| Gazzetta n. 110 del 14 maggio 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE |
| DECRETO 2 aprile 2026 |
| Modifica al decreto 2 dicembre 2024, recante: «Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo investimenti» - Aggiornamento beneficiari. |
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IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117; Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013 e, in particolare, gli articoli da 57 a 60; Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA); Visto, in particolare, l'articolo 40, paragrafo 3, lettera c) del regolamento delegato (UE) 2022/126, che recita «Un organismo di diritto pubblico non puo' beneficiare del sostegno nell'ambito dei tipi di intervento nel settore vitivinicolo. Tuttavia gli Stati membri possono consentire a un organismo di diritto pubblico di beneficiare del sostegno per interventi di cui all'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 attuati da scuole pubbliche di vitivinicoltura che sono anche viticoltori.». Visto il piano strategico nazionale 2023/2027 presentato alla Commissione UE il 31 dicembre 2021 (PSP); Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2024, n. 635212, recante «Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo investimenti.». Vista la nota n. 64288 del 10 febbraio 2026 con la quale la Regione Veneto ha richiesto di adeguare il decreto ministeriale 2 dicembre 2024, n. 635212, nel senso di inserire tra i possibili beneficiari dell'intervento settoriale vitivinicolo «Investimenti» anche le scuole pubbliche di vitivinicoltura che sono anche viticoltori, come previsto all'articolo 40, paragrafo 3, lettera c) del regolamento delegato (UE) 2022/126; Ritenuto opportuno procedere alla modifica del decreto ministeriale in parola al fine di estendere la platea dei beneficiari dell'intervento settoriale vitivinicolo «Investimenti»; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancita nella seduta del 18 marzo 2026;
Decreta:
Art. 1
Modifica beneficiari intervento
1. L'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 2 dicembre 2024, n. 635212, e' sostituito dal seguente: 2. Beneficiano, altresi', dell'aiuto le organizzazioni interprofessionali, come definite all'articolo 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, compresi i consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni, nonche' le scuole pubbliche di vitivinicoltura che sono anche viticoltori, come previsto dall'articolo 40, paragrafo 3, lettera c) del regolamento delegato (UE) 2022/126. |
| | Art. 2
Clausola d'invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 aprile 2026
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 693 |
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