| Gazzetta n. 113 del 18 maggio 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025 |
| ORDINANZA 7 maggio 2026 |
| Autorizzazione all'utilizzazione in configurazioni alternative della linea di tritovagliatura e pressofilmatura del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 20.03.01) di cui all'ordinanza del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 n. 49/2025, prorogata con ordinanza n. 66/2025, presso lo stabilimento AMA S.p.a. di viale dei Romagnoli 1167, Roma. (Ordinanza n. 25/2026). |
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400 del 23 agosto 1988, di un Commissario straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il sindaco pro tempore di Roma Capitale e' stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022; Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che: al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, comma 3 della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo n. 152/2006 fra cui in particolare: «la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale; l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti; l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152/2006»; al comma 2, prevede che ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 «il Commissario straordinario, ove necessario, puo' provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea»; Visti: l'art. 13, comma 3, del su richiamato decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ai sensi del quale «[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]»; l'art. 1, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, cosi' come modificato dall'art. 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]»; Vista la convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario, Roma Capitale e la Citta' metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45; Viste: la disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il Commissario straordinario ha costituito la struttura commissariale in avvalimento, ai sensi del richiamato art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025», nonche' le successive modifiche ed integrazioni alla stessa; Viste: la direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE del «Pacchetto per l'economia circolare» che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero; la direttiva quadro 2008/98/CE e successive modificazioni ed integrazioni che, nel disciplinare la gestione e la gerarchia dei rifiuti e nel definire il «rifiuto» come «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi», prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimita', una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT- Best Available Techniques); la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento); il regolamento UE n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio «relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»; la decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; la comunicazione 2018/C 124/01 della UE recante «Gli orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti» del 9 aprile 2018; la direttiva 2018/850/UE del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero, recepita con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121; la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e la direttiva 2018/852/UE del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, entrambe recepite con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 che ha compiuto un'ampia revisione della parte IV del decreto legislativo n. 152/2006; il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione), che si pone l'obiettivo di «tutelare la salute umana e l'ambiente dai POP» (persistent organic pollutants); il regolamento (UE) 2019/636 della Commissione del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio; Viste: le «Linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 - revisione gennaio 2022» approvate dal Consiglio di SNPA (Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente) nella seduta del 23 febbraio 2022 doc n. 156/22; Visti: il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale»; la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi»; il decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 recante «Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)», di modifica del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 26, comma 1 che ha sostituito l'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; le circolari prot. n. 22295 del 27 ottobre 2014, prot. n. 12422 del 17 giugno 2015 e prot. n. 27569 del 14 novembre 2016, emesse dal Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, recanti le linee di indirizzo sulle modalita' applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate 3 dell'inquinamento, recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46; il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l'art. 14-bis «Cessazione dalla qualifica di rifiuto»; il decreto direttoriale del MITE n. 47 del 9 agosto 2021 di approvazione delle «Linee guida sulla classificazione dei rifiuti» di cui alla delibera del Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, cosi' come integrate dal sotto-paragrafo denominato «3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati»; il decreto ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 «Regolamento recante: "Disciplina del sistema di tracciabilita' dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti ai sensi dell'art. 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"»; la L.R. Lazio n. 27 del 9 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina regionale della gestione dei rifiuti»; la deliberazione della giunta della Regione Lazio 16 maggio 2006, n. 288, recante «decreto legislativo n. 59/2005. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)»; la deliberazione della giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle amministrazioni provinciali e ai comuni, sulle modalita' di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e della L.R. 27/1998»; la deliberazione della giunta della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, recante «Approvazione del documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, dell'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2003 e del decreto legislativo n. 59/2005 - Revoca della D.G.R. 4100/1999»; la deliberazione della giunta della Regione Lazio 17 aprile 2009, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei decreto legislativo n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005»; la deliberazione della giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13, recante «Revoca della D.G.R. n. 865 del 9 dicembre 2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalita' di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attivita' sottoposte a procedure di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006»; Visto il Piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con la deliberazione del consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020; Visto il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC) approvato dal Commissario straordinario con ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022, ai sensi del richiamato art. 13, comma 1 del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, in coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale per la gestione rifiuti, approvato con decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257 ed a seguito della conclusione positiva della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS); Dato atto che: con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'Assemblea capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad AMA S.p.a., societa' in house di Roma Capitale, del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della citta' di Roma, per la durata di quindici anni e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico finanziaria di Roma Capitale», sulla base del Piano economico finanziario pluriennale alla stessa allegato; con deliberazione n. 67 del 4 aprile 2023, l'Assemblea capitolina ha approvato, altresi', gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani tra Roma Capitale e AMA S.p.a.; con deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024, la giunta capitolina ha approvato lo schema del contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.a. per la gestione dei rifiuti urbani, valevole per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024; Premesso che relativamente all'impianto di trattamento rifiuti, sito in viale dei Romagnoli, 1167 - Roma: con determinazione dirigenziale n. G05282 del 30 aprile 2015, la Regione Lazio ha rilasciato ad «AMA S.p.a.», con sede legale in via Calderon de la Barca, 87 - 00142 Roma, l'autorizzazione in via definitiva all'utilizzazione di un impianto mobile di frantumazione primaria e vagliatura di rifiuti speciali non pericolosi, per le operazioni di recupero R12 ai sensi dell'art. 208, comma 15, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; con determinazione dirigenziale n. G15334 del 10 dicembre 2021 la Regione Lazio ha rilasciato ad «AMA S.p.a.», l'autorizzazione per lo svolgimento di una campagna di attivita' di recupero R12 di rifiuti non pericolosi EER 20 03 01 (rifiuti urbani indifferenziati), all'interno del sito in uso ad «AMA S.p.a.» di viale dei Romagnoli, 1167 - Roma, mediante impianto mobile di frantumazione primaria e vagliatura, autorizzato con la su richiamata determinazione n. G05282/2015, in coerenza con quanto disposto con deliberazione di giunta regionale n. 864 del 9 dicembre 2014 recante «Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attivita' nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni »; con ordinanza n. 1 del 16 giugno 2022, prot. n. 6, il Commissario straordinario, per le motivazioni nella stessa riportate ed a cui si rinvia, ha autorizzato «AMA S.p.a.» all'esercizio dell'attivita' di trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), per un periodo di sessanta giorni, presso il sito di Ponte Malnome, in via Benedetto Luigi Montel, 61/63 - Roma e di Acilia (RM) - viale dei Romagnoli, 1167; con ordinanza n. 4 del 12 agosto 2022, prot. n. 71, il Commissario straordinario ha disposto la prosecuzione dell'attivita' di trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), negli stabilimenti AMA di Ponte Malnome e di Acilia (RM) - viale dei Romagnoli, 1167 - di cui all'ordinanza commissariale n. 1/2022, prot. n. 6, per un ulteriore periodo non superiore a centottanta giorni; con ordinanza n. 2 del 19 gennaio 2023, prot. n. RM/38, il Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 91/2022, ha autorizzato, con prescrizioni, l'installazione e l'esercizio di due linee mobili di tritovagliatura e pressofilmatura, presso lo stabilimento in uso ad «AMA S.p.a.» di viale dei Romagnoli, 1167 - Roma, sulla base della richiesta formulata da «AMA S.p.a.» con la nota prot. n. 0154492.U del 16 dicembre 2022, disponendo che gli effetti del provvedimento fossero limitati ad un periodo non superiore a centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, salvo proroga; con ordinanza n. 23 del 12 ottobre 2023, prot. n. RM/2916, il Commissario straordinario, rilevato che «nelle more della realizzazione nel territorio di Roma Capitale del suddetto impianto di termovalorizzazione, allo stato non sussistono soluzioni ordinarie e programmabili al fine di superare la situazione di criticita' determinatasi a seguito del verificarsi dei fatti evidenziati in premessa e non ascrivibili, anche indirettamente, ad una non corretta gestione e programmazione del trattamento dei rifiuti indifferenziati da parte della societa' AMA S.p.a.; l'assenza di adeguate misure, nel determinare il progressivo aggravamento dello stato di criticita', potrebbe cagionare anche gravi ripercussioni sul servizio di raccolta con conseguenti effetti di carattere ambientale e igienico-sanitario» e ritenuto necessario «pertanto, porre in essere ogni intervento volto a consentire la prosecuzione delle attivita' di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, arginando la situazione di criticita' e contenendo le fisiologiche difficolta' correlate anche alla maggiore produzione di rifiuti rilevata nell'ultimo periodo, al fine di salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica e da pregiudizi per la qualita' ambientale, per il decoro e la vivibilita' urbana»; ha ordinato: «la prosecuzione dell'esercizio delle due linee mobili di tritovagliatura presso lo stabilimento in uso ad AMA S.p.a. in viale dei Romagnoli, 1167 - in Roma, gia' autorizzate con ordinanza commissariale n. 2 del 19 gennaio 2023, dotate delle medesime caratteristiche ivi specificate nella citata ordinanza n. 2/2023, ...»; «ad AMA S.p.a. di continuare ad effettuare le attivita' di tritovagliatura (operazione R12 dell'allegato "C" parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), con le limitazioni ed in ossequio alle condizioni specificate nella citata ordinanza n. 2/2023, come modificate dalla presente ordinanza...»; disponendo, inoltre, «che gli effetti del presente provvedimento dovranno limitarsi al tempo strettamente necessario all'avvio e al completamento delle azioni previste dal Piano di gestione dei rifiuti Roma Capitale (PGRRC), approvato dal Commissario straordinario con la su richiamata ordinanza n. 7/2022 e, comunque, al tempo necessario all'emanazione del provvedimento autorizzativo unico per l'esercizio, nel medesimo sito, di un impianto fisso che effettui l'attivita' di gestione rifiuti oggi effettuata dall'attuale installazione, di cui all'istanza di AMA S.p.a. prot. n. 124649 del 10 agosto 2023 acquisita in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2181»; a riscontro della richiamata istanza per autorizzazione unica dell'impianto per la tritovagliatura del rifiuto urbano indifferenziato con pressofilmatura del materiale selezionato, nel sito in uso ad AMA S.p.a. in viale dei Romagnoli, 1167 - Roma, corredata della relativa documentazione progettuale, presentata da «AMA S.p.a.» con nota prot. PG - 10/08/2023.0124649.U, acquisita in pari data al prot. n. RM/2181, il Commissario straordinario, con nota prot. RM/2609 del 22 settembre 2023, richiedendo chiarimenti in merito, aveva, tuttavia, evidenziato, da un lato, che l'istanza avrebbe dovuto «essere presentata utilizzando il modulo "A", approvato con disposizione commissariale n. 23 del 3 agosto 2023 ed essere integrata con la documentazione prevista nell'allegato tecnico allo stesso modulo A...» e, dall'altro, che «nel caso in cui l'impianto sia da assoggettare ad AIA, ...potra' essere utilizzata la modulistica presente sul sito della regione...»; «AMA S.p.a.», con nota prot. PG - 04/10/2023.0154489.U, acquisita al prot. n. RM/2782 del 5 ottobre 2023, a riscontro di quanto richiesto dal Commissario straordinario con nota prot. n. RM/2609 del 22 settembre 2023, aveva specificato che «si procedera', per l'impianto in oggetto, a presentare una nuova istanza di Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), in ossequio alla casistica di cui al punto 5.3, lettera b), punto 2, dell'allegato VIII alla Parte II del decreto legislativo n. 152/2006»; nelle more dell'indicata presentazione di «una nuova istanza di Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)», completa della relativa documentazione tecnica, «AMA S.p.a.», con nota prot. PG - 19/03/2025.0046918.U, acquisita in pari data al prot. n. RM/2431, ha presentato una «comunicazione di modifica dell'assetto impiantistico del sito di Viale dei Romagnoli, 1167 - Roma» rappresentando che: «nel sito e' prevista la tritovagliatura di rifiuti indentificati con EER 200301 - Operazione R13 per un quantitativo massimo di 600t/d da trattare in due linee distinte. A seguito della chiusura dell'impianto TMB di Guidonia e' venuta meno, nella gestione dei flussi del rifiuto indifferenziato raccolto nella citta' di Roma Capitale, la capacita' di trattamento per 100.000 t/a (1.900 t/set). AMA ha attivato, per matrice sopra indicata al fine di gestire le esigenze ordinarie e straordinarie riconducibili agli eventi giubilari, dei contratti per il trasporto e trattamento transfrontaliero che avverra' attraverso spedizioni che richiedono l'imballaggio dei rifiuti. AMA, nell'ambito dei contratti gia' sottoscritti, ha messo in campo gia' due treni a settimana ed e' in grado di incrementare di ulteriori due treni (1.800t/settimana) la programmazione gia' in vigore, colmando la carenza generata dalla suddetta chiusura; e tale obiettivo si ritiene raggiungibile con l'installazione nel sistema AMA di altre due stazioni di pressofilmatura. Il sito di viale dei Romagnoli e' stato interessato da ispezioni, e successive prescrizioni da parte degli enti competenti, mirate al contenimento degli impatti odorigeni provenienti dalla gestione autorizzata. Nello specifico, rispetto a quanto sopra rappresentato, si e' individuata, nell'installazione di una delle due stazioni di pressofilmatura necessarie al superamento delle criticita', in sostituzione di una delle due linee di tritovagliatura con una stazione di pressofilmatura, un ulteriore vantaggio nel limitare gli impatti odorigeni e la produzione di liquidi di risulta.»; specificando, inoltre, che: «gli EER 200301 previsti in ingresso non mutano; i quantitativi giornalieri ed annuali gestiti non mutano; attualmente sono autorizzate operazioni R13 in uscita per le matrici prodotte dalla selezione»; «AMA S.p.a.» con note prott. PG - 15/04/2025.0062524.U e PG - 15/04/2025.0062529.U, acquisite agli atti in pari data, rispettivamente ai prott. RM/3262 e RM/3263, facendo seguito alla richiesta di integrazioni della Struttura commissariale di cui al prot. RM/2696 del 28 marzo 2025, ha fornito la seguente documentazione: AMA_ROM-RT01 - Relazione tecnica; AMA_ROM-SB01 - Schemi a blocchi ante e post operam (configurazioni 1-2 e 3); AMA_ROM-FC01 - Flow chart ante e post operam (configurazioni 1-2 e 3); AMA_ROM-PL01 - Planimetria generale ante e post operam (configurazione 1); AMA_ROM-PL01bis - Planimetria generale post operam (configurazione 2); AMA_ROM-PL01ter - Planimetria generale post operam (configurazione 3); AMA_ROM-PL02 - Planimetria aree stoccaggio ante e post operam (configurazione 1); AMA_ROM-PL02bis - Planimetria aree stoccaggio post operam (configurazione 2); AMA_ROM-PL02ter - Planimetria aree stoccaggio post operam (configurazione 3); AMA_ROM-PL03 - Planimetria viabilita' ante e post operam (configurazione 1); AMA_ROM-PL03bis - Planimetria viabilita' post operam (configurazione 2); AMA_ROM-PL03ter - Planimetria viabilita' post operam (configurazione 3); nella relazione tecnica «AMA S.p.a.» specifica che «...le modifiche proposte all'attuale configurazione impiantistica autorizzata consistono nella sostituzione di una delle due linee mobili di tritovagliatura con pressofilmatura, con una linea di triturazione e pressofilmatura. Tale soluzione persegue anche l'obiettivo di superare alcune criticita' emerse durante ispezioni da parte degli enti competenti, e di rispondere alle successive prescrizioni impartite, mirate al contenimento dei potenziali impatti odorigeni originati dalla gestione dei rifiuti indifferenziati ivi svolta. In aggiunta a quanto sopra, sempre nell'ottica di mitigare i potenziali impatti odorigeni, il gestore "AMA S.p.a." ha provveduto ad installare all'interno del capannone un idoneo sistema di nebulizzazione di specifico prodotto deodorizzante, che agisce in modo di abbattere gli odori sgradevoli gia' alla fonte, limitandone la possibile dispersione verso l'esterno dello stabilimento»; con nota prot. PG - 05/05/2025.0072053.U, acquisita in pari data al prot. n. RM/3729, «AMA S.p.a.» ha rappresentato che «a rettifica della documentazione gia' inviata per gli adempimenti di competenza, si richiede la presa d'atto del fatto che: la configurazione 1, come riportata in atti, e' quella operativa richiesta; le configurazioni 2 e 3, come riportate in atti, sono possibili modifiche gestionali della configurazione 1. Si precisa inoltre che l'area di deposito dei materiali post lavorazione (15) sara' adibita come deposito da post trattamento di tritovagliatura (15 a e 15 b). Qualora siano prodotti materiali differenti dai precedenti, si procedera' ad inserire un setto fisico di separazione. La medesima accortezza sara' attuata per segregare il materiale post vagliatura EER 191212 dall'imballato EER 200301, apponendo idonea cartellonistica» ed ha trasmesso «scheda di sicurezza dei prodotti utilizzati per l'abbattimento degli odori, evidenziando che le stesse certificano assenza di pericolosita' per ambiente, salute e sicurezza dei lavoratori» (scheda tecnica e di sicurezza del prodotto «AIR PURE NUR Soluzione liquida per ridurre e eliminare le emissioni odorigene di origine organica»); con nota prot. PG - 06/05/2025.0073207.U, acquisita in pari data al prot. n. RM/3800, «AMA S.p.a.» «A integrazione della presa d'atto di cui al prot. AMA n. 05/05/2025.0072053.U» ha inviato: «Planimetria generale impianto ante e post operam - Configurazione 1 (AMA_ROM-PL01); Planimetria aree stoccaggio ante e post operam - Configurazione 1 (AMA_ROM-PL02); Planimetria flussi viabilita' interna ante e post operam - Configurazione 1 (AMA_ROM-PL03)»; con nota prot. PG - 21/07/2025.0117915.U, acquisita in pari data al prot. n. RM/5920, la societa' «AMA S.p.a.», «facendo seguito alla pregressa corrispondenza, in particolare da ultimo alla nota prot. AMA 30/06/2025.0105552.U», ha trasmesso ulteriori integrazioni, come richieste dal Commissario straordinario, da ultimo, con nota prot. n. RM/4951 del 16 giugno 2025; con ordinanza n. 49 dell'8 settembre 2025, prot. n. RM/6861, per le motivazioni nella stessa riportate, cui si rinvia, il Commissario straordinario ha disposto di: «A. di autorizzare la modifica dell'atto autorizzativo di cui all'ordinanza n. 23 del 12 ottobre 2023, prot. n. RM/2916 (rilasciata, alla societa' "AMA S.p.a." dal Commissario straordinario), richiesta con nota prot. PG - 19/03/2025.0046918, acquisita in pari data al prot. n. RM/2431 ed integrata con note prott. PG - 15/04/2025.0062524.U, PG - 15/04/2025.0062529.U, PG - 05/05/2025.0072053.U, PG - 06/05/2025.0073207.U, e, da ultimo, PG - 21/07/2025.0117915.U, acquisite in pari data, rispettivamente ai prott. RM/3262, RM/3263, RM/3729, RM/3800 e RM/5920, che consiste nella "sostituzione di una delle due linee mobili di tritovagliatura con pressofilmatura, con una linea di triturazione e pressofilmatura" e all'installazione "all'interno del capannone un idoneo sistema di nebulizzazione di specifico prodotto deodorizzante, che agisce in modo di abbattere gli odori sgradevoli gia' alla fonte, limitandone la possibile dispersione verso l'esterno dello stabilimento"; B. di modificare l'atto autorizzativo di cui all'ordinanza del Commissario straordinario n. 23 del 12 ottobre 2023, prot. n. RM/2916, come da documentazione di seguito indicata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: AMA_ROM-RT01 - Relazione tecnica valida per la Configurazione 1 e, per quanto attiene alla Configurazione 2 e 3, validata unicamente per la descrizione del processo; AMA_ROM-SB01 - Schemi a blocchi ante e post operam (configurazioni 1-2 e 3), validata unicamente per la Configurazione 1; AMA_ROM-FC01 - Flow chart ante e post operam (configurazioni 1-2 e 3), validata unicamente per la Configurazione 1; Planimetria generale impianto ante e post operam - Configurazione 1 (AMA_ROM-PL01); Planimetria aree stoccaggio ante e post operam - Configurazione 1 (AMA_ROM-PL02); Planimetria flussi viabilita' interna ante e post operam - Configurazione 1 (AMA_ROM-PL03); Scheda tecnica e di sicurezza del prodotto «AIR PURE NUR Soluzione liquida per ridurre e eliminare le emissioni odorigene di origine organica";»; al punto F) della medesima ordinanza ha, altresi', disposto «che "...AMA S.p.a." valuti ogni soluzione tecnica volta al superamento del regime di straordinarieta' autorizzativa dell'attivita' di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato svolta, attualmente, presso lo stabilimento sito in viale dei Romagnoli, 1167 - Roma...»; «AMA S.p.a.», con nota prot. PG - 23/12/2025.0203349.U del 23 dicembre 2025, acquisita al prot. n. RM/9643 del 24 dicembre 2025, ha rappresentato che «si e' determinata a non presentare l'istanza di autorizzazione unica ex art. 208, decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm., e, pertanto, sono state avviate e sono in corso iniziative per l'individuazione di soluzioni alternative finalizzate al superamento del regime di straordinarieta' autorizzativa, ma allo stato attuale non e' ancora disponibile un sito sostitutivo all'impianto di Romagnoli» ed ha, «al fine di garantire a Roma Capitale la quotidiana corretta raccolta dei rifiuti, impedendo interruzioni che potrebbero determinare situazioni di criticita'», richiesto che l'autorizzazione straordinaria rilasciata dal Commissario, da ultimo, con ordinanza n. 49 dell'8 settembre 2025, prot. n. RM/6861, «venga prorogata fino al 31 dicembre 2026, nelle more della definizione della predetta soluzione alternativa, che determinera' il superamento del regime di straordinarieta' autorizzativa»; con ordinanza n. 66 del 30 dicembre 2025, il Commissario straordinario ha ordinato ad «AMA S.p.a.» «di proseguire le attivita' di trattamento di rifiuti urbani non differenziati attraverso una linea mobile di tritovagliatura con pressofilmatura ed una linea mobile di triturazione e pressofilmatura (operazione R13 dell'allegato "C" alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) nello