Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2026 (vai al sommario)
LEGGE 6 maggio 2026, n. 77
Istituzione della Giornata della ristorazione.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Istituzione della Giornata della ristorazione

1. La Repubblica riconosce il terzo sabato del mese di maggio di ogni anno quale Giornata della ristorazione, al fine di valorizzare e rafforzare il ruolo della ristorazione italiana nelle sue diverse forme e tipologie, perseguendo i valori della relazione, della condivisione, del convivio e della comunita' e ispirandosi ai seguenti principi:
a) inclusione e sostenibilita' ambientale, economica, sociale, generazionale e imprenditoriale;
b) qualificazione dell'offerta attraverso la promozione delle tradizioni gastronomiche e dell'utilizzo dei prodotti agroalimentari sostenibili e di qualita';
c) sicurezza e legalita' attraverso il rispetto delle regole, l'adozione dei comportamenti utili a favorire la salubrita' alimentare, la trasparenza e la tracciabilita' nonche' il contrasto dei comportamenti lesivi della dignita' del settore;
d) promozione di un sistema alimentare piu' equo, sano e rispettoso del lavoro e dell'ecosistema;
e) promozione dell'immagine della ristorazione, valorizzando la tradizione gastronomica italiana quale eccellenza riconosciuta nello scenario internazionale.
2. La Giornata di cui al comma 1 costituisce un evento diffuso che coinvolge i pubblici esercizi della ristorazione situati in Italia e all'estero, quali agenzie culturali del territorio e del made in Italy.
3. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante
«Disposizioni in materia di ricorrenze festive», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124.
 
Art. 2

Iniziative per la celebrazione

1. In occasione della Giornata di cui all'articolo 1, il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e con il Ministero del turismo, sentite le associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative del settore della ristorazione, promuove un'iniziativa di approfondimento interamente dedicata ai valori e ai principi di cui al medesimo articolo 1, nel corso della quale e' data evidenza alle manifestazioni previste per la celebrazione della Giornata, anche ai sensi del comma 4 del presente articolo. Per ciascuna ricorrenza annuale della Giornata e' individuato un tema simbolico della ristorazione ispirato ai valori e ai principi di cui all'articolo 1, che e' associato alle iniziative e alle manifestazioni previste per la celebrazione della Giornata medesima. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 42.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2. In occasione dell'iniziativa promossa ai sensi del comma 1 sono conferite dieci medaglie agli imprenditori del settore della ristorazione che si sono contraddistinti per meriti negli ambiti della sostenibilita', dell'inclusione, dell'innovazione, della sicurezza e legalita' e dell'immagine della filiera della ristorazione. Ai fini del conferimento delle medaglie di cui al presente comma, gli imprenditori operanti all'estero devono essere in possesso della certificazione di cui all'articolo 34 della legge 27 dicembre 2023, n. 206. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 3.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
3. Le modalita' e i termini per la presentazione delle candidature per il conferimento delle medaglie di cui al comma 2 nonche' per la loro valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative del settore della ristorazione.
4. In occasione della Giornata di cui all'articolo 1, lo Stato, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni possono promuovere e sostenere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con altri soggetti pubblici e privati, specifiche iniziative, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni con l'obiettivo di celebrare la ristorazione, favorendo in particolare le attivita' e le iniziative rivolte ai valori della sostenibilita', dell'innovazione, della sicurezza e legalita' e dell'immagine della filiera della ristorazione medesima. Le istituzioni pubbliche, nei rispettivi ambiti di competenza, possono promuovere altresi', nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi volti a valorizzare il ruolo della ristorazione.

Note all'art. 2:
- Si riporta l'articolo 34 della legge 27 dicembre
2023, n. 206, recante «Disposizioni organiche per la
valorizzazione, la promozione e la tutela del made in
Italy», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre
2023, n. 300:
«Art. 34 (Certificazione di qualita' della
ristorazione italiana all'estero). - 1. Al fine di
valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione che
operano all'estero con un'offerta enogastronomica
effettivamente conforme alle migliori tradizioni italiane e
di contrastare l'utilizzo speculativo della pratica
dell'italian sounding sia nella preparazione delle vivande
sia nell'impiego degli ingredienti e dei prodotti, e'
istituita la certificazione distintiva di "ristorante
italiano nel mondo", attribuita, su richiesta, ai
ristoratori operanti all'estero. La certificazione, previa
verifica che il titolare dell'attivita', il coniuge, i
parenti entro il primo grado e gli eventuali soci non siano
incorsi in condanne per alcuno dei reati di cui
all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, del
codice di procedura penale, e' rilasciata, su richiesta del
ristoratore e con oneri a suo carico, da un ente
certificatore accreditato presso l'organismo unico di
accreditamento nazionale italiano, sulla base di un
disciplinare adottato con decreto del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle
imprese e del made in Italy, con il Ministro della salute e
con il Ministro del turismo, nel rispetto della normativa
dei singoli Stati in materia di requisiti strutturali,
organizzativi, produttivi e di immagine dell'esercizio di
ristorazione nonche' di schema di certificazione. Il
disciplinare determina i requisiti e le caratteristiche
necessari per il rilascio della certificazione stessa, con
particolare riferimento all'utilizzo di ingredienti di
qualita' e di prodotti appartenenti alla tradizione
enogastronomica italiana, a denominazione di origine
protetta, a indicazione geografica protetta, a
denominazione di origine controllata, a denominazione di
origine controllata e garantita e a indicazione geografica
tipica nonche' al rispetto della tradizione gastronomica
italiana e alla conoscenza della cucina italiana da parte
del personale impiegato nell'attivita' di ristorazione.
2. La certificazione ha la durata di tre anni dalla
data del rilascio ed e' rinnovabile su richiesta
dell'interessato. La domanda di rinnovo puo' essere
presentata nei tre mesi antecedenti la scadenza della
certificazione.
3. Qualora, nel corso della validita' della
certificazione, sia riscontrata la perdita dei requisiti di
onorabilita' di cui al comma 1 o di quelli tecnici
stabiliti nel disciplinare adottato ai sensi del medesimo
comma 1, la certificazione e' revocata.
4. Al fine di armonizzare la disciplina in materia di
valorizzazione e sostegno degli esercizi di ristorazione
che offrono, all'estero, prodotti conformi alle migliori
tradizioni italiane, i commi 1144, 1145, 1146, 1147 e 1148
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono
abrogati.».
 
Art. 3

Informazione radiofonica, televisiva e multimediale

1. La societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, puo' dedicare spazi ai temi connessi alla Giornata di cui all'articolo 1 nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.
 
Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, pari a 45.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 maggio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio