Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2026 (vai al sommario)
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 22 dicembre 2025
Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2026. (Delibera n. 524).


IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA'
NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Nell'adunanza del 22 dicembre 2025;
Visto l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che dispone la soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorita' nazionale anticorruzione (A.N.AC.);
Visto l'art. 19, comma 8, del d.l. 90/2014, il quale dispone che «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza «per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive»;
Visto il comma 67 del medesimo art. 1 della legge n. 266/2005 il quale stabilisce che l'Autorita' «determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonche' le relative modalita' di riscossione» nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, «Codice dei contratti pubblici» in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
Visto l'art. 222, comma 12, del decreto legislativo n. 36/2023, il quale conferma quanto previsto dal citato art. 1, comma 67, della legge 266/2005;
Visto l'art. 52-quater «Organizzazione dell'A.N.AC.» della legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», cosi' come modificata dall'art. 1, comma 298, lettere a), b) e c) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che stabilisce l'autonomia organizzativa, di funzionamento e ordinamento giuridico ed economico del proprio personale;
Visto l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo n. 36/2023, in base al quale entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, deve essere corrisposta all'A.N.AC., a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2017, che ha reso esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'A.N.AC. il 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC., dovuto dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;
Vista la delibera n. 1078 adottata dall'A.N.AC. il 21 novembre 2018, con la quale sono stati integrati i casi di esenzione dal contributo di cui alla delibera n. 359/2017, nonche' la delibera n. 598 adottata dall'A.N.AC. del 30 dicembre 2024, con la quale e' stato introdotto l'obbligo di versamento del contributo a carico delle sole amministrazioni aggiudicatrici in caso di affidamenti in house;
Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, «Regolamento recante le direttive generali per la disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'art. 1, comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
Vista la delibera n. 584 adottata dall'A.N.AC. del 19 dicembre 2023, con la quale vengono fornite indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorita' per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici;
Visto l'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice dell'amministrazione digitale) in base ai quali le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico anche mediante l'utilizzo di una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento;
Visto il regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Autorita', approvato con delibera n. 538 del 7 luglio 2021;
Visto il regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorita', approvato con delibera n. 540 del 7 luglio 2021 e successivamente modificato con delibera n. 518 del 29 ottobre 2024;
Vista la bozza di bilancio di previsione dell'A.N.AC. per l'anno finanziario 2026 e bilancio per il triennio 2026-2028;

Delibera:

Art. 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell'A.N.AC., nell'entita' e con le modalita' previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti, di cui all'art. 1, lettera a), dell'allegato I.1 del decreto legislativo n. 36/2023;
b) gli operatori economici, di cui all'art. 1, lettera l), dell'allegato I.1 del decreto legislativo n. 36/2023 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a);
c) le societa' organismo di attestazione, di cui all'art. 100, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023.
2. Sono esentati dall'obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:
a) affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 cosi' come individuate con le delibere dell'A.N.AC. n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018;
b) affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192.
3. Ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo per i casi di cui al comma 2, il responsabile del procedimento dovra' inviare, esclusivamente via PEC all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it, entro i quindici giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura nelle forme previste, la richiesta, debitamente sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando il modello reso disponibile sul sito dell'A.N.AC. I soggetti attuatori/stazioni appaltanti indicheranno nel bando, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque formulata l'esonero dal contributo per gli operatori economici partecipanti.
4. Fermo restando quanto previsto dalla delibera A.N.AC. n. 584 del 2023, sono soggette a obbligo contributivo anche le procedure in house: per questa fattispecie specifica il contributo e' dovuto solo da parte della amministrazione aggiudicatrice.
 
Art. 2

Entita' della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) del presente provvedimento sono tenuti a versare a favore dell'A.N.AC., con le modalita' e i termini di cui all'art. 3 dello stesso, i seguenti contributi in relazione all'importo stimato dell'appalto o della concessione, di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2023:

Parte di provvedimento in formato grafico

2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del presente provvedimento sono tenuti a versare a favore dell'A.N.AC. un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.
 
Art. 3

Modalita' e termini di versamento
della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) sono tenuti al pagamento della contribuzione utilizzando il portale dei pagamenti A.N.AC. Il servizio mette a disposizione raggruppamenti intestati all'Amministrazione oppure, ove richiesto, al singolo centro di costo, nei quali vengono conteggiate le procedure soggette a contribuzione pubblicate nel periodo di riferimento. A ogni raggruppamento corrisponde il relativo avviso di pagamento pagoPA che puo' essere pagato secondo le modalita' messe a disposizione dalla piattaforma pagoPA.
2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) sono tenuti al pagamento della contribuzione, quale condizione di ammissibilita' alla procedura di selezione del contraente, utilizzando il portale dei pagamenti A.N.AC. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma e' causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.
3. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) sono tenuti al pagamento della contribuzione dovuta entro novanta giorni dall'approvazione del proprio bilancio utilizzando il portale dei pagamenti A.N.AC. Detti soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali che decorreranno trascorsi novanta giorni dall'approvazione del bilancio. Il versamento totale della contribuzione deve essere corrisposto non oltre il 31 dicembre 2026.
4. Per ciascuna procedura di scelta del contraente suddivisa in piu' lotti, l'importo dovuto dalle stazioni appaltanti verra' calcolato applicando la contribuzione corrispondente all'importo stimato dell'appalto o della concessione, di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2023.
5. Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente suddivise in piu' lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all'art. 2, comma 1, corrispondente al valore stimato di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.
6. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'A.N.AC.
 
Art. 4

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), secondo le modalita' previste dal presente provvedimento, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.
2. Il mancato versamento dell'uno per mille, entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, di cui all'art. 213, comma 12, del decreto legislativo n. 36/2023, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva a carico delle parti, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.
 
Art. 5

Indebiti versamenti

1. In caso di versamento di contribuzioni non dovute oppure di versamenti effettuati in misura superiore a quella dovuta, e' possibile presentare richiesta di rimborso attraverso il portale dei pagamenti dell'A.N.AC. allegando idonea documentazione, secondo le modalita' riportate sul sito dell'Autorita'.
 
Art. 6

Disposizione finale

1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Il Presidente: Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 30 dicembre 2025
Il segretario: Mascali