| Gazzetta n. 109 del 13 maggio 2026 (vai al sommario) |
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| DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2026, n. 74 |
| Disposizioni in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa della Sanita' militare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 5 agosto 2022, n. 119, recante «Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonche' in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale» e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera g), numeri 1) e 2); Visto la legge 28 novembre 2023, n. 201, recante «Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonche' disposizioni in materia di termini legislativi» e, in particolare, l'articolo 2; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in particolare, gli articoli 8-quater e 8-quinquies; Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e, in particolare, l'articolo 19, comma 5-bis; Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'articolo 51, commi 8-ter e 8-quater; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare»; Sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale militare ai sensi dell'articolo 1478 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2025; Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 15 gennaio 2026; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 gennaio 2026; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, della salute e del lavoro e delle politiche sociali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto disciplina, nell'ambito dell'unitaria attuazione dei principi di delega per la revisione dello strumento militare nazionale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 119, la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988: "Art. 14 Decreti legislativi 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.". - Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 119, recante: "Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonche' in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2022: «Art. 9 Delega legislativa per la revisione dello strumento militare nazionale - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ridefinizione, secondo criteri di valorizzazione delle professionalita' dei reparti operativi e sulla base della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2033, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive fissate dall'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; b) revisione, secondo criteri di efficienza e organicita', degli strumenti finalizzati al progressivo raggiungimento, entro il 2033, delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; c) previsione di un incremento organico, da realizzare compatibilmente con il conseguimento dei risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, non superiore a 10.000 unita', di volontari in ferma prefissata iniziale nonche' di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente, per corrispondere alle accresciute esigenze in circostanze di pubblica calamita' e in situazioni di straordinaria necessita' e urgenza, adottando la necessaria disciplina di adeguamento; d) istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato, non superiore a 10.000 unita' di personale volontario, ripartito in nuclei operativi di livello regionale posti alle dipendenze delle autorita' militari individuate con decreto del Ministro della difesa, impiegabile nei casi previsti dall'articolo 887, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 e dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ovvero in forma complementare e in attivita' in campo logistico nonche' di cooperazione civile-militare, disciplinandone la struttura organizzativa, le modalita' di funzionamento, nonche' lo stato giuridico militare e le modalita' di reclutamento, addestramento, collocamento in congedo e richiamo in servizio del relativo personale; e) previsione della possibilita', per i volontari in ferma prefissata, di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi; f) previsione di iniziative, nell'ambito delle risorse umane e strumentali assegnate a legislazione vigente, per ridefinire la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, associando all'addestramento militare di base e specialistico, compreso quello relativo a operazioni cibernetiche, attivita' di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonche' mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei corsi della Difesa; g) revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare secondo criteri interforze e di specializzazione, prevedendo: 1) l'adeguamento delle strutture e delle risorse strumentali anche per l'utilizzazione a supporto del Servizio sanitario nazionale, definendone le modalita'; 2) la possibilita', per i medici militari e il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l'attivita' libero-professionale intramuraria sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni; h) istituzione di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di qualsiasi Forza armata, prevedendo che ad essi sia riconosciuta validita' in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra Forza armata, per un arco temporale prestabilito, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e senza alcuna esplicita richiesta da parte dell'interessato. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonche', per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato e sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per le materie di loro competenza. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni. 3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalita' e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo. 4. In conformita' all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 6. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 novembre 2023, n. 201 recante: "Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonche' disposizioni in materia di termini legislativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2023: «Art. 2 Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1, lettere b), d), e), f), g) e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonche', per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente all'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), f), g) e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119, e del parere del Consiglio di Stato, sentito, per le sole materie di sua competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che da' conto della neutralita' finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di novanta giorni. 3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalita' e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo. 4. In conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piu' decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, in particolare quelli attuativi dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere b), d) e g) del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 6. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.». - Si riporta il testo degli articoli 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992: «Art. 8-quater Accreditamento istituzionale 1. L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, nonche' alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalita' rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalita' rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, nonche' gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9. La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonche' a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative. 2. La qualita' di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8- quinquies. I requisiti ulteriori costituiscono presupposto per l'accreditamento e vincolo per la definizione delle prestazioni previste nei programmi di attivita' delle strutture accreditate, cosi' come definiti dall'articolo 8-quinquies. 3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sentiti l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il Consiglio superiore di sanita', e, limitatamente all'accreditamento dei professionisti, la Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i criteri generali uniformi per: a) la definizione dei requisiti ulteriori per l'esercizio delle attivita' sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture sanitarie e dei professionisti, nonche' la verifica periodica di tali attivita'; b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno , tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie, e alla funzionalita' della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantita' di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate; c) le procedure ed i termini per l'accreditamento delle strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la possibilita' di un riesame dell'istanza, in caso di esito negativo e di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente nonche' la verifica periodica dei requisiti ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di verifica negativa. 4. L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) garantire l'eguaglianza fra tutte le strutture relativamente ai requisiti ulteriori richiesti per il rilascio dell'accreditamento e per la sua verifica periodica; b) garantire il rispetto delle condizioni di incompatibilita' previste dalla vigente normativa nel rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato in tutte le strutture; c) assicurare che tutte le strutture accreditate garantiscano dotazioni strumentali e tecnologiche appropriate per quantita', qualita' e funzionalita' in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili ed alle necessita' assistenziali degli utilizzatori dei servizi; d) garantire che tutte le strutture accreditate assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna, con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e alla qualificazione professionale del personale effettivamente impiegato; e) prevedere la partecipazione della struttura a programmi di accreditamento professionale tra pari; f) prevedere la partecipazione degli operatori a programmi di valutazione sistematica e continuativa dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e della loro qualita', interni alla struttura e interaziendali; g) prevedere l'accettazione del sistema di controlli esterni sulla appropriatezza e sulla qualita' delle prestazioni erogate, definito dalla regione ai sensi dell'articolo 8-octies; h) prevedere forme di partecipazione dei cittadini e degli utilizzatori dei servizi alla verifica dell'attivita' svolta e alla formulazione di proposte rispetto all'accessibilita' dei servizi offerti, nonche' l'adozione e l'utilizzazione sistematica della carta dei servizi per la comunicazione con i cittadini, inclusa la diffusione degli esiti dei programmi di valutazione di cui alle lettere e) ed f); i) disciplinare l'esternalizzazione dei servizi sanitari direttamente connessi all'assistenza al paziente, prevedendola esclusivamente verso soggetti accreditati in applicazione dei medesimi criteri o di criteri comunque equivalenti a quelli adottati per i servizi interni alla struttura, secondo quanto previsto dal medesimo atto di indirizzo e coordinamento; l) indicare i requisiti specifici per l'accreditamento di funzioni di particolare rilevanza, in relazione alla complessita' organizzativa e funzionale della struttura, alla competenza e alla esperienza del personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie o in relazione all'attuazione degli, obiettivi prioritari definiti dalla programmazione nazionale; m) definire criteri per la selezione degli indicatori relativi all'attivita' svolta ed ai suoi risultati finali dalle strutture e dalle funzioni accreditate, in base alle evidenze scientifiche disponibili; n) definire i termini per l'adozione dei provvedimenti attuativi regionali e per l'adeguamento organizzativo delle strutture gia' autorizzate; o) indicare i requisiti per l'accreditamento istituzionale dei professionisti, anche in relazione alla specifica esperienza professionale maturata e ai crediti formativi acquisiti nell'ambito del programma di formazione continua di cui all'articolo 16-ter; p) individuare l'organizzazione dipartimentale minima e le unita' operative e le altre strutture complesse delle aziende di cui agli articoli 3 e 4, in base alla consistenza delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, al grado di autonomia finanziaria e alla complessita' dell'organizzazione interna; q) prevedere l'estensione delle norme di cui al presente comma alle attivita' e alle strutture sociosanitarie, ove compatibili. 5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni definiscono, in conformita' ai criteri generali uniformi ivi previsti, i requisiti per l'accreditamento, nonche' il procedimento per la loro verifica, prevedendo, per quanto riguarda l'accreditamento dei professionisti, adeguate forme di partecipazione degli Ordini e dei Collegi professionali interessati. 6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni avviano il processo di accreditamento delle strutture temporaneamente accreditate ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle altre gia' operanti. 7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attivita' in strutture preesistenti, l'accreditamento puo' essere concesso in base alla qualita' e ai volumi dei servizi da erogare, nonche' sulla base dei risultati dell'attivita' eventualmente gia' svolta, tenuto altresi' conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attivita' di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attivita' erogate in termini di qualita', sicurezza ed appropriatezza, le cui modalita' sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. 8. In presenza di una capacita' produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le regioni e le unita' sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario nazionale un volume di attivita' comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale. In caso di superamento di tale limite, ed in assenza di uno specifico e adeguato intervento integrativo ai sensi dell'articolo 13, si procede, con le modalita' di cui all'articolo 28, commi 9 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n.448, alla revoca dell'accreditamento della capacita' produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture private non lucrative e dalle strutture private lucrative. Art. 8-quinquies Accordi contrattuali 1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, definiscono l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali ed individuano i soggetti interessati, con specifico riferimento ai seguenti aspetti: a) individuazione delle responsabilita' riservate alla regione e di quelle attribuite alle unita' sanitarie locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto; b) indirizzi per la formulazione dei programmi di attivita' delle strutture interessate, con l'indicazione delle funzioni e delle attivita' da potenziare e da depotenziare, secondo le linee della programmazione regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano sanitario nazionale; c) determinazione del piano delle attivita' relative alle alte specialita' ed alla rete dei servizi di emergenza; d) criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, tenuto conto del volume complessivo di attivita' e del concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura. 1-bis. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualita' delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti gia' titolari di accordi contrattuali, dell'attivita' svolta; a tali fini si tiene conto altresi' dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico (FSE) ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonche' degli esiti delle attivita' di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attivita' erogate, le cui modalita' sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7. 2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 e con le modalita' di cui al comma 1-bis, la regione e le unita' sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualita' e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, nonche' con le organizzazioni pubbliche e private accreditate per l'erogazione di cure domiciliari, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale, che indicano: (62) a) gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi; b) il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unita' sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalita' di assistenza. Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati; c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare riguardo ad accessibilita', appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi di attesa e continuita' assistenziale; d) il corrispettivo preventivato a fronte delle attivita' concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attivita' effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d); e) il debito informativo delle strutture erogatrici per il monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure che dovranno essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e delle prestazioni rese, secondo quanto previsto dall'articolo 8-octies. e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonche' delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato. 2-bis. 2-ter. 2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalita' di cui all'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni stipulano altresi' accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, che prevedano che l'attivita' assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attivita' predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis. 2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati e' sospeso.». - Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante: "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 23 ottobre 1999. - Il decreto legislativo 16 marzo 2010, n. 66 recante: "Codice dell'ordinamento militare" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010. - Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120: «Art. 19 Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario - 1. - 5. (Omissis). 5-bis. I medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianita' di servizio, sono ammessi a domanda, fuori contingente e senza borsa di studio, ai corsi di formazione specifica in medicina generale. Le ore di attivita' svolte dai suddetti medici in favore delle amministrazioni di appartenenza sono considerate a tutti gli effetti quali attivita' pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Le amministrazioni di appartenenza certificano l'attivita' di servizio prestata dai medici in formazione presso le strutture dalle stesse individuate e ne validano i contenuti ai fini del richiamato articolo 26, fermo restando l'obbligo di frequenza dell'attivita' didattica di natura teorica. I predetti medici, previo conseguimento del titolo, su richiesta delle aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di riscontrata carenza dei medici di medicina generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate nonche' con i doveri attinenti al servizio, possono svolgere attivita' di medicina generale, subordinatamente all' espletamento delle procedure per l'assegnazione degli incarichi previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale - Medici di Medicina Generale- del 23 marzo 2005, e successive modificazioni, prioritariamente in favore del personale delle medesime amministrazioni e dei relativi familiari, secondo i criteri, le modalita' e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze. 6. - 6-quinquies. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 51, commi 8-ter e 8-quater del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91: «Art. 51 Disposizioni in materia di pubblica amministrazione - 1. - 8-bis. (Omissis). 8-ter. Tenuto conto delle specifiche e particolari circostanze che caratterizzano le operazioni svolte dalle forze speciali delle Forze armate e della necessita' di garantire l'immediatezza e la continuita' degli interventi di soccorso, e' istituita la qualifica del "soccorritore militare per le forze speciali", in possesso di titolo conseguito all'esito della frequentazione di appositi corsi di formazione, il quale puo' effettuare manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di gestione pre-ospedaliera del traumatizzato. 8-quater. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e i percorsi di formazione, da attivare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per le finalita' formative, per l'accesso alla qualifica di cui al comma 8-ter, nonche' i limiti e le modalita' di intervento dei soccorritori militari per le forze speciali. 9. - 11. (Omissis).». - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante: "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 dell'8 giugno 2010. - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997: «Art. 8 Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata 1. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato - regioni. 2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1: - Per il testo dell'articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 119, si vedano le note alle premesse. |
| | Tabella A (Articolo 10, comma 1, lettera aaa)
Parte di provvedimento in formato grafico Tabella B (Articolo 10, comma 1, lettera bbb), numero 1)
Parte di provvedimento in formato grafico Tabella C (Articolo 10, comma 1, lettera bbb), numero 2)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2
Istituzione del Servizio sanitario militare nazionale e riordino delle funzioni
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'articolo 181 e' sostituito dal seguente: «Art. 181 (Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare nazionale). - 1. E' istituito il Servizio sanitario militare nazionale, di seguito denominato "Sanita' militare", che costituisce la componente sanitaria della difesa. 2. La Sanita' militare esercita le seguenti funzioni: a) sostegno dell'operativita' delle Forze armate in Italia e all'estero, incluso il servizio medico chirurgico sulle unita' navali; b) tutela della salute del personale della difesa, nonche' delle altre categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla Sanita' militare; c) accertamento dell'idoneita' dei cittadini al servizio militare e dei militari al servizio incondizionato; d) accertamento dell'idoneita' al volo e ai servizi di navigazione aerea del personale militare e di altre pubbliche amministrazioni, nonche' dell'idoneita' psico-fisica e della persistenza di tale idoneita' degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici; e) rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale; f) supporto al Servizio sanitario nazionale, secondo il principio della sussidiarieta', e svolgimento di attivita' di medicina preventiva, nonche' di compiti specifici in circostanze di pubblica calamita' e in altri casi di straordinaria necessita' e urgenza; g) ogni altro adempimento previsto dal presente codice, dal regolamento o dalla legge.».
Note all'art. 2: - Per i riferimenti al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 3
Direttore della Sanita' militare
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 188 sono inseriti i seguenti: «Art. 188-bis (Configurazione della carica di Direttore della Sanita' militare). - 1. Il Direttore della Sanita' militare: a) e' scelto tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a maggiore generale appartenenti al Corpo unico della Sanita' militare, ovvero tra i dirigenti civili, provenienti dal settore pubblico o privato, in possesso di esperienza dirigenziale altamente qualificata in ambito sanitario; b) e' nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa; c) dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni di carattere tecnico-operativo connesse con il sostegno dell'operativita' delle Forze armate e con le attivita' proprie della Sanita' di aderenza, dal Capo di stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica, e' sostituito dal Vice direttore della Sanita' militare; d) rimane in carica per tre anni e, se militare, ove raggiunto dal limite di eta', e' richiamato in servizio d'autorita' fino al termine del mandato. 2. All'ufficiale generale nominato Direttore della Sanita' militare, se scelto tra gli ufficiali con il grado di maggiore generale, a decorrere dalla data di assunzione dell'incarico, e' conferito il grado di tenente generale in sovrannumero rispetto agli organici del Corpo unico della Sanita' militare. Art. 188-ter (Attribuzioni del Direttore della Sanita' militare). - 1. Il Direttore della Sanita' militare: a) supporta il Capo di stato maggiore della difesa nella pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze relativa alla Sanita' militare; b) e' responsabile, nel quadro della pianificazione generale dello strumento militare, dell'organizzazione e del funzionamento della Sanita' militare, nonche' delle attivita' di consulenza, innovazione e ricerca clinica; dello sviluppo e dell'utilizzo in campo biomedico delle innovazioni tecnologiche prodotte in altri ambiti della difesa; di attivare sinergie con operatori pubblici e privati del settore sanitario, anche per il tramite di Difesa servizi spa; c) se militare, esercita la funzione di comando del Corpo unico della Sanita' militare e ne determina i profili di impiego. 2. Per l'esercizio delle sue attribuzioni, il Direttore della Sanita' militare si avvale di un Vice direttore della Sanita' militare, scelto tra gli ufficiali di grado apicale del Corpo unico della Sanita' militare e nominato con decreto del Ministro della difesa, sentito il Direttore. Il Vice direttore, se il Direttore riveste la qualifica dirigenziale civile, assume la funzione di comando del Corpo unico della Sanita' militare di cui al comma 1, lettera c). 3. Le ulteriori specifiche attribuzioni del Direttore della Sanita' militare in campo nazionale, internazionale e sanitario sono disciplinate nel regolamento.». 2. Ai fini di cui al comma 1 la dotazione organica del personale civile dirigenziale del Ministero della difesa e' incrementata di una posizione di livello generale.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 4
Riorganizzazione della Sanita' militare
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 27: 1) al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) si avvale della Direzione della Sanita' militare di cui all'articolo 188-quater, per le attribuzioni di carattere tecnico-operativo a quest'ultima affidate.»; 2) al comma 2, dopo le parole: «impiego delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»; b) all'articolo 105, comma 1: 1) alla lettera a), le parole: «, sanita' e veterinaria,» sono soppresse; 2) le lettere e) ed f) sono abrogate; c) all'articolo 108, al comma 2, la lettera h) e' abrogata; d) all'articolo 113, il comma 4 e' abrogato; e) all'articolo 118: 1) al comma 1, la lettera c) e' abrogata; 2) al comma 4, la lettera c) e' abrogata; f) l'articolo 122 e' abrogato; g) all'articolo 147: 1) al comma 1, la lettera d) e' abrogata; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Gli articoli 148 e 149 stabiliscono, rispettivamente, la ripartizione e le attribuzioni degli elementi di cui al comma 1, lettere b) e c).»; h) l'articolo 150, e' abrogato; i) dopo l'articolo 179-bis e' inserito il seguente: «Art. 179-ter (Qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza degli ufficiali e dei sottufficiali del Corpo unico della Sanita' militare impiegati per specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri). - 1. Gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo unico della Sanita' militare impiegati presso i reparti investigativi individuati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri rivestono, limitatamente al periodo di servizio espletato presso tali unita' organizzative, le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, esclusi gli ufficiali generali, e di agente di pubblica sicurezza. 2. Gli ufficiali e i sottufficiali da destinare ai reparti di cui al comma 1, sono individuati dal Direttore della Sanita' militare con propria determinazione, di concerto con il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 3. Le qualifiche di cui al comma 1 decadono al termine del periodo di servizio espletato presso l'Arma dei carabinieri.»; l) all'articolo 183, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 e dall'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il Ministero della difesa si avvale della Direzione della Sanita' militare per la promozione di sinergie con il Servizio sanitario nazionale, mediante il riassetto delle strutture sanitarie militari, anche a uso duale, con lo scopo di sviluppare, su scala nazionale, un sistema di poliambulatori da autorizzare all'esercizio dell'attivita' sanitaria, ed eventualmente da accreditare presso il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e con stipula di accordi contrattuali con le Aziende sanitarie locali competenti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel rispetto del fabbisogno assistenziale delle singole regioni e nel rispetto della programmazione sanitaria regionale.»; m) all'articolo 185, al comma 1, le parole: «Ai sensi dell'articolo 162 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230» sono sostituite dalle seguenti: «Ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101»; n) all'articolo 187: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa sentito il Direttore della Sanita' militare, sono emanate le disposizioni tecniche attuative dell'ordinamento della Sanita' militare.»; 2) al comma 1-bis, dopo le parole: «Servizio sanitario militare» e' inserita la seguente: «nazionale»; 3) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 che riguardano l'organizzazione sanitaria presso le Forze armate o l'Arma dei carabinieri sono adottate sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»; o) all'articolo 188, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. E' organo centrale della Sanita' militare la Direzione della Sanita' militare.»; p) dopo l'articolo 188-ter e' inserito il seguente: «Art. 188-quater (Ordinamento della Direzione della Sanita' militare). - 1. Il Direttore della Sanita' militare per l'esercizio delle proprie attribuzioni dispone della Direzione della Sanita' militare. 2. La Direzione della Sanita' militare si articola in reparti e uffici e ha alle dipendenze articolazioni sanitarie per assolvere le attribuzioni in materia di: a) reclutamento, selezione, formazione, impiego, stato giuridico e avanzamento del personale del Corpo unico della sanita' militare; b) dottrina sanitaria militare; c) attivita' sanitarie, ivi comprese la medicina veterinaria e la medicina preventiva e del lavoro, e le attivita' discendenti dall'articolo 181; d) ricerca tecnologica e scientifica di interesse svolta dagli istituti, dagli enti e dalle strutture all'uopo deputati; e) gestione della proprieta' intellettuale e dei brevetti, dello sviluppo di tecnologie medico-sanitarie in collaborazione con Difesa servizi spa e con gli enti nazionali di ricerca; f) coordinamento della sanita' di aderenza per le attivita' svolte in favore delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, che comprende i servizi per le attivita' sanitarie d'emergenza e le infermerie di corpo; g) coordinamento della sanita' di sostegno territoriale, che comprende le strutture con capacita' diagnostica e polispecialistica, in grado di erogare prestazioni per l'assistenza sanitaria e il benessere del personale della difesa e per il supporto del Servizio sanitario nazionale. 3. La Sanita' militare si avvale: a) del Collegio medico legale di cui all'articolo 189; b) della Commissione medica di seconda istanza di cui all'articolo 194; c) del Policlinico militare, con sede in Roma, di cui all'articolo 195; d) degli Istituti di medicina aerospaziale di cui all'articolo 195-bis; e) dell'Istituto di scienze biomediche della Difesa di cui all'articolo 195-quater; f) del poliambulatorio "Montezemolo" di cui all'articolo 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e all'articolo 12, comma 9-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.»; q) all'articolo 189: 1) al comma 3, le parole: «delle Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «della Sanita' militare»; 2) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I componenti del Collegio medico-legale sono: a) nominati con decreto del Ministro della difesa, garantendo un'adeguata rappresentanza di ufficiali medici in servizio presso tutte le Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, e di ufficiali e funzionari medici delle altre Forze di polizia a ordinamento militare e civile; b) designati dai rispettivi vertici della Sanita' militare o delle Forze di polizia; c) sostituiti, se occorre, da ufficiali medici della Sanita' militare impiegati presso la stessa Forza armata, inclusa l'Arma dei carabinieri, ovvero da ufficiali e funzionari medici della stessa Forza di polizia a ordinamento militare o civile, designati, volta per volta, dai rispettivi vertici della Sanita' militare o delle Forze di polizia.»; r) l'articolo 191 e' abrogato; s) all'articolo 192: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Commissioni mediche della Sanita' militare»; 2) al comma 1, la parola: «interforze» e' sostituta dalle seguenti: «della Sanita' militare»; 3) al comma 2, le parole: «Capo di stato maggiore della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore della Sanita' militare»; t) all'articolo 193: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Commissioni mediche della Sanita' militare di prima istanza»; 2) al comma 1: 2.1) alla lettera a), dopo le parole: «attivita' istituzionale delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «o della Sanita' militare»; 2.2) alla lettera b), dopo le parole: «appartenenti alle Forze armate» sono inserite le seguenti: «o alla Sanita' militare»; 3) al comma 2, le parole: «mediche ospedaliere» sono sostitute dalle seguenti: «di prima istanza»; 4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La Commissione, quando si pronuncia su infermita' o lesioni di militari appartenenti a Forze armate diverse o alla Sanita' militare o di appartenenti a Forze di polizia a ordinamento militare o civile, e' composta di due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente, identificato con le modalita' indicate al comma 3 e di un ufficiale medico o funzionario medico in servizio presso strutture sanitarie a sostegno della Forza armata o di polizia di appartenenza.»; 5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La Commissione chiamata a pronunciarsi ai fini della concessione dei benefici previsti dal libro settimo, titolo III, capo IV, sezioni III e IV, e' integrata da due ufficiali medici della Sanita' militare in servizio presso strutture sanitarie a sostegno dell'Arma dei carabinieri, nominati dalla Direzione della Sanita' militare, sentito il Comando generale, se il relativo procedimento si riferisce ai superstiti del personale dell'Arma vittima del dovere e agli stessi militari.»; u) all'articolo 194: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Commissione medica della Sanita' militare di seconda istanza»; 2) al comma 01, le parole: «mediche interforze» sono soppresse; 3) al comma 1, dopo le parole: «Stato maggiore della difesa» sono inserite le seguenti: «, su proposta del Direttore della Sanita' militare,»; 4) al comma 2, alla lettera b), le parole: «della Forza armata» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio presso strutture sanitarie a sostegno della Forza armata»; v) dopo l'articolo 194 e' inserito il seguente: «Art. 194-bis (Commissioni mediche di secondo grado). - 1. Per l'esame delle istanze e dei ricorsi presentati dagli interessati avverso i giudizi di prima istanza espressi dagli organi sanitari monocratici diversi dalle Commissioni di cui all'articolo 193, la Direzione della Sanita' militare puo' istituire, presso le Forze armate, una o piu' Commissioni mediche di secondo grado. I giudizi di tali Commissioni sono definitivi. 2. Ciascuna Commissione e' presieduta dall'ufficiale della Sanita' militare piu' elevato in grado impiegato presso la Forza armata o da un suo delegato. Della Commissione fanno parte, in qualita' di membri, due ufficiali superiori medici, nominati dal Direttore della Sanita' militare. Detti membri sono scelti fra gli ufficiali in servizio presso la Direzione della Sanita' militare o presso altre strutture sanitarie militari operanti presso la stessa Forza armata.»; z) all'articolo 195: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Strutture sanitarie militari»; 2) al comma 1: 2.1) alla lettera a), dopo le parole: «con sede in Roma», sono inserite le seguenti: «e dipendente dalla Direzione della Sanita' militare»; 2.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) i Centri ospedalieri militari, aventi competenze nella diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del personale della difesa, nonche' delle altre categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla Sanita' militare;»; aa) all'articolo 195-bis: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Istituti di medicina aerospaziale»; 2) al comma 1: 2.1) all'alinea, le parole: «dell'Aeronautica militare sono posti alle dipendenze del Capo dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare ai sensi dell'articolo 191» sono sostituite dalle seguenti: «sono posti alle dipendenze della Direzione della Sanita' militare»; 2.2) alla lettera c), le parole: «dall'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione della Sanita' militare»; 3) al comma 2, dopo le parole: «ufficiale medico o funzionario medico» sono inserite le seguenti: «in servizio presso strutture sanitarie a sostegno»; 4) al comma 3, le parole: «dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione della Sanita' militare»; 5) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Gli accertamenti e i controlli di cui al comma 1 nei confronti degli ufficiali di grado apicale appartenenti al ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare sono effettuati soltanto se tali ufficiali generali, in relazione al loro impiego, sono effettivamente tenuti allo svolgimento di attivita' di pilotaggio.»; bb) all'articolo 195-ter: 1) al comma 1, le parole: «dell'organo direttivo sanitario dell'Aeronautica militare» sono sostitute dalle seguenti: «della Direzione della Sanita' militare» e le parole: «dell'Aeronautica militare», ovunque ricorrono, sono soppresse; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La Commissione sanitaria d'appello e' presieduta dal Direttore della Sanita' militare o da altro ufficiale medico di grado apicale delegato e ne fanno parte due ufficiali superiori medici nominati dal medesimo Direttore.»; 3) al comma 5, dopo le parole: «ufficiale medico o funzionario medico» sono inserite le seguenti: «in servizio presso strutture sanitarie a sostegno»; 4) al comma 7, le parole: «appartenente al Corpo sanitario aeronautico» sono sostituite dalle seguenti: «della Sanita' militare in servizio presso strutture sanitarie a sostegno dell'Aeronautica militare»; cc) dopo l'articolo 195-ter e' inserito il seguente: «Art. 195-quater (Istituto di scienze biomediche della Difesa). - 1. L'Istituto di scienze biomediche della Difesa, dotato di autonomia scientifica, e' posto alle dipendenze della Direzione della Sanita' militare e svolge le seguenti attivita': a) identifica aree di ricerca sanitaria di interesse strategico della Difesa da sottoporre all'approvazione del Ministro della difesa; b) cura i rapporti con la comunita' scientifica e con le realta' industriali di settore; c) contribuisce alla formazione avanzata per specifici percorsi capacitivi e tecnico-professionali; d) effettua consulenza scientifica e tecnica per lo Stato maggiore della difesa e la Direzione della Sanita' militare e, per gli aspetti connessi alla ricerca tecnologica di interesse sanitario, per la Direzione nazionale degli armamenti; e) supporta, sotto il profilo tecnico-scientifico, i comandanti e le unita' specializzate nel settore chimico, biologico, radiologico e nucleare.»; dd) al libro primo, titolo V, capo III, sezione I, alla rubrica, la parola: «interforze» e' sostituita dalle seguenti: «della Sanita' militare»; ee) all'articolo 200, al comma 2, le parole: «dell'Aeronautica militare» sono soppresse; ff) all'articolo 201, al comma 1, lettera d), le parole: «dell'Aeronautica militare» sono soppresse; gg) all'articolo 203, al comma 1, le parole: «delle Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «della Sanita' militare»; hh) all'articolo 205: 1) alla rubrica, le parole: «delle Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «della Sanita' militare»; 2) al comma 1, le parole: «Le Forze armate organizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Sanita' militare organizza»; 3) al comma 6, le parole: «delle Forze armate» sono soppresse; ii) all'articolo 207, al comma 1, le parole: «dalle Forze armate al proprio personale» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Sanita' militare al personale militare».
Note all'art. 4: - Si riportano il testo degli articoli 27, 105, 108, 113, 118, 147, 183, 185, 187, 188, 189, 192, 193, 194, 195, 195-bis, 195-ter, 200, 201, 203, 205 e 207 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 27 Ordinamento dello Stato maggiore della difesa 1. Il Capo di stato maggiore della difesa, per l'esercizio delle sue attribuzioni: a) dispone di uno Stato maggiore il cui ordinamento e' fissato nel regolamento; b) si avvale del Comando operativo di vertice interforze di cui all'articolo 29; b-bis) si avvale della Direzione della Sanita' militare di cui all'articolo 188-quater, per le attribuzioni di carattere tecnico-operativo a quest'ultima affidate. 2. Sono unificate presso lo Stato maggiore della difesa le attribuzioni e le attivita' generali concernenti la pianificazione, la predisposizione e l'impiego delle Forze armate e della Sanita' militare, nonche' le attivita' svolte nell'ambito delle strutture centrali di Forza armata suscettibili di accorpamento interforze. 3. Dipendono direttamente dal Capo di stato maggiore della difesa gli altri comandi ed enti interforze indicati nel regolamento.». «Art. 105 Organizzazione logistica dell'Esercito italiano 1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito da cui dipendono: a) i comandi trasporti e materiali, commissariato e tecnico; b) i poli di mantenimento e di rifornimento; c) il Centro polifunzionale di sperimentazione; d) il Centro tecnico logistico interforze NBC; e) (abrogata) f) (abrogata) 2. Le funzioni, l'ordinamento, le sedi, le dipendenze e l'articolazione del Comando di cui al comma 1, nonche' dei comandi, unita' e reparti dipendenti, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.». «Art. 108 Armi e Corpi dell'Esercito italiano 1. L'Esercito italiano si compone di strutture organizzative a vari livelli ordinativi, cui sono conferite una o piu' funzioni operative, formative, addestrative, di sostegno logistico e di gestione amministrativa dello strumento militare terrestre. 2. Il personale militare dell'Esercito italiano, adibito a una o piu' funzioni tecnico-operative o tecnico-logistiche, e' assegnato ai fini dello stato giuridico e dell'impiego alle seguenti armi o corpi: a) Arma di fanteria; b) Arma di cavalleria; c) Arma di artiglieria; d) Arma del genio; e) Arma delle trasmissioni; f) Arma dei trasporti e materiali; g) Corpo degli ingegneri; h) (abrogata) i) Corpo di commissariato. 3. Nel regolamento sono stabilite le specialita' delle Armi e dei Corpi.". "Art. 113 Organizzazione logistica della Marina militare 1. L'organizzazione logistica della Marina militare fa capo al Comando logistico della Marina militare e ai Reparti dello Stato maggiore della Marina titolari delle componenti specialistiche di Forza armata. Dal Comando logistico della Marina militare, che dipende direttamente dal Capo di stato maggiore, dipendono per le funzioni logistiche i Comandi marittimi di cui all'articolo 124. 2. Fatte salve le prerogative e le attribuzioni delle componenti specialistiche di Forza armata, il Comando logistico della Marina militare assicura il supporto tecnico e logistico generale allo strumento marittimo, ai comandi, agli enti e al personale, nonche', quale organo direttivo centrale del Servizio dei fari e del segnalamento marittimo di cui all' articolo 114, attraverso la dipendente Direzione dei fari e del segnalamento marittimo, svolge le funzioni previste nel capo IV, titolo III, libro primo del regolamento. 3. Il Comando in capo della Squadra navale esercita funzioni logistiche di supporto diretto ai comandi dipendenti, ai fini dell'approntamento e del mantenimento in efficienza dello strumento operativo. 4. (abrogato) 4-bis. L'Ente circoli di cui all'articolo 131-bis rientra nell'organizzazione logistica della Marina militare ed e' posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina militare. 5. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti dell'organizzazione logistica di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.". "Art. 118 Corpi della Marina militare 1. L'organizzazione della Marina militare e' suddivisa in: a) Corpo di stato maggiore; b) Corpo del genio della Marina; c) (abrogata) d) Corpo di commissariato militare marittimo; e) Corpo delle capitanerie di porto; f) Corpo degli equipaggi militari marittimi. 2. Il Corpo del genio della Marina e' articolato nelle seguenti specialita': a) genio navale; b) armi navali; c) infrastrutture. 3. Il Corpo delle capitanerie di porto e' trattato nella sezione II del presente capo. Il Corpo degli equipaggi militari marittimi e' costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto. 4. Per gli ufficiali appartenenti ai corpi di cui al comma 1, possono essere utilizzate le seguenti denominazioni: a) per il Corpo di stato maggiore: ufficiali di vascello b) per il Corpo del genio della Marina: 1) per la specialita' genio navale: ufficiali G.N.; 2) per la specialita' armi navali: ufficiali A.N.; 3) per la specialita' infrastrutture: ufficiali INFR.; c) (abrogata) d) per il Corpo di commissariato militare marittimo: ufficiali commissari; e) per il Corpo delle capitanerie di porto: ufficiali C.P.; f) per il Corpo degli equipaggi militari marittimi: ufficiali C.S.". "Art. 147 Ruoli e Corpi dell'Aeronautica militare 1. L'Aeronautica militare si compone dei seguenti elementi: a) Arma aeronautica, articolata in ruoli, naviganti e armi, e specialita'; b) Corpo del genio aeronautico; c) Corpo di commissariato aeronautico; d) (abrogata) 2. Gli articoli 148 e 149 stabiliscono, rispettivamente, la ripartizione e le attribuzioni degli elementi di cui al comma 1, lettere b) e c).". "Art. 183 Rapporti con il servizio sanitario nazionale 1. Per far fronte alle esigenze della Sanita' militare che non possono essere soddisfatte con il proprio personale, il Ministero della difesa puo' stipulare convenzioni, nei limiti di stanziamento di bilancio, con le aziende sanitarie locali, con gli enti e gli istituti di cui agli articoli 39, 40, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' con i policlinici a gestione diretta, per prestazioni professionali rese dal personale delle stesse aziende, nei limiti di orario previsto per il predetto personale. 2. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con medici civili, generici o specialisti, se le esigenze della Sanita' militare non possono essere soddisfatte con il personale medico militare o con quello delle unita' sanitarie locali e degli enti e istituti di cui al comma l. 3. Il Ministero della difesa puo', sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 2, stipulare convenzioni anche con laureati in medicina veterinaria, chimica, psicologia e biologia, estranei all'Amministrazione dello Stato. 4. Le convenzioni con i medici civili sono stipulate con l'osservanza dei contenuti normativi ed economici previsti dagli accordi collettivi nazionali che disciplinano i rapporti fra servizio sanitario nazionale e medici. 5. I compensi da corrispondere ai laureati, di cui al comma 3, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro della difesa sono individuate: a) d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e nel rispetto delle indicazioni degli strumenti di programmazione regionale, tenuto conto della localizzazione e della disponibilita' di risorse delle altre strutture sanitarie pubbliche esistenti, le strutture sanitarie militari accreditabili, nonche' le specifiche categorie destinatarie e le prestazioni ai fini della stipula degli accordi contrattuali previsti dall'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; gli accordi contrattuali sono stipulati tra le predette strutture sanitarie militari e le regioni nel rispetto della reciproca autonomia; b) le categorie destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari. 6-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 e dall'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il Ministero della difesa si avvale della Direzione della Sanita' militare per la promozione di sinergie con il Servizio sanitario nazionale, mediante il riassetto delle strutture sanitarie militari, anche a uso duale, con lo scopo di sviluppare, su scala nazionale, un sistema di poliambulatori da autorizzare all'esercizio dell'attivita' sanitaria, ed eventualmente da accreditare presso il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e con stipula di accordi contrattuali con le Aziende sanitarie locali competenti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel rispetto del fabbisogno assistenziale delle singole regioni e nel rispetto della programmazione sanitaria regionale.". «Art. 185 Sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'amministrazione della difesa 1. Ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, la materia della sicurezza nucleare e protezione sanitaria si applica all'Amministrazione della difesa, al fine di garantire la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti; la disciplina applicativa e' contenuta nel regolamento, ove sono indicate le particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate in tempo di pace. 2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, le sorgenti sigillate ad alta attivita' detenute per attivita' svolte nell'ambito del Ministero della difesa.». «Art. 187 Disposizioni tecniche attuative 1. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa sentito il Direttore della Sanita' militare, sono emanate le disposizioni tecniche attuative dell'ordinamento della Sanita' militare. 1-bis. Forme di razionale coordinamento coerenti con i criteri interforze tra il Servizio sanitario militare nazionale e il Servizio sanitario del Corpo della Guardia di finanza possono essere assicurate, senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la stipula di apposite convenzioni fra il Comando generale della Guardia di finanza e lo Stato maggiore della difesa. 1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 che riguardano l'organizzazione sanitaria presso le Forze armate o l'Arma dei carabinieri sono adottate sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.». «Art. 188 Organi centrali 1. E' organo centrale della Sanita' militare la Direzione della Sanita' militare.»; «Art. 189 Collegio medico-legale 1. Il Collegio medico-legale esprime pareri medico-legali ed esegue le visite dirette ordinate o richieste dal Ministero della difesa, dalle sezioni giurisdizionali e di controllo della Corte dei conti, dagli organi della giustizia amministrativa e dalle amministrazioni statali, anche in occasione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 2. Il Collegio medico-legale e' articolato in sezioni, fino a un massimo di cinque, di cui non piu' di due distaccate presso la Corte dei conti, secondo la struttura ordinativa organica definita dallo Stato maggiore della difesa. 3. Del Collegio medico-legale fanno parte ufficiali medici della Sanita' militare con particolare qualificazione professionale nelle branche mediche di interesse del Collegio e possono esservi assegnati ufficiali medici o funzionari medici delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile con corrispondente qualificazione. 4. 5. 6. 7. In presenza di vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle Forze armate, i membri del Collegio possono essere scelti, fino a un quarto dell'organico, fra docenti universitari o specializzati, preferibilmente competenti in medicina legale, mediante convenzione annuale, approvata con decreto del Ministro della difesa, dalla quale devono risultare le modalita' delle prestazioni e il relativo compenso, la cui misura massima mensile e' determinata con decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 9. 8. I componenti del Collegio medico-legale sono: a) nominati con decreto del Ministro della difesa, garantendo un'adeguata rappresentanza di ufficiali medici in servizio presso tutte le Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, e di ufficiali e funzionari medici delle altre Forze di polizia a ordinamento militare e civile; b) designati dai rispettivi vertici della Sanita' militare o delle Forze di polizia; c) sostituiti, se occorre, da ufficiali medici della Sanita' militare impiegati presso la stessa Forza armata, inclusa l'Arma dei carabinieri, ovvero da ufficiali e funzionari medici della stessa Forza di polizia a ordinamento militare o civile, designati, volta per volta, dai rispettivi vertici della Sanita' militare o delle Forze di polizia. 9. Il presidente del Collegio medico-legale puo' richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili, docenti universitari. Ai predetti consulenti e' corrisposto un gettone di presenza, la cui misura e' fissata con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuna giornata di adunanza del collegio tenuta con il loro intervento. 9-bis. L'interessato puo' essere assistito durante tutta l'attivita' davanti al Collegio medico-legale, senza oneri per l'Amministrazione, da un medico di fiducia che non integra la composizione del citato Collegio. 10. Per le esigenze di funzionamento del Collegio medico-legale i competenti Ministeri dispongono l'assegnazione di personale adeguato nelle qualifiche e nel numero per l'espletamento delle attivita'. 11. Il Collegio medico-legale: a) dipende direttamente dallo Stato maggiore della difesa; b) per le esigenze connesse agli accertamenti sanitari da espletare, puo' avvalersi del personale medico e delle attivita' di laboratorio e di diagnostica del Policlinico militare di Roma, ovvero di ogni altra struttura sanitaria militare. b-bis) le spese per i locali, gli arredi e per l'approvvigionamento di quanto necessario al funzionamento delle sezioni distaccate sono a carico della Corte dei conti.». "Art. 192 Commissioni mediche della Sanita' militare 1. Le Commissioni mediche della Sanita' militare, di prima e di seconda istanza, nel presente titolo denominate <<Commissioni>>, esprimono i giudizi sanitari previsti dall'articolo 198. 2. Le Commissioni hanno una competenza territoriale definita con determinazione del Direttore della Sanita' militare.". "Art. 193 Commissioni mediche della Sanita' militare di prima istanza 1. Le Commissioni, oltre ai compiti di cui all'articolo 192, effettuano gli accertamenti medico-legali in materia di: a) provvidenze a favore di categorie di dipendenti pubblici e delle vittime del terrorismo, della criminalita', del dovere, di incidenti causati da attivita' istituzionale delle Forze armate o della Sanita' militare, di ordigni bellici in tempo di pace e dell'esposizione a materiale bellico di cui alle disposizioni contenute nel libro VII, titolo III, capo IV, sezioni III e IV del presente codice; b) benefici in favore dei militari di leva, volontari e di carriera, appartenenti alle Forze armate o alla Sanita' militare e alle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti, di cui all'articolo 1895 e all'articolo 1896; c) impiego del personale delle Forze di polizia invalido per causa di servizio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738; d) transito nell'impiego civile di cui all'articolo 930; e) indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210. 2. Le Commissioni di prima istanza sono costituite presso i Dipartimenti militari di medicina legale. 3. La Commissione e' composta da tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni. Assume le funzioni di presidente il direttore del Dipartimento militare di medicina legale o l'ufficiale superiore medico da lui delegato o, in loro assenza, l'ufficiale superiore medico piu' elevato in grado o, a parita' di grado, con maggiore anzianita' di servizio. 4. La Commissione, quando si pronuncia su infermita' o lesioni di militari appartenenti a Forze armate diverse o alla Sanita' militare o di appartenenti a Forze di polizia a ordinamento militare o civile, e' composta di due ufficiali medici, di cui uno con funzioni di presidente, identificato con le modalita' indicate al comma 3 e di un ufficiale medico o funzionario medico in servizio presso strutture sanitarie a sostegno della Forza armata o di polizia di appartenenza. 5. La Commissione chiamata a pronunciarsi ai fini della concessione dei benefici previsti dal libro settimo, titolo III, capo IV, sezioni III e IV, e' integrata da due ufficiali medici della Sanita' militare in servizio presso strutture sanitarie a sostegno dell'Arma dei carabinieri, nominati dalla Direzione della Sanita' militare, sentito il Comando generale, se il relativo procedimento si riferisce ai superstiti del personale dell'Arma vittima del dovere e agli stessi militari. 5-bis. A richiesta del presidente puo' intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto di voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.". «Art. 194 Commissione medica della Sanita' militare di seconda istanza 01. Per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi sanitari di prima istanza limitatamente all'accertamento della idoneita' al servizio di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono istituite una o piu' Commissioni di seconda istanza. 1. La Commissione di cui al comma 01 assume la struttura ordinativa organica definita dallo Stato maggiore, su proposta del Direttore della Sanita' militare, della difesa ed e' composta da un presidente e due ufficiali superiori medici, in qualita' di membri. 2. La Commissione di cui al comma 01: a) esamina i ricorsi presentati nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza; b) e' composta assicurando la presenza nel collegio di un ufficiale medico o funzionario medico in servizio presso strutture sanitarie a sostegno della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente. 3. A richiesta del presidente puo' intervenire ai lavori della Commissione di cui al comma 01, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.». «Art. 195 Strutture sanitarie militari 1. Le strutture sanitarie militari deputate alla diagnosi, cura e alle attivita' di medicina legale sono: a) il Policlinico militare, con sede in Roma e dipendente dalla Direzione della Sanita' militare, struttura polispecialistica che svolge anche attivita' di sperimentazione clinica, di formazione e di ricerca in ambito sanitario e veterinario; b) i Centri ospedalieri militari, aventi competenze nella diagnostica terapeutica per il ricovero e la cura del personale della difesa, nonche' delle altre categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla Sanita' militare; c) i Dipartimenti militari di medicina legale, aventi competenza medico-legale.». «Art. 195-bis Istituti di medicina aerospaziale 1. Gli Istituti di medicina aerospaziale sono posti alle dipendenze della Direzione della Sanita' militare e svolgono le seguenti attivita': a) accertamento dell'idoneita' al volo e ai servizi di navigazione aerea del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, del Corpo dei vigili del fuoco, nonche' degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici; b) effettuazione dei controlli ordinari e straordinari sul mantenimento dell'idoneita' al volo ed ai servizi di navigazione aerea del personale di cui alla lettera a), nonche' dei titolari di licenze e attestati aeronautici; c) accertamenti sanitari o medico-legali disposti dalla Direzione della Sanita' militare ovvero previsti nella normativa vigente. 2. Gli Istituti di medicina aerospaziale possono esprimere altresi', secondo le indicazioni delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile, e del Corpo dei vigili del fuoco, i giudizi di idoneita' al servizio militare o al servizio d'istituto per il personale sottoposto all'accertamento dell'idoneita' di cui al comma 1, lettera a). In tali casi, ai fini dell'espressione del giudizio, sono preventivamente acquisite anche le valutazioni di un ufficiale medico o funzionario medico in servizio presso strutture sanitarie a sostegno della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza dell'interessato, ovvero, del Corpo dei vigili del fuoco. 3. Con direttiva tecnica della Direzione della Sanita' militare sono stabilite la periodicita' e le modalita' tecniche con le quali il personale delle Forze armate deve essere sottoposto alle visite mediche per l'accertamento del mantenimento dell'idoneita' al volo e ai servizi di navigazione aerea. 3-bis. Gli accertamenti e i controlli di cui al comma 1 nei confronti degli ufficiali di grado apicale appartenenti al ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare sono effettuati soltanto se tali ufficiali generali, in relazione al loro impiego, sono effettivamente tenuti allo svolgimento di attivita' di pilotaggio.». "Art. 195-ter Commissione sanitaria d'appello 1. La Commissione sanitaria d'appello, posta alle dipendenze della Direzione della Sanita' militare, esamina i ricorsi presentati dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo dei vigili del fuoco, nonche' dagli iscritti al fondo di previdenza del personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea avverso i giudizi sanitari di prima istanza espressi dagli Istituti di medicina aerospaziale in sede di selezione e certificazione dell'idoneita' al volo e ai servizi di navigazione aerea di cui all'articolo 195-bis, comma 1, lettere a) e b), ferme restando le competenze della Commissione medica d'appello di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566 e all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44. I ricorsi devono essere presentati nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del verbale dell'Istituto di medicina aerospaziale. 2. La Commissione sanitaria d'appello e' presieduta dal Direttore della Sanita' militare o da altro ufficiale medico di grado apicale delegato e ne fanno parte due ufficiali superiori medici nominati dal medesimo Direttore. 3. Secondo le indicazioni delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e del Corpo dei vigili del fuoco la Commissione sanitaria di appello puo' pronunciarsi, altresi', sui ricorsi presentati dal personale avverso i giudizi di idoneita' al servizio militare e al servizio di istituto espressi dall'organo di cui all'articolo 195-bis. 4. La Commissione sanitaria d'appello visita e giudica collegialmente, redigendo apposito verbale di visita nel quale formula un giudizio definitivo. 5. Allorche' esprime i giudizi di cui al comma 3, la Commissione sanitaria di appello e' composta assicurando la presenza nel collegio, in qualita' di membro, di un ufficiale medico o funzionario medico in servizio presso strutture sanitarie a sostegno della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza del ricorrente, ovvero, del Corpo dei vigili del fuoco. La Commissione, quando esamina i ricorsi degli iscritti al fondo di previdenza del personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, e' integrata da un medico designato dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. 6. L'interessato puo' essere assistito durante la visita, senza oneri per l'Amministrazione, da un medico di fiducia che non integra la composizione della Commissione. 7. La Commissione sanitaria d'appello, per esigenze legate alla complessita' dell'accertamento sanitario, puo' richiedere la partecipazione alla visita, per un parere consultivo e senza diritto al voto, di un medico specialista della Sanita' militare in servizio presso strutture sanitarie a sostegno dell'Aeronautica militare che non ha partecipato all'emissione del giudizio sanitario di prima istanza.". «Art. 200 Visite medico-legali 1. Tutte le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici possono richiedere l'opera degli ufficiali medici per visite ((medico-legali)) ai propri dipendenti, nei seguenti casi: a) per accertare l'esistenza, la natura e il grado di infermita' sulle quali si devono motivare provvedimenti di licenza, di aspettativa, di riforma e di riposo, di impiegati non appartenenti a quelle amministrazioni statali contemplate nel decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461; tali accertamenti sono praticati sempre con visite collegiali se si tratta di collocamento in riforma o a riposo, mentre per il collocamento in aspettativa la visita e' fatta da un solo ufficiale medico; b) per stabilire la reale esistenza dell'allegata inabilita' fisica dei rivenditori di generi di privativa, che chiedono di essere rappresentati da un commesso; l'accertamento si esegue mediante visita collegiale; c) per verificare l'inabilita' allegata dagli alunni delle scuole primarie e secondarie che domandano la esenzione dalle esercitazioni di educazione fisica; la visita e' eseguita da un solo ufficiale medico; d) per constatare l'idoneita' fisica degli aspiranti a impieghi in pubbliche amministrazioni; la visita e' eseguita da un solo ufficiale medico, se non e' esplicitamente richiesto l'intervento di un collegio medico; e) per accertare malattie dei docenti delle scuole primarie e secondarie, che chiedono il conferimento di indennita' per motivi di salute; la visita e' eseguita da un solo ufficiale medico, salvo i casi nei quali venga tassativamente richiesta la visita collegiale dall'autorita' interessata; f) per accertare se esista indicazione alle cure balneo-termali negli stabilimenti militari, secondo le relative norme in vigore; g) per accertare l'inabilita' assoluta e permanente dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche; h) per stabilire le condizioni fisiche dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche i quali chiedono di fare la cessione del quinto dello stipendio; la visita e' eseguita da un solo ufficiale medico; i) per accertare l'idoneita' fisico-psichica di coloro che aspirano alla patente di conduttori di autoveicoli: la visita e' eseguita da un solo ufficiale medico; l) per reclutamento e riforma degli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile; m) ai fini del collocamento in congedo straordinario per infermita' dei dipendenti della pubblica amministrazione; n) altre visite non contemplate nelle lettere precedenti, autorizzate dal Ministero della difesa, ovvero attribuite dalla legge alla competenza di ufficiali medici, in base alle disposizioni che ne regolano l'esercizio. 2. Le autorita' o i privati che richiedono le visite rivolgono ufficialmente la domanda alla Direzione dell'ospedale militare o dell'infermeria autonoma o presidiaria oppure al Comando dal quale dipende l'infermeria di corpo se la visita deve essere eseguita presso tale ente, oppure, nei casi previsti, alla Direzione dell'istituto di medicina aerospaziale competente per territorio.». «Art. 201 Modalita' delle visite medico-legali 1. Le visite medico legali di cui all'articolo 200 possono essere praticate: a) presso il policlinico o i centri ospedalieri militari; b) presso i dipartimenti militari di medicina legale; c) presso le infermerie di corpo ovvero ogni altro ente militare, purche' provvisto di idonei gabinetti medici e dei necessari mezzi di indagine e non si tratti di visite collegiali; d) presso gli istituti di medicina aerospaziale per effettuare ogni tipo di accertamento in materia di idoneita' al volo civile. 2. Le visite di cui al comma 1 del presente articolo possono, eventualmente, essere eseguite anche a domicilio allorche' si tratti di constatare infermita' che, per la loro gravita' reale o addotta, impediscano all'interessato di muoversi dalla propria abitazione. 3. Per ogni visita praticata e' redatta apposita dichiarazione medica da rimettere alla Direzione dello stabilimento sanitario o al Comando del Corpo o distaccamento presso cui e' stata eseguita la visita, per la trasmissione d'ufficio all'autorita' che ha richiesto la visita stessa. 4. Per ogni visita eseguita, anche a domicilio dagli ufficiali medici, i privati e le autorita' corrispondono un compenso il cui importo e modalita' di versamento e' stabilito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.». «Art. 203 Azione di prevenzione e accertamenti sanitari 1. Il Ministero della difesa tramite i consultori e i servizi di psicologia della Sanita' militare svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze, le alcoldipendenze e l'uso di sostanze dopanti. 2. In occasione delle operazioni di arruolamento dei volontari e di selezione per la leva, in caso di ripristino della stessa, se e' individuato un caso di tossicodipendenza, tossicofilia, alcoldipendenza o doping, l'autorita' militare, che presiede alla visita medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l'invio dell'interessato all'ospedale militare per gli opportuni accertamenti. 3. Analogamente provvede l'autorita' sanitaria militare nel corso delle visite mediche previste dall'articolo 929.». «Art. 205 Servizio trasfusionale della Sanita' militare 1. La Sanita' militare organizza autonomamente il servizio trasfusionale in modo da essere in grado di svolgere tutte le competenze previste dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219. 2. Nel quadro delle iniziative di educazione sanitaria impartite ai militari, l'autorita' militare favorisce la cultura della donazione volontaria di sangue, di sangue cordonale e dei loro componenti da parte dei militari presso le strutture trasfusionali militari e civili. 3. Il servizio trasfusionale militare coopera con le strutture del Servizio sanitario nazionale, del Ministero dell'interno e del Dipartimento della protezione civile, al fine di assicurare, in relazione alle previsioni delle necessita' trasfusionali per le situazioni di emergenza, il mantenimento di adeguate scorte di prodotti del sangue. 4. Per la realizzazione delle finalita' di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stipulate apposite convenzioni tra le regioni e il Ministero della difesa, secondo lo schema tipo di convenzione definito con decreto del Ministro della salute. 5. Il Ministero della difesa e' l'autorita' responsabile, relativamente al servizio trasfusionale di cui al presente articolo, del rispetto dei requisiti previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, in materia di raccolta e controllo del sangue umano e dei suoi componenti. 6. Le norme relative all'organizzazione e funzionamento del servizio trasfusionale sono individuate con decreto del Ministro della difesa, non avente natura regolamentare.». «Art. 207 Attivita' in materia di vaccinazioni 1. I documenti relativi alla vaccinazione rilasciati dalla Sanita' militare al personale militare in attivita' di servizio sono accettati in luogo del certificato internazionale, di cui alla riproduzione nelle appendici 2, 3, o 4, della legge 9 febbraio 1982, n. 106, a condizione che essi contengano: a) le informazioni mediche equivalenti a quelle da indicarsi sul modello relativo; b) una dichiarazione in francese o in inglese che precisi la natura e la data della vaccinazione e attesti che i documenti vengano rilasciati in virtu' del presente articolo.». |
| | Art. 5
Esercizio delle professioni sanitarie
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 208, comma 1, lettera a), le parole: «nei ruoli e nei Corpi sanitari delle Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «nel Corpo unico della Sanita' militare»; b) all'articolo 209: 1) al comma 3, le parole: «lo Stato maggiore della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione della Sanita' militare»; 2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 5-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli ufficiali medici in possesso del diploma di formazione specifica possono svolgere l'attivita' di medicina generale in favore del personale dell'amministrazione della difesa e dei relativi familiari anche nell'ambito delle strutture militari, secondo i criteri, le modalita' e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze. 4-ter. Rientrano tra le competenze degli ufficiali medici anche: a) l'amministrazione del materiale ospedaliero sia a terra sia a bordo; b) eseguire le visite mediche disciplinari e quelle medico-legali, nonche' lo svolgimento delle pratiche medico-legali interessanti il personale della difesa e le altre categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla Sanita' militare; c) eseguire le ispezioni di carattere tecnico-sanitario agli stabilimenti di cura militare ed effettuare ogni altro servizio sanitario a supporto delle Forze armate.»; c) all'articolo 210: 1) alla rubrica, la parola: «medico» e' sostituita dalla seguente: «sanitario»; 2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici e agli psicologi militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilita' inerenti all'esercizio delle attivita' libero professionali, nonche' alle limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di svolgere attivita' che possono condizionarne l'esercizio delle funzioni o l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare o, in ogni caso, ledere il dovere di riservatezza riguardo alla divulgazione di notizie attinenti al servizio e, tra queste, le: a) visite private agli iscritti di leva e il rilascio a loro di certificati di infermita' e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma; b) attivita' di consulenza, certificazione o peritali di parte in procedimenti amministrativi o giudizi civili, penali o amministrativi in cui e' coinvolta l'amministrazione della difesa ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza, l'amministrazione di appartenenza; c) attivita' di assistenza, consulenza o certificazione funzionali al superamento degli accertamenti fisio-psico-attitudinali nelle procedure di reclutamento.»; 3) il comma 1.1 e' abrogato; 4) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. Ai medici militari e al personale militare del Corpo unico della Sanita' militare abilitato all'esercizio delle professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della salute e' consentito l'esercizio della libera professione intramuraria, alternativa all'extramuraria ove consentita ai sensi del comma 1, sulla base di convenzioni stipulate tra Ministero della difesa, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, regioni o altre istituzioni sanitarie. Ferme restando le prioritarie attivita' di cui all'articolo 181, comma 3, la Sanita' militare assicura la gestione e il corretto esercizio dell'attivita' libero-professionale intramuraria che si svolge, al di fuori dell'orario di servizio, in volumi di prestazioni che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti durante il servizio, e nei limiti di compatibilita' con gli speciali compiti e funzioni cui e' preposta, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse con l'utilizzo dello strumento militare, come valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici. 1-quater. Con riferimento alla libera professione intramuraria di cui al comma 1-ter, sono disciplinati nel regolamento: a) i limiti di compatibilita' e le esigenze connesse con l'utilizzo dello strumento militare; b) le varie modalita' di svolgimento di tale libera professione, inclusi i limiti di utilizzabilita' degli spazi e delle attrezzature dedicati all'attivita' istituzionale, garantendo la separazione delle attivita' in termini di orari, prenotazioni e modalita' di riscossione dei pagamenti; c) i volumi delle prestazioni, le condizioni di esercizio, i criteri di erogazione e le priorita' di accesso riferiti alle attivita' di servizio e all'attivita' libero-professionale intramuraria, nonche' le relative modalita' di pubblicita' e informazione; d) la definizione degli importi delle prestazioni e la tracciabilita' dei pagamenti in coerenza con le tariffe nazionali di riferimento del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; e) il monitoraggio dei tempi di attesa; f) la prevenzione delle situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale; g) l'esclusione della possibilita' di svolgimento della libera professione di cui al comma 1-ter presso studi professionali; h) le modalita' di accesso alle strutture militari. 1-quinquies. La Direzione della Sanita' militare provvede alla ricognizione degli spazi per lo svolgimento delle prestazioni libero-professionali di cui al comma 1-ter, nonche' dei sistemi e dei moduli organizzativi e tecnologici disponibili che consentono il controllo dei volumi prestazionali. 1-sexies. Con riferimento alla ricognizione di cui al comma 1-quinquies, se non sono disponibili spazi adeguati, il Ministero della difesa puo' stipulare convenzioni con la Difesa servizi spa, enti pubblici e soggetti privati convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.». d) all'articolo 213, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Qualifica, compiti e formazione dei soccorritori militari per le forze speciali sono disciplinati dall'articolo 51, commi 8-ter e 8-quater del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.».
Note all'art. 5: - Si riporta il testo degli articoli 208, 209, 210 e 213 del citato decreto legislativo 15 marzo 2020, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 208 Categorie di personale 1. Il personale impiegato dalla Sanita' militare e' costituito da: a) ufficiali e sottufficiali, abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie, inquadrati nei ruoli e nel Corpo unico della Sanita' militare; b) graduati e militari di truppa esercenti quali figure di supporto sanitario; c) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso le strutture sanitarie; d) cappellani militari, religiose e altro personale assunto o convenzionato sulla base delle vigenti disposizioni. 2. L'attivita' sanitaria e' consentita al personale in possesso dei titoli per l'esercizio delle professioni sanitarie e alle figure di supporto sanitario, riconosciute dal Ministero della salute, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 213 per i soccorritori militari.». «Art. 209 Ufficiali medici 1. Gli ufficiali medici uniscono alle peculiari doti professionali tutte le piu' spiccate virtu' militari e devono avere perfetta conoscenza delle norme relative al reclutamento e ordinamento delle Forze armate e al servizio sanitario in tempo di pace, di guerra e di grave crisi internazionale. 2. Gli ufficiali medici, oltre a quanto previsto dal libro IV, titolo III, capo IV, sezione III del presente codice, si aggiornano sui progressi delle discipline medico-chirurgiche. Al fine di perfezionare la loro cultura o indirizzarla a branche speciali, possono, in seguito a concorso, essere nominati con le qualifiche di sanitari militari, corrispondenti a quelle previste per i sanitari civili, presso cliniche o istituti universitari. Possono pure essere chiamati a frequentare corsi speciali di perfezionamento o di preparazione agli esami d'avanzamento presso la scuola di sanita' militare o presso ospedali militari. 3. Al fine di consentire un costante aggiornamento degli ufficiali medici, la Direzione della Sanita' militare indica, con propria direttiva, le modalita' e la frequenza di speciali conferenze da tenersi presso strutture sanitarie militari in cui trattare argomenti essenzialmente pratici di scienza e di servizio sanitario militare, oltre a conversazioni scientifiche sulle piu' attuali tematiche del movimento scientifico sanitario. 4. E' vietato agli ufficiali medici di eseguire visite e redigere certificati nella loro qualita' di medici militari, quando le visite: a) non sono previste da disposizioni di legge; b) non sono autorizzate dal Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 200; c) non sono ordinate o autorizzate dai superiori diretti. 4-bis. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 5-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli ufficiali medici in possesso del diploma di formazione specifica possono svolgere l'attivita' di medicina generale in favore del personale dell'amministrazione della difesa e dei relativi familiari anche nell'ambito delle strutture militari, secondo i criteri, le modalita' e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze. 4-ter. Rientrano tra le competenze degli ufficiali medici anche: a) l'amministrazione del materiale ospedaliero sia a terra sia a bordo; b) eseguire le visite mediche disciplinari e quelle medico-legali, nonche' lo svolgimento delle pratiche medico-legali interessanti il personale della difesa e le altre categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla Sanita' militare; c) eseguire le ispezioni di carattere tecnico-sanitario agli stabilimenti di cura militare ed effettuare ogni altro servizio sanitario a supporto delle Forze armate. 5. Gli ufficiali medici, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, svolgono l'attivita' di medico nel settore del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero della difesa, mediante la sorveglianza e la vigilanza sanitaria del personale e dei luoghi di lavoro.». «Art. 210 Attivita' libero professionale del personale sanitario 1. In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici e agli psicologi militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilita' inerenti all'esercizio delle attivita' libero professionali, nonche' alle limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di svolgere attivita' che possono condizionarne l'esercizio delle funzioni o l'adempimento dei doveri connessi con lo stato di militare o, in ogni caso, ledere il dovere di riservatezza riguardo alla divulgazione di notizie attinenti al servizio e, tra queste, le: a) visite private agli iscritti di leva e il rilascio a loro di certificati di infermita' e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma; b) attivita' di consulenza, certificazione o peritali di parte in procedimenti amministrativi o giudizi civili, penali o amministrativi in cui e' coinvolta l'amministrazione della difesa ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza, l'amministrazione di appartenenza; c) attivita' di assistenza, consulenza o certificazione funzionali al superamento degli accertamenti fisio-psico-attitudinali nelle procedure di reclutamento. 1.1 (abrogato) 1-bis. 1-ter. Ai medici militari e al personale militare del Corpo unico della Sanita' militare abilitato all'esercizio delle professioni sanitarie riconosciute dal Ministero della salute e' consentito l'esercizio della libera professione intramuraria, alternativa all'extramuraria ove consentita ai sensi del comma 1, sulla base di convenzioni stipulate tra Ministero della difesa, Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, regioni o altre istituzioni sanitarie. Ferme restando le prioritarie attivita' di cui all'articolo 181, comma 3, la Sanita' militare assicura la gestione e il corretto esercizio dell'attivita' libero-professionale intramuraria che si svolge, al di fuori dell'orario di servizio, in volumi di prestazioni che non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti durante il servizio, e nei limiti di compatibilita' con gli speciali compiti e funzioni cui e' preposta, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse con l'utilizzo dello strumento militare, come valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici. 1-quater. Con riferimento alla libera professione intramuraria di cui al comma 1-ter, sono disciplinati nel regolamento: a) i limiti di compatibilita' e le esigenze connesse con l'utilizzo dello strumento militare; b) le varie modalita' di svolgimento di tale libera professione, inclusi i limiti di utilizzabilita' degli spazi e delle attrezzature dedicati all'attivita' istituzionale, garantendo la separazione delle attivita' in termini di orari, prenotazioni e modalita' di riscossione dei pagamenti; c) i volumi delle prestazioni, le condizioni di esercizio, i criteri di erogazione e le priorita' di accesso riferiti alle attivita' di servizio e all'attivita' libero-professionale intramuraria, nonche' le relative modalita' di pubblicita' e informazione; d) la definizione degli importi delle prestazioni e la tracciabilita' dei pagamenti in coerenza con le tariffe nazionali di riferimento del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; e) il monitoraggio dei tempi di attesa; f) la prevenzione delle situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forme di concorrenza sleale; g) l'esclusione della possibilita' di svolgimento della libera professione di cui al comma 1-ter presso studi professionali; h) le modalita' di accesso alle strutture militari. 1-quinquies. La Direzione della Sanita' militare provvede alla ricognizione degli spazi per lo svolgimento delle prestazioni libero-professionali di cui al comma 1-ter, nonche' dei sistemi e dei moduli organizzativi e tecnologici disponibili che consentono il controllo dei volumi prestazionali. 1-sexies. Con riferimento alla ricognizione di cui al comma 1-quinquies, se non sono disponibili spazi adeguati, il Ministero della difesa puo' stipulare convenzioni con la Difesa servizi spa, enti pubblici e soggetti privati convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.». «Art. 213 Speciali competenze del personale infermieristico e dei soccorritori militari 1. Nelle aree operative in cui si svolgono le missioni internazionali, nonche' sui mezzi aerei e unita' navali impegnati in operazioni militari al di fuori dello spazio aereo e delle acque territoriali nazionali, nei casi di urgenza ed emergenza: a) in assenza di personale medico, al personale infermieristico militare specificatamente formato e addestrato e' consentita l'effettuazione di manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di pre-ospedalizzazione del traumatizzato; b) in assenza di personale sanitario, ai soccorritori militari e' consentita l'applicazione di tecniche di primo soccorso nei limiti di quanto previsto da apposito protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero della difesa e dal Ministero della salute. 1-bis. Qualifica, compiti e formazione dei soccorritori militari per le forze speciali sono disciplinati dall'articolo 51, commi 8-ter e 8-quater del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.». |
| | Art. 6
Reclutamento
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 644, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le commissioni esaminatrici per i concorsi per il reclutamento dei militari della Sanita' militare sono presiedute da personale in servizio del Corpo unico della Sanita' militare e formate da personale in servizio di ciascuna Forza armata e del Corpo unico della Sanita' militare.»; b) all'articolo 645, al comma 1, dopo le parole: «marescialli delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «, della Sanita' militare» e dopo le parole: «personale delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «, della Sanita' militare»; c) all'articolo 647, comma 1: 1) le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'universita' e della ricerca»; 2) alla lettera a), le parole: «nei Corpi sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «nel Corpo unico della Sanita' militare»; d) l'articolo 649 e' sostituito dal seguente: «Art. 649 (Posti riservati nelle accademie). - 1. Nei concorsi per il reclutamento degli allievi delle accademie militari sono appositamente riservati alcuni posti per gli allievi delle scuole militari, nel limite massimo complessivo del 30 per cento dei posti disponibili. 2. Per specifiche esigenze di ciascuna Forza armata e della Sanita' militare nei bandi di concorso per l'ammissione alle accademie militari, oltre alle riserve di posti di cui al comma 1, possono essere previste anche riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio nella relativa Forza armata e nella Sanita' militare. Ciascuna Forza armata e la Sanita' militare possono bandire concorsi per l'ammissione alle accademie riservati al proprio personale nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili. 3. I posti riservati agli allievi delle scuole militari che non vengono ricoperti possono essere devoluti, secondo la percentuale massima stabilita nel bando di concorso, nell'ordine della graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che sono alle armi in qualita' di ufficiali inferiori, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o rafferma con almeno un anno di servizio effettivamente svolto.»; e) all'articolo 650, al comma 2, dopo le parole: «rispettiva Forza armata» sono inserite le seguenti: «o alla Sanita' militare»; f) dopo l'articolo 651-bis e' inserito il seguente: «Art. 651-ter (Alimentazione ordinaria del ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare in servizio permanente sono tratti: a) con il grado di sottotenente, da coloro che hanno frequentato le accademie militari e che hanno completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dal regolamento; b) mediante concorso per titoli ed esami, dai cittadini italiani che non hanno superato il ventottesimo anno di eta' e che sono in possesso del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalita' del ruolo. 2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), sono: a) nominati tenenti con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito; b) iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado provenienti dai corsi delle accademie militari nominati tenenti in servizio permanente nello stesso anno; c) ammessi a frequentare un corso formativo e avviati alla formazione specialistica.»; g) all'articolo 653, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) il quarantesimo anno d'eta', se ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare o della Sanita' militare;»; h) al libro quarto, titolo II, capo II, alla sezione II, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; i) all'articolo 655, comma 1: 1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, fatta eccezione per gli ufficiali del ruolo naviganti speciale, e della Sanita' militare possono essere tratti:»; 2) alla lettera a), numero 3), le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; 3) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianita' e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare, frequentatori dei corsi normali delle accademie militari iscritti in quanto tali ai corsi universitari a ciclo unico e in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea in ambito sanitario, che non hanno completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria di avanzamento, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli.»; l) all'articolo 655-bis, comma 1, dopo le parole: «concorso per ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per la Sanita' militare»; m) all'articolo 658, comma 1, dopo le parole: «di ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»; n) all'articolo 660, comma 1, dopo le parole: «di ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»; o) all'articolo 666, comma 3, la parola: «ventiseiesimo» e' sostituita dalla seguente: «ventitreesimo»; p) all'articolo 681, comma 1, dopo le parole: «ruoli dei marescialli delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»; q) al libro quarto, titolo II, capo IV, alla sezione II, alla rubrica le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; r) all'articolo 682: 1) comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; 2) al comma 5-bis, dopo le parole: «delle singole Forze armate» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»; s) all'articolo 690, al comma 1: 1) le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; 2) alla lettera a), le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; 3) alla lettera b), le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; t) all'articolo 700: 1) al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «per l'impiego nelle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»; 2) al comma 3, dopo le parole: «esigenze operative delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»; u) all'articolo 705: 1) alla rubrica, le parole: «e nell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, nell'Aeronautica militare e nella Sanita' militare»; 2) comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare».
Note all'art. 6: - Si riporta il testo degli articoli 644, 645, 653, 655, 655-bis, 658, 660, 666, 681, 682, 690, 700 e 705 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 644 Commissioni di concorso 1. Le commissioni esaminatrici per i concorsi per il reclutamento dei militari sono presiedute e formate da personale in servizio della rispettiva Forza armata, con l'intervento, se necessario, di uno o piu' esperti nelle materie o prove oggetto di valutazione, salvo quanto diversamente disposto dal bando. 1-bis. Le commissioni esaminatrici per i concorsi per il reclutamento dei militari della Sanita' militare sono presiedute da personale in servizio del Corpo unico della Sanita' militare e formate da personale in servizio di ciascuna Forza armata e del Corpo unico della Sanita' militare.». «Art. 645 Posti riservati a particolari categorie nei concorsi pubblici 1. Fermi restando gli ulteriori benefici previsti dal codice, fino al venticinque per cento dei posti messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali e degli appartenenti ai ruoli dei marescialli delle Forze armate, della Sanita' militare e degli ispettori dell'Arma dei carabinieri e' riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate, della Sanita' militare e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.». «Art. 647 Norme generali sui concorsi 1. Con distinti decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi a ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto e con il Ministro dell'universita' e della ricerca per la parte di cui alla lettera a) del presente comma, sono indicati per ciascuna Forza armata: a) i titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado richiesti per l'ammissione ai singoli corsi delle accademie militari, nonche' quelli validi per i concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente, ed eventuali ulteriori requisiti, fermo restando che, per il reclutamento nel Corpo unico della Sanita' militare tramite i corsi normali delle accademie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'universita' e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso per l'accesso nelle accademie, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea magistrale nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa; b) le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi, delle prove di esame e della formazione delle relative graduatorie di merito, prevedendo, se necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti; c) la composizione delle commissioni esaminatrici. 2. - 3. (Omissis).». «Art. 650 Titoli di preferenza per i concorsi nelle accademie 1. (Omissis). 2. Per l'ammissione alle Accademie militari, a parita' di merito, ha precedenza, tra il personale di cui alle lettere a) e b) del comma 1, quello appartenente alla rispettiva Forza armata o alla Sanita' militare.». «Art. 653 Partecipazione degli ufficiali ausiliari ai concorsi straordinari per i ruoli normali 1. Gli ufficiali in ferma prefissata, che hanno completato un anno di servizio e che sono in possesso di laurea magistrale, e gli ufficiali inferiori delle forze di completamento in possesso di laurea magistrale possono partecipare ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali di cui all'articolo 652, sempre che gli stessi non superino: a) il quarantesimo anno d'eta', se ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare o della Sanita' militare; b) il 34° anno di eta' se ufficiali dell'Arma dei carabinieri. 2. (Omissis).». «Art. 655 Alimentazione dei ruoli speciali 1. Gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, fatta eccezione per gli ufficiali del ruolo naviganti speciale, e della Sanita' militare possono essere tratti: a) per concorso per titoli ed esami con il grado di sottotenente: 1) prevalentemente dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea che non ha superato il 35° anno di eta' e che all'atto dell'immissione nel ruolo degli ufficiali ha almeno 5 anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera a), ovvero 3 anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma 1, lettera b); 2) dagli ufficiali di complemento un titolo di studio non inferiore alla laurea che all'atto di immissione nel ruolo speciale hanno completato senza demerito la ferma biennale e non hanno superato il 35° anno di eta'; 3) dal personale giudicato idoneo e non vincitore dei concorsi per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare e che non ha superato il 35° anno di eta'; 4) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non hanno completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, e non hanno superato il 30° anno di eta', purche' in possesso dell'idoneita' in attitudine militare e di un titolo di studio non inferiore alla laurea; 4-bis) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie militari iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico che hanno superato gli esami del terzo anno, non hanno superato il 30° anno di eta' e sono idonei in attitudine militare; 5) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non ha superato il 35° anno di eta' e ha maturato almeno tre anni di anzianita' nel ruolo di appartenenza; 5-bis) dai volontari in servizio permanente in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea che, all'atto della presentazione della domanda al concorso, non hanno superato il 35° anno di eta' e hanno maturato almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo di appartenenza; b) per concorso per titoli ed esami, con il grado di sottotenente, dagli ufficiali inferiori delle forze di completamento in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea che hanno aderito ai richiami in servizio per le esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero sono impiegati in attivita' addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero e che non hanno superato il 40° anno d'eta'; c) per concorso per titoli ed esami con il grado di sottotenente dagli ufficiali in ferma prefissata in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea che hanno completato un anno di servizio complessivo; d) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianita' e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali frequentatori dei corsi normali delle accademie militari iscritti in quanto tali ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico ovvero in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea, ... che non hanno completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli; d-bis) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianita' e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare, frequentatori dei corsi normali delle accademie militari iscritti in quanto tali ai corsi universitari a ciclo unico e in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea in ambito sanitario, che non hanno completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria di avanzamento, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli. 1-bis. - 5-bis. (Omissis).». «Art. 655-bis Concorso per titoli ed esami nel ruolo speciale riservato ai primi marescialli e ai luogotenenti 1. Gli ufficiali dei ruoli speciali di cui all'articolo 655, comma 1, possono essere tratti, con il grado di sottotenente, nel limite massimo del 30 per cento dei posti messi annualmente a concorso per ciascuna Forza armata e per la Sanita' militare, anche tramite concorso per titoli ed esami dal personale del ruolo dei marescialli che riveste il grado di primo maresciallo e di luogotenente in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e dei requisiti previsti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente.. 2. - 3-bis. (Omissis).». «Art. 658 Alimentazione straordinaria dei ruoli speciali 1. Sulla base delle esigenze di ciascuna Forza armata e della Sanita' militare, se nei rispettivi ruoli speciali non risultano ricoperte particolari posizioni organiche, possono essere indetti annualmente concorsi straordinari per titoli ed esami per il reclutamento di ufficiali nei citati ruoli da trarre dai giovani che non hanno superato il 35° anno di eta' alla data indicata dal bando di concorso e sono in possesso di uno dei diplomi di laurea previsti ai sensi dell'articolo 647, comma 1.». «Art. 660 Immissioni in ruolo 1. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normali e speciali di ciascuna Forza armata e della Sanita' militare. 2. Il numero degli ufficiali da immettere annualmente nei ruoli normali e speciali non puo' superare in ogni caso, per ciascun ruolo, le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori ne' eccedere, comunque, rispettivamente un nono e un decimo del predetto organico.». «Art. 666 Immissioni in ruolo 1. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normale, forestale e tecnico. 2. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale non puo' in ogni caso superare un tredicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori del medesimo ruolo. 3. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo tecnico non puo' in ogni caso superare un ventitreesimo della consistenza organica degli ufficiali del medesimo ruolo aventi il grado da tenente a tenente colonnello compresi. 3-bis. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo forestale non puo' in ogni caso superare un nono della consistenza organica degli ufficiali inferiori del medesimo ruolo.». «Art. 681 Posti riservati a particolari categorie per i concorsi dei ruoli marescialli e ispettori 1. La quota dei posti relativi al reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate e della Sanita' militare e degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 645, e' altresi' riservata ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti prescritti.». «Art. 682 Alimentazione dei ruoli dei marescialli 1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare reclutato tramite concorso pubblico contrae una ferma biennale ed e' immesso in ruolo al superamento del corso di formazione previsto all'articolo 760, comma 1. 2. Il personale reclutato tramite concorso interno e' immesso in ruolo al superamento di uno dei corsi previsti dall'articolo 760, commi 1 e 1-bis. 3. I posti di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a) del medesimo articolo. 4. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a), possono partecipare: a) i giovani che: 1) sono riconosciuti in possesso della idoneita' agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialita' di assegnazione; 2) non hanno compiuto il 26° anno di eta'. Per coloro che hanno gia' prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo e' elevato a 28 anni, qualunque grado rivestono; 3) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono entro l'anno solare in cui e' bandito il concorso o, se successivo, entro il temine previsto dal bando per la presentazione delle domande, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa; b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente, i volontari in ferma o i militari di leva in servizio che, alla data prevista dal bando: 1) sono in possesso del diploma di corso quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono entro l'anno solare in cui e' bandito il concorso o, se successivo, entro il temine previsto dal bando per la presentazione delle domande, fermo restando che, per il reclutamento delle professioni sanitarie, i concorrenti devono sostenere una specifica prova di selezione su argomenti attinenti a materie indicate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, superata la quale, ove risultino vincitori di concorso, acquisiscono titolo all'ammissione ai corsi di laurea nei limiti numerici programmati a livello nazionale, che tengono conto delle esigenze numeriche della Difesa; 2) non hanno superato il ventottesimo anno di eta'; 3) non hanno riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; 4) sono in possesso della qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni. 5. Ai concorsi di cui all'articolo 679, comma l, lettera b), possono partecipare: a) gli appartenenti al ruolo sergenti nel limite minimo del 30 per cento dei posti disponibili mediante: 1) concorso per titoli, nel limite massimo del 50 per cento dei posti di cui all'alinea della presente lettera a), per i sergenti maggiori capo che alla data prevista nel bando di concorso: 1.1) non hanno superato il 48° anno di eta'; 1.2) hanno riportato nell'ultimo triennio in servizio permanente la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio corrispondente; 1.3) non hanno riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna nell'ultimo biennio; 1.4) sono in possesso del diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono entro l'anno solare in cui e' bandito il concorso o, se successivo, entro il temine previsto dal bando per la presentazione delle domande; 2) concorso per titoli ed esami, nel limite minimo del 50 per cento dei posti di cui all'alinea della presente lettera a), per gli appartenenti al ruolo sergenti in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1.2), 1.3) e 1.4), che non hanno superato il 45° anno di eta'; b) gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente nel limite massimo del 70 per cento dei posti disponibili, mediante concorso per titoli ed esami, che alla data prevista nel bando di concorso non hanno superato il 45° anno di eta', hanno compiuto sette anni di servizio di cui almeno tre in servizio permanente e sono in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), numeri 1.2), 1.3) e 1.4). 5-bis. Per specifiche esigenze delle singole Forze armate e della Sanita' militare, possono essere altresi' banditi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per titoli ed esami per trarre, con il grado di maresciallo e corrispondenti, giovani: a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi relativi al Corpo delle capitanerie di porto; b) di eta' non superiore a 32 anni alla data indicata nel bando di concorso. 6. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto.». «Art. 690 Modalita' di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti 1. Il reclutamento nei ruoli sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare avviene mediante concorsi interni e successivo corso di formazione basico, riservati: a) nel limite massimo del 60 per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli ed esami riservato agli appartenenti ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare; b) nel limite minimo del 40 per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli riservato al personale appartenente ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare con un'anzianita' minima di dieci anni nel ruolo.». «Art. 700 Requisiti 1. Possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale i volontari in ferma prefissata iniziale, ovvero in rafferma annuale, in servizio da almeno ventiquattro mesi o in congedo da non oltre dodici mesi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 635 e dei seguenti ulteriori requisiti: a) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate e della Sanita' militare in qualita' di volontario in servizio permanente; b) eta' non superiore a ventotto anni compiuti, elevata a ventinove per i volontari in rafferma annuale, in servizio o in congedo; c) superamento con esito positivo del corso basico di formazione iniziale. 2. Nei concorsi di cui al comma 1, i posti annualmente disponibili sono riservati: a) ai volontari in ferma prefissata iniziale in servizio ovvero in rafferma annuale, in misura non inferiore al 70 per cento; b) ai volontari in ferma prefissata iniziale in congedo da non oltre dodici mesi, che abbiano completato la ferma iniziale, in misura non superiore al 30 per cento. 3. Al fine di soddisfare specifiche esigenze operative delle Forze armate e della Sanita' militare, possono essere banditi concorsi straordinari per il reclutamento di volontari in ferma prefissata triennale riservati: a) ai volontari in ferma prefissata iniziale in servizio ovvero in congedo in possesso di specifici requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 701; b) ai volontari in ferma prefissata iniziale in congedo, che abbiano completato la relativa ferma da piu' di dodici mesi, di eta' non superiore a trenta anni compiuti. 4. Ai volontari di cui al comma 3, lettera a), non si applicano le disposizioni sul periodo minimo di servizio di cui al comma 1, alinea. 5. I vincitori dei concorsi di cui al presente articolo sono ammessi alla ferma prefissata triennale con il grado di caporale, per l'Esercito italiano, comune di 1ª classe, per la Marina militare, o aviere scelto, per l'Aeronautica militare.». «Art. 705 Particolari categorie protette per il reclutamento nell'Esercito italiano, nella Marina militare, nell'Aeronautica militare e nella Sanita' militare 1. Possono essere immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare il coniuge, i figli e i fratelli dei militari appartenenti a tali Forze armate deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attivita' operative, individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui agli articoli 87, 89 e 92, comma 1: a) nei limiti delle vacanze organiche; b) previo superamento di un corso propedeutico svolto con modalita' definite dal relativo Capo di Stato Maggiore; c) previo accertamento del possesso dei requisiti per il reclutamento in servizio permanente di cui agli articoli 635 e 640.». |
| | Art. 7
Formazione
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 211 e' inserito il seguente: «Art. 211-bis (Formazione specifica e attivita' di medicina generale). - 1. Ai medici del Corpo unico della Sanita' militare in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di servizio dalla data di prima assegnazione continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 2. Le eventuali attivita' pratiche residuali che non possono essere svolte presso le strutture sanitarie dell'amministrazione di appartenenza, al pari dell'attivita' didattica di natura teorica, sono svolte fuori dal normale orario di servizio. La partecipazione al corso non costituisce vincolo per l'amministrazione ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti in materia di mobilita' e di impiego.»; b) al libro primo, titolo VI, capo III, dopo la sezione II e' inserita la seguente: «Sezione II-bis - Formazione sanitaria Art. 225-bis (Formazione del personale del Corpo unico della Sanita' militare). - 1. La formazione degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati della Sanita' militare, sia di base sia successiva, ivi compresa quella accademica, e' garantita dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri attraverso le rispettive strutture formative. 2. Ai fini di cui al comma 1: a) il Direttore della Sanita' militare adotta i provvedimenti di competenza d'intesa con i Capi di Stato maggiore delle Forze armate e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; b) le graduatorie di merito di cui all'articolo 601 del regolamento sono determinate da un'unica commissione nominata con determinazione del Direttore della Sanita' militare, composta da cinque ufficiali appartenenti al Corpo unico della Sanita' militare, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro della difesa.»; c) all'articolo 717, comma 1, dopo le parole: «ai ruoli delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»; d) all'articolo 719: 1) al comma 1, dopo le parole: «formazione degli ufficiali delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «, della Sanita' militare»; 2) al comma 2, dopo le parole: «riguardanti gli ufficiali delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «, della Sanita' militare»; e) all'articolo 720, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le accademie militari sono deputate anche alla formazione degli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare, secondo quanto stabilito nel regolamento.»; f) all'articolo 722: 1) al comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) se appartenenti alla Sanita' militare frequentano un corso applicativo di durata non superiore a un anno accademico le cui modalita' sono disciplinate con determinazione del Direttore della Sanita' militare.»; 2) al comma 2, dopo le parole: «corsi ordinari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno» sono inserite le seguenti: «nonche', se appartenenti al Corpo unico della Sanita' militare, dopo i pari grado del medesimo corpo provenienti dai corsi ordinari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno»; g) all'articolo 723: 1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; 2) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; h) all'articolo 724: 1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; 2) al comma 2, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare»; 3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Gli ufficiali reclutati nel ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare a nomina diretta, all'atto dell'ammissione al corso formativo di cui all'articolo 738-quinquies, sono vincolati a una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del corso.»; i) all'articolo 725, comma 1-bis, le parole: «e del Corpo sanitario» sono soppresse; l) all'articolo 726, comma 2, le parole: «e del Corpo sanitario» sono soppresse; m) al libro quarto, titolo III, capo II, dopo la sezione V e' inserita la seguente: «Sezione V-bis - Ufficiali della sanita' militare Art. 738-bis (Formazione degli ufficiali del ruolo normale provenienti dalle accademie). - 1. I sottotenenti del ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare sono tratti dai frequentatori delle accademie militari che hanno completato con esito favorevole il terzo anno di corso secondo le modalita' previste dal piano degli studi. 2. L'anzianita' di grado dei sottotenenti di cui al comma 1 decorre, ai soli fini giuridici, dalla data di nomina ad aspirante. 3. E' nominato aspirante e ammesso a frequentare il terzo anno in qualita' di frequentatore, l'allievo del ruolo di cui al comma 1 risultato idoneo al termine del secondo anno. 4. Gli ufficiali del ruolo normale devono completare gli studi accademici e conseguire il diploma di laurea entro i periodi prescritti dal piano degli studi. 5. Per la formazione delle graduatorie di merito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 601 del regolamento. 6. Gli ufficiali che superano gli esami dell'ultimo anno del corso regolare nelle sessioni successive alla prima sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato detti esami nella precedente sessione. 7. Gli aspiranti e gli ufficiali che, per motivi di servizio o per motivi di salute, riconosciuti con determinazione ministeriale, superano gli esami prescritti dal ciclo formativo con ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se li avessero superati nei tempi previsti. 8. Gli ufficiali che conseguono la laurea magistrale nella sessione straordinaria dell'ultimo anno del corso regolare, sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno conseguito il titolo nelle precedenti sessioni ordinarie fissate dal rispettivo piano di studi. 9. Gli ufficiali che non hanno completato gli studi al termine dell'ultimo anno di corso con le modalita' definite dal regolamento sono ammessi a completarli, con le proroghe di cui al successivo articolo 738-ter. In tale caso essi transitano ai corsi successivi a quello di appartenenza, in relazione alla durata della proroga, e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado appartenente al corso al quale sono transitati, assumendone la stessa anzianita' assoluta. 10. Gli aspiranti e gli ufficiali che non superano l'anno di corso perche' non idonei in attitudine militare e professionale sono posti in congedo secondo le modalita' previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis). 11. L'alloggiamento e il pernottamento degli aspiranti possono essere disciplinati con regolamento dell'istituto di formazione. Art. 738-ter (Conseguimento del diploma di laurea da parte degli ufficiali del ruolo normale). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale devono conseguire il diploma di laurea prescritto e completare il periodo formativo secondo le modalita' ed entro i periodi definiti dall'ordinamento universitario per i rispettivi corsi di laurea. 2. Gli ufficiali del ruolo normale, per i quali e' previsto il completamento dell'iter di studi presso strutture universitarie, che non hanno conseguito il diploma di laurea entro il periodo prescritto, possono avanzare circostanziata domanda intesa a ottenere fino a un massimo di due proroghe annuali. L'amministrazione ha facolta' di accogliere le domande, previo esame del curriculum di studi e degli elementi desunti dalla documentazione valutativa da parte di un'apposita commissione nominata con decreto ministeriale. 3. Gli ufficiali che non conseguono la laurea nel periodo prescritto o che non sono stati ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche in soprannumero, con il proprio grado e con la propria anzianita', nel ruolo speciale del Corpo unico della Sanita' militare ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d-bis). Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta. Art. 738-quater (Mancato transito nel ruolo speciale). - 1. Gli ufficiali di cui all'articolo 738-ter, comma 3, che non hanno presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d-bis), ovvero non vi possono transitare ai sensi del medesimo articolo, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis). Art. 738-quinquies (Corso formativo per ufficiali del ruolo normale). - 1. I tenenti del ruolo normale di cui all'articolo 651-ter, comma 2, sono ammessi a frequentare un corso formativo, della durata non superiore a un anno, al termine del quale e' determinata una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso. 2. Gli ufficiali che completano con esito favorevole il corso formativo sono ammessi ai corsi di specializzazione di cui all'articolo 758. 3. Coloro che non superano il corso formativo sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva.»; n) all'articolo 739, comma 2, le parole: «o Comando generale» sono sostituite dalle seguenti: «, Comando generale o Direzione della Sanita' militare»; o) all'articolo 740, comma 1, lettera b), dopo le parole: «Forza armata d'appartenenza» sono inserite le seguenti: «o tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare»; p) all'articolo 750, comma 2, dopo le parole: «ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e del Corpo unico della Sanita' militare»; q) all'articolo 751, comma 4, dopo le parole: «il Segretario generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e il Direttore della Sanita' militare»; r) all'articolo 753, comma 1, dopo le parole: «ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»; s) all'articolo 754, comma 3, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; t) l'articolo 756 e' sostituito dal seguente: «Art. 756 (Formazione specifica in medicina generale). - 1. Il medico militare in servizio permanente puo' iscriversi ai corsi di formazione specifica in medicina generale secondo le previsioni dell'articolo 211-bis. 2. Al medico militare di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, a eccezione dell'articolo 24, commi 2, 3 e 4. 3. Il medico militare all'atto dell'iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale assume un vincolo a rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del relativo titolo abilitante. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione al corso e la durata dello stesso e' aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.»; u) all'articolo 758: 1) al comma 1, le parole: «delle Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo unico della Sanita' militare» e dopo le parole: «previa domanda» sono inserite le seguenti: «ovvero all'esito del corso formativo»; 2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Gli indirizzi delle specializzazioni cui avviare il personale designato sono scelti con determinazione del Direttore della Sanita' militare, d'intesa con i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»; v) al libro quarto, titolo III, capo V, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; z) all'articolo 759: 1) al comma 1, dopo le parole: «disposizioni della Forza armata» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»; 2) al comma 2, le parole: «Il Capo di stato maggiore di Forza armata ha» sono sostituite dalle seguenti: «Il Capo di stato maggiore di Forza armata e il Direttore della Sanita' militare hanno»; 3) al comma 3, le parole: «e dell'Aeronautica militare, il Capo di stato maggiore di Forza armata,» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare, il Capo di stato maggiore di Forza armata e il Direttore della Sanita' militare» e la parola: «ha» e' sostituita dalla seguente: «hanno»; aa) all'articolo 773, al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare».
Note all'art. 7: - Si riporta il testo degli articoli 717, 719, 720, 722, 723, 724, 725, 726, 739, 740, 750, 751, 753, 754, 758, 759 e 773, del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 717 Corsi di formazione militare 1. Il regolamento disciplina i corsi di formazione per l'accesso ai ruoli delle Forze armate e della Sanita' militare, nonche' le relative graduatorie di merito, cause e procedure di rinvio e di espulsione.». «Art. 719 Corsi di formazione militare 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono definiti, ai sensi dell'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i criteri generali per la definizione, da parte delle universita', degli ordinamenti didattici di corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione, di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, adeguati alla formazione degli ufficiali delle Forze armate, della Sanita' militare e del Corpo della Guardia di finanza. Le universita', in conformita' ai predetti criteri, definiscono gli ordinamenti didattici d'intesa con le accademie militari per gli ufficiali e con gli altri istituti militari d'istruzione superiore. Ai fini dell'attivazione e della gestione dei corsi di cui al presente articolo, le universita', cui compete il rilascio dei titoli e la responsabilita' didattica dei corsi, stipulano apposite convenzioni con le predette accademie e istituti. Tali convenzioni prevedono l'organizzazione delle attivita' didattiche anche utilizzando le strutture e, per specifici insegnamenti, i docenti delle accademie e degli istituti. I Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca definiscono opportune modalita' e strumenti per agevolare la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo. 2. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono anche le modalita' di riconoscimento degli studi compiuti e di rilascio dei titoli di diploma universitario, di laurea e di specializzazione riguardanti gli ufficiali delle Forze armate, della Sanita' militare e del Corpo della Guardia di finanza in servizio ovvero in congedo che, in possesso del diploma di scuola media superiore richiesto all'epoca per l'ammissione alle accademie militari, hanno superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive accademie e le scuole di applicazione ovvero la Scuola ufficiali carabinieri o la Scuola di applicazione della Guardia di finanza. Per gli ufficiali in congedo le modalita' di riconoscimento sono definite anche con riferimento ai cicli di studi frequentati dal personale in servizio. I riconoscimenti hanno luogo dando la precedenza alle procedure riguardanti gli ufficiali in servizio.». «Art. 720 Formazione degli ufficiali dei ruoli normali 1. I vincitori dei concorsi per il reclutamento ordinario degli ufficiali dei ruoli normali sono ammessi nelle accademie militari, in qualita' di allievi ufficiali, per svolgere il previsto ciclo formativo. 2. Coloro che hanno completato con esito favorevole il ciclo formativo presso le accademie militari sono nominati sottotenenti e immessi nei rispettivi ruoli normali. 3. Le accademie militari sono deputate anche alla formazione degli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare, secondo quanto stabilito nel regolamento.». «Art. 722 Formazione degli ufficiali a nomina diretta dei ruoli normali 1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi straordinari per ufficiali dei ruoli normali a nomina diretta: a) se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare frequentano corsi applicativi di durata non superiore a un anno accademico le cui modalita' sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore; b) se appartenenti all'Arma dei carabinieri frequentano un corso applicativo della durata non inferiore a due anni, le cui modalita' sono disciplinate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; b-bis) se appartenenti alla Sanita' militare frequentano un corso applicativo di durata non superiore a un anno accademico le cui modalita' sono disciplinate con determinazione del Direttore della Sanita' militare. 2. L'anzianita' relativa dei predetti ufficiali e' rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo, se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare dopo i pari grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive accademie militari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno, se appartenenti all'Arma dei carabinieri, dopo i pari grado provenienti dai corsi ordinari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno nonche', se appartenenti al Corpo unico della Sanita' militare, dopo i pari grado del medesimo corpo provenienti dai corsi ordinari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno. 3. I candidati che non superino il corso applicativo sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero sono restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente e per il restante personale non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.». «Art. 723 Corsi applicativi per ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare 1. I corsi applicativi per gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare hanno durata non inferiore a tre mesi. 2. L'anzianita' relativa dei predetti ufficiali e' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. 3. I frequentatori che non superino i corsi applicativi: a) se provenienti dal ruolo dei marescialli o dal ruolo dei sergenti, ovvero dal ruolo dei volontari in servizio permanente, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se gia' ufficiali ausiliari, completano la ferma eventualmente contratta ovvero sono ricollocati in congedo; c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali, completano la ferma eventualmente contratta ovvero, se ne erano stati prosciolti, sono collocati in congedo; d) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva. 4.». «Art. 724 Obblighi di servizio degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare 1. Gli allievi delle accademie militari all'atto dell'ammissione ai corsi sono vincolati a una ferma di tre anni. 2. All'atto dell'ammissione al terzo anno di corso i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare sono vincolati a una ferma di nove anni che assorbe quella da espletare. 3. La ferma di cui al comma 2 e' elevata a: a) dieci anni per gli iscritti a corsi di laurea di cinque anni di durata; b) quindici anni per gli iscritti a corsi di laurea di sei anni di durata; c) sedici anni per gli appartenenti al ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare. 4. I frequentatori dei corsi normali delle accademie, se fruiscono delle eventuali proroghe per il completamento del ciclo formativo, sono vincolati a una ulteriore ferma di durata pari al periodo di proroga concesso. 5. Gli ufficiali reclutati a nomina diretta del ruolo normale e gli ufficiali dei ruoli speciali, ammessi ai rispettivi corsi applicativi, al superamento dei corsi stessi sono vincolati a una ferma di cinque anni decorrente dall'inizio del corso ovvero dalla scadenza della precedente ferma. 5-bis. Gli ufficiali reclutati nel ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare a nomina diretta, all'atto dell'ammissione al corso formativo di cui all'articolo 738-quinquies, sono vincolati a una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del corso. 6. - 8. (Omissis).». «Art. 725 Corso di applicazione 1. Per i sottotenenti e tenenti dei ruoli normali, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato che superino i corsi delle scuole di applicazione, il nuovo ordine di anzianita' e' determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste nel regolamento. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 relative alla determinazione dell'anzianita' si applicano anche agli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri. 2. Gli ufficiali di cui al comma 1 che non superino per una sola volta uno degli anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianita' assoluta. Gli ufficiali di cui al comma 1 che superino il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.». «Art. 726 Mancato superamento del corso di applicazione 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 660, i sottotenenti e i tenenti di cui all'articolo 725, comma 1, che non superano i corsi di applicazione per essi prescritti e ottengono a domanda di permanere in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 655, comma 1, lettera d), sono trasferiti, anche in soprannumero, nei ruoli speciali e sono iscritti in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta. 1-bis. Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perche' non idonei in attitudine militare sono posti in congedo secondo le modalita' previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis). 2. Gli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli ingegneri che non hanno completato il ciclo di studi per essi previsto per il conseguimento della laurea, possono ottenere con determinazione ministeriale, su proposta delle autorita' gerarchiche, la proroga fino a un massimo di due anni accademici. Se completano il ciclo di studi universitari entro la proroga concessa, subiscono una detrazione di anzianita' nel ruolo pari alla proroga concessa. 3. Agli ufficiali di cui al comma 2 che non conseguono il diploma di laurea nei limiti di tempo prescritti, compresa l'eventuale proroga, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, con destinazione a uno dei ruoli speciali esistenti, individuati secondo le esigenze di Forza armata, nonche' una detrazione di anzianita' nel ruolo pari alla proroga concessa.». «Art. 739 Corsi di formazione 1. La durata dei corsi di formazione per gli ufficiali in ferma prefissata e' stabilita con decreto del Ministro della difesa. 2. Le modalita' per lo svolgimento dei corsi di formazione e i relativi programmi sono determinati dai rispettivi Stati maggiori, Comando generale o Direzione della Sanita' militare. 3. I vincitori dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata sono ammessi ai corsi di formazione nella qualita' di allievi ufficiali in ferma prefissata. 4. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali delle accademie.». «Art. 740 Superamento dei corsi di formazione e nomina nel grado 1. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati: a) sottotenenti o guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale della Forza armata d'appartenenza, se il titolo di studio richiesto dal bando di concorso e' il diploma di istruzione secondaria di secondo grado; b) tenenti o sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo normale della Forza armata d'appartenenza o tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare, se il titolo di studio richiesto dal bando di concorso e' la laurea magistrale; c) tenenti dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo tecnico o forestale. 2. L'anzianita' relativa e' determinata dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso.». «Art. 750 Corsi di formazione 1. I corsi di formazione per gli allievi ufficiali di complemento sono attivati esclusivamente nelle ipotesi di ripristino del servizio obbligatorio di leva di cui all' articolo 1929, comma 2. 2. In relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata e del Corpo unico della Sanita' militare, la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento e' stabilita con decreto del Ministro della difesa. 3. (Omissis).». «Art. 751 Corso superiore di stato maggiore interforze 1. - 3. (Omissis). 4. Il Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e, per quanto di interesse, il Direttore nazionale degli armamenti e il Segretario generale della difesa e il Direttore della Sanita' militare, determina annualmente il numero dei frequentatori al corso di cui al comma 1.». «Art. 753 Corsi dell'Istituto superiore di stato maggiore interforze per gli ufficiali dei Corpi e dei ruoli tecnici e logistici 1. In relazione alle prevedibili esigenze di impiego di ciascuna Forza armata e della Sanita' militare, gli ufficiali dei Corpi e dei ruoli tecnici e logistici sono ammessi ai corsi dell'Istituto superiore di stato maggiore interforze secondo le procedure previste dall'articolo 751.». «Art. 754 Corsi di stato maggiore 1. Lo Stato maggiore dell'Esercito, annualmente, determina il numero di ufficiali da ammettere alla frequenza del corso di stato maggiore. 2. Nel regolamento sono disciplinati i corsi di formazione superiore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, sulla base delle seguenti indicazioni: a) previsione dei corsi da svolgere e delle relative finalita' in armonia con le disposizioni relative al corso superiore di stato maggiore interforze; b) destinazione alla frequenza dei corsi degli ufficiali dei ruoli normali dell'Esercito italiano che hanno compiuto i periodi di comando o ai quali sono state conferite attribuzioni specifiche prescritte ai fini dell'avanzamento; c) determinazione dell'articolazione dei corsi, anche in relazione all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 719, e delle modalita' di valutazione degli ufficiali frequentatori; d) previsione dei casi di esonero e di dimissione dai corsi ovvero di rinuncia; e) destinazione a ricoprire incarichi connessi all'espletamento di funzioni di stato maggiore per gli ufficiali che superano i prescritti percorsi formativi e selettivi; f) determinazione da parte del Capo di stato maggiore dell'Esercito dei percorsi formativi e delle modalita' di svolgimento dei corsi, secondo le attribuzioni in materia di formazione del personale militare previste dal presente codice. 3. Analoghi corsi sono previsti per gli ufficiali della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare.». «Art. 758 Corsi di specializzazione per le esigenze dell'amministrazione 1. Gli ufficiali medici in servizio permanente del Corpo unico della Sanita' militare che sono ammessi, previa domanda ovvero all'esito del corso formativo, su designazione e per le esigenze dell'amministrazione, ai corsi di specializzazione delle facolta' mediche universitarie devono conseguire il diploma di specializzazione entro i limiti di tempo previsti per il rispettivo corso legale, con possibilita' di fruire dell'eventuale sessione straordinaria dell'ultimo anno accademico. 2. Il Ministro della difesa ha facolta' di concedere, su proposta della Direzione generale per il personale militare, all'ufficiale, che per motivi di salute o di forza maggiore non possa conseguire il diploma di specializzazione entro il termine di cui al comma 1, una proroga della durata di un anno accademico comprensivo dell'eventuale sessione straordinaria. 2-bis. Gli indirizzi delle specializzazioni cui avviare il personale designato sono scelti con determinazione del Direttore della Sanita' militare, d'intesa con i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.». «Art. 759 Assegnazione agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e alle specialita' 1. Gli allievi marescialli sono assegnati agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialita' secondo specifiche disposizioni della Forza armata e della Sanita' militare, in base alle esigenze organiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale nonche' alle preferenze espresse dagli arruolandi. 2. Il Capo di stato maggiore di Forza armata e il Direttore della Sanita' militare hanno facolta' di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al comma 1 se le attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o le esigenze di servizio lo richiedono. Per gli allievi marescialli della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare, su proposta della Forza armata. 3. Per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare, il Capo di stato maggiore di Forza armata e il Direttore della Sanita' militare, in relazione alle esigenze di servizio, hanno facolta' di disporre di autorita' o a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialita', ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresi' le necessarie riqualificazioni. Per il medesimo personale della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare, su proposta della Forza armata.». «Art. 773 Corso di formazione basico 1. I volontari in servizio permanente utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso per il reclutamento del personale del ruolo dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare frequentano un corso di formazione basico di durata non superiore a tre mesi. 2. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a sergente e sono inseriti in ruolo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di conclusione dello stesso.». |
| | Art. 8
Ruoli e organici
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 628, comma 1: 1) alla lettera g), dopo le parole: «per l'Aeronautica militare;» sono inserite le seguenti: «brigadiere generale per il Corpo unico della Sanita' militare;»; 2) alla lettera h), dopo le parole: «per l'Aeronautica militare;» sono inserite le seguenti: «maggiore generale per il Corpo unico della Sanita' militare;»; 3) alla lettera i), dopo le parole: «per l'Aeronautica militare;» sono inserite le seguenti: «tenente generale per il Corpo della Sanita' militare;»; b) all'articolo 798: 1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare»; 2) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare e' fissata a 160.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare e' fissata a 160.377 unita'»; c) l'articolo 798-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 798-bis (Ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare). - 1. La ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare e' determinata nelle seguenti unita': a) ufficiali: 1) 8.957 dell'Esercito italiano; 2) 4.361 della Marina militare; 3) 5.740 dell'Aeronautica militare; 4) 1.763 del Corpo unico della Sanita' militare; b) sottufficiali: 1) 17.626 dell'Esercito italiano, di cui 6.276 marescialli e 11.350 sergenti; 2) 10.445 della Marina militare, di cui 5.631 marescialli e 4.814 sergenti; 3) 16.883 dell'Aeronautica militare, di cui 8.033 marescialli e 8.850 sergenti; 4) 1.811 del Corpo unico della Sanita' militare, di cui 1.739 marescialli e 72 sergenti; c) volontari: 1) 64.975 dell'Esercito italiano, di cui 39.975 in servizio permanente e 25.000 in ferma prefissata; 2) 14.275 della Marina militare, di cui 10.505 in servizio permanente e 3.770 in ferma prefissata; 3) 13.415 dell'Aeronautica militare, di cui 8.815 in servizio permanente e 4.600 in ferma prefissata. 4) 126 del Corpo unico della Sanita' militare in servizio permanente; 2. Il totale generale degli organici delle Forze armate e del Corpo unico della Sanita' militare e' il seguente: a) Esercito italiano: 91.558 unita'; b) Marina militare: 29.081 unita'; c) Aeronautica militare: 36.038 unita'; d) Corpo unico della Sanita' militare: 3.700 unita'.»; d) all'articolo 800: 1) al comma 1, la cifra: «4.537» e' sostituita dalla seguente: «4.357»; 2) al comma 2, la cifra: «30.975» e' sostituita dalla seguente: «30.921»; 3) al comma 3, la cifra: «21.701» e' sostituita dalla seguente: «21.649»; 4) al comma 4, la cifra: «60.959» e' sostituita dalla seguente: «60.868»; e) all'articolo 809, comma 1, le lettere d) e h) sono abrogate; f) all'articolo 809-bis, comma 1: 1) alla lettera b), la cifra: «48» e' sostituita dalla seguente: «47»; 2) alla lettera c), la cifra: «117» e' sostituita dalla seguente: «109»; 3) alla lettera d), la cifra: «847» e' sostituita dalla seguente: «752»; g) all'articolo 812, comma 1, le lettere d) e l) sono abrogate; h) all'articolo 812-bis: 1) al comma 1: 1.1) alla lettera b), la cifra: «28» e' sostituita dalla seguente: «27»; 1.2) alla lettera c), la cifra: «65» e' sostituita dalla seguente: «61»; 1.3) alla lettera d), la cifra: «490» e' sostituita dalla seguente: «461»; 2) al comma 2, la parola: «dotazione» e' sostituita dalla seguente: «dotazioni»; i) all'articolo 817, comma 1, le lettere e) e l) sono abrogate; l) all'articolo 818-bis, comma 1: 1) alla lettera b), la cifra: «22» e' sostituita dalla seguente: «21»; 2) alla lettera c), la cifra: «54» e' sostituita dalla seguente: «50»; 3) alla lettera d), la cifra: «436» e' sostituita dalla seguente: «405»; m) all'articolo 821, comma 2, la lettera c) e' abrogata; n) all'articolo 823, comma 1: 1) alla lettera c), la cifra: «96» e' sostituita dalla seguente: «94»; 2) alla lettera d), la cifra: «538» e' sostituita dalla seguente: «524»; o) al libro quarto, titolo IV, dopo il capo VI e' inserito il seguente: «Capo VI-bis - Corpo unico della Sanita' militare Sezione I - Ruoli Art. 830-bis (Militari della Sanita' militare). - 1. Appartengono al Corpo unico della Sanita' militare i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti. 2. All'interno di ciascun ruolo: a) gli ufficiali possono essere ripartiti in specialita' ai fini dell'impiego e in relazione alle professioni sanitarie per le quali sono qualificati; b) i sottufficiali e i graduati possono essere distinti per categorie, specialita' e abilitazioni, in relazione alle professioni sanitarie per le quali sono qualificati. Art. 830-ter (Ruoli del personale in servizio permanente). - 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti: a) ruolo normale della Sanita' militare; b) ruolo speciale della Sanita' militare. 2. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti: a) ruolo dei marescialli; b) ruolo dei sergenti. 3. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Sanita' militare. Art. 830-quater (Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti: a) maggiore generale: 3; b) brigadiere generale: 18; c) colonnello: 169.»; p) dopo l'articolo 833-quater e' inserito il seguente: «Art. 833-quinquies (Transito dal ruolo speciale al ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare). - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2027, gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello appartenenti al ruolo speciale del Corpo unico della Sanita' militare possono transitare, a domanda, nel ruolo normale, nel numero, con le modalita' e secondo i requisiti stabiliti con decreto ministeriale. 2. L'anzianita' di grado assoluta degli ufficiali transitati a mente del comma 1, e' rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il medesimo anno di decorrenza nel grado. 3. L'ordine di iscrizione in ruolo degli ufficiali transitati ai sensi del comma 1 e' stabilito in base all'articolo 797, comma 3.»; q) all'articolo 906, al comma 1, dopo le parole: «fissate per ogni Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per il Corpo unico della Sanita' militare» e dopo le parole: «ruoli di una Forza armata» sono inserite le seguenti: «e nei ruoli del Corpo unico della Sanita' militare».
Note all'art. 8: - Si riporta il testo degli articoli 628, 798, 800, 809, 809-bis, 812, 812-bis, 817, 821, 823 e 906 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 628 Successione e corrispondenza dei gradi degli ufficiali 1. La successione e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali sono cosi' determinate in ordine crescente: a) sottotenente: guardiamarina per la Marina militare; b) tenente: sottotenente di vascello per la Marina militare; c) capitano: tenente di vascello per la Marina militare; d) maggiore: capitano di corvetta per la Marina militare; e) tenente colonnello: capitano di fregata per la Marina militare; f) colonnello: capitano di vascello per la Marina militare; g) generale di brigata: brigadiere generale per l'Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell'Esercito italiano; contrammiraglio per la Marina militare; generale di brigata aerea e brigadiere generale per l'Aeronautica militare; brigadiere generale per il Corpo unico della Sanita' militare; h) generale di divisione: maggiore generale per l'Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell'Esercito italiano; ammiraglio di divisione e ammiraglio ispettore per la Marina militare; generale di divisione aerea e generale ispettore per l'Aeronautica militare; maggiore generale per il Corpo unico della Sanita' militare; i) generale di corpo d'armata: tenente generale per l'Arma dei trasporti e dei materiali e i corpi logistici dell'Esercito italiano; ammiraglio di squadra e ammiraglio ispettore capo per la Marina militare; generale di squadra aerea, generale di squadra e generale ispettore capo per l'Aeronautica militare; tenente generale per il Corpo della Sanita' militare; l) generale: ammiraglio per la Marina militare.». «Art. 798 Dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare 1. L'entita' complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare e' fissata a 160.377 unita'. 2. Ferme restando le dotazioni organiche complessive di ciascuna Forza armata fissate dall'articolo 798-bis, possono essere apportate, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche alle dotazioni organiche delle singole categorie di personale al fine di adeguarne la disponibilita' alle effettive esigenze funzionali da soddisfare.». «Art. 800 Consistenze organiche complessive dell'Arma dei carabinieri 1. La consistenza organica degli ufficiali in servizio permanente e' di 4.357 unita'. 2. La consistenza organica del ruolo ispettori e' di 30.921 unita'. 3. La consistenza organica del ruolo sovrintendenti e' di 21.649 unita'. 4. La consistenza organica del ruolo appuntati e carabinieri e' di 60.868 unita'. 5. - 5-bis. (Omissis).». «Art. 809 Ruoli del personale in servizio permanente 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti: a) ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; b) ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali; c) ruolo normale del Corpo degli ingegneri; d) (abrogata) e) ruolo normale del Corpo di commissariato; f) ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni; g) ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali; h) (abrogata) i) ruolo speciale del Corpo di commissariato. 2. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti: a) ruolo dei marescialli; b) ruolo dei musicisti; c) ruolo dei sergenti. 3. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano.». «Art. 809-bis Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti: a) generali di corpo d'armata e corrispondenti: 18; b) generali di divisione e corrispondenti: 47; c) generali di brigata e corrispondenti: 109; d) colonnelli: 752.». «Art. 812 Ruoli del personale in servizio permanente 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti: a) ruolo normale del Corpo di stato maggiore; b) ruolo normale del Corpo del genio della Marina, suddiviso nelle specialita' genio navale, armi navali e infrastrutture; c) d) (abrogata) e) ruolo normale del Corpo di commissariato militare marittimo; f) ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto; g) ruolo speciale del Corpo di stato maggiore; h) ruolo speciale del Corpo del genio genio della Marina, suddiviso nelle specialita' genio navale, armi navali e infrastrutture; i) l) (abrogata) m) ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo; n) ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto. 2. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti: a) ruolo dei marescialli; b) ruolo dei marescialli del Corpo delle capitanerie di porto; c) ruolo dei musicisti; d) ruolo dei sergenti; e) ruolo dei sergenti del Corpo delle capitanerie di porto. 3. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto.». «Art. 812-bis Dotazioni organiche degli ammiragli e dei capitani di vascello 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello sono le seguenti: a) ammiragli di squadra e corrispondenti: 10; b) ammiragli di divisione e corrispondenti: 27; c) contrammiragli: 61; d) capitani di vascello: 461. 2. Nelle dotazioni organiche di cui al comma 1, sono comprese le dotazioni organiche per i gradi di ammiraglio e capitano di vascello del Corpo delle capitanerie di porto di cui all'articolo 814, comma 1-bis.». «Art. 817 Ruoli del personale in servizio permanente 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti: a) ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica; b) ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica; c) ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; d) ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico; e) (abrogata) f) ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica; g) ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica; h) ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico; i) ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico; l) (abrogata). 2. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti: a) ruolo dei marescialli; b) ruolo dei musicisti; c) ruolo dei sergenti. 3. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Aeronautica militare.». «Art. 818-bis Dotazioni organiche dei generali e dei colonnelli 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti: a) generali di squadra aerea e corrispondenti: 10; b) generali di divisione aerea e corrispondenti: 21; c) generali di brigata aerea e corrispondenti: 50; d) colonnelli: 405.». «Art. 821 Ruoli del personale in servizio permanente 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente sono i seguenti: a) ruolo normale; b) ruolo forestale; c) (abrogata) c-bis) 2. Il ruolo tecnico degli ufficiali in servizio permanente e' articolato nei seguenti comparti e specialita': a) comparto amministrativo: specialita' amministrazione e commissariato; b) comparto tecnico-scientifico: specialita' investigazioni scientifiche, specialita' telematica, specialita' genio; c) comparto sanitario e psicologico: specialita' sanita' (medicina/farmacia), specialita' veterinaria, specialita' psicologia. 3. I ruoli dei sottufficiali in servizio permanente sono i seguenti: a) ruolo degli ispettori; b) ruolo dei musicisti; c) ruolo dei sovrintendenti. 4. I graduati in servizio permanente sono inseriti nel ruolo degli appuntati e carabinieri.». «Art. 823 Organici dei generali e dei colonnelli 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti: a) generali di corpo d'armata: 11; b) generali di divisione: 29; c) generali di brigata: 94; d) colonnelli: 524.». «Art. 906 Riduzione dei quadri per eccedenze in piu' ruoli 1. Se il conferimento delle promozioni annuali determina, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dal presente codice, salvo quanto disposto dall'articolo 908, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri e' effettuato se la predetta eccedenza non puo' essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata e per il Corpo unico della Sanita' militare dal presente codice. Se si determinano eccedenze in piu' ruoli di una Forza armata e nei ruoli del Corpo unico della Sanita' militare non totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado. 2. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri di cui al comma 1 e' disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.». |
| | Art. 9
Stato giuridico e impiego
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 925, le parole: «Corpo sanitario e del», ovunque ricorrono, sono soppresse; b) all'articolo 926, le parole: «del Corpo sanitario,», ovunque ricorrono, sono soppresse; c) all'articolo 927, le parole: «del Corpo sanitario e», ovunque ricorrono, sono soppresse; d) dopo l'articolo 927 e' inserito il seguente: «Art. 927-bis (Speciali limiti di eta' per gli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare). - 1. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di eta', per gli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti: a) 65 anni: tenente generale e maggiore generale del ruolo normale; b) 63 anni: brigadiere generale del ruolo normale; c) 61 anni: colonnello del ruolo normale e del ruolo speciale.»; e) all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis), dopo le parole: «per l'Aeronautica» sono inserite le seguenti: «e la Sanita' militare»; f) al libro quarto, titolo V, capo V, sezione I, alla rubrica, la parola: «medici» e' sostituita dalle seguenti: «della Sanita' militare»; g) all'articolo 963, le parole da: «dei Corpi sanitari» a: «dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo unico della Sanita' militare»; h) all'articolo 964: 1) al comma 1, le parole da: «dei Corpi sanitari» a: «dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo unico della Sanita' militare» e dopo le parole: «previa domanda» sono inserite le seguenti: «ovvero all'esito del corso formativo»; 2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il vincolo di ferma di cui al comma 1 e' valido anche se contratto prima dell'istituzione del Corpo unico della Sanita' militare.»; i) all'articolo 965, al comma 1, le parole da: «dei Corpi sanitari» a: «dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo unico della Sanita' militare»; l) all'articolo 1084, comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare per il personale delle Forze armate» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare per il personale delle Forze armate e del Corpo unico della Sanita' militare»; m) all'articolo 2058: 1) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; 2) al comma 3, lettera a), le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; n) all'articolo 2059, comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare».
Note all'art. 9: - Si riporta il testo degli articoli 925, 926, 927, 935, 963, 964, 965, 1084, 2058 e 2059 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 925 Speciali limiti di eta' per gli ufficiali dell'Esercito italiano 1. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di eta', per gli ufficiali dell'Esercito italiano, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti: a) 65 anni: tenente generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; tenente generale e maggiore generale dell'Arma dei trasporti e dei materiali; tenente generale e maggiore generale del ruolo normale del Corpo di commissariato; b) 63 anni: generale di corpo d'armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; maggiore generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; brigadiere generale del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo di commissariato; c) 61 anni: generale di divisione del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo degli ingegneri; colonnello del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali; colonnello del ruolo normale del Corpo di commissariato; colonnello dei ruoli speciali.». «Art. 926 Speciali limiti di eta' per gli ufficiali della Marina militare 1. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di eta', per gli ufficiali della Marina militare, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti: a) 65 anni: ammiraglio ispettore capo del ruolo normale del Corpo del genio della Marina; ammiraglio ispettore capo e ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto; b) 63 anni: ammiraglio di squadra del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; ammiraglio ispettore del ruolo normale del Corpo del genio della Marina; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto; c) 61 anni: ammiraglio di divisione del ruolo normale del Corpo di stato maggiore; contrammiraglio del ruolo normale del Corpo del genio della Marina; capitano di vascello del ruolo normale del Corpo di commissariato e del Corpo delle capitanerie di porto; capitano di vascello dei ruoli speciali. «Art. 927 Speciali limiti di eta' per gli ufficiali dell'Aeronautica militare 1. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente, oltre il 60° anno di eta', per gli ufficiali dell'Aeronautica militare, in relazione al grado rivestito e al ruolo di appartenenza, sono i seguenti: a) 65 anni: generale di squadra e generale di divisione del ruolo normale delle armi; generale ispettore capo del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; generale ispettore capo e generale ispettore del ruolo normale del Corpo di commissariato; b) 63 anni: generale di squadra aerea del ruolo naviganti normale; generale di brigata del ruolo normale delle armi; generale ispettore del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo di commissariato; c) 61 anni: generale di divisione aerea del ruolo naviganti normale; colonnello del ruolo normale delle armi; brigadiere generale del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico; colonnello del ruolo normale del Corpo di commissariato; colonnello dei ruoli speciali.». «Art. 935 Applicazione delle norme sulla formazione - 1. a) - c) (Omissis). c-bis) mancato superamento da parte degli ufficiali dei ruoli normali frequentatori delle Accademie del corso di applicazione e collocamento in congedo nella categoria del complemento senza obblighi di ferma, a seguito di accertata non idoneita' in attitudine militare per l'Esercito e l'Arma dei carabinieri, attitudine professionale per la Marina e attitudine militare e professionale per l'Aeronautica e la Sanita' militare, previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento.». «Art. 963 Disposizioni generali - 1. Agli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare, ammessi ai corsi di specializzazione presso facolta' universitarie per i quali opera la riserva di posti per esigenze dell'Amministrazione della difesa, si applicano gli articoli seguenti.». «Art. 964 Ammissione ai corsi di specializzazione 1. Gli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare in servizio permanente che sono ammessi, previa domanda ovvero all'esito del corso formativo, su designazione e per le esigenze dell'amministrazione, ai corsi di specializzazione delle facolta' mediche universitarie, all'atto dell'iscrizione alla scuola di specializzazione, sono vincolati a rimanere in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento della specializzazione. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso e' aumentata dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare. 1-bis. Il vincolo di ferma di cui al comma 1 e' valido anche se contratto prima dell'istituzione del Corpo unico della Sanita' militare.». «Art. 965 Proroga della durata dei corsi 1. L'ufficiale del Corpo unico della Sanita' militare al quale e' stata concessa la proroga prevista dall'articolo 758, e' vincolato a rimanere in servizio per un periodo di anni pari al vincolo residuo di cui all'articolo 964, aumentato dell'anno di proroga ottenuto.». «Art. 1084 Personale militare che cessa dal servizio per infermita' 1. Ai militari deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego inattivita' operative o addestrative, e' attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si e' verificato l'evento. La promozione e' attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. Ai luogotenenti, e gradi corrispondenti, puo' essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare per il personale delle Forze armate e del Corpo unico della Sanita' militare e nel ruolo normale per il personale dell'Arma dei carabinieri. Se la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico inferiore a quello in godimento, all' interessato e' attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo grado.». «Art. 2058 Obblighi di sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato di notificare i cambiamenti di residenza e gli espatri 1. I sottufficiali e i militari di truppa inviati in congedo illimitato devono presentarsi, entro otto giorni dall'arrivo nel comune di residenza, se appartenenti all'Esercito italiano, all'Aeronautica militare e alla Sanita' militare, al Sindaco, e, se appartenenti alla Marina militare, alla Capitaneria di porto nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza, o, in mancanza, al Sindaco, per far vistare il foglio di congedo e dare il proprio recapito; successivamente essi devono notificare i cambiamenti di residenza anche temporanei, entro quindici giorni dalla partenza, all'autorita' suddetta. 2. I militari in congedo illimitato che espatriano, all'atto dell'arrivo nel Paese estero, devono presentarsi all'autorita' diplomatica o consolare per comunicare la loro residenza. Qualora nella localita' manchi il rappresentante diplomatico o consolare, devono comunicare la loro residenza al consolato piu' vicino, oppure direttamente all'organo militare nella cui forza in congedo sono iscritti. 3. I militari in congedo illimitato che rimpatriano definitivamente devono presentarsi per dichiarare la loro residenza: a) se appartenenti all'Esercito italiano, all'Aeronautica militare e alla Sanita' militare, al Sindaco; b) se appartenenti alla Marina militare, alla Capitaneria di porto di iscrizione o, in mancanza, al Sindaco. 4. I Sindaci e le autorita' diplomatiche o consolari notificano ai competenti organi militari, nel termine di quindici giorni dalla data della dichiarazione, le denunce ricevute dai militari in congedo illimitato, nonche' tutte le notizie e le variazioni ad essi relative.». «Art. 2059 Richiamo in servizio dei militari di truppa in congedo illimitato 1. I militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare in congedo illimitato possono essere richiamati in servizio in totalita', ovvero in parte, per classi, per aliquote di classi, per Arma di provenienza, per Corpo, per specializzazione, per incarico, per Comando militare, o per Compartimento marittimo o per Regione aerea. 2. - 3. (Omissis).». |
| | Art. 10
Avanzamento
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1035: 1) al comma 1, dopo le parole: «Le Commissioni di vertice e le Commissioni superiori di avanzamento, costituite presso ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e, per il Corpo unico della Sanita' militare, presso lo Stato maggiore della difesa»; 2) al comma 2, le parole: «su proposta del Capo di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Capo di stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e, per il Corpo unico della Sanita' militare, del Direttore della Sanita' militare»; b) dopo l'articolo 1036 e' inserito il seguente: «Art. 1036-bis (Commissione di vertice della Sanita' militare). - 1. Per la valutazione dei maggiori generali del Corpo unico della Sanita' militare e' costituita presso lo Stato maggiore della difesa una commissione di vertice di cui fanno parte i medesimi membri della commissione superiore d'avanzamento di cui all'articolo 1040-bis, comma 1, lettere a), b) e c), e i tenenti generali del Corpo unico della Sanita' militare. 2. Il Capo di stato maggiore della difesa assume la presidenza della commissione di vertice e il Direttore della Sanita' militare, ovvero il Vice direttore della Sanita' militare se il Direttore riveste la qualifica dirigenziale civile, ne assume la funzione di vice presidente.»; c) all'articolo 1039, al comma 1, lettera c), le parole: «o del Corpo sanitario aeronautico,» sono soppresse; d) dopo l'articolo 1040 e' inserito il seguente: «Art. 1040-bis (Commissione superiore di avanzamento della Sanita' militare). - 1. Per la valutazione degli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare aventi grado da tenente colonnello a brigadiere generale e' costituita la commissione superiore di avanzamento, di cui fanno parte: a) il Capo di stato maggiore della difesa, che la presiede; b) il Direttore della Sanita' militare, ove militare, anche se richiamato; c) un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, per ciascuna Forza armata e per l'Arma dei carabinieri, nominati dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i rispettivi capi di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; d) i tenenti generali e i maggiori generali del Corpo unico della Sanita' militare. 2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore della difesa o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata, o grado corrispondente piu' anziano di grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti.»; e) all'articolo 1041, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il Direttore della Sanita' militare, ovvero il Vice direttore della Sanita' militare se il Direttore riveste qualifica dirigenziale civile, e' obbligatoriamente consultato dalle Commissioni superiori di avanzamento quando le stesse valutano gli ufficiali delle Forze armate in servizio presso uffici od organi dipendenti.» f) all'articolo 1044, comma 1, lettera c), le parole: «o sanitario aeronautico» sono soppresse; g) dopo l'articolo 1045 e' inserito il seguente: «Art. 1045-bis (Commissione ordinaria di avanzamento della Sanita' militare). - 1. Per gli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare aventi grado da sottotenente a maggiore, e' costituita la commissione ordinaria di avanzamento della Sanita' militare, di cui fanno parte: a) il Vice direttore della Sanita' militare, che la presiede; b) un tenente generale o un maggiore generale del ruolo normale della Sanita' militare; c) un brigadiere generale o colonnello del ruolo normale della Sanita' militare, di ciascuna delle specialita' ai sensi dell'articolo 830-bis, se la valutazione riguarda ufficiali della rispettiva specialita'; d) quattro ufficiali di grado non inferiore a colonnello del ruolo normale, di cui uno dell'Esercito italiano, uno della Marina militare, uno dell'Aeronautica militare e uno dell'Arma dei carabinieri. 2. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado e, a parita' di grado, il piu' anziano.»; h) all'articolo 1047, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e per la compilazione dei quadri del personale appartenente ai ruoli sanitari dei marescialli, sergenti e graduati e' istituita una commissione permanente per la Sanita' militare, costituita come segue: a) presidente: ufficiale generale; b) membri ordinari: 1) ufficiali superiori in numero non superiore a cinque, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario; 2) il piu' anziano del ruolo a cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare; c) membri supplenti.»; i) all'articolo 1053, al comma 1, dopo le parole: «indica per ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per il Corpo unico della Sanita' militare»; l) all'articolo 1057, al comma 1, dopo le parole: «degli ufficiali delle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e del Corpo unico della Sanita' militare»; m) all'articolo 1061, al comma 1, dopo le parole: «ha reso eccezionali servizi alle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e alla Sanita' militare»; n) all'articolo 1062: 1) al comma 1, dopo le parole: «ha reso servizi di eccezionale importanza alle Forze armate» sono inserite le seguenti: «e alla Sanita' militare»; 2) al comma 6-bis, dopo le parole: «ordinamenti di Forza armata» sono inserite le seguenti: «e della Sanita' militare»; o) all'articolo 1066, comma 1, dopo le parole: «di ciascun ruolo di ogni Forza armata» sono inserite le seguenti: «e del Corpo unico della Sanita' militare»; p) all'articolo 1071: 1) al comma 1-bis, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; 2) al comma 4, le parole: «e 907» sono soppresse; q) all'articolo 1072, comma 2, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; r) all'articolo 1072-bis: 1) alla rubrica, dopo le parole: «e dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Arma dei carabinieri e della Sanita' militare»; 2) al comma 1: 2.1) all'alinea, le parole: «alle tabelle 1, 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «alle tabelle 1, 2, 3, 4 e 4-bis» e dopo le parole: «e del Corpo delle capitanerie di porto» sono inserite le seguenti: «ovvero del Direttore della Sanita' militare»; 2.2) alla lettera c), le parole: «del Corpo sanitario dell'Esercito,» sono soppresse; 2.3) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) quattro per il ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare;»; 2.4) alla lettera d), le parole: «e dell'Aeronautica» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica e della Sanita' militare»; s) all'articolo 1072-ter, alla rubrica, le parole: «e dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Arma dei carabinieri e della Sanita' militare»; t) all'articolo 1094-bis: 1) al comma 1, le parole: «e del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare marittimo» e le parole: «e del Corpo sanitario aeronautico» sono soppresse; 2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Al maggiore generale piu' anziano appartenente al Corpo unico della Sanita' militare che ha maturato un periodo di permanenza minima nel grado pari a un anno e' conferito il grado di tenente generale, previo giudizio di idoneita' all'avanzamento, espresso dalla commissione di vertice, ai sensi dell'articolo 1058, comma 2, e secondo le modalita' di cui all'articolo 710 del regolamento. Ferma restando la posizione del Direttore della Sanita' militare, il numero massimo di ufficiali in servizio con il grado di vertice attribuito ai sensi del presente articolo non puo' superare le tre unita'.»; u) all'articolo 1096, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati. Tali incarichi sono determinati con decreto adottato dal Ministro della difesa: a) su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Capo di stato maggiore di Forza armata; b) per l'Arma dei carabinieri, su proposta del Comandante generale, inoltrata tramite il Capo di stato maggiore della difesa; c) per il Corpo unico della Sanita' militare, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Direttore della Sanita' militare.»; v) all'articolo 1097, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: «1-ter. L'avanzamento degli ufficiali della Sanita' militare avviene: a) ad anzianita', per i gradi di tenente, capitano e tenente colonnello; b) a scelta, per i gradi di maggiore, colonnello, brigadiere generale e maggiore generale.»; z) all'articolo 1098, al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; aa) al libro quarto, titolo VII, dopo il capo X e' inserito il seguente: «Capo X-bis - Avanzamento degli ufficiali della Sanita' militare Art. 1239-bis (Dotazioni organiche e profili di carriera degli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare). - 1. Le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dei ruoli normali e speciali del Corpo unico della Sanita' militare sono stabiliti dalla tabella 4-bis allegata al presente codice.»; bb) l'articolo 1261 e' abrogato; cc) all'articolo 1264, comma 2, alla lettera c), le parole: «del Corpo sanitario marittimo» sono soppresse; dd) l'articolo 1268 e' abrogato; ee) dopo l'articolo 1269 e' inserito il seguente: «Art. 1269-bis (Ufficiali della Sanita' militare). - 1. I titoli richiesti ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento del Corpo unico della Sanita' militare, in relazione al grado sono i seguenti: a) maggiore: dieci anni di esercizio della professione nella vita civile; b) capitano: otto anni di esercizio della professione nella vita civile; c) tenente: quattro anni di esercizio della professione nella vita civile. 2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento devono svolgere un anno di servizio.»; ff) al libro quarto, titolo VII, capo XIII, alla rubrica le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; gg) all'articolo 1273, al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; hh) all'articolo 1280 le parole: «, servizio sanitario», ovunque ricorrono, sono soppresse; ii) all'articolo 1282: 1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; 2) al comma 3, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; ll) all'articolo 1283: 1) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; 2) comma 1-bis, le parole: «e l'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, l'Aeronautica militare e la Sanita' militare»; mm) all'articolo 1287, le parole: «, servizio sanitario», ovunque ricorrono, sono soppresse; nn) all'articolo 1306: 1) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; 2) al comma 1-bis, le parole: «e l'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'Aeronautica militare e per la Sanita' militare»; oo) all'articolo 1307-bis, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; pp) all'articolo 1308, le parole: «, servizio sanitario», ovunque ricorrono, sono soppresse; qq) all'articolo 1316, comma 1, dopo le parole: «per ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per la Sanita' militare»; rr) all'articolo 1318, comma 1, dopo le parole: «dell'Aeronautica militare» sono inserite le seguenti: «, della Sanita' militare»; ss) all'articolo 1323, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; tt) all'articolo 1323-bis, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; uu) alla tabella 1, i quadri IV e VIII sono abrogati; vv) alla tabella 2, i quadri III e VIII sono abrogati; zz) alla tabella 3, i quadri V e X sono abrogati; aaa) alla tabella 4, il quadro III (specchio C - anno 2027) e' sostituito dal quadro III (specchio C - anno 2027) di cui alla tabella A allegata al presente decreto; bbb) dopo la tabella 4 e' aggiunta la tabella 4-bis: 1) quadro I di cui alla tabella B allegata al presente decreto; 2) quadro II di cui alla tabella C allegata al presente decreto.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo degli articoli 1035, 1039, 1041, 1044, 1047, 1053, 1057, 1061, 1062, 1066, 1071, 1072, 1072-bis, 1072-ter, 1094-bis, 1096, 1097, 1098, 1264, 1273, 1280, 1282, 1283, 1297, 1306, 1307-bis, 1308, 1316, 1318, 1323, 1323-bis e della tabella 1, tabella 2 e tabella 3 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 1035 Norme procedurali 1. Le Commissioni di vertice e le Commissioni superiori di avanzamento, costituite presso ciascuna Forza armata e, per il Corpo unico della Sanita' militare, presso lo Stato maggiore della difesa, sono convocate dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. 2. I componenti delle commissioni ordinarie di avanzamento sono annualmente designati e convocati dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e, per il Corpo unico della Sanita' militare, del Direttore della Sanita' militare. 3. - 4. (Omissis).». «Art. 1039 Commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica militare - 1. a) - b) (Omissis) c) dall'ufficiale generale piu' elevato in grado, o piu' anziano, dell'Arma aeronautica ruolo delle armi o del Corpo del genio aeronautico, o del Corpo di commissariato aeronautico, se la valutazione riguarda gli ufficiali della rispettiva Arma o Corpo. 2. (Omissis).». «Art. 1041 Altri membri delle Commissioni di vertice e superiori di avanzamento 1. Il Segretario generale del Ministero della difesa, ovvero il Vice Segretario generale militare se il Segretario generale riveste qualifica dirigenziale civile, e il Direttore nazionale degli armamenti, ovvero il Vice direttore nazionale degli armamenti militare se il Direttore nazionale degli armamenti riveste qualifica dirigenziale civile, partecipano, quali componenti, alla commissione di vertice della Forza armata di appartenenza, se non gia' previsto dall'articolo 1036. E' obbligatoriamente consultato dalle Commissioni di vertice allorche' la valutazione riguardi ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza in servizio presso uffici od organi dipendenti. 2. Il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari, nonche' il Sottocapo di stato maggiore della difesa partecipano, quali componenti, alle Commissioni superiori di avanzamento della Forza armata di appartenenza, se non gia' previsto dagli articoli precedenti. Sono obbligatoriamente consultati dalle Commissioni superiori di avanzamento: a) il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari, quando le Commissioni valutano gli ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi dell'area centrale tecnico amministrativa; b) il Sottocapo di stato maggiore della difesa quando le Commissioni valutano gli ufficiali di Forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi interforze dell'area tecnico operativa. 2-bis. Il Direttore della Sanita' militare, ovvero il Vice direttore della Sanita' militare se il Direttore riveste qualifica dirigenziale civile, e' obbligatoriamente consultato dalle Commissioni superiori di avanzamento quando le stesse valutano gli ufficiali delle Forze armate in servizio presso uffici od organi dipendenti.». «Art. 1044 Commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica militare 1. a) - b) (Omissis) c) da un Ufficiale di grado non inferiore a colonnello del ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica, del Corpo del genio aeronautico, o di commissariato aeronautico, se la valutazione riguarda ufficiali della rispettiva Arma o Corpo. 2. (Omissis).». «Art. 1047 Commissioni permanenti 1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta, per la compilazione dei relativi quadri nonche' per l'attribuzione delle qualifiche del personale appartenente a ciascuno dei ruoli marescialli, sergenti e volontari in servizio permanente, sono istituite presso l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare commissioni permanenti. 2. Ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 e' cosi' composta: a) presidente: ufficiale generale; b) membri ordinari: 1) ufficiali superiori in numero non superiore a tredici, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario; 2) il piu' anziano del ruolo a cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare; c) membri supplenti. 3. Per eventuali esigenze connesse alla tempistica delle operazioni di valutazione e ai carichi di lavoro, possono essere istituite una o piu' sottocommissioni, le cui attivita' sono subordinate e funzionali a quella della commissione di cui al comma 1, dalla quale dipendono. Le sottocommissioni, ove istituite, sono cosi' composte: a) presidente: ufficiale di grado inferiore a quello del presidente della commissione di cui al comma 1 e non inferiore a tenente colonnello; b) membri ordinari: 1) ufficiali superiori in numero non superiore a sette, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario; 2) un militare di grado apicale del ruolo cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare; c) membri supplenti. 4. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e per la compilazione dei quadri del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri e gradi corrispondenti e' istituita una commissione permanente per l'Arma dei carabinieri, costituita come segue: a) presidente: non inferiore a generale di divisione; b) membri ordinari: sette ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; tre luogotenenti o un brigadiere capo ovvero un appuntato scelto, rispettivamente se si tratta di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e carabinieri, che possano far parte della commissione almeno per l'intero anno solare, a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare. b-bis) membri supplenti. 4-bis. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e per la compilazione dei quadri del personale appartenente ai ruoli sanitari dei marescialli, sergenti e graduati e' istituita una commissione permanente per la Sanita' militare, costituita come segue: a) presidente: ufficiale generale; b) membri ordinari: 1) ufficiali superiori in numero non superiore a cinque, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vicepresidente e il meno anziano quello di segretario; 2) il piu' anziano del ruolo a cui appartiene il personale da valutare alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare; c) membri supplenti. 5. Il giudizio di idoneita' per l'avanzamento dei militari di truppa, che comporta la valutazione delle qualita', capacita' e attitudini in rapporto ai compiti da svolgere nel grado superiore, e in relazione alle esigenze di quegli incarichi nel reparto, e' espresso da una apposita commissione costituita presso ciascun corpo o reparto d'impiego, composta da almeno tre membri nominati dal comandante di corpo. Per la partecipazione alla commissione non e' prevista la corresponsione di alcuna indennita' o compenso ne' rimborso spese.». «Art. 1053 Formazione delle aliquote di valutazione degli ufficiali 1. Il 15 settembre di ogni anno, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascuna Forza armata e per il Corpo unico della Sanita' militare, per ciascun grado e ruolo, gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi: a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, hanno raggiunto tutte le condizioni prescritte dall'articolo 1093; b) gli ufficiali gia' giudicati idonei e non iscritti in quadro; c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perche' sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione. 1-bis. - 4. (Omissis).». «Art. 1057 Sistema di avanzamento a scelta degli ufficiali 1. Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo unico della Sanita' militare discende da un'attivita' valutativa svolta dalle competenti commissioni di avanzamento, osservando le modalita' e i criteri stabiliti dalla presente sezione. 2. - 4. (Omissis).». «Art. 1061 Avanzamento per meriti eccezionali degli ufficiali 1. L'avanzamento per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni ha reso eccezionali servizi alle Forze armate e alla Sanita' militare e che ha dimostrato di possedere qualita' intellettuali, di cultura e professionali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore. 2. - 7. (Omissis).». «Art. 1062 Avanzamento per meriti eccezionali dei sottufficiali e dei graduati 1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi del personale, appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti, dei volontari in servizio permanente e degli appuntati e carabinieri, che nell'esercizio delle proprie attribuzioni ha reso servizi di eccezionale importanza alle Forze armate e alla Sanita' militare e che ha dimostrato di possedere qualita' intellettuali, di cultura, professionali, cosi' preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore. 2. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali e' formulata dall'ufficiale generale o grado equiparato dal quale il suddetto personale gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche superiori. 3. Sulla proposta decide, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento, espresso a unanimita' di voti: a) il Direttore generale del personale militare; b) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri. 4. Il personale, riconosciuto meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali, e' promosso con decorrenza dalla data della proposta. Nel caso di piu' sottufficiali con proposte di pari data, gli stessi sono promossi nell'ordine di iscrizione in ruolo. 5. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione. 6. Il personale, promosso per meriti eccezionali, prende posto nel ruolo in base all'anzianita' di grado attribuitagli seguendo i pari grado aventi la stessa anzianita'. 6-bis. I luogotenenti e gradi corrispondenti conseguono la promozione per meriti eccezionali nel grado di sottotenente del ruolo speciale secondo gli ordinamenti di Forza armata e della Sanita' militare o del ruolo normale per l'Arma dei carabinieri.». «Art. 1066 Profili di carriera degli ufficiali 1. I profili di carriera e le modalita' di avanzamento degli ufficiali in servizio permanente nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata e del Corpo unico della Sanita' militare sono indicati nei capi VII, VIII, IX e X del presente titolo.». «Art. 1071 Promozioni annuali degli ufficiali 1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali e' stabilito per ciascun grado dal presente codice. 1-bis. Nell'avanzamento a scelta al grado di maggiore e gradi corrispondenti di tutti i ruoli normali e speciali delle Armi e dei Corpi dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare il numero annuale di promozioni e' fissato in tante unita' quanti sono i capitani e gradi corrispondenti inseriti nell'aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento. 2. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi. 3. Le promozioni ad anzianita' sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianita' di grado richieste, in base alle disposizioni del presente codice. 4. Le promozioni di cui al presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme vigenti. Le eventuali eccedenze che si determinano in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo l'applicazione dell'aspettativa per riduzione dei quadri di cui agli articoli 906.». «Art. 1072 Promozioni non annuali degli ufficiali 1. (Omissis). 2. Se non diversamente stabilito dal presente codice, per i gradi degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare, nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il quadro di avanzamento e' formato computando gli anni precedenti nei quali non sono state disposte promozioni.». «Art. 1072-bis Promozione dei tenenti colonnelli dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e della Sanita' militare 1. In relazione all'andamento dei ruoli, fermo restando il numero di promozioni di cui alle tabelle 1, 2, 3, 4 e 4-bis, allegate al presente codice, per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello e gradi corrispondenti, il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con almeno tredici anni di anzianita' nel grado e' determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il Corpo delle capitanerie di Porto, su proposta dei Capi di stato maggiore di Forza armata ovvero dei Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto ovvero del Direttore della Sanita' militare, in misura non superiore a: a) cinque per i ruoli normali delle Armi varie dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e dei naviganti dell'Arma aeronautica; a-bis) sette per il ruolo normale dell'Arma dei carabinieri; b) tre per i ruoli normali del Corpo delle capitanerie di porto e delle armi dell'Aeronautica militare; c) due per i ruoli normali del Corpo del genio della Marina e del Corpo del genio aeronautico; c-bis) quattro per il ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare; d) uno per i restanti ruoli normali e speciali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Sanita' militare. 2. Se le promozioni previste nell'anno sono pari o inferiori all'unita', il decreto di cui al comma 1 puo' essere adottato solo in casi eccezionali, opportunamente motivati.». «Art. 1072-ter Ricostruzione della carriera in determinate situazioni per il personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e della Sanita' militare 1. Al personale militare, che ha ricoperto o ricopre incarichi non a termine presso altre pubbliche amministrazioni, per i quali e' prevista dalla legge o da altra fonte normativa la ricostruzione della carriera all'atto del rientro nell'amministrazione di appartenenza, salvo sussistano motivi ostativi previsti dalla legislazione vigente, e' conferita la promozione: a) fino al grado di tenente colonnello e corrispondenti con la medesima decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo avrebbe seguito nei ruoli di provenienza; b) al grado di colonnello o di generale di brigata e corrispondenti qualora, oltre al possesso dei requisiti previsti dalle specifiche disposizioni normative, il medesimo personale abbia rivestito nei predetti incarichi la qualifica di dirigente di seconda fascia, rispettivamente, di livello intermedio o iniziale ovvero di quello apicale o superiore o equiparate, con la medesima decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo avrebbe seguito nei ruoli di provenienza. 2. Gli ufficiali di cui al comma 1 sono riposizionati in ruolo in posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari aliquota promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento tra coloro che lo seguivano nel ruolo e nel grado di provenienza. 3. Al rientro nell'amministrazione di appartenenza, il periodo di servizio prestato con l'incarico di generale di divisione o gradi corrispondenti presso altre pubbliche amministrazioni costituisce elemento di valutazione ai fini della nomina a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in relazione al servizio prestato nel contingente speciale del personale addetto al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124.». «Art. 1094-bis Attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli 1. All'ufficiale piu' anziano appartenente ai ruoli normali dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo di commissariato e del Corpo di commissariato militare marittimo della Marina militare, delle Armi dell'Aeronautica militare, del Corpo di commissariato aeronautico dell'Aeronautica militare, che ha maturato un periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale o grado corrispondente, previo giudizio di idoneita' all'avanzamento, espresso dalla commissione di vertice della Forza armata di appartenenza, ai sensi dell'articolo 1058, comma 2, e secondo le modalita' di cui all'articolo 710 del regolamento, e' conferito il grado di tenente generale o grado corrispondente. 1-bis. Al maggiore generale piu' anziano appartenente al Corpo unico della Sanita' militare che ha maturato un periodo di permanenza minima nel grado pari a un anno e' conferito il grado di tenente generale, previo giudizio di idoneita' all'avanzamento, espresso dalla commissione di vertice competente, ai sensi dell'articolo 1058, comma 2, e secondo le modalita' di cui all'articolo 710 del regolamento. Ferma restando la posizione del Direttore della Sanita' militare, il numero massimo di ufficiali in servizio con il grado di vertice attribuito ai sensi del presente articolo non puo' superare le tre unita'. 2. Il conferimento e' effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice per il grado di generale di corpo d'armata o grado corrispondente e, in deroga all'articolo 1078, non da' luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o grado corrispondente.». «Art. 1096 Requisiti speciali 1. L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza: a) aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun grado e aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti e reparti e d'imbarco previsti dal presente codice; b) essere in possesso dei titoli e aver superato gli esami e i corsi stabiliti con decreto del Ministro della difesa. 2. Ai fini della valutazione per l'avanzamento, i previsti periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere svolti, in tutto o in parte, nel grado immediatamente inferiore, se espressamente disposto dal presente codice. 3. I predetti periodi devono essere svolti presso comandi, unita', reparti ed enti organicamente previsti o costituiti per specifiche esigenze di carattere operativo o logistico, anche in ambito internazionale. 4. Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari, di addestramento e di impiego. 5. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni proprie del ruolo di appartenenza. 6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati. Tali incarichi sono determinati con decreto adottato dal Ministro della difesa: a) su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Capo di stato maggiore di Forza armata; b) per l'Arma dei carabinieri, su proposta del Comandante generale, inoltrata tramite il Capo di stato maggiore della difesa; c) per il Corpo unico della Sanita' militare, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Direttore della Sanita' militare.». «Art. 1097 Forme di avanzamento 1. L'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare avviene: a) ad anzianita', per i gradi di tenente, capitano e tenente colonnello e gradi corrispondenti; b) a scelta, per i gradi di maggiore, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti. 1-bis. L'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri avviene: a) ad anzianita', per i gradi di tenente e capitano; b) a scelta, per i gradi di maggiore, tenente colonnello, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata. 1-ter. L'avanzamento degli ufficiali della Sanita' militare avviene: a) ad anzianita', per i gradi di tenente, capitano e tenente colonnello; b) a scelta, per i gradi di maggiore, colonnello, brigadiere generale e maggiore generale.». «Art. 1098 Mancato superamento di corsi ed esami prescritti ai fini dell'avanzamento 1. Gli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare che non superano i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento sono ammessi a ripeterli. Se non li superano nuovamente, possono richiedere, a domanda, di ripeterli per una sola volta dopo che sono trascorsi almeno tre anni dal mancato superamento. 2. (Omissis).». «Art. 1264 Ufficiali dei vari Corpi della Marina militare 1. Per l'avanzamento degli ufficiali di complemento della Marina militare dei vari Corpi, con il grado capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello, e' prescritto un corso di istruzione e 3 mesi di esperimento pratico. 2. I periodi di imbarco e di servizio validi ai fini dell'avanzamento, in sostituzione delle condizioni di cui al comma 1 e in relazione al grado e al corpo di appartenenza sono i seguenti: a) capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo di stato maggiore: 1 anno di imbarco; b) capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello del Corpo del genio della Marina: 1 anno di imbarco o di servizio tecnico; c) capitano di corvetta, tenente di vascello e sottotenente di vascello, del Corpo di commissariato marittimo e del Corpo delle capitanerie di porto: 1 anno di servizio.». «Art. 1273 Avanzamento a scelta 1. L'avanzamento a scelta del personale appartenente ai ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare avviene secondo le modalita' e le valutazioni di cui all'articolo 1059. 2. - 4. (Omissis).». «Art. 1280 Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli della Marina militare 1. (Omissis). 2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da capo di 2^ classe a capo di 1^ classe della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 6 anni; b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni; c) supporto e servizio amministrativo/logistico: 3 anni; d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni. 3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da capo di 1^ classe a primo maresciallo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni; b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni; c) supporto e servizio amministrativo/logistico: 4 anni; d) nocchieri di porto: 3 anni; e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni. 4. - 5. (Omissis).». «Art. 1282 Avanzamento a scelta al grado di luogotenente per il personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare 1. All'avanzamento a scelta al grado di luogotenente sono ammessi i primi marescialli: a) che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado previsto all'articolo 1278, comma 1, lettera b); b) iscritti nei quadri di avanzamento e non promossi. 2. I primi marescialli giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta sono promossi al grado superiore, nell'ordine della graduatoria di merito, nel limite dei posti disponibili di cui al successivo comma 3. 3. Il numero delle promozioni da conferire annualmente e' stabilito in misura non superiore a 1/47 dell'organico dei rispettivi ruoli dei marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare, di cui all'articolo 798-bis, comma 1, ovvero di quelli previsti nel decreto di cui all'articolo 2207. 4. - 5. (Omissis).». «Art. 1283 Articolazione della carriera Lo sviluppo di carriera dei sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare prevede i seguenti gradi gerarchici: a) sergente; b) sergente maggiore: secondo capo per la Marina militare; c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto per la Marina militare. 1-bis. Ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti puo' essere conferita la seguente qualifica: sergente maggiore aiutante per l'Esercito italiano, l'Aeronautica militare e la Sanita' militare; secondo capo aiutante per la Marina militare.». «Art. 1287 Condizioni particolari per l'avanzamento dei sergenti della Marina militare 1. Oltre a quanto disposto dall'articolo 1137, ai sergenti della Marina militare si applicano anche i seguenti commi. 2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sergente a 2° capo della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 5 anni; b) tecnici del sistema di combattimento: 5 anni; c) supporto e servizio amministrativo/logistico: 4 anni; d) nocchieri di porto: 2 anni; e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 5 anni. 3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da 2° capo a 2° capo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni; b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni; c) supporto e servizio amministrativo/logistico: 5 anni; d) nocchieri di porto: 4 anni; e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni. 3-bis. Per le categorie e specialita' di cui ai commi 2, lettera e), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi, definiti dall'ordinamento di Forza armata. 4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma. 4-bis. L'eventuale modifica della suddivisione in categorie, specialita' e abilitazioni, che comporta il transito di una specialita' ad un'altra categoria con periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco piu' favorevoli.». «Art. 1306 Articolazione della carriera 1. Lo sviluppo di carriera dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare prevede i seguenti gradi gerarchici: a) graduato o grado corrispondente; b) graduato scelto o grado corrispondente; c) graduato capo o grado corrispondente; d) primo graduato o grado corrispondente. 1-bis. Ai primi graduati, e gradi corrispondenti, puo' essere conferita la seguente qualifica: graduato aiutante per l'Esercito italiano, per l'Aeronautica militare e per la Sanita' militare; sottocapo aiutante per la Marina militare.». «Art. 1307-bis Attribuzione della qualifica di graduato aiutante e di sottocapo aiutante ai primi graduati e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare 1.Per l'attribuzione della qualifica di graduato aiutante e di sottocapo aiutante sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i primi graduati e gradi corrispondenti in possesso dei seguenti requisiti: a) cinque anni di anzianita' di grado; b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051; c) aver riportato nel triennio precedente alla data di formazione dell'aliquota, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare; d) non aver riportato nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna. 2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado previsto dal comma 1, lettera a). 3. 4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 1 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento. 4-bis. I primi graduati e gradi corrispondenti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica di graduato aiutante e di sottocapo aiutante e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.». «Art. 1308 Condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare 1. Il personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare per essere valutato deve, a seconda della categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 1137, aver compiuto i periodi minimi di imbarco. 2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sottocapo di 2^ classe a sottocapo di 1^ classe, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 6 anni; b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni; c) supporto e servizio amministrativo/logistico: 3 anni; d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni. 3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sottocapo di 1^ classe a sottocapo scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni; b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni; c) supporto e servizio amministrativo/logistico: 4 anni; d) nocchieri di porto: 3 anni; e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni. 3-bis. Per le categorie e specialita' di cui ai commi 2, lettera d), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi, definiti dall'ordinamento di Forza armata. 4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma. 4-bis. Per i nocchieri di porto di cui al comma 3, lettera d) i relativi periodi possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, anche con la permanenza presso uffici territoriali, reparti operativi o componenti specialistiche in incarichi attinenti alla categoria, specialita' e abilitazione di appartenenza. 4-ter. L'eventuale modifica della suddivisione in categorie, specialita' e abilitazioni che comporta il transito di una specialita' ad un'altra categoria, con periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco piu' favorevoli.». «Art. 1316 Condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare 1. L'avanzamento di cui ai precedenti articoli ha luogo ad anzianita', senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneita' fisica. I militari sono valutati dagli organi competenti, per ciascuna Forza armata e per la Sanita' militare, a esprimere giudizi di avanzamento. 2. (Omissis).». «Art. 1318 Nomina al grado vertice dei ruoli marescialli e ispettori 1. I graduati e i militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, della Sanita' militare e dell'Arma dei carabinieri, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di superinvalidita' di cui alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, possono, a domanda, conseguire la nomina a luogotenente. 2. (Omissis).». «Art. 1323 Attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare 1. Per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i luogotenenti in possesso dei seguenti requisiti: alla data di formazione dell'aliquota secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota 2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado previsto dal comma 1, lettera a). 3. 4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 1 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento. 4-bis. I luogotenenti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.». «Art. 1323-bis Attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare 1. Per l'attribuzione della qualifica ((di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante)) sono inseriti in un'aliquota determinata con decreto dirigenziale al 31 dicembre di ogni anno i sergenti maggiori capie gradi corrispondenti in possesso dei seguenti requisiti: a) sei anni di anzianita' di grado; b) assenza delle condizioni di cui all'articolo 1051; c) aver riportato nel triennio precedente alla data di formazione dell'aliquota, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente secondo i criteri definiti dalla Direzione generale per il personale militare; d) non aver riportato nel biennio precedente alla data di formazione dell'aliquota sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna. 2. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al comma 1, lettera a). 3. 4. Al personale escluso dalle aliquote di cui al comma 1 per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento. 4-bis. I sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti esclusi dalle aliquote per mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica di sergente maggiore aiutante o di secondo capo aiutante e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data.». «Tabella 1: Esercito Omissis. Quadro IV: (abrogato) Omissis. Quadro VIII: (abrogato) Omissis.». «Tabella 2: Marina Omissis. Quadro III:(abrogato) Omissis. Quadro VIII (abrogato) Omissis.». «Tabella 3: Aeronautica Omissis. Quadro V: (abrogato) Omissis. Quadro X:(abrogato) Omissis.». |
| | Art. 11
Disciplina militare
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1378, al comma 1: 1) alla lettera a): 1.1) al numero 3), dopo le parole: «stessa Forza armata» sono inserite le seguenti: «o al Corpo unico della Sanita' militare»; 1.2) al numero 4), dopo le parole: «a Forze armate diverse» sono inserite le seguenti: «o al Corpo unico della Sanita' militare»; 2) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) al Direttore della Sanita' militare, ovvero al Vice direttore della Sanita' militare se il Direttore riveste qualifica dirigenziale civile, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio o in congedo del Corpo unico della Sanita' militare;»; b) all'articolo 1380, al comma 3, lettera b), dopo le parole: «il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri» sono inserite le seguenti: «, il Direttore della Sanita' militare»; c) all'articolo 1382: 1) al comma 3, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) al ruolo normale, per gli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare.»; 2) al comma 4, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) per la Sanita' militare: 1) tra gli ufficiali del ruolo normale, per gli appartenenti al medesimo ruolo; 2) in numero di due dal ruolo normale e in numero di due dal ruolo speciale, per gli ufficiali del ruolo speciale.»; d) all'articolo 1385, al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) se i giudicandi appartengono a piu' di tre Forze armate, e' tratto un membro da ciascuna Forza armata e il componente meno elevato in grado o meno anziano deve essere della stessa Forza armata del presidente ovvero della Forza armata del giudicando di minor grado o di minore anzianita', fermo restando che per ciascun giudicando e' tratto almeno un membro dalla medesima Forza armata.»; e) dopo l'articolo 1464 e' inserito il seguente: «Art. 1464-bis (Disposizioni di coordinamento in materia di disciplina militare per il Corpo unico della Sanita' militare). - 1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche al Corpo unico della Sanita' militare.».
Note all'art. 11: - Si riporta il testo degli articoli 1378, 1380, 1382 e 1385 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 1378 Autorita' competenti a ordinare l'inchiesta formale 1. La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale spetta alle seguenti autorita': a) al Ministro della difesa se si tratti di: 1) ufficiali generali o colonnelli o gradi corrispondenti; 2) ufficiali o sottufficiali assegnati a enti, comandi e reparti di altra Forza armata; 3) militari corresponsabili appartenenti alla stessa Forza armata o al Corpo unico della Sanita' militare, ma dipendenti da autorita' diverse; 4) militari corresponsabili appartenenti a Forze armate diverse o al Corpo unico della Sanita' militare, anche quando ricorre l'ipotesi di connessione tra i fatti a loro ascritti; b) al Capo di stato maggiore della difesa, nell'area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente; c) al Segretario generale della difesa o al Direttore nazionale degli armamenti, se militari, ovvero, quando gli stessi rivestono la qualifica dirigenziale civile, al Vice Segretario generale o al Vice direttore nazionale degli armamenti, nei confronti del personale militare dipendente, dell'area tecnico-amministrativa e dell'area tecnico-industriale; d) ai Capi di stato maggiore, sul personale militare in servizio presso reparti e uffici dei rispettivi stati maggiori e organismi centrali di Forza armata; d-bis) al Comandante del Comando operativo di vertice interforze, nell'area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente; e) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri: 1) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri; 2) per gli altri militari dell'Arma, se non provvedono le autorita' di cui alle lettere h) e i); e-bis) al Direttore della Sanita' militare, ovvero al Vice direttore della Sanita' militare se il Direttore riveste qualifica dirigenziale civile, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio o in congedo del Corpo unico della Sanita' militare; f) - i) (Omissis).». «Art. 1380 Composizione delle commissioni di disciplina 1. - 2. (Omissis). 3. Non possono far parte della commissione di disciplina: a) gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di Stato in carica; b) il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi e i Sottocapi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, gli ufficiali generali o ammiragli addetti allo Stato maggiore della difesa, agli Stati maggiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il Direttore della Sanita' militare; c) - m) (Omissis).». «Art. 1382 Commissioni di disciplina per gli altri ufficiali 1. - 2. (Omissis). 3. Il presidente, deve appartenere: a) a una qualsiasi delle Armi per gli ufficiali dell'Esercito italiano; b) al Corpo di stato maggiore, per gli ufficiali della Marina militare; c) al ruolo naviganti, per gli ufficiali dell'Aeronautica militare; d) al ruolo normale, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri; d-bis) al ruolo normale, per gli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare. 4. I membri in relazione all'Arma, al Corpo o al ruolo del giudicando, sono scelti: a) per l'Esercito italiano: 1) promiscuamente tra gli ufficiali delle Armi, per gli appartenenti ai ruoli delle Armi; 2) in numero di due, promiscuamente, tra gli ufficiali delle Armi e in numero di due tra gli ufficiali del Corpo o del ruolo di appartenenza, per gli altri ufficiali; b) per la Marina militare: 1) tra gli ufficiali del Corpo di stato maggiore, per gli appartenenti al medesimo Corpo; 2) in numero di due dal Corpo di stato maggiore e in numero di due dal Corpo di appartenenza, per gli altri ufficiali; c) per l'Aeronautica militare: 1) tra gli ufficiali del ruolo naviganti, per gli appartenenti al medesimo ruolo; 2) in numero di due dal ruolo naviganti e in numero di due dal ruolo o dal Corpo di appartenenza, per gli altri ufficiali; d) per l'Arma dei carabinieri: 1) tra gli ufficiali del ruolo normale, per gli appartenenti al medesimo ruolo; 2) in numero di due dal ruolo normale e in numero di due dal ruolo di appartenenza, per gli altri ufficiali; d-bis) per la Sanita' militare: 1) tra gli ufficiali del ruolo normale, per gli appartenenti al medesimo ruolo; 2) in numero di due dal ruolo normale e in numero di due dal ruolo speciale, per gli ufficiali del ruolo speciale. 5. L'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario.». «Art. 1385 Commissioni di disciplina per militari appartenenti a diverse Forze armate 1. Per la formazione della commissione di disciplina a carico di piu' militari appartenenti a Forze armate diverse, il presidente e' tratto dalla Forza armata cui appartiene il piu' elevato in grado o piu' anziano. 2. Per la scelta degli altri quattro membri: a) se il numero dei giudicandi e' di due, tre membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene il meno elevato in grado o meno anziano e un membro e' tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente; b) se il numero dei giudicandi e' superiore a due, ed essi appartengano a due Forze armate, tre membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene il giudicando meno elevato in grado o meno anziano e uno e' tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente. Nel caso che il piu' elevato in grado o piu' anziano e il meno elevato in grado o meno anziano appartengano alla stessa Forza armata, per la scelta dei membri sara' considerato meno elevato in grado il giudicando di minor grado o di minore anzianita' appartenente alla Forza armata diversa da quella cui appartiene il presidente; c) se il numero dei giudicandi e' superiore a due ed essi appartengano a tre Forze armate, sono tratti due membri da ciascuna delle due Forze armate diverse da quella cui appartiene il presidente; d) se i giudicandi appartengono a piu' di tre Forze armate, e' tratto un membro da ciascuna Forza armata e il componente meno elevato in grado o meno anziano deve essere della stessa Forza armata del presidente ovvero della Forza armata del giudicando di minor grado o di minore anzianita', fermo restando che per ciascun giudicando e' tratto almeno un membro dalla medesima Forza armata.». |
| | Art. 12
Trattamento economico e previdenziale
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1776, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-bis. Al personale del Corpo unico della Sanita' militare si applicano le previsioni normative sul trattamento economico, previdenziale, di quiescenza, di assistenza, di benessere, sulle invalidita' di servizio ed esercizio dei diritti sociali previste per il personale di Esercito italiano, Marina militare e Aeronautica militare. 1-ter. Per il personale militare transitato nel Corpo unico della Sanita' militare, l'attuazione del comma 1-bis non puo' comportare un trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo di provenienza. Le eventuali differenze retributive sono attribuite sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti economici.»; b) all'articolo 1811, comma 1, lettera b), dopo le parole: «Aeronautica militare» sono aggiunte le seguenti: «e Corpo unico della Sanita' militare»; c) all'articolo 1913, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati reclutati nel Corpo unico della Sanita' militare sono iscritti d'ufficio rispettivamente al fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri, al fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri e al fondo di previdenza graduati dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. 2-ter. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati in servizio transitati nel Corpo unico della Sanita' militare rimangono iscritti ai rispettivi fondi previdenziali integrativi di cui al comma 1.».
Note all'art. 12: - Si riporta il testo degli articoli 1776, 1811 e 1913 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 1776 Ambito soggettivo di applicazione 1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano le disposizioni contenute nel presente libro. 1-bis. Al personale del Corpo unico della Sanita' militare si applicano le previsioni normative sul trattamento economico, previdenziale, di quiescenza, di assistenza, di benessere, sulle invalidita' di servizio ed esercizio dei diritti sociali previste per il personale di Esercito italiano, Marina militare e Aeronautica militare. 1-ter. Per il personale militare transitato nel Corpo unico della Sanita' militare, l'attuazione del comma 1-bis non puo' comportare un trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, inferiore a quello che sarebbe spettato nel ruolo di provenienza. Le eventuali differenze retributive sono attribuite sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti economici.». «Art. 1811 Attribuzione stipendiale 1. Agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, nel caso di promozione o maturazione dell'anzianita' di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, lo stipendio nella nuova posizione e' determinato considerando la differenza tra gli anni di servizio computabili e il numero degli anni di seguito indicati per ciascun grado: a) Esercito italiano e Marina militare: 1) generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, anni ventotto; 2) generale di divisione e gradi corrispondenti, anni ventisei; 3) generale di brigata e gradi corrispondenti, anni ventiquattro; 4) colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 5) colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove; 6) tenente colonnello e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 7) tenente colonnello e gradi corrispondenti, anni diciannove; 8) maggiore e gradi corrispondenti con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 9) maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni quindici; b) Aeronautica militare e Corpo unico della Sanita' militare: 1) generale di squadra aerea e gradi corrispondenti, anni ventisei; 2) generale di divisione aerea e gradi corrispondenti, anni venticinque; 3) generale di brigata aerea e gradi corrispondenti, anni ventiquattro; 4) colonnello con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 5) colonnello, anni diciannove; 6) tenente colonnello, con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 7) tenente colonnello, anni diciannove; 8) maggiore con ventitre' anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni ventiquattro; 9) maggiore con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, anni quindici. 2. - 3. (Omissis).». «Art. 1913 Fondi previdenziali integrativi 1. Fermo restando quanto previsto per i dipendenti pubblici dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di previdenza complementare, gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati, i sovrintendenti, gli appuntati in servizio permanente e i carabinieri sono iscritti d'ufficio ai seguenti fondi previdenziali integrativi, tra loro indipendenti e a gestione separata, amministrati dalla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'articolo 74 del regolamento: a) fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri; b) fondo di previdenza ufficiali della Marina militare; c) fondo di previdenza ufficiali dell'Aeronautica militare; d) fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri; e) fondo di previdenza sovrintendenti, appuntati e carabinieri; f) fondo di previdenza sottufficiali della Marina militare; g) fondo di previdenza sottufficiali dell'Aeronautica militare; g-bis) fondo di previdenza graduati dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. 1-bis. E' iscritto d'ufficio ai pertinenti fondi di cui al comma 1 anche il personale militare richiamato in servizio ai sensi dell'articolo 806. Il computo degli anni di iscrizione al fondo decorre dalla data di avvenuto richiamo in servizio. 2. L'Ordinario militare, gli ispettori e i cappellani militari in servizio permanente sono iscritti d'ufficio al fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri. 2-bis. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati reclutati nel Corpo unico della Sanita' militare sono iscritti d'ufficio rispettivamente al fondo di previdenza ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri, al fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri e al fondo di previdenza graduati dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. 2-ter. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati in servizio transitati nel Corpo unico della Sanita' militare rimangono iscritti ai rispettivi fondi previdenziali integrativi di cui al comma 1 3. L'iscrizione del personale militare ai fondi viene meno all'atto della cessazione dal servizio permanente, anche in caso di trattenimento o di richiamo in servizio, salvo quanto previsto dal comma 1-bis. 3-bis. L'iscrizione d'ufficio non si attua nei confronti del personale che, in ragione degli anni residui di servizio effettivo, non ha la possibilita' di maturare il diritto all'indennita' supplementare di cui all'articolo 1914, comma 1. 3-ter. Il personale militare impiegato a tempo indeterminato, ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, che rientra nel ruolo di provenienza e' iscritto al relativo fondo di previdenza se, in ragione degli anni di servizio residui, puo' maturare il diritto all'indennita' supplementare ai sensi dell'articolo 1914 del presente codice. Il computo degli anni di iscrizione al fondo decorre dalla data di reiscrizione nei ruoli di provenienza.». |
| | Art. 13
Disposizioni transitorie e finali in materia di ordinamento
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2188: 1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; 2) al comma 1, all'alinea, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; b) dopo l'articolo 2188-quinquies e' inserito il seguente: «Art. 2188-sexies (Disposizioni transitorie e finali in materia di ordinamento della Sanita' militare). - 1. Nelle more della costituzione del Corpo unico della Sanita' militare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 188-bis, il Direttore della Sanita' militare e' nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo dei Corpi sanitari dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare che rivestono il grado di tenente generale e maggiore generale e gradi corrispondenti, ovvero tra i dirigenti civili, provenienti dal settore pubblico o privato, in possesso di esperienza dirigenziale altamente qualificata in ambito sanitario. 2. Se il Direttore della Sanita' militare nominato ai sensi del comma 1, all'atto della nomina, riveste il grado di maggiore generale, gli e' conferito il grado di tenente generale, in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal codice. 3. Il Direttore nominato ai sensi del comma 1: a) dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni di carattere tecnico-operativo connesse con il sostegno dell'operativita' delle Forze armate e con le attivita' proprie della Sanita' di aderenza, dal Capo di stato maggiore della difesa; b) rimane in carica per tre anni e, se militare, ove raggiunto il limite di eta', e' richiamato in servizio d'autorita' fino al termine del mandato. 4. Il Direttore di cui al comma 1 e' posto a capo di apposita struttura costituita al fine di: a) porre in essere le azioni di cui al comma 5 per l'istituzione della Direzione della Sanita' militare; b) avviare il riassetto e la razionalizzazione delle strutture sanitarie di cui al comma 7. 5. Sono adottate, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, le disposizioni tecniche di cui all'articolo 187 per la ridefinizione dell'ordinamento dell'organo centrale della Sanita' militare di cui all'articolo 188-quater. 6. Fino all'adozione delle disposizioni di cui al comma 5, rimangono in funzione la struttura organizzativa della Sanita' militare costituita nell'ambito dell'Area tecnico-operativa del Ministero della difesa, di cui si avvale il Direttore della Sanita' militare, e gli organi direttivi delle Forze armate, di cui all'articolo 188, comma 1, lettere a) e c), vigente fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente articolo. 7. Con uno o piu' decreti di cui all'articolo 187, su iniziativa del Direttore della Sanita' Militare, sono adottate, entro centottanta giorni dall'emanazione delle disposizioni di cui al comma 5, le disposizioni tecniche attuative per il riassetto e la razionalizzazione della formazione sanitaria, della sanita' di aderenza e della sanita' di sostegno territoriale, anche previa ridefinizione delle competenze areali della rete di erogazione dei servizi sanitari di assistenza territoriale. 8. Nelle attivita' di cui al comma 7 per la riorganizzazione delle strutture sanitarie di aderenza e degli assetti medici di urgenza, si tiene conto della loro prioritaria destinazione a tutela della salute dei militari nell'ambito delle operazioni nazionali e internazionali, in tempo di pace, guerra o grave crisi internazionale, e delle esigenze di rafforzamento del supporto sanitario proiettabile, garantendo i livelli di capacita' operativi dello strumento militare per la gestione delle situazioni di emergenza, nonche' di potenziamento delle capacita' di protezione rispetto alle minacce, ivi comprese quelle pandemiche e chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari, previo raccordo con gli assetti specialistici di difesa gia' esistenti nelle Forze armate. 9. Alla riorganizzazione dell'ordinamento della Sanita' militare si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 10. Le Forze armate e l'Arma dei carabinieri continuano a garantire il proprio sostegno tecnico, logistico e amministrativo agli organi, alle strutture e al personale della Sanita' militare. 11. I provvedimenti attuativi che intervengono in ambiti di competenza regionale sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».
Note all'art. 13: Si riporta il testo dell'articolo 2188 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 2188 Ristrutturazione di ruoli e corpi dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare 1. Fermi restando il volume organico complessivo, gli organici complessivi dei ruoli degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare e il numero massimo delle promozioni annuali, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non appena attuate le disposizioni previste nei decreti legislativi di ristrutturazione dell'organizzazione della Difesa previsti dall'abrogata legge 28 dicembre 1995, n. 549, possono essere modificate le disposizioni del presente codice relative a: a) l'unificazione dei corpi sanitari delle Forze armate; b) l'unificazione di ruoli omologhi preposti a funzioni similari delle Forze armate; c) il trasferimento di funzioni da un ruolo ad un altro anche di Forza armata diversa; d) l'unificazione dei corpi di una Forza armata. 2. Le dotazioni organiche dei singoli ruoli di Forza armata, risultate in eccedenza al termine dell'unificazione o del trasferimento di funzioni, possono essere ripartite tra i ruoli delle Forze armate o riassegnate secondo necessita', con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato, senza oneri aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.». |
| | Art. 14
Disposizioni transitorie in materia di reclutamento
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2196-bis: 1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; 2) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare» e dopo le parole: «per ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per la Sanita' militare»; 3) al comma 1-ter, dopo le parole: «presso ciascuna Forza armata» sono inserite le seguenti: «e per la Sanita' militare»; b) all'articolo 2197, alla rubrica le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; c) dopo l'articolo 2197-ter.1 e' inserito il seguente: «Art. 2197-ter.2 (Disposizioni transitorie in materia reclutamento interno straordinario nel ruolo dei marescialli della Sanita' militare). - 1. Dall'anno 2027, sino all'anno 2033, per specifiche esigenze della Sanita' militare, nei limiti delle dotazioni organiche, possono essere banditi concorsi straordinari per soli titoli per l'accesso al ruolo marescialli della Sanita' militare in favore del personale appartenente ai ruoli sergenti e volontari in servizio permanente appartenenti alle Forze armate e alla Sanita' militare e ai ruoli sovrintendenti, appuntati e carabinieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei seguenti requisiti: a) laurea per le professioni sanitarie prevista dal bando di concorso; b) eta' non superiore a cinquantadue anni; c) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; d) non aver riportato nell'ultimo biennio una valutazione inferiore a "superiore alla media" o giudizio corrispondente. 2. Il numero dei posti a concorso, in applicazione del comma 1, non puo' superare il 20 per cento dell'entita' dei posti devoluta ai sergenti e ai volontari in servizio permanente ai sensi dell'articolo 2197, comma 1, lettera b). 3. Il numero dei posti riservati di cui all'articolo 682, comma 5, lettere a) e b) e' ridotto in misura corrispondente al numero dei posti messi a concorso ai sensi del comma 1, rispettivamente in favore dei sergenti e dei volontari in servizio permanente. 4. Nel biennio 2027-2028, al fine di consentire una piena attuazione dell'alimentazione del ruolo marescialli del Corpo unico della Sanita' militare, oltre a quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, e' autorizzato il reclutamento aggiuntivo di complessivi sessanta marescialli, fermo restando il numero complessivo di posti di cui all'articolo 2197, comma 1, lettera b). 5. Le modalita' di svolgimento dei concorsi, compresi la tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito, sono stabiliti dai rispettivi bandi. 6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e, ove ritenuto indispensabile dal Corpo unico della Sanita' militare, sono tenuti a frequentare un corso di formazione della durata massima di tre mesi.».
Note all'art. 14: - Si riporta il testo degli articoli 2196-bis e 2197 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 2196-bis Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare 1. Sino all'anno 2033, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli speciali, di cui all'articolo 655, riservati al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare, con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti se riguardano anche il Corpo delle capitanerie di Porto, possono essere stabiliti per ciascuna Forza armata e per la Sanita' militare: a) limiti di eta', comunque non superiori a 52 anni; b) titoli di studio non inferiori al diploma di istruzione secondaria di secondo grado; c) estensione anche ai volontari in servizio permanente; d) permanenza minima nel ruolo di provenienza, sino a un massimo di 5 anni. 1-bis. Sino ai concorsi banditi per le immissioni dell'anno 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 655-bis, il concorso per l'accesso al ruolo speciale degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare riservato ai luogotenenti in servizio e' svolto per soli titoli e con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 1-ter. Le commissioni esaminatrici, istituite presso ciascuna Forza armata e per la Sanita' militare secondo le modalita' definite dall'articolo 668, comma 1, lettere a), b) e c), valutano: a) i titoli relativi alle qualita' militari e professionali; b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza risultanti dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale ovvero presentati dai concorrenti tra quelli espressamente indicati nel bando di concorso. 1-quater. Ai fini della formazione della graduatoria finale, la valutazione dei titoli di cui al comma 1-ter, che devono essere posseduti dai candidati entro la data di presentazione della domanda, comporta l'assegnazione di massimo di 45 punti, dei quali non piu' di 30 per i titoli di cui alla lettera a) e non piu' di 15 per quelli di cui alla lettera b). Ogni membro della commissione esaminatrice dispone per ciascuno dei titoli di un terzo del punteggio massimo per i medesimi stabilito. I candidati che non hanno riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla lettera a) sono dichiarati non idonei. 1-quinques. Il limite di eta' di cui al comma 1, lettera a): a) fino all'anno 2024, e' innalzato a 55 anni per il reclutamento nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito italiano; b) negli anni 2020, 2021 e 2022 non si applica ai concorrenti di cui all'articolo 655, comma 1, lettera b).». «Art. 2197 Regime transitorio del reclutamento nel ruolo marescialli dell'Esercito italiano, della Marina militare dell'Aeronautica militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare 1. Sino all'anno 2033, fatti salvi i concorsi gia' banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 679, comma 1, in misura: a) non superiore al 70 per cento dei posti disponibili in organico mediante concorso pubblico; b) non inferiore al 30 per cento dei posti disponibili in organico mediante concorso interno, riservato agli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari in servizio permanente, secondo quanto previsto dall'articolo 682, comma 5. 1-bis. Sino all'anno 2033, il limite di eta' per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, lettera b), e' elevato a 52 anni. 2. I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa. 2-bis. 2-ter. 2-quater. Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al presente articolo, comprese la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto. 3.». |
| | Art. 15
Disposizioni transitorie in materia di formazione e dotazioni organiche
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2206-bis: 1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; 2) al comma 1: 2.1) le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; 2.2) alla lettera c), le parole «160.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «160.377 unita'»; b) dopo l'articolo 2206-ter e' inserito il seguente: «Art. 2206-quater (Formazione specifica in medicina generale). - 1. Le disposizioni dell'articolo 756, comma 3, non si applicano ai medici militari iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale entro il 31 dicembre 2026.».
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'articolo 2206-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 2206-bis Riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare 1. L'entita' complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare e' fissata: a) a 190.000 unita', fino al 31 dicembre 2015; b) a 170.000 unita', fissate dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2016; c) a 160.377 unita', fissate dall'articolo 798, a decorrere dal 1° gennaio 2034.». |
| | Art. 16
Disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di ruoli e organici
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2207: 1) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare»; 2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini della determinazione annuale delle dotazioni organiche di cui al comma 1, non sono computate le seguenti unita' di personale transitato dall'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 2214-sexies, commi 2 e 3: a) centottanta ufficiali; b) cinquantaquattro ispettori; c) cinquantadue sovrintendenti; d) novantuno appuntati e carabinieri.»; b) all'articolo 2209-ter: 1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare a 160.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare a 160.377 unita'»; 2) al comma 1: 2.1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Ai fini del conseguimento, entro l'anno 2033, dell'entita' complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare fissata a 160.377 unita' dall'articolo 798 e della relativa ripartizione, di cui agli articoli 798-bis, 809-bis, 812-bis, 818-bis e 830-quater:»; 2.2) dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) per il Corpo unico della Sanita' militare, le dotazioni organiche di cui alla lettera a) sono determinate sulla base delle dotazioni dei ruoli sanitari di provenienza;»; 2.3) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) per il Corpo unico della Sanita' militare, le unita' di personale eventualmente in eccedenza sono computate, nei limiti delle dotazioni di cui alla lettera a-bis), sulla base delle dotazioni dei ruoli sanitari di provenienza.»; c) all'articolo 2209-quater, al comma 1, lettera a), le parole: «e all'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «all'Aeronautica militare e al Corpo unico della Sanita' militare»; d) all'articolo 2209-septies: 1) alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; 2) al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; e) all'articolo 2209-octies, al comma 1, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare, escluso il personale proveniente dall'Arma dei carabinieri»; f) dopo l'articolo 2214-quinquies sono inseriti i seguenti: «Art. 2214-sexies (Costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e transito del personale). - 1. Alla data del 1° gennaio 2027, e' costituito il Corpo unico della Sanita' militare. 2. Alla stessa data, il personale proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri transita nei seguenti ruoli del Corpo unico della Sanita' militare: a) gli allievi ufficiali dei ruoli normali dei Corpi sanitari delle Forze armate, frequentatori dei corsi presso le rispettive accademie, transitano nel ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare, permanendo nello stesso istituto di formazione sino al completamento del relativo corso formativo; b) gli ufficiali appartenenti ai ruoli normali del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare marittimo della Marina militare e del Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare, nonche' al comparto sanitario e psicologico del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri, transitano nel ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare, mantenendo il grado rivestito nei corpi di provenienza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2214-decies; c) gli ufficiali appartenenti ai ruoli speciali del Corpo sanitario dell'Esercito italiano, del Corpo sanitario militare marittimo della Marina militare e del Corpo sanitario aeronautico dell'Aeronautica militare transitano nel ruolo speciale del Corpo unico della Sanita' militare, mantenendo il grado rivestito nei corpi di provenienza; d) i marescialli appartenenti alla specializzazione Sanita' del ruolo marescialli dell'Esercito italiano, alla categoria servizio sanitario del ruolo marescialli della Marina militare e alla specialita' sanita' della categoria supporto del ruolo marescialli dell'Aeronautica militare transitano nel ruolo unico dei marescialli della Sanita' militare; e) i sergenti e i graduati appartenenti alle professioni sanitarie e inquadrati nella specializzazione Sanita' dell'Esercito italiano e alla categoria servizio sanitario della Marina militare transitano nei rispettivi ruoli della Sanita' militare. 3. Gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e i carabinieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, abilitati alle professioni sanitarie e assegnati alle unita' organizzative che esercitano funzioni di natura sanitaria, possono transitare a domanda nei corrispondenti ruoli del Corpo unico della Sanita' militare ai sensi dell'articolo 2214-octies. 4. La comunicazione agli interessati del provvedimento di transito nel Corpo unico della Sanita' militare avviene mediante pubblicazione dello stesso sul Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Art. 2214-septies (Modalita' di transito nel Corpo unico della Sanita' militare degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dei Corpi sanitari delle Forze armate e del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri). - 1. Alla data del 1° gennaio 2027, con provvedimento della Direzione generale per il personale militare, il personale di cui all'articolo 2214-sexies, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), transita nel rispettivo ruolo normale e speciale del Corpo unico della Sanita' militare mantenendo la posizione di stato e l'anzianita' di grado posseduta. A parita' di anzianita' di grado assoluta, l'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali e' determinato dall'eta' anagrafica maggiore, salvo il caso di militari transitati dallo stesso ruolo, per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel ruolo di provenienza. A parita' di eta' anagrafica si applica quanto stabilito dall'articolo 797, comma 3. Art. 2214-octies (Disposizioni relative al transito del personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri nel Corpo unico della Sanita' militare). - 1. Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, con propri provvedimenti adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo e pubblicati sul Bollettino ufficiale dell'Arma dei carabinieri, individua nominativamente, sulla base della posizione d'impiego, dello stato matricolare e della ulteriore documentazione attestante il servizio prestato, il personale, appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri, assegnato nelle unita' organizzative che esercitano funzioni di natura sanitaria, che puo' transitare, a domanda, nel Corpo unico della Sanita' militare. 2. Il personale dell'Arma dei carabinieri, individuato ai sensi del comma 1, entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sul Bollettino ufficiale dell'Arma dei carabinieri, puo' presentare, al Ministero della difesa, domanda di transito nel Corpo unico della Sanita' militare. 3. Il transito del personale di cui al comma 2 e' disposto, ai sensi dell'articolo 2214-sexies, nei limiti delle dotazioni organiche devolute dall'Arma dei carabinieri al Corpo unico della Sanita' militare, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, con provvedimento della Direzione generale per il personale militare, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. Art. 2214-novies (Categorie in congedo degli ufficiali dei Corpi sanitari delle Forze armate e del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri). - 1. Alla data del 1° gennaio 2027 gli ufficiali dell'ausiliaria, della riserva, del complemento e della riserva di complemento appartenenti ai ruoli normali e speciali dei Corpi sanitari delle Forze armate e al ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri sono iscritti nelle corrispondenti posizioni di stato dei ruoli del congedo del Corpo unico della Sanita' militare. Art. 2214-decies. (Rideterminazione dell'anzianita' assoluta degli ufficiali del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri transitati nel Corpo unico della Sanita' militare). - 1. All'atto del transito di cui all'articolo 2214-sexies, i gradi e le anzianita' assolute degli ufficiali del Corpo unico della Sanita' militare provenienti dal ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri, sono cosi' rideterminati in base agli anni di anzianita' minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4-bis, quadro I, allegata al presente codice: a) per i generali di brigata, con l'attribuzione di un aumento di anzianita' assoluta, nel grado, pari a un anno; b) per i colonnelli e i tenenti colonnelli, con l'attribuzione di un aumento di anzianita' assoluta, nel grado, pari a due anni; c) per i maggiori con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, computando una permanenza minima nel grado di maggiore pari a cinque anni. 2. Ai fini delle rideterminazioni di cui al comma 1: a) per l'attribuzione del grado di tenente colonnello, l'avanzamento e' da ritenersi effettuato ad anzianita', secondo le modalita' di cui all'articolo 1055, e non sono richiesti i requisiti di cui all'articolo 1096; b) si computano: 1) le detrazioni di anzianita' adottate ai sensi degli articoli 858 e 859; 2) i giudizi di non idoneita' espressi in precedenti valutazioni per l'avanzamento al grado superiore ai sensi dell'articolo 1065; 3) le anzianita' di grado attribuite all'esito dei pregressi giudizi di avanzamento a scelta. 3. Gli ufficiali di cui al comma 1 sono iscritti nel ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare sulla base dell'anzianita' di grado rideterminata. A parita' di anzianita' di grado assoluta, l'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali e' determinato dall'articolo 2214-septies.».
Note all'art. 16: - Si riporta il testo degli articoli 2207, 2209-ter, 2209-quater, 2209-septies e 2209-octies del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 2207 Adeguamento degli organici 1. Sino all'anno 2033, le dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare, sono annualmente determinate, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui agli articoli 582, 583 e 584 e con la ripartizione degli organici complessivi di cui all'articolo 798-bis, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. 1-bis. Ai fini della determinazione annuale delle dotazioni organiche di cui al comma 1, non sono computate le seguenti unita' di personale transitato dall'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 2214-sexies, commi 2 e 3: a) centottanta ufficiali; b) cinquantaquattro ispettori; c) cinquantadue sovrintendenti; d) novantuno appuntati e carabinieri.». «Art. 2209-ter Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entita' complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare della Sanita' militare a 160.377 unita' 1. Ai fini del conseguimento, entro l'anno 2033, dell'entita' complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare fissata a 160.377 unita' dall'articolo 798 e della relativa ripartizione, di cui agli articoli 798-bis, 809-bis, 812-bis, 818-bis e 830-quater: a) le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, sono determinate per gli anni dal 2017 e seguenti, con decreto adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; a-bis) per il Corpo unico della Sanita' militare, le dotazioni organiche di cui alla lettera a) sono determinate sulla base delle dotazioni dei ruoli sanitari di provenienza; b) il numero delle promozioni ai gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, e' fissato per gli anni dal 2017 e seguenti, con il decreto di cui all'articolo 2233-bis; c) fermo quanto previsto per i gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, dagli articoli 906 e 909, con il decreto di cui all'articolo 2207, in relazione alle dotazioni organiche complessive e alle consistenze del personale determinate dal medesimo decreto sono individuate le unita' di personale eventualmente in eccedenza; c-bis) per il Corpo unico della Sanita' militare, le unita' di personale eventualmente in eccedenza sono computate, nei limiti delle dotazioni di cui alla lettera a-bis), sulla base delle dotazioni dei ruoli sanitari di provenienza. 2. Le dotazioni organiche degli ufficiali determinate ai sensi del comma 1, lettera a), hanno effetto per il conferimento delle promozioni a scelta nei vari gradi di ciascun ruolo e per l'applicazione degli articoli 906 e 909 ai colonnelli e generali, e gradi corrispondenti. 3. Per i gradi in cui le promozioni non si effettuano tutti gli anni, nella determinazione dei cicli si tiene conto anche delle promozioni effettuate negli anni dal 2013 fino al termine di cui al comma 1.». «Art. 2209-quater Piano di programmazione triennale scorrevole 1. Ai fini del progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 798, comma 1, a decorrere dall'anno 2016 e sino all'anno 2033, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' adottato ogni anno un piano di programmazione triennale scorrevole per disciplinare le modalita' di attuazione: a) dei transiti del personale militare in servizio permanente non dirigente e non soggetto a obblighi di ferma, appartenente all'Esercito italiano, alla Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di corpo, all'Aeronautica militare e al Corpo unico della Sanita' militare, nei ruoli del personale civile dell'amministrazione della difesa e di altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, escluse le Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2209-quinquies, fermo restando quanto disposto dall'articolo 30, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001; b) delle riserve di posti di cui all'articolo 1014, estese anche al personale militare in servizio permanente.». «Art. 2209-septies Disposizioni transitorie intese ad estendere l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri per il personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare 1. Sino all'anno 2033, il personale militare fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), non altrimenti riassorbibile con le modalita' di cui all'articolo 2209-quinquies, qualora si trovi nelle condizioni di cui al comma 2 del presente articolo, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza. 2. - 3. (Omissis).». «Art. 2209-octies Disposizioni transitorie per la destinazione di quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare 1. A decorrere dall'anno 2017, quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare, accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e' destinata ad alimentare il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e del Corpo unico della Sanita' militare, escluso il personale proveniente dall'Arma dei carabinieri, in misura non inferiore al 4 per cento e non superiore al 10 per cento, informate le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478.». |
| | Art. 17
Disposizioni transitorie e di coordinamento in materia di avanzamento
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 2233-quater sono inseriti i seguenti: «Art. 2233-quinquies (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali della Sanita' militare). - 1. Sino all'anno 2033, in relazione alla determinazione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 2209-ter, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, per ogni grado del ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo unico della Sanita' militare e' annualmente fissato dal decreto di cui all'articolo 2233-bis, avuto riguardo al numero di promozioni annuali stabilito al 31 dicembre 2026 dalle tabelle 1, 2, 3 e 4 per i ruoli di rispettiva provenienza. 2. Il numero di promozioni di cui al comma 1 e' ripartito sulla base dei preesistenti Corpi sanitari di Forza armata e del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri, in relazione alla composizione delle aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di merito. Art. 2233-sexies (Regime transitorio per colmare ulteriori vacanze organiche degli ufficiali). - 1. Sino all'anno 2033, le promozioni aggiuntive di cui all'articolo 1079, comma 1, sono attribuite sulla base delle vacanze nel grado superiore con riferimento alle dotazioni determinate ai sensi dell'articolo 2209-ter, comma 1, lettera a-bis). Art. 2233-septies (Regime transitorio per la formazione delle aliquote degli ufficiali della Sanita' militare). - 1. Sino all'anno 2033, per il ruolo normale e speciale del Corpo unico della Sanita' militare, la formazione delle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore e' stabilita con decreto ministeriale. 2. Nel decreto di cui al comma 1, le aliquote sono distinte in base ai preesistenti Corpi sanitari di Forza armata e del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri. 3. In quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2233-quater. Art. 2233-octies (Regime transitorio per l'assolvimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco degli ufficiali della Sanita' militare). - 1. Sino all'anno 2033, per gli ufficiali transitati nel Corpo unico della Sanita' militare, le attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento, rimangono quelle dei rispettivi ruoli e gradi di provenienza definite dalle tabelle 1, 2, 3 e 4, vigenti al 31 dicembre 2026. 2. Se alla data del 31 dicembre 2033 non sono state espletate le attribuzioni previste per il grado rivestito, le disposizioni di cui al comma 1 rimangono valide fino all'inserimento nella successiva aliquota di valutazione. Art. 2233-novies (Regime transitorio per l'assolvimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco dei marescialli della Sanita' militare). - 1. Sino all'anno 2033, per i marescialli transitati nel Corpo unico della Sanita' militare, le attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento rimangono quelle dei rispettivi ruoli e gradi di provenienza definite dagli articoli 1279, 1280, 1281 e 1294, vigenti al 31 dicembre 2026. 2. Se alla data del 31 dicembre 2033 non sono state espletate le attribuzioni previste per il grado rivestito, le disposizioni di cui al comma 1 rimangono valide fino all'inserimento nella successiva aliquota di valutazione. Art. 2233-decies (Regime transitorio per l'assolvimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco dei sergenti della Sanita' militare). - 1. Sino all'anno 2033, per i sergenti transitati nel Corpo unico della Sanita' militare, le attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento rimangono quelle dei rispettivi ruoli e gradi di provenienza definite dagli articoli 1286, 1287 e 1288, vigenti al 31 dicembre 2026. 2. Se alla data del 31 dicembre 2033 non sono state espletate le attribuzioni previste per il grado rivestito, le disposizioni di cui al comma 1 rimangono valide fino all'inserimento nella successiva aliquota di valutazione. Art. 2233-undecies (Regime transitorio per l'assolvimento dei periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco dei graduati della Sanita' militare). - 1. Sino all'anno 2033, per i graduati transitati nel Corpo unico della Sanita' militare, le attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, ai fini della valutazione per l'avanzamento rimangono quelle dei rispettivi ruoli e gradi di provenienza definite dall'articolo 1308, vigente al 31 dicembre 2026. 2. Se alla data del 31 dicembre 2033 non sono state espletate le attribuzioni previste per il grado rivestito, le disposizioni di cui al comma 1 rimangono valide fino all'inserimento nella successiva aliquota di valutazione. Art. 2233-duodecies (Periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco dei sottufficiali e dei graduati reclutati nel Corpo unico della Sanita' militare). - 1. Entro il 31 dicembre 2028, con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Direttore della Sanita' militare, d'intesa con i Capi di stato maggiore delle Forze armate e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono individuati i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco utili ai fini dell'avanzamento dei marescialli, dei sergenti e dei graduati della Sanita' militare reclutati nel Corpo unico della Sanita' militare. Art. 2233-terdecies (Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri transitati nel ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare). - 1. La rideterminazione di anzianita' di cui all'articolo 2214-decies non da' luogo all'inserimento nelle aliquote di valutazione ordinarie gia' emesse per l'avanzamento al grado superiore nel ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri. 2. I tenenti colonnelli del ruolo tecnico, comparto sanitario e psicologico, dell'Arma dei carabinieri transitati nel Corpo unico della Sanita' militare, a seguito della rideterminazione di anzianita' di cui all'articolo 2214-decies, sono inseriti, in base agli anni di anzianita' minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4-bis, quadro I, allegata al presente codice, in aliquote straordinarie di avanzamento al grado superiore per gli anni dal 2025 al 2027, per il conferimento di sei promozioni al grado di colonnello, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, cosi' ripartite: a) due per l'anno 2025; b) due per l'anno 2026; c) due per l'anno 2027. 3. Per le aliquote straordinarie di avanzamento e le promozioni di cui al comma 2: a) non si applica quanto previsto dall'articolo 1072; b) l'articolo 1079 si applica a decorrere dall'anno 2027. 4. Sino all'anno 2033, in relazione all'andamento del ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare, nonche' all'esigenza di mantenere tassi paritari e profili di avanzamento omogenei tra gli ufficiali transitati ai sensi dell'articolo 2214-sexies, il Ministro della difesa e' autorizzato annualmente a prevedere, con apposito decreto, ulteriori promozioni e aliquote straordinarie di avanzamento ai gradi di colonnello e generale riservate agli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri transitati nel Corpo unico della Sanita' militare, fermi restando i volumi organici complessivi e l'invarianza di spesa. Al fine di garantire l'invarianza di spesa di personale, il decreto di cui al presente comma puo' compensare gli eventuali maggiori oneri anche mediante la riduzione temporanea o permanente delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. 5. Le eventuali eccedenze determinate dalle promozioni di cui ai commi 2 e 3 sono considerate in soprannumero agli organici e progressivamente riassorbite entro il 31 dicembre 2032.»; b) all'articolo 2251-bis, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; c) all'articolo 2251-ter, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare»; d) all'articolo 2251-quater, alla rubrica, le parole: «e dell'Aeronautica militare» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare».
Note all'art. 17: - Si riporta il testo degli articoli 2251-bis, 2251-ter, 2251-quater del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 2251-bis Disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2251, fino al conferimento delle promozioni relative all'anno 2021, l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene: a) a scelta; b) per concorso per titoli di servizio ed esami. 2. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami e' riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di istituto secondario di secondo grado. La partecipazione al concorso e' limitata a non piu' di due volte, elevate a quattro esclusivamente per i sottufficiali che siano risultati, in tutti i precedenti concorsi cui abbiano partecipato, idonei ma non utilmente collocati nelle relative graduatorie di merito. 3. Per l'inserimento nell'aliquota di avanzamento sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti di seguito indicati: a) otto anni, per l'avanzamento a scelta; b) per l'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami: 1) cinque anni, per i marescialli capi con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013; 2) sei anni, per i marescialli capi con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. 4. Le promozioni sono conferite: a) per l'avanzamento a scelta, secondo le modalita' di cui all'articolo 1273, comma 2; b) per l'avanzamento mediante concorso per titoli di servizio ed esami, nel numero massimo di seguito indicato: 1) Esercito italiano: n. 56; 2) Marina militare: n. 50, di cui n. 7 destinati al Corpo delle capitanerie di porto; 3) Aeronautica militare: n. 78. 5. I marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo quelli di cui al comma 1, lettera b). 6. I marescialli capi e gradi corrispondenti inseriti nell'aliquota al 31 dicembre 2017 prendono posto nel ruolo dopo i primi marescialli promossi in pari data ai sensi dell'articolo 2251, comma 8, lettera c). 7. Fino al conferimento delle promozioni relative all'an-no 2026, non si applica l'articolo 1274, comma 1-bis. 7-bis. Per la composizione delle aliquote di valutazione degli anni dal 2020 al 2029, in deroga all'articolo 1278, comma 1, lettera a), i requisiti di anzianita' richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione a scelta per la promozione al grado di primo maresciallo sono rispettivamente: a) 8 anni per i marescialli capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012; b) 7 anni per i marescialli capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013; c) 7 anni per i marescialli capi con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019; d) 7 anni per i marescialli capi con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 di cui all'articolo 2251-sexies, comma 1, lettera a). 7-ter. Per il conferimento delle promozioni al grado di primo maresciallo per il 2020, al 31 dicembre 2020 sono formate due distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i marescialli capi sotto elencati: a) con anzianita' nel grado fino al 31 dicembre 2012; b) con anzianita' nel grado fino al 31 dicembre 2013. 7-quater. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 la decorrenza delle promozioni al grado di primo maresciallo e l'ordine di iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati: a) 1° luglio 2020, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a); b) 2 luglio 2020, prima meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2019; c) 3 luglio 2020, seconda meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2018; d) 4 luglio 2020, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota di cui al comma 7-ter, lettera b); e) 1° luglio 2021, prima meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a); f) 2 luglio 2021, seconda meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2019; g) 3 luglio 2021, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota 2021; h) 4 luglio 2021, prima meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera b); i) 1° luglio 2022, seconda meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera a); l) 2 luglio 2022, primi marescialli promossi in prima valutazione con l'aliquota 2022; m) 3 luglio 2022, prima meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2021; n) 4 luglio 2022, seconda meta' dei marescialli capi non promossi in prima valutazione con l'aliquota 2020 di cui al comma 7-ter, lettera b). 7-quinquies. Per l'anno 2018, in deroga all'articolo 1273, comma 2, lettera a), per i marescialli di 1a classe dell'Aeronautica militare con anzianita' 2010, la decorrenza delle promozioni a scelta al grado di primo maresciallo e' cosi' determinata: a) 1° gennaio 2018 per i marescialli di 1a classe con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010, promossi in prima valutazione; b) 1° luglio 2018 per i marescialli di 1a classe con anzianita' di grado dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010, promossi in prima valutazione.». «Art. 2251-ter Disposizioni transitorie per l'attribuzione del grado di luogotenente dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare 1. Dal 1° gennaio 2017, i primi marescialli in servizio permanente, ovvero iscritti nel ruolo d'onore e richiamati in servizio, in possesso della qualifica di luogotenente assumono il grado di luogotenente in ordine di ruolo e con anzianita' di grado corrispondente all'anzianita' nella qualifica. 2. I primi marescialli inseriti nell'aliquota di valutazione al 31 dicembre 2016, ai quali non e' stata conferita la qualifica di luogotenente ai sensi dell'articolo 2253, commi 1, 1-bis e 1-ter, nonche' i primi marescialli, che alla data di entrata in vigore del presente articolo hanno una permanenza minima nel grado uguale o superiore a quella stabilita dall'articolo 1278, comma 1, lettera b), sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati ai sensi dell'articolo 1056, comma 2. 3. I primi marescialli, inseriti nell'aliquota straordinaria di cui al comma 2, se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente in ordine di ruolo con decorrenza giuridica e amministrativa al 1° gennaio 2017, prendendo posto dopo i pari grado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016. 3-bis. Per la composizione delle aliquote di valutazione fino all'anno 2037, in deroga all'articolo 1278, comma 1, lettera b), i requisiti di anzianita' richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione per la promozione al grado di luogotenente, fatte salve le disposizioni di cui al comma 3-quinquies, sono rispettivamente: a) 8 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012; b) 7 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013; c) 6 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014; d) 5 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015; e) 4 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016; f) 3 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, precedentemente marescialli capi giudicati idonei e promossi nell'aliquota di valutazione del 31 dicembre 2016; g) 4 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2251, comma 8; h) 6 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° luglio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2251-bis, comma 6; i) 6 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021, con precedente anzianita' nel grado di maresciallo capo tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011; l) 6 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 di cui all'articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera a); m) 7 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 di cui all'articolo 2251-bis, comma 7-bis, lettera b); n) 7 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2028, precedentemente marescialli capi con anzianita' fino al 31 dicembre 2019; o) 7 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2029, precedentemente marescialli ordinari promossi marescialli capi con anzianita' 2020 di cui all'articolo 2251-sexies, comma 1, lettera a); p) 8 anni per i primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2029, precedentemente marescialli ordinari promossi marescialli capi con anzianita' 2020 di cui all'articolo 2251-sexies, comma 1, lettera b). 3-ter. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente per il 2020, sono formate sei distinte aliquote di valutazione, rispettivamente per i primi marescialli sotto elencati: a) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012; b) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013; c) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014; d) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015; e) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016; f) con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, precedentemente marescialli capi giudicati idonei e promossi con l'aliquota di valutazione del 31 dicembre 2016. 3-quater. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente dal 2019 al 2021, in deroga all'articolo 1050, commi 3 e 4, il personale e' incluso in una aliquota formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianita' stabilito al comma 3-bis. 3-quinquies. Per il conferimento delle promozioni al grado di luogotenente per il 2021, in deroga all'articolo 1050, commi 3 e 4, al 31 dicembre 2020, e' formata un'aliquota di valutazione per i primi marescialli aventi anzianita' dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 di cui al comma 3-bis, lettera g). 3-sexies. In deroga all'articolo 1282, i primi marescialli di cui al comma 3-bis, lettere a), b), c), d), e), f), e g) sono valutati ai sensi dell'articolo 1056. 3-septies. Per l'anno 2020 la decorrenza delle promozioni al grado di luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati: a) 1° gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera a); b) 2 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera b); c) 3 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera c); d) 4 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera d); e) 5 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera e); f) 6 gennaio 2020, primi marescialli di cui al comma 3-ter, lettera f). 3-octies. Per l'anno 2021 la decorrenza delle promozioni al grado di luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati: a) 1° gennaio 2021, primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° gennaio 2017 e il 31 marzo 2017 di cui all'articolo 2251, comma 8; b) 2 gennaio 2021, primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° aprile 2017 e il 30 giugno 2017 di cui all'articolo 2251, comma 8; c) 3 gennaio 2021, primi marescialli con anzianita' di grado tra il 1° luglio 2017 e il 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 2251, comma 8. 4. Le promozioni di cui al presente articolo non sono comunque conferite al personale che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 1051. 5. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2029, in deroga all'articolo 1282, comma 3, il numero di promozioni al grado di luogotenente e' pari al 75 per cento della rispettiva aliquota.». «Art. 2251-quater Disposizioni transitorie per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare 1. Il personale che ha assunto il grado di luogotenente, ai sensi dell'articolo 2251-ter, comma 1, e non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051 e' inserito in una aliquota straordinaria al 1° ottobre 2017. L'attribuzione della qualifica di primo luogotenente ha decorrenza 1° ottobre 2017. 2. Al personale promosso al grado di luogotenente ai sensi dell'art. 2251-ter, commi 2, 3 e 3-bis, ai fini dell'attribuzione della qualifica di primo luogotenente, fermi restando gli altri requisiti, sono richiesti i periodi di permanenza minima nel grado di seguito indicati: a) un anno, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo non oltre il 2006; b) due anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007; c) tre anni, per il personale che rivestiva il grado di primo maresciallo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009; c-bis) due anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018; c-ter) un anno, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019; c-quater) un anno, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera a); c-quinquies) due anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera b); c-sexies) tre anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera c); c-septies) quattro anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera d); c-octies) cinque anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera e); c-nonies) sei anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-ter, lettera f); c-decies) sei anni, per i luogotenenti con anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, di cui all'articolo 2251-ter, comma 3-bis, lettera g). 2-bis. Per le qualifiche da attribuire dal 2019 al 2027, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1323, comma 1, i luogotenenti con anzianita' di grado 1° gennaio a cui attribuire la qualifica di primo luogotenente sono inclusi in una aliquota formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianita' stabilito dal comma 2. 2-ter. Ai luogotenenti esclusi dalle aliquote di cui ai commi 1, 2 e 2-bis per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento. 2-quater. I luogotenenti esclusi dalle aliquote cui ai commi 1, 2 e 2-bis per mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1323, comma 1, lettere c) e d), sono inseriti nella prima aliquota successiva alla data di maturazione di tali requisiti e la qualifica speciale e' conferita a decorrere dal giorno successivo a tale data. 2-quinquies. Per l'anno 2020 la decorrenza della qualifica di primo luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati: a) 1° gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianita' 2008; b) 2 gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, precedentemente primi marescialli con anzianita' 2009; c) 3 gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, precedentemente primi marescialli con anzianita' 2010; d) 4 gennaio 2020, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, precedentemente primi marescialli con anzianita' 2011. 2-sexies. Per l'anno 2027 la decorrenza della qualifica di primo luogotenente e l'ordine di iscrizione in ruolo sono cosi' disciplinati: a) 1° gennaio 2027, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, precedentemente primi marescialli con anzianita' di grado dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017; b) 2 gennaio 2027, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021, precedentemente primi marescialli con anzianita' di grado dal 1° aprile 2017 al 30 giugno 2017; c) 3 gennaio 2027, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, precedentemente primi marescialli con anzianita' di grado dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017; d) 1° luglio 2027, luogotenenti con anzianita' di grado dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023.». |
| | Art. 18
Disposizioni transitorie in materia di esercizio dei diritti e disciplina militare
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 2257-ter sono inseriti i seguenti: «Art. 2257-quater (Disposizioni transitorie in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari per gli appartenenti al Corpo unico della Sanita' militare). - 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della pubblica amministrazione per il triennio 2028/2030, di cui all'articolo 1478, comma 5, le APCSM dichiarate rappresentative per il triennio 2025/2027 tutelano gli interessi collettivi degli appartenenti al Corpo unico della Sanita' militare. 2. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1475 e 1476, fino alla data di cui al comma 1, i militari del Corpo unico della Sanita' militare possono continuare a essere iscritti ovvero iscriversi alle APCSM costituite per singola Forza armata o per l'Arma dei carabinieri o interforze. Art. 2257-quinquies (Disposizioni transitorie in materia di disciplina del Corpo unico della Sanita' militare). - 1. Per il personale del Corpo unico della Sanita' militare, i procedimenti disciplinari da cui possa derivare una sanzione disciplinare di stato pendenti al momento del transito sono proseguiti o riassunti e istruiti dagli organi competenti e secondo le procedure relative al personale del Corpo unico della Sanita' militare. 2. Per i fatti commessi dal personale del Corpo unico della Sanita' militare antecedentemente al transito giudicati con sentenza o decreto penale irrevocabili, di cui l'amministrazione militare ha avuto conoscenza integrale, la valutazione sotto il profilo disciplinare e' condotta dagli organi competenti e secondo le procedure relative al personale del Corpo unico della Sanita' militare. 3. Per i fatti commessi dal personale del Corpo unico della Sanita' militare antecedentemente al transito di cui gli organi competenti sono o vengono a conoscenza dopo il transito sono perseguiti dagli organi competenti e secondo le procedure relative al personale del Corpo unico della Sanita' militare.».
Note all'art. 18: - Per i riferimenti al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si vedano le note alle premesse. |
| | Art. 19
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, comma 1, 12, comma 1, lettera b), 16, comma 1, lettera f), e 17, comma 1, lettera a), valutati in euro 244.679 per l'anno 2026, euro 889.092 per l'anno 2027, euro 337.723 per l'anno 2028, euro 332.579 per l'anno 2029, euro 328.370 per l'anno 2030, euro 332.579 per ciascuno degli anni 2031, 2032 e 2033, euro 328.370 per l'anno 2034 ed euro 332.579 annui a decorrere dall'anno 2035, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 794, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 19: - Si riporta il testo del comma 794, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 2022: «794. Al fine di adottare provvedimenti normativi in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare di cui all'articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201, in linea con i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 5 agosto 2022, n. 119, e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, con dotazione iniziale di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.». |
| | Art. 20
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: a) articolo 4, comma 1, lettere c), e), f), g), h), e i); b) articolo 5, comma 1, lettera a); c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; d) articoli 14, 15, 16, 17 e 18. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 aprile 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Crosetto, Ministro della difesa
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Schillaci, Ministro della salute
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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