| Gazzetta n. 114 del 19 maggio 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 aprile 2026, n. 82 |
| Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»; Visto, in particolare, l'articolo 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che disciplina il procedimento negoziale tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale, composta dalle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85, recante «Recepimento dell'Accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio normativo ed economico 2016-2018»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2022, recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2022 - 2024, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia»; Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio 2022-2024, sottoscritta il 4 marzo 2026, ai sensi del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, dalla delegazione di parte pubblica e dall'Organizzazione sindacale SNDMAE rappresentativa sul piano nazionale del personale della carriera diplomatica; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 17 dicembre 2021, n. 2754, adottato in attuazione del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967; Visto l'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; Visto l'articolo 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191; Visto l'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che dispone in ordine al finanziamento del predetto accordo sindacale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2026, con la quale e' stata approvata la predetta ipotesi di accordo, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, ai sensi del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.
N O T E
Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'articolo 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 18 febbraio 1967: «Art. 112 (Procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego). - I seguenti aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza triennale tanto per la parte economica che normativa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica: a) il trattamento economico, strutturato sulla base dei criteri indicati nei commi seguenti; b) l'orario di lavoro; c) il congedo ordinario e straordinario; d) la reperibilita'; e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; f) i permessi brevi per esigenze personali; g) aspettative ed i permessi sindacali. Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si considerano rappresentative del personale diplomatico le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentativita' non inferiore al cinque per cento, calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. La delegazione sindacale e' individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri. Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti modalita': a) a procedura negoziale e' avviata del Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui al primo comma del presente articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo; b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo; c) l'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel bilancio; d) entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo il Consiglio dei Ministri, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui alla lettera b) che precede, approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, per il quale si prescinde dal parere del Consiglio di Stato. Il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, in relazione alla specificita' ed unitarieta' di ruolo della carriera diplomatica, assicura, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale della carriera diplomatica. Il trattamento economico e' onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, ed e' articolato in una componente stipendiale di base, nonche' in altre due componenti, correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilita' esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. La componente stipendiale di base verra' determinata tenendo conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno dei rimanenti gradi della carriera diplomatica. La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato in Italia, sulla base dei livelli di responsabilita' e di rilevanza degli incarichi assegnati, e' effettuata con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo. La componente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi e alle responsabilita' esercitati, verra' attribuita, tramite il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, a tutto il personale della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali e gli incarichi del livello piu' elevato. La componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verra' attribuita tenendo conto della efficacia, della tempestivita' e della produttivita' del lavoro svolto dai funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo, si provvedera' alla individuazione delle modalita' per la valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari. Per il finanziamento delle componenti retributive di posizione e di risultato, e' costituito un apposito fondo, nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie, diverse da quelle destinate allo stipendio di base, individuate a tale scopo tramite il procedimento negoziale.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85, recante: «Recepimento dell'Accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio normativo ed economico 2016-2018», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11 luglio 2018. - Si riporta il testo del comma 609, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021: «609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si da' luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2023, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191: «Art. 3 (Anticipo rinnovo contratti pubblici). - 1. Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 e' incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23. 3. Le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le modalita' e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci. 3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi». 3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.». - Si riporta il testo del comma 27, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023: «27. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto gia' previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
Note all'art. 1: - Per il testo dell'articolo 112 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 2
Decorrenza e durata
1. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 per gli aspetti giuridici ed economici. 2. Salvo quanto espressamente previsto, la disciplina degli aspetti giuridici ed economici decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente della Repubblica. |
| | Art. 3
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85
1. Le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85, continuano ad applicarsi con le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3: 1) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'attuazione di tale previsione, una particolare attenzione verra' rivolta al funzionario che goda dei benefici previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 a sostegno della genitorialita'.»; 2) al comma 4, la parola «tenendo» e' sostituita dalle seguenti: «al fine di assicurare un'equilibrata ripartizione dei carichi di lavoro, il rispetto dei tempi di riposo e la tutela dell'equilibrio psico-fisico del personale. Sara' tenuta»; 3) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Durante lo svolgimento del turno di reperibilita', il personale della carriera diplomatica deve essere contattabile all'utenza telefonica assegnata o, in alternativa, a quella preventivamente comunicata all'Ufficio di appartenenza. Nei casi in cui, durante il turno di reperibilita', l'attivita' non possa essere utilmente resa da remoto, il funzionario reperibile assicura il raggiungimento della sede di servizio per lo svolgimento delle attivita' urgenti da effettuare in presenza, fino a cessate esigenze.»; b) all'articolo 10: 1) al comma 1, lettera c), la parola «documentati» e' soppressa e, dopo le parole «motivi personali o familiari,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli derivanti dal trasferimento da e per l'estero,»; c) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente: «Art. 17 (Stipendio tabellare). - 1. Gli stipendi tabellari, come previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, n. 195, sono incrementati: - per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'articolo 1, comma 609, della legge n. 234 del 2021; - per l'anno 2023 di importi mensili lordi, per tredici mensilita', corrispondenti all'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'articolo 1, comma 609, della legge n. 234 del 2021. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
========================================================= | Ambasciatore | 118.524,04 € | +=================================+=====================+ |Ministro Plenipotenziario | 101.736,57 €| +---------------------------------+---------------------+ |Consigliere d'Ambasciata | 80.270,22 €| +---------------------------------+---------------------+ |Consigliere di Legazione | 63.155,13 €| +---------------------------------+---------------------+ |Segretario di Legazione | 48.314,87 €.| +---------------------------------+---------------------+
3. Gli importi di cui al comma 2 comprendono ed assorbono le somme corrisposte ai sensi delle disposizioni vigenti a titolo di indennita' di vacanza contrattuale per il triennio giuridico ed economico 2022-2024. 4. Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle disposizioni vigenti. 5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto che recepisce l'accordo sindacale e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo. L'importo di tale copertura e' pari al 30 per cento della previsione ISTAT dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al 50 per cento del predetto indice. 6. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 5 si applica la procedura di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, fermo restando, per il triennio 2025-2027, quanto previsto dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. La procedura deve essere attivata entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta prodotta dall'Organizzazione sindacale firmataria del presente decreto.»; d) all'articolo 19, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il fondo di cui al comma 1 e' alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie, al lordo delle ritenute a carico del dipendente: euro 2.083.261,80 a decorrere dal 1° gennaio 2024.»; e) all'articolo 20, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le misure della retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 17 dicembre 2021, n. 2754, adottato ai sensi dell'articolo 112, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita', a decorrere dal 1° gennaio 2024:
===================================================== | a) Segretario generale | 158.100,00 € | +=============================+=====================+ |b1) capo di Gabinetto; vice | | |segretario generale | 113.100,00 €| +-----------------------------+---------------------+ |b) capo del Cerimoniale | | |diplomatico della Repubblica | | |e rimanenti posizioni | | |funzionali di cui | | |all'articolo 1, lett. b), del| | |decreto del Ministro degli | | |affari esteri e della | | |cooperazione internazionale | | |n. 2754 del 2021 | 96.400,00 €| +-----------------------------+---------------------+ |c1) vice capo di Gabinetto e | | |rimanenti posizioni | | |funzionali di cui | | |all'articolo 1, lett. c1), | | |del decreto del Ministro | | |degli affari esteri e della | | |cooperazione internazionale | | |n. 2754 del 2021 | 68.000,00 €| +-----------------------------+---------------------+ |c) capo di segreteria di Vice| | |Ministro e rimanenti | | |posizioni funzionali di cui | | |all'articolo 1, lett. c), del| | |decreto del Ministro degli | | |affari esteri e della | | |cooperazione internazionale | | |n. 2754 del 2021 | 62.400,00 €| +-----------------------------+---------------------+ |d) capo di ufficio e | | |rimanenti posizioni | | |funzionali di cui | | |all'articolo 1, lett. d), del| | |decreto del Ministro degli | | |affari esteri e della | | |cooperazione internazionale | | |n. 2754 del 2021 | 51.200,00 €| +-----------------------------+---------------------+ |e1) funzionario vicario di | | |capo di ufficio e rimanenti | | |posizioni funzionali di cui | | |all'articolo 1, lett. e1), | | |del decreto del Ministro | | |degli affari esteri e della | | |cooperazione internazionale | | |n. 2754 del 2021 | 25.500,00 €| +-----------------------------+---------------------+ |e) capo di sezione | 18.000,00 €| +-----------------------------+---------------------+ |f) funzionario addetto ad | | |ufficio | 14.000,00 €| +-----------------------------+---------------------+
2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 17 dicembre 2021, n. 2754, la retribuzione di posizione e' fissata in base al livello delle funzioni svolte, secondo quanto previsto nel predetto decreto, nelle misure di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 1 del decreto medesimo.»; f) agli articoli 21 e 22, le parole «1° agosto 2013, n. 1518» e «n. 1518/2013», ovunque ricorrenti, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «17 dicembre 2021, n. 2754» e «n. 2754 del 2021»; g) all'articolo 25 dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, avra' cura di facilitare l'accesso al lavoro agile e di valutare, per i genitori di prole entro il compimento del primo anno di vita, l'estensione del numero di giorni di attivita' resa in modalita' agile rispetto a quelli previsti per il restante personale.»; h) dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente: «Art. 25-bis (Incentivi funzioni tecniche). - 1. Ai funzionari diplomatici sono erogati gli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previsti dall'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 secondo criteri definiti con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo degli articoli 3, 10, 19, 20, 21, 22, e 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85, come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Tempo di lavoro). - 1. Nel rispetto delle peculiarita' funzionali dell'assetto organizzativo e dell'orario di servizio dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il funzionario diplomatico organizza il proprio impegno e tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile e adeguato alle esigenze della struttura presso cui presta servizio, nonche' alle responsabilita' inerenti alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da conseguire, in relazione alle risorse disponibili. 2. In considerazione delle peculiarita' delle funzioni del personale della carriera diplomatica, ad esso non si applica il regime di lavoro a tempo parziale. 3. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si determini una interruzione o una riduzione del riposo fisiologico giornaliero o settimanale, al funzionario della carriera diplomatica deve essere comunque garantito, una volta cessate tali esigenze, l'adeguato recupero del tempo corrispondente a quello sacrificato alle necessita' del servizio. In caso di prestazione lavorativa nei giorni festivi, il funzionario diplomatico ha diritto ad un congruo riposo compensativo da fruire entro il mese successivo a quello di maturazione, in una data da programmare in accordo con il responsabile della struttura nella quale presta servizio. Nell'attuazione di tale previsione, una particolare attenzione verra' rivolta al funzionario che goda dei benefici previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 a sostegno della genitorialita'. 4. Le strutture che, per specifiche esigenze funzionali, sono organizzate con turnazioni vi faranno fronte utilizzando criteri di rotazione e di compensazione fra tutti i funzionari diplomatici che vi prestano servizio, al fine di assicurare un'equilibrata ripartizione dei carichi di lavoro, il rispetto dei tempi di riposo e la tutela dell'equilibrio psico-fisico del personale. Sara' tenuta in debito conto, a tutela e sostegno della maternita' e della paternita', la condizione delle funzionarie diplomatiche dall'inizio dello stato di gravidanza, nonche', per i funzionari diplomatici di ambo i sessi, il periodo di allattamento fino a un anno di vita del bambino. 4-bis. Durante lo svolgimento del turno di reperibilita', il personale della carriera diplomatica deve essere contattabile all'utenza telefonica assegnata o, in alternativa, a quella preventivamente comunicata all'Ufficio di appartenenza. Nei casi in cui, durante il turno di reperibilita', l'attivita' non possa essere utilmente resa da remoto, il funzionario reperibile assicura il raggiungimento della sede di servizio per lo svolgimento delle attivita' urgenti da effettuare in presenza, fino a cessate esigenze.». «Art. 10 (Permessi per esigenze personali). - 1. Il funzionario diplomatico ha diritto di assentarsi nei seguenti casi: a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove ed al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle relative sedi di svolgimento delle stesse, ovvero, previa intesa con il responsabile della struttura di appartenenza, a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativo entro il limite complessivo di otto giorni per ciascun anno; b) decesso o documentata grave infermita' del coniuge, anche legalmente separato, della parte di unione civile o del convivente ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76, o di un parente entro il secondo grado o di un affine di primo grado, in ragione di tre giorni lavorativi, anche frazionati, per evento. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermita' o dalla necessita' di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nel caso di grave infermita' dei soggetti di cui alla presente lettera b), il funzionario diplomatico, entro sette giorni dall'evento predetto, puo' concordare con il responsabile della struttura presso cui presta servizio, in alternativa ai giorni di permesso, diverse modalita' di espletamento dell'attivita' lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni; c) motivi personali o familiari ivi compresi quelli derivanti dal trasferimento da e per l'estero, entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno. 2. Il funzionario diplomatico ha inoltre il diritto di assentarsi per quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tale permesso deve essere fruito entro 45 giorni dalla data in cui e' stato contratto il matrimonio o l'unione civile. 3. Le assenze sopra elencate possono cumularsi nell'anno solare, sono valutate agli effetti dell'anzianita' di servizio e non riducono il periodo di congedo disciplinato dall'articolo 4. 4. I predetti periodi di assenza non producono effetti sul trattamento economico dei funzionari diplomatici. 5. Le assenze previste dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dal presente articolo e non riducono il congedo ordinario. 6. Il funzionario diplomatico ha altresi' diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.». «Art. 19 (Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato). - 1. Il fondo di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, ferme restando le integrazioni previste dai successivi decreti di recepimento dei relativi accordi, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate. 2. Il fondo di cui al comma 1 e' alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie, al lordo delle ritenute a carico del dipendente: euro 2.083.261,80 a decorrere dal 1° gennaio 2024. 3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota non inferiore al 30 per cento delle risorse, al netto dell'indennita' di posizione attribuita al personale in servizio all'estero, viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato. 4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.». «Art. 20 (Retribuzione di posizione). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le misure della retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 17 dicembre 2021, n. 2754, adottato ai sensi dell'articolo 112, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita', a decorrere dal 1° gennaio 2024:
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 17 dicembre 2021, n. 2754, la retribuzione di posizione e' fissata in base al livello delle funzioni svolte, secondo quanto previsto nel predetto decreto, nelle misure di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 1 del decreto medesimo. Omissis.». «Art. 21 (Retribuzione di risultato). - 1. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, all'inizio di ogni anno determina gli importi spettanti come retribuzione di risultato da erogare, anche pro-quota tramite acconti, nell'ambito delle risorse di competenza dell'anno precedente con verifica conclusiva del raggiungimento degli obiettivi e salvo recupero a consuntivo in caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i parametri della retribuzione di risultato fissati in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate con decreto del Ministro degli affari esteri 17 dicembre 2021, n. 2754, rimangono definiti come segue:
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2. L'Amministrazione comunica all'Organizzazione sindacale firmataria del presente decreto la quota da destinare alla retribuzione variabile di risultato. Ciascun funzionario diplomatico e' informato, con modalita' da definire con successivo provvedimento dell'Amministrazione, della fascia di risultato conseguita, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 15 settembre 2015, n. 1769.». «Art. 22 (Funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo). - 1. Qualora i funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo nell'interesse dichiarato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale presso amministrazioni dello Stato, organi costituzionali o enti territoriali italiani, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro degli affari esteri 17 dicembre 2021, n. 2754, percepiscano una retribuzione onnicomprensiva inferiore a quella loro spettante presso l'Amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale, comprensiva di stipendio tabellare, retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, ai sensi del presente decreto, la differenza verra' corrisposta a compensazione dall'Amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 19 del presente decreto e previa valutazione congiunta con le amministrazioni, organi od enti in questione, dei risultati raggiunti nel periodo considerato. 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e della determinazione del differenziale di cui al medesimo comma, si fa riferimento ad una delle misure previste per le posizioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto 17 dicembre 2021, n. 2754, individuate tramite decreto del direttore generale per le risorse e l'innovazione sulla base degli elementi acquisiti in merito ai livelli di responsabilita' e rilevanza degli incarichi affidati. 3. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e della determinazione del differenziale di cui al medesimo comma, per le figure di Consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica e di Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei ministri, si fa riferimento alla misura prevista per la posizione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto 17 dicembre 2021, n. 2754. 4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 19 del presente decreto.». «Art. 25 (Lavoro agile). - 1. Nel quadro delle modalita' dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare, il funzionario diplomatico puo' avvalersi dell'istituto del lavoro agile compatibilmente con le esigenze di servizio e secondo le modalita' di attuazione stabilite dall'Amministrazione attraverso apposite misure organizzative, definite ai sensi della normativa vigente in materia. 1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, avra' cura di facilitare l'accesso al lavoro agile e di valutare, per i genitori di prole entro il compimento del primo anno di vita, l'estensione del numero di giorni di attivita' resa in modalita' agile rispetto a quelli previsti per il restante personale.». |
| | Art. 4
Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi. |
| | Art. 5
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 6.476.662 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede: a) quanto a euro 6.476.662 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che sono versate nell'anno 2026 all'entrata del bilancio dello Stato; b) quanto a euro 6.476.662 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° aprile 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1416
Note all'art. 5: - Per il testo del comma 27, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si vedano le note alle premesse. |
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