| Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2026 (vai al sommario) |
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| LEGGE 6 maggio 2026, n. 77 |
| Istituzione della Giornata della ristorazione. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: Art. 1
Istituzione della Giornata della ristorazione
1. La Repubblica riconosce il terzo sabato del mese di maggio di ogni anno quale Giornata della ristorazione, al fine di valorizzare e rafforzare il ruolo della ristorazione italiana nelle sue diverse forme e tipologie, perseguendo i valori della relazione, della condivisione, del convivio e della comunita' e ispirandosi ai seguenti principi: a) inclusione e sostenibilita' ambientale, economica, sociale, generazionale e imprenditoriale; b) qualificazione dell'offerta attraverso la promozione delle tradizioni gastronomiche e dell'utilizzo dei prodotti agroalimentari sostenibili e di qualita'; c) sicurezza e legalita' attraverso il rispetto delle regole, l'adozione dei comportamenti utili a favorire la salubrita' alimentare, la trasparenza e la tracciabilita' nonche' il contrasto dei comportamenti lesivi della dignita' del settore; d) promozione di un sistema alimentare piu' equo, sano e rispettoso del lavoro e dell'ecosistema; e) promozione dell'immagine della ristorazione, valorizzando la tradizione gastronomica italiana quale eccellenza riconosciuta nello scenario internazionale. 2. La Giornata di cui al comma 1 costituisce un evento diffuso che coinvolge i pubblici esercizi della ristorazione situati in Italia e all'estero, quali agenzie culturali del territorio e del made in Italy. 3. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - La legge 27 maggio 1949, n. 260, recante «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124. |
| | Art. 2
Iniziative per la celebrazione
1. In occasione della Giornata di cui all'articolo 1, il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e con il Ministero del turismo, sentite le associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative del settore della ristorazione, promuove un'iniziativa di approfondimento interamente dedicata ai valori e ai principi di cui al medesimo articolo 1, nel corso della quale e' data evidenza alle manifestazioni previste per la celebrazione della Giornata, anche ai sensi del comma 4 del presente articolo. Per ciascuna ricorrenza annuale della Giornata e' individuato un tema simbolico della ristorazione ispirato ai valori e ai principi di cui all'articolo 1, che e' associato alle iniziative e alle manifestazioni previste per la celebrazione della Giornata medesima. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 42.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. 2. In occasione dell'iniziativa promossa ai sensi del comma 1 sono conferite dieci medaglie agli imprenditori del settore della ristorazione che si sono contraddistinti per meriti negli ambiti della sostenibilita', dell'inclusione, dell'innovazione, della sicurezza e legalita' e dell'immagine della filiera della ristorazione. Ai fini del conferimento delle medaglie di cui al presente comma, gli imprenditori operanti all'estero devono essere in possesso della certificazione di cui all'articolo 34 della legge 27 dicembre 2023, n. 206. Ai fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 3.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. 3. Le modalita' e i termini per la presentazione delle candidature per il conferimento delle medaglie di cui al comma 2 nonche' per la loro valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni datoriali di categoria maggiormente rappresentative del settore della ristorazione. 4. In occasione della Giornata di cui all'articolo 1, lo Stato, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni possono promuovere e sostenere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con altri soggetti pubblici e privati, specifiche iniziative, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni con l'obiettivo di celebrare la ristorazione, favorendo in particolare le attivita' e le iniziative rivolte ai valori della sostenibilita', dell'innovazione, della sicurezza e legalita' e dell'immagine della filiera della ristorazione medesima. Le istituzioni pubbliche, nei rispettivi ambiti di competenza, possono promuovere altresi', nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi volti a valorizzare il ruolo della ristorazione.
Note all'art. 2: - Si riporta l'articolo 34 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2023, n. 300: «Art. 34 (Certificazione di qualita' della ristorazione italiana all'estero). - 1. Al fine di valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione che operano all'estero con un'offerta enogastronomica effettivamente conforme alle migliori tradizioni italiane e di contrastare l'utilizzo speculativo della pratica dell'italian sounding sia nella preparazione delle vivande sia nell'impiego degli ingredienti e dei prodotti, e' istituita la certificazione distintiva di "ristorante italiano nel mondo", attribuita, su richiesta, ai ristoratori operanti all'estero. La certificazione, previa verifica che il titolare dell'attivita', il coniuge, i parenti entro il primo grado e gli eventuali soci non siano incorsi in condanne per alcuno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, del codice di procedura penale, e' rilasciata, su richiesta del ristoratore e con oneri a suo carico, da un ente certificatore accreditato presso l'organismo unico di accreditamento nazionale italiano, sulla base di un disciplinare adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro della salute e con il Ministro del turismo, nel rispetto della normativa dei singoli Stati in materia di requisiti strutturali, organizzativi, produttivi e di immagine dell'esercizio di ristorazione nonche' di schema di certificazione. Il disciplinare determina i requisiti e le caratteristiche necessari per il rilascio della certificazione stessa, con particolare riferimento all'utilizzo di ingredienti di qualita' e di prodotti appartenenti alla tradizione enogastronomica italiana, a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica nonche' al rispetto della tradizione gastronomica italiana e alla conoscenza della cucina italiana da parte del personale impiegato nell'attivita' di ristorazione. 2. La certificazione ha la durata di tre anni dalla data del rilascio ed e' rinnovabile su richiesta dell'interessato. La domanda di rinnovo puo' essere presentata nei tre mesi antecedenti la scadenza della certificazione. 3. Qualora, nel corso della validita' della certificazione, sia riscontrata la perdita dei requisiti di onorabilita' di cui al comma 1 o di quelli tecnici stabiliti nel disciplinare adottato ai sensi del medesimo comma 1, la certificazione e' revocata. 4. Al fine di armonizzare la disciplina in materia di valorizzazione e sostegno degli esercizi di ristorazione che offrono, all'estero, prodotti conformi alle migliori tradizioni italiane, i commi 1144, 1145, 1146, 1147 e 1148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.». |
| | Art. 3
Informazione radiofonica, televisiva e multimediale
1. La societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, puo' dedicare spazi ai temi connessi alla Giornata di cui all'articolo 1 nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale. |
| | Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, pari a 45.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 maggio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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