| Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE |
| ORDINANZA 27 aprile 2026 |
| Rimodulazione dell'elenco degli interventi a rendicontazione PNRR a seguito della revisione degli obiettivi di performance e del budget assegnato alla misura di competenza del Commissario straordinario, come definiti con la seconda revisione nazionale del PNRR, approvata dal Consiglio dell'Unione europea (Ecofin) in data 27 novembre 2025 (n. 15106/2025). (Ordinanza 59/2026). |
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011, recante «Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con la decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; Viste le successive decisioni di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea di modifica della decisione di esecuzione in data 13 luglio 2021: decisione di esecuzione del Consiglio del 19 settembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, con i relativi traguardi e obiettivi aggiornati come da allegato ST 12259/23 del 15 settembre 2023; decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 a seguito dell'inserimento del capitolo REPowerEU, con traguardi e obiettivi rideterminati dall'allegato ST 16051/23 ADD 1 del 24 novembre 2023; decisione di esecuzione del Consiglio del 14 maggio 2024, recante modifiche tecniche e correzione di errori materiali, basata sui contenuti dell'allegato ST 9399/24 ADD 1 del 2 maggio 2024; decisione di esecuzione del Consiglio del 18 novembre 2024, di ulteriore modifica della decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, i cui traguardi e obiettivi risultano definiti nell'allegato ST 15114/24 ADD 1 REV 1 del 12 novembre 2024; decisione di esecuzione del Consiglio del 20 giugno 2025, relativa alla revisione intermedia del Piano, con riferimento all'allegato ST 9587/25 ADD 1 del 17 giugno 2025; decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, recante l'ultima revisione complessiva del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, i cui traguardi e obiettivi aggiornati sono riportati nell'allegato ST 15106/25 ADD 1 del 25 novembre 2025; Viste le linee guida per la strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02); Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e in particolare: l'art. 6, comma 2, ai sensi del quale sono attribuiti all'Ispettorato generale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea, ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR; l'art. 9, comma 2, che al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, prevede che le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da societa' a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale, dagli enti del sistema camerale e da enti vigilati; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2022, n. 9, avente ad oggetto la «Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»; Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori diposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza; Visto il decreto 3 maggio 2024, n. 164, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»; Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2024, n. 22, avente ad oggetto «Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»; Visto Il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione»; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»; Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023 e 25 maggio 2023, per le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche; Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza del 21 settembre 2024 e 29 ottobre 2024, per la Regione Emilia-Romagna; Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», come, a sua volta, modificato e integrato, tra l'altro, dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonche' disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile» e le ulteriori successive modifiche e integrazioni, e in particolare: l'art. 20-bis, commi 1 e 2, secondo cui le misure di ricostruzione pubblica si applicano ai territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ricompresi nell'allegato 1 al medesimo decreto-legge, nonche' a quelli delle tre regioni per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonche', limitatamente alla Regione Emilia-Romagna, del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024; l'art. 20-bis, comma 1-bis, che stabilisce che a decorrere dal 15 maggio 2025, tutte le disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e privata «si applicano anche alle attivita' di ricostruzione nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attivita' e degli interventi di protezione civile di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo codice»; l'art. 20-ter, comma 7, lettera b), che stabilisce che il Commissario straordinario «definisce, con una o piu' ordinanze, la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi piu' urgenti di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, privata e pubblica, di cui agli articoli 20-sexies e 20-octies, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili nella contabilita' speciale di cui alla lettera e), ovvero nelle contabilita' speciali di cui all'art. 20-quinquies, comma 4-bis»; l'art. 20-ter, comma 9, secondo cui il Commissario straordinario, al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei Presidenti delle regioni interessate in qualita' di sub-Commissari, i quali provvedono, nei territori di rispettiva competenza, al coordinamento, al monitoraggio e alla gestione dell'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20-octies e 20-novies, anche al fine di garantire la completa integrazione con la programmazione ordinaria e straordinaria di risorse, nel quadro di quanto previsto dalle apposite ordinanze commissariali; l'art. 20-octies, che disciplina le modalita' di assegnazione dei contributi per gli interventi urgenti di riparazione e ripristino delle infrastrutture e degli immobili pubblici nei territori colpiti dagli eventi alluvionali; l'art. 20-novies, nel quale sono indicati i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali, e in particolare: il comma 2-ter, che prevede che «le attivita' svolte dagli organismi in house di cui al comma 2-bis, lettera b), e dalle societa' e dai soggetti di cui al comma 2-bis, lettera d), sono definite in apposite convenzioni, ovvero in atti aggiuntivi alle convenzioni eventualmente gia' sottoscritte ai sensi dell'art. 20-ter, comma 8, ove risulti necessario aggiornare le convenzioni in essere all'evoluzione del processo di ricostruzione e allinearle alle effettive esigenze, entro il limite delle risorse all'uopo disponibili a legislazione vigente»; il comma 3-bis, che, riferendosi alla convenzione in essere con la societa' RFI S.p.a., prevede, tra l'altro, che «eventuali atti aggiuntivi alla convenzione quadro, comunque entro il limite delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, disciplinano la definizione degli ulteriori interventi affidati alla societa' RFI S.p.a., dei relativi oneri finanziari e delle modalita' di rendicontazione e monitoraggio nonche' degli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali della RFI S.p.a., dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», e in particolare l'art. 1, commi 604 e 605, che dispongono la proroga della Struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione fino al 31 dicembre 2026, assicurando la continuita' operativa e la relativa copertura finanziaria delle attivita' connesse al superamento dell'emergenza e alla ricostruzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2025, con il quale l'ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' stato nominato a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 2026, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti in data 5 febbraio 2026, di proroga all'ing. Fabrizio Curcio, fino al 31 maggio 2026, dell'incarico di Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, gia' conferito con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025; Dato atto che il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per effetto della citata decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, e' destinatario della misura M2C4 - Investimento 2.1a - Misure per la gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico nell'ambito della gestione del rischio alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico - per un investimento pari a 1,2 Mld euro, per progetti in essere individuati e regolamentati da apposite ordinanze, oggetto di ricognizione e definiti dal Commissario straordinario d'intesa con le regioni interessate; Vista l'ordinanza commissariale n. 35, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 30 settembre 2024, foglio n. 2560, recante la disciplina delle modalita' mediante le quali provvedere, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza - disciplinato dal regolamento del Parlamento Europeo (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE) - all'attuazione e rendicontazione degli interventi dell'investimento M2C4-I2.1a; Vista l'ordinanza commissariale n. 37, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 6 novembre 2024, foglio n. 2850, con la quale sono state approvate le «Linee guida per i soggetti attuatori» del PNRR e sue modifiche ed integrazioni; Vista l'ordinanza commissariale n. 38 del 14 novembre 2024, che approva il «Documento descrittivo del sistema di gestione e controllo» (Si.Ge.Co.) per l'attuazione degli investimenti e riforme di pertinenza del PNRR; Viste le ordinanze commissariali n. 40/2025, n. 41/2025 e n. 42/2025, registrate dalla Corte dei conti in data 26 febbraio 2025, ai fogli n. 525, 526 e 527, con le quali si prevede che il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, in qualita' di sub-Commissari per la ricostruzione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20-ter, comma 9, del decreto-legge 1° pag. 3 di 3 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, operino in stretta sinergia con il Commissario straordinario, con specifico riferimento alle attivita' che riguardano il territorio delle rispettive regioni, assicurando la prosecuzione delle attivita' poste in essere ai sensi delle ordinanze commissariali n. 1, 2 e 3 del 31 luglio 2023; Visto il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, recante «Misure urgenti per garantire la continuita' nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonche' l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti», con particolare riguardo alle previsioni di cui all'art. 14, in cui viene sancito che il Commissario straordinario e' autorizzato a integrare la programmazione gia' adottata ai soli fini della rendicontazione PNRR, con ulteriori interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione delle infrastrutture stradali di interesse nazionale che rientrano nella competenza della societa' ANAS S.p.a., finanziati a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e riguardano i territori colpiti dagli eventi alluvionali indicati all'art. 20-bis, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 61/2023, ricadenti nelle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana; Vista l'ordinanza commissariale n. 48, registrata dalla Corte dei conti in data 26 giugno 2025 al foglio n. 1757, che dispone l'aggiornamento degli interventi riferiti alla Misura M2C4 - Investimento 2.1a nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), segnalati dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche; Considerato che il traguardo previsto dalla milestone M2C4-11 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e' stato conseguito e rendicontato nell'ambito della richiesta di pagamento della VII rata, mediante la selezione degli interventi con le richiamate ordinanze commissariali n. 35/2024 e 48/2025; Vista la determina del Commissario straordinario n. 192 adottata in data 30 ottobre 2025, con la quale e' stato approvato il funzionigramma delle competenze e delle responsabilita' per l'attuazione, gestione, controllo e rendicontazione della misura PNRR M2C4 Investimento 2.1a, nonche' la designazione del referente antifrode e del gruppo operativo per l'autovalutazione del rischio frode, in coerenza con le disposizioni di cui alle ordinanze n. 35, 37 e 38 del Commissario straordinario e con il Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.); Ritenuto necessario procedere alla riorganizzazione del modello di governance della misura PNRR M2C4 I2.1a su tre livelli di coordinamento e responsabilita': amministrazione centrale titolare (Commissario straordinario); amministrazione attuatrice (Regioni); soggetti attuatori (Enti locali, societa' pubbliche); Dato atto della riorganizzazione della governance relativa alla misura PNRR M2C4 I2.1a, finalizzata a garantire una efficace gestione dei processi, mediante la stipula di accordi, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e l'attribuzione alle regioni interessate del ruolo di amministrazioni attuatrici dell'investimento, in analogia a quanto previsto per la medesima misura, investimento 2.1B, incardinata presso il Dipartimento di protezione civile; Visti gli accordi sottoscritti tra il Commissario straordinario e le amministrazioni attuatrici, che disciplinano, in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione UE di riferimento e dal decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, gli impegni operativi di ciascuna parte (Regione Emilia-Romagna - prot. 8857 del 16 dicembre 2025; Regione Toscana - prot. 6371 del 10 ottobre 2025; Regione Marche - prot. 86 dell'8 gennaio 2026); Vista la determina commissariale n. 24 del 29 gennaio 2026 che ha approvato l'aggiornamento del Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co), le Istruzioni operative per i soggetti attuatori (I.o.S.A.) e la modifica del funzionigramma della struttura commissariale; Tenuto conto dell'obbligo di assicurare il conseguimento delle milestone e target e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; Considerato che, a causa del verificarsi di eventi meteorologici estremi nel corso del 2024, che hanno inciso sugli interventi di ricostruzione in atto nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche, gia' colpiti dalle alluvioni del maggio 2023, si e' resa necessaria una negoziazione a livello unionale per l'adeguamento degli obiettivi al fine di garantire la realizzabilita' del target; Vista la seconda revisione nazionale del PNRR, approvata dal Consiglio dell'Unione europea in data 27 novembre n. 15106/2025 Ecofin, con la quale e' stata disposta una sostanziale rimodulazione finanziaria nonche' la semplificazione e il ridimensionamento degli obiettivi di performance per le misure di competenza del Commissario straordinario; Considerato che la citata revisione ha comportato la semplificazione e la riformulazione del target finale della misura M2C4 I2.1a, prevedendo l'emissione, entro il 30 giugno 2026, del certificato di ultimazione dei lavori per almeno centonovanta interventi tra quelli compresi nelle ordinanze del Commissario straordinario; Preso atto che la dotazione finanziaria complessiva assegnata alla suddetta Misura e' stata rideterminata in complessivi 290 milioni di euro, cosi' ripartita: euro 81.562.000,00 afferenti al sub-investimento M2C4-I2.1a.1 - Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrologico (tagging); euro 208.438.000,00 afferenti al sub-investimento M2C4-I2.1a.2 - Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico (no tagging); Ravvisata la necessita' di garantire il raggiungimento del target di performance e degli obiettivi finanziari, cosi' come rimodulati, entro i termini stabiliti, si e' provveduto, d'intesa e con la partecipazione delle amministrazioni attuatrici, al monitoraggio, attraverso la piattaforma informatica dedicata (ReGiS), dell'iter procedurale e del piano dei costi di tutti gli interventi ricompresi nell'ambito dell'ordinanza n. 48 del 2025; Dato atto che le attivita' di rafforzamento della governance e di monitoraggio dello stato di attuazione della misura hanno visto la costituzione di un Tavolo tecnico di coordinamento con i referenti designati dalle amministrazioni attuatrici, riunitosi in prima seduta il 9 gennaio 2026 e con frequenza settimanale nelle sessioni successive; Rilevata la necessita' di procedere alla ricognizione e alla selezione degli interventi che presentano le condizionalita' necessarie per rientrare nella misura assegnata al Commissario straordinario, con particolare riferimento alla conformita' al principio Do No Significant Harm (DNSH) e al conseguimento del target di ultimazione lavori entro il 30 giugno 2026; Dato atto che lo stato di attuazione della misura rilevato con il monitoraggio di cui sopra ha, da un lato, confermato le criticita' gia' evidenziate per le quali si e' resa necessaria la rimodulazione della CID, dall'altro, ha consentito alle amministrazioni attuatrici, nell'ambito del tavolo di coordinamento, di proporre gli interventi tra quelli dell'ordinanza n. 48/2025 da mantenere a rendicontazione PNRR, con caratteristiche tali da garantire, sulla base delle previsioni dei soggetti attuatori, in primo luogo il raggiungimento del target e in secondo luogo gli obiettivi finanziari; Dato atto che nell'ambito del tavolo tecnico di coordinamento, allo scopo istituito con le regioni territorialmente competenti, si e' provveduto a stilare l'elenco - allegato A - di interventi da mantenere a rendicontazione PNRR, in modifica dell'elenco di cui all'ordinanza n. 48/2025, con l'attribuzione a ciascuno di una quota parte del costo totale dell'intervento a rendicontazione RRF, nel rispetto dei limiti di budget assegnati a ciascun sub-investimento; Preso atto che trattandosi di interventi gia' ricompresi nell'ordinanza n. 48/2025, i soggetti attuatori, cosi' come evidenziato nelle richiamate ordinanze n. 35/2024 e 48/2025, hanno attestato formalmente la conformita' alle condizionalita' previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), inclusa la conformita' al principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente; Dato atto che il processo di revisione e aggiornamento della Misura si e' sviluppato su impulso del Commissario straordinario, e con il supporto della Struttura di Missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' dell'Ispettorato generale PNRR presso il Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il protocollo di intesa monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza e ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 in Emilia-Romagna firmato in data 5 dicembre 2025 tra l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) e il Commissario straordinario; Vista l'ordinanza commissariale n. 57 recante «Piano speciale di ricostruzione» per i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche pubblicata il 31 gennaio 2026, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 27 gennaio 2026, foglio n. 299, concernente la semplificazione e velocizzazione delle misure di ricostruzione pubblica correlate al Piano speciale di ricostruzione di cui all'art. 20-octies, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2023, convertito, in attuazione delle modifiche apportate dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante tutti gli interventi di ricostruzione pubblica per i quali sono stati attribuiti - con le precedenti ordinanze del Commissario straordinario - contributi a valere sulle risorse disponibili a valere sulla contabilita' speciale nella disponibilita' del Commissario straordinario; Al fine di assicurare il conseguimento dei «Milestone» e «Target» (M&T) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza come da ultimo modificato con la decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, individuando gli interventi da mantenere all'interno del perimetro operativo della gestione commissariale finalizzata all'attuazione del PNRR; Sentito il Ministero per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione con nota del Commissario straordinario prot. n. 2929 del 1° aprile 2026; Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna, acquisita al protocollo della struttura commissariale n. 3305 del 13 aprile 2026; Acquisita l'intesa della Regione Marche acquisita al protocollo della struttura commissariale n. 3236 del 10 aprile 2026; Acquisita l'intesa della Regione Toscana acquisita al protocollo della struttura commissariale n. 3207 del 9 aprile 2026;
Dispone:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. La presente ordinanza recepisce, sulla base di quanto illustrato in premessa, la rimodulazione dell'elenco degli interventi a rendicontazione PNRR (Allegato A), condivisa nell'ambito del tavolo tecnico di coordinamento, allo scopo istituito, con le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, in relazione a quanto richiesto dalla Struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri a seguito della revisione degli obiettivi di performance e del budget assegnato alla Misura di competenza del Commissario straordinario, come definiti con la seconda revisione nazionale del PNRR, approvata dal Consiglio dell'Unione europea (Ecofin) in data 27 novembre 2025 (n. 15106/2025); 2. La rimodulazione dell'elenco degli interventi a rendicontazione PNRR, come dettagliatamente riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, ridefinisce il numero complessivo degli interventi ammessi a rendicontazione a valere sulla Misura M2C4-I2.1a, stabilendo per ciascuno di essi la quota parte di finanziamento a rendicontazione RRF, nel rispetto dei limiti di budget assegnati a ciascun sub-investimento. |
| | Art. 2
Soggetti attuatori e responsabilita' operative
1. Per gli interventi di cui alla presente ordinanza, i soggetti attuatori restano quelli gia' individuati con l'ordinanza n. 48/2025, in conformita' a quanto previsto dagli articoli 20-bis, 20-ter, 20-septies, e 20-novies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che disciplina specificamente le modalita' di affidamento degli interventi di ricostruzione pubblica ai soggetti attuatori. 2. I soggetti attuatori sono responsabili della corretta, tempestiva e trasparente attuazione degli interventi, nel rispetto di quanto previsto dai documenti Sistema di gestione e controllo (SiGeCo) e Istruzioni operative per i soggetti attuatori (IoSa), nell'ultimo aggiornamento vigente, delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, nelle ordinanze commissariali n. 35/2024 e 48/2025, ove non in contrasto con i predetti documenti, oltre che di quanto previsto nell'ordinanza commissariale n. 57/2026. 3. I soggetti attuatori sono tenuti ad alimentare la piattaforma telematica ReGiS con i dati fisici, procedurali e finanziari, a caricare tutta la documentazione comprovante il raggiungimento di milestone & target e provvedere alla rendicontazione delle spese, garantendo la tracciabilita' e la trasparenza delle attivita', secondo gli standard richiesti dalla normativa PNRR e dalle direttive del Commissario straordinario, anche avvalendosi, ove previsto, del supporto operativo di soggetti qualificati all'uopo individuati. |
| | Art. 3
Copertura finanziaria
1. L'importo complessivo oggetto di rendicontazione a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per gli interventi inclusi nell'elenco di cui all'allegato A e' pari a euro 290.000.000,00, gia' finanziati mediante le risorse gia' stanziate sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in coerenza con le ordinanze commissariali gia' emanate, cosi' ripartito: euro 81.562.000,00 afferenti al sub-investimento M2C4I2.1a.1 - Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrologico (tagging); euro 208.438.000,00 afferenti al sub-investimento M2C4I2.1a.2 - Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico (no tagging). |
| | Art. 4
Pubblicazione ed efficacia
1. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. La presente ordinanza e' pubblicata integralmente sul sito istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente», ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed e' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'autorita' politica delegata per la ricostruzione e alle Presidenze delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.
Roma, 27 aprile 2026
Il Commissario straordinario: Curcio
Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1356
__________ Avvertenza:
La versione integrale dell'ordinanza sara' consultabile al seguente link: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze /elenco-ordinanze-2026/ |
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