| Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELLA SALUTE |
| DECRETO 26 gennaio 2026 |
| Individuazione delle malattie animali diverse dalle malattie elencate dal regolamento 2016/429 in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 136/2022. |
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IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 «normativa in materia di sanita' animale»; Visti in particolare, gli articoli 171 e 226 del regolamento (UE) 2016/429 che prevedono che qualora una malattia diversa da quelle elencate comporti un rischio sanitario significativo per gli animali detenuti in uno Stato membro, lo Stato membro interessato puo' adottare misure nazionali per lottare contro tale malattia e puo' limitare i movimenti di animali terrestri detenuti e di materiale germinale, purche' tali misure: a) non ostacolino i movimenti di animali e prodotti tra Stati membri; b) non vadano oltre quanto e' appropriato e necessario per lottare contro la malattia in questione; Visto il decreto legislativo del 5 agosto 2022, n. 136, emanato in attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l) n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per raccordare e adeguare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, al regolamento (UE) 2016/429, ed in particolare, l'art. 1, comma 2, che stabilisce che «il Ministro della salute, con proprio decreto da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua le malattie diverse da quelle di cui all'art. 5, paragrafo 1, del regolamento, che, a livello nazionale, comportano un rischio sanitario significativo per gli animali detenuti e alle quali sono applicabili le misure di prevenzione e controllo di cui al regolamento, nel rispetto delle condizioni previste negli articoli 171 e 226, del regolamento»; Visto il regolamento (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate; Visto il regolamento (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti; Visto il regolamento (UE) 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanita' animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova; Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, il quale, in conformita' all'art. 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che le disposizioni introdotte si applicano alle malattie animali trasmissibili, comprese le zoonosi e le TSE, fatte salve le disposizioni di cui alla decisione 1082/2013/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 al regolamento (CE) 999/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191 emanato in attuazione della direttiva 2003/99/CE e al regolamento (CE) 2160/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003; Preso atto che nell'ambito della Direzione strategica del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali di cui all'art. 5 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, si e' provveduto a valutare le malattie diverse da quelle elencate di cui al regolamento (UE) 2016/429 che a livello nazionale comportano un rischio sanitario significativo per gli animali detenuti e per le quali e' necessario prevedere l'applicazione delle misure di gestione previste dal medesimo regolamento europeo; Ritenuto necessario procedere a individuare le malattie animali valutate di rilievo nazionale e categorizzate in base al livello di rischio dalla Direzione strategica del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, quali malattie a cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, possono applicarsi le misure di prevenzione e controllo del regolamento di sanita' animale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 10 novembre 2022, n. 263, con il quale l'on. Marcello Gemmato e' stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante «Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 10 marzo 2023, n. 5 con il quale, all'art. 1, comma 1, lettera a), e' stata conferita la delega alla trattazione e alla firma degli atti in materia di sanita' animale; Acquisiti i pareri dei Centri di referenza nazionali competenti sulle specifiche malattie; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 23 ottobre 2025 (Rep. atti n. 183/CSR);
Decreta:
Art. 1
Elenco delle malattie
1. In attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 sono individuate, nell'allegato 1 parte integrante del presente decreto, le malattie diverse da quelle di cui all'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 - di seguito regolamento - che, a livello nazionale, comportano un rischio sanitario significativo per gli animali detenuti. 2. Ad ogni malattia di cui all'allegato 1, sulla base del rischio ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 9 del regolamento, e' stata attribuita la categorizzazione come definita all'art. 2, comma 1, lettere da b) a f) del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136. 3. Il Ministero della salute e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono adottare programmi di sorveglianza per le malattie di cui all'allegato 1, ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 13, commi 7 e 8 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136. |
| | Allegato 1
Elenco e categorizzazione delle malattie animali di rilievo nazionale diverse da quelle elencate di cui al regolamento (UE) 2016/429:
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2
Disposizioni finali
1. Dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 gennaio 2026
Il Sottosegretario di Stato: Gemmato
Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 323 |
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