| Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2026 (vai al sommario) |
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| DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2026, n. 80 |
| Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32; Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 18; Visto il regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869; Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2025; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del 18 marzo 2026; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 2026; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto detta le disposizioni necessarie all'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, relativo al ripristino della natura.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse: - L'art.76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 12 settembre 1988: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013: «Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici. 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.». Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione; c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246; d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi, della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni; e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato; f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili; h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi; i) e' assicurata la parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.». - Si riporta l'articolo 18 della legge 13 giugno 2025, n.91 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025: «Art. 18 (Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) individuare nel Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'autorita' nazionale competente designata per l'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991 e nel Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste l'autorita' nazionale competente designata per l'applicazione degli articoli 5, 10, 11, 12 e 13 del medesimo regolamento, definendo le rispettive competenze per gli articoli condivisi; b) individuare le amministrazioni competenti per l'attuazione del piano nazionale di ripristino previsto dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1991. 3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorita' interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.». - Il Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2023 (sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869) e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 luglio 2024, Serie L. - La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 (relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e' pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L 206. - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1991 si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 2
Autorita' nazionali competenti
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sono designati, per quanto di rispettiva competenza, quali autorita' nazionali competenti per il coordinamento delle attivita' da svolgere nell'ambito del regolamento (UE) 2024/1991. 2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, e' autorita' nazionale competente per l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 4, 6, 8 e 9 del regolamento (UE) 2024/1991. 3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e', altresi', autorita' nazionale competente, in coordinamento con il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per l'applicazione degli articoli 5, 10 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991 per gli aspetti relativi a: a) la tutela della biodiversita' e il recupero delle condizioni ambientali degli ecosistemi marini da ripristinare, come previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1991; b) la tutela e il ripristino delle popolazioni di impollinatori, come previsto dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991; c) il contributo nazionale alla messa a dimora di nuovi alberi a livello dell'Unione europea, al fine di conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 4, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) 2024/1991, come previsto dall'articolo 13 del medesimo regolamento. 4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, e' autorita' nazionale competente, in coordinamento con le regioni e provincie autonome, per l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/1991. 5. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e', altresi', autorita' nazionale competente, in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'applicazione degli articoli 5, 10 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991 per gli aspetti relativi a: a) la pesca e l'acquacoltura nell'ambito del ripristino degli ecosistemi marini, come previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1991, assicurando coerenza con la politica comune della pesca dell'Unione europea; b) i rapporti tra agricoltura e ambiente nell'ambito del ripristino delle popolazioni di impollinatori, come previsto dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991; c) il contributo nazionale alla messa a dimora di nuovi alberi a livello dell'Unione europea al fine di conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/1991, come previsto dall'articolo 13 del medesimo regolamento.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1991 si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 3
Piano nazionale di ripristino
1. Le autorita' nazionali competenti di cui all'articolo 2, nello svolgimento delle funzioni ad esse attribuite, provvedono a promuovere la necessaria collaborazione tra i soggetti coinvolti, ivi compresi i soggetti attuatori di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5, e ad assicurare il raccordo e coordinamento delle attivita' relative alla redazione del Piano nazionale di ripristino (di seguito «Piano»). Tali attivita' prevedono la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie, la concertazione e la consultazione, nonche' la divulgazione dei contenuti del Piano, come previsto dagli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) 2024/1991, ivi compresi il riesame e la revisione del Piano, come previsto dall'articolo 19 del medesimo regolamento. Sono fatte salve in ogni caso le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 2. Il Piano e' adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, secondo quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1991, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 3. Le autorita' nazionali competenti provvedono, altresi', ad assicurare la raccolta e la trasmissione alla Commissione europea delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2024/1991.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1991 si vedano le note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 4
Amministrazioni responsabili per l'attuazione del Piano nazionale di ripristino
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per quanto di rispettiva competenza, sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi marini di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1991, fatto salvo quanto previsto al comma 2. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti gestori delle aree naturali protette e le autorita' di bacino distrettuali, per quanto di rispettiva competenza, sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e d'acqua dolce di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1991, degli ecosistemi marini all'interno dei siti della rete Natura 2000 ricadenti nelle acque territoriali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1991, delle popolazioni di impollinatori di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991, nonche' degli ecosistemi agricoli di cui all'articolo 11 del medesimo regolamento. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti gestori delle aree naturali protette e le autorita' di bacino distrettuali, per quanto di rispettiva competenza, avvalendosi anche dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario come enti attuatori, sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino della connettivita' naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1991. 4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti gestori delle aree naturali protette e gli enti gestori delle aree forestali regionali pubbliche o di quelle private sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi forestali di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1991. 5. I comuni, le citta' metropolitane e le province sono responsabili per l'attuazione del Piano con riferimento agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi urbani di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1991, ferme restando le competenze e funzioni in materia di pianificazione urbanistica dei comuni e delle citta' metropolitane. L'attuazione delle azioni di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/1991, avviene nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonche' delle risorse specificamente stanziate in coerenza con le previsioni del Piano. 6. Le amministrazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, nell'attuazione delle misure di cui agli articoli 4, 8, 9, 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/1991, contribuiscono all'impegno di piantare nuovi alberi secondo quanto previsto dall'articolo 13 del medesimo regolamento. 7. Le amministrazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, altresi', lo svolgimento delle attivita' relative a: a) il monitoraggio, come previsto dall'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/1991; b) la trasmissione alle autorita' nazionali competenti di cui all'articolo 2 del presente decreto delle informazioni necessarie per le comunicazioni alla Commissione europea, come previsto dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2024/1991.
Note all'art. 4: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1991 si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 5
Tavolo di indirizzo e coordinamento strategico
1. E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Tavolo di indirizzo e coordinamento strategico, composto dai seguenti membri: a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con funzioni di presidente; b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; c) un rappresentante del Ministero della cultura; d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; e) un rappresentante del Ministero della difesa; f) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy; g) un rappresentante del Ministero della salute; h) un rappresentante del Ministero del turismo; i) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ove nominato; l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, ove nominato; m) un rappresentante della Commissione Politiche Agricole e uno della Commissione CAES della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; n) un rappresentante dei Comuni e delle Citta' metropolitane individuato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). 2. Il Tavolo di cui al comma 1 si riunisce con cadenza annuale e assicura il necessario indirizzo e coordinamento tra le amministrazioni coinvolte ai fini della corretta attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 e del coinvolgimento dei soggetti a vario titolo interessati. 3. Ai componenti del Tavolo di cui al comma 1 non sono corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1991 si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 aprile 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei minitri
Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Nordio, Ministro della giustizia
Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste
Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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