Gazzetta n. 106 del 9 maggio 2026 (vai al sommario)
LEGGE 7 maggio 2026, n. 70
Valorizzazione della risorsa mare.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Comitato interministeriale per le politiche del mare

1. All'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, alinea, le parole: «cadenza triennale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza quadriennale»;
b) al comma 3, lettera c), dopo le parole: «sviluppo del sistema portuale» sono inserite le seguenti: «, ivi compresa la valorizzazione della navigazione commerciale e del diporto nautico»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Al fine di garantire il coordinamento degli indirizzi strategici delle politiche del mare, il Comitato promuove il concerto dei Ministri che lo compongono in relazione agli atti amministrativi di attuazione del Piano del mare di cui al comma 3 per i quali la legislazione vigente prevede il concerto di due o piu' Ministri. A tali fini, il concerto puo' essere espresso dai Ministri nell'ambito di una riunione del CIPOM, appositamente convocata su richiesta del Ministro procedente, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta, in cui sia posto all'ordine del giorno lo schema di atto amministrativo da sottoporre a concerto.
3-ter. Gli schemi di regolamento di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, predisposti in attuazione del Piano del mare di cui al comma 3 del presente articolo, sono trasmessi al CIPOM ai fini del monitoraggio di cui al comma 9. Il CIPOM, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, puo' esprimere un parere non vincolante sulla coerenza tra la disciplina recata nello schema di regolamento sottoposto a parere e gli indirizzi strategici contenuti nel piano del mare»;
d) al comma 4, dopo le parole: «della cultura» sono inserite le seguenti: «, dell'universita' e della ricerca»;
e) al comma 8, le parole: «cadenza triennale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza quadriennale»;
f) al comma 9, la parola: «annualmente» e' sostituita dalle seguenti: «con cadenza biennale».

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura della disposizione di legge modificata o alle quali
e' operato il rinvio e della quale restano invariati il
valore e l'efficacia.
Per gli atti dell'Unione Europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del
decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante:
«"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri", convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2023, come modificato
dalla presente legge:
«Art.12 (Funzioni in materia di coordinamento delle
politiche del mare e istituzione del Comitato
interministeriale per le politiche del mare). - 1. Al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo l'articolo
4 e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis (Politiche del mare e istituzione del
Comitato interministeriale per le politiche del mare). - 1.
Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina,
indirizza e promuove l'azione del Governo con riferimento
alle politiche del mare.".
2. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche
del mare (CIPOM), con il compito di assicurare, ferme
restando le competenze delle singole amministrazioni, il
coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici
delle politiche del mare.
3. Il Comitato provvede alla elaborazione e
approvazione del Piano del mare, con cadenza quadriennale,
contenente gli indirizzi strategici in materia di:
a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal
punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico;
b) valorizzazione economica del mare con
particolare riferimento all'archeologia subacquea, al
turismo, alle iniziative a favore della pesca e
dell'acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse
energetiche;
c) valorizzazione delle vie del mare e sviluppo
del sistema portuale, ivi compresa la valorizzazione della
navigazione commerciale e del diporto nautico;
d) promozione e coordinamento delle politiche
volte al miglioramento della continuita' territoriale da e
per le isole, al superamento degli svantaggi derivanti
dalla condizione insulare e alla valorizzazione delle
economie delle isole minori;
e) promozione del sistema-mare nazionale a
livello internazionale, in coerenza con le linee di
indirizzo strategico in materia di promozione e
internazionalizzazione delle imprese italiane;
f) valorizzazione del demanio marittimo, con
particolare riferimento alle concessioni demaniali
marittime per finalita' turistico-ricreative.
3-bis. Al fine di garantire il coordinamento degli
indirizzi strategici delle politiche del mare, il Comitato
promuove il concerto dei Ministri che lo compongono in
relazione agli atti amministrativi di attuazione del Piano
del mare di cui al comma 3 per i quali la legislazione
vigente prevede il concerto di due o piu' Ministri. A tali
fini, il concerto puo' essere espresso dai Ministri
nell'ambito di una riunione del CIPOM, appositamente
convocata su richiesta del Ministro procedente, entro il
termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta,
in cui sia posto all'ordine del giorno lo schema di atto
amministrativo da sottoporre a concerto.
3-ter. Gli schemi di regolamento di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, predisposti in attuazione del Piano del mare di cui al
comma 3 del presente articolo, sono trasmessi al CIPOM ai
fini del monitoraggio di cui al comma 9. Il CIPOM, entro
trenta giorni dal ricevimento della richiesta, puo'
esprimere un parere non vincolante sulla coerenza tra la
disciplina recata nello schema di regolamento sottoposto a
parere e gli indirizzi strategici contenuti nel piano del
mare.
4. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per le
politiche del mare, ove nominato, ed e' composto dalle
Autorita' delegate per le politiche europee, le politiche
di coesione e il coordinamento del PNRR, ove nominate, e
dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della difesa, dell'economia e delle
finanze, delle imprese e del made in Italy,
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle
infrastrutture e dei trasporti, della cultura,
dell'universita' e della ricerca e del turismo e per gli
affari regionali e le autonomie. Alle riunioni del Comitato
partecipano gli altri Ministri aventi competenza nelle
materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del
giorno. I Ministri possono delegare a partecipare un vice
Ministro o un Sottosegretario di Stato.
5. Alle riunioni del CIPOM, quando si trattano
materie che interessano le regioni e le province autonome,
partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome o un presidente di regione o di
provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi
ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente
dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Puo' essere
invitato a partecipare alle riunioni del Comitato, con
funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile
alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e
delle questioni trattate. Ai componenti e ai partecipanti
alle riunioni del Comitato non spettano compensi, gettoni
di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o del Ministro delegato per le politiche del
mare, ove nominato, e' adottato il regolamento interno del
Comitato, che ne disciplina il funzionamento.
7. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina
l'ordine del giorno, ne definisce le modalita' di
funzionamento e ne cura le attivita' propedeutiche e
funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione
delle deliberazioni. Il CIPOM garantisce adeguata
pubblicita' ai propri lavori.
8. Il Piano del mare, approvato dal CIPOM con
cadenza quadriennale, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e costituisce
riferimento per gli strumenti di pianificazione di settore.
9. Il CIPOM monitora l'attuazione del Piano, lo
aggiorna con cadenza biennale in funzione degli obiettivi
conseguiti e delle priorita' indicate anche in sede europea
e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli
e ritardi.
10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un
Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31
maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di
attuazione del Piano.
11. La Presidenza del Consiglio dei ministri
assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attivita'
del Comitato, anche mediante il ricorso ad esperti ai sensi
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
 
Allegato 1

(Articolo 7, comma 1)


Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, recante
attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per
la pianificazione dello spazio marittimo
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri» e dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «del Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri,»;
b) al secondo periodo, le parole: «da un rappresentante del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «dal rappresentante del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto
legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, recante: «Attuazione
della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la
pianificazione dello spazio marittimo», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2016, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Tavolo interministeriale di coordinamento).
- 1. Allo scopo di definire il processo di pianificazione
degli usi e delle attivita' afferenti lo spazio marittimo
e' costituito un Tavolo interministeriale di coordinamento
sulla pianificazione dello spazio marittimo, di seguito
denominato Tavolo interministeriale di coordinamento,
presso il Dipartimento per le politiche del mare della
Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui fanno parte
un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri:
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo
economico, delle politiche agricole, alimentari e
forestali, dell'ambiente e della tutela del mare e del
territorio, dei beni culturali e delle attivita' culturali
e del turismo, della difesa, dell'istruzione e della
ricerca scientifica, della salute, del lavoro e delle
politiche sociali, dell'economia e delle finanze, del
Dipartimento per gli affari europei della Presidenza del
Consiglio dei ministri, del Dipartimento per le politiche
del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri, del
Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo
sport della presidenza del Consiglio dei ministri e
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il tavolo e'
presieduto dal rappresentante del Dipartimento per le
politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Ai componenti del Tavolo interministeriale non
spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o
altri emolumenti comunque denominati.
2. Il Tavolo interministeriale di coordinamento,
sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle
Autorita' di sistema portuale, definisce per ogni
sottoregione marina le linee guida contenenti gli indirizzi
e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione
dello spazio marittimo e l'individuazione delle aree
marittime di riferimento, nonche' di quelle terrestri
rilevanti per le interazioni terra-mare.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le linee guida di cui al comma 2 sono
approvate con decreto del presidente del Consiglio dei
ministri, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.».
 
Art. 3

Istituzione della zona contigua

1. In conformita' a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, e' autorizzata l'istituzione della zona contigua.
2. All'istituzione della zona contigua si provvede, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le politiche del mare e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, da notificare agli Stati il cui territorio e' adiacente al territorio dell'Italia o lo fronteggia.

Note all'art. 3:
- La legge 2 dicembre 1994, n. 689, recante: «Ratifica
ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a
Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di
applicazione della parte XI della convenzione stessa, con
allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 1994.
 
Art. 4

Estensione della zona contigua

1. La zona contigua non puo' estendersi oltre 24 miglia marine dalla linea di base da cui si misura la larghezza del mare territoriale.
2. Se l'estensione della zona contigua puo' sovrapporsi a spazi marittimi di un altro Stato, la linea esterna della zona contigua e' definita mediante accordi con gli Stati interessati, soggetti alla procedura di autorizzazione alla ratifica prevista dall'articolo 80 della Costituzione. Fino alla data di entrata in vigore di tali accordi, i limiti esterni della zona contigua sono stabiliti in modo da non compromettere o ostacolare l'accordo finale.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 80 della
Costituzione della Repubblica Italiana:
«Art. 80
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei
trattati internazionali che sono di natura politica, o
prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni del territorio od oneri alle finanze o
modificazioni di leggi».
 
Art. 5

Esercizio dei diritti nella zona contigua

1. Nella zona contigua l'Italia puo' esercitare i diritti attribuiti dalle norme internazionali vigenti, inclusi quelli relativi all'espletamento dei controlli necessari al fine di:
a) prevenire le violazioni delle disposizioni in materia doganale, fiscale, sanitaria, o di immigrazione nel territorio, nelle acque interne o nel mare territoriale italiani;
b) punire le violazioni delle disposizioni di cui alla lettera a), commesse nel territorio, nelle acque interne o nel mare territoriale;
c) assicurare la tutela del patrimonio culturale subacqueo con le modalita' e nei limiti previsti dal diritto internazionale vigente.
2. I controlli di cui al comma 1 sono svolti nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di settore e nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito per i settori ivi indicati.
 
Art. 6

Diritti degli altri Stati all'interno della zona contigua

1. L'istituzione della zona contigua non compromette l'esercizio, in conformita' a quanto previsto dal diritto internazionale generale e pattizio, delle liberta' di navigazione, di sorvolo e di posa in opera di condotte e di cavi sottomarini, nonche' degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti.
 
Art. 7

Linee di base

1. Al fine di tenere conto della mutata morfologia costiera, in attuazione delle disposizioni degli articoli 7, 9 e 10 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689, considerato il sistema di riferimento ETRS89, ai sensi di quanto stabilito dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 10 novembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2012, recante l'adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale, le linee di base diritte e le linee di base di chiusura delle baie naturali e storiche, rilevanti per la misurazione dell'estensione del mare territoriale italiano, sono tracciate secondo quanto indicato dall'elenco delle coordinate geografiche dei punti di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente legge. Qualora non siano tracciate le linee di base diritte, le linee di base si intendono normali, come rappresentate sulla cartografia ufficiale dello Stato in vigore.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, e' abrogato.
3. Le carte nautiche indicanti le linee di base del mare territoriale italiano, unitamente alla lista delle coordinate geografiche dei punti per i quali passano le dette linee, sono affisse a cura delle autorita' marittime in tutti i porti e gli approdi della Repubblica.

Note all'art. 7:
- Per i riferimenti alla legge 2 dicembre 1994, n. 689
si vedono le note all'articolo 3.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1977, n. 816, recante: «Norme regolamentari relative
all'applicazione della legge 8 dicembre 1961, n. 1658, con
la quale e' stata autorizzata l'adesione alla convenzione
sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a
Ginevra il 29 aprile 1958, ed e' stata data esecuzione alla
medesima», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre
1977, n. 305 e' abrogato dalla presente legge.
 
Art. 8

Ambito di applicazione e finalita'

1. Il presente capo stabilisce i requisiti e i principi fondamentali per l'esercizio dell'attivita' dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, che forniscono servizi connessi all'attivita' subacquea a scopo ricreativo. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente capo le attivita' sportive subacquee di tipo agonistico, le attivita' di protezione civile, nonche' le immersioni scientifiche e professionali effettuate da enti di ricerca, universita', istituzioni scientifiche, pubbliche o private, e soggetti da essi incaricati. E' fatta salva l'applicazione delle norme nazionali e internazionali, nonche' delle procedure internazionalmente riconosciute e consolidate, in materia di attivita' subacquee rivolte alle persone con disabilita'.
2. Le regioni disciplinano le professioni del turismo subacqueo nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal presente capo.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
4. La Repubblica tutela e valorizza l'attivita' subacquea a scopo ricreativo, quale attivita' in grado di coniugare la scoperta dei fondali marini, lacustri e fluviali con la promozione del patrimonio culturale e naturale sommerso, assicurando la salvaguardia e la conservazione dei relativi ecosistemi.
5. Il presente capo mira a promuovere l'attivita' subacquea a scopo ricreativo come strumento di sviluppo sostenibile, a favorire la destagionalizzazione, generando benefici economici e sociali, a garantire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio naturale, biologico, archeologico e culturale sommerso, anche attraverso la cooperazione tra enti e soggetti competenti, ad assicurare la protezione e la conservazione degli ecosistemi marini, lacustri e fluviali, prevenendo i danni ambientali derivanti dalle attivita' subacquee, e a promuovere l'adozione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative, coerenti con gli indirizzi nazionali in materia di sicurezza, tutela ambientale e valorizzazione sostenibile della risorsa mare.
 
Art. 9

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) «attivita' subacquea a scopo ricreativo»: l'attivita' ecosostenibile, svolta autonomamente o mediante centri di immersione e di addestramento, finalizzata all'addestramento e allo svolgimento di escursioni subacquee libere o guidate, che prevede l'esplorazione e l'osservazione dei fondali marini, lacustri e fluviali, mediante l'immersione subacquea;
b) «brevetto subacqueo»: un attestato di abilitazione all'immersione subacquea, richiesto da un istruttore subacqueo e rilasciato, in Italia o all'estero, da un'organizzazione didattica per le attivita' subacquee di cui alla lettera e), oppure internazionalmente riconosciuta;
c) «istruttore subacqueo»: colui che, in possesso del corrispondente brevetto rilasciato dall'organizzazione didattica per le attivita' subacquee di cui alla lettera e), insegna attivita' subacquee a scopo ricreativo, anche in modo non esclusivo o non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone, e le tecniche dell'immersione subacquea, in tutti i suoi livelli e specializzazioni, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;
d) «guida subacquea»: colui che, in possesso del corrispondente brevetto, accompagna in immersioni subacquee a scopo ricreativo singoli o gruppi di persone in possesso di brevetto, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;
e) «organizzazione didattica per le attivita' subacquee nel settore turistico e ricreativo»: federazione, confederazione, agenzia didattica, nazionale o estera, che ha come oggetto sociale principale, ancorche' non esclusivo, l'attivita' di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello iniziale a quello di istruttore subacqueo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;
f) «centro di immersione e di addestramento subacqueo»: l'impresa o l'organizzazione senza scopo di lucro che dispone di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale per offrire servizi specializzati, attraverso il supporto alla pratica e all'apprendimento dell'attivita' subacquea a scopo ricreativo, nel rispetto delle norme UNI EN ISO vigenti e delle altre normative applicabili;
g) «zona di interesse turistico subacqueo»: un'area marina, lacustre o fluviale caratterizzata da particolari peculiarita' naturali, biologiche, archeologiche e culturali che ne giustificano la tutela e la promozione.
 
Art. 10

Immersione subacquea

1. Le attivita' di immersione subacquea sono svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione ambientale e tutela del patrimonio culturale e delle norme dell'UNI, del CEI o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea. I subacquei non devono arrecare danno agli habitat naturali e alle specie protette. E' fatta salva la facolta' per il Ministero della cultura, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di dettare le prescrizioni necessarie alla tutela del patrimonio culturale sommerso in relazione alla fruizione turistica dello stesso o di interdire la fruizione turistica di aree archeologiche sommerse ove questa non sia compatibile con le esigenze della tutela.
2. E' vietato asportare, maneggiare o alimentare la fauna e la flora marina. Coloro che svolgono attivita' subacquea a scopo ricreativo sono tenuti al rispetto di specifiche linee guida finalizzate a ridurre al minimo la perturbazione della fauna e della flora marina e garantirne la conservazione. Tali linee guida sono definite dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
3. Le immersioni subacquee con apparecchi di respirazione ausiliaria, svolte da privati e dai soggetti di cui agli articoli 11, 12 e 13 della presente legge, svolte con o senza il supporto di unita' di appoggio, sono soggette alle disposizioni del presente capo e alla vigente normativa di settore, ivi compresi gli articoli 90 e 91 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146. Le immersioni subacquee di cui al primo periodo devono essere svolte in un numero minimo di due persone.
4. I soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c), d), e) e f), e all'articolo 13 devono garantire la sicurezza degli utenti durante le attivita' subacquee, fornendo adeguata assistenza e supervisione, e sono tenuti a sensibilizzare gli stessi in merito alla fragilita' degli ecosistemi marini e all'importanza della loro conservazione, fornendo informazioni dettagliate al riguardo.
5. Al fine di migliorare la sicurezza delle attivita' subacquee a scopo ricreativo e addestrativo, possono essere utilizzati sistemi di comunicazione e monitoraggio subacqueo, anche wireless, conformemente alle norme in materia di tutela ambientale.
6. Le unita' da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi a una distanza non inferiore a 100 metri dai segnali di posizionamento del subacqueo.

Note all'art. 10:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
recante: «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio
2004.
- Si riporta il testo degli articoli 90 e 91 del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
29 luglio 2008, n. 146, recante: «Regolamento di attuazione
dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante il codice della nautica da diporto»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre
2008:
«Art. 90 (Mezzi di salvataggio e dotazioni di
sicurezza). - 1. Le unita' da diporto impiegate come unita'
appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o
ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e
collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati
nell'allegato V, issano in un punto ben visibile una
bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad
una distanza non inferiore a trecento metri, di dimensioni
non inferiori a 45 centimetri di altezza e 70 centimetri di
lunghezza, permanentemente spiegata e devono avere a bordo
le seguenti dotazioni supplementari:
a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni
cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e
dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna,
di una luce subacquea stroboscopica;
b) in caso di immersioni che prevedono soste di
decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di
riserva di cui alla lettera a), e' richiesta una stazione
di decompressione. La stazione e' dotata di un sistema di
erogazione di gas respirabile in grado di garantire
l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad
ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
c) un'unita' per la somministrazione di ossigeno
con caratteristiche conformi alla norma UNI EN ISO 24803:
2018;
d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla
tabella A allegata al decreto del Ministero della sanita'
25 maggio 1988, n. 279, e una maschera di insufflazione,
indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche
(VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione
effettivamente svolta.
2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o
ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata
al primo soccorso subacqueo.».
«Art. 91 (Segnalazione). - "1. Il subacqueo in
immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante
recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca,
visibile ad una distanza non inferiore a trecento metri, di
dimensioni non inferiori a 45 centimetri di altezza e 70
centimetri di lunghezza. Se l'immersione avviene oltre i
trecento metri dalla costa, il subacqueo ha l'obbligo di
essere assistito da un'unita' di appoggio con presenza a
bordo di una persona pronta ad intervenire in caso di
emergenza.
2. In caso di immersione notturna, le segnalazioni di
cui all'articolo 90, comma 1 e al comma 1 del presente
articolo sono costituite da una luce lampeggiante gialla
visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non
inferiore a trecento metri.
3. In caso di piu' subacquei in immersione, e'
sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo e' dotato di un
pedagno o pallone di superficie gonfiabile
autoraddrizzante, di colore ben visibile e munito di sagola
di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in
superficie, in caso di separazione dal gruppo.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il
subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri
dalla verticale delle segnalazioni di cui ai commi 1 e 2.
5. Le unita' da diporto, da traffico o da pesca in
transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai
cento metri dalle segnalazioni di posizionamento del
subacqueo.».
 
Art. 11

Esercizio dell'attivita' di istruttore subacqueo
e di guida subacquea

1. L'attivita' di istruttore subacqueo e di guida subacquea puo' essere svolta in tutto il territorio nazionale:
a) nei centri di immersione e di addestramento subacqueo;
b) presso le organizzazioni senza scopo di lucro;
c) in modo autonomo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attivita', gli istruttori subacquei e le guide subacquee devono possedere i seguenti requisiti:
a) maggiore eta';
b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero, per cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, il possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformita' alla normativa nazionale in materia di immigrazione;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) fermo restando quanto previsto al comma 3, possesso del brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, da un'organizzazione didattica subacquea;
e) copertura assicurativa individuale, mediante polizza di assicurazione per la responsabilita' civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento dell'attivita'; sono valide a tale fine anche le polizze cumulative stipulate dal centro di immersione e di addestramento subacqueo o dalle associazioni od organizzazioni presso cui l'istruttore subacqueo o la guida subacquea esercita la propria attivita', purche' sia provato il rapporto di collaborazione;
f) copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori, inclusi coloro che svolgano attivita' di istruttore subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle attivita' svolte;
g) certificato medico, in corso di validita', rilasciato con oneri a carico del richiedente ai sensi del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.
3. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento delle professioni di cui al presente articolo in conformita' alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attivita' in Italia:
a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi del titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera in applicazione del titolo III del citato decreto legislativo n. 206 del 2007.
4. I soggetti di cui al presente articolo hanno l'obbligo di provvedere alla regolare manutenzione delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprieta' in conformita' alla normativa vigente e di tenere un registro nel quale sono annotati i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione degli stessi. Con provvedimento dell'autorita' politica delegata per le politiche del mare, di concerto con il Ministro del turismo, sono stabiliti i dettagli tecnici e le modalita' inerenti al sistema di certificazione delle attivita' di collaudo e di manutenzione e all'esercizio delle funzioni di controllo.
5. L'istruttore subacqueo puo' svolgere anche l'attivita' di guida subacquea.

Note all'art. 11:
- Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
recante: «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007.
 
Art. 12

Esercizio dell'attivita' di centro di immersione
e di addestramento subacqueo

1. L'esercizio dell'attivita' dei centri di immersione e di addestramento subacqueo e' subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, mediante presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
b) partita IVA;
c) disponibilita' di una sede per lo svolgimento delle attivita' teoriche;
d) disponibilita' di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
e) disponibilita' di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonche' di personale addestrato al primo soccorso;
f) stipulazione di una polizza di assicurazione per la responsabilita' civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento dell'attivita';
g) copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori, inclusi coloro che svolgano attivita' di istruttore subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle attivita' svolte.
2. I centri di immersione e di addestramento subacqueo, nell'esercizio della propria attivita', devono avvalersi di istruttori subacquei e di guide subacquee in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11.
3. Il responsabile del centro di immersione e di addestramento subacqueo, o un suo incaricato, prima che abbia inizio l'immersione, verifica e annota in apposito registro:
a) gli estremi del brevetto posseduto da ciascuno dei partecipanti all'immersione;
b) l'orario d'inizio dell'immersione;
c) il nominativo della guida o dell'istruttore incaricati di guidare le persone nelle diverse fasi dell'immersione.
4. Al termine dell'immersione il responsabile del centro di immersione e di addestramento subacqueo, o un suo incaricato, annota inoltre:
a) l'orario di fine dell'immersione;
b) la profondita' massima raggiunta;
c) il tipo di autorespiratore impiegato e la miscela respiratoria utilizzata.
5. Le informazioni di cui ai commi 3 e 4 sono conservate, a cura del centro di immersione e di addestramento subacqueo, per un periodo di almeno sei mesi e messe a disposizione delle autorita' competenti nel caso di accertamenti amministrativi o penali.
6. Il numero massimo di partecipanti simultanei all'immersione svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida subacquea e' di sei subacquei per ogni istruttore o guida.
7. Nell'immersione svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida subacquea, i partecipanti si devono attenere alle procedure di sicurezza pianificate dalla guida, la quale opera nel rispetto dei limiti previsti dai brevetti posseduti dai partecipanti e in osservanza della vigente normativa di settore.
8. Il subacqueo deve essere dotato di brevetto rilasciato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b), nonche' di libretto delle immersioni, nel quale devono essere annotati, anche in formato digitale:
a) le generalita' del subacqueo;
b) il tipo di brevetto posseduto;
c) la data dell'immersione;
d) la localita' dell'immersione;
e) l'orario di inizio dell'immersione;
f) l'orario di fine dell'immersione;
g) il tipo di autorespiratore impiegato;
h) la miscela respiratoria utilizzata;
i) la profondita' massima programmata;
l) la profondita' massima raggiunta;
m) la denominazione del centro di immersione e di addestramento subacqueo;
n) le generalita' dell'istruttore subacqueo o della guida subacquea responsabile dell'immersione;
o) la firma del soggetto di cui alla lettera n).
9. Ai natanti e alle unita' di appoggio alle immersioni subacquee, anche con riguardo alle dimensioni dell'unita' e alla relativa dotazione dei dispositivi di sicurezza, nonche' al personale di bordo si applicano le disposizioni del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e dei relativi decreti attuativi. Il contenuto della cassetta di primo soccorso e' disponibile a bordo dell'imbarcazione e deve essere conforme alle prescrizioni della tabella D di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 10 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2022. Il personale incaricato della guida dell'unita' impiegata come unita' di appoggio per il trasferimento al luogo dell'immersione svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida subacquea deve essere a bordo dell'unita' per tutta la durata dell'immersione.
10. Il centro di immersione e di addestramento subacqueo deve apporre le indicazioni dei recapiti da contattare per gli interventi di emergenza in luogo visibile a tutti.
11. I centri di immersione e di addestramento di cui al presente articolo sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 11, comma 4.

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7, recante: «Misure urgenti per la
tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove
imprese, la valorizzazione dell'istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile
2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
2007, n. 40:
«Art. 9 (Comunicazione unica per la nascita
dell'impresa). - 1. Ai fini dell'avvio dell'attivita'
d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro
delle imprese, per via telematica o su supporto informatico
la comunicazione unica per gli adempimenti di cui al
presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di
tutti gli adempimenti amministrativi previsti per
l'iscrizione al registro delle imprese ed ai fini
previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il
decreto di cui al comma 7, secondo periodo, nonche' per
l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese
contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce
titolo per l'immediato avvio dell'attivita'
imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e
da' notizia alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta
presentazione della comunicazione unica.
4. Le amministrazioni competenti comunicano
all'interessato e all'ufficio del registro delle imprese,
per via telematica, immediatamente il codice fiscale e la
partita IVA ed entro i successivi quattro giorni gli
ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni
registrate.
5. La procedura di cui al presente articolo si
applica anche in caso di modifiche o cessazione
dell'attivita' d'impresa.
6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti
amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in
formato elettronico e trasmessi per via telematica. A tale
fine le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le
associazioni imprenditoriali, il necessario supporto
tecnico ai soggetti privati interessati.
7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo
economico, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, di concerto con i Ministri per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e
delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, e'
individuato il modello di comunicazione unica di cui al
presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e
del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi
dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate le regole tecniche per
l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo, le modalita' di presentazione da parte degli
interessati e quelle per l'immediato trasferimento
telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate,
anche ai fini dei necessari controlli.
8. La disciplina di cui al presente articolo trova
applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono
abrogati l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, e successive modificazioni, e l'articolo 1
del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma
restando la facolta' degli interessati, per i primi sei
mesi di applicazione della nuova disciplina, di presentare
alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al
presente articolo secondo la normativa previgente.
10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo
telematico da parte delle imprese individuali,
relativamente agli atti di cui al presente articolo, la
misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma
1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita
dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e
successive modificazioni, e' rideterminata, garantendo
comunque l'invarianza del gettito, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.».
- Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
recante: «Codice della nautica da diporto ed attuazione
della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della
legge 8 luglio 2003, n. 172» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2005.
 
Art. 13

Organizzazioni senza scopo di lucro

1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di centro di immersione e di addestramento subacqueo, le organizzazioni senza scopo di lucro devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) atto costitutivo registrato e statuto;
b) codice fiscale;
c) disponibilita' di una sede per lo svolgimento delle attivita' teoriche;
d) disponibilita' di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
e) disponibilita' di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonche' di personale addestrato al primo soccorso;
f) stipulazione di una polizza di assicurazione per la responsabilita' civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento dell'attivita';
g) copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori, inclusi coloro che svolgano attivita' di istruttore subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle attivita' svolte.
2. Le organizzazioni senza scopo di lucro, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 12.
 
Art. 14

Zone di interesse turistico subacqueo

1. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con l'autorita' politica delegata per le politiche del mare, ove nominata, e con i Ministri della cultura, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle more dell'adozione di disposizioni organiche che definiscano la pianificazione degli spazi marittimi, con attenzione anche alle aree costiere delle isole minori, sono individuate, in conformita' alla pianificazione degli spazi marittimi vigente e in coerenza con la pianificazione paesaggistica e territoriale regionale, le zone di interesse turistico subacqueo, in base ai seguenti criteri:
a) «sicurezza»: presenza di condizioni ambientali favorevoli per le immersioni, tenendo conto di fattori come l'esistenza di correnti, la visibilita' subacquea, la profondita' delle acque e la disponibilita' di infrastrutture di soccorso e di monitoraggio;
b) «rilevanza paesaggistica e faunistica»: presenza di habitat marini con caratteristiche naturali particolarmente suggestive, ricchi di fauna marina diversificata e idonei all'osservazione delle diverse specie marine in ambienti naturali, ivi incluse le acque marine delle isole minori;
c) «rilevanza archeologica»: presenza di siti sommersi di particolare interesse storico e culturale, inclusi relitti di navi, strutture portuali antiche, reperti archeologici e altre testimonianze del passato che contribuiscono alla conoscenza del patrimonio subacqueo;
d) «rilevanza culturale»: presenza di aree subacquee legate a tradizioni locali o percorsi tematici, che promuovono e valorizzano il patrimonio storico-culturale sommerso.
2. Al fine di valorizzare le aree marine, lacustri e fluviali caratterizzate da particolari peculiarita' naturali, biologiche, archeologiche e culturali, il Ministero del turismo promuove, ferma restando la possibilita' di svolgere immersioni private ove consentite, lo sviluppo di itinerari subacquei da parte dei centri di immersione e di addestramento subacqueo nelle zone di interesse turistico subacqueo individuate ai sensi del comma 1.
3. Per garantire la tutela e la valorizzazione delle zone di interesse turistico subacqueo nel corso del tempo, i centri di immersione e di addestramento subacqueo possono prestare supporto ai competenti uffici del Ministero della cultura al fine di tracciare, monitorare e verificare la consistenza dei siti di interesse turistico subacqueo.
4. Nell'ambito delle attivita' di monitoraggio e valorizzazione delle zone di interesse turistico subacqueo svolte in regime privatistico dai centri di immersione e di addestramento subacqueo possono essere utilizzati strumenti digitali avanzati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alle norme in materia di tutela ambientale.
5. Il Ministro del turismo, sentita l'autorita' politica delegata per le politiche del mare, promuove la cooperazione internazionale nel campo dell'attivita' subacquea a scopo ricreativo, favorendo la condivisione di buone pratiche, esperienze e conoscenze tecniche tra Paesi che ospitano aree marine, lacustri e fluviali di interesse turistico. Il Ministro del turismo, sentiti l'autorita' politica delegata per le politiche del mare, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, puo' stipulare accordi di gemellaggio con altri Paesi, al fine di incentivare scambi culturali, scientifici e formativi all'interno di zone di interesse turistico subacqueo.
 
Art. 15

Sanzioni

1. L'esercizio dell'attivita' di istruttore subacqueo o di guida subacquea in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 12.000.
2. L'esercizio dell'attivita' di centro di immersione e di addestramento subacqueo, anche da parte delle organizzazioni senza scopo di lucro, in assenza dei requisiti previsti dagli articoli 12 e 13 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 12.000.
3. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000.
4. In caso di reiterazione delle infrazioni di cui ai commi 2 e 3 e' disposta la sospensione dell'attivita' fino a sei mesi, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria.
5. La violazione della disposizione di cui all'articolo 12, comma 8, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.500.
6. La violazione delle disposizioni del presente articolo e' accertata dai funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
7. Per l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni degli articoli 11 e 12, l'autorita' competente e' individuata dalla regione nel cui territorio le medesime sono state accertate, nell'ambito delle proprie articolazioni o in altro ente da essa delegato, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti alla regione di cui al primo periodo.
8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle sanzioni di cui al presente articolo, si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Le sanzioni previste dal presente articolo non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o sia punibile con una piu' grave sanzione amministrativa prevista dalla normativa statale o regionale.

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo degli articoli 11 e 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al
sistema penale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 329
del 30 novembre 1981:
«Art. 11 (Criteri per l'applicazione delle sanzioni
ammnistrative pecuniarie). - Nella determinazione della
sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra
un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione
delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla
gravita' della violazione, all'opera svolta dall'agente per
la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonche' alla personalita' dello stesso e alle
sue condizioni economiche.».
«Art. 17 (Obbligo del rapporto). - "Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto
relativo alle violazioni previste dal testo unico delle
norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal
testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio
decreto 8 dicembre 1933, numero 1740, e dalla legge 20
giugno 1935, numero 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli
altri casi, per le funzioni amministrative ad esse
delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale
competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al
sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente
informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente
della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati
gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel
primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti
abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative alla esecuzione del
sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.».
 
Art. 16
Modifiche al codice della nautica da diporto, di cui al decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171

1. Al fine di sviluppare la cantieristica da diporto, implementare il Sistema telematico centrale della nautica da diporto, semplificare le procedure amministrative, garantire la sicurezza e tutelare la concorrenza, al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. Quando la locazione di imbarcazioni e navi da diporto e' concessa da un soggetto privato a favore di imprese di locazione e noleggio, l'annotazione di cui al comma 2 e' effettuata esclusivamente dall'impresa di locazione e noleggio. In tal caso e' ammesso l'uso commerciale dell'unita' per determinati periodi dell'anno da specificare nell'annotazione di cui al comma 2»;
2) al comma 3, dopo le parole: «di un Paese terzo,» sono inserite le seguenti: «fermo restando il rispetto delle vigenti normative doganali e fiscali nazionali ed europee,» e le parole: «una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unita', il titolo che attribuisce la disponibilita' della stessa, nonche' gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilita' civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso» sono sostituite dalle seguenti: «una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente le caratteristiche dell'unita', il titolo che attribuisce la disponibilita' della stessa, gli estremi e la data di scadenza della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilita' civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso, nonche' l'indicazione delle dotazioni di sicurezza imbarcate in base alle norme dello stato di bandiera»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le imbarcazioni e le navi da diporto adibite ad un uso commerciale possono essere utilizzate, previa domanda di annotazione ai sensi del comma 2, anche per altri usi commerciali tra quelli indicati al comma 1. Le unita' da diporto di cui al comma 1, lettera a), non possono essere utilizzate per attivita' non commerciale»;
b) all'articolo 17, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicita', rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED), sostituisce la licenza di navigazione fino all'aggiornamento della medesima. Ove corredata della dichiarazione di costruzione e importazione (DCI) prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 2018, n. 152, attestante i dati tecnici dell'unita', conforme al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicita' sostituisce a tutti gli effetti la licenza di navigazione fino all'aggiornamento della medesima e per un periodo comunque non superiore a novanta giorni. Nelle more della pubblicita' e' consentito il rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo»;
c) all'articolo 24, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Lo STED rinnova la licenza di navigazione entro trenta giorni dalla presentazione dei documenti all'UCON. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo STED, corredata della DCI attestante i dati tecnici dell'unita', sostituisce la licenza di navigazione fino al rilascio della medesima. Nelle more del rinnovo e' consentito il rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo»;
d) dopo l'articolo 26-bis e' inserito il seguente:
«Art. 26-ter (Prevenzione dei danni ambientali). - 1. Le unita' da diporto fino a 24 metri di bandiera estera che navigano o stazionano nelle acque interne, nel mare territoriale e nella zona di protezione ecologica italiani, di proprieta' di cittadini italiani o persone giuridiche aventi, rispettivamente, residenza o sede legale in Italia, devono dimostrare l'idoneita' alla navigabilita' dell'unita' mediante le certificazioni previste dalle norme dello stato di bandiera ovvero, qualora dette norme non prevedano certificazioni, sottoporre l'imbarcazione a visita presso un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, che ne rilascia attestazione, onde verificare se lo stato dell'unita' presenta potenziali rischi per l'integrita' dell'ambiente marino e la sicurezza della navigazione. L'attestazione ha durata quinquennale»;
e) all'articolo 31:
1) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:
«4-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2, ove corredata della DCI, attestante i dati tecnici dell'unita', abilita l'unita' da diporto alla navigazione in acque internazionali e in acque interne e territoriali di Stati esteri per il periodo di tempo necessario all'effettuazione delle attivita' di cui al comma 1, lettere a) e c). Il documento, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' rilasciato previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalita' e con le modalita' previste dall'articolo 27, comma 2-bis. L'importo delle somme da versare per diritti e compensi ai sensi del secondo periodo e' aggiornato con cadenza almeno biennale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attivita' amministrative di cui al presente comma»;
2) al comma 5, dopo le parole: «che abbia un contratto di lavoro» sono inserite le seguenti: «o di collaborazione»;
f) nel capo IV del titolo II, dopo l'articolo 39-bis e' aggiunto il seguente:
«Art. 39-ter (Conversione di patenti nautiche o di abilitazioni equipollenti estere). - 1. I cittadini italiani, che risultano iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e che hanno conseguito un titolo di abilitazione alla navigazione da diporto o un documento riconosciuto equipollente nello Stato estero di precedente residenza, possono chiedere il rilascio senza esami della patente nautica italiana, a seguito di trasferimento della residenza nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 43, secondo comma, del codice civile.
2. La domanda di rilascio senza esami della patente nautica italiana, corredata del titolo conseguito all'estero e del giudizio di idoneita' di cui all'articolo 36 del regolamento di cui decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' presentata all'autorita' marittima competente per circoscrizione territoriale in base alla localita' di residenza del richiedente, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135.
3. L'autorita' marittima accerta il possesso dei requisiti morali dell'interessato, richiedendo il certificato selettivo del casellario giudiziale di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
4. La patente nautica italiana riporta i medesimi limiti di abilitazione alla navigazione da diporto adattati alla disciplina nazionale, le medesime limitazioni e prescrizioni mediche presenti sul titolo estero nonche' le eventuali limitazioni e prescrizioni contenute nel giudizio di idoneita' di cui al comma 2, che, se piu' severe, prevalgono su quelle eventualmente presenti sul titolo estero.
5. Il titolo estero e' restituito in ogni caso al richiedente»;
g) all'articolo 40:
1) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di sanzioni amministrative, la responsabilita' del proprietario, o del locatore in caso di locazione finanziaria dell'unita', e' limitata alla comunicazione dei dati del locatario o del conducente all'autorita' competente»;
2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. In caso di locazione finanziaria, la responsabilita' del proprietario e' limitata alla comunicazione all'autorita' competente dei dati del locatario o del conducente»;
h) all'articolo 42, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Con l'unita' da diporto locata ai sensi del comma 1 il conduttore assume la temporanea detenzione della stessa e con essa i rischi derivanti dalla sua condotta»;
i) dopo l'articolo 42 e' inserito il seguente:
«Art. 42-bis (Locazione con prescrizione di comandante). - 1. Il contratto di locazione puo' prevedere che l'imbarcazione da diporto sia comandata da soggetto munito almeno di titolo professionale di cui all'articolo 36-bis e designato dal locatario in qualita' di comandante.
2. Nel caso previsto dal comma 1, il numero massimo di persone trasportate non deve essere superiore a dodici, escluso il comandante, fatto salvo il numero massimo delle persone trasportabili, indicato nel certificato di omologazione dell'imbarcazione, se inferiore a tredici.
3. Il contratto di locazione di cui al comma 1 puo' essere stipulato solo da un unico locatario persona fisica e, unitamente al contratto tra locatario e comandante, e' conservato tra i documenti di bordo per tutta la durata della locazione»;
l) all'articolo 47, comma 1, dopo le parole: «per un determinato periodo» sono inserite le seguenti: «di tempo o per un itinerario concordato»;
m) all'articolo 48, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione, la vita umana in mare e l'ambiente, nel caso di unita' da diporto di cui all'articolo 2, comma 3, il noleggiante, il locatore o l'esercente hanno l'obbligo di integrare le dotazioni di sicurezza qualora quelle prescritte dalla bandiera non soddisfino le prescrizioni minime previste dalla normativa italiana»;
n) all'articolo 49, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nel noleggio di unita' da diporto a tempo determinato, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore non provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto»;
o) all'articolo 49-bis:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le unita' di cui al comma 1 espongono in maniera ben visibile, su ciascuna murata, un contrassegno riportante la scritta "noleggio occasionale" di dimensioni minime di 100 centimetri di lunghezza e 20 centimetri di altezza»;
2) al comma 3, dopo le parole: «in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto» sono inserite le seguenti: «o del contrassegno previsto al comma 1-bis»;
p) all'articolo 49-septies, comma 14, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) se istruttori pratici, sono in possesso del certificato di idoneita' sportiva non agonistica rilasciato dal medico di medicina generale»;
q) all'articolo 49-octies:
1) al comma 1, dopo le parole: «conseguimento delle patenti nautiche» sono aggiunte le seguenti: «soltanto a favore di coloro che, al momento dell'iscrizione al corso di preparazione, sono associati da almeno un anno»;
2) al comma 3, dopo le parole: «assenza dello scopo di lucro,» sono inserite le seguenti: «anche dimostrata dalla promozione commerciale al di fuori del perimetro associativo dell'attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche,»;
r) all'articolo 49-nonies, comma 10, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' l'accosto per lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri di natanti e imbarcazioni da diporto adibiti a noleggio»;
s) all'articolo 53-quinquies, comma 1, lettera e), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, e all'articolo 55-bis»;
t) all'articolo 55, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Alla stessa sanzione e' soggetto chiunque esercita le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, in assenza della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3»;
u) all'articolo 58, comma 1, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni» e dopo la parola: «prescritta» sono inserite le seguenti: «all'UCON».

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 17, 24, 31, 40,
42, 47, 48, 49, 49-bis, 49-septies, 49-octies, 49-novies,
53-quinquies, 55 e 58 del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171, recante: «Codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto
2005, come modificati dalla presente legge:
«Art. 2 (Unita' da diporto utilizzata a fini
commerciali). - 1. L'unita' da diporto e' utilizzata a fini
commerciali quando:
a) e' oggetto di contratti di locazione e di
noleggio;
b) e' utilizzata per l'insegnamento professionale
della navigazione da diporto;
c) e' utilizzata da centri di immersione e di
addestramento subacqueo come unita' di appoggio per i
praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o
ricreativo.
c-bis) e' utilizzata per assistenza all'ormeggio
delle unita' di cui all'articolo 3 nell'ambito delle
strutture dedicate alla nautica da diporto;
c-ter) e' utilizzata per l'attivita' di assistenza
e di traino delle unita' di cui all'articolo 3.
c-quater) e' utilizzata, nel rispetto della
normativa europea, nazionale e regionale di settore, per
l'esercizio di attivita' in forma itinerante di
somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al
dettaglio.
2. L'utilizzazione a fini commerciali delle
imbarcazioni e navi da diporto e' annotata nell'Archivio
telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), con
l'indicazione delle attivita' svolte e dei proprietari o
armatori delle unita', imprese individuali o societa',
esercenti le suddette attivita' commerciali e degli estremi
della loro iscrizione, nel registro delle imprese della
competente camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati
sulla licenza di navigazione.
2-bis. Nel caso di natanti l'utilizzazione a fini
commerciali e' annotata secondo le modalita' indicate nel
regolamento di attuazione del presente codice.
2-ter. Quando la locazione di imbarcazioni e navi da
diporto e' concessa da un soggetto privato a favore di
imprese di locazione e noleggio, l'annotazione di cui al
comma 2 e' effettuata esclusivamente dall'impresa di
locazione e noleggio. In tal caso e' ammesso l'uso
commerciale dell'unita' per determinati periodi dell'anno
da specificare nell'annotazione di cui al comma 2;
3. Qualora le attivita' di cui al comma 1 siano svolte
stabilmente in Italia con unita' da diporto battenti
bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o di un Paese
terzo, fermo restando il rispetto delle vigenti normative
doganali e fiscali nazionali ed europee, l'esercente
presenta allo Sportello telematico del diportista (STED)
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente le
caratteristiche dell'unita', il titolo che attribuisce la
disponibilita' della stessa, gli estremi e la data di
scadenza della polizza assicurativa a garanzia delle
persone imbarcate e di responsabilita' civile verso terzi e
della certificazione di sicurezza in possesso, nonche'
l'indicazione delle dotazioni di sicurezza imbarcate in
base alle norme dello stato di bandiera.
Copia della dichiarazione, validata dall'Ufficio di
conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON) per
il tramite dello Sportello telematico del diportista
(STED), deve essere mantenuta a bordo.
4. Le imbarcazioni e le navi da diporto adibite ad un
uso commerciale possono essere utilizzate, previa domanda
di annotazione ai sensi del comma 2, anche per altri usi
commerciali tra quelli indicati al comma 1. Le unita' da
diporto di cui al comma 1, lettera a), non possono essere
utilizzate per attivita' non commerciale.».

«Art. 17 (Disposizioni per la pubblicita' degli atti
relativi alle unita' da diporto). - 1. Per gli effetti
previsti dal codice civile, gli atti costitutivi,
traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti
reali su unita' da diporto soggette ad iscrizione ai sensi
del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su
richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni
o, se l'interessato e' residente all'estero, entro
centoventi giorni dalla data dell'atto, mediante
trascrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita'
da diporto (ATCN) ed annotazione sulla licenza di
navigazione.
2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei
documenti per la pubblicita', rilasciata dallo Sportello
telematico del diportista (STED), sostituisce la licenza di
navigazione fino all'aggiornamento della medesima. Ove
corredata della dichiarazione di costruzione e importazione
(DCI) prevista dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica del 14 dicembre 2018, n. 152,
attestante i dati tecnici dell'unita', conforme al modello
stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei
documenti per la pubblicita' sostituisce a tutti gli
effetti la licenza di navigazione fino all'aggiornamento
della medesima e per un periodo comunque non superiore a
novanta giorni. Nelle more della pubblicita' e' consentito
il rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della
licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo.
3. Accertata una violazione in materia di pubblicita'
di cui al comma 1, ne e' data immediata notizia all'Ufficio
di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON)
che, previa presentazione allo Sportello telematico del
diportista (STED) da parte dell'interessato della nota di
trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla
legge, nel termine di dieci giorni dalla data
dell'accertamento regolarizza la trascrizione. Ove
l'interessato non vi provveda nel termine indicato
l'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto
(UCON) dispone il ritiro della licenza di navigazione.
4. Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi
della proprieta' o di altri diritti reali di cui al comma
1, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo si procede, su richiesta
dell'interessato avanzata entro novanta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto legislativo e senza
l'applicazione di sanzioni, alle necessarie
regolarizzazioni.
4-bis. Non si applica il termine di cui al comma 1
per la dichiarazione e la revoca di armatore.».
«Art. 24 (Rinnovo della licenza di navigazione). - 1.
La licenza di navigazione e' rinnovata in caso di modifiche
del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo,
come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera h), del
decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e dell'apparato
motore, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera g),
del medesimo decreto e del tipo di navigazione autorizzata.
2. Lo STED rinnova la licenza di navigazione entro
trenta giorni dalla presentazione dei documenti all'UCON.
La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti
necessari per il rinnovo rilasciata dallo STED, corredata
della DCI attestante i dati tecnici dell'unita',
sostituisce la licenza di navigazione fino al rilascio
della medesima. Nelle more del rinnovo e' consentito il
rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della
licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo.».

«Art. 31 (Navigazione temporanea). - 1. Per
navigazione temporanea si intende quella effettuata allo
scopo di:
a) verificare l'efficienza degli scafi o dei
motori;
b) presentare unita' da diporto al pubblico o ai
singoli interessati all'acquisto;
c) trasferire unita' da diporto da un luogo
all'altro anche per la partecipazione a fiere, saloni e
altri eventi espositivi, anche all'estero.
2. Lo Sportello telematico del diportista (STED)
rilascia ai cantieri navali, ai costruttori di motori
marini, ai mediatori del diporto, alle aziende di
assemblaggio e di allestimento di unita' da diporto e alle
aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione
temporanea per le unita' da diporto, non abilitate e non
munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e
provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto
vendita o per riparazioni ed assistenza.
3. La navigazione temporanea e' effettuata sotto la
responsabilita' del titolare dell'autorizzazione.
4. L'atto di autorizzazione vale come documento di
bordo ed abilita alla navigazione nei limiti consentiti
dalle caratteristiche di costruzione dell'unita' da
diporto. L'atto di autorizzazione abilita anche alla
navigazione in acque territoriali straniere per il periodo
di tempo necessario alla partecipazione a fiere, saloni e
altri eventi espositivi.
4-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 e'
rinnovabile ogni due anni con annotazione sull'originale e
riporta l'annotazione delle attivita' commerciali di cui al
comma 1.
4-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2, ove
corredata della DCI, attestante i dati tecnici dell'unita',
abilita l'unita' da diporto alla navigazione in acque
internazionali e in acque interne e territoriali di Stati
esteri per il periodo di tempo necessario all'effettuazione
delle attivita' di cui al comma 1, lettere a) e c). Il
documento, conforme al modello stabilito con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e'
rilasciato previo pagamento di euro 23,70 per diritti e
compensi, da versare all'entrata del bilancio dello Stato.
Tali somme sono successivamente riassegnate al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per le finalita' e con
le modalita' previste dall'articolo 27, comma 2-bis.
L'importo delle somme da versare per diritti e compensi ai
sensi del secondo periodo e' aggiornato con cadenza almeno
biennale con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle
attivita' amministrative di cui al presente comma.
5. L'unita' da diporto che fruisce di tale
autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da
persona che abbia un contratto di lavoro o di
collaborazione con il soggetto intestatario
dell'autorizzazione medesima abilitati, se richiesto, al
comando di quella unita'.
6. Le unita' che effettuano la navigazione temporanea
debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza
necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per
garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo,
sotto la responsabilita' del soggetto intestatario
dell'autorizzazione. In tali casi, e' richiesto il solo
requisito del possesso della patente nautica di cui
all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle
disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei
titoli professionali del diporto.
6-bis. In caso di esecuzione di prove a mare per
verificare l'efficienza di scafi o motori e qualora si
tratti di unita' da diporto di lunghezza superiore a
ventiquattro metri, il titolare dell'autorizzazione
provvede, con oneri a proprio carico, a garantire la
presenza a bordo di una persona in possesso del certificato
"First Aid" ovvero di quello "Medical care", a seconda che
l'unita' sia rispettivamente in grado di raggiungere o meno
una postazione medica entro tre ore di navigazione.».
«Art. 40 (Responsabilita' civile). - 1. La
responsabilita' civile verso i terzi derivante dalla
circolazione delle unita' da diporto, come definite
dall'articolo 3, e' regolata dall'articolo 2054 del codice
civile e si applica la prescrizione stabilita dall'articolo
2947, comma 2, dello stesso codice.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2054,
comma 3, del codice civile il locatario dell'unita' da
diporto e' responsabile in solido con il proprietario e, in
caso di locazione finanziaria, l'utilizzatore dell'unita'
da diporto e' responsabile in solido con il conducente in
vece del proprietario. In caso di sanzioni amministrative,
la responsabilita' del proprietario, o del locatore in caso
di locazione finanziaria dell'unita', e' limitata alla
comunicazione dei dati del locatario o del conducente
all'autorita' competente.
2-bis. In caso di locazione finanziaria, la
responsabilita' del proprietario e' limitata alla
comunicazione all'autorita' competente dei dati del
locatario o del conducente.».

«Art. 42 (Locazione e forma del contratto). - 1. La
locazione di unita' da diporto e' il contratto con il quale
una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il
godimento dell'unita' da diporto per un periodo di tempo
determinato.
2. Con l'unita' da diporto locata ai sensi del comma
1 il conduttore assume la temporanea detenzione della
stessa e con essa i rischi derivanti dalla sua condotta.
3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e
delle navi da diporto e' redatto per iscritto a pena di
nullita' ed e' tenuto a bordo in originale o copia
conforme.
4. La forma del contratto di sublocazione o di quello
di cessione e' regolata dal comma 3.».
«Art. 47 (Noleggio di unita' da diporto). - 1. Il
noleggio di unita' da diporto e' il contratto con cui il
noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga
a mettere a disposizione dell'altra parte, noleggiatore
oppure piu' noleggiatori a cabina, rispettivamente,
l'unita' da diporto o parte di essa per un determinato
periodo di tempo o per un itinerario concordato da
trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque
interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle
condizioni stabilite dal contratto. L'unita' noleggiata
rimane nella disponibilita' del noleggiante, alle cui
dipendenze resta anche l'equipaggio.
2. Il contratto di noleggio non puo' avere ad oggetto
l'attivita' di collegamento di linea ad orari prestabiliti
tra due o piu' localita' predefinite.
3. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle
imbarcazioni e delle navi da diporto e' redatto per
iscritto a pena di nullita' e deve essere tenuto a bordo in
originale o copia conforme.
4. Nel caso di noleggio a cabina, salva diversa
volonta' delle parti, sono stipulati piu' contratti di
noleggio per quanti sono i noleggiatori di ogni cabina o
gruppo di cabine oggetto dei contratti stessi. In ogni
caso, nei contratti e' riportata l'indicazione del numero
delle persone da imbarcare.».
«Art. 48 (Obblighi del noleggiante). - 1. Il
noleggiante e' obbligato a mettere a disposizione l'unita'
da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata
convenientemente, completa di tutte le dotazioni di
sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta
dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n.
990, e successive modificazioni, estesa in favore del
noleggiatore o dei noleggiatori a cabina e dei passeggeri
per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in
dipendenza del contratto di noleggio, in conformita' alle
disposizioni ed ai massimali previsti per la
responsabilita' civile.
1-bis. Al fine di tutelare la sicurezza della
navigazione, la vita umana in mare e l'ambiente, nel caso
di unita' da diporto di cui all'articolo 2, comma 3, il
noleggiante, il locatore o l'esercente hanno l'obbligo di
integrare le dotazioni di sicurezza qualora quelle
prescritte dalla bandiera non soddisfino le prescrizioni
minime previste dalla normativa italiana.».

«Art. 49 (Obblighi del noleggiatore). - 1. Nel
noleggio di unita' da diporto a tempo determinato, salvo
che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore non
provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti
necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli
impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto.
1-bis. Nel caso di noleggio a cabina, salvo che sia
stato diversamente pattuito, i noleggiatori provvedono a
quanto previsto nel comma 1 secondo le quote stabilite nel
contratto.».
«Art. 49-bis (Noleggio occasionale). - 1. Al fine di
incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il
proprietario persona fisica o societa' non avente come
oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero
l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di
imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma
1, iscritte nei registri nazionali, puo' effettuare, in
forma occasionale, attivita' di noleggio della predetta
unita'. Tale forma di noleggio non costituisce uso
commerciale dell'unita'.
1-bis. Le unita' di cui al comma 1 espongono in
maniera ben visibile, su ciascuna murata, un contrassegno
riportante la scritta "noleggio occasionale" di dimensioni
minime di 100 centimetri di lunghezza e 20 centimetri di
altezza.
2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da
diporto possono essere assunti dal titolare,
dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria
dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di
altro personale, con il solo requisito del possesso da
almeno tre anni della patente nautica di cui all'articolo
39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti
l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del
diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della
patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo
professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale
diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono
comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio
di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto
legislativo n. 276 del 2003.
3. Ferme restando le previsioni di cui al presente
titolo, l'effettuazione del noleggio e' subordinata
esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare
mediante modalita' telematiche e comunque finalizzate alla
semplificazione degli adempimenti, all'Agenzia delle
entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente
competente, nonche' all'Inps ed all'Inail, nel caso di
impiego di personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma
2. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza
della comunicazione alla Capitaneria di porto o del
contrassegno previsto al comma 1-bis comporta
l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma
1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione
all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni
di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 aprile 2002, n. 73.
3-bis. Il contratto di noleggio deve essere tenuto a
bordo in originale o copia conforme.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali sono definite le modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui al comma 3.
5. I proventi derivanti dall'attivita' di noleggio di
cui al comma 1, di durata complessiva non superiore a
quarantadue giorni sono assoggettati, a richiesta del
percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20
per cento, con esclusione della detraibilita' o
deducibilita' dei costi e delle spese sostenute relative
all'attivita' di noleggio. L'imposta sostitutiva e' versata
entro il termine stabilito per il versamento a saldo
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto
relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche e'
calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al
presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta
sostitutiva di cui al presente comma si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite modalita' semplificate di documentazione e di
dichiarazione dei predetti proventi, le modalita' di
versamento dell'imposta sostitutiva, nonche' ogni altra
disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente
comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate
prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la
possibilita' di fruire del regime tributario sostitutivo di
cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal
medesimo regime.».
«Art. 49-septies (Scuole nautiche). - 1. Le scuole
per l'educazione marinaresca, la formazione e la
preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento
delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche.
L'attivita' di scuola nautica e' esercitata nella forma
dell'impresa o del consorzio di imprese.
2. Le scuole nautiche sono soggette alla vigilanza
amministrativa e tecnica delle province, delle citta'
metropolitane e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano nelle quali e' ubicata la sede principale o le
eventuali ulteriori sedi, ai sensi dell'articolo 105, comma
3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
Le province, le citta' metropolitane e le province
autonome dispongono l'esecuzione di idonei controlli
sull'esercizio dell'attivita' delle scuole nautiche e sulla
permanenza dei requisiti prescritti con cadenza almeno
triennale e comunque a seguito della ricezione di notizie
circostanziate circa l'irregolare esercizio dell'attivita'.
3. La segnalazione certificata di inizio attivita'
(SCIA) per l'esercizio di una scuola nautica e' presentata,
per il tramite dello sportello unico per le attivita'
produttive di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla provincia o alla
citta' metropolitana o alla provincia autonoma competente
per territorio di ubicazione della sede principale da
persone fisiche o giuridiche, anche raggruppate in
consorzi. Nel caso di ulteriori sedi per l'esercizio
dell'attivita' di scuola nautica, per ciascuna deve essere
dimostrato il possesso dei requisiti prescritti, ad
eccezione della capacita' finanziaria che deve essere
dimostrata per la sola sede centrale. Per il personale
della scuola, vale quanto previsto dall'articolo 508, comma
10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
4. La SCIA per l'esercizio di una scuola nautica puo'
essere presentata da soggetti che:
a) hanno compiuto gli anni ventuno;
b) sono in possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero
riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti
autorita' italiane;
c) se cittadini stranieri, sono in possesso di un
livello di competenza nella conoscenza della lingua
italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio
superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della
conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se
l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui
alla lettera b), ovvero e' in possesso della certificazione
della conoscenza della lingua italiana come lingua
straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ);
d) dispongono di adeguata capacita' patrimoniale o
di polizza fideiussoria.
5. Per le persone giuridiche i requisiti prescritti
dal comma 4 sono richiesti al legale rappresentante, ad
eccezione della capacita' patrimoniale o della polizza
fideiussoria, che e' richiesta alla persona giuridica.
6. Salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti
provvedimenti di riabilitazione, la SCIA per l'esercizio di
una scuola nautica non puo' essere presentata dai soggetti
che:
a) sono stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza;
b) sono sottoposti a misure di sicurezza personali
o a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159;
c) hanno riportato condanne a una pena detentiva
non inferiore a tre anni o a piu' pene detentive, che pur
singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non
sono inferiori a sei anni, o, a prescindere dalla pena in
concreto irrogata, per uno dei delitti previsti dal decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
d) sono stati dichiarati interdetti, inabilitati o
falliti, ovvero hanno in corso un procedimento per la
dichiarazione di fallimento.
7. Per le persone giuridiche, le previsioni di cui al
comma 6 si applicano al legale rappresentante.
8. A ciascuna sede della scuola nautica e' preposto
un responsabile didattico in possesso dei requisiti di cui
ai commi 4 e 6, ad eccezione della capacita' patrimoniale.
Per la sede principale il responsabile didattico puo'
coincidere con il titolare o con il legale rappresentante
della scuola nautica. Per le ulteriori sedi il responsabile
didattico e' un dipendente della scuola nautica o
collaboratore familiare ovvero, nel caso di societa' di
persone o di capitali, rispettivamente, un socio o un
amministratore. Il medesimo responsabile didattico puo'
essere preposto fino a un massimo di due ulteriori sedi
ubicate nel territorio di una stessa provincia o citta'
metropolitana o provincia autonoma.
9. Gli istituti tecnici del settore tecnologico,
indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione
del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di
impianti e apparati marittimi, possono presentare, per il
tramite dello sportello unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, alla
provincia o alla citta' metropolitana o alla provincia
autonoma competente per territorio la SCIA per l'esercizio
di una scuola nautica. Gli istituti tecnici che svolgono
attivita' di scuola nautica sono soggetti alla vigilanza
amministrativa del Ministero dell'istruzione.
10. Le scuole nautiche svolgono attivita' di
formazione e di preparazione dei candidati agli esami per
il conseguimento delle patenti nautiche di una o piu' delle
categorie previste dall'articolo 39, comma 6 del presente
codice, possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e
didattica, dispongono degli insegnanti e degli istruttori
di cui ai commi da 11 a 14 del presente articolo e hanno la
disponibilita' giuridica di almeno un'unita' da diporto
adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti. Le dotazioni
complessive in personale, attrezzature e unita' da diporto
delle singole scuole nautiche consorziate possono essere
adeguatamente ridotte.
11. Per l'effettuazione dei corsi, la scuola nautica
dispone in organico di uno o piu' insegnanti di teoria e,
per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o
piu' istruttori, o comunque di uno o piu' soggetti che
cumulino entrambe le funzioni. Una o entrambe le funzioni
possono essere svolte dal titolare, ovvero dal legale
rappresentante, ovvero dal responsabile didattico. Nella
SCIA per l'esercizio dell'attivita' di scuola nautica o di
variazione del personale docente in organico e' indicato il
personale insegnante e istruttore impiegato ed e'
comprovato il possesso dei requisiti prescritti.
12. Possono svolgere l'attivita' di insegnamento
teorico presso le scuole nautiche di cui al comma 1, i
soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a
quella di ufficiale di coperta o di capitano del diporto,
gli ufficiali superiori dei Corpi dello stato maggiore e
delle Capitanerie di porto della Marina militare che hanno
cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, i docenti
degli istituti tecnici di cui al comma 9, i docenti che
hanno svolto attivita' di docenza presso i medesimi
istituti tecnici per almeno cinque anni, anche in posizione
di quiescenza da non piu' di cinque anni, coloro che hanno
conseguito da almeno cinque anni la patente nautica di
categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun
limite di distanza dalla costa, ovvero da almeno due anni
la patente nautica di categoria B. L'attivita' di
insegnamento teorico delle tecniche di base della
navigazione a vela e' svolta dall'istruttore professionale
di vela di cui all'articolo 49-quinquies del presente
codice. Le attivita' rese dal personale della scuola hanno
luogo nel rispetto del regime delle incompatibilita'
previste dall'articolo 508 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297.
13. Possono svolgere attivita' di istruzione pratica
al comando di unita' da diporto presso le scuole nautiche i
soggetti che hanno conseguito da almeno cinque anni la
patente nautica con abilitazione almeno pari a quella che
il candidato aspira a conseguire.
L'attivita' di istruzione pratica delle tecniche di
base della navigazione a vela e' svolta dall'istruttore
professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies del
presente codice.
14. I soggetti di cui ai commi 12 e 13 devono
presentare i seguenti requisiti:
a) hanno un'eta' non inferiore ad anni ventuno;
b) sono in possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero
riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti
autorita' italiane;
c) sono in possesso dei requisiti morali di cui al
comma 6, ad eccezione di quelli inerenti il diritto
fallimentare, e non hanno riportato condanne per delitti
contro la moralita' pubblica e il buon costume;
d) se istruttori pratici, sono in possesso del
certificato di idoneita' sportiva non agonistica rilasciato
dal medico di medicina generale.
e) se cittadini stranieri, sono in possesso di un
livello di competenza nella conoscenza della lingua
italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio
superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della
conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se
l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui
alla lettera b), ovvero e' in possesso della certificazione
della conoscenza della lingua italiana come lingua
straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ).
15. Le scuole nautiche possono richiedere
all'autorita' marittima o all'ufficio motorizzazione civile
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
competenti per territorio, che gli esami per il
conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di
candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le
loro sedi. Le spese di viaggio e di missione per i
componenti delle commissioni di esame sono a carico dei
richiedenti.
16. Chiunque gestisce una scuola nautica senza la
segnalazione certificata di inizio attivita' o in mancanza
dei requisiti di cui al comma 4 e' soggetto alla sanzione
amministrativa di cui all'articolo 123, comma 11, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata
ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attivita'
di scuola nautica.
17. Chiunque svolge attivita' di insegnamento teorico
presso scuole nautiche ovvero attivita' di istruzione
pratica su unita' da diporto nella disponibilita' giuridica
di scuole nautiche in mancanza dei requisiti di cui ai
commi 12, 13 e 14, e' soggetto alla sanzione amministrativa
di cui all'articolo 123, comma 12, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, come aggiornata ai sensi
dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto.
18. In caso di esercizio dell'attivita' di scuola
nautica in violazione delle disposizioni del regolamento di
cui al comma 21, e' adottato provvedimento disciplinare
motivato di diffida e di eventuale sospensione
dall'esercizio dell'attivita', o di interdizione
dall'esercizio dell'attivita' nei casi e con le modalita'
previsti dal regolamento di cui al comma 21.
19. La sanzione disciplinare dell'interdizione
dall'esercizio dell'attivita' di scuola nautica e'
obbligatoriamente disposta in caso di perdita dei requisiti
morali di cui al comma 6 da parte del titolare o del legale
rappresentante della scuola nautica.
20. Le sanzioni amministrative e disciplinari in
materia di attivita' di scuola nautica sono irrogate dalla
provincia o dalla citta' metropolitana o dalla provincia
autonoma competente per territorio ai sensi della legge 24
novembre 1981, n. 689.
21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello
sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione
del parere del Garante per la protezione dei dati personali
ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento
(UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie,
nonche' i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili,
il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di
tutela degli interessati:
a) modalita' di svolgimento dei controlli di cui al
comma 2;
b) modalita' per la presentazione della
segnalazione certificata di inizio attivita' per
l'esercizio di una scuola nautica;
c) requisiti di idoneita' e requisiti minimi di
capacita' patrimoniale;
d) prescrizioni sui locali, sugli arredi, sulle
dotazioni e sugli strumenti tecnici e didattici, nonche'
caratteristiche delle unita' da diporto nella
disponibilita' giuridica della scuola nautica in rapporto
ai corsi impartiti;
e) modalita' di svolgimento delle attivita' di
insegnante teorico e di istruttore pratico;
f) modalita' di svolgimento dell'attivita' di
formazione e di preparazione dei candidati agli esami per
il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la
durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche;
g) requisiti e modalita' per lo svolgimento degli
esami nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi tra
scuole nautiche, fermo restando quanto previsto dal comma
15;
h) disciplina dell'attivita' pubblicitaria;
i) tariffario minimo;
l) disciplina delle modalita' di diffida o
sospensione dall'esercizio dell'attivita' di scuola
nautica.».
«Art. 49-octies (Centri di istruzione per la
nautica). - 1. Le associazioni e gli enti nautici di
livello nazionale riconosciuti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti quali centri di istruzione
per la nautica possono svolgere senza scopo di lucro
attivita' di formazione e di preparazione dei candidati
agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche
soltanto a favore di coloro che, al momento dell'iscrizione
al corso di preparazione, sono associati da almeno un anno.
2. I centri di istruzione per la nautica sono
soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Le direzioni generali territoriali del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di
porto, competenti per territorio in relazione al luogo ove
sono ubicate, rispettivamente per le acque interne e per le
acque marittime nella fascia costiera, effettuano controlli
ordinari sull'esercizio dell'attivita' e sulla permanenza
dei requisiti da parte delle articolazioni e delle
affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica
con cadenza almeno triennale e controlli straordinari a
seguito della ricezione di notizie circostanziate circa
l'irregolare esercizio dell'attivita'. Qualora, all'esito
delle attivita' di controllo, sussistano fondati sospetti
in ordine alla prescritta assenza dello scopo di lucro,
anche dimostrata dalla promozione commerciale al di fuori
del perimetro associativo dell'attivita' di formazione e di
preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento
delle patenti nautiche, le predette autorita' interessano
la Guardia di Finanza ai sensi dell'articolo 36, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. Gli esiti dei controlli, da
qualsiasi autorita' effettuati, sono comunicati al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. La domanda di riconoscimento quale centro di
istruzione per la nautica e' presentata al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti dal legale rappresentante
dell'ente o dell'associazione nautici di livello nazionale.
Il legale rappresentate risponde al predetto Ministero del
regolare funzionamento del centro di istruzione per la
nautica, nonche' delle sue articolazioni e affiliazioni
locali che svolgono tale attivita'.
5. La domanda di riconoscimento quale centro di
istruzione per la nautica puo' essere presentata da
soggetti che:
a) sono cittadini italiani, o di uno Stato membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero
sono cittadini di Paesi terzi in regola con le disposizioni
in materia di soggiorno e di lavoro nel territorio dello
Stato;
b) hanno compiuto gli anni ventuno;
c) sono in possesso di diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero
riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti
autorita' italiane;
d) se cittadini stranieri, sono in possesso di un
livello di competenza nella conoscenza della lingua
italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio
superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della
conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se
l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui
alla lettera c) ovvero e' in possesso della certificazione
della conoscenza della lingua italiana come lingua
straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ).
e) soddisfano i requisiti morali di cui
all'articolo 49-septies, comma 6, del presente codice.
6. A ciascun centro di istruzione per la nautica,
nonche' a ciascuna sua articolazione o affiliazione locale
che svolge tale attivita', e' preposto un responsabile
didattico, in possesso dei requisiti di cui al comma 5.
7. Ciascun centro di istruzione per la nautica
comunica l'elenco delle sue articolazioni o affiliazioni
locali che svolgono attivita' di centro di istruzione per
la nautica e i nominativi dei relativi responsabili
didattici, nonche' ogni loro variazione entro trenta giorni
dalla data in cui e' intercorsa, alla Direzione generale
territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e alla Capitaneria di porto nel cui ambito
territoriale sono ubicate le articolazioni o affiliazioni
locali.
8. I centri di istruzione per la nautica svolgono
attivita' di formazione e di preparazione dei candidati
agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di
due o piu' categorie previste dall'articolo 39, comma 6,
tra le quali obbligatoriamente quelle di categoria C e D,
possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica,
dispongono degli insegnanti e degli istruttori di cui al
comma 9 e hanno la disponibilita' giuridica di almeno
un'unita' da diporto adeguata rispetto al tipo di corsi
impartiti.
9. Per l'effettuazione dei corsi, il centro di
istruzione per la nautica dispone di uno o piu' insegnanti
di teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni
pratiche, di uno o piu' istruttori, o comunque di uno o
piu' soggetti che cumulano entrambe le funzioni. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 49-septies,
commi 12, 13 e 14, del presente codice. Il centro di
istruzione per la nautica, nonche' le sue articolazioni e
affiliazioni locali che svolgono tale attivita', comunicano
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle
Capitanerie di porto competenti per territorio, i
nominativi del personale insegnante e istruttore impiegato
e le loro variazioni, comprovando il possesso dei requisiti
prescritti.
10. Chiunque gestisce un centro di istruzione per la
nautica in violazione delle disposizioni di cui al comma 1
o in mancanza dei requisiti di cui al comma 5 e' soggetto
alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma
11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del
medesimo decreto. Dalla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria dell'interdizione dall'esercizio
dell'attivita' di centro di istruzione per la nautica.
11. Chiunque svolge attivita' di insegnamento teorico
presso centri di istruzione per la nautica ovvero attivita'
di istruzione pratica su unita' da diporto nella
disponibilita' di centri di istruzione per la nautica in
mancanza dei requisiti di cui all'articolo 49-septies,
commi 12, 13 e 14 del presente codice, e' soggetto alla
sanzione amministrativa di cui all'articolo 123, comma 12,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del
medesimo decreto.
12. In caso di esercizio dell'attivita' di centro di
istruzione per la nautica in violazione delle disposizioni
del regolamento di cui al comma 15 e' adottato
provvedimento disciplinare motivato di diffida e di
eventuale sospensione dall'esercizio dell'attivita' o di
interdizione dall'esercizio dell'attivita' di centro di
istruzione per la nautica, nei casi e con le modalita'
previsti dal regolamento di cui al comma 15.
13. La sanzione disciplinare dell'interdizione
dall'esercizio dell'attivita' di centro di istruzione per
la nautica e' obbligatoriamente disposta in caso di perdita
dei requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma
6, del presente codice, da parte del legale rappresentante
dell'articolazione o dell'affiliazione locale del centro di
istruzione per la nautica.
14. Le sanzioni amministrative e disciplinari in
materia di attivita' di centri di istruzione per la nautica
sono irrogate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti o dalle Capitanerie di porto competenti per
territorio rispetto al luogo in cui e' stata commessa la
violazione, rispettivamente per le acque interne e per le
acque marittime, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689.
15. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello
sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione
del parere del Garante per la protezione dei dati personali
ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento
(UE) 2016/679, sono disciplinate le seguenti materie
nonche' i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili,
il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di
tutela degli interessati:
a) modalita' per il riconoscimento e per
l'esercizio della vigilanza amministrativa e tecnica sui
centri di istruzione per la nautica da parte del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e delle Capitanerie di
porto;
b) modalita' di svolgimento dei controlli di cui al
comma 3;
c) modalita' per la presentazione della domanda di
riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica da
parte delle associazioni e degli enti nautici di livello
nazionale;
d) requisiti di idoneita';
e) prescrizioni su locali, arredi, dotazioni e
strumenti tecnici e didattici, nonche' caratteristiche
delle unita' da diporto nella disponibilita' giuridica del
centro di istruzione per la nautica in rapporto ai corsi
impartiti;
f) modalita' di svolgimento delle attivita' di
insegnante teorico e di istruttore pratico;
g) modalita' di svolgimento dell'attivita' di
formazione e di preparazione dei candidati agli esami per
il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la
durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche;
h) disciplina delle modalita' di diffida o
sospensione dall'esercizio dell'attivita' di centro di
istruzione della nautica di cui al presente decreto.».
«Art. 49-novies (Disciplina del transito delle unita'
da diporto). - 1. I concessionari delle strutture dedicate
alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere a) e b), del decreto del Presidente della
Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono permanentemente
riservare alle unita' da diporto, a vela o a motore, tratti
di banchina per gli accosti in transito o che approdano per
rifugio, commisurate alle dimensioni delle unita' da
ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione
residua all'ormeggio e apprestamenti impiantistici con
prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I
tratti di banchina sono riservati per la durata massima di
72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata
nei casi di avaria all'unita', salvo che la permanenza
oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di
sicurezza della navigazione. L'ormeggio per le unita' da
diporto in transito o che approdano per rifugio e' gratuito
per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere
individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle
ore 9.00 alle ore 19.00 e per non piu' di tre ormeggi
nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi
all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per
rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli
approdi turistici.
2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di
ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito
e' determinato nell'otto per cento dei posti barca
disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei
posti barca e' stabilito come segue:
a) fino a 50 posti barca: due;
b) fino a 100 posti barca: tre;
c) fino a 150 posti barca: cinque;
d) fino a 250 posti barca: dieci;
e) da 251 a 500 posti barca: quindici;
f) da 501 a 750 posti barca: venti;
g) oltre 750 posti barca: venticinque.
3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di
ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito
destinato a natanti e a imbarcazioni da diporto, a vela o a
motore, condotte da persone con disabilita' o con persone
con disabilita' a bordo e' determinato nell'uno per cento
dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno
il numero dei posti barca e' stabilito come segue:
a) fino a 80 posti barca: uno;
b) fino a 150 posti barca: due;
c) fino a 300 posti barca: tre;
d) da 300 a 400 posti barca: quattro;
e) da 400 a 700 posti barca: sei;
f) oltre 700 posti barca: otto.
4. Per la finalita' di cui al comma 3 e' scelta di
preferenza una area che risulta di comodo accesso e
collocata alla minore distanza possibile dai punti di
erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di
ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua
delimitazione a terra con strisce gialle dipinte e mediante
il simbolo identificativo della destinazione dell'area e
deve prevedere sistemi idonei allo specifico attracco che
consentano comodo accesso e uso.
5. La persona con disabilita' che conduce l'unita' da
diporto o la persona che conduce una unita' da diporto con
disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di
ormeggio nell'attracco di cui al comma 3, deve comunicare
al concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o via
telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno
24 ore di anticipo. In caso di beni del demanio marittimo
non in concessione la citata comunicazione e' fatta
all'autorita' marittima competente.
6. Il posto di attracco riservato alle persone con
disabilita', quando non impegnato a tale fine, puo' essere
occupato da altra unita', con l'esplicita avvertenza che in
caso di arrivo di unita' condotta da persona con
disabilita' o con persona con disabilita' a bordo, che
abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto
previsto al comma 5, dovra' essere immediatamente liberato.
7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al
comma 3 e' consentito, qualora non gia' occupato da altra
unita' con persona con disabilita', per un giorno e una
notte. Nel caso in cui le condizioni metereologiche non
consentono di riprendere la navigazione, l'autorita'
marittima puo' autorizzare il prolungamento dello
stazionamento.
8. Le richieste e le prenotazioni degli accosti di
cui ai commi 2 e 3 sono annotate in un registro, numerato e
siglato in ogni singola pagina dall'autorita' marittima
territorialmente competente.
9. In occasione di manifestazioni sportive o mostre,
i posti di ormeggio riservati al transito possono essere
utilizzati dalle unita' partecipanti alle gare o presentate
per l'esposizione.
10. Negli altri beni del demanio marittimo non in
regime di concessione destinati alla navigazione e al
trasporto marittimo, con ordinanza del capo del circondario
marittimo competente e' disciplinata la riserva per gli
accosti alle unita' da diporto in transito o che approdano
per rifugio. Con la medesima ordinanza, al fine di
garantire la sicurezza portuale e della navigazione, sono
altresi' individuati sistemi di regolazione degli accessi
alle isole minori da parte dei passeggeri delle unita' da
diporto adibite a noleggio e trasporto passeggeri nonche'
l'accosto per lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri di
natanti e imbarcazioni da diporto adibiti a noleggio.
11. Il capo del circondario marittimo, con
riferimento alla compatibilita' delle strutture dedicate
alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n.
509, con gli interessi marittimi e con la sicurezza della
navigazione esprime il parere di competenza.
12. Nella acque interne, nei laghi, nei parchi e
nelle riserve od oasi naturali attraversati da corsi
d'acqua o che comprendano bacini normalmente fruiti
dall'utenza turistica mediante piccole imbarcazioni,
l'autorita' o l'ente competente, con proprio atto determina
le modalita' attuative e operative degli accosti alle
unita' da diporto, a vela o a motore, in transito o che
approdano per rifugio, nonche' dei punti di imbarco di
transito idonei alla comoda fruizione da parte delle
persone con disabilita'. Le tariffe relative
all'utilizzazione degli accosti in transito o per rifugio
sono rese pubbliche dal gestore dei punti di accosto e di
imbarco.
13. In caso di mancata osservanza delle disposizioni
del presente articolo, si applicano le sanzioni
amministrative previste dal codice della navigazione in
materia di uso del demanio marittimo.».
«Art. 53-quinquies (Sospensione della licenza di
navigazione e ritiro della dichiarazione di potenza). - 1.
La sanzione accessoria della sospensione della licenza di
navigazione da quindici a sessanta giorni, qualora il
trasgressore sia il proprietario o l'armatore o
l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione
finanziaria, si applica:
a) per le violazioni di cui all'articolo 53, comma
1;
b) per le violazioni di cui all'articolo 53-bis,
comma 2;
c) per le violazioni di cui all'articolo 53-ter,
comma 2;
d) per le violazioni di cui all'articolo 53-quater,
comma 1;
e) per le violazioni di cui all'articolo 55 comma
1, e all'articolo 55-bis;
f) nei casi in cui le violazioni di cui
all'articolo 53, comma 9, sono reiterate nei due anni dal
compimento della prima violazione.
2. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 e'
riportato sulla licenza di navigazione.
3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse
mediante utilizzo di un natante da diporto, si procede al
ritiro della dichiarazione di potenza o del documento
equivalente da parte dell'organo accertatore per un periodo
di tempo da quindici a sessanta giorni.
4. In caso di navigazione con licenza di navigazione
sospesa o senza la dichiarazione di potenza o documento
equivalente in quanto ritirati, e' disposto il sequestro
cautelare amministrativo dell'unita' da diporto, di cui
all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
«Art. 55 (Esercizio abusivo delle attivita'
commerciali con unita' da diporto). - 1. Chiunque esercita
le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, del presente
codice senza l'osservanza delle disposizioni di cui al
comma 2 del medesimo articolo ovvero utilizza unita' da
diporto per attivita' diverse da quelle cui sono adibite o
esercita con unita' da diporto le attivita' di trasporto di
persone a titolo oneroso di cui agli articoli da 396 a 418
del codice della navigazione, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 2775 euro a
11017 euro.
2. Alla stessa sanzione e' soggetto chiunque esercita
le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, in assenza
della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3.
3. Nel caso di impiego di unita' da diporto per le
attivita' di trasporto di persone a titolo oneroso di cui
al comma 1, la patente nautica e' sospesa da uno a tre mesi
e, se la violazione e' reiterata nel biennio, la patente
nautica e' revocata.».
«Art. 58 (Durata dei procedimenti). - 1. I
procedimenti amministrativi relativi alle unita' da diporto
devono essere portati a termine entro trenta giorni dalla
data di presentazione della documentazione prescritta
all'UCON.
1-bis. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a
sette giorni in caso di richiesta di estratto dai registri
o copie di documenti.
1-ter. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a
sette giorni per l'iscrizione provvisoria di cui
all'articolo 20.
2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al
procedimento di rilascio del certificato limitato di
radiotelefonista per l'uso di apparati radiotelefonici
installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle
centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60
watts, di cui all'articolo 2-bis del decreto del Ministro
per le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre
1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive
modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi
l'uso di apparati installati a bordo di unita' da
diporto.».
 
Art. 17

Archivio telematico centrale delle unita' da diporto

1. All'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, dopo la lettera v) e' inserita la seguente:
«v-bis) l'indicazione dell'eventuale destinazione esclusiva all'attivita' agonistica, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171».

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018,
n. 152, recante: «Regolamento recante norme per
l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica
da diporto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
27 febbraio 2019, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Archivio telematico centrale delle unita' da
diporto «ATCN»). - 1. Per ogni unita' da diporto sono
trascritti o annotati nell'Archivio telematico centrale
delle unita' da diporto (ATCN):
a) la data, il numero e la sigla di iscrizione
ovvero il codice alfanumerico, il nome dell'unita' se
richiesto nonche' la stazza per le navi da diporto;
b) i dati relativi alla cancellazione;
c) i dati del proprietario;
d) i dati dell'armatore o gli atti relativi alle
vicende costitutive, modificative ed estintive della
societa' di armamento;
e) i dati anagrafici dell'utilizzatore a titolo di
locazione finanziaria e la data di scadenza del relativo
contratto;
f) i dati relativi al costruttore dello scafo o
all'eventuale mandatario autorizzato;
g) i dati relativi al costruttore del motore o
all'eventuale mandatario autorizzato;
h) le caratteristiche tecniche dello scafo;
i) le caratteristiche tecniche dei motori;
l) la dichiarazione di conformita' UE di cui
all'allegato VIII del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171;
m) la dichiarazione di potenza del motore di cui
all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171;
n) le caratteristiche della propulsione velica;
o) i dati relativi agli apparati ricetrasmittenti
di bordo e la relativa licenza di esercizio dell'apparato
radiotelefonico, anche provvisoria;
p) la perdita e il rientro in possesso dell'unita';
q) i dati relativi alla licenza di navigazione,
anche provvisoria;
r) i dati relativi al certificato di sicurezza di
cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171;
s) i dati relativi al certificato di idoneita' al
noleggio di cui all'articolo 26, comma 1-bis, del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
t) l'autorizzazione alla navigazione temporanea di
cui all'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171;
u) i dati relativi ai documenti di navigazione di
cui all'articolo 15-ter, commi 3 e 5, del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
v) l'indicazione dell'eventuale destinazione a fini
commerciali, con specificazione del tipo di utilizzazione
ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171;
v-bis) l'indicazione dell'eventuale destinazione
esclusiva all'attivita' agonistica, ai sensi dell'articolo
30 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
z) le informazioni inerenti i controlli di
sicurezza della navigazione di cui all'articolo 9, comma 1,
della legge 8 luglio 2003, n. 172 e all'articolo 26-bis,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, effettuati sulle unita' da diporto dalle autorita' di
polizia;
aa) tutti gli atti soggetti a pubblicita' ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171.
(omissis)».
 
Art. 18

Passaggi di proprieta' di beni mobili registrati

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «che sono tenuti a rilasciarla» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' ai titolari degli sportelli telematici del diportista (STED) di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, limitatamente alle unita' da diporto, presso la sede dello STED, in regime di terzieta' ed esclusivamente se in possesso dell'attestato di idoneita' professionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 8 agosto 1991, n. 264, ottenuto previo esame di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, svolto limitatamente alle parti relative alla disciplina della navigazione e legislazione complementare. Tutti i soggetti di cui al primo periodo sono tenuti a rilasciare l'autenticazione».
2. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Le sessioni dell'esame di idoneita' di cui al comma 1 si svolgono in due distinte prove autonome:
a) una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della circolazione stradale, di legislazione sull'autotrasporto, di legislazione sul pubblico registro automobilistico, di legislazione tributaria afferente al settore, ed elementi di diritto privato;
b) una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della navigazione e legislazione complementare, ed elementi di diritto privato.
3-bis. Le modalita' e i programmi delle prove di esame di cui al comma 3 sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiornate le modalita' di svolgimento dell'esame di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificato dal comma 2 del presente articolo.

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, recante: "Disposizioni urgenti per
il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto
2006, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Misure urgenti in materia di passaggi di
proprieta' di beni mobili registrati). - 1.
L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle
dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni
mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti
di garanzia sui medesimi puo' essere richiesta anche agli
uffici comunali ed ai titolari, o dipendenti da loro
delegati, degli sportelli telematici dell'automobilista di
cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358,
nonche' ai titolari degli sportelli telematici del
diportista (STED) di cui all'articolo 5, comma 1, lettere
c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, limitatamente
alle unita' da diporto, presso la sede dello STED, in
regime di terzieta' ed esclusivamente se in possesso
dell'attestato di idoneita' professionale di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 8 agosto
1991, n. 264, ottenuto previo esame di cui all'articolo 5
della legge 8 agosto 1991, n. 264, svolto limitatamente
alle parti relative alla disciplina della navigazione e
legislazione complementare. Tutti i soggetti di cui al
primo periodo sono tenuti a rilasciare l'autenticazione
gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria,
nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
2. I commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.».

- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 8
agosto 1991, n. 264, recante: «Disciplina dell'attivita' di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto
1991, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Attestato di idoneita' professionale
all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto). - 1. L'attestato di
idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e'
rilasciato, dalla Direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei
trasporti, previo superamento di un esame di idoneita'
svolto davanti ad apposite commissioni istituite, su base
regionale, con decreto del presidente della giunta
regionale e composte da:
a) un rappresentante del Ministero dei trasporti,
con funzioni di presidente, designato dal Ministro dei
trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche
equiparate della Direzione generale della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione;
b) un rappresentante del Ministero della marina
mercantile ed un rappresentante del Ministero delle
finanze, designati dai Ministri competenti fra i dirigenti
o i funzionari con qualifiche equiparate delle rispettive
amministrazioni;
c) un rappresentante del comitato regionale per
l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi,
di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni e integrazioni, designato dal presidente del
comitato fra i componenti;
d) due rappresentanti designati dalle associazioni
di categoria maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
d-bis) un rappresentante designato dagli automobile
club.
2. Possono essere ammessi all'esame di idoneita' di
cui al comma 1, previo pagamento di un diritto di
segreteria il cui importo e' annualmente stabilito con
decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i
Ministri della marina mercantile e delle finanze, coloro
che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a),
b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 nonche' di un
diploma di istruzione superiore di secondo grado o
equiparato.
3. Le sessioni dell'esame di idoneita' di cui al
comma 1 si svolgono in due distinte prove autonome:
a) una prova scritta basata su quesiti a risposta
multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina
della circolazione stradale, di legislazione
sull'autotrasporto, di legislazione sul pubblico registro
automobilistico, di legislazione tributaria afferente al
settore, ed elementi di diritto privato;
b) una prova scritta basata su quesiti a risposta
multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina
della navigazione e legislazione complementare, ed elementi
di diritto privato.
3-bis. Le modalita' e i programmi delle prove di
esame di cui al comma 3 sono stabiliti con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L'esame di idoneita' di cui al comma 1 non e'
richiesto per i dirigenti preposti agli uffici di
assistenza automobilistica degli automobile club che siano
in servizio da almeno quindici anni.».
 
Art. 19

Parametri tariffari minimi e massimi dei compensi percepiti
per le attivita' di raccomandazione marittima

1. L'articolo 16 della legge 4 aprile 1977, n. 135, e' sostituito dal seguente:
«Art. 16. - 1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, su proposta delle associazioni nazionali delle agenzie raccomandatarie marittime e degli armatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i parametri tariffari minimi e massimi dei compensi percepiti per le attivita' di raccomandazione marittima, nonche' la percentuale di tali compensi che ciascun imprenditore individuale o societa' che esplica le attivita' di cui alla presente legge deve versare al Fondo agenti marittimi ed aerei sul conto intestato all'imprenditore stesso o ai legali rappresentanti delle societa' nonche' ai loro institori qualora questi ultimi non godano di altre forme previdenziali obbligatorie; con le stesse modalita' si provvede alla revisione periodica delle tariffe».

Note all'art. 19:
- La legge 4 aprile 1977, n. 135, recante: «Disciplina
della professione di raccomandatario marittimo», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 22 aprile 1977.
 
Art. 20
Protezione delle praterie di Posidonia oceanica tramite gestione
dell'ancoraggio di tutti i natanti

1. L'ancoraggio delle imbarcazioni non deve arrecare pregiudizio alla conservazione dell'ambiente marino e costiero, ne' determinare la distruzione, il deterioramento, l'alterazione o la frammentazione di habitat marini sensibili o protetti, inclusi gli habitat di specie vegetali marine protette, con particolare riferimento alle praterie di Posidonia oceanica.
2. Ai fini del presente articolo sono considerati habitat marini sensibili o protetti:
a) gli habitat di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992;
b) gli habitat essenziali alla conservazione di specie protette o minacciate ai sensi della Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, di cui alla legge 25 gennaio 1979, n. 30, e del Protocollo relativo alle zone particolarmente protette e alla diversita' biologica nel Mediterraneo, di cui alla legge 27 maggio 1999, n. 175;
c) gli habitat marini caratterizzati da elevata vulnerabilita' fisica e biologica, quali le praterie di fanerogame marine e le biocostruzioni bentoniche, inclusi i popolamenti coralligeni.

Note all'art. 20:
- La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee
22 luglio 1992, n. 206.
- La legge 25 gennaio 1979, n. 30, recante: «Ratifica
ed esecuzione della convenzione sulla salvaguardia del mar
Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e
relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio
1976», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 9
febbraio 1979.
- La legge 27 maggio 1999, n. 175, recante: «Ratifica
ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei
plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar
Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli,
tenutasi a Barcellona il 9 e 10 giugno 1995» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 1999.
 
Art. 21

Modifiche al codice della navigazione

1. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 119:
1) al primo comma, le parole: «o comunitari» sono sostituite dalle seguenti:
«, di Stati membri dell'Unione europea, di Stati membri dello Spazio economico europeo, della Svizzera o, se residenti in Italia, di altri Stati»;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Possono essere iscritti nelle matricole della gente di mare i diplomati degli istituti tecnici a indirizzo trasporti e logistica che abbiano frequentato percorsi di studio inerenti a servizi di coperta, di macchina e servizi tecnici di bordo. Sono fatti salvi i diplomi gia' riconosciuti secondo le previgenti disposizioni rilasciati da istituti tecnici nautici e istituti professionali a indirizzo marittimo»;
b) all'articolo 120, primo comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) perdita dei requisiti di cittadinanza o di residenza previsti dall'articolo 119»;
c) dopo l'articolo 122 e' inserito il seguente:
«Art. 122-bis (Modalita' delle annotazioni). - Fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti, le annotazioni sui libretti di navigazione sono eseguite dall'ufficiale o da altro funzionario dell'ufficio marittimo o consolare a cio' delegato, che le firma apponendovi il timbro d'ufficio e la menzione della propria qualifica.
Ove le annotazioni di cui al primo comma riguardino i movimenti di imbarco e sbarco del comandante della nave, l'ufficiale o il funzionario competente provvede altresi' a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del comandante, nelle forme previste dalla legge.
Le annotazioni dei movimenti di imbarco e sbarco dei membri dell'equipaggio diversi dal comandante e del personale addetto ai servizi complementari di bordo sono effettuate dal comandante della nave che le firma apponendovi la menzione della propria qualifica e provvedendo a darne comunicazione, entro quindici giorni, all'ufficio marittimo di iscrizione del marittimo, nelle forme previste dalla legge»;
d) dopo l'articolo 146 e' inserito il seguente:
«Art. 146-bis (Documenti per l'iscrizione). - Per ottenere l'iscrizione di una nave o di un galleggiante nelle matricole o nei registri, oltre quanto e' disposto dall'articolo 303 del regolamento per l'esecuzione del presente codice (Navigazione marittima), il proprietario deve presentare all'ufficio presso il quale chiede l'iscrizione i seguenti documenti:
a) il titolo di proprieta' in originale o in copia autentica o, quando la nave e' stata costruita per conto del costruttore, l'estratto del registro delle navi in costruzione;
b) il certificato di stazza.
Per l'iscrizione nelle matricole o nei registri degli uffici dello Stato di navi costruite all'estero o provenienti da bandiera estera, l'autorita' consolare deve trasmettere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:
a) il titolo di proprieta' in originale o in copia autentica;
b) la copia autentica del passavanti provvisorio o della licenza provvisoria rilasciati ai sensi dell'articolo 149;
c) il certificato di stazza, se la stazzatura e' stata eseguita all'estero a norma dell'articolo 139;
d) il certificato di cancellazione dal registro straniero nel caso di navi gia' di nazionalita' estera, ove sia richiesto dalle convenzioni internazionali.
Per le navi provenienti da bandiera estera la cui vendita sia stata effettuata durante la sosta in un porto italiano il proprietario deve presentare i documenti indicati nel secondo comma, ad eccezione di quelli di cui alle lettere b) e c).
Oltre ai documenti suddetti devono essere presentati i certificati di cittadinanza e di domicilio del proprietario o dei caratisti.
L'iscrizione di navi maggiori non puo' essere effettuata se il proprietario non ha inoltre ottenuto l'approvazione del nome ai sensi dell'articolo 140»;
e) dopo l'articolo 152 e' inserito il seguente:
«Art. 152-bis (Iscrizione provvisoria). - Una volta rilasciato il passavanti provvisorio secondo quanto previsto dall'articolo 152, l'ufficio di iscrizione, su richiesta del proprietario, iscrive la nave in via provvisoria previa consegna della seguente documentazione:
a) copia del titolo di proprieta';
b) copia del passavanti provvisorio;
c) copia del certificato di stazza;
d) copia del certificato di attestazione di assenza di vincoli e gravami;
e) copia del certificato di cancellazione, definitiva o provvisoria, dal registro straniero;
f) impegno a presentare entro sei mesi gli originali o le copie autentiche dei documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) nonche' l'originale o la copia autentica del certificato di cancellazione definitiva, al fine di conseguire la definitiva iscrizione della nave. Nel caso in cui il proprietario non adempia a tale impegno, l'iscrizione provvisoria perde ogni efficacia.
La provvisorieta' della iscrizione e l'avvenuto deposito dei documenti di cui al primo comma, lettera f), sono annotati, nelle matricole o nei registri, dall'ufficio di iscrizione»;
f) all'articolo 156:
1) al comma 5, primo periodo, le parole: «bancaria a garanzia di eventuali diritti non trascritti» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi dell'articolo 13 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a garanzia di eventuali diritti non trascritti anche di natura previdenziale»;
2) al comma 6, dopo le parole: «previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413» sono aggiunte le seguenti: «, entro il termine di cui all'articolo 67-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;
3) al comma 8, dopo le parole: «qualora la nave venga iscritta nel registro di uno Stato» sono inserite le seguenti: «non appartenente all'Unione europea»;
4) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di un altro Stato appartenente all'Unione europea che consente la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla navigazione di cui all'articolo 149 e' consentita, previa autorizzazione, data dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni dell'articolo 145 e della lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del presente codice, nonche' dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative. L'ufficio di iscrizione della nave, constatata la realizzazione delle condizioni di cui all'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative, procede alla cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera. Dell'avvenuta cancellazione e' data immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale nonche' pubblicita' mediante affissione negli uffici del porto»;
g) all'articolo 169, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
«Le carte, i libri e gli altri documenti di cui al presente articolo sono esenti dall'obbligo del rigoroso rendiconto»;
h) dopo l'articolo 169 sono inseriti i seguenti:
«Art. 169-bis (Formato digitale delle carte, dei libri e dei documenti di bordo). - Fermi restando gli standard definiti in ambito internazionale per i registri, i certificati e i documenti previsti dalle Convenzioni dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), possono essere formati e conservati anche in formato digitale e su supporti informatici, secondo le regole tecniche stabilite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalla normativa vigente in materia:
a) il giornale nautico e il giornale di macchina, di cui agli articoli 169, da 173 a 177 e 182 del presente codice;
b) il ruolo di equipaggio, di cui agli articoli 170 e 171 del presente codice;
c) il registro dell'orario di lavoro a bordo delle navi mercantili, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108;
d) il registro degli infortuni, di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;
e) il giornale radiotelegrafico, di cui all'articolo 175 del presente codice;
f) il registro di bordo GMDSS, di cui all'articolo 175 del presente codice;
g) il registro di carico e scarico dei medicinali soggetti alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope previsto dall'articolo 46 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto del Ministro della sanita' 3 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 3 settembre 2001;
h) i registri previsti dagli allegati I, II, V e VI della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973 (Marpol 73/78), di cui alla legge 29 settembre 1980, n. 662;
i) i registri previsti dal Codice tecnico per il controllo delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) da motori diesel marini del 10 ottobre 2008;
l) i registri della zavorra previsti dalla Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, adottata a Londra il 13 febbraio 2004;
m) i registri delle incrostazioni biologiche previsti dalla risoluzione dell'IMO MEPC.207(62) del 15 luglio 2011;
n) i registri relativi all'uso di scrubber previsti dalla risoluzione dell'IMO MEPC.340(77) del 26 novembre 2021;
o) gli altri registri previsti da risoluzioni dell'IMO con carattere cogente.
Art. 169-ter (Requisiti e specifiche). - Fatto salvo quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle norme vigenti in materia, i requisiti e le specifiche del formato digitale di ciascuna delle carte, dei libri e dei documenti di bordo di cui all'articolo 169-bis del presente codice e della formazione, dell'aggiornamento, della trasmissione, della copia, della duplicazione, della riproduzione, dell'estrazione e della validazione temporale degli stessi, nonche' dei software e degli hardware per la loro gestione, ivi compreso il supporto alle competenze ispettive e conservative delle autorita' competenti, sono approvati con uno o piu' decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 169-quater (Norme fiscali). - Ai fini dell'assolvimento degli obblighi fiscali relativi alle carte, ai libri e ai documenti di bordo, di cui all'articolo 169-bis, in formato digitale, si provvede secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014.
Art. 169-quinquies (Strumenti di pagamento). - Il pagamento dell'imposta di bollo e dei tributi previsti avviene anche mediante gli strumenti di pagamento previsti dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
i) all'articolo 174, dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
«Le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri non sono soggette all'obbligo della tenuta del giornale di carico»;
l) all'articolo 175, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, laddove previsto, del registro di bordo previsto dal Sistema mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System), di cui alla regola 17 del capitolo IV dell'allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313, come sostituito dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992, che deve essere compilato in lingua italiana o in lingua inglese»;
m) all'articolo 177 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Fatti salvi i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, la compilazione dei libri di bordo e di tutti gli altri documenti di bordo puo' essere effettuata in lingua italiana o inglese, ad eccezione delle annotazioni aventi carattere di scrittura pubblica per le quali e' obbligatorio l'uso della lingua italiana.
Quando si procede alla cancellazione della nave dal registro d'iscrizione, a norma dell'articolo 163, l'armatore assume l'incarico di custodire i libri di bordo compilati per un periodo di cinque anni, inviando all'ufficio di iscrizione della nave l'elenco dei libri di bordo custoditi.
Quando i libri sono esauriti o resi inservibili, il comandante della nave li consegna all'armatore, redigendo un verbale di consegna che e' inviato in copia all'ufficio di iscrizione della nave. Decorsi cinque anni dalla data di consegna, l'armatore puo' distruggere i libri inviando una comunicazione all'ufficio di iscrizione della nave»;
n) all'articolo 179, ai commi terzo, quarto e quinto, dopo le parole: «il comandante della nave» sono inserite le seguenti: «o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante» e, al sesto comma, dopo le parole: «Il comandante di una nave diretta in un porto estero,» sono inserite le seguenti: «o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante»;
o) all'articolo 569, secondo comma:
1) alla lettera d), dopo le parole: «l'importo» sono inserite le seguenti: «e la valuta»;
2) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del credito, direttamente o mediante richiamo al titolo»;
p) nella parte prima, libro terzo, titolo VI, capo II, dopo l'articolo 577 e' aggiunto il seguente:
«Art. 577-bis (Consolidamento dell'ipoteca). - In caso di cancellazione della nave per l'iscrizione in altro registro, per l'ipoteca cancellata dal registro di provenienza e iscritta nel nuovo registro a garanzia dei medesimi crediti, nel computo dei termini di cui all'articolo 166 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si tiene conto della data di prima costituzione della garanzia».
2. Al fine di equiparare i requisiti psicofisici del personale operante nella navigazione interna con quelli del personale operante nella navigazione marittima, all'articolo 4, primo comma, numero 1), della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; per quanto riguarda la vista, tale requisito e' esteso anche al personale adibito alla navigazione interna nei termini previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2010, n. 114».

Note all'art. 21:
- Si riporta il testo degli articoli 119, 120, 156,
169, 174, 175, 177, 179 e 569 del regio decreto 30 marzo
1942, n. 327, recante: «Codice della navigazione»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 18 aprile
1942, come modificato dalla presente legge:
«Art. 119 (Requisiti per l'iscrizione nelle matricole
e nei registri). - Possono conseguire l'iscrizione nelle
matricole della gente di mare i cittadini italiani, di
Stati membri dell'Unione europea, di Stati membri dello
Spazio economico europeo, della Svizzera o, se residenti in
Italia, di altri Stati di eta' non inferiore ai sedici anni
che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti
dal regolamento.
Possono essere iscritti nelle matricole della gente
di mare i diplomati degli istituti tecnici a indirizzo
trasporti e logistica che abbiano frequentato percorsi di
studio inerenti a servizi di coperta, di macchina e servizi
tecnici di bordo. Sono fatti salvi i diplomi gia'
riconosciuti secondo le previgenti disposizioni rilasciati
da istituti tecnici nautici e istituti professionali a
indirizzo marittimo.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo'
consentire che nelle matricole della gente di mare siano
iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica.
Il ministro per le comunicazioni, sentite le
organizzazioni sindacali competenti, puo' disporre, quando
le condizioni del lavoro marittimo lo richiedano, la
sospensione temporanea dell'iscrizione nelle matricole
della gente di mare.
Per l'iscrizione di minori degli anni diciotto e'
necessario il consenso di chi esercita la patria potesta' o
la tutela.
I requisiti per l'iscrizione nei registri del
personale addetto ai servizi portuali e del personale
tecnico delle costruzioni sono stabiliti dal regolamento,
o, nel caso indicato dal secondo comma dell'art. 116, dal
ministro per le comunicazioni.
Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico
locale, possono conseguire l'iscrizione nella matricola
della gente di mare della terza categoria anche coloro che
abbiano superato il venticinquesimo anno di eta' e che
abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale
categoria.
A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole
della gente di mare, ai sensi del precedente comma e
interdetto il passaggio ad altra categoria superiore.».
«Art. 120 (Cancellazione dalle matricole e dai
registri). - Alla cancellazione degli iscritti nelle
matricole della gente di mare, oltre che nei casi previsti
dagli articoli 1251, 1253, si procede per i seguenti
motivi:
a) morte dell'iscritto;
b) dichiarazione dell'iscritto di voler abbandonare
l'attivita' marittima;
c) perdita dei requisiti di cittadinanza o di
residenza previsti dall'articolo 119;
d) perdita permanente dell'idoneita' fisica alla
navigazione, accertata a termini delle leggi speciali;
e) condanna, con sentenza passata in giudicato, per
alcuno dei reati che a norma del regolamento impediscono
l'iscrizione nelle matricole;
f) cessazione dall'esercizio della navigazione.
La cancellazione nel caso di cui alla lettera f) si
effettua, per gli iscritti che siano in possesso dei titoli
professionali di cui all'articolo 123, dopo dieci anni
consecutivi di interruzione della navigazione; per gli
altri iscritti, dopo cinque anni consecutivi.
La cancellazione degli iscritti nei registri del
personale addetto ai servizi portuali e del personale
tecnico delle costruzioni e' disciplinata dal
regolamento.».
«Art. 156 (Dismissione della bandiera e sospensione
temporanea dell'abilitazione alla navigazione). - 1. Il
proprietario che intende alienare la nave o che,
mantenendone la proprieta', intende cancellarla dalle
matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un
registro non comunitario deve farne dichiarazione
all'ufficio di iscrizione della nave.
2. L'ufficio che riceve la dichiarazione procede alla
pubblicazione della dichiarazione medesima mediante
affissione nell'ufficio del porto ed inserzione nel foglio
degli annunci legali, invitando gli interessati a far
valere entro sessanta giorni i loro diritti.
3. La pubblicazione e' ripetuta con le stesse
modalita' qualora il procedimento di cancellazione della
nave non si concluda entro sei mesi dal termine di scadenza
della precedente pubblicazione.
4. Se entro il termine di cui al comma 2 sono
promosse presso l'ufficio di iscrizione formali opposizioni
con l'indicazione e quantificazione dei crediti vantati o
se risulta l'esistenza di diritti reali o di garanzia sulla
nave, la cancellazione della nave dal registro di
iscrizione puo' essere effettuata solo dopo che
l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in
giudicato, o i creditori siano stati soddisfatti o i
diritti estinti, ovvero, in mancanza, il proprietario abbia
eseguito le provvidenze disposte dall'autorita' marittima o
da quella preposta alla navigazione interna per i salari
dell'equipaggio e per le somme dovute all'amministrazione,
e dall'autorita' giudiziaria, su domanda della parte piu'
diligente per la salvaguardia degli interessi dei
creditori.
5. In caso di urgenza, su richesta del proprietario,
la nave puo' essere cancellata prima della scadenza del
termine di cui al comma 2, subordinatamente all'assenza o
all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti o
diritti reali o di garanzia risultanti dalla matricola o
dai registri, e al deposito di fideiussione rilasciata da
aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate
all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi dell'articolo 13
del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a garanzia di
eventuali diritti non trascritti anche di natura
previdenziale, pari al valore della nave accertato dai
competenti organi tecnici dell'Amministrazione dei
trasporti e della navigazione. La fideiussione e' vincolata
al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine indicato
dagli articoli 552 e 556, nonche' degli altri diritti fatti
valere nel termine previsto dal comma 4 del presente
articolo. Con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione sono stabilite le modalita' di presentazione
della fideiussione.
6. La cancellazione della nave dal registro di
iscrizione puo' essere effettuata solo se si verifichino le
condizioni previste dall'articolo 15 della legge 26 luglio
1984, n. 413, entro il termine di cui all'articolo 67-bis,
comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27.
7. L'ufficio di iscrizione della nave procede alla
cancellazione della nave dal registro di iscrizione, previo
ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.
8. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo a
straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di
uno Stato non appartenente all'Unione europea che consente
la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al
periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla
navigazione di cui all'articolo 149 e' consentita previa
autorizzazione, data dal Ministro dei trasporti e della
navigazione, a seguito dell'espletamento delle procedure di
cui ai commi precedenti e secondo le disposizioni
dell'articolo 145 e della lettera d) del primo comma
dell'articolo 163 del presente codice, nonche'
dell'articolo 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e
delle relative norme applicative.
8-bis. Nei casi di locazione della nave a scafo nudo
a straniero, qualora la nave venga iscritta nel registro di
un altro Stato appartenente all'Unione europea che consente
la temporanea iscrizione di nave straniera limitatamente al
periodo di locazione, la sospensione dell'abilitazione alla
navigazione di cui all'articolo 149 e' consentita, previa
autorizzazione, data dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, secondo le disposizioni dell'articolo 145 e
della lettera d) del primo comma dell'articolo 163 del
presente codice, nonche' dell'articolo 29 della legge 14
giugno 1989, n. 234, e delle relative norme applicative.
L'ufficio di iscrizione della nave, constatata la
realizzazione delle condizioni di cui all'articolo 29 della
legge 14 giugno 1989, n. 234, e delle relative norme
applicative, procede alla cancellazione della nave previo
ritiro dei documenti di bordo e dismissione della bandiera.
Dell'avvenuta cancellazione e' data immediata comunicazione
all'Istituto nazionale della previdenza sociale nonche'
pubblicita' mediante affissione negli uffici del porto.
9. Il proprietario che intende alienare la nave o
che, mantenendone la proprieta', intende cancellarla dalle
matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione in un
registro di un altro Paese dell'Unione europea deve farne
dichiarazione all'ufficio di iscrizione della nave che,
subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento
o estinzione dei crediti o diritti reali o di garanzia
risultanti dalle matricole o dai registri, procede alla
cancellazione della nave previo ritiro dei documenti di
bordo e dismissione della bandiera. Della avvenuta
cancellazione deve essere data immediata comunicazione
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonche'
pubblicita' mediante affissione negli uffici del porto ed
inserzione nel foglio degli annunci legali.
10. I privilegi sulle navi di cui al comma 9 si
estinguono nel termine di un anno a decorrere dalla data di
cancellazione dell'unita'.».
«Art. 169 (Carte, libri e altri documenti). - Le
carte di bordo sono, per le navi maggiori, l'atto di
nazionalita' e il ruolo di equipaggio, per le navi minori e
i galleggianti, la licenza.
Oltre i documenti predetti, le navi maggiori devono
avere a bordo:
a) il certificato di stazza; il certificato di
classe o quello di navigabilita'; i certificati di bordo
libero e di galleggiabilita'; i certificati di visita;
b) i documenti doganali e sanitari;
c) il giornale nautico;
d) gli altri libri e documenti prescritti da leggi
e regolamenti.
Oltre la licenza, le navi minori o i galleggianti
devono avere a bordo gli altri documenti prescritti dal
presente codice, da leggi e da regolamenti.
Per i pescherecci d'altura il libro giornale nautico,
parte I, inventario di bordo, parte II, generale di
contabilita', parte III, di navigazione, giornale di
macchina sono unificati in un unico libro. I pescherecci
che effettuano la pesca mediterranea e costiera possono
dotarsi del giornale di pesca.
Le carte, i libri e gli altri documenti di cui al
presente articolo sono esenti dall'obbligo del rigoroso
rendiconto.».

«Art. 174 (Contenuto del giornale nautico). -
Nell'inventario di bordo sono descritti gli attrezzi e gli
altri oggetti di corredo e di armamento della nave.
Sul giornale generale e di contabilita' sono annotate
le entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio,
gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti
per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti, i
reati commessi a bordo e le misure disciplinari adottate, i
testamenti ricevuti nonche' gli atti e processi verbali
compilati dal comandante nell'esercizio delle funzioni di
ufficiale di stato civile, le deliberazioni prese per la
salvezza della nave ed in genere gli avvenimenti
straordinari verificatisi durante il viaggio, le altre
indicazioni previste dal regolamento.
Sul giornale di navigazione sono annotati la rotta
seguita e il cammino percorso, le osservazioni
meteorologiche, le rilevazioni e le manovre relative, ed in
genere tutti i fatti inerenti alla navigazione.
Sul giornale di carico sono annotati gli imbarchi e
gli sbarchi delle merci, con l'indicazione della natura,
qualita' e quantita' delle merci stesse, del numero e delle
marche dei colli, della rispettiva collocazione nelle
stive, della data e del luogo di carico e del luogo di
destinazione, del nome del caricatore e di quello del
destinatario, della data e del luogo di riconsegna.
Le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri
non sono soggette all'obbligo della tenuta del giornale di
carico,
Sul giornale di pesca sono annotati la profondita'
delle acque dove si effettua la pesca, la quantita'
complessiva del pesce pescato, le specie di questo e la
prevalenza tra le medesime, e in genere ogni altra
indicazione relativa alla pesca.».
«Art. 175 (Giornale di macchina e giornale
radiotelegrafico). - Le navi maggiori a propulsione
meccanica devono essere provviste del giornale di macchina.
Le navi munite di impianto radiotelegrafico devono
essere provviste del giornale radiotelegrafico o, laddove
previsto, del registro di bordo previsto dal Sistema
mondiale di soccorso e di sicurezza in mare (GMDSS - Global
Maritime Distress and Safety System), di cui alla regola 17
del capitolo IV dell'allegato alla Convenzione
internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita
umana in mare, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313,
come sostituito dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14
marzo 1992, che deve essere compilato in lingua italiana o
in lingua inglese.».
«Art. 177 (Norme per la tenuta dei libri di bordo). -
Le norme per la vidimazione e la tenuta di libri di bordo e
per le relative annotazioni sono stabilite dal regolamento.
Fatti salvi i vincoli derivanti dagli obblighi
internazionali, la compilazione dei libri di bordo e di
tutti gli altri documenti di bordo puo' essere effettuata
in lingua italiana o inglese, ad eccezione delle
annotazioni aventi carattere di scrittura pubblica per le
quali e' obbligatorio l'uso della lingua italiana.
Quando si procede alla cancellazione della nave dal
registro d'iscrizione, a norma dell'articolo 163,
l'armatore assume l'incarico di custodire i libri di bordo
compilati per un periodo di cinque anni, inviando
all'ufficio di iscrizione della nave l'elenco dei libri di
bordo custoditi.
Quando i libri sono esauriti o resi inservibili, il
comandante della nave li consegna all'armatore, redigendo
un verbale di consegna che e' inviato in copia all'ufficio
di iscrizione della nave. Decorsi cinque anni dalla data di
consegna, l'armatore puo' distruggere i libri inviando una
comunicazione all'ufficio di iscrizione della nave.».

«Art. 179 (Nota di informazioni all'autorita'
marittima). - All'arrivo della nave in porto e prima della
partenza, il comandante della nave o il raccomandatario
marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal
comandante fanno pervenire, anche in formato elettronico,
all'autorita' marittima i formulari in appresso indicati,
di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il 9 aprile
1965, come recepita nell'ambito dell'Unione europea:
formulario FAL n. 1 dichiarazione generale;
formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico;
formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste
di bordo;
formulario FAL n. 4 dichiarazione degli effetti
personali dell'equipaggio;
formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio;
formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri;
formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose
a bordo;
dichiarazione sanitaria marittima.
Il formulario FAL n. 6, elenco dei passeggeri, reca,
per i passeggeri che non siano cittadini di Stati membri
dell'Unione europea, gli estremi dei documenti di identita'
validi per l'ingresso nel territorio dello Stato.
La comunicazione delle informazioni di cui al primo
comma avviene con un anticipo di almeno ventiquattro ore o
al momento in cui la nave lascia il porto precedente,
qualora la navigazione sia di durata inferiore alle
ventiquattro ore. Qualora, alla partenza della nave, non e'
noto il porto di scalo o esso cambi nel corso del viaggio,
il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o
altro funzionario o persona autorizzata dal comandante
invia le informazioni di cui al primo comma senza ritardo,
non appena sia noto il porto di destinazione.
All'arrivo in porto, il comandante della nave o il
raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona
autorizzata dal comandante comunica all'Autorita' marittima
eventuali ulteriori dati richiesti in base alla normativa
vigente in ambito UE ed ogni altra informazione da rendersi
in ottemperanza ad altre disposizioni legislative o
regolamentari di carattere speciale.
Prima della partenza, il comandante della naveo il
raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona
autorizzata dal comandante inoltra all'autorita' marittima
una dichiarazione integrativa relativa all'avvenuto
adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia,
sanitario, fiscale, contrattuale e statistico.
Il comandante di una nave diretta in un porto estero
o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o
persona autorizzata dal comandante inoltra le informazioni
di cui al primo comma all'autorita' consolare. In caso di
inesistenza di uffici consolari presso il porto di
destinazione, le informazioni vengono rese presso
l'autorita' consolare piu' prossima al porto di arrivo.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con
proprio decreto, adotta le modifiche tecniche ai formulari
FAL recepiti dall'Unione europea e regola gli adempimenti
cui sono tenute le navi addette ai servizi locali, alla
pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato,
nonche' per altre categorie di navi adibite a servizi
particolari.».
«Art. 569 (Documenti per la pubblicita'
dell'ipoteca). - Chi domanda la pubblicita' dell'ipoteca
deve presentare all'ufficio competente i documenti previsti
dall'articolo 2839 del codice civile.
La nota deve enunciare:
a) il nome, la paternita', la nazionalita', il
domicilio o la residenza e la professione del creditore e
del debitore. Per le obbligazioni all'ordine o al portatore
si applica inoltre il disposto degli articoli 2831, 2839,
n. 1, del codice civile;
b) il domicilio eletto dal creditore nel luogo nel
quale e' l'ufficio di iscrizione della nave o del
galleggiante;
c) la indicazione del titolo, la sua data e il nome
del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;
d) l'importo e la valuta della somma per la quale
e' fatta la trascrizione;
e) gli interessi e le annualita' che il credito
produce;
f) il tempo dell'esigibilita' del credito,
direttamente o mediante richiamo al titolo;
g) gli elementi di individuazione della nave.
Se la richiesta di pubblicita' si riferisce ad una
nave maggiore, il richiedente deve inoltre esibire l'atto
di nazionalita', perche' su questo sia eseguita la
prescritta annotazione. Nel caso che tale esibizione non
sia possibile, perche' la nave si trova fuori del porto di
iscrizione, si applica il disposto del secondo comma
dell'articolo 255».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 28
ottobre 1962, n. 1602, recante: «Modifiche ed integrazioni
del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773,
convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente
l'accertamento della idoneita' fisica della gente di mare»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 novembre
1962, come modificato dalla presente legge:
«Art. 4. In caso di riconosciuta idoneita' fisica del
soggetto esaminato, il certificato suddetto deve attestare,
in modo specifico:
1) che l'udito e la vista del titolare e, ove si
tratti di persona da impiegarsi nei servizi di coperta (ad
eccezione del personale specializzato la cui attitudine al
lavoro non e' suscettibile di essere diminuita per il
daltonismo), la percezione dei colori, sono soddisfacenti;
per quanto riguarda la vista, tale requisito e' esteso
anche al personale adibito alla navigazione interna nei
termini previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 2010, n. 114;
2) che il titolare non e' affetto da alcuna
malattia di natura tale che lo renda non idoneo al servizio
di bordo, o che comporti dei rischi per la salute
dell'altro personale di bordo.
Il certificato medico rilasciato, anche in lingua
inglese, ha validita' di due anni, ridotta ad un anno se il
marittimo ha meno di 18 anni. Con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, puo' essere previsto un periodo di validita' piu'
breve anche in considerazione delle specifiche mansioni
svolte dal marittimo, come descritte dalla Convenzione STCW
'78/95 - Seafarers training, certification and watchkeeping
Code.».
 
Art. 22
Modifiche al regolamento per la navigazione marittima, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328
1. Gli articoli 224, 226, 236, 315, 363, 365 e 374 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono abrogati.
2. I riferimenti agli articoli 224, 315, 363 e 365 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, contenuti in altre disposizioni, si intendono operati ai seguenti articoli del codice della navigazione:
a) l'articolo 224 del regolamento deve intendersi riferito all'articolo 122-bis del codice della navigazione, introdotto dall'articolo 21, comma 1, lettera c), della presente legge;
b) l'articolo 315 del regolamento deve intendersi riferito all'articolo 146-bis del codice della navigazione, introdotto dall'articolo 21, comma 1, lettera d), della presente legge;
c) gli articoli 363 e 365 del regolamento devono intendersi riferiti rispettivamente ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 177 del codice della navigazione, introdotti dall'articolo 21, comma 1, lettera m), della presente legge.

Note all'art. 22:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 1952, n. 328, recante: «Approvazione del
Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione
(Navigazione marittima)», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 94 del 21 aprile 1952.
 
Art. 23

Sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo

1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 107:
1) al comma 1, le parole: «conforme al modello riportato nell'allegato 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy»;
2) al comma 2, le parole: «all'allegato n. 13-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
b) all'articolo 176:
1) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette ispezioni sono effettuate dagli organismi riconosciuti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, se hanno a oggetto le navi che si trovano all'estero e concernono l'applicazione delle regole 7 e 9 del capitolo I dell'allegato alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313, come modificato dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992»;
2) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, affida i compiti d'ispezione e controllo di cui al comma 3 del presente articolo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104».
2. Al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, la lettera n) e' sostituita dalla seguente:
«n) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alle convenzioni di cui alla lettera d), numeri 1) e 2), il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con riferimento alla convenzione di cui alla lettera d), numero 3), e il Ministero delle imprese e del made in Italy, con riferimento alla convenzione di cui alla lettera d), numero 1), per la parte riguardante le ispezioni e i controlli ai fini del rilascio del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e, per quanto di competenza, ai fini del rilascio e rinnovo del certificato di sicurezza passeggeri»;
b) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero delle imprese e del made in Italy»;
2) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi previsti dalla legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede all'affidamento a organismi riconosciuti con proprio provvedimento, