Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2026 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2026, n. 80
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 18;
Visto il regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869;
Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2025;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del 18 marzo 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 2026;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto detta le disposizioni necessarie all'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, relativo al ripristino della natura.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:
- L'art.76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.214 del 12
settembre 1988:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo degli articoli 31 e 32 della
legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 3 del 4 gennaio 2013:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta l'articolo 18 della legge 13 giugno 2025,
n.91 recante: «Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025:
«Art. 18 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il
regolamento (UE) 2022/869). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) individuare nel Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica l'autorita' nazionale competente
designata per l'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 8, 9,
10 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991 e nel Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste l'autorita' nazionale competente designata per
l'applicazione degli articoli 5, 10, 11, 12 e 13 del
medesimo regolamento, definendo le rispettive competenze
per gli articoli condivisi;
b) individuare le amministrazioni competenti per
l'attuazione del piano nazionale di ripristino previsto
dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1991.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e'
adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le autorita' interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Il Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 giugno 2023 (sul ripristino della
natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869) e'
pubblicato nella G.U.U.E. 29 luglio 2024, Serie L.
- La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992 (relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e'
pubblicata nella G.U.C.E. 22 luglio 1992, n. L 206.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1991 si
vedano le note alle premesse.
 
Art. 2

Autorita' nazionali competenti

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sono designati, per quanto di rispettiva competenza, quali autorita' nazionali competenti per il coordinamento delle attivita' da svolgere nell'ambito del regolamento (UE) 2024/1991.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, e' autorita' nazionale competente per l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 4, 6, 8 e 9 del regolamento (UE) 2024/1991.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e', altresi', autorita' nazionale competente, in coordinamento con il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per l'applicazione degli articoli 5, 10 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991 per gli aspetti relativi a:
a) la tutela della biodiversita' e il recupero delle condizioni ambientali degli ecosistemi marini da ripristinare, come previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1991;
b) la tutela e il ripristino delle popolazioni di impollinatori, come previsto dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991;
c) il contributo nazionale alla messa a dimora di nuovi alberi a livello dell'Unione europea, al fine di conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 4, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) 2024/1991, come previsto dall'articolo 13 del medesimo regolamento.
4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, e' autorita' nazionale competente, in coordinamento con le regioni e provincie autonome, per l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/1991.
5. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e', altresi', autorita' nazionale competente, in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'applicazione degli articoli 5, 10 e 13 del regolamento (UE) 2024/1991 per gli aspetti relativi a:
a) la pesca e l'acquacoltura nell'ambito del ripristino degli ecosistemi marini, come previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1991, assicurando coerenza con la politica comune della pesca dell'Unione europea;
b) i rapporti tra agricoltura e ambiente nell'ambito del ripristino delle popolazioni di impollinatori, come previsto dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991;
c) il contributo nazionale alla messa a dimora di nuovi alberi a livello dell'Unione europea al fine di conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi di cui agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/1991, come previsto dall'articolo 13 del medesimo regolamento.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1991 si
vedano le note alle premesse.
 
Art. 3

Piano nazionale di ripristino

1. Le autorita' nazionali competenti di cui all'articolo 2, nello svolgimento delle funzioni ad esse attribuite, provvedono a promuovere la necessaria collaborazione tra i soggetti coinvolti, ivi compresi i soggetti attuatori di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5, e ad assicurare il raccordo e coordinamento delle attivita' relative alla redazione del Piano nazionale di ripristino (di seguito «Piano»). Tali attivita' prevedono la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie, la concertazione e la consultazione, nonche' la divulgazione dei contenuti del Piano, come previsto dagli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) 2024/1991, ivi compresi il riesame e la revisione del Piano, come previsto dall'articolo 19 del medesimo regolamento. Sono fatte salve in ogni caso le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
2. Il Piano e' adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, secondo quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1991, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le autorita' nazionali competenti provvedono, altresi', ad assicurare la raccolta e la trasmissione alla Commissione europea delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2024/1991.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1991 si
vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note alle premesse.
 
Art. 4

Amministrazioni responsabili per l'attuazione
del Piano nazionale di ripristino

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, per quanto di rispettiva competenza, sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi marini di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1991, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti gestori delle aree naturali protette e le autorita' di bacino distrettuali, per quanto di rispettiva competenza, sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e d'acqua dolce di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1991, degli ecosistemi marini all'interno dei siti della rete Natura 2000 ricadenti nelle acque territoriali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1991, delle popolazioni di impollinatori di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991, nonche' degli ecosistemi agricoli di cui all'articolo 11 del medesimo regolamento.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti gestori delle aree naturali protette e le autorita' di bacino distrettuali, per quanto di rispettiva competenza, avvalendosi anche dei Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario come enti attuatori, sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino della connettivita' naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1991.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti gestori delle aree naturali protette e gli enti gestori delle aree forestali regionali pubbliche o di quelle private sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi forestali di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1991.
5. I comuni, le citta' metropolitane e le province sono responsabili per l'attuazione del Piano con riferimento agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi urbani di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/1991, ferme restando le competenze e funzioni in materia di pianificazione urbanistica dei comuni e delle citta' metropolitane. L'attuazione delle azioni di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/1991, avviene nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, nonche' delle risorse specificamente stanziate in coerenza con le previsioni del Piano.
6. Le amministrazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, nell'attuazione delle misure di cui agli articoli 4, 8, 9, 10, 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/1991, contribuiscono all'impegno di piantare nuovi alberi secondo quanto previsto dall'articolo 13 del medesimo regolamento.
7. Le amministrazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, altresi', lo svolgimento delle attivita' relative a:
a) il monitoraggio, come previsto dall'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/1991;
b) la trasmissione alle autorita' nazionali competenti di cui all'articolo 2 del presente decreto delle informazioni necessarie per le comunicazioni alla Commissione europea, come previsto dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2024/1991.

Note all'art. 4:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1991 si
vedano le note alle premesse.
 
Art. 5

Tavolo di indirizzo e coordinamento strategico

1. E' costituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un Tavolo di indirizzo e coordinamento strategico, composto dai seguenti membri:
a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
c) un rappresentante del Ministero della cultura;
d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e) un rappresentante del Ministero della difesa;
f) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy;
g) un rappresentante del Ministero della salute;
h) un rappresentante del Ministero del turismo;
i) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ove nominato;
l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, ove nominato;
m) un rappresentante della Commissione Politiche Agricole e uno della Commissione CAES della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
n) un rappresentante dei Comuni e delle Citta' metropolitane individuato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).
2. Il Tavolo di cui al comma 1 si riunisce con cadenza annuale e assicura il necessario indirizzo e coordinamento tra le amministrazioni coinvolte ai fini della corretta attuazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 e del coinvolgimento dei soggetti a vario titolo interessati.
3. Ai componenti del Tavolo di cui al comma 1 non sono corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Note all'art. 5:
- Per i riferimenti al regolamento (UE) 2024/1991 si
vedano le note alle premesse.
 
Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 aprile 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei minitri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Nordio, Ministro della giustizia

Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Nordio