| Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2026 (vai al sommario) |
| |
| LEGGE 13 maggio 2026, n. 79 |
| Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali. |
|
|
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 maggio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste Visto, il Guardasigilli: Nordio
Avvertenza: Il decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 64 del 18 marzo 2026. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 39. |
| | Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 MARZO 2026, N. 33
All'articolo 1: al comma 1, le parole: «siti internet» sono sostituite dalle seguenti: «siti internet,» e le parole: «al Garante per la concorrenza e il mercato» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato»; al comma 2, dopo le parole: «n. 5» sono inserite le seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23,»; al comma 3, le parole: «immediato rilievo» sono sostituite dalle seguenti: «immediata rilevazione», le parole: «riferimento comunica» sono sostituite dalle seguenti: «riferimento, comunica» e dopo le parole: «compagnie petrolifere» il segno di interpunzione «,» e' soppresso; al comma 4, le parole: «al Garante per la concorrenza e il mercato» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato»; al comma 5, le parole: «corredate da» sono sostituite dalle seguenti: «corredate di» e dopo le parole: «all'articolo 501-bis» e' inserita la seguente: «del». All'articolo 2: al comma 1, alinea, le parole: «approvato con il» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al» e le parole: «dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e fino al ventesimo giorno successivo alla medesima data di pubblicazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al ventesimo giorno successivo alla medesima data»; al comma 2, dopo le parole: «comma 1» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,». All'articolo 3: al comma 1, dopo la parola: «maggio» sono inserite le seguenti: «dell'anno 2026», dopo la parola: «febbraio» sono inserite le seguenti: «dello stesso anno» e la parola: «attributo» e' sostituita dalla seguente: «attribuito»; al comma 2, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui al»; al comma 3, dopo le parole: «sicurezza energetica» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «limiti di spesa previsto» sono sostituite dalle seguenti: «limiti di spesa previsti»; al comma 5, dopo le parole: «l'anno 2026» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; al comma 6, le parole: «presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto». All'articolo 4: al comma 3, dopo le parole: «e delle finanze» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; al comma 4, secondo periodo, la parola: «europei» e' soppressa. All'articolo 5: al comma 1, le parole: «convertito in» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla»; al comma 2: all'alinea, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e dopo le parole: «l'anno 2027» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; alla lettera a), le parole: «di ciascuno stato di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «relativi alle missioni e ai programmi degli stati di previsione»; alla lettera b), la parola: «rinvenienti» e' sostituita dalla seguente: «rivenienti»; alla lettera c), le parole: «convertito in» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla»; dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilita' di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le riduzioni di cui al comma 2, lettera a), possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze». L'Allegato 1 e' sostituito dal seguente:
«Allegato 1 (Art. 5, comma 2, lett. a)
Parte di provvedimento in formato grafico ». |
| |
|
|