Gazzetta n. 113 del 18 maggio 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025
ORDINANZA 7 maggio 2026
Autorizzazione allo stoccaggio istantaneo dei rifiuti indifferenziati e dei rifiuti derivanti da operazioni di tritovagliatura presso gli impianti AMA S.p.a. siti nel Comune di Roma in via di Rocca Cencia 301, in via Benedetto Luigi Montel 61/63 loc. Ponte Malnome e in viale dei Romagnoli 1167. (Ordinanza n. 26/2026).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025

Vista la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» che, all'art. 1, comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 400 del 23 agosto 1988, di un Commissario straordinario del Governo in carica fino al 31 dicembre 2026 «al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 con il quale il sindaco pro tempore di Roma Capitale e' stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022;
Visto il decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'art. 13 rubricato «Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025» che:
al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 114, comma 3, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo n. 152/2006 fra cui in particolare:
«la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'art. 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152/2006»;
al comma 2, prevede che ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 «il Commissario straordinario, ove necessario, puo' provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea»;
Visti:
l'art. 13, comma 3, del su richiamato decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ai sensi del quale «[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]»;
l'art. 1, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, cosi' come modificato dall'art. 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, il «[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]»;
Vista la convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario straordinario, Roma Capitale e la Citta' metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;
Vista la disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il Commissario straordinario ha costituito la struttura commissariale in avvalimento, ai sensi del richiamato art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, denominata «Ufficio di supporto al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025», nonche' le successive modifiche ed integrazioni alla stessa.
Viste:
la direttiva 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dalla direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/850/UE del «Pacchetto per l'economia circolare» che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero;
la direttiva quadro 2008/98/CE e successive modificazioni ed integrazioni che, nel disciplinare la gestione e la gerarchia dei rifiuti e nel definire il «rifiuto» come «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi», prevede che gli Stati membri realizzino, secondo i principi di autosufficienza e prossimita', una rete integrata di impianti che permettano il completamento delle diverse fasi della gerarchia rifiuti, adottando le migliori tecniche disponibili (BAT- Best available techniques);
la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento);
il regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio «relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive»;
la decisione 2014/955/UE della Commissione del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
la comunicazione 2018/C 124/01 della UE recante «Gli orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti» del 9 aprile 2018;
la direttiva 2018/850/UE del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, che pone agli Stati membri l'obiettivo di diminuire progressivamente il collocamento in discarica dei rifiuti che possono essere avviati al riciclaggio o al recupero, recepita con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121;
la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e la direttiva 2018/852/UE del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, entrambe recepite con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 che ha compiuto un'ampia revisione della Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006;
il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione), che si pone l'obiettivo di «tutelare la salute umana e l'ambiente dai POP» (persistent organic pollutants);
il regolamento (UE) 2019/636 della Commissione del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Viste le «Linee guida per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 - revisione gennaio 2022» approvate dal Consiglio di SNPA (Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente) nella seduta del 23 febbraio 2022, doc. n. 156/22;
Visti:
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme in materia ambientale»;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi»;
il decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni ed integrazioni «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 recante «Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)», di modifica del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 26, comma 1, che ha sostituito l'allegato VIII alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
le circolari prot. n. 22295 del 27 ottobre 2014, prot. n. 12422 del 17 giugno 2015 e prot. n. 27569 del 14 novembre 2016, emesse dal Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, recanti le linee di indirizzo sulle modalita' applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate 3 dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;
il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l'art. 14-bis «Cessazione dalla qualifica di rifiuto»;
il decreto direttoriale del MITE n. 47 del 9 agosto 2021 di approvazione delle «Linee guida sulla classificazione dei rifiuti» di cui alla delibera del Consiglio del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente del 18 maggio 2021, n. 105, cosi' come integrate dal sotto-paragrafo denominato «3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati»;
il decreto ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 «Regolamento recante: "Disciplina del sistema di tracciabilita' dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti ai sensi dell'art. 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"»;
la legge regionale del Lazio n. 27 del 9 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina regionale della gestione dei rifiuti»;
la deliberazione della giunta della Regione Lazio 16 maggio 2006, n. 288, recante «Decreto legislativo n. 59/2005. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)»;
la deliberazione della giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle amministrazioni provinciali e ai comuni, sulle modalita' di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006 e della legge regionale n. 27/1998»;
la deliberazione della giunta della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, recante «Approvazione del documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006, dell'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2003 e del decreto legislativo n. 59/2005 - Revoca della D.G.R. 4100/1999»;
la deliberazione della giunta della Regione Lazio 17 aprile 2009, n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei decreti legislativi n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005»;
la deliberazione della giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13, recante «Revoca della D.G.R. n. 865 del 9 dicembre 2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalita' di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attivita' sottoposte a procedure di Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006».
Visto il Piano regionale dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con la deliberazione del consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020;
Visto il Piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale (PGR-RC) approvato dal Commissario straordinario con ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022, ai sensi del richiamato art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022, in coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale per la gestione rifiuti, approvato con decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257 ed a seguito della conclusione positiva della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS);
Dato atto che:
con deliberazione n. 52 del 25/26 settembre 2015, l'assemblea capitolina di Roma Capitale ha approvato l'affidamento ad AMA S.p.a., societa' in house di Roma Capitale, del «servizio di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana della Citta' di Roma, per la durata di quindici anni e nei limiti autorizzativi degli strumenti di programmazione economico-finanziaria di Roma Capitale», sulla base del Piano economico-finanziario pluriennale alla stessa allegato;
con deliberazione n. 67 del 4 aprile 2023, l'assemblea capitolina ha approvato, altresi', gli indirizzi programmatici e le linee guida per la predisposizione del contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani tra Roma Capitale e AMA S.p.a.;
con deliberazione n. 82 del 21 marzo 2024, la giunta capitolina ha approvato lo schema del contratto di servizio tra Roma Capitale e AMA S.p.a. per la gestione dei rifiuti urbani, valevole per gli anni 2024-2025, sottoscritto in data 28 marzo 2024;
Premesso che:
relativamente all'impianto di trattamento rifiuti, sito in localita' via di Rocca Cencia n. 301 - Roma:
con determinazione dirigenziale n. B2519 del 31 marzo 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione Lazio ha rilasciato alla societa' «AMA S.p.a.» l'«Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni» per l'«Impianto integrato per il recupero e valorizzazione di rifiuti urbani non pericolosi», localizzato nel Comune di Roma (RM), via di Rocca Cencia n. 301;
con determinazione dirigenziale n. G09599 del 13 agosto 2020, la Regione Lazio ha riesaminato l'Autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione n. B2519 del 31 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, sostituendo l'allegato tecnico allegato alla citata determinazione n. B2519/2011 ed approvando, tra l'altro, il nuovo Piano di monitoraggio e controllo (PMeC);
con determinazione n. G04876 del 26 aprile 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione Lazio, ha approvato «il revamping impiantistico modificando l'Autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione n. B2519 del 31 marzo 2011, come riesaminata con determinazione n. G09599 del 13 agosto 2020, rilasciata a favore di AMA S.p.a., [...] per l'impianto integrato per il trattamento di rifiuti urbani non pericolosi localizzato nel Comune Roma (RM), via Rocca Cencia n. 301 secondo tutto quanto indicato nell'allegato tecnico che sostituisce il precedente allegato tecnico allegato alla determinazione n. G09599 del 13 agosto 2020»;
con determinazione dirigenziale n. G09039 del 12 luglio 2022, la Regione Lazio ha ritenuto «necessario aggiornare la determinazione n. G4876 del 26 aprile 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformita' a quanto valutato sulla base delle richieste di AMA S.p.a. condivise con l'amministrazione giudiziaria, correggendo quanto indicato relativamente ai refusi riportati nella determinazione e riemettendo l'allegato tecnico aggiornato in conformita' a quanto riportato in premessa, in sostituzione di quello allegato alla determinazione n. G04786/2022, nonche' le relative appendici allo stesso dovendo riemettere aggiornati il Piano di monitoraggio e controllo e la planimetria C9 considerando anche i punti di emissione relativi all'impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni multimateriale secche da RD (VRD Rocca Cencia), in quanto non modificati dal revamping di cui alla determinazione n. G04786/2022»;
con determinazione dirigenziale n. G10701 del 5 agosto 2022, la Regione Lazio ha ritenuto, altresi', «necessario emettere nuovamente l'allegato tecnico e il PMeC tenuto conto dei refusi ulteriormente presenti nella determinazione dirigenziale n. G09039 del 12 luglio 2022 di aggiornamento della determinazione n. G4876 del 26 aprile 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformita' a quanto valutato sulla base delle richieste di AMA S.p.a. condivise con l'amministrazione giudiziaria, correggendo quanto indicato relativamente ai refusi riportati nella determinazione e riemettendo l'allegato tecnico aggiornato in sostituzione di quello allegato alla determinazione n. G09039 del 12 luglio 2022, nonche' il Piano di monitoraggio aggiornato esclusivamente per i refusi di stampa indicati»;
con ordinanza n. 6 del 31 ottobre 2022, prot. n. RM/169, il Commissario straordinario ha ordinato:
«1. la modifica dell'autorizzazione in essere di cui alla determinazione regionale n. G10701 del 5 agosto 2022 dell'impianto A.M.A. S.p.a. di Trattamento meccanico biologico (TMB), in via di Rocca Cencia n. 301 in amministrazione giudiziaria (RG NR n. 39195/19 e RG GIP n. 3588/20), limitatamente ai quantitativi dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301) accettati presso l'impianto TMB e nell'attivita' di trasferenza;
2. l'obbligo in capo ad A.M.A. S.p.a. di effettuare l'attivita' di trasferenza (operazione R13 dell'allegato "C" Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) sul rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301), con le limitazioni ed in ossequio alle condizioni di seguito specificate:
a) il quantitativo complessivo annuale autorizzato di rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301), accettato e trattato presso l'impianto TMB e' pari a 140.000 t/anno (riduzione al 60% dei quantitativi autorizzati pari a 234.000 t/anno, fino al completamento del revamping impiantistico, cosi' come autorizzato da ultimo con determinazione della Regione Lazio G10701 del 5 agosto 2022);
b) il quantitativo massimo autorizzato di rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) accettato per le operazioni di trasferenza, scorporato da quello accettato e trattato presso l'impianto TMB (e quindi non concorrente alle 140.000 t/anno di cui alla precedente lettera a), e' pari a 4.200 t/settimana (riduzione al 60% dei quantitativi autorizzati pari a 1.000 t/giorno, fino al completamento del revamping impiantistico, cosi' come autorizzato da ultimo con determinazione della Regione Lazio G10701 del 5 agosto 2022);
3. la continuazione dell'esercizio dell'impianto TMB in questione nel rispetto delle specifiche prescrizioni contenute nell'allegato tecnico, parte integrante della presente ordinanza, disponendo che, per quanto non modificato dallo stesso allegato tecnico, resta fermo quanto stabilito nell'allegato tecnico e nel Piano di monitoraggio e controllo di cui alla determinazione Regione Lazio n. G10701 del 5 agosto 2022»;
con ordinanza n. 8 del 6 aprile 2023, prot. n. RM/669, il Commissario straordinario ha ordinato ad AMA S.p.a. di provvedere al completo svuotamento del bacino di igienizzazione e di mettere in esercizio, per un periodo non superiore ad un anno, salvo proroga, il sistema di by-pass (come da determina della Regione Lazio G03019 del 19 marzo 2015) gia' presente nello schema impiantistico autorizzato a monte della sezione di igienizzazione dell'impianto di trattamento meccanico biologico, per la matrice a prevalente frazione organica presente nel rifiuto indifferenziato, da avviare a recupero in impianti autorizzati interrompendo l'alimentazione al bacino di igienizzazione della suddetta matrice;
con nota prot. n. 0067177.U del 2 maggio 2023, acquisita in pari data agli atti del Commissario straordinario al prot. n. RM/862, AMA S.p.a. ha comunicato che in data 28 aprile 2023 si sono concluse le attivita' di svuotamento dei bacini di igienizzazione nel rispetto di quanto previsto nell'ordinanza commissariale n. 8/2023, prot. n. RM/669;
con ordinanza n. 19 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2724, il Commissario straordinario ha, fra l'altro, disposto «di adottare il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), che comprende la pronuncia di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) dell'impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata di Rocca Cencia, da realizzarsi nel Comune di Roma, Municipio VI, in localita' via di Rocca Cencia n. 301, proposto da AMA S.p.a., quale modifica sostanziale dell'AIA approvata con determinazione n. B2519/2011 e successive modificazioni ed integrazioni della Regione Lazio», statuendo, altresi', «che AMA S.p.a. dia avvio alle iniziative funzionali alla riconfigurazione impiantistica del sistema di trattamento della frazione indifferenziata, in coerenza con l'ordinanza commissariale n. 8/2023, entro i termini di vigenza della medesima ordinanza»;
con ordinanza n. 34 del 27 febbraio 2023, prot. n. RM/4109, per il «tempo strettamente necessario all'individuazione delle piu' opportune soluzioni idonee al superamento delle criticita' in essere e, comunque, per un periodo non superiore alla data del 31 gennaio 2024», il Commissario straordinario ha, fra l'altro, disposto, «di autorizzare AMA S.p.a. ad effettuare le attivita' di trasferenza del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) presso il TM AMA sito in via di Rocca Cencia n. 301, Roma, per un quantitativo pari a 7.000.t/settimana»; ha, altresi', ordinato «ad AMA S.p.a. di effettuare le attivita' di trasferenza (operazione R13 dell'allegato "C" Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) in ossequio alle prescrizioni riportate nell'allegato tecnico, parte integrante dell'ordinanza commissariale n. 6 del 31 ottobre 2022, che si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento»;
con ordinanza n. 7 del 9 febbraio 2024, prot. n. RM/678, per il «tempo strettamente necessario all'individuazione delle piu' opportune soluzioni idonee al superamento delle criticita' in essere e, comunque, per un periodo non superiore alla data del 30 novembre 2024», il Commissario straordinario, per le motivazioni nella stessa riportate, cui si rinvia, ha ordinato «la prosecuzione delle attivita' di trasferenza del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) presso il TM di AMA S.p.a., sito in via di Rocca Cencia n. 301, Roma, per un quantitativo pari a 7.000.t/settimana, gia' autorizzate con ordinanza commissariale n. 34 del 27 dicembre 2023»; ha, altresi', ordinato «ad AMA S.p.a. di effettuare le attivita' di trasferenza (operazione R13 dell'allegato "C" Parte IV del decreto legislativo Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022) n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) in ossequio alle prescrizioni riportate nell'allegato tecnico, parte integrante dell'ordinanza commissariale n. 6 del 31 ottobre 2022, che si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento»;
AMA S.p.a. con nota prot. n. 0052323.U del 4 aprile 2024, acquisita in pari data al prot. n. RM/1723, «In considerazione della perdurante situazione di contrazione della capacita' di trattamento dei rifiuti indifferenziati determinata, tra l'altro, dall'indisponibilita' dei due impianti TMB "Malagrotta 1" e "Malagrotta 2" di E. Giovi s.r.l. in amministrazione giudiziaria», ha richiesto una proroga delle misure adottate con ordinanza n. 8 del 6 aprile 2023, prot. n. RM/669 (relativa all'attivazione del by-pass) e proposto lo spostamento, dall'area di ricezione dell'impianto, delle attivita' di trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati in un'area chiusa separata fisicamente dall'area di ricezione dei rifiuti EER 200301, destinati a trattamento in impianto;
con ordinanza n. 16 dell'8 aprile 2024, prot. n. RM/1767, per il «tempo strettamente necessario all'individuazione delle piu' opportune soluzioni idonee al superamento delle criticita' in essere e comunque, entro i termini di scadenza dell'ordinanza n. 7 del 9 febbraio 2024, fissati alla data del 30 novembre 2024, salvo proroga», il Commissario straordinario, «per le motivazioni nella stessa riportate, cui si rinvia, ha ordinato «ad AMA S.p.a. di proseguire l'esercizio del sistema di by-pass gia' disposto con ordinanza commissariale n. 8 del 6 aprile 2023, con l'avvio a recupero (di cui all'allegato C - Parte IV - del decreto legislativo n. 152/2006) dei rifiuti in uscita in impianti siti in territorio nazionale e/o estero», «di effettuare le attivita' di trasferenza del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 203001) nell'area indicata con la lettera "O" nella sezione post operam dell'elaborato grafico "Migliorie gestionali", parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, entro e non oltre sei mesi dalla notifica della presente ordinanza»; nonche' «ad AMA S.p.a. di proseguire le attivita' di trasferenza del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) presso il TMB, per un quantitativo pari a 7.000 t/settimana, gia' autorizzato con ordinanza commissariale n. 34 del 27 dicembre 2023, prorogata con ordinanza n. 7 del 9 febbraio 2024», effettuando «le attivita' di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati in ossequio alle prescrizioni riportate nell'allegato tecnico, parte integrante dell'ordinanza commissariale n. 6 del 31 ottobre 2022, che si intendono integralmente richiamate nel presente provvedimento»;
con deliberazione n. 288 del 7 agosto 2024, la giunta capitolina ha, fra l'altro, deliberato «2. di approvare i progetti di fattibilita' tecnico-economica allegati al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale, relativi ai seguenti interventi: [...] impianto di selezione e valorizzazione frazioni secche Ponte Malnome...» e «[...] impianto di selezione e valorizzazione frazioni secche Rocca Cencia...» [...] 4. di approvare lo schema di «Convenzione per la regolazione degli obblighi derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati a valere sul fondo a sostegno degli obiettivi PNRR Grandi citta', di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e autonomie, del 31 agosto 2022, in esecuzione dell'art. 42 del decreto-legge aiuti n. 50/2022», allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che modifica ed integra lo schema di convenzione gia' approvato con DGC n. 468/2023»;
nella medesima deliberazione e' riportato che «AMA S.p.a., per ciascun impianto, ha eseguito le attivita' di verifica e validazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/2023, come risulta da documentazione trasmessa da AMA S.p.a., parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Le attivita' di verifica sono espletate avvalendosi di un organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (art. 34, allegato I.7 del decreto legislativo n. 36/2023), che ha svolto la verifica della documentazione secondo quanto disciplinato dall'art. 40 dell'allegato I.7, controllando relazioni, elaborati grafici, capitolati, documenti prestazionali e la documentazione afferente alla stima economica (computo metrico estimativo, quadro economico di progetto, elenco prezzi ed analisi nuovi prezzi)»;
con ordinanza n. 47 del 28 novembre 2024, prot. n. RM/7059, il Commissario straordinario, «per un periodo non superiore a sei mesi e comunque fino al rilascio del provvedimento autorizzatorio che riporta l'impianto ad un regime autorizzativo ordinario e non piu' straordinario», ha ordinato ad AMA S.p.a.:
«1) di proseguire le attivita' di alimentazione delle linee impiantistiche del TMB in oggetto e di trasferenza dell'impianto TMB di Rocca Cencia, al fine di salvaguardare la salute pubblica, proseguendo l'esercizio del sistema di by-pass (come da determina della Regione Lazio G03019 del 19 marzo 2015) gia' presente nello schema impiantistico autorizzato a monte della sezione di igienizzazione, svuotata e resa libera nel corso dell'anno 2023, con l'avvio a recupero (di cui all'allegato C - Parte IV - del decreto legislativo n. 152/2006) di questa frazione in impianti siti in territorio nazionale ed estero come da programmazione e notifiche attualmente in essere;
2) di procedere, in continuita' con l'ordinanza n. 16 dell'8 aprile 2024, alla messa in atto delle migliorie tecnicogestionali riportate negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, volte alla mitigazione degli impatti ambientali generati dall'impianto di trattamento nella sua rinnovata configurazione;
3) di predisporre adeguata istanza di modifica dell'esercizio dell'impianto entro novanta giorni dall'efficacia del presente provvedimento per riportare l'esercizio della piattaforma nel regime autorizzativo ordinario e superare l'attuale regime di straordinarieta'»;
con ordinanza n. 26 del 27 maggio 2025, prot. n. RM/4486, il Commissario straordinario ha rilasciato alla societa' «AMA S.p.a.» la «Modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui alla determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G10701 del 5 agosto 2022, come, da ultimo, modificata a seguito delle ordinanze n. 19 e n. 47 del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, rispettivamente del 29 settembre 2023 e del 28 novembre 2024», per lo stabilimento sito nel Comune di Roma, in via di Rocca Cencia n. 301 - Municipio VI;
relativamente all'impianto di trattamento rifiuti, sito in via Benedetto Luigi Montel n. 61/63, localita' Ponte Malnome - Roma:
con determinazione dirigenziale n. B02442 del 30 aprile 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione Lazio ha rilasciato, «per anni 5 (cinque)», alla societa' «AMA S.p.a.» l'«Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'«Impianto integrato di termovalorizzazione di rifiuti sanitari», localizzato nel Comune di Roma (RM), Via Benedetto Montel n. 61/63, loc. Ponte Malnome; attualmente impianto in condizioni di fermo con sospensione dell'attivita' di trattamento termico dei rifiuti dal maggio 2015;
