Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 10 marzo 2026
Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 52 del 26 luglio 2023, recante «Interventi in Comune di Cortino capoluogo e frazioni». (Ordinanza speciale n. 149).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;
Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresi' che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile ratione temporis;
Viste le ordinanze:
a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;
c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;
d) n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building information modeling - BIM»;
e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;
f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di Building information modeling - BIM»;
g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di Building information modeling - BIM»;
Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, con la quale e' stato approvato il Testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonche' tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;
Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonche' disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;
Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile;
Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni, di approvazione di linee guida e indirizzi applicativi della struttura commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile;
Vista l'ordinanza speciale n. 52 del 26 luglio 2023, recante «Interventi in Comune di Cortino capoluogo e frazioni» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che, al n. 1, prevede l'intervento di realizzazione di un'area per il deposito dei materiali nella frazione di Pagliaroli;
Vista la nota acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0048227-A-04/12/2025, con la quale l'Ufficio speciale ricostruzione Abruzzo, alla luce degli approfondimenti tecnici effettuati, comunica di aver espresso parere favorevole in merito alla congruita' economica della proposta progettuale presentata dal Comune di Cortino per l'intervento in questione, in aumento di euro 90.775,95 rispetto all'importo originario di euro 308.312,76, attestando che l'aumento dei costi del progetto non deriva dalla realizzazione di nuove opere o aggiuntive rispetto a quelle previste, nonche' la necessita' e l'ammissibilita' del maggior costo del progetto derivante dall'insufficiente importo di programmazione, come descritto nella relazione istruttoria allegata alla determinazione USR n. 157 del 3 dicembre 2025 e l'indisponibilita' di ulteriori risorse;
Dato atto che, come emerge dalla relazione illustrativa allegata alla citata ordinanza speciale n. 52 del 26 luglio 2023, sussiste la necessita' di realizzare un'area per il deposito materiali per gestire la criticita' principale della realizzabilita' degli interventi, in ragione della conformazione morfologia del territorio e della caratteristica degli abitati, al fine di garantire una logistica adeguata allo svolgimento dei numerosi cantieri che interessano il territorio;
Ritenuto, pertanto, di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per euro 90.775,95, in aumento rispetto all'importo di euro 308.312,76 programmato in ordinanza speciale n. 52 del 2023, a carico della contabilita' speciale ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Ritenuto, pertanto, di modificare nei termini indicati l'ordinanza speciale n. 52 del 2023;
Verificati la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 1° marzo 2026, e' pari ad euro 1.553.929.025,04 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, e' pari ad euro 646.154.677,30;
Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attivita' connesse alla ricostruzione del Comune di Cortino;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 5 marzo 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1
Modifiche ed integrazioni dell'ordinanza speciale n. 52 del 26 luglio
2023. Incremento intervento «Pagliaroli - Area deposito materiali»
nel Comune di Cortino.

1. Per l'intervento nel Comune di Cortino, di cui all'art. 1, comma 1, n. 1 dell'ordinanza speciale n. 52 del 26 luglio 2023 «Interventi in Comune di Cortino capoluogo e frazioni», denominato «Area deposito materiali» - CUP: F35I23000210001, e' autorizzato un incremento del contributo pari ad euro 90.775,95, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 52/2023.
2. All'art. 1, comma 1, n. 1 «Area deposito materiali» dell'ordinanza speciale n. 52 del 26 luglio 2023 «Interventi in Comune di Cortino capoluogo e frazioni», l'importo e' rideterminato, come da previsione di cui al comma 1, in euro 399.088,71.
 
Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, pari a euro 90.775,95, si provvede con risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 1° marzo 2026, e' pari ad euro 1.553.929.025,04.
2. In ragione di quanto previsto al comma 1, l'art. 9 («Disposizioni finanziarie»), comma 1, dell'ordinanza speciale n. 52 del 2023 e' sostituito dal seguente: «1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 14.364.816,41, di cui euro 1.253.794,64 gia' finanziati a valere sull'ordinanza n. 109 del 2020 e i restanti euro 13.111.021,77, a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita', come da importi dettagliati all'art. 1 della presente ordinanza».
 
Art. 3

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 10 marzo 2026

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 772