Gazzetta n. 114 del 19 maggio 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 aprile 2026, n. 82
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»;
Visto, in particolare, l'articolo 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che disciplina il procedimento negoziale tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale, composta dalle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85, recante «Recepimento dell'Accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio normativo ed economico 2016-2018»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2022, recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2022 - 2024, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia»;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio 2022-2024, sottoscritta il 4 marzo 2026, ai sensi del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, dalla delegazione di parte pubblica e dall'Organizzazione sindacale SNDMAE rappresentativa sul piano nazionale del personale della carriera diplomatica;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 17 dicembre 2021, n. 2754, adottato in attuazione del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;
Visto l'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
Visto l'articolo 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191;
Visto l'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che dispone in ordine al finanziamento del predetto accordo sindacale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2026, con la quale e' stata approvata la predetta ipotesi di accordo, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, ai sensi del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.

N O T E

Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'articolo 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 112 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante:
«Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 18 febbraio
1967:
«Art. 112 (Procedimento negoziale per la disciplina
di alcuni aspetti del rapporto di impiego). - I seguenti
aspetti del rapporto di impiego del personale della
carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in
Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento
negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta
dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e
dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative del personale
diplomatico, con cadenza triennale tanto per la parte
economica che normativa, i cui contenuti sono recepiti con
decreto del Presidente della Repubblica:
a) il trattamento economico, strutturato sulla base
dei criteri indicati nei commi seguenti;
b) l'orario di lavoro;
c) il congedo ordinario e straordinario;
d) la reperibilita';
e) l'aspettativa per motivi di salute e di
famiglia;
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) aspettative ed i permessi sindacali.
Ai fini dell'applicazione del primo comma del
presente articolo si considerano rappresentative del
personale diplomatico le organizzazioni sindacali che
abbiano una rappresentativita' non inferiore al cinque per
cento, calcolata sulla base del dato associativo espresso
dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei
contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe
rilasciate nell'ambito considerato.
La delegazione sindacale e' individuata con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il
Ministro degli affari esteri.
Il procedimento negoziale si svolge secondo le
seguenti modalita':
a) a procedura negoziale e' avviata del Ministro
per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della
scadenza dei termini di cui al primo comma del presente
articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione
di un'ipotesi di accordo;
b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo;
c) l'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva della
spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio;
d) entro quindici giorni dalla sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo il Consiglio dei Ministri,
verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le
eventuali osservazioni di cui alla lettera b) che precede,
approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti
con decreto del Presidente della Repubblica, per il quale
si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
Il procedimento negoziale di cui al primo comma del
presente articolo, in relazione alla specificita' ed
unitarieta' di ruolo della carriera diplomatica, assicura,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi
omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in
tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del
trattamento economico del personale della carriera
diplomatica. Il trattamento economico e' onnicomprensivo,
con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale,
ed e' articolato in una componente stipendiale di base,
nonche' in altre due componenti, correlate la prima alle
posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle
responsabilita' esercitati e la seconda ai risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
La componente stipendiale di base verra' determinata
tenendo conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato
rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno
dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.
La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte
dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato in
Italia, sulla base dei livelli di responsabilita' e di
rilevanza degli incarichi assegnati, e' effettuata con
decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le
organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del
presente articolo. La componente del trattamento economico
correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli
incarichi e alle responsabilita' esercitati, verra'
attribuita, tramite il procedimento negoziale di cui al
primo comma del presente articolo, a tutto il personale
della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato
rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali
e gli incarichi del livello piu' elevato.
La componente del trattamento economico correlata ai
risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi
disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verra'
attribuita tenendo conto della efficacia, della
tempestivita' e della produttivita' del lavoro svolto dai
funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli
affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui
al secondo comma del presente articolo, si provvedera' alla
individuazione delle modalita' per la valutazione dei
risultati conseguiti dai singoli funzionari.
Per il finanziamento delle componenti retributive di
posizione e di risultato, e' costituito un apposito fondo,
nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie,
diverse da quelle destinate allo stipendio di base,
individuate a tale scopo tramite il procedimento
negoziale.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
2018, n. 85, recante: «Recepimento dell'Accordo sindacale
per il personale della carriera diplomatica, relativamente
al servizio prestato in Italia, per il triennio normativo
ed economico 2016-2018», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 159 del 11 luglio 2018.
- Si riporta il testo del comma 609, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021:
«609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a
carico del bilancio statale per la contrattazione
collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
per i miglioramenti economici del personale statale in
regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni
di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si
da' luogo, nelle more della definizione dei citati
contratti collettivi nazionali di lavoro e dei
provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di
diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle
disposizioni vigenti in materia, all'erogazione
dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi
trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella
misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello
0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello
0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi,
comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di
cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge
31 dicembre 2009, n. 196.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
18 ottobre 2023, n. 145, recante: «Misure urgenti in
materia economica e fiscale, in favore degli enti
territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze
indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244
del 18 ottobre 2023, convertito con modificazioni dalla
legge 15 dicembre 2023, n. 191:
«Art. 3 (Anticipo rinnovo contratti pubblici). - 1.
Nelle more della definizione del quadro finanziario
complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il
triennio 2022-2024, per il personale con contratto di
lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle
amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento
di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023
e' incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a
6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato,
salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto
incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del
beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29
dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in
2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi
dell'articolo 23.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 48, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono
erogare al proprio personale dipendente a tempo
indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le
modalita' e nella misura di cui al medesimo comma 1 con
oneri a carico dei propri bilanci.
3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
il primo periodo e' sostituito dal seguente: «in caso di
concessione di prestiti si assume il 50 per cento della
differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso
ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di
ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di
concessione del prestito e l'importo degli interessi
calcolato al tasso applicato sugli stessi».
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.».
- Si riporta il testo del comma 27, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023:
«27. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli
oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in
aggiunta a quanto gia' previsto dall'articolo 3 del
decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, di
3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui
al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai
fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo
massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 112 del citato decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 2

