Gazzetta n. 113 del 18 maggio 2026 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2026, n. 81
Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 9;
Vista la direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale»;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, di seguito denominata «direttiva».

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura della disposizione di legge modificata e della
quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Per gli atti dell'Unione Europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:

- L'art.76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 12
settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 4 gennaio 2013:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta l'articolo 9 della legge 13 giugno 2025,
n. 91 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025:
«Art. 9 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio
della delega per il recepimento della direttiva (UE)
2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, che
sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE). - 1.
Nell'esercizio della delega per il recepimento della
direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 aprile 2024, il Governo osserva, oltre
ai principi e criteri direttivi generali di cui
all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche
i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente, e in
particolare al titolo VI-bis del libro secondo del codice
penale e alla legislazione speciale in materia ambientale,
le modifiche necessarie per dare piena attuazione alle
previsioni degli articoli 3 e 4 della direttiva (UE)
2024/1203, con particolare riferimento alla definizione dei
reati e delle relative circostanze aggravanti e attenuanti,
e alla previsione di sanzioni effettive, dissuasive e
proporzionate in relazione ai predetti reati, in
conformita' ai criteri di cui all'articolo 5 della medesima
direttiva e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui
all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24
dicembre 2012, n. 234;
b) prevedere per le persone giuridiche, ai sensi
dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1203 e
conformemente ai criteri ivi indicati, sanzioni o misure
penali o non penali effettive, dissuasive e proporzionate
in relazione alla responsabilita' di cui all'articolo 6
della medesima direttiva, anche apportando modifiche al
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e anche in
deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma
1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
c) apportare alla normativa nazionale vigente,
sostanziale e processuale, le modifiche necessarie ad
assicurare la conformita' alle previsioni di cui agli
articoli 10, 11, 12, 13 e 20 della direttiva (UE)
2024/1203, in materia di congelamento e confisca, di
termini di prescrizione, di competenza giurisdizionale, di
strumenti investigativi e di cooperazione internazionale in
relazione ai reati previsti dagli articoli 3 e 4 della
medesima direttiva;
d) prevedere adeguati meccanismi di coordinamento e
cooperazione tra le autorita' competenti a livello
nazionale per la prevenzione e la repressione dei reati
ambientali, anche adottando eventuali disposizioni di
natura regolamentare e amministrativa, ai fini e per gli
effetti indicati dall'articolo 19 della direttiva (UE)
2024/1203;
e) provvedere, anche attraverso la previsione di
regolamenti o atti amministrativi, all'adozione delle
disposizioni necessarie a garantire il tempestivo e
completo adempimento degli obblighi di cui agli articoli 21
e 22 della direttiva (UE) 2024/1203, in relazione
all'elaborazione e alla pubblicazione, entro il 21 maggio
2027, della strategia nazionale in materia di contrasto ai
reati ambientali e in relazione al sistema di
registrazione, produzione e fornitura di dati statistici
relativi ai reati di cui agli articoli 3 e 4 della
direttiva medesima;
f) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle
norme dell'ordinamento interno, anche attraverso
l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con la
disciplina di cui alla direttiva (UE) 2024/1203, al fine di
armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il
piu' efficace perseguimento delle finalita' della direttiva
medesima, anche in relazione agli scopi di cui agli
articoli 15, 16, 17 e 18 della stessa, in materia di
pubblicazione di informazioni e accesso alla giustizia, di
prevenzione, di risorse e di formazione.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- La direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale
dell'ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e
2009/123/CE e' pubblicata nella GUEE il 30 aprile 2024.
- Il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 recante:
«Approvazione del testo definitivo del Codice Penale» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.251 del 26 ottobre
1930.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante: «Disciplina
della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive
di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 30», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001:
«Art. 8 (Autonomia delle responsabilita' dell'ente).
- 1. La responsabilita' dell'ente sussiste anche quando:
a) l'autore del reato non e' stato identificato o
non e' imputabile;
b) il reato si estingue per una causa diversa
dall'amnistia.
2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si
procede nei confronti dell'ente quando e' concessa amnistia
per un reato in relazione al quale e' prevista la sua
responsabilita' e l'imputato ha rinunciato alla sua
applicazione.
3. L'ente puo' rinunciare all'amnistia.».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2024/1203 si
vedano le note alle premesse.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:
a) «habitat all'interno di un sito protetto»: habitat di specie per cui una zona e' classificata come zona di protezione speciale a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o habitat naturale o habitat di specie per cui un sito e' designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE o per cui un sito e' classificato come di importanza comunitaria a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE;
b) «ecosistema»: complesso dinamico di comunita' di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unita' funzionale, e comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie.

Note all'art. 2:
- La direttiva n. 2009/147/CE, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la
conservazione degli uccelli selvatici, e' pubblicata nella
G.U.U.E. 26 gennaio 2010, n. L 20.
- La direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio, del 21
maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche, e' pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1992, n.
L 206.
 
Art. 3

Modifiche al codice penale

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 32-quater, dopo le parole: «452-bis,» sono inserite le seguenti: «452-bis.1,»;
b) all'articolo 240-bis, dopo le parole: «452-bis,» sono inserite le seguenti: «452-bis.1,»;
c) all'articolo 452-bis:
1) al primo comma, al numero 2), dopo le parole «di un ecosistema,» sono inserite le seguenti: «di un habitat»;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «La pena e' aumentata da un terzo alla meta' quando l'inquinamento e' prodotto alternativamente:
1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
2) in danno di specie animali o vegetali protette;
3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;
4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.»;
3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione, la pena e' aumentata da un terzo a due terzi.
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone, la pena e' aumentata.»;
d) dopo l'articolo 452-bis e' inserito il seguente:
«Art. 452-bis.1 (Commercio di prodotti inquinanti). - Alle pene stabilite dall'articolo 452-bis, primo comma, soggiace chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.
La pena e' aumentata se dal fatto deriva:
1) un pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone;
2) un pericolo rilevante alla qualita' dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' quando l'inquinamento e' prodotto alternativamente:
1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
2) in danno di specie animali o vegetali protette;
3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;
4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.
Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena e' aumentata da un terzo a due terzi.»;
e) all'articolo 452-ter, al primo comma: le parole: «all'articolo 452-bis» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 452-bis e 452-bis.1»; la parola: «nove» e' sostituita dalla seguente: «undici»; la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «dodici»; alla rubrica, dopo le parole «delitto di inquinamento ambientale» sono aggiunte le seguenti: «e di commercio di prodotti inquinanti»;
f) dopo l'articolo 452-quaterdecies sono inseriti i seguenti:
«Art. 452-quinquiesdecies (Nozione di abusivita'). - Agli effetti della legge penale, il termine abusivamente si intende riferito anche alle condotte poste in essere:
1) in violazione di disposizioni legislative dell'Unione europea in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualita' dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente;
2) in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1);
3) sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione.
Art. 452-sexiesdecies (Circostanze aggravanti). - Per i reati previsti dal presente titolo la pena e' aumentata:
1) se dal reato deriva un profitto di rilevante entita';
2) se il fatto e' commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere.»;
g) l'articolo 733-bis e' abrogato.

Note all'art. 3:
- Si riportano gli articoli 32-quater, 240-bis e
452-bis del codice penale, come modificati dal presente
decreto:
«Art. 32-quater (Casi nei quali alla condanna consegue
l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti
dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317,
318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437,
452-bis, 452-bis.1, 452-quater, 452-sexies, 452-septies,
452-quaterdecies, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero
1, 640-bis e 644, commessi in danno o a vantaggio di
un'attivita' imprenditoriale o comunque in relazione ad
essa, importa l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione.».
«Art. 240-bis (Confisca in casi particolari). - Nei
casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta
a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di
commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455,
460, 461, 517-ter, 517-quater, 518-quater, 518-quinquies,
518-sexies e 518-septies, nonche' dagli articoli 452-bis,
452-bis.1, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies,
primo comma, 452-quaterdecies, 493-ter, 512-bis, 600-bis,
primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 628, terzo
comma, 628-bis, 629, 640, secondo comma, numero 1, con
l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto e' commesso col
pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare,
640-bis, 644, 648, esclusa la fattispecie di cui al quarto
comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, dall'articolo 2635 del
codice civile, o per taluno dei delitti commessi per
finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell'ordine costituzionale, e' sempre disposta la
confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui
il condannato non puo' giustificare la provenienza e di
cui, anche per interposta persona fisica o giuridica,
risulta essere titolare o avere la disponibilita' a
qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio
reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o
alla propria attivita' economica. In ogni caso il
condannato non puo' giustificare la legittima provenienza
dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per
acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale,
salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta
mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai
sensi delle disposizioni che precedono e' ordinata in caso
di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i
reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies,
635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le
condotte ivi descritte riguardano tre o piu' sistemi.
Nei casi previsti dal primo comma, quando non e'
possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e
delle altre utilita' di cui allo stesso comma, il giudice
ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e
altre utilita' di legittima provenienza per un valore
equivalente, delle quali il reo ha la disponibilita', anche
per interposta persona.».
«Art. 452-bis (Inquinamento ambientale). - E' punito
con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro
10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una
compromissione o un deterioramento significativi e
misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o
significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, di un habitat della biodiversita',
anche agraria, della flora o della fauna.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' quando
l'inquinamento e' prodotto alternativamente:
1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo
paesaggistico, ambientale, storico, artistico,
architettonico o archeologico;
2) in danno di specie animali o vegetali protette;
3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli;
4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha
effetti durevoli.
Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat
all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a
vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,
architettonico o archeologico ne causi la distruzione, la
pena e' aumentata da un terzo a due terzi.
Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva pericolo
per la vita o per l'incolumita' delle persone, la pena e'
aumentata.».
«Art. 452-ter (Morte o lesioni come conseguenza del
delitto di inquinamento ambientale e di commercio di
prodotti inquinanti). - Se da uno dei fatti di cui agli
articoli 452-bis e 452-bis.1 deriva, quale conseguenza non
voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle
ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai
venti giorni, si applica la pena della reclusione da due
anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione
grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne
deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da
quattro a undici anni; se ne deriva la morte, la pena della
reclusione da cinque a dodici anni.
Nel caso di morte di piu' persone, di lesioni di piu'
persone, ovvero di morte di una o piu' persone e lesioni di
una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe
infliggersi per l'ipotesi piu' grave, aumentata fino al
triplo, ma la pena della reclusione non puo' superare gli
anni venti.".
- L'articolo 733-bis del codice penale, abrogato dal
presente decreto, recava: «Distruzione o deterioramento di
habitat all'interno di un sito protetto».
 
Art. 4

Produzione e commercio di sostanze ozono lesive

1. Chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo gia' autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 80.000.
2. Alle stesse pene soggiace chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all'articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo gia' autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti.
3. Se taluno dei fatti di cui ai commi precedenti e' commesso per colpa grave, le pene ivi previste sono diminuite da un terzo a due terzi.

Note all'art. 4:
- Il regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che
riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1005/2009, e' pubblicato nella G.U.U.E. 20 febbraio
2024, L.
 
Art. 5

Produzione e commercio di gas a effetto serra

1. Chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o dell'ammenda da euro 10.000 a euro 150.000.
2. Chiunque abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze di cui al comma 1, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime, e' punito con la pena dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da euro 1.000 a euro 50.000.

Note all'art. 5:
- Il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a
effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e
che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014, e' pubblicato
nella G.U.U.E. 20 febbraio 2024, L.
 
Art. 6

Disposizioni applicabili

1. Ai reati di cui al presente titolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 452-decies, 452-undecies e 452-duodecies del codice penale.

