Gazzetta n. 110 del 14 maggio 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016
ORDINANZA 10 marzo 2026
Integrazioni e modifiche all'ordinanza speciale n. 26/2021. Intervento di messa in sicurezza della S.R. 209 in localita' Villa Sant'Antonio nel Comune di Visso. (Ordinanza speciale n. 151).

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica
dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;
Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale e' stato aggiunto il comma 4-decies all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;
Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresi' che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che puo' impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o piu' interventi, nonche' individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120» e successive modifiche e integrazioni;
Vista l'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, recante «Interventi di ricostruzione del capoluogo del Comune di Visso e frazioni» e successive modifiche e integrazioni;
Vista in particolare l'ordinanza speciale n. 61 del 13 novembre 2023, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, avente per oggetto «Integrazione e modifiche dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020. Interventi in Comune di Visso»;
Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, recante «Approvazione del testo unico delle ricostruzione privata»;
Vista la D.C.C. n. 3 del 30 gennaio 2025, acquisita agli atti della struttura commissariale con prot. CGRTS n. 6882-A del 25 febbraio 2025 con cui il Comune di Visso ha previsto la realizzazione di un nuovo tracciato della S.R. 209 e di un sistema integrato di spazi e attrezzature pubbliche, in sostituzione dell'attuale attraversamento di Villa Sant'Antonio, caratterizzato da una sezione ridotta, edifici prospicienti e condizioni di esercizio non adeguate ai flussi di traffico attuali e futuri;
Considerato che tale configurazione e' stata definita a valle degli approfondimenti svolti nell'ambito del PSR e della ulteriore valutazione tecnica preliminare svolta di concerto tra la nuova amministrazione comunale ed i tecnici incaricati alla redazione del PSR;
Considerati gli atti acquisiti alla struttura commissariale con prot. CGRTS n. 6882-A del 25 febbraio 2025, con cui il Comune di Visso ha proposto di inserire nell'ordinanza speciale n. 26 del 2021 l'intervento di cui sopra;
Considerate le valutazioni condivise tra i responsabili del Comune di Visso, dell'Ufficio speciale ricostruzione Marche e del settore infrastrutture e viabilita' della Regione Marche, nonche' le informazioni che derivano dalla nota e dalle relazioni trasmesse dal comune, basate sui risultati dei sopralluoghi, sugli approfondimenti tecnici e sulle analisi conoscitive svolte dai ricercatori dell'Universita' Politecnica delle Marche nell'ambito dell'incarico, affidato dall'amministrazione comunale, per la redazione del Programma straordinario di ricostruzione (PSR) - fasi I e II - approvati rispettivamente con decreto del Vice Commissario n. 1 del 4 gennaio 2023 e n. 8 del 20 settembre 2023;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 167 del 24 febbraio 2026, acquisita al protocollo CGRTS-0008893-A-02/03/2026, con il quale la Regione Marche manifesta la disponibilita' ad assumere il ruolo di soggetto attuatore per la realizzazione di una variante in corrispondenza dell'abitato di Villa Sant'Antonio in Comune di Visso;
Considerata la relazione del sub commissario ing. Gianluca Loffredo acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0009155-A-03/03/2026, dalla quale emerge che gli interventi richiesti presentano i seguenti presupposti di criticita' e urgenza:
il tratto stradale tra Villa Sant'Antonio e il centro storico e' stato fortemente danneggiato dal sisma e il relativo nesso di causalita' con gli eventi sismici si configura in forma diretta per quanto riguarda la demolizione degli edifici danneggiati, e in forma indiretta per l'adeguamento del tratto di viabilita' strategica;
i danni subiti dall'arteria stradale impongono la necessita' di ridurre il rischio di crolli e la vulnerabilita' del sistema urbano rispetto alle condizioni limite per l'emergenza, attraverso un miglioramento funzionale e di sicurezza del tratto viario;
la realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza e di adeguamento della viabilita' richiede una serie di demolizioni ad esso funzionali;
il tratto viario in oggetto e' critico e strategico in quanto esso costituisce l'unica infrastruttura sovracomunale di collegamento tra i comuni dell'Alto Nera e il resto del territorio provinciale maceratese;
le dimensioni dell'attuale carreggiata risultano insufficienti in previsione dell'incremento del traffico veicolare pesante, stimato a causa delle attivita' di ricostruzione nei territori dei comuni dell'Alto Nera;
la realizzazione della strada costituisce opera pubblica con le caratteristiche della pubblica utilita' e impone la necessita' di procedere all'esproprio degli edifici non oggetto di contributo da sisma, perche' non danneggiati, in quanto interferenti con il nuovo tracciato e di delocalizzazione obbligatoria per quelli danneggiati;
l'intervento viario e' suscettibile di facilitare le attivita' di ricostruzione, garantire il mantenimento provvisorio dell'attuale sedime quale viabilita' di cantiere e assicurare un innalzamento dei livelli di sicurezza e una piu' adeguata dotazione di standard urbanistici ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonche' un miglioramento complessivo della qualita' urbana e paesistico-ambientale dell'ingresso alla Citta' di Visso;
Considerato che le abitazioni da delocalizzare saranno ricollocate all'interno delle aree private residuali al nuovo assetto viario e alla ricomposizione fondiaria, con una piu' appropriata soluzione delle criticita' relative al superamento delle barriere architettoniche e, piu' in generale, un miglioramento dell'accessibilita' e della fruibilita' dei luoghi da parte dei rispettivi proprietari;
Considerato che i proprietari privati di edifici ammessi a contributo per la ricostruzione post-sisma saranno assoggettati a delocalizzazione obbligatoria e rientreranno, per effetto di tale previsione, nell'ambito applicativo della relativa disciplina dettata dal testo unico della ricostruzione privata (TURP), con facolta' di richiedere il contributo nel rispetto delle condizioni, dei limiti e delle procedure previste dal TURP per la fattispecie delle delocalizzazioni obbligatorie;
Ritenuto di consentire, in deroga a quanto ordinariamente disposto dal medesimo TURP, che i proprietari privati possano inoltre essere autorizzati a individuare soluzioni abitative equivalenti anche all'interno delle aree del cratere sismico 2016-2017 ricadenti nel territorio regionale;
Ritenuto, in un'ottica di efficienza ed economicita' del procedimento, che si possa procedere alla progettazione unitaria dei due interventi, con successiva attuazione bifasica, subordinando l'esecuzione delle opere di riconfigurazione dell'area al completamento della realizzazione del nuovo tracciato viario;
Ritenuto di riconoscere il ruolo di soggetto attuatore:
all'USR Marche per la demolizione e rimozione delle macerie degli edifici danneggiati dal sisma, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza speciale n. 37 del 2022 e la riconfigurazione dell'area oggetto di intervento, finalizzata a garantire adeguati standard di sicurezza, igienico-sanitari e di decoro urbano;
alla Regione Marche - Settore infrastrutture e viabilita', per la realizzazione del nuovo tracciato della strada, per i procedimenti di esproprio e la conseguente ricomposizione fondiaria;
Considerato, per quanto riguarda gli interventi di demolizione e rimozione delle macerie di competenza dell'USR Marche, che l'importo dell'intervento sara' determinato, per la componente demolizioni e rimozione macerie, sulla base delle valutazioni di consistenza plano-volumetrica dello stato di fatto degli edifici, come risultante dalla relazione del sub commissario allegata sub 1) alla presente ordinanza;
Considerato, invece, che i costi dell'intervento di riconfigurazione dell'area oggetto di intervento, finalizzato a garantire adeguati standard di sicurezza, igienico-sanitari e di decoro urbano, sono stati stimati con valori parametrici per un importo complessivo pari a euro 105.000,00;
Considerato altresi' che, con riguardo agli interventi di competenza della Regione Marche - Settore infrastrutture e viabilita', i costi necessari agli interventi proposti sono cosi' definiti: per l'assistenza tecnico-giuridica per espropri/ricomposizione fondiaria, euro 10.000,00; per la realizzazione del nuovo tracciato stradale, un importo stimato con valori parametrici in euro 1.600.000,00; per la risoluzione interferenze e rifacimento sottoservizi, un importo stimato con valori parametrici in euro 320.000,00; per la rimozione e smaltimento del tracciato stradale esistente un importo stimato con valori parametrici in euro 111.000,00;
Considerato che per gli interventi sopra descritti, l'importo stimato come necessario per gli interventi di competenza del Settore infrastrutture e viabilita' della Regione Marche ammonta a euro 2.041.000,00;
Considerato, per l'effetto, di integrare conseguentemente il testo dell'ordinanza speciale n. 26 del 2021;
Considerato che si rende quindi necessario finanziare i predetti interventi per una somma complessiva pari a 2.146.000,00 con risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita';
Verificata la disponibilita' delle risorse finanziarie nella contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che alla data del 1° marzo 2026 e' pari a euro 1.553.929.025,04, mentre, alla medesima data, l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione e' pari a euro 646.154.677,30;
Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;
Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare impulso e immediata esecuzione all'interventi previsti nell'ordinanza n. 26 del 2021 e in questa stessa ordinanza;
Ritenuta, pertanto, sussistente la necessita' di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;
Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 5 marzo 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1

Modifiche agli articoli 2 e 5 dell'ordinanza speciale
n. 26 del 13 agosto 2021

1. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021, dopo la lettera h) vengono inserite le seguenti:
«i) realizzazione di un nuovo tracciato della S.R. 209, in sostituzione dell'attuale attraversamento di Villa Sant'Antonio, importo stimato in euro 2.041.000,00;
l) demolizione e rimozione delle macerie degli edifici danneggiati dal sisma, ai sensi dell'ordinanza speciale n. 37 del 2 novembre 2022;
m) sistema integrato di spazi e attrezzature pubbliche, importo stimato in euro 105.000,00.».
2. Il comma 3-bis dell'art. 5 dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021, e' sostituito dai seguenti commi:
«3-bis. In ragione della unitarieta' degli interventi, l'USR Regione Marche e' individuato quale soggetto attuatore per gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere (d), (e), (f), (g), (h), (l) e (m) avendo a disposizione adeguato organico tecnico e un'idonea capacita' operativa, nonche' la necessaria esperienza per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, tale da consentire la gestione diretta degli interventi in oggetto.
3-ter. La Regione Marche - Settore infrastrutture e viabilita', avendo a disposizione adeguato organico tecnico e un'idonea capacita' operativa, nonche' la necessaria esperienza per l'attuazione in seno alla specifica tipologia di intervento, e' individuato quale soggetto attuatore per l'intervento di cui alla lettera (i) dell'art. 2, comma 2.».
 
Art. 2

Modifiche all'art. 11 dell'ordinanza speciale
n. 26 del 13 agosto 2021

1. All'art. 11 dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021, dopo il comma 18-bis e' aggiunto il seguente:
«18-ter. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera 1), e' consentito, in deroga a quanto ordinariamente disposto dal TURP, che i proprietari privati tenuti a delocalizzare la propria abitazione possano inoltre essere autorizzati a individuare soluzioni abitative equivalenti anche all'interno delle aree del cratere sismico 2016-2017 ricadenti nel territorio regionale.».
 
Art. 3

Disposizioni finanziarie e modifiche all'art. 15
dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, pari a euro 2.146.000, si provvede con risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 1° marzo 2026, e' pari ad euro 1.553.929.025,04.
2. L'art. 15, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 26 del 13 agosto 2021, come modificato dall'art. 6 dell'ordinanza speciale n. 61 del 13 novembre 2023 e, da ultimo, dall'art. 2, comma 3, dell'ordinanza speciale n. 96 del 3 febbraio 2025, e' modificato come segue: «La spesa relativa agli oneri di cui alla presente ordinanza, nel limite massimo di euro 31.715.545,30, trova copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'.».
 
Art. 4

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa e' dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.
Roma, 10 marzo 2026

Il Commissario straordinario: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2026 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 794

______
Avvertenza:
L'allegato alla presente ordinanza e' consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/