| Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
| ORDINANZA 10 marzo 2026 |
| Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022, ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, avente per oggetto «Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto». (Ordinanza speciale n. 150). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026; Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresi' che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023; Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile ratione temporis; Viste le ordinanze: a. n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»; b. n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; c. n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»; d. n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building information modeling - BIM»; e. n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»; f. n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di Building information modeling - BIM»; g. n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di Building information modeling - BIM»; Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, con la quale e' stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche ed integrazioni; Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»; Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile; Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni, di approvazione di linee guida e indirizzi applicativi della struttura commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile; Vista l'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022, recante: «Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto»; Dato atto, in particolare, che la citata ordinanza speciale n. 40/2022 individua l'Ufficio speciale ricostruzione Marche (USR Marche) quale soggetto attuatore per gli interventi ivi disciplinati e prevede un finanziamento per la frazione Capodacqua pari ad euro 6.463.591,55 di cui euro 3.915.645,00 per interventi di riconfigurazione morfologica dei suoli fondali dell'abitato - 1° stralcio, euro 682.496,65 per interventi di ripristino e realizzazione della rete viaria - 1° stralcio, euro 1.607.102,80 per interventi di realizzazione delle reti dei sottoservizi - 1° stralcio, euro 150.000,00 per interventi di consolidamento dei dissesti interessanti il nucleo abitato - 1° stralcio, ed un finanziamento di euro 108.347,10 per «Acquisizione delle aree ove previste nuove localizzazioni»; Visti la richiesta di indizione della Conferenza dei servizi speciale, trasmessa dall'USR Marche per l'approvazione del Progetto di fattibilita' tecnico-economica-PFTE relativo agli interventi nella frazione Capodacqua e gli esiti della stessa, con acquisizione dei pareri e delle prescrizioni degli enti competenti; Visto il parere di congruita' economica espresso dalla Struttura commissariale sull'importo complessivo risultante dal Quadro tecnico economico del PFTE pari a euro 8.200.000,00, con evidenza del relativo incremento rispetto alle previsioni dell'ordinanza speciale n. 40/2022; Vista la relazione istruttoria del sub-commissario sugli aumenti per la frazione di Capodacqua a valle della progettazione esecutiva (nota prot. CGRTS-0007881-A-24/02/2026), dalla quale emerge che, a valle della progettazione esecutiva e del recepimento delle prescrizioni, nonche' dell'aggiornamento prezzi e degli approfondimenti tecnici, l'importo complessivo dell'intervento risulta pari a euro 10.300.000,00, con incremento di euro 2.100.000,00 rispetto al PFTE e con necessita' di ricomprendere anche la componente IVA non contabilizzata nel QTE del PFTE per errore materiale; Considerato che dalla citata relazione emerge che l'incremento registrato in fase PFTE e' riconducibile, tra l'altro, all'adeguamento dei prezzi, alla definizione di soluzioni progettuali maggiormente idonee e all'attribuzione di rilevanza strategica alle opere, come rappresentato negli atti istruttori; l'incremento ulteriore in fase di progettazione esecutiva deriva principalmente dall'aggiornamento prezzi, dal recepimento delle prescrizioni e dagli approfondimenti tecnici conseguenti al passaggio dal PFTE all'esecutivo, nonche' dalla necessita' di includere correttamente l'IVA sui lavori e le somme a disposizione parametrate ai nuovi importi non contabilizzata nel quadro tecnico economico del PFTE per errore materiale; Rilevato che, dalla citata relazione istruttoria, emerge che, in esito alla progettazione esecutiva ed anche in ragione delle prescrizioni fornite dai pareri espressi in Conferenza dei servizi speciale, nonche' dell'aggiornamento prezzi e degli approfondimenti tecnici effettuati, e' sorta la necessita' di un ulteriore incremento pari ad euro 2.100.000,00, imputabile anche all'adeguamento prezzi associato all'aggiornamento delle voci di computo rispetto al nuovo prezzario regionale, con necessita' di ricomprendere anche la componente IVA non contabilizzata nel quadro tecnico economico del PFTE per errore materiale; Considerato che gli interventi nella frazione Capodacqua attengono alla messa in sicurezza e riconfigurazione morfologica dei suoli, al ripristino e realizzazione della viabilita', al rifacimento dei sottoservizi (reti idriche, fognarie, energia, illuminazione pubblica, gas e telecomunicazioni) nonche' al consolidamento dei dissesti insistenti sul nucleo abitato, con finalita' di ricostruzione pubblica essenziale e funzionale alla piena fruibilita' dell'abitato e al rientro in sicurezza; Ritenuto necessario, per assicurare la completa realizzazione degli interventi e la coerenza tra copertura finanziaria e quadro economico dell'opera, procedere all'incremento del finanziamento gia' disposto dall'ordinanza speciale n. 40/2022 per la frazione Capodacqua, fino alla concorrenza dell'importo complessivo risultante dal progetto esecutivo; Ritenuto che l'incremento di risorse sia coerente con i presupposti e le finalita' dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76/2020, in quanto strettamente funzionale alla conclusione dell'intervento ed alla rimozione di condizioni ostative al pieno ripristino dell'abitato; Ritenuto, pertanto, di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per euro 3.944.755,55, in aumento rispetto all'importo di euro 6.355.244,45 programmato per gli stessi interventi in ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, avente per oggetto «Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto»; Ritenuto, pertanto, di modificare nei termini indicati l'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020; Verificati la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 1° marzo 2026, e' pari ad euro 1.553.929.025,04 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, e' pari ad euro 646.154.677,30; Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione della frazione di Capodacqua nel Comune di Arquata del Tronto; Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza; Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 5 marzo 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dispone:
Art. 1 Modifica dell'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022. Incremento del finanziamento per gli interventi di ripristino delle opere di urbanizzazione nella frazione Capodacqua - Comune di Arquata del Tronto
1. Per l'intervento nel Comune di Arquata del Tronto, di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) dell'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022 «Ripristino delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Pretare, Piedilama, Vezzano, Pescara del Tronto, Tufo, Capodacqua, Trisungo in Comune di Arquata del Tronto» - CUP: F21I22000560005, e' autorizzato un incremento del contributo pari ad euro 3.944.755,55, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 cosi' distribuito: interventi di riconfigurazione morfologica dei suoli fondali dell'abitato - 1° stralcio: importo aggiuntivo di euro 1.178.613,49 rispetto all'importo programmato di euro 3.915.645,00, per un importo complessivo aggiornato di euro 5.094.258,49; interventi di ripristino e realizzazione della rete viaria - 1° stralcio: importo aggiuntivo di euro 97.048,25 rispetto all'importo programmato di euro 682.496,65, per un importo complessivo aggiornato di euro 779.544,90; interventi di realizzazione delle reti dei sottoservizi - 1° stralcio: importo aggiuntivo di euro 1.659.364,67 rispetto all'importo programmato di euro 1.607.102,80 per un importo per un importo complessivo aggiornato di euro 3.266.467,47; interventi di consolidamento dei dissesti interessanti il nucleo abitato - 1° stralcio: importo aggiuntivo di euro 1.009.729,14 rispetto all'importo programmato di euro 150.000,00 per un importo complessivo aggiornato di euro 1.159.729,14. 2. In conseguenza dell'incremento, l'art. 1, comma 1, lettera f), della citata ordinanza speciale n. 40 del 2022 e' sostituito dal seguente: «f) in frazione di Capodacqua: 16) Interventi di riconfigurazione morfologica dei suoli fondali dell'abitato - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 5.094.258,49; 17) Interventi di ripristino e realizzazione della rete viaria - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 779.544,90; 18) Interventi di realizzazione delle reti dei sottoservizi - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 3.266.467,47; 19) Interventi di consolidamento dei dissesti interessanti il nucleo abitato - 1° stralcio, per un importo stimato di euro 1.159.729,14». 3. Resta invariato l'importo di euro 108.347,10 stanziato dall'art. 5, comma 1, lettera f), n. 28 della citata ordinanza speciale n. 40/2022, per l'acquisizione delle aree ove previste nuove localizzazioni. |
| | Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, pari a euro 3.944.755,55, si provvede con risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 1° marzo 2026, e' pari ad euro 1.553.929.025,04. 2. In ragione di quanto previsto dal precedente comma, l'art. 9, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 40 del 30 dicembre 2022, come modificato, da ultimo, con l'ordinanza n. 141 del 29 dicembre 2025, e' cosi' sostituito: «1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 55.317.092,01, di cui euro 54.539.075,91 per il ripristino di spazi pubblici e rete viaria, delle infrastrutture a rete e delle condizioni di sicurezza del territorio a seguito dei dissesti del tessuto urbano, nonche' euro 778.016,10 per gli espropri, che trovano tutti copertura a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita', come da importi dettagliati agli articoli 1 e 5 della presente ordinanza.». |
| | Art. 3
Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.
Roma, 10 marzo 2026
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 809 |
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