Note all'art. 6:
- Si riportano gli articoli 452-decies, 452-undices e
452-duodecies del codice penale:
«Art. 452-decies (Ravvedimento operoso). - Le pene
previste per i delitti di cui al presente titolo, per il
delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo
416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-octies, nonche'
per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, sono diminuite dalla meta' a due terzi nei
confronti di colui che si adopera per evitare che
l'attivita' delittuosa venga portata a conseguenze
ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura
del dibattimento di primo grado, provvede concretamente
alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al
ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo
alla meta' nei confronti di colui che aiuta concretamente
l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella
ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o
nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione
dei delitti.
Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima
della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo
grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo
congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile
per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di
consentire le attivita' di cui al comma precedente in corso
di esecuzione, il corso della prescrizione e' sospeso.».
«Art. 452-undices (Confisca). - Nel caso di condanna
o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater,
452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice,
e' sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono
il prodotto o il profitto del reato o che servirono a
commettere il reato, salvo che appartengano a persone
estranee al reato.
Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti
previsti dal presente titolo, sia stata disposta la
confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice
individua beni di valore equivalente di cui il condannato
abbia anche indirettamente o per interposta persona la
disponibilita' e ne ordina la confisca.
I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i
loro eventuali proventi sono messi nella disponibilita'
della pubblica amministrazione competente e vincolati
all'uso per la bonifica dei luoghi.
L'istituto della confisca non trova applicazione
nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente
provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle
attivita' di bonifica e di ripristino dello stato dei
luoghi.».
«Art. 452-duodecies (Ripristino dello stato dei
luoghi). - Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno
dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina
il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino
dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del
condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del
presente codice.
Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma
precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II
della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in materia di ripristino ambientale.».
 
Art. 7

Pubblicazione della sentenza di condanna

1. La condanna per i reati di cui al titolo VI-bis del codice penale e di cui al presente titolo importa la pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti nell'articolo 36 del codice penale.
2. I dati personali della persona condannata sono riportati solo se sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di pubblico interesse espressamente indicate in sentenza.

Note all'art. 7:
- Il Titolo VI-bis del Libro II del codice penale reca:
"Delitti contro l'ambiente".
- Si riporta l'articolo 36 del codice penale:
«Art. 36 (Pubblicazione della sentenza penale di
condanna). - La sentenza di condanna alla pena di morte 2 o
all'ergastolo e' pubblicata mediante affissione nel comune
ove e' stata pronunciata, in quello ove il delitto fu
commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima
residenza.
La sentenza di condanna e' inoltre pubblicata nel
sito internet del Ministero della giustizia. La durata
della pubblicazione nel sito e' stabilita dal giudice in
misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la
durata e' di quindici giorni.
La pubblicazione e' fatta per estratto, salvo che il
giudice disponga la pubblicazione per intero; essa e'
eseguita d'ufficio e a spese del condannato.
La legge determina gli altri casi nei quali la
sentenza di condanna deve essere. In tali casi la
pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi
precedenti.».
 
Art. 8

Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, all'articolo 25-undecies, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «dell'articolo 452-bis» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 452-bis e 452-bis.1,»;
2) alla lettera b), la parola: «novecento» e' sostituita dalla seguente: «milleduecento»;
b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo attuativo dell'articolo 9 della legge 13 giugno 2025, n. 91, per la violazione degli articoli 4 e 5, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.
1-quater. Per i delitti aggravati ai sensi degli articoli 452-bis, secondo, terzo e quarto comma, 452-bis.1, secondo, terzo e quarto comma, e 452-quater, terzo comma, del codice penale, le sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 sono aumentate di un terzo. Il medesimo aumento si applica per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 452-sexiesdecies, primo comma, n. 1, del codice penale».

