Gazzetta n. 115 del 20 maggio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 maggio 2026
Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2026 e 2027.


IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto l'art. 23, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;
Visto l'art. 57, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 21 dicembre 2007, che ha approvato la tabella ATECO 2007 di classificazione delle attivita' economiche da indicare in atti e dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e, in particolare, l'art. 22, paragrafo 2, lettera b), che, nel consentire l'adozione di processi decisionali basati su trattamenti completamente automatizzati, inclusa la profilazione, richiede che tale possibilita' «sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui e' soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresi' misure adeguate a tutela dei diritti, delle liberta' e dei legittimi interessi dell'interessato»;
Visto l'art. 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono istituiti gli indici sintetici di affidabilita' fiscale per gli esercenti attivita' di impresa, arti o professioni;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 giugno 2019, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, modificata con successivi decreti del 13 agosto 2020, del 30 novembre 2021, dell'11 gennaio 2024, del 19 marzo 2025 e del 23 dicembre 2025;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera g), punto 2), della legge 9 agosto 2023, n. 111, che prevede di introdurre misure che incentivino l'adempimento spontaneo dei contribuenti attraverso l'introduzione del concordato preventivo biennale a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali dell'11 gennaio 2024 sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 15 giugno 2024, recante l'approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi di imposta 2024 e 2025;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2025, recante l'approvazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale relativi ad attivita' economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attivita' professionali e di approvazione della territorialita' generale, della territorialita' del commercio e di tre territorialita' specifiche - periodo d'imposta 2024;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2025, recante l'approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi di imposta 2025 e 2026;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, n. 71684, del 27 febbraio 2026, recante l'approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi di imposta 2026 e 2027 e per la relativa accettazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;
Considerato che non si introducono modifiche al percorso metodologico di calcolo della proposta di concordato preventivo biennale rispetto a quello delle annualita' pregresse;
Tenuto conto dell'aggiornamento della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2025 pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto nazionale di statistica, resa nota nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 27 dicembre 2024;
Sentita in data 11 marzo 2026 la Commissione di esperti di cui all'art. 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) decreto legislativo: il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, e successive modificazioni, recante le disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale;
b) Agenzia: l'Agenzia delle entrate;
c) ISA: gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
d) concordato: il concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo per i soggetti che applicano gli ISA;
e) proposta o proposta di concordato: la proposta per la definizione biennale del reddito oggetto del concordato, derivante dall'esercizio dell'attivita' di impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2027;
f) contribuenti di minori dimensioni: i contribuenti con ricavi o compensi non superiori alla soglia prevista per l'applicazione degli ISA;
g) regolamento: il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
h) indice dei prezzi: indice su base annua al 31 dicembre dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 81, della legge 27 luglio 1978, n. 392.
 
Allegato 1
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
CONCORDATO
PREVENTIVO BIENNALE
Metodologia ISA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Approvazione della metodologia
relativa al concordato preventivo biennale

1. E' approvata, in applicazione dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo, la metodologia in base alla quale l'Agenzia formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attivita' nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato. La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attivita' economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditivita' individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonche' degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed e' individuata nella nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1 per l'elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, hanno applicato gli ISA.
2. Gli elementi necessari all'elaborazione della proposta di concordato sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui al comma 1.
3. La proposta di concordato e' elaborata sulla base della metodologia approvata dal presente decreto, utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all'applicazione degli ISA, anche relative ad annualita' pregresse. Ai fini delle rivalutazioni prospettiche della proposta di concordato sono utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL.
4. Ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato, i contribuenti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 hanno applicato gli ISA comunicano i dati necessari per l'elaborazione della proposta, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica di cui all'allegato 1. I dati che l'Agenzia fornisce ai contribuenti per l'elaborazione della proposta di concordato sono individuati ed elaborati come indicato nel medesimo allegato 1.
 
Art. 3

Oggetto

1. Sulla base della metodologia approvata con il presente decreto, ai fini della proposta di concordato, sono individuati:
a) il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'art. 15 del decreto legislativo;
b) il reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo;
c) il valore della produzione netta, rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, di cui all'art. 17 del decreto legislativo.
 
Art. 4

Cessazione degli effetti del concordato

1. In base a quanto previsto all'art. 19, comma 2, del decreto legislativo, fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 22 del medesimo decreto legislativo, il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale prevista dal richiamato art. 19, comma 2, del decreto legislativo, rispetto a quelli oggetto del concordato stesso, in presenza delle seguenti circostanze eccezionali:
a) eventi calamitosi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
b) altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
1. danni ai locali destinati all'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non piu' idonei all'uso;
2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
3. l'impossibilita' di accedere ai locali di esercizio dell'attivita';
4. la sospensione dell'attivita', laddove l'unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attivita';
c) liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
d) cessione in affitto dell'unica azienda;
e) sospensione dell'attivita' ai fini amministrativi, dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
f) sospensione dell'esercizio della professione, dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza;
g) impatti economici negativi correlati ai conflitti armati e alla situazione geopolitica nell'area mediorientale comprovati dall'incremento nell'anno dell'indice dei prezzi superiore al 5 per cento.
 
Art. 5

Adeguamento della proposta di concordato relativa
al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026

1. L'Agenzia tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.
2. A tal fine, i redditi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), e il valore della produzione netta di cui al medesimo art. 3, comma 1, lettera c), individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, sono ridotti:
a) in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attivita' economica per un periodo compreso tra trenta e sessanta giorni;
b) in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attivita' economica per un periodo superiore a sessanta giorni e fino a centoventi giorni;
c) in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attivita' economica per un periodo superiore a centoventi giorni.
3. Gli eventi straordinari di cui al comma 1 sono riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere a), b), e) ed f), dell'art. 4, del presente decreto verificatesi nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato.
 
Art. 6
Misure a tutela dei diritti, delle liberta' e dei legittimi interessi
dell'interessato ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2, lettera b),
del regolamento
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le misure previste all'art. 6 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 giugno 2024.
 
Art. 7

Misure per graduare la proposta di concordato

1. Al fine di garantire il graduale raggiungimento di un livello corrispondente alla piena affidabilita' al termine del biennio oggetto di concordato, la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026 relativa ai redditi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), tiene conto di quelli dichiarati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 e, nella misura del 50%, del maggiore reddito individuato con la metodologia di cui all'allegato 1.
2. Ai medesimi fini indicati al comma 1, la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2026 relativa al valore della produzione netta di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), tiene conto di quanto dichiarato per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 e dell'importo individuato come al medesimo comma 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 maggio 2026

Il Vice Ministro: Leo