Gazzetta n. 114 del 19 maggio 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2026
Compensi per l'attivita' di riproduzione reprografica delle opere a stampa.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 81 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale il sen. Alberto Barachini e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sen. Alberto Barachini, in materia di editoria e prodotti editoriali, diritto d'autore, vigilanza sulla SIAE, nonche' l'attuazione delle relative politiche;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»;
Visto l'art. 68, commi 4 e 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633, che reca la seguente disciplina:
«[...] 4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel comma 3. La misura di detto compenso e le modalita' per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'art. 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non puo' essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.
5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'art. 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo art. 181-ter. Tale compenso e' versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilita' sul mercato. [...]»;
Visto l'art. 181-ter, comma 1 della legge n. 633/1941 che stabilisce. «1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalita' di pagamento dei detti compensi, nonche' la misura della provvigione spettante alla societa', sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'art. 190. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.»;
Visto l'accordo intercorso tra SIAE, l'Associazione italiana editori (A.I.E.), il Sindacato libero scrittori italiani (S.L.S.I.), il Sindacato nazionale scrittori (S.N.S.), l'Unione nazionale scrittori e artisti (U.N.S.A.) e la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (C.R.U.I.) in data 19 luglio 2007, che all'art. 4 determina il compenso di cui all'art. 68, comma 5 della legge n. 633/1941 in euro 1,15 per ogni studente iscritto da aggiornarsi ogni due anni sulla base degli incrementi ISTAT;
Visto il successivo accordo «ponte» intercorso in data 7 dicembre 2022 tra SIAE, l'Associazione italiana editori (AIE), il Sindacato lavoratori della comunicazione (SLC - CGIL), la Federazione unitaria italiana scrittori (FUIS) da una parte e Conferenza dei rettori delle universita' italiane (C.R.U.I.) dall'altra, che al punto 2 conferma la misura del compenso stabilito nella precedente pattuizione e al punto 4 impegna le parti a prorogare il predetto accordo ponte per tutto l'anno 2023;
Vista la nota in data 30 gennaio 2025 con cui il presidente SIAE propone al presidente della Conferenza dei rettori delle universita' italiane (C.R.U.I.) la riapertura del tavolo di negoziazione per pervenire ad un nuovo accordo relativo ai compensi dovuti dalle biblioteche universitarie per le attivita' di riproduzione reprografica delle opere a stampa, specificando che in assenza di un esplicito segnale entro dieci giorni la SIAE provvedera' ad attivare la procedura ex art. 181-ter, comma 1 della legge n. 633/1941;
Vista la nota in data 11 febbraio 2025 con cui la C.R.U.I., nel riscontrare la richiesta di SIAE, condivide la necessita' di attivare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la procedura ex art. 181-ter, comma 1 della legge n. 633/1941;
Vista la nota in data 11 marzo 2025, acquisita con prot. DIE n. 1505 - A - 11 marzo 2025, con cui la Societa' italiana degli autori e editori (SIAE) richiede l'attivazione della procedura di cui all'art. 181-ter, comma 1 della legge n. 633/1941;
Ravvisata l'opportunita' di individuare il compenso in continuita' con quello previsto dal sopracitato accordo «ponte» del 7 dicembre 2022, comprensivo della rivalutazione al 31 dicembre 2022 e pari a euro 1,59;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere, laddove intervenga un accordo tra le parti, un'apposita clausola che stabilisca la cessazione degli effetti del presente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per tutta la durata dell'accordo stesso;
Vista la nota prot. DIE 5933 in data 28 ottobre 2025 e la nota prot. DIE 5932 in data 28 ottobre 2025 con le quali il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso rispettivamente lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alle parti interessate ed al Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore;
Sentite le parti interessate con prot. DIE n. 5984 in data 29 ottobre 2025 (SIAE) e prot. DIE n. 6018 in data 30 ottobre 2025 (CRUI) ed il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore in data 20 febbraio 2026 con la nota prot. DIE 1697 in data 26 febbraio 2026;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 181-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, il compenso di cui all'art. 68, commi 4 e 5 della legge citata e' stabilito nella misura di euro 1.59 per ogni studente iscritto.
2. Il compenso di cui sopra verra' erogato dalle universita' alla SIAE entro il 30 novembre di ciascun anno e sara' parametrato al numero degli studenti iscritti in base all'ultima rilevazione del Ministero dell'universita' e della ricerca riferiti all'anno accademico precedente.
3. Il presente decreto ha efficacia per i periodi in cui manchino accordi tra le parti. Il presente decreto cessa di produrre effetti nel caso in cui venga stipulato un accordo avente il medesimo oggetto del decreto stesso, per il periodo di durata dell'accordo.
 
Art. 2

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 11 marzo 2026

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Barachini