Note all'art. 8:
- Si riporta l'articolo 25-undecies del citato decreto
legislativo 8 giungo 2001, n. 231, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 25-undecies (Reati ambientali). - 1. In
relazione alla commissione dei reati previsti dal codice
penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni
pecuniarie:
a) per la violazione degli articoli 452-bis e
452-bis.1,, la sanzione pecuniaria da quattrocento a
seicento quote;
b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la
sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;
c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies,
la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
d) per i delitti associativi aggravati ai sensi
dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da
quattrocentocinquanta a mille quote;
e) per la violazione dell'articolo 452-sexies, la
sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il
caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento
quote per i casi previsti dal secondo comma;
e-bis) per la violazione dell'articolo 452-septies,
la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
e-ter) per la violazione dell'articolo
452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a
ottocento quote; per la violazione dell'articolo
452-terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a
ottocento quote;
e-quater) per la violazione dell'articolo
452-quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a
seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da
quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso
previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote
nei casi previsti dal terzo comma;
f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la
sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta
quote;
1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al
comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente
articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi
previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo
9.
1-ter. In relazione alla commissione dei reati
previsti dal decreto legislativo attuativo dell'articolo 9
della legge 13 giugno 2025, n. 91, per la violazione degli
articoli 4 e 5, si applica all'ente la sanzione pecuniaria
da quattrocento a ottocento quote.
1-quater. Per i delitti aggravati ai sensi degli
articoli 452-bis, secondo, terzo e quarto comma, 452-bis.1,
secondo, terzo e quarto comma, e 452-quater, terzo comma,
del codice penale, le sanzioni pecuniarie previste dal
comma 1 sono aumentate di un terzo. Il medesimo aumento si
applica per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo
452-sexiesdecies, primo comma, n. 1, del codice penale.
2. In relazione alla commissione dei reati previsti
dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i reati di cui all'articolo 137:
1) per la violazione dei commi 3, 5, primo
periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo
periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a
trecento quote.
a-bis) per il reato di cui all'articolo 255-bis, la
sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a
quattrocentocinquanta quote;
a-ter) per il reato di cui all'articolo 255-ter:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione
pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione
pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;
b) per i reati di cui all'articolo 256:
1) per la violazione del comma 1, primo periodo,
la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta
quote;
2) per la violazione dei commi 1, secondo
periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da
quattrocento a seicento quote;
3) per la violazione del comma 3, secondo
periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a
settecentocinquanta quote;
3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo
periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da
cinquecento a mille quote;
3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo
periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria
da seicento a milleduecento quote;
3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo
periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
b-bis) per il reato di cui all'articolo 256-bis:
1) per la violazione del comma 1, primo periodo,
la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta
quote;
2) per la violazione del comma 1, secondo
periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento
quote;
3) per la violazione del comma 3-bis, primo
periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento
quote;
4) per la violazione del comma 3-bis, secondo
periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille
quote;
c) per i reati di cui all'articolo 257:
1) per la violazione del comma 1, la sanzione
pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
2) per la violazione del comma 2, la sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4,
secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la
sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta
quote;
f) per il delitto di cui all'articolo 260, la
sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel
caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento
quote nel caso previsto dal comma 2;
g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta
quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo
periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da
duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8,
secondo periodo;
h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la
sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo
259-ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le
sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b)
ed e), sono diminuite da un terzo a due terzi.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti
dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente
le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2,
commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a
duecentocinquanta quote;
b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la
sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta
quote;
c) per i reati del codice penale richiamati
dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150
del 1992, rispettivamente:
1) la sanzione pecuniaria fino a
duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati
per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un
anno di reclusione;
2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati
per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due
anni di reclusione;
3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento
quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista
la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
4) la sanzione pecuniaria da trecento a
cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui
e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di
reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti
dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n.
549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da
centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti
dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si
applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la
sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e
9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote;
c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la
sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono
ridotte della meta' nel caso di commissione del reato
previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma
2, lettera a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si
applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei
casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere
b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non
superiore a un anno. Se l'ente o una sua unita'
organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo
unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione
dei reati di cui agli articoli 452-bis, 452-quater,
452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale, agli
articoli 256, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita'
ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto.
8. Se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono
stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di
consentire o agevolare la commissione dei reati di cui
all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre
2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione
definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'art.
16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.
231.».
 
Art. 9

Raccolta e trasmissione dei dati statistici

1. Il Ministero della giustizia invia ogni anno alla Commissione europea i seguenti dati statistici relativi ai delitti di cui al libro II, titolo VI-bis, del codice penale, alla parte quarta, titolo VI, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' ai delitti di cui al presente decreto:
a) numero di reati iscritti per i quali e' intervenuta sentenza di condanna o decreto penale di condanna non piu' soggetti ad impugnazione;
b) numero dei procedimenti definiti con provvedimento di archiviazione;
c) numero delle persone fisiche:
1) nei cui confronti e' stata esercitata azione penale;
2) nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di condanna o decreto penale di condanna non piu' soggetti ad impugnazione;
d) numero degli enti:
1) nei cui confronti e' stata elevata contestazione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
2) nei cui confronti e' stata applicata taluna delle sanzioni previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
e) la tipologia e l'ammontare delle pene e delle sanzioni irrogate.
2. Il Ministero della giustizia, pubblica con cadenza triennale i dati di cui al comma 1 in apposita sezione del proprio sito istituzionale e provvede all'aggiornamento periodico dei dati pubblicati.

