| Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2026 (vai al sommario) |
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016 |
| ORDINANZA 10 marzo 2026 |
| Modifiche all'articolo 1-bis dell'ordinanza speciale n. 23 del 2021 relativo ai Comuni di Ussita, Castelsantangelo sul Nera e Visso. (Ordinanza speciale n. 147). |
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Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21; Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026; Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresi' che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»; Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni; Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, recante «Approvazione del Testo unico della ricostruzione privata; Vista l'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Interventi di salvaguardia geologico-idraulica nei Comune di Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Visso, nella zona epicentrale marchigiana maggiormente colpita dagli eventi sismici del 2016» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, le disposizioni relative alla presentazione delle domande di contributo e alla concessione dello stesso, come disciplinate dai commi 1 e 3 dell'art. 1-bis; Vista in particolare l'ordinanza speciale n. 78 del 13 maggio 2024 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Procedure per la ricostruzione privata relative a interventi ricadenti in aree a rischio idrogeologico. Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 23 del 13 agosto 2021», che ha introdotto l'art. 1-bis nell'ordinanza speciale n. 23 del 2021; Considerato che il Comune di Visso ha comunicato, con nota acquisita al prot. CGRTS-0008860-A-2 marzo 2026, che nel territorio comunale risultano presenti fattispecie di concessione del contributo per la ricostruzione privata antecedenti all'emanazione delle disposizioni sopra richiamate e che, per tali interventi, e' prevista l'ultimazione dei lavori nel breve periodo; Considerato altresi' lo stato di avanzamento degli interventi di mitigazione previsti nei soprarichiamati Comuni dell'Alto Nera, in particolare nei Comuni di Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Visso, come attestato dalla nota del sub Commissario ing. Gianluca Loffredo acquisita alla struttura commissaria con prot. CGRTS-0009155-A-3 marzo 2026; Preso atto che, sulla base delle informazioni progettuali attualmente disponibili, e' possibile valutare l'esclusione, in via generale, di interferenze tra gli interventi di mitigazione disciplinati dall'ordinanza speciale n. 23 del 2021 e taluni interventi di ricostruzione privata nei Comuni interessati; Ritenuto di favorire il tempestivo rientro dei soggetti privati aventi titolo, nel rispetto delle disposizioni delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del PAI, del principio di non incremento dell'esposizione al rischio e in un'ottica di contenimento della spesa pubblica per il sostegno alla popolazione e al disagio abitativo, previa valutazione istruttoria attestante la compatibilita' dell'intervento, per gli edifici privati non interferenti con le opere di mitigazione di cui all'ordinanza speciale n. 23 del 2021 e per i quali sia attuato un intervento conforme alle previsioni delle NTA del PAI, mediante concessione dell'agibilita' anche in assenza del collaudo delle suddette opere di mitigazione; Ritenuto altresi' che, per gli interventi non conformi alle disposizioni delle NTA del PAI, l'amministrazione comunale possa concedere un'agibilita' provvisoria, per un periodo massimo di trentasei mesi, subordinata all'adozione di specifiche misure di salvaguardia della vita umana, da attuarsi in funzione dei livelli di allerta per eventi meteorologici diramati dalla Protezione civile regionale; Ritenuto di dover conseguentemente modificare l'art. 1-bis dell'ordinanza speciale n. 23 del 2021; Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di non generare soluzioni di continuita' nel completamento delle attivita' di ricostruzione nei territori oggetto della menzionata ordinanza speciale n. 23 del 2021, nonche' l'esigenza di favorire quanto prima il rientro dei soggetti privati nei propri immobili evitando dubbi interpretativi nel rapporto tra i regimi di ricostruzione privata e la realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico; Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza; Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 5 marzo 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Dispone:
Art. 1
Modifiche all'art. 1-bis dell'ordinanza speciale n. 23 del 2021
1. L'art. 1-bis (Procedure per la ricostruzione privata relative a interventi ricadenti in aree a rischio idrogeologico) dell'ordinanza speciale n. 23 del 2021 e' modificato come segue: a) al comma 3, la parola «approvazione» e' sostituita dalla parola «validazione»; b) il comma 4 e' riformulato come segue: «4. L'utilizzo e l'agibilita' dell'immobile oggetto di ricostruzione privata, la cui tipologia d'intervento non risulti conforme con le disposizioni vigenti delle Norme tecniche attuative del PAI, sono interdetti sino al collaudo delle opere di mitigazione relative alla specifica area di rischio in cui ricade l'immobile. La verifica della conformita' dell'intervento di ricostruzione privata alle NTA del PAI e' di stretta competenza dell'amministrazione comunale. Resta salva la facolta' dell'amministrazione comunale di concedere una agibilita' provvisoria, condizionandola all'adozione di specifiche misure di salvaguardia della vita umana correlate al livello di allerta degli eventi meteorici da parte della Protezione civile regionale. La misura provvisoria di cui al precedente periodo resta efficace per un periodo massimo di trentasei mesi dal suo rilascio.»; c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: «4-bis. Al fine di favorire il tempestivo rientro dei soggetti privati aventi titolo, e' consentita la concessione dell'agibilita' anche in assenza del collaudo delle opere di mitigazione di cui alla presente ordinanza per gli edifici non interferenti con le suddette opere di mitigazione, previa valutazione istruttoria dell'amministrazione comunale attestante la compatibilita' dell'intervento con le disposizioni vigenti delle Norme tecniche attuative del PAI.»; «4-ter. L'amministrazione comunale, ai fini del rilascio del nulla osta all'avvio dei lavori relativi agli interventi di ricostruzione privata, verifica la compatibilita' dell'attestato di cantierabilita' dell'intervento privato, redatto dal progettista incaricato, con le opere previste nel progetto di mitigazione del rischio idrogeologico e con il relativo stato di avanzamento. In presenza di interferenze cantieristiche tra le opere di mitigazione e i singoli interventi di ricostruzione privata, l'amministrazione comunale provvede alla gestione preventiva delle medesime, subordinando la cantierabilita' degli interventi privati al monitoraggio dello stato di attuazione dell'opera pubblica, al fine di evitare sovrapposizioni operative e criticita' logistiche.». |
| | Art. 2
Entrata in vigore ed efficacia
1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it). 2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.
Roma, 10 marzo 2026
Il Commissario straordinario: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1085 |
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