Gazzetta n. 108 del 12 maggio 2026 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 2026, n. 73
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, concernente «Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera c);
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e, in particolare, l'articolo 10;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e, in particolare, la Missione M1-Riforma della Pubblica Amministrazione - M1C1-63;
Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» e, in particolare, l'articolo 26, comma 13;
Visto il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico» e, in particolare, l'articolo 7-quinquies;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia» e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera e.5);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2025;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 30 luglio 2025;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1308/2025 del 21 novembre 2025, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 novembre 2025;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2026;
Sulla proposta dei Ministri della cultura e del turismo;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2017, n. 31

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera A. 27 dell'allegato A sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «collocazione da parte del gestore o di terzi, anche in via continuativa, all'interno di strutture turistico-ricettive all'aperto munite di autorizzazione paesaggistica inerente specificamente anche alle aree attrezzate dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica e fognaria, ivi insistenti, di mezzi mobili di pernottamento, con eventuali pertinenze e accessori, quali caravan, case mobili per vacanze e autocaravan con le caratteristiche dei veicoli ricreazionali definite dalle norme UNI EN 13878: 2007 e successive modifiche e aggiornamenti, aventi i requisiti per la circolazione o il trasporto su strada, dotati di meccanismi di rotazione in funzione, con caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive conformi alla normativa regionale di settore ove esistente, che non abbiano alcun collegamento di natura permanente al suolo, siano dotati di sistemi di aggancio alle reti tecnologiche facilmente rimuovibili e siano rimossi alla cessazione definitiva dell'azienda turistico-ricettiva senza provocare mutamenti dell'aspetto esteriore dei luoghi;»;
b) alla lettera B. 26 dell'allegato B sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «interventi sulle strutture turistico-ricettive all'aperto, munite di autorizzazione paesaggistica, che comportino la realizzazione di infrastrutture a rete e modifiche del numero o della collocazione delle aree attrezzate dotate di sistemi di utenza elettrica, idrica e fognaria, senza realizzazione di nuove costruzioni o aumento della capacita' ricettiva;».

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'articolo 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 214 del 12
settembre 1998:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti36 per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2017, n. 31, recante: «Regolamento recante
individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria
semplificata», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 2017.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 18
agosto 1990.
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 10 del 14 gennaio 1994:
«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte
dei conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui
seguenti atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
c-bis)
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) Lettera abrogata
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni;
f-ter) atti e contratti concernenti studi e
consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i
quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma
dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440; di appalto di lavori, servizi o forniture, se di
importo superiore alle soglie previste dall'articolo 14 del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 2023, n. 36; altri contratti passivi,
se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato,
di accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito
l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che, la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere
f-bis) e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la
sezione centrale del controllo di legittimita'.
1-ter. Per i contratti pubblici connessi
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti
complementari al PNRR (PNC), il controllo preventivo di
legittimita' di cui al comma 1, lettera g), e' svolto sui
provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e sui
provvedimenti conclusivi delle procedure di affidamento che
non prevedono l'aggiudicazione formale. I termini di cui al
comma 2 hanno carattere perentorio; qualora alla scadenza
non sia intervenuta la deliberazione, l'atto si intende
registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilita'
di cui all'articolo 1, comma 1. Il visto puo' essere
ricusato soltanto con deliberazione motivata.
1-quater. Le regioni, le province autonome e gli
enti locali, con norma di legge o di statuto adottata
previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti,
possono sottoporre al controllo preventivo di legittimita'
della Corte medesima i provvedimenti di aggiudicazione,
anche provvisori, ovvero i provvedimenti conclusivi delle
procedure di affidamento che non prevedono l'aggiudicazione
formale, relativi ai contratti di appalto di lavori,
servizi o forniture, attivi o passivi, ovvero ai contratti
di concessione, finalizzati all'attuazione del PNRR e del
PNC, di importo superiore alle soglie previste
dall'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui
al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
1-quinquies. La facolta' di cui al comma 1-quater
e' riconosciuta a ogni altro soggetto pubblico attuatore
del PNRR e del PNC nel rispetto delle previsioni dei
rispettivi ordinamenti.
1-sexies. Per gli atti e i provvedimenti di cui ai
commi 1-quater e 1-quinquies si applicano le disposizioni
di cui al comma 1-ter.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi e si intendono registrati a tutti gli
effetti, compresa l'esclusione di responsabilita' ai sensi
dell'articolo 1, comma 1.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modo e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla base delle priorita'
previamente deliberate dalle competenti Commissioni
parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche
tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del
sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli
organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni
di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
autorita' amministrative indipendenti o societa' a
prevalente capitale pubblico.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente,
al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di
ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente
adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo,
si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni
della presente legge, le norme procedurali di cui al testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal
presidente della Corte dei conti che la presiede, dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti
i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione
e' ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno
parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e
i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I
collegi hanno distinta competenza per tipologia di
controllo o per materia e deliberano con un numero minimo
di undici votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal
presidente della Corte dei conti ed e' composta dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da
trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo,
individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in
ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e
uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle
amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza
plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.
10-bis La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del presidente della Corte dei conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge
21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si
pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i
componenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del
collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di
cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi
annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi,
per motivate ragioni, in relazione a situazioni e
provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e
verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria.».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»,
e' pubblicato Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 45 del 24 febbraio 2004.
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»,
e' pubblicato Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 178 del 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120:
«Art. 10 (Semplificazioni e altre misure in materia
di edilizia). - 1. Al fine di semplificare e accelerare le
procedure edilizie e ridurre gli oneri a carico dei
cittadini e delle imprese, nonche' di assicurare il
recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio
esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione
urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico,
messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di
suolo al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2-bis, il comma 1-ter e' sostituito
dal seguente:
"1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la
demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le
dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la
modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle
distanze minime tra gli edifici e dai confini, la
ricostruzione e' comunque consentita nei limiti delle
distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi
volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento
possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori
sagoma e con il superamento dell'altezza massima
dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze
legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui
al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla
normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei
centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti
di particolare pregio storico e architettonico, gli
interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti
esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di
recupero e di riqualificazione particolareggiati, di
competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli
strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e
urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla
tutela";
b) all'articolo 3, comma 1:
1) alla lettera b), primo periodo, le parole "e
non comportino modifiche delle destinazioni di uso" sono
sostituite dalle seguenti: "e non comportino mutamenti
urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso
implicanti incremento del carico urbanistico" e, dopo il
secondo periodo, e' aggiunto il seguente: ". Nell'ambito
degli interventi di manutenzione straordinaria sono
comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici
legittimamente realizzati necessarie per mantenere o
acquisire l'agibilita' dell'edificio ovvero per l'accesso
allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico
dell'edificio, purche' l'intervento risulti conforme alla
vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad
oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice
dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";
2) alla lettera d), il terzo e il quarto periodo
sono sostituiti dai seguenti: "Nell'ambito degli interventi
di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresi' gli
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici
esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica, per l'applicazione della normativa
sull'accessibilita', per l'istallazione di impianti
tecnologici e per l'efficientamento energetico.
L'intervento puo' prevedere altresi', nei soli casi
espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli
strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria
anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli
interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro
ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento
agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche', fatte salve le
previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a
quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in
zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale
e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei
storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare
pregio storico e architettonico, gli interventi di
demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino
di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente
e non siano previsti incrementi di volumetria.";
2-bis) alla lettera e), il capoverso e.5) e'
sostituito dal seguente:
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che
siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o
delle tende e delle unita' abitative mobili con meccanismi
di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori,
che siano collocate, anche in via continuativa, in
strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno
dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che
non posseggano alcun collegamento di natura permanente al
terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e
tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di
settore ove esistenti";
c) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) e'
sostituita dalla seguente:
"e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a
soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee,
purche' destinate ad essere immediatamente rimosse al
cessare della temporanea necessita' e, comunque, entro un
termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei
tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa
comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione
comunale";
d) all'articolo 9-bis:
1) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o
dell'unita' immobiliare e' quello stabilito dal titolo
abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha
legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato
l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero
immobile o unita' immobiliare, integrati con gli eventuali
titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era
obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo
stato legittimo e' quello desumibile dalle informazioni
catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti,
quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i
documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di
cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo
che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha
interessato l'intero immobile o unita' immobiliare,
integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno
abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al
secondo periodo si applicano altresi' nei casi in cui
sussista un principio di prova del titolo abilitativo del
quale, tuttavia, non sia disponibile copia";
2) la rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Documentazione amministrativa e stato legittimo degli
immobili.";
e) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) e'
sostituita dalla seguente: "c) gli interventi di
ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei
casi in cui comportino anche modifiche della volumetria
complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli
immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino
mutamenti della destinazione d'uso, nonche' gli interventi
che comportino modificazioni della sagoma o della
volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di
immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.";
f) all'articolo 14:
1) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
1-bis. Per gli interventi di ristrutturazione
edilizia, la richiesta di permesso di costruire in deroga
e' ammessa previa deliberazione del consiglio comunale che
ne attesta l'interesse pubblico limitatamente alle
finalita' di rigenerazione urbana, di contenimento del
consumo del suolo e di recupero sociale e urbano
dell'insediamento, fermo restando, nel caso di insediamenti
commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
2) al comma 3, le parole "nonche', nei casi di
cui al comma 1-bis, le destinazioni d'uso" sono sostituite
dalle seguenti: "nonche' le destinazioni d'uso
ammissibili";
g) all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), le
parole ", in deroga o con cambio di destinazione d'uso"
sono sostituite dalle seguenti: "o in deroga";
h) all'articolo 17, il comma 4-bis e' sostituito
dal seguente:
"4-bis. Al fine di agevolare gli interventi di
rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento
energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del
consumo di suolo, di ristrutturazione, nonche' di recupero
e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il
contributo di costruzione e' ridotto in misura non
inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle
tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facolta'
di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di
costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.";
i) all'articolo 20, comma 8, dopo il primo periodo,
e' aggiunto, in fine, il seguente: "Fermi restando gli
effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico
per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro
quindici giorni dalla richiesta dell'interessato,
un'attestazione circa il decorso dei termini del
procedimento, in assenza di richieste di integrazione
documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di
diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica
all'interessato che tali atti sono intervenuti.";
l) all'articolo 22, comma 1, lettera a), dopo le
parole "parti strutturali dell'edificio", sono inserite le
seguenti "o i prospetti";
m) all'articolo 23-ter, il comma 2 e' sostituito
dal seguente:
"2. La destinazione d'uso dell'immobile o
dell'unita' immobiliare e' quella stabilita dalla
documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis.";
m-bis) nel capo III del titolo II della parte I,
dopo l'articolo 23-ter e' aggiunto il seguente:
"Art. 23-quater (Usi temporanei). - 1. Allo scopo
di attivare processi di rigenerazione urbana, di
riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e
valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via
di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di
iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero
ambientale, il comune puo' consentire l'utilizzazione
temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli
previsti dal vigente strumento urbanistico.
2. L'uso temporaneo puo' riguardare immobili
legittimamente esistenti ed aree sia di proprieta' privata
che di proprieta' pubblica, purche' si tratti di iniziative
di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli
obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali
indicati al comma 1.
3. L'uso temporaneo e' disciplinato da
un'apposita convenzione che regola:
a) la durata dell'uso temporaneo e le eventuali
modalita' di proroga;
b) le modalita' di utilizzo temporaneo degli
immobili e delle aree;
c) le modalita', i costi, gli oneri e le
tempistiche per il ripristino una volta giunti alla
scadenza della convenzione;
d) le garanzie e le penali per eventuali
inadempimenti agli obblighi convenzionali.
4. La stipula della convenzione costituisce
titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali
interventi di adeguamento che si rendano necessari per
esigenze di accessibilita', di sicurezza negli ambienti di
lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con
modalita' reversibili, secondo quanto stabilito dalla
convenzione medesima.
5. L'uso temporaneo non comporta il mutamento
della destinazione d'uso dei suoli e delle unita'
immobiliari interessate.
6. Laddove si tratti di immobili o aree di
proprieta' pubblica il soggetto gestore e' individuato
mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la
convenzione specifica le cause di decadenza
dall'assegnazione per gravi motivi.
7. Il consiglio comunale individua i criteri e
gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del
presente articolo da parte della giunta comunale. In
assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione
che regola l'uso temporaneo e' approvato con deliberazione
del consiglio comunale.
8. Le leggi regionali possono dettare
disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di
specificita' territoriali o di esigenze contingenti a
livello locale";
n) all'articolo 24, dopo il comma 7 e' aggiunto il
seguente:
"7-bis. La segnalazione certificata puo' altresi'
essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili
legittimamente realizzati privi di agibilita' che
presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e con il Ministro per
la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.";
o) all'articolo 34, il comma 2-ter e' abrogato;
p) dopo l'articolo 34 e' inserito il seguente:
"Art. 34-bis (Tolleranze costruttive). - 1. Il
mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della
cubatura, della superficie coperta e di ogni altro
parametro delle singole unita' immobiliari non costituisce
violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per
cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1,
limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarita'
geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di
minima entita', nonche' la diversa collocazione di impianti
e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione
di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non
comportino violazione della disciplina urbanistica ed
edilizia e non pregiudichino l'agibilita' dell'immobile.
3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2
realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non
costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal
tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato
legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a
nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero
con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti
aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero
scioglimento della comunione, di diritti reali.»;
p-bis) all'articolo 94:
1) al comma 1, la parola: "scritta" e' soppressa;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'autorizzazione e' rilasciata entro trenta
giorni dalla richiesta";
3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Decorso inutilmente il termine per
l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o
il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato
diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato
il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque
prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo,
lo sportello unico per l'edilizia rilascia, anche in via
telematica, entro quindici giorni dalla richiesta
dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei
termini del procedimento, in assenza di richieste di
integrazione documentale o istruttorie inevase e di
provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine,
comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti";
4) al comma 3, le parole: ", o nei confronti del
mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2," sono
soppresse;
p-ter) all'articolo 94-bis, comma 3, la parola:
"scritta" e' soppressa;
p-quater) all'articolo 103, comma 2, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'esercizio
dell'attivita' prevista dal presente articolo, sono
individuati come prioritari i lavori avviati o effettuati
sulla base di autorizzazione rilasciata secondo le
modalita' di cui all'articolo 94, comma 2-bis".
2. Nelle more dell'approvazione del decreto del
Ministro della salute di cui all'articolo 20, comma 1-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, le disposizioni di cui al decreto del Ministro per
la sanita' 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, si interpretano nel
senso che i requisiti relativi all'altezza minima e i
requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi
previsti non si considerano riferiti agli immobili che
siano stati realizzati prima della data di entrata in
vigore del medesimo decreto e che siano ubicati nelle zone
A o B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444, o in zone a queste assimilabili, in base alla
normativa regionale e ai piani urbanistici comunali. Ai
fini della presentazione e del rilascio dei titoli
abilitativi per il recupero e la qualificazione edilizia
dei medesimi immobili e della segnalazione certificata
della loro agibilita', si fa riferimento alle dimensioni
legittimamente preesistenti.
2-bis. In deroga alle disposizioni del decreto del
Ministro per la sanita' 5 luglio 1975, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con
riferimento agli immobili di interesse culturale,
sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42:
a) l'altezza minima interna utile dei locali
adibiti ad abitazione e' fissata in 2,4 metri, riducibili a
2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni,
i gabinetti e i ripostigli;
b) per ciascun locale adibito ad abitazione,
l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo
da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non
inferiore all'1 per cento e, comunque, la superficie
finestrata apribile non deve essere inferiore a un
sedicesimo della superficie del pavimento;
c) ai fini della presentazione e del rilascio dei
titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione
edilizia degli immobili di cui al presente comma e della
segnalazione certificata della loro agibilita', si fa
riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti
anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di
modifica di destinazione d'uso.
3. Ciascun partecipante alla comunione o al
condominio puo' realizzare a proprie spese ogni opera di
cui agli articoli 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, e
119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, anche
servendosi della cosa comune nel rispetto dei limiti di cui
all'articolo 1102 del codice civile. Alla legge n. 13 del
1989 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: "Le innovazioni di cui al presente
comma non sono considerate in alcun caso di carattere
voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del
codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo
unicamente il divieto di innovazioni che possano recare
pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del
fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del
codice civile.";
b) l'articolo 8 e' abrogato.
4. Per effetto della comunicazione del soggetto
interessato di volersi avvalere del presente comma, sono
prorogati rispettivamente di un anno e di tre anni i
termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui
all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei permessi di
costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31
dicembre 2020, purche' i suddetti termini non siano gia'
decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e
sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto,
al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi
strumenti urbanistici approvati o adottati. Le disposizioni
di cui al primo periodo del presente comma si applicano
anche ai permessi di costruire per i quali
l'amministrazione competente abbia gia' accordato una
proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La
medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate
di inizio attivita' presentate entro lo stesso termine ai
sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di
inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di
lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati
dalla legislazione regionale, nonche' i termini dei
relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi
propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020, sono prorogati
di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai
diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o
degli accordi similari comunque denominati dalla
legislazione regionale nonche' dei relativi piani attuativi
che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30,
comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98.
5. Non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli
articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, la posa in opera di elementi o
strutture amovibili sulle aree di cui all'articolo 10,
comma 4, lettera g), del medesimo Codice, fatta eccezione
per le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani
prospicienti a siti archeologici o ad altri beni di
eccezionale valore storico o artistico. Con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita' di attuazione del
presente comma.
6. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole "titolo
edilizio" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi
dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli
22 e 23 del medesimo decreto. La conformita' urbanistica e'
attestata dal professionista abilitato o dall'Ufficio
comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio
preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di
sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di
inedificabilita' assoluta. Nei comuni indicati negli
allegati 1, 2 e 2-bis gli interventi di ricostruzione di
edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o
demoliti, od oggetto di ordinanza di demolizione per
pericolo di crollo, sono in ogni caso realizzati con SCIA
edilizia, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 3-bis,
comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 156, anche con riferimento alle modifiche dei
prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni.".
7. All'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 23, convertito, con modificazioni. dalla legge 5 giugno
2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter, lettera a-bis), le parole "alle
quote di mutuo relative alle unita' immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta'
indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative
pertinenze dei soci assegnatari che si trovino" sono
sostituite dalle seguenti: "alle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa, per mutui ipotecari erogati alle
predette cooperative, di importo massimo pari al prodotto
tra l'importo di cui alla lettera b) e il numero dei
rispettivi soci, qualora almeno il 20% dei soci assegnatari
di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi, al
momento dell'entrata in vigore della presente
disposizione,";
b) al comma 2-ter, dopo la lettera a-bis) sono
inserite le seguenti:
"a-ter) la sospensione delle rate del mutuo di
cui al comma a-bis) puo' essere concessa nella misura di:
1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo
2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano
un numero di assegnatari pari ad almeno il 10 per cento dei
soci;
2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui
all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020,
riguardano un numero di assegnatari compreso tra un valore
superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci;
3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui
all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020,
riguardano un numero di assegnatari superiore al 40 per
cento dei soci;
a-quater) l'istanza di sospensione e' presentata
dalla societa' cooperativa mutuataria alla banca,
attraverso il modulo pubblicato, entro 30 giorni
dall'entrata in vigore del presente comma, nel sito
internet del Gestore del Fondo di cui all'articolo 2, comma
475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che
riporta l'indicazione dei documenti probatori degli eventi
che determinano la richiesta di sospensione, previa
delibera assunta dai rispettivi organi deliberativi, con le
modalita' e nei termini previsti dall'atto costitutivo,
dallo statuto o da altri regolamenti interni della medesima
societa'. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere stabilite ulteriori modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter.";
c) il comma 2-quater e' abrogato.
7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio
2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
luglio 2004, n. 186, dopo il comma 2-bis sono aggiunti i
seguenti:
2-ter. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione
dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o
comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato,
la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la
conformita' dei progetti alle norme tecniche per le
costruzioni di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la
progettazione e la costruzione degli sbarramenti di
ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio
2014. L'esito positivo della verifica di cui al primo
periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui
all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al
capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64,
e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I
progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo
sono depositati, con modalita' telematica, presso
l'archivio informatico nazionale delle opere
pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la
stessa modalita' di cui al terzo periodo sono depositati le
varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e
i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5
novembre 1971, n. 1086, nonche' agli articoli 65, comma 6,
ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2-quater. In relazione ai progetti di lavori
pubblici di interesse statale o comunque finanziati per
almeno il 50 per cento dallo Stato, approvati nel periodo
compreso tra la data di entrata in vigore delle norme
tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4
febbraio 2008, e la data di entrata in vigore del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17
gennaio 2018, l'accertamento della conformita' di detti
progetti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro
delle infrastrutture 14 gennaio 2008e' effettuato entro il
31 dicembre 2021, previa richiesta da parte delle stazioni
appaltanti da presentare entro il 31 dicembre 2020 e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal
Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di
importo superiore a 50 milioni di euro e dai comitati
tecnici amministrativi istituiti presso i provveditorati
interregionali per le opere pubbliche per i lavori di
importo inferiore a 50 milioni di euro. Qualora il lavoro
pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro presenti
elementi di particolare rilevanza e complessita',
l'accertamento di cui al primo periodo e' effettuato dal
Consiglio superiore dei lavori pubblici su richiesta
motivata del provveditore interregionale per le opere
pubbliche.
2-quinquies. In caso di esito positivo,
l'accertamento di cui al comma 2-quater produce i medesimi
effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti
dagli articoli 93 e 94 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dall'articolo 4 della
legge 5 novembre 1971, n. 1086, e dagli articoli 17, 18 e
19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. I progetti corredati
dall'accertamento positivo di cui al comma 2-quater sono
depositati, con modalita' telematica, presso l'archivio
informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui
all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalita' di cui al
secondo periodo sono depositati le varianti di carattere
sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui
agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086,
nonche' agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67,
comma 7 o comma 8-ter, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".
7-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, le opere edilizie finalizzate a realizzare o
qualificare edifici esistenti da destinare ad
infrastrutture sociali, strutture scolastiche e
universitarie, residenze per studenti, strutture e
residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture
sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale
comunque denominata, realizzate da pubbliche
amministrazioni, da societa' controllate o partecipate da
pubbliche amministrazioni o enti pubblici ovvero da
investitori istituzionali di cui all'articolo 1, comma 1,
lettere k), l), o) e r), del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono sempre consentite
con SCIA, purche' iniziate entro il 31 dicembre 2023 e
realizzate, sotto controllo pubblico, mediante interventi
di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione
e ricostruzione. Tali interventi possono prevedere un
incremento fino a un massimo del 20 per cento della
volumetria o della superficie lorda esistente. I diritti
edificatori di cui al presente comma non sono trasferibili
su aree diverse da quella di intervento. I predetti
interventi sono sempre consentiti sugli edifici che
rientrano nelle categorie funzionali di cui all'articolo
23-ter, comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
ferme restando le disposizioni di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Le
regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui
al presente articolo entro sessanta giorni; decorso tale
termine trovano applicazione diretta le disposizioni del
presente articolo. Restano comunque ferme le disposizioni
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».
- Il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza, e' stato
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 18
febbraio 2021, n. L 57/17.
- Si riporta il testo dell'articolo 26 della legge 5
agosto 2022, n. 118, recante: «Legge annuale per il mercato
e la concorrenza 2021», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto
2022.
«Art. 26 (Delega al Governo per la revisione dei
procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla
concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti
energetiche rinnovabili). - 1. Ai fini dell'individuazione
dell'elenco dei nuovi regimi amministrativi delle attivita'
private, della semplificazione e della reingegnerizzazione
in digitale delle procedure amministrative, il Governo e'
delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la
ricognizione, la semplificazione e l'individuazione delle
attivita' oggetto di procedimento di segnalazione
certificata di inizio attivita' o di silenzio assenso
nonche' di quelle per le quali e' necessario il titolo
espresso o e' sufficiente una comunicazione preventiva.
L'individuazione dei regimi amministrativi delle attivita'
e' effettuata al fine di eliminare le autorizzazioni e gli
adempimenti non necessari, eventualmente anche modificando
la disciplina generale delle attivita' private non soggette
ad autorizzazione espressa, di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, nel rispetto dei principi del diritto
dell'Unione europea relativi all'accesso alle attivita' di
servizi e in modo da ridurre gli oneri amministrativi a
carico dei cittadini e delle imprese, anche tenendo conto
dell'individuazione di cui alla tabella A allegata al
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, secondo principi di ragionevolezza e
proporzionalita', nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) tipizzare e individuare le attivita' soggette ad
autorizzazione, giustificata da motivi imperativi di
interesse generale, e i provvedimenti autorizzatori posti a
tutela di principi e interessi costituzionalmente
rilevanti;
b) tipizzare e individuare le attivita' soggette ai
regimi amministrativi di cui agli articoli 19, 19-bis e 20
della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' quelle soggette
a mero obbligo di comunicazione, individuando gli effetti
della presentazione della comunicazione e i poteri che
possono essere esercitati dalla pubblica amministrazione in
fase di controllo;
c) eliminare i provvedimenti autorizzatori, gli
adempimenti e le misure incidenti sulla liberta' di
iniziativa economica non indispensabili, fatti salvi quelli
previsti dalla normativa dell'Unione europea o quelli posti
a tutela di principi e interessi costituzionalmente
rilevanti;
d) semplificare i procedimenti relativi ai
provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure
non eliminati ai sensi delle lettere a), b) e c), in modo
da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle
amministrazioni coinvolte, anche eliminando e
razionalizzando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei e individuando discipline e
tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti,
anche prevedendo la possibilita' di delegare un altro
soggetto, persona fisica o libero professionista, a
provvedere agli adempimenti presso la pubblica
amministrazione;
e) estendere l'ambito delle attivita' private
liberamente esercitabili senza necessita' di alcun
adempimento, inclusa la mera comunicazione;
f) semplificare e reingegnerizzare le procedure e
gli adempimenti per la loro completa digitalizzazione,
anche prevedendo la possibilita' di delegare un altro
soggetto, persona fisica o libero professionista, a
provvedere agli adempimenti presso la pubblica
amministrazione;
g) eliminare i livelli di regolazione superiori a
quelli minimi richiesti per l'adeguamento alla normativa
dell'Unione europea;
h) ridurre i tempi dei procedimenti autorizzatori
per l'avvio dell'attivita' di impresa;
i) ridefinire i termini dei procedimenti
amministrativi dimezzandone la durata, salva la
possibilita' di individuare, d'intesa con le
amministrazioni competenti, quelli esclusi da tale
riduzione, prevedendo che tra i criteri base di valutazione
della performance individuale e organizzativa sia compreso,
ove applicabile, il monitoraggio dei tempi di trattazione
dei procedimenti e il livello di soddisfazione dell'utenza;
l) introdurre misure per consentire la
tracciabilita' digitale dei procedimenti;
m) armonizzare, attraverso l'adozione di moduli
unificati e standardizzati da approvare mediante accordo in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la modulistica
per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni o
delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni, anche
relative alle attivita' commerciali;
n) promuovere lo sviluppo della concorrenza
nell'esercizio della libera professione mediante le
opportune semplificazioni di carattere procedimentale e
amministrativo.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro per
la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri
competenti per materia, sentiti le associazioni
imprenditoriali e professionali nonche' gli enti
rappresentativi del sistema camerale, previa acquisizione
del parere e, per i profili di competenza regionale,
dell'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del
parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di
ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il
Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun
decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso
il quale il decreto legislativo puo' essere comunque
adottato.
4. Il Governo e' delegato, altresi', ad adottare,
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in
materia di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini
dell'adeguamento della normativa vigente al diritto
dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino
e della semplificazione della medesima normativa, della
riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e
delle imprese e della crescita di competitivita' del Paese.
5. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) ricognizione e riordino della normativa vigente
in materia di fonti energetiche rinnovabili, al fine di
conseguire una significativa riduzione e razionalizzazione
delle disposizioni legislative e regolamentari e di
assicurare un maggior grado di certezza del diritto e di
semplificazione dei procedimenti, in considerazione degli
aspetti peculiari della materia;
b) coordinamento, sotto il profilo formale e
sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in
materia di fonti energetiche rinnovabili, anche di
attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando
le modificazioni necessarie a garantire o a migliorare la
coerenza della normativa medesima sotto il profilo
giuridico, logico e sistematico;
c) assicurare l'unicita', la contestualita', la
completezza, la chiarezza e la semplicita' della disciplina
in materia di fonti energetiche rinnovabili concernente
ciascuna attivita' o ciascun gruppo di attivita';
d) semplificazione dei procedimenti amministrativi
nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche
mediante la soppressione dei regimi autorizzatori,
razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e
previsione di termini certi per la conclusione dei
procedimenti, con l'obiettivo di agevolare, in particolare,
l'avvio dell'attivita' economica nonche' l'installazione e
il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico;
e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la
piu' estesa e ottimale utilizzazione della
digitalizzazione, anche nei rapporti con i destinatari
dell'azione amministrativa;
f) adeguamento dei livelli di regolazione ai
livelli minimi richiesti dalla normativa dell'Unione
europea.
6. I decreti legislativi di cui al comma 4 abrogano
espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino o
comunque con essi incompatibili e recano le opportune
disposizioni di coordinamento in relazione alle
disposizioni non abrogate o non modificate.
7. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del
Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione
normativa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro della cultura, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa
acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che e' reso
nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di
ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il
Governo puo' comunque procedere. Gli schemi dei decreti
legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione
dei pareri da parte della Commissione parlamentare per la
semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano
nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale i decreti legislativi possono essere
comunque adottati. Qualora il termine previsto per
l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari
scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine di delega previsto dal comma 4, o successivamente,
quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.
8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare uno o piu' decreti legislativi
recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto
della procedura di cui al comma 3 e dei principi e criteri
direttivi di cui al comma 2.
9. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 4, uno o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al
comma 5 e della procedura di cui al comma 7.
10. La Commissione parlamentare per la
semplificazione verifica periodicamente lo stato di
attuazione del presente articolo e ne riferisce ogni sei
mesi alle Camere.
11. Il Governo, nelle materie di competenza
legislativa esclusiva dello Stato, adotta le norme
regolamentari di attuazione o esecuzione adeguandole ai
decreti legislativi adottati ai sensi del presente
articolo.
12. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le
amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai
decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4 con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.
13. Entro quarantotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge sono adottate disposizioni
modificative e integrative del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017,
n. 31, al fine di ampliare e precisare le categorie di
interventi e opere di lieve entita' e di operare altre
semplificazioni procedimentali, individuando ulteriori
tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione
paesaggistica oppure sottoposti ad autorizzazione
paesaggistica semplificata, nonche' al fine di riordinare,
introducendo la relativa disciplina nell'ambito del
predetto regolamento, le fattispecie di interventi soggetti
a regimi semplificati introdotte mediante norme di legge.».
- Si riporta il testo dell'articolo 7-quinquies del
decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante: «Misure
urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi
ed interventi di carattere economico», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 9
agosto 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2024, n. 143:
«Art. 7-quinquies (Irrilevanza catastale degli
allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto).
- 1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli allestimenti
mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione
in funzione, ubicati nelle strutture ricettive all'aperto,
non rilevano ai fini della rappresentazione e del
censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima
diretta di cui all'articolo 30 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949,
n. 1142, per la determinazione della rendita catastale.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1,
nella stima diretta della rendita catastale delle strutture
ricettive all'aperto il valore delle aree attrezzate per
gli allestimenti di cui al comma 1 e di quelle non
attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti e'
aumentato rispettivamente nella misura dell'85 per cento e
del 55 per cento rispetto a quello di mercato
ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari.
3. Gli intestatari catastali delle strutture di cui
al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2025, presentano,
entro il 15 dicembre 2026, atti di aggiornamento geometrico
ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n.
679, per l'aggiornamento della mappa catastale, nonche'
atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701,
per l'aggiornamento del Catasto dei fabbricati, in coerenza
con quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Si applicano le sanzioni previste per le violazioni
dell'articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.
652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
1939, n. 1249.
4. L'Agenzia delle entrate, qualora rilevi la mancata
presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma
3, attiva il procedimento di cui all'articolo 1, comma 277,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del turismo, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuate le eventuali ulteriori fonti informative
necessarie per le attivita' di monitoraggio.
6. Limitatamente all'anno di imposizione 2025, in
deroga all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento di cui al
presente articolo, presentati entro il 15 dicembre 2026, le
rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1°
gennaio 2025.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 245 del 20 ottobre
2001:
«Art. 3 (Definizioni degli interventi edilizi). - 1.
Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza
gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonche' per
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino la volumetria
complessiva degli edifici e non comportino mutamenti
urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso
implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito
degli interventi di manutenzione straordinaria sono
ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o
accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di
opere anche se comportanti la variazione delle superfici
delle singole unita' immobiliari nonche' del carico
urbanistico purche' non sia modificata la volumetria
complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria
destinazione di uso. Nell'ambito degli interventi di
manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche
ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati
necessarie per mantenere o acquisire l'agibilita'
dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso, che non
pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio,
purche' l'intervento risulti conforme alla vigente
disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto
immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
c) "interventi di restauro e di risanamento
conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita'
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento
delle destinazioni d'uso purche' con tali elementi
compatibili, nonche' conformi a quelle previste dallo
strumento urbanistico generale e dai relativi piani
attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento,
il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento
di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresi' gli
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici
esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica, per l'applicazione della normativa
sull'accessibilita', per l'istallazione di impianti
tecnologici e per l'efficientamento energetico.
L'intervento puo' prevedere altresi', nei soli casi
espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli
strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria
anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli
interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro
ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento
agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli
edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli
136, comma 1, lettere c) e d), e 142, nonche', fatte salve
le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a
quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in
zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale
e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei
storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare
pregio storico e architettonico, gli interventi di
demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino
di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente
e non siano previsti incrementi di volumetria;
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non
rientranti nelle categorie definite alle lettere
precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori
terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera
e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e
secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di
impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per
impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i
servizi di telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che
siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o
delle tende e delle unita' abitative mobili con meccanismi
di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori,
che siano collocate, anche in via continuativa, in
strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno
dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che
non posseggano alcun collegamento di natura permanente al
terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e
tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di
settore ove esistenti;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme
tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle
aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione,
ovvero che comportino la realizzazione di un volume
superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di
materiali, la realizzazione di impianti per attivita'
produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori
cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione
urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente
tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante
un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei
regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro
prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 202 del 30 agosto
1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli allegati A e B del citato
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017,
n. 31, come modificato dal presente decreto:
«Allegato A (di cui all'art. 2, comma 1) Interventi
ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione
paesaggistica
A.1. Opere interne che non alterano l'aspetto
esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini
urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della
destinazione d'uso;
A.2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli
edifici, purche' eseguiti nel rispetto degli eventuali
piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche
architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle
finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci,
tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura;
opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne;
integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di
protezione delle attivita' economiche, di finiture esterne
o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie,
lucernari, comignoli e simili; interventi di coibentazione
volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici
che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti
emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle
falde di copertura. Alle medesime condizioni non e'
altresi' soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la
modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purche'
tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi
del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c)
limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei
centri o nuclei storici;
A.3. interventi che abbiano finalita' di
consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli
interventi che si rendano necessari per il miglioramento o
l'adeguamento ai fini antisismici, purche' non comportanti
modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai
materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria
e all'altezza dell'edificio;
A.4. interventi indispensabili per l'eliminazione di
barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe
esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60
cm, l'installazione di apparecchi servoscala esterni,
nonche' la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni
non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o
di altri manufatti consimili;
A.5. installazioni di impianti tecnologici esterni a
servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo
abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di
climatizzazione dotati di unita' esterna, caldaie,
parabole, antenne, purche' effettuate su prospetti
secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni
comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purche' si
tratti di impianti integrati nella configurazione esterna
degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non
interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136,
comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per
quest'ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei
centri o nuclei storici;
A.6. installazione di pannelli solari (termici o
fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti
su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli
spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari
(termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici,
purche' integrati nella configurazione delle coperture, o
posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa
inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli
edifici, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all'art.
136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
A.7. installazione di micro generatori eolici con
altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non
superiore a ml 1,00, qualora tali interventi non
interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136,
comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per
quest'ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei
centri o nuclei storici;
A.8. interventi di adeguamento funzionale di cabine
per impianti tecnologici a rete, ivi compresa la
sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi
per tipologia e dimensioni, nonche' interventi destinati
all'installazione e allo sviluppo della rete di
comunicazione elettronica ad alta velocita', ivi compresi
gli incrementi di altezza non superiori a cm 50;
A.9. installazione di dispositivi di sicurezza
anticaduta sulle coperture degli edifici;
A.10. opere di manutenzione e adeguamento degli spazi
esterni, pubblici o privati, relative a manufatti
esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole,
componenti di arredo urbano, purche' eseguite nel rispetto
delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e
delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del
contesto locale;
A.11. opere di urbanizzazione primaria previste in
piani attuativi gia' valutati ai fini paesaggistici, ove
oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le
Regioni e gli Enti Locali o di specifica disciplina
contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi
dell'art. 143 del codice;
A.12. interventi da eseguirsi nelle aree di
pertinenza degli edifici non comportanti significative
modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali
l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di
camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che
non incidano sulla morfologia del terreno, nonche', nelle
medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza
ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori
privi di valenza architettonica, storica o testimoniale,
l'installazione di serre ad uso domestico con superficie
non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non
interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettera b)
del Codice;
A.13. interventi di manutenzione, sostituzione o
adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di
contenimento del terreno, inserimento di elementi
antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di
cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche
morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice,
art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per
quest'ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei
centri o nuclei storici;
A.14. sostituzione o messa a dimora di alberi e
arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private,
eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di
specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e
tipiche dei luoghi, purche' tali interventi non interessino
i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del
Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove
prevista;
A.15. fatte salve le disposizioni di tutela dei beni
archeologici nonche' le eventuali specifiche prescrizioni
paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico
di cui all'art. 142, comma 1, lettera m) del Codice, la
realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo
che non comportino la modifica permanente della morfologia
del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali,
quali: volumi completamente interrati senza opere in
soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere
di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in
soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli
edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel
sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi
interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di
pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di
nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di
campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi
sopraelencati e' consentita la realizzazione di pozzetti a
raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm;
A.16. occupazione temporanea di suolo privato,
pubblico o di uso pubblico mediante installazione di
strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo
senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni,
spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci,
per il solo periodo di svolgimento della manifestazione,
comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare;
A.17. installazioni esterne poste a corredo di
attivita' economiche quali esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande, attivita' commerciali,
turistico-ricettive, sportive o del tempo libero,
costituite da elementi facilmente amovibili quali tende,
pedane, paratie laterali frangivento, manufatti
ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture
leggere di copertura, e prive di parti in muratura o
strutture stabilmente ancorate al suolo;
A.18. installazione di strutture di supporto al
monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche, con
esclusione di quelle destinate ad attivita' di ricerca di
idrocarburi;
A.19. nell'ambito degli interventi di cui all'art.
149, comma 1, lettera b) del Codice: interventi su impianti
idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale;
installazione di serre mobili stagionali sprovviste di
strutture in muratura; palificazioni, pergolati, singoli
manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di
attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a
cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo
senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di
manutenzione strettamente pertinenti l'esercizio
dell'attivita' ittica; interventi di manutenzione della
viabilita' vicinale, poderale e forestale che non
modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati;
interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a
secco ed abbeveratoi funzionali alle attivita'
agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche
tradizionali; installazione di pannelli amovibili
realizzati in legno o altri materiali leggeri per
informazione turistica o per attivita'
didattico-ricreative; interventi di ripristino delle
attivita' agricole e pastorali nelle aree rurali invase da
formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo
accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da
parte delle autorita' competenti e ove tali aree risultino
individuate dal piano paesaggistico regionale;
A.20. nell'ambito degli interventi di cui all'art.
149, comma 1, lettera c) del Codice: pratiche
selvicolturali autorizzate in base alla normativa di
settore; interventi di contenimento della vegetazione
spontanea indispensabili per la manutenzione delle
infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco,
quali elettrodotti, viabilita' pubblica, opere idrauliche;
interventi di realizzazione o adeguamento della viabilita'
forestale al servizio delle attivita' agrosilvopastorali e
funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate
al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a
carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di
gestione forestale approvati dalla Regione previo parere
favorevole del Soprintendente per la parte inerente la
realizzazione o adeguamento della viabilita' forestale;
A.21. realizzazione di monumenti, lapidi, edicole
funerarie ed opere di arredo all'interno dei cimiteri;
A.22. installazione di tende parasole su terrazze,
prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato;
A.23. installazione di insegne per esercizi
commerciali o altre attivita' economiche, ove effettuata
all'interno dello spazio vetrina o in altra collocazione
consimile a cio' preordinata; sostituzione di insegne
esistenti, gia' legittimamente installate, con insegne
analoghe per dimensioni e collocazione. L'esenzione
dall'autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi
pubblicitari a messaggio o luminosita' variabile;
A.24. installazione o modifica di impianti delle reti
di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici,
di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, nonche' smantellamento di reti
elettriche aeree;
A.25. interventi di manutenzione degli alvei, delle
sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli
interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva,
finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e
che non comportino alterazioni permanenti della visione
d'insieme della morfologia del corso d'acqua; interventi di
manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e
smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;
A.26. interventi puntuali di ingegneria naturalistica
diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione
del suolo che prevedano l'utilizzo di piante autoctone e
pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di
origine locale o con materiali artificiali biodegradabili;
A.27. interventi di manutenzione o sostituzione,
senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili
esistenti situate nell'ambito di strutture ricettive
all'aria aperta gia' munite di autorizzazione
paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche
morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti
collocazione da parte del gestore o di terzi, anche in via
continuativa, all'interno di strutture turistico-ricettive
all'aperto munite di autorizzazione paesaggistica inerente
specificamente anche alle aree attrezzate dotate di sistemi
di utenza elettrica, idrica e fognaria, ivi insistenti, di
mezzi mobili di pernottamento, con eventuali pertinenze e
accessori, quali caravan, case mobili per vacanze e
autocaravan con le caratteristiche dei veicoli
ricreazionali definite dalle norme UNI EN 13878: 2007 e
successive modifiche e aggiornamenti, aventi i requisiti
per la circolazione o il trasporto su strada, dotati di
meccanismi di rotazione in funzione, con caratteristiche
dimensionali e tecnico-costruttive conformi alla normativa
regionale di settore ove esistente, che non abbiano alcun
collegamento di natura permanente al suolo, siano dotati di
sistemi di aggancio alle reti tecnologiche facilmente
rimuovibili e siano rimossi alla cessazione definitiva
dell'azienda turistico-ricettiva senza provocare mutamenti
dell'aspetto esteriore dei luoghi;
A.28. smontaggio e rimontaggio periodico di strutture
stagionali munite di autorizzazione paesaggistica;
A.29. interventi di fedele ricostruzione di edifici,
manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di
calamita' naturali o catastrofi risultino in tutto o in
parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di
demolizione per pericolo di crollo, purche' sia possibile
accertarne la consistenza e configurazione legittimamente
preesistente ed a condizione che l'intervento sia
realizzato entro dieci anni dall'evento e sia conforme
all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione,
ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e
finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e
di sicurezza degli impianti tecnologici;
A.30. demolizioni e rimessioni in pristino dello
stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di
abusi;
A.31. opere ed interventi edilizi eseguiti in
variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che
non eccedano il due per cento delle misure progettuali
quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta
o traslazioni dell'area di sedime.».
«Allegato B (di cui all'art. 3, comma 1) Elenco
interventi di lieve entita' soggetti a procedimento
autorizzatorio semplificato
B.1. Incrementi di volume non superiori al 10 per
cento della volumetria della costruzione originaria e
comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto
delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche,
dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore
incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque
anni successivi all'ultimazione lavori e' sottoposto a
procedimento autorizzatorio ordinario;
B.2. realizzazione o modifica di aperture esterne o
finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del
Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c)
limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei
centri o nuclei storici, purche' tali interventi siano
eseguiti nel rispetto delle caratteristiche
architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle
finiture esistenti;
B.3. interventi sui prospetti, diversi da quelli di
cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto
esteriore degli edifici mediante modifica delle
caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei
materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle
facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di
aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di
protezione delle attivita' economiche, o di manufatti quali
cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture
esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o
rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti;
realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze;
realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;
B.4. interventi sulle coperture, diversi da quelli di
cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto
esteriore degli edifici mediante modifica delle
caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei
materiali o delle finiture esistenti, quali: rifacimento
del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle
coperture finalizzate all'installazione di impianti
tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla
configurazione delle falde; realizzazione di lastrici
solari o terrazze a tasca; inserimento di canne fumarie o
comignoli; realizzazione di finestre a tetto, lucernari,
abbaini o elementi consimili;
B.5. interventi di adeguamento alla normativa
antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi
energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni
nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei
materiali di finitura o di rivestimento preesistenti;
B.6. interventi necessari per il superamento di
barriere architettoniche, laddove comportanti la
realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli
superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori
esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma
dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico;
B.7. installazione di impianti tecnologici esterni a
servizio di singoli edifici, quali condizionatori e
impianti di climatizzazione dotati di unita' esterna,
caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la
pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio
pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati
nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora
tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del
Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c)
limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse
storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa
l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei
centri o nuclei storici;
B.8. installazione di pannelli solari (termici o
fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purche'
integrati nella configurazione delle coperture, o posti in
aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione
e lo stesso orientamento della falda degli edifici
ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere
b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a
servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni
visibili dagli spazi pubblici esterni;
B.9. installazione di micro generatori eolici con
altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non
superiore a ml 1,00, qualora tali interventi interessino i
beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1,
lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli
immobili di interesse storico-architettonico o
storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale
tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei
storici;
B.10. Installazione di cabine per impianti
tecnologici a rete, fatta salva la fattispecie
dell'installazione delle stesse all'interno di siti
recintati gia' attrezzati con apparati di rete che, non
superando l'altezza della recinzione del sito, non comporti
un impatto paesaggistico ulteriore del sito nel suo
complesso, da intendersi ricompresa e disciplinata dalla
voce A.8 dell'allegato A, o colonnine modulari ovvero
sostituzione delle medesime con altre diverse per
tipologia, dimensioni e localizzazione;
B.11. interventi puntuali di adeguamento della
viabilita' esistente, quali: sistemazioni di rotatorie,
riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di
banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili,
manufatti necessari per la sicurezza della circolazione,
realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che
assicuri adeguata permeabilita' del suolo;
B.12. interventi sistematici di arredo urbano
comportanti l'installazione di manufatti e componenti,
compresi gli impianti di pubblica illuminazione;
B.13. opere di urbanizzazione primaria previste in
piani attuativi gia' valutati ai fini paesaggistici, ove
non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il
Ministero, le regioni e gli enti locali o di specifica
disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai
sensi dell'art. 143 del codice;
B.14. interventi di cui alla voce A.12 dell'Allegato
«A», da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici,
ove si tratti di beni vincolati ai sensi dell'art. 136,
comma 1, lettera b) del Codice;
B.15. interventi di demolizione senza ricostruzione
di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di
interesse architettonico, storico o testimoniale;
B.16. realizzazione di autorimesse, collocate fuori
terra ovvero parzialmente interrate, con volume emergente
fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di
accesso e le eventuali rampe;
B.17. realizzazione di tettoie, porticati, chioschi
da giardino di natura permanente e manufatti consimili
aperti su piu' lati, aventi una superficie non superiore a
30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume
emergente fuori terra non superiore a 30 mc;
B.18. interventi sistematici di configurazione delle
aree di pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli
di cui alla voce B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi
pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti
sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere
fisse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali;
B.19. installazione di tettoie aperte di servizio a
capannoni destinati ad attivita' produttive, o di
collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10
per cento della superficie coperta preesistente;
B.20. impianti tecnici esterni al servizio di edifici
esistenti a destinazione produttiva, quali strutture per lo
stoccaggio dei prodotti ovvero per la canalizzazione dei
fluidi o dei fumi mediante tubazioni esterne;
B.21. realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di
cinta o di contenimento del terreno, inserimento di
elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui
muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o
adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con
caratteristiche morfo-tipologiche, materiali o finiture
diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino
beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1,
lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli
immobili di interesse storico-architettonico o
storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale
tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei
storici;
B.22. taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma
l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;
sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle
aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art.
136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma
l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;
B.23. realizzazione di opere accessorie in soprasuolo
correlate alla realizzazione di reti di distribuzione
locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o
ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete;
B.24. posa in opera di manufatti parzialmente o
completamente interrati quali serbatoi e cisterne, ove
comportanti la modifica permanente della morfologia del
terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di
recinzione o sistemazione correlate; posa in opera in
soprasuolo dei medesimi manufatti, con dimensioni non
superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o
sistemazione;
B.25. occupazione temporanea di suolo privato,
pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di
strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo
senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni,
spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita di merci,
per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni
nell'anno solare;
B.26. verande e strutture in genere poste all'esterno
(dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad
attivita' economiche quali esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande, attivita' commerciali,
turistico-ricettive, sportive o del tempo libero;
installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione,
consistenti in opere di carattere non stagionale e a
servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi,
servizi igienici e cabine; prima collocazione ed
installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile
rimozione aventi carattere stagionale interventi sulle
strutture turistico-ricettive all'aperto, munite di
autorizzazione paesaggistica, che comportino la
realizzazione di infrastrutture a rete e modifiche del
numero o della collocazione delle aree attrezzate dotate di
sistemi di utenza elettrica, idrica e fognaria, senza
realizzazione di nuove costruzioni o aumento della
capacita' ricettiva;
B.27. manufatti in soprasuolo correlati alla
realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da
falda per uso domestico;
B.28. realizzazione di ponticelli di attraversamento
di corsi d'acqua, o tombinamento parziale dei medesimi,
limitatamente al tratto necessario per dare accesso ad
edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura
di tratti tombinati di corsi d'acqua;
B.29. manufatti per ricovero attrezzi agricoli,
realizzati con opere murarie o di fondazione, con
superficie non superiore a dieci metri quadrati;
B.30. realizzazione di nuove strutture relative
all'esercizio dell'attivita' ittica con superficie non
superiore a 30 mq;
B.31. interventi di adeguamento della viabilita'
vicinale e poderale eseguiti nel rispetto della normativa
di settore;
B.32. interventi di ripristino delle attivita'
agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni
di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del
preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle
autorita' competenti, ove eseguiti in assenza di piano
paesaggistico regionale che individui tali aree;
B.33. interventi di diradamento boschivo con
inserimento di colture agricole di radura;
B.34. riduzione di superfici boscate in aree di
pertinenza di immobili esistenti, per superfici non
superiori a 2.000 mq, purche' preventivamente assentita
dalle amministrazioni competenti;
B.35. interventi di realizzazione o adeguamento della
viabilita' forestale in assenza di piani o strumenti di
gestione forestale approvati dalla Regione previo parere
favorevole del Soprintendente per la parte inerente la
realizzazione o adeguamento della viabilita' forestale;
B.36. posa in opera di cartelli e altri mezzi
pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1,
del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi
le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosita'
variabile, nonche' l'installazione di insegne fuori dagli
spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a cio'
preordinate;
B.37. installazione di linee elettriche e telefoniche
su palo a servizio di singole utenze di altezza non
superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;
B.38. installazione di impianti delle reti di
comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici,
diversi da quelli di cui all'art. 6, comma 4, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che
comportino la realizzazione di supporti di antenne non
superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o
la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti
come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la
realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio
delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da
non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici
esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;
B.39. interventi di modifica di manufatti di difesa
dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi per
adeguamento funzionale;
B.40. interventi sistematici di ingegneria
naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla
conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane
e slavine;
B.41. interventi di demolizione e ricostruzione di
edifici e manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici,
con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a
quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati
di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte
crollati o demoliti in conseguenza di calamita' naturali o
catastrofi. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli
interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i
beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del
Codice;
B.42. interventi di ripascimento circoscritti di
tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune
artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di
difesa esistenti sulla costa.».
 
Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 febbraio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Giuli, Ministro della cultura
Garnero Santanche', Ministro del
turismo Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 637