Note all'art. 9:
- Il Titolo VI della parte quarta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: "Norme in
materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
88 del 14 aprile 2006, reca: "Sistema sanzionatorio e
disposizioni transitorie e finali".
- Per i riferimenti al decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 10
Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalita'
ambientale

1. Al fine di assicurare il coordinamento e la cooperazione tra tutte le autorita' competenti coinvolte nella prevenzione e nella lotta contro i reati ambientali di cui all'articolo 19 della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, presso la Procura generale presso la Corte di cassazione e' istituito il Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalita' ambientale di cui fanno parte:
a) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e il suo delegato;
b) i Procuratori generali presso le Corti d'appello e i loro delegati;
c) il Procuratore nazionale antimafia e il suo delegato.
2. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e' il responsabile del funzionamento del Sistema di coordinamento nell'ambito delle attivita' di attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 e ne convoca le riunioni con cadenza almeno annuale, con possibilita' di fissare riunioni estese alla partecipazione dei rappresentanti di uffici giudiziari non facenti parte del Sistema. Per la partecipazione al Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalita' ambientale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, acquisite le opportune informazioni dalle altre autorita' competenti di cui al comma 1 e d'intesa con le stesse, provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ad emanare le linee-guida operative del Sistema e di orientamento volte a garantire l'effettivita' e l'efficacia dell'attivita' di coordinamento investigativo e le attivita' di ricognizione, diffusione e condivisione di buone prassi, comuni moduli organizzativi, conoscenze e protocolli, programmando le opportune iniziative. Le linee-guida sono aggiornate con cadenza almeno biennale. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, nell'ambito dei compiti e delle attivita' a lui attribuite nel Sistema, puo' altresi' avvalersi della collaborazione specialistica dell'Arma dei Carabinieri, in virtu' delle peculiari funzioni di polizia forestale e ambientale ad essa devolute dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Note all'art. 10:
- Per i riferimenti alla direttiva 2024/1203 si vedano
le note alle premesse.
- La direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008 sulla tutela penale
dell'ambiente, e' pubblicata nella G.U.U.E. 6 dicembre
2008, n. L 328.
- La direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva
2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di sanzioni per violazioni, e' pubblicata
nella G.U.U.E. 27 ottobre 2009, n. L 280.
- Si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo 20
febbraio 2006, n. 106 recante: «Disposizioni in materia di
riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a
norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25
luglio 2005, n. 150», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 66 del 20 marzo 2006:
«Art. 6 (Attivita' di vigilanza del procuratore
generale presso la Corte di appello). - 1.Il Procuratore
generale presso la Corte di appello, al fine di verificare
il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale,
l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione
delle notizie di reato ed il rispetto delle norme sul
giusto processo, nonche' il puntuale esercizio da parte dei
procuratori della Repubblica dei poteri di direzione,
controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono
preposti, oltre che dei doveri di cui all'articolo 5,
acquisisce dati e notizie dalle procure della Repubblica
del distretto ed invia al procuratore generale presso la
Corte di cassazione una relazione almeno annuale.
1-bis. Il procuratore generale presso la corte di
appello ogni tre mesi acquisisce dalle procure della
Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine
entro il quale devono essere assunte informazioni dalla
persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o
istanza nei procedimenti per i delitti indicati
nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura
penale e invia al procuratore generale presso la Corte di
cassazione una relazione almeno semestrale. Sono
specificamente acquisiti anche i dati relativi ai casi in
cui la persona offesa abbia formulato la richiesta di
essere sentita personalmente dal pubblico ministero.».
- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,
recante: «Disposizioni in materia di razionalizzazione
delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo
forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1,
lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre
2016.
 
Art. 11

Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali

1. Entro il 21 maggio 2027 il Governo approva la Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali. A tal fine, lo schema della Strategia nazionale e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Il parere e' reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale la Strategia puo' essere comunque adottata. Del provvedimento e' data adeguata pubblicazione nei siti istituzionali.
2. La Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali individua gli obiettivi strategici e le risorse necessarie per conseguirli, nonche' adeguate misure strategiche e normative al fine di raggiungere e mantenere un livello elevato di contrasto a detti crimini.
3. La Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali comprende almeno:
a) gli obiettivi e le priorita' della politica nazionale in materia di reati ambientali, anche nei casi transfrontalieri, e le modalita' per una valutazione periodica del loro conseguimento;
b) i ruoli e le responsabilita' di tutte le autorita' competenti coinvolte nella lotta contro i reati ambientali, anche per quanto riguarda il coordinamento e la cooperazione tra le autorita' competenti nazionali e gli organismi competenti dell'Unione nonche' la fornitura di assistenza alle reti europee che si occupano di questioni direttamente pertinenti al contrasto di tali reati, compresi i casi transfrontalieri;
c) le modalita' di sostegno dei professionisti preposti all'azione di contrasto, una stima delle risorse destinate alla lotta alla criminalita' ambientale e una valutazione delle esigenze future al riguardo;
d) le misure necessarie, per aumentare il livello generale di consapevolezza dei cittadini in materia ambientale.
4. Ogni tre anni, entro il 21 maggio, il Governo procede, con le modalita' di cui al comma 1, a rivedere e aggiornare la Strategia nazionale, secondo un approccio basato sull'analisi dei rischi, tenendo conto degli sviluppi e delle tendenze in materia nonche' delle minacce poste dalla criminalita' ambientale.
 
Art. 12

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 256, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, si applica la pena dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da duemila a diciottomila euro nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b). Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, sempre che non ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b), la pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni.»

Note all'art. 12:
- Si riporta l'articolo 256 del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 256 (Attivita' di gestione di rifiuti non
autorizzata). - 1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi
dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua
una attivita' di raccolta, trasporto, recupero,
smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in
mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o
comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,
214, 215 e 216 e' punito con la pena dell'arresto da tre
mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a
ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti
pericolosi, la pena e' della reclusione da uno a cinque
anni.
1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo
periodo, e' della reclusione da uno a cinque anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la
incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione
o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese
o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche
agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o
potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o
comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e
relative pertinenze.
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che
precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena e'
della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.
1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi
1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a
motore, al conducente del veicolo si applica, altresi', la
sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida da tre a nove mesi. Si applicano le disposizioni di
cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis,
consegue la confisca del mezzo utilizzato per la
commissione del reato, salvo che appartenga a persona
estranea al reato.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari
di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o
depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li
immettono nelle acque superficiali o sotterranee in
violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e
2.
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo
29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce
una discarica non autorizzata e' punito con la reclusione
da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e
sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica e'
destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti
pericolosi.
3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica
non autorizzata e' punita con la reclusione da due a sei
anni quando:
a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la
incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione
o deterioramento:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese
o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita', anche
agraria, della flora o della fauna;
b) il fatto e' commesso in siti contaminati o
potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o
comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e
relative pertinenze.
Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che
precede, la discarica e' destinata, anche in parte, allo
smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena e' della
reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.
3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis,
consegue la confisca dell'area sulla quale e' realizzata la
discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea
al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o
di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
si applica la pena dell'arresto da due a sei mesi o
dell'ammenda da duemila a diciottomila euro nei confronti
di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni,
iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209,
210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni
contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi
di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per
le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi
rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni
di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e
lettera b). Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi,
sempre che non ricorrano le condizioni di cui al comma
1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b), la pena e'
della reclusione da sei mesi a tre anni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui
all'articolo 187, effettua attivita' non consentite di
miscelazione di rifiuti, e' punito con la pena dell'arresto
da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento
euro a ventiseimila euro.
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il
luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227,
comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da
tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro
a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non
superiori a duecento litri o quantita' equivalenti.
7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli
231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.
8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che
non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti
sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da
ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque
salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai
soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli
obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto
comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi
pregressi.
9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della
meta' nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo
giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli
obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233,
234, 235 e 236.».
 
Art. 13

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 aprile 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Nordio, Ministro della giustizia

Piantedosi, Ministro dell'interno

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio