Con decreto ministeriale n. 47990/2025 del 28 aprile 2026, su istanza del sig. Fabio Sgarzi, titolare delle licenze ex articoli 28, 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «RWM Italia S.p.a.» con stabilimento sito in Domusnovas (SU) - localita' Matt'e' Conti, l'esplosivo denominato «carica ridotta per testa in guerra missile Teseo II mod. 1, caricata con esplosivo PBXN-109 (priva di innesco) NEQ 5,2 kg», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e' riconosciuto e classificato nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto. Tale prodotto e' destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia. Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con legge 20 aprile 2026, n. 50, corredato del prescritto contributo unificato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione. |