Gazzetta n. 109 del 13 maggio 2026 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2026, n. 74
Disposizioni in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa della Sanita' militare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 5 agosto 2022, n. 119, recante «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonche' in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale» e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera g), numeri 1) e 2);
Visto la legge 28 novembre 2023, n. 201, recante «Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonche' disposizioni in materia di termini legislativi» e, in particolare, l'articolo 2;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in particolare, gli articoli 8-quater e 8-quinquies;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e, in particolare, l'articolo 19, comma 5-bis;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'articolo 51, commi 8-ter e 8-quater;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare»;
Sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale militare ai sensi dell'articolo 1478 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2025;
Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 15 gennaio 2026;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 gennaio 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, della salute e del lavoro e delle politiche sociali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto disciplina, nell'ambito dell'unitaria attuazione dei principi di delega per la revisione dello strumento militare nazionale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 119, la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
"Art. 14 Decreti legislativi
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai
sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di
"decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo,
della legge di delegazione, della deliberazione del
Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
- Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 5
agosto 2022, n. 119, recante: "Disposizioni di revisione
del modello di Forze armate interamente professionali, di
proroga del termine per la riduzione delle dotazioni
dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il
Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica
militare, nonche' in materia di avanzamento degli
ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello
strumento militare nazionale", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2022:
«Art. 9 Delega legislativa per la revisione dello
strumento militare nazionale - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato
dal codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridefinizione, secondo criteri di valorizzazione
delle professionalita' dei reparti operativi e sulla base
della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle
operazioni nazionali e internazionali, della ripartizione
delle dotazioni organiche del personale militare
dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il
Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica
militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2033,
nell'ambito delle dotazioni organiche complessive fissate
dall'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010;
b) revisione, secondo criteri di efficienza e
organicita', degli strumenti finalizzati al progressivo
raggiungimento, entro il 2033, delle dotazioni organiche
complessive del personale militare dell'Esercito italiano,
della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie
di porto, e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo
798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n.
66 del 2010;
c) previsione di un incremento organico, da
realizzare compatibilmente con il conseguimento dei
risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della
legge 31 dicembre 2012, n. 244, non superiore a 10.000
unita', di volontari in ferma prefissata iniziale nonche'
di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina
militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in
particolare medici, personale delle professioni sanitarie,
tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei
trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in
servizio permanente, per corrispondere alle accresciute
esigenze in circostanze di pubblica calamita' e in
situazioni di straordinaria necessita' e urgenza, adottando
la necessaria disciplina di adeguamento;
d) istituzione di una riserva ausiliaria dello
Stato, non superiore a 10.000 unita' di personale
volontario, ripartito in nuclei operativi di livello
regionale posti alle dipendenze delle autorita' militari
individuate con decreto del Ministro della difesa,
impiegabile nei casi previsti dall'articolo 887, comma 2,
del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e
dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui
al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero in
forma complementare e in attivita' in campo logistico
nonche' di cooperazione civile-militare, disciplinandone la
struttura organizzativa, le modalita' di funzionamento,
nonche' lo stato giuridico militare e le modalita' di
reclutamento, addestramento, collocamento in congedo e
richiamo in servizio del relativo personale;
e) previsione della possibilita', per i volontari
in ferma prefissata, di partecipare ai concorsi per il
reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze
armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di
posti a loro favore nei medesimi concorsi;
f) previsione di iniziative, nell'ambito delle
risorse umane e strumentali assegnate a legislazione
vigente, per ridefinire la formazione dei volontari in
ferma prefissata triennale, associando all'addestramento
militare di base e specialistico, compreso quello relativo
a operazioni cibernetiche, attivita' di studio e di
qualificazione professionale volte all'acquisizione di
competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato
del lavoro, nonche' mediante l'ottimizzazione dell'offerta
formativa del catalogo dei corsi della Difesa;
g) revisione della struttura organizzativa e
ordinativa del Servizio sanitario militare secondo criteri
interforze e di specializzazione, prevedendo:
1) l'adeguamento delle strutture e delle risorse
strumentali anche per l'utilizzazione a supporto del
Servizio sanitario nazionale, definendone le modalita';
2) la possibilita', per i medici militari e il
personale militare delle professioni sanitarie, di
esercitare l'attivita' libero-professionale intramuraria
sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della
difesa, il Ministero della salute, il Ministero
dell'economia e delle finanze e le regioni;
h) istituzione di fascicoli sanitari relativi agli
accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una
procedura concorsuale di qualsiasi Forza armata, prevedendo
che ad essi sia riconosciuta validita' in riferimento a
ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra
Forza armata, per un arco temporale prestabilito, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali e senza alcuna esplicita richiesta da parte
dell'interessato.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze nonche', per i profili di
rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il
Ministro dell'istruzione e con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere
del Consiglio di Stato e sentite le associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari
rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per le materie di loro
competenza. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati
di relazione tecnica che dia conto della neutralita'
finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri
da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura,
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, le quali si pronunciano entro
sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale
termine, i decreti possono essere adottati anche in
mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del
parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono
la scadenza del termine previsto dal comma 1 o
successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di
novanta giorni.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e
correttive, con le modalita' e nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui al presente articolo.
4. In conformita' all'art. 17, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti
legislativi adottati ai sensi del presente articolo
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino
compensazione al loro interno, essi sono emanati solo
successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie.
5. Gli interventi normativi previsti dalle
disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del
presente articolo sono effettuati apportando le necessarie
modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
6. Il Governo apporta al testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per
l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del
presente articolo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, della
legge 28 novembre 2023, n. 201 recante: "Disposizioni in
materia di associazioni professionali a carattere sindacale
tra militari, delega al Governo per la revisione dello
strumento militare nazionale, nonche' disposizioni in
materia di termini legislativi", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2023:
«Art. 2 Delega al Governo per la revisione dello
strumento militare nazionale
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato
dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1,
lettere b), d), e), f), g) e h), della legge 5 agosto 2022,
n. 119.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze nonche', per i profili di
rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il
Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione
dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, relativamente all'attuazione dei principi e criteri
direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), f),
g) e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119, e del parere
del Consiglio di Stato, sentito, per le sole materie di sua
competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza
militare. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di
relazione tecnica che da' conto della neutralita'
finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri
da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura,
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
i profili finanziari, le quali si pronunciano entro
sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale
termine, i decreti possono essere adottati anche in
mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del
parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono
la scadenza del termine previsto dal comma 1 o
successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di
novanta giorni.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e
correttive, con le modalita' e nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui al presente articolo.
4. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti
legislativi adottati ai sensi del presente articolo, in
particolare quelli attuativi dei principi e criteri
direttivi di cui alle lettere b), d) e g) del comma 1
dell'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, determinino
nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al
loro interno, essi sono emanati solo successivamente o
contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
5. Gli interventi normativi previsti dalle
disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del
presente articolo sono effettuati apportando le necessarie
modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
6. Il Governo apporta al testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per
l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del
presente articolo.».
- Si riporta il testo degli articoli 8-quater e
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 recante: "Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305
del 30 dicembre 1992:
«Art. 8-quater Accreditamento istituzionale
1. L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla
regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed
ai professionisti che ne facciano richiesta, nonche' alle
organizzazioni pubbliche e private autorizzate per
l'erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla
loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione,
alla loro funzionalita' rispetto agli indirizzi di
programmazione regionale e alla verifica positiva
dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di
individuare i criteri per la verifica della funzionalita'
rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la
regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le
funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario
regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di
assistenza, nonche' gli eventuali livelli integrativi
locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di
cui all'articolo 9.
La regione provvede al rilascio dell'accreditamento
ai professionisti, nonche' a tutte le strutture pubbliche
ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo
periodo del presente comma, alle strutture private non
lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture
private lucrative.
2. La qualita' di soggetto accreditato non
costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio
sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle
prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali
di cui all'articolo 8- quinquies. I requisiti ulteriori
costituiscono presupposto per l'accreditamento e vincolo
per la definizione delle prestazioni previste nei programmi
di attivita' delle strutture accreditate, cosi' come
definiti dall'articolo 8-quinquies.
3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai
sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sentiti
l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il Consiglio
superiore di sanita', e, limitatamente all'accreditamento
dei professionisti, la Federazione nazionale dell'ordine
dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i
criteri generali uniformi per:
a) la definizione dei requisiti ulteriori per
l'esercizio delle attivita' sanitarie per conto del
Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture
sanitarie e dei professionisti, nonche' la verifica
periodica di tali attivita';
b) la valutazione della rispondenza delle strutture
al fabbisogno , tenendo conto anche del criterio della
soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le
risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da
parte delle singole strutture sanitarie, e alla
funzionalita' della programmazione regionale, inclusa la
determinazione dei limiti entro i quali sia possibile
accreditare quantita' di prestazioni in eccesso rispetto al
fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace
competizione tra le strutture accreditate;
c) le procedure ed i termini per l'accreditamento
delle strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la
possibilita' di un riesame dell'istanza, in caso di esito
negativo e di prescrizioni contestate dal soggetto
richiedente nonche' la verifica periodica dei requisiti
ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica
negativa.
4. L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato nel
rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture
relativamente ai requisiti ulteriori richiesti per il
rilascio dell'accreditamento e per la sua verifica
periodica;
b) garantire il rispetto delle condizioni di
incompatibilita' previste dalla vigente normativa nel
rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato in
tutte le strutture;
c) assicurare che tutte le strutture accreditate
garantiscano dotazioni strumentali e tecnologiche
appropriate per quantita', qualita' e funzionalita' in
relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili ed
alle necessita' assistenziali degli utilizzatori dei
servizi;
d) garantire che tutte le strutture accreditate
assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna,
con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e
alla qualificazione professionale del personale
effettivamente impiegato;
e) prevedere la partecipazione della struttura a
programmi di accreditamento professionale tra pari;
f) prevedere la partecipazione degli operatori a
programmi di valutazione sistematica e continuativa
dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e della loro
qualita', interni alla struttura e interaziendali;
g) prevedere l'accettazione del sistema di
controlli esterni sulla appropriatezza e sulla qualita'
delle prestazioni erogate, definito dalla regione ai sensi
dell'articolo 8-octies;
h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini
e degli utilizzatori dei servizi alla verifica
dell'attivita' svolta e alla formulazione di proposte
rispetto all'accessibilita' dei servizi offerti, nonche'
l'adozione e l'utilizzazione sistematica della carta dei
servizi per la comunicazione con i cittadini, inclusa la
diffusione degli esiti dei programmi di valutazione di cui
alle lettere e) ed f);
i) disciplinare l'esternalizzazione dei servizi
sanitari direttamente connessi all'assistenza al paziente,
prevedendola esclusivamente verso soggetti accreditati in
applicazione dei medesimi criteri o di criteri comunque
equivalenti a quelli adottati per i servizi interni alla
struttura, secondo quanto previsto dal medesimo atto di
indirizzo e coordinamento;
l) indicare i requisiti specifici per
l'accreditamento di funzioni di particolare rilevanza, in
relazione alla complessita' organizzativa e funzionale
della struttura, alla competenza e alla esperienza del
personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie
o in relazione all'attuazione degli, obiettivi prioritari
definiti dalla programmazione nazionale;
m) definire criteri per la selezione degli
indicatori relativi all'attivita' svolta ed ai suoi
risultati finali dalle strutture e dalle funzioni
accreditate, in base alle evidenze scientifiche
disponibili;
n) definire i termini per l'adozione dei
provvedimenti attuativi regionali e per l'adeguamento
organizzativo delle strutture gia' autorizzate;
o) indicare i requisiti per l'accreditamento
istituzionale dei professionisti, anche in relazione alla
specifica esperienza professionale maturata e ai crediti
formativi acquisiti nell'ambito del programma di formazione
continua di cui all'articolo 16-ter;
p) individuare l'organizzazione dipartimentale
minima e le unita' operative e le altre strutture complesse
delle aziende di cui agli articoli 3 e 4, in base alla
consistenza delle risorse umane, tecnologiche e
finanziarie, al grado di autonomia finanziaria e alla
complessita' dell'organizzazione interna;
q) prevedere l'estensione delle norme di cui al
presente comma alle attivita' e alle strutture
sociosanitarie, ove compatibili.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 3, le regioni definiscono, in conformita' ai criteri
generali uniformi ivi previsti, i requisiti per
l'accreditamento, nonche' il procedimento per la loro
verifica, prevedendo, per quanto riguarda l'accreditamento
dei professionisti, adeguate forme di partecipazione degli
Ordini e dei Collegi professionali interessati.
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 3, le regioni avviano il processo di accreditamento
delle strutture temporaneamente accreditate ai sensi
dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e delle altre gia' operanti.
7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte
di nuove strutture o per l'avvio di nuove attivita' in
strutture preesistenti, l'accreditamento puo' essere
concesso in base alla qualita' e ai volumi dei servizi da
erogare, nonche' sulla base dei risultati dell'attivita'
eventualmente gia' svolta, tenuto altresi' conto degli
obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli
esiti delle attivita' di controllo, vigilanza e
monitoraggio per la valutazione delle attivita' erogate in
termini di qualita', sicurezza ed appropriatezza, le cui
modalita' sono definite con decreto del Ministro della
salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131.
8. In presenza di una capacita' produttiva superiore
al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al
comma 3, lettera b), le regioni e le unita' sanitarie
locali attraverso gli accordi contrattuali di cui
all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del
Servizio sanitario nazionale un volume di attivita'
comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi
della programmazione nazionale. In caso di superamento di
tale limite, ed in assenza di uno specifico e adeguato
intervento integrativo ai sensi dell'articolo 13, si
procede, con le modalita' di cui all'articolo 28, commi 9 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n.448, alla revoca
dell'accreditamento della capacita' produttiva in eccesso,
in misura proporzionale al concorso a tale superamento
apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle
strutture private non lucrative e dalle strutture private
lucrative.
Art. 8-quinquies Accordi contrattuali
1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229, definiscono l'ambito di applicazione degli accordi
contrattuali ed individuano i soggetti interessati, con
specifico riferimento ai seguenti aspetti:
a) individuazione delle responsabilita' riservate
alla regione e di quelle attribuite alle unita' sanitarie
locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella
verifica del loro rispetto;
b) indirizzi per la formulazione dei programmi di
attivita' delle strutture interessate, con l'indicazione
delle funzioni e delle attivita' da potenziare e da
depotenziare, secondo le linee della programmazione
regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
sanitario nazionale;
c) determinazione del piano delle attivita'
relative alle alte specialita' ed alla rete dei servizi di
emergenza;
d) criteri per la determinazione della
remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato
volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo
concordato, tenuto conto del volume complessivo di
attivita' e del concorso allo stesso da parte di ciascuna
struttura.
1-bis. I soggetti privati di cui al comma 1 sono
individuati, ai fini della stipula degli accordi
contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non
discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle
regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di
selezione, che valorizzino prioritariamente la qualita'
delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La
selezione di tali soggetti deve essere effettuata
periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria
regionale e sulla base di verifiche delle eventuali
esigenze di razionalizzazione della rete in
convenzionamento e, per i soggetti gia' titolari di accordi
contrattuali, dell'attivita' svolta; a tali fini si tiene
conto altresi' dell'effettiva alimentazione in maniera
continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario
elettronico (FSE) ai sensi dell'articolo 12 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7 del
medesimo articolo 12, nonche' degli esiti delle attivita'
di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione
delle attivita' erogate, le cui modalita' sono definite con
il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 e con
le modalita' di cui al comma 1-bis, la regione e le unita'
sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative
della qualita' e dei costi, definiscono accordi con le
strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende
ospedaliero universitarie, e stipulano contratti con quelle
private e con i professionisti accreditati, nonche' con le
organizzazioni pubbliche e private accreditate per
l'erogazione di cure domiciliari, anche mediante intese con
le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale,
che indicano: (62)
a) gli obiettivi di salute e i programmi di
integrazione dei servizi;
b) il volume massimo di prestazioni che le
strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima
unita' sanitaria locale, si impegnano ad assicurare,
distinto per tipologia e per modalita' di assistenza. Le
regioni possono individuare prestazioni o gruppi di
prestazioni per i quali stabilire la preventiva
autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale
competente, alla fruizione presso le strutture o i
professionisti accreditati;
c) i requisiti del servizio da rendere, con
particolare riguardo ad accessibilita', appropriatezza
clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuita'
assistenziale;
d) il corrispettivo preventivato a fronte delle
attivita' concordate, globalmente risultante dalla
applicazione dei valori tariffari e della remunerazione
extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da
verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti
e delle attivita' effettivamente svolte secondo le
indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
e) il debito informativo delle strutture erogatrici
per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure
che dovranno essere seguite per il controllo esterno della
appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
delle prestazioni rese, secondo quanto previsto
dall'articolo 8-octies.
e-bis) la modalita' con cui viene comunque
garantito il rispetto del limite di remunerazione delle
strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai
sensi della lettera d), prevedendo che in caso di
incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute
nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari
regionali per la remunerazione delle prestazioni di
assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale, nonche' delle altre
prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume
massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b),
si intende rideterminato nella misura necessaria al
mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta
salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel
rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato.
2-bis.
2-ter.
2-quater. Le regioni stipulano accordi con le
fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che
sono definiti con le modalita' di cui all'articolo 10 comma
2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le
regioni stipulano altresi' accordi con gli istituti, enti
ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, che prevedano che l'attivita' assistenziale,
attuata in coerenza con la programmazione sanitaria
regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di
spesa ed ai volumi di attivita' predeterminati annualmente
dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di
bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle
regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali
risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai
predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le
disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed
e-bis.
2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi
di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale
di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei
professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio
sanitario nazionale interessati e' sospeso.».
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
recante: "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia
di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e
99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 23 ottobre
1999.
- Il decreto legislativo 16 marzo 2010, n. 66 recante:
"Codice dell'ordinamento militare" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010.
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 5-bis,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: "Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio
2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre
2020, n. 120:
«Art. 19 Misure di semplificazione in materia di
organizzazione del sistema universitario
- 1. - 5. (Omissis).
5-bis. I medici della Polizia di Stato, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle
Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in
servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di
anzianita' di servizio, sono ammessi a domanda, fuori
contingente e senza borsa di studio, ai corsi di formazione
specifica in medicina generale. Le ore di attivita' svolte
dai suddetti medici in favore delle amministrazioni di
appartenenza sono considerate a tutti gli effetti quali
attivita' pratiche, da computare nel monte ore complessivo,
previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368. Le amministrazioni di appartenenza
certificano l'attivita' di servizio prestata dai medici in
formazione presso le strutture dalle stesse individuate e
ne validano i contenuti ai fini del richiamato articolo 26,
fermo restando l'obbligo di frequenza dell'attivita'
didattica di natura teorica. I predetti medici, previo
conseguimento del titolo, su richiesta delle aziende del
Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di
riscontrata carenza dei medici di medicina generale, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e
compatibilmente con le esigenze operative e funzionali
delle amministrazioni interessate nonche' con i doveri
attinenti al servizio, possono svolgere attivita' di
medicina generale, subordinatamente all' espletamento delle
procedure per l'assegnazione degli incarichi previsti
dall'Accordo Collettivo Nazionale - Medici di Medicina
Generale- del 23 marzo 2005, e successive modificazioni,
prioritariamente in favore del personale delle medesime
amministrazioni e dei relativi familiari, secondo i
criteri, le modalita' e i limiti stabiliti con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro della
difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro
dell'economia e delle finanze.
6. - 6-quinquies. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 51, commi 8-ter e
8-quater del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante:
"Misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli
investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114
del 17 maggio 2022, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91:
«Art. 51 Disposizioni in materia di pubblica
amministrazione
- 1. - 8-bis. (Omissis).
8-ter. Tenuto conto delle specifiche e particolari
circostanze che caratterizzano le operazioni svolte dalle
forze speciali delle Forze armate e della necessita' di
garantire l'immediatezza e la continuita' degli interventi
di soccorso, e' istituita la qualifica del "soccorritore
militare per le forze speciali", in possesso di titolo
conseguito all'esito della frequentazione di appositi corsi
di formazione, il quale puo' effettuare manovre per il
sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il
supporto di base e avanzato nella fase di gestione
pre-ospedaliera del traumatizzato.
8-quater. Con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro della salute, da adottare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i
criteri e i percorsi di formazione, da attivare nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente per le
finalita' formative, per l'accesso alla qualifica di cui al
comma 8-ter, nonche' i limiti e le modalita' di intervento
dei soccorritori militari per le forze speciali.
9. - 11. (Omissis).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 recante: "Testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 dell'8 giugno
2010.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: "Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata
1. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' unificata per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunita' montane, con la Conferenza Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro
per gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 9 della legge 5 agosto
2022, n. 119, si vedano le note alle premesse.
 
Tabella A
(Articolo 10, comma 1, lettera aaa)

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella B
(Articolo 10, comma 1, lettera bbb), numero 1)

Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella C
(Articolo 10, comma 1, lettera bbb), numero 2)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Istituzione del Servizio sanitario militare nazionale
e riordino delle funzioni

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'articolo 181 e' sostituito dal seguente:
«Art. 181 (Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare nazionale). - 1. E' istituito il Servizio sanitario militare nazionale, di seguito denominato "Sanita' militare", che costituisce la componente sanitaria della difesa.
2. La Sanita' militare esercita le seguenti funzioni:
a) sostegno dell'operativita' delle Forze armate in Italia e all'estero, incluso il servizio medico chirurgico sulle unita' navali;
b) tutela della salute del personale della difesa, nonche' delle altre categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla Sanita' militare;
c) accertamento dell'idoneita' dei cittadini al servizio militare e dei militari al servizio incondizionato;
d) accertamento dell'idoneita' al volo e ai servizi di navigazione aerea del personale militare e di altre pubbliche amministrazioni, nonche' dell'idoneita' psico-fisica e della persistenza di tale idoneita' degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici;
e) rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale;
f) supporto al Servizio sanitario nazionale, secondo il principio della sussidiarieta', e svolgimento di attivita' di medicina preventiva, nonche' di compiti specifici in circostanze di pubblica calamita' e in altri casi di straordinaria necessita' e urgenza;
g) ogni altro adempimento previsto dal presente codice, dal regolamento o dalla legge.».

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 3

Direttore della Sanita' militare

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 188 sono inseriti i seguenti:
«Art. 188-bis (Configurazione della carica di Direttore della Sanita' militare). - 1. Il Direttore della Sanita' militare:
a) e' scelto tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a maggiore generale appartenenti al Corpo unico della Sanita' militare, ovvero tra i dirigenti civili, provenienti dal settore pubblico o privato, in possesso di esperienza dirigenziale altamente qualificata in ambito sanitario;
b) e' nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa;
c) dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni di carattere tecnico-operativo connesse con il sostegno dell'operativita' delle Forze armate e con le attivita' proprie della Sanita' di aderenza, dal Capo di stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, e' sostituito dal Vice direttore della Sanita' militare;
d) rimane in carica per tre anni e, se militare, ove raggiunto dal limite di eta', e' richiamato in servizio d'autorita' fino al termine del mandato.
2. All'ufficiale generale nominato Direttore della Sanita' militare, se scelto tra gli ufficiali con il grado di maggiore generale, a decorrere dalla data di assunzione dell'incarico, e' conferito il grado di tenente generale in sovrannumero rispetto agli organici del Corpo unico della Sanita' militare.
Art. 188-ter (Attribuzioni del Direttore della Sanita' militare). - 1. Il Direttore della Sanita' militare:
a) supporta il Capo di stato maggiore della difesa nella pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze relativa alla Sanita' militare;
b) e' responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento della Sanita' militare, nonche' delle attivita' di consulenza, innovazione e ricerca clinica; dello sviluppo e dell'utilizzo in campo biomedico delle innovazioni tecnologiche prodotte in altri ambiti della difesa; di attivare sinergie con operatori pubblici e privati del settore sanitario, anche per il tramite di Difesa servizi spa;
c) se militare, esercita la funzione di comando del Corpo unico della Sanita' militare e ne determina i profili di impiego.
2. Per l'esercizio delle sue attribuzioni, il Direttore della Sanita' militare si avvale di un Vice direttore della Sanita' militare, scelto tra gli ufficiali di grado apicale del Corpo unico della Sanita' militare e nominato con decreto del Ministro della difesa, sentito il Direttore. Il Vice direttore, se il Direttore riveste la qualifica dirigenziale civile, assume la funzione di comando del Corpo unico della Sanita' militare di cui al comma 1, lettera c).
3. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Direttore della Sanita' militare in campo nazionale, internazionale e sanitario sono disciplinate nel regolamento.».
2. Ai fini di cui al comma 1 la dotazione organica del personale civile dirigenziale del Ministero della difesa e' incrementata di una posizione di livello generale.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 4

Riorganizzazione della Sanita' militare

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 27:
1) al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) si avvale della Direzione della Sanita' militare di cui all'articolo 188-quater, per le attribuzioni di carattere tecnico-operativo a quest'ultima affidate.»;
2) al comma 2, dopo le parole: «impiego delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»;
b) all'articolo 105, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «, sanita' e veterinaria,» sono soppresse;
2) le lettere e) ed f) sono abrogate;
c) all'articolo 108, al comma 2, la lettera h) e' abrogata;
d) all'articolo 113, il comma 4 e' abrogato;
e) all'articolo 118:
1) al comma 1, la lettera c) e' abrogata;
2) al comma 4, la lettera c) e' abrogata;
f) l'articolo 122 e' abrogato;
g) all'articolo 147:
1) al comma 1, la lettera d) e' abrogata;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Gli articoli 148 e 149 stabiliscono, rispettivamente, la ripartizione e le attribuzioni degli elementi di cui al comma 1, lettere b) e c).»;
h) l'articolo 150, e' abrogato;
i) dopo l'articolo 179-bis e' inserito il seguente:
«Art. 179-ter (Qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza degli ufficiali e dei sottufficiali del Corpo unico della Sanita' militare impiegati per specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri). - 1. Gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo unico della Sanita' militare impiegati presso i reparti investigativi individuati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri rivestono, limitatamente al periodo di servizio espletato presso tali unita' organizzative, le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, esclusi gli ufficiali generali, e di agente di pubblica sicurezza.
2. Gli ufficiali e i sottufficiali da destinare ai reparti di cui al comma 1, sono individuati dal Direttore della Sanita' militare con propria determinazione, di concerto con il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
3. Le qualifiche di cui al comma 1 decadono al termine del periodo di servizio espletato presso l'Arma dei carabinieri.»;
l) all'articolo 183, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 e dall'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il Ministero della difesa si avvale della Direzione della Sanita' militare per la promozione di sinergie con il Servizio sanitario nazionale, mediante il riassetto delle strutture sanitarie militari, anche a uso duale, con lo scopo di sviluppare, su scala nazionale, un sistema di poliambulatori da autorizzare all'esercizio dell'attivita' sanitaria, ed eventualmente da accreditare presso il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e con stipula di accordi contrattuali con le Aziende sanitarie locali competenti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel rispetto del fabbisogno assistenziale delle singole regioni e nel rispetto della programmazione sanitaria regionale.»;
m) all'articolo 185, al comma 1, le parole: «Ai sensi dell'articolo 162 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230» sono sostituite dalle seguenti: «Ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101»;
n) all'articolo 187:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa sentito il Direttore della Sanita' militare, sono emanate le disposizioni tecniche attuative dell'ordinamento della Sanita' militare.»;
2) al comma 1-bis, dopo le parole: «Servizio sanitario militare» e' inserita la seguente: «nazionale»;
3) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 che riguardano l'organizzazione sanitaria presso le Forze armate o l'Arma dei carabinieri sono adottate sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»;
o) all'articolo 188, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. E' organo centrale della Sanita' militare la Direzione della Sanita' militare.»;
p) dopo l'articolo 188-ter e' inserito il seguente:
«Art. 188-quater (Ordinamento della Direzione della Sanita' militare). - 1. Il Direttore della Sanita' militare per l'esercizio delle proprie attribuzioni dispone della Direzione della Sanita' militare.
2. La Direzione della Sanita' militare si articola in reparti e uffici e ha alle dipendenze articolazioni sanitarie per assolvere le attribuzioni in materia di:
a) reclutamento, selezione, formazione, impiego, stato giuridico e avanzamento del personale del Corpo unico della sanita' militare;
b) dottrina sanitaria militare;
c) attivita' sanitarie, ivi comprese la medicina veterinaria e la medicina preventiva e del lavoro, e le attivita' discendenti dall'articolo 181;
d) ricerca tecnologica e scientifica di interesse svolta dagli istituti, dagli enti e dalle strutture all'uopo deputati;
e) gestione della proprieta' intellettuale e dei brevetti, dello sviluppo di tecnologie medico-sanitarie in collaborazione con Difesa servizi spa e con gli enti nazionali di ricerca;
f) coordinamento della sanita' di aderenza per le attivita' svolte in favore delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, che comprende i servizi per le attivita' sanitarie d'emergenza e le infermerie di corpo;
g) coordinamento della sanita' di sostegno territoriale, che comprende le strutture con capacita' diagnostica e polispecialistica, in grado di erogare prestazioni per l'assistenza sanitaria e il benessere del personale della difesa e per il supporto del Servizio sanitario nazionale.
3. La Sanita' militare si avvale:
a) del Collegio medico legale di cui all'articolo 189;
b) della Commissione medica di seconda istanza di cui all'articolo 194;
c) del Policlinico militare, con sede in Roma, di cui all'articolo 195;
d) degli Istituti di medicina aerospaziale di cui all'articolo 195-bis;
e) dell'Istituto di scienze biomediche della Difesa di cui all'articolo 195-quater;
f) del poliambulatorio "Montezemolo" di cui all'articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e all'articolo 12, comma 9-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.»;
q) all'articolo 189:
1) al comma 3, le parole: «delle Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «della Sanita' militare»;
2) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. I componenti del Collegio medico-legale sono:
a) nominati con decreto del Ministro della difesa, garantendo un'adeguata rappresentanza di ufficiali medici in servizio presso tutte le Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, e di ufficiali e funzionari medici delle altre Forze di polizia a ordinamento militare e civile;
b) designati dai rispettivi vertici della Sanita' militare o delle Forze di polizia;
c) sostituiti, se occorre, da ufficiali medici della Sanita' militare impiegati presso la stessa Forza armata, inclusa l'Arma dei carabinieri, ovvero da ufficiali e funzionari medici della stessa Forza di polizia a ordinamento militare o civile, designati, volta per volta, dai rispettivi vertici della Sanita' militare o delle Forze di polizia.»;
r) l'articolo 191 e' abrogato;
s) all'articolo 192:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Commissioni mediche della Sanita' militare»;
2) al comma 1, la parola: «interforze» e' sostituta dalle seguenti: «della Sanita' militare»;
3) al comma 2, le parole: «Capo di stato maggiore della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore della Sanita' militare»;
t) all'articolo 193:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Commissioni mediche della Sanita' militare di prima istanza»;
2) al comma 1:
2.1) alla lettera a), dopo le parole: «attivita' istituzionale delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «o della Sanita' militare»;
2.2) alla lettera b), dopo le parole: «appartenenti alle Forze armate» sono inserite le seguenti: «o alla Sanita' militare»;
3) al comma 2, le parole: «mediche ospedaliere» sono sostitute dalle seguenti: «di prima istanza»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La Commissione, quando si pronuncia su infermita' o lesioni di militari appartenenti a Forze armate diverse o alla Sanita' militare o di appartenenti a Forze di polizia a ordinamento militare o civile, e' composta di due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente, identificato con le modalita' indicate al comma 3 e di un ufficiale medico o funzionario medico in servizio presso strutture sanitarie a sostegno della Forza armata o di polizia di appartenenza.»;
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La Commissione chiamata a pronunciarsi ai fini della concessione dei benefici previsti dal libro settimo, titolo III, capo IV, sezioni III e IV, e' integrata da due ufficiali medici della Sanita' militare in servizio presso strutture sanitarie a sostegno dell'Arma dei carabinieri, nominati dalla Direzione della Sanita' militare, sentito il Comando generale, se il relativo procedimento si riferisce ai superstiti del personale dell'Arma vittima del dovere e agli stessi militari.»;
u) all'articolo 194:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Commissione medica della Sanita' militare di seconda istanza»;
2) al comma 01, le parole: «mediche interforze» sono soppresse;
3) al comma 1, dopo le parole: «Stato maggiore della difesa» sono inserite le seguenti: «, su proposta del Direttore della Sanita' militare,»;
4) al comma 2, alla lettera b), le parole: «della Forza armata» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio presso strutture sanitarie a sostegno della Forza armata»;
v) dopo l'articolo 194 e' inserito il seguente:
«Art. 194-bis (Commissioni mediche di secondo grado). - 1. Per l'esame delle istanze e dei ricorsi presentati dagli interessati avverso i giudizi di prima istanza espressi dagli organi sanitari monocratici diversi dalle Commissioni di cui all'articolo 193, la Direzione della Sanita' militare puo' istituire, presso le Forze armate, una o piu' Commissioni mediche di secondo grado. I giudizi di tali Commissioni sono definitivi.
2. Ciascuna Commissione e' presieduta dall'ufficiale della Sanita' militare piu' elevato in grado impiegato presso la Forza armata o da un suo delegato. Della Commissione fanno parte, in qualita' di membri, due ufficiali superiori medici, nominati dal Direttore della Sanita' militare. Detti membri sono scelti fra gli ufficiali in servizio presso la Direzione della Sanita' militare o presso altre strutture sanitarie militari operanti presso la stessa Forza armata.»;
z) all'articolo 195:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Strutture sanitarie militari»;
2) al comma 1:
2.1) alla lettera a), dopo le parole: «con sede in Roma», sono inserite le seguenti: «e dipendente dalla Direzione della Sanita' militare»;
2.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) i Centri ospedalieri militari, aventi competenze nella diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del personale della difesa, nonche' delle altre categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla Sanita' militare;»;
aa) all'articolo 195-bis:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Istituti di medicina aerospaziale»;
2) al comma 1:
2.1) all'alinea, le parole: «dell'Aeronautica militare sono posti alle dipendenze del Capo dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare ai sensi dell'articolo 191» sono sostituite dalle seguenti: «sono posti alle dipendenze della Direzione della Sanita' militare»;
2.2) alla lettera c), le parole: «dall'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione della Sanita' militare»;
3) al comma 2, dopo le parole: «ufficiale medico o funzionario medico» sono inserite le seguenti: «in servizio presso strutture sanitarie a sostegno»;
4) al comma 3, le parole: «dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione della Sanita' militare»;
5) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Gli accertamenti e i controlli di cui al comma 1 nei confronti degli ufficiali di grado apicale appartenenti al ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare sono effettuati soltanto se tali ufficiali generali, in relazione al loro impiego, sono effettivamente tenuti allo svolgimento di attivita' di pilotaggio.»;
bb) all'articolo 195-ter:
1) al comma 1, le parole: «dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare» sono sostitute dalle seguenti: «della Direzione della Sanita' militare» e le parole: «dell'Aeronautica militare», ovunque ricorrono, sono soppresse;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La Commissione sanitaria d'appello e' presieduta dal Direttore della Sanita' militare o da altro ufficiale medico di grado apicale delegato e ne fanno parte due ufficiali superiori medici nominati dal medesimo Direttore.»;
3) al comma 5, dopo le parole: «ufficiale medico o funzionario medico» sono inserite le seguenti: «in servizio presso strutture sanitarie a sostegno»;
4) al comma 7, le parole: «appartenente al Corpo sanitario aeronautico» sono sostituite dalle seguenti: «della Sanita' militare in servizio presso strutture sanitarie a sostegno dell'Aeronautica militare»;
cc) dopo l'articolo 195-ter e' inserito il seguente:
«Art. 195-quater (Istituto di scienze biomediche della Difesa). - 1. L'Istituto di scienze biomediche della Difesa, dotato di autonomia scientifica, e' posto alle dipendenze della Direzione della Sanita' militare e svolge le seguenti attivita':
a) identifica aree di ricerca sanitaria di interesse strategico della Difesa da sottoporre all'approvazione del Ministro della difesa;
b) cura i rapporti con la comunita' scientifica e con le realta' industriali di settore;
c) contribuisce alla formazione avanzata per specifici percorsi capacitivi e tecnico-professionali;
d) effettua consulenza scientifica e tecnica per lo Stato maggiore della difesa e la Direzione della Sanita' militare e, per gli aspetti connessi alla ricerca tecnologica di interesse sanitario, per la Direzione nazionale degli armamenti;
e) supporta, sotto il profilo tecnico-scientifico, i comandanti e le unita' specializzate nel settore chimico, biologico, radiologico e nucleare.»;
dd) al libro primo, titolo V, capo III, sezione I, alla rubrica, la parola: «interforze» e' sostituita dalle seguenti: «della Sanita' militare»;
ee) all'articolo 200, al comma 2, le parole: «dell'Aeronautica militare» sono soppresse;
ff) all'articolo 201, al comma 1, lettera d), le parole: «dell'Aeronautica militare» sono soppresse;
gg) all'articolo 203, al comma 1, le parole: «delle Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «della Sanita' militare»;
hh) all'articolo 205:
1) alla rubrica, le parole: «delle Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «della Sanita' militare»;
2) al comma 1, le parole: «Le Forze armate organizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Sanita' militare organizza»;
3) al comma 6, le parole: «delle Forze armate» sono soppresse;
ii) all'articolo 207, al comma 1, le parole: «dalle Forze armate al proprio personale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Sanita' militare al personale militare».

Note all'art. 4:
- Si riportano il testo degli articoli 27, 105, 108,
113, 118, 147, 183, 185, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195,
195-bis, 195-ter, 200, 201, 203, 205 e 207 del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 27 Ordinamento dello Stato maggiore della
difesa
1. Il Capo di stato maggiore della difesa, per
l'esercizio delle sue attribuzioni:
a) dispone di uno Stato maggiore il cui ordinamento
e' fissato nel regolamento;
b) si avvale del Comando operativo di vertice
interforze di cui all'articolo 29;
b-bis) si avvale della Direzione della Sanita'
militare di cui all'articolo 188-quater, per le
attribuzioni di carattere tecnico-operativo a quest'ultima
affidate.
2. Sono unificate presso lo Stato maggiore della
difesa le attribuzioni e le attivita' generali concernenti
la pianificazione, la predisposizione e l'impiego delle
Forze armate e della Sanita' militare, nonche' le attivita'
svolte nell'ambito delle strutture centrali di Forza armata
suscettibili di accorpamento interforze.
3. Dipendono direttamente dal Capo di stato maggiore
della difesa gli altri comandi ed enti interforze indicati
nel regolamento.».
«Art. 105 Organizzazione logistica dell'Esercito
italiano
1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano
fa capo al Comando logistico dell'Esercito da cui
dipendono:
a) i comandi trasporti e materiali, commissariato e
tecnico;
b) i poli di mantenimento e di rifornimento;
c) il Centro polifunzionale di sperimentazione;
d) il Centro tecnico logistico interforze NBC;
e) (abrogata)
f) (abrogata)
2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze
e l'articolazione del Comando di cui al comma 1, nonche'
dei comandi, unita' e reparti dipendenti, sono definiti con
determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.».
«Art. 108 Armi e Corpi dell'Esercito italiano
1. L'Esercito italiano si compone di strutture
organizzative a vari livelli ordinativi, cui sono conferite
una o piu' funzioni operative, formative, addestrative, di
sostegno logistico e di gestione amministrativa dello
strumento militare terrestre.
2. Il personale militare dell'Esercito italiano,
adibito a una o piu' funzioni tecnico-operative o
tecnico-logistiche, e' assegnato ai fini dello stato
giuridico e dell'impiego alle seguenti armi o corpi:
a) Arma di fanteria;
b) Arma di cavalleria;
c) Arma di artiglieria;
d) Arma del genio;
e) Arma delle trasmissioni;
f) Arma dei trasporti e materiali;
g) Corpo degli ingegneri;
h) (abrogata)
i) Corpo di commissariato.
3. Nel regolamento sono stabilite le specialita'
delle Armi e dei Corpi.".
"Art. 113 Organizzazione logistica della Marina
militare
1. L'organizzazione logistica della Marina militare
fa capo al Comando logistico della Marina militare e ai
Reparti dello Stato maggiore della Marina titolari delle
componenti specialistiche di Forza armata. Dal Comando
logistico della Marina militare, che dipende direttamente
dal Capo di stato maggiore, dipendono per le funzioni
logistiche i Comandi marittimi di cui all'articolo 124.
2. Fatte salve le prerogative e le attribuzioni delle
componenti specialistiche di Forza armata, il Comando
logistico della Marina militare assicura il supporto
tecnico e logistico generale allo strumento marittimo, ai
comandi, agli enti e al personale, nonche', quale organo
direttivo centrale del Servizio dei fari e del segnalamento
marittimo di cui all' articolo 114, attraverso la
dipendente Direzione dei fari e del segnalamento marittimo,
svolge le funzioni previste nel capo IV, titolo III, libro
primo del regolamento.
3. Il Comando in capo della Squadra navale esercita
funzioni logistiche di supporto diretto ai comandi
dipendenti, ai fini dell'approntamento e del mantenimento
in efficienza dello strumento operativo.
4. (abrogato)
4-bis. L'Ente circoli di cui all'articolo 131-bis
rientra nell'organizzazione logistica della Marina militare
ed e' posto alle dirette dipendenze del Capo di stato
maggiore della Marina militare.
5. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e
degli enti dell'organizzazione logistica di cui al presente
articolo, sono individuati con determinazione del Capo di
stato maggiore della Marina militare.".
"Art. 118 Corpi della Marina militare
1. L'organizzazione della Marina militare e'
suddivisa in:
a) Corpo di stato maggiore;
b) Corpo del genio della Marina;
c) (abrogata)
d) Corpo di commissariato militare marittimo;
e) Corpo delle capitanerie di porto;
f) Corpo degli equipaggi militari marittimi.
2. Il Corpo del genio della Marina e' articolato
nelle seguenti specialita':
a) genio navale;
b) armi navali;
c) infrastrutture.
3. Il Corpo delle capitanerie di porto e' trattato
nella sezione II del presente capo. Il Corpo degli
equipaggi militari marittimi e' costituito dai
sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina
militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle
capitanerie di porto.
4. Per gli ufficiali appartenenti ai corpi di cui al
comma 1, possono essere utilizzate le seguenti
denominazioni:
a) per il Corpo di stato maggiore: ufficiali di
vascello
b) per il Corpo del genio della Marina:
1) per la specialita' genio navale: ufficiali
G.N.;
2) per la specialita' armi navali: ufficiali
A.N.;
3) per la specialita' infrastrutture: ufficiali
INFR.;
c) (abrogata)
d) per il Corpo di commissariato militare
marittimo: ufficiali commissari;
e) per il Corpo delle capitanerie di porto:
ufficiali C.P.;
f) per il Corpo degli equipaggi militari marittimi:
ufficiali C.S.".
"Art. 147 Ruoli e Corpi dell'Aeronautica militare
1. L'Aeronautica militare si compone dei seguenti
elementi:
a) Arma aeronautica, articolata in ruoli, naviganti
e armi, e specialita';
b) Corpo del genio aeronautico;
c) Corpo di commissariato aeronautico;
d) (abrogata)
2. Gli articoli 148 e 149 stabiliscono,
rispettivamente, la ripartizione e le attribuzioni degli
elementi di cui al comma 1, lettere b) e c).".

"Art. 183 Rapporti con il servizio sanitario
nazionale
1. Per far fronte alle esigenze della Sanita'
militare che non possono essere soddisfatte con il proprio
personale, il Ministero della difesa puo' stipulare
convenzioni, nei limiti di stanziamento di bilancio, con le
aziende sanitarie locali, con gli enti e gli istituti di
cui agli articoli 39, 40, 41 e 42 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, nonche' con i policlinici a gestione diretta,
per prestazioni professionali rese dal personale delle
stesse aziende, nei limiti di orario previsto per il
predetto personale.
2. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con
medici civili, generici o specialisti, se le esigenze della
Sanita' militare non possono essere soddisfatte con il
personale medico militare o con quello delle unita'
sanitarie locali e degli enti e istituti di cui al comma l.
3. Il Ministero della difesa puo', sempre che
ricorrano le condizioni di cui al comma 2, stipulare
convenzioni anche con laureati in medicina veterinaria,
chimica, psicologia e biologia, estranei
all'Amministrazione dello Stato.
4. Le convenzioni con i medici civili sono stipulate
con l'osservanza dei contenuti normativi ed economici
previsti dagli accordi collettivi nazionali che
disciplinano i rapporti fra servizio sanitario nazionale e
medici.
5. I compensi da corrispondere ai laureati, di cui al
comma 3, sono stabiliti annualmente con decreto del
Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
6. Con decreto del Ministro della salute e del
Ministro della difesa sono individuate:
a) d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e
nel rispetto delle indicazioni degli strumenti di
programmazione regionale, tenuto conto della localizzazione
e della disponibilita' di risorse delle altre strutture
sanitarie pubbliche esistenti, le strutture sanitarie
militari accreditabili, nonche' le specifiche categorie
destinatarie e le prestazioni ai fini della stipula degli
accordi contrattuali previsti dall'articolo 8-quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; gli accordi
contrattuali sono stipulati tra le predette strutture
sanitarie militari e le regioni nel rispetto della
reciproca autonomia;
b) le categorie destinatarie e le tipologie delle
prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari.
6-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 e
dall'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, il Ministero della difesa si avvale
della Direzione della Sanita' militare per la promozione di
sinergie con il Servizio sanitario nazionale, mediante il
riassetto delle strutture sanitarie militari, anche a uso
duale, con lo scopo di sviluppare, su scala nazionale, un
sistema di poliambulatori da autorizzare all'esercizio
dell'attivita' sanitaria, ed eventualmente da accreditare
presso il Servizio sanitario nazionale ai sensi
dell'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e con stipula di accordi
contrattuali con le Aziende sanitarie locali competenti ai
sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n.
502 del 1992, nel rispetto del fabbisogno assistenziale
delle singole regioni e nel rispetto della programmazione
sanitaria regionale.".
«Art. 185 Sicurezza nucleare e protezione sanitaria
per l'amministrazione della difesa
1. Ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo
31 luglio 2020, n. 101, la materia della sicurezza nucleare
e protezione sanitaria si applica all'Amministrazione della
difesa, al fine di garantire la protezione della
popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti
dalle radiazioni ionizzanti; la disciplina applicativa e'
contenuta nel regolamento, ove sono indicate le particolari
esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze
armate in tempo di pace.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, le sorgenti
sigillate ad alta attivita' detenute per attivita' svolte
nell'ambito del Ministero della difesa.».
«Art. 187 Disposizioni tecniche attuative
1. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta
del Capo di stato maggiore della difesa sentito il
Direttore della Sanita' militare, sono emanate le
disposizioni tecniche attuative dell'ordinamento della
Sanita' militare.
1-bis. Forme di razionale coordinamento coerenti con
i criteri interforze tra il Servizio sanitario militare
nazionale e il Servizio sanitario del Corpo della Guardia
di finanza possono essere assicurate, senza nuovi maggiori
oneri per la finanza pubblica, mediante la stipula di
apposite convenzioni fra il Comando generale della Guardia
di finanza e lo Stato maggiore della difesa.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 che
riguardano l'organizzazione sanitaria presso le Forze
armate o l'Arma dei carabinieri sono adottate sentiti i
rispettivi Capi di stato maggiore di Forza armata o il
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.».
«Art. 188 Organi centrali
1. E' organo centrale della Sanita' militare la
Direzione della Sanita' militare.»;
«Art. 189 Collegio medico-legale
1. Il Collegio medico-legale esprime pareri
medico-legali ed esegue le visite dirette ordinate o
richieste dal Ministero della difesa, dalle sezioni
giurisdizionali e di controllo della Corte dei conti, dagli
organi della giustizia amministrativa e dalle
amministrazioni statali, anche in occasione del ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
2. Il Collegio medico-legale e' articolato in
sezioni, fino a un massimo di cinque, di cui non piu' di
due distaccate presso la Corte dei conti, secondo la
struttura ordinativa organica definita dallo Stato maggiore
della difesa.
3. Del Collegio medico-legale fanno parte ufficiali
medici della Sanita' militare con particolare
qualificazione professionale nelle branche mediche di
interesse del Collegio e possono esservi assegnati
ufficiali medici o funzionari medici delle Forze di polizia
a ordinamento militare o civile con corrispondente
qualificazione.
4.
5.
6.
7. In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli
ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle
Forze armate, i membri del Collegio possono essere scelti,
fino a un quarto dell'organico, fra docenti universitari o
specializzati, preferibilmente competenti in medicina
legale, mediante convenzione annuale, approvata con decreto
del Ministro della difesa, dalla quale devono risultare le
modalita' delle prestazioni e il relativo compenso, la cui
misura massima mensile e' determinata con decreto del
Ministro della difesa, di cui al comma 9.
8. I componenti del Collegio medico-legale sono:
a) nominati con decreto del Ministro della difesa,
garantendo un'adeguata rappresentanza di ufficiali medici
in servizio presso tutte le Forze armate, inclusa l'Arma
dei carabinieri, e di ufficiali e funzionari medici delle
altre Forze di polizia a ordinamento militare e civile;
b) designati dai rispettivi vertici della Sanita'
militare o delle Forze di polizia;
c) sostituiti, se occorre, da ufficiali medici
della Sanita' militare impiegati presso la stessa Forza
armata, inclusa l'Arma dei carabinieri, ovvero da ufficiali
e funzionari medici della stessa Forza di polizia a
ordinamento militare o civile, designati, volta per volta,
dai rispettivi vertici della Sanita' militare o delle Forze
di polizia.
9. Il presidente del Collegio medico-legale puo'
richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza
diritto al voto, di medici estranei al collegio, scelti tra
specialisti civili, docenti universitari. Ai predetti
consulenti e' corrisposto un gettone di presenza, la cui
misura e' fissata con decreto del Ministro della difesa di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per
ciascuna giornata di adunanza del collegio tenuta con il
loro intervento.
9-bis. L'interessato puo' essere assistito durante
tutta l'attivita' davanti al Collegio medico-legale, senza
oneri per l'Amministrazione, da un medico di fiducia che
non integra la composizione del citato Collegio.
10. Per le esigenze di funzionamento del Collegio
medico-legale i competenti Ministeri dispongono
l'assegnazione di personale adeguato nelle qualifiche e nel
numero per l'espletamento delle attivita'.
11. Il Collegio medico-legale:
a) dipende direttamente dallo Stato maggiore della
difesa;
b) per le esigenze connesse agli accertamenti
sanitari da espletare, puo' avvalersi del personale medico
e delle attivita' di laboratorio e di diagnostica del
Policlinico militare di Roma, ovvero di ogni altra
struttura sanitaria militare.
b-bis) le spese per i locali, gli arredi e per
l'approvvigionamento di quanto necessario al funzionamento
delle sezioni distaccate sono a carico della Corte dei
conti.».
"Art. 192 Commissioni mediche della Sanita' militare
1. Le Commissioni mediche della Sanita' militare, di
prima e di seconda istanza, nel presente titolo denominate
<<Commissioni>>, esprimono i giudizi sanitari previsti
dall'articolo 198.
2. Le Commissioni hanno una competenza territoriale
definita con determinazione del Direttore della Sanita'
militare.".
"Art. 193 Commissioni mediche della Sanita' militare
di prima istanza
1. Le Commissioni, oltre ai compiti di cui
all'articolo 192, effettuano gli accertamenti medico-legali
in materia di:
a) provvidenze a favore di categorie di dipendenti
pubblici e delle vittime del terrorismo, della
criminalita', del dovere, di incidenti causati da attivita'
istituzionale delle Forze armate o della Sanita' militare,
di ordigni bellici in tempo di pace e dell'esposizione a
materiale bellico di cui alle disposizioni contenute nel
libro VII, titolo III, capo IV, sezioni III e IV del
presente codice;
b) benefici in favore dei militari di leva,
volontari e di carriera, appartenenti alle Forze armate o
alla Sanita' militare e alle Forze di polizia a ordinamento
militare e civile, infortunati o caduti in servizio e dei
loro superstiti, di cui all'articolo 1895 e all'articolo
1896;
c) impiego del personale delle Forze di polizia
invalido per causa di servizio, ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738;
d) transito nell'impiego civile di cui all'articolo
930;
e) indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.
2. Le Commissioni di prima istanza sono costituite
presso i Dipartimenti militari di medicina legale.
3. La Commissione e' composta da tre ufficiali
medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in
medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni
di presidente il direttore del Dipartimento militare di
medicina legale o l'ufficiale superiore medico da lui
delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico
piu' elevato in grado o, a parita' di grado, con maggiore
anzianita' di servizio.
4. La Commissione, quando si pronuncia su infermita'
o lesioni di militari appartenenti a Forze armate diverse o
alla Sanita' militare o di appartenenti a Forze di polizia
a ordinamento militare o civile, e' composta di due
ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente,
identificato con le modalita' indicate al comma 3 e di un
ufficiale medico o funzionario medico in servizio presso
strutture sanitarie a sostegno della Forza armata o di
polizia di appartenenza.
5. La Commissione chiamata a pronunciarsi ai fini
della concessione dei benefici previsti dal libro settimo,
titolo III, capo IV, sezioni III e IV, e' integrata da due
ufficiali medici della Sanita' militare in servizio presso
strutture sanitarie a sostegno dell'Arma dei carabinieri,
nominati dalla Direzione della Sanita' militare, sentito il
Comando generale, se il relativo procedimento si riferisce
ai superstiti del personale dell'Arma vittima del dovere e
agli stessi militari.
5-bis. A richiesta del presidente puo' intervenire ai
lavori della Commissione, con parere consultivo e senza
diritto di voto, un ufficiale superiore o un funzionario
designato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio, cui
appartiene l'interessato.".
«Art. 194 Commissione medica della Sanita' militare
di seconda istanza
01. Per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi
sanitari di prima istanza limitatamente all'accertamento
della idoneita' al servizio di cui all'articolo 19, comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
2001, n. 461, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, sono istituite una o piu' Commissioni di seconda
istanza.
1. La Commissione di cui al comma 01 assume la
struttura ordinativa organica definita dallo Stato
maggiore, su proposta del Direttore della Sanita' militare,
della difesa ed e' composta da un presidente e due
ufficiali superiori medici, in qualita' di membri.
2. La Commissione di cui al comma 01:
a) esamina i ricorsi presentati nel termine di
dieci giorni dalla comunicazione del verbale della
commissione medica di prima istanza;
b) e' composta assicurando la presenza nel collegio
di un ufficiale medico o funzionario medico in servizio
presso strutture sanitarie a sostegno della Forza armata o
di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza
del ricorrente.
3. A richiesta del presidente puo' intervenire ai
lavori della Commissione di cui al comma 01, con parere
consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o
un funzionario designato dal comandante del corpo o capo
dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.».
«Art. 195 Strutture sanitarie militari
1. Le strutture sanitarie militari deputate alla
diagnosi, cura e alle attivita' di medicina legale sono:
a) il Policlinico militare, con sede in Roma e
dipendente dalla Direzione della Sanita' militare,
struttura polispecialistica che svolge anche attivita' di
sperimentazione clinica, di formazione e di ricerca in
ambito sanitario e veterinario;
b) i Centri ospedalieri militari, aventi competenze
nella diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del
personale della difesa, nonche' delle altre categorie
destinatarie delle prestazioni erogate dalla Sanita'
militare;
c) i Dipartimenti militari di medicina legale,
aventi competenza medico-legale.».
«Art. 195-bis Istituti di medicina aerospaziale
1. Gli Istituti di medicina aerospaziale sono posti
alle dipendenze della Direzione della Sanita' militare e
svolgono le seguenti attivita':
a) accertamento dell'idoneita' al volo e ai servizi
di navigazione aerea del personale delle Forze armate,
delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, del
Corpo dei vigili del fuoco, nonche' degli aspiranti al
conseguimento di licenze e attestati aeronautici;
b) effettuazione dei controlli ordinari e
straordinari sul mantenimento dell'idoneita' al volo ed ai
servizi di navigazione aerea del personale di cui alla
lettera a), nonche' dei titolari di licenze e attestati
aeronautici;
c) accertamenti sanitari o medico-legali disposti
dalla Direzione della Sanita' militare ovvero previsti
nella normativa vigente.
2. Gli Istituti di medicina aerospaziale possono
esprimere altresi', secondo le indicazioni delle Forze
armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare o
civile, e del Corpo dei vigili del fuoco, i giudizi di
idoneita' al servizio militare o al servizio d'istituto per
il personale sottoposto all'accertamento dell'idoneita' di
cui al comma 1, lettera a). In tali casi, ai fini
dell'espressione del giudizio, sono preventivamente
acquisite anche le valutazioni di un ufficiale medico o
funzionario medico in servizio presso strutture sanitarie a
sostegno della Forza armata o di polizia a ordinamento
militare o civile di appartenenza dell'interessato, ovvero,
del Corpo dei vigili del fuoco.
3. Con direttiva tecnica della Direzione della
Sanita' militare sono stabilite la periodicita' e le
modalita' tecniche con le quali il personale delle Forze
armate deve essere sottoposto alle visite mediche per
l'accertamento del mantenimento dell'idoneita' al volo e ai
servizi di navigazione aerea.
3-bis. Gli accertamenti e i controlli di cui al comma
1 nei confronti degli ufficiali di grado apicale
appartenenti al ruolo naviganti normale dell'Aeronautica
militare sono effettuati soltanto se tali ufficiali
generali, in relazione al loro impiego, sono effettivamente
tenuti allo svolgimento di attivita' di pilotaggio.».
"Art. 195-ter Commissione sanitaria d'appello
1. La Commissione sanitaria d'appello, posta alle
dipendenze della Direzione della Sanita' militare, esamina
i ricorsi presentati dal personale delle Forze armate,
delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile,
del Corpo dei vigili del fuoco, nonche' dagli iscritti al
fondo di previdenza del personale di volo dipendente dalle
aziende di navigazione aerea avverso i giudizi sanitari di
prima istanza espressi dagli Istituti di medicina
aerospaziale in sede di selezione e certificazione
dell'idoneita' al volo e ai servizi di navigazione aerea di
cui all'articolo 195-bis, comma 1, lettere a) e b), ferme
restando le competenze della Commissione medica d'appello
di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 e all'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
44. I ricorsi devono essere presentati nel termine di 30
giorni dalla comunicazione del verbale dell'Istituto di
medicina aerospaziale.
2. La Commissione sanitaria d'appello e' presieduta
dal Direttore della Sanita' militare o da altro ufficiale
medico di grado apicale delegato e ne fanno parte due
ufficiali superiori medici nominati dal medesimo Direttore.
3. Secondo le indicazioni delle Forze armate, delle
Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e del
Corpo dei vigili del fuoco la Commissione sanitaria di
appello puo' pronunciarsi, altresi', sui ricorsi presentati
dal personale avverso i giudizi di idoneita' al servizio
militare e al servizio di istituto espressi dall'organo di
cui all'articolo 195-bis.
4. La Commissione sanitaria d'appello visita e
giudica collegialmente, redigendo apposito verbale di
visita nel quale formula un giudizio definitivo.
5. Allorche' esprime i giudizi di cui al comma 3, la
Commissione sanitaria di appello e' composta assicurando la
presenza nel collegio, in qualita' di membro, di un
ufficiale medico o funzionario medico in servizio presso
strutture sanitarie a sostegno della Forza armata o di
polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza del
ricorrente, ovvero, del Corpo dei vigili del fuoco. La
Commissione, quando esamina i ricorsi degli iscritti al
fondo di previdenza del personale di volo dipendente dalle
aziende di navigazione aerea, e' integrata da un medico
designato dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.
6. L'interessato puo' essere assistito durante la
visita, senza oneri per l'Amministrazione, da un medico di
fiducia che non integra la composizione della Commissione.
7. La Commissione sanitaria d'appello, per esigenze
legate alla complessita' dell'accertamento sanitario, puo'
richiedere la partecipazione alla visita, per un parere
consultivo e senza diritto al voto, di un medico
specialista della Sanita' militare in servizio presso
strutture sanitarie a sostegno dell'Aeronautica militare
che non ha partecipato all'emissione del giudizio sanitario
di prima istanza.".
«Art. 200 Visite medico-legali
1. Tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici possono richiedere l'opera degli ufficiali medici
per visite ((medico-legali)) ai propri dipendenti, nei
seguenti casi:
a) per accertare l'esistenza, la natura e il grado
di infermita' sulle quali si devono motivare provvedimenti
di licenza, di aspettativa, di riforma e di riposo, di
impiegati non appartenenti a quelle amministrazioni statali
contemplate nel decreto del Presidente della Repubblica 29
ottobre 2001, n. 461; tali accertamenti sono praticati
sempre con visite collegiali se si tratta di collocamento
in riforma o a riposo, mentre per il collocamento in
aspettativa la visita e' fatta da un solo ufficiale medico;
b) per stabilire la reale esistenza dell'allegata
inabilita' fisica dei rivenditori di generi di privativa,
che chiedono di essere rappresentati da un commesso;
l'accertamento si esegue mediante visita collegiale;
c) per verificare l'inabilita' allegata dagli
alunni delle scuole primarie e secondarie che domandano la
esenzione dalle esercitazioni di educazione fisica; la
visita e' eseguita da un solo ufficiale medico;
d) per constatare l'idoneita' fisica degli
aspiranti a impieghi in pubbliche amministrazioni; la
visita e' eseguita da un solo ufficiale medico, se non e'
esplicitamente richiesto l'intervento di un collegio
medico;
e) per accertare malattie dei docenti delle scuole
primarie e secondarie, che chiedono il conferimento di
indennita' per motivi di salute; la visita e' eseguita da
un solo ufficiale medico, salvo i casi nei quali venga
tassativamente richiesta la visita collegiale
dall'autorita' interessata;
f) per accertare se esista indicazione alle cure
balneo-termali negli stabilimenti militari, secondo le
relative norme in vigore;
g) per accertare l'inabilita' assoluta e permanente
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
h) per stabilire le condizioni fisiche dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche i quali chiedono
di fare la cessione del quinto dello stipendio; la visita
e' eseguita da un solo ufficiale medico;
i) per accertare l'idoneita' fisico-psichica di
coloro che aspirano alla patente di conduttori di
autoveicoli: la visita e' eseguita da un solo ufficiale
medico;
l) per reclutamento e riforma degli appartenenti
alle Forze di polizia a ordinamento civile;
m) ai fini del collocamento in congedo
straordinario per infermita' dei dipendenti della pubblica
amministrazione;
n) altre visite non contemplate nelle lettere
precedenti, autorizzate dal Ministero della difesa, ovvero
attribuite dalla legge alla competenza di ufficiali medici,
in base alle disposizioni che ne regolano l'esercizio.
2. Le autorita' o i privati che richiedono le visite
rivolgono ufficialmente la domanda alla Direzione
dell'ospedale militare o dell'infermeria autonoma o
presidiaria oppure al Comando dal quale dipende
l'infermeria di corpo se la visita deve essere eseguita
presso tale ente, oppure, nei casi previsti, alla Direzione
dell'istituto di medicina aerospaziale competente per
territorio.».
«Art. 201 Modalita' delle visite medico-legali
1. Le visite medico legali di cui all'articolo 200
possono essere praticate:
a) presso il policlinico o i centri ospedalieri
militari;
b) presso i dipartimenti militari di medicina
legale;
c) presso le infermerie di corpo ovvero ogni altro
ente militare, purche' provvisto di idonei gabinetti medici
e dei necessari mezzi di indagine e non si tratti di visite
collegiali;
d) presso gli istituti di medicina aerospaziale per
effettuare ogni tipo di accertamento in materia di
idoneita' al volo civile.
2. Le visite di cui al comma 1 del presente articolo
possono, eventualmente, essere eseguite anche a domicilio
allorche' si tratti di constatare infermita' che, per la
loro gravita' reale o addotta, impediscano all'interessato
di muoversi dalla propria abitazione.
3. Per ogni visita praticata e' redatta apposita
dichiarazione medica da rimettere alla Direzione dello
stabilimento sanitario o al Comando del Corpo o
distaccamento presso cui e' stata eseguita la visita, per
la trasmissione d'ufficio all'autorita' che ha richiesto la
visita stessa.
4. Per ogni visita eseguita, anche a domicilio dagli
ufficiali medici, i privati e le autorita' corrispondono un
compenso il cui importo e modalita' di versamento e'
stabilito con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
«Art. 203 Azione di prevenzione e accertamenti
sanitari
1. Il Ministero della difesa tramite i consultori e i
servizi di psicologia della Sanita' militare svolge azione
di prevenzione contro le tossicodipendenze, le
alcoldipendenze e l'uso di sostanze dopanti.
2. In occasione delle operazioni di arruolamento dei
volontari e di selezione per la leva, in caso di ripristino
della stessa, se e' individuato un caso di
tossicodipendenza, tossicofilia, alcoldipendenza o doping,
l'autorita' militare, che presiede alla visita medica e
alle prove psicoattitudinali, dispone l'invio
dell'interessato all'ospedale militare per gli opportuni
accertamenti.
3. Analogamente provvede l'autorita' sanitaria
militare nel corso delle visite mediche previste
dall'articolo 929.».
«Art. 205 Servizio trasfusionale della Sanita'
militare
1. La Sanita' militare organizza autonomamente il
servizio trasfusionale in modo da essere in grado di
svolgere tutte le competenze previste dalla legge 21
ottobre 2005, n. 219.
2. Nel quadro delle iniziative di educazione
sanitaria impartite ai militari, l'autorita' militare
favorisce la cultura della donazione volontaria di sangue,
di sangue cordonale e dei loro componenti da parte dei
militari presso le strutture trasfusionali militari e
civili.
3. Il servizio trasfusionale militare coopera con le
strutture del Servizio sanitario nazionale, del Ministero
dell'interno e del Dipartimento della protezione civile, al
fine di assicurare, in relazione alle previsioni delle
necessita' trasfusionali per le situazioni di emergenza, il
mantenimento di adeguate scorte di prodotti del sangue.
4. Per la realizzazione delle finalita' di cui ai
commi 1, 2 e 3 sono stipulate apposite convenzioni tra le
regioni e il Ministero della difesa, secondo lo schema tipo
di convenzione definito con decreto del Ministro della
salute.
5. Il Ministero della difesa e' l'autorita'
responsabile, relativamente al servizio trasfusionale di
cui al presente articolo, del rispetto dei requisiti
previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261,
in materia di raccolta e controllo del sangue umano e dei
suoi componenti.
6. Le norme relative all'organizzazione e
funzionamento del servizio trasfusionale sono individuate
con decreto del Ministro della difesa, non avente natura
regolamentare.».
«Art. 207 Attivita' in materia di vaccinazioni
1. I documenti relativi alla vaccinazione rilasciati
dalla Sanita' militare al personale militare in attivita'
di servizio sono accettati in luogo del certificato
internazionale, di cui alla riproduzione nelle appendici 2,
3, o 4, della legge 9 febbraio 1982, n. 106, a condizione
che essi contengano:
a) le informazioni mediche equivalenti a quelle da
indicarsi sul modello relativo;
b) una dichiarazione in francese o in inglese che
precisi la natura e la data della vaccinazione e attesti
che i documenti vengano rilasciati in virtu' del presente
articolo.».
 
Art. 5

Esercizio delle professioni sanitarie

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 208, comma 1, lettera a), le parole: «nei ruoli e nei Corpi sanitari delle Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «nel Corpo unico della Sanita' militare»;
b) all'articolo 209:
1) al comma 3, le parole: «lo Stato maggiore della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione della Sanita' militare»;
2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 5-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli ufficiali medici in possesso del diploma di formazione specifica possono svolgere l'attivita' di medicina generale in favore del personale dell'amministrazione della difesa e dei relativi familiari anche nell'ambito delle strutture militari, secondo i criteri, le modalita' e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze.
4-ter. Rientrano tra le competenze degli ufficiali medici anche:
a) l'amministrazione del materiale ospedaliero sia a terra sia a bordo;
b) eseguire le visite mediche disciplinari e quelle medico-legali, nonche' lo svolgimento delle pratiche medico-legali interessanti il personale della difesa e le altre categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla Sanita' militare;
c) eseguire le ispezioni di carattere tecnico-sanitario agli stabilimenti di cura militare ed effettuare ogni altro servizio sanitario a supporto delle Forze armate.»;
c) all'articolo 210:
1) alla rubrica, la parola: «medico» e' sostituita dalla seguente: «sanitario»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici e agli psicologi militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilita' inerenti all'esercizio delle attivita' libero professionali, nonche' alle limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di svolgere attivita' che possono condizionarne l'esercizio delle funzioni o l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare o, in ogni caso, ledere il dovere di riservatezza riguardo alla divulgazione di notizie attinenti al servizio e, tra queste, le:
a) visite private agli iscritti di leva e il rilascio a loro di certificati di infermita' e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma;
b) attivita' di consulenza, certificazione o peritali di parte in procedimenti amministrativi o giudizi civili, penali o amministrativi in cui e' coinvolta l'amministrazione della difesa ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza, l'amministrazione di appartenenza;
c) attivita' di assistenza, consulenza o certificazione funzionali al superamento degli accertamenti fisio-psico-attitudinali nelle procedure di reclutamento.»;
3) il comma 1.1 e' abrogato;
4) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. Ai medici militari e al personale militare del Corpo unico della Sanita' militare abilitato all'esercizio delle professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della salute e' consentito l'esercizio della libera professione intramuraria, alternativa all'extramuraria ove consentita ai sensi del comma 1, sulla base di convenzioni stipulate tra Ministero della difesa, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, regioni o altre istituzioni sanitarie. Ferme restando le prioritarie attivita' di cui all'articolo 181, comma 3, la Sanita' militare assicura la gestione e il corretto esercizio dell'attivita' libero-professionale intramuraria che si svolge, al di fuori dell'orario di servizio, in volumi di prestazioni che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti durante il servizio, e nei limiti di compatibilita' con gli speciali compiti e funzioni cui e' preposta, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse con l'utilizzo dello strumento militare, come valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici.
1-quater. Con riferimento alla libera professione intramuraria di cui al comma 1-ter, sono disciplinati nel regolamento:
a) i limiti di compatibilita' e le esigenze connesse con l'utilizzo dello strumento militare;
b) le varie modalita' di svolgimento di tale libera professione, inclusi i limiti di utilizzabilita' degli spazi e delle attrezzature dedicati all'attivita' istituzionale, garantendo la separazione delle attivita' in termini di orari, prenotazioni e modalita' di riscossione dei pagamenti;
c) i volumi delle prestazioni, le condizioni di esercizio, i criteri di erogazione e le priorita' di accesso riferiti alle attivita' di servizio e all'attivita' libero-professionale intramuraria, nonche' le relative modalita' di pubblicita' e informazione;
d) la definizione degli importi delle prestazioni e la tracciabilita' dei pagamenti in coerenza con le tariffe nazionali di riferimento del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
e) il monitoraggio dei tempi di attesa;
f) la prevenzione delle situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale;
g) l'esclusione della possibilita' di svolgimento della libera professione di cui al comma 1-ter presso studi professionali;
h) le modalita' di accesso alle strutture militari.
1-quinquies. La Direzione della Sanita' militare provvede alla ricognizione degli spazi per lo svolgimento delle prestazioni libero-professionali di cui al comma 1-ter, nonche' dei sistemi e dei moduli organizzativi e tecnologici disponibili che consentono il controllo dei volumi prestazionali.
1-sexies. Con riferimento alla ricognizione di cui al comma 1-quinquies, se non sono disponibili spazi adeguati, il Ministero della difesa puo' stipulare convenzioni con la Difesa servizi spa, enti pubblici e soggetti privati convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.».
d) all'articolo 213, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Qualifica, compiti e formazione dei soccorritori militari per le forze speciali sono disciplinati dall'articolo 51, commi 8-ter e 8-quater del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 208, 209, 210 e
213 del citato decreto legislativo 15 marzo 2020, n. 66,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 208 Categorie di personale
1. Il personale impiegato dalla Sanita' militare e'
costituito da:
a) ufficiali e sottufficiali, abilitati
all'esercizio delle professioni sanitarie, inquadrati nei
ruoli e nel Corpo unico della Sanita' militare;
b) graduati e militari di truppa esercenti quali
figure di supporto sanitario;
c) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di
truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso le
strutture sanitarie;
d) cappellani militari, religiose e altro personale
assunto o convenzionato sulla base delle vigenti
disposizioni.
2. L'attivita' sanitaria e' consentita al personale
in possesso dei titoli per l'esercizio delle professioni
sanitarie e alle figure di supporto sanitario, riconosciute
dal Ministero della salute, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 213 per i soccorritori militari.».
«Art. 209 Ufficiali medici
1. Gli ufficiali medici uniscono alle peculiari doti
professionali tutte le piu' spiccate virtu' militari e
devono avere perfetta conoscenza delle norme relative al
reclutamento e ordinamento delle Forze armate e al servizio
sanitario in tempo di pace, di guerra e di grave crisi
internazionale.
2. Gli ufficiali medici, oltre a quanto previsto dal
libro IV, titolo III, capo IV, sezione III del presente
codice, si aggiornano sui progressi delle discipline
medico-chirurgiche. Al fine di perfezionare la loro cultura
o indirizzarla a branche speciali, possono, in seguito a
concorso, essere nominati con le qualifiche di sanitari
militari, corrispondenti a quelle previste per i sanitari
civili, presso cliniche o istituti universitari. Possono
pure essere chiamati a frequentare corsi speciali di
perfezionamento o di preparazione agli esami d'avanzamento
presso la scuola di sanita' militare o presso ospedali
militari.
3. Al fine di consentire un costante aggiornamento
degli ufficiali medici, la Direzione della Sanita' militare
indica, con propria direttiva, le modalita' e la frequenza
di speciali conferenze da tenersi presso strutture
sanitarie militari in cui trattare argomenti essenzialmente
pratici di scienza e di servizio sanitario militare, oltre
a conversazioni scientifiche sulle piu' attuali tematiche
del movimento scientifico sanitario.
4. E' vietato agli ufficiali medici di eseguire
visite e redigere certificati nella loro qualita' di medici
militari, quando le visite:
a) non sono previste da disposizioni di legge;
b) non sono autorizzate dal Ministero della difesa,
ai sensi dell'articolo 200;
c) non sono ordinate o autorizzate dai superiori
diretti.
4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui
all'articolo 19, comma 5-bis del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, e senza determinare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, gli ufficiali
medici in possesso del diploma di formazione specifica
possono svolgere l'attivita' di medicina generale in favore
del personale dell'amministrazione della difesa e dei
relativi familiari anche nell'ambito delle strutture
militari, secondo i criteri, le modalita' e i limiti
stabiliti con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro della difesa e il Ministro
dell'economia e delle finanze.
4-ter. Rientrano tra le competenze degli ufficiali
medici anche:
a) l'amministrazione del materiale ospedaliero sia
a terra sia a bordo;
b) eseguire le visite mediche disciplinari e quelle
medico-legali, nonche' lo svolgimento delle pratiche
medico-legali interessanti il personale della difesa e le
altre categorie destinatarie delle prestazioni erogate
dalla Sanita' militare;
c) eseguire le ispezioni di carattere
tecnico-sanitario agli stabilimenti di cura militare ed
effettuare ogni altro servizio sanitario a supporto delle
Forze armate.
5. Gli ufficiali medici, ai sensi dell'articolo 38
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, svolgono
l'attivita' di medico nel settore del lavoro nell'ambito
delle strutture dipendenti dal Ministero della difesa,
mediante la sorveglianza e la vigilanza sanitaria del
personale e dei luoghi di lavoro.».
«Art. 210 Attivita' libero professionale del
personale sanitario
1. In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici e
agli psicologi militari non sono applicabili le norme
relative alle incompatibilita' inerenti all'esercizio delle
attivita' libero professionali, nonche' alle limitazioni
previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio
sanitario nazionale, fermo restando il divieto di svolgere
attivita' che possono condizionarne l'esercizio delle
funzioni o l'adempimento dei doveri connessi con lo stato
di militare o, in ogni caso, ledere il dovere di
riservatezza riguardo alla divulgazione di notizie
attinenti al servizio e, tra queste, le:
a) visite private agli iscritti di leva e il
rilascio a loro di certificati di infermita' e di
imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma;
b) attivita' di consulenza, certificazione o
peritali di parte in procedimenti amministrativi o giudizi
civili, penali o amministrativi in cui e' coinvolta
l'amministrazione della difesa ovvero, per i medici
militari del Corpo della Guardia di finanza,
l'amministrazione di appartenenza;
c) attivita' di assistenza, consulenza o
certificazione funzionali al superamento degli accertamenti
fisio-psico-attitudinali nelle procedure di reclutamento.
1.1 (abrogato)
1-bis.
1-ter. Ai medici militari e al personale militare del
Corpo unico della Sanita' militare abilitato all'esercizio
delle professioni sanitarie riconosciute dal Ministero
della salute e' consentito l'esercizio della libera
professione intramuraria, alternativa all'extramuraria ove
consentita ai sensi del comma 1, sulla base di convenzioni
stipulate tra Ministero della difesa, Ministero della
salute, Ministero dell'economia e delle finanze, regioni o
altre istituzioni sanitarie. Ferme restando le prioritarie
attivita' di cui all'articolo 181, comma 3, la Sanita'
militare assicura la gestione e il corretto esercizio
dell'attivita' libero-professionale intramuraria che si
svolge, al di fuori dell'orario di servizio, in volumi di
prestazioni che non devono superare, globalmente
considerati, quelli eseguiti durante il servizio, e nei
limiti di compatibilita' con gli speciali compiti e
funzioni cui e' preposta, tenuto conto delle insopprimibili
esigenze connesse con l'utilizzo dello strumento militare,
come valutate dai competenti organismi militari sanitari e
tecnici.
1-quater. Con riferimento alla libera professione
intramuraria di cui al comma 1-ter, sono disciplinati nel
regolamento:
a) i limiti di compatibilita' e le esigenze
connesse con l'utilizzo dello strumento militare;
b) le varie modalita' di svolgimento di tale libera
professione, inclusi i limiti di utilizzabilita' degli
spazi e delle attrezzature dedicati all'attivita'
istituzionale, garantendo la separazione delle attivita' in
termini di orari, prenotazioni e modalita' di riscossione
dei pagamenti;
c) i volumi delle prestazioni, le condizioni di
esercizio, i criteri di erogazione e le priorita' di
accesso riferiti alle attivita' di servizio e all'attivita'
libero-professionale intramuraria, nonche' le relative
modalita' di pubblicita' e informazione;
d) la definizione degli importi delle prestazioni e
la tracciabilita' dei pagamenti in coerenza con le tariffe
nazionali di riferimento del Servizio sanitario nazionale,
di cui all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502;
e) il monitoraggio dei tempi di attesa;
f) la prevenzione delle situazioni che determinano
l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di
concorrenza sleale;
g) l'esclusione della possibilita' di svolgimento
della libera professione di cui al comma 1-ter presso studi
professionali;
h) le modalita' di accesso alle strutture militari.
1-quinquies. La Direzione della Sanita' militare
provvede alla ricognizione degli spazi per lo svolgimento
delle prestazioni libero-professionali di cui al comma
1-ter, nonche' dei sistemi e dei moduli organizzativi e
tecnologici disponibili che consentono il controllo dei
volumi prestazionali.
1-sexies. Con riferimento alla ricognizione di cui al
comma 1-quinquies, se non sono disponibili spazi adeguati,
il Ministero della difesa puo' stipulare convenzioni con la
Difesa servizi spa, enti pubblici e soggetti privati
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.».
«Art. 213 Speciali competenze del personale
infermieristico e dei soccorritori militari
1. Nelle aree operative in cui si svolgono le
missioni internazionali, nonche' sui mezzi aerei e unita'
navali impegnati in operazioni militari al di fuori dello
spazio aereo e delle acque territoriali nazionali, nei casi
di urgenza ed emergenza:
a) in assenza di personale medico, al personale
infermieristico militare specificatamente formato e
addestrato e' consentita l'effettuazione di manovre per il
sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il
supporto di base e avanzato nella fase di
pre-ospedalizzazione del traumatizzato;
b) in assenza di personale sanitario, ai
soccorritori militari e' consentita l'applicazione di
tecniche di primo soccorso nei limiti di quanto previsto da
apposito protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero
della difesa e dal Ministero della salute.
1-bis. Qualifica, compiti e formazione dei soccorritori
militari per le forze speciali sono disciplinati
dall'articolo 51, commi 8-ter e 8-quater del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2022, n. 91.».
 
Art. 6

Reclutamento

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 644, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le commissioni esaminatrici per i concorsi per il reclutamento dei militari della Sanita' militare sono presiedute da personale in servizio del Corpo unico della Sanita' militare e formate da personale in servizio di ciascuna Forza armata e del Corpo unico della Sanita' militare.»;
b) all'articolo 645, al comma 1, dopo le parole: «marescialli delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «, della Sanita' militare» e dopo le parole: «personale delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «, della Sanita' militare»;
c) all'articolo 647, comma 1:
1) le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'universita' e della ricerca»;
2) alla lettera a), le parole: «nei Corpi sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «nel Corpo unico della Sanita' militare»;
d) l'articolo 649 e' sostituito dal seguente:
«Art. 649 (Posti riservati nelle accademie). - 1. Nei concorsi per il reclutamento degli allievi delle accademie militari sono appositamente riservati alcuni posti per gli allievi delle scuole militari, nel limite massimo complessivo del 30 per cento dei posti disponibili.
2. Per specifiche esigenze di ciascuna Forza armata e della Sanita' militare nei bandi di concorso per l'ammissione alle accademie militari, oltre alle riserve di posti di cui al comma 1, possono essere previste anche riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio nella relativa Forza armata e nella Sanita' militare. Ciascuna Forza armata e la Sanita' militare possono bandire concorsi per l'ammissione alle accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili.
3. I posti riservati agli allievi delle scuole militari che non vengono ricoperti possono essere devoluti, secondo la percentuale massima stabilita nel bando di concorso, nell'ordine della graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che sono alle armi in qualita' di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma con almeno un anno di servizio effettivamente svolto.»;
e) all'articolo 650, al comma 2, dopo le parole: «rispettiva Forza armata» sono inserite le seguenti: «o alla Sanita' militare»;
f) dopo l'articolo 651-bis e' inserito il seguente:
«Art. 651-ter (Alimentazione ordinaria del ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare in servizio permanente sono tratti:
a) con il grado di sottotenente, da coloro che hanno frequentato le accademie militari e che hanno completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dal regolamento;
b) mediante concorso per titoli ed esami, dai cittadini italiani che non hanno superato il ventottesimo anno di eta' e che sono in possesso del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalita' del ruolo.
2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono:
a) nominati tenenti con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito;
b) iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado provenienti dai corsi delle accademie militari nominati tenenti in servizio permanente nello stesso anno;
c) ammessi a frequentare un corso formativo e avviati alla formazione specialistica.»;
g) all'articolo 653, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) il quarantesimo anno d'eta', se ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare o della Sanita' militare;»;
h) al libro quarto, titolo II, capo II, alla sezione II, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
i) all'articolo 655, comma 1:
1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, fatta eccezione per gli ufficiali del ruolo naviganti speciale, e della Sanita' militare possono essere tratti:»;
2) alla lettera a), numero 3), le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
3) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianita' e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare, frequentatori dei corsi normali delle accademie militari iscritti in quanto tali ai corsi universitari a ciclo unico e in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea in ambito sanitario, che non hanno completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria di avanzamento, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli.»;
l) all'articolo 655-bis, comma 1, dopo le parole: «concorso per ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per la Sanita' militare»;
m) all'articolo 658, comma 1, dopo le parole: «di ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»;
n) all'articolo 660, comma 1, dopo le parole: «di ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»;
o) all'articolo 666, comma 3, la parola: «ventiseiesimo» e' sostituita dalla seguente: «ventitreesimo»;
p) all'articolo 681, comma 1, dopo le parole: «ruoli dei marescialli delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»;
q) al libro quarto, titolo II, capo IV, alla sezione II, alla rubrica le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
r) all'articolo 682:
1) comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
2) al comma 5-bis, dopo le parole: «delle singole Forze armate» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»;
s) all'articolo 690, al comma 1:
1) le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
2) alla lettera a), le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
3) alla lettera b), le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
t) all'articolo 700:
1) al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «per l'impiego nelle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»;
2) al comma 3, dopo le parole: «esigenze operative delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»;
u) all'articolo 705:
1) alla rubrica, le parole: «e nell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, nell'Aeronautica militare e nella Sanita' militare»;
2) comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 644, 645, 653,
655, 655-bis, 658, 660, 666, 681, 682, 690, 700 e 705 del
citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 644 Commissioni di concorso
1. Le commissioni esaminatrici per i concorsi per il
reclutamento dei militari sono presiedute e formate da
personale in servizio della rispettiva Forza armata, con
l'intervento, se necessario, di uno o piu' esperti nelle
materie o prove oggetto di valutazione, salvo quanto
diversamente disposto dal bando.
1-bis. Le commissioni esaminatrici per i concorsi per
il reclutamento dei militari della Sanita' militare sono
presiedute da personale in servizio del Corpo unico della
Sanita' militare e formate da personale in servizio di
ciascuna Forza armata e del Corpo unico della Sanita'
militare.».
«Art. 645 Posti riservati a particolari categorie
nei concorsi pubblici
1. Fermi restando gli ulteriori benefici previsti dal
codice, fino al venticinque per cento dei posti messi a
concorso per il reclutamento degli ufficiali e degli
appartenenti ai ruoli dei marescialli delle Forze armate,
della Sanita' militare e degli ispettori dell'Arma dei
carabinieri e' riservato al coniuge e ai figli superstiti,
ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se
unici superstiti, del personale delle Forze armate, della
Sanita' militare e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti
prescritti.».
«Art. 647 Norme generali sui concorsi
1. Con distinti decreti del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per i concorsi a ufficiale del Corpo delle
capitanerie di porto e con il Ministro dell'universita' e
della ricerca per la parte di cui alla lettera a) del
presente comma, sono indicati per ciascuna Forza armata:
a) i titoli di studio di istruzione secondaria di
secondo grado richiesti per l'ammissione ai singoli corsi
delle accademie militari, nonche' quelli validi per i
concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente,
ed eventuali ulteriori requisiti, fermo restando che, per
il reclutamento nel Corpo unico della Sanita' militare
tramite i corsi normali delle accademie, i concorrenti
devono sostenere una specifica prova di selezione su
argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero
dell'universita' e della ricerca, superata la quale, ove
risultino vincitori di concorso per l'accesso nelle
accademie, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di
laurea magistrale nei limiti numerici programmati a livello
nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della
Difesa;
b) le tipologie e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, delle prove di esame e della formazione delle
relative graduatorie di merito, prevedendo, se necessario,
programmi differenziati in relazione ai titoli di studio
richiesti;
c) la composizione delle commissioni esaminatrici.
2. - 3. (Omissis).».
«Art. 650 Titoli di preferenza per i concorsi nelle
accademie
1. (Omissis).
2. Per l'ammissione alle Accademie militari, a
parita' di merito, ha precedenza, tra il personale di cui
alle lettere a) e b) del comma 1, quello appartenente alla
rispettiva Forza armata o alla Sanita' militare.».
«Art. 653 Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai
concorsi straordinari per i ruoli normali
1. Gli ufficiali in ferma prefissata, che hanno
completato un anno di servizio e che sono in possesso di
laurea magistrale, e gli ufficiali inferiori delle forze di
completamento in possesso di laurea magistrale possono
partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali
dei ruoli normali di cui all'articolo 652, sempre che gli
stessi non superino:
a) il quarantesimo anno d'eta', se ufficiali
dell'Esercito italiano, della Marina militare,
dell'Aeronautica militare o della Sanita' militare;
b) il 34° anno di eta' se ufficiali dell'Arma dei
carabinieri.
2. (Omissis).».
«Art. 655 Alimentazione dei ruoli speciali
1. Gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito
italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare,
fatta eccezione per gli ufficiali del ruolo naviganti
speciale, e della Sanita' militare possono essere tratti:
a) per concorso per titoli ed esami con il grado di
sottotenente:
1) prevalentemente dal personale appartenente al
ruolo dei marescialli, in possesso di un titolo di studio
non inferiore alla laurea che non ha superato il 35° anno
di eta' e che all'atto dell'immissione nel ruolo degli
ufficiali ha almeno 5 anni di anzianita' nel ruolo di
provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma
1, lettera a), ovvero 3 anni di anzianita' nel ruolo di
provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma
1, lettera b);
2) dagli ufficiali di complemento un titolo di
studio non inferiore alla laurea che all'atto di immissione
nel ruolo speciale hanno completato senza demerito la ferma
biennale e non hanno superato il 35° anno di eta';
3) dal personale giudicato idoneo e non vincitore
dei concorsi per la nomina a ufficiale in servizio
permanente effettivo dei ruoli normali dell'Esercito
italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare
e della Sanita' militare e che non ha superato il 35° anno
di eta';
4) dai frequentatori dei corsi normali delle
accademie militari che non hanno completato il secondo o il
terzo anno del previsto ciclo formativo, e non hanno
superato il 30° anno di eta', purche' in possesso
dell'idoneita' in attitudine militare e di un titolo di
studio non inferiore alla laurea;
4-bis) dai frequentatori dei corsi normali delle
accademie militari iscritti ai corsi universitari
quinquennali a ciclo unico che hanno superato gli esami del
terzo anno, non hanno superato il 30° anno di eta' e sono
idonei in attitudine militare;
5) dal personale del ruolo dei sergenti in
possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea
che, all'atto della presentazione della domanda al
concorso, non ha superato il 35° anno di eta' e ha maturato
almeno tre anni di anzianita' nel ruolo di appartenenza;
5-bis) dai volontari in servizio permanente in
possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea
che, all'atto della presentazione della domanda al
concorso, non hanno superato il 35° anno di eta' e hanno
maturato almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo di
appartenenza;
b) per concorso per titoli ed esami, con il grado
di sottotenente, dagli ufficiali inferiori delle forze di
completamento in possesso di un titolo di studio non
inferiore alla laurea che hanno aderito ai richiami in
servizio per le esigenze correlate con le missioni
internazionali ovvero sono impiegati in attivita'
addestrative, operative e logistiche sia sul territorio
nazionale sia all'estero e che non hanno superato il 40°
anno d'eta';
c) per concorso per titoli ed esami con il grado di
sottotenente dagli ufficiali in ferma prefissata in
possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea
che hanno completato un anno di servizio complessivo;
d) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianita' e
la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali
frequentatori dei corsi normali delle accademie militari
iscritti in quanto tali ai corsi universitari quinquennali
a ciclo unico ovvero in possesso di un titolo di studio non
inferiore alla laurea, ... che non hanno completato il
previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della
competente commissione ordinaria di avanzamento che indica
il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le
attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli;
d-bis) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianita'
e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali del
Corpo unico della Sanita' militare, frequentatori dei corsi
normali delle accademie militari iscritti in quanto tali ai
corsi universitari a ciclo unico e in possesso di un titolo
di studio non inferiore alla laurea in ambito sanitario,
che non hanno completato il previsto ciclo formativo,
previo parere favorevole della competente commissione
ordinaria di avanzamento, valutati i titoli di studio, le
attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli.
1-bis. - 5-bis. (Omissis).».
«Art. 655-bis Concorso per titoli ed esami nel ruolo
speciale riservato ai primi marescialli e ai luogotenenti
1. Gli ufficiali dei ruoli speciali di cui
all'articolo 655, comma 1, possono essere tratti, con il
grado di sottotenente, nel limite massimo del 30 per cento
dei posti messi annualmente a concorso per ciascuna Forza
armata e per la Sanita' militare, anche tramite concorso
per titoli ed esami dal personale del ruolo dei marescialli
che riveste il grado di primo maresciallo e di luogotenente
in possesso di un titolo di studio non inferiore alla
laurea e dei requisiti previsti per la nomina ad ufficiale
in servizio permanente..
2. - 3-bis. (Omissis).».
«Art. 658 Alimentazione straordinaria dei ruoli
speciali
1. Sulla base delle esigenze di ciascuna Forza armata
e della Sanita' militare, se nei rispettivi ruoli speciali
non risultano ricoperte particolari posizioni organiche,
possono essere indetti annualmente concorsi straordinari
per titoli ed esami per il reclutamento di ufficiali nei
citati ruoli da trarre dai giovani che non hanno superato
il 35° anno di eta' alla data indicata dal bando di
concorso e sono in possesso di uno dei diplomi di laurea
previsti ai sensi dell'articolo 647, comma 1.».
«Art. 660 Immissioni in ruolo
1. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si
tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli
normali e speciali di ciascuna Forza armata e della Sanita'
militare.
2. Il numero degli ufficiali da immettere annualmente
nei ruoli normali e speciali non puo' superare in ogni
caso, per ciascun ruolo, le vacanze esistenti nell'organico
complessivo degli ufficiali inferiori ne' eccedere,
comunque, rispettivamente un nono e un decimo del predetto
organico.».
«Art. 666 Immissioni in ruolo
1. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si
tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli
normale, forestale e tecnico.
2. Il numero di posti da mettere annualmente a
concorso per l'immissione nel ruolo normale non puo' in
ogni caso superare un tredicesimo della consistenza
organica degli ufficiali inferiori del medesimo ruolo.
3. Il numero dei posti da mettere annualmente a
concorso per l'immissione nel ruolo tecnico non puo' in
ogni caso superare un ventitreesimo della consistenza
organica degli ufficiali del medesimo ruolo aventi il grado
da tenente a tenente colonnello compresi.
3-bis. Il numero di posti da mettere annualmente a
concorso per l'immissione nel ruolo forestale non puo' in
ogni caso superare un nono della consistenza organica degli
ufficiali inferiori del medesimo ruolo.».
«Art. 681 Posti riservati a particolari categorie per
i concorsi dei ruoli marescialli e ispettori
1. La quota dei posti relativi al reclutamento del
personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate e
della Sanita' militare e degli ispettori dell'Arma dei
carabinieri, di cui all'articolo 645, e' altresi' riservata
ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti
dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei
militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto
Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani
del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale
per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di
assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei
carabinieri, in possesso dei requisiti prescritti.».
«Art. 682 Alimentazione dei ruoli dei marescialli
1. Il personale del ruolo dei marescialli
dell'Esercito italiano, della Marina militare,
dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare
reclutato tramite concorso pubblico contrae una ferma
biennale ed e' immesso in ruolo al superamento del corso di
formazione previsto all'articolo 760, comma 1.
2. Il personale reclutato tramite concorso interno e'
immesso in ruolo al superamento di uno dei corsi previsti
dall'articolo 760, commi 1 e 1-bis.
3. I posti di cui all'articolo 679, comma 1, lettera
b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti
in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a) del
medesimo articolo.
4. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma 1,
lettera a), possono partecipare:
a) i giovani che:
1) sono riconosciuti in possesso della idoneita'
agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialita'
di assegnazione;
2) non hanno compiuto il 26° anno di eta'. Per
coloro che hanno gia' prestato servizio militare
obbligatorio o volontario il limite massimo e' elevato a 28
anni, qualunque grado rivestono;
3) sono in possesso del diploma di corso
quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo
conseguono entro l'anno solare in cui e' bandito il
concorso o, se successivo, entro il temine previsto dal
bando per la presentazione delle domande, fermo restando
che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i
concorrenti devono sostenere una specifica prova di
selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di
concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di
laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale,
che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa;
b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei
volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i
militari di leva in servizio che, alla data prevista dal
bando:
1) sono in possesso del diploma di corso
quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo
conseguono entro l'anno solare in cui e' bandito il
concorso o, se successivo, entro il temine previsto dal
bando per la presentazione delle domande, fermo restando
che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i
concorrenti devono sostenere una specifica prova di
selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di
concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di
laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale,
che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa;
2) non hanno superato il ventottesimo anno di
eta';
3) non hanno riportato sanzioni disciplinari piu'
gravi della consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni;
4) sono in possesso della qualifica non inferiore
a «superiore alla media» o giudizio corrispondente
nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se
inferiore a due anni.
5. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma l,
lettera b), possono partecipare:
a) gli appartenenti al ruolo sergenti nel limite
minimo del 30 per cento dei posti disponibili mediante:
1) concorso per titoli, nel limite massimo del 50
per cento dei posti di cui all'alinea della presente
lettera a), per i sergenti maggiori capo che alla data
prevista nel bando di concorso:
1.1) non hanno superato il 48° anno di eta';
1.2) hanno riportato nell'ultimo triennio in
servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla
media» o giudizio corrispondente;
1.3) non hanno riportato sanzioni disciplinari
piu' gravi della consegna nell'ultimo biennio;
1.4) sono in possesso del diploma quinquennale di
istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono
entro l'anno solare in cui e' bandito il concorso o, se
successivo, entro il temine previsto dal bando per la
presentazione delle domande;
2) concorso per titoli ed esami, nel limite
minimo del 50 per cento dei posti di cui all'alinea della
presente lettera a), per gli appartenenti al ruolo sergenti
in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1.2), 1.3) e
1.4), che non hanno superato il 45° anno di eta';
b) gli appartenenti al ruolo dei volontari in
servizio permanente nel limite massimo del 70 per cento dei
posti disponibili, mediante concorso per titoli ed esami,
che alla data prevista nel bando di concorso non hanno
superato il 45° anno di eta', hanno compiuto sette anni di
servizio di cui almeno tre in servizio permanente e sono in
possesso dei requisiti di cui alla lettera a), numeri 1.2),
1.3) e 1.4).
5-bis. Per specifiche esigenze delle singole Forze
armate e della Sanita' militare, possono essere altresi'
banditi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili,
concorsi per titoli ed esami per trarre, con il grado di
maresciallo e corrispondenti, giovani:
a) in possesso di laurea definita con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti per i concorsi relativi al
Corpo delle capitanerie di porto;
b) di eta' non superiore a 32 anni alla data
indicata nel bando di concorso.
6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai
commi 4, 5 e 5-bis, compresa la definizione degli eventuali
ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro
valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione
delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro
della difesa, acquisito il concerto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al
Corpo delle capitanerie di porto.».
«Art. 690 Modalita' di reclutamento dei sergenti e
dei sovrintendenti
1. Il reclutamento nei ruoli sergenti dell'Esercito
italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare
e della Sanita' militare avviene mediante concorsi interni
e successivo corso di formazione basico, riservati:
a) nel limite massimo del 60 per cento dei posti
disponibili mediante concorso per titoli ed esami riservato
agli appartenenti ai ruoli dei volontari in servizio
permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare,
dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare;
b) nel limite minimo del 40 per cento dei posti
disponibili mediante concorso per titoli riservato al
personale appartenente ai ruoli dei volontari in servizio
permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare,
dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare con
un'anzianita' minima di dieci anni nel ruolo.».
«Art. 700 Requisiti
1. Possono partecipare ai concorsi per il
reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale i
volontari in ferma prefissata iniziale, ovvero in rafferma
annuale, in servizio da almeno ventiquattro mesi o in
congedo da non oltre dodici mesi, in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti:
a) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego
nelle Forze armate e della Sanita' militare in qualita' di
volontario in servizio permanente;
b) eta' non superiore a ventotto anni compiuti,
elevata a ventinove per i volontari in rafferma annuale, in
servizio o in congedo;
c) superamento con esito positivo del corso basico
di formazione iniziale.
2. Nei concorsi di cui al comma 1, i posti
annualmente disponibili sono riservati:
a) ai volontari in ferma prefissata iniziale in
servizio ovvero in rafferma annuale, in misura non
inferiore al 70 per cento;
b) ai volontari in ferma prefissata iniziale in
congedo da non oltre dodici mesi, che abbiano completato la
ferma iniziale, in misura non superiore al 30 per cento.
3. Al fine di soddisfare specifiche esigenze
operative delle Forze armate e della Sanita' militare,
possono essere banditi concorsi straordinari per il
reclutamento di volontari in ferma prefissata triennale
riservati:
a) ai volontari in ferma prefissata iniziale in
servizio ovvero in congedo in possesso di specifici
requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 701;
b) ai volontari in ferma prefissata iniziale in
congedo, che abbiano completato la relativa ferma da piu'
di dodici mesi, di eta' non superiore a trenta anni
compiuti.
4. Ai volontari di cui al comma 3, lettera a), non si
applicano le disposizioni sul periodo minimo di servizio di
cui al comma 1, alinea.
5. I vincitori dei concorsi di cui al presente
articolo sono ammessi alla ferma prefissata triennale con
il grado di caporale, per l'Esercito italiano, comune di 1ª
classe, per la Marina militare, o aviere scelto, per
l'Aeronautica militare.».
«Art. 705 Particolari categorie protette per il
reclutamento nell'Esercito italiano, nella Marina militare,
nell'Aeronautica militare e nella Sanita' militare
1. Possono essere immessi nei ruoli dei volontari in
servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina
militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita'
militare il coniuge, i figli e i fratelli dei militari
appartenenti a tali Forze armate deceduti o divenuti
permanentemente inabili al servizio con invalidita' non
inferiore all'ottanta per cento, per effetto di ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di missioni
internazionali di pace ovvero in attivita' operative,
individuate con decreto del Ministro della difesa, in
esecuzione dei compiti di cui agli articoli 87, 89 e 92,
comma 1:
a) nei limiti delle vacanze organiche;
b) previo superamento di un corso propedeutico
svolto con modalita' definite dal relativo Capo di Stato
Maggiore;
c) previo accertamento del possesso dei requisiti
per il reclutamento in servizio permanente di cui agli
articoli 635 e 640.».
 
Art. 7

Formazione

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 211 e' inserito il seguente:
«Art. 211-bis (Formazione specifica e attivita' di medicina generale). - 1. Ai medici del Corpo unico della Sanita' militare in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di servizio dalla data di prima assegnazione continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
2. Le eventuali attivita' pratiche residuali che non possono essere svolte presso le strutture sanitarie dell'amministrazione di appartenenza, al pari dell'attivita' didattica di natura teorica, sono svolte fuori dal normale orario di servizio. La partecipazione al corso non costituisce vincolo per l'amministrazione ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti in materia di mobilita' e di impiego.»;
b) al libro primo, titolo VI, capo III, dopo la sezione II e' inserita la seguente:
«Sezione II-bis - Formazione sanitaria
Art. 225-bis (Formazione del personale del Corpo unico della Sanita' militare). - 1. La formazione degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati della Sanita' militare, sia di base sia successiva, ivi compresa quella accademica, e' garantita dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri attraverso le rispettive strutture formative.
2. Ai fini di cui al comma 1:
a) il Direttore della Sanita' militare adotta i provvedimenti di competenza d'intesa con i Capi di Stato maggiore delle Forze armate e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
b) le graduatorie di merito di cui all'articolo 601 del regolamento sono determinate da un'unica commissione nominata con determinazione del Direttore della Sanita' militare, composta da cinque ufficiali appartenenti al Corpo unico della Sanita' militare, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro della difesa.»;
c) all'articolo 717, comma 1, dopo le parole: «ai ruoli delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»;
d) all'articolo 719:
1) al comma 1, dopo le parole: «formazione degli ufficiali delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «, della Sanita' militare»;
2) al comma 2, dopo le parole: «riguardanti gli ufficiali delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «, della Sanita' militare»;
e) all'articolo 720, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le accademie militari sono deputate anche alla formazione degli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare, secondo quanto stabilito nel regolamento.»;
f) all'articolo 722:
1) al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) se appartenenti alla Sanita' militare frequentano un corso applicativo di durata non superiore a un anno accademico le cui modalita' sono disciplinate con determinazione del Direttore della Sanita' militare.»;
2) al comma 2, dopo le parole: «corsi ordinari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno» sono inserite le seguenti: «nonche', se appartenenti al Corpo unico della Sanita' militare, dopo i pari grado del medesimo corpo provenienti dai corsi ordinari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno»;
g) all'articolo 723:
1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
2) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
h) all'articolo 724:
1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
2) al comma 2, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare»;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Gli ufficiali reclutati nel ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare a nomina diretta, all'atto dell'ammissione al corso formativo di cui all'articolo 738-quinquies, sono vincolati a una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del corso.»;
i) all'articolo 725, comma 1-bis, le parole: «e del Corpo sanitario» sono soppresse;
l) all'articolo 726, comma 2, le parole: «e del Corpo sanitario» sono soppresse;
m) al libro quarto, titolo III, capo II, dopo la sezione V e' inserita la seguente:
«Sezione V-bis - Ufficiali della sanita' militare
Art. 738-bis (Formazione degli ufficiali del ruolo normale provenienti dalle accademie). - 1. I sottotenenti del ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare sono tratti dai frequentatori delle accademie militari che hanno completato con esito favorevole il terzo anno di corso secondo le modalita' previste dal piano degli studi.
2. L'anzianita' di grado dei sottotenenti di cui al comma 1 decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di nomina ad aspirante.
3. E' nominato aspirante e ammesso a frequentare il terzo anno in qualita' di frequentatore, l'allievo del ruolo di cui al comma 1 risultato idoneo al termine del secondo anno.
4. Gli ufficiali del ruolo normale devono completare gli studi accademici e conseguire il diploma di laurea entro i periodi prescritti dal piano degli studi.
5. Per la formazione delle graduatorie di merito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 601 del regolamento.
6. Gli ufficiali che superano gli esami dell'ultimo anno del corso regolare nelle sessioni successive alla prima sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato detti esami nella precedente sessione.
7. Gli aspiranti e gli ufficiali che, per motivi di servizio o per motivi di salute, riconosciuti con determinazione ministeriale, superano gli esami prescritti dal ciclo formativo con ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se li avessero superati nei tempi previsti.
8. Gli ufficiali che conseguono la laurea magistrale nella sessione straordinaria dell'ultimo anno del corso regolare, sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno conseguito il titolo nelle precedenti sessioni ordinarie fissate dal rispettivo piano di studi.
9. Gli ufficiali che non hanno completato gli studi al termine dell'ultimo anno di corso con le modalita' definite dal regolamento sono ammessi a completarli, con le proroghe di cui al successivo articolo 738-ter. In tale caso essi transitano ai corsi successivi a quello di appartenenza, in relazione alla durata della proroga, e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado appartenente al corso al quale sono transitati, assumendone la stessa anzianita' assoluta.
10. Gli aspiranti e gli ufficiali che non superano l'anno di corso perche' non idonei in attitudine militare e professionale sono posti in congedo secondo le modalita' previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).
11. L'alloggiamento e il pernottamento degli aspiranti possono essere disciplinati con regolamento dell'istituto di formazione.
Art. 738-ter (Conseguimento del diploma di laurea da parte degli ufficiali del ruolo normale). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale devono conseguire il diploma di laurea prescritto e completare il periodo formativo secondo le modalita' ed entro i periodi definiti dall'ordinamento universitario per i rispettivi corsi di laurea.
2. Gli ufficiali del ruolo normale, per i quali e' previsto il completamento dell'iter di studi presso strutture universitarie, che non hanno conseguito il diploma di laurea entro il periodo prescritto, possono avanzare circostanziata domanda intesa a ottenere fino a un massimo di due proroghe annuali. L'amministrazione ha facolta' di accogliere le domande, previo esame del curriculum di studi e degli elementi desunti dalla documentazione valutativa da parte di un'apposita commissione nominata con decreto ministeriale.
3. Gli ufficiali che non conseguono la laurea nel periodo prescritto o che non sono stati ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianita', nel ruolo speciale del Corpo unico della Sanita' militare ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d-bis). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta.
Art. 738-quater (Mancato transito nel ruolo speciale). - 1. Gli ufficiali di cui all'articolo 738-ter, comma 3, che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d-bis), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis).
Art. 738-quinquies (Corso formativo per ufficiali del ruolo normale). - 1. I tenenti del ruolo normale di cui all'articolo 651-ter, comma 2, sono ammessi a frequentare un corso formativo, della durata non superiore a un anno, al termine del quale e' determinata una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso.
2. Gli ufficiali che completano con esito favorevole il corso formativo sono ammessi ai corsi di specializzazione di cui all'articolo 758.
3. Coloro che non superano il corso formativo sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva.»;
n) all'articolo 739, comma 2, le parole: «o Comando generale» sono sostituite dalle seguenti: «, Comando generale o Direzione della Sanita' militare»;
o) all'articolo 740, comma 1, lettera b), dopo le parole: «Forza armata d'appartenenza» sono inserite le seguenti: «o tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare»;
p) all'articolo 750, comma 2, dopo le parole: «ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e del Corpo unico della Sanita' militare»;
q) all'articolo 751, comma 4, dopo le parole: «il Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e il Direttore della Sanita' militare»;
r) all'articolo 753, comma 1, dopo le parole: «ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»;
s) all'articolo 754, comma 3, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
t) l'articolo 756 e' sostituito dal seguente:
«Art. 756 (Formazione specifica in medicina generale). - 1. Il medico militare in servizio permanente puo' iscriversi ai corsi di formazione specifica in medicina generale secondo le previsioni dell'articolo 211-bis.
2. Al medico militare di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, a eccezione dell'articolo 24, commi 2, 3 e 4.
3. Il medico militare all'atto dell'iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale assume un vincolo a rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del relativo titolo abilitante. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione al corso e la durata dello stesso e' aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.»;
u) all'articolo 758:
1) al comma 1, le parole: «delle Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo unico della Sanita' militare» e dopo le parole: «previa domanda» sono inserite le seguenti: «ovvero all'esito del corso formativo»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Gli indirizzi delle specializzazioni cui avviare il personale designato sono scelti con determinazione del Direttore della Sanita' militare, d'intesa con i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»;
v) al libro quarto, titolo III, capo V, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
z) all'articolo 759:
1) al comma 1, dopo le parole: «disposizioni della Forza armata» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»;
2) al comma 2, le parole: «Il Capo di stato maggiore di Forza armata ha» sono sostituite dalle seguenti: «Il Capo di stato maggiore di Forza armata e il Direttore della Sanita' militare hanno»;
3) al comma 3, le parole: «e dell'Aeronautica militare, il Capo di stato maggiore di Forza armata,» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare, il Capo di stato maggiore di Forza armata e il Direttore della Sanita' militare» e la parola: «ha» e' sostituita dalla seguente: «hanno»;
aa) all'articolo 773, al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare».

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 717, 719, 720,
722, 723, 724, 725, 726, 739, 740, 750, 751, 753, 754, 758,
759 e 773, del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, come modificato dal presente decreto:
«Art. 717 Corsi di formazione militare
1. Il regolamento disciplina i corsi di formazione
per l'accesso ai ruoli delle Forze armate e della Sanita'
militare, nonche' le relative graduatorie di merito, cause
e procedure di rinvio e di espulsione.».
«Art. 719 Corsi di formazione militare
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con i
Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono
definiti, ai sensi dell'articolo 17, comma 95 della legge
15 maggio 1997, n. 127, i criteri generali per la
definizione, da parte delle universita', degli ordinamenti
didattici di corsi di diploma universitario, di laurea e di
specializzazione, di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge
19 novembre 1990, n. 341, adeguati alla formazione degli
ufficiali delle Forze armate, della Sanita' militare e del
Corpo della Guardia di finanza. Le universita', in
conformita' ai predetti criteri, definiscono gli
ordinamenti didattici d'intesa con le accademie militari
per gli ufficiali e con gli altri istituti militari
d'istruzione superiore. Ai fini dell'attivazione e della
gestione dei corsi di cui al presente articolo, le
universita', cui compete il rilascio dei titoli e la
responsabilita' didattica dei corsi, stipulano apposite
convenzioni con le predette accademie e istituti. Tali
convenzioni prevedono l'organizzazione delle attivita'
didattiche anche utilizzando le strutture e, per specifici
insegnamenti, i docenti delle accademie e degli istituti. I
Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
definiscono opportune modalita' e strumenti per agevolare
la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo
prevedono anche le modalita' di riconoscimento degli studi
compiuti e di rilascio dei titoli di diploma universitario,
di laurea e di specializzazione riguardanti gli ufficiali
delle Forze armate, della Sanita' militare e del Corpo
della Guardia di finanza in servizio ovvero in congedo che,
in possesso del diploma di scuola media superiore richiesto
all'epoca per l'ammissione alle accademie militari, hanno
superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive
accademie e le scuole di applicazione ovvero la Scuola
ufficiali carabinieri o la Scuola di applicazione della
Guardia di finanza. Per gli ufficiali in congedo le
modalita' di riconoscimento sono definite anche con
riferimento ai cicli di studi frequentati dal personale in
servizio. I riconoscimenti hanno luogo dando la precedenza
alle procedure riguardanti gli ufficiali in servizio.».
«Art. 720 Formazione degli ufficiali dei ruoli
normali
1. I vincitori dei concorsi per il reclutamento
ordinario degli ufficiali dei ruoli normali sono ammessi
nelle accademie militari, in qualita' di allievi ufficiali,
per svolgere il previsto ciclo formativo.
2. Coloro che hanno completato con esito favorevole
il ciclo formativo presso le accademie militari sono
nominati sottotenenti e immessi nei rispettivi ruoli
normali.
3. Le accademie militari sono deputate anche alla
formazione degli ufficiali del Corpo unico della Sanita'
militare, secondo quanto stabilito nel regolamento.».
«Art. 722 Formazione degli ufficiali a nomina diretta
dei ruoli normali
1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie
di merito dei concorsi straordinari per ufficiali dei ruoli
normali a nomina diretta:
a) se appartenenti all'Esercito italiano, alla
Marina militare e all'Aeronautica militare frequentano
corsi applicativi di durata non superiore a un anno
accademico le cui modalita' sono disciplinate con
determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore;
b) se appartenenti all'Arma dei carabinieri
frequentano un corso applicativo della durata non inferiore
a due anni, le cui modalita' sono disciplinate con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri;
b-bis) se appartenenti alla Sanita' militare
frequentano un corso applicativo di durata non superiore a
un anno accademico le cui modalita' sono disciplinate con
determinazione del Direttore della Sanita' militare.
2. L'anzianita' relativa dei predetti ufficiali e'
rideterminata, a seguito del superamento degli esami di
fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del
concorso e di quello conseguito al termine del corso
stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo, se appartenenti
all'Esercito italiano, alla Marina militare e
all'Aeronautica militare dopo i pari grado provenienti dai
corsi regolari delle rispettive accademie militari che
terminano il ciclo formativo nello stesso anno, se
appartenenti all'Arma dei carabinieri, dopo i pari grado
provenienti dai corsi ordinari che terminano il ciclo
formativo nello stesso anno nonche', se appartenenti al
Corpo unico della Sanita' militare, dopo i pari grado del
medesimo corpo provenienti dai corsi ordinari che terminano
il ciclo formativo nello stesso anno.
3. I candidati che non superino il corso applicativo
sono collocati in congedo, se non devono assolvere o
completare gli obblighi di leva, ovvero sono restituiti ai
ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e'
computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio
per i militari in servizio permanente e per il restante
personale non e' computabile ai fini dell'assolvimento
degli obblighi di leva.».
«Art. 723 Corsi applicativi per ufficiali dei ruoli
speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare,
dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare
1. I corsi applicativi per gli ufficiali dei ruoli
speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare,
dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare hanno
durata non inferiore a tre mesi.
2. L'anzianita' relativa dei predetti ufficiali e'
rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto
nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella
graduatoria di fine corso.
3. I frequentatori che non superino i corsi
applicativi:
a) se provenienti dal ruolo dei marescialli o dal
ruolo dei sergenti, ovvero dal ruolo dei volontari in
servizio permanente, rientrano nella categoria di
provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi
computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se gia' ufficiali ausiliari, completano la ferma
eventualmente contratta ovvero sono ricollocati in congedo;
c) se provenienti dai frequentatori dei corsi
normali, completano la ferma eventualmente contratta
ovvero, se ne erano stati prosciolti, sono collocati in
congedo;
d) se provenienti dalla vita civile, sono collocati
in congedo, se non devono assolvere o completare gli
obblighi di leva.
4.».
«Art. 724 Obblighi di servizio degli ufficiali
dell'Esercito italiano, della Marina militare,
dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare
1. Gli allievi delle accademie militari all'atto
dell'ammissione ai corsi sono vincolati a una ferma di tre
anni.
2. All'atto dell'ammissione al terzo anno di corso i
frequentatori dei corsi normali dell'Accademia
dell'Esercito italiano, della Marina militare,
dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita'
militare sono vincolati a una ferma di nove anni che
assorbe quella da espletare.
3. La ferma di cui al comma 2 e' elevata a:
a) dieci anni per gli iscritti a corsi di laurea di
cinque anni di durata;
b) quindici anni per gli iscritti a corsi di laurea
di sei anni di durata;
c) sedici anni per gli appartenenti al ruolo
naviganti normale dell'Aeronautica militare.
4. I frequentatori dei corsi normali delle accademie,
se fruiscono delle eventuali proroghe per il completamento
del ciclo formativo, sono vincolati a una ulteriore ferma
di durata pari al periodo di proroga concesso.
5. Gli ufficiali reclutati a nomina diretta del ruolo
normale e gli ufficiali dei ruoli speciali, ammessi ai
rispettivi corsi applicativi, al superamento dei corsi
stessi sono vincolati a una ferma di cinque anni decorrente
dall'inizio del corso ovvero dalla scadenza della
precedente ferma.
5-bis. Gli ufficiali reclutati nel ruolo normale del
Corpo unico della Sanita' militare a nomina diretta,
all'atto dell'ammissione al corso formativo di cui
all'articolo 738-quinquies, sono vincolati a una ferma di
sette anni, decorrente dall'inizio del corso.
6. - 8. (Omissis).».
«Art. 725 Corso di applicazione
1. Per i sottotenenti e tenenti dei ruoli normali,
delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e
trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del
Corpo di commissariato che superino i corsi delle scuole di
applicazione, il nuovo ordine di anzianita' e' determinato,
con decreto ministeriale, in base alla graduatoria
stabilita secondo le norme previste nel regolamento.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 relative
alla determinazione dell'anzianita' si applicano anche agli
ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri.
2. Gli ufficiali di cui al comma 1 che non superino
per una sola volta uno degli anni del corso di applicazione
per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e sono iscritti
in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono
aggregati, assumendone la stessa anzianita' assoluta. Gli
ufficiali di cui al comma 1 che superino il corso di
applicazione con ritardo per motivi di servizio
riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per
motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a
essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro
turno.».
«Art. 726 Mancato superamento del corso di
applicazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 660,
i sottotenenti e i tenenti di cui all'articolo 725, comma
1, che non superano i corsi di applicazione per essi
prescritti e ottengono a domanda di permanere in servizio
permanente, ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera
d), sono trasferiti, anche in soprannumero, nei ruoli
speciali e sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in
possesso della stessa anzianita' assoluta.
1-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso
perche' non idonei in attitudine militare sono posti in
congedo secondo le modalita' previste dall'articolo 935,
comma 1, lettera c-bis).
2. Gli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli
ingegneri che non hanno completato il ciclo di studi per
essi previsto per il conseguimento della laurea, possono
ottenere con determinazione ministeriale, su proposta delle
autorita' gerarchiche, la proroga fino a un massimo di due
anni accademici. Se completano il ciclo di studi
universitari entro la proroga concessa, subiscono una
detrazione di anzianita' nel ruolo pari alla proroga
concessa.
3. Agli ufficiali di cui al comma 2 che non
conseguono il diploma di laurea nei limiti di tempo
prescritti, compresa l'eventuale proroga, si applicano le
disposizioni di cui al comma 1, con destinazione a uno dei
ruoli speciali esistenti, individuati secondo le esigenze
di Forza armata, nonche' una detrazione di anzianita' nel
ruolo pari alla proroga concessa.».
«Art. 739 Corsi di formazione
1. La durata dei corsi di formazione per gli
ufficiali in ferma prefissata e' stabilita con decreto del
Ministro della difesa.
2. Le modalita' per lo svolgimento dei corsi di
formazione e i relativi programmi sono determinati dai
rispettivi Stati maggiori, Comando generale o Direzione
della Sanita' militare.
3. I vincitori dei concorsi per il reclutamento degli
ufficiali in ferma prefissata sono ammessi ai corsi di
formazione nella qualita' di allievi ufficiali in ferma
prefissata.
4. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete
il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali
delle accademie.».
«Art. 740 Superamento dei corsi di formazione e
nomina nel grado
1. Gli allievi che superano gli esami di fine corso
sono nominati:
a) sottotenenti o guardiamarina in ferma
prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale
della Forza armata d'appartenenza, se il titolo di studio
richiesto dal bando di concorso e' il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado;
b) tenenti o sottotenenti di vascello in ferma
prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo normale
della Forza armata d'appartenenza o tenenti in ferma
prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo unico
della Sanita' militare, se il titolo di studio richiesto
dal bando di concorso e' la laurea magistrale;
c) tenenti dell'Arma dei carabinieri in ferma
prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo tecnico o
forestale.
2. L'anzianita' relativa e' determinata dalla media
del punteggio della graduatoria del concorso e di quello
conseguito al termine del corso stesso.».
«Art. 750 Corsi di formazione
1. I corsi di formazione per gli allievi ufficiali di
complemento sono attivati esclusivamente nelle ipotesi di
ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all'
articolo 1929, comma 2.
2. In relazione alle specifiche esigenze di ciascuna
Forza armata e del Corpo unico della Sanita' militare, la
durata dei corsi allievi ufficiali di complemento e'
stabilita con decreto del Ministro della difesa.
3. (Omissis).».
«Art. 751 Corso superiore di stato maggiore
interforze
1. - 3. (Omissis).
4. Il Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i
Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri e, per quanto di
interesse, il Direttore nazionale degli armamenti e il
Segretario generale della difesa e il Direttore della
Sanita' militare, determina annualmente il numero dei
frequentatori al corso di cui al comma 1.».
«Art. 753 Corsi dell'Istituto superiore di stato
maggiore interforze per gli ufficiali dei Corpi e dei ruoli
tecnici e logistici
1. In relazione alle prevedibili esigenze di impiego
di ciascuna Forza armata e della Sanita' militare, gli
ufficiali dei Corpi e dei ruoli tecnici e logistici sono
ammessi ai corsi dell'Istituto superiore di stato maggiore
interforze secondo le procedure previste dall'articolo
751.».
«Art. 754 Corsi di stato maggiore
1. Lo Stato maggiore dell'Esercito, annualmente,
determina il numero di ufficiali da ammettere alla
frequenza del corso di stato maggiore.
2. Nel regolamento sono disciplinati i corsi di
formazione superiore per gli ufficiali dell'Esercito
italiano, sulla base delle seguenti indicazioni:
a) previsione dei corsi da svolgere e delle
relative finalita' in armonia con le disposizioni relative
al corso superiore di stato maggiore interforze;
b) destinazione alla frequenza dei corsi degli
ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito italiano che
hanno compiuto i periodi di comando o ai quali sono state
conferite attribuzioni specifiche prescritte ai fini
dell'avanzamento;
c) determinazione dell'articolazione dei corsi,
anche in relazione all'attuazione delle previsioni di cui
all'articolo 719, e delle modalita' di valutazione degli
ufficiali frequentatori;
d) previsione dei casi di esonero e di dimissione
dai corsi ovvero di rinuncia;
e) destinazione a ricoprire incarichi connessi
all'espletamento di funzioni di stato maggiore per gli
ufficiali che superano i prescritti percorsi formativi e
selettivi;
f) determinazione da parte del Capo di stato
maggiore dell'Esercito dei percorsi formativi e delle
modalita' di svolgimento dei corsi, secondo le attribuzioni
in materia di formazione del personale militare previste
dal presente codice.
3. Analoghi corsi sono previsti per gli ufficiali
della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della
Sanita' militare.».
«Art. 758 Corsi di specializzazione per le esigenze
dell'amministrazione
1. Gli ufficiali medici in servizio permanente del
Corpo unico della Sanita' militare che sono ammessi, previa
domanda ovvero all'esito del corso formativo, su
designazione e per le esigenze dell'amministrazione, ai
corsi di specializzazione delle facolta' mediche
universitarie devono conseguire il diploma di
specializzazione entro i limiti di tempo previsti per il
rispettivo corso legale, con possibilita' di fruire
dell'eventuale sessione straordinaria dell'ultimo anno
accademico.
2. Il Ministro della difesa ha facolta' di concedere,
su proposta della Direzione generale per il personale
militare, all'ufficiale, che per motivi di salute o di
forza maggiore non possa conseguire il diploma di
specializzazione entro il termine di cui al comma 1, una
proroga della durata di un anno accademico comprensivo
dell'eventuale sessione straordinaria.
2-bis. Gli indirizzi delle specializzazioni cui
avviare il personale designato sono scelti con
determinazione del Direttore della Sanita' militare,
d'intesa con i Capi di stato maggiore di Forza armata e il
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.».
«Art. 759 Assegnazione agli incarichi, alle
specializzazioni, alle categorie e alle specialita'
1. Gli allievi marescialli sono assegnati agli
incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e
specialita' secondo specifiche disposizioni della Forza
armata e della Sanita' militare, in base alle esigenze
organiche, al risultato della selezione psico-fisica e
attitudinale nonche' alle preferenze espresse dagli
arruolandi.
2. Il Capo di stato maggiore di Forza armata e il
Direttore della Sanita' militare hanno facolta' di disporre
modifiche alle assegnazioni di cui al comma 1 se le
attitudini manifestate dai singoli durante il periodo
formativo o le esigenze di servizio lo richiedono. Per gli
allievi marescialli della Marina militare i provvedimenti
sono adottati dalla Direzione generale per il personale
militare, su proposta della Forza armata.
3. Per i sottufficiali, i graduati e i militari di
truppa dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare e
della Sanita' militare, il Capo di stato maggiore di Forza
armata e il Direttore della Sanita' militare, in relazione
alle esigenze di servizio, hanno facolta' di disporre di
autorita' o a domanda cambi di categoria, di
specializzazione, di specialita', ovvero la perdita delle
specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo
altresi' le necessarie riqualificazioni. Per il medesimo
personale della Marina militare i provvedimenti sono
adottati dalla Direzione generale per il personale
militare, su proposta della Forza armata.».
«Art. 773 Corso di formazione basico
1. I volontari in servizio permanente utilmente
collocati nella graduatoria di merito del concorso per il
reclutamento del personale del ruolo dei sergenti
dell'Esercito italiano, della Marina militare,
dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare
frequentano un corso di formazione basico di durata non
superiore a tre mesi.
2. Coloro che al termine del corso sono dichiarati
idonei conseguono la nomina a sergente e sono inseriti in
ruolo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del
corso, con decorrenza dalla data di conclusione dello
stesso.».
 
Art. 8

Ruoli e organici

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 628, comma 1:
1) alla lettera g), dopo le parole: «per l'Aeronautica militare;» sono inserite le seguenti: «brigadiere generale per il Corpo unico della Sanita' militare;»;
2) alla lettera h), dopo le parole: «per l'Aeronautica militare;» sono inserite le seguenti: «maggiore generale per il Corpo unico della Sanita' militare;»;
3) alla lettera i), dopo le parole: «per l'Aeronautica militare;» sono inserite le seguenti: «tenente generale per il Corpo della Sanita' militare;»;
b) all'articolo 798:
1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare»;
2) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare e' fissata a 160.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare e' fissata a 160.377 unita'»;
c) l'articolo 798-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 798-bis (Ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare). - 1. La ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare e' determinata nelle seguenti unita':
a) ufficiali:
1) 8.957 dell'Esercito italiano;
2) 4.361 della Marina militare;
3) 5.740 dell'Aeronautica militare;
4) 1.763 del Corpo unico della Sanita' militare;
b) sottufficiali:
1) 17.626 dell'Esercito italiano, di cui 6.276 marescialli e 11.350 sergenti;
2) 10.445 della Marina militare, di cui 5.631 marescialli e 4.814 sergenti;
3) 16.883 dell'Aeronautica militare, di cui 8.033 marescialli e 8.850 sergenti;
4) 1.811 del Corpo unico della Sanita' militare, di cui 1.739 marescialli e 72 sergenti;
c) volontari:
1) 64.975 dell'Esercito italiano, di cui 39.975 in servizio permanente e 25.000 in ferma prefissata;
2) 14.275 della Marina militare, di cui 10.505 in servizio permanente e 3.770 in ferma prefissata;
3) 13.415 dell'Aeronautica militare, di cui 8.815 in servizio permanente e 4.600 in ferma prefissata.
4) 126 del Corpo unico della Sanita' militare in servizio permanente;
2. Il totale generale degli organici delle Forze armate e del Corpo unico della Sanita' militare e' il seguente:
a) Esercito italiano: 91.558 unita';
b) Marina militare: 29.081 unita';
c) Aeronautica militare: 36.038 unita';
d) Corpo unico della Sanita' militare: 3.700 unita'.»;
d) all'articolo 800:
1) al comma 1, la cifra: «4.537» e' sostituita dalla seguente: «4.357»;
2) al comma 2, la cifra: «30.975» e' sostituita dalla seguente: «30.921»;
3) al comma 3, la cifra: «21.701» e' sostituita dalla seguente: «21.649»;
4) al comma 4, la cifra: «60.959» e' sostituita dalla seguente: «60.868»;
e) all'articolo 809, comma 1, le lettere d) e h) sono abrogate;
f) all'articolo 809-bis, comma 1:
1) alla lettera b), la cifra: «48» e' sostituita dalla seguente: «47»;
2) alla lettera c), la cifra: «117» e' sostituita dalla seguente: «109»;
3) alla lettera d), la cifra: «847» e' sostituita dalla seguente: «752»;
g) all'articolo 812, comma 1, le lettere d) e l) sono abrogate;
h) all'articolo 812-bis:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera b), la cifra: «28» e' sostituita dalla seguente: «27»;
1.2) alla lettera c), la cifra: «65» e' sostituita dalla seguente: «61»;
1.3) alla lettera d), la cifra: «490» e' sostituita dalla seguente: «461»;
2) al comma 2, la parola: «dotazione» e' sostituita dalla seguente: «dotazioni»;
i) all'articolo 817, comma 1, le lettere e) e l) sono abrogate;
l) all'articolo 818-bis, comma 1:
1) alla lettera b), la cifra: «22» e' sostituita dalla seguente: «21»;
2) alla lettera c), la cifra: «54» e' sostituita dalla seguente: «50»;
3) alla lettera d), la cifra: «436» e' sostituita dalla seguente: «405»;
m) all'articolo 821, comma 2, la lettera c) e' abrogata;
n) all'articolo 823, comma 1:
1) alla lettera c), la cifra: «96» e' sostituita dalla seguente: «94»;
2) alla lettera d), la cifra: «538» e' sostituita dalla seguente: «524»;
o) al libro quarto, titolo IV, dopo il capo VI e' inserito il seguente:
«Capo VI-bis - Corpo unico della Sanita' militare
Sezione I - Ruoli
Art. 830-bis (Militari della Sanita' militare). - 1. Appartengono al Corpo unico della Sanita' militare i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti.
2. All'interno di ciascun ruolo:
a) gli ufficiali possono essere ripartiti in specialita' ai fini dell'impiego e in relazione alle professioni sanitarie per le quali sono qualificati;
b) i sottufficiali e i graduati possono essere distinti per categorie, specialita' e abilitazioni, in relazione alle professioni sanitarie per le quali sono qualificati.
Art. 830-ter (Ruoli del personale in servizio permanente). - 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti:
a) ruolo normale della Sanita' militare;
b) ruolo speciale della Sanita' militare.
2. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti:
a) ruolo dei marescialli;
b) ruolo dei sergenti.
3. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Sanita' militare.
Art. 830-quater (Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:
a) maggiore generale: 3;
b) brigadiere generale: 18;
c) colonnello: 169.»;
p) dopo l'articolo 833-quater e' inserito il seguente:
«Art. 833-quinquies (Transito dal ruolo speciale al ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare). - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2027, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello appartenenti al ruolo speciale del Corpo unico della Sanita' militare possono transitare, a domanda, nel ruolo normale, nel numero, con le modalita' e secondo i requisiti stabiliti con decreto ministeriale.
2. L'anzianita' di grado assoluta degli ufficiali transitati a mente del comma 1, e' rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il medesimo anno di decorrenza nel grado.
3. L'ordine di iscrizione in ruolo degli ufficiali transitati ai sensi del comma 1 e' stabilito in base all'articolo 797, comma 3.»;
q) all'articolo 906, al comma 1, dopo le parole: «fissate per ogni Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per il Corpo unico della Sanita' militare» e dopo le parole: «ruoli di una Forza armata» sono inserite le seguenti: «e nei ruoli del Corpo unico della Sanita' militare».

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo degli articoli 628, 798, 800,
809, 809-bis, 812, 812-bis, 817, 821, 823 e 906 del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 628 Successione e corrispondenza dei gradi
degli ufficiali
1. La successione e la corrispondenza dei gradi degli
ufficiali sono cosi' determinate in ordine crescente:
a) sottotenente: guardiamarina per la Marina
militare;
b) tenente: sottotenente di vascello per la Marina
militare;
c) capitano: tenente di vascello per la Marina
militare;
d) maggiore: capitano di corvetta per la Marina
militare;
e) tenente colonnello: capitano di fregata per la
Marina militare;
f) colonnello: capitano di vascello per la Marina
militare;
g) generale di brigata: brigadiere generale per
l'Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici
dell'Esercito italiano; contrammiraglio per la Marina
militare; generale di brigata aerea e brigadiere generale
per l'Aeronautica militare; brigadiere generale per il
Corpo unico della Sanita' militare;
h) generale di divisione: maggiore generale per
l'Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici
dell'Esercito italiano; ammiraglio di divisione e
ammiraglio ispettore per la Marina militare; generale di
divisione aerea e generale ispettore per l'Aeronautica
militare; maggiore generale per il Corpo unico della
Sanita' militare;
i) generale di corpo d'armata: tenente generale per
l'Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici
dell'Esercito italiano; ammiraglio di squadra e ammiraglio
ispettore capo per la Marina militare; generale di squadra
aerea, generale di squadra e generale ispettore capo per
l'Aeronautica militare; tenente generale per il Corpo della
Sanita' militare;
l) generale: ammiraglio per la Marina militare.».
«Art. 798 Dotazioni organiche complessive
dell'Esercito italiano, della Marina militare,
dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita'
militare
1. L'entita' complessiva delle dotazioni organiche
del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina
militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto,
dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita'
militare e' fissata a 160.377 unita'.
2. Ferme restando le dotazioni organiche complessive
di ciascuna Forza armata fissate dall'articolo 798-bis,
possono essere apportate, senza oneri aggiuntivi, con
decreto del Ministro della difesa di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche alle
dotazioni organiche delle singole categorie di personale al
fine di adeguarne la disponibilita' alle effettive esigenze
funzionali da soddisfare.».
«Art. 800 Consistenze organiche complessive
dell'Arma dei carabinieri
1. La consistenza organica degli ufficiali in
servizio permanente e' di 4.357 unita'.
2. La consistenza organica del ruolo ispettori e' di
30.921 unita'.
3. La consistenza organica del ruolo sovrintendenti
e' di 21.649 unita'.
4. La consistenza organica del ruolo appuntati e
carabinieri e' di 60.868 unita'.
5. - 5-bis. (Omissis).».
«Art. 809 Ruoli del personale in servizio permanente
1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del
servizio permanente sono i seguenti:
a) ruolo normale delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
b) ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei
materiali;
c) ruolo normale del Corpo degli ingegneri;
d) (abrogata)
e) ruolo normale del Corpo di commissariato;
f) ruolo speciale delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
g) ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei
materiali;
h) (abrogata)
i) ruolo speciale del Corpo di commissariato.
2. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente
sono i seguenti:
a) ruolo dei marescialli;
b) ruolo dei musicisti;
c) ruolo dei sergenti.
3. I graduati in servizio permanente sono inseriti
nel ruolo dei volontari in servizio permanente
dell'Esercito italiano.».
«Art. 809-bis Dotazioni organiche dei generali e dei
colonnelli
1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di
generale e colonnello sono le seguenti:
a) generali di corpo d'armata e corrispondenti: 18;
b) generali di divisione e corrispondenti: 47;
c) generali di brigata e corrispondenti: 109;
d) colonnelli: 752.».
«Art. 812 Ruoli del personale in servizio permanente
1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del
servizio permanente sono i seguenti:
a) ruolo normale del Corpo di stato maggiore;
b) ruolo normale del Corpo del genio della Marina,
suddiviso nelle specialita' genio navale, armi navali e
infrastrutture;
c)
d) (abrogata)
e) ruolo normale del Corpo di commissariato
militare marittimo;
f) ruolo normale del Corpo delle capitanerie di
porto;
g) ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;
h) ruolo speciale del Corpo del genio genio della
Marina, suddiviso nelle specialita' genio navale, armi
navali e infrastrutture;
i)
l) (abrogata)
m) ruolo speciale del Corpo di commissariato
militare marittimo;
n) ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di
porto.
2. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente
sono i seguenti:
a) ruolo dei marescialli;
b) ruolo dei marescialli del Corpo delle
capitanerie di porto;
c) ruolo dei musicisti;
d) ruolo dei sergenti;
e) ruolo dei sergenti del Corpo delle capitanerie
di porto.
3. I graduati in servizio permanente sono inseriti
nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina
militare e del Corpo delle capitanerie di porto.».
«Art. 812-bis Dotazioni organiche degli ammiragli e
dei capitani di vascello
1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di
ammiraglio e capitano di vascello sono le seguenti:
a) ammiragli di squadra e corrispondenti: 10;
b) ammiragli di divisione e corrispondenti: 27;
c) contrammiragli: 61;
d) capitani di vascello: 461.
2. Nelle dotazioni organiche di cui al comma 1, sono
comprese le dotazioni organiche per i gradi di ammiraglio e
capitano di vascello del Corpo delle capitanerie di porto
di cui all'articolo 814, comma 1-bis.».
«Art. 817 Ruoli del personale in servizio permanente
1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del
servizio permanente sono i seguenti:
a) ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;
b) ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica;
c) ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;
d) ruolo normale del Corpo di commissariato
aeronautico;
e) (abrogata)
f) ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;
g) ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica;
h) ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico;
i) ruolo speciale del Corpo di commissariato
aeronautico;
l) (abrogata).
2. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente
sono i seguenti:
a) ruolo dei marescialli;
b) ruolo dei musicisti;
c) ruolo dei sergenti.
3. I graduati in servizio permanente sono inseriti
nel ruolo dei volontari in servizio permanente
dell'Aeronautica militare.».
«Art. 818-bis Dotazioni organiche dei generali e dei
colonnelli
1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di
generale e colonnello sono le seguenti:
a) generali di squadra aerea e corrispondenti: 10;
b) generali di divisione aerea e corrispondenti:
21;
c) generali di brigata aerea e corrispondenti: 50;
d) colonnelli: 405.».
«Art. 821 Ruoli del personale in servizio permanente
1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del
servizio permanente sono i seguenti:
a) ruolo normale;
b) ruolo forestale;
c) (abrogata)
c-bis)
2. Il ruolo tecnico degli ufficiali in servizio
permanente e' articolato nei seguenti comparti e
specialita':
a) comparto amministrativo: specialita'
amministrazione e commissariato;
b) comparto tecnico-scientifico: specialita'
investigazioni scientifiche, specialita' telematica,
specialita' genio;
c) comparto sanitario e psicologico: specialita'
sanita' (medicina/farmacia), specialita' veterinaria,
specialita' psicologia.
3. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente
sono i seguenti:
a) ruolo degli ispettori;
b) ruolo dei musicisti;
c) ruolo dei sovrintendenti.
4. I graduati in servizio permanente sono inseriti
nel ruolo degli appuntati e carabinieri.».
«Art. 823 Organici dei generali e dei colonnelli
1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di
generale e colonnello sono le seguenti:
a) generali di corpo d'armata: 11;
b) generali di divisione: 29;
c) generali di brigata: 94;
d) colonnelli: 524.».
«Art. 906 Riduzione dei quadri per eccedenze in piu'
ruoli
1. Se il conferimento delle promozioni annuali
determina, nel grado di colonnello o di generale di un
determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici
previsti dal presente codice, salvo quanto disposto
dall'articolo 908, il collocamento in aspettativa per
riduzione di quadri e' effettuato se la predetta eccedenza
non puo' essere assorbita nelle dotazioni complessive di
tale grado fissate per ogni Forza armata e per il Corpo
unico della Sanita' militare dal presente codice. Se si
determinano eccedenze in piu' ruoli di una Forza armata e
nei ruoli del Corpo unico della Sanita' militare non
totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per
riduzione di quadri l'ufficiale dei predetti ruoli
anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta',
l'ufficiale meno anziano nel grado.
2. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei
quadri di cui al comma 1 e' disposto al 31 dicembre
dell'anno di riferimento.».
 
Art. 9

Stato giuridico e impiego

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 925, le parole: «Corpo sanitario e del», ovunque ricorrono, sono soppresse;
b) all'articolo 926, le parole: «del Corpo sanitario,», ovunque ricorrono, sono soppresse;
c) all'articolo 927, le parole: «del Corpo sanitario e», ovunque ricorrono, sono soppresse;
d) dopo l'articolo 927 e' inserito il seguente:
«Art. 927-bis (Speciali limiti di eta' per gli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare). - 1. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di eta', per gli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:
a) 65 anni: tenente generale e maggiore generale del ruolo normale;
b) 63 anni: brigadiere generale del ruolo normale;
c) 61 anni: colonnello del ruolo normale e del ruolo speciale.»;
e) all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis), dopo le parole: «per l'Aeronautica» sono inserite le seguenti: «e la Sanita' militare»;
f) al libro quarto, titolo V, capo V, sezione I, alla rubrica, la parola: «medici» e' sostituita dalle seguenti: «della Sanita' militare»;
g) all'articolo 963, le parole da: «dei Corpi sanitari» a: «dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo unico della Sanita' militare»;
h) all'articolo 964:
1) al comma 1, le parole da: «dei Corpi sanitari» a: «dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo unico della Sanita' militare» e dopo le parole: «previa domanda» sono inserite le seguenti: «ovvero all'esito del corso formativo»;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il vincolo di ferma di cui al comma 1 e' valido anche se contratto prima dell'istituzione del Corpo unico della Sanita' militare.»;
i) all'articolo 965, al comma 1, le parole da: «dei Corpi sanitari» a: «dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo unico della Sanita' militare»;
l) all'articolo 1084, comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare per il personale delle Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare per il personale delle Forze armate e del Corpo unico della Sanita' militare»;
m) all'articolo 2058:
1) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
2) al comma 3, lettera a), le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
n) all'articolo 2059, comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare».

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 925, 926, 927,
935, 963, 964, 965, 1084, 2058 e 2059 del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 925 Speciali limiti di eta' per gli ufficiali
dell'Esercito italiano
1. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio
permanente, oltre il 60° anno di eta', per gli ufficiali
dell'Esercito italiano, in relazione al grado rivestito e
al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:
a) 65 anni: tenente generale del ruolo normale del
Corpo degli ingegneri; tenente generale e maggiore generale
dell'Arma dei trasporti e dei materiali; tenente generale e
maggiore generale del ruolo normale del Corpo di
commissariato;
b) 63 anni: generale di corpo d'armata del ruolo
normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
genio e trasmissioni; maggiore generale del ruolo normale
del Corpo degli ingegneri; brigadiere generale del ruolo
normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali; brigadiere
generale del ruolo normale del Corpo di commissariato;
c) 61 anni: generale di divisione del ruolo normale
delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e
trasmissioni; brigadiere generale del ruolo normale del
Corpo degli ingegneri; colonnello del ruolo normale
dell'Arma dei trasporti e dei materiali; colonnello del
ruolo normale del Corpo di commissariato; colonnello dei
ruoli speciali.».
«Art. 926 Speciali limiti di eta' per gli ufficiali
della Marina militare
1. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio
permanente, oltre il 60° anno di eta', per gli ufficiali
della Marina militare, in relazione al grado rivestito e al
ruolo di appartenenza, sono i seguenti:
a) 65 anni: ammiraglio ispettore capo del ruolo
normale del Corpo del genio della Marina; ammiraglio
ispettore capo e ammiraglio ispettore del ruolo normale del
Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di
porto;
b) 63 anni: ammiraglio di squadra del ruolo normale
del Corpo di stato maggiore; ammiraglio ispettore del ruolo
normale del Corpo del genio della Marina; contrammiraglio
del ruolo normale del Corpo di commissariato e del Corpo
delle capitanerie di porto;
c) 61 anni: ammiraglio di divisione del ruolo
normale del Corpo di stato maggiore; contrammiraglio del
ruolo normale del Corpo del genio della Marina; capitano di
vascello del ruolo normale del Corpo di commissariato e del
Corpo delle capitanerie di porto; capitano di vascello dei
ruoli speciali.
«Art. 927 Speciali limiti di eta' per gli ufficiali
dell'Aeronautica militare
1. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio
permanente, oltre il 60° anno di eta', per gli ufficiali
dell'Aeronautica militare, in relazione al grado rivestito
e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti:
a) 65 anni: generale di squadra e generale di
divisione del ruolo normale delle armi; generale ispettore
capo del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;
generale ispettore capo e generale ispettore del ruolo
normale del Corpo di commissariato;
b) 63 anni: generale di squadra aerea del ruolo
naviganti normale; generale di brigata del ruolo normale
delle armi; generale ispettore del ruolo normale del Corpo
del genio aeronautico; brigadiere generale del ruolo
normale del Corpo di commissariato;
c) 61 anni: generale di divisione aerea del ruolo
naviganti normale; colonnello del ruolo normale delle armi;
brigadiere generale del ruolo normale del Corpo del genio
aeronautico; colonnello del ruolo normale del Corpo di
commissariato; colonnello dei ruoli speciali.».
«Art. 935 Applicazione delle norme sulla formazione
- 1. a) - c) (Omissis).
c-bis) mancato superamento da parte degli ufficiali
dei ruoli normali frequentatori delle Accademie del corso
di applicazione e collocamento in congedo nella categoria
del complemento senza obblighi di ferma, a seguito di
accertata non idoneita' in attitudine militare per
l'Esercito e l'Arma dei carabinieri, attitudine
professionale per la Marina e attitudine militare e
professionale per l'Aeronautica e la Sanita' militare,
previo parere favorevole della commissione ordinaria di
avanzamento.».
«Art. 963 Disposizioni generali
- 1. Agli ufficiali del Corpo unico della Sanita'
militare, ammessi ai corsi di specializzazione presso
facolta' universitarie per i quali opera la riserva di
posti per esigenze dell'Amministrazione della difesa, si
applicano gli articoli seguenti.».
«Art. 964 Ammissione ai corsi di specializzazione
1. Gli ufficiali del Corpo unico della Sanita'
militare in servizio permanente che sono ammessi, previa
domanda ovvero all'esito del corso formativo, su
designazione e per le esigenze dell'amministrazione, ai
corsi di specializzazione delle facolta' mediche
universitarie, all'atto dell'iscrizione alla scuola di
specializzazione, sono vincolati a rimanere in servizio per
un periodo di anni pari a due volte e mezzo il numero di
anni prescritto per il conseguimento della
specializzazione. Il vincolo della ferma decorre dalla data
di ammissione ai corsi e la durata dello stesso e'
aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente
ferma contratta, ancora da espletare.
1-bis. Il vincolo di ferma di cui al comma 1 e'
valido anche se contratto prima dell'istituzione del Corpo
unico della Sanita' militare.».
«Art. 965 Proroga della durata dei corsi
1. L'ufficiale del Corpo unico della Sanita' militare
al quale e' stata concessa la proroga prevista
dall'articolo 758, e' vincolato a rimanere in servizio per
un periodo di anni pari al vincolo residuo di cui
all'articolo 964, aumentato dell'anno di proroga
ottenuto.».
«Art. 1084 Personale militare che cessa dal servizio
per infermita'
1. Ai militari deceduti o divenuti permanentemente
inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie
riportate in servizio e per causa di servizio durante
l'impiego inattivita' operative o addestrative, e'
attribuita la promozione al grado superiore il giorno
precedente la cessazione dal servizio, previo parere
favorevole della competente commissione d'avanzamento, che
tiene conto delle circostanze nelle quali si e' verificato
l'evento. La promozione e' attribuita anche oltre il grado
massimo previsto per il ruolo. Ai luogotenenti, e gradi
corrispondenti, puo' essere attribuita la promozione al
grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali
degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina
militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita'
militare per il personale delle Forze armate e del Corpo
unico della Sanita' militare e nel ruolo normale per il
personale dell'Arma dei carabinieri. Se la promozione
comporta la corresponsione di un trattamento economico
inferiore a quello in godimento, all' interessato e'
attribuito un assegno personale pensionabile pari alla
differenza tra il trattamento economico in godimento e
quello spettante nel nuovo grado.».
«Art. 2058 Obblighi di sottufficiali e militari di
truppa in congedo illimitato di notificare i cambiamenti di
residenza e gli espatri
1. I sottufficiali e i militari di truppa inviati in
congedo illimitato devono presentarsi, entro otto giorni
dall'arrivo nel comune di residenza, se appartenenti
all'Esercito italiano, all'Aeronautica militare e alla
Sanita' militare, al Sindaco, e, se appartenenti alla
Marina militare, alla Capitaneria di porto nella cui
circoscrizione si trova il comune di residenza, o, in
mancanza, al Sindaco, per far vistare il foglio di congedo
e dare il proprio recapito; successivamente essi devono
notificare i cambiamenti di residenza anche temporanei,
entro quindici giorni dalla partenza, all'autorita'
suddetta.
2. I militari in congedo illimitato che espatriano,
all'atto dell'arrivo nel Paese estero, devono presentarsi
all'autorita' diplomatica o consolare per comunicare la
loro residenza. Qualora nella localita' manchi il
rappresentante diplomatico o consolare, devono comunicare
la loro residenza al consolato piu' vicino, oppure
direttamente all'organo militare nella cui forza in congedo
sono iscritti.
3. I militari in congedo illimitato che rimpatriano
definitivamente devono presentarsi per dichiarare la loro
residenza:
a) se appartenenti all'Esercito italiano,
all'Aeronautica militare e alla Sanita' militare, al
Sindaco;
b) se appartenenti alla Marina militare, alla
Capitaneria di porto di iscrizione o, in mancanza, al
Sindaco.
4. I Sindaci e le autorita' diplomatiche o consolari
notificano ai competenti organi militari, nel termine di
quindici giorni dalla data della dichiarazione, le denunce
ricevute dai militari in congedo illimitato, nonche' tutte
le notizie e le variazioni ad essi relative.».
«Art. 2059 Richiamo in servizio dei militari di
truppa in congedo illimitato
1. I militari di truppa dell'Esercito italiano, della
Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita'
militare in congedo illimitato possono essere richiamati in
servizio in totalita', ovvero in parte, per classi, per
aliquote di classi, per Arma di provenienza, per Corpo, per
specializzazione, per incarico, per Comando militare, o per
Compartimento marittimo o per Regione aerea.
2. - 3. (Omissis).».
 
Art. 10

Avanzamento

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1035:
1) al comma 1, dopo le parole: «Le Commissioni di vertice e le Commissioni superiori di avanzamento, costituite presso ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e, per il Corpo unico della Sanita' militare, presso lo Stato maggiore della difesa»;
2) al comma 2, le parole: «su proposta del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Capo di stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e, per il Corpo unico della Sanita' militare, del Direttore della Sanita' militare»;
b) dopo l'articolo 1036 e' inserito il seguente:
«Art. 1036-bis (Commissione di vertice della Sanita' militare). - 1. Per la valutazione dei maggiori generali del Corpo unico della Sanita' militare e' costituita presso lo Stato maggiore della difesa una commissione di vertice di cui fanno parte i medesimi membri della commissione superiore d'avanzamento di cui all'articolo 1040-bis, comma 1, lettere a), b) e c), e i tenenti generali del Corpo unico della Sanita' militare.
2. Il Capo di stato maggiore della difesa assume la presidenza della commissione di vertice e il Direttore della Sanita' militare, ovvero il Vice direttore della Sanita' militare se il Direttore riveste la qualifica dirigenziale civile, ne assume la funzione di vice presidente.»;
c) all'articolo 1039, al comma 1, lettera c), le parole: «o del Corpo sanitario aeronautico,» sono soppresse;
d) dopo l'articolo 1040 e' inserito il seguente:
«Art. 1040-bis (Commissione superiore di avanzamento della Sanita' militare). - 1. Per la valutazione degli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare aventi grado da tenente colonnello a brigadiere generale e' costituita la commissione superiore di avanzamento, di cui fanno parte:
a) il Capo di stato maggiore della difesa, che la presiede;
b) il Direttore della Sanita' militare, ove militare, anche se richiamato;
c) un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, per ciascuna Forza armata e per l'Arma dei carabinieri, nominati dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i rispettivi capi di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
d) i tenenti generali e i maggiori generali del Corpo unico della Sanita' militare.
2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore della difesa o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata, o grado corrispondente piu' anziano di grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti.»;
e) all'articolo 1041, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il Direttore della Sanita' militare, ovvero il Vice direttore della Sanita' militare se il Direttore riveste qualifica dirigenziale civile, e' obbligatoriamente consultato dalle Commissioni superiori di avanzamento quando le stesse valutano gli ufficiali delle Forze armate in servizio presso uffici od organi dipendenti.»
f) all'articolo 1044, comma 1, lettera c), le parole: «o sanitario aeronautico» sono soppresse;
g) dopo l'articolo 1045 e' inserito il seguente:
«Art. 1045-bis (Commissione ordinaria di avanzamento della Sanita' militare). - 1. Per gli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare aventi grado da sottotenente a maggiore, e' costituita la commissione ordinaria di avanzamento della Sanita' militare, di cui fanno parte:
a) il Vice direttore della Sanita' militare, che la presiede;
b) un tenente generale o un maggiore generale del ruolo normale della Sanita' militare;
c) un brigadiere generale o colonnello del ruolo normale della Sanita' militare, di ciascuna delle specialita' ai sensi dell'articolo 830-bis, se la valutazione riguarda ufficiali della rispettiva specialita';
d) quattro ufficiali di grado non inferiore a colonnello del ruolo normale, di cui uno dell'Esercito italiano, uno della Marina militare, uno dell'Aeronautica militare e uno dell'Arma dei carabinieri.
2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado e, a parita' di grado, il piu' anziano.»;
h) all'articolo 1047, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e per la compilazione dei quadri del personale appartenente ai ruoli sanitari dei marescialli, sergenti e graduati e' istituita una commissione permanente per la Sanita' militare, costituita come segue:
a) presidente: ufficiale generale;
b) membri ordinari:
1) ufficiali superiori in numero non superiore a cinque, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario;
2) il piu' anziano del ruolo a cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare;
c) membri supplenti.»;
i) all'articolo 1053, al comma 1, dopo le parole: «indica per ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per il Corpo unico della Sanita' militare»;
l) all'articolo 1057, al comma 1, dopo le parole: «degli ufficiali delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e del Corpo unico della Sanita' militare»;
m) all'articolo 1061, al comma 1, dopo le parole: «ha reso eccezionali servizi alle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e alla Sanita' militare»;
n) all'articolo 1062:
1) al comma 1, dopo le parole: «ha reso servizi di eccezionale importanza alle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e alla Sanita' militare»;
2) al comma 6-bis, dopo le parole: «ordinamenti di Forza armata» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»;
o) all'articolo 1066, comma 1, dopo le parole: «di ciascun ruolo di ogni Forza armata» sono inserite le seguenti: «e del Corpo unico della Sanita' militare»;
p) all'articolo 1071:
1) al comma 1-bis, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
2) al comma 4, le parole: «e 907» sono soppresse;
q) all'articolo 1072, comma 2, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
r) all'articolo 1072-bis:
1) alla rubrica, dopo le parole: «e dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Arma dei carabinieri e della Sanita' militare»;
2) al comma 1:
2.1) all'alinea, le parole: «alle tabelle 1, 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «alle tabelle 1, 2, 3, 4 e 4-bis» e dopo le parole: «e del Corpo delle capitanerie di porto» sono inserite le seguenti: «ovvero del Direttore della Sanita' militare»;
2.2) alla lettera c), le parole: «del Corpo sanitario dell'Esercito,» sono soppresse;
2.3) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) quattro per il ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare;»;
2.4) alla lettera d), le parole: «e dell'Aeronautica» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica e della Sanita' militare»;
s) all'articolo 1072-ter, alla rubrica, le parole: «e dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Arma dei carabinieri e della Sanita' militare»;
t) all'articolo 1094-bis:
1) al comma 1, le parole: «e del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare marittimo» e le parole: «e del Corpo sanitario aeronautico» sono soppresse;
2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Al maggiore generale piu' anziano appartenente al Corpo unico della Sanita' militare che ha maturato un periodo di permanenza minima nel grado pari a un anno e' conferito il grado di tenente generale, previo giudizio di idoneita' all'avanzamento, espresso dalla commissione di vertice, ai sensi dell'articolo 1058, comma 2, e secondo le modalita' di cui all'articolo 710 del regolamento. Ferma restando la posizione del Direttore della Sanita' militare, il numero massimo di ufficiali in servizio con il grado di vertice attribuito ai sensi del presente articolo non puo' superare le tre unita'.»;
u) all'articolo 1096, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati. Tali incarichi sono determinati con decreto adottato dal Ministro della difesa:
a) su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Capo di stato maggiore di Forza armata;
b) per l'Arma dei carabinieri, su proposta del Comandante generale, inoltrata tramite il Capo di stato maggiore della difesa;
c) per il Corpo unico della Sanita' militare, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Direttore della Sanita' militare.»;
v) all'articolo 1097, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
«1-ter. L'avanzamento degli ufficiali della Sanita' militare avviene:
a) ad anzianita', per i gradi di tenente, capitano e tenente colonnello;
b) a scelta, per i gradi di maggiore, colonnello, brigadiere generale e maggiore generale.»;
z) all'articolo 1098, al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
aa) al libro quarto, titolo VII, dopo il capo X e' inserito il seguente:
«Capo X-bis - Avanzamento degli ufficiali della Sanita' militare
Art. 1239-bis (Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare). - 1. Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali del Corpo unico della Sanita' militare sono stabiliti dalla tabella 4-bis allegata al presente codice.»;
bb) l'articolo 1261 e' abrogato;
cc) all'articolo 1264, comma 2, alla lettera c), le parole: «del Corpo sanitario marittimo» sono soppresse;
dd) l'articolo 1268 e' abrogato;
ee) dopo l'articolo 1269 e' inserito il seguente:
«Art. 1269-bis (Ufficiali della Sanita' militare). - 1. I titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del Corpo unico della Sanita' militare, in relazione al grado sono i seguenti:
a) maggiore: dieci anni di esercizio della professione nella vita civile;
b) capitano: otto anni di esercizio della professione nella vita civile;
c) tenente: quattro anni di esercizio della professione nella vita civile.
2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.»;
ff) al libro quarto, titolo VII, capo XIII, alla rubrica le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
gg) all'articolo 1273, al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
hh) all'articolo 1280 le parole: «, servizio sanitario», ovunque ricorrono, sono soppresse;
ii) all'articolo 1282:
1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
2) al comma 3, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
ll) all'articolo 1283:
1) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
2) comma 1-bis, le parole: «e l'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, l'Aeronautica militare e la Sanita' militare»;
mm) all'articolo 1287, le parole: «, servizio sanitario», ovunque ricorrono, sono soppresse;
nn) all'articolo 1306:
1) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
2) al comma 1-bis, le parole: «e l'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'Aeronautica militare e per la Sanita' militare»;
oo) all'articolo 1307-bis, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
pp) all'articolo 1308, le parole: «, servizio sanitario», ovunque ricorrono, sono soppresse;
qq) all'articolo 1316, comma 1, dopo le parole: «per ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per la Sanita' militare»;
rr) all'articolo 1318, comma 1, dopo le parole: «dell'Aeronautica militare» sono inserite le seguenti: «, della Sanita' militare»;
ss) all'articolo 1323, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
tt) all'articolo 1323-bis, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
uu) alla tabella 1, i quadri IV e VIII sono abrogati;
vv) alla tabella 2, i quadri III e VIII sono abrogati;
zz) alla tabella 3, i quadri V e X sono abrogati;
aaa) alla tabella 4, il quadro III (specchio C - anno 2027) e' sostituito dal quadro III (specchio C - anno 2027) di cui alla tabella A allegata al presente decreto;
bbb) dopo la tabella 4 e' aggiunta la tabella 4-bis:
1) quadro I di cui alla tabella B allegata al presente decreto;
2) quadro II di cui alla tabella C allegata al presente decreto.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo degli articoli 1035, 1039, 1041,
1044, 1047, 1053, 1057, 1061, 1062, 1066, 1071, 1072,
1072-bis, 1072-ter, 1094-bis, 1096, 1097, 1098, 1264, 1273,
1280, 1282, 1283, 1297, 1306, 1307-bis, 1308, 1316, 1318,
1323, 1323-bis e della tabella 1, tabella 2 e tabella 3 del
citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1035 Norme procedurali
1. Le Commissioni di vertice e le Commissioni
superiori di avanzamento, costituite presso ciascuna Forza
armata e, per il Corpo unico della Sanita' militare, presso
lo Stato maggiore della difesa, sono convocate dal Ministro
della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della
difesa.
2. I componenti delle commissioni ordinarie di
avanzamento sono annualmente designati e convocati dal
Ministro della difesa su proposta del Capo di stato
maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma
dei carabinieri e, per il Corpo unico della Sanita'
militare, del Direttore della Sanita' militare.
3. - 4. (Omissis).».
«Art. 1039 Commissione superiore di avanzamento
dell'Aeronautica militare
- 1. a) - b) (Omissis)
c) dall'ufficiale generale piu' elevato in grado, o
piu' anziano, dell'Arma aeronautica ruolo delle armi o del
Corpo del genio aeronautico, o del Corpo di commissariato
aeronautico, se la valutazione riguarda gli ufficiali della
rispettiva Arma o Corpo.
2. (Omissis).».
«Art. 1041 Altri membri delle Commissioni di vertice
e superiori di avanzamento
1. Il Segretario generale del Ministero della difesa,
ovvero il Vice Segretario generale militare se il
Segretario generale riveste qualifica dirigenziale civile,
e il Direttore nazionale degli armamenti, ovvero il Vice
direttore nazionale degli armamenti militare se il
Direttore nazionale degli armamenti riveste qualifica
dirigenziale civile, partecipano, quali componenti, alla
commissione di vertice della Forza armata di appartenenza,
se non gia' previsto dall'articolo 1036. E'
obbligatoriamente consultato dalle Commissioni di vertice
allorche' la valutazione riguardi ufficiali di Forza armata
diversa da quella di appartenenza in servizio presso uffici
od organi dipendenti.
2. Il Vice Segretario generale e il Vice Direttore
nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se
militari, nonche' il Sottocapo di stato maggiore della
difesa partecipano, quali componenti, alle Commissioni
superiori di avanzamento della Forza armata di
appartenenza, se non gia' previsto dagli articoli
precedenti. Sono obbligatoriamente consultati dalle
Commissioni superiori di avanzamento:
a) il Vice Segretario generale e il Vice Direttore
nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se
militari, quando le Commissioni valutano gli ufficiali di
Forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio
presso gli organi dell'area centrale tecnico
amministrativa;
b) il Sottocapo di stato maggiore della difesa
quando le Commissioni valutano gli ufficiali di Forza
armata diversa da quella di appartenenza, in servizio
presso gli organi interforze dell'area tecnico operativa.
2-bis. Il Direttore della Sanita' militare, ovvero il
Vice direttore della Sanita' militare se il Direttore
riveste qualifica dirigenziale civile, e' obbligatoriamente
consultato dalle Commissioni superiori di avanzamento
quando le stesse valutano gli ufficiali delle Forze armate
in servizio presso uffici od organi dipendenti.».
«Art. 1044 Commissione ordinaria di avanzamento
dell'Aeronautica militare
1. a) - b) (Omissis)
c) da un Ufficiale di grado non inferiore a
colonnello del ruolo normale delle armi dell'Arma
aeronautica, del Corpo del genio aeronautico, o di
commissariato aeronautico, se la valutazione riguarda
ufficiali della rispettiva Arma o Corpo.
2. (Omissis).».
«Art. 1047 Commissioni permanenti
1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad
anzianita' e a scelta, per la compilazione dei relativi
quadri nonche' per l'attribuzione delle qualifiche del
personale appartenente a ciascuno dei ruoli marescialli,
sergenti e volontari in servizio permanente, sono istituite
presso l'Esercito italiano, la Marina militare e
l'Aeronautica militare commissioni permanenti.
2. Ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 e'
cosi' composta:
a) presidente: ufficiale generale;
b) membri ordinari:
1) ufficiali superiori in numero non superiore a
tredici, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di
vicepresidente e il meno anziano quello di segretario;
2) il piu' anziano del ruolo a cui appartiene il
personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno
considerato e che possa far parte della commissione almeno
per l'intero anno solare;
c) membri supplenti.
3. Per eventuali esigenze connesse alla tempistica
delle operazioni di valutazione e ai carichi di lavoro,
possono essere istituite una o piu' sottocommissioni, le
cui attivita' sono subordinate e funzionali a quella della
commissione di cui al comma 1, dalla quale dipendono.
Le sottocommissioni, ove istituite, sono cosi'
composte:
a) presidente: ufficiale di grado inferiore a
quello del presidente della commissione di cui al comma 1 e
non inferiore a tenente colonnello;
b) membri ordinari:
1) ufficiali superiori in numero non superiore a
sette, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di
vicepresidente e il meno anziano quello di segretario;
2) un militare di grado apicale del ruolo cui
appartiene il personale da valutare alla data del 1°
gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della
commissione almeno per l'intero anno solare;
c) membri supplenti.
4. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad
anzianita' e a scelta e per la compilazione dei quadri del
personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e
appuntati e carabinieri e gradi corrispondenti e' istituita
una commissione permanente per l'Arma dei carabinieri,
costituita come segue:
a) presidente: non inferiore a generale di
divisione;
b) membri ordinari: sette ufficiali superiori, dei
quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e
il meno anziano quello di segretario; tre luogotenenti o un
brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente
se si tratta di valutazione di personale del ruolo
ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e carabinieri,
che possano far parte della commissione almeno per l'intero
anno solare, a cui si riferiscono le valutazioni da
effettuare.
b-bis) membri supplenti.
4-bis. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad
anzianita' e a scelta e per la compilazione dei quadri del
personale appartenente ai ruoli sanitari dei marescialli,
sergenti e graduati e' istituita una commissione permanente
per la Sanita' militare, costituita come segue:
a) presidente: ufficiale generale;
b) membri ordinari:
1) ufficiali superiori in numero non superiore a
cinque, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di
vicepresidente e il meno anziano quello di segretario;
2) il piu' anziano del ruolo a cui appartiene il
personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno
considerato e che possa far parte della commissione almeno
per l'intero anno solare;
c) membri supplenti.
5. Il giudizio di idoneita' per l'avanzamento dei
militari di truppa, che comporta la valutazione delle
qualita', capacita' e attitudini in rapporto ai compiti da
svolgere nel grado superiore, e in relazione alle esigenze
di quegli incarichi nel reparto, e' espresso da una
apposita commissione costituita presso ciascun corpo o
reparto d'impiego, composta da almeno tre membri nominati
dal comandante di corpo. Per la partecipazione alla
commissione non e' prevista la corresponsione di alcuna
indennita' o compenso ne' rimborso spese.».
«Art. 1053 Formazione delle aliquote di valutazione
degli ufficiali
1. Il 15 settembre di ogni anno, il Direttore
generale della Direzione generale per il personale
militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna
Forza armata e per il Corpo unico della Sanita' militare,
per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la
formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo.
In tali determinazioni sono inclusi:
a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data
suddetta, hanno raggiunto tutte le condizioni prescritte
dall'articolo 1093;
b) gli ufficiali gia' giudicati idonei e non
iscritti in quadro;
c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perche'
sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato
la sospensione della valutazione o della promozione.
1-bis. - 4. (Omissis).».
«Art. 1057 Sistema di avanzamento a scelta degli
ufficiali
1. Il giudizio di avanzamento a scelta degli
ufficiali delle Forze armate e del Corpo unico della
Sanita' militare discende da un'attivita' valutativa svolta
dalle competenti commissioni di avanzamento, osservando le
modalita' e i criteri stabiliti dalla presente sezione.
2. - 4. (Omissis).».
«Art. 1061 Avanzamento per meriti eccezionali degli
ufficiali
1. L'avanzamento per meriti eccezionali puo' aver
luogo nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio delle
sue attribuzioni ha reso eccezionali servizi alle Forze
armate e alla Sanita' militare e che ha dimostrato di
possedere qualita' intellettuali, di cultura e
professionali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere
in modo eminente le funzioni del grado superiore.
2. - 7. (Omissis).».
«Art. 1062 Avanzamento per meriti eccezionali dei
sottufficiali e dei graduati
1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali
puo' aver luogo nei riguardi del personale, appartenente ai
ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei
sovrintendenti, dei volontari in servizio permanente e
degli appuntati e carabinieri, che nell'esercizio delle
proprie attribuzioni ha reso servizi di eccezionale
importanza alle Forze armate e alla Sanita' militare e che
ha dimostrato di possedere qualita' intellettuali, di
cultura, professionali, cosi' preclare da dare sicuro
affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del
grado superiore.
2. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali
e' formulata dall'ufficiale generale o grado equiparato dal
quale il suddetto personale gerarchicamente dipende ed e'
corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche superiori.
3. Sulla proposta decide, previo parere favorevole
della competente commissione di avanzamento, espresso a
unanimita' di voti:
a) il Direttore generale del personale militare;
b) il Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, per il personale appartenente al ruolo
appuntati e carabinieri.
4. Il personale, riconosciuto meritevole
dell'avanzamento per meriti eccezionali, e' promosso con
decorrenza dalla data della proposta.
Nel caso di piu' sottufficiali con proposte di pari
data, gli stessi sono promossi nell'ordine di iscrizione in
ruolo.
5. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne
reca la motivazione.
6. Il personale, promosso per meriti eccezionali,
prende posto nel ruolo in base all'anzianita' di grado
attribuitagli seguendo i pari grado aventi la stessa
anzianita'.
6-bis. I luogotenenti e gradi corrispondenti
conseguono la promozione per meriti eccezionali nel grado
di sottotenente del ruolo speciale secondo gli ordinamenti
di Forza armata e della Sanita' militare o del ruolo
normale per l'Arma dei carabinieri.».
«Art. 1066 Profili di carriera degli ufficiali
1. I profili di carriera e le modalita' di
avanzamento degli ufficiali in servizio permanente nei vari
gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata e del Corpo
unico della Sanita' militare sono indicati nei capi VII,
VIII, IX e X del presente titolo.».
«Art. 1071 Promozioni annuali degli ufficiali
1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta,
il numero delle promozioni fisse annuali e' stabilito per
ciascun grado dal presente codice.
1-bis. Nell'avanzamento a scelta al grado di maggiore
e gradi corrispondenti di tutti i ruoli normali e speciali
delle Armi e dei Corpi dell'Esercito italiano, della Marina
militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita'
militare il numero annuale di promozioni e' fissato in
tante unita' quanti sono i capitani e gradi corrispondenti
inseriti nell'aliquota di valutazione e giudicati idonei
all'avanzamento.
2. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a
scelta sono promossi alla data del 1° gennaio dell'anno cui
si riferiscono i quadri stessi.
3. Le promozioni ad anzianita' sono conferite con
decorrenza dal giorno del compimento delle anzianita' di
grado richieste, in base alle disposizioni del presente
codice.
4. Le promozioni di cui al presente articolo sono
conferite anche in soprannumero agli organici previsti
dalle norme vigenti. Le eventuali eccedenze che si
determinano in applicazione delle norme di cui al presente
comma sono assorbite con le vacanze che si verificano per
cause diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo
l'applicazione dell'aspettativa per riduzione dei quadri di
cui agli articoli 906.».
«Art. 1072 Promozioni non annuali degli ufficiali
1. (Omissis).
2. Se non diversamente stabilito dal presente codice,
per i gradi degli ufficiali dell'Esercito italiano, della
Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita'
militare, nei quali le promozioni a scelta non si
effettuano tutti gli anni, il quadro di avanzamento e'
formato computando gli anni precedenti nei quali non sono
state disposte promozioni.».
«Art. 1072-bis Promozione dei tenenti colonnelli
dell'Esercito italiano, della Marina militare,
dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e
della Sanita' militare
1. In relazione all'andamento dei ruoli, fermo
restando il numero di promozioni di cui alle tabelle 1, 2,
3, 4 e 4-bis, allegate al presente codice, per
l'avanzamento a scelta al grado di colonnello e gradi
corrispondenti, il numero delle promozioni da attribuire ai
tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con almeno
tredici anni di anzianita' nel grado e' determinato
annualmente con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per il Corpo delle capitanerie di Porto, su
proposta dei Capi di stato maggiore di Forza armata ovvero
dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo delle capitanerie di porto ovvero del Direttore della
Sanita' militare, in misura non superiore a:
a) cinque per i ruoli normali delle Armi varie
dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e
dei naviganti dell'Arma aeronautica;
a-bis) sette per il ruolo normale dell'Arma dei
carabinieri;
b) tre per i ruoli normali del Corpo delle
capitanerie di porto e delle armi dell'Aeronautica
militare;
c) due per i ruoli normali del Corpo del genio
della Marina e del Corpo del genio aeronautico;
c-bis) quattro per il ruolo normale del Corpo unico
della Sanita' militare;
d) uno per i restanti ruoli normali e speciali
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della
Sanita' militare.
2. Se le promozioni previste nell'anno sono pari o
inferiori all'unita', il decreto di cui al comma 1 puo'
essere adottato solo in casi eccezionali, opportunamente
motivati.».
«Art. 1072-ter Ricostruzione della carriera in
determinate situazioni per il personale dell'Esercito
italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare,
dell'Arma dei carabinieri e della Sanita' militare
1. Al personale militare, che ha ricoperto o ricopre
incarichi non a termine presso altre pubbliche
amministrazioni, per i quali e' prevista dalla legge o da
altra fonte normativa la ricostruzione della carriera
all'atto del rientro nell'amministrazione di appartenenza,
salvo sussistano motivi ostativi previsti dalla
legislazione vigente, e' conferita la promozione:
a) fino al grado di tenente colonnello e
corrispondenti con la medesima decorrenza attribuita al
primo dei militari promossi che lo avrebbe seguito nei
ruoli di provenienza;
b) al grado di colonnello o di generale di brigata
e corrispondenti qualora, oltre al possesso dei requisiti
previsti dalle specifiche disposizioni normative, il
medesimo personale abbia rivestito nei predetti incarichi
la qualifica di dirigente di seconda fascia,
rispettivamente, di livello intermedio o iniziale ovvero di
quello apicale o superiore o equiparate, con la medesima
decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo
avrebbe seguito nei ruoli di provenienza.
2. Gli ufficiali di cui al comma 1 sono riposizionati
in ruolo in posizione immediatamente antecedente a quella
conseguita dal pari aliquota promosso che ha ottenuto il
miglior posizionamento tra coloro che lo seguivano nel
ruolo e nel grado di provenienza.
3. Al rientro nell'amministrazione di appartenenza,
il periodo di servizio prestato con l'incarico di generale
di divisione o gradi corrispondenti presso altre pubbliche
amministrazioni costituisce elemento di valutazione ai fini
della nomina a generale di corpo d'armata e gradi
corrispondenti.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano in relazione al servizio prestato nel contingente
speciale del personale addetto al Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione
per la sicurezza di cui all'articolo 21 della legge 3
agosto 2007, n. 124.».
«Art. 1094-bis Attribuzione del grado di vertice per
alcuni ruoli
1. All'ufficiale piu' anziano appartenente ai ruoli
normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo
di commissariato e del Corpo di commissariato militare
marittimo della Marina militare, delle Armi
dell'Aeronautica militare, del Corpo di commissariato
aeronautico dell'Aeronautica militare, che ha maturato un
periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di
maggior generale o grado corrispondente, previo giudizio di
idoneita' all'avanzamento, espresso dalla commissione di
vertice della Forza armata di appartenenza, ai sensi
dell'articolo 1058, comma 2, e secondo le modalita' di cui
all'articolo 710 del regolamento, e' conferito il grado di
tenente generale o grado corrispondente.
1-bis. Al maggiore generale piu' anziano appartenente
al Corpo unico della Sanita' militare che ha maturato un
periodo di permanenza minima nel grado pari a un anno e'
conferito il grado di tenente generale, previo giudizio di
idoneita' all'avanzamento, espresso dalla commissione di
vertice competente, ai sensi dell'articolo 1058, comma 2, e
secondo le modalita' di cui all'articolo 710 del
regolamento. Ferma restando la posizione del Direttore
della Sanita' militare, il numero massimo di ufficiali in
servizio con il grado di vertice attribuito ai sensi del
presente articolo non puo' superare le tre unita'.
2. Il conferimento e' effettuato in sovrannumero
rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente
codice per il grado di generale di corpo d'armata o grado
corrispondente e, in deroga all'articolo 1078, non da'
luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o
grado corrispondente.».
«Art. 1096 Requisiti speciali
1. L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per
essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al
ruolo di appartenenza:
a) aver maturato gli anni di permanenza minima
indicati per ciascun grado e aver compiuto i periodi minimi
di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso
enti e reparti e d'imbarco previsti dal presente codice;
b) essere in possesso dei titoli e aver superato
gli esami e i corsi stabiliti con decreto del Ministro
della difesa.
2. Ai fini della valutazione per l'avanzamento, i
previsti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di
servizio e di imbarco possono essere svolti, in tutto o in
parte, nel grado immediatamente inferiore, se espressamente
disposto dal presente codice.
3. I predetti periodi devono essere svolti presso
comandi, unita', reparti ed enti organicamente previsti o
costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o
logistico, anche in ambito internazionale.
4. Il periodo di comando prescritto ai fini
dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di
funzioni che comportino attribuzioni, oltre che
disciplinari, di addestramento e di impiego.
5. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto
ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto
nell'esercizio di funzioni proprie del ruolo di
appartenenza.
6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche,
di servizio e di imbarco possono essere compiuti anche in
incarichi equipollenti a quelli indicati. Tali incarichi
sono determinati con decreto adottato dal Ministro della
difesa:
a) su proposta del Capo di stato maggiore della
difesa, sentito il Capo di stato maggiore di Forza armata;
b) per l'Arma dei carabinieri, su proposta del
Comandante generale, inoltrata tramite il Capo di stato
maggiore della difesa;
c) per il Corpo unico della Sanita' militare, su
proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito
il Direttore della Sanita' militare.».
«Art. 1097 Forme di avanzamento
1. L'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
avviene:
a) ad anzianita', per i gradi di tenente, capitano
e tenente colonnello e gradi corrispondenti;
b) a scelta, per i gradi di maggiore, colonnello,
generale di brigata, generale di divisione e generale di
corpo d'armata e gradi corrispondenti.
1-bis. L'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei
carabinieri avviene:
a) ad anzianita', per i gradi di tenente e
capitano;
b) a scelta, per i gradi di maggiore, tenente
colonnello, colonnello, generale di brigata, generale di
divisione e generale di corpo d'armata.
1-ter. L'avanzamento degli ufficiali della Sanita'
militare avviene:
a) ad anzianita', per i gradi di tenente, capitano
e tenente colonnello;
b) a scelta, per i gradi di maggiore, colonnello,
brigadiere generale e maggiore generale.».
«Art. 1098 Mancato superamento di corsi ed esami
prescritti ai fini dell'avanzamento
1. Gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina
militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita'
militare che non superano i corsi e gli esami prescritti ai
fini dell'avanzamento sono ammessi a ripeterli. Se non li
superano nuovamente, possono richiedere, a domanda, di
ripeterli per una sola volta dopo che sono trascorsi almeno
tre anni dal mancato superamento.
2. (Omissis).».
«Art. 1264 Ufficiali dei vari Corpi della Marina
militare
1. Per l'avanzamento degli ufficiali di complemento
della Marina militare dei vari Corpi, con il grado capitano
di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di
vascello, e' prescritto un corso di istruzione e 3 mesi di
esperimento pratico.
2. I periodi di imbarco e di servizio validi ai fini
dell'avanzamento, in sostituzione delle condizioni di cui
al comma 1 e in relazione al grado e al corpo di
appartenenza sono i seguenti:
a) capitano di corvetta, tenente di vascello e
sottotenente di vascello del Corpo di stato maggiore: 1
anno di imbarco;
b) capitano di corvetta, tenente di vascello e
sottotenente di vascello del Corpo del genio della Marina:
1 anno di imbarco o di servizio tecnico;
c) capitano di corvetta, tenente di vascello e
sottotenente di vascello, del Corpo di commissariato
marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto: 1 anno di
servizio.».
«Art. 1273 Avanzamento a scelta
1. L'avanzamento a scelta del personale appartenente
ai ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della
Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita'
militare avviene secondo le modalita' e le valutazioni di
cui all'articolo 1059.
2. - 4. (Omissis).».
«Art. 1280 Condizioni particolari per l'avanzamento
dei marescialli della Marina militare
1. (Omissis).
2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da
capo di 2^ classe a capo di 1^ classe della Marina
militare, in relazione alla categoria o specialita' o
specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati:
a) nocchieri, specialisti del sistema di
combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 6
anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;
c) supporto e servizio amministrativo/logistico: 3
anni;
d) incursori, fucilieri di marina, palombari,
specialisti di volo: 6 anni.
3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da
capo di 1^ classe a primo maresciallo della Marina
militare, in relazione alla categoria o specialita' o
specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati:
a) nocchieri, specialisti del sistema di
combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8
anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni;
c) supporto e servizio amministrativo/logistico: 4
anni;
d) nocchieri di porto: 3 anni;
e) incursori, fucilieri di marina, palombari,
specialisti di volo: 7 anni.
4. - 5. (Omissis).».
«Art. 1282 Avanzamento a scelta al grado di
luogotenente per il personale militare dell'Esercito
italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare
e della Sanita' militare
1. All'avanzamento a scelta al grado di luogotenente
sono ammessi i primi marescialli:
a) che hanno maturato il periodo minimo di
permanenza nel grado previsto all'articolo 1278, comma 1,
lettera b);
b) iscritti nei quadri di avanzamento e non
promossi.
2. I primi marescialli giudicati idonei e iscritti
nel quadro d'avanzamento a scelta sono promossi al grado
superiore, nell'ordine della graduatoria di merito, nel
limite dei posti disponibili di cui al successivo comma 3.
3. Il numero delle promozioni da conferire
annualmente e' stabilito in misura non superiore a 1/47
dell'organico dei rispettivi ruoli dei marescialli
dell'Esercito italiano, della Marina militare,
dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare, di cui
all'articolo 798-bis, comma 1, ovvero di quelli previsti
nel decreto di cui all'articolo 2207.
4. - 5. (Omissis).».
«Art. 1283 Articolazione della carriera
Lo sviluppo di carriera dei sergenti dell'Esercito
italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare
e della Sanita' militare prevede i seguenti gradi
gerarchici:
a) sergente;
b) sergente maggiore: secondo capo per la Marina
militare;
c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto per
la Marina militare.
1-bis. Ai sergenti maggiori capi e gradi
corrispondenti puo' essere conferita la seguente qualifica:
sergente maggiore aiutante per l'Esercito italiano,
l'Aeronautica militare e la Sanita' militare; secondo capo
aiutante per la Marina militare.».
«Art. 1287 Condizioni particolari per l'avanzamento
dei sergenti della Marina militare
1. Oltre a quanto disposto dall'articolo 1137, ai
sergenti della Marina militare si applicano anche i
seguenti commi.
2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da
sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla
categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza,
sono cosi' determinati:
a) nocchieri, specialisti del sistema di
combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 5
anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 5 anni;
c) supporto e servizio amministrativo/logistico: 4
anni;
d) nocchieri di porto: 2 anni;
e) incursori, fucilieri di marina, palombari,
specialisti di volo: 5 anni.
3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da
2° capo a 2° capo scelto della Marina militare, in
relazione alla categoria o specialita' o specializzazione
di appartenenza, sono cosi' determinati:
a) nocchieri, specialisti del sistema di
combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8
anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni;
c) supporto e servizio amministrativo/logistico: 5
anni;
d) nocchieri di porto: 4 anni;
e) incursori, fucilieri di marina, palombari,
specialisti di volo: 7 anni.
3-bis. Per le categorie e specialita' di cui ai commi
2, lettera e), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi
indicati possono essere svolti anche in reparti operativi,
definiti dall'ordinamento di Forza armata.
4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli
anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei
gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.
4-bis. L'eventuale modifica della suddivisione in
categorie, specialita' e abilitazioni, che comporta il
transito di una specialita' ad un'altra categoria con
periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la
categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini
dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco piu'
favorevoli.».
«Art. 1306 Articolazione della carriera
1. Lo sviluppo di carriera dei volontari in servizio
permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare,
dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare prevede
i seguenti gradi gerarchici:
a) graduato o grado corrispondente;
b) graduato scelto o grado corrispondente;
c) graduato capo o grado corrispondente;
d) primo graduato o grado corrispondente.
1-bis. Ai primi graduati, e gradi corrispondenti,
puo' essere conferita la seguente qualifica: graduato
aiutante per l'Esercito italiano, per l'Aeronautica
militare e per la Sanita' militare; sottocapo aiutante per
la Marina militare.».
«Art. 1307-bis Attribuzione della qualifica di
graduato aiutante e di sottocapo aiutante ai primi graduati
e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina
militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita'
militare
1.Per l'attribuzione della qualifica di graduato
aiutante e di sottocapo aiutante sono inseriti in
un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31
dicembre di ogni anno i primi graduati e gradi
corrispondenti in possesso dei seguenti requisiti:
a) cinque anni di anzianita' di grado;
b) assenza delle condizioni di cui all'articolo
1051;
c) aver riportato nel triennio precedente alla data
di formazione dell'aliquota, in sede di valutazione
caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla
media» o giudizio equivalente secondo i criteri definiti
dalla Direzione generale per il personale militare;
d) non aver riportato nel biennio precedente alla
data di formazione dell'aliquota sanzioni disciplinari piu'
gravi della consegna.
2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a
quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di
grado previsto dal comma 1, lettera a).
3.
4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al
comma 1 per i motivi di cui all'articolo 1051, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei
giudizi di avanzamento.
4-bis. I primi graduati e gradi corrispondenti
esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al
comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima
aliquota successiva alla data di maturazione di tali
requisiti e la qualifica di graduato aiutante e di
sottocapo aiutante e' conferita a decorrere dal giorno
successivo a tale data.».
«Art. 1308 Condizioni particolari per l'avanzamento
dei volontari della Marina militare
1. Il personale appartenente al ruolo dei volontari
in servizio permanente della Marina militare per essere
valutato deve, a seconda della categoria o specialita' o
specializzazione di appartenenza, in aggiunta a quanto
disposto dall'articolo 1137, aver compiuto i periodi minimi
di imbarco.
2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da
sottocapo di 2^ classe a sottocapo di 1^ classe, in
relazione alla categoria o specialita' o specializzazione
di appartenenza, sono cosi' determinati:
a) nocchieri, specialisti del sistema di
combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 6
anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni;
c) supporto e servizio amministrativo/logistico: 3
anni;
d) incursori, fucilieri di marina, palombari,
specialisti di volo: 6 anni.
3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da
sottocapo di 1^ classe a sottocapo scelto della Marina
militare, in relazione alla categoria o specialita' o
specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati:
a) nocchieri, specialisti del sistema di
combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8
anni;
b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni;
c) supporto e servizio amministrativo/logistico: 4
anni;
d) nocchieri di porto: 3 anni;
e) incursori, fucilieri di marina, palombari,
specialisti di volo: 7 anni.
3-bis. Per le categorie e specialita' di cui ai commi
2, lettera d), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi
indicati possono essere svolti anche in reparti operativi,
definiti dall'ordinamento di Forza armata.
4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli
anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei
gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma.
4-bis. Per i nocchieri di porto di cui al comma 3,
lettera d) i relativi periodi possono essere soddisfatti,
in tutto o in parte, anche con la permanenza presso uffici
territoriali, reparti operativi o componenti specialistiche
in incarichi attinenti alla categoria, specialita' e
abilitazione di appartenenza.
4-ter. L'eventuale modifica della suddivisione in
categorie, specialita' e abilitazioni che comporta il
transito di una specialita' ad un'altra categoria, con
periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la
categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini
dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco piu'
favorevoli.».
«Art. 1316 Condizioni particolari per l'avanzamento
dei volontari della Marina militare
1. L'avanzamento di cui ai precedenti articoli ha
luogo ad anzianita', senza che occorra determinare aliquota
di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneita'
fisica. I militari sono valutati dagli organi competenti,
per ciascuna Forza armata e per la Sanita' militare, a
esprimere giudizi di avanzamento.
2. (Omissis).».
«Art. 1318 Nomina al grado vertice dei ruoli
marescialli e ispettori
1. I graduati e i militari di truppa dell'Esercito
italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare,
della Sanita' militare e dell'Arma dei carabinieri, in
godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di
prima categoria con diritto agli assegni di
superinvalidita' di cui alla lettera A e alla lettera
A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E), annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
possono, a domanda, conseguire la nomina a luogotenente.
2. (Omissis).».
«Art. 1323 Attribuzione della qualifica di primo
luogotenente ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della
Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita'
militare
1. Per l'attribuzione della qualifica di primo
luogotenente sono inseriti in un'aliquota determinata con
decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i
luogotenenti in possesso dei seguenti requisiti: alla data
di formazione dell'aliquota secondo i criteri definiti
dalla Direzione generale per il personale militare nel
biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota
2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a
quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di
grado previsto dal comma 1, lettera a).
3.
4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al
comma 1 per i motivi di cui all'articolo 1051, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei
giudizi di avanzamento.
4-bis. I luogotenenti esclusi dalle aliquote per
mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d),
sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di
maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale e'
conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.».
«Art. 1323-bis Attribuzione della qualifica di primo
luogotenente ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della
Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita'
militare
1. Per l'attribuzione della qualifica ((di sergente
maggiore aiutante o di secondo capo aiutante))
sono
inseriti in un'aliquota determinata con decreto
dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i sergenti
maggiori capie gradi corrispondenti in possesso dei
seguenti requisiti:
a) sei anni di anzianita' di grado;
b) assenza delle condizioni di cui all'articolo
1051;
c) aver riportato nel triennio precedente alla data
di formazione dell'aliquota, in sede di valutazione
caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla
media» o giudizio equivalente secondo i criteri definiti
dalla Direzione generale per il personale militare;
d) non aver riportato nel biennio precedente alla
data di formazione dell'aliquota sanzioni disciplinari piu'
gravi della consegna.
2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a
quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di
grado di permanenza previsto al comma 1, lettera a).
3.
4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al
comma 1 per i motivi di cui all'articolo 1051, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei
giudizi di avanzamento.
4-bis. I sergenti maggiori capi e gradi
corrispondenti esclusi dalle aliquote per mancanza dei
requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti
nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di
tali requisiti e la qualifica di sergente maggiore aiutante
o di secondo capo aiutante e' conferita a decorrere dal
giorno successivo a tale data.».
«Tabella 1: Esercito
Omissis.
Quadro IV: (abrogato)
Omissis.
Quadro VIII: (abrogato)
Omissis.».
«Tabella 2: Marina
Omissis.
Quadro III:(abrogato)

Omissis.
Quadro VIII (abrogato)

Omissis.».
«Tabella 3: Aeronautica
Omissis.
Quadro V: (abrogato)

Omissis.
Quadro X:(abrogato)

Omissis.».
 
Art. 11

Disciplina militare

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1378, al comma 1:
1) alla lettera a):
1.1) al numero 3), dopo le parole: «stessa Forza armata» sono inserite le seguenti: «o al Corpo unico della Sanita' militare»;
1.2) al numero 4), dopo le parole: «a Forze armate diverse» sono inserite le seguenti: «o al Corpo unico della Sanita' militare»;
2) dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) al Direttore della Sanita' militare, ovvero al Vice direttore della Sanita' militare se il Direttore riveste qualifica dirigenziale civile, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio o in congedo del Corpo unico della Sanita' militare;»;
b) all'articolo 1380, al comma 3, lettera b), dopo le parole: «il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri» sono inserite le seguenti: «, il Direttore della Sanita' militare»;
c) all'articolo 1382:
1) al comma 3, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) al ruolo normale, per gli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare.»;
2) al comma 4, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) per la Sanita' militare:
1) tra gli ufficiali del ruolo normale, per gli appartenenti al medesimo ruolo;
2) in numero di due dal ruolo normale e in numero di due dal ruolo speciale, per gli ufficiali del ruolo speciale.»;
d) all'articolo 1385, al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) se i giudicandi appartengono a piu' di tre Forze armate, e' tratto un membro da ciascuna Forza armata e il componente meno elevato in grado o meno anziano deve essere della stessa Forza armata del presidente ovvero della Forza armata del giudicando di minor grado o di minore anzianita', fermo restando che per ciascun giudicando e' tratto almeno un membro dalla medesima Forza armata.»;
e) dopo l'articolo 1464 e' inserito il seguente:
«Art. 1464-bis (Disposizioni di coordinamento in materia di disciplina militare per il Corpo unico della Sanita' militare). - 1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche al Corpo unico della Sanita' militare.».

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo degli articoli 1378, 1380, 1382 e
1385 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 1378 Autorita' competenti a ordinare
l'inchiesta formale
1. La decisione di sottoporre un militare a inchiesta
formale spetta alle seguenti autorita':
a) al Ministro della difesa se si tratti di:
1) ufficiali generali o colonnelli o gradi
corrispondenti;
2) ufficiali o sottufficiali assegnati a enti,
comandi e reparti di altra Forza armata;
3) militari corresponsabili appartenenti alla
stessa Forza armata o al Corpo unico della Sanita'
militare, ma dipendenti da autorita' diverse;
4) militari corresponsabili appartenenti a Forze
armate diverse o al Corpo unico della Sanita' militare,
anche quando ricorre l'ipotesi di connessione tra i fatti a
loro ascritti;
b) al Capo di stato maggiore della difesa,
nell'area di competenza, nei confronti del personale
militare dipendente;
c) al Segretario generale della difesa o al
Direttore nazionale degli armamenti, se militari, ovvero,
quando gli stessi rivestono la qualifica dirigenziale
civile, al Vice Segretario generale o al Vice direttore
nazionale degli armamenti, nei confronti del personale
militare dipendente, dell'area tecnico-amministrativa e
dell'area tecnico-industriale;
d) ai Capi di stato maggiore, sul personale
militare in servizio presso reparti e uffici dei rispettivi
stati maggiori e organismi centrali di Forza armata;
d-bis) al Comandante del Comando operativo di
vertice interforze, nell'area di competenza, nei confronti
del personale militare dipendente;
e) al Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri:
1) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
2) per gli altri militari dell'Arma, se non
provvedono le autorita' di cui alle lettere h) e i);
e-bis) al Direttore della Sanita' militare, ovvero
al Vice direttore della Sanita' militare se il Direttore
riveste qualifica dirigenziale civile, per gli ufficiali, i
sottufficiali e i volontari in servizio o in congedo del
Corpo unico della Sanita' militare;
f) - i) (Omissis).».
«Art. 1380 Composizione delle commissioni di
disciplina
1. - 2. (Omissis).
3. Non possono far parte della commissione di
disciplina:
a) gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari
di Stato in carica;
b) il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi e
i Sottocapi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare, gli ufficiali
generali o ammiragli addetti allo Stato maggiore della
difesa, agli Stati maggiori dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare, il Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri, il Direttore della
Sanita' militare;
c) - m) (Omissis).».
«Art. 1382 Commissioni di disciplina per gli altri
ufficiali
1. - 2. (Omissis).
3. Il presidente, deve appartenere:
a) a una qualsiasi delle Armi per gli ufficiali
dell'Esercito italiano;
b) al Corpo di stato maggiore, per gli ufficiali
della Marina militare;
c) al ruolo naviganti, per gli ufficiali
dell'Aeronautica militare;
d) al ruolo normale, per gli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri;
d-bis) al ruolo normale, per gli ufficiali del
Corpo unico della Sanita' militare.
4. I membri in relazione all'Arma, al Corpo o al
ruolo del giudicando, sono scelti:
a) per l'Esercito italiano:
1) promiscuamente tra gli ufficiali delle Armi,
per gli appartenenti ai ruoli delle Armi;
2) in numero di due, promiscuamente, tra gli
ufficiali delle Armi e in numero di due tra gli ufficiali
del Corpo o del ruolo di appartenenza, per gli altri
ufficiali;
b) per la Marina militare:
1) tra gli ufficiali del Corpo di stato maggiore,
per gli appartenenti al medesimo Corpo;
2) in numero di due dal Corpo di stato maggiore e
in numero di due dal Corpo di appartenenza, per gli altri
ufficiali;
c) per l'Aeronautica militare:
1) tra gli ufficiali del ruolo naviganti, per gli
appartenenti al medesimo ruolo;
2) in numero di due dal ruolo naviganti e in
numero di due dal ruolo o dal Corpo di appartenenza, per
gli altri ufficiali;
d) per l'Arma dei carabinieri:
1) tra gli ufficiali del ruolo normale, per gli
appartenenti al medesimo ruolo;
2) in numero di due dal ruolo normale e in numero
di due dal ruolo di appartenenza, per gli altri ufficiali;
d-bis) per la Sanita' militare:
1) tra gli ufficiali del ruolo normale, per gli
appartenenti al medesimo ruolo;
2) in numero di due dal ruolo normale e in numero
di due dal ruolo speciale, per gli ufficiali del ruolo
speciale.
5. L'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano
assume le funzioni di segretario.».
«Art. 1385 Commissioni di disciplina per militari
appartenenti a diverse Forze armate
1. Per la formazione della commissione di disciplina
a carico di piu' militari appartenenti a Forze armate
diverse, il presidente e' tratto dalla Forza armata cui
appartiene il piu' elevato in grado o piu' anziano.
2. Per la scelta degli altri quattro membri:
a) se il numero dei giudicandi e' di due, tre
membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene il
meno elevato in grado o meno anziano e un membro e' tratto
dalla Forza armata cui appartiene il presidente;
b) se il numero dei giudicandi e' superiore a due,
ed essi appartengano a due Forze armate, tre membri sono
tratti dalla Forza armata cui appartiene il giudicando meno
elevato in grado o meno anziano e uno e' tratto dalla Forza
armata cui appartiene il presidente. Nel caso che il piu'
elevato in grado o piu' anziano e il meno elevato in grado
o meno anziano appartengano alla stessa Forza armata, per
la scelta dei membri sara' considerato meno elevato in
grado il giudicando di minor grado o di minore anzianita'
appartenente alla Forza armata diversa da quella cui
appartiene il presidente;
c) se il numero dei giudicandi e' superiore a due
ed essi appartengano a tre Forze armate, sono tratti due
membri da ciascuna delle due Forze armate diverse da quella
cui appartiene il presidente;
d) se i giudicandi appartengono a piu' di tre Forze
armate, e' tratto un membro da ciascuna Forza armata e il
componente meno elevato in grado o meno anziano deve essere
della stessa Forza armata del presidente ovvero della Forza
armata del giudicando di minor grado o di minore
anzianita', fermo restando che per ciascun giudicando e'
tratto almeno un membro dalla medesima Forza armata.».
 
Art. 12

Trattamento economico e previdenziale

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1776, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al personale del Corpo unico della Sanita' militare si applicano le previsioni normative sul trattamento economico, previdenziale, di quiescenza, di assistenza, di benessere, sulle invalidita' di servizio ed esercizio dei diritti sociali previste per il personale di Esercito italiano, Marina militare e Aeronautica militare.
1-ter. Per il personale militare transitato nel Corpo unico della Sanita' militare, l'attuazione del comma 1-bis non puo' comportare un trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo di provenienza. Le eventuali differenze retributive sono attribuite sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti economici.»;
b) all'articolo 1811, comma 1, lettera b), dopo le parole: «Aeronautica militare» sono aggiunte le seguenti: «e Corpo unico della Sanita' militare»;
c) all'articolo 1913, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati reclutati nel Corpo unico della Sanita' militare sono iscritti d'ufficio rispettivamente al fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri, al fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri e al fondo di previdenza graduati dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.
2-ter. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati in servizio transitati nel Corpo unico della Sanita' militare rimangono iscritti ai rispettivi fondi previdenziali integrativi di cui al comma 1.».

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo degli articoli 1776, 1811 e 1913
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1776 Ambito soggettivo di applicazione
1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare si applicano le
disposizioni contenute nel presente libro.
1-bis. Al personale del Corpo unico della Sanita'
militare si applicano le previsioni normative sul
trattamento economico, previdenziale, di quiescenza, di
assistenza, di benessere, sulle invalidita' di servizio ed
esercizio dei diritti sociali previste per il personale di
Esercito italiano, Marina militare e Aeronautica militare.
1-ter. Per il personale militare transitato nel Corpo
unico della Sanita' militare, l'attuazione del comma 1-bis
non puo' comportare un trattamento economico, previdenziale
e di quiescenza, inferiore a quello che sarebbe spettato
nel ruolo di provenienza. Le eventuali differenze
retributive sono attribuite sotto forma di assegno ad
personam riassorbibile con i futuri miglioramenti
economici.».
«Art. 1811 Attribuzione stipendiale
1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali
superiori, nel caso di promozione o maturazione
dell'anzianita' di servizio dal conseguimento della nomina
a ufficiale o della qualifica di aspirante, lo stipendio
nella nuova posizione e' determinato considerando la
differenza tra gli anni di servizio computabili e il numero
degli anni di seguito indicati per ciascun grado:
a) Esercito italiano e Marina militare:
1) generale di corpo d'armata e gradi
corrispondenti, anni ventotto;
2) generale di divisione e gradi corrispondenti,
anni ventisei;
3) generale di brigata e gradi corrispondenti,
anni ventiquattro;
4) colonnello e gradi corrispondenti con
ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a
ufficiale o della qualifica di aspirante, anni
ventiquattro;
5) colonnello e gradi corrispondenti, anni
diciannove;
6) tenente colonnello e gradi corrispondenti con
ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a
ufficiale o della qualifica di aspirante, anni
ventiquattro;
7) tenente colonnello e gradi corrispondenti,
anni diciannove;
8) maggiore e gradi corrispondenti con ventitre'
anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale
o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
9) maggiore e gradi corrispondenti con tredici
anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale
o della qualifica di aspirante, anni quindici;
b) Aeronautica militare e Corpo unico della Sanita'
militare:
1) generale di squadra aerea e gradi
corrispondenti, anni ventisei;
2) generale di divisione aerea e gradi
corrispondenti, anni venticinque;
3) generale di brigata aerea e gradi
corrispondenti, anni ventiquattro;
4) colonnello con ventitre' anni di servizio dal
conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di
aspirante, anni ventiquattro;
5) colonnello, anni diciannove;
6) tenente colonnello, con ventitre' anni di
servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della
qualifica di aspirante, anni ventiquattro;
7) tenente colonnello, anni diciannove;
8) maggiore con ventitre' anni di servizio dal
conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di
aspirante, anni ventiquattro;
9) maggiore con tredici anni di servizio dal
conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di
aspirante, anni quindici.
2. - 3. (Omissis).».
«Art. 1913 Fondi previdenziali integrativi
1. Fermo restando quanto previsto per i dipendenti
pubblici dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
in materia di previdenza complementare, gli ufficiali, i
sottufficiali, i graduati, i sovrintendenti, gli appuntati
in servizio permanente e i carabinieri sono iscritti
d'ufficio ai seguenti fondi previdenziali integrativi, tra
loro indipendenti e a gestione separata, amministrati dalla
Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'articolo
74 del regolamento:
a) fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito
italiano e dell'Arma dei carabinieri;
b) fondo di previdenza ufficiali della Marina
militare;
c) fondo di previdenza ufficiali dell'Aeronautica
militare;
d) fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito
italiano e dell'Arma dei carabinieri;
e) fondo di previdenza sovrintendenti, appuntati e
carabinieri;
f) fondo di previdenza sottufficiali della Marina
militare;
g) fondo di previdenza sottufficiali
dell'Aeronautica militare;
g-bis) fondo di previdenza graduati dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica
militare.
1-bis. E' iscritto d'ufficio ai pertinenti fondi di
cui al comma 1 anche il personale militare richiamato in
servizio ai sensi dell'articolo 806. Il computo degli anni
di iscrizione al fondo decorre dalla data di avvenuto
richiamo in servizio.
2. L'Ordinario militare, gli ispettori e i cappellani
militari in servizio permanente sono iscritti d'ufficio al
fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e
dell'Arma dei carabinieri.
2-bis. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati
reclutati nel Corpo unico della Sanita' militare sono
iscritti d'ufficio rispettivamente al fondo di previdenza
ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei
carabinieri, al fondo di previdenza sottufficiali
dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri e al
fondo di previdenza graduati dell'Esercito italiano, della
Marina militare e dell'Aeronautica militare.
2-ter. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati in
servizio transitati nel Corpo unico della Sanita' militare
rimangono iscritti ai rispettivi fondi previdenziali
integrativi di cui al comma 1
3. L'iscrizione del personale militare ai fondi viene
meno all'atto della cessazione dal servizio permanente,
anche in caso di trattenimento o di richiamo in servizio,
salvo quanto previsto dal comma 1-bis.
3-bis. L'iscrizione d'ufficio non si attua nei
confronti del personale che, in ragione degli anni residui
di servizio effettivo, non ha la possibilita' di maturare
il diritto all'indennita' supplementare di cui all'articolo
1914, comma 1.
3-ter. Il personale militare impiegato a tempo
indeterminato, ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124,
che rientra nel ruolo di provenienza e' iscritto al
relativo fondo di previdenza se, in ragione degli anni di
servizio residui, puo' maturare il diritto all'indennita'
supplementare ai sensi dell'articolo 1914 del presente
codice. Il computo degli anni di iscrizione al fondo
decorre dalla data di reiscrizione nei ruoli di
provenienza.».
 
Art. 13

Disposizioni transitorie
e finali in materia di ordinamento

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2188:
1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
2) al comma 1, all'alinea, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
b) dopo l'articolo 2188-quinquies e' inserito il seguente:
«Art. 2188-sexies (Disposizioni transitorie e finali in materia di ordinamento della Sanita' militare). - 1. Nelle more della costituzione del Corpo unico della Sanita' militare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 188-bis, il Direttore della Sanita' militare e' nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei Corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare che rivestono il grado di tenente generale e maggiore generale e gradi corrispondenti, ovvero tra i dirigenti civili, provenienti dal settore pubblico o privato, in possesso di esperienza dirigenziale altamente qualificata in ambito sanitario.
2. Se il Direttore della Sanita' militare nominato ai sensi del comma 1, all'atto della nomina, riveste il grado di maggiore generale, gli e' conferito il grado di tenente generale, in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal codice.
3. Il Direttore nominato ai sensi del comma 1:
a) dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni di carattere tecnico-operativo connesse con il sostegno dell'operativita' delle Forze armate e con le attivita' proprie della Sanita' di aderenza, dal Capo di stato maggiore della difesa;
b) rimane in carica per tre anni e, se militare, ove raggiunto il limite di eta', e' richiamato in servizio d'autorita' fino al termine del mandato.
4. Il Direttore di cui al comma 1 e' posto a capo di apposita struttura costituita al fine di:
a) porre in essere le azioni di cui al comma 5 per l'istituzione della Direzione della Sanita' militare;
b) avviare il riassetto e la razionalizzazione delle strutture sanitarie di cui al comma 7.
5. Sono adottate, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le disposizioni tecniche di cui all'articolo 187 per la ridefinizione dell'ordinamento dell'organo centrale della Sanita' militare di cui all'articolo 188-quater.
6. Fino all'adozione delle disposizioni di cui al comma 5, rimangono in funzione la struttura organizzativa della Sanita' militare costituita nell'ambito dell'Area tecnico-operativa del Ministero della difesa, di cui si avvale il Direttore della Sanita' militare, e gli organi direttivi delle Forze armate, di cui all'articolo 188, comma 1, lettere a) e c), vigente fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente articolo.
7. Con uno o piu' decreti di cui all'articolo 187, su iniziativa del Direttore della Sanita' Militare, sono adottate, entro centottanta giorni dall'emanazione delle disposizioni di cui al comma 5, le disposizioni tecniche attuative per il riassetto e la razionalizzazione della formazione sanitaria, della sanita' di aderenza e della sanita' di sostegno territoriale, anche previa ridefinizione delle competenze areali della rete di erogazione dei servizi sanitari di assistenza territoriale.
8. Nelle attivita' di cui al comma 7 per la riorganizzazione delle strutture sanitarie di aderenza e degli assetti medici di urgenza, si tiene conto della loro prioritaria destinazione a tutela della salute dei militari nell'ambito delle operazioni nazionali e internazionali, in tempo di pace, guerra o grave crisi internazionale, e delle esigenze di rafforzamento del supporto sanitario proiettabile, garantendo i livelli di capacita' operativi dello strumento militare per la gestione delle situazioni di emergenza, nonche' di potenziamento delle capacita' di protezione rispetto alle minacce, ivi comprese quelle pandemiche e chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari, previo raccordo con gli assetti specialistici di difesa gia' esistenti nelle Forze armate.
9. Alla riorganizzazione dell'ordinamento della Sanita' militare si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
10. Le Forze armate e l'Arma dei carabinieri continuano a garantire il proprio sostegno tecnico, logistico e amministrativo agli organi, alle strutture e al personale della Sanita' militare.
11. I provvedimenti attuativi che intervengono in ambiti di competenza regionale sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

Note all'art. 13:
Si riporta il testo dell'articolo 2188 del citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 2188 Ristrutturazione di ruoli e corpi
dell'Esercito italiano, della Marina militare,
dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare
1. Fermi restando il volume organico complessivo, gli
organici complessivi dei ruoli degli ufficiali
dell'Esercito italiano, della Marina militare,
dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare e il
numero massimo delle promozioni annuali, con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non
appena attuate le disposizioni previste nei decreti
legislativi di ristrutturazione dell'organizzazione della
Difesa previsti dall'abrogata legge 28 dicembre 1995, n.
549, possono essere modificate le disposizioni del presente
codice relative a:
a) l'unificazione dei corpi sanitari delle Forze
armate;
b) l'unificazione di ruoli omologhi preposti a
funzioni similari delle Forze armate;
c) il trasferimento di funzioni da un ruolo ad un
altro anche di Forza armata diversa;
d) l'unificazione dei corpi di una Forza armata.
2. Le dotazioni organiche dei singoli ruoli di Forza
armata, risultate in eccedenza al termine dell'unificazione
o del trasferimento di funzioni, possono essere ripartite
tra i ruoli delle Forze armate o riassegnate secondo
necessita', con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
emanato, senza oneri aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400.».
 
Art. 14

Disposizioni transitorie in materia di reclutamento

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2196-bis:
1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
2) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare» e dopo le parole: «per ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per la Sanita' militare»;
3) al comma 1-ter, dopo le parole: «presso ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per la Sanita' militare»;
b) all'articolo 2197, alla rubrica le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
c) dopo l'articolo 2197-ter.1 e' inserito il seguente:
«Art. 2197-ter.2 (Disposizioni transitorie in materia reclutamento interno straordinario nel ruolo dei marescialli della Sanita' militare). - 1. Dall'anno 2027, sino all'anno 2033, per specifiche esigenze della Sanita' militare, nei limiti delle dotazioni organiche, possono essere banditi concorsi straordinari per soli titoli per l'accesso al ruolo marescialli della Sanita' militare in favore del personale appartenente ai ruoli sergenti e volontari in servizio permanente appartenenti alle Forze armate e alla Sanita' militare e ai ruoli sovrintendenti, appuntati e carabinieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea per le professioni sanitarie prevista dal bando di concorso;
b) eta' non superiore a cinquantadue anni;
c) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
d) non aver riportato nell'ultimo biennio una valutazione inferiore a "superiore alla media" o giudizio corrispondente.
2. Il numero dei posti a concorso, in applicazione del comma 1, non puo' superare il 20 per cento dell'entita' dei posti devoluta ai sergenti e ai volontari in servizio permanente ai sensi dell'articolo 2197, comma 1, lettera b).
3. Il numero dei posti riservati di cui all'articolo 682, comma 5, lettere a) e b) e' ridotto in misura corrispondente al numero dei posti messi a concorso ai sensi del comma 1, rispettivamente in favore dei sergenti e dei volontari in servizio permanente.
4. Nel biennio 2027-2028, al fine di consentire una piena attuazione dell'alimentazione del ruolo marescialli del Corpo unico della Sanita' militare, oltre a quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, e' autorizzato il reclutamento aggiuntivo di complessivi sessanta marescialli, fermo restando il numero complessivo di posti di cui all'articolo 2197, comma 1, lettera b).
5. Le modalita' di svolgimento dei concorsi, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito, sono stabiliti dai rispettivi bandi.
6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e, ove ritenuto indispensabile dal Corpo unico della Sanita' militare, sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di tre mesi.».

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo degli articoli 2196-bis e 2197
del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 2196-bis Regime transitorio dei reclutamenti
degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano,
della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della
Sanita' militare
1. Sino all'anno 2033, per la partecipazione ai
concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli
speciali, di cui all'articolo 655, riservati al personale
dell'Esercito italiano, della Marina militare,
dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare, con
decreti del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti se riguardano
anche il Corpo delle capitanerie di Porto, possono essere
stabiliti per ciascuna Forza armata e per la Sanita'
militare:
a) limiti di eta', comunque non superiori a 52
anni;
b) titoli di studio non inferiori al diploma di
istruzione secondaria di secondo grado;
c) estensione anche ai volontari in servizio
permanente;
d) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino
a un massimo di 5 anni.
1-bis. Sino ai concorsi banditi per le immissioni
dell'anno 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo
655-bis, il concorso per l'accesso al ruolo speciale degli
ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare riservato ai luogotenenti in
servizio e' svolto per soli titoli e con il possesso del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
1-ter. Le commissioni esaminatrici, istituite presso
ciascuna Forza armata e per la Sanita' militare secondo le
modalita' definite dall'articolo 668, comma 1, lettere a),
b) e c), valutano:
a) i titoli relativi alle qualita' militari e
professionali;
b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza
risultanti dallo stato di servizio, dal libretto personale,
dalla pratica personale ovvero presentati dai concorrenti
tra quelli espressamente indicati nel bando di concorso.
1-quater. Ai fini della formazione della graduatoria
finale, la valutazione dei titoli di cui al comma 1-ter,
che devono essere posseduti dai candidati entro la data di
presentazione della domanda, comporta l'assegnazione di
massimo di 45 punti, dei quali non piu' di 30 per i titoli
di cui alla lettera a) e non piu' di 15 per quelli di cui
alla lettera b). Ogni membro della commissione esaminatrice
dispone per ciascuno dei titoli di un terzo del punteggio
massimo per i medesimi stabilito. I candidati che non hanno
riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla lettera
a) sono dichiarati non idonei.
1-quinques. Il limite di eta' di cui al comma 1,
lettera a):
a) fino all'anno 2024, e' innalzato a 55 anni per
il reclutamento nel ruolo speciale del Corpo sanitario
dell'Esercito italiano;
b) negli anni 2020, 2021 e 2022 non si applica ai
concorrenti di cui all'articolo 655, comma 1, lettera b).».
«Art. 2197 Regime transitorio del reclutamento nel
ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina
militare dell'Aeronautica militare, dell'Aeronautica
militare e della Sanita' militare
1. Sino all'anno 2033, fatti salvi i concorsi gia'
banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo
marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 679, comma 1, in misura:
a) non superiore al 70 per cento dei posti
disponibili in organico mediante concorso pubblico;
b) non inferiore al 30 per cento dei posti
disponibili in organico mediante concorso interno,
riservato agli appartenenti al ruolo dei sergenti e al
ruolo dei volontari in servizio permanente, secondo quanto
previsto dall'articolo 682, comma 5.
1-bis. Sino all'anno 2033, il limite di eta' per la
partecipazione al concorso di cui al comma 1, lettera b),
e' elevato a 52 anni.
2. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti
scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei
posti di cui alla lettera b) e viceversa.
2-bis.
2-ter.
2-quater. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di
cui al presente articolo, comprese la definizione degli
eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la
loro valutazione, la nomina delle commissioni e la
formazione delle graduatorie sono stabilite con decreto del
Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al
Corpo delle capitanerie di porto.
3.».
 
Art. 15

Disposizioni transitorie in materia
di formazione e dotazioni organiche

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2206-bis:
1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
2) al comma 1:
2.1) le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
2.2) alla lettera c), le parole «160.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «160.377 unita'»;
b) dopo l'articolo 2206-ter e' inserito il seguente:
«Art. 2206-quater (Formazione specifica in medicina generale). - 1. Le disposizioni dell'articolo 756, comma 3, non si applicano ai medici militari iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale entro il 31 dicembre 2026.».

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 2206-bis del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 2206-bis Riduzione delle dotazioni organiche
complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare,
escluso il Corpo delle capitanerie di porto,
dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare
1. L'entita' complessiva delle dotazioni organiche
del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina
militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto,
dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare e'
fissata:
a) a 190.000 unita', fino al 31 dicembre 2015;
b) a 170.000 unita', fissate dall'articolo 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del
3 aprile 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2016;
c) a 160.377 unita', fissate dall'articolo 798, a
decorrere dal 1° gennaio 2034.».
 
Art. 16

Disposizioni di coordinamento e transitorie
in materia di ruoli e organici

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2207:
1) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini della determinazione annuale delle dotazioni organiche di cui al comma 1, non sono computate le seguenti unita' di personale transitato dall'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 2214-sexies, commi 2 e 3:
a) centottanta ufficiali;
b) cinquantaquattro ispettori;
c) cinquantadue sovrintendenti;
d) novantuno appuntati e carabinieri.»;
b) all'articolo 2209-ter:
1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare a 160.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare a 160.377 unita'»;
2) al comma 1:
2.1) l'alinea e' sostituito dal seguente:
«Ai fini del conseguimento, entro l'anno 2033, dell'entita' complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare fissata a 160.377 unita' dall'articolo 798 e della relativa ripartizione, di cui agli articoli 798-bis, 809-bis, 812-bis, 818-bis e 830-quater:»;
2.2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) per il Corpo unico della Sanita' militare, le dotazioni organiche di cui alla lettera a) sono determinate sulla base delle dotazioni dei ruoli sanitari di provenienza;»;
2.3) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) per il Corpo unico della Sanita' militare, le unita' di personale eventualmente in eccedenza sono computate, nei limiti delle dotazioni di cui alla lettera a-bis), sulla base delle dotazioni dei ruoli sanitari di provenienza.»;
c) all'articolo 2209-quater, al comma 1, lettera a), le parole: «e all'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «all'Aeronautica militare e al Corpo unico della Sanita' militare»;
d) all'articolo 2209-septies:
1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
2) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
e) all'articolo 2209-octies, al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare, escluso il personale proveniente dall'Arma dei carabinieri»;
f) dopo l'articolo 2214-quinquies sono inseriti i seguenti:
«Art. 2214-sexies (Costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e transito del personale). - 1. Alla data del 1° gennaio 2027, e' costituito il Corpo unico della Sanita' militare.
2. Alla stessa data, il personale proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri transita nei seguenti ruoli del Corpo unico della Sanita' militare:
a) gli allievi ufficiali dei ruoli normali dei Corpi sanitari delle Forze armate, frequentatori dei corsi presso le rispettive accademie, transitano nel ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare, permanendo nello stesso istituto di formazione sino al completamento del relativo corso formativo;
b) gli ufficiali appartenenti ai ruoli normali del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare marittimo della Marina militare e del Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare, nonche' al comparto sanitario e psicologico del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri, transitano nel ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare, mantenendo il grado rivestito nei corpi di provenienza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2214-decies;
c) gli ufficiali appartenenti ai ruoli speciali del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare marittimo della Marina militare e del Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare transitano nel ruolo speciale del Corpo unico della Sanita' militare, mantenendo il grado rivestito nei corpi di provenienza;
d) i marescialli appartenenti alla specializzazione Sanita' del ruolo marescialli dell'Esercito italiano, alla categoria servizio sanitario del ruolo marescialli della Marina militare e alla specialita' sanita' della categoria supporto del ruolo marescialli dell'Aeronautica militare transitano nel ruolo unico dei marescialli della Sanita' militare;
e) i sergenti e i graduati appartenenti alle professioni sanitarie e inquadrati nella specializzazione Sanita' dell'Esercito italiano e alla categoria servizio sanitario della Marina militare transitano nei rispettivi ruoli della Sanita' militare.
3. Gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e i carabinieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, abilitati alle professioni sanitarie e assegnati alle unita' organizzative che esercitano funzioni di natura sanitaria, possono transitare a domanda nei corrispondenti ruoli del Corpo unico della Sanita' militare ai sensi dell'articolo 2214-octies.
4. La comunicazione agli interessati del provvedimento di transito nel Corpo unico della Sanita' militare avviene mediante pubblicazione dello stesso sul Giornale ufficiale del Ministero della difesa.
Art. 2214-septies (Modalita' di transito nel Corpo unico della Sanita' militare degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dei Corpi sanitari delle Forze armate e del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri). - 1. Alla data del 1° gennaio 2027, con provvedimento della Direzione generale per il personale militare, il personale di cui all'articolo 2214-sexies, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), transita nel rispettivo ruolo normale e speciale del Corpo unico della Sanita' militare mantenendo la posizione di stato e l'anzianita' di grado posseduta. A parita' di anzianita' di grado assoluta, l'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali e' determinato dall'eta' anagrafica maggiore, salvo il caso di militari transitati dallo stesso ruolo, per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel ruolo di provenienza. A parita' di eta' anagrafica si applica quanto stabilito dall'articolo 797, comma 3.
Art. 2214-octies (Disposizioni relative al transito del personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri nel Corpo unico della Sanita' militare). - 1. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, con propri provvedimenti adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo e pubblicati sul Bollettino ufficiale dell'Arma dei carabinieri, individua nominativamente, sulla base della posizione d'impiego, dello stato matricolare e della ulteriore documentazione attestante il servizio prestato, il personale, appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri, assegnato nelle unita' organizzative che esercitano funzioni di natura sanitaria, che puo' transitare, a domanda, nel Corpo unico della Sanita' militare.
2. Il personale dell'Arma dei carabinieri, individuato ai sensi del comma 1, entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sul Bollettino ufficiale dell'Arma dei carabinieri, puo' presentare, al Ministero della difesa, domanda di transito nel Corpo unico della Sanita' militare.
3. Il transito del personale di cui al comma 2 e' disposto, ai sensi dell'articolo 2214-sexies, nei limiti delle dotazioni organiche devolute dall'Arma dei carabinieri al Corpo unico della Sanita' militare, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, con provvedimento della Direzione generale per il personale militare, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.
Art. 2214-novies (Categorie in congedo degli ufficiali dei Corpi sanitari delle Forze armate e del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri). - 1. Alla data del 1° gennaio 2027 gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva, del complemento e della riserva di complemento appartenenti ai ruoli normali e speciali dei Corpi sanitari delle Forze armate e al ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri sono iscritti nelle corrispondenti posizioni di stato dei ruoli del congedo del Corpo unico della Sanita' militare.
Art. 2214-decies. (Rideterminazione dell'anzianita' assoluta degli ufficiali del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri transitati nel Corpo unico della Sanita' militare). - 1. All'atto del transito di cui all'articolo 2214-sexies, i gradi e le anzianita' assolute degli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare provenienti dal ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri, sono cosi' rideterminati in base agli anni di anzianita' minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4-bis, quadro I, allegata al presente codice:
a) per i generali di brigata, con l'attribuzione di un aumento di anzianita' assoluta, nel grado, pari a un anno;
b) per i colonnelli e i tenenti colonnelli, con l'attribuzione di un aumento di anzianita' assoluta, nel grado, pari a due anni;
c) per i maggiori con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, computando una permanenza minima nel grado di maggiore pari a cinque anni.
2. Ai fini delle rideterminazioni di cui al comma 1:
a) per l'attribuzione del grado di tenente colonnello, l'avanzamento e' da ritenersi effettuato ad anzianita', secondo le modalita' di cui all'articolo 1055, e non sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 1096;
b) si computano:
1) le detrazioni di anzianita' adottate ai sensi degli articoli 858 e 859;
2) i giudizi di non idoneita' espressi in precedenti valutazioni per l'avanzamento al grado superiore ai sensi dell'articolo 1065;
3) le anzianita' di grado attribuite all'esito dei pregressi giudizi di avanzamento a scelta.
3. Gli ufficiali di cui al comma 1 sono iscritti nel ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare sulla base dell'anzianita' di grado rideterminata. A parita' di anzianita' di grado assoluta, l'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali e' determinato dall'articolo 2214-septies.».

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo degli articoli 2207, 2209-ter,
2209-quater, 2209-septies e 2209-octies del citato decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2207 Adeguamento degli organici
1. Sino all'anno 2033, le dotazioni organiche del
personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio
permanente e volontari in ferma prefissata e in rafferma
dell'Esercito italiano, della Marina militare,
dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita'
militare, sono annualmente determinate, secondo un
andamento delle consistenze del personale in servizio
coerente con l'evoluzione degli oneri di cui agli articoli
582, 583 e 584 e con la ripartizione degli organici
complessivi di cui all'articolo 798-bis, con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione.
1-bis. Ai fini della determinazione annuale delle
dotazioni organiche di cui al comma 1, non sono computate
le seguenti unita' di personale transitato dall'Arma dei
carabinieri di cui all'articolo 2214-sexies, commi 2 e 3:
a) centottanta ufficiali;
b) cinquantaquattro ispettori;
c) cinquantadue sovrintendenti;
d) novantuno appuntati e carabinieri.».
«Art. 2209-ter Disposizioni transitorie per la
graduale riduzione dell'entita' complessiva delle dotazioni
organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare,
escluso il Corpo delle capitanerie di porto,
dell'Aeronautica militare della Sanita' militare a 160.377
unita'
1. Ai fini del conseguimento, entro l'anno 2033,
dell'entita' complessiva delle dotazioni organiche
dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il
Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare
e del Corpo unico della Sanita' militare fissata a 160.377
unita' dall'articolo 798 e della relativa ripartizione, di
cui agli articoli 798-bis, 809-bis, 812-bis, 818-bis e
830-quater:
a) le dotazioni organiche degli ufficiali,
suddivise per ruolo e grado, sono determinate per gli anni
dal 2017 e seguenti, con decreto adottato dal Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione;
a-bis) per il Corpo unico della Sanita' militare,
le dotazioni organiche di cui alla lettera a) sono
determinate sulla base delle dotazioni dei ruoli sanitari
di provenienza;
b) il numero delle promozioni ai gradi di
colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, e'
fissato per gli anni dal 2017 e seguenti, con il decreto di
cui all'articolo 2233-bis;
c) fermo quanto previsto per i gradi di colonnello
e di generale, e gradi corrispondenti, dagli articoli 906 e
909, con il decreto di cui all'articolo 2207, in relazione
alle dotazioni organiche complessive e alle consistenze del
personale determinate dal medesimo decreto sono individuate
le unita' di personale eventualmente in eccedenza;
c-bis) per il Corpo unico della Sanita' militare,
le unita' di personale eventualmente in eccedenza sono
computate, nei limiti delle dotazioni di cui alla lettera
a-bis), sulla base delle dotazioni dei ruoli sanitari di
provenienza.
2. Le dotazioni organiche degli ufficiali determinate
ai sensi del comma 1, lettera a), hanno effetto per il
conferimento delle promozioni a scelta nei vari gradi di
ciascun ruolo e per l'applicazione degli articoli 906 e 909
ai colonnelli e generali, e gradi corrispondenti.
3. Per i gradi in cui le promozioni non si effettuano
tutti gli anni, nella determinazione dei cicli si tiene
conto anche delle promozioni effettuate negli anni dal 2013
fino al termine di cui al comma 1.».
«Art. 2209-quater Piano di programmazione triennale
scorrevole
1. Ai fini del progressivo raggiungimento delle
dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 798,
comma 1, a decorrere dall'anno 2016 e sino all'anno 2033,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e' adottato ogni anno un piano di
programmazione triennale scorrevole per disciplinare le
modalita' di attuazione:
a) dei transiti del personale militare in servizio
permanente non dirigente e non soggetto a obblighi di
ferma, appartenente all'Esercito italiano, alla Marina
militare, escluso il Corpo delle capitanerie di corpo,
all'Aeronautica militare e al Corpo unico della Sanita'
militare, nei ruoli del personale civile
dell'amministrazione della difesa e di altre
amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, escluse le Forze di polizia, di cui
all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i criteri
stabiliti dall'articolo 2209-quinquies, fermo restando
quanto disposto dall'articolo 30, comma 2-ter, del decreto
legislativo n. 165 del 2001;
b) delle riserve di posti di cui all'articolo 1014,
estese anche al personale militare in servizio
permanente.».
«Art. 2209-septies Disposizioni transitorie intese ad
estendere l'istituto dell'aspettativa per riduzione di
quadri per il personale militare non dirigente
dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il
Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare
e della Sanita' militare
1. Sino all'anno 2033, il personale militare fino al
grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti
dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il
Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare
e della Sanita' militare, ivi compreso quello di cui
all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e
g), non altrimenti riassorbibile con le modalita' di cui
all'articolo 2209-quinquies, qualora si trovi nelle
condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, e'
collocato in aspettativa per riduzione di quadri,
indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata,
dalla categoria e dal ruolo di appartenenza.
2. - 3. (Omissis).».
«Art. 2209-octies Disposizioni transitorie per la
destinazione di quota parte dei risparmi derivanti dalla
progressiva riduzione del personale militare
1. A decorrere dall'anno 2017, quota parte dei
risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del
personale militare, accertati secondo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31
dicembre 2012, n. 244, e' destinata ad alimentare il fondo
per l'efficienza dei servizi istituzionali dell'Esercito
italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare
e del Corpo unico della Sanita' militare, escluso il
personale proveniente dall'Arma dei carabinieri, in misura
non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per
cento, informate le associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari rappresentative ai sensi
dell'articolo 1478.».
 
Art. 17

Disposizioni transitorie e di coordinamento
in materia di avanzamento

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2233-quater sono inseriti i seguenti:
«Art. 2233-quinquies (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali della Sanita' militare). - 1. Sino all'anno 2033, in relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2209-ter, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, per ogni grado del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo unico della Sanita' militare e' annualmente fissato dal decreto di cui all'articolo 2233-bis, avuto riguardo al numero di promozioni annuali stabilito al 31 dicembre 2026 dalle tabelle 1, 2, 3 e 4 per i ruoli di rispettiva provenienza.
2. Il numero di promozioni di cui al comma 1 e' ripartito sulla base dei preesistenti Corpi sanitari di Forza armata e del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri, in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di merito.
Art. 2233-sexies (Regime transitorio per colmare ulteriori vacanze organiche degli ufficiali). - 1. Sino all'anno 2033, le promozioni aggiuntive di cui all'articolo 1079, comma 1, sono attribuite sulla base delle vacanze nel grado superiore con riferimento alle dotazioni determinate ai sensi dell'articolo 2209-ter, comma 1, lettera a-bis).
Art. 2233-septies (Regime transitorio per la formazione delle aliquote degli ufficiali della Sanita' militare). - 1. Sino all'anno 2033, per il ruolo normale e speciale del Corpo unico della Sanita' militare, la formazione delle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore e' stabilita con decreto ministeriale.
2. Nel decreto di cui al comma 1, le aliquote sono distinte in base ai preesistenti Corpi sanitari di Forza armata e del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri.
3. In quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2233-quater.
Art. 2233-octies (Regime transitorio per l'assolvimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco degli ufficiali della Sanita' militare). - 1. Sino all'anno 2033, per gli ufficiali transitati nel Corpo unico della Sanita' militare, le attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento, rimangono quelle dei rispettivi ruoli e gradi di provenienza definite dalle tabelle 1, 2, 3 e 4, vigenti al 31 dicembre 2026.
2. Se alla data del 31 dicembre 2033 non sono state espletate le attribuzioni previste per il grado rivestito, le disposizioni di cui al comma 1 rimangono valide fino all'inserimento nella successiva aliquota di valutazione.
Art. 2233-novies (Regime transitorio per l'assolvimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco dei marescialli della Sanita' militare). - 1. Sino all'anno 2033, per i marescialli transitati nel Corpo unico della Sanita' militare, le attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento rimangono quelle dei rispettivi ruoli e gradi di provenienza definite dagli articoli 1279, 1280, 1281 e 1294, vigenti al 31 dicembre 2026.
2. Se alla data del 31 dicembre 2033 non sono state espletate le attribuzioni previste per il grado rivestito, le disposizioni di cui al comma 1 rimangono valide fino all'inserimento nella successiva aliquota di valutazione.
Art. 2233-decies (Regime transitorio per l'assolvimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco dei sergenti della Sanita' militare). - 1. Sino all'anno 2033, per i sergenti transitati nel Corpo unico della Sanita' militare, le attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento rimangono quelle dei rispettivi ruoli e gradi di provenienza definite dagli articoli 1286, 1287 e 1288, vigenti al 31 dicembre 2026.
2. Se alla data del 31 dicembre 2033 non sono state espletate le attribuzioni previste per il grado rivestito, le disposizioni di cui al comma 1 rimangono valide fino all'inserimento nella successiva aliquota di valutazione.
Art. 2233-undecies (Regime transitorio per l'assolvimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco dei graduati della Sanita' militare). - 1. Sino all'anno 2033, per i graduati transitati nel Corpo unico della Sanita' militare, le attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento rimangono quelle dei rispettivi ruoli e gradi di provenienza definite dall'articolo 1308, vigente al 31 dicembre 2026.
2. Se alla data del 31 dicembre 2033 non sono state espletate le attribuzioni previste per il grado rivestito, le disposizioni di cui al comma 1 rimangono valide fino all'inserimento nella successiva aliquota di valutazione.
Art. 2233-duodecies (Periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco dei sottufficiali e dei graduati reclutati nel Corpo unico della Sanita' militare). - 1. Entro il 31 dicembre 2028, con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Direttore della Sanita' militare, d'intesa con i Capi di stato maggiore delle Forze armate e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono individuati i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco utili ai fini dell'avanzamento dei marescialli, dei sergenti e dei graduati della Sanita' militare reclutati nel Corpo unico della Sanita' militare.
Art. 2233-terdecies (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri transitati nel ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare). - 1. La rideterminazione di anzianita' di cui all'articolo 2214-decies non da' luogo all'inserimento nelle aliquote di valutazione ordinarie gia' emesse per l'avanzamento al grado superiore nel ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri.
2. I tenenti colonnelli del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri transitati nel Corpo unico della Sanita' militare, a seguito della rideterminazione di anzianita' di cui all'articolo 2214-decies, sono inseriti, in base agli anni di anzianita' minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4-bis, quadro I, allegata al presente codice, in aliquote straordinarie di avanzamento al grado superiore per gli anni dal 2025 al 2027, per il conferimento di sei promozioni al grado di colonnello, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, cosi' ripartite:
a) due per l'anno 2025;
b) due per l'anno 2026;
c) due per l'anno 2027.
3. Per le aliquote straordinarie di avanzamento e le promozioni di cui al comma 2:
a) non si applica quanto previsto dall'articolo 1072;
b) l'articolo 1079 si applica a decorrere dall'anno 2027.
4. Sino all'anno 2033, in relazione all'andamento del ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare, nonche' all'esigenza di mantenere tassi paritari e profili di avanzamento omogenei tra gli ufficiali transitati ai sensi dell'articolo 2214-sexies, il Ministro della difesa e' autorizzato annualmente a prevedere, con apposito decreto, ulteriori promozioni e aliquote straordinarie di avanzamento ai gradi di colonnello e generale riservate agli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri transitati nel Corpo unico della Sanita' militare, fermi restando i volumi organici complessivi e l'invarianza di spesa. Al fine di garantire l'invarianza di spesa di personale, il decreto di cui al presente comma puo' compensare gli eventuali maggiori oneri anche mediante la riduzione temporanea o permanente delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.
5. Le eventuali eccedenze determinate dalle promozioni di cui ai commi 2 e 3 sono considerate in soprannumero agli organici e progressivamente riassorbite entro il 31 dicembre 2032.»;
b) all'articolo 2251-bis, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
c) all'articolo 2251-ter, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»;
d) all'articolo 2251-quater, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare».

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo degli articoli 2251-bis,
2251-ter, 2251-quater del citato decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2251-bis Disposizioni transitorie per
l'avanzamento al grado di primo maresciallo dell'Esercito
italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare
e della Sanita' militare
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2251, fino al
conferimento delle promozioni relative all'anno 2021,
l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene:
a) a scelta;
b) per concorso per titoli di servizio ed esami.
2. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio
ed esami e' riservato ai marescialli capi e gradi
corrispondenti in possesso del diploma di istituto
secondario di secondo grado. La partecipazione al concorso
e' limitata a non piu' di due volte, elevate a quattro
esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in
tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei
ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di
merito.
3. Per l'inserimento nell'aliquota di avanzamento
sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di
maresciallo capo e gradi corrispondenti di seguito
indicati:
a) otto anni, per l'avanzamento a scelta;
b) per l'avanzamento per concorso per titoli di
servizio ed esami:
1) cinque anni, per i marescialli capi con
anzianita' di grado dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre
2013;
2) sei anni, per i marescialli capi con
anzianita' di grado dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre
2014.
4. Le promozioni sono conferite:
a) per l'avanzamento a scelta, secondo le modalita'
di cui all'articolo 1273, comma 2;
b) per l'avanzamento mediante concorso per titoli
di servizio ed esami, nel numero massimo di seguito
indicato:
1) Esercito italiano: n. 56;
2) Marina militare: n. 50, di cui n. 7 destinati
al Corpo delle capitanerie di porto;
3) Aeronautica militare: n. 78.
5. I marescialli capi e gradi corrispondenti promossi
ai sensi del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo
quelli di cui al comma 1, lettera b).
6. I marescialli capi e gradi corrispondenti inseriti
nell'aliquota al 31 dicembre 2017 prendono posto nel ruolo
dopo i primi marescialli promossi in pari data ai sensi
dell'articolo 2251, comma 8, lettera c).
7. Fino al conferimento delle promozioni relative
all'an-no 2026, non si applica l'articolo 1274, comma
1-bis.
7-bis. Per la composizione delle aliquote di
valutazione degli anni dal 2020 al 2029, in deroga
all'articolo 1278, comma 1, lettera a), i requisiti di
anzianita' richiesti per l'inserimento in aliquota di
valutazione a scelta per la promozione al grado di primo
maresciallo sono rispettivamente:
a) 8 anni per i marescialli capi con anzianita' di
grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;
b) 7 anni per i marescialli capi con anzianita' di
grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
c) 7 anni per i marescialli capi con anzianita' di
grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019;
d) 7 anni per i marescialli capi con anzianita' di
grado dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 di cui
all'articolo 2251-sexies, comma 1, lettera a).
7-ter. Per il conferimento delle promozioni al grado
di primo maresciallo per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono
formate due distinte aliquote di valutazione,
rispettivamente per i marescialli capi sotto elencati:
a) con anzianita' nel grado fino al 31 dicembre
2012;
b) con anzianita' nel grado fino al 31 dicembre
2013.
7-quater. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 la
decorrenza delle promozioni al grado di primo maresciallo e
l'ordine di iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati:
a) 1° luglio 2020, primi marescialli promossi in
prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma
7-ter, lettera a);
b) 2 luglio 2020, prima meta' dei marescialli capi
non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2019;
c) 3 luglio 2020, seconda meta' dei marescialli
capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2018;
d) 4 luglio 2020, primi marescialli promossi in
prima valutazione con l'aliquota di cui al comma 7-ter,
lettera b);
e) 1° luglio 2021, prima meta' dei marescialli capi
non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di
cui al comma 7-ter, lettera a);
f) 2 luglio 2021, seconda meta' dei marescialli
capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2019;
g) 3 luglio 2021, primi marescialli promossi in
prima valutazione con l'aliquota 2021;
h) 4 luglio 2021, prima meta' dei marescialli capi
non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di
cui al comma 7-ter, lettera b);
i) 1° luglio 2022, seconda meta' dei marescialli
capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020
di cui al comma 7-ter, lettera a);
l) 2 luglio 2022, primi marescialli promossi in
prima valutazione con l'aliquota 2022;
m) 3 luglio 2022, prima meta' dei marescialli capi
non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2021;
n) 4 luglio 2022, seconda meta' dei marescialli
capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020
di cui al comma 7-ter, lettera b).
7-quinquies. Per l'anno 2018, in deroga all'articolo
1273, comma 2, lettera a), per i marescialli di 1a classe
dell'Aeronautica militare con anzianita' 2010, la
decorrenza delle promozioni a scelta al grado di primo
maresciallo e' cosi' determinata:
a) 1° gennaio 2018 per i marescialli di 1a classe
con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno
2010, promossi in prima valutazione;
b) 1° luglio 2018 per i marescialli di 1a classe
con anzianita' di grado dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre
2010, promossi in prima valutazione.».
«Art. 2251-ter Disposizioni transitorie per
l'attribuzione del grado di luogotenente dell'Esercito
italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare
e della Sanita' militare
1. Dal 1° gennaio 2017, i primi marescialli in
servizio permanente, ovvero iscritti nel ruolo d'onore e
richiamati in servizio, in possesso della qualifica di
luogotenente assumono il grado di luogotenente in ordine di
ruolo e con anzianita' di grado corrispondente
all'anzianita' nella qualifica.
2. I primi marescialli inseriti nell'aliquota di
valutazione al 31 dicembre 2016, ai quali non e' stata
conferita la qualifica di luogotenente ai sensi
dell'articolo 2253, commi 1, 1-bis e 1-ter, nonche' i primi
marescialli, che alla data di entrata in vigore del
presente articolo hanno una permanenza minima nel grado
uguale o superiore a quella stabilita dall'articolo 1278,
comma 1, lettera b), sono inclusi in un'aliquota
straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati ai
sensi dell'articolo 1056, comma 2.
3. I primi marescialli, inseriti nell'aliquota
straordinaria di cui al comma 2, se giudicati idonei, sono
promossi al grado di luogotenente in ordine di ruolo con
decorrenza giuridica e amministrativa al 1° gennaio 2017,
prendendo posto dopo i pari grado promossi con l'aliquota
del 31 dicembre 2016.
3-bis. Per la composizione delle aliquote di
valutazione fino all'anno 2037, in deroga all'articolo
1278, comma 1, lettera b), i requisiti di anzianita'
richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione per
la promozione al grado di luogotenente, fatte salve le
disposizioni di cui al comma 3-quinquies, sono
rispettivamente:
a) 8 anni per i primi marescialli con anzianita' di
grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012;
b) 7 anni per i primi marescialli con anzianita' di
grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;
c) 6 anni per i primi marescialli con anzianita' di
grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;
d) 5 anni per i primi marescialli con anzianita' di
grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;
e) 4 anni per i primi marescialli con anzianita' di
grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;
f) 3 anni per i primi marescialli con anzianita' di
grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017,
precedentemente marescialli capi giudicati idonei e
promossi nell'aliquota di valutazione del 31 dicembre 2016;
g) 4 anni per i primi marescialli con anzianita' di
grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui
all'articolo 2251, comma 8;
h) 6 anni per i primi marescialli con anzianita' di
grado tra il 1° luglio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui
all'articolo 2251-bis, comma 6;
i) 6 anni per i primi marescialli con anzianita' di
grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021, con
precedente anzianita' nel grado di maresciallo capo tra il
1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011;
l) 6 anni per i primi marescialli con anzianita' di
grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 di cui
all'articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera a);
m) 7 anni per i primi marescialli con anzianita' di
grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 di cui
all'articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera b);
n) 7 anni per i primi marescialli con anzianita' di
grado tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2028,
precedentemente marescialli capi con anzianita' fino al 31
dicembre 2019;
o) 7 anni per i primi marescialli con anzianita' di
grado tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2029,
precedentemente marescialli ordinari promossi marescialli
capi con anzianita' 2020 di cui all'articolo 2251-sexies,
comma 1, lettera a);
p) 8 anni per i primi marescialli con anzianita' di
grado tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2029,
precedentemente marescialli ordinari promossi marescialli
capi con anzianita' 2020 di cui all'articolo 2251-sexies,
comma 1, lettera b).
3-ter. Per il conferimento delle promozioni al grado
di luogotenente per il 2020, sono formate sei distinte
aliquote di valutazione, rispettivamente per i primi
marescialli sotto elencati:
a) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2012 e
il 31 dicembre 2012;
b) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2013 e
il 31 dicembre 2013;
c) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2014 e
il 31 dicembre 2014;
d) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2015 e
il 31 dicembre 2015;
e) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2016 e
il 31 dicembre 2016;
f) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e
il 31 dicembre 2017, precedentemente marescialli capi
giudicati idonei e promossi con l'aliquota di valutazione
del 31 dicembre 2016.
3-quater. Per il conferimento delle promozioni al
grado di luogotenente dal 2019 al 2021, in deroga
all'articolo 1050, commi 3 e 4, il personale e' incluso in
una aliquota formata al 31 dicembre dell'anno solare
precedente alla maturazione del requisito minimo di
anzianita' stabilito al comma 3-bis.
3-quinquies. Per il conferimento delle promozioni al
grado di luogotenente per il 2021, in deroga all'articolo
1050, commi 3 e 4, al 31 dicembre 2020, e' formata
un'aliquota di valutazione per i primi marescialli aventi
anzianita' dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 di cui
al comma 3-bis, lettera g).
3-sexies. In deroga all'articolo 1282, i primi
marescialli di cui al comma 3-bis, lettere a), b), c), d),
e), f), e g) sono valutati ai sensi dell'articolo 1056.
3-septies. Per l'anno 2020 la decorrenza delle
promozioni al grado di luogotenente e l'ordine di
iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati:
a) 1° gennaio 2020, primi marescialli di cui al
comma 3-ter, lettera a);
b) 2 gennaio 2020, primi marescialli di cui al
comma 3-ter, lettera b);
c) 3 gennaio 2020, primi marescialli di cui al
comma 3-ter, lettera c);
d) 4 gennaio 2020, primi marescialli di cui al
comma 3-ter, lettera d);
e) 5 gennaio 2020, primi marescialli di cui al
comma 3-ter, lettera e);
f) 6 gennaio 2020, primi marescialli di cui al
comma 3-ter, lettera f).
3-octies. Per l'anno 2021 la decorrenza delle
promozioni al grado di luogotenente e l'ordine di
iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati:
a) 1° gennaio 2021, primi marescialli con
anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 marzo
2017 di cui all'articolo 2251, comma 8;
b) 2 gennaio 2021, primi marescialli con anzianita'
di grado tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2017 di cui
all'articolo 2251, comma 8;
c) 3 gennaio 2021, primi marescialli con anzianita'
di grado tra il 1° luglio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui
all'articolo 2251, comma 8.
4. Le promozioni di cui al presente articolo non sono
comunque conferite al personale che si trova nelle
condizioni di cui all'articolo 1051.
5. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2029, in deroga
all'articolo 1282, comma 3, il numero di promozioni al
grado di luogotenente e' pari al 75 per cento della
rispettiva aliquota.».
«Art. 2251-quater Disposizioni transitorie per
l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente
dell'Esercito italiano, della Marina militare,
dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare
1. Il personale che ha assunto il grado di
luogotenente, ai sensi dell'articolo 2251-ter, comma 1, e
non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051 e'
inserito in una aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017.
L'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ha
decorrenza 1° ottobre 2017.
2. Al personale promosso al grado di luogotenente ai
sensi dell'art. 2251-ter, commi 2, 3 e 3-bis, ai fini
dell'attribuzione della qualifica di primo luogotenente,
fermi restando gli altri requisiti, sono richiesti i
periodi di permanenza minima nel grado di seguito indicati:
a) un anno, per il personale che rivestiva il grado
di primo maresciallo non oltre il 2006;
b) due anni, per il personale che rivestiva il
grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2007 al 31
dicembre 2007;
c) tre anni, per il personale che rivestiva il
grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2008 al 31
dicembre 2009;
c-bis) due anni, per i luogotenenti con anzianita'
di grado compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre
2018;
c-ter) un anno, per i luogotenenti con anzianita'
di grado compresa tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre
2019;
c-quater) un anno, per i luogotenenti con
anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31
dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter,
lettera a);
c-quinquies) due anni, per i luogotenenti con
anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31
dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter,
lettera b);
c-sexies) tre anni, per i luogotenenti con
anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31
dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter,
lettera c);
c-septies) quattro anni, per i luogotenenti con
anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31
dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter,
lettera d);
c-octies) cinque anni, per i luogotenenti con
anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31
dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter,
lettera e);
c-nonies) sei anni, per i luogotenenti con
anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31
dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter,
lettera f);
c-decies) sei anni, per i luogotenenti con
anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2021 e il 31
dicembre 2021, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-bis,
lettera g).
2-bis. Per le qualifiche da attribuire dal 2019 al
2027, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1323,
comma 1, i luogotenenti con anzianita' di grado 1° gennaio
a cui attribuire la qualifica di primo luogotenente sono
inclusi in una aliquota formata al 31 dicembre dell'anno
solare precedente alla maturazione del requisito minimo di
anzianita' stabilito dal comma 2.
2-ter. Ai luogotenenti esclusi dalle aliquote di cui
ai commi 1, 2 e 2-bis per i motivi di cui all'articolo
1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione
dei giudizi di avanzamento.
2-quater. I luogotenenti esclusi dalle aliquote cui
ai commi 1, 2 e 2-bis per mancanza dei requisiti di cui
all'articolo 1323, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti
nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di
tali requisiti e la qualifica speciale e' conferita a
decorrere dal giorno successivo a tale data.
2-quinquies. Per l'anno 2020 la decorrenza della
qualifica di primo luogotenente e l'ordine di iscrizione in
ruolo sono cosi' disciplinati:
a) 1° gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di
grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017,
precedentemente primi marescialli con anzianita' 2008;
b) 2 gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di
grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017,
precedentemente primi marescialli con anzianita' 2009;
c) 3 gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di
grado dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018,
precedentemente primi marescialli con anzianita' 2010;
d) 4 gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di
grado dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019,
precedentemente primi marescialli con anzianita' 2011.
2-sexies. Per l'anno 2027 la decorrenza della
qualifica di primo luogotenente e l'ordine di iscrizione in
ruolo sono cosi' disciplinati:
a) 1° gennaio 2027, luogotenenti con anzianita' di
grado dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, precedentemente
primi marescialli con anzianita' di grado dal 1° gennaio
2017 al 31 marzo 2017;
b) 2 gennaio 2027, luogotenenti con anzianita' di
grado dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, precedentemente
primi marescialli con anzianita' di grado dal 1° aprile
2017 al 30 giugno 2017;
c) 3 gennaio 2027, luogotenenti con anzianita' di
grado dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021,
precedentemente primi marescialli con anzianita' di grado
dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017;
d) 1° luglio 2027, luogotenenti con anzianita' di
grado dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.».
 
Art. 18

Disposizioni transitorie in materia
di esercizio dei diritti e disciplina militare

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2257-ter sono inseriti i seguenti:
«Art. 2257-quater (Disposizioni transitorie in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari per gli appartenenti al Corpo unico della Sanita' militare). - 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della pubblica amministrazione per il triennio 2028/2030, di cui all'articolo 1478, comma 5, le APCSM dichiarate rappresentative per il triennio 2025/2027 tutelano gli interessi collettivi degli appartenenti al Corpo unico della Sanita' militare.
2. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1475 e 1476, fino alla data di cui al comma 1, i militari del Corpo unico della Sanita' militare possono continuare a essere iscritti ovvero iscriversi alle APCSM costituite per singola Forza armata o per l'Arma dei carabinieri o interforze.
Art. 2257-quinquies (Disposizioni transitorie in materia di disciplina del Corpo unico della Sanita' militare). - 1. Per il personale del Corpo unico della Sanita' militare, i procedimenti disciplinari da cui possa derivare una sanzione disciplinare di stato pendenti al momento del transito sono proseguiti o riassunti e istruiti dagli organi competenti e secondo le procedure relative al personale del Corpo unico della Sanita' militare.
2. Per i fatti commessi dal personale del Corpo unico della Sanita' militare antecedentemente al transito giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili, di cui l'amministrazione militare ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare e' condotta dagli organi competenti e secondo le procedure relative al personale del Corpo unico della Sanita' militare.
3. Per i fatti commessi dal personale del Corpo unico della Sanita' militare antecedentemente al transito di cui gli organi competenti sono o vengono a conoscenza dopo il transito sono perseguiti dagli organi competenti e secondo le procedure relative al personale del Corpo unico della Sanita' militare.».

Note all'art. 18:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 19

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, 12, comma 1, lettera b), 16, comma 1, lettera f), e 17, comma 1, lettera a), valutati in euro 244.679 per l'anno 2026, euro 889.092 per l'anno 2027, euro 337.723 per l'anno 2028, euro 332.579 per l'anno 2029, euro 328.370 per l'anno 2030, euro 332.579 per ciascuno degli anni 2031, 2032 e 2033, euro 328.370 per l'anno 2034 ed euro 332.579 annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 794, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo del comma 794, dell'articolo 1,
della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: "Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e
bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2022:
«794. Al fine di adottare provvedimenti normativi in
materia di revisione della struttura organizzativa e
ordinativa del Servizio sanitario militare di cui
all'articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201, in
linea con i principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 5 agosto
2022, n. 119, e' istituito un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero della difesa, con dotazione
iniziale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.».
 
Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
a) articolo 4, comma 1, lettere c), e), f), g), h), e i);
b) articolo 5, comma 1, lettera a);
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12;
d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 aprile 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Crosetto, Ministro della difesa

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Schillaci, Ministro della salute

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Nordio