con determinazione dirigenziale n. G13960 del 15 ottobre 2019, per far fronte alle criticita' intervenute a seguito dell'incendio verificatosi nel dicembre 2018 presso il TMB Salaria di AMA S.p.a., la Regione Lazio ha, temporaneamente, autorizzato «la modifica non sostanziale consistente nell'attivita' di trasferenza in R13 del CER 200301 per 300 ton/giorno alle condizioni riportate nelle richieste sopra richiamate (nota AMA 9813/2019) fino al 31 gennaio 2020»;
con determinazione dirigenziale n. G01127 del 7 febbraio 2020, la Regione Lazio ha autorizzato la modifica non sostanziale temporanea dell'AIA per attivita' di trasparenza R13 del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) per 300 t/g e per attivita' di trasferenza R13 dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata (codici EER150106, EER 150101 e EER 200101) fino ad un max di 300 t/g, fino al 31 dicembre 2021, a causa del persistere della fragilita' impiantistica, anche a seguito della chiusura definitiva della discarica di Colle Fagiolara - Comune di Colleferro (FR) gestita da Lazio Ambiente S.p.a., avvenuta il 15 gennaio 2020;
con determinazione dirigenziale n. G00047 dell'8 gennaio 2021, la Regione Lazio ha aggiornato «l'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui alla determinazione dirigenziale n. B022442 del 30 aprile 2012, rilasciata a favore di AMA S.p.a., per la gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti sanitari situato nel Comune di Roma loc. Ponte Malnome integrando l'attivita' di trasferenza per frazione secca da raccolta differenziata multimateriale (operazione di gestione R13 dell'allegato "C" alla Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006) del codice EER 150106, per un quantitativo giornaliero non superiore a 130 t/g, ovvero un massimo di 40.560 ton/anno»;
con determinazione dirigenziale n. G16672 del 29 dicembre 2021, la Regione Lazio, a seguito della richiesta formulata da AMA S.p.a. con nota prot. n. 98175 del 18 dicembre 2021, ha proceduto alla proroga dei termini di presentazione da parte di AMA S.p.a. della documentazione di rinnovo con valenza di riesame dell'AIA di cui alla determinazione n. B02442/2012, prorogando, contestualmente, gli effetti della determinazione n. G01127 del 7 febbraio 2020 fino alla conclusione del procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA di cui alla citata determinazione n. B02442/2012, in seguito avvenuto con ordinanza del Commissario straordinario n. 20 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2725;
con ordinanza n. 1 del 16 giugno 2022, prot. n. 6, il Commissario straordinario, per le motivazioni nella stessa riportate ed a cui si rinvia, ha autorizzato AMA S.p.a. all'esercizio dell'attivita' di trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), prodotti nel territorio di Roma Capitale, per un periodo di sessanta giorni, presso il sito di Ponte Malnome, in via Benedetto Luigi Montel n. 61/63 (loc. Ponte Malnome - Municipio XI), disponendo, contestualmente, l'aumento dei quantitativi autorizzati dalla Regione Lazio con la sopra richiamata determinazione n. G13960 del 15 ottobre 2019 e successive modificazioni ed integrazioni da 300 t/g a fino a 700 t/g;
con ordinanza n. 4 del 12 agosto 2022, prot. n. 71, il Commissario straordinario ha disposto la prosecuzione dell'attivita' di trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), negli stabilimenti AMA di Ponte Malnome e di Acilia (RM) di cui all'ordinanza commissariale n. 1/2022, prot. n. 6, per un ulteriore periodo non superiore a centottanta giorni;
stante il perdurare delle condizioni di fragilita' del sistema di gestione dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, con ordinanza n. 1 del 2 gennaio 2023, prot. n. 3, il Commissario straordinario ha, successivamente, disposto la modifica ed integrazione dell'ordinanza commissariale n. 1/2022, prot. n. 6, prorogata con ordinanza n. 4/2022, prot. n. 71, limitatamente allo stabilimento AMA S.p.a. di Ponte Malnome, per il tempo strettamente necessario all'individuazione delle piu' opportune soluzioni idonee al superamento delle criticita' in essere e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno, salvo proroga. Le modifiche introdotte dalla citata ordinanza hanno riguardato (i) l'aumento della capacita' giornaliera della trasferenza del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) da 400 t/giorno a 900 t/giorno, (ii) l'installazione di un sistema di imballaggio del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301), costituito da una pressa accoppiata in serie ad una filmatrice, per consentire lo stoccaggio in balle del rifiuto indifferenziato all'interno del sito, prima del suo invio, tramite trasporto transfrontaliero, presso impianti contrattualizzati di trattamento finale e (iii) la riorganizzazione delle aree di stoccaggio/trasferenza del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301), dei farmaci scaduti e siringhe usate abbandonate (codici EER 200132 e EER 180103*) e dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata (codici EER 150106, EER 150101 e EER 200101), precisando altresi' le quantita' massime in stoccaggio istantaneo delle varie tipologie di rifiuti;
con ordinanza del Commissario straordinario n. 14 del 1° giugno 2023, prot. n. RM/1195, vengono approvate le modifiche riportate nella documentazione tecnica presentata da AMA S.p.a., ritenendole coerenti e necessarie rispetto alla finalita' di evitare ovvero limitare la situazione di criticita' nella gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale; tali modifiche hanno riguardato (i) l'aumento dei quantitativi del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) in stoccaggio istantaneo da 270 t/giorno a 320 t/giorno, (ii) l'aumento dei quantitativi del rifiuto da raccolta differenziata multimateriale (codice EER 150106) in stoccaggio istantaneo da 80 t/giorno a 200 t/giorno, (iii) l'installazione di ulteriori presidi nelle zone di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti e (iv) nuove misure per l'ottimizzazione della logistica delle operazioni di conferimento dei rifiuti;
con ordinanza n. 20 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2725, il Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 ha, fra l'altro, disposto «di adottare il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), che comprende la pronuncia di Valutazione di impatto ambientale (VIA) e l'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) dell'impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata di Ponte Malnome, da realizzarsi nel Comune di Roma, Municipio XI, in localita' Ponte Malnome, via Benedetto Luigi Montel n. 61/63, proposto da AMA S.p.a., quale modifica sostanziale e con valenza di riesame/rinnovo dell'AIA di cui alla determinazione n. B02442 del 30 aprile 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, della Regione Lazio»;
il 24 dicembre 2023 si e' sviluppato un incendio di ingenti proporzioni che ha interessato l'impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) gestito dalla E. Giovi s.r.l. in amministrazione giudiziaria, denominato «Malagrotta 1» con capacita' di trattamento autorizzata fino a 600 ton/g, causando una ulteriore drastica riduzione dell'impiantistica a supporto del trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati nel territorio di Roma Capitale, tenuto conto della contrazione gia' determinatasi a causa dell'indisponibilita' dell'impianto TMB di AMA S.p.a., sito in via Salaria, n. 981 e del citato impianto TMB di E. Giovi s.r.l. in amministrazione giudiziaria, denominato «Malagrotta 2»;
con ordinanza del Commissario straordinario n. 1 del 2 gennaio 2024, prot. n. RM/4, stante l'aggravamento ulteriore dell'imprevista situazione di criticita' nel sistema di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, al fine di garantire una sicura ed affidabile gestione dei flussi del rifiuto urbano senza soluzione di continuita', e' stata concessa una proroga per ulteriori dodici mesi alle attivita' in essere presso il sito AMA di Ponte Malnome, autorizzate con ordinanza commissariale n. 14/2023;
con deliberazione n. 288 del 7 agosto 2024, la giunta capitolina ha, fra l'altro, deliberato «2. di approvare i progetti di fattibilita' tecnico-economica allegati al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale, relativi ai seguenti interventi: [...] impianto di selezione e valorizzazione frazioni secche Ponte Malnome...» e «[...] impianto di selezione e valorizzazione frazioni secche Rocca Cencia...» [...] 4. di approvare lo schema di «Convenzione per la regolazione degli obblighi derivanti dall'attuazione degli interventi finanziati a valere sul fondo a sostegno degli obiettivi PNRR Grandi citta', di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e autonomie, del 31 agosto 2022, in esecuzione dell'art. 42 del decreto-legge aiuti n. 50/2022», allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che modifica ed integra lo schema di convenzione gia' approvato con DGC 468/2023»;
nella medesima deliberazione e' riportato che «AMA S.p.a., per ciascun impianto, ha eseguito le attivita' di verifica e validazione ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 36/2023, come risulta da documentazione trasmessa da AMA S.p.a., parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Le attivita' di verifica sono espletate avvalendosi di un organismo di controllo accreditato ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (art. 34, allegato I.7 del decreto legislativo n. 36/2023), che ha svolto la verifica della documentazione secondo quanto disciplinato dall'art. 40 dell'allegato I.7, controllando relazioni, elaborati grafici, capitolati, documenti prestazionali e la documentazione afferente alla stima economica (computo metrico estimativo, quadro economico di progetto, elenco prezzi ed analisi nuovi prezzi)»;
stante la rilevante connotazione strategica dall'attivita' di trasferenza, svolta presso lo stabilimento sito in via Benedetto Luigi Montel n. 61/63, Roma, nel mantenimento del delicato equilibrio nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Roma Capitale, anche in relazione allo svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, con ordinanza n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. n. RM/7857, il Commissario straordinario ha ordinato ad AMA S.p.a.:
«1) di proseguire le attivita' di trasferenza (operazione R13 dell'allegato "C" alla Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), nonche' di deposito temporaneo, di rifiuti urbani nello stabilimento sito in via Benedetto Luigi Montel n. 61/63, Roma, loc. Ponte Malnome (distinto al N.C.T. al foglio n. 746, particelle 111, 112 e 578), come di seguito specificate:
Trasferenza
del rifiuto multimateriale da raccolta differenziata (codice EER 150106) o del rifiuto carta e cartone da raccolta differenziata (codice EER 150101 e 200101) per una capacita' giornaliera autorizzata fino a 300 ton/giorno ed uno stoccaggio istantaneo fino a 200 ton (zona A);
dei farmaci scaduti e siringhe usate abbandonate (codici EER 200132 e EER 180103*) per una capacita' giornaliera autorizzata complessiva di 100 ton/giorno ed uno stoccaggio istantaneo fino a 30 ton di farmaci scaduti e fino a 210 ton di siringhe usate (zona B);
del rifiuto urbano indifferenziato (codice EER 200301) per una capacita' giornaliera autorizzata fino a 900 ton/g ed uno stoccaggio istantaneo fino a 320 ton (zona C) e 1.260 ton (840 balle - zona D);
Deposito temporaneo
del rifiuto ingombrante (codice EER 200307) per uno stoccaggio istantaneo fino a 70 mc;
dei reflui liquidi (codice EER 161002) per uno stoccaggio istantaneo fino a 16 mc;
nel rispetto dei limiti e delle condizioni» nella stessa riportati, cui si rinvia;
per quanto disposto al punto 4) della medesima ordinanza n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. n. RM7857, la societa' «A.M.A. S.p.a.», in relazione alla suddetta attivita' di trasferenza aveva l'obbligo di «presentare [...] istanza di autorizzazione [...] al fine di ricondurre l'esercizio dell'attivita' di trasferenza di rifiuti urbani al regime autorizzativo ordinario, superando l'attuale regime di straordinarieta'»;
con note acquisite ai prott. n. RM/2558, n. RM/2591, n. RM/2592, n. RM/2593, n. RM/2594 e n. RM/2595 tutti del 25 marzo 2025, la societa' «AMA S.p.a.» ha presentato istanza di modifica, ai sensi dell'art. 29-nonies del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, con annessa documentazione progettuale, dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui all'ordinanza n. 20 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2725, del Commissario straordinario;
a seguito della presentazione della suddetta istanza, il Commissario straordinario, con nota prot. n. RM2782 del 1° aprile 2025 («Primo invio di cinque», prott. n. RM/2783 «Secondo invio di cinque», n. RM/2784 «Terzo invio di cinque», n. RM/2785 «Quarto invio di cinque», n. RM/2786 «Quinto invio di cinquE», tutti del 1° aprile 2025), ha comunicato l'avvio del procedimento ed indetto una Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalita' asincrona, ex art. 14-bis della medesima legge, per effettuare l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento ai sensi dell'art. 29-nonies del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
la societa' «AMA S.p.a.», nelle more dell'espletamento del suddetto procedimento ordinario, con nota prot. n. PG - 19/03/2025.0046912.U, acquisita in pari al prot. n. RM/2428 ed integrata con nota prot. n. PG - 09/04/2025.0059352.U, acquisita in pari al prot. n. RM/3077, ha presentato istanza di modifica dell'atto autorizzativo rilasciato con ordinanza commissariale n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. n. RM/7857, per «L'installazione di una ulteriore stazione di pressofilmatura del rifiuto urbano indifferenziato presso il sito di Ponte Malnome ...», rappresentando che tale installazione «... costituisce un ulteriore vantaggio nel limitare gli impatti odorigeni e la produzione di liquidi di risulta, oltre a determinare una migliore ottimizzazione dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati pressofilmati diretti agli impianti esteri di destino gia' contrattualizzati»;
nelle more dell'espletamento del procedimento ordinario, indetto dal Commissario straordinario ai sensi dell'art. 14, comma 2, per l'istanza, presentata dalla societa' «AMA S.p.a.», di modifica, ai sensi dell'art. 29- nonies del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui all'ordinanza n. 20 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2725, il Commissario, per le motivazioni nella stessa riportate, cui si rinvia, con ordinanza n. 23 dell'8 maggio 2025, prot. n. RM/3852, ha, fra l'altro, disposto: «... A. di autorizzare la modifica dell'atto autorizzativo di cui all'ordinanza n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. n. RM/7857 (rilasciata, alla societa' "AMA S.p.a.", dal Commissario straordinario), richiesta con nota prot. n. PG - 19/03/2025.0046912.U, acquisita in pari al prot. n. RM/2428 ed integrata con nota prot. n. PG - 09/04/2025.0059352.U, acquisita in pari al prot. n. RM/3077, che consiste nell'installazione di una ulteriore stazione di pressofilmatura»;
la societa' «AMA S.p.a.», con nota prot. n. PG - 0081527.U del 20 maggio 2025, acquisita in pari data al prot. n. RM/4275 ed integrata con nota prot. n. PG - 0089450.U del 3 giugno 2025, acquisita in pari data ai prott. n. RM/4633 e n. RM/4634, ha presentato istanza di proroga dell'atto autorizzativo rilasciato con ordinanza commissariale n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. n. RM7857, come da ultimo modificato con ordinanza n. 23 dell'8 maggio 2025, prot. n. RM/3852;
con ordinanza n. 29 del 19 giugno 2025, prot. n. 5079, per le motivazioni nella stessa riportate, cui si rinvia il Commissario straordinario ha, fra l'altro, ordinato alla societa' «AMA S.p.a.» «di proseguire le attivita' di trasferenza (operazione R13 dell'allegato "C" alla Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), nonche' di deposito temporaneo, di rifiuti urbani nello stabilimento sito in via Benedetto Luigi Montel n. 61/63, Roma, loc. Ponte Malnome (distinto al N.C.T. al foglio n. 746 particelle 111, 112 e 578), autorizzate con ordinanza del Commissario straordinario n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. n. RM/7857, come, da ultimo modificata con ordinanza n. 23 dell'8 maggio 2025, prot. n. RM/3852» fino alla data del 21 dicembre 2025;
con ordinanza n. 56 del 17 novembre 2025, prot. n. 8658, per le motivazioni nella stessa riportate, cui si rinvia il Commissario straordinario ha recepito «ai sensi dell'art. 29-nonies del Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui all'ordinanza n. 20 del 29 settembre 2023, prot. n. RM/2725, relativa al progetto «Realizzazione impianto di selezione e valorizzazione delle frazioni secche da raccolta differenziata ...», come integrata con l'ordinanza n. 60 del 23 dicembre 2024, prot. n. RM/7857, del Commissario straordinario per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, modificata dall'ordinanza n. 23 dell'8 maggio 2025, prot. n. RM/3852, da ultimo, prorogata con ordinanza straordinaria n. 29 del 19 giugno 2025, prot. n. 5079»;
relativamente all'impianto di trattamento rifiuti, sito in viale dei Romagnoli n. 1167 - Roma:
con determinazione dirigenziale n. G05282 del 30 aprile 2015, la Regione Lazio ha rilasciato ad «AMA S.p.a.», con sede legale in via Calderon de la Barca n. 87 - 00142 Roma, l'autorizzazione in via definitiva all'utilizzazione di un impianto mobile di frantumazione primaria e vagliatura di rifiuti speciali non pericolosi, per le operazioni di recupero R12 ai sensi dell'art. 208, comma 15, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
con determinazione dirigenziale n. G15334 del 10 dicembre 2021 la Regione Lazio ha rilasciato ad «AMA S.p.a.», l'autorizzazione per lo svolgimento di una campagna di attivita' di recupero R12 di rifiuti non pericolosi EER 20 03 01 (rifiuti urbani indifferenziati), all'interno del sito in uso ad «AMA S.p.a.» di viale dei Romagnoli n. 1167 - Roma, mediante impianto mobile di frantumazione primaria e vagliatura, autorizzato con la su richiamata determinazione n. G05282/2015, in coerenza con quanto disposto con deliberazione di giunta regionale n. 864 del 9 dicembre 2014 recante «Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attivita' nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni»;
con ordinanza n. 1 del 16 giugno 2022, prot. n. 6, il Commissario straordinario, per le motivazioni nella stessa riportate ed a cui si rinvia, ha autorizzato «AMA S.p.a.» all'esercizio dell'attivita' di trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), per un periodo di sessanta giorni, presso il sito di Ponte Malnome, in via Benedetto Luigi Montel n. 61/63 - Roma e di Acilia (RM) viale dei Romagnoli n. 1167;
con ordinanza n. 4 del 12 agosto 2022, prot. n. 71, il Commissario straordinario ha disposto la prosecuzione dell'attivita' di trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 200301), negli stabilimenti AMA di Ponte Malnome e di Acilia (RM) viale dei Romagnoli n. 1167 di cui all'ordinanza commissariale n. 1/2022, prot. n. 6, per un ulteriore periodo non superiore a centottanta giorni;
con ordinanza n. 2 del 19 gennaio 2023, prot. n. RM/38, il Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 91/2022, ha autorizzato, con prescrizioni, l'installazione e l'esercizio di due linee mobili di tritovagliatura e pressofilmatura, presso lo stabilimento in uso ad «AMA S.p.a.» di Viale dei Romagnoli n. 1167 Roma, sulla base della richiesta formulata da «AMA S.p.a.» con la nota prot. n. 0154492.U del 16 dicembre 2022, disponendo che gli effetti del provvedimento fossero limitati ad un periodo non superiore a centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, salvo proroga;
con ordinanza n. 23 del 12 ottobre 2023, prot. n. RM/2916, il Commissario straordinario, rilevato che «nelle more della realizzazione nel territorio di Roma Capitale del suddetto impianto di termovalorizzazione, allo stato non sussistono soluzioni ordinarie e programmabili al fine di superare la situazione di criticita' determinatasi a seguito del verificarsi dei fatti evidenziati in premessa e non ascrivibili, anche indirettamente, ad una non corretta gestione e programmazione del trattamento dei rifiuti indifferenziati da parte della societa' AMA S.p.a.; l'assenza di adeguate misure, nel determinare il progressivo aggravamento dello stato di criticita', potrebbe cagionare anche gravi ripercussioni sul servizio di raccolta con conseguenti effetti di carattere ambientale e igienico-sanitario» e ritenuto necessario «pertanto, porre in essere ogni intervento volto a consentire la prosecuzione delle attivita' di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, arginando la situazione di criticita' e contenendo le fisiologiche difficolta' correlate anche alla maggiore produzione di rifiuti rilevata nell'ultimo periodo, al fine di salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica e da pregiudizi per la qualita' ambientale, per il decoro e la vivibilita' urbana». ha ordinato:
«la prosecuzione dell'esercizio delle due linee mobili di tritovagliatura presso lo stabilimento in uso ad AMA S.p.a. in viale dei Romagnoli n. 1167, in Roma, gia' autorizzate con ordinanza commissariale n. 2 del 19 gennaio 2023, dotate delle medesime caratteristiche ivi specificate nella citata ordinanza n. 2/2023, ...»;
«ad AMA S.p.a. di continuare ad effettuare le attivita' di tritovagliatura (operazione R12 dell'allegato "C" - Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni), con le limitazioni ed in ossequio alle condizioni specificate nella citata ordinanza n. 2/2023, come modificate dalla presente ordinanza ...»;
con ordinanza n. 49 dell'8 settembre 2025, prot. n. RM/6861, per le motivazioni nella stessa riportate, cui si rinvia, il Commissario straordinario ha, da ultimo, disposto «di autorizzare la modifica dell'atto autorizzativo di cui all'ordinanza n. 23 del 12 ottobre 2023, prot. n. RM/2916 (rilasciata, alla societa' «AMA S.p.a.» dal Commissario straordinario), richiesta con nota prot. n. PG - 19/03/2025.0046918, acquisita in pari data al prot. n. RM/2431 ed integrata con note prott. PG - 15/04/2025.0062524.U, PG - 15/04/2025.0062529.U, PG - 05/05/2025.0072053.U, PG - 06/05/2025.0073207.U, e, da ultimo, PG - 21/07/2025.0117915.U, acquisite in pari data, rispettivamente ai prott. n. RM/3262, n. RM/3263, n. RM/3729, n. RM/3800 e n. RM/5920, che consiste nella «sostituzione di una delle due linee mobili di tritovagliatura con pressofilmatura, con una linea di triturazione e pressofilmatura» e all'installazione «all'interno del capannone un idoneo sistema di nebulizzazione di specifico prodotto deodorizzante, che agisce in modo di abbattere gli odori sgradevoli gia' alla fonte, limitandone la possibile dispersione verso l'esterno dello stabilimento»;
al punto F) della medesima ordinanza ha, altresi', disposto «che "... AMA S.p.a." valuti ogni soluzione tecnica volta al superamento del regime di straordinarieta' autorizzativa dell'attivita' di trattamento del rifiuto urbano indifferenziato svolta, attualmente, presso lo stabilimento sito in viale dei Romagnoli n. 1167 Roma ...»;
la societa' «AMA S.p.a.», con nota prot. n. PG - 23/12/2025.0203349.U del 23 dicembre 2025, acquisita al prot. n. RM/9643 del 24 dicembre 2025, ha rappresentato che «si e' determinata a non presentare l'istanza di autorizzazione unica ex art. 208, decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, e, pertanto, sono state avviate e sono in corso iniziative per l'individuazione di soluzioni alternative finalizzate al superamento del regime di straordinarieta' autorizzativa, ma allo stato attuale non e' ancora disponibile un sito sostitutivo all'impianto di Romagnoli» ed ha, «al fine di garantire a Roma Capitale la quotidiana corretta raccolta dei rifiuti, impedendo interruzioni che potrebbero determinare situazioni di criticita'», richiesto che l'autorizzazione straordinaria rilasciata dal Commissario, da ultimo, con ordinanza n. 49 dell'8 settembre 2025, prot. n. RM/6861, «venga prorogata fino al 31 dicembre 2026, nelle more della definizione della predetta soluzione alternativa, che determinera' il superamento del regime di straordinarieta' autorizzativa»;
con ordinanza n. 66 del 30 dicembre 2025, il Commissario straordinario ha ordinato ad «AMA S.p.a.» «di proseguire le attivita' di trattamento di rifiuti urbani non differenziati attraverso una linea mobile di tritovagliatura con pressofilmatura ed una linea mobile di triturazione e pressofilmatura (operazione R13 dell'allegato "C" alla Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) nello stabilimento sito in viale dei Romagnoli n. 1167 Roma, come, da ultimo, autorizzate con ordinanza commissariale n. 49 dell'8 settembre 2025, prot. n. RM/6861».
Preso atto che:
AMA S.p.a.:
con nota prot. n. 81178 del 5 maggio 2026, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2026/2652, ha rappresentato la indisponibilita' di trattamento di taluni impianti sull'intero territorio regionale, nazionale ed estero. In particolare, AMA S.p.a. riferisce che:
«La criticita' che si e' determinata nelle ultime settimane e che si sta acuendo in queste ora e' dovuta all'indisponibilita' di 160.000 tonnellate relativa alla mancanza di disponibilita' dei flussi che dovevano essere garantiti da Ecosystem e SAF fin dall'inizio dell'anno.
Inoltre Ecologia Viterbo S.p.a., che gestisce l'unica discarica attualmente disponibile nel territorio regionale, ha inoltre ridotto unilateralmente la disponibilita' di scarti accettati presso il proprio impianto, causando una limitazione del trattamento di rifiuto urbano indifferenziato presso tutti gli impianti TM/TMB regionali. In questo senso la Regione Lazio, su istanza di AMA, ha richiesto di procedere al tempestivo ripristino dei conferimenti da parte degli impianti intermedi, ma da questo non si e' determinato un incremento dei quantitativi conferibili.
In aggiunta, l'impianto di trattamento meccanico-biologico di Deco S.p.a. (gruppo Acea) ha sospeso i conferimenti dal 9 febbraio: l'impianto e' fondamentale per la tenuta dei servizi di raccolta nella Citta' di Roma, tanto da essere stato oggetto di specifico accordo interregionale tra le Regioni Lazio ed Abruzzo per la garanzia della stabilita' dei flussi.
A quanto sopra recentemente si sono aggiunte le improvvise indisponibilita' dell'impianto di termovalorizzazione di Lomellina Energia S.p.a. (gruppo a2a) e della discarica di Feronia s.r.l. (gruppo Hera), utilizzate per il collocamento dei flussi in uscita dai TM/TMB della Regione Lazio e che avevano determinato, gia' nelle scorse settimane, alcune problematiche nella gestione dei flussi di rifiuti in uscita. In piu' la temporanea riduzione dei conferimenti di combustibile solido secondario presso l'impianto di termovalorizzazione Acea Ambiente di San Vittore del Lazio, dovuta a manutenzioni programmate, ha complicato ulteriormente un quadro gia' difficile.
Si inserisce poi il contesto geopolitico attuale che ha causato evidenti problematiche logistiche nei trasferimenti di merci (e rifiuti) con nave verso le destinazioni ordinariamente utilizzate (Cipro, Turchia, Nord Europa), nonche' la riduzione della disponibilita' di accettazione di combustibile solido secondario presso alcuni cementifici esteri piu' vicini alle aree di conflitto e frequentemente utilizzati dai TM/TMB per il trattamento del CSS medesimo (con particolare riferimento a Cipro)»;
al fine di superare le criticita' determinate dall'indisponibilita' dei predetti impianti, con la medesima nota, ha chiesto al Commissario straordinario l'adozione di quanto segue:
«autorizzazione all'incremento dei quantitativi stoccabili in deroga rispetto alle limitazioni attuali e con l'utilizzo degli opportuni presidi ambientali, sia per il rifiuto urbano indifferenziato sia per i flussi di sopravaglio e sottovaglio (identificati dal codice EER 191212) prodotti dai tritovagliatori mobili, e fino al quantitativo di:
Romagnoli: 5.000 tonnellate;
Ponte Malnome: 5.000 tonnellate;
Rocca Cencia: 15.000 tonnellate»;
con nota prot. n. 82113.U del 6 maggio 2025 (acquisita al protocollo commissariale n. RM/2026/2681 unitamente ai documenti tecnici allegati), AMA S.p.a. ha richiesto al Commissario straordinario di autorizzare temporaneamente «stoccaggi istantanei (secondo le operazioni di trattamento R13 e D15) di rifiuti indifferenziati (codice EER 20.03.01) e dei rifiuti derivanti da operazioni di tritovagliatura (codice EER 19.12.12), entrambi sia sfusi che pressofilmati, secondo i quantitativi complessivi di seguito specificati:
a) impianto sito nel Comune di Roma in via di Rocca Cencia n. 301: fino ad un valore massimo di 15.000 tonnellate;
b) impianto sito nel Comune di Roma in via Benedetto Luigi Montel n. 61/63 - loc. Ponte Malnome: fino ad un valore massimo di 5.000 tonnellate;
c) impianto sito nel Comune di Roma in viale dei Romagnoli n. 1167: fino ad un valore massimo di 5.000 tonnellate;
richiedendo che gli stoccaggi di cui sopra possano essere effettuati sia presso le aree gia' autorizzate, sia presso le aree integrative individuate nelle planimetrie allegate; si chiarisce altresi' che tali superfici integrative sono caratterizzate da pavimentazione impermeabile ed adeguata al contenimento dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi.»;
Considerato che:
allo stato non sussistono soluzioni ordinarie e programmabili al fine di superare la situazione di criticita' determinatasi a seguito del verificarsi dei fatti sopra evidenziati e non ascrivibili, anche indirettamente, ad una non corretta gestione e programmazione del trattamento dei rifiuti indifferenziati da parte della societa' AMA S.p.a.;
Rilevato che:
l'assenza di adeguate misure, nel determinare il progressivo aggravamento dello stato di criticita', potrebbe cagionare anche gravi ripercussioni sul servizio di raccolta con conseguenti effetti di carattere ambientale e igienico-sanitario;
Ritenuto necessario:
porre in essere ogni intervento volto a consentire la prosecuzione delle attivita' di gestione dei rifiuti di Roma Capitale, arginando la situazione di criticita', al fine di salvaguardare la cittadinanza da rischi per l'igiene pubblica e da pregiudizi per la qualita' ambientale, per il decoro e la vivibilita' urbana;
pertanto, autorizzare, per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni, lo stoccaggio istantaneo (R13 e D15) dei rifiuti indifferenziati (codice EER 20.03.01) e dei rifiuti derivanti da operazioni di tritovagliatura (codice EER 19.12.12) presso gli impianti e secondo i quantitativi complessivi di seguito specificati:
a. impianto sito nel Comune di Roma in via di Rocca Cencia n. 301: fino ad un valore massimo di 15.000 tonnellate;
b. impianto sito nel Comune di Roma in via Benedetto Luigi Montel n. 61/63 - loc. Ponte Malnome: fino ad un valore massimo di 5.000 tonnellate;
c. impianto sito nel Comune di Roma in viale dei Romagnoli n. 1167: fino ad un valore massimo di 5.000 tonnellate;
Visto il sentito della Regione Lazio richiesto con nota del Commissario straordinario in data 7 maggio 2026, prot. n. RM/2685 ed espresso con nota Regione Lazio prot. n. 481744 del 7 maggio 2026, acquisita in pari data al protocollo del Commissario straordinario al prot. n. RM/2710;
Per quanto espresso in premessa e nei considerata, a seguito di un'attenta ponderazione dei plurimi interessi coinvolti e a tutela dell'ambiente e della salute pubblica ed a seguito delle precedenti ordinanze aventi pari oggetto;

Dispone:

A) di autorizzare, per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni, lo stoccaggio istantaneo (R13 e D15) dei rifiuti indifferenziati (codice EER 20.03.01) e dei rifiuti derivanti da operazioni di tritovagliatura (codice EER 19.12.12), entrambi sia sfusi che pressofilmati, presso gli impianti e secondo i quantitativi complessivi di seguito specificati:
a. impianto sito nel Comune di Roma in via di Rocca Cencia n. 301: fino ad un valore massimo di 15.000 tonnellate;
b. impianto sito nel Comune di Roma in via Benedetto Luigi Montel n. 61/63 - loc. Ponte Malnome: fino ad un valore massimo di 5.000 tonnellate;
c. impianto sito nel Comune di Roma in viale dei Romagnoli n. 1167: fino ad un valore massimo di 5.000 tonnellate;
B) che i suddetti stoccaggi siano effettuati nelle aree indicate nelle planimetrie allegate al presente atto;
C) il presente provvedimento ha efficacia pari a sessanta giorni dalla data di notifica;
D) il presente provvedimento dovra' essere conservato ed esibito agli enti preposti al controllo che ne facciano richiesta;
E) di obbligare AMA S.p.a., nell'esercizio dell'attivita' di stoccaggio istantaneo dei rifiuti (EER 20.03.01 e 19.12.12), al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:
Generali:
a) le operazioni di stoccaggio dei rifiuti dovranno avvenire prevedendo tutti i presidi necessari atti ad evitare ogni danno o pericolo per la salute, la incolumita', il benessere e la sicurezza della collettivita', dei singoli e degli addetti nonche' a garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, evitando ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo e ogni inconveniente derivante da rumori, odori e dispersione di aerosol;
b) nelle aree di stoccaggio dei rifiuti dovra' essere garantito l'accesso all'impianto alle autorita' competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva;
c) le operazioni di trattamento dovranno avvenire attenendosi a quanto indicato dalla circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. 1121 del 21 gennaio 2019 recante «linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi»;
d) la classificazione e caratterizzazione dei rifiuti in ingresso/uscita dallo stabilimento deve essere eseguita con le modalita' e le indicazioni previste dal decreto direttoriale del MITE n 47 del 9 agosto 2021 di «Approvazione delle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti di cui alla delibera del consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente del 18 maggio 2021, n. 105»;
