| Gazzetta n. 110 del 14 maggio 2026 (vai al sommario) |
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| LEGGE 21 aprile 2026, n. 75 |
| Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: Art. 1 Modifiche al codice penale a tutela del commercio di prodotti alimentari
1. Al titolo VIII del libro secondo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare»; b) al capo II, gli articoli 516 e 517-bis sono abrogati; c) all'articolo 517-quater e' premessa la seguente partizione: «Capo II-bis - Dei delitti contro il patrimonio agroalimentare»; d) al capo II-bis, introdotto dalla lettera c) del presente comma: 1) all'articolo 517-quater: 1.1) al primo comma, le parole: «fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000»; 1.2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata»; 1.3) il terzo comma e' abrogato; 1.4) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari»; 2) dopo l'articolo 517-quinquies sono aggiunti i seguenti: «Art. 517-sexies (Frode alimentare). - Fuori dei casi di cui all'articolo 517-septies, chiunque, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell'esercizio di un'attivita' agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualita' o quantita', sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti e' punito, se il fatto non e' previsto come piu' grave reato, con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. La punibilita' e' esclusa quando la condotta, per le quantita' o il valore economico esiguo del prodotto o l'assenza di effettivo pregiudizio per il consumatore o per il mercato, e' di lieve entita'. Art. 517-septies (Commercio di alimenti con segni mendaci). - Chiunque, al fine di trarne profitto, nell'esercizio di un'attivita' agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorche' figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla qualita' o sulla quantita' degli alimenti o degli ingredienti e' punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa fino a euro 20.000. Art. 517-octies (Pena accessoria e circostanze aggravanti). - Nei casi di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies il giudice, se il fatto e' di particolare gravita' o in caso di recidiva specifica, puo' disporre la chiusura temporanea, da cinque giorni a tre mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto e' stato commesso. Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate se: 1) le condotte attengono alla denominazione di origine o all'indicazione geografica degli alimenti o degli ingredienti protette dalle norme vigenti; 2) i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all'organismo di vigilanza; 3) i fatti sono di particolare gravita' in ragione della quantita' dell'alimento oggetto dell'illecito; 4) le condotte hanno ad oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione. Se concorrono due o piu' delle circostanze previste dal secondo comma, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'. Le pene stabilite dagli articoli 517-sexies e 517-septies sono aumentate da un terzo alla meta' se le condotte ivi previste, al di fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, sono realizzate con piu' operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attivita' continuative organizzate diretti a commettere tali reati»; 3) all'articolo 517-quinquies, le parole: «e 517-quater», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater, 517-sexies e 517-septies»; e) al capo III: 1) all'articolo 518, le parole: «516 e 517» sono sostituite dalle seguenti: «517, 517-quater, 517-sexies e 517-septies ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione e' diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo»; 2) dopo l'articolo 518 sono aggiunti i seguenti: «Art. 518.1 (Ulteriori pene accessorie). - La condanna nel caso di cui all'articolo 517-octies, quarto comma, ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione e' diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo importa l'applicazione della pena accessoria prevista dall'articolo 30 e il divieto, per la durata indicata dal medesimo articolo 30, di ottenere: 1) iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali; 2) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali. Negli stessi casi di cui al primo comma, il giudice, se il fatto e' di particolare gravita' o in caso di recidiva specifica, puo' disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto e' stato commesso. Se ricorrono entrambe le condizioni di cui al primo periodo, il giudice puo' disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio dell'attivita' nonche' la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto e' stato commesso. In caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 517-quater si applicano le pene accessorie indicate al primo comma del presente articolo se e' ritenuta la sussistenza di taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 517-octies. Art. 518.2 (Confisca obbligatoria e per equivalente). - Nei casi di cui agli articoli 517-quater, 517-sexies e 517-septies e' sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che siano appartenenti a persona estranea al reato medesimo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 474-bis, secondo e quarto comma»; 3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni comuni ai capi precedenti». 2. All'articolo 25-bis.1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «e 517-quater» sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater e 517-octies, quarto comma,».
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Per gli atti dell'Unione Europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note all'art. 1: - L'articolo 516 del Codice Penale, abrogato dalla presente legge, recava: «Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine». - L'articolo 517-bis del Codice Penale, abrogato dalla presente legge, recava: «Circostanze aggravante». - Si riporta il testo degli articoli 517-quater, 517-quinquies, 518 del codice penale, come modificati dalla presente legge: «Art. 517-quater (Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari). - Chiunque contraffa' o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, artigianali e industriali e' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, artigianali e industriali.». «Art. 517-quinquies (Circostanza attenuante). - Le pene previste dagli articoli 517-ter, 517-quater, 517-sexies e 517-septies sono diminuite dalla meta' a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-ter, 517-quater, 517-sexies e 517-septies nonche' nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.». «Art. 518 (Pubblicazione della sentenza). - La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 517, 517-quater, 517-sexies e 517-septies ovvero per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis se l'associazione e' diretta alla commissione dei delitti previsti dal capo II-bis del presente titolo importa la pubblicazione della sentenza.». - Si riporta il testo dell'articolo 25-bis.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante: «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, come modificato dalla presente legge: «Art. 25-bis.1 (Delitti contro l'industria e il commercio). - 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 517, 517-ter, 517-quater e 517-octies, quarto comma, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.». |
| | Art. 2 Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice 1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 246, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora nell'ambito dell'ispezione di cose sussista la necessita' di procedere alle attivita' di prelievo e campionamento e vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, il pubblico ministero puo' procedere ai sensi dell'articolo 364, comma 5, secondo periodo. Le attivita' di prelievo e campionamento, comprese le operazioni di trasporto e conservazione dei campioni, sono eseguite nel rispetto della normativa di settore vigente»; b) all'articolo 260, comma 3, le parole: «o la distruzione» sono sostituite dalle seguenti: «, la distruzione o la diversa destinazione prevista dalla legge» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, soggetti a rapido deterioramento, l'autorita' giudiziaria dispone la devoluzione, per la distribuzione gratuita in favore di persone bisognose o animali abbandonati, a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa»; c) all'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), la parola: «516,» e' soppressa e dopo la parola: «517-quater» sono inserite le seguenti: «, 517-sexies, 517-septies»; d) all'articolo 392, comma 1, lettera f), dopo le parole: «non evitabile» sono aggiunte le seguenti: «ovvero un alimento deteriorabile». 2. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 86-ter e' inserito il seguente: «Art. 86-quater (Destinazione a scopi benefici dei prodotti alimentari confiscati). - 1. Il giudice dispone che i prodotti alimentari idonei al consumo umano, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, di cui abbia ordinato la confisca siano assegnati, per la distribuzione gratuita a persone bisognose, a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa. 2. In caso di prodotti alimentari idonei al consumo animale, il giudice puo' adottare un provvedimento analogo a quello di cui al comma 1 in favore di enti territoriali o di altri enti pubblici ovvero di associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali in favore di animali abbandonati, per l'alimentazione degli stessi. 3. La destinazione del prodotto a finalita' diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e' punita ai sensi dell'articolo 316-bis del codice penale»; b) all'articolo 223, comma 1, dopo le parole: «la revisione» sono inserite le seguenti: «ovvero se, per deperibilita', modificabilita' o quantita' del campione, non e' possibile la ripetizione delle analisi».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo degli articoli 246, 260, 266 e 392 del Codice di Procedura Penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 246 (Ispezione di luoghi o di cose). - 1. All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilita' del luogo in cui e' eseguita l'ispezione e' consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento. 2. Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorita' giudiziaria puo' ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e puo' far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore. 2-bis. Qualora nell'ambito dell'ispezione di cose sussista la necessita' di procedere alle attivita' di prelievo e campionamento e vi sia fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati, il pubblico ministero puo' procedere ai sensi dell'articolo 364, comma 5, secondo periodo. Le attivita' di prelievo e campionamento, comprese le operazioni di trasporto e conservazione dei campioni, sono eseguite nel rispetto della normativa di settore Vigente.». «Art. 260 (Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate). - 1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorita' giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o informatico, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia. 2. L'autorita' giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformita' dell'articolo 259. Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformita' della copia all'originale e la sua immodificabilita'; in tali casi, la custodia degli originali puo' essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria. 3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorita' giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione, la distruzione o la diversa destinazione prevista dalla legge » ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In caso di prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, soggetti a rapido deterioramento, l'autorita' giudiziaria dispone la devoluzione, per la distribuzione gratuita in favore di persone bisognose o animali abbandonati, a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione, anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa.». 3-bis. L'autorita' giudiziaria, anche su richiesta dell'organo accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non e' piu' assoggettabile a riesame, dispone il prelievo di uno o piu' campioni, con l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 364, e ordina la distruzione della merce residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, quando le stesse sono di difficile custodia ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando risulti evidente la violazione dei predetti divieti, anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci. Se la conservazione della merce e' assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, l'autorita' giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato. 3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, procede alla distruzione delle merci contraffatte o usurpative sequestrate, previa comunicazione all'autorita' giudiziaria. La distruzione puo' avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione dell'autorita' giudiziaria, ed e' preceduta dal prelievo di uno o piu' campioni, con l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 364.»; «Art. 266 (Limiti di ammissibilita'). - 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione e' consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati: a) delitti non colposi per i quali e' prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4; c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; e) delitti di contrabbando; f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attivita' finanziaria abuso di informazioni privilegiate, manipolazioni del mercato molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono. f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice, nonche' dall'art. 609-undecies; f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 517-quater, 517-sexies, 517-septies e 633, secondo comma, del codice penale; f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale. f-quinquies) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo. 2. Negli stessi casi e' consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti, che puo' essere eseguita anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione e' consentita solo se vi e' fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attivita' criminosa. 2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile e' sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e, previa indicazione delle ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4.». «Art. 392 (Casi). - 1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio: a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi e' fondato motivo di ritenere che la stessa non potra' essere esaminata nel dibattimento per infermita' o altro grave impedimento; b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi e' fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilita' affinche' non deponga o deponga il falso; c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilita' di altri; d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210 e all'esame dei testimoni di giustizia.; e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b); f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato e' soggetto a modificazione non evitabile ovvero un alimento deteriorabile; g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento. 1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilita', il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza. 2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresi' chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'articolo 224-bis.». - Si riporta il testo dell'articolo 223n del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 recante: «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.182 del 5 agosto 1989, come modificato dalla presente legge: «Art. 223 (Analisi di campioni e garanzie per l'interessato). - 1. Qualora nel corso di attivita' ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non e' prevista la revisione ovvero se, per deperibilita', modificabilita' o quantita' del campione, non e' possibile la ripetizione delle analisi, a cura dell'organo procedente e' dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del codice. 2. Se leggi o decreti prevedono la revisione delle analisi e questa sia richiesta dall'interessato, a cura dell'organo incaricato della revisione, almeno tre giorni prima, deve essere dato avviso del giorno, dell'ora e del luogo ove la medesima verra' effettuata all'interessato e al difensore eventualmente nominato. Alle operazioni di revisione l'interessato e il difensore hanno diritto di assistere personalmente, con l'assistenza eventuale di un consulente tecnico. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del codice. 3. I verbali di analisi non ripetibili e i verbali di revisione di analisi sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento, sempre che siano state osservate le disposizioni dei commi 1 e 2.». |
| | Art. 3
Modifica all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146
1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la parola: «517-quater,» e' inserita la seguente: «517-septies,».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 aprile 2006, come modificato dalla presente legge: «Art. 9 (Operazioni sotto copertura). - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili: a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-quaterde-cies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 517-quater, 517-septies, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonche' nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ai delitti previsti dagli articoli 255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilita', armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilita' in esecuzione di un accordo illecito gia' concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilita' richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attivita' prodromiche e strumentali; b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attivita' di contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo della guardia di finanza competenti nelle attivita' di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalita' di terrorismo o di eversione, anche per interposta persona, compiono le attivita' di cui alla lettera a) ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identita', anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attivita' prodromiche o strumentali; b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali, nell'attivita' di contrasto dei delitti di cui agli articoli 518-sexies e 518-septies del codice penale, i quali nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attivita' di cui alla lettera a); b-ter) gli ufficiali di polizia giudiziaria dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia finalizzate al contrasto dei reati informatici commessi ai danni delle infrastrutture critiche informatizzate individuate dalla normativa nazionale e internazionale e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attivita' di cui alla lettera a) ovvero si introducono all'interno di un sistema informatico o telematico, danneggiano, deteriorano, cancellano, alterano o comunque intervengono su un sistema informatico o telematico ovvero su informazioni, dati e programmi in esso contenuti, attivano identita', anche digitali, domini e spazi informatici comunque denominati, anche attraverso il trattamento di dati personali di terzi, ovvero assumono il controllo o comunque si avvalgono dell'altrui dominio e spazio informatico comunque denominato o compiono attivita' prodromiche o strumentali; b-quater) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito delle attivita' di loro competenza, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti compiuti avvalendosi della forza di intimidazione o della condizione di assoggettamento da piu' persone riunite in occasione di rivolte all'interno di uno o piu' istituti penitenziari, ai delitti di cui agli articoli 270-bis, 270-quater, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 317, 318, 319-ter, 320, 322 bis, 391, 391-bis, 391-ter, 609-bis, 609-quater, 609-octies, 613-bis, del codice penale, ai delitti di cui all'articolo 414, commessi per le finalita' previste dall'articolo 270-sexies del medesimo codice, e di cui agli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilita', documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilita' in esecuzione di un accordo illecito gia' concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilita' richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attivita' prodromiche e strumentali. Restano ferme le competenze degli organismi e delle strutture specializzati della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, deputati allo svolgimento delle attivita' info-investigative in materia di criminalita' organizzata, terrorismo ed eversione, nonche' le esigenze di reciproco raccordo, a fini informativi e operativi, tra i nuclei investigativi di cui al periodo precedente e gli organismi e le strutture anzidette, qualora i reati per cui si procede coinvolgano soggetti all'esterno o all'interno dell'ambito penitenziario, nel rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale e delle prerogative dell'autorita' giudiziaria. 1-bis. La causa di giustificazione di cui al comma 1 si applica agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e agli ausiliari che operano sotto copertura quando le attivita' sono condotte in attuazione di operazioni autorizzate e documentate ai sensi del presente articolo. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle interposte persone che compiono gli atti di cui al comma 1. 2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identita' o indicazioni di copertura, rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 5, anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al piu' presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio delle attivita'. 3. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 e' disposta dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato, d'intesa con la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 in relazione ai delitti previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di seguito denominate "attivita' antidroga", e' specificatamente disposta dalla Direzione centrale per i servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dagli organi di vertice ovvero, per loro delega, dai rispettivi responsabili di livello almeno provinciale, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria impiegato. 4. L'organo che dispone l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 deve dare preventiva comunicazione all'autorita' giudiziaria competente per le indagini nonche', nei casi di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Dell'esecuzione delle attivita' antidroga e' data immediata e dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga e al pubblico ministero competente per le indagini. Se necessario o se richiesto dal pubblico ministero e, per le attivita' antidroga, anche dalla Direzione centrale per i servizi antidroga, e' indicato il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione, nonche' quelli degli eventuali ausiliari e interposte persone impiegati. Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo, a cura del medesimo organo, nel corso dell'operazione, delle modalita' e dei soggetti che vi partecipano, nonche' dei risultati della stessa. 5. Per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di agenti di polizia giudiziaria, di ausiliari e di interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilita' prevista per i medesimi casi. Per l'esecuzione delle operazioni puo' essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, di documenti di copertura, l'attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con il medesimo decreto sono stabilite altresi' le forme e le modalita' per il coordinamento, anche in ambito internazionale, a fini informativi e operativi tra gli organismi investigativi. 6. Quando e' necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal comma 1, per i delitti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente ai casi previsti agli articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74, gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, e le autorita' doganali, limitatamente ai citati articoli 70, commi 4, 6 e 10, 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero, che puo' disporre diversamente, e trasmettendo allo stesso pubblico ministero motivato rapporto entro le successive quarantotto ore. Per le attivita' antidroga, il medesimo immediato avviso deve pervenire alla Direzione centrale per i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale. 6-bis. Quando e' necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui all'articolo 630 del codice penale, il pubblico ministero puo' richiedere che sia autorizzata la disposizione di beni, denaro o altra utilita' per l'esecuzione di operazioni controllate per il pagamento del riscatto, indicandone le modalita'. Il giudice provvede con decreto motivato. 7. Per gli stessi motivi di cui al comma 6, il pubblico ministero puo', con decreto motivato, ritardare l'esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, del fermo dell'indiziato di delitto, dell'ordine di esecuzione di pene detentive o del sequestro. Nei casi di urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei predetti provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore. Il pubblico ministero impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni necessarie al controllo degli sviluppi dell'attivita' criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorita' giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi ovvero attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato ovvero in entrata nel territorio dello Stato delle cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere i delitti nonche' delle sostanze stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'articolo 70 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 8. Le comunicazioni di cui ai commi 4, 6 e 6-bis e i provvedimenti adottati dal pubblico ministero ai sensi del comma 7 sono senza ritardo trasmessi, a cura del medesimo pubblico ministero, al procuratore generale presso la corte d'appello. Per i delitti indicati agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, la comunicazione e' trasmessa al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. 9. L'autorita' giudiziaria puo' affidare il materiale o i beni sequestrati in custodia giudiziale, con facolta' d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attivita' di contrasto di cui al presente articolo ovvero per lo svolgimento dei compiti d'istituto. 9-bis. I beni informatici o telematici confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale sono assegnati agli organi di polizia giudiziaria che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 9. 10. Chiunque indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni di cui al presente articolo e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da due a sei anni. 11. Sono abrogati: a) l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni; b) l'articolo 12-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; c) l'articolo 12, comma 3-septies, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; d) l'articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 269; e) l'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438; f) l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228; f-bis) l'articolo 7 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.». |
| | Art. 4
Modifiche all'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99
1. All'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «e 517-quater» sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater, 517-sexies e 517-septies»; b) alla rubrica, le parole: «e 517-quater» sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater, 517-sexies e 517-septies».
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 16 della legge 23 luglio 2009, n. 99 recante: «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 come modificato dalla presente legge: «Art. 16 (Destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474,517-ter, 517-quater, 517-sexies e 517-septies del codice penale). - 1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-ter, 517-quater, 517-sexies e 517-septies del codice penale sono affidati dall'autorita' giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati in attivita' di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. 2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario. 3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, l'autorita' giudiziaria competente dispone la distruzione dei beni sequestrati secondo le modalita' indicate all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri e' eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto. 4. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono distrutti ai sensi del comma 3. 5. Per quanto non disposto dai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1973, n. 43.». |
| | Art. 5
Modifiche all'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350
1. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 49, dopo le parole: «commercializzazione di prodotti» sono inserite le seguenti: «diversi dai prodotti o sostanze alimentari, come definiti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002,»; b) al comma 49-bis, il secondo periodo e' soppresso.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dei commi 49 e 49-bis, dell'articolo 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003, come modificato dalla presente legge: «49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti diversi dai prodotti o sostanze alimentari, come definiti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed e' punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli , fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis, ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci puo' essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci puo' essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made in Italy". Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati gia' immessi in libera pratica. 49-bis - Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalita' tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000.». |
| | Art. 6
Disposizioni in materia di contrassegno per i prodotti DOP e IGP
1. I prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP) possono essere dotati, ai fini dell'immissione al consumo, di uno speciale contrassegno, da adottare su base volontaria, realizzato dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, che, in ragione della sua natura e funzione, e' carta valori. 2. Il contrassegno e' realizzato con materiali e tecniche di sicurezza in grado di assicurare un'elevata protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni, garantendo la tracciabilita' e l'autenticita' del prodotto. 3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le caratteristiche tecniche, le diciture, le modalita' per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione e il controllo, nonche' il costo del contrassegno da porre integralmente a carico degli operatori. 4. Le amministrazioni competenti provvedono alle attivita' di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, comunque, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. |
| | Art. 7 Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari 1. Al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 6, le parole: «di euro cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro diecimila a euro cinquantamila»; b) all'articolo 3: 1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti della struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), per le produzioni a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto»; 2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), per le produzioni a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto»; 3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 3 e 4, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore. 4-ter. Per gli illeciti previsti dai commi 3 e 4, con la diffida ad adempiere la struttura di controllo e il Consorzio di tutela possono inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione di origine protetta e dell'indicazione geografica protetta»; c) all'articolo 4: 1) al comma 1, le parole: «di euro cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro diecimila a euro cinquantamila»; 2) al comma 2, le parole: «di euro sessantaduemila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro ventimila a euro sessantamila»; d) all'articolo 5: 1) al comma 1, le parole: «di euro ventiseimila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro cinquemila a euro venticinquemila»; 2) al comma 2, le parole: «di euro diecimilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «da euro duemila a euro diecimila»; e) all'articolo 6: 1) al comma 1, le parole: «di euro cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro diecimila a euro cinquantamila»; 2) al comma 2, lettera c), le parole: «di euro sessantaduemila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro ventimila a euro sessantamila»; f) all'articolo 7, comma 1, le parole: «di euro cinquantamila» sono sostituite dalle seguenti: «da euro diecimila a euro cinquantamila»; g) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: «Art. 9 (Competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste). - 1. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, l'accertamento delle violazioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 e l'irrogazione delle relative sanzioni e' di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. 2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' altresi' competente a irrogare le sanzioni per le violazioni accertate dai soggetti di cui all'articolo 8 nonche' dagli organi competenti in materia di prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP)»; h) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: «Art. 10 (Criteri per la determinazione delle sanzioni). - 1. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorita' competente tiene conto della gravita' del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonche' delle condizioni economiche dello stesso»; i) l'articolo 11 e' abrogato.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 recante: «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 2004 n. 293, come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Designazione e presentazione della denominazione del segno distintivo o del marchio). - 1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque modifica, per la commercializzazione o l'immissione al consumo, la denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio cosi' come registrati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio, del 14 luglio 1992, per un prodotto certificato conforme, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro quindicimila. 2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque nella designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita, o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto e' indicata o se la denominazione protetta e' una traduzione non consentita o e' accompagnata da espressioni quali genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione, o simili e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila. Nel caso in cui le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al primo periodo sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese. 3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicita', nell'informazione ai consumatori o sui documenti relativi ai prodotti considerati indicazioni false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualita' essenziali dei prodotti o utilizza le indicazioni non conformi a quanto indicato nei disciplinari di produzione della denominazione protetta e nelle relative disposizioni applicative, nonche' impiega, per la confezione, recipienti che possono indurre in errore sull'origine e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila. 4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque pone in essere qualsiasi altra prassi o comportamento idoneo ad indurre in errore sulla vera origine dei prodotti, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila. 5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque usa un marchio d'impresa che riproduce od evoca una denominazione protetta, a meno che non ricorra il caso di cui all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, ovvero contraffa' il segno distintivo o il marchio o altro sigillo o simbolo che ha costituito oggetto della registrazione ai sensi del medesimo regolamento (CEE) n. 2081/92, ovvero detiene o usa tale segno distintivo o marchio o altro sigillo o simbolo contraffatto, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. 6. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, l'uso di espressioni da parte di qualsiasi soggetto, non autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali che, nella pubblicita' e nell'informazione ai consumatori, sono dirette a garantire o ad affermare lo svolgimento di attivita' di controllo o di vigilanza su una denominazione protetta, attivita' che la normativa vigente attribuisce in via esclusiva rispettivamente alla struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), e al Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquantamila. 7. Per tutti gli illeciti previsti dal presente articolo e' disposta la sanzione accessoria dell'inibizione del comportamento sanzionato e, tenuto conto della gravita' del fatto, desunta dalle quantita' dei prodotti oggetto delle condotte sanzionate nel presente articolo e del rischio di induzione in errore dei consumatori finali, puo' essere disposta la pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione a spese del soggetto cui la sanzione e' applicata.». «Art. 3 (Piano di controllo). - 1. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto a carico del quale la struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), o una competente autorita' pubblica accerti una non conformita' classificata grave nel piano di controllo di una denominazione protetta, approvato con il corrispondente provvedimento autorizzatorio della predetta struttura, in assenza di ricorso avverso detto accertamento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila. 2. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo che pone in essere un comportamento diretto a non consentire le ispezioni e/o a impedire il prelievo di campioni ovvero ad intralciare o ad ostacolare l'attivita' di verifica dei documenti da parte degli incaricati della struttura di controllo, di cui al comma 1 o degli agenti vigilatori del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria, previa verifica da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, di euro cinquecentosedici. 3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti della struttura di controllo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), per le produzioni a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto. 4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), per le produzioni a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto. 4-bis. Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 3 e 4, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore. 4-ter. Per gli illeciti previsti dai commi 3 e 4, con la diffida ad adempiere la struttura di controllo e il Consorzio di tutela possono inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione di origine protetta e dell'indicazione geografica protetta. 5. Per tutti gli illeciti previsti ai commi 1, 3 e 4, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica la sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.». «Art. 4 (Inadempienze della struttura di controllo). - 1. Alla struttura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi, impartiti dalle competenti autorita' pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del relativo tariffario concernenti una denominazione protetta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquantamila. La stessa sanzione si applica alle strutture che continuano a svolgere attivita' incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio, non ottemperando alla specifica intimazione ad adempiere da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali e fatta salva la facolta' del predetto Ministero di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento autorizzatorio. 2. La struttura di cui al comma 1 che, nell'espletamento delle attivita' di controllo su una denominazione protetta, discrimina tra i soggetti da immettere o tra quelli immessi nel sistema di controllo di tale denominazione oppure pone ostacoli all'esercizio del diritto a detto accesso e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro sessantamila.». «Art. 5 (Tutela dei Consorzi incaricati). - 1. L'uso della denominazione protetta, nella ragione o denominazione sociale di una organizzazione diversa dal Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), trascorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di riconoscimento del predetto Consorzio e di affidamento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero in caso di Consorzio gia' riconosciuto, dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro venticinquemila ed alla sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della ragione o denominazione sociale. 2. Soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta che svolgono attivita' rientranti tra quelle indicate al citato comma 15 dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, senza il preventivo consenso del Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro diecimila.». «Art. 6 (Inadempienze dei Consorzi di tutela). - 1. Al Consorzio di tutela di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1), che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dal decreto di riconoscimento o da eventuali successive disposizioni impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, ovvero svolge attivita' che risulta incompatibile con il mantenimento del provvedimento di riconoscimento, non avendo ottemperato alla specifica intimazione ad adempiere e fatta salva la facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento stesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquantamila. 2. Il Consorzio di cui al comma 1 che, nell'espletamento delle sue attivita' pone in essere comportamenti che hanno l'effetto di: a) discriminare tra i soggetti associati appartenenti ad uno stesso segmento della filiera, ovvero appartenenti a segmenti diversi, quando la diversita' di trattamento non e' contemplata dallo statuto del Consorzio stesso; b) porre ostacoli all'esercizio del diritto all'accesso al Consorzio; c) violare le disposizioni impartite con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 settembre 2000, n. 410, concernente la ripartizione dei costi, e' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro sessantamila.». «Art. 7 (Altri illeciti). - 1. Il mancato rispetto delle inibizioni previste agli articoli 1 e 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro cinquantamila. 2. Le sanzioni di cui agli articoli da 1 a 6, sono aumentate di tre volte in caso di reiterazione dello stesso illecito.». L'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, abrogato dalla presente legge, recava: «Competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali». |
| | Art. 8 Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, in materia di rintracciabilita' 1. L'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, e' sostituito dal seguente: «Art. 2 (Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilita'). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 48.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 48.000 euro. La sanzione massima non puo' eccedere comunque 150.000 euro. 2. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorita' competente tiene conto della gravita' del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonche' delle condizioni economiche dello stesso. Per le violazioni di natura documentale o formale che non incidano sulla sicurezza alimentare o sulla tracciabilita' sostanziale del prodotto, l'autorita' competente, prima di procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa, assegna all'operatore un termine di quindici giorni per la regolarizzazione spontanea dell'attivita'».
Note all'art. 8: - Il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190 recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2006. |
| | Art. 9 Modifiche alla disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di pratiche leali di informazione, in materia di denominazione dell'alimento, in materia di elenco degli ingredienti e in materia di indicazione del Paese di origine o luogo di provenienza 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1: 1) le parole: «del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 32.000 euro»; 2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La sanzione massima non puo' eccedere comunque 100.000 euro»; b) all'articolo 8: 1) al comma 1: 1.1) le parole: «del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 32.000 euro»; 1.2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La sanzione massima non puo' eccedere comunque 100.000 euro»; 2) al comma 2, le parole: «da 500 euro ad 4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 euro a 8.000 euro»; 3) al comma 3: 3.1) le parole: «del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 euro a 8.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 8.000 euro»; 3.2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La sanzione massima non puo' eccedere comunque 25.000 euro»; 4) al comma 4: 4.1) le parole: «del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 16.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 16.000 euro»; 4.2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La sanzione massima non puo' eccedere comunque 50.000 euro»; c) all'articolo 9: 1) al comma 1: 1.1) le parole: «del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 32.000 euro»; 1.2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La sanzione massima non puo' eccedere comunque 100.000 euro»; 2) al comma 3: 2.1) le parole: «del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 16.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 16.000 euro»; 2.2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La sanzione massima non puo' eccedere comunque 50.000 euro»; d) all'articolo 13, comma 1: 1) le parole: «del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 32.000 euro»; 2) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La sanzione massima non puo' eccedere comunque 100.000 euro»; e) all'articolo 27, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorita' competente tiene conto della gravita' del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonche' delle condizioni economiche dello stesso».
Note all'art. 9: - Si riporta il testo degli articoli 3, 8, 9, 13 e 27 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 recante: «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 "Legge di delegazione europea 2015"» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 8 febbraio 2018, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Violazione delle pratiche leali di informazione di cui all'articolo 7 del regolamento). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione delle fattispecie specificamente sanzionate dalle altre disposizioni del presente decreto, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento sulle pratiche leali d'informazione comporta per l'operatore del settore alimentare l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 32.000 euro. La sanzione massima non puo' eccedere comunque 100.000 euro. 1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese.». «Art. 8 (Violazioni in materia di denominazione dell'alimento di cui all'articolo 17, all'articolo 18, paragrafo 2, e all'allegato VI del regolamento). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, la denominazione dell'alimento in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 4, del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 32.000 euro. La sanzione massima non puo' eccedere comunque 100.000 euro. 2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda esclusivamente errori od omissioni formali, essa comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro. 3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 8.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 8.000 euro. La sanzione massima non puo' eccedere comunque 25.000 euro. 4. La violazione delle disposizioni relative alla denominazione degli alimenti e alle indicazioni specifiche che la accompagnano di cui all'allegato VI del regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 16.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 16.000 euro. La sanzione massima non puo' eccedere comunque 50.000 euro. 5. Le medesime sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano al soggetto responsabile che viola l'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento in materia di denominazione e designazione degli ingredienti.». «Art. 9 (Violazioni in materia di elenco degli ingredienti di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, ed all'allegato VII del regolamento). - 1. Fatte salve le deroghe previste agli articoli 19 e 20 del regolamento, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, nonche' la violazione delle disposizioni di cui all'allegato VII del citato regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 32.000 euro. La sanzione massima non puo' eccedere comunque 100.000 euro. 2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda esclusivamente errori od omissioni formali, essa comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro. 3. La violazione delle disposizioni relative all'indicazione e designazione degli ingredienti di cui all'allegato VII del regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 16.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 16.000 euro. La sanzione massima non puo' eccedere comunque 50.000 euro.». «Art. 13 (Violazioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza di cui all'articolo 26, e relativi atti di esecuzione, ed all'allegato XI del regolamento). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative a contenuti e modalita' dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di cui all'articolo 26 del regolamento comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 32.000 euro. La sanzione massima non puo' eccedere comunque 100.000 euro. 2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda solo errori ed omissioni formali essa comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.». «Art. 27 (Procedure per le irrogazioni delle sanzioni). - 1. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 2. Alle violazioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 3. Quando la violazione e' commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa e' ridotta sino ad un terzo. 4. Non si applicano le disposizioni sanzionatorie del presente decreto alle forniture ad organizzazioni senza scopo di lucro, per la successiva cessione gratuita a persone indigenti, di alimenti che presentano irregolarita' di etichettatura non riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o relative alle sostanze o a prodotti che possono provocare allergie o intolleranze. 5. Non si applicano le disposizioni sanzionatorie del presente decreto all'immissione sul mercato di un alimento che e' corredato da adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi a quanto previsto dal presente decreto. 5-bis. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, l'autorita' competente tiene conto della gravita' del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonche' delle condizioni economiche dello stesso.». |
| | Art. 10 Violazioni delle disposizioni relative alle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari
1. Al titolo II del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, dopo il capo II e' inserito il seguente:
«Capo II-bis VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE DENOMINAZIONI DI LATTE E DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
Art. 7-bis (Sanzioni amministrative per l'impiego abusivo delle denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque prepara, produce, confeziona, detiene, vende, pone in vendita, mette in commercio, cede a qualsiasi titolo o pubblicizza con qualunque mezzo prodotti alimentari diversi da quelli indicati ai punti 1, 2 e 3 della parte III dell'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, utilizzando etichette, documenti commerciali, materiale pubblicitario o altre forme di pubblicita', quali definite all'articolo 2 della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, o qualsiasi forma di presentazione che indichi, implichi o suggerisca che il prodotto e' un prodotto lattiero-caseario, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a 32.000 euro e al sequestro della merce e di ogni materiale o supporto mediante il quale e' commessa la violazione ai fini della loro confisca e distruzione; la sanzione massima non puo' eccedere comunque 100.000 euro. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora la denominazione "latte" o le denominazioni di cui al punto 2, secondo comma, della parte III dell'allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che specificano l'origine vegetale del prodotto o siano accompagnate da locuzioni negative. Per un prodotto contenente latte o prodotti lattiero-caseari, le medesime denominazioni possono essere utilizzate unicamente per descrivere le materie prime di base o per elencare gli ingredienti in conformita' al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011. 2. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
Note all'art. 10: - Per i riferimenti al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 si vedano le note all'articolo 9. |
| | Art. 11
Modifica al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52
1. Al fine di adeguare il sistema sanzionatorio previsto in materia di riproduzione animale agli obblighi e ai requisiti stabiliti a carico degli operatori dalle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, all'articolo 12, comma 6, alinea, del medesimo decreto legislativo, le parole: «al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403,» sono sostituite dalle seguenti: «previste dalle disposizioni vigenti».
Note all'art. 11: - Si riporta il testo degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 recante: «Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 120 del 25 maggio 2018, come modificato dalla presente legge: «Art. 11 (Disposizioni attuative). - 1. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate disposizioni attuative del presente decreto, tenuto conto delle disposizioni in materia di sanita' animale e di riconoscimento degli stabilimenti di produzione di materiale germinale di cui al regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale.». «Art. 12 (Applicazione delle sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque adibisce alla riproduzione animale o utilizza per trapianti, embrioni o altro materiale riproduttivo in modo difforme da quanto previsto nell'articolo 7, si applicano, le seguenti sanzioni amministrative: a) il pagamento della somma di 1.032,91 euro per ciascun capo adibito o della somma di 51,65 euro per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie bovina o bufalina; b) il pagamento della somma di 206,58 euro per ciascun capo adibito o della somma di 20,66 euro per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie suina; nei casi di utilizzazione del verro in forma girovaga o in monta pubblica di cui all'articolo 7, comma 6, la sanzione suddetta e' aumentata di un terzo per ciascun capo; c) il pagamento della somma di 103,29 euro per ciascun capo adibito o della somma di 10,33 euro per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie ovina e caprina; d) il pagamento della somma di 2.065,83 euro per ciascun capo adibito o della somma di 103,29 euro, per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie equina; in caso di utilizzazione dello stallone in forma girovaga, di cui all'articolo 7, comma 6, la sanzione anzidetta e' aumentata di un terzo per ciascun capo. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il materiale riproduttivo utilizzato e' confiscato e ne viene ordinata la distruzione a spese del contravventore; il capo o i capi utilizzati sono sequestrati cautelarmente. 3. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, aumentate di un terzo, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, anche a chiunque impiega, per la riproduzione, animali privi dei requisiti sanitari stabiliti dalla normativa vigente nonche' a chiunque produce, distribuisce e utilizza materiale seminale o embrioni privi dei requisiti sanitari stabiliti dalla normativa vigente. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di ciascuno degli Enti selezionatori, di cui all'articolo 3, comma 2, a cio' preposto che gestisce un programma genetico, di cui all'articolo 3, comma 3, in difformita' dalle prescrizioni in esso contenute e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,28 euro a 15.493,71 euro. 5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni delle disposizioni vigenti in materia di requisiti del bestiame e del materiale seminale e controlli ammessi all'importazione e all'esportazione. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni previste dalle disposizioni vigenti si applicano: a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 774,86 euro a 4.648,11 euro, nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di autorizzazioni, di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta, di requisiti e obblighi delle stazioni di inseminazione artificiale di equidi, di requisiti e obblighi di centri di produzione dello sperma e di stoccaggio di materiale germinale, di recapiti, di gruppi di raccolta di embrioni e di centri di produzione di embrioni, di flusso di informazioni relative ai dati degli interventi fecondativi o di impianto embrionale nonche' di autocontrollo di qualita' del materiale germinale e di qualita' del seme bovino e bufalino; b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 euro a 1.549,37 euro nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di pratica di inseminazione artificiale nonche' del relativo flusso di informazioni da parte di medici veterinari ed operatori pratici. 7. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con le seguenti modificazioni: a) e' escluso il pagamento in misura ridotta, salvo che per le infrazioni di cui al comma 4; b) il Presidente della Giunta regionale competente ad applicare le sanzioni ne da' comunicazione al Ministero. 8. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme della legge 15 gennaio 1991, n. 30, come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.». |
| | Art. 12
Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42
1. Al decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 24-octies, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Ai beneficiari del contributo per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 che non realizzano integralmente l'investimento, per motivi diversi da cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, e' riconosciuto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate, decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate, a condizione che l'obiettivo generale dell'investimento sia stato comunque raggiunto»; b) all'articolo 24-undecies, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Nel caso in cui, a seguito di controllo, l'importo richiesto nella domanda di pagamento superi di una percentuale maggiore del 10 per cento l'importo accertato in sede istruttoria, il beneficiario e' soggetto, oltre alla decurtazione dell'importo non riconosciuto, alla sanzione nella misura pari al medesimo importo non riconosciuto».
Note all'art. 12: - Si riporta il testo degli articoli 24-octies e 24-undecies del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 recante «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2023, come modificato dalla presente legge: «Art. 24-octies (Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali). - 1. I beneficiari del contributo per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 che non utilizzano un anticipo ricevuto sono soggetti alle seguenti sanzioni: a) un anno di esclusione dall'aiuto se l'importo dell'anticipo non speso e' superiore al 10 per cento ma inferiore o uguale al 30 per cento dell'anticipo erogato; b) due anni di esclusione dall'aiuto se l'importo dell'anticipo non speso e' superiore al 30 per cento ma inferiore al 50 per cento dell'anticipo erogato; c) tre anni di esclusione dall'aiuto se l'importo dell'anticipo non speso e' superiore o uguale al 50 per cento dell'anticipo erogato. 1-bis. Ai beneficiari del contributo per l'intervento di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 che non realizzano integralmente l'investimento, per motivi diversi dalle cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, e' riconosciuto il contributo per un importo corrispondente alle singole azioni realizzate, decurtato dell'importo del contributo corrispondente alle azioni non realizzate, a condizione che l'obiettivo generale dell'investimento sia stato comunque raggiunto. 2. In caso di mancato utilizzo dell'anticipo versato, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2022/127 e dall'articolo 56 del regolamento (UE) 2022/128. 3. I beneficiari del contributo che non presentano la domanda di pagamento del saldo entro i termini stabiliti o che rinunciano al contributo dopo aver percepito l'anticipo sono soggetti alla sanzione dell'esclusione dall'aiuto per tre anni. 4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, nel settore vitivinicolo, i beneficiari del contributo che presentano la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato, sono soggetti ad una sanzione pari all'1 per cento del contributo riconosciuto per ogni giorno di ritardo. Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto non possono essere accolte e sono respinte. 5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1-bis, qualora, all'esito dei controlli, risulta che l'importo del contributo versato e' superiore all'importo dovuto, si procede al recupero dell'aiuto indebitamente versato. 6. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, non si applica alcuna sanzione: a) in caso di approvazione di modifiche al progetto iniziale o qualora l'anticipo non sia stato versato e sia stata presentata domanda di rinuncia nei trenta giorni precedenti il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di saldo; b) se l'importo non speso e' inferiore al 10 per cento dell'anticipo erogato.». «Art. 24-undecies (Inosservanza degli obblighi previsti per il percepimento dei pagamenti previsti al Titolo III, Capo III, Sezione 3, del regolamento (UE) 2021/2115). - 1. I beneficiari dei finanziamenti per l'acquisto dei beni, previsti dall'articolo 55, comma 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115, il cui uso e utilita' economica non si esauriscono entro un anno, quando non rispettano il periodo minimo di mantenimento di tali beni in azienda, sono soggetti al recupero degli aiuti. 2. La medesima sanzione si applica in caso di violazione dei vincoli territoriali di mantenimento del materiale biologico finanziato, di cui all'articolo 55, comma 1, lettera b), punto iii) del regolamento (UE) 2021/2115, nonche' in caso di violazione delle regole stabilite dalla legislazione nazionale sull'identificazione del predetto materiale biologico. 3. Nel caso in cui le condotte di cui ai commi 1 e 2 siano realizzate intenzionalmente o con colpa grave, i beneficiari, oltre al rimborso dei pagamenti indebitamente percepiti e dei relativi interessi, sono soggetti ad una ulteriore sanzione pari all'importo percepito. 3-bis. Nel caso in cui, a seguito di controllo, l'importo richiesto nella domanda di pagamento superi di una percentuale maggiore del 10 per cento l'importo accertato in sede istruttoria, il beneficiario e' soggetto, oltre alla decurtazione dell'importo non riconosciuto, alla sanzione nella misura pari al medesimo importo non riconosciuto.». |
| | Art. 13
Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91
1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure per la sicurezza alimentare e la tracciabilita' del latte e dei prodotti della filiera bufalina»; b) al comma 1 e' premesso il seguente: «01. Al fine di assicurare la piu' ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala, e' istituita, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la piattaforma informatizzata denominata "Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati". Gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala inseriscono quotidianamente nella piattaforma di cui al primo periodo i dati di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte di bufala e dei prodotti da esso ottenuti, i coadiuvanti e gli additivi qualora impiegati, nonche' i quantitativi di latte di bufala o suoi derivati provenienti da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi. Tale piattaforma assicura l'interoperabilita' con la Banca dati nazionale (BDN) del sistema nazionale di identificazione e registrazione I&R, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, al fine di consentire all'autorita' competente, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, di effettuare i controlli ufficiali del latte e dei prodotti di origine animale ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, compresi quelli, anche di tipo incrociato, sulla tracciabilita' del latte bufalino alla stalla e dei prodotti di trasformazione presso i caseifici, verificando altresi' la resa effettiva del latte bufalino trasformato»; c) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla filiera bufalina continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138»; d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli adempimenti dei soggetti della filiera bufalina e, in particolare, i tempi e le modalita' di inserimento dei dati nella piattaforma di cui al comma 01. Dalla data di adozione del decreto di cui al primo periodo sono trasferiti nella piattaforma di cui al comma 01, secondo le modalita' definite nel medesimo decreto, i dati, le informazioni, i documenti e ogni altro elemento contenuto nella piattaforma informatica istituita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2014, la quale cessa di operare»; e) al comma 3, le parole: «ai commi 1, terzo periodo, e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1, terzo periodo»; f) al comma 4, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 48.000 o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a euro 48.000. La sanzione massima non puo' eccedere comunque euro 150.000. Alle violazioni di cui al primo periodo si applica altresi' la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel quale si e' verificata la violazione per un periodo da dieci a trenta giorni e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale»; g) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Le sanzioni amministrative di cui al comma 4 sono aumentate fino alla meta' e fino a due terzi se commesse rispettivamente da imprese aventi, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, i parametri di media impresa e di grande impresa e sono ridotte fino a un terzo se commesse da imprese aventi i parametri di microimpresa»; h) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 01 entro i termini previsti e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000. Se il ritardo nella registrazione non supera tre giorni lavorativi, la sanzione e' ridotta del 50 per cento. Nel caso di microimpresa, come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 01, le sanzioni di cui al presente comma si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2026»; i) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: «5-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 01, 1 e 2 non si applica la diffida di cui all'articolo 1, comma 3, e non e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689»; l) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: «5-ter. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, l'autorita' competente tiene conto della gravita' del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonche' delle condizioni economiche dello stesso».
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'articolo 4 decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 recante: «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dalla presente legge: «Art. 4 (Misure per la sicurezza alimentare e la tracciabilita' del latte e dei prodotti della filiera bufalina). - 01. Al fine di assicurare la piu' ampia tutela degli interessi dei consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala, e' istituita, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la piattaforma informatizzata denominata "Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati". Gli allevatori bufalini, i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala inseriscono quotidianamente nella piattaforma di cui al primo periodo i dati di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte di bufala e dei prodotti da esso ottenuti, i coadiuvanti e gli additivi qualora impiegati, nonche' i quantitativi di latte di bufala o suoi derivati provenienti da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi. Tale piattaforma assicura l'interoperabilita' con la Banca dati nazionale (BDN) del sistema nazionale di identificazione e registrazione I&R, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, al fine di consentire all'autorita' competente, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, di effettuare i controlli ufficiali del latte e dei prodotti di origine animale ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, compresi quelli, anche di tipo incrociato, sulla tracciabilita' del latte bufalino alla stalla e dei prodotti di trasformazione presso i caseifici, verificando altresi' la resa effettiva del latte bufalino trasformato 1. La produzione della "Mozzarella di Bufala campana" DOP, registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, deve avvenire in uno spazio in cui e' lavorato esclusivamente latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. In tale spazio puo' avvenire anche la produzione di semilavorati e di altri prodotti purche' realizzati esclusivamente con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. La produzione di prodotti realizzati anche o esclusivamente con latte differente da quello da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana deve essere effettuata in uno spazio differente, secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 3. Alla filiera bufalina continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138. 2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli adempimenti dei soggetti della filiera bufalina e, in particolare, i tempi e le modalita' di inserimento dei dati nella piattaforma di cui al comma 01. Dalla data di adozione del decreto di cui al primo periodo sono trasferiti nella piattaforma di cui al comma 01, secondo le modalita' definite nel medesimo decreto, i dati, le informazioni, i documenti e ogni altro elemento contenuto nella piattaforma informatica istituita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2014, la quale cessa di operare. 3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, terzo periodo, prevedendo che la separazione spaziale delle produzioni di cui al comma 1, ultimo periodo, impedisca ogni contatto, anche accidentale, tra latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della Mozzarella di Bufala Campana DOP e altro latte, nonche' tra la Mozzarella di Bufala Campana DOP e prodotti ottenuti con altro latte in tutte le fasi della lavorazione e del confezionamento. 4. Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 48.000 o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo e' superiore a euro 48.000. La sanzione massima non puo' eccedere comunque euro 150.000. Alle violazioni di cui al primo periodo si applica altresi' la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel quale si e' verificata la violazione per un periodo da dieci a trenta giorni e della pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale. Si applica altresi' la sanzione accessoria della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta dalla data dell'accertamento della violazione fino a quando l'organo di controllo non abbia verificato la rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione e l'avvenuta pubblicita' a norma del periodo seguente. Della sanzione della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta e' data tempestiva pubblicita' attraverso la pubblicazione, a cura e spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale. Nel caso di accertamento di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, nei sei mesi successivi all'adozione del provvedimento esecutivo, la chiusura dello stabilimento e' disposta per un periodo da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni e gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al presente comma sono raddoppiati. La sanzione della chiusura dello stabilimento nel quale si e' verificata la violazione e' altresi' disposta a carico di coloro che utilizzano latte o cagliata diversi da quelli della Mozzarella di Bufala Campana DOP nella produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP. In tali casi la chiusura dello stabilimento e' disposta per un periodo da un minimo di dieci ad un massimo di trenta giorni, ovvero da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni in caso di reiterazione di tale comportamento accertata nei sei mesi successivi all'adozione del provvedimento esecutivo. La procedura prevista dall'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica anche all'opposizione all'inibizione all'uso della denominazione protetta. 4-bis. Le sanzioni amministrative di cui al comma 4 sono aumentate fino alla meta' e fino a due terzi se commesse rispettivamente da imprese aventi, ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, i parametri di media impresa e di grande impresa e sono ridotte fino a un terzo se commesse da imprese aventi i parametri di microimpresa. 5. Fatta salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 01 entro i termini previsti e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000. Se il ritardo nella registrazione non supera tre giorni lavorativi, la sanzione e' ridotta del 50 per cento. Nel caso di microimpresa, come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 01, le sanzioni di cui al presente comma si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2026. 5-bis Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 01, 1 e 2 non si applica la diffida di cui all'articolo 1, comma 3, e non e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 5-ter. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, l'autorita' competente tiene conto della gravita' del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonche' delle condizioni economiche dello stesso 6. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e' designato quale autorita' competente all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5. 7. L'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, e' abrogato. L'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3. 8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque viola i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, e' punito con la multa da euro 25.000 a euro 50.000. L'autore del delitto di cui al presente comma e' tenuto altresi' a rimuovere, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, le coltivazioni di sementi vietate ed alla realizzazione delle misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalita' definiti dalla regione competente per territorio.». |
| | Art. 14
Piano straordinario di controllo nazionale
1. Al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilita' di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, ivi comprese le pertinenti disposizioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, con decreto del capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un «piano straordinario di controllo nazionale» per i prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta, in coerenza con le disposizioni che disciplinano le modalita' di svolgimento dei controlli ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017. Il medesimo decreto definisce altresi' un sistema di vigilanza ufficiale continua e permanente indicando compiti e responsabilita' delle autorita' competenti ai controlli. 2. Nell'ambito del piano di cui al comma 1 sono previste attivita' ispettive volte a verificare la coerenza tra i quantitativi di latte e le cagliate di latte di bufala prodotto o introdotto in Italia rispetto alla produzione della mozzarella di bufala campana DOP e alla mozzarella di latte di bufala generica, attraverso controlli periodici presso tutti i soggetti della filiera bufalina e presso le strutture frigo censite in Italia per lo stoccaggio del latte e delle cagliate di latte bufalino, le stalle di produzione di latte di bufala, i raccoglitori-trasportatori e i caseifici che ritirano il latte bufalino, oltre che sui prodotti derivati dal latte di bufala durante le fasi di produzione e commercializzazione, avvalendosi anche di idonee prove di laboratorio ai fini di individuare l'origine geografica del latte e dei prodotti di trasformazione e l'uso di latti diversi dal latte fresco. I controlli sono altresi' diretti a verificare l'adeguatezza delle strutture produttive a quanto previsto dall'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dall'articolo 13 della presente legge, e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2014. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di controllo di cui al presente articolo, pari a 250.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
Note all'art. 14: - La legge 11 aprile 1974, n. 138 recante: «Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana» e' pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 7 maggio 1974 Serie Generale n. 117. - Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 «relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014,(UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio» pubblicato nella G.U.U.E. del 7 aprile 2017 L95/1. - Per i riferimenti all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 si vedano le note all'articolo 13. |
| | Art. 15 Blocco ufficiale temporaneo nei casi di inosservanza delle disposizioni per la cui violazione e' prevista la sanzione amministrativa 1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente: «Art. 18-bis (Blocco ufficiale temporaneo). - 1. In materia agroalimentare e della pesca, l'organo accertatore, qualora rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, dispone il blocco ufficiale temporaneo del prodotto oggetto del controllo o dei mezzi tecnici della produzione, quali sementi, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, prodotti impiegati come coadiuvanti e additivi o comunque qualsiasi prodotto impiegato per ottenere un prodotto agroalimentare, al fine di consentire l'acquisizione della documentazione idonea a dimostrarne la regolarita'. L'organo accertatore vincola il prodotto con le modalita' ritenute opportune affidandone la custodia all'operatore del settore alimentare destinatario del controllo e informa immediatamente l'autorita' amministrativa competente con invio del processo verbale di disposizione del blocco. 2. Entro dieci giorni dalla disposizione del blocco, il soggetto sottoposto a controllo ha facolta' di trasmettere la corretta documentazione all'indirizzo e con le modalita' indicati nel provvedimento che dispone il blocco ufficiale temporaneo. Avverso il provvedimento di blocco ufficiale temporaneo e' ammesso ricorso all'autorita' competente, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, secondo le modalita' e nei termini previsti per l'opposizione al sequestro di cui all'articolo 19 della presente legge. 3. Qualora la documentazione di cui al comma 2 sia idonea a sanare la violazione contestata, l'organo accertatore svincola il prodotto agroalimentare o i mezzi tecnici di produzione, dandone comunicazione al custode. In caso di mancata trasmissione della documentazione nei termini indicati o di trasmissione di documentazione non idonea, l'organo accertatore provvede a convertire il blocco ufficiale temporaneo in sequestro amministrativo nei casi previsti dalla presente legge».
Note all'art. 15: - La legge 24 novembre 1981, n. 689 recante: «Modifiche al sistema penale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981. |
| | Art. 16
Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare
1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e' istituita la Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare, presieduta dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste o da un suo delegato e composta dal capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), da un qualificato rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri individuato dal Comando medesimo in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dal comandante del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, da un rappresentante del Comando carabinieri per la tutela della salute, dal capo del Reparto piani e operazioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, dal capo del Reparto operazioni del Comando generale della Guardia di finanza, dal direttore del Servizio polizia stradale della Polizia di Stato, dal direttore generale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dal direttore della Direzione antifrode dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dai rappresentanti della Direzione generale dell'igiene e della sicurezza alimentare del Ministero della salute in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dai rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale e dal dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco designato dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno o da loro delegati. 2. Alle riunioni della Cabina di regia possono essere invitati a partecipare con funzione consultiva i rappresentanti di enti e organismi, compresi i Corpi forestali regionali, in relazione alle proprie specifiche competenze nelle materie di cui alle tematiche in trattazione. La Cabina di regia puo' avvalersi di un tavolo tecnico di supporto composto da rappresentanti designati dalle amministrazioni componenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. La Cabina di regia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio provvedimento l'organizzazione dei lavori. 4. La Cabina di regia assolve i seguenti compiti: a) promuove la collaborazione tra gli organi di controllo per un incremento dell'efficacia dei controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione degli illeciti, a tutela dei cittadini e degli imprenditori del settore agroalimentare; b) redige annualmente il Piano operativo dei controlli agroalimentari in cui sono individuate le prioritarie azioni coordinate di controllo; c) promuove campagne straordinarie di controllo per la salvaguardia delle produzioni italiane e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali. 5. Ai componenti della Cabina di regia e dell'eventuale tavolo tecnico, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. |
| | Art. 17
Competenze in materia di controlli ai fini della condizionalita' sociale
1. All'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. L'AGE-Control S.p.a. esercita funzioni di controllo sulle imprese agricole per il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 e all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115 nonche' agli articoli 87, 88 e 89 del regolamento (UE) 2021/2116. 1-quater. Nell'esercizio delle funzioni di controllo, gli ispettori dell'AGE-Control S.p.a. rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale».
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701 recante: «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 28 ottobre 1986, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1986, n. 89 come modificato dalla presente legge: «Art. 1 - 1. L'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva (AGE-Control S.p.a.) svolge i compiti e assolve le pubbliche funzioni di controllo ad essa assegnati dai regolamenti CEE n. 2262 del Consiglio in data 17 luglio 1984 e n. 27 della commissione in data 4 gennaio 1985. 1-bis. L'AGE-Control S.p.a. svolge, inoltre, le seguenti attivita' in materia di controlli e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura: a) esecuzione dei controlli di conformita' alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione; b) gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO); c) esercizio della potesta' sanzionatoria per gli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, fatte salve le competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano; d) esecuzione dei controlli ex post di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021; e) verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di intervento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, nonche' sugli aiuti per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; f) esecuzione dei controlli sulle attivita' delegate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021; g) ogni altra attivita' di controllo a essa affidata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli organismi pagatori delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 1-ter. L'AGE-Control S.p.a. esercita funzioni di controllo sulle imprese agricole per il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14 e all'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115 nonche' agli articoli 87, 88 e 89 del regolamento (UE) 2021/2116. 1-quater. Nell'esercizio delle funzioni di controllo, gli ispettori dell'AGE-Control S.p.a. rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale. 2. La struttura dell'Agenzia, la sua organizzazione e la sua gestione, compresa la predisposizione e l'approvazione del bilancio e del programma di attivita', la selezione e la formazione del personale e la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della commissione delle Comunita' europee, sono disciplinate dai predetti regolamenti CEE; per gli aspetti da questi non regolati si applicano le norme dell'ordinamento giuridico italiano sulle societa' per azioni. 3. Nell'assolvimento dei compiti e delle funzioni assegnati dai predetti regolamenti CEE e, in particolare, nell'esercizio dei controlli e nella esecuzione degli accessi previsti dall'articolo 2, n. 4, del citato regolamento CEE n. 27 del 1985, gli ispettori dell'AGE-Control esercitano i poteri propri della loro qualita' di pubblici ufficiali e sono soggetti ai relativi doveri. Si applicano le disposizioni degli articoli 4, quarto comma, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 447. 4. Dal 1° gennaio 1987 la partecipazione all'AGE-Control e' riservata a soggetti pubblici. 5. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'AGE-Control e' disciplinato dal consiglio di amministrazione con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore industriale, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'AGE-Control. Al personale in servizio presso l'AGE-Control e' fatto divieto di assumere altro impiego o incarico e di esercitare attivita' professionali, commerciali o industriali.». |
| | Art. 18
Norme sui Centri autorizzati di assistenza agricola - CAA
1. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6, comma 3: 1) al primo periodo, la parola: «istituiti» e' sostituita dalla seguente: «costituiti»; 2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo periodo non possono costituire un CAA qualora nei sei mesi antecedenti alla richiesta di autorizzazione alla costituzione di un CAA abbiano partecipato alla compagine sociale di un diverso CAA al quale sia stata revocata l'autorizzazione ai sensi della normativa vigente. Il medesimo divieto si applica, per un periodo di due anni, in caso di reiterazione della condotta nei cinque anni successivi alla scadenza del primo divieto e, per un periodo di dieci anni, in caso di reiterazione intervenuta nei successivi cinque anni»; b) dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Illeciti amministrativi). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i CAA che svolgano le attivita' di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b), c) e d), a favore di imprese agricole aventi sede legale in ambiti territoriali diversi da quelli per i quali i CAA abbiano ottenuto l'autorizzazione ad operare ai sensi e per gli effetti del decreto di cui all'articolo 6, comma 3, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000. 2. L'Agenzia e' l'autorita' competente per l'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo nonche' per l'irrogazione delle relative sanzioni che si applicano secondo le modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste».
Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 recante: «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2018, come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Centri autorizzati di assistenza agricola). - 1. Gli organismi pagatori, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e nel rispetto dell'allegato I, punto 1, lettera C, del regolamento (UE) n. 907/2014, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, possono, con apposita convenzione, incaricare Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui al comma 3, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attivita': 19 a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili; b) costituire ed aggiornare il fascicolo aziendale di cui alle vigenti disposizioni, in formato elettronico, acquisendo la documentazione a tal fine necessaria, previa verifica della relativa regolarita' formale anche sulla base delle procedure operative stabilite nelle convenzioni; c) assistere gli utenti nella elaborazione e nell'inoltro delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, avvalendosi delle procedure rese disponibili dalle amministrazioni interessate, nonche' nell'elaborazione e nell'inoltro di istanze e dichiarazioni riferite ai procedimenti amministrativi di interesse per la loro attivita' agricola; d) assistere gli utenti nell'elaborazione delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e provvedere al relativo inoltro avvalendosi delle procedure rese disponibili dal sistema informativo dell'organismo pagatore e previa verifica della regolarita' formale delle medesime domande; e) interrogare nell'interesse degli utenti le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai medesimi. 1-bis. Al fine di migliorare l'efficienza della rete di rilevazione preposta allo svolgimento delle statistiche ufficiali in materia agricola e, in particolare, dei censimenti dell'agricoltura di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'ISTAT e gli altri soggetti del Sistema statistico nazionale possono avvalersi dei CAA per provvedere alla raccolta dei dati di base, previa stipula di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso. 2. I CAA, fatte salve le attivita' che la legge riserva ai professionisti abilitati, accertano ed attestano, previo mandato dei propri utenti e compatibilmente con l'esercizio delle competenze ad essi assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attivita' di impresa. 3. I CAA sono costituiti, per l'esercizio di attivita' di assistenza alle imprese agricole, nella forma di societa' di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. I soggetti di cui al primo periodo non possono costituire un CAA qualora nei sei mesi antecedenti alla richiesta di autorizzazione alla costituzione di un CAA abbiano partecipato alla compagine sociale di un diverso CAA al quale sia stata revocata l'autorizzazione ai sensi della normativa vigente. Il medesimo divieto si applica, per un periodo di due anni, in caso di reiterazione della condotta nei cinque anni successivi alla scadenza del primo divieto e, per un periodo di dieci anni, in caso di reiterazione intervenuta nei successivi cinque anni. Con decreto del Ministro, da adottarsi secondo le modalita' di cui all'articolo 9, comma 4, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti di garanzia e di funzionamento che i CAA devono possedere per l'esercizio delle attivita' di cui ai commi 1 e 2 e per lo svolgimento delle attivita' delle regioni e degli organismi pagatori di cui al presente articolo, nonche' per le attivita' svolte dall'organismo di coordinamento ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera p). 4. Per le attivita' di cui al presente articolo, i CAA hanno la responsabilita' della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni della normativa dell'Unione europea applicabile, nonche' la facolta' di accedere alle banche dati del SIAN, secondo le modalita' previste a tale scopo. Il trattamento dei dati relativi ai propri utenti che abbiano rilasciato delega espressa in tal senso avviene nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali. 5. Le regioni verificano i requisiti di funzionamento e di garanzia ed esercitano la vigilanza anche avvalendosi degli organismi pagatori riconosciuti in base alla competenza territoriale di questi ultimi con riferimento alla sede del CAA. Le regioni e gli organismi pagatori, possono incaricare i CAA dell'effettuazione di ulteriori servizi e attivita'. 6. Ai fini della stipulazione della convenzione di cui al comma 1 e per garantire un adeguato e uniforme livello di servizio, gli organismi pagatori, sentito l'organismo di coordinamento, possono definire ulteriori requisiti inerenti alla consistenza numerica, alla competenza ed onorabilita' del personale dipendente nonche' alle risorse strumentali tecnologiche impiegate dai CAA per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. 7. Gli organismi pagatori, sentito l'organismo di coordinamento, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e fatti salvi i controlli obbligatori da questa previsti, nonche' le previsioni contenute nelle convenzioni di cui al comma 1, possono prevedere procedure semplificate per l'istruttoria delle istanze presentate per il tramite dei CAA, anche avvalendosi di sistemi automatizzati di valutazione delle stesse.». |
| | Art. 19
Modifiche all'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
1. All'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti dell'organismo di controllo per le produzioni DOC, DOCG e IGT rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto»; b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Il responsabile delle violazioni di cui al comma 3, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore. 3-ter. Per l'illecito di cui al comma 3, con la diffida ad adempiere l'organismo di controllo puo' inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione DOC, DOCG e IGT. Con l'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo si applica, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria dell'interdizione dell'utilizzo della denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione»; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l'effettuazione dell'attivita' di controllo ovvero ad intralciare o a ostacolare l'attivita' di verifica da parte del personale dell'organismo di controllo, qualora non ottemperi, entro quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata dallo stesso organismo di controllo, e' soggetto alla sanzione amministrativa di 1.000 euro».
Note all'art. 19: - Si riporta il testo dell'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, come modificato dalla presente legge: «Art. 79 (Piano dei controlli). - 1. Il soggetto a carico del quale l'organismo di controllo autorizzato accerta una non conformita' classificata grave nel piano dei controlli di una denominazione protetta, approvato con il corrispondente provvedimento autorizzatorio, in assenza di ricorso avverso detto accertamento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 13.000 euro. La sanzione e' ridotta alla meta' qualora le non conformita' gravi si riferiscano a superfici o quantita' di prodotti o materie prime e le differenze riscontrate rientrino all'interno di una soglia di tolleranza dell'1,5 per cento e comunque non siano superiori a 10 ettolitri di vino, 15 quintali di uva o 1.000 metri quadrati di vigneti per tipologia di prodotto. 2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica quando per la fattispecie e' gia' prevista sanzione ai sensi di altra norma contenuta nel presente titolo. 3. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo, inadempiente, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari nei confronti dell'organismo di controllo per le produzioni DOC, DOCG e IGT rivendicate, che non esegue il pagamento dovuto entro trenta giorni dalla diffida inviata dal medesimo organismo creditore, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo dell'importo dovuto. 3-bis. Il responsabile delle violazioni di cui al comma 3, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata, provvede a versare le somme dovute per gli obblighi pecuniari non assolti, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore. 3-ter. Per l'illecito di cui al comma 3, con la diffida ad adempiere l'organismo di controllo puo' inibire al soggetto inadempiente, in via cautelare, a decorrere dalla scadenza dei trenta giorni previsti e sino all'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo, l'utilizzo della denominazione DOC, DOCG e IGT. Con l'adozione del provvedimento sanzionatorio definitivo si applica, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria dell'interdizione dell'utilizzo della denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione. 4. Per l'illecito previsto al comma 3, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica la sanzione accessoria della sospensione dal diritto di utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione. 5. Il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l'effettuazione dell'attivita' di controllo ovvero ad intralciare o a ostacolare l'attivita' di verifica da parte del personale dell'organismo di controllo, qualora non ottemperi, entro quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata dallo stesso organismo di controllo, e' soggetto alla sanzione amministrativa di 1.000 euro.». |
| | Art. 20
Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4
1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: «Art. 10 (Pesca senza licenza o autorizzazione). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attivita' di pesca con unita' iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validita' o di un'autorizzazione prevista da disposizioni europee o nazionali in corso di validita' e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca, qualora la validita' del titolo sia scaduta da oltre trenta giorni»; b) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: «Art. 11 (Pesca in zone e tempi vietati). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attivita' di pesca in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 6 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca, nei seguenti casi: a) pesca in aree marine protette; b) pesca a una distanza superiore a 0,5 miglia dal confine interno di ogni altra zona vietata; c) quando la navigazione e' iniziata in tempi vietati. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene, trasporta e commercia il prodotto pescato in zone e tempi vietati dalle normative europea e nazionale vigenti e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca direttamente stock ittici per i quali l'attivita' di pesca e' sospesa ai fini del ripopolamento per la ricostituzione degli stessi e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso»; c) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente: «Art. 12 (Pesca di quantita' superiori a quelle autorizzate). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca quantita' superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. 2. Chiunque effettua catture accessorie o accidentali in quantita' superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca direttamente uno stock ittico per il quale e' previsto un contingente di cattura senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo e' andato esaurito e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 6 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso, salvo il caso di un unico esemplare di peso superiore»; d) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: «Art. 13 (Uso o detenzione di attrezzi o strumenti da pesca vietati). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attivita' di pesca con attrezzi o strumenti vietati o non conformi alla normativa vigente o colloca apparecchi fissi o mobili, ai fini di pesca, senza la necessaria autorizzazione o in difformita' da questa e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la violazione comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione e' commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione. Le violazioni previste dal presente comma costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca, nei seguenti casi: a) utilizzo di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi; b) utilizzo di attrezzi le cui caratteristiche di selettivita' richieste dalle norme siano modificate riducendone le dimensioni di tre millimetri o del 5 per cento se maggiore; c) utilizzo di attrezzi con ami o altri strumenti o apparecchi da pesca in quantita' superiori del 10 per cento rispetto al consentito. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente o detiene, trasporta o commercia il prodotto della pesca che sia avvenuta con tali attrezzi e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca e la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione e' commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione. 3. Chiunque falsifica, occulta o omette la marcatura, l'identita' o i contrassegni di individuazione dell'unita' da pesca ovvero, ove previsto, degli attrezzi da pesca e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca»; e) dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti: «Art. 13-bis (Apparato motore, dispositivi di geolocalizzazione e registrazione delle catture). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette, sostituisce, altera o modifica l'apparato motore dell'unita' da pesca, al fine di aumentarne la potenza oltre i limiti massimi indicati nella relativa certificazione tecnica, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque naviga con un dispositivo di geolocalizzazione manomesso, alterato o modificato, nonche' interrompe volontariamente il segnale, ovvero naviga in aree marine soggette a misure di restrizione dell'attivita' di pesca, con rotte o velocita' difformi da quelle espressamente disposte dalle normative europea e nazionale, accertate con sistemi di localizzazione satellitare, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. 3. Chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi, compresi i dati da trasmettere attraverso il sistema di controllo dei pescherecci via satellite, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca, qualora i prodotti della pesca oggetto dell'illecito rappresentino almeno il 10 per cento del peso totale dei prodotti di specie. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi di specie appartenenti a stock oggetto di piani pluriennali o pescate fuori dal Mar Mediterraneo e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca, qualora i prodotti della pesca oggetto dell'illecito rappresentino almeno il 10 per cento del peso totale dei prodotti di specie. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le prescrizioni delle normative europea e nazionale vigenti in materia di obbligo di sbarco e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 3 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca. Art. 13-ter (Contrasto alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata). - 1. Al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, e' fatto divieto di: a) effettuare operazioni di trasbordo o partecipare a operazioni di pesca congiunta con pescherecci che esercitano la pesca INN, inclusi nell'elenco dell'Unione europea delle navi INN o nell'elenco delle navi INN di un'organizzazione regionale per la pesca; b) effettuare prestazione di assistenza o rifornimento alle navi di cui alla lettera a); c) coadiuvare la pesca INN o svolgere attivita' a bordo in qualita' di operatore o di proprietario effettivo di peschereccio inserito nell'elenco dell'Unione europea delle navi INN. 2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Le violazioni costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza un peschereccio privo di nazionalita' e quindi da considerare nave senza bandiera ai sensi del diritto vigente e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Le violazioni costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza il prodotto della pesca proveniente da attivita' di pesca INN, ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, ferma restando l'applicazione delle norme in materia di alienazione dei beni confiscati da parte delle autorita' competenti, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Art. 13-quater (Intralcio all'attivita' di ispezione degli organi deputati alla vigilanza e al controllo). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque occulta, manomette o elimina elementi di prova relativi a un'indagine condotta dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque intralcia l'attivita' condotta dagli ispettori della pesca, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo e dagli osservatori, nell'esercizio delle loro funzioni, nel rispetto delle normative europea e nazionale vigenti, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca. Art. 13-quinquies (Violazione di obblighi relativi a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando quanto previsto all'articolo 13-bis, comma 4, chiunque viola gli obblighi previsti dalle pertinenti normative europea e nazionale relative a specie appartenenti a stock ittici oggetto di piani pluriennali e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Art. 13-sexies (Violazione di obblighi in materia di etichettatura e tracciabilita'). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di etichettatura e tracciabilita', nonche' gli obblighi relativi alle corrette informazioni all'acquirente finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. Art. 13-septies (Violazioni agli obblighi relativi al rispetto delle taglie minime di riferimento). - 1. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative europea e nazionale vigenti, e' fatto divieto di: a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente; b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente. 2. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia e' inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, e' fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al primo periodo devono essere rigettate in mare. 3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia e' inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, e' fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto. 4. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 3, restano salvi gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente autorita' marittima secondo modalita', termini e procedure stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. Chiunque non ottempera agli obblighi di comunicazione previsti dal presente comma e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. 5. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 non riguardano la pesca scientifica, nonche' le altre attivita' espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed e' consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dei commi 1, lettere a) e b), 2, 3 e 5 e' soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro; b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro; c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro; d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro; e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro. 7. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma 6, al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione e' applicata una riduzione pari al 10 per cento del peso rilevato senza arrotondamento di decimali. Non e' possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono gia' comprese nella percentuale sopra indicata. 8. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, non e' applicata la sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione e' stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla licenza di pesca. 9. Le violazioni di cui ai commi 1 e 3 costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unita' da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso. Art. 13-octies (Violazioni nell'esercizio della pesca non professionale). - 1. Chiunque svolge attivita' di pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro. 2. Chiunque pone in vendita o esercita il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, salvo quanto disposto dall'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e dall'articolo 6, comma 3, del presente decreto, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 12.000 euro. 3. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro chiunque: a) viola le norme vigenti relative all'esercizio della pesca sportiva, ricreativa e subacquea. La sanzione e' aumentata di un terzo nel caso in cui la violazione abbia ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione e il tonno rosso (Thunnus thynnus); b) cede un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, ovvero affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, se questa ne faccia uso. 4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura e fatto salvo il caso in cui tra le catture vi sia un singolo pesce di peso superiore a 5 kg, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 50.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti: a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 euro e 3.000 euro; b) oltre 10 kg e fino a 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro; c) oltre 50 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.000 euro e 50.000 euro. 5. Le sanzioni di cui al comma 4 sono aumentate di un terzo nel caso in cui le violazioni ivi richiamate abbiano ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione e il tonno rosso (Thunnus thynnus). Ai fini della determinazione della sanzione si applicano le disposizioni dell'articolo 13-septies, comma 7. 6. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, agli esercizi commerciali che acquistano pescato in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 4 si applica la sanzione della sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni lavorativi. Art. 13-novies (Sanzioni amministrative accessorie). - 1. All'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 10, 11, 12, commi 1 e 3, 13, 13-bis, commi 1, 2, 3 e 4, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies e 13-octies, commi 1, 2, 3, lettera a), e 4, consegue l'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie: a) la confisca del pescato. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e' sempre disposta la confisca degli esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, stabilita dalle normative europea e nazionale. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-sexies, la confisca non e' disposta nel caso in cui il trasgressore possa dimostrare che la partita dei prodotti della pesca o dell'acquacoltura sia comunque rintracciabile in tutte le fasi della produzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio; b) la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati o detenuti, in contrasto con le pertinenti normative europea e nazionale. E' sempre disposta la confisca degli attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente, anche se il trasgressore o l'obbligato in solido si avvalgono della facolta' del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Gli attrezzi, strumenti o apparecchi confiscati sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore; c) l'obbligo di rimettere in pristino le zone in cui sono stati collocati apparecchi fissi o mobili di cui all'articolo 13, comma 1. 2. Qualora le violazioni di cui agli articoli 11, 12, 13, comma 1, 13-bis, comma 4, 13-ter, comma 1, e 13-septies abbiano ad oggetto le specie ittiche soggette a piani di ricostituzione, e' disposta, in caso di recidiva, nei confronti del titolare dell'impresa di pesca, quale obbligato in solido, la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione e, in caso di ulteriore violazione delle predette disposizioni, la revoca della medesima licenza anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione. 3. Qualora le violazioni di cui agli articoli 10, 11, 12, comma 3, 13, comma 1, 13-quater e 13-septies siano commesse mediante l'impiego di un'imbarcazione non espressamente autorizzata all'esercizio della pesca marittima professionale, e' sempre disposta nei confronti dei trasgressori la sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori da quindici a trenta giorni e, in caso di recidiva, da trenta giorni a tre mesi, anche nel caso in cui non sia emessa l'ordinanza di ingiunzione. 4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste sono individuati modalita', termini e procedure per l'applicazione della misura della sospensione dell'iscrizione nel registro dei pescatori di cui al comma 3. Art. 13-decies (Disposizioni procedurali). - 1. Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano per quanto non diversamente disciplinato dal presente capo. 2. In relazione agli illeciti amministrativi individuati nel presente capo, l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il Capo del compartimento marittimo territorialmente competente ovvero, in caso di violazioni accertate oltre il limite delle acque territoriali italiane, il Capo del compartimento marittimo di iscrizione dell'unita' da pesca. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13-sexies e fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, le disposizioni di cui al presente capo non si applicano ai prodotti dell'acquacoltura e a quelli ad essa destinati. 4. L'armatore e' solidalmente e civilmente responsabile con il comandante dell'unita' da pesca per le sanzioni amministrative inflitte per illeciti commessi nell'esercizio dell'attivita' di pesca marittima. 5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo, determinate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono ridotte del 30 per cento se il pagamento e' effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. 6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 12, comma 2, 13-bis, commi 3 e 5, e 13-sexies, sono aumentate fino alla meta' se la violazione e' commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione e il trasgressore non si avvale della facolta' del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 7. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 10, 11, 12, commi 1 e 3, 13, comma 1, 13-bis, comma 4, 13-ter, commi 2 e 4, 13-quinquies e 13-septies, comma 6, sono aumentate di un terzo nel caso in cui abbiano a oggetto specie ittiche soggette a piani di gestione per la ricostituzione»; f) all'articolo 14: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) ed e), costituiscono infrazioni gravi»; 2) al comma 3, dopo le parole: «, come individuati» sono inserite le seguenti: «nel presente capo e»; g) all'articolo 19, comma 2: 1) le parole: «, di cui all'articolo 14, comma 2,» sono soppresse; 2) dopo le parole: «, come individuati» sono inserite le seguenti: «nel presente capo e»; h) all'articolo 22, comma 7, dopo le parole: «norme sulla disciplina della pesca» sono aggiunte le seguenti: «e delle disposizioni concernenti la sicurezza e l'igiene dei prodotti ittici destinati al consumo umano, quando gli accertamenti consistono nella verifica di situazioni oggettive di non conformita' che non richiedono valutazioni di ordine tecnico-sanitario»; i) all'allegato I, i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e 15 sono abrogati.
Note all'art. 20: - Si riporta il testo degli articoli 14, 19, 22 e dell'allegato I del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante: «Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2012 n. 26, come modificato dal presente decreto: «Art. 14 (Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi). - 1. E' istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, ed agli articoli 125 e seguenti del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011. 2. Le contravvenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) ed e), costituiscono infrazioni gravi. 3. La commissione di un'infrazione grave da' sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca, come individuati nel presente capo e nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione. 4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo, ferma restando la competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in ordine alla revoca della licenza di pesca. 5. Il sistema di punti per infrazioni gravi si applica anche all'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale, secondo modalita', termini e procedure da individuare con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.». «Art. 19 (Sistema di punti per i comandanti dei pescherecci). - 1. E' istituito un sistema di punti per infrazioni gravi del comandante a norma dell'articolo 92, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e dell'articolo 134 del regolamento (CE) n. 404/2011. 2. La commissione di un'infrazione grave da' sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti al marittimo imbarcato con la funzione di comandante della unita' da pesca, come individuati nel presente capo e nell'allegato I, anche se non viene emessa l'ordinanza di ingiunzione. 3. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalita', termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo.». «Art. 22 (Vigilanza e controllo). - 1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, in qualita' di autorita' competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, coordina le attivita' di controllo. 2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura si avvale del Corpo delle capitanerie di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca. 3. L'attivita' di controllo sulla pesca, sul commercio e sulla somministrazione dei prodotti di essa, nonche' l'accertamento delle infrazioni sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di Porto, al personale civile e militare dell'Autorita' marittima centrale e periferica, alle Guardie di finanza, ai Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati di cui al comma 4. 4. Le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca. 5. Gli agenti giurati di cui al comma 4 debbono possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza. La loro nomina, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo, avviene secondo le norme previste dalle leggi di pubblica sicurezza. 6. Ai soggetti di cui al comma 3, e' riconosciuta, qualora gia' ad esse non competa, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive attribuzioni, ai fini della vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 55, ultimo comma, del codice di procedura penale. 7. Gli incaricati del controllo sulla pesca marittima possono accedere in ogni momento presso le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita, commercializzazione e somministrazione e presso i mezzi di trasporto dei prodotti della pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca e delle disposizioni concernenti la sicurezza e l'igiene dei prodotti ittici destinati al consumo umano, quando gli accertamenti consistono nella verifica di situazioni oggettive di non conformita' che non richiedono valutazioni di ordine tecnico-sanitario.».
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 21
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, ad esclusione del comma 3 dell'articolo 14, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 aprile 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste
Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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