Gazzetta n. 110 del 14 maggio 2026 (vai al sommario)
LEGGE 21 aprile 2026, n. 75
Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1
Modifiche al codice penale a tutela del commercio di prodotti
alimentari

1. Al titolo VIII del libro secondo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare»;
b) al capo II, gli articoli 516 e 517-bis sono abrogati;
c) all'articolo 517-quater e' premessa la seguente partizione: «Capo II-bis - Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare»;
d) al capo II-bis, introdotto dalla lettera c) del presente comma:
1) all'articolo 517-quater:
1.1) al primo comma, le parole: «fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000»;
1.2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata»;
1.3) il terzo comma e' abrogato;
1.4) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari»;
2) dopo l'articolo 517-quinquies sono aggiunti i seguenti:
«Art. 517-sexies (Frode alimentare). - Fuori dei casi di cui all'articolo 517-septies, chiunque, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell'esercizio di un'attivita' agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualita' o quantita', sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti e' punito, se il fatto non e' previsto come piu' grave reato, con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.
La punibilita' e' esclusa quando la condotta, per le quantita' o il valore economico esiguo del prodotto o l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, e' di lieve entita'.
Art. 517-septies (Commercio di alimenti con segni mendaci). - Chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attivita' agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorche' figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualita' o sulla quantita' degli alimenti o degli ingredienti e' punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa fino a euro 20.000.
Art. 517-octies (Pena accessoria e circostanze aggravanti). - Nei casi di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies il giudice, se il fatto e' di particolare gravita' o in caso di recidiva specifica, puo' disporre la chiusura temporanea, da cinque giorni a tre mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto e' stato commesso.
Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate se:
1) le condotte attengono alla denominazione di origine o all'indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protette dalle norme vigenti;
2) i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza;
3) i fatti sono di particolare gravita' in ragione della quantita' dell'alimento oggetto dell'illecito;
4) le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione.
Se concorrono due o piu' delle circostanze previste dal secondo comma, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.
Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate da un terzo alla meta' se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, sono realizzate con piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' continuative organizzate diretti a commettere tali reati»;
3) all'articolo 517-quinquies, le parole: «e 517-quater», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater, 517-sexies e 517-septies»;
e) al capo III:
1) all'articolo 518, le parole: «516 e 517» sono sostituite dalle seguenti: «517, 517-quater, 517-sexies e 517-septies ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione e' diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo»;
2) dopo l'articolo 518 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 518.1 (Ulteriori pene accessorie). - La condanna nel caso di cui all'articolo 517-octies, quarto comma, ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione e' diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo importa l'applicazione della pena accessoria prevista dall'articolo 30 e il divieto, per la durata indicata dal medesimo articolo 30, di ottenere:
1) iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali;
2) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali.
Negli stessi casi di cui al primo comma, il giudice, se il fatto e' di particolare gravita' o in caso di recidiva specifica, puo' disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto e' stato commesso. Se ricorrono entrambe le condizioni di cui al primo periodo, il giudice puo' disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio dell'attivita' nonche' la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto e' stato commesso.
In caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 517-quater si applicano le pene accessorie indicate al primo comma del presente articolo se e' ritenuta la sussistenza di taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 517-octies.
Art. 518.2 (Confisca obbligatoria e per equivalente). - Nei casi di cui agli articoli 517-quater, 517-sexies e 517-septies e' sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che siano appartenenti a persona estranea al reato medesimo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 474-bis, secondo e quarto comma»;
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni comuni ai capi precedenti».
2. All'articolo 25-bis.1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «e 517-quater» sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater e 517-octies, quarto comma,».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura della disposizione di legge modificata e della
quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Per gli atti dell'Unione Europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note all'art. 1:
- L'articolo 516 del Codice Penale, abrogato dalla
presente legge, recava: «Vendita di sostanze alimentari non
genuine come genuine».
- L'articolo 517-bis del Codice Penale, abrogato dalla
presente legge, recava: «Circostanze aggravante».
- Si riporta il testo degli articoli 517-quater,
517-quinquies, 518 del codice penale, come modificati dalla
presente legge:
«Art. 517-quater (Contraffazione dei segni di
indicazione geografica e di denominazione protetta dei
prodotti agroalimentari). - Chiunque contraffa' o comunque
altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine
di prodotti agroalimentari, artigianali e industriali e'
punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la
multa da euro 10.000 a euro 50.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne
profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in
custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in
transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre
o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione
prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o
denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono
punibili a condizione che siano state osservate le norme
delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle
convenzioni internazionali in materia di tutela delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine
dei prodotti agroalimentari, artigianali e industriali.».
«Art. 517-quinquies (Circostanza attenuante). - Le
pene previste dagli articoli 517-ter, 517-quater,
517-sexies e 517-septies sono diminuite dalla meta' a due
terzi nei confronti del colpevole che si adopera per
aiutare concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'
giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai
predetti articoli 517-ter, 517-quater, 517-sexies e
517-septies nonche' nella raccolta di elementi decisivi per
la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la
cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la
individuazione degli strumenti occorrenti per la
commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi
derivanti.».
«Art. 518 (Pubblicazione della sentenza). - La
condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli
501, 514, 515, 517, 517-quater, 517-sexies e 517-septies
ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se
l'associazione e' diretta alla commissione dei delitti
previsti dal capo II-bis del presente titolo importa la
pubblicazione della sentenza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25-bis.1 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante:
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno
2001, come modificato dalla presente legge:
«Art. 25-bis.1 (Delitti contro l'industria e il
commercio). - 1. In relazione alla commissione dei delitti
contro l'industria e il commercio previsti dal codice
penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni
pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515,
517, 517-ter, 517-quater e 517-octies, quarto comma, la
sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514
la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla
lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.».
 
Art. 2
Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del medesimo codice
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 246, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Qualora nell'ambito dell'ispezione di cose sussista la necessita' di procedere alle attivita' di prelievo e campionamento e vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, il pubblico ministero puo' procedere ai sensi dell'articolo 364, comma 5, secondo periodo. Le attivita' di prelievo e campionamento, comprese le operazioni di trasporto e conservazione dei campioni, sono eseguite nel rispetto della normativa di settore vigente»;
b) all'articolo 260, comma 3, le parole: «o la distruzione» sono sostituite dalle seguenti: «, la distruzione o la diversa destinazione prevista dalla legge» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, soggetti a rapido deterioramento, l'autorita' giudiziaria dispone la devoluzione, per la distribuzione gratuita in favore di persone bisognose o animali abbandonati, a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa»;
c) all'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), la parola: «516,» e' soppressa e dopo la parola: «517-quater» sono inserite le seguenti: «, 517-sexies, 517-septies»;
d) all'articolo 392, comma 1, lettera f), dopo le parole: «non evitabile» sono aggiunte le seguenti: «ovvero un alimento deteriorabile».
2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 86-ter e' inserito il seguente:
«Art. 86-quater (Destinazione a scopi benefici dei prodotti alimentari confiscati). - 1. Il giudice dispone che i prodotti alimentari idonei al consumo umano, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, di cui abbia ordinato la confisca siano assegnati, per la distribuzione gratuita a persone bisognose, a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa.
2. In caso di prodotti alimentari idonei al consumo animale, il giudice puo' adottare un provvedimento analogo a quello di cui al comma 1 in favore di enti territoriali o di altri enti pubblici ovvero di associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali in favore di animali abbandonati, per l'alimentazione degli stessi.
3. La destinazione del prodotto a finalita' diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e' punita ai sensi dell'articolo 316-bis del codice penale»;
b) all'articolo 223, comma 1, dopo le parole: «la revisione» sono inserite le seguenti: «ovvero se, per deperibilita', modificabilita' o quantita' del campione, non e' possibile la ripetizione delle analisi».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 246, 260, 266 e
392 del Codice di Procedura Penale, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 246 (Ispezione di luoghi o di cose). - 1.
All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale
disponibilita' del luogo in cui e' eseguita l'ispezione e'
consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni e sempre
che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale
accertamento.
2. Nel procedere all'ispezione dei luoghi,
l'autorita' giudiziaria puo' ordinare, enunciando nel
verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si
allontani prima che le operazioni siano concluse e puo' far
ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore.
2-bis. Qualora nell'ambito dell'ispezione di cose
sussista la necessita' di procedere alle attivita' di
prelievo e campionamento e vi sia fondato motivo di
ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del
reato possano essere alterati, il pubblico ministero puo'
procedere ai sensi dell'articolo 364, comma 5, secondo
periodo. Le attivita' di prelievo e campionamento, comprese
le operazioni di trasporto e conservazione dei campioni,
sono eseguite nel rispetto della normativa di settore
Vigente.».
«Art. 260 (Apposizione dei sigilli alle cose
sequestrate. Cose deperibili. Distruzione di cose
sequestrate). - 1. Le cose sequestrate si assicurano con il
sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni
dell'autorita' giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste
ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro
mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo
a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia.
2. L'autorita' giudiziaria fa estrarre copia dei
documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni
delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di
difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in
cancelleria o segreteria gli originali dei documenti,
disponendo, quanto alle cose, in conformita' dell'articolo
259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di
programmi informatici, la copia deve essere realizzata su
adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la
conformita' della copia all'originale e la sua
immodificabilita'; in tali casi, la custodia degli
originali puo' essere disposta anche in luoghi diversi
dalla cancelleria o dalla segreteria.
3. Se si tratta di cose che possono alterarsi,
l'autorita' giudiziaria ne ordina, secondo i casi,
l'alienazione, la distruzione o la diversa destinazione
prevista dalla legge » ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « In caso di prodotti alimentari idonei al consumo
umano o animale, non contraffatti, non deteriorati e in
linea con i termini minimi di conservazione o con la data
di scadenza, soggetti a rapido deterioramento, l'autorita'
giudiziaria dispone la devoluzione, per la distribuzione
gratuita in favore di persone bisognose o animali
abbandonati, a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad
altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che
abbiano per statuto o atto costitutivo compiti
assistenziali, previa rimozione dell'eventuale marchio,
segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che
costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico
o regolarizzazione amministrativa.».
3-bis. L'autorita' giudiziaria, anche su richiesta
dell'organo accertatore o della persona offesa, quando il
decreto di sequestro o di convalida del sequestro non e'
piu' assoggettabile a riesame, dispone il prelievo di uno o
piu' campioni, con l'osservanza delle formalita' di cui
all'articolo 364, e ordina la distruzione della merce
residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la
fabbricazione, il possesso, la detenzione o la
commercializzazione, quando le stesse sono di difficile
custodia ovvero quando la custodia risulta particolarmente
onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene
pubblica ovvero quando risulti evidente la violazione dei
predetti divieti, anche in ragione della natura
contraffatta o usurpativa delle merci. Se la conservazione
della merce e' assolutamente necessaria per la prosecuzione
delle indagini, l'autorita' giudiziaria dispone in tal
senso con provvedimento motivato.
3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a
carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il
termine di tre mesi dalla data di effettuazione del
sequestro, procede alla distruzione delle merci
contraffatte o usurpative sequestrate, previa comunicazione
all'autorita' giudiziaria. La distruzione puo' avvenire
dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa
decisione dell'autorita' giudiziaria, ed e' preceduta dal
prelievo di uno o piu' campioni, con l'osservanza delle
formalita' di cui all'articolo 364.»;
«Art. 266 (Limiti di ammissibilita'). - 1.
L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni
telefoniche e di altre forme di telecomunicazione e'
consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali e' prevista la
pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel
massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i
quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo
4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze
esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva
attivita' finanziaria abuso di informazioni privilegiate,
manipolazioni del mercato molestia o disturbo alle persone
col mezzo del telefono.
f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter,
terzo comma, del codice penale, anche se relativi al
materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del
medesimo codice, nonche' dall'art. 609-undecies;
f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473,
474, 515, 517-quater, 517-sexies, 517-septies e 633,
secondo comma, del codice penale;
f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis
del codice penale.
f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale
ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni
previste dallo stesso articolo.
2. Negli stessi casi e' consentita l'intercettazione
di comunicazioni tra presenti, che puo' essere eseguita
anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su
un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora
queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del
codice penale, l'intercettazione e' consentita solo se vi
e' fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo
l'attivita' criminosa.
2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra
presenti mediante inserimento di captatore informatico su
dispositivo elettronico portatile e' sempre consentita nei
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, e, previa indicazione delle ragioni che
ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati
dall'articolo 614 del codice penale, per i delitti dei
pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio
contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista
la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque
anni, determinata a norma dell'articolo 4.».
«Art. 392 (Casi). - 1. Nel corso delle indagini
preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta
alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda
con incidente probatorio:
a) all'assunzione della testimonianza di una
persona, quando vi e' fondato motivo di ritenere che la
stessa non potra' essere esaminata nel dibattimento per
infermita' o altro grave impedimento;
b) all'assunzione di una testimonianza quando, per
elementi concreti e specifici, vi e' fondato motivo di
ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia,
offerta o promessa di denaro o di altra utilita' affinche'
non deponga o deponga il falso;
c) all'esame della persona sottoposta alle indagini
su fatti concernenti la responsabilita' di altri;
d) all'esame delle persone indicate nell'articolo
210 e all'esame dei testimoni di giustizia.;
e) al confronto tra persone che in altro incidente
probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni
discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste
dalle lettere a) e b);
f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se
la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui
stato e' soggetto a modificazione non evitabile ovvero un
alimento deteriorabile;
g) a una ricognizione, quando particolari ragioni
di urgenza non consentono di rinviare l'atto al
dibattimento.
1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se
relativi al materiale pornografico di cui all'articolo
600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater,
609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del
codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta
della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini
possono chiedere che si proceda con incidente probatorio
all'assunzione della testimonianza di persona minorenne
ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori
delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la
persona offesa versa in condizione di particolare
vulnerabilita', il pubblico ministero, anche su richiesta
della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono
chiedere che si proceda con incidente probatorio
all'assunzione della sua testimonianza.
2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle
indagini possono altresi' chiedere una perizia che, se
fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare
una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che
comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona
vivente previsti dall'articolo 224-bis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 223n del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 recante: «Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.182 del 5 agosto 1989, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 223 (Analisi di campioni e garanzie per
l'interessato). - 1. Qualora nel corso di attivita'
ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si
debbano eseguire analisi di campioni per le quali non e'
prevista la revisione ovvero se, per deperibilita',
modificabilita' o quantita' del campione, non e' possibile
la ripetizione delle analisi, a cura dell'organo procedente
e' dato, anche oralmente, avviso all'interessato del
giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno
effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia
appositamente designata possono presenziare alle analisi,
eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. A
tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230
del codice.
2. Se leggi o decreti prevedono la revisione delle
analisi e questa sia richiesta dall'interessato, a cura
dell'organo incaricato della revisione, almeno tre giorni
prima, deve essere dato avviso del giorno, dell'ora e del
luogo ove la medesima verra' effettuata all'interessato e
al difensore eventualmente nominato. Alle operazioni di
revisione l'interessato e il difensore hanno diritto di
assistere personalmente, con l'assistenza eventuale di un
consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri
previsti dall'articolo 230 del codice.
3. I verbali di analisi non ripetibili e i verbali di
revisione di analisi sono raccolti nel fascicolo per il
dibattimento, sempre che siano state osservate le
disposizioni dei commi 1 e 2.».
 
Art. 3

Modifica all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la parola: «517-quater,» e' inserita la seguente: «517-septies,».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 16
marzo 2006, n. 146 recante: «Ratifica ed esecuzione della
Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il
crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea
generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 aprile
2006, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Operazioni sotto copertura). - 1. Fermo
quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non
sono punibili:
a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza, appartenenti alle strutture
specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei
limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di
specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine
di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti
previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,
353, 353-bis, 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies,
452-quaterde-cies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474,
517-quater, 517-septies, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter,
nonche' nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I,
del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni,
esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1,
3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, ai delitti previsti dagli articoli
255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e
3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e ai delitti previsti dal testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche
per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano
assistenza agli associati, acquistano, ricevono,
sostituiscono od occultano denaro o altra utilita', armi,
documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero
cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo
per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la
promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della
loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero
corrispondono denaro o altra utilita' in esecuzione di un
accordo illecito gia' concluso da altri, promettono o danno
denaro o altra utilita' richiesti da un pubblico ufficiale
o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati
come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico
ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per
remunerarlo o compiono attivita' prodromiche e strumentali;
b) gli ufficiali di polizia giudiziaria
appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di
Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati
nell'attivita' di contrasto al terrorismo e all'eversione e
del Corpo della guardia di finanza competenti nelle
attivita' di contrasto al finanziamento del terrorismo, i
quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e,
comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in
ordine ai delitti commessi con finalita' di terrorismo o di
eversione, anche per interposta persona, compiono le
attivita' di cui alla lettera a) ovvero si introducono
all'interno di un sistema informatico o telematico,
danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque
intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero
su informazioni, dati e programmi in esso contenuti,
attivano identita', anche digitali, domini e spazi
informatici comunque denominati, anche attraverso il
trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il
controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e
spazio informatico comunque denominato o compiono attivita'
prodromiche o strumentali;
b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria degli
organismi specializzati nel settore dei beni culturali,
nell'attivita' di contrasto dei delitti di cui agli
articoli 518-sexies e 518-septies del codice penale, i
quali nel corso di specifiche operazioni di polizia e,
comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova,
anche per interposta persona, compiono le attivita' di cui
alla lettera a);
b-ter) gli ufficiali di polizia giudiziaria
dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e
la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui
all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, i quali, nel corso di specifiche operazioni
di polizia finalizzate al contrasto dei reati informatici
commessi ai danni delle infrastrutture critiche
informatizzate individuate dalla normativa nazionale e
internazionale e, comunque, al solo fine di acquisire
elementi di prova, anche per interposta persona, compiono
le attivita' di cui alla lettera a) ovvero si introducono
all'interno di un sistema informatico o telematico,
danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque
intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero
su informazioni, dati e programmi in esso contenuti,
attivano identita', anche digitali, domini e spazi
informatici comunque denominati, anche attraverso il
trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il
controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e
spazio informatico comunque denominato o compiono attivita'
prodromiche o strumentali;
b-quater) gli ufficiali di polizia giudiziaria
appartenenti ai nuclei investigativi del Corpo di polizia
penitenziaria, i quali, nel corso di specifiche operazioni
di polizia svolte nell'ambito delle attivita' di loro
competenza, al solo fine di acquisire elementi di prova in
ordine ai delitti compiuti avvalendosi della forza di
intimidazione o della condizione di assoggettamento da piu'
persone riunite in occasione di rivolte all'interno di uno
o piu' istituti penitenziari, ai delitti di cui agli
articoli 270-bis, 270-quater, 270-quinquies,
270-quinquies.1, 317, 318, 319-ter, 320, 322 bis, 391,
391-bis, 391-ter, 609-bis, 609-quater, 609-octies, 613-bis,
del codice penale, ai delitti di cui all'articolo 414,
commessi per le finalita' previste dall'articolo 270-sexies
del medesimo codice, e di cui agli articoli 73 e 74 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990,
anche per interposta persona, acquistano, ricevono,
sostituiscono od occultano denaro o altra utilita',
documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero
cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo
per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la
promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della
loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero
corrispondono denaro o altra utilita' in esecuzione di un
accordo illecito gia' concluso da altri, promettono o danno
denaro o altra utilita' richiesti da un pubblico ufficiale
o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati
come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico
ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per
remunerarlo o compiono attivita' prodromiche e strumentali.
Restano ferme le competenze degli organismi e delle
strutture specializzati della Polizia di Stato, dell'Arma
dei carabinieri e della Guardia di finanza, deputati allo
svolgimento delle attivita' info-investigative in materia
di criminalita' organizzata, terrorismo ed eversione,
nonche' le esigenze di reciproco raccordo, a fini
informativi e operativi, tra i nuclei investigativi di cui
al periodo precedente e gli organismi e le strutture
anzidette, qualora i reati per cui si procede coinvolgano
soggetti all'esterno o all'interno dell'ambito
penitenziario, nel rispetto delle disposizioni del codice
di procedura penale e delle prerogative dell'autorita'
giudiziaria.
1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1
si applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e
agli ausiliari che operano sotto copertura quando le
attivita' sono condotte in attuazione di operazioni
autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo.
La disposizione di cui al precedente periodo si applica
anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui
al comma 1.
2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono
utilizzare documenti, identita' o indicazioni di copertura,
rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalita'
stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche per attivare
o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di
comunicazione, informandone il pubblico ministero al piu'
presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio
delle attivita'.
3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e
2 e' disposta dagli organi di vertice ovvero, per loro
delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno
provinciale, secondo l'appartenenza del personale di
polizia giudiziaria impiegato, d'intesa con la Direzione
centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis
e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 in
relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, di seguito denominate "attivita' antidroga", e'
specificatamente disposta dalla Direzione centrale per i
servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dagli
organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi
responsabili di livello almeno provinciale, secondo
l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria
impiegato.
4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni
di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione
all'autorita' giudiziaria competente per le indagini
nonche', nei casi di cui agli articoli 51, commi 3-bis e
3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura
penale, al procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo. Dell'esecuzione delle attivita' antidroga
e' data immediata e dettagliata comunicazione alla
Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico
ministero competente per le indagini. Se necessario o se
richiesto dal pubblico ministero e, per le attivita'
antidroga, anche dalla Direzione centrale per i servizi
antidroga, e' indicato il nominativo dell'ufficiale di
polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonche'
quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone
impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere
informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel
corso dell'operazione, delle modalita' e dei soggetti che
vi partecipano, nonche' dei risultati della stessa.
5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi
1 e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono
avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e
di interposte persone, ai quali si estende la causa di non
punibilita' prevista per i medesimi casi. Per l'esecuzione
delle operazioni puo' essere autorizzata l'utilizzazione
temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di
copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la
realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o
scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri
Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono
stabilite altresi' le forme e le modalita' per il
coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini
informativi e operativi tra gli organismi investigativi.
6. Quando e' necessario per acquisire rilevanti
elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura
dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, per i
delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli
articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74, gli ufficiali di
polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, e le autorita' doganali, limitatamente ai
citati articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
309 del 1990, e successive modificazioni, possono omettere
o ritardare gli atti di propria competenza, dandone
immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero,
che puo' disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso
pubblico ministero motivato rapporto entro le successive
quarantotto ore. Per le attivita' antidroga, il medesimo
immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per
i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche
in ambito internazionale.
6-bis. Quando e' necessario per acquisire rilevanti
elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la
cattura dei responsabili dei delitti di cui all'articolo
630 del codice penale, il pubblico ministero puo'
richiedere che sia autorizzata la disposizione di beni,
denaro o altra utilita' per l'esecuzione di operazioni
controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le
modalita'. Il giudice provvede con decreto motivato.
7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il
pubblico ministero puo', con decreto motivato, ritardare
l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura
cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine
di esecuzione di pene detentive o del sequestro. Nei casi
di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti
provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente, ma il
relativo decreto deve essere emesso entro le successive
quarantotto ore. Il pubblico ministero impartisce alla
polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo
degli sviluppi dell'attivita' criminosa, comunicando i
provvedimenti adottati all'autorita' giudiziaria competente
per il luogo in cui l'operazione deve concludersi ovvero
attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito
in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata nel
territorio dello Stato delle cose che sono oggetto,
prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti nonche'
delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui
all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.
8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i
provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del
comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura del medesimo
pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte
d'appello. Per i delitti indicati agli articoli 51, commi
3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di
procedura penale, la comunicazione e' trasmessa al
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
9. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale
o i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facolta'
d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano
richiesta per l'impiego nelle attivita' di contrasto di cui
al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei compiti
d'istituto.
9-bis. I beni informatici o telematici confiscati in
quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al
libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice
penale sono assegnati agli organi di polizia giudiziaria
che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 9.
10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i
nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che
effettuano le operazioni di cui al presente articolo e'
punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
con la reclusione da due a sei anni.
11. Sono abrogati:
a) l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
b) l'articolo 12-quater del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356;
c) l'articolo 12, comma 3-septies, del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
d) l'articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto
1998, n. 269;
e) l'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001,
n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2001, n. 438;
f) l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n.
228;
f-bis) l'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.».
 
Art. 4

Modifiche all'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99

1. All'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e 517-quater» sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater, 517-sexies e 517-septies»;
b) alla rubrica, le parole: «e 517-quater» sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater, 517-sexies e 517-septies».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 23
luglio 2009, n. 99 recante: «Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176
del 31 luglio 2009 come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Destinazione di beni sequestrati o
confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria
per la repressione di reati di cui agli articoli 473,
474,517-ter, 517-quater, 517-sexies e 517-septies del
codice penale). - 1. I beni mobili iscritti in pubblici
registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli
aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia
giudiziaria per la repressione di reati di cui agli
articoli 473, 474, 517-ter, 517-quater, 517-sexies e
517-septies del codice penale sono affidati dall'autorita'
giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia
che ne facciano richiesta per essere utilizzati in
attivita' di polizia ovvero possono essere affidati ad
altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non
economici, per finalita' di giustizia, di protezione civile
o di tutela ambientale.
2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e
all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e
degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando
usuario.
3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di
affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1,
l'autorita' giudiziaria competente dispone la distruzione
dei beni sequestrati secondo le modalita' indicate
all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di
distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici
registri e' eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o
diritto.
4. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo
Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca,
sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne
hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non
presentino richiesta di assegnazione, i beni sono distrutti
ai sensi del comma 3.
5. Per quanto non disposto dai commi 1, 2, 3 e 4 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 1973, n. 43.».
 
Art. 5

Modifiche all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350

1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 49, dopo le parole: «commercializzazione di prodotti» sono inserite le seguenti: «diversi dai prodotti o sostanze alimentari, come definiti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002,»;
b) al comma 49-bis, il secondo periodo e' soppresso.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dei commi 49 e 49-bis,
dell'articolo 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre
2003, come modificato dalla presente legge:
«49. L'importazione e l'esportazione a fini di
commercializzazione ovvero la commercializzazione o la
commissione di atti diretti in modo non equivoco alla
commercializzazione di prodotti diversi dai prodotti o
sostanze alimentari, come definiti dall'articolo 2 del
regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 gennaio 2002, recanti false o fallaci
indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato
ed e' punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.
Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made
in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai
sensi della normativa europea sull'origine; costituisce
fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e
la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di
segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a
ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana
incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai
sensi della disciplina sulle pratiche commerciali
ingannevoli , fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis,
ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o
merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa
europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in
caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di
fabbricazione o di produzione, o altra indicazione
sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro
effettiva origine estera. Le fattispecie sono commesse sin
dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana
per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla
vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci
puo' essere sanata sul piano amministrativo con
l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei
segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che
si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa
indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o
merci puo' essere sanata sul piano amministrativo
attraverso l'esatta indicazione dell'origine o
l'asportazione della stampigliatura "made in Italy". Le
false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine
non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti
o le merci siano stati gia' immessi in libera pratica.
49-bis - Costituisce fallace indicazione l'uso del
marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con
modalita' tali da indurre il consumatore a ritenere che il
prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della
normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano
accompagnati da indicazioni precise ed evidenti
sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad
evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore
sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere
accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o
del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a
sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione
sulla effettiva origine estera del prodotto. Il
contravventore e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.».
 
Art. 6

Disposizioni in materia di contrassegno per i prodotti DOP e IGP

1. I prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) possono essere dotati, ai fini dell'immissione al consumo, di uno speciale contrassegno, da adottare su base volontaria, realizzato dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, che, in ragione della sua natura e funzione, e' carta valori.
2. Il contrassegno e' realizzato con materiali e tecniche di sicurezza in grado di assicurare un'elevata protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni, garantendo la tracciabilita' e l'autenticita' del prodotto.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le caratteristiche tecniche, le diciture, le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione e il controllo, nonche' il costo del contrassegno da porre integralmente a carico degli operatori.
4. Le amministrazioni competenti provvedono alle attivita' di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 7
Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle
disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche
e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari
1. Al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 6, le parole: «di euro cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro diecimila a euro cinquantamila»;
b) all'articolo 3:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti della struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), per le produzioni a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), per le produzioni a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto»;
3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 3 e 4, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.
4-ter. Per gli illeciti previsti dai commi 3 e 4, con la diffida ad adempiere la struttura di controllo e il Consorzio di tutela possono inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione di origine protetta e dell'indicazione geografica protetta»;
c) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: «di euro cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro diecimila a euro cinquantamila»;
2) al comma 2, le parole: «di euro sessantaduemila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro ventimila a euro sessantamila»;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: «di euro ventiseimila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro cinquemila a euro venticinquemila»;
2) al comma 2, le parole: «di euro diecimilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «da euro duemila a euro diecimila»;
e) all'articolo 6:
1) al comma 1, le parole: «di euro cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro diecimila a euro cinquantamila»;
2) al comma 2, lettera c), le parole: «di euro sessantaduemila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro ventimila a euro sessantamila»;
f) all'articolo 7, comma 1, le parole: «di euro cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro diecimila a euro cinquantamila»;
g) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste). - 1. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, l'accertamento delle violazioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 e l'irrogazione delle relative sanzioni e' di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' altresi' competente a irrogare le sanzioni per le violazioni accertate dai soggetti di cui all'articolo 8 nonche' dagli organi competenti in materia di prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP)»;
h) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Criteri per la determinazione delle sanzioni). - 1. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorita' competente tiene conto della gravita' del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonche' delle condizioni economiche dello stesso»;
i) l'articolo 11 e' abrogato.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7
del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 recante:
«Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento
(CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine
dei prodotti agricoli e alimentari." pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 2004 n. 293, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Designazione e presentazione della
denominazione del segno distintivo o del marchio). - 1.
Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque
modifica, per la commercializzazione o l'immissione al
consumo, la denominazione protetta, o il segno distintivo o
il marchio cosi' come registrati ai sensi del regolamento
(CEE) n. 2081/92, del Consiglio, del 14 luglio 1992, per un
prodotto certificato conforme, e' sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro
quindicimila.
2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
chiunque nella designazione e presentazione del prodotto
usurpa, imita, o evoca una denominazione protetta, o il
segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del
prodotto e' indicata o se la denominazione protetta e' una
traduzione non consentita o e' accompagnata da espressioni
quali genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione, o
simili e' sottoposto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila. Nel caso in
cui le violazioni sono commesse da imprese aventi i
parametri di media e grande impresa ai sensi della
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, le sanzioni amministrative di cui al primo periodo
sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e
di tre volte nel caso delle grandi imprese.
3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio,
nella pubblicita', nell'informazione ai consumatori o sui
documenti relativi ai prodotti considerati indicazioni
false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine,
alla natura o alle qualita' essenziali dei prodotti o
utilizza le indicazioni non conformi a quanto indicato nei
disciplinari di produzione della denominazione protetta e
nelle relative disposizioni applicative, nonche' impiega,
per la confezione, recipienti che possono indurre in errore
sull'origine e' sottoposto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila.
4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
chiunque pone in essere qualsiasi altra prassi o
comportamento idoneo ad indurre in errore sulla vera
origine dei prodotti, e' sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro
ventimila.
5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
chiunque usa un marchio d'impresa che riproduce od evoca
una denominazione protetta, a meno che non ricorra il caso
di cui all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n.
2081/92, ovvero contraffa' il segno distintivo o il marchio
o altro sigillo o simbolo che ha costituito oggetto della
registrazione ai sensi del medesimo regolamento (CEE) n.
2081/92, ovvero detiene o usa tale segno distintivo o
marchio o altro sigillo o simbolo contraffatto, e'
sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila ad euro cinquantamila.
6. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
l'uso di espressioni da parte di qualsiasi soggetto, non
autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e
forestali che, nella pubblicita' e nell'informazione ai
consumatori, sono dirette a garantire o ad affermare lo
svolgimento di attivita' di controllo o di vigilanza su una
denominazione protetta, attivita' che la normativa vigente
attribuisce in via esclusiva rispettivamente alla struttura
di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
numero 1), e al Consorzio di tutela di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera c), numero 1), e' sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro
cinquantamila.
7. Per tutti gli illeciti previsti dal presente
articolo e' disposta la sanzione accessoria dell'inibizione
del comportamento sanzionato e, tenuto conto della gravita'
del fatto, desunta dalle quantita' dei prodotti oggetto
delle condotte sanzionate nel presente articolo e del
rischio di induzione in errore dei consumatori finali, puo'
essere disposta la pubblicazione del provvedimento che
accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione
e' applicata.».
«Art. 3 (Piano di controllo). - 1. Salva
l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto a
carico del quale la struttura di controllo di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), o una
competente autorita' pubblica accerti una non conformita'
classificata grave nel piano di controllo di una
denominazione protetta, approvato con il corrispondente
provvedimento autorizzatorio della predetta struttura, in
assenza di ricorso avverso detto accertamento o a seguito
di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove
presentato, e' sottoposto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila.
2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
il soggetto immesso nel sistema di controllo che pone in
essere un comportamento diretto a non consentire le
ispezioni e/o a impedire il prelievo di campioni ovvero ad
intralciare o ad ostacolare l'attivita' di verifica dei
documenti da parte degli incaricati della struttura di
controllo, di cui al comma 1 o degli agenti vigilatori del
Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
c), numero 1), e' sottoposto alla sanzione amministrativa
pecuniaria, previa verifica da parte del Ministero delle
politiche agricole e forestali, di euro cinquecentosedici.
3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente,
in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei
confronti della struttura di controllo di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), numero 1), per le produzioni a
denominazione di origine protetta e a indicazione
geografica protetta rivendicate, che non esegue il
pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata
dal medesimo organismo creditore, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo
dovuto.
4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente,
in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei
confronti del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera c), numero 1), per le produzioni a
denominazione di origine protetta e a indicazione
geografica protetta rivendicate, che non esegue il
pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata
dal medesimo organismo creditore, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo
dovuto.
4-bis. Il responsabile delle violazioni di cui ai
commi 3 e 4, oltre al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le
somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti,
comprensive degli interessi legali, direttamente al
creditore.
4-ter. Per gli illeciti previsti dai commi 3 e 4, con
la diffida ad adempiere la struttura di controllo e il
Consorzio di tutela possono inibire al soggetto
inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza
dei trenta giorni previsti e sino all'adozione del
provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della
denominazione di origine protetta e dell'indicazione
geografica protetta.
5. Per tutti gli illeciti previsti ai commi 1, 3 e 4,
oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica la
sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione
protetta fino alla rimozione della causa che ha dato
origine alla sanzione.».
«Art. 4 (Inadempienze della struttura di controllo).
- 1. Alla struttura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), numero 1), che non adempie alle prescrizioni o agli
obblighi, impartiti dalle competenti autorita' pubbliche,
comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del
relativo tariffario concernenti una denominazione protetta,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
diecimila a euro cinquantamila. La stessa sanzione si
applica alle strutture che continuano a svolgere attivita'
incompatibili con il mantenimento del provvedimento
autorizzatorio, non ottemperando alla specifica intimazione
ad adempiere da parte del Ministero delle politiche
agricole e forestali e fatta salva la facolta' del predetto
Ministero di procedere alla sospensione o alla revoca del
provvedimento autorizzatorio.
2. La struttura di cui al comma 1 che,
nell'espletamento delle attivita' di controllo su una
denominazione protetta, discrimina tra i soggetti da
immettere o tra quelli immessi nel sistema di controllo di
tale denominazione oppure pone ostacoli all'esercizio del
diritto a detto accesso e' sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro
sessantamila.».
«Art. 5 (Tutela dei Consorzi incaricati). - 1. L'uso
della denominazione protetta, nella ragione o denominazione
sociale di una organizzazione diversa dal Consorzio di
tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero
1), trascorsi centottanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto di riconoscimento del predetto
Consorzio e di affidamento dell'incarico a svolgere le
funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24
aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della
legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero in caso di Consorzio
gia' riconosciuto, dalla data di pubblicazione del presente
decreto legislativo, e' sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro
venticinquemila ed alla sanzione accessoria dell'inibizione
all'uso della ragione o denominazione sociale.
2. Soggetti privati non immessi nel sistema di
controllo di una denominazione protetta che svolgono
attivita' rientranti tra quelle indicate al citato comma 15
dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come
sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999,
n. 526, senza il preventivo consenso del Consorzio di
tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero
1), sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria
da euro duemila a euro diecimila.».
«Art. 6 (Inadempienze dei Consorzi di tutela). - 1.
Al Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera c), numero 1), che non adempie alle prescrizioni o
agli obblighi derivanti dal decreto di riconoscimento o da
eventuali successive disposizioni impartite dal Ministero
delle politiche agricole e forestali, ovvero svolge
attivita' che risulta incompatibile con il mantenimento del
provvedimento di riconoscimento, non avendo ottemperato
alla specifica intimazione ad adempiere e fatta salva la
facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali
di procedere alla sospensione o alla revoca del
provvedimento stesso, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro diecimila a euro cinquantamila.
2. Il Consorzio di cui al comma 1 che,
nell'espletamento delle sue attivita' pone in essere
comportamenti che hanno l'effetto di:
a) discriminare tra i soggetti associati
appartenenti ad uno stesso segmento della filiera, ovvero
appartenenti a segmenti diversi, quando la diversita' di
trattamento non e' contemplata dallo statuto del Consorzio
stesso;
b) porre ostacoli all'esercizio del diritto
all'accesso al Consorzio;
c) violare le disposizioni impartite con il decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali 12
settembre 2000, n. 410, concernente la ripartizione dei
costi, e' sottoposto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro ventimila a euro sessantamila.».
«Art. 7 (Altri illeciti). - 1. Il mancato rispetto
delle inibizioni previste agli articoli 1 e 2 e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a
euro cinquantamila.
2. Le sanzioni di cui agli articoli da 1 a 6, sono
aumentate di tre volte in caso di reiterazione dello stesso
illecito.».
L'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre
2004, n. 297, abrogato dalla presente legge, recava:
«Competenza del Ministero delle politiche agricole e
forestali».
 
Art. 8
Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni degli
obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n.
178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio
2002, in materia di rintracciabilita'
1. L'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilita'). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 48.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 48.000 euro. La sanzione massima non puo' eccedere comunque 150.000 euro.
2. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorita' competente tiene conto della gravita' del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonche' delle condizioni economiche dello stesso. Per le violazioni di natura documentale o formale che non incidano sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilita' sostanziale del prodotto, l'autorita' competente, prima di procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa, assegna all'operatore un termine di quindici giorni per la regolarizzazione spontanea dell'attivita'».

Note all'art. 8:
- Il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190 recante:
«Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento
(CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa
procedure nel settore della sicurezza alimentare» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio
2006.
 
Art. 9
Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia
di pratiche leali di informazione, in materia di denominazione
dell'alimento, in materia di elenco degli ingredienti e in materia
di indicazione del Paese di origine o luogo di provenienza
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1:
1) le parole: «del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 32.000 euro»;
2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La sanzione massima non puo' eccedere comunque 100.000 euro»;
b) all'articolo 8:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 32.000 euro»;
1.2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La sanzione massima non puo' eccedere comunque 100.000 euro»;
2) al comma 2, le parole: «da 500 euro ad 4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 euro a 8.000 euro»;
3) al comma 3:
3.1) le parole: «del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 euro a 8.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 8.000 euro»;
3.2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La sanzione massima non puo' eccedere comunque 25.000 euro»;
4) al comma 4:
4.1) le parole: «del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 16.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 16.000 euro»;
4.2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La sanzione massima non puo' eccedere comunque 50.000 euro»;
c) all'articolo 9:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 32.000 euro»;
1.2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La sanzione massima non puo' eccedere comunque 100.000 euro»;
2) al comma 3:
2.1) le parole: «del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 16.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 16.000 euro»;
2.2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La sanzione massima non puo' eccedere comunque 50.000 euro»;
d) all'articolo 13, comma 1:
1) le parole: «del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 32.000 euro»;
2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La sanzione massima non puo' eccedere comunque 100.000 euro»;
e) all'articolo 27, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorita' competente tiene conto della gravita' del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonche' delle condizioni economiche dello stesso».

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 3, 8, 9, 13 e 27
del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 recante:
«Disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo
alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai
consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e
della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della
legge 12 agosto 2016, n. 170 "Legge di delegazione europea
2015"» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 8
febbraio 2018, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Violazione delle pratiche leali di
informazione di cui all'articolo 7 del regolamento). - 1.
Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione delle
fattispecie specificamente sanzionate dalle altre
disposizioni del presente decreto, la violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento sulle
pratiche leali d'informazione comporta per l'operatore del
settore alimentare l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 32.000 euro o del
3 per cento del fatturato totale annuo realizzato
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento
della violazione quando tale importo e' superiore a 32.000
euro. La sanzione massima non puo' eccedere comunque
100.000 euro.
1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono
commesse da imprese aventi i parametri di media e grande
impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative
di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel
caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle
grandi imprese.».
«Art. 8 (Violazioni in materia di denominazione
dell'alimento di cui all'articolo 17, all'articolo 18,
paragrafo 2, e all'allegato VI del regolamento). - 1. Salvo
che il fatto costituisca reato, la denominazione
dell'alimento in violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 17, paragrafi 1 e 4, del regolamento, comporta
l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 32.000 euro o del
3 per cento del fatturato totale annuo realizzato
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento
della violazione quando tale importo e' superiore a 32.000
euro. La sanzione massima non puo' eccedere comunque
100.000 euro.
2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda
esclusivamente errori od omissioni formali, essa comporta
l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
1.000 euro a 8.000 euro.
3. La violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento comporta
l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 8.000 euro o del
3 per cento del fatturato totale annuo realizzato
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento
della violazione quando tale importo e' superiore a 8.000
euro. La sanzione massima non puo' eccedere comunque 25.000
euro.
4. La violazione delle disposizioni relative alla
denominazione degli alimenti e alle indicazioni specifiche
che la accompagnano di cui all'allegato VI del regolamento,
fatte salve le deroghe ivi previste, comporta
l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 16.000 euro o del
3 per cento del fatturato totale annuo realizzato
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento
della violazione quando tale importo e' superiore a 16.000
euro.
La sanzione massima non puo' eccedere comunque 50.000
euro.
5. Le medesime sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
si applicano al soggetto responsabile che viola l'articolo
18, paragrafo 2, del regolamento in materia di
denominazione e designazione degli ingredienti.».
«Art. 9 (Violazioni in materia di elenco degli
ingredienti di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, ed
all'allegato VII del regolamento). - 1. Fatte salve le
deroghe previste agli articoli 19 e 20 del regolamento, la
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18,
paragrafi 1 e 3, nonche' la violazione delle disposizioni
di cui all'allegato VII del citato regolamento, comporta
l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione
amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 32.000 euro o del
3 per cento del fatturato totale annuo realizzato
nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento
della violazione quando tale importo e' superiore a 32.000
euro. La sanzione massima non puo' eccedere comunque
100.000 euro.
2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda
esclusivamente errori od omissioni formali, essa comporta
l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500
euro a 4.000 euro.
3. La violazione delle disposizioni relative
all'indicazione e designazione degli ingredienti di cui
all'allegato VII del regolamento, fatte salve le deroghe
ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto
responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria da
2.000 euro a 16.000 euro o del 3 per cento del fatturato
totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso
anteriormente all'accertamento della violazione quando tale
importo e' superiore a 16.000 euro. La sanzione massima non
puo' eccedere comunque 50.000 euro.».
«Art. 13 (Violazioni in materia di indicazione del
paese di origine o luogo di provenienza di cui all'articolo
26, e relativi atti di esecuzione, ed all'allegato XI del
regolamento). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, la
violazione delle disposizioni relative a contenuti e
modalita' dell'indicazione del paese d'origine o del luogo
di provenienza di cui all'articolo 26 del regolamento
comporta l'applicazione al soggetto responsabile della
sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 32.000
euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo
realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente
all'accertamento della violazione quando tale importo e'
superiore a 32.000 euro. La sanzione massima non puo'
eccedere comunque 100.000 euro.
2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda
solo errori ed omissioni formali essa comporta
l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500
euro a 4.000 euro.».
«Art. 27 (Procedure per le irrogazioni delle
sanzioni). - 1. Per l'accertamento delle violazioni e
l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal
presente decreto si osservano, in quanto compatibili con
quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni
contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24
novembre 1981, n. 689.
2. Alle violazioni previste dal presente decreto si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e
4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
3. Quando la violazione e' commessa da imprese aventi
i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione
2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa
e' ridotta sino ad un terzo.
4. Non si applicano le disposizioni sanzionatorie del
presente decreto alle forniture ad organizzazioni senza
scopo di lucro, per la successiva cessione gratuita a
persone indigenti, di alimenti che presentano irregolarita'
di etichettatura non riconducibili alle informazioni
relative alla data di scadenza o relative alle sostanze o a
prodotti che possono provocare allergie o intolleranze.
5. Non si applicano le disposizioni sanzionatorie del
presente decreto all'immissione sul mercato di un alimento
che e' corredato da adeguata rettifica scritta delle
informazioni non conformi a quanto previsto dal presente
decreto.
5-bis. Per la determinazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente decreto,
l'autorita' competente tiene conto della gravita' del
fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta
dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle
conseguenze della violazione nonche' delle condizioni
economiche dello stesso.».
 
Art. 10
Violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e
di prodotti lattiero-caseari

1. Al titolo II del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, dopo il capo II e' inserito il seguente:

«Capo II-bis VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DENOMINAZIONI DI LATTE E
DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Art. 7-bis (Sanzioni amministrative per l'impiego abusivo delle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque prepara, produce, confeziona, detiene, vende, pone in vendita, mette in commercio, cede a qualsiasi titolo o pubblicizza con qualunque mezzo prodotti alimentari diversi da quelli indicati ai punti 1, 2 e 3 della parte III dell'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, utilizzando etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario o altre forme di pubblicita', quali definite all'articolo 2 della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, o qualsiasi forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto e' un prodotto lattiero-caseario, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 32.000 euro e al sequestro della merce e di ogni materiale o supporto mediante il quale e' commessa la violazione ai fini della loro confisca e distruzione; la sanzione massima non puo' eccedere comunque 100.000 euro. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora la denominazione "latte" o le denominazioni di cui al punto 2, secondo comma, della parte III dell'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che specificano l'origine vegetale del prodotto o siano accompagnate da locuzioni negative. Per un prodotto contenente latte o prodotti lattiero-caseari, le medesime denominazioni possono essere utilizzate unicamente per descrivere le materie prime di base o per elencare gli ingredienti in conformita' al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.
2. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

Note all'art. 10:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 15 dicembre
2017, n. 231 si vedano le note all'articolo 9.
 
Art. 11

Modifica al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52

1. Al fine di adeguare il sistema sanzionatorio previsto in materia di riproduzione animale agli obblighi e ai requisiti stabiliti a carico degli operatori dalle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, all'articolo 12, comma 6, alinea, del medesimo decreto legislativo, le parole: «al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403,» sono sostituite dalle seguenti: «previste dalle disposizioni vigenti».

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 12 del
decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 recante:
«Disciplina della riproduzione animale in attuazione
dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 120 del 25 maggio
2018, come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Disposizioni attuative). - 1. Entro 18 mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della
salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono adottate disposizioni
attuative del presente decreto, tenuto conto delle
disposizioni in materia di sanita' animale e di
riconoscimento degli stabilimenti di produzione di
materiale germinale di cui al regolamento (UE) n. 2016/429
del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016
relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica
e abroga taluni atti in materia di sanita' animale.».
«Art. 12 (Applicazione delle sanzioni). - 1. Salvo
che il fatto costituisca reato, a chiunque adibisce alla
riproduzione animale o utilizza per trapianti, embrioni o
altro materiale riproduttivo in modo difforme da quanto
previsto nell'articolo 7, si applicano, le seguenti
sanzioni amministrative:
a) il pagamento della somma di 1.032,91 euro per
ciascun capo adibito o della somma di 51,65 euro per ogni
dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della
specie bovina o bufalina;
b) il pagamento della somma di 206,58 euro per
ciascun capo adibito o della somma di 20,66 euro per ogni
dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della
specie suina; nei casi di utilizzazione del verro in forma
girovaga o in monta pubblica di cui all'articolo 7, comma
6, la sanzione suddetta e' aumentata di un terzo per
ciascun capo;
c) il pagamento della somma di 103,29 euro per
ciascun capo adibito o della somma di 10,33 euro per ogni
dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della
specie ovina e caprina;
d) il pagamento della somma di 2.065,83 euro per
ciascun capo adibito o della somma di 103,29 euro, per ogni
dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della
specie equina; in caso di utilizzazione dello stallone in
forma girovaga, di cui all'articolo 7, comma 6, la sanzione
anzidetta e' aumentata di un terzo per ciascun capo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il materiale
riproduttivo utilizzato e' confiscato e ne viene ordinata
la distruzione a spese del contravventore; il capo o i capi
utilizzati sono sequestrati cautelarmente.
3. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2,
aumentate di un terzo, si applicano, salvo che il fatto
costituisca reato, anche a chiunque impiega, per la
riproduzione, animali privi dei requisiti sanitari
stabiliti dalla normativa vigente nonche' a chiunque
produce, distribuisce e utilizza materiale seminale o
embrioni privi dei requisiti sanitari stabiliti dalla
normativa vigente.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il
responsabile di ciascuno degli Enti selezionatori, di cui
all'articolo 3, comma 2, a cio' preposto che gestisce un
programma genetico, di cui all'articolo 3, comma 3, in
difformita' dalle prescrizioni in esso contenute e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 2.582,28 euro a 15.493,71 euro.
5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
alle violazioni delle disposizioni vigenti in materia di
requisiti del bestiame e del materiale seminale e controlli
ammessi all'importazione e all'esportazione.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, per le
violazioni previste dalle disposizioni vigenti si
applicano:
a) la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 774,86 euro a 4.648,11 euro, nell'ipotesi di
violazione delle disposizioni in materia di autorizzazioni,
di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta, di
requisiti e obblighi delle stazioni di inseminazione
artificiale di equidi, di requisiti e obblighi di centri di
produzione dello sperma e di stoccaggio di materiale
germinale, di recapiti, di gruppi di raccolta di embrioni e
di centri di produzione di embrioni, di flusso di
informazioni relative ai dati degli interventi fecondativi
o di impianto embrionale nonche' di autocontrollo di
qualita' del materiale germinale e di qualita' del seme
bovino e bufalino;
b) la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 258,23 euro a 1.549,37 euro nell'ipotesi di
violazione delle disposizioni in materia di pratica di
inseminazione artificiale nonche' del relativo flusso di
informazioni da parte di medici veterinari ed operatori
pratici.
7. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente
decreto si applicano le disposizioni del capo I della legge
24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con
le seguenti modificazioni:
a) e' escluso il pagamento in misura ridotta, salvo
che per le infrazioni di cui al comma 4;
b) il Presidente della Giunta regionale competente
ad applicare le sanzioni ne da' comunicazione al Ministero.
8. Alle violazioni commesse prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, continuano ad
applicarsi le norme della legge 15 gennaio 1991, n. 30,
come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, in
vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.».
 
Art. 12

Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42

1. Al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24-octies, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai beneficiari del contributo per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 che non realizzano integralmente l'investimento, per motivi diversi da cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, e' riconosciuto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate, decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate, a condizione che l'obiettivo generale dell'investimento sia stato comunque raggiunto»;
b) all'articolo 24-undecies, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel caso in cui, a seguito di controllo, l'importo richiesto nella domanda di pagamento superi di una percentuale maggiore del 10 per cento l'importo accertato in sede istruttoria, il beneficiario e' soggetto, oltre alla decurtazione dell'importo non riconosciuto, alla sanzione nella misura pari al medesimo importo non riconosciuto».

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo degli articoli 24-octies e
24-undecies del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42
recante «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021,
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della
politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE)
n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo
sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai
beneficiari degli aiuti della politica agricola comune"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile
2023, come modificato dalla presente legge:
«Art. 24-octies (Sanzioni per la violazione delle
disposizioni in materia di investimenti in immobilizzazioni
materiali e immateriali). - 1. I beneficiari del contributo
per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1,
lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 che non
utilizzano un anticipo ricevuto sono soggetti alle seguenti
sanzioni:
a) un anno di esclusione dall'aiuto se l'importo
dell'anticipo non speso e' superiore al 10 per cento ma
inferiore o uguale al 30 per cento dell'anticipo erogato;
b) due anni di esclusione dall'aiuto se l'importo
dell'anticipo non speso e' superiore al 30 per cento ma
inferiore al 50 per cento dell'anticipo erogato;
c) tre anni di esclusione dall'aiuto se l'importo
dell'anticipo non speso e' superiore o uguale al 50 per
cento dell'anticipo erogato.
1-bis. Ai beneficiari del contributo per l'intervento
di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del
regolamento (UE) 2021/2115 che non realizzano integralmente
l'investimento, per motivi diversi dalle cause di forza
maggiore o circostanze eccezionali, e' riconosciuto il
contributo per un importo corrispondente alle singole
azioni realizzate, decurtato dell'importo del contributo
corrispondente alle azioni non realizzate, a condizione che
l'obiettivo generale dell'investimento sia stato comunque
raggiunto.
2. In caso di mancato utilizzo dell'anticipo versato,
si applicano le disposizioni previste dall'articolo 24 del
regolamento (UE) 2022/127 e dall'articolo 56 del
regolamento (UE) 2022/128.
3. I beneficiari del contributo che non presentano la
domanda di pagamento del saldo entro i termini stabiliti o
che rinunciano al contributo dopo aver percepito l'anticipo
sono soggetti alla sanzione dell'esclusione dall'aiuto per
tre anni.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, nel
settore vitivinicolo, i beneficiari del contributo che
presentano la domanda di pagamento del saldo entro il
quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine
fissato, sono soggetti ad una sanzione pari all'1 per cento
del contributo riconosciuto per ogni giorno di ritardo. Le
domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla
scadenza del termine previsto non possono essere accolte e
sono respinte.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1-bis,
qualora, all'esito dei controlli, risulta che l'importo del
contributo versato e' superiore all'importo dovuto, si
procede al recupero dell'aiuto indebitamente versato.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3,
non si applica alcuna sanzione:
a) in caso di approvazione di modifiche al progetto
iniziale o qualora l'anticipo non sia stato versato e sia
stata presentata domanda di rinuncia nei trenta giorni
precedenti il termine ultimo previsto per la presentazione
della domanda di saldo;
b) se l'importo non speso e' inferiore al 10 per
cento dell'anticipo erogato.».
«Art. 24-undecies (Inosservanza degli obblighi
previsti per il percepimento dei pagamenti previsti al
Titolo III, Capo III, Sezione 3, del regolamento (UE)
2021/2115). - 1. I beneficiari dei finanziamenti per
l'acquisto dei beni, previsti dall'articolo 55, comma 1,
lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115, il cui uso e
utilita' economica non si esauriscono entro un anno, quando
non rispettano il periodo minimo di mantenimento di tali
beni in azienda, sono soggetti al recupero degli aiuti.
2. La medesima sanzione si applica in caso di
violazione dei vincoli territoriali di mantenimento del
materiale biologico finanziato, di cui all'articolo 55,
comma 1, lettera b), punto iii) del regolamento (UE)
2021/2115, nonche' in caso di violazione delle regole
stabilite dalla legislazione nazionale sull'identificazione
del predetto materiale biologico.
3. Nel caso in cui le condotte di cui ai commi 1 e 2
siano realizzate intenzionalmente o con colpa grave, i
beneficiari, oltre al rimborso dei pagamenti indebitamente
percepiti e dei relativi interessi, sono soggetti ad una
ulteriore sanzione pari all'importo percepito.
3-bis. Nel caso in cui, a seguito di controllo,
l'importo richiesto nella domanda di pagamento superi di
una percentuale maggiore del 10 per cento l'importo
accertato in sede istruttoria, il beneficiario e' soggetto,
oltre alla decurtazione dell'importo non riconosciuto, alla
sanzione nella misura pari al medesimo importo non
riconosciuto.».
 
Art. 13

Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure per la sicurezza alimentare e la tracciabilita' del latte e dei prodotti della filiera bufalina»;
b) al comma 1 e' premesso il seguente:
«01. Al fine di assicurare la piu' ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala, e' istituita, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la piattaforma informatizzata denominata "Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati". Gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala inseriscono quotidianamente nella piattaforma di cui al primo periodo i dati di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte di bufala e dei prodotti da esso ottenuti, i coadiuvanti e gli additivi qualora impiegati, nonche' i quantitativi di latte di bufala o suoi derivati provenienti da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi. Tale piattaforma assicura l'interoperabilita' con la Banca dati nazionale (BDN) del sistema nazionale di identificazione e registrazione I&R, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, al fine di consentire all'autorita' competente, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, di effettuare i controlli ufficiali del latte e dei prodotti di origine animale ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, compresi quelli, anche di tipo incrociato, sulla tracciabilita' del latte bufalino alla stalla e dei prodotti di trasformazione presso i caseifici, verificando altresi' la resa effettiva del latte bufalino trasformato»;
c) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla filiera bufalina continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138»;
d) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli adempimenti dei soggetti della filiera bufalina e, in particolare, i tempi e le modalita' di inserimento dei dati nella piattaforma di cui al comma 01. Dalla data di adozione del decreto di cui al primo periodo sono trasferiti nella piattaforma di cui al comma 01, secondo le modalita' definite nel medesimo decreto, i dati, le informazioni, i documenti e ogni altro elemento contenuto nella piattaforma informatica istituita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2014, la quale cessa di operare»;
e) al comma 3, le parole: «ai commi 1, terzo periodo, e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, terzo periodo»;
f) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 48.000 o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a euro 48.000. La sanzione massima non puo' eccedere comunque euro 150.000. Alle violazioni di cui al primo periodo si applica altresi' la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel quale si e' verificata la violazione per un periodo da dieci a trenta giorni e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale»;
g) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Le sanzioni amministrative di cui al comma 4 sono aumentate fino alla meta' e fino a due terzi se commesse rispettivamente da imprese aventi, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, i parametri di media impresa e di grande impresa e sono ridotte fino a un terzo se commesse da imprese aventi i parametri di microimpresa»;
h) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 01 entro i termini previsti e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000. Se il ritardo nella registrazione non supera tre giorni lavorativi, la sanzione e' ridotta del 50 per cento. Nel caso di microimpresa, come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 01, le sanzioni di cui al presente comma si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2026»;
i) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 01, 1 e 2 non si applica la diffida di cui all'articolo 1, comma 3, e non e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689»;
l) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
«5-ter. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, l'autorita' competente tiene conto della gravita' del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonche' delle condizioni economiche dello stesso».

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91 recante: «Disposizioni urgenti per il
settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il
rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei
costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
144 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla
Legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Misure per la sicurezza alimentare e la
tracciabilita' del latte e dei prodotti della filiera
bufalina). - 01. Al fine di assicurare la piu' ampia tutela
degli interessi dei consumatori e di garantire la
concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di
bufala, e' istituita, nell'ambito del Sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN), la piattaforma informatizzata
denominata "Registro unico delle movimentazioni del latte
di bufala e dei suoi derivati". Gli allevatori bufalini, i
trasformatori e gli intermediari di latte di bufala
inseriscono quotidianamente nella piattaforma di cui al
primo periodo i dati di produzione, trasformazione e
commercializzazione del latte di bufala e dei prodotti da
esso ottenuti, i coadiuvanti e gli additivi qualora
impiegati, nonche' i quantitativi di latte di bufala o suoi
derivati provenienti da Paesi dell'Unione europea e da
Paesi terzi. Tale piattaforma assicura l'interoperabilita'
con la Banca dati nazionale (BDN) del sistema nazionale di
identificazione e registrazione I&R, di cui al decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 134, al fine di consentire
all'autorita' competente, di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, di effettuare i
controlli ufficiali del latte e dei prodotti di origine
animale ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017,
compresi quelli, anche di tipo incrociato, sulla
tracciabilita' del latte bufalino alla stalla e dei
prodotti di trasformazione presso i caseifici, verificando
altresi' la resa effettiva del latte bufalino trasformato
1. La produzione della "Mozzarella di Bufala campana"
DOP, registrata come denominazione di origine protetta
(DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della
Commissione del 12 giugno 1996, deve avvenire in uno spazio
in cui e' lavorato esclusivamente latte proveniente da
allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP
Mozzarella di Bufala Campana. In tale spazio puo' avvenire
anche la produzione di semilavorati e di altri prodotti
purche' realizzati esclusivamente con latte proveniente da
allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP
Mozzarella di Bufala Campana. La produzione di prodotti
realizzati anche o esclusivamente con latte differente da
quello da allevamenti inseriti nel sistema di controllo
della DOP Mozzarella di Bufala Campana deve essere
effettuata in uno spazio differente, secondo le
disposizioni del decreto di cui al comma 3. Alla filiera
bufalina continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
alla legge 11 aprile 1974, n. 138.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definiti gli adempimenti dei
soggetti della filiera bufalina e, in particolare, i tempi
e le modalita' di inserimento dei dati nella piattaforma di
cui al comma 01. Dalla data di adozione del decreto di cui
al primo periodo sono trasferiti nella piattaforma di cui
al comma 01, secondo le modalita' definite nel medesimo
decreto, i dati, le informazioni, i documenti e ogni altro
elemento contenuto nella piattaforma informatica istituita
con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 9 settembre 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2014, la quale
cessa di operare.
3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della
salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite le
modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1, terzo periodo, prevedendo che la separazione
spaziale delle produzioni di cui al comma 1, ultimo
periodo, impedisca ogni contatto, anche accidentale, tra
latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di
controllo della Mozzarella di Bufala Campana DOP e altro
latte, nonche' tra la Mozzarella di Bufala Campana DOP e
prodotti ottenuti con altro latte in tutte le fasi della
lavorazione e del confezionamento.
4. Fatta salva l'applicazione delle norme penali
vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
6.000 a euro 48.000 o del 3 per cento del fatturato totale
annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente
all'accertamento della violazione quando tale importo e'
superiore a euro 48.000. La sanzione massima non puo'
eccedere comunque euro 150.000. Alle violazioni di cui al
primo periodo si applica altresi' la sanzione accessoria
della chiusura dello stabilimento nel quale si e'
verificata la violazione per un periodo da dieci a trenta
giorni e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione,
a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a
diffusione nazionale. Si applica altresi' la sanzione
accessoria della sospensione del diritto di utilizzare la
denominazione protetta dalla data dell'accertamento della
violazione fino a quando l'organo di controllo non abbia
verificato la rimozione della causa che ha dato origine
alla sanzione e l'avvenuta pubblicita' a norma del periodo
seguente. Della sanzione della sospensione del diritto di
utilizzare la denominazione protetta e' data tempestiva
pubblicita' attraverso la pubblicazione, a cura e spese
dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale.
Nel caso di accertamento di reiterazione delle violazioni
di cui al comma 1, nei sei mesi successivi all'adozione del
provvedimento esecutivo, la chiusura dello stabilimento e'
disposta per un periodo da un minimo di trenta ad un
massimo di novanta giorni e gli importi delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste al presente comma sono
raddoppiati. La sanzione della chiusura dello stabilimento
nel quale si e' verificata la violazione e' altresi'
disposta a carico di coloro che utilizzano latte o cagliata
diversi da quelli della Mozzarella di Bufala Campana DOP
nella produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP. In
tali casi la chiusura dello stabilimento e' disposta per un
periodo da un minimo di dieci ad un massimo di trenta
giorni, ovvero da un minimo di trenta ad un massimo di
novanta giorni in caso di reiterazione di tale
comportamento accertata nei sei mesi successivi
all'adozione del provvedimento esecutivo. La procedura
prevista dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n.
689, si applica anche all'opposizione all'inibizione
all'uso della denominazione protetta.
4-bis. Le sanzioni amministrative di cui al comma 4
sono aumentate fino alla meta' e fino a due terzi se
commesse rispettivamente da imprese aventi, ai sensi della
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, i parametri di media impresa e di grande impresa e
sono ridotte fino a un terzo se commesse da imprese aventi
i parametri di microimpresa.
5. Fatta salva l'applicazione delle norme penali
vigenti, chiunque non adempie agli obblighi di
registrazione di cui al comma 01 entro i termini previsti
e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 2.000 a euro 8.000. Se il ritardo nella registrazione
non supera tre giorni lavorativi, la sanzione e' ridotta
del 50 per cento. Nel caso di microimpresa, come definita
dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6
maggio 2003, che non adempie agli obblighi di registrazione
di cui al comma 01, le sanzioni di cui al presente comma si
applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle
produzioni realizzate nell'anno 2026.
5-bis Per le violazioni delle disposizioni di cui ai
commi 01, 1 e 2 non si applica la diffida di cui
all'articolo 1, comma 3, e non e' ammesso il pagamento in
misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
5-ter. Per la determinazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente articolo,
l'autorita' competente tiene conto della gravita' del
fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta
dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle
conseguenze della violazione nonche' delle condizioni
economiche dello stesso
6. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, e' designato quale autorita'
competente all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi
4 e 5.
7. L'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3
novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 dicembre 2008, n. 205, e' abrogato. L'articolo 7
della legge 3 febbraio 2011, n. 4, e' abrogato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
3.
8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque viola i divieti di coltivazione introdotti con
atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli
articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, e'
punito con la multa da euro 25.000 a euro 50.000. L'autore
del delitto di cui al presente comma e' tenuto altresi' a
rimuovere, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni
del competente organo di vigilanza, nell'esercizio delle
funzioni di polizia giudiziaria, le coltivazioni di sementi
vietate ed alla realizzazione delle misure di riparazione
primaria e compensativa nei termini e con le modalita'
definiti dalla regione competente per territorio.».
 
Art. 14

Piano straordinario di controllo nazionale

1. Al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilita' di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, ivi comprese le pertinenti disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, con decreto del capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un «piano straordinario di controllo nazionale» per i prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta, in coerenza con le disposizioni che disciplinano le modalita' di svolgimento dei controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017. Il medesimo decreto definisce altresi' un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente indicando compiti e responsabilita' delle autorita' competenti ai controlli.
2. Nell'ambito del piano di cui al comma 1 sono previste attivita' ispettive volte a verificare la coerenza tra i quantitativi di latte e le cagliate di latte di bufala prodotto o introdotto in Italia rispetto alla produzione della mozzarella di bufala campana DOP e alla mozzarella di latte di bufala generica, attraverso controlli periodici presso tutti i soggetti della filiera bufalina e presso le strutture frigo censite in Italia per lo stoccaggio del latte e delle cagliate di latte bufalino, le stalle di produzione di latte di bufala, i raccoglitori-trasportatori e i caseifici che ritirano il latte bufalino, oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione, avvalendosi anche di idonee prove di laboratorio ai fini di individuare l'origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione e l'uso di latti diversi dal latte fresco. I controlli sono altresi' diretti a verificare l'adeguatezza delle strutture produttive a quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dall'articolo 13 della presente legge, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2014.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di controllo di cui al presente articolo, pari a 250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.

Note all'art. 14:
- La legge 11 aprile 1974, n. 138 recante: «Nuove norme
concernenti il divieto di ricostituzione del latte in
polvere per l'alimentazione umana» e' pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n. 117 del 7 maggio 1974 Serie Generale
n. 117.
- Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 15 marzo 2017 «relativo ai controlli
ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per
garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti
e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere
degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui
prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE)
n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014,(UE)
2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n.
1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE,
1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del
Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le
direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE,
96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione
92/438/CEE del Consiglio» pubblicato nella G.U.U.E. del 7
aprile 2017 L95/1.
- Per i riferimenti all'articolo 4 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91 si vedano le note all'articolo 13.
 
Art. 15
Blocco ufficiale temporaneo nei casi di inosservanza delle
disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione
amministrativa
1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Blocco ufficiale temporaneo). - 1. In materia agroalimentare e della pesca, l'organo accertatore, qualora rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, dispone il blocco ufficiale temporaneo del prodotto oggetto del controllo o dei mezzi tecnici della produzione, quali sementi, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, prodotti impiegati come coadiuvanti e additivi o comunque qualsiasi prodotto impiegato per ottenere un prodotto agroalimentare, al fine di consentire l'acquisizione della documentazione idonea a dimostrarne la regolarita'. L'organo accertatore vincola il prodotto con le modalita' ritenute opportune affidandone la custodia all'operatore del settore alimentare destinatario del controllo e informa immediatamente l'autorita' amministrativa competente con invio del processo verbale di disposizione del blocco.
2. Entro dieci giorni dalla disposizione del blocco, il soggetto sottoposto a controllo ha facolta' di trasmettere la corretta documentazione all'indirizzo e con le modalita' indicati nel provvedimento che dispone il blocco ufficiale temporaneo. Avverso il provvedimento di blocco ufficiale temporaneo e' ammesso ricorso all'autorita' competente, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, secondo le modalita' e nei termini previsti per l'opposizione al sequestro di cui all'articolo 19 della presente legge.
3. Qualora la documentazione di cui al comma 2 sia idonea a sanare la violazione contestata, l'organo accertatore svincola il prodotto agroalimentare o i mezzi tecnici di produzione, dandone comunicazione al custode. In caso di mancata trasmissione della documentazione nei termini indicati o di trasmissione di documentazione non idonea, l'organo accertatore provvede a convertire il blocco ufficiale temporaneo in sequestro amministrativo nei casi previsti dalla presente legge».

Note all'art. 15:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 recante: «Modifiche
al sistema penale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 329 del 30 novembre 1981.
 
Art. 16

Cabina di regia per i controlli amministrativi
nel settore agroalimentare

1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' istituita la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare, presieduta dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste o da un suo delegato e composta dal capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), da un qualificato rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri individuato dal Comando medesimo in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dal comandante del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, da un rappresentante del Comando carabinieri per la tutela della salute, dal capo del Reparto piani e operazioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, dal capo del Reparto operazioni del Comando generale della Guardia di finanza, dal direttore del Servizio polizia stradale della Polizia di Stato, dal direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dal direttore della Direzione antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dai rappresentanti della Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare del Ministero della salute in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dai rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale e dal dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco designato dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno o da loro delegati.
2. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati a partecipare con funzione consultiva i rappresentanti di enti e organismi, compresi i Corpi forestali regionali, in relazione alle proprie specifiche competenze nelle materie di cui alle tematiche in trattazione. La Cabina di regia puo' avvalersi di un tavolo tecnico di supporto composto da rappresentanti designati dalle amministrazioni componenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. La Cabina di regia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio provvedimento l'organizzazione dei lavori.
4. La Cabina di regia assolve i seguenti compiti:
a) promuove la collaborazione tra gli organi di controllo per un incremento dell'efficacia dei controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione degli illeciti, a tutela dei cittadini e degli imprenditori del settore agroalimentare;
b) redige annualmente il Piano operativo dei controlli agroalimentari in cui sono individuate le prioritarie azioni coordinate di controllo;
c) promuove campagne straordinarie di controllo per la salvaguardia delle produzioni italiane e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali.
5. Ai componenti della Cabina di regia e dell'eventuale tavolo tecnico, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
 
Art. 17

Competenze in materia di controlli ai fini
della condizionalita' sociale

1. All'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. L'AGE-Control S.p.a. esercita funzioni di controllo sulle imprese agricole per il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 e all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115 nonche' agli articoli 87, 88 e 89 del regolamento (UE) 2021/2116.
1-quater. Nell'esercizio delle funzioni di controllo, gli ispettori dell'AGE-Control S.p.a. rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale».

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
27 ottobre 1986, n. 701 recante: «Misure urgenti in materia
di controlli degli aiuti comunitari alla produzione
dell'olio di oliva», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
299 del 28 ottobre 1986, convertito con modificazioni dalla
L. 23 dicembre 1986, n. 89 come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 - 1. L'Agenzia per i controlli e le azioni
comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione
dell'olio di oliva (AGE-Control S.p.a.) svolge i compiti e
assolve le pubbliche funzioni di controllo ad essa
assegnati dai regolamenti CEE n. 2262 del Consiglio in data
17 luglio 1984 e n. 27 della commissione in data 4 gennaio
1985.
1-bis. L'AGE-Control S.p.a. svolge, inoltre, le
seguenti attivita' in materia di controlli e di contrasto
delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura:
a) esecuzione dei controlli di conformita' alle
norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli
freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per
l'importazione e l'esportazione;
b) gestione della banca dati nazionale degli
operatori ortofrutticoli (BDNOO);
c) esercizio della potesta' sanzionatoria per gli
illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 10
dicembre 2002, n. 306, fatte salve le competenze attribuite
alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano;
d) esecuzione dei controlli ex post di cui al
regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021;
e) verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei
settori di intervento di cui all'articolo 42 del
regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, nonche' sugli aiuti per la
distribuzione di prodotti ortofrutticoli, latte e prodotti
lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui al
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013;
f) esecuzione dei controlli sulle attivita'
delegate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai
sensi del regolamento delegato (UE) 2022/127 della
Commissione, del 7 dicembre 2021;
g) ogni altra attivita' di controllo a essa
affidata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, dalle regioni o dalle province
autonome di Trento e di Bolzano o dagli organismi pagatori
delle regioni o delle province autonome di Trento e di
Bolzano sulla base di accordi conclusi ai sensi
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
1-ter. L'AGE-Control S.p.a. esercita funzioni di
controllo sulle imprese agricole per il rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 14 e all'allegato IV del
regolamento (UE) 2021/2115 nonche' agli articoli 87, 88 e
89 del regolamento (UE) 2021/2116.
1-quater. Nell'esercizio delle funzioni di controllo,
gli ispettori dell'AGE-Control S.p.a. rivestono la
qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357
del codice penale.
2. La struttura dell'Agenzia, la sua organizzazione e
la sua gestione, compresa la predisposizione e
l'approvazione del bilancio e del programma di attivita',
la selezione e la formazione del personale e la vigilanza
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della
commissione delle Comunita' europee, sono disciplinate dai
predetti regolamenti CEE; per gli aspetti da questi non
regolati si applicano le norme dell'ordinamento giuridico
italiano sulle societa' per azioni.
3. Nell'assolvimento dei compiti e delle funzioni
assegnati dai predetti regolamenti CEE e, in particolare,
nell'esercizio dei controlli e nella esecuzione degli
accessi previsti dall'articolo 2, n. 4, del citato
regolamento CEE n. 27 del 1985, gli ispettori
dell'AGE-Control esercitano i poteri propri della loro
qualita' di pubblici ufficiali e sono soggetti ai relativi
doveri. Si applicano le disposizioni degli articoli 4,
quarto comma, 5 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1982, n. 447.
4. Dal 1° gennaio 1987 la partecipazione
all'AGE-Control e' riservata a soggetti pubblici.
5. Il rapporto di lavoro dei dipendenti
dell'AGE-Control e' disciplinato dal consiglio di
amministrazione con riferimento ai criteri fissati dai
contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel
settore industriale, tenuto conto delle specifiche esigenze
funzionali ed organizzative dell'AGE-Control. Al personale
in servizio presso l'AGE-Control e' fatto divieto di
assumere altro impiego o incarico e di esercitare attivita'
professionali, commerciali o industriali.».
 
Art. 18

Norme sui Centri autorizzati di assistenza agricola - CAA

1. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 3:
1) al primo periodo, la parola: «istituiti» e' sostituita dalla seguente: «costituiti»;
2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo periodo non possono costituire un CAA qualora nei sei mesi antecedenti alla richiesta di autorizzazione alla costituzione di un CAA abbiano partecipato alla compagine sociale di un diverso CAA al quale sia stata revocata l'autorizzazione ai sensi della normativa vigente. Il medesimo divieto si applica, per un periodo di due anni, in caso di reiterazione della condotta nei cinque anni successivi alla scadenza del primo divieto e, per un periodo di dieci anni, in caso di reiterazione intervenuta nei successivi cinque anni»;
b) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Illeciti amministrativi). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i CAA che svolgano le attivita' di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c) e d), a favore di imprese agricole aventi sede legale in ambiti territoriali diversi da quelli per i quali i CAA abbiano ottenuto l'autorizzazione ad operare ai sensi e per gli effetti del decreto di cui all'articolo 6, comma 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000.
2. L'Agenzia e' l'autorita' competente per l'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo nonche' per l'irrogazione delle relative sanzioni che si applicano secondo le modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste».

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 21 maggio 2018, n. 74 recante:
«Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei
controlli nel settore agroalimentare, in attuazione
dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno
2018, come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Centri autorizzati di assistenza agricola).
- 1. Gli organismi pagatori, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 7,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e nel
rispetto dell'allegato I, punto 1, lettera C, del
regolamento (UE) n. 907/2014, fatte salve le specifiche
competenze attribuite ai professionisti iscritti agli
ordini e ai collegi professionali, possono, con apposita
convenzione, incaricare Centri autorizzati di assistenza
agricola (CAA), di cui al comma 3, ad effettuare, per conto
dei propri utenti e sulla base di specifico mandato
scritto, le seguenti attivita': 19
a) tenere ed eventualmente conservare le scritture
contabili;
b) costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale
di cui alle vigenti disposizioni, in formato elettronico,
acquisendo la documentazione a tal fine necessaria, previa
verifica della relativa regolarita' formale anche sulla
base delle procedure operative stabilite nelle convenzioni;
c) assistere gli utenti nella elaborazione e
nell'inoltro delle dichiarazioni di coltivazione e di
produzione, avvalendosi delle procedure rese disponibili
dalle amministrazioni interessate, nonche'
nell'elaborazione e nell'inoltro di istanze e dichiarazioni
riferite ai procedimenti amministrativi di interesse per la
loro attivita' agricola;
d) assistere gli utenti nell'elaborazione delle
domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e
regionali e provvedere al relativo inoltro avvalendosi
delle procedure rese disponibili dal sistema informativo
dell'organismo pagatore e previa verifica della regolarita'
formale delle medesime domande;
e) interrogare nell'interesse degli utenti le
banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello
stato di ciascuna pratica relativa ai medesimi.
1-bis. Al fine di migliorare l'efficienza della rete
di rilevazione preposta allo svolgimento delle statistiche
ufficiali in materia agricola e, in particolare, dei
censimenti dell'agricoltura di cui all'articolo 1, comma
227, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'ISTAT e gli
altri soggetti del Sistema statistico nazionale possono
avvalersi dei CAA per provvedere alla raccolta dei dati di
base, previa stipula di apposite convenzioni, anche a
titolo oneroso.
2. I CAA, fatte salve le attivita' che la legge
riserva ai professionisti abilitati, accertano ed
attestano, previo mandato dei propri utenti e
compatibilmente con l'esercizio delle competenze ad essi
assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine
tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi
all'esercizio dell'attivita' di impresa.
3. I CAA sono costituiti, per l'esercizio di
attivita' di assistenza alle imprese agricole, nella forma
di societa' di capitali, dalle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative o da loro
associazioni, da associazioni dei produttori e dei
lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e
dagli enti di patronato e di assistenza professionale che
svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni
sindacali. I soggetti di cui al primo periodo non possono
costituire un CAA qualora nei sei mesi antecedenti alla
richiesta di autorizzazione alla costituzione di un CAA
abbiano partecipato alla compagine sociale di un diverso
CAA al quale sia stata revocata l'autorizzazione ai sensi
della normativa vigente. Il medesimo divieto si applica,
per un periodo di due anni, in caso di reiterazione della
condotta nei cinque anni successivi alla scadenza del primo
divieto e, per un periodo di dieci anni, in caso di
reiterazione intervenuta nei successivi cinque anni. Con
decreto del Ministro, da adottarsi secondo le modalita' di
cui all'articolo 9, comma 4, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i
requisiti di garanzia e di funzionamento che i CAA devono
possedere per l'esercizio delle attivita' di cui ai commi 1
e 2 e per lo svolgimento delle attivita' delle regioni e
degli organismi pagatori di cui al presente articolo,
nonche' per le attivita' svolte dall'organismo di
coordinamento ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera
p).
4. Per le attivita' di cui al presente articolo, i
CAA hanno la responsabilita' della identificazione del
produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione
dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del
rispetto per quanto di competenza delle disposizioni della
normativa dell'Unione europea applicabile, nonche' la
facolta' di accedere alle banche dati del SIAN, secondo le
modalita' previste a tale scopo. Il trattamento dei dati
relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega
espressa in tal senso avviene nel rispetto della normativa
nazionale e dell'Unione europea in materia di protezione
dei dati personali.
5. Le regioni verificano i requisiti di funzionamento
e di garanzia ed esercitano la vigilanza anche avvalendosi
degli organismi pagatori riconosciuti in base alla
competenza territoriale di questi ultimi con riferimento
alla sede del CAA. Le regioni e gli organismi pagatori,
possono incaricare i CAA dell'effettuazione di ulteriori
servizi e attivita'.
6. Ai fini della stipulazione della convenzione di
cui al comma 1 e per garantire un adeguato e uniforme
livello di servizio, gli organismi pagatori, sentito
l'organismo di coordinamento, possono definire ulteriori
requisiti inerenti alla consistenza numerica, alla
competenza ed onorabilita' del personale dipendente nonche'
alle risorse strumentali tecnologiche impiegate dai CAA per
lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.
7. Gli organismi pagatori, sentito l'organismo di
coordinamento, nel rispetto della normativa dell'Unione
europea e fatti salvi i controlli obbligatori da questa
previsti, nonche' le previsioni contenute nelle convenzioni
di cui al comma 1, possono prevedere procedure semplificate
per l'istruttoria delle istanze presentate per il tramite
dei CAA, anche avvalendosi di sistemi automatizzati di
valutazione delle stesse.».
 
Art. 19

Modifiche all'articolo 79 della legge
12 dicembre 2016, n. 238

1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti dell'organismo di controllo per le produzioni DOC, DOCG e IGT rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto»;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Il responsabile delle violazioni di cui al comma 3, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.
3-ter. Per l'illecito di cui al comma 3, con la diffida ad adempiere l'organismo di controllo puo' inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione DOC, DOCG e IGT. Con l'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo si applica, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria dell'interdizione dell'utilizzo della denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione»;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l'effettuazione dell'attivita' di controllo ovvero ad intralciare o a ostacolare l'attivita' di verifica da parte del personale dell'organismo di controllo, qualora non ottemperi, entro quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata dallo stesso organismo di controllo, e' soggetto alla sanzione amministrativa di 1.000 euro».

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'articolo 79 della legge 12
dicembre 2016, n. 238 recante: «Disciplina organica della
coltivazione della vite e della produzione e del commercio
del vino», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del
28 dicembre 2016, come modificato dalla presente legge:
«Art. 79 (Piano dei controlli). - 1. Il soggetto a
carico del quale l'organismo di controllo autorizzato
accerta una non conformita' classificata grave nel piano
dei controlli di una denominazione protetta, approvato con
il corrispondente provvedimento autorizzatorio, in assenza
di ricorso avverso detto accertamento o a seguito di
decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove
presentato, e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000 euro a 13.000 euro. La sanzione e'
ridotta alla meta' qualora le non conformita' gravi si
riferiscano a superfici o quantita' di prodotti o materie
prime e le differenze riscontrate rientrino all'interno di
una soglia di tolleranza dell'1,5 per cento e comunque non
siano superiori a 10 ettolitri di vino, 15 quintali di uva
o 1.000 metri quadrati di vigneti per tipologia di
prodotto.
2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica
quando per la fattispecie e' gia' prevista sanzione ai
sensi di altra norma contenuta nel presente titolo.
3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente,
in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei
confronti dell'organismo di controllo per le produzioni
DOC, DOCG e IGT rivendicate, che non esegue il pagamento
dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal
medesimo organismo creditore, e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo
dovuto.
3-bis. Il responsabile delle violazioni di cui al
comma 3, oltre al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute
per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli
interessi legali, direttamente al creditore.
3-ter. Per l'illecito di cui al comma 3, con la
diffida ad adempiere l'organismo di controllo puo' inibire
al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere
dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino
all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo,
l'utilizzo della denominazione DOC, DOCG e IGT. Con
l'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo si
applica, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la
sanzione accessoria dell'interdizione dell'utilizzo della
denominazione protetta fino alla rimozione della causa che
ha dato origine alla sanzione.
4. Per l'illecito previsto al comma 3, oltre alla
sanzione amministrativa pecuniaria si applica la sanzione
accessoria della sospensione dal diritto di utilizzare la
denominazione protetta fino alla rimozione della causa che
ha dato origine alla sanzione.
5. Il soggetto che pone in essere un comportamento
diretto a non consentire l'effettuazione dell'attivita' di
controllo ovvero ad intralciare o a ostacolare l'attivita'
di verifica da parte del personale dell'organismo di
controllo, qualora non ottemperi, entro quindici giorni,
alla specifica intimazione ad adempiere formulata dallo
stesso organismo di controllo, e' soggetto alla sanzione
amministrativa di 1.000 euro.».
 
Art. 20

Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4

1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Pesca senza licenza o autorizzazione). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attivita' di pesca con unita' iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validita' o di un'autorizzazione prevista da disposizioni europee o nazionali in corso di validita' e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca, qualora la validita' del titolo sia scaduta da oltre trenta giorni»;
b) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Pesca in zone e tempi vietati). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attivita' di pesca in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 6 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca, nei seguenti casi:
a) pesca in aree marine protette;
b) pesca a una distanza superiore a 0,5 miglia dal confine interno di ogni altra zona vietata;
c) quando la navigazione e' iniziata in tempi vietati.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene, trasporta e commercia il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca direttamente stock ittici per i quali l'attivita' di pesca e' sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso»;
c) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
«Art. 12 (Pesca di quantita' superiori a quelle autorizzate). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca quantita' superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
2. Chiunque effettua catture accessorie o accidentali in quantita' superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca direttamente uno stock ittico per il quale e' previsto un contingente di cattura senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo e' andato esaurito e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 6 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso, salvo il caso di un unico esemplare di peso superiore»;
d) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Uso o detenzione di attrezzi o strumenti da pesca vietati). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attivita' di pesca con attrezzi o strumenti vietati o non conformi alla normativa vigente o colloca apparecchi fissi o mobili, ai fini di pesca, senza la necessaria autorizzazione o in difformita' da questa e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la violazione comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione e' commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione. Le violazioni previste dal presente comma costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca, nei seguenti casi:
a) utilizzo di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi;
b) utilizzo di attrezzi le cui caratteristiche di selettivita' richieste dalle norme siano modificate riducendone le dimensioni di tre millimetri o del 5 per cento se maggiore;
c) utilizzo di attrezzi con ami o altri strumenti o apparecchi da pesca in quantita' superiori del 10 per cento rispetto al consentito.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente o detiene, trasporta o commercia il prodotto della pesca che sia avvenuta con tali attrezzi e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca e la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione e' commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione.
3. Chiunque falsifica, occulta o omette la marcatura, l'identita' o i contrassegni di individuazione dell'unita' da pesca ovvero, ove previsto, degli attrezzi da pesca e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca»;
e) dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
«Art. 13-bis (Apparato motore, dispositivi di geolocalizzazione e registrazione delle catture). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette, sostituisce, altera o modifica l'apparato motore dell'unita' da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque naviga con un dispositivo di geolocalizzazione manomesso, alterato o modificato, nonche' interrompe volontariamente il segnale, ovvero naviga in aree marine soggette a misure di restrizione dell'attivita' di pesca, con rotte o velocita' difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con sistemi di localizzazione satellitare, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
3. Chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca, qualora i prodotti della pesca oggetto dell'illecito rappresentino almeno il 10 per cento del peso totale dei prodotti di specie.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dal Mar Mediterraneo e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca, qualora i prodotti della pesca oggetto dell'illecito rappresentino almeno il 10 per cento del peso totale dei prodotti di specie.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni delle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca.
Art. 13-ter (Contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata). - 1. Al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, e' fatto divieto di:
a) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunta con pescherecci che esercitano la pesca INN, inclusi nell'elenco dell'Unione europea delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca;
b) effettuare prestazione di assistenza o rifornimento alle navi di cui alla lettera a);
c) coadiuvare la pesca INN o svolgere attivita' a bordo in qualita' di operatore o di proprietario effettivo di peschereccio inserito nell'elenco dell'Unione europea delle navi INN.
2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Le violazioni costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza un peschereccio privo di nazionalita' e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Le violazioni costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza il prodotto della pesca proveniente da attivita' di pesca INN, ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle autorita' competenti, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
Art. 13-quater (Intralcio all'attivita' di ispezione degli organi deputati alla vigilanza e al controllo). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque occulta, manomette o elimina elementi di prova relativi a un'indagine condotta dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque intralcia l'attivita' condotta dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca.
Art. 13-quinquies (Violazione di obblighi relativi a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando quanto previsto all'articolo 13-bis, comma 4, chiunque viola gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
Art. 13-sexies (Violazione di obblighi in materia di etichettatura e tracciabilita'). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di etichettatura e tracciabilita', nonche' gli obblighi relativi alle corrette informazioni all'acquirente finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
Art. 13-septies (Violazioni agli obblighi relativi al rispetto delle taglie minime di riferimento). - 1. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative europea e nazionale vigenti, e' fatto divieto di:
a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente;
b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente.
2. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia e' inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, e' fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al primo periodo devono essere rigettate in mare.
3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia e' inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, e' fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto.
4. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 3, restano salvi gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente autorita' marittima secondo modalita', termini e procedure stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Chiunque non ottempera agli obblighi di comunicazione previsti dal presente comma e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
5. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 non riguardano la pesca scientifica, nonche' le altre attivita' espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed e' consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dei commi 1, lettere a) e b), 2, 3 e 5 e' soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;
b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;
c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;
e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.
7. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma 6, al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione e' applicata una riduzione pari al 10 per cento del peso rilevato senza arrotondamento di decimali. Non e' possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono gia' comprese nella percentuale sopra indicata.
8. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, non e' applicata la sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione e' stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla licenza di pesca.
9. Le violazioni di cui ai commi 1 e 3 costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso.
Art. 13-octies (Violazioni nell'esercizio della pesca non professionale). - 1. Chiunque svolge attivita' di pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
2. Chiunque pone in vendita o esercita il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, salvo quanto disposto dall'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro.
3. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque:
a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. La sanzione e' aumentata di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione e il tonno rosso (Thunnus thynnus);
b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso.
4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 50.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:
a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 3.000 euro;
b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;
c) oltre 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 50.000 euro.
5. Le sanzioni di cui al comma 4 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione e il tonno rosso (Thunnus thynnus). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni dell'articolo 13-septies, comma 7.
6. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, agli esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 4 si applica la sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi.
Art. 13-novies (Sanzioni amministrative accessorie). - 1. All'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 10, 11, 12, commi 1 e 3, 13, 13-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies e 13-octies, commi 1, 2, 3, lettera a), e 4, consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e' sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita dalle normative europea e nazionale. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-sexies, la confisca non e' disposta nel caso in cui il trasgressore possa dimostrare che la partita dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura sia comunque rintracciabile in tutte le fasi della produzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio;
b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. E' sempre disposta la confisca degli attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente, anche se il trasgressore o l'obbligato in solido si avvalgono della facolta' del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Gli attrezzi, strumenti o apparecchi confiscati sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;
c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 13, comma 1.
2. Qualora le violazioni di cui agli articoli 11, 12, 13, comma 1, 13-bis, comma 4, 13-ter, comma 1, e 13-septies abbiano ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione, e' disposta, in caso di recidiva, nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione.
3. Qualora le violazioni di cui agli articoli 10, 11, 12, comma 3, 13, comma 1, 13-quater e 13-septies siano commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, e' sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione.
4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sono individuati modalita', termini e procedure per l'applicazione della misura della sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori di cui al comma 3.
Art. 13-decies (Disposizioni procedurali). - 1. Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano per quanto non diversamente disciplinato dal presente capo.
2. In relazione agli illeciti amministrativi individuati nel presente capo, l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il Capo del compartimento marittimo territorialmente competente ovvero, in caso di violazioni accertate oltre il limite delle acque territoriali italiane, il Capo del compartimento marittimo di iscrizione dell'unita' da pesca.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13-sexies e fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, le disposizioni di cui al presente capo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati.
4. L'armatore e' solidalmente e civilmente responsabile con il comandante dell'unita' da pesca per le sanzioni amministrative inflitte per illeciti commessi nell'esercizio dell'attivita' di pesca marittima.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo, determinate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono ridotte del 30 per cento se il pagamento e' effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 12, comma 2, 13-bis, commi 3 e 5, e 13-sexies, sono aumentate fino alla meta' se la violazione e' commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione e il trasgressore non si avvale della facolta' del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
7. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 10, 11, 12, commi 1 e 3, 13, comma 1, 13-bis, comma 4, 13-ter, commi 2 e 4, 13-quinquies e 13-septies, comma 6, sono aumentate di un terzo nel caso in cui abbiano a oggetto specie ittiche soggette a piani di gestione per la ricostituzione»;
f) all'articolo 14:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) ed e), costituiscono infrazioni gravi»;
2) al comma 3, dopo le parole: «, come individuati» sono inserite le seguenti: «nel presente capo e»;
g) all'articolo 19, comma 2:
1) le parole: «, di cui all'articolo 14, comma 2,» sono soppresse;
2) dopo le parole: «, come individuati» sono inserite le seguenti: «nel presente capo e»;
h) all'articolo 22, comma 7, dopo le parole: «norme sulla disciplina della pesca» sono aggiunte le seguenti: «e delle disposizioni concernenti la sicurezza e l'igiene dei prodotti ittici destinati al consumo umano, quando gli accertamenti consistono nella verifica di situazioni oggettive di non conformita' che non richiedono valutazioni di ordine tecnico-sanitario»;
i) all'allegato I, i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15 sono abrogati.

Note all'art. 20:
- Si riporta il testo degli articoli 14, 19, 22 e
dell'allegato I del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.
4 recante: «Misure per il riassetto della normativa in
materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28
della legge 4 giugno 2010, n. 96», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2012 n. 26, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 14 (Istituzione del sistema di punti per
infrazioni gravi). - 1. E' istituito il sistema di punti
per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento
(CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, ed
agli articoli 125 e seguenti del regolamento (UE) n.
404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.
2. Le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1,
lettere a) ed e), costituiscono infrazioni gravi.
3. La commissione di un'infrazione grave da' sempre
luogo all'assegnazione di un numero di punti alla licenza
di pesca, come individuati nel presente capo e
nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di
ingiunzione.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali sono individuati modalita', termini
e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui
al presente articolo, ferma restando la competenza della
Direzione generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali in ordine alla revoca della licenza
di pesca.
5. Il sistema di punti per infrazioni gravi si
applica anche all'autorizzazione per l'esercizio della
pesca subacquea professionale, secondo modalita', termini e
procedure da individuare con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali.».
«Art. 19 (Sistema di punti per i comandanti dei
pescherecci). - 1. E' istituito un sistema di punti per
infrazioni gravi del comandante a norma dell'articolo 92,
paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e
dell'articolo 134 del regolamento (CE) n. 404/2011.
2. La commissione di un'infrazione grave da' sempre
luogo all'assegnazione di un numero di punti al marittimo
imbarcato con la funzione di comandante della unita' da
pesca, come individuati nel presente capo e nell'allegato
I, anche se non viene emessa l'ordinanza di ingiunzione.
3. Con successivo decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali sono individuati
modalita', termini e procedure per l'applicazione del
sistema di punti di cui al presente articolo.».
«Art. 22 (Vigilanza e controllo). - 1. Il Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali -
Direzione generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura, in qualita' di autorita' competente ai
sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.
1224/2009, coordina le attivita' di controllo.
2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui
all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009, il
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
- Direzione Generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura si avvale del Corpo delle capitanerie di
porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca.
3. L'attivita' di controllo sulla pesca, sul
commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa,
nonche' l'accertamento delle infrazioni sono affidati,
sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di
Porto, al personale civile e militare dell'Autorita'
marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza,
ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli
agenti giurati di cui al comma 4.
4. Le Amministrazioni regionali, provinciali e
comunali possono nominare, mantenendoli a proprie spese,
agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca.
5. Gli agenti giurati di cui al comma 4 debbono
possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica
sicurezza. La loro nomina, previo parere favorevole del
capo del Compartimento marittimo, avviene secondo le norme
previste dalle leggi di pubblica sicurezza.
6. Ai soggetti di cui al comma 3, e' riconosciuta,
qualora gia' ad esse non competa, la qualifica di ufficiali
o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive
attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi
dell'articolo 55, ultimo comma, del codice di procedura
penale.
7. Gli incaricati del controllo sulla pesca marittima
possono accedere in ogni momento presso le navi, i
galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di
deposito e di vendita, commercializzazione e
somministrazione e presso i mezzi di trasporto dei prodotti
della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme
sulla disciplina della pesca e delle disposizioni
concernenti la sicurezza e l'igiene dei prodotti ittici
destinati al consumo umano, quando gli accertamenti
consistono nella verifica di situazioni oggettive di non
conformita' che non richiedono valutazioni di ordine
tecnico-sanitario.».

Parte di provvedimento in formato grafico
 
Art. 21

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, ad esclusione del comma 3 dell'articolo 14, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 aprile 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste

Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio