Gazzetta n. 115 del 20 maggio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 4 febbraio 2026
Modifiche al decreto 11 febbraio 2025, recante «Criteri e modalita' di attuazione della misura inerente il sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa».


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) ed, in particolare, l'art. 18 che prevede che l'impianto di piante specificate in zone infette puo' essere autorizzato se le piante in questione appartengono di preferenza a varieta' che si sono dimostrate resistenti o tolleranti all'organismo nocivo specificato e sono piantate nelle zone infette elencate nell'allegato III, ma al di fuori dell'area di cui all'art. 15, paragrafo 2, lettera a) del medesimo regolamento;
Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, ed, in particolare, gli articoli 3 e 14, paragrafo 3, lettera d), che definiscono le condizioni per gli aiuti destinati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonche' alla prevenzione dei danni da essi arrecati;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico nazionale» ed, in particolare, l'art. 3, comma 8-bis, secondo cui, al fine di sostenere le imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024 per l'attuazione di misure di investimento per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, nonche' per le riconversioni verso altre colture e che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione di tale misura;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» ed, in particolare, l'art. 6, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricoltura continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN
Visto, il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 febbraio 2025, n. 63001, recante «Criteri e modalita' di attuazione della misura inerente il sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa», in applicazione dell'art. 3, comma 8-bis, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63;
Vista la nota del 12 marzo 2025, prot. MASAF n. 0116284 del 13 marzo 2025, con la quale la Regione Puglia, a seguito di ulteriori approfondimenti effettuati con il coinvolgimento del partenariato economico e sociale, ha avanzato richieste di modifica al decreto interministeriale 11 febbraio 2025, n. 63001;
Vista la nota prot. n. 0169854 del 14 aprile 2025, con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste ha accolto le proposte relative agli articoli 1, 2, 4, e 6 del decreto interministeriale 11 febbraio 2025, n. 63001;
Vista la nota prot. n. 0249210 del 12 maggio 2025, con la quale la Regione Puglia ha rappresentato, altresi', l'esigenza di ulteriori modifiche agli articoli 4, lettera b), e 7, lettera e), nonche' all'allegato I «Elenco delle specie ammesse per le aree affette da Xylella fastidiosa subsp. pauca» al fine di renderlo coerente con l'elenco delle specie specificate per Xylella fastidiosa subspecie pauca di cui al regolamento (UE) 2020/1201 vietate, ad eccezione delle specie/varieta' risultate immuni, resistenti/tolleranti approvate dal Comitato fitosanitario nazionale;
Ritenuto necessario, alla luce delle interlocuzioni intercorse con la Regione Puglia, procedere alla modifica del decreto interministeriale 11 febbraio 2025, n. 63001 relativamente agli articoli 1, 2, 4, e 6, nonche' sopprimere l'allegato I e ridefinire, con successivo provvedimento del direttore del Servizio fitosanitario centrale, su parere del Comitato fitosanitario nazionale, l'elenco delle specie ospiti di Xylella fastidiosa subspecie pauca, nonche' delle specie resistenti, tolleranti o poco suscettibili;
Vista la nota prot. n. 46714 del 6 ottobre 2025 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il formale concerto all'ulteriore corso del provvedimento;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto interministeriale 11 febbraio 2025, n. 63001

1. Al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11 febbraio 2025, n. 63001, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, comma 1, dopo le parole: «Xylella fastidiosa», sono inserite le seguenti: «sottospecie pauca»;
b) all'art. 2, comma 1, le parole: «con esclusione» sono sostituite dalle seguenti: «sottospecie pauca, con esclusione sia delle aree delimitate in cui si applicano le misure di eradicazione sia»;
c) all'art. 4:
1) al comma 1, dopo le parole: «Xylella fastidiosa», sono inserite le seguenti: «sottospecie pauca» e le parole: «scelte fra quelle indicate in allegato I, parte integrante del presente decreto» sono soppresse;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. E' vietato l'impianto delle specie ospiti di Xylella fastidiosa sottospecie pauca definite con ordinanza del direttore del Servizio fitosanitario centrale in attuazione delle decisioni del Comitato fitosanitario nazionale»;
d) all'art. 6, comma 4, lettera b), la parola: «aziendale» e' soppressa;
e) l'allegato I e' soppresso.
 
Art. 2

Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel portale SIAN del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e nel sito web Protezione delle piante del Servizio fitosanitario nazionale.
2. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 febbraio 2026

Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare
e delle foreste
Lollobrigida Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 212