stabilimento sito in viale dei Romagnoli, 1167 - Roma, come, da ultimo, autorizzate con ordinanza commissariale n. 49 dell'8 settembre 2025, prot. n. RM/6861»; Preso atto che: AMA S.p.a.: con nota prot. n. 81178 del 5 maggio 2026, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2026/2652, ha rappresentato la indisponibilita' di trattamento di taluni impianti sull'intero territorio regionale, nazionale ed estero. In particolare, AMA S.p.a. riferisce che: «La criticita' che si e' determinata nelle ultime settimane e che si sta acuendo in queste ora e' dovuta all'indisponibilita' di 160.000 tonnellate relativa alla mancanza di disponibilita' dei flussi che dovevano essere garantiti da Ecosystem e SAF fin dall'inizio dell'anno. Inoltre Ecologia Viterbo S.p.a., che gestisce l'unica discarica attualmente disponibile nel territorio regionale, ha inoltre ridotto unilateralmente la disponibilita' di scarti accettati presso il proprio impianto, causando una limitazione del trattamento di rifiuto urbano indifferenziato presso tutti gli impianti TM/TMB regionali. In questo senso la Regione Lazio, su istanza di AMA, ha richiesto di procedere al tempestivo ripristino dei conferimenti da parte degli impianti intermedi, ma da questo non si e' determinato un incremento dei quantitativi conferibili. In aggiunta, l'impianto di trattamento meccanico-biologico di Deco S.p.a. (gruppo Acea) ha sospeso i conferimenti dal 9 febbraio: l'impianto e' fondamentale per la tenuta dei servizi di raccolta nella citta' di Roma, tanto da essere stato oggetto di specifico accordo interregionale tra le Regioni Lazio ed Abruzzo per la garanzia della stabilita' dei flussi. A quanto sopra recentemente si sono aggiunte le improvvise indisponibilita' dell'impianto di termovalorizzazione di Lomellina Energia S.p.a. (gruppo a2a) e della discarica di Feronia S.r.l. (gruppo Hera), utilizzate per il collocamento dei flussi in uscita dai TM/TMB della Regione Lazio e che avevano determinato, gia' nelle scorse settimane, alcune problematiche nella gestione dei flussi di rifiuti in uscita. In piu' la temporanea riduzione dei conferimenti di combustibile solido secondario presso l'impianto di termovalorizzazione Acea Ambiente di San Vittore del Lazio, dovuta a manutenzioni programmate, ha complicato ulteriormente un quadro gia' difficile. Si inserisce poi il contesto geopolitico attuale che ha causato evidenti problematiche logistiche nei trasferimenti di merci (e rifiuti) con nave verso le destinazioni ordinariamente utilizzate (Cipro, Turchia, Nord Europa), nonche' la riduzione della disponibilita' di accettazione di combustibile solido secondario presso alcuni cementifici esteri piu' vicini alle aree di conflitto e frequentemente utilizzati dai TM/TMB per il trattamento del CSS medesimo (con particolare riferimento a Cipro)»; al fine di superare le criticita' determinate dall'indisponibilita' dei predetti impianti, con la medesima nota, ha chiesto al Commissario straordinario l'adozione di quanto segue: «autorizzazione all'utilizzo in configurazione alternativa 1, 2 e 3, del tritovagliatore presso l'impianto di Romagnoli»; con nota prot. 82112.U del 6 maggio 2025 (acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2026/2680 unitamente ai documenti tecnici allegati), AMA S.p.a. ha richiesto, in particolare, al Commissario straordinario «una modifica dell'assetto autorizzato dall'ordinanza del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 rep. n. 2025/00000049, prot. RM/20205/0006861 dell'8 settembre 2025, prorogata con ordinanza rep. n. 2025/0000066, prot. RM/2025/0009725 del 30 dicembre 2025 presso lo stabilimento AMA S.p.a. di viale dei Romagnoli, 1167 - Roma, attraverso l'autorizzazione temporanea di ciascuna delle seguenti configurazioni in alternativa: Configurazione 1: funzionamento della linea di tritovagliatura TV1 (con pressofilmatura del sovvallo e del sottovaglio) e della linea di trito-pressofilmatura TPF1; Configurazione 2: funzionamento della linea di tritovagliatura TV1 (con pressofilmatura del solo sovvallo e sottovaglio lasciato sfuso) e della linea di trito-pressofilmatura TPF1; Configurazione 3: funzionamento della solo linea di trito-pressofilmatura TPF1.»; Considerato che allo stato non sussistono soluzioni ordinarie e programmabili al fine di superare la situazione di criticita' determinatasi a seguito del verificarsi dei fatti sopra evidenziati e non ascrivibili, anche indirettamente, ad una non corretta gestione e programmazione del trattamento dei rifiuti indifferenziati da parte della societa' AMA S.p.a.; Rilevato che l'assenza di adeguate misure, nel determinare il progressivo aggravamento dello stato di criticita', potrebbe cagionare anche gravi ripercussioni sul servizio di raccolta con conseguenti effetti di carattere ambientale e igienico-sanitario; Ritenuto necessario: porre in essere ogni intervento volto a consentire la prosecuzione delle attivita' di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, arginando la situazione di criticita', al fine di salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica e da pregiudizi per la qualita' ambientale, per il decoro e la vivibilita' urbana; per le motivazioni su esposte, autorizzare, per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni, presso lo stabilimento AMA S.p.a. di viale dei Romagnoli, 1167 - Roma, l'utilizzo alternativo delle configurazioni 1, 2, 3 di cui all'ordinanza del Commissario straordinario rep. n. 49, dell'8 settembre 2025, prorogata con ordinanza rep. n. 66, del 30 dicembre 2025: a. Configurazione 1: funzionamento della linea di tritovagliatura TV1 (con pressofilmatura del sovvallo e del sottovaglio) e della linea di trito-pressofilmatura TPF1; b. Configurazione 2: funzionamento della linea di tritovagliatura TV1 (con pressofilmatura del solo sovvallo e sottovaglio lasciato sfuso) e della linea di trito-pressofilmatura TPF1; c. Configurazione 3: funzionamento della solo linea di trito-pressofilmatura TPF1; Visto il sentito della Regione Lazio richiesto con nota del Commissario straordinario in data 7 maggio 2026, prot. n. RM/2685 ed espresso con nota Regione Lazio prot. 481744 del 7 maggio 2026, acquisita in pari data al protocollo del Commissario straordinario al prot. n. RM/2710; Per quanto espresso in premessa e nei considerata, a seguito di un'attenta ponderazione dei plurimi interessi coinvolti e a tutela dell'ambiente e della salute pubblica ed a seguito delle precedenti ordinanze aventi pari oggetto;
Dispone:
A) di autorizzare, per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni, presso lo stabilimento AMA S.p.a. di viale dei Romagnoli, 1167 - Roma, l'utilizzo alternativo delle configurazioni 1, 2, 3 di cui all'ordinanza del Commissario straordinario rep. n. 49, dell'8 settembre 2025, prorogata con ordinanza rep. n. 66, del 30 dicembre 2025: a. Configurazione 1: funzionamento della linea di tritovagliatura TV1 (con pressofilmatura del sovvallo e del sottovaglio) e della linea di trito-pressofilmatura TPF1; b. Configurazione 2: funzionamento della linea di tritovagliatura TV1 (con pressofilmatura del solo sovvallo e sottovaglio lasciato sfuso) e della linea di trito-pressofilmatura TPF1; c. Configurazione 3: funzionamento della solo linea di trito-pressofilmatura TPF1; B) di precisare che il presente provvedimento dovra' essere conservato ed esibito agli enti preposti al controllo che ne facciano richiesta; C) di obbligare AMA S.p.a., nell'esercizio delle attivita' di trattamento di rifiuti presso il sito di viale dei Romagnoli, 1167 - Roma, al rispetto delle prescrizioni riportate nelle ordinanze richiamate nel punto A; D) di obbligare AMA S.p.a. a trasmettere, con cadenza mensile, un riepilogo dei quantitativi gestiti attraverso ciascuna configurazione; E) l'immediata efficacia e pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; F) di notificare la presente ordinanza ad «AMA S.p.a.», nonche' la trasmissione alla Regione Lazio, alla Citta' metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale, alla ASL RM3 - Dipartimento di prevenzione servizio Pre.S.A.L. e S.I.S.P., ad ARPA Lazio - sezione di Roma ed al proprietario dell'area. La presente ordinanza sara' pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, al seguente link: https://commissari.gov.it/giubileo2025 Avverso la presente ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice del processo amministrativo. Roma, 7 maggio 2026
Il Commissario straordinario di Governo Gualtieri |
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