| Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2026 (vai al sommario) |
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| LEGGE 7 maggio 2026, n. 70 |
| Valorizzazione della risorsa mare. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
Comitato interministeriale per le politiche del mare
1. All'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, alinea, le parole: «cadenza triennale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza quadriennale»; b) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «sviluppo del sistema portuale» sono inserite le seguenti: «, ivi compresa la valorizzazione della navigazione commerciale e del diporto nautico»; c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Al fine di garantire il coordinamento degli indirizzi strategici delle politiche del mare, il Comitato promuove il concerto dei Ministri che lo compongono in relazione agli atti amministrativi di attuazione del Piano del mare di cui al comma 3 per i quali la legislazione vigente prevede il concerto di due o piu' Ministri. A tali fini, il concerto puo' essere espresso dai Ministri nell'ambito di una riunione del CIPOM, appositamente convocata su richiesta del Ministro procedente, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, in cui sia posto all'ordine del giorno lo schema di atto amministrativo da sottoporre a concerto. 3-ter. Gli schemi di regolamento di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, predisposti in attuazione del Piano del mare di cui al comma 3 del presente articolo, sono trasmessi al CIPOM ai fini del monitoraggio di cui al comma 9. Il CIPOM, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, puo' esprimere un parere non vincolante sulla coerenza tra la disciplina recata nello schema di regolamento sottoposto a parere e gli indirizzi strategici contenuti nel piano del mare»; d) al comma 4, dopo le parole: «della cultura» sono inserite le seguenti: «, dell'universita' e della ricerca»; e) al comma 8, le parole: «cadenza triennale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza quadriennale»; f) al comma 9, la parola: «annualmente» e' sostituita dalle seguenti: «con cadenza biennale».
NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata o alle quali e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Per gli atti dell'Unione Europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante: «"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2023, come modificato dalla presente legge: «Art.12 (Funzioni in materia di coordinamento delle politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare). - 1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: "Art. 4-bis (Politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina, indirizza e promuove l'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare.". 2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare. 3. Il Comitato provvede alla elaborazione e approvazione del Piano del mare, con cadenza quadriennale, contenente gli indirizzi strategici in materia di: a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico; b) valorizzazione economica del mare con particolare riferimento all'archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della pesca e dell'acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse energetiche; c) valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del sistema portuale, ivi compresa la valorizzazione della navigazione commerciale e del diporto nautico; d) promozione e coordinamento delle politiche volte al miglioramento della continuita' territoriale da e per le isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare e alla valorizzazione delle economie delle isole minori; e) promozione del sistema-mare nazionale a livello internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane; f) valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalita' turistico-ricreative. 3-bis. Al fine di garantire il coordinamento degli indirizzi strategici delle politiche del mare, il Comitato promuove il concerto dei Ministri che lo compongono in relazione agli atti amministrativi di attuazione del Piano del mare di cui al comma 3 per i quali la legislazione vigente prevede il concerto di due o piu' Ministri. A tali fini, il concerto puo' essere espresso dai Ministri nell'ambito di una riunione del CIPOM, appositamente convocata su richiesta del Ministro procedente, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, in cui sia posto all'ordine del giorno lo schema di atto amministrativo da sottoporre a concerto. 3-ter. Gli schemi di regolamento di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, predisposti in attuazione del Piano del mare di cui al comma 3 del presente articolo, sono trasmessi al CIPOM ai fini del monitoraggio di cui al comma 9. Il CIPOM, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, puo' esprimere un parere non vincolante sulla coerenza tra la disciplina recata nello schema di regolamento sottoposto a parere e gli indirizzi strategici contenuti nel piano del mare. 4. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato, ed e' composto dalle Autorita' delegate per le politiche europee, le politiche di coesione e il coordinamento del PNRR, ove nominate, e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, della cultura, dell'universita' e della ricerca e del turismo e per gli affari regionali e le autonomie. Alle riunioni del Comitato partecipano gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno. I Ministri possono delegare a partecipare un vice Ministro o un Sottosegretario di Stato. 5. Alle riunioni del CIPOM, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Puo' essere invitato a partecipare alle riunioni del Comitato, con funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato, e' adottato il regolamento interno del Comitato, che ne disciplina il funzionamento. 7. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina l'ordine del giorno, ne definisce le modalita' di funzionamento e ne cura le attivita' propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione delle deliberazioni. Il CIPOM garantisce adeguata pubblicita' ai propri lavori. 8. Il Piano del mare, approvato dal CIPOM con cadenza quadriennale, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e costituisce riferimento per gli strumenti di pianificazione di settore. 9. Il CIPOM monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna con cadenza biennale in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorita' indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi. 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano. 11. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attivita' del Comitato, anche mediante il ricorso ad esperti ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.». |
| | Allegato 1
(Articolo 7, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| | Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, recante attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri» e dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «del Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri,»; b) al secondo periodo, le parole: «da un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «dal rappresentante del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, recante: «Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2016, come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Tavolo interministeriale di coordinamento). - 1. Allo scopo di definire il processo di pianificazione degli usi e delle attivita' afferenti lo spazio marittimo e' costituito un Tavolo interministeriale di coordinamento sulla pianificazione dello spazio marittimo, di seguito denominato Tavolo interministeriale di coordinamento, presso il Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio, dei beni culturali e delle attivita' culturali e del turismo, della difesa, dell'istruzione e della ricerca scientifica, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il tavolo e' presieduto dal rappresentante del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Tavolo interministeriale non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. 2. Il Tavolo interministeriale di coordinamento, sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorita' di sistema portuale, definisce per ogni sottoregione marina le linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo e l'individuazione delle aree marittime di riferimento, nonche' di quelle terrestri rilevanti per le interazioni terra-mare. 3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida di cui al comma 2 sono approvate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. 4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.». |
| | Art. 3
Istituzione della zona contigua
1. In conformita' a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, e' autorizzata l'istituzione della zona contigua. 2. All'istituzione della zona contigua si provvede, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le politiche del mare e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, da notificare agli Stati il cui territorio e' adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.
Note all'art. 3: - La legge 2 dicembre 1994, n. 689, recante: «Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 1994. |
| | Art. 4
Estensione della zona contigua
1. La zona contigua non puo' estendersi oltre 24 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale. 2. Se l'estensione della zona contigua puo' sovrapporsi a spazi marittimi di un altro Stato, la linea esterna della zona contigua e' definita mediante accordi con gli Stati interessati, soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica prevista dall'articolo 80 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti esterni della zona contigua sono stabiliti in modo da non compromettere o ostacolare l'accordo finale.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 80 della Costituzione della Repubblica Italiana: «Art. 80 Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi». |
| | Art. 5
Esercizio dei diritti nella zona contigua
1. Nella zona contigua l'Italia puo' esercitare i diritti attribuiti dalle norme internazionali vigenti, inclusi quelli relativi all'espletamento dei controlli necessari al fine di: a) prevenire le violazioni delle disposizioni in materia doganale, fiscale, sanitaria, o di immigrazione nel territorio, nelle acque interne o nel mare territoriale italiani; b) punire le violazioni delle disposizioni di cui alla lettera a), commesse nel territorio, nelle acque interne o nel mare territoriale; c) assicurare la tutela del patrimonio culturale subacqueo con le modalita' e nei limiti previsti dal diritto internazionale vigente. 2. I controlli di cui al comma 1 sono svolti nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di settore e nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito per i settori ivi indicati. |
| | Art. 6
Diritti degli altri Stati all'interno della zona contigua
1. L'istituzione della zona contigua non compromette l'esercizio, in conformita' a quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio, delle liberta' di navigazione, di sorvolo e di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini, nonche' degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti. |
| | Art. 7
Linee di base
1. Al fine di tenere conto della mutata morfologia costiera, in attuazione delle disposizioni degli articoli 7, 9 e 10 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, considerato il sistema di riferimento ETRS89, ai sensi di quanto stabilito dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 10 novembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012, recante l'adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale, le linee di base diritte e le linee di base di chiusura delle baie naturali e storiche, rilevanti per la misurazione dell'estensione del mare territoriale italiano, sono tracciate secondo quanto indicato dall'elenco delle coordinate geografiche dei punti di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente legge. Qualora non siano tracciate le linee di base diritte, le linee di base si intendono normali, come rappresentate sulla cartografia ufficiale dello Stato in vigore. 2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, e' abrogato. 3. Le carte nautiche indicanti le linee di base del mare territoriale italiano, unitamente alla lista delle coordinate geografiche dei punti per i quali passano le dette linee, sono affisse a cura delle autorita' marittime in tutti i porti e gli approdi della Repubblica.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti alla legge 2 dicembre 1994, n. 689 si vedono le note all'articolo 3. - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, recante: «Norme regolamentari relative all'applicazione della legge 8 dicembre 1961, n. 1658, con la quale e' stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed e' stata data esecuzione alla medesima», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1977, n. 305 e' abrogato dalla presente legge. |
| | Art. 8
Ambito di applicazione e finalita'
1. Il presente capo stabilisce i requisiti e i principi fondamentali per l'esercizio dell'attivita' dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, che forniscono servizi connessi all'attivita' subacquea a scopo ricreativo. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente capo le attivita' sportive subacquee di tipo agonistico, le attivita' di protezione civile, nonche' le immersioni scientifiche e professionali effettuate da enti di ricerca, universita', istituzioni scientifiche, pubbliche o private, e soggetti da essi incaricati. E' fatta salva l'applicazione delle norme nazionali e internazionali, nonche' delle procedure internazionalmente riconosciute e consolidate, in materia di attivita' subacquee rivolte alle persone con disabilita'. 2. Le regioni disciplinano le professioni del turismo subacqueo nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal presente capo. 3. Le disposizioni del presente capo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 4. La Repubblica tutela e valorizza l'attivita' subacquea a scopo ricreativo, quale attivita' in grado di coniugare la scoperta dei fondali marini, lacustri e fluviali con la promozione del patrimonio culturale e naturale sommerso, assicurando la salvaguardia e la conservazione dei relativi ecosistemi. 5. Il presente capo mira a promuovere l'attivita' subacquea a scopo ricreativo come strumento di sviluppo sostenibile, a favorire la destagionalizzazione, generando benefici economici e sociali, a garantire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio naturale, biologico, archeologico e culturale sommerso, anche attraverso la cooperazione tra enti e soggetti competenti, ad assicurare la protezione e la conservazione degli ecosistemi marini, lacustri e fluviali, prevenendo i danni ambientali derivanti dalle attivita' subacquee, e a promuovere l'adozione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, coerenti con gli indirizzi nazionali in materia di sicurezza, tutela ambientale e valorizzazione sostenibile della risorsa mare. |
| | Art. 9
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intendono per: a) «attivita' subacquea a scopo ricreativo»: l'attivita' ecosostenibile, svolta autonomamente o mediante centri di immersione e di addestramento, finalizzata all'addestramento e allo svolgimento di escursioni subacquee libere o guidate, che prevede l'esplorazione e l'osservazione dei fondali marini, lacustri e fluviali, mediante l'immersione subacquea; b) «brevetto subacqueo»: un attestato di abilitazione all'immersione subacquea, richiesto da un istruttore subacqueo e rilasciato, in Italia o all'estero, da un'organizzazione didattica per le attivita' subacquee di cui alla lettera e), oppure internazionalmente riconosciuta; c) «istruttore subacqueo»: colui che, in possesso del corrispondente brevetto rilasciato dall'organizzazione didattica per le attivita' subacquee di cui alla lettera e), insegna attivita' subacquee a scopo ricreativo, anche in modo non esclusivo o non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, e le tecniche dell'immersione subacquea, in tutti i suoi livelli e specializzazioni, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili; d) «guida subacquea»: colui che, in possesso del corrispondente brevetto, accompagna in immersioni subacquee a scopo ricreativo singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili; e) «organizzazione didattica per le attivita' subacquee nel settore turistico e ricreativo»: federazione, confederazione, agenzia didattica, nazionale o estera, che ha come oggetto sociale principale, ancorche' non esclusivo, l'attivita' di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello iniziale a quello di istruttore subacqueo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili; f) «centro di immersione e di addestramento subacqueo»: l'impresa o l'organizzazione senza scopo di lucro che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati, attraverso il supporto alla pratica e all'apprendimento dell'attivita' subacquea a scopo ricreativo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili; g) «zona di interesse turistico subacqueo»: un'area marina, lacustre o fluviale caratterizzata da particolari peculiarita' naturali, biologiche, archeologiche e culturali che ne giustificano la tutela e la promozione. |
| | Art. 10
Immersione subacquea
1. Le attivita' di immersione subacquea sono svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione ambientale e tutela del patrimonio culturale e delle norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea. I subacquei non devono arrecare danno agli habitat naturali e alle specie protette. E' fatta salva la facolta' per il Ministero della cultura, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di dettare le prescrizioni necessarie alla tutela del patrimonio culturale sommerso in relazione alla fruizione turistica dello stesso o di interdire la fruizione turistica di aree archeologiche sommerse ove questa non sia compatibile con le esigenze della tutela. 2. E' vietato asportare, maneggiare o alimentare la fauna e la flora marina. Coloro che svolgono attivita' subacquea a scopo ricreativo sono tenuti al rispetto di specifiche linee guida finalizzate a ridurre al minimo la perturbazione della fauna e della flora marina e garantirne la conservazione. Tali linee guida sono definite dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. 3. Le immersioni subacquee con apparecchi di respirazione ausiliaria, svolte da privati e dai soggetti di cui agli articoli 11, 12 e 13 della presente legge, svolte con o senza il supporto di unita' di appoggio, sono soggette alle disposizioni del presente capo e alla vigente normativa di settore, ivi compresi gli articoli 90 e 91 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146. Le immersioni subacquee di cui al primo periodo devono essere svolte in un numero minimo di due persone. 4. I soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c), d), e) e f), e all'articolo 13 devono garantire la sicurezza degli utenti durante le attivita' subacquee, fornendo adeguata assistenza e supervisione, e sono tenuti a sensibilizzare gli stessi in merito alla fragilita' degli ecosistemi marini e all'importanza della loro conservazione, fornendo informazioni dettagliate al riguardo. 5. Al fine di migliorare la sicurezza delle attivita' subacquee a scopo ricreativo e addestrativo, possono essere utilizzati sistemi di comunicazione e monitoraggio subacqueo, anche wireless, conformemente alle norme in materia di tutela ambientale. 6. Le unita' da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi a una distanza non inferiore a 100 metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.
Note all'art. 10: - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004. - Si riporta il testo degli articoli 90 e 91 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante: «Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2008: «Art. 90 (Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza). - 1. Le unita' da diporto impiegate come unita' appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V, issano in un punto ben visibile una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a trecento metri, di dimensioni non inferiori a 45 centimetri di altezza e 70 centimetri di lunghezza, permanentemente spiegata e devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari: a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica; b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), e' richiesta una stazione di decompressione. La stazione e' dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione; c) un'unita' per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma UNI EN ISO 24803: 2018; d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanita' 25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta; e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta. 2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.». «Art. 91 (Segnalazione). - "1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a trecento metri, di dimensioni non inferiori a 45 centimetri di altezza e 70 centimetri di lunghezza. Se l'immersione avviene oltre i trecento metri dalla costa, il subacqueo ha l'obbligo di essere assistito da un'unita' di appoggio con presenza a bordo di una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza. 2. In caso di immersione notturna, le segnalazioni di cui all'articolo 90, comma 1 e al comma 1 del presente articolo sono costituite da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento metri. 3. In caso di piu' subacquei in immersione, e' sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo e' dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile autoraddrizzante, di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale delle segnalazioni di cui ai commi 1 e 2. 5. Le unita' da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri dalle segnalazioni di posizionamento del subacqueo.». |
| | Art. 11
Esercizio dell'attivita' di istruttore subacqueo e di guida subacquea
1. L'attivita' di istruttore subacqueo e di guida subacquea puo' essere svolta in tutto il territorio nazionale: a) nei centri di immersione e di addestramento subacqueo; b) presso le organizzazioni senza scopo di lucro; c) in modo autonomo. 2. Ai fini dell'esercizio dell'attivita', gli istruttori subacquei e le guide subacquee devono possedere i seguenti requisiti: a) maggiore eta'; b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero, per cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, il possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformita' alla normativa nazionale in materia di immigrazione; c) godimento dei diritti civili e politici; d) fermo restando quanto previsto al comma 3, possesso del brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, da un'organizzazione didattica subacquea; e) copertura assicurativa individuale, mediante polizza di assicurazione per la responsabilita' civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento dell'attivita'; sono valide a tale fine anche le polizze cumulative stipulate dal centro di immersione e di addestramento subacqueo o dalle associazioni od organizzazioni presso cui l'istruttore subacqueo o la guida subacquea esercita la propria attivita', purche' sia provato il rapporto di collaborazione; f) copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori, inclusi coloro che svolgano attivita' di istruttore subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle attivita' svolte; g) certificato medico, in corso di validita', rilasciato con oneri a carico del richiedente ai sensi del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013. 3. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento delle professioni di cui al presente articolo in conformita' alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attivita' in Italia: a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi del titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera in applicazione del titolo III del citato decreto legislativo n. 206 del 2007. 4. I soggetti di cui al presente articolo hanno l'obbligo di provvedere alla regolare manutenzione delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprieta' in conformita' alla normativa vigente e di tenere un registro nel quale sono annotati i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione degli stessi. Con provvedimento dell'autorita' politica delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro del turismo, sono stabiliti i dettagli tecnici e le modalita' inerenti al sistema di certificazione delle attivita' di collaudo e di manutenzione e all'esercizio delle funzioni di controllo. 5. L'istruttore subacqueo puo' svolgere anche l'attivita' di guida subacquea.
Note all'art. 11: - Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante: «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007. |
| | Art. 12
Esercizio dell'attivita' di centro di immersione e di addestramento subacqueo
1. L'esercizio dell'attivita' dei centri di immersione e di addestramento subacqueo e' subordinato al possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, mediante presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40; b) partita IVA; c) disponibilita' di una sede per lo svolgimento delle attivita' teoriche; d) disponibilita' di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento; e) disponibilita' di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonche' di personale addestrato al primo soccorso; f) stipulazione di una polizza di assicurazione per la responsabilita' civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento dell'attivita'; g) copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori, inclusi coloro che svolgano attivita' di istruttore subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle attivita' svolte. 2. I centri di immersione e di addestramento subacqueo, nell'esercizio della propria attivita', devono avvalersi di istruttori subacquei e di guide subacquee in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11. 3. Il responsabile del centro di immersione e di addestramento subacqueo, o un suo incaricato, prima che abbia inizio l'immersione, verifica e annota in apposito registro: a) gli estremi del brevetto posseduto da ciascuno dei partecipanti all'immersione; b) l'orario d'inizio dell'immersione; c) il nominativo della guida o dell'istruttore incaricati di guidare le persone nelle diverse fasi dell'immersione. 4. Al termine dell'immersione il responsabile del centro di immersione e di addestramento subacqueo, o un suo incaricato, annota inoltre: a) l'orario di fine dell'immersione; b) la profondita' massima raggiunta; c) il tipo di autorespiratore impiegato e la miscela respiratoria utilizzata. 5. Le informazioni di cui ai commi 3 e 4 sono conservate, a cura del centro di immersione e di addestramento subacqueo, per un periodo di almeno sei mesi e messe a disposizione delle autorita' competenti nel caso di accertamenti amministrativi o penali. 6. Il numero massimo di partecipanti simultanei all'immersione svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida subacquea e' di sei subacquei per ogni istruttore o guida. 7. Nell'immersione svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida subacquea, i partecipanti si devono attenere alle procedure di sicurezza pianificate dalla guida, la quale opera nel rispetto dei limiti previsti dai brevetti posseduti dai partecipanti e in osservanza della vigente normativa di settore. 8. Il subacqueo deve essere dotato di brevetto rilasciato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), nonche' di libretto delle immersioni, nel quale devono essere annotati, anche in formato digitale: a) le generalita' del subacqueo; b) il tipo di brevetto posseduto; c) la data dell'immersione; d) la localita' dell'immersione; e) l'orario di inizio dell'immersione; f) l'orario di fine dell'immersione; g) il tipo di autorespiratore impiegato; h) la miscela respiratoria utilizzata; i) la profondita' massima programmata; l) la profondita' massima raggiunta; m) la denominazione del centro di immersione e di addestramento subacqueo; n) le generalita' dell'istruttore subacqueo o della guida subacquea responsabile dell'immersione; o) la firma del soggetto di cui alla lettera n). 9. Ai natanti e alle unita' di appoggio alle immersioni subacquee, anche con riguardo alle dimensioni dell'unita' e alla relativa dotazione dei dispositivi di sicurezza, nonche' al personale di bordo si applicano le disposizioni del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e dei relativi decreti attuativi. Il contenuto della cassetta di primo soccorso e' disponibile a bordo dell'imbarcazione e deve essere conforme alle prescrizioni della tabella D di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 10 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2022. Il personale incaricato della guida dell'unita' impiegata come unita' di appoggio per il trasferimento al luogo dell'immersione svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida subacquea deve essere a bordo dell'unita' per tutta la durata dell'immersione. 10. Il centro di immersione e di addestramento subacqueo deve apporre le indicazioni dei recapiti da contattare per gli interventi di emergenza in luogo visibile a tutti. 11. I centri di immersione e di addestramento di cui al presente articolo sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 4.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante: «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40: «Art. 9 (Comunicazione unica per la nascita dell'impresa). - 1. Ai fini dell'avvio dell'attivita' d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al presente articolo. 2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonche' per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA. 3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attivita' imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e da' notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica. 4. Le amministrazioni competenti comunicano all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi quattro giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate. 5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso di modifiche o cessazione dell'attivita' d'impresa. 6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai soggetti privati interessati. 7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, e' individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le modalita' di presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, anche ai fini dei necessari controlli. 8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009. 9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma restando la facolta' degli interessati, per i primi sei mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente articolo secondo la normativa previgente. 10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, e' rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.». - Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante: «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2005. |
| | Art. 13
Organizzazioni senza scopo di lucro
1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di centro di immersione e di addestramento subacqueo, le organizzazioni senza scopo di lucro devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) atto costitutivo registrato e statuto; b) codice fiscale; c) disponibilita' di una sede per lo svolgimento delle attivita' teoriche; d) disponibilita' di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento; e) disponibilita' di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonche' di personale addestrato al primo soccorso; f) stipulazione di una polizza di assicurazione per la responsabilita' civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento dell'attivita'; g) copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori, inclusi coloro che svolgano attivita' di istruttore subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle attivita' svolte. 2. Le organizzazioni senza scopo di lucro, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 12. |
| | Art. 14
Zone di interesse turistico subacqueo
1. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con l'autorita' politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, e con i Ministri della cultura, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle more dell'adozione di disposizioni organiche che definiscano la pianificazione degli spazi marittimi, con attenzione anche alle aree costiere delle isole minori, sono individuate, in conformita' alla pianificazione degli spazi marittimi vigente e in coerenza con la pianificazione paesaggistica e territoriale regionale, le zone di interesse turistico subacqueo, in base ai seguenti criteri: a) «sicurezza»: presenza di condizioni ambientali favorevoli per le immersioni, tenendo conto di fattori come l'esistenza di correnti, la visibilita' subacquea, la profondita' delle acque e la disponibilita' di infrastrutture di soccorso e di monitoraggio; b) «rilevanza paesaggistica e faunistica»: presenza di habitat marini con caratteristiche naturali particolarmente suggestive, ricchi di fauna marina diversificata e idonei all'osservazione delle diverse specie marine in ambienti naturali, ivi incluse le acque marine delle isole minori; c) «rilevanza archeologica»: presenza di siti sommersi di particolare interesse storico e culturale, inclusi relitti di navi, strutture portuali antiche, reperti archeologici e altre testimonianze del passato che contribuiscono alla conoscenza del patrimonio subacqueo; d) «rilevanza culturale»: presenza di aree subacquee legate a tradizioni locali o percorsi tematici, che promuovono e valorizzano il patrimonio storico-culturale sommerso. 2. Al fine di valorizzare le aree marine, lacustri e fluviali caratterizzate da particolari peculiarita' naturali, biologiche, archeologiche e culturali, il Ministero del turismo promuove, ferma restando la possibilita' di svolgere immersioni private ove consentite, lo sviluppo di itinerari subacquei da parte dei centri di immersione e di addestramento subacqueo nelle zone di interesse turistico subacqueo individuate ai sensi del comma 1. 3. Per garantire la tutela e la valorizzazione delle zone di interesse turistico subacqueo nel corso del tempo, i centri di immersione e di addestramento subacqueo possono prestare supporto ai competenti uffici del Ministero della cultura al fine di tracciare, monitorare e verificare la consistenza dei siti di interesse turistico subacqueo. 4. Nell'ambito delle attivita' di monitoraggio e valorizzazione delle zone di interesse turistico subacqueo svolte in regime privatistico dai centri di immersione e di addestramento subacqueo possono essere utilizzati strumenti digitali avanzati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alle norme in materia di tutela ambientale. 5. Il Ministro del turismo, sentita l'autorita' politica delegata per le politiche del mare, promuove la cooperazione internazionale nel campo dell'attivita' subacquea a scopo ricreativo, favorendo la condivisione di buone pratiche, esperienze e conoscenze tecniche tra Paesi che ospitano aree marine, lacustri e fluviali di interesse turistico. Il Ministro del turismo, sentiti l'autorita' politica delegata per le politiche del mare, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, puo' stipulare accordi di gemellaggio con altri Paesi, al fine di incentivare scambi culturali, scientifici e formativi all'interno di zone di interesse turistico subacqueo. |
| | Art. 15
Sanzioni
1. L'esercizio dell'attivita' di istruttore subacqueo o di guida subacquea in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 12.000. 2. L'esercizio dell'attivita' di centro di immersione e di addestramento subacqueo, anche da parte delle organizzazioni senza scopo di lucro, in assenza dei requisiti previsti dagli articoli 12 e 13 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 12.000. 3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000. 4. In caso di reiterazione delle infrazioni di cui ai commi 2 e 3 e' disposta la sospensione dell'attivita' fino a sei mesi, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria. 5. La violazione della disposizione di cui all'articolo 12, comma 8, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.500. 6. La violazione delle disposizioni del presente articolo e' accertata dai funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. 7. Per l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni degli articoli 11 e 12, l'autorita' competente e' individuata dalla regione nel cui territorio le medesime sono state accertate, nell'ambito delle proprie articolazioni o in altro ente da essa delegato, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti alla regione di cui al primo periodo. 8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle sanzioni di cui al presente articolo, si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 9. Le sanzioni previste dal presente articolo non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o sia punibile con una piu' grave sanzione amministrativa prevista dalla normativa statale o regionale.
Note all'art. 15: - Si riporta il testo degli articoli 11 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema penale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981: «Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni ammnistrative pecuniarie). - Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonche' alla personalita' dello stesso e alle sue condizioni economiche.». «Art. 17 (Obbligo del rapporto). - "Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, numero 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, numero 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalita' relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara' altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.». |
| | Art. 16 Modifiche al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
1. Al fine di sviluppare la cantieristica da diporto, implementare il Sistema telematico centrale della nautica da diporto, semplificare le procedure amministrative, garantire la sicurezza e tutelare la concorrenza, al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2: 1) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: «2-ter. Quando la locazione di imbarcazioni e navi da diporto e' concessa da un soggetto privato a favore di imprese di locazione e noleggio, l'annotazione di cui al comma 2 e' effettuata esclusivamente dall'impresa di locazione e noleggio. In tal caso e' ammesso l'uso commerciale dell'unita' per determinati periodi dell'anno da specificare nell'annotazione di cui al comma 2»; 2) al comma 3, dopo le parole: «di un Paese terzo,» sono inserite le seguenti: «fermo restando il rispetto delle vigenti normative doganali e fiscali nazionali ed europee,» e le parole: «una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unita', il titolo che attribuisce la disponibilita' della stessa, nonche' gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilita' civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso» sono sostituite dalle seguenti: «una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente le caratteristiche dell'unita', il titolo che attribuisce la disponibilita' della stessa, gli estremi e la data di scadenza della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilita' civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso, nonche' l'indicazione delle dotazioni di sicurezza imbarcate in base alle norme dello stato di bandiera»; 3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le imbarcazioni e le navi da diporto adibite ad un uso commerciale possono essere utilizzate, previa domanda di annotazione ai sensi del comma 2, anche per altri usi commerciali tra quelli indicati al comma 1. Le unita' da diporto di cui al comma 1, lettera a), non possono essere utilizzate per attivita' non commerciale»; b) all'articolo 17, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicita', rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED), sostituisce la licenza di navigazione fino all'aggiornamento della medesima. Ove corredata della dichiarazione di costruzione e importazione (DCI) prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 2018, n. 152, attestante i dati tecnici dell'unita', conforme al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicita' sostituisce a tutti gli effetti la licenza di navigazione fino all'aggiornamento della medesima e per un periodo comunque non superiore a novanta giorni. Nelle more della pubblicita' e' consentito il rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo»; c) all'articolo 24, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Lo STED rinnova la licenza di navigazione entro trenta giorni dalla presentazione dei documenti all'UCON. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo STED, corredata della DCI attestante i dati tecnici dell'unita', sostituisce la licenza di navigazione fino al rilascio della medesima. Nelle more del rinnovo e' consentito il rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo»; d) dopo l'articolo 26-bis e' inserito il seguente: «Art. 26-ter (Prevenzione dei danni ambientali). - 1. Le unita' da diporto fino a 24 metri di bandiera estera che navigano o stazionano nelle acque interne, nel mare territoriale e nella zona di protezione ecologica italiani, di proprieta' di cittadini italiani o persone giuridiche aventi, rispettivamente, residenza o sede legale in Italia, devono dimostrare l'idoneita' alla navigabilita' dell'unita' mediante le certificazioni previste dalle norme dello stato di bandiera ovvero, qualora dette norme non prevedano certificazioni, sottoporre l'imbarcazione a visita presso un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, che ne rilascia attestazione, onde verificare se lo stato dell'unita' presenta potenziali rischi per l'integrita' dell'ambiente marino e la sicurezza della navigazione. L'attestazione ha durata quinquennale»; e) all'articolo 31: 1) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: «4-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2, ove corredata della DCI, attestante i dati tecnici dell'unita', abilita l'unita' da diporto alla navigazione in acque internazionali e in acque interne e territoriali di Stati esteri per il periodo di tempo necessario all'effettuazione delle attivita' di cui al comma 1, lettere a) e c). Il documento, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' rilasciato previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalita' e con le modalita' previste dall'articolo 27, comma 2-bis. L'importo delle somme da versare per diritti e compensi ai sensi del secondo periodo e' aggiornato con cadenza almeno biennale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attivita' amministrative di cui al presente comma»; 2) al comma 5, dopo le parole: «che abbia un contratto di lavoro» sono inserite le seguenti: «o di collaborazione»; f) nel capo IV del titolo II, dopo l'articolo 39-bis e' aggiunto il seguente: «Art. 39-ter (Conversione di patenti nautiche o di abilitazioni equipollenti estere). - 1. I cittadini italiani, che risultano iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e che hanno conseguito un titolo di abilitazione alla navigazione da diporto o un documento riconosciuto equipollente nello Stato estero di precedente residenza, possono chiedere il rilascio senza esami della patente nautica italiana, a seguito di trasferimento della residenza nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, del codice civile. 2. La domanda di rilascio senza esami della patente nautica italiana, corredata del titolo conseguito all'estero e del giudizio di idoneita' di cui all'articolo 36 del regolamento di cui decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' presentata all'autorita' marittima competente per circoscrizione territoriale in base alla localita' di residenza del richiedente, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135. 3. L'autorita' marittima accerta il possesso dei requisiti morali dell'interessato, richiedendo il certificato selettivo del casellario giudiziale di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. 4. La patente nautica italiana riporta i medesimi limiti di abilitazione alla navigazione da diporto adattati alla disciplina nazionale, le medesime limitazioni e prescrizioni mediche presenti sul titolo estero nonche' le eventuali limitazioni e prescrizioni contenute nel giudizio di idoneita' di cui al comma 2, che, se piu' severe, prevalgono su quelle eventualmente presenti sul titolo estero. 5. Il titolo estero e' restituito in ogni caso al richiedente»; g) all'articolo 40: 1) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di sanzioni amministrative, la responsabilita' del proprietario, o del locatore in caso di locazione finanziaria dell'unita', e' limitata alla comunicazione dei dati del locatario o del conducente all'autorita' competente»; 2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. In caso di locazione finanziaria, la responsabilita' del proprietario e' limitata alla comunicazione all'autorita' competente dei dati del locatario o del conducente»; h) all'articolo 42, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Con l'unita' da diporto locata ai sensi del comma 1 il conduttore assume la temporanea detenzione della stessa e con essa i rischi derivanti dalla sua condotta»; i) dopo l'articolo 42 e' inserito il seguente: «Art. 42-bis (Locazione con prescrizione di comandante). - 1. Il contratto di locazione puo' prevedere che l'imbarcazione da diporto sia comandata da soggetto munito almeno di titolo professionale di cui all'articolo 36-bis e designato dal locatario in qualita' di comandante. 2. Nel caso previsto dal comma 1, il numero massimo di persone trasportate non deve essere superiore a dodici, escluso il comandante, fatto salvo il numero massimo delle persone trasportabili, indicato nel certificato di omologazione dell'imbarcazione, se inferiore a tredici. 3. Il contratto di locazione di cui al comma 1 puo' essere stipulato solo da un unico locatario persona fisica e, unitamente al contratto tra locatario e comandante, e' conservato tra i documenti di bordo per tutta la durata della locazione»; l) all'articolo 47, comma 1, dopo le parole: «per un determinato periodo» sono inserite le seguenti: «di tempo o per un itinerario concordato»; m) all'articolo 48, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione, la vita umana in mare e l'ambiente, nel caso di unita' da diporto di cui all'articolo 2, comma 3, il noleggiante, il locatore o l'esercente hanno l'obbligo di integrare le dotazioni di sicurezza qualora quelle prescritte dalla bandiera non soddisfino le prescrizioni minime previste dalla normativa italiana»; n) all'articolo 49, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nel noleggio di unita' da diporto a tempo determinato, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore non provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto»; o) all'articolo 49-bis: 1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le unita' di cui al comma 1 espongono in maniera ben visibile, su ciascuna murata, un contrassegno riportante la scritta "noleggio occasionale" di dimensioni minime di 100 centimetri di lunghezza e 20 centimetri di altezza»; 2) al comma 3, dopo le parole: «in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto» sono inserite le seguenti: «o del contrassegno previsto al comma 1-bis»; p) all'articolo 49-septies, comma 14, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) se istruttori pratici, sono in possesso del certificato di idoneita' sportiva non agonistica rilasciato dal medico di medicina generale»; q) all'articolo 49-octies: 1) al comma 1, dopo le parole: «conseguimento delle patenti nautiche» sono aggiunte le seguenti: «soltanto a favore di coloro che, al momento dell'iscrizione al corso di preparazione, sono associati da almeno un anno»; 2) al comma 3, dopo le parole: «assenza dello scopo di lucro,» sono inserite le seguenti: «anche dimostrata dalla promozione commerciale al di fuori del perimetro associativo dell'attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche,»; r) all'articolo 49-nonies, comma 10, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' l'accosto per lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri di natanti e imbarcazioni da diporto adibiti a noleggio»; s) all'articolo 53-quinquies, comma 1, lettera e), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, e all'articolo 55-bis»; t) all'articolo 55, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Alla stessa sanzione e' soggetto chiunque esercita le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, in assenza della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3»; u) all'articolo 58, comma 1, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni» e dopo la parola: «prescritta» sono inserite le seguenti: «all'UCON».
Note all'art. 16: - Si riporta il testo degli articoli 2, 17, 24, 31, 40, 42, 47, 48, 49, 49-bis, 49-septies, 49-octies, 49-novies, 53-quinquies, 55 e 58 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante: «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2005, come modificati dalla presente legge: «Art. 2 (Unita' da diporto utilizzata a fini commerciali). - 1. L'unita' da diporto e' utilizzata a fini commerciali quando: a) e' oggetto di contratti di locazione e di noleggio; b) e' utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto; c) e' utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unita' di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo. c-bis) e' utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unita' di cui all'articolo 3 nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto; c-ter) e' utilizzata per l'attivita' di assistenza e di traino delle unita' di cui all'articolo 3. c-quater) e' utilizzata, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di settore, per l'esercizio di attivita' in forma itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio. 2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto e' annotata nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), con l'indicazione delle attivita' svolte e dei proprietari o armatori delle unita', imprese individuali o societa', esercenti le suddette attivita' commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione. 2-bis. Nel caso di natanti l'utilizzazione a fini commerciali e' annotata secondo le modalita' indicate nel regolamento di attuazione del presente codice. 2-ter. Quando la locazione di imbarcazioni e navi da diporto e' concessa da un soggetto privato a favore di imprese di locazione e noleggio, l'annotazione di cui al comma 2 e' effettuata esclusivamente dall'impresa di locazione e noleggio. In tal caso e' ammesso l'uso commerciale dell'unita' per determinati periodi dell'anno da specificare nell'annotazione di cui al comma 2; 3. Qualora le attivita' di cui al comma 1 siano svolte stabilmente in Italia con unita' da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o di un Paese terzo, fermo restando il rispetto delle vigenti normative doganali e fiscali nazionali ed europee, l'esercente presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente le caratteristiche dell'unita', il titolo che attribuisce la disponibilita' della stessa, gli estremi e la data di scadenza della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilita' civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso, nonche' l'indicazione delle dotazioni di sicurezza imbarcate in base alle norme dello stato di bandiera. Copia della dichiarazione, validata dall'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED), deve essere mantenuta a bordo. 4. Le imbarcazioni e le navi da diporto adibite ad un uso commerciale possono essere utilizzate, previa domanda di annotazione ai sensi del comma 2, anche per altri usi commerciali tra quelli indicati al comma 1. Le unita' da diporto di cui al comma 1, lettera a), non possono essere utilizzate per attivita' non commerciale.». «Art. 17 (Disposizioni per la pubblicita' degli atti relativi alle unita' da diporto). - 1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali su unita' da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni o, se l'interessato e' residente all'estero, entro centoventi giorni dalla data dell'atto, mediante trascrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) ed annotazione sulla licenza di navigazione. 2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicita', rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED), sostituisce la licenza di navigazione fino all'aggiornamento della medesima. Ove corredata della dichiarazione di costruzione e importazione (DCI) prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 2018, n. 152, attestante i dati tecnici dell'unita', conforme al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicita' sostituisce a tutti gli effetti la licenza di navigazione fino all'aggiornamento della medesima e per un periodo comunque non superiore a novanta giorni. Nelle more della pubblicita' e' consentito il rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo. 3. Accertata una violazione in materia di pubblicita' di cui al comma 1, ne e' data immediata notizia all'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON) che, previa presentazione allo Sportello telematico del diportista (STED) da parte dell'interessato della nota di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge, nel termine di dieci giorni dalla data dell'accertamento regolarizza la trascrizione. Ove l'interessato non vi provveda nel termine indicato l'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON) dispone il ritiro della licenza di navigazione. 4. Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali di cui al comma 1, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si procede, su richiesta dell'interessato avanzata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni. 4-bis. Non si applica il termine di cui al comma 1 per la dichiarazione e la revoca di armatore.». «Art. 24 (Rinnovo della licenza di navigazione). - 1. La licenza di navigazione e' rinnovata in caso di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e dell'apparato motore, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera g), del medesimo decreto e del tipo di navigazione autorizzata. 2. Lo STED rinnova la licenza di navigazione entro trenta giorni dalla presentazione dei documenti all'UCON. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo STED, corredata della DCI attestante i dati tecnici dell'unita', sostituisce la licenza di navigazione fino al rilascio della medesima. Nelle more del rinnovo e' consentito il rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo.». «Art. 31 (Navigazione temporanea). - 1. Per navigazione temporanea si intende quella effettuata allo scopo di: a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori; b) presentare unita' da diporto al pubblico o ai singoli interessati all'acquisto; c) trasferire unita' da diporto da un luogo all'altro anche per la partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi, anche all'estero. 2. Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini, ai mediatori del diporto, alle aziende di assemblaggio e di allestimento di unita' da diporto e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unita' da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza. 3. La navigazione temporanea e' effettuata sotto la responsabilita' del titolare dell'autorizzazione. 4. L'atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita alla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione dell'unita' da diporto. L'atto di autorizzazione abilita anche alla navigazione in acque territoriali straniere per il periodo di tempo necessario alla partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi. 4-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rinnovabile ogni due anni con annotazione sull'originale e riporta l'annotazione delle attivita' commerciali di cui al comma 1. 4-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2, ove corredata della DCI, attestante i dati tecnici dell'unita', abilita l'unita' da diporto alla navigazione in acque internazionali e in acque interne e territoriali di Stati esteri per il periodo di tempo necessario all'effettuazione delle attivita' di cui al comma 1, lettere a) e c). Il documento, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' rilasciato previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalita' e con le modalita' previste dall'articolo 27, comma 2-bis. L'importo delle somme da versare per diritti e compensi ai sensi del secondo periodo e' aggiornato con cadenza almeno biennale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attivita' amministrative di cui al presente comma. 5. L'unita' da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da persona che abbia un contratto di lavoro o di collaborazione con il soggetto intestatario dell'autorizzazione medesima abilitati, se richiesto, al comando di quella unita'. 6. Le unita' che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilita' del soggetto intestatario dell'autorizzazione. In tali casi, e' richiesto il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. 6-bis. In caso di esecuzione di prove a mare per verificare l'efficienza di scafi o motori e qualora si tratti di unita' da diporto di lunghezza superiore a ventiquattro metri, il titolare dell'autorizzazione provvede, con oneri a proprio carico, a garantire la presenza a bordo di una persona in possesso del certificato "First Aid" ovvero di quello "Medical care", a seconda che l'unita' sia rispettivamente in grado di raggiungere o meno una postazione medica entro tre ore di navigazione.». «Art. 40 (Responsabilita' civile). - 1. La responsabilita' civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unita' da diporto, come definite dall'articolo 3, e' regolata dall'articolo 2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall'articolo 2947, comma 2, dello stesso codice. 2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2054, comma 3, del codice civile il locatario dell'unita' da diporto e' responsabile in solido con il proprietario e, in caso di locazione finanziaria, l'utilizzatore dell'unita' da diporto e' responsabile in solido con il conducente in vece del proprietario. In caso di sanzioni amministrative, la responsabilita' del proprietario, o del locatore in caso di locazione finanziaria dell'unita', e' limitata alla comunicazione dei dati del locatario o del conducente all'autorita' competente. 2-bis. In caso di locazione finanziaria, la responsabilita' del proprietario e' limitata alla comunicazione all'autorita' competente dei dati del locatario o del conducente.». «Art. 42 (Locazione e forma del contratto). - 1. La locazione di unita' da diporto e' il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unita' da diporto per un periodo di tempo determinato. 2. Con l'unita' da diporto locata ai sensi del comma 1 il conduttore assume la temporanea detenzione della stessa e con essa i rischi derivanti dalla sua condotta. 3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto e' redatto per iscritto a pena di nullita' ed e' tenuto a bordo in originale o copia conforme. 4. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione e' regolata dal comma 3.». «Art. 47 (Noleggio di unita' da diporto). - 1. Il noleggio di unita' da diporto e' il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, noleggiatore oppure piu' noleggiatori a cabina, rispettivamente, l'unita' da diporto o parte di essa per un determinato periodo di tempo o per un itinerario concordato da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unita' noleggiata rimane nella disponibilita' del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio. 2. Il contratto di noleggio non puo' avere ad oggetto l'attivita' di collegamento di linea ad orari prestabiliti tra due o piu' localita' predefinite. 3. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto e' redatto per iscritto a pena di nullita' e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme. 4. Nel caso di noleggio a cabina, salva diversa volonta' delle parti, sono stipulati piu' contratti di noleggio per quanti sono i noleggiatori di ogni cabina o gruppo di cabine oggetto dei contratti stessi. In ogni caso, nei contratti e' riportata l'indicazione del numero delle persone da imbarcare.». «Art. 48 (Obblighi del noleggiante). - 1. Il noleggiante e' obbligato a mettere a disposizione l'unita' da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, estesa in favore del noleggiatore o dei noleggiatori a cabina e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformita' alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilita' civile. 1-bis. Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione, la vita umana in mare e l'ambiente, nel caso di unita' da diporto di cui all'articolo 2, comma 3, il noleggiante, il locatore o l'esercente hanno l'obbligo di integrare le dotazioni di sicurezza qualora quelle prescritte dalla bandiera non soddisfino le prescrizioni minime previste dalla normativa italiana.». «Art. 49 (Obblighi del noleggiatore). - 1. Nel noleggio di unita' da diporto a tempo determinato, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore non provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto. 1-bis. Nel caso di noleggio a cabina, salvo che sia stato diversamente pattuito, i noleggiatori provvedono a quanto previsto nel comma 1 secondo le quote stabilite nel contratto.». «Art. 49-bis (Noleggio occasionale). - 1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il proprietario persona fisica o societa' non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, iscritte nei registri nazionali, puo' effettuare, in forma occasionale, attivita' di noleggio della predetta unita'. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unita'. 1-bis. Le unita' di cui al comma 1 espongono in maniera ben visibile, su ciascuna murata, un contrassegno riportante la scritta "noleggio occasionale" di dimensioni minime di 100 centimetri di lunghezza e 20 centimetri di altezza. 2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso da almeno tre anni della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003. 3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo, l'effettuazione del noleggio e' subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalita' telematiche e comunque finalizzate alla semplificazione degli adempimenti, all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonche' all'Inps ed all'Inail, nel caso di impiego di personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto o del contrassegno previsto al comma 1-bis comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. 3-bis. Il contratto di noleggio deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme. 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3. 5. I proventi derivanti dall'attivita' di noleggio di cui al comma 1, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilita' o deducibilita' dei costi e delle spese sostenute relative all'attivita' di noleggio. L'imposta sostitutiva e' versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche e' calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalita' semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalita' di versamento dell'imposta sostitutiva, nonche' ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la possibilita' di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.». «Art. 49-septies (Scuole nautiche). - 1. Le scuole per l'educazione marinaresca, la formazione e la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche. L'attivita' di scuola nautica e' esercitata nella forma dell'impresa o del consorzio di imprese. 2. Le scuole nautiche sono soggette alla vigilanza amministrativa e tecnica delle province, delle citta' metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle quali e' ubicata la sede principale o le eventuali ulteriori sedi, ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le province, le citta' metropolitane e le province autonome dispongono l'esecuzione di idonei controlli sull'esercizio dell'attivita' delle scuole nautiche e sulla permanenza dei requisiti prescritti con cadenza almeno triennale e comunque a seguito della ricezione di notizie circostanziate circa l'irregolare esercizio dell'attivita'. 3. La segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio di una scuola nautica e' presentata, per il tramite dello sportello unico per le attivita' produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla provincia o alla citta' metropolitana o alla provincia autonoma competente per territorio di ubicazione della sede principale da persone fisiche o giuridiche, anche raggruppate in consorzi. Nel caso di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita' di scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere dimostrata per la sola sede centrale. Per il personale della scuola, vale quanto previsto dall'articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 4. La SCIA per l'esercizio di una scuola nautica puo' essere presentata da soggetti che: a) hanno compiuto gli anni ventuno; b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane; c) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero e' in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ); d) dispongono di adeguata capacita' patrimoniale o di polizza fideiussoria. 5. Per le persone giuridiche i requisiti prescritti dal comma 4 sono richiesti al legale rappresentante, ad eccezione della capacita' patrimoniale o della polizza fideiussoria, che e' richiesta alla persona giuridica. 6. Salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione, la SCIA per l'esercizio di una scuola nautica non puo' essere presentata dai soggetti che: a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; b) sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; c) hanno riportato condanne a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a piu' pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni, o, a prescindere dalla pena in concreto irrogata, per uno dei delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; d) sono stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti, ovvero hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento. 7. Per le persone giuridiche, le previsioni di cui al comma 6 si applicano al legale rappresentante. 8. A ciascuna sede della scuola nautica e' preposto un responsabile didattico in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 6, ad eccezione della capacita' patrimoniale. Per la sede principale il responsabile didattico puo' coincidere con il titolare o con il legale rappresentante della scuola nautica. Per le ulteriori sedi il responsabile didattico e' un dipendente della scuola nautica o collaboratore familiare ovvero, nel caso di societa' di persone o di capitali, rispettivamente, un socio o un amministratore. Il medesimo responsabile didattico puo' essere preposto fino a un massimo di due ulteriori sedi ubicate nel territorio di una stessa provincia o citta' metropolitana o provincia autonoma. 9. Gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, possono presentare, per il tramite dello sportello unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla provincia o alla citta' metropolitana o alla provincia autonoma competente per territorio la SCIA per l'esercizio di una scuola nautica. Gli istituti tecnici che svolgono attivita' di scuola nautica sono soggetti alla vigilanza amministrativa del Ministero dell'istruzione. 10. Le scuole nautiche svolgono attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di una o piu' delle categorie previste dall'articolo 39, comma 6 del presente codice, possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, dispongono degli insegnanti e degli istruttori di cui ai commi da 11 a 14 del presente articolo e hanno la disponibilita' giuridica di almeno un'unita' da diporto adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti. Le dotazioni complessive in personale, attrezzature e unita' da diporto delle singole scuole nautiche consorziate possono essere adeguatamente ridotte. 11. Per l'effettuazione dei corsi, la scuola nautica dispone in organico di uno o piu' insegnanti di teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o piu' istruttori, o comunque di uno o piu' soggetti che cumulino entrambe le funzioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal titolare, ovvero dal legale rappresentante, ovvero dal responsabile didattico. Nella SCIA per l'esercizio dell'attivita' di scuola nautica o di variazione del personale docente in organico e' indicato il personale insegnante e istruttore impiegato ed e' comprovato il possesso dei requisiti prescritti. 12. Possono svolgere l'attivita' di insegnamento teorico presso le scuole nautiche di cui al comma 1, i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di capitano del diporto, gli ufficiali superiori dei Corpi dello stato maggiore e delle Capitanerie di porto della Marina militare che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 9, i docenti che hanno svolto attivita' di docenza presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni, anche in posizione di quiescenza da non piu' di cinque anni, coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, ovvero da almeno due anni la patente nautica di categoria B. L'attivita' di insegnamento teorico delle tecniche di base della navigazione a vela e' svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies del presente codice. Le attivita' rese dal personale della scuola hanno luogo nel rispetto del regime delle incompatibilita' previste dall'articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 13. Possono svolgere attivita' di istruzione pratica al comando di unita' da diporto presso le scuole nautiche i soggetti che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire. L'attivita' di istruzione pratica delle tecniche di base della navigazione a vela e' svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies del presente codice. 14. I soggetti di cui ai commi 12 e 13 devono presentare i seguenti requisiti: a) hanno un'eta' non inferiore ad anni ventuno; b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane; c) sono in possesso dei requisiti morali di cui al comma 6, ad eccezione di quelli inerenti il diritto fallimentare, e non hanno riportato condanne per delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume; d) se istruttori pratici, sono in possesso del certificato di idoneita' sportiva non agonistica rilasciato dal medico di medicina generale. e) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero e' in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ). 15. Le scuole nautiche possono richiedere all'autorita' marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti. 16. Chiunque gestisce una scuola nautica senza la segnalazione certificata di inizio attivita' o in mancanza dei requisiti di cui al comma 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attivita' di scuola nautica. 17. Chiunque svolge attivita' di insegnamento teorico presso scuole nautiche ovvero attivita' di istruzione pratica su unita' da diporto nella disponibilita' giuridica di scuole nautiche in mancanza dei requisiti di cui ai commi 12, 13 e 14, e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto. 18. In caso di esercizio dell'attivita' di scuola nautica in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 21, e' adottato provvedimento disciplinare motivato di diffida e di eventuale sospensione dall'esercizio dell'attivita', o di interdizione dall'esercizio dell'attivita' nei casi e con le modalita' previsti dal regolamento di cui al comma 21. 19. La sanzione disciplinare dell'interdizione dall'esercizio dell'attivita' di scuola nautica e' obbligatoriamente disposta in caso di perdita dei requisiti morali di cui al comma 6 da parte del titolare o del legale rappresentante della scuola nautica. 20. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di attivita' di scuola nautica sono irrogate dalla provincia o dalla citta' metropolitana o dalla provincia autonoma competente per territorio ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie, nonche' i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati: a) modalita' di svolgimento dei controlli di cui al comma 2; b) modalita' per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita' per l'esercizio di una scuola nautica; c) requisiti di idoneita' e requisiti minimi di capacita' patrimoniale; d) prescrizioni sui locali, sugli arredi, sulle dotazioni e sugli strumenti tecnici e didattici, nonche' caratteristiche delle unita' da diporto nella disponibilita' giuridica della scuola nautica in rapporto ai corsi impartiti; e) modalita' di svolgimento delle attivita' di insegnante teorico e di istruttore pratico; f) modalita' di svolgimento dell'attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche; g) requisiti e modalita' per lo svolgimento degli esami nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi tra scuole nautiche, fermo restando quanto previsto dal comma 15; h) disciplina dell'attivita' pubblicitaria; i) tariffario minimo; l) disciplina delle modalita' di diffida o sospensione dall'esercizio dell'attivita' di scuola nautica.». «Art. 49-octies (Centri di istruzione per la nautica). - 1. Le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali centri di istruzione per la nautica possono svolgere senza scopo di lucro attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche soltanto a favore di coloro che, al momento dell'iscrizione al corso di preparazione, sono associati da almeno un anno. 2. I centri di istruzione per la nautica sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Le direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto, competenti per territorio in relazione al luogo ove sono ubicate, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime nella fascia costiera, effettuano controlli ordinari sull'esercizio dell'attivita' e sulla permanenza dei requisiti da parte delle articolazioni e delle affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica con cadenza almeno triennale e controlli straordinari a seguito della ricezione di notizie circostanziate circa l'irregolare esercizio dell'attivita'. Qualora, all'esito delle attivita' di controllo, sussistano fondati sospetti in ordine alla prescritta assenza dello scopo di lucro, anche dimostrata dalla promozione commerciale al di fuori del perimetro associativo dell'attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, le predette autorita' interessano la Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli esiti dei controlli, da qualsiasi autorita' effettuati, sono comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica e' presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione nautici di livello nazionale. Il legale rappresentate risponde al predetto Ministero del regolare funzionamento del centro di istruzione per la nautica, nonche' delle sue articolazioni e affiliazioni locali che svolgono tale attivita'. 5. La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica puo' essere presentata da soggetti che: a) sono cittadini italiani, o di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero sono cittadini di Paesi terzi in regola con le disposizioni in materia di soggiorno e di lavoro nel territorio dello Stato; b) hanno compiuto gli anni ventuno; c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane; d) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera c) ovvero e' in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ). e) soddisfano i requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma 6, del presente codice. 6. A ciascun centro di istruzione per la nautica, nonche' a ciascuna sua articolazione o affiliazione locale che svolge tale attivita', e' preposto un responsabile didattico, in possesso dei requisiti di cui al comma 5. 7. Ciascun centro di istruzione per la nautica comunica l'elenco delle sue articolazioni o affiliazioni locali che svolgono attivita' di centro di istruzione per la nautica e i nominativi dei relativi responsabili didattici, nonche' ogni loro variazione entro trenta giorni dalla data in cui e' intercorsa, alla Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla Capitaneria di porto nel cui ambito territoriale sono ubicate le articolazioni o affiliazioni locali. 8. I centri di istruzione per la nautica svolgono attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di due o piu' categorie previste dall'articolo 39, comma 6, tra le quali obbligatoriamente quelle di categoria C e D, possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, dispongono degli insegnanti e degli istruttori di cui al comma 9 e hanno la disponibilita' giuridica di almeno un'unita' da diporto adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti. 9. Per l'effettuazione dei corsi, il centro di istruzione per la nautica dispone di uno o piu' insegnanti di teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o piu' istruttori, o comunque di uno o piu' soggetti che cumulano entrambe le funzioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14, del presente codice. Il centro di istruzione per la nautica, nonche' le sue articolazioni e affiliazioni locali che svolgono tale attivita', comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Capitanerie di porto competenti per territorio, i nominativi del personale insegnante e istruttore impiegato e le loro variazioni, comprovando il possesso dei requisiti prescritti. 10. Chiunque gestisce un centro di istruzione per la nautica in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 o in mancanza dei requisiti di cui al comma 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attivita' di centro di istruzione per la nautica. 11. Chiunque svolge attivita' di insegnamento teorico presso centri di istruzione per la nautica ovvero attivita' di istruzione pratica su unita' da diporto nella disponibilita' di centri di istruzione per la nautica in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14 del presente codice, e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto. 12. In caso di esercizio dell'attivita' di centro di istruzione per la nautica in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 15 e' adottato provvedimento disciplinare motivato di diffida e di eventuale sospensione dall'esercizio dell'attivita' o di interdizione dall'esercizio dell'attivita' di centro di istruzione per la nautica, nei casi e con le modalita' previsti dal regolamento di cui al comma 15. 13. La sanzione disciplinare dell'interdizione dall'esercizio dell'attivita' di centro di istruzione per la nautica e' obbligatoriamente disposta in caso di perdita dei requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma 6, del presente codice, da parte del legale rappresentante dell'articolazione o dell'affiliazione locale del centro di istruzione per la nautica. 14. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di attivita' di centri di istruzione per la nautica sono irrogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dalle Capitanerie di porto competenti per territorio rispetto al luogo in cui e' stata commessa la violazione, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. 15. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie nonche' i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati: a) modalita' per il riconoscimento e per l'esercizio della vigilanza amministrativa e tecnica sui centri di istruzione per la nautica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle Capitanerie di porto; b) modalita' di svolgimento dei controlli di cui al comma 3; c) modalita' per la presentazione della domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica da parte delle associazioni e degli enti nautici di livello nazionale; d) requisiti di idoneita'; e) prescrizioni su locali, arredi, dotazioni e strumenti tecnici e didattici, nonche' caratteristiche delle unita' da diporto nella disponibilita' giuridica del centro di istruzione per la nautica in rapporto ai corsi impartiti; f) modalita' di svolgimento delle attivita' di insegnante teorico e di istruttore pratico; g) modalita' di svolgimento dell'attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche; h) disciplina delle modalita' di diffida o sospensione dall'esercizio dell'attivita' di centro di istruzione della nautica di cui al presente decreto.». «Art. 49-novies (Disciplina del transito delle unita' da diporto). - 1. I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono permanentemente riservare alle unita' da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio, commisurate alle dimensioni delle unita' da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all'ormeggio e apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unita', salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L'ormeggio per le unita' da diporto in transito o che approdano per rifugio e' gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non piu' di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici. 2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito e' determinato nell'otto per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca e' stabilito come segue: a) fino a 50 posti barca: due; b) fino a 100 posti barca: tre; c) fino a 150 posti barca: cinque; d) fino a 250 posti barca: dieci; e) da 251 a 500 posti barca: quindici; f) da 501 a 750 posti barca: venti; g) oltre 750 posti barca: venticinque. 3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito destinato a natanti e a imbarcazioni da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilita' o con persone con disabilita' a bordo e' determinato nell'uno per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca e' stabilito come segue: a) fino a 80 posti barca: uno; b) fino a 150 posti barca: due; c) fino a 300 posti barca: tre; d) da 300 a 400 posti barca: quattro; e) da 400 a 700 posti barca: sei; f) oltre 700 posti barca: otto. 4. Per la finalita' di cui al comma 3 e' scelta di preferenza una area che risulta di comodo accesso e collocata alla minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione a terra con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo identificativo della destinazione dell'area e deve prevedere sistemi idonei allo specifico attracco che consentano comodo accesso e uso. 5. La persona con disabilita' che conduce l'unita' da diporto o la persona che conduce una unita' da diporto con disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell'attracco di cui al comma 3, deve comunicare al concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo. In caso di beni del demanio marittimo non in concessione la citata comunicazione e' fatta all'autorita' marittima competente. 6. Il posto di attracco riservato alle persone con disabilita', quando non impegnato a tale fine, puo' essere occupato da altra unita', con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unita' condotta da persona con disabilita' o con persona con disabilita' a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 5, dovra' essere immediatamente liberato. 7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma 3 e' consentito, qualora non gia' occupato da altra unita' con persona con disabilita', per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni metereologiche non consentono di riprendere la navigazione, l'autorita' marittima puo' autorizzare il prolungamento dello stazionamento. 8. Le richieste e le prenotazioni degli accosti di cui ai commi 2 e 3 sono annotate in un registro, numerato e siglato in ogni singola pagina dall'autorita' marittima territorialmente competente. 9. In occasione di manifestazioni sportive o mostre, i posti di ormeggio riservati al transito possono essere utilizzati dalle unita' partecipanti alle gare o presentate per l'esposizione. 10. Negli altri beni del demanio marittimo non in regime di concessione destinati alla navigazione e al trasporto marittimo, con ordinanza del capo del circondario marittimo competente e' disciplinata la riserva per gli accosti alle unita' da diporto in transito o che approdano per rifugio. Con la medesima ordinanza, al fine di garantire la sicurezza portuale e della navigazione, sono altresi' individuati sistemi di regolazione degli accessi alle isole minori da parte dei passeggeri delle unita' da diporto adibite a noleggio e trasporto passeggeri nonche' l'accosto per lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri di natanti e imbarcazioni da diporto adibiti a noleggio. 11. Il capo del circondario marittimo, con riferimento alla compatibilita' delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, con gli interessi marittimi e con la sicurezza della navigazione esprime il parere di competenza. 12. Nella acque interne, nei laghi, nei parchi e nelle riserve od oasi naturali attraversati da corsi d'acqua o che comprendano bacini normalmente fruiti dall'utenza turistica mediante piccole imbarcazioni, l'autorita' o l'ente competente, con proprio atto determina le modalita' attuative e operative degli accosti alle unita' da diporto, a vela o a motore, in transito o che approdano per rifugio, nonche' dei punti di imbarco di transito idonei alla comoda fruizione da parte delle persone con disabilita'. Le tariffe relative all'utilizzazione degli accosti in transito o per rifugio sono rese pubbliche dal gestore dei punti di accosto e di imbarco. 13. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dal codice della navigazione in materia di uso del demanio marittimo.». «Art. 53-quinquies (Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di potenza). - 1. La sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione da quindici a sessanta giorni, qualora il trasgressore sia il proprietario o l'armatore o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, si applica: a) per le violazioni di cui all'articolo 53, comma 1; b) per le violazioni di cui all'articolo 53-bis, comma 2; c) per le violazioni di cui all'articolo 53-ter, comma 2; d) per le violazioni di cui all'articolo 53-quater, comma 1; e) per le violazioni di cui all'articolo 55 comma 1, e all'articolo 55-bis; f) nei casi in cui le violazioni di cui all'articolo 53, comma 9, sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione. 2. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 e' riportato sulla licenza di navigazione. 3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse mediante utilizzo di un natante da diporto, si procede al ritiro della dichiarazione di potenza o del documento equivalente da parte dell'organo accertatore per un periodo di tempo da quindici a sessanta giorni. 4. In caso di navigazione con licenza di navigazione sospesa o senza la dichiarazione di potenza o documento equivalente in quanto ritirati, e' disposto il sequestro cautelare amministrativo dell'unita' da diporto, di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.». «Art. 55 (Esercizio abusivo delle attivita' commerciali con unita' da diporto). - 1. Chiunque esercita le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo ovvero utilizza unita' da diporto per attivita' diverse da quelle cui sono adibite o esercita con unita' da diporto le attivita' di trasporto di persone a titolo oneroso di cui agli articoli da 396 a 418 del codice della navigazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2775 euro a 11017 euro. 2. Alla stessa sanzione e' soggetto chiunque esercita le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, in assenza della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3. 3. Nel caso di impiego di unita' da diporto per le attivita' di trasporto di persone a titolo oneroso di cui al comma 1, la patente nautica e' sospesa da uno a tre mesi e, se la violazione e' reiterata nel biennio, la patente nautica e' revocata.». «Art. 58 (Durata dei procedimenti). - 1. I procedimenti amministrativi relativi alle unita' da diporto devono essere portati a termine entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta all'UCON. 1-bis. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a sette giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o copie di documenti. 1-ter. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a sette giorni per l'iscrizione provvisoria di cui all'articolo 20. 2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di rilascio del certificato limitato di radiotelefonista per l'uso di apparati radiotelefonici installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60 watts, di cui all'articolo 2-bis del decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi l'uso di apparati installati a bordo di unita' da diporto.». |
| | Art. 17
Archivio telematico centrale delle unita' da diporto
1. All'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, dopo la lettera v) e' inserita la seguente: «v-bis) l'indicazione dell'eventuale destinazione esclusiva all'attivita' agonistica, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171».
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, recante: «Regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Archivio telematico centrale delle unita' da diporto «ATCN»). - 1. Per ogni unita' da diporto sono trascritti o annotati nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN): a) la data, il numero e la sigla di iscrizione ovvero il codice alfanumerico, il nome dell'unita' se richiesto nonche' la stazza per le navi da diporto; b) i dati relativi alla cancellazione; c) i dati del proprietario; d) i dati dell'armatore o gli atti relativi alle vicende costitutive, modificative ed estintive della societa' di armamento; e) i dati anagrafici dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e la data di scadenza del relativo contratto; f) i dati relativi al costruttore dello scafo o all'eventuale mandatario autorizzato; g) i dati relativi al costruttore del motore o all'eventuale mandatario autorizzato; h) le caratteristiche tecniche dello scafo; i) le caratteristiche tecniche dei motori; l) la dichiarazione di conformita' UE di cui all'allegato VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; m) la dichiarazione di potenza del motore di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; n) le caratteristiche della propulsione velica; o) i dati relativi agli apparati ricetrasmittenti di bordo e la relativa licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, anche provvisoria; p) la perdita e il rientro in possesso dell'unita'; q) i dati relativi alla licenza di navigazione, anche provvisoria; r) i dati relativi al certificato di sicurezza di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; s) i dati relativi al certificato di idoneita' al noleggio di cui all'articolo 26, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; t) l'autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; u) i dati relativi ai documenti di navigazione di cui all'articolo 15-ter, commi 3 e 5, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; v) l'indicazione dell'eventuale destinazione a fini commerciali, con specificazione del tipo di utilizzazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; v-bis) l'indicazione dell'eventuale destinazione esclusiva all'attivita' agonistica, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; z) le informazioni inerenti i controlli di sicurezza della navigazione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172 e all'articolo 26-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, effettuati sulle unita' da diporto dalle autorita' di polizia; aa) tutti gli atti soggetti a pubblicita' ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. (omissis)». |
| | Art. 18
Passaggi di proprieta' di beni mobili registrati
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «che sono tenuti a rilasciarla» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' ai titolari degli sportelli telematici del diportista (STED) di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, limitatamente alle unita' da diporto, presso la sede dello STED, in regime di terzieta' ed esclusivamente se in possesso dell'attestato di idoneita' professionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 8 agosto 1991, n. 264, ottenuto previo esame di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, svolto limitatamente alle parti relative alla disciplina della navigazione e legislazione complementare. Tutti i soggetti di cui al primo periodo sono tenuti a rilasciare l'autenticazione». 2. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, il comma 3 e' sostituito dai seguenti: «3. Le sessioni dell'esame di idoneita' di cui al comma 1 si svolgono in due distinte prove autonome: a) una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della circolazione stradale, di legislazione sull'autotrasporto, di legislazione sul pubblico registro automobilistico, di legislazione tributaria afferente al settore, ed elementi di diritto privato; b) una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della navigazione e legislazione complementare, ed elementi di diritto privato. 3-bis. Le modalita' e i programmi delle prove di esame di cui al comma 3 sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti». 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiornate le modalita' di svolgimento dell'esame di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificato dal comma 2 del presente articolo.
Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2006, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dalla presente legge: «Art. 7 (Misure urgenti in materia di passaggi di proprieta' di beni mobili registrati). - 1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi puo' essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari, o dipendenti da loro delegati, degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonche' ai titolari degli sportelli telematici del diportista (STED) di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, limitatamente alle unita' da diporto, presso la sede dello STED, in regime di terzieta' ed esclusivamente se in possesso dell'attestato di idoneita' professionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 8 agosto 1991, n. 264, ottenuto previo esame di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, svolto limitatamente alle parti relative alla disciplina della navigazione e legislazione complementare. Tutti i soggetti di cui al primo periodo sono tenuti a rilasciare l'autenticazione gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego. 2. I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.». - Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, recante: «Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 1991, come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Attestato di idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto). - 1. L'attestato di idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' rilasciato, dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, previo superamento di un esame di idoneita' svolto davanti ad apposite commissioni istituite, su base regionale, con decreto del presidente della giunta regionale e composte da: a) un rappresentante del Ministero dei trasporti, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; b) un rappresentante del Ministero della marina mercantile ed un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai Ministri competenti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate delle rispettive amministrazioni; c) un rappresentante del comitato regionale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, designato dal presidente del comitato fra i componenti; d) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale; d-bis) un rappresentante designato dagli automobile club. 2. Possono essere ammessi all'esame di idoneita' di cui al comma 1, previo pagamento di un diritto di segreteria il cui importo e' annualmente stabilito con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze, coloro che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 nonche' di un diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato. 3. Le sessioni dell'esame di idoneita' di cui al comma 1 si svolgono in due distinte prove autonome: a) una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della circolazione stradale, di legislazione sull'autotrasporto, di legislazione sul pubblico registro automobilistico, di legislazione tributaria afferente al settore, ed elementi di diritto privato; b) una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della navigazione e legislazione complementare, ed elementi di diritto privato. 3-bis. Le modalita' e i programmi delle prove di esame di cui al comma 3 sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 4. L'esame di idoneita' di cui al comma 1 non e' richiesto per i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli automobile club che siano in servizio da almeno quindici anni.». |
| | Art. 19
Parametri tariffari minimi e massimi dei compensi percepiti per le attivita' di raccomandazione marittima
1. L'articolo 16 della legge 4 aprile 1977, n. 135, e' sostituito dal seguente: «Art. 16. - 1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, su proposta delle associazioni nazionali delle agenzie raccomandatarie marittime e degli armatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i parametri tariffari minimi e massimi dei compensi percepiti per le attivita' di raccomandazione marittima, nonche' la percentuale di tali compensi che ciascun imprenditore individuale o societa' che esplica le attivita' di cui alla presente legge deve versare al Fondo agenti marittimi ed aerei sul conto intestato all'imprenditore stesso o ai legali rappresentanti delle societa' nonche' ai loro institori qualora questi ultimi non godano di altre forme previdenziali obbligatorie; con le stesse modalita' si provvede alla revisione periodica delle tariffe».
Note all'art. 19: - La legge 4 aprile 1977, n. 135, recante: «Disciplina della professione di raccomandatario marittimo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 22 aprile 1977. |
| | Art. 20 Protezione delle praterie di Posidonia oceanica tramite gestione dell'ancoraggio di tutti i natanti
1. L'ancoraggio delle imbarcazioni non deve arrecare pregiudizio alla conservazione dell'ambiente marino e costiero, ne' determinare la distruzione, il deterioramento, l'alterazione o la frammentazione di habitat marini sensibili o protetti, inclusi gli habitat di specie vegetali marine protette, con particolare riferimento alle praterie di Posidonia oceanica. 2. Ai fini del presente articolo sono considerati habitat marini sensibili o protetti: a) gli habitat di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992; b) gli habitat essenziali alla conservazione di specie protette o minacciate ai sensi della Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, di cui alla legge 25 gennaio 1979, n. 30, e del Protocollo relativo alle zone particolarmente protette e alla diversita' biologica nel Mediterraneo, di cui alla legge 27 maggio 1999, n. 175; c) gli habitat marini caratterizzati da elevata vulnerabilita' fisica e biologica, quali le praterie di fanerogame marine e le biocostruzioni bentoniche, inclusi i popolamenti coralligeni.
Note all'art. 20: - La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee 22 luglio 1992, n. 206. - La legge 25 gennaio 1979, n. 30, recante: «Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 9 febbraio 1979. - La legge 27 maggio 1999, n. 175, recante: «Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 1999. |
| | Art. 21
Modifiche al codice della navigazione
1. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 119: 1) al primo comma, le parole: «o comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «, di Stati membri dell'Unione europea, di Stati membri dello Spazio economico europeo, della Svizzera o, se residenti in Italia, di altri Stati»; 2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare i diplomati degli istituti tecnici a indirizzo trasporti e logistica che abbiano frequentato percorsi di studio inerenti a servizi di coperta, di macchina e servizi tecnici di bordo. Sono fatti salvi i diplomi gia' riconosciuti secondo le previgenti disposizioni rilasciati da istituti tecnici nautici e istituti professionali a indirizzo marittimo»; b) all'articolo 120, primo comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) perdita dei requisiti di cittadinanza o di residenza previsti dall'articolo 119»; c) dopo l'articolo 122 e' inserito il seguente: «Art. 122-bis (Modalita' delle annotazioni). - Fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti, le annotazioni sui libretti di navigazione sono eseguite dall'ufficiale o da altro funzionario dell'ufficio marittimo o consolare a cio' delegato, che le firma apponendovi il timbro d'ufficio e la menzione della propria qualifica. Ove le annotazioni di cui al primo comma riguardino i movimenti di imbarco e sbarco del comandante della nave, l'ufficiale o il funzionario competente provvede altresi' a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del comandante, nelle forme previste dalla legge. Le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo sono effettuate dal comandante della nave che le firma apponendovi la menzione della propria qualifica e provvedendo a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del marittimo, nelle forme previste dalla legge»; d) dopo l'articolo 146 e' inserito il seguente: «Art. 146-bis (Documenti per l'iscrizione). - Per ottenere l'iscrizione di una nave o di un galleggiante nelle matricole o nei registri, oltre quanto e' disposto dall'articolo 303 del regolamento per l'esecuzione del presente codice (Navigazione marittima), il proprietario deve presentare all'ufficio presso il quale chiede l'iscrizione i seguenti documenti: a) il titolo di proprieta' in originale o in copia autentica o, quando la nave e' stata costruita per conto del costruttore, l'estratto del registro delle navi in costruzione; b) il certificato di stazza. Per l'iscrizione nelle matricole o nei registri degli uffici dello Stato di navi costruite all'estero o provenienti da bandiera estera, l'autorita' consolare deve trasmettere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: a) il titolo di proprieta' in originale o in copia autentica; b) la copia autentica del passavanti provvisorio o della licenza provvisoria rilasciati ai sensi dell'articolo 149; c) il certificato di stazza, se la stazzatura e' stata eseguita all'estero a norma dell'articolo 139; d) il certificato di cancellazione dal registro straniero nel caso di navi gia' di nazionalita' estera, ove sia richiesto dalle convenzioni internazionali. Per le navi provenienti da bandiera estera la cui vendita sia stata effettuata durante la sosta in un porto italiano il proprietario deve presentare i documenti indicati nel secondo comma, ad eccezione di quelli di cui alle lettere b) e c). Oltre ai documenti suddetti devono essere presentati i certificati di cittadinanza e di domicilio del proprietario o dei caratisti. L'iscrizione di navi maggiori non puo' essere effettuata se il proprietario non ha inoltre ottenuto l'approvazione del nome ai sensi dell'articolo 140»; e) dopo l'articolo 152 e' inserito il seguente: «Art. 152-bis (Iscrizione provvisoria). - Una volta rilasciato il passavanti provvisorio secondo quanto previsto dall'articolo 152, l'ufficio di iscrizione, su richiesta del proprietario, iscrive la nave in via provvisoria previa consegna della seguente documentazione: a) copia del titolo di proprieta'; b) copia del passavanti provvisorio; c) copia del certificato di stazza; d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e gravami; e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria, dal registro straniero; f) impegno a presentare entro sei mesi gli originali o le copie autentiche dei documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) nonche' l'originale o la copia autentica del certificato di cancellazione definitiva, al fine di conseguire la definitiva iscrizione della nave. Nel caso in cui il proprietario non adempia a tale impegno, l'iscrizione provvisoria perde ogni efficacia. La provvisorieta' della iscrizione e l'avvenuto deposito dei documenti di cui al primo comma, lettera f), sono annotati, nelle matricole o nei registri, dall'ufficio di iscrizione»; f) all'articolo 156: 1) al comma 5, primo periodo, le parole: «bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi dell'articolo 13 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a garanzia di eventuali diritti non trascritti anche di natura previdenziale»; 2) al comma 6, dopo le parole: «previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413» sono aggiunte le seguenti: «, entro il termine di cui all'articolo 67-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»; 3) al comma 8, dopo le parole: «qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato» sono inserite le seguenti: «non appartenente all'Unione europea»; 4) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di un altro Stato appartenente all'Unione europea che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 e' consentita, previa autorizzazione, data dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonche' dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative. L'ufficio di iscrizione della nave, constatata la realizzazione delle condizioni di cui all'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Dell'avvenuta cancellazione e' data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale nonche' pubblicita' mediante affissione negli uffici del porto»; g) all'articolo 169, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: «Le carte, i libri e gli altri documenti di cui al presente articolo sono esenti dall'obbligo del rigoroso rendiconto»; h) dopo l'articolo 169 sono inseriti i seguenti: «Art. 169-bis (Formato digitale delle carte, dei libri e dei documenti di bordo). - Fermi restando gli standard definiti in ambito internazionale per i registri, i certificati e i documenti previsti dalle Convenzioni dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), possono essere formati e conservati anche in formato digitale e su supporti informatici, secondo le regole tecniche stabilite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla normativa vigente in materia: a) il giornale nautico e il giornale di macchina, di cui agli articoli 169, da 173 a 177 e 182 del presente codice; b) il ruolo di equipaggio, di cui agli articoli 170 e 171 del presente codice; c) il registro dell'orario di lavoro a bordo delle navi mercantili, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108; d) il registro degli infortuni, di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271; e) il giornale radiotelegrafico, di cui all'articolo 175 del presente codice; f) il registro di bordo GMDSS, di cui all'articolo 175 del presente codice; g) il registro di carico e scarico dei medicinali soggetti alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope previsto dall'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto del Ministro della sanita' 3 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 3 settembre 2001; h) i registri previsti dagli allegati I, II, V e VI della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973 (Marpol 73/78), di cui alla legge 29 settembre 1980, n. 662; i) i registri previsti dal Codice tecnico per il controllo delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) da motori diesel marini del 10 ottobre 2008; l) i registri della zavorra previsti dalla Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, adottata a Londra il 13 febbraio 2004; m) i registri delle incrostazioni biologiche previsti dalla risoluzione dell'IMO MEPC.207(62) del 15 luglio 2011; n) i registri relativi all'uso di scrubber previsti dalla risoluzione dell'IMO MEPC.340(77) del 26 novembre 2021; o) gli altri registri previsti da risoluzioni dell'IMO con carattere cogente. Art. 169-ter (Requisiti e specifiche). - Fatto salvo quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle norme vigenti in materia, i requisiti e le specifiche del formato digitale di ciascuna delle carte, dei libri e dei documenti di bordo di cui all'articolo 169-bis del presente codice e della formazione, dell'aggiornamento, della trasmissione, della copia, della duplicazione, della riproduzione, dell'estrazione e della validazione temporale degli stessi, nonche' dei software e degli hardware per la loro gestione, ivi compreso il supporto alle competenze ispettive e conservative delle autorita' competenti, sono approvati con uno o piu' decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Art. 169-quater (Norme fiscali). - Ai fini dell'assolvimento degli obblighi fiscali relativi alle carte, ai libri e ai documenti di bordo, di cui all'articolo 169-bis, in formato digitale, si provvede secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014. Art. 169-quinquies (Strumenti di pagamento). - Il pagamento dell'imposta di bollo e dei tributi previsti avviene anche mediante gli strumenti di pagamento previsti dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»; i) all'articolo 174, dopo il quarto comma e' inserito il seguente: «Le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri non sono soggette all'obbligo della tenuta del giornale di carico»; l) all'articolo 175, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, laddove previsto, del registro di bordo previsto dal Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System), di cui alla regola 17 del capitolo IV dell'allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313, come sostituito dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992, che deve essere compilato in lingua italiana o in lingua inglese»; m) all'articolo 177 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Fatti salvi i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, la compilazione dei libri di bordo e di tutti gli altri documenti di bordo puo' essere effettuata in lingua italiana o inglese, ad eccezione delle annotazioni aventi carattere di scrittura pubblica per le quali e' obbligatorio l'uso della lingua italiana. Quando si procede alla cancellazione della nave dal registro d'iscrizione, a norma dell'articolo 163, l'armatore assume l'incarico di custodire i libri di bordo compilati per un periodo di cinque anni, inviando all'ufficio di iscrizione della nave l'elenco dei libri di bordo custoditi. Quando i libri sono esauriti o resi inservibili, il comandante della nave li consegna all'armatore, redigendo un verbale di consegna che e' inviato in copia all'ufficio di iscrizione della nave. Decorsi cinque anni dalla data di consegna, l'armatore puo' distruggere i libri inviando una comunicazione all'ufficio di iscrizione della nave»; n) all'articolo 179, ai commi terzo, quarto e quinto, dopo le parole: «il comandante della nave» sono inserite le seguenti: «o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante» e, al sesto comma, dopo le parole: «Il comandante di una nave diretta in un porto estero,» sono inserite le seguenti: «o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante»; o) all'articolo 569, secondo comma: 1) alla lettera d), dopo le parole: «l'importo» sono inserite le seguenti: «e la valuta»; 2) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del credito, direttamente o mediante richiamo al titolo»; p) nella parte prima, libro terzo, titolo VI, capo II, dopo l'articolo 577 e' aggiunto il seguente: «Art. 577-bis (Consolidamento dell'ipoteca). - In caso di cancellazione della nave per l'iscrizione in altro registro, per l'ipoteca cancellata dal registro di provenienza e iscritta nel nuovo registro a garanzia dei medesimi crediti, nel computo dei termini di cui all'articolo 166 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si tiene conto della data di prima costituzione della garanzia». 2. Al fine di equiparare i requisiti psicofisici del personale operante nella navigazione interna con quelli del personale operante nella navigazione marittima, all'articolo 4, primo comma, numero 1), della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; per quanto riguarda la vista, tale requisito e' esteso anche al personale adibito alla navigazione interna nei termini previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2010, n. 114».
Note all'art. 21: - Si riporta il testo degli articoli 119, 120, 156, 169, 174, 175, 177, 179 e 569 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante: «Codice della navigazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 18 aprile 1942, come modificato dalla presente legge: «Art. 119 (Requisiti per l'iscrizione nelle matricole e nei registri). - Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani, di Stati membri dell'Unione europea, di Stati membri dello Spazio economico europeo, della Svizzera o, se residenti in Italia, di altri Stati di eta' non inferiore ai sedici anni che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare i diplomati degli istituti tecnici a indirizzo trasporti e logistica che abbiano frequentato percorsi di studio inerenti a servizi di coperta, di macchina e servizi tecnici di bordo. Sono fatti salvi i diplomi gia' riconosciuti secondo le previgenti disposizioni rilasciati da istituti tecnici nautici e istituti professionali a indirizzo marittimo. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' consentire che nelle matricole della gente di mare siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica. Il ministro per le comunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali competenti, puo' disporre, quando le condizioni del lavoro marittimo lo richiedano, la sospensione temporanea dell'iscrizione nelle matricole della gente di mare. Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto e' necessario il consenso di chi esercita la patria potesta' o la tutela. I requisiti per l'iscrizione nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni sono stabiliti dal regolamento, o, nel caso indicato dal secondo comma dell'art. 116, dal ministro per le comunicazioni. Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico locale, possono conseguire l'iscrizione nella matricola della gente di mare della terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di eta' e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale categoria. A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, ai sensi del precedente comma e interdetto il passaggio ad altra categoria superiore.». «Art. 120 (Cancellazione dalle matricole e dai registri). - Alla cancellazione degli iscritti nelle matricole della gente di mare, oltre che nei casi previsti dagli articoli 1251, 1253, si procede per i seguenti motivi: a) morte dell'iscritto; b) dichiarazione dell'iscritto di voler abbandonare l'attivita' marittima; c) perdita dei requisiti di cittadinanza o di residenza previsti dall'articolo 119; d) perdita permanente dell'idoneita' fisica alla navigazione, accertata a termini delle leggi speciali; e) condanna, con sentenza passata in giudicato, per alcuno dei reati che a norma del regolamento impediscono l'iscrizione nelle matricole; f) cessazione dall'esercizio della navigazione. La cancellazione nel caso di cui alla lettera f) si effettua, per gli iscritti che siano in possesso dei titoli professionali di cui all'articolo 123, dopo dieci anni consecutivi di interruzione della navigazione; per gli altri iscritti, dopo cinque anni consecutivi. La cancellazione degli iscritti nei registri del personale addetto ai servizi portuali e del personale tecnico delle costruzioni e' disciplinata dal regolamento.». «Art. 156 (Dismissione della bandiera e sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione). - 1. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la proprieta', intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro non comunitario deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave. 2. L'ufficio che riceve la dichiarazione procede alla pubblicazione della dichiarazione medesima mediante affissione nell'ufficio del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali, invitando gli interessati a far valere entro sessanta giorni i loro diritti. 3. La pubblicazione e' ripetuta con le stesse modalita' qualora il procedimento di cancellazione della nave non si concluda entro sei mesi dal termine di scadenza della precedente pubblicazione. 4. Se entro il termine di cui al comma 2 sono promosse presso l'ufficio di iscrizione formali opposizioni con l'indicazione e quantificazione dei crediti vantati o se risulta l'esistenza di diritti reali o di garanzia sulla nave, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione puo' essere effettuata solo dopo che l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario abbia eseguito le provvidenze disposte dall'autorita' marittima o da quella preposta alla navigazione interna per i salari dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione, e dall'autorita' giudiziaria, su domanda della parte piu' diligente per la salvaguardia degli interessi dei creditori. 5. In caso di urgenza, su richesta del proprietario, la nave puo' essere cancellata prima della scadenza del termine di cui al comma 2, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o dai registri, e al deposito di fideiussione rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi dell'articolo 13 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a garanzia di eventuali diritti non trascritti anche di natura previdenziale, pari al valore della nave accertato dai competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione. La fideiussione e' vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato dagli articoli 552 e 556, nonche' degli altri diritti fatti valere nel termine previsto dal comma 4 del presente articolo. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono stabilite le modalita' di presentazione della fideiussione. 6. La cancellazione della nave dal registro di iscrizione puo' essere effettuata solo se si verifichino le condizioni previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, entro il termine di cui all'articolo 67-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. 7. L'ufficio di iscrizione della nave procede alla cancellazione della nave dal registro di iscrizione, previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. 8. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato non appartenente all'Unione europea che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 e' consentita previa autorizzazione, data dal Ministro dei trasporti e della navigazione, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui ai commi precedenti e secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonche' dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative. 8-bis. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di un altro Stato appartenente all'Unione europea che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 e' consentita, previa autorizzazione, data dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonche' dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative. L'ufficio di iscrizione della nave, constatata la realizzazione delle condizioni di cui all'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Dell'avvenuta cancellazione e' data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale nonche' pubblicita' mediante affissione negli uffici del porto. 9. Il proprietario che intende alienare la nave o che, mantenendone la proprieta', intende cancellarla dalle matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un registro di un altro Paese dell'Unione europea deve farne dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave che, subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento o estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia risultanti dalle matricole o dai registri, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Della avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonche' pubblicita' mediante affissione negli uffici del porto ed inserzione nel foglio degli annunci legali. 10. I privilegi sulle navi di cui al comma 9 si estinguono nel termine di un anno a decorrere dalla data di cancellazione dell'unita'.». «Art. 169 (Carte, libri e altri documenti). - Le carte di bordo sono, per le navi maggiori, l'atto di nazionalita' e il ruolo di equipaggio, per le navi minori e i galleggianti, la licenza. Oltre i documenti predetti, le navi maggiori devono avere a bordo: a) il certificato di stazza; il certificato di classe o quello di navigabilita'; i certificati di bordo libero e di galleggiabilita'; i certificati di visita; b) i documenti doganali e sanitari; c) il giornale nautico; d) gli altri libri e documenti prescritti da leggi e regolamenti. Oltre la licenza, le navi minori o i galleggianti devono avere a bordo gli altri documenti prescritti dal presente codice, da leggi e da regolamenti. Per i pescherecci d'altura il libro giornale nautico, parte I, inventario di bordo, parte II, generale di contabilita', parte III, di navigazione, giornale di macchina sono unificati in un unico libro. I pescherecci che effettuano la pesca mediterranea e costiera possono dotarsi del giornale di pesca. Le carte, i libri e gli altri documenti di cui al presente articolo sono esenti dall'obbligo del rigoroso rendiconto.». «Art. 174 (Contenuto del giornale nautico). - Nell'inventario di bordo sono descritti gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e di armamento della nave. Sul giornale generale e di contabilita' sono annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti, i reati commessi a bordo e le misure disciplinari adottate, i testamenti ricevuti nonche' gli atti e processi verbali compilati dal comandante nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di stato civile, le deliberazioni prese per la salvezza della nave ed in genere gli avvenimenti straordinari verificatisi durante il viaggio, le altre indicazioni previste dal regolamento. Sul giornale di navigazione sono annotati la rotta seguita e il cammino percorso, le osservazioni meteorologiche, le rilevazioni e le manovre relative, ed in genere tutti i fatti inerenti alla navigazione. Sul giornale di carico sono annotati gli imbarchi e gli sbarchi delle merci, con l'indicazione della natura, qualita' e quantita' delle merci stesse, del numero e delle marche dei colli, della rispettiva collocazione nelle stive, della data e del luogo di carico e del luogo di destinazione, del nome del caricatore e di quello del destinatario, della data e del luogo di riconsegna. Le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri non sono soggette all'obbligo della tenuta del giornale di carico, Sul giornale di pesca sono annotati la profondita' delle acque dove si effettua la pesca, la quantita' complessiva del pesce pescato, le specie di questo e la prevalenza tra le medesime, e in genere ogni altra indicazione relativa alla pesca.». «Art. 175 (Giornale di macchina e giornale radiotelegrafico). - Le navi maggiori a propulsione meccanica devono essere provviste del giornale di macchina. Le navi munite di impianto radiotelegrafico devono essere provviste del giornale radiotelegrafico o, laddove previsto, del registro di bordo previsto dal Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System), di cui alla regola 17 del capitolo IV dell'allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313, come sostituito dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992, che deve essere compilato in lingua italiana o in lingua inglese.». «Art. 177 (Norme per la tenuta dei libri di bordo). - Le norme per la vidimazione e la tenuta di libri di bordo e per le relative annotazioni sono stabilite dal regolamento. Fatti salvi i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, la compilazione dei libri di bordo e di tutti gli altri documenti di bordo puo' essere effettuata in lingua italiana o inglese, ad eccezione delle annotazioni aventi carattere di scrittura pubblica per le quali e' obbligatorio l'uso della lingua italiana. Quando si procede alla cancellazione della nave dal registro d'iscrizione, a norma dell'articolo 163, l'armatore assume l'incarico di custodire i libri di bordo compilati per un periodo di cinque anni, inviando all'ufficio di iscrizione della nave l'elenco dei libri di bordo custoditi. Quando i libri sono esauriti o resi inservibili, il comandante della nave li consegna all'armatore, redigendo un verbale di consegna che e' inviato in copia all'ufficio di iscrizione della nave. Decorsi cinque anni dalla data di consegna, l'armatore puo' distruggere i libri inviando una comunicazione all'ufficio di iscrizione della nave.». «Art. 179 (Nota di informazioni all'autorita' marittima). - All'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante fanno pervenire, anche in formato elettronico, all'autorita' marittima i formulari in appresso indicati, di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il 9 aprile 1965, come recepita nell'ambito dell'Unione europea: formulario FAL n. 1 dichiarazione generale; formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico; formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di bordo; formulario FAL n. 4 dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio; formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio; formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri; formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a bordo; dichiarazione sanitaria marittima. Il formulario FAL n. 6, elenco dei passeggeri, reca, per i passeggeri che non siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, gli estremi dei documenti di identita' validi per l'ingresso nel territorio dello Stato. La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma avviene con un anticipo di almeno ventiquattro ore o al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la navigazione sia di durata inferiore alle ventiquattro ore. Qualora, alla partenza della nave, non e' noto il porto di scalo o esso cambi nel corso del viaggio, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante invia le informazioni di cui al primo comma senza ritardo, non appena sia noto il porto di destinazione. All'arrivo in porto, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante comunica all'Autorita' marittima eventuali ulteriori dati richiesti in base alla normativa vigente in ambito UE ed ogni altra informazione da rendersi in ottemperanza ad altre disposizioni legislative o regolamentari di carattere speciale. Prima della partenza, il comandante della naveo il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante inoltra all'autorita' marittima una dichiarazione integrativa relativa all'avvenuto adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e statistico. Il comandante di una nave diretta in un porto estero o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante inoltra le informazioni di cui al primo comma all'autorita' consolare. In caso di inesistenza di uffici consolari presso il porto di destinazione, le informazioni vengono rese presso l'autorita' consolare piu' prossima al porto di arrivo. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, adotta le modifiche tecniche ai formulari FAL recepiti dall'Unione europea e regola gli adempimenti cui sono tenute le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonche' per altre categorie di navi adibite a servizi particolari.». «Art. 569 (Documenti per la pubblicita' dell'ipoteca). - Chi domanda la pubblicita' dell'ipoteca deve presentare all'ufficio competente i documenti previsti dall'articolo 2839 del codice civile. La nota deve enunciare: a) il nome, la paternita', la nazionalita', il domicilio o la residenza e la professione del creditore e del debitore. Per le obbligazioni all'ordine o al portatore si applica inoltre il disposto degli articoli 2831, 2839, n. 1, del codice civile; b) il domicilio eletto dal creditore nel luogo nel quale e' l'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante; c) la indicazione del titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato; d) l'importo e la valuta della somma per la quale e' fatta la trascrizione; e) gli interessi e le annualita' che il credito produce; f) il tempo dell'esigibilita' del credito, direttamente o mediante richiamo al titolo; g) gli elementi di individuazione della nave. Se la richiesta di pubblicita' si riferisce ad una nave maggiore, il richiedente deve inoltre esibire l'atto di nazionalita', perche' su questo sia eseguita la prescritta annotazione. Nel caso che tale esibizione non sia possibile, perche' la nave si trova fuori del porto di iscrizione, si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 255». - Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, recante: «Modifiche ed integrazioni del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente l'accertamento della idoneita' fisica della gente di mare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 novembre 1962, come modificato dalla presente legge: «Art. 4. In caso di riconosciuta idoneita' fisica del soggetto esaminato, il certificato suddetto deve attestare, in modo specifico: 1) che l'udito e la vista del titolare e, ove si tratti di persona da impiegarsi nei servizi di coperta (ad eccezione del personale specializzato la cui attitudine al lavoro non e' suscettibile di essere diminuita per il daltonismo), la percezione dei colori, sono soddisfacenti; per quanto riguarda la vista, tale requisito e' esteso anche al personale adibito alla navigazione interna nei termini previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2010, n. 114; 2) che il titolare non e' affetto da alcuna malattia di natura tale che lo renda non idoneo al servizio di bordo, o che comporti dei rischi per la salute dell'altro personale di bordo. Il certificato medico rilasciato, anche in lingua inglese, ha validita' di due anni, ridotta ad un anno se il marittimo ha meno di 18 anni. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, puo' essere previsto un periodo di validita' piu' breve anche in considerazione delle specifiche mansioni svolte dal marittimo, come descritte dalla Convenzione STCW '78/95 - Seafarers training, certification and watchkeeping Code.». |
| | Art. 22 Modifiche al regolamento per la navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 1. Gli articoli 224, 226, 236, 315, 363, 365 e 374 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono abrogati. 2. I riferimenti agli articoli 224, 315, 363 e 365 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, contenuti in altre disposizioni, si intendono operati ai seguenti articoli del codice della navigazione: a) l'articolo 224 del regolamento deve intendersi riferito all'articolo 122-bis del codice della navigazione, introdotto dall'articolo 21, comma 1, lettera c), della presente legge; b) l'articolo 315 del regolamento deve intendersi riferito all'articolo 146-bis del codice della navigazione, introdotto dall'articolo 21, comma 1, lettera d), della presente legge; c) gli articoli 363 e 365 del regolamento devono intendersi riferiti rispettivamente ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 177 del codice della navigazione, introdotti dall'articolo 21, comma 1, lettera m), della presente legge.
Note all'art. 22: - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante: «Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 1952. |
| | Art. 23
Sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo
1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 107: 1) al comma 1, le parole: «conforme al modello riportato nell'allegato 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy»; 2) al comma 2, le parole: «all'allegato n. 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»; b) all'articolo 176: 1) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette ispezioni sono effettuate dagli organismi riconosciuti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, se hanno a oggetto le navi che si trovano all'estero e concernono l'applicazione delle regole 7 e 9 del capitolo I dell'allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313, come modificato dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992»; 2) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, affida i compiti d'ispezione e controllo di cui al comma 3 del presente articolo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104». 2. Al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, la lettera n) e' sostituita dalla seguente: «n) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alle convenzioni di cui alla lettera d), numeri 1) e 2), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con riferimento alla convenzione di cui alla lettera d), numero 3), e il Ministero delle imprese e del made in Italy, con riferimento alla convenzione di cui alla lettera d), numero 1), per la parte riguardante le ispezioni e i controlli ai fini del rilascio del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e, per quanto di competenza, ai fini del rilascio e rinnovo del certificato di sicurezza passeggeri»; b) all'articolo 5: 1) al comma 1, le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle imprese e del made in Italy»; 2) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi previsti dalla legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede all'affidamento a organismi riconosciuti con proprio provvedimento, da adottare di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo il procedimento di cui all'articolo 8. Per le sospensioni o le revoche di cui all'articolo 11 e' competente il medesimo Ministero delle imprese e del made in Italy, al quale sono trasmesse tutte le informazioni di cui all'articolo 10. I certificati per i quali i compiti di ispezione e controllo sono stati dati in affidamento ai sensi dell'articolo 176, comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono rilasciati in Italia direttamente dall'Amministrazione, per il tramite delle autorita' marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorita' consolari o, in entrambi i casi, dagli organismi riconosciuti, qualora delegati dall'Amministrazione»; c) all'articolo 8, comma 3, le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno»; d) all'articolo 10, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) trasmette copia del verbale di ispezione ordinaria effettuata ai fini della sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo»; e) all'articolo 11: 1) al comma 1, le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno»; 2) al comma 3, le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno»; 3) al comma 4, le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno per i profili di competenza»; f) all'articolo 12, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i casi di cui all'articolo 5, comma 2, le tariffe a carico degli organismi sono determinate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze».
Note all'art. 23: - Si riporta il testo degli articoli 107, commi 1 e 2, e 176 del decreto legislativo 1° gennaio 2003, n. 259, recante: «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003, come modificati dalla presente legge: «Art. 107 (Autorizzazione generale). - 1. Per conseguire un'autorizzazione generale all'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 104, comma 1, lettera a), il soggetto interessato e' tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione, conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, contenente informazioni riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento dei contributi di cui all'allegato n. 25, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche. 2. Alla dichiarazione di cui al comma 1 deve essere acclusa la domanda di concessione dei diritti d'uso di frequenza, corredata dalla documentazione seguente: a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in conformita' alle normative tecniche vigenti, finalizzato all'uso ottimale dello spettro radio con particolare riferimento, fra l'altro, alle aree di copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto, sottoscritto da soggetto abilitato, e' elaborato secondo i modelli di cui agli allegati nn. 15 e 16. Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica particolareggiata del sistema che si intende gestire. In particolare, esso deve indicare: 1) il tipo, l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni radioelettriche; 2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio che si intende gestire, di cui si propone l'utilizzazione; 3) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento; b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' conforme all'allegato n. 20 per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. (omissis).». «Art. 176 (Collaudi e ispezioni). - 1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante: a) collaudi ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica; b) un'ispezione ordinaria ogni dodici mesi; c) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessita'. 2. Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, e' necessario nei seguenti casi: a) attivazione della stazione radioelettrica; b) modifica od aggiunta alla stazione di apparati radioelettrici obbligatori; c) richiesta dell'armatore, in caso di cambio dello stesso; d) richiesta della societa' di gestione, di cui all'articolo 183, comma 2, in caso di cambio della stessa. 3. Le ispezioni ordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica. Le predette ispezioni sono effettuate dagli organismi riconosciuti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, se hanno a oggetto le navi che si trovano all'estero e concernono l'applicazione delle regole 7 e 9 del capitolo I dell'allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313, come modificato dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992. 4. I collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno essere richiesti all'autorita' marittima portuale dalla societa' che gestisce il servizio radioelettrico a norma dell'articolo 183, comma 2, o dall'armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta nei casi di cui all'articolo 183, comma 3. 5. Il Ministro delle imprese e del made in Italy ha facolta', con proprio decreto motivato, di esonerare dall'obbligo del collaudo e della ispezione ordinaria categorie di navi per le quali non sia fatto obbligo della installazione radioelettrica da norme internazionali. 6. Durante le ispezioni ordinarie e straordinarie potranno essere effettuati tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito all'andamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale addetto. 7. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, affida i compiti d'ispezione e controllo di cui al comma 3 del presente articolo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.». - Si riporta il testo degli articoli 2, 5, 8, 10, 11 e 12 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante: «Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11 luglio 2011, come modificati dalla presente legge: «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) nave: la nave di bandiera italiana che rientri nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali; b) nave battente bandiera di uno Stato membro: una nave registrata in uno Stato membro e battente bandiera di uno Stato membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo. Le navi che non corrispondono a questa definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di un Paese terzo; c) ispezioni e controlli: ispezioni e controlli che sono obbligatori in forza delle convenzioni internazionali; d) convenzioni internazionali: le convenzioni di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici obbligatori, ad eccezione della parte 2, paragrafi 16.1, 18.1 e 19, del codice per l'applicazione degli strumenti dell'IMO, nonche' della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3, del codice IMO per gli organismi riconosciuti, nelle loro versioni aggiornate: 1) la Convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, ad eccezione del capo XI-2 del relativo allegato; 2) la Convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulla linea di carico (LL66), resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968; 3) la Convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78), ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983; e) organismo: un soggetto giuridico ed i soggetti da esso controllati e collegati, che svolgono compiti rientranti nel campo di applicazione del presente decreto; f) organismo riconosciuto: qualsiasi organismo riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009; g) autorizzazione: l'atto con il quale, ai sensi del presente decreto, l'Amministrazione delega ad un organismo riconosciuto il rilascio dei certificati statutari delle navi, nonche' ad eseguire le ispezioni ed i relativi controlli; h) affidamento: l'atto con il quale, ai sensi del presente decreto, l'Amministrazione delega in tutto o in parte ad un organismo riconosciuto l'effettuazione dei controlli e delle ispezioni finalizzati al rilascio dei certificati statutari delle navi, riservandosi il potere di rilascio dei relativi certificati; i) certificato statutario: il certificato rilasciato dallo Stato o, per suo conto, da un organismo riconosciuto conformemente alle convenzioni internazionali; l) norme e procedure: le prescrizioni fissate da un organismo riconosciuto per la progettazione, la costruzione, l'equipaggiamento, la manutenzione e il controllo tecnico delle navi; m) certificato di classe: il documento rilasciato da un organismo riconosciuto che certifica l'idoneita' delle navi a determinati impieghi o servizi secondo le norme e procedure fissate e rese pubbliche dall'organismo stesso; n) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alle convenzioni di cui alla lettera d), numeri 1) e 2), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con riferimento alla convenzione di cui alla lettera d), numero 3), e il Ministero delle imprese e del made in Italy, con riferimento alla convenzione di cui alla lettera d), numero 1), per la parte riguardante le ispezioni e i controlli ai fini del rilascio del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e, per quanto di competenza, ai fini del rilascio e rinnovo del certificato di sicurezza passeggeri; o) autorita' marittime locali: gli uffici locali in conformita' alle attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; p) certificato di sicurezza radio per navi da carico: il certificato introdotto dal protocollo del 1988 che modifica la convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO).». «Art. 5 (Affidamento). - 1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle imprese e del made in Italy per i profili di competenza, ove non provveda ad effettuare direttamente le ispezioni e i controlli relativi al rilascio dei certificati statutari, affida i suddetti compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei certificati statutari agli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, riservandosi il potere di rilascio dei certificati stessi. 2. Il Ministero dello sviluppo economico effettua le ispezioni ed i controlli ai fini del rilascio del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e, per quanto di competenza, ai fini del rilascio del certificato di sicurezza passeggeri. Nei casi previsti dalla legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede all'affidamento a organismi riconosciuti con proprio provvedimento, da adottare di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo il procedimento di cui all'articolo 8. Per le sospensioni o le revoche di cui all'articolo 11 e' competente il medesimo Ministero delle imprese e del made in Italy, al quale sono trasmesse tutte le informazioni di cui all'articolo 10. I certificati per i quali i compiti di ispezione e controllo sono stati dati in affidamento ai sensi dell'articolo 176, comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono rilasciati in Italia direttamente dall'Amministrazione, per il tramite delle autorita' marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorita' consolari o, in entrambi i casi, dagli organismi riconosciuti, qualora delegati dall'Amministrazione. 3. I certificati statutari per i quali i compiti di ispezione e controllo sono stati dati in affidamento ai sensi del comma 1 sono rilasciati in Italia direttamente dall'Amministrazione, per il tramite delle autorita' marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorita' consolari. 4. L'organismo riconosciuto affidato ai sensi del comma 1 fornisce i dati relativi agli accertamenti tecnici effettuati all'Amministrazione che, ai sensi del comma 3, provvede al rilascio dei relativi certificati statutari, previa verifica delle risultanze degli accertamenti stessi e ferma restando la possibilita' di ispezione.». «Art. 8 (Modalita' e condizioni per l'autorizzazione e l'affidamento). - 1. L'organismo riconosciuto, per essere autorizzato ai sensi dell'articolo 4 ovvero affidato ai sensi dell'articolo 5, deve: a) redigere ed aggiornare, in lingua italiana o inglese, le norme e le procedure applicabili, di cui all'articolo 2, lettera l), nonche' le istruzioni e i modelli di rapporto; b) avere una rappresentanza con personalita' giuridica nel territorio dello Stato italiano. 2. L'organismo riconosciuto che intende chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 4 o l'affidamento di cui all'articolo 5, presenta, in duplice copia, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita istanza corredata da: a) testo in lingua italiana o inglese delle norme, con le relative interpretazioni, regolamenti, istruzioni e modelli di rapporto, emanate ed applicate ai fini dello svolgimento delle attivita' per le quali sono chiesti l'autorizzazione o l'affidamento; b) documentazione comprovante l'istituzione di una rappresentanza con personalita' giuridica nel territorio dello Stato italiano. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno per i profili di competenza, adotta i provvedimenti di autorizzazione e di affidamento entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento delle istanze.». «Art. 10 (Informazioni). - 1. Al fine di consentire all'Amministrazione le opportune verifiche ai sensi dell'articolo 9, l'organismo riconosciuto che sia stato autorizzato o affidato, entro i termini stabiliti negli accordi di cui all'articolo 7, informa l'Amministrazione del lavoro svolto per suo conto ed in particolare: a) trasmette una copia di ogni certificato rilasciato e, in caso di ispezione iniziale, il rapporto di ispezione; a-bis) trasmette copia del verbale di ispezione ordinaria effettuata ai fini della sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo; b) trasmette tutte le informazioni relative alle assegnazioni, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe; c) informa su deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate; d) fornisce un elenco recante le date e i luoghi delle visite periodiche e di rinnovo; e) garantisce l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati; f) comunica, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito web, tutte le informazioni pertinenti in merito alla flotta iscritta nella sua classe, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi. Tali informazioni sono inviate anche alla Commissione europea; g) comunica elettronicamente alla banca dati comune delle ispezioni utilizzata dagli Stati membri per l'attuazione della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, e pubblica sul proprio sito web le seguenti informazioni relative alla propria flotta classificata: trasferimenti, modifiche, sospensioni e revoche della classe, comprese informazioni sulle visite scadute ma non effettuate, mancata applicazione delle raccomandazioni, prescrizioni di classe, condizioni o restrizioni operative relative alle navi della loro classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi; h) invia gli aggiornamenti relativi alla documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a); i) fornisce l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione statutaria e prestano la loro attivita' alle esclusive dipendenze dell'organismo; l) fornisce, su richiesta, ogni altra informazione utile ai fini della valutazione del lavoro svolto per conto dell'Amministrazione. 2. L'Amministrazione puo' richiedere le informazioni di cui al comma 1 anche in formato elettronico.». «Art. 11 (Sospensione e revoca dell'autorizzazione o dell'affidamento). - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quando ritiene che un organismo riconosciuto non possa piu' essere affidato o autorizzato a svolgere per suo conto i compiti ad esso delegati, sospende, con decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno per i profili di competenza, l'autorizzazione o l'affidamento, previa contestazione all'organismo dei relativi motivi e fissando un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni. 2. La sospensione puo' essere giustificata anche da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tale caso, l'Amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1. 3. Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla sospensione di cui al comma 1 perche' ritiene che l'organismo autorizzato o affidato non svolga piu' con efficacia ed in modo soddisfacente le funzioni ad esso delegate, essa indica nel provvedimento di sospensione i modi e i termini entro i quali l'organismo dovra' ottemperare per risolvere le carenze contestate nel provvedimento stesso. Decorso inutilmente il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno per i profili di competenza, revoca l'autorizzazione o l'affidamento. 4. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno per i profili di competenza, revoca l'autorizzazione ovvero l'affidamento in caso di revoca del riconoscimento di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 391/2009. 5. L'Amministrazione comunica immediatamente alla Commissione europea e agli altri Stati membri i provvedimenti di sospensione e di revoca di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, indicandone le motivazioni.». «Art. 12 (Spese per il rilascio dell'autorizzazione e per l'affidamento). - 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, le tariffe a carico degli organismi richiedenti per la copertura delle spese connesse con le procedure di autorizzazione o affidamento, ivi comprese le verifiche presso gli organismi istanti, nonche' quelle per il rilascio dei certificati. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di versamento delle tariffe medesime. Per i casi di cui all'articolo 5, comma 2, le tariffe a carico degli organismi sono determinate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.». |
| | Art. 24
Sostegno alla cantieristica regionale
1. Le regioni possono adottare, in coerenza e in sinergia con il codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, misure di sostegno per la modernizzazione e lo sviluppo della cantieristica navale, in coerenza con la normativa europea sugli aiuti di Stato. Tali misure possono includere agevolazioni fiscali sui tributi propri e contributi per l'innovazione tecnologica e la formazione professionale specializzata.
Note all'art. 24: - Il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante: «Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2025. |
| | Art. 25
Isole minori
1. Nelle more della riforma organica della disciplina in materia di isole minori marine, lagunari, lacustri e fluviali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, e' previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore dei docenti che abbiano effettivamente prestato servizio nei plessi scolastici di ogni grado situati nei territori di cui all'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attivita' didattiche, e un ulteriore punteggio aggiuntivo per gli stessi docenti che abbiano prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei medesimi plessi scolastici. In sede di contrattazione collettiva nazionale e' determinato un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilita' a favore dei docenti che abbiano effettivamente prestato servizio di ruolo o non di ruolo nei plessi scolastici situati nelle piccole isole. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rimane salva la possibilita' per le regioni di destinare risorse proprie per il potenziamento dei servizi nelle isole minori del proprio territorio. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie e per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri valutativi che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono utilizzare, nell'ambito di bandi e avvisi per il reclutamento, per valorizzare l'attivita' prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei territori indicati nell'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Note all'art. 25: - Si riporta il testo dell'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001: «ALLEGATO A (Articolo 25, comma 7) Isole Tremiti 1. San Nicola: San Nicola, San Domino, Capraia, Pianosa. Mare: da un miglio dalla costa continentale fino al limite delle acque territoriali. Pantelleria 2. Pantelleria. Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola. Isole Pelagie 3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa. Mare: per un raggio di 40 miglia intorno a ciascuna isola. Isole Egadi 4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica. - Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 5. Ustica: Ustica. Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. Isole Eolie 6. Lipari: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea. Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre la meta' della distanza tra Lipari e Salina. 7. Salina: Salina. Mare: fino alla meta' della distanza da Lipari e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. Isole Suscitane 8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro. Mare: fino alla costa sarda da Capo Pecora a Capo Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. Isole del Nord Sardegna 9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara. Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. Isole Partenopee. 10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara. - Mare: l'intero golfo di Napoli. Isole Ponziane 11. Ponza, Palmarola, Zannone. Mare: fino a 1 miglio dalla costa laziale e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano. Mare: per un raggio di 20 miglia intorno a ciascuna isola. Isole Toscane 13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo. Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta Ala e fino al confine delle acque territoriali con la Corsica. 14. Giglio: Isola del Giglio. Giannutri, Formiche di Grosseto. Mare: fino alla costa da Punta Ala all'Argentario e per un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni. 15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche della Meloria. Mare: fino al confine delle acque territoriali con la Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a Livorno. Isole del Mare Ligure 16. Arcipelago di Porto Venere: Palmaria, Tino, Tinetto. Mare: fino alla costa della punta di San Pietro all'altezza della diga foranea di La Spezia e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. Isola del lago d'Iseo 16-bis. Monte Isola.». |
| | Art. 26
Servizio di rifornimento idrico
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel libro primo, titolo III, capo II, sezione I, dopo l'articolo 22 e' aggiunto il seguente: «Art. 22-bis (Servizio di rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia). - 1. Nei casi di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 861, il servizio di rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia e' svolto mediante affidamento a idonei operatori economici con fondi del bilancio del Ministero della difesa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 19 maggio 1967, n. 378»; b) all'articolo 111, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) il concorso al rifornimento idrico delle isole minori a favore delle collettivita' e, in ordine al servizio reso con le modalita' di cui all'articolo 22-bis, lo svolgimento delle funzioni di ente esecutore di cui all'articolo 6 dell'allegato II.20 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».
Note all'art. 26: - Si riporta il testo dell'articolo 111 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: «Codice dell'ordinamento militare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 8 maggio 2010, come modificato dalla presente legge: «Art. 111 (Competenze particolari della Marina militare). - 1. Rientrano nelle competenze della Marina militare, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente: a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al di la' del limite esterno del mare territoriale e l'esercizio delle funzioni di polizia dell'alto mare demandate alle navi da guerra negli spazi marittimi internazionali dagli articoli 200 e 1235, primo comma, numero 4, del codice della navigazione e dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonche' di quelle relative alla salvaguardia dalle minacce agli spazi marittimi internazionali, ivi compreso il contrasto alla pirateria; b) il concorso ai fini di prevenzione e di contrasto del traffico dei migranti via mare, nelle acque internazionali, ai sensi dell'articolo 12, comma 9-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, oltre che nell'ambito della cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'Unione Europea coordinata dall'Agenzia istituita con il regolamento UE n. 2007/2004 del 26 ottobre 2004, gestendo il necessario dispositivo di sorveglianza marittima integrata; c) il concorso al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; d) il concorso al rifornimento idrico delle isole minori a favore delle collettivita' e, in ordine al servizio reso con le modalita' di cui all'articolo 22-bis, lo svolgimento delle funzioni di ente esecutore di cui all'articolo 6 dell'allegato II.20 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. d-bis) la regolamentazione tecnica della navigazione subacquea militare e, nel rispetto delle direttive in materia di politiche della dimensione subacquea del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, dei titoli abilitanti alla conduzione o al controllo di mezzi subacquei militari con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto; d-ter) la protezione dell'infrastruttura subacquea nazionale mediante uso della forza, nel rispetto della normativa vigente e in caso di violazione dei limiti posti dalla legge alla navigazione subacquea. A tale fine, ferme restando le competenze del Corpo della Guardia di finanza ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la Marina militare puo' ordinare ed eseguire l'ingaggio, la disabilitazione, la distruzione, il sequestro o il dirottamento in un porto dello Stato di qualsiasi mezzo intento alla distruzione, al danneggiamento o alla manomissione di condutture e cavi sottomarini che approdano nel territorio nazionale o sono di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente; d-quater) il controllo nelle acque interne nazionali, nel mare territoriale nazionale e nella piattaforma continentale nazionale, per fini di difesa militare dello Stato e, per le medesime finalita', la prevenzione della navigazione subacquea non autorizzata; d-quinquies) la cooperazione con le marine militari di Stati alleati o confinanti, nel rispetto delle direttive del Ministro della difesa, per la vigilanza delle infrastrutture subacquee. 1-bis. La Marina militare promuove le attivita' per la valorizzazione delle potenzialita' e della competitivita' del settore della subacquea nazionale, per la promozione delle connesse attivita' di ricerca e tecnico-scientifiche nonche' per il potenziamento delle innovazioni e della relativa proprieta' intellettuale. A tale fine, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy, dell'universita' e della ricerca e dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare, e' istituito e disciplinato il Polo nazionale della subacquea.». |
| | Art. 27
Autorizzazione paesaggistica in ambito portuale
1. All'articolo 143, comma 4, lettera b), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «gravemente compromesse o degradate» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle interessate da una rilevante e significativa infrastrutturazione all'interno degli ambiti portuali individuati e delimitati dai piani regolatori portuali di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,».
Note all'art. 27: - Si riporta il testo dell'articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, come modificato dalla presente legge: «Art. 143 (Piano paesaggistico). - Omissis. 4. Il piano puo' prevedere: a) la individuazione di aree soggette a tutela ai sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di interventi puo' avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della conformita' degli interventi medesimi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale; b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate, ivi comprese quelle interessate da una rilevante e significativa infrastrutturazione all'interno degli ambiti portuali individuati e delimitati dai piani regolatori portuali di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 Omissis.». |
| | Art. 28
Riutilizzo di piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse
1. All'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «e del turismo,» sono inserite le seguenti: «sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca,»; b) dopo le parole: «sono emanate le linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse al fine di assicurare la qualita' e la completezza della valutazione dei relativi impatti ambientali» sono aggiunte le seguenti: «, tenendo conto delle opportunita' connesse alle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale affidate al Ministro dell'universita' e della ricerca e degli ecosistemi marini di interesse conservazionistico che, nel periodo di funzionamento della piattaforma, si sono formati aventi quest'ultima come substrato artificiale».
Note all'art. 28: - Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 6, decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante: «Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 156 del 6 luglio 2017, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 25 (Disposizioni attuative). - Omissis. 6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono emanate le linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse al fine di assicurare la qualita' e la completezza della valutazione dei relativi impatti ambientali, tenendo conto delle opportunita' connesse alle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale affidati al Ministro dell'universita' e della ricerca e degli ecosistemi marini di interesse conservazionistico che, nel periodo di funzionamento della piattaforma, si sono formati aventi quest'ultima come substrato artificiale. Omissis.». |
| | Art. 29
Attivita' di ricerca e supporto tecnico scientifico degli enti pubblici di ricerca
1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca promuove iniziative nazionali e internazionali di ricerca volte a garantire una gestione sostenibile delle risorse marine e delle aree costiere. 2. Gli enti pubblici di ricerca nonche' gli enti di ricerca regionali e le universita' del territorio che svolgono, tra i compiti prioritari e le funzioni statutarie, attivita' di ricerca, o hanno specifiche competenze nelle materie di cui alla presente legge, possono attivare, su richiesta delle amministrazioni pubbliche competenti, nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, forme di collaborazione e di supporto per le finalita' previste dalla presente legge. Gli enti di cui al primo periodo possono fornire, sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche competenti nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e, ove onerose, con oneri a carico delle amministrazioni pubbliche richiedenti, dati, informazioni, supporto tecnico-scientifico, anche mediante le proprie infrastrutture, e formativo per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla presente legge. |
| | Art. 30
Regime previdenziale agevolato per favorire il reimbarco in caso di arresto definitivo dell'imbarcazione
1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori del settore della pesca marittima, ferma restando l'applicazione del regime previdenziale agevolato previsto per il settore della pesca, alle imprese che imbarcano sulle unita' da pesca da loro armate soggetti che hanno lavorato in mare a bordo di imbarcazioni per le quali sono state adottate le misure di arresto definitivo mediante demolizione di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, e' riconosciuto, nel limite massimo di 1,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per ognuno dei suddetti marittimi uno sgravio contributivo pari al 50 per cento degli oneri previdenziali e assistenziali dovuti per ventiquattro mesi in virtu' del pertinente regime assicurativo. Il beneficio di cui al presente comma e' concesso se lo sbarco dipende dall'arresto definitivo mediante demolizione dell'imbarcazione da pesca su cui il pescatore ha svolto il proprio lavoro per almeno novanta giorni, anche non consecutivi, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti la data di accoglimento della domanda di sostegno, e a condizione che il nuovo imbarco avvenga entro tre mesi dalla cancellazione dell'unita' da pesca demolita dai pertinenti registri tenuti dall'autorita' marittima e che, nel medesimo periodo, l'imbarco non sostituisca personale sbarcato non volontariamente o al di fuori dei casi di risoluzione di diritto di cui all'articolo 343 del codice della navigazione. 2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, e nel rispetto delle regole sulla cumulabilita' previste dalla pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Note all'art. 30: - Il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 13 luglio 2021, n. 247. - Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante: «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 «Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione; b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilita'; b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Omissis.». - Il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, 28 giugno 2014, n. L 190. - Si riporta il testo dell'articolo 343 del citato decreto 30 marzo 1942, n. 327: «Art. 343 (Casi di risoluzione di diritto del contratto). - Il contratto di arruolamento si risolve di diritto: 1. in caso di perdita totale ovvero di innavigabilita' assoluta della nave ovvero di innavigabilita' per un periodo di tempo superiore ai sessanta giorni, determinate da naufragio o da altro sinistro della navigazione, nonche' in caso di preda; 2. in caso di perdita della nazionalita' della nave; 3. in caso di vendita giudiziale della nave; 4. in caso di morte dell'arruolato; 5. quando l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non puo' riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo; 6. quando l'arruolato e' fatto prigioniero a bordo o mentre partecipa ad una spedizione in mare o in terra, per il servizio della nave; 7. in caso di cancellazione dalle matricole, di sospensione o interdizione dai titoli professionali o dalla professione marittima dell'arruolato; 8. in caso di revoca da parte dell'esercente la responsabilita' genitoriale o la tutela, del consenso alla iscrizione nelle matricole del minore di anni diciotto; 9. quando l'arruolato deve essere sbarcato per ordine dell'autorita'; 10. quando l'arruolato fuori dei casi previsti nei numeri precedenti, non assume il proprio posto a bordo, nel termine stabilito, prima della partenza della nave dal porto di arruolamento o da un porto di approdo.». |
| | Art. 31
Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca
1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, quarto comma, della legge 8 agosto 1972, n. 457, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le causali di intervento dell'integrazione salariale a beneficio dei lavoratori, nonche' modalita' e criteri di erogazione delle prestazioni. Dalle disposizioni di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Note all'art. 31: - Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, recante: «Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli», pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 218 del 23 marzo 1972: «Art. 8. Agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, e' dovuto un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della retribuzione di cui all'articolo 3. Detto trattamento e' corrisposto per la durata massima di novanta giorni nell'anno. Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo spettano gli assegni familiari a carico della relativa cassa unica. Ai fini della presente legge sono considerati operai agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di cui al primo comma e' riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonche' agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attivita' lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.». |
| | Art. 32 Modifiche al regolamento per la navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, in materia di pesca 1. Al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 254-bis, secondo comma, numero 2, la lettera a) e' abrogata; b) all'articolo 257, secondo comma, il numero 2 e' sostituito dal seguente: «2. assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate adibite alla pesca nel Mediterraneo, nel Mar Nero, nel Mar d'Azov, nel Mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il Golfo Persico e fino a Mumbai, lungo le coste africane, comprese le isole a non piu' di trecento miglia dalla costa».
Note all'art. 32: - Si riporta il testo degli articoli 254-bis e 257 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, come modificato dalla presente legge: «Art. 254-bis (Padrone marittimo di seconda classe per la pesca). - Per conseguire il titolo di padrone marittimo di seconda classe per la pesca occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i 21 anni di eta'; 3) avere conseguito la licenza di scuola media; 4) avere frequentato con esito favorevole un corso di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti autorizzati con decreto del Ministro per la marina mercantile; 5) avere effettuato almeno 3 anni di navigazione in servizio di coperta, di cui almeno 1 su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti; 6) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile. Il padrone marittimo di seconda classe per la pesca puo': 1) imbarcare come ufficiale su navi di stazza lorda non superiore a 3000 tonnellate, adibite alla pesca; 2) assumere il comando di navi adibite alla pesca: a) (abrogata); b) di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate nel Mediterraneo purche' abbia effettuato, successivamente al conseguimento del titolo, almeno un anno di navigazione in servizio di coperta in qualita' di ufficiale; c) di stazza lorda non superiore a 1000 tonnellate altre lo stretto di Gibilterra fino a Huelva e sino a capo Palmas, comprese le isole a non piu' di trecento miglia dalla costa, oltre il canale di Suez, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia, dell'India, compreso il golfo Persico, fino a Bombay, e della Africa fino a capo Guardafui, purche' abbia effettuato, successivamente al conseguimento del titolo, almeno tre anni di navigazione in servizio di coperta in qualita' di primo ufficiale, di cui almeno due su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti. Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei servizi nautici (nocchieri) e capi nocchieri di prima, seconda e terza classe, entro 5 anni dalla cessazione dal servizio permanente, possono conseguire senza esami il titolo di cui al presente articolo, sempreche' abbiano compiuto almeno 4 anni di imbarco, dei quali non meno di 1 al comando di unita' navale.». «Art. 257 (Marinaio autorizzato alla pesca). - Per conseguire il titolo di marinaio autorizzato alla pesca occorrono i seguenti requisiti: 1) essere iscritto nella prima categoria della gente di mare; 2) avere compiuto i 21 anni di eta'; 3) avere conseguito la licenza di scuola media; 4) avere effettuato 4 anni di navigazione in servizio di coperta, dei quali almeno 1 su navi adibite alla pesca; 5) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile. Il marinaio autorizzato alla pesca puo': 1) imbarcare: a) come primo ufficiale su navi di stazza lorda non superiore alle 1000 tonnellate adibite alla pesca nel Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'india, compreso il golfo Persico e fino a Bombay, lungo le coste africane, comprese le isole a non piu' di trecento miglia dalla costa, purche' abbia effettuato almeno 3 anni di imbarco in qualita' di secondo ufficiale su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti; b) come secondo ufficiale su navi di stazza lorda non superiore alle 3000 tonnellate adibite alla pesca entro i limiti di cui alla precedente lettera a), purche' abbia effettuato almeno 2 anni di navigazione in servizio di coperta su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti e almeno 2 anni al comando di navi addette alla pesca mediterranea; 2) assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate adibite alla pesca nel Mediterraneo, nel Mar Nero, nel Mar d'Azov, nel Mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il Golfo Persico e fino a Mumbai, lungo le coste africane, comprese le isole a non piu' di trecento miglia dalla costa.». |
| | Art. 33
Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette
1. All'articolo 2, comma 339, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; da un esperto designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; da un esperto designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca; da un rappresentante della Federazione italiana pesca sportiva e attivita' subacquee; da un esperto designato dalle Associazioni nazionali delle cooperative e delle imprese della pesca professionale maggiormente rappresentative e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste». 2. Agli oneri derivanti dal trattamento di missione da corrispondere al rappresentante della Federazione italiana pesca sportiva e attivita' subacquee di cui al comma 339 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, come modificato dal comma 1 del presente articolo, pari a 54.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Note all'art. 33: - Si riporta il testo del comma 339, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, come modificato dalla presente legge: «339. La commissione di riserva di cui all'articolo 28, terzo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e istituita presso l'ente cui e' delegata la gestione dell'area marina protetta, e' composta: da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzioni di presidente; da un esperto designato dalla regione territorialmente interessata, con funzioni di vice presidente; da un esperto designato d'intesa tra i comuni rivieraschi territorialmente interessati; da un esperto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un rappresentante della Capitaneria di porto nominato su proposta del reparto ambientale marino presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un esperto designato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; da un esperto designato dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un esperto designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; da un esperto designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca; da un rappresentante della Federazione italiana pesca sportiva e attivita' subacquee; da un esperto designato dalle Associazioni nazionali delle cooperative e delle imprese della pesca professionale maggiormente rappresentative e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla ricostituzione di tutte le commissioni di riserva delle aree marine protette entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.». |
| | Art. 34 Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2026, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' dei principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 13 giugno 2025, n. 91, fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 10. 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, della salute, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sullo schema di decreto legislativo e' acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono tenute a esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.
Note all'art. 34: - La direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 15 luglio 2024, serie L. - Si riporta il testo dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013: «Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). - 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione; c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246; d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi, della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni; e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato; f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili; h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi; i) e' assicurata la parita' di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.». - Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge 13 giugno 2025, n. 91, recante: «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2025: «Art. 10 (Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti). - 1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) attribuire alla competenza regionale la definizione delle modalita' con le quali condurre i procedimenti di autorizzazione o di registrazione degli impianti di allevamento nonche' la definizione delle connesse tariffe istruttorie e dei controlli, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea e fermi restando gli obblighi di informazione nei confronti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, assicurando nelle more un regime transitorio che garantisca il rispetto dei requisiti minimi richiesti dall'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2024/1785; b) introdurre, sia per gli allevamenti, sia per altre categorie di installazioni, la possibilita', prevista dall'articolo 6 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, di emanare requisiti generali vincolanti, in modo da sostituire i procedimenti di rilascio, modifica e rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale con una presa d'atto di conformita', modificando e integrando a tal fine le vigenti disposizioni in materia, ferma restando la disciplina riguardante le procedure di riesame e di controllo; c) assicurare l'efficace partecipazione dell'Italia alle attivita' di scambio di informazioni tecniche previste dalla direttiva (UE) 2024/1785 e, in particolare, alle attivita' del centro di innovazione per la trasformazione e le emissioni industriali (INCITE), previsto dall'articolo 27-bis della direttiva 2010/75/UE; d) assicurare che la singola autorizzazione contribuisca al raggiungimento dell'obiettivo di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel loro complesso a scala comunitaria, anche nel caso in cui non possa da sola garantire il suo conseguimento a scala locale, individuando a tal fine le procedure e gli strumenti, per quanto possibile valorizzando quelli gia' esistenti, nonche' le eventuali risorse finanziarie occorrenti, da porre a carico dei gestori mediante le previste tariffe, attraverso le quali le autorita' sanitarie possono contribuire efficacemente all'individuazione delle migliori tecniche disponibili e, sia in fase previsionale, sia in fase di controllo, delle eventuali criticita' sanitarie che rendono necessario, in particolari contesti, condizionare l'esercizio al raggiungimento di prestazioni ambientali particolarmente ambiziose; e) riordinare le procedure autorizzative per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali alla luce degli sviluppi della disciplina in materia di procedimento amministrativo, in particolare garantendo il coinvolgimento nella fase decisoria dei soli soggetti aventi titolo a esprimere atti di assenso necessari, evitando la duplicazione di oneri informativi e rinviando alle sedi opportune, senza effetti sul procedimento, la definizione o l'aggiornamento del quadro prescrittivo non sostituito dall'autorizzazione; f) chiarire come le disposizioni vigenti in materia di risarcimento e indennizzo siano applicabili in caso di violazione delle prescrizioni autorizzative che determina un danno sanitario, ove necessario integrando tali disposizioni al fine di renderle coerenti con la pertinente disciplina dell'Unione europea, chiarendo altresi' quale sia il soggetto pubblico titolato ad accertare la violazione e introducendo specifiche disposizioni volte a evitare plurimi indennizzi a fronte del medesimo evento dannoso; g) riordinare le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, i criteri di presentazione delle relazioni di riferimento di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure autorizzative riguardanti interventi che comportano una significativa modifica delle migliori tecniche disponibili di riferimento, nonche' le competenze del tavolo di coordinamento previsto dall'articolo 29-quinquies del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla luce della disciplina in materia di interpello ambientale; h) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravita' della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2024/1785, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo altresi' strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere; i) apportare alla normativa vigente ogni ulteriore modifica e integrazione al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni incompatibili. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera c), pari a euro 300.000 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. 4. Dall'attuazione dei criteri di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), h) e i), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997: «Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato - regioni. 2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali (( nella materia di rispettiva competenza )); ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». |
| | Art. 35
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, ad eccezione degli articoli 30 e 33, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle relative disposizioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. |
| | Art. 36 Modifiche alla legge 14 giugno 2021, n. 91, recante l'istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale 1. All'articolo 2, comma 1, della legge 14 giugno 2021, n. 91, le parole: «i diritti sovrani» sono sostituite dalle seguenti: «i diritti sovrani, la giurisdizione e gli altri diritti».
Note all'art. 36: - Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 14 giugno 2021, n. 91, recante: «Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 23 giugno 2021, come modificato dalla presente legge: «Art 2 (Applicazione della normativa all'interno della zona economica esclusiva). - 1. All'interno della zona economica esclusiva istituita ai sensi dell'articolo 1 l'Italia esercita i diritti sovrani, la giurisdizione e gli altri diritti attribuiti dalle norme internazionali vigenti.». |
| | Art. 37
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 maggio 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Visto, il Guardasigilli: Nordio |
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