Gazzetta n. 109 del 13 maggio 2026 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 30 marzo 2026
Modifiche al decreto 22 febbraio 2018, recante la definizione dei criteri e delle modalita' di ripartizione del Fondo per le mense scolastiche biologiche.


IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, ed in particolare l'art. 2, commi 107 e 109, che ha sancito il venir meno, a decorrere dall'anno 2010, di ogni erogazione a carico del bilancio dello Stato in favore delle Province autonome di Trento e Bolzano prevista dalle leggi di settore;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e in particolare l'art. 64, comma 5-bis, che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per le mense scolastiche biologiche, al fine di promuovere il consumo di prodotti biologici e sostenibili per l'ambiente;
Vista la legge del 9 marzo 2022, n. 23, recante «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3, che dispone che il «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» assuma la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro della salute 18 dicembre 2017, n. 14771, recante «Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche», come modificato dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro della salute 2 maggio 2024, n. 196072;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 febbraio 2018, n. 2026, che definisce i criteri e le modalita' di ripartizione tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del Fondo mense scolastiche biologiche, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 17 giugno 2019, n. 6401;
Visto il decreto direttoriale del 24 maggio 2018, n. 39050, con il quale e' stata istituita la piattaforma informatica per l'inserimento dell'istanza di iscrizione, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro della salute 18 dicembre 2017, n. 14771;
Visto l'accordo sottoscritto in data 25 settembre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica, che ha confermato la clausola di esclusione delle province dai finanziamenti per leggi di settore con l'obbligo di restituzione allo Stato delle eventuali somme erogate «in difformita'» dalla previsione di cui ai commi 107 e 109 dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009;
Rilevata la necessita' di adeguare la normativa concernente i criteri e le modalita' di ripartizione del Fondo per le mense scolastiche biologiche ai vigenti riferimenti normativi in materia di finanza pubblica, tenuto conto del venir meno, a decorrere dall'anno 2010, di ogni erogazione a carico del bilancio dello Stato in favore delle Province autonome di Trento e Bolzano;
Ritenuto che, nel rispetto della vigente normativa in materia di finanza pubblica, le quote del Fondo riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, cosi' come determinate in sede di riparto annuale, restano acquisite all'erario ai sensi dell'art. 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Considerato che il Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici 2024-2026, di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 2023, n. 696735, prevede lo sviluppo delle mense biologiche nelle scuole e nella ristorazione collettiva al fine di educare il consumatore all'uso di prodotti biologici e di aumentarne la consapevolezza in merito ai benefici per la salute e l'ambiente;
Considerato che il Fondo per le mense scolastiche biologiche e' finalizzato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e a realizzare iniziative di informazione, promozione e accompagnamento al servizio di refezione scolastica;
Considerato che la Regione Emilia-Romagna ha avanzato, in sede di Conferenza unificata del 30 luglio 2025, la richiesta di essere reinserita nella ripartizione del Fondo mense scolastiche biologiche per la quota destinata alle iniziative di informazione e promozione nelle scuole;
Visto il concerto espresso dal Ministero dell'istruzione e del merito con nota prot. n. 60733 del 13 marzo 2026;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 marzo 2026;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto interministeriale
22 febbraio 2018, n. 2026

1. Al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 febbraio 2018, n. 2026, cosi' come modificato dall'art. 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del Turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 17 giugno 2019, n. 6401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Definizione dei criteri e delle modalita' di ripartizione del Fondo per le mense scolastiche biologiche»;
b) l'art. 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Criteri generali di riparto). - 1. Il Fondo e' ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottato entro il 30 giugno di ogni anno sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e della popolazione scolastica accertata dal Ministero dell'istruzione e del merito.
2. La ripartizione del Fondo e' operata per quote determinate per ciascuna regione e per le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le quote riferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano, determinate in sede di riparto, sono accantonate per essere acquisite all'erario, ai sensi dell'art. 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e non sono oggetto di trasferimento ai rispettivi bilanci.
3. Il Fondo e' assegnato alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per almeno l'86% sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica, risultanti al 31 marzo di ogni anno nell'elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica di cui all'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro della salute, 18 dicembre 2017, n. 14771, come modificato dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro della salute 2 maggio 2024, n. 196072. Il contributo a favore di ogni stazione appaltante e soggetto erogante il servizio di mensa scolastica biologica non puo' superare il 16% dell'importo complessivo del Fondo di cui al comma 1.
4. Entro il 31 luglio di ogni anno, ciascuna regione, cui e' stata assegnata la quota parte del Fondo di cui al comma 3, invia al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste una relazione illustrativa, redatta secondo lo schema ministeriale all'uopo predisposto, delle iniziative realizzate nell'anno precedente che evidenzia i risultati conseguiti in termini di riduzione dei costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica in valori assoluti. Tali relazioni sono pubblicate nell'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
5. Il Fondo e' assegnato, per un importo non superiore al 14%, alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della popolazione scolastica accertata per ciascun anno scolastico dal Ministero dell'istruzione e del merito, al fine di realizzare iniziative di informazione, promozione nelle scuole e accompagnamento al servizio di refezione.
6. Entro il 31 luglio di ogni anno ciascuna regione, cui e' stata assegnata la quota parte del Fondo di cui al comma 5, invia al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste una relazione illustrativa, redatta secondo lo schema ministeriale all'uopo predisposto, dei progetti e delle iniziative intraprese nelle scuole, compreso il numero degli utenti coinvolti nelle iniziative di informazione, promozione nelle scuole e accompagnamento al servizio di refezione»;
c) all'art. 4, le parole: «e le Province autonome di Trento e di Bolzano», ovunque ricorrenti, sono soppresse.
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 3

Disposizioni finali

1. Il presente decreto si applica a decorrere dall'assegnazione del Fondo per le mense scolastiche biologiche relativo all'anno 2026.
2. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.

Roma, 30 marzo 2026

Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare
e delle foreste
Lollobrigida Il Ministro dell'istruzione
e del merito
Valditara

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 521