Rifiuti:
e) le operazioni di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere effettuate evitando la promiscuita' dei rifiuti, provvedendo, pertanto, a mantenerne la separazione per tipologie omogenee;
f) dovranno essere assicurati la regolare tenuta del registro cronologico di carico e scarico integrato, ove pertinenti, nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti (RENTRI) e gli altri adempimenti previsti dal Titolo I della Parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e della normativa tecnica di settore; in particolare, relativamente al registro cronologico di carico e scarico, le annotazioni devono essere effettuate nel rispetto delle tempistiche previste dall'art. 190, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
g) i rifiuti in uscita dal sito, che potranno essere sia in forma sfusa che pressofilmata, dovranno essere conferiti a soggetti regolarmente autorizzati per il recupero e/o lo smaltimento. Per il trasporto dei rifiuti dovranno essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell'art. 212 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto di quanto regolamentato dal decreto ministeriale n. 120/2014;
h) le aree delle operazioni di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere individuabili, in modo univoco, attraverso l'apposizione di idonea segnaletica; in particolare, le aree di scarico, stoccaggio e carico dei rifiuti in ingresso e in uscita dovranno essere individuate con apposita cartellonistica;
i) lo stoccaggio dei rifiuti sfusi deve essere effettuato in aree coperte;
j) le superfici delle aree delle operazioni di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere impermeabili e possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti;
k) le superfici delle aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilita' delle relative superfici;
l) dovra' essere garantita l'interruzione dei conferimenti una volta raggiunta la potenzialita' massima dei rifiuti stoccabili;
m) i reflui liquidi (colaticci insistenti sul pavimento ed i liquidi provenienti dall'attivita' di pressatura dei rifiuti) intercettati dalle reti di raccolta a servizio delle aree in cui vengono effettuate le operazioni di stoccaggio dei rifiuti, dovranno essere convogliate al depuratore di stabilimento ovvero essere avviate ad idoneo impianto autorizzato di recupero o smaltimento;
n) l'eventuale movimentazione dei rifiuti liquidi, da effettuare in condizioni di sicurezza, dovra' essere effettuata evitando gli sversamenti al suolo;
Viabilita':
o) durante lo stoccaggio dei rifiuti dovra' essere garantito che gli spazi destinati alla circolazione siano provvisti di adeguata illuminazione e sempre regolamentati, adottando segnaletica orizzontale in modo da separare i vari flussi, sia durante la marcia che negli stazionamenti ed in modo da individuare chiaramente i sensi di marcia, le zone di transito pedonale, stalli di parcheggio, ecc.;
Emissioni odorigene:
p) dovra' essere garantito il contenimento delle emissioni odorigene attraverso:
attivita' di pulizia (manuale e/o meccanizzata) giornaliera a fine servizio delle aree circostanti a quelle destinate allo stoccaggio dei rifiuti;
limitazione allo stretto necessario del tempo di permanenza nelle aree di stoccaggio dei rifiuti sfusi;
le griglie di scolo della pavimentazione dovranno essere mantenute in buono stato di pulizia;
Emissioni diffuse in atmosfera:
q) lo stoccaggio dei rifiuti dovra' essere effettuato preferibilmente previa pressofilmatura;
Sicurezza nei luoghi di lavoro:
r) le attivita' dovranno essere effettuate nel rispetto del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; il personale dovra' essere adeguatamente informato e formato, dotato sia di dispositivi di protezione individuale idonei alla sicurezza delle attivita' da eseguire che delle abilitazioni necessarie ed idoneo alle mansioni specifiche in conformita' alla sorveglianza sanitaria ove prevista;
s) le attivita' dovranno essere effettuate garantendo che le attrezzature di lavoro (mezzi d'opera, ecc.) e gli impianti siano in possesso delle certificazioni di legge ed oggetto di periodica manutenzione secondo i relativi manuali d'uso e manutenzione e le norme tecniche di riferimento; tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere registrate su un apposito registro con l'indicazione della data, il tipo e la descrizione dell'intervento; tale registro dovra' essere tenuto a disposizione delle autorita' preposte al controllo; nel caso in cui si rilevi per una o piu' attrezzature di lavoro un aumento della frequenza di eventi anomali, le tempistiche di manutenzione dovranno essere riviste;
t) le attivita' dovranno essere effettuate garantendo che tutti gli impianti (impianto elettrico, illuminazione, ecc.) siano oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la piena efficienza; tutte le operazioni di verifica e controllo dovranno essere registrate sul registro indicato al punto precedente;
u) il personale, durante le operazioni di scarico e carico dei rifiuti dovra' posizionarsi a distanza di sicurezza; dovra' essere fatto divieto al personale di fumare e di usare fiamme libere; il personale dovra' inoltre prestare la massima attenzione sulla eventuale presenza di superfici incandescenti, elettricita' statica, insorgenza di scintille di origine meccanica;
v) lo stoccaggio delle «balle» dovra' essere effettuato previa verifica delle condizioni di stabilita' e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
w) l'area deputata allo scarico e al carico dei rifiuti, in funzione dell'attrezzatura utilizzata e dei relativi pericoli, dovra' essere delimitata utilizzando apposite barriere mobili di confinamento, o quantomeno segnalata quando le lavorazioni sono brevi e a basso rischio;
x) in caso di sversamenti accidentali di liquidi pericolosi (es. fuoriuscita olio motore) la pulizia delle superfici interessate dovra' essere eseguita immediatamente, con materiali inerti assorbenti o neutralizzanti (es. per acido contenuto accumulatori al piombo); i materiali derivanti dalle operazioni di pulizia dovranno essere adeguatamente smaltiti nel rispetto della normativa vigente;
Piano di emergenza e prevenzione incendi:
y) dovra' essere garantita la presenza di personale addetto alla gestione delle emergenze, formato ai sensi dell'art. 36, comma 9, del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti;
Monitoraggio:
z) le giacenze di rifiuti conseguenti allo stoccaggio previsto nella presente ordinanza dovranno essere rendicontate in apposita relazione di gestione mensile da inviare ai seguenti organi di controllo: Regione Lazio, Citta' metropolitana di Roma Capitale, Arpa Lazio, Roma Capitale e Commissario straordinario;
aa) dovra' essere segnalato tempestivamente agli enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale correlato all'attivita' che possa causare pericolo per la salute, la incolumita', il benessere e la sicurezza della collettivita', dei singoli e degli addetti;
bb) la societa' AMA S.p.a. deve prestare le garanzie finanziare previste dalle vigenti norme di settore. Le garanzie finanziarie dovranno essere intestate al Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - piazza del Campidoglio n. 1 Roma - C.F. e P.IVA 96558420582;
F) l'immediata efficacia e pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
G) di notificare la presente ordinanza ad AMA S.p.a., nonche' la trasmissione alla Regione Lazio, alla Citta' Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Roma Capitale, alla ASL RM2 e ASL RM3 - Dipartimento di prevenzione servizio Pre.S.A.L. e S.I.S.P., ad ARPA Lazio - sezione di Roma ed al proprietario dell'area.
La presente ordinanza sara' pubblicata sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025, al seguente link: https://commissari.gov.it/giubileo2025
Avverso la presente ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice del processo amministrativo.
Roma, 7 maggio 2026

Il Commissario straordinario
di Governo
Gualtieri