| Gazzetta n. 108 del 12 maggio 2026 (vai al sommario) |
| MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
| DECRETO 20 febbraio 2026 |
| Revisione della classe di laurea infermieristica. |
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IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca e del Ministero della salute, ai quali sono rispettivamente attribuite «funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica» e «[...] funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario, di sanita' veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti [...]», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento dei suddetti dicasteri; Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; Visto l'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43; Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l'art. 6, commi 6 e 7; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a); Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43, e in particolare l'art. 2, commi 1, 2 e 3; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei» e successive integrazioni e modificazioni, e in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 10; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 2 maggio 2024, n. 639, recante «Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonche' la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari»; Vista la dichiarazione ministeriale di Bologna del 1999 e i successivi impegni politici assunti per la costruzione dello Spazio europeo dell'alta formazione sino alla Conferenza ministeriale di Roma del 19 novembre 2020 e di Tirana del 29 e 30 maggio 2024, tra cui gli Standard e linee guida europei per l'assicurazione della qualita'; Visto, in particolare, il comunicato della Conferenza dei Ministri europei responsabili dell'istruzione superiore a Bergen, nel maggio 2005, circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi; Viste le Linee guida europee per l'assicurazione della qualita' nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 30 aprile 2004, n. 9, relativo all'Anagrafe degli studenti ed al diploma supplement cosi' come integrato dal decreto direttoriale 5 marzo 2019, n. 389; Vista la direttiva dell'Unione europea 2005/36/CE e successive modificazioni, concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi e certificati, recepita con decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 nonche' il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari per le attivita' di infermiere e di ostetrica/o; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154, con il quale sono stati ridefiniti gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi universitari, nonche' la valutazione e l'autovalutazione degli stessi; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», e successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 6, comma 3; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 17 gennaio 1997, n. 70, recante «Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'infermiere pediatrico», adottato ai sensi dell'art. 6, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni; Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42; Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251; Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229; Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517; Visto il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, 29 marzo 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 6 della predetta legge n. 251/2000, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa legge; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2009, adottato di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, recante la determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 28 giugno 2023, n. 802, concernente l'incremento della numerosita' massima di studenti prevista dall'allegato D del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 1154/2021 per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico (LMCU) in Medicina e chirurgia (classe LM-41), laurea in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o (classe L/SNT1) e laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche (classe LM/SNT1), cosi' come modificato dal decreto ministeriale del 28 luglio 2023, n. 995; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca 18 luglio 2024, concernente la «modifica del decreto 29 marzo 2001, recante la definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, della legge 10 agosto 2000, n. 251»; Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»; Considerata l'esigenza di provvedere al riordino dei percorsi della formazione universitaria per le professioni sanitarie nel quadro della disciplina generale degli studi universitari in considerazione dell'evoluzione del Sistema salute italiano e dei mutamenti sociali ed epidemiologici che hanno reso necessario il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze dei professionisti sanitari, l'aggiornamento degli obiettivi formativi e l'introduzione di una maggiore flessibilita' nella costruzione dei corsi di studio; Viste le conclusioni del Tavolo tecnico su Infermieristica, istituito con decreto del Segretario generale MUR n. 168 del 16 febbraio 2023, composto da rappresentanti del Ministero della salute, Ministero dell'universita' e della ricerca, FNOPI, CUN, ANVUR e Conferenza permanente delle lauree delle professioni infermieristiche; Ravvisata la necessita' di procedere con l'attivazione degli indirizzi specialistici in Infermieristica nelle cure neonatali e pediatriche, Infermieristica nelle cure primarie e Infermieristica di famiglia e comunita' e Infermieristica nelle cure intensive e nell'emergenza con contestuale soppressione dell'attuale corso di laurea in Infermieristica pediatrica; Vista la richiesta formulata dal Ministero dell'universita' e della ricerca in data 4 ottobre 2023, prot. n. 17438, al Consiglio universitario nazionale (CUN), ai fini di una proposta di revisione delle classi delle professioni sanitarie, con priorita' riguardo al percorso formativo per l'accesso alle professioni infermieristiche; Viste le proposte formulate del Consiglio universitario nazionale (CUN) nell'adunanza del 18 dicembre 2024; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca del 27 febbraio 2025, prot. n. 4560, a mezzo della quale sono trasmesse al Ministero della salute le proposte formulate dal CUN per la revisione delle classi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie e l'attivazione di nuove figure professionali specialistiche; Vista la successiva nota del Ministero dell'universita' e della ricerca del 28 aprile 2025, prot. n. 8843, trasmessa al Ministero della salute, a mezzo della quale, ai fini di una piena formalizzazione delle intese tra i due dicasteri in ordine alla proposta di revisione delle classi di laurea e laurea magistrali relativamente alle professioni sanitarie, viene sostituita la precedente nota MUR prot. n. 4560 del 27 febbraio 2025 per quanto attiene al contenuto del paragrafo «a) Obiettivi culturali della classe LM/SNT1 B - Scienze infermieristiche specialistiche»; Visto il parere favorevole del Consiglio superiore di sanita', Sezione II, espresso nella seduta del 30 luglio 2025, in ordine alle proposte formulate dal CUN, «limitatamente alla proposta di revisione della classe di laurea magistrale LM/SNT1 (A - Scienze infermieristiche e ostetriche e B - Scienze infermieristiche specialistiche), come da nota MUR 4560 del 27 febbraio 2025 e successiva nota MUR 8843 del 28 aprile 2025 che integra e sostituisce la precedente nota MUR prot. n. 4560 del 27 febbraio 2025 per quanto attiene al contenuto del paragrafo "a) Obiettivi culturali della classe LM/SNT1 B - Scienze infermieristiche specialistiche")»; Sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI) per quanto riguarda il termine di cui all'art. 13, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004, che si e' espressa con parere favorevole reso in data 4 dicembre 2025, acquisito agli atti del Ministero dell'universita' e della ricerca con prot. n. 24935/2025; Acquisito il preliminare concerto del Ministero della salute espresso il 23 dicembre 2025 con nota prot. n. 35694-P; Acquisiti i pareri della VII Commissione del Senato della Repubblica e della VII Commissione della Camera dei deputati, resi rispettivamente il 21 gennaio 2026; Visto il parere favorevole del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), reso nell'adunanza del 3 febbraio 2026;
Decreta:
Art. 1
Modificazioni al decreto interministeriale del 19 febbraio 2009
1. Al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 febbraio 2009, recante «Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 maggio 2009, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 6, comma 2, le parole «dell'infermiere pediatrico» sono soppresse; b) all'allegato, nel paragrafo recante la declaratoria della classe «L/SNT/1 Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o», il seguente periodo e' soppresso «Nell'ambito della professione sanitaria di infermiere pediatrico, i laureati sono professionisti sanitari cui competono le attribuzioni previste dal decreto ministeriale del Ministero della sanita' 17 gennaio 1997, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili dell'assistenza infermieristica pediatrica. Detta assistenza infermieristica pediatrica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa e' di natura tecnica, relazionale, educativa. Le loro principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili in eta' evolutiva e l'educazione sanitaria. I laureati in infermieristica pediatrica partecipano all'identificazione dei bisogni di salute fisica e psichica del neonato, del bambino, dell'adolescente, della famiglia; identificano i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e formulano i relativi obiettivi; pianificano, conducono e valutano l'intervento assistenziale, infermieristico, pediatrico; partecipano ad interventi di educazione sanitaria sia nell'ambito della famiglia che della comunita', alla cura di individui sani in eta' evolutiva nel quadro di programmi di promozione della salute e prevenzione delle malattie e degli incidenti, all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei neonati, all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei soggetti di eta' inferiore a diciotto anni, affetti da malattie acute e croniche, alla cura degli individui in eta' adolescenziale nel quadro dei programmi di prevenzione e supporto socio-sanitario; garantiscono la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; agiscono sia individualmente sia in collaborazione con gli operatori sanitari e sociali; si avvalgono, ove necessario, dell'opera del personale di supporto per l'espletamento delle loro funzioni; svolgono la loro attivita' professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca.»; c) alla tabella denominata Attivita' formative indispensabili la sezione «Scienze infermieristiche pediatriche» e' soppressa. |
| | Art. 2
Norme transitorie
1. Le universita' assicurano la conclusione dei percorsi formativi degli studenti iscritti fino all'a.a. 2027/2028 ai corsi di laurea relativi alla professione sanitaria di infermiere pediatrico. Il presente decreto e' trasmesso, per gli adempimenti di competenza, agli organi di controllo, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 febbraio 2026
Il Ministro dell'universita' e della ricerca Bernini Il Ministro della salute Schillaci
Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2026 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca e del Ministero della cultura, reg. n. 487 |
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