se ne dispone la pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sull'Albo pretorio dei comuni inclusi nel perimetro del SIN.
4. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971 entro centoventi giorni decorrenti dal giorno della notifica.
Roma, 6 maggio 2026

Il Ministro: Pichetto Fratin


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Avvertenza: Il testo del decreto e la documentazione tecnica allegata, sono stati
resi disponibili al seguente link:
https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/wp-content/downloadfil
e.php?file=18183_26-140_DM%20PV.zip e sono accessibili nella
sezione del portale web
https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/sin/istituzione-perime
trazione/