Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2026 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 18 marzo 2026, n. 33
Testo del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 64 del 18 marzo 2026), coordinato con la legge di conversione 13 maggio 2026, n. 79 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Prevenzione e contrasto alle manovre
speculative sui carburanti

1. Le societa' petrolifere o i soggetti giuridici che assicurano l'approvvigionamento della rete di vendita dei carburanti per autotrazione per uso civile comunicano giornalmente agli esercenti i prezzi consigliati di vendita ai clienti finali ovvero previsti per la propria rete di distribuzione e vendita, curandone la pubblicazione con adeguata evidenza sui propri siti internet, e li trasmettono al Garante per la sorveglianza dei prezzi e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai fini del monitoraggio della filiera e delle valutazioni di competenza relative al corretto funzionamento del mercato. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma, si applica una sanzione pari allo 0,1 per cento del fatturato giornaliero.
2. I prezzi comunicati dagli esercenti ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, non possono essere variati in aumento nell'arco della giornata in cui e' stata effettuata la comunicazione.
3. Il Ministero delle imprese e del made in Italy - Garante per la sorveglianza dei prezzi istituisce uno speciale regime di controllo dei fenomeni distorsivi lungo la filiera di approvvigionamento e distribuzione dei carburanti al fine dell'immediata rilevazione, previa individuazione di indici di anomalia, dell'andamento dei prezzi al consumo in rapporto alla variazione dei prezzi delle materie prime e raffinate sui mercati internazionali. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, sulla base del monitoraggio dell'andamento del prezzo alla pompa, se rileva un anomalo e repentino incremento dei prezzi rispetto alle quotazioni internazionali di riferimento, comunica alla Guardia di finanza il dettaglio degli operatori della distribuzione e delle relative compagnie petrolifere presso i quali accertare e verificare, sulla base della documentazione contabile disponibile, le eventuali anomalie sui costi e prezzi giornalieri di acquisto del carburante e, risalendo lungo la filiera, il costo giornaliero di acquisto del greggio e dei prodotti raffinati da parte del titolare dell'autorizzazione petrolifera sui mercati di riferimento.
4. Le risultanze degli accertamenti della Guardia di finanza sono immediatamente trasmesse anche al Garante per la sorveglianza dei prezzi per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 199-quinquies della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per l'eventuale avvio dei procedimenti sanzionatori di competenza previsti dalle vigenti disposizioni.
5. Fermo quanto previsto dall'articolo 347 del codice di procedura penale, il Garante per la sorveglianza dei prezzi trasmette entro due giorni all'Autorita' giudiziaria le risultanze istruttorie di cui al comma 3, corredate di un rapporto, anche al fine di verificare la sussistenza del reato di «manovre speculative su merci» di cui all'articolo 501-bis del codice penale.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per un periodo pari a tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 14
gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 10 marzo 2023, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia
di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento
dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei
prezzi, nonche' di sostegno per la fruizione del trasporto
pubblico):
«Art. 1 (Disposizioni in materia di bonus carburante
e di trasparenza e controllo del prezzo di vendita al
pubblico di carburante per autotrazione). - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'art. 51, comma 3, terzo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi
titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di
lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1°
gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla
formazione del reddito del lavoratore, se di importo non
superiore a euro 200 per lavoratore. L'esclusione dal
concorso alla formazione del reddito del lavoratore,
disposta dal primo periodo, non rileva ai fini
contributivi. Agli oneri derivanti dal presente comma,
valutati in 13,3 milioni di euro nell'anno 2023 e in 1,2
milioni di euro nell'anno 2024, si provvede, quanto a 7,3
milioni di euro nell'anno 2023, mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 6 milioni
di euro nell'anno 2023 e a 1,2 milioni di euro nell'anno
2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, di cui all'art. 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy,
ricevute le comunicazioni sui prezzi dei carburanti di cui
all'art. 51, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99,
provvede all'elaborazione dei dati, calcola la media
aritmetica, su base regionale e delle province autonome,
dei prezzi comunicati dagli esercenti l'attivita' di
vendita al pubblico di carburante per autotrazione in
impianti situati fuori della rete autostradale nonche' la
media aritmetica, su base nazionale, di quelli comunicati
dagli esercenti operanti lungo la rete autostradale e ne
cura la pubblicazione nel proprio sito internet
istituzionale. I dati sono pubblicati in formato aperto ai
sensi dell'art. 1, comma 1, lettera l-bis), del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di consentire la
elaborazione di applicazioni informatiche e servizi
fruibili anche a mezzo di dispositivi portatili. La
modalita' delle comunicazioni, da effettuarsi al variare,
in aumento o in diminuzione, del prezzo praticato e
comunque con frequenza settimanale, anche in mancanza di
variazioni, nonche' le caratteristiche e le modalita' di
esposizione dei cartelloni contenenti le informazioni di
cui al comma 3 sono definite con decreto del Ministro delle
imprese e del made in Italy, da adottare entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
3. Gli esercenti l'attivita' di vendita al pubblico di
carburante per autotrazione, compresi quelli operanti lungo
la rete autostradale, espongono con adeguata evidenza
cartelloni riportanti i prezzi medi di riferimento definiti
ai sensi del comma 2.
3-bis. Al fine di garantire un'adeguata diffusione
presso l'utenza dei dati comunicati e delle medie dei
prezzi pubblicate, il Ministero delle imprese e del made in
Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, sviluppa e rende disponibile gratuitamente,
mediante un soggetto in house ovvero sulla base di
convenzioni stipulate con amministrazioni pubbliche dotate
di specifica competenza, un'applicazione informatica,
fruibile per mezzo di dispositivi portatili, che consenta
la consultazione dei prezzi medi di cui al comma 2 nonche'
dei prezzi praticati dai singoli esercenti, tramite
apposite funzioni di selezione, anche su base geografica, a
disposizione degli utenti. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 500.000 euro, per l'anno 2023, per lo sviluppo e
l'implementazione dell'applicazione informatica, e di
100.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, per il
supporto tecnico-specialistico e i servizi connessi alla
gestione dell'applicazione.
4. In caso di violazione degli obblighi di
comunicazione, come specificati dal decreto emanato ai
sensi del comma 2, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 200 a euro 2.000, tenuto conto anche del
livello di fatturato dell'esercente, per il giorno in cui
la violazione si e' consumata. Ove la violazione degli
obblighi di comunicazione sia reiterata per almeno quattro
volte, anche non consecutive, nell'arco di sessanta giorni,
puo' essere disposta la sospensione dell'attivita' per un
periodo da uno a trenta giorni. La sanzione di cui al primo
periodo si applica, con i medesimi importi e modalita',
anche in caso di violazione dell'obbligo di esposizione del
prezzo medio di cui al comma 3. L'accertamento delle
violazioni di cui ai precedenti periodi e' effettuato dal
Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dei
poteri di accertamento di cui all'art. 41-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese
e del made in Italy e pubblicati nel sito internet
istituzionale del medesimo Ministero, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. All'irrogazione
delle sanzioni provvede il prefetto. Ai relativi
procedimenti amministrativi si applica, in quanto
compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689. Il presente
comma si applica, altresi', alle violazioni dell'art. 15,
comma 5, del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' in caso di
omessa comunicazione ai sensi dell'art. 51, comma 1, della
legge 23 luglio 2009, n. 99, e quando il prezzo
effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato
dal singolo impianto di distribuzione.
5. Una quota pari al 50 per cento delle sanzioni
amministrative applicate per le violazioni degli obblighi
di cui ai commi 2 e 3 e' versata all'entrata del bilancio
dello Stato e riassegnata ad apposito capitolo iscritto
nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del
made in Italy, per essere destinata allo sviluppo
dell'infrastruttura informatica e telematica per la
rilevazione dei prezzi dei carburanti per autotrazione per
uso civile, nonche' ad iniziative in favore dei consumatori
volte a favorire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e
a diffondere il consumo consapevole e informato. Con
decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono indicate le modalita' di ripartizione delle somme di
cui al primo periodo.
5-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le
amministrazioni competenti verificano l'allineamento delle
iscrizioni presenti nelle banche di dati di cui all'art. 1,
comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124 7. Nelle more
della piena interoperabilita' tra le suddette banche di
dati, ogni inserimento, cancellazione o modifica
nell'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina,
gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale,
di cui al medesimo articolo 1, comma 100, della legge n.
124 del 2017, e' comunicato all'Osservatorio sui prezzi dei
carburanti. Le amministrazioni competenti provvedono
all'attuazione del presente comma con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
6. All'art. 17, comma 1, del codice del consumo, di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole:
«Chiunque omette di indicare il prezzo per unita' di
misura» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto
previsto dalla disciplina di settore per la violazione
dell'art. 15, comma 5, chiunque omette di indicare il
prezzo per unita' di misura».
7. L'art. 51, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n.
99, e' abrogato.
7-bis. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, di
cui all'art. 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, predispone trimestralmente una relazione
sull'andamento dei prezzi medi di cui al comma 2, in cui
sono specificamente illustrate le variazioni rilevate nella
filiera del prezzo; la relazione e' pubblicata nel sito
internet dell'Osservatorio dei prezzi e delle tariffe del
Ministero delle imprese e del made in Italy.
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a
500.000 euro per l'anno 2023 e a 100.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2024, si provvede:
a) per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del
made in Italy;
b) a decorrere dall'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.»
- Si riporta il comma 199-quinquies dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
«199-quinquies. Qualora dalle analisi condotte in
seno alla Commissione o dalle indagini conoscitive emergano
fenomeni speculativi lungo la filiera di origine e
produzione, ingrosso e distribuzione, nonche' vendita e
consumo, il Garante riferisce gli esiti delle attivita' al
Ministro delle imprese e del made in Italy che ne informa,
ove necessario, il Governo per l'adozione di adeguate
misure correttive o di ogni altra iniziativa ritenuta
opportuna.»
- Si riporta il testo dell'art. 347 del codice di
procedura penale:
«Art. 347 (Obbligo di riferire la notizia del reato).
- 1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria,
senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per
iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri
elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di
prova e le attivita' compiute, delle quali trasmette la
relativa documentazione.
2. Comunica, inoltre, quando e' possibile, le
generalita', il domicilio e quanto altro valga alla
identificazione della persona nei cui confronti vengono
svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che
siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la
ricostruzione dei fatti.
2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali e'
prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui
confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione
della notizia di reato e' trasmessa al piu' tardi entro
quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le
disposizioni di legge che prevedono termini particolari.
3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati
nell'art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del
presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli
articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero
dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma,
numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo
comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando
sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della
notizia di reato e' data immediatamente anche in forma
orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo
quella scritta con le indicazioni e la documentazione
previste dai commi 1 e 2.
4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica
il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.»
- Si riporta il testo dell'art. 501-bis del codice
penale:
«Art. 501-bis (Manovre speculative su merci). - Fuori
dei casi previsti dall'art. precedente, chiunque,
nell'esercizio di qualsiasi attivita' produttiva o
commerciale, compie manovre speculative ovvero occulta,
accaparra od incetta materie prime, generi alimentari di
largo consumo o prodotti di prima necessita', in modo atto
a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato
interno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire.
Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di
fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle
merci indicate nella prima parte del presente articolo e
nell'esercizio delle medesime attivita', ne sottrae alla
utilizzazione o al consumo rilevanti quantita'.
L'autorita' giudiziaria competente e, in caso di
flagranza, anche gli ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria procedono al sequestro delle merci, osservando
le norme sull'istruzione formale. L'autorita' giudiziaria
competente dispone la vendita coattiva immediata delle
merci stesse nelle forme di cui all'art. 625 del codice di
procedura penale.
La condanna importa l'interdizione dall'esercizio di
attivita' commerciali o industriali per le quali sia
richiesto uno speciale permesso o una speciale
abilitazione, autorizzazione o licenza da parte
dell'autorita' e la pubblicazione della sentenza.»
 

Allegato 1
(Art. 5, comma 2, lett. a)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Misure in materia di accise

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio impiegato come carburante e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rideterminate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al ventesimo giorno successivo alla medesima data, nelle seguenti misure:
a) benzina: 472,90 euro per 1000 litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1000 litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 417,4 milioni di euro per l'anno 2026 e in 6,1 milioni di euro nell'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'Allegato I del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative):
«ALLEGATO I
ELENCO PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE ED
ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO
UNICO.
Prodotti energetici
benzina con piombo: lire 1.111.490 per mille litri;
benzina: lire 1.003.480 per mille litri;
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 415.990
per mille litri;
Oli da gas o gasolio:
usato come carburante: lire 747.470 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470
per mille litri;
usato per la produzione diretta o indiretta di energia
elettrica: euro 12,8 per mille litri.
Oli vegetali non modificati chimicamente usati per la
produzione diretta o indiretta di energia elettrica:
esenzione.
Oli combustibili: usati per riscaldamento:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 128,26775 per
mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 64,2421 per
mille chilogrammi;
per uso industriale:
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): euro 63,75351 per
mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): euro 31,38870 per
mille chilogrammi;
usati per la produzione diretta o indiretta di energia
elettrica: euro 15,4 per mille chilogrammi.
Oli minerali greggi, naturali usati per la produzione
diretta o indiretta di energia elettrica: euro 15,4 per
mille chilogrammi.
Gas di petrolio liquefatti:
usato come carburante: lire 591.640 per mille kg.;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
359.220 per mille kg.;
usato per la produzione diretta o indiretta di
energia elettrica: euro 0,70 per mille chilogrammi.
Gas naturale:
per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo
per combustione per usi non domestici: euro 0,012498
per metro cubo
per combustione per usi domestici:
a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro
0,044 per metro cubo;
b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e
fino a 480 metri cubi annui: euro 0,175 per metro cubo;
c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e
fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,170 per metro cubo;
d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui:
euro 0,186 per metro cubo;
per combustione per usi domestici limitatamente ai
consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218:
a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro
0,038 per metro cubo;
b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e
fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e
fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,120 per metro cubo;
d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui:
euro 0,150 per metro cubo.
per la produzione diretta o indiretta di energia
elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi.
Alcole e bevande alcoliche
Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato;
Vino: lire zero;
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire
zero;
Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro.
Tabacchi lavorati:
a) sigari 23,5 per cento;
b) sigaretti 27 per cento per l'anno 2026, 27,5 per
cento per l'anno 2027 e 28 per cento a decorrere dall'anno
2028;
c) sigarette 49,23 per cento per l'anno 2026, 48,50 per
cento per l'anno 2027 e 48 per cento a decorrere dall'anno
2028;
d) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per
arrotolare le sigarette 60,7 per cento per l'anno 2026,
60,9 per cento per l'anno 2027 e 61,1 per cento a decorrere
dall'anno 2028;
e) altri tabacchi da fumo 56,5 per cento;
f) tabacchi da fiuto e da masticare 25,28 per cento.
Energia elettrica
Per ogni kWh di energia impiegata:
per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10
per ogni kWh;
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle
abitazioni:
a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si
applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh
consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh
si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;
b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:
1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si
applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh
consumati nel mese si applica un'imposta in misura fissa
pari a euro 4.820.
per la fornitura di energia elettrica erogata da
impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di
impianti elettrici con potenza installata nominale
superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005 per
ogni kWh.
Imposizioni diverse
Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg. Bitumi di
petrolio lire 60.000 per mille kg.»
 
Art. 3

Misure in favore dell'autotrasporto

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attivita' di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026 rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno come rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il contributo di cui al presente comma e' concesso nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2026 ed e' attribuito alle condizioni e con le modalita' previste dal decreto di cui al comma 3.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 entro il 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla verifica delle condizioni di cui al suddetto comma, alle procedure di concessione del contributo sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 5.
6. In considerazione dell'andamento delle sensibili oscillazioni del prezzo dei carburanti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2026, l'aggiornamento di cui all'articolo 1, comma 250 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 avviene con cadenza mensile con riferimento alla sola componente riferita al costo del gasolio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 24-ter del citato
decreto legislativo n. 504 del 1995:
«Art. 24-ter (Gasolio commerciale). - 1. Il gasolio
commerciale usato come carburante e' assoggettato ad accisa
con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego
dal numero 4-bis della tabella A allegata al presente testo
unico.