Decorrenza e durata

1. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 per gli aspetti giuridici ed economici.
2. Salvo quanto espressamente previsto, la disciplina degli aspetti giuridici ed economici decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente della Repubblica.
 
Art. 3

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 2018, n. 85

1. Le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85, continuano ad applicarsi con le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'attuazione di tale previsione, una particolare attenzione verra' rivolta al funzionario che goda dei benefici previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 a sostegno della genitorialita'.»;
2) al comma 4, la parola «tenendo» e' sostituita dalle seguenti: «al fine di assicurare un'equilibrata ripartizione dei carichi di lavoro, il rispetto dei tempi di riposo e la tutela dell'equilibrio psico-fisico del personale. Sara' tenuta»;
3) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Durante lo svolgimento del turno di reperibilita', il personale della carriera diplomatica deve essere contattabile all'utenza telefonica assegnata o, in alternativa, a quella preventivamente comunicata all'Ufficio di appartenenza. Nei casi in cui, durante il turno di reperibilita', l'attivita' non possa essere utilmente resa da remoto, il funzionario reperibile assicura il raggiungimento della sede di servizio per lo svolgimento delle attivita' urgenti da effettuare in presenza, fino a cessate esigenze.»;
b) all'articolo 10:
1) al comma 1, lettera c), la parola «documentati» e' soppressa e, dopo le parole «motivi personali o familiari,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli derivanti dal trasferimento da e per l'estero,»;
c) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Stipendio tabellare). - 1. Gli stipendi tabellari, come previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, n. 195, sono incrementati:
- per l'anno 2022 di importi mensili lordi corrispondenti all'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'articolo 1, comma 609, della legge n. 234 del 2021;
- per l'anno 2023 di importi mensili lordi, per tredici mensilita', corrispondenti all'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 gia' erogata in tale anno ai sensi dell'articolo 1, comma 609, della legge n. 234 del 2021.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':


=========================================================
| Ambasciatore | 118.524,04 € |
+=================================+=====================+
|Ministro Plenipotenziario | 101.736,57 €|
+---------------------------------+---------------------+
|Consigliere d'Ambasciata | 80.270,22 €|
+---------------------------------+---------------------+
|Consigliere di Legazione | 63.155,13 €|
+---------------------------------+---------------------+
|Segretario di Legazione | 48.314,87 €.|
+---------------------------------+---------------------+

3. Gli importi di cui al comma 2 comprendono ed assorbono le somme corrisposte ai sensi delle disposizioni vigenti a titolo di indennita' di vacanza contrattuale per il triennio giuridico ed economico 2022-2024.
4. Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle disposizioni vigenti.
5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto che recepisce l'accordo sindacale e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo. L'importo di tale copertura e' pari al 30 per cento della previsione ISTAT dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al 50 per cento del predetto indice.
6. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 5 si applica la procedura di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, fermo restando, per il triennio 2025-2027, quanto previsto dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. La procedura deve essere attivata entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta prodotta dall'Organizzazione sindacale firmataria del presente decreto.»;
d) all'articolo 19, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il fondo di cui al comma 1 e' alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie, al lordo delle ritenute a carico del dipendente: euro 2.083.261,80 a decorrere dal 1° gennaio 2024.»;
e) all'articolo 20, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le misure della retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 17 dicembre 2021, n. 2754, adottato ai sensi dell'articolo 112, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita', a decorrere dal 1° gennaio 2024:


=====================================================
| a) Segretario generale | 158.100,00 € |
+=============================+=====================+
|b1) capo di Gabinetto; vice | |
|segretario generale | 113.100,00 €|
+-----------------------------+---------------------+
|b) capo del Cerimoniale | |
|diplomatico della Repubblica | |
|e rimanenti posizioni | |
|funzionali di cui | |
|all'articolo 1, lett. b), del| |
|decreto del Ministro degli | |
|affari esteri e della | |
|cooperazione internazionale | |
|n. 2754 del 2021 | 96.400,00 €|
+-----------------------------+---------------------+
|c1) vice capo di Gabinetto e | |
|rimanenti posizioni | |
|funzionali di cui | |
|all'articolo 1, lett. c1), | |
|del decreto del Ministro | |
|degli affari esteri e della | |
|cooperazione internazionale | |
|n. 2754 del 2021 | 68.000,00 €|
+-----------------------------+---------------------+
|c) capo di segreteria di Vice| |
|Ministro e rimanenti | |
|posizioni funzionali di cui | |
|all'articolo 1, lett. c), del| |
|decreto del Ministro degli | |
|affari esteri e della | |
|cooperazione internazionale | |
|n. 2754 del 2021 | 62.400,00 €|
+-----------------------------+---------------------+
|d) capo di ufficio e | |
|rimanenti posizioni | |
|funzionali di cui | |
|all'articolo 1, lett. d), del| |
|decreto del Ministro degli | |
|affari esteri e della | |
|cooperazione internazionale | |
|n. 2754 del 2021 | 51.200,00 €|
+-----------------------------+---------------------+
|e1) funzionario vicario di | |
|capo di ufficio e rimanenti | |
|posizioni funzionali di cui | |
|all'articolo 1, lett. e1), | |
|del decreto del Ministro | |
|degli affari esteri e della | |
|cooperazione internazionale | |
|n. 2754 del 2021 | 25.500,00 €|
+-----------------------------+---------------------+
|e) capo di sezione | 18.000,00 €|
+-----------------------------+---------------------+
|f) funzionario addetto ad | |
|ufficio | 14.000,00 €|
+-----------------------------+---------------------+

2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 17 dicembre 2021, n. 2754, la retribuzione di posizione e' fissata in base al livello delle funzioni svolte, secondo quanto previsto nel predetto decreto, nelle misure di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 1 del decreto medesimo.»;
f) agli articoli 21 e 22, le parole «1° agosto 2013, n. 1518» e «n. 1518/2013», ovunque ricorrenti, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «17 dicembre 2021, n. 2754» e «n. 2754 del 2021»;
g) all'articolo 25 dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, avra' cura di facilitare l'accesso al lavoro agile e di valutare, per i genitori di prole entro il compimento del primo anno di vita, l'estensione del numero di giorni di attivita' resa in modalita' agile rispetto a quelli previsti per il restante personale.»;
h) dopo l'articolo 25 e' inserito il seguente:
«Art. 25-bis (Incentivi funzioni tecniche). - 1. Ai funzionari diplomatici sono erogati gli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previsti dall'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 secondo criteri definiti con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 10, 19, 20, 21,
22, e 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 2018, n. 85, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 3 (Tempo di lavoro). - 1. Nel rispetto delle
peculiarita' funzionali dell'assetto organizzativo e
dell'orario di servizio dell'Amministrazione centrale del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, il funzionario diplomatico organizza il
proprio impegno e tempo di lavoro correlandoli in modo
flessibile e adeguato alle esigenze della struttura presso
cui presta servizio, nonche' alle responsabilita' inerenti
alla posizione da lui ricoperta e agli obiettivi da
conseguire, in relazione alle risorse disponibili.
2. In considerazione delle peculiarita' delle
funzioni del personale della carriera diplomatica, ad esso
non si applica il regime di lavoro a tempo parziale.
3. Qualora, in relazione ad esigenze eccezionali, si
determini una interruzione o una riduzione del riposo
fisiologico giornaliero o settimanale, al funzionario della
carriera diplomatica deve essere comunque garantito, una
volta cessate tali esigenze, l'adeguato recupero del tempo
corrispondente a quello sacrificato alle necessita' del
servizio. In caso di prestazione lavorativa nei giorni
festivi, il funzionario diplomatico ha diritto ad un
congruo riposo compensativo da fruire entro il mese
successivo a quello di maturazione, in una data da
programmare in accordo con il responsabile della struttura
nella quale presta servizio. Nell'attuazione di tale
previsione, una particolare attenzione verra' rivolta al
funzionario che goda dei benefici previsti dal decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 a sostegno della
genitorialita'.
4. Le strutture che, per specifiche esigenze
funzionali, sono organizzate con turnazioni vi faranno
fronte utilizzando criteri di rotazione e di compensazione
fra tutti i funzionari diplomatici che vi prestano
servizio, al fine di assicurare un'equilibrata ripartizione
dei carichi di lavoro, il rispetto dei tempi di riposo e la
tutela dell'equilibrio psico-fisico del personale. Sara'
tenuta in debito conto, a tutela e sostegno della
maternita' e della paternita', la condizione delle
funzionarie diplomatiche dall'inizio dello stato di
gravidanza, nonche', per i funzionari diplomatici di ambo i
sessi, il periodo di allattamento fino a un anno di vita
del bambino.
4-bis. Durante lo svolgimento del turno di
reperibilita', il personale della carriera diplomatica deve
essere contattabile all'utenza telefonica assegnata o, in
alternativa, a quella preventivamente comunicata
all'Ufficio di appartenenza. Nei casi in cui, durante il
turno di reperibilita', l'attivita' non possa essere
utilmente resa da remoto, il funzionario reperibile
assicura il raggiungimento della sede di servizio per lo
svolgimento delle attivita' urgenti da effettuare in
presenza, fino a cessate esigenze.».
«Art. 10 (Permessi per esigenze personali). - 1. Il
funzionario diplomatico ha diritto di assentarsi nei
seguenti casi:
a) partecipazione a concorsi od esami,
limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove ed al
tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle
relative sedi di svolgimento delle stesse, ovvero, previa
intesa con il responsabile della struttura di appartenenza,
a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento
professionale facoltativo entro il limite complessivo di
otto giorni per ciascun anno;
b) decesso o documentata grave infermita' del
coniuge, anche legalmente separato, della parte di unione
civile o del convivente ai sensi dell'articolo 1, commi 36
e seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76, o di un
parente entro il secondo grado o di un affine di primo
grado, in ragione di tre giorni lavorativi, anche
frazionati, per evento. I giorni di permesso devono essere
utilizzati entro sette giorni dal decesso o
dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermita' o
dalla necessita' di provvedere a conseguenti specifici
interventi terapeutici. Nel caso di grave infermita' dei
soggetti di cui alla presente lettera b), il funzionario
diplomatico, entro sette giorni dall'evento predetto, puo'
concordare con il responsabile della struttura presso cui
presta servizio, in alternativa ai giorni di permesso,
diverse modalita' di espletamento dell'attivita'
lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni;
c) motivi personali o familiari ivi compresi quelli
derivanti dal trasferimento da e per l'estero, entro il
limite complessivo di tre giorni per ciascun anno.
2. Il funzionario diplomatico ha inoltre il diritto
di assentarsi per quindici giorni consecutivi in occasione
del matrimonio. Tale permesso deve essere fruito entro 45
giorni dalla data in cui e' stato contratto il matrimonio o
l'unione civile.
3. Le assenze sopra elencate possono cumularsi
nell'anno solare, sono valutate agli effetti
dell'anzianita' di servizio e non riducono il periodo di
congedo disciplinato dall'articolo 4.
4. I predetti periodi di assenza non producono
effetti sul trattamento economico dei funzionari
diplomatici.
5. Le assenze previste dall'articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, non sono computate ai fini del
raggiungimento del limite fissato dal presente articolo e
non riducono il congedo ordinario.
6. Il funzionario diplomatico ha altresi' diritto ad
assentarsi, con conservazione della retribuzione, per tutti
gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di
legge o dei relativi regolamenti di attuazione prevedono la
concessione di permessi o congedi comunque denominati.».
«Art. 19 (Fondo per la retribuzione di posizione e la
retribuzione di risultato). - 1. Il fondo di cui all'
articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, ferme restando le
integrazioni previste dai successivi decreti di recepimento
dei relativi accordi, continua ad essere definito con le
modalita' ivi indicate.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' alimentato dalle
seguenti ulteriori risorse finanziarie, al lordo delle
ritenute a carico del dipendente: euro 2.083.261,80 a
decorrere dal 1° gennaio 2024.
3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota
non inferiore al 30 per cento delle risorse, al netto
dell'indennita' di posizione attribuita al personale in
servizio all'estero, viene destinata al finanziamento della
retribuzione di risultato.
4. Le risorse del fondo di cui al comma 1
eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio
finanziario sono riassegnate all'anno successivo.».
«Art. 20 (Retribuzione di posizione). - 1. Ferme
restando le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le
misure della retribuzione di posizione, correlata alle
posizioni funzionali che sono state individuate con decreto
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale 17 dicembre 2021, n. 2754, adottato ai sensi
dell'articolo 112, settimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono
rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici
mensilita', a decorrere dal 1° gennaio 2024:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Per i funzionari diplomatici collocati alle
dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello
dirigenziale generale con un incarico di consulenza,
ricerca e studio o di trattazione di particolari materie,
di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale 17 dicembre
2021, n. 2754, la retribuzione di posizione e' fissata in
base al livello delle funzioni svolte, secondo quanto
previsto nel predetto decreto, nelle misure di cui alle
lettere c), d) ed e) dell'articolo 1 del decreto medesimo.
Omissis.».
«Art. 21 (Retribuzione di risultato). - 1. Il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, con proprio decreto, all'inizio di ogni
anno determina gli importi spettanti come retribuzione di
risultato da erogare, anche pro-quota tramite acconti,
nell'ambito delle risorse di competenza dell'anno
precedente con verifica conclusiva del raggiungimento degli
obiettivi e salvo recupero a consuntivo in caso di mancato
o parziale raggiungimento degli obiettivi. A decorrere dal
1° gennaio 2016, i parametri della retribuzione di
risultato fissati in relazione alle diverse posizioni
funzionali individuate con decreto del Ministro degli
affari esteri 17 dicembre 2021, n. 2754, rimangono definiti
come segue:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. L'Amministrazione comunica all'Organizzazione
sindacale firmataria del presente decreto la quota da
destinare alla retribuzione variabile di risultato. Ciascun
funzionario diplomatico e' informato, con modalita' da
definire con successivo provvedimento dell'Amministrazione,
della fascia di risultato conseguita, in relazione al
raggiungimento degli obiettivi, ai sensi dell'articolo 4
del decreto ministeriale 15 settembre 2015, n. 1769.».
«Art. 22 (Funzionari diplomatici comandati o
collocati fuori ruolo). - 1. Qualora i funzionari
diplomatici comandati o collocati fuori ruolo
nell'interesse dichiarato del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale presso amministrazioni
dello Stato, organi costituzionali o enti territoriali
italiani, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro
degli affari esteri 17 dicembre 2021, n. 2754, percepiscano
una retribuzione onnicomprensiva inferiore a quella loro
spettante presso l'Amministrazione degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, comprensiva di stipendio
tabellare, retribuzione di posizione e retribuzione di
risultato, ai sensi del presente decreto, la differenza
verra' corrisposta a compensazione dall'Amministrazione
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
nell'ambito delle disponibilita' del fondo di cui
all'articolo 19 del presente decreto e previa valutazione
congiunta con le amministrazioni, organi od enti in
questione, dei risultati raggiunti nel periodo considerato.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e della
determinazione del differenziale di cui al medesimo comma,
si fa riferimento ad una delle misure previste per le
posizioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1
dell'articolo 1 del citato decreto 17 dicembre 2021, n.
2754, individuate tramite decreto del direttore generale
per le risorse e l'innovazione sulla base degli elementi
acquisiti in merito ai livelli di responsabilita' e
rilevanza degli incarichi affidati.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e della
determinazione del differenziale di cui al medesimo comma,
per le figure di Consigliere diplomatico del Presidente
della Repubblica e di Consigliere diplomatico del
Presidente del Consiglio dei ministri, si fa riferimento
alla misura prevista per la posizione di cui alla lettera
b) del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto 17
dicembre 2021, n. 2754.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, si provvede nei limiti delle
disponibilita' del fondo di cui all'articolo 19 del
presente decreto.».
«Art. 25 (Lavoro agile). - 1. Nel quadro delle
modalita' dirette a conseguire una maggiore conciliazione
tra la vita lavorativa e la vita familiare, il funzionario
diplomatico puo' avvalersi dell'istituto del lavoro agile
compatibilmente con le esigenze di servizio e secondo le
modalita' di attuazione stabilite dall'Amministrazione
attraverso apposite misure organizzative, definite ai sensi
della normativa vigente in materia.
1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1,
l'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze di
servizio, avra' cura di facilitare l'accesso al lavoro
agile e di valutare, per i genitori di prole entro il
compimento del primo anno di vita, l'estensione del numero
di giorni di attivita' resa in modalita' agile rispetto a
quelli previsti per il restante personale.».
 
Art. 4

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi.
 
Art. 5

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 6.476.662 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:
a) quanto a euro 6.476.662 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che sono versate nell'anno 2026 all'entrata del bilancio dello Stato;
b) quanto a euro 6.476.662 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1° aprile 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1416

Note all'art. 5:
- Per il testo del comma 27, dell'articolo 1, della
legge 30 dicembre 2023, n. 213, si vedano le note alle
premesse.