Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
ORDINANZA 2 aprile 2026
Ulteriore proroga dell'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini ed in esecuzione di specifici provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito dell'evento. (Ordinanza 58/2026).


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
alla ricostruzione nel territorio delle regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Viste le seguenti delibere del Consiglio dei ministri con le quali, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' stato dichiarato per dodici mesi lo stato di emergenza relativamente agli eventi rispettivamente specificati:
del 4 maggio 2023, in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena;
del 23 maggio 2023, con cui e' stata disposta l'estensione degli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2024, con la quale, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, e' stato prorogato di ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena e delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini, di cui alle richiamate delibere del 4 e 23 maggio 2023;
Viste le seguenti delibere del Consiglio dei ministri con le quali, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' stato dichiarato per dodici mesi lo stato di emergenza relativamente agli eventi rispettivamente specificati:
del 21 settembre 2024, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini;
del 29 ottobre 2024, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 17 ottobre 2024 nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2025, con la quale, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, e' stato prorogato di ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 992 del 8 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 110 del 12 maggio 2023;
Visto il decreto n. 74 del 28 maggio 2023 con il quale il Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, in qualita' di Commissario delegato, ha dato approvazione del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Ravenna, Reggio-Emilia e Rimini;
Considerato che nell'ambito del piano degli interventi approvato dal Dipartimento della protezione civile e' stata assicurata, tra gli interventi urgenti di assistenza alla popolazione della Regione Emilia-Romagna, l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione (CAS) ai nuclei familiari sgomberati o evacuati dalle proprie abitazioni per il primo trimestre 1° maggio 2023 - 31 luglio 2023 con finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali - FEN;
Considerato che nell'ambito del citato piano degli interventi sono stati specificatamente disciplinati i criteri, le modalita' e i termini per la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per l'autonoma sistemazione, nonche' le modalita' per la successiva rendicontazione degli stessi;
Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare, l'art. 20-ter:
comma 1, che ha previsto che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, e' nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione;
comma 3, che ha stabilito che con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante la ricognizione delle residue attivita' proprie della fase di gestione dell'emergenza ai sensi del Codice della protezione civile, di cui al richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, e delle risorse finanziarie allo scopo finalizzate, si provvede alla disciplina del passaggio delle attivita' e delle funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attivita' previste dal citato codice che si intende trasferire alla gestione commissariale straordinaria di cui al comma 1 e, conseguentemente, a decorrere dalla data in cui acquistano efficacia i citati decreti presidenziali, cessano le corrispondenti funzioni dei commissari delegati nominati per l'emergenza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in data 11 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 dell'11 settembre 2023, con il quale e' stata data attuazione alla richiamata previsione dell'art. 20-ter, comma 3, del decreto-legge n. 61 del 2023, e che all'art. 2, comma 1, lettera b), prevede, in particolare, che il Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato nominato ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, e successive modificazioni e integrazioni, dalla data del medesimo provvedimento cessa dall'esercizio delle funzioni connesse con la regolazione, assegnazione ed erogazione del contributo di autonoma sistemazione ai nuclei familiari evacuati oltre le attivita' gia' individuate e finanziate nei piani di cui all'art. 1, comma 1 (OCDPC n. 992/2023, art. 2), che transitano nella competenza del Commissario straordinario per la ricostruzione;
Vista l'ordinanza commissariale n. 5/2023 del 22 agosto 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 30 agosto 2023, foglio n. 2374, con la quale, in attuazione dell'art. 20-ter, comma 2, del decreto-legge n. 61 del 2023, e' stata disciplinata la prosecuzione dell'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici di cui trattasi, gia' disposta e regolata nell'ambito delle misure contenute nel piano approvato con il richiamato decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, nella qualita' di Commissario delegato di protezione civile, n. 74 del 28 maggio 2023;
Vista l'ordinanza commissariale n. 25/2024 del 23 maggio 2024, ammessa alla registrazione dalla Corte dei conti il 7 giugno 2024, foglio n. 1608, con la quale la concessione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui trattasi e' stata prorogata fino al 4 maggio 2025 ed e' stata adottata la modulistica necessaria per la trasmissione alla struttura commissariale, da parte dei comunie delle Unioni di comuniinteressate, degli elenchi riepilogativi delle domande di contributo e della richiesta di trasferimento delle necessarie risorse finanziarie;
Vista l'ordinanza commissariale n. 46/2025 del 5 giugno 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti il 16 giugno 2025, foglio n. 1643, con la quale la concessione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui trattasi e' stata ulteriormente prorogata fino al 30 aprile 2026 e sono state fornite indicazioni per la trasmissione alla struttura commissariale, da parte dei comunie delle Unioni di comuniinteressate, degli elenchi riepilogativi delle domande di contributo e della richiesta di trasferimento delle necessarie risorse finanziarie fino a tale data;
Visto il decreto-legge 7 maggio 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonche' disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile» », e le ulteriori successive modifiche e integrazioni, e, in particolare l'art. 2, comma 1, lettera a), con la quale e' stato inserito nell'art. 20-ter del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023 il comma 1-bis, che stabilisce che il termine delle funzioni commissariali di cui al comma 1 del medesimo articolo, gia' prorogato al 31 dicembre 2025 dall'art. 1, comma 693, della legge n. 207 del 2024, e' ulteriormente prorogato fino al 31 maggio 2026;
Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» e, in particolare, l'art. 1, comma 604, che ha stabilito che allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il termine di cui all'art. 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, gia' prorogato al 31 maggio 2026 ai sensi del citato comma 1-bis del medesimo articolo, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2026;
Visto l'art. 20-sexies, comma 3, lettera f), del citato decreto-legge n. 61 del 2023 che dispone che il Commissario straordinario provveda, con apposite ordinanze e sulla base dei danni effettivamente verificatisi, all'erogazione di contributi fino al 100 per cento delle spese occorrenti, e comunque nei limiti delle risorse disponibili, per fare fronte agli «oneri adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorita', per l'autonoma sistemazione, per traslochi o depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei»;
Dato atto che in forza di quanto stabilito nel comma 1-bis dell'art. 20-bis del decreto-legge n. 61 del 2023, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 65 del 2025, le analoghe ed eventuali esigenze derivanti dagli eventi calamitosi occorsi nei mesi di settembre e ottobre 2024 sul territorio della Regione Emilia-Romagna e di cui alla deliberazioni del Consiglio dei ministri, rispettivamente, del 21 settembre e del 29 ottobre 2024, in quanto ricadenti nelle attivita' di cui alla lettera a) dell'art. 25, comma 2, del richiamato Codice della protezione civile, sono disciplinate e realizzate, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo Codice e non rientrano, pertanto, nell'ambito di responsabilita' del Commissario straordinario;
Ritenuto necessario disciplinare la prosecuzione delle attivita' concernenti la concessione del citato contributo per l'autonoma sistemazione fino al nuovo termine delle funzioni commissariali stabilito al prossimo 31 dicembre 2026, in forza di quanto previsto dalla richiamata lettera f) del comma 3 dell'art. 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023, in considerazione del fatto che le attivita' di ricostruzione privata sono tuttora in corso e che e' ancora possibile presentare le relative richieste di contributo per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili, di cui al citato art. 20-sexies;
Ravvisata l'opportunita' di confermare la vigente regolazione per la richiesta, concessione ed erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui trattasi;
Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna, acquisita al protocollo della struttura commissariale n. 2949 del 01 aprile 2026;

Dispone:

Art. 1

Ulteriori modifiche introdotte all'ordinanza n. 5/2023

1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 5 del 22 agosto 2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione recante la disciplina dell'erogazione di un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini ed in esecuzione di specifici provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito dell'evento, gia' modificato dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 25 del 23 maggio 2024 e dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 46 del 5 giugno 2025, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:
e) entro il 10 agosto 2026, per il periodo 1° maggio 2026 - 31 luglio 2026;
f) entro il 10 dicembre 2026, per il periodo 1° agosto 2026 - 30 novembre 2026.
 
Art. 2

Copertura finanziaria

1. Agli oneri previsti dalla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.
 
Art. 3

Efficacia

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed e' comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Autorita' politica delegata per la ricostruzione e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, 2 aprile 2026

Il Commissario straordinario: Curcio

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1108