2. Per gasolio commerciale usato come carburante si
intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di
quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal
1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro
4 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtu' di
altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilita',
per i seguenti scopi:
a) attivita' di trasporto di merci con veicoli di
massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate
esercitata da:
1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi;
2) persone fisiche o giuridiche munite della
licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto
proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
3) imprese stabilite in altri Stati membri
dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti
dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della
professione di trasportatore di merci su strada;
b) attivita' di trasporto di persone svolta da:
1) enti pubblici o imprese pubbliche locali
esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi
regionali di attuazione;
2) imprese esercenti autoservizi interregionali di
competenza statale di cui al decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 285;
3) imprese esercenti autoservizi di competenza
regionale e locale di cui al decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422;
4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito
comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
3. E' considerato altresi' gasolio commerciale il
gasolio impiegato per attivita' di trasporto di persone
svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a
fune in servizio pubblico.
4. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore
accisa applicata al gasolio commerciale e' determinato in
misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I, e
quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del
predetto rimborso, i soggetti di cui ai commi 2 e 3
presentano apposita dichiarazione al competente ufficio
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese
successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui
e' avvenuto il consumo del gasolio commerciale. Per
ciascuno dei predetti trimestri, il rimborso di cui al
presente comma e' riconosciuto, entro il limite
quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun
veicolo di cui al comma 2, per ogni chilometro percorso
dallo stesso veicolo.
5. Il credito spettante ai sensi del comma 4 del
presente articolo e' riconosciuto, mediante la
compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre dell'anno solare
successivo a quello in cui il medesimo credito e' sorto per
effetto del provvedimento di accoglimento o del decorso del
termine di sessanta giorni dal ricevimento della
dichiarazione.
6. In alternativa a quanto previsto dal comma 5, il
credito spettante ai sensi del comma 4 puo' essere
riconosciuto in denaro.»
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241(Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi
importo maturati a titolo di contributi nei confronti
dell'INPS puo' essere effettuata: a) dai datori di lavoro
non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a
quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione
in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni
necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito
emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua
presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica
delle note di rettifica passive; b) dai datori di lavoro
che versano la contribuzione agricola unificata per la
manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del
versamento relativo alla dichiarazione di manodopera
agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori
autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed
esercenti attivita' commerciali e dai liberi professionisti
iscritti alla Gestione separata presso l'INPS di cui
all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a
decorrere dal decimo giorno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il
credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla
correttezza sostanziale del credito compensato. Sono
escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i
compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta
Gestione separata presso l'INPS.
1-ter. La compensazione dei crediti di qualsiasi
importo per premi e accessori maturati nei confronti
dell'INAIL puo' essere effettuata a condizione che il
credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli
archivi del predetto Istituto.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all'imposta prevista dall'art. 1, commi da 491
a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917a;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche;
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni;
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2-bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'art. 8,
comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i
contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
cessazione della partita IVA, ai sensi dell'art. 35, commi
15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta'
di avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui all'art.
8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i
contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti
passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai
sensi dell'art. 35, comma 15-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla data di
notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti
IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta
esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse
le irregolarita' che hanno generato l'emissione del
provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.»
- Si riporta il comma 53 dell'art. 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
«53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga
alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive,
i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 280,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal
presente comma non si applica al credito d'imposta di cui
all'art. 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010.»
- Si riporta il testo dell'art. 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001):
«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti
intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo
per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di
bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, il limite di cui al periodo precedente puo' essere
elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000
euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'art. 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di
cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984,
n. 720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi
di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non
sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai
sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi
versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni
caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella
misura ridotta indicata nell'articolo 13, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente
alla presentazione della dichiarazione nella quale sono
esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte,
abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto,
maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione
si applica se la violazione non e' stata gia' constatata e
comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' di accertamento delle quali il sostituto
d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza
e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
versamento dell'imposta.
5. All'art. 37, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole:
"entro il termine previsto dall'art. 2946 del codice
civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine
di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'art. 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".»
- Si riporta il testo degli articoli 61 e 109 del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
«Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'art. 15.»
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della
presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a
formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio di competenza non sia ancora certa
l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare
concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano
tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso
obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta
per una quota determinata in conformita' al piano di
ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto economico.
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'art.
101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari
alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'art.
87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non
imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti,
percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale
disposizione si applica anche alle differenze negative tra
i ricavi dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lettere c) e
d), e i relativi costi.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con
riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi
precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti
per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'art. 87.
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'art. 37-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali
negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni
iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle
azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni
di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si
applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002.
3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di
cui ai commi 3-bis e 3-ter il contribuente interpella
l'amministrazione ai sensi dell'art. 11, comma 2, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei
diritti del contribuente.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio
precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme della presente sezione
che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto
economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le
spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli
altri proventi, che pur non risultando imputati al conto
economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in
deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi
certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95,
sono deducibili nella misura del 75 per cento.
5-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per
viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di
linea di cui all'art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21,
sostenute nel territorio dello Stato, nonche' i rimborsi
analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili a
condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con
versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi
di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241.
5-ter. Le spese di vitto e alloggio e quelle per
viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di
linea di cui all'art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21,
sostenute nel territorio dello Stato per le prestazioni di
servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonche' i
rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono
deducibili alle condizioni di cui al comma 5-bis.
6. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli
interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'art. 1996 che
eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a
concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese
e gli altri componenti negativi di cui al secondo periodo
del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal
predetto articolo 96, non si tiene conto di un ammontare
corrispondente a quello non ammesso in deduzione.
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo
sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro
diritto analogo relativamente ad una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'art.
89.
9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque
denominati, di cui all'art. 44, per la quota di essa che
direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai
risultati economici della societa' emittente o di altre
societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in
relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati
emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione ed a quelli di cui all'art. 2554 del codice
civile allorche' sia previsto un apporto diverso da quello
di opere e servizi.»
- Si riporta il comma 250 dell'art. 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2015):
«250. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4
dell'art. 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, come da ultimo sostituito dal comma 248 del
presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate
mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul
prezzo medio del gasolio per autotrazione, pubblica e
aggiorna trimestralmente nel proprio sito internet valori
indicativi di riferimento dei costi di esercizio
dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi.»
 
Art. 4

Credito d'imposta per l'acquisto di gasolio
a favore delle imprese ittiche

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, e' riconosciuto alle imprese esercenti l'attivita' di pesca, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attivita', un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 5.

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 si veda nei riferimenti normativi
all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 si veda nei riferimenti normativi
all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 34 della legge 23 dicembre
2000, n. 388 si veda nei riferimenti normativi all'art. 3.
- Per il testo degli articoli 61 e 109 del testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si
veda nei riferimenti normativi all'art. 3.
 
Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e' incrementato di 15,5 milioni di euro per l'anno 2027.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo e dagli articoli 3 e 4, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2026 e 15,5 milioni di euro per l'anno 2027, e dall'articolo 2, valutati in 417,4 milioni di euro per l'anno 2026 e 6,1 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 527,4 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e cassa relativi alle missioni e ai programmi degli stati di previsione della spesa di cui all'Allegato 1;
b) quanto a 15,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate rivenienti dall'articolo 2;
c) quanto a 6,1 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-bis. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilita' di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le riduzioni di cui al comma 2, lettera a), possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti in
materia fiscale e di finanza pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori
modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e
"30 dicembre 2004", indicate dopo le parole: "seconda rata"
e: "terza rata", sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: "30
giugno 2005", inserite dopo le parole: "deve essere
integrata entro il", sono sostituite dalle seguenti: "31
ottobre 2005";
c) al comma 37 dell'art. 32 le parole: "30 giugno
2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005".
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'art. 5 del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive modificazioni,
e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»
- Si riporta il testo dell'art. 33 della legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza
pubblica):
«Art. 33 (Assestamento e variazioni di bilancio). -
1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, il Ministro
dell'economia e delle finanze presenta un disegno di legge
ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio
formulate a legislazione vigente, anche sulla scorta della
consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede
di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre
precedente.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle
variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei
provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla
presentazione del disegno di legge di bilancio indicando,
per ciascuna unita' elementare di bilancio, ai fini della
gestione e della rendicontazione, le dotazioni di
competenza, di cassa e in conto residui.
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
altresi' autorizzato a provvedere alle variazioni di cui al
comma 2 anche in relazione ai provvedimenti legislativi
pubblicati nei sessanta giorni precedenti alla
presentazione del disegno di legge di bilancio i cui
effetti non risultino recepiti nel medesimo disegno di
legge.
3. Con il disegno di legge di cui al comma 1 possono
essere proposte, limitatamente all'esercizio in corso,
variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie
previste a legislazione vigente, anche relative ad unita'
di voto diverse, restando comunque precluso l'utilizzo
degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese
correnti.
4. Con decreto del Ministro competente, da comunicare
alla Corte dei conti, per motivate esigenze, possono essere
rimodulate in termini di competenza e di cassa, previa
verifica del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le
dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun programma del
proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori
legislativi di cui all'art. 21, comma 5, lettera b), e
comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla
lettera a) del medesimo comma 5 dell'art. 21. Resta
precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto
capitale per finanziare spese correnti.
4-bis. Con decreti direttoriali, previa verifica del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato ai fini del rispetto
dei saldi di finanza pubblica, possono essere disposte
variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, nell'ambito degli stanziamenti di spesa di ciascuna
azione, con esclusione dei fattori legislativi di cui
all'art. 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto
dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di
cui alla lettera a) del medesimo comma 5 dell'art. 21.
Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in
conto capitale per finanziare spese correnti.
4-ter. Nell'ambito dello stato di previsione di ciascun
Ministero possono essere effettuate, ad invarianza di
effetti sui saldi di finanza pubblica, variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, aventi
ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a
titoli diversi, iscritti nella categoria 2 (consumi
intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi),
con esclusione dei fattori legislativi di cui all'art. 21,
comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di
spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5
dell'art. 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti
in conto capitale per finanziare spese correnti. Salvo
quanto previsto dal comma 4-quater, le variazioni
compensative di cui al primo periodo sono disposte con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su
proposta del Ministro competente.
4-quater. Nel caso in cui le variazioni compensative di
cui al comma 4-ter abbiano ad oggetto spese concernenti
l'acquisto di beni e servizi comuni a piu' centri di
responsabilita' amministrativa, gestite nell'ambito dello
stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di
servizio, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni possono essere
disposte con decreto interdirettoriale del dirigente
generale, cui fa capo il predetto ufficio o struttura di
servizio del Ministero interessato, e dell'Ispettore
generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio della
Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte
dei conti.
4-quinquies. Al fine di preordinare nei tempi stabiliti
le disponibilita' di cassa occorrenti per disporre i
pagamenti e di rendere effettive le previsioni indicate nei
piani finanziari dei pagamenti, con decreto del Ministro
competente, da comunicare al Parlamento ed alla Corte dei
conti, in ciascun stato di previsione della spesa, possono
essere disposte, tra unita' elementari di bilancio, ai fini
della gestione e della rendicontazione, variazioni
compensative di sola cassa, fatta eccezione per i pagamenti
effettuati mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa,
previa verifica da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, della compatibilita' delle medesime con gli
obiettivi programmati di finanza pubblica.
4-sexies. Le variazioni di bilancio in termini di
competenza, cassa e residui, necessarie alla ripartizione
nel corso dell'esercizio finanziario, anche tra diversi
Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge sono
disposte, salvo che non sia diversamente previsto dalla
legge medesima, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze su proposta dei Ministri interessati.
4-septies. Il disegno di legge di assestamento e'
corredato di una relazione tecnica, in cui si da' conto
della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o
da impiegare con gli obiettivi programmatici di cui
all'art. 10, comma 2, lettera e). La relazione e'
aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di
assestamento tra i due rami del Parlamento.
4-octies. Il budget di cui all'art. 21, comma 11,
lettera f), e' aggiornato sulla base del disegno di legge
di assestamento e, successivamente, sulla base delle
eventuali modifiche apportate al medesimo disegno di legge
a seguito dell'esame parlamentare.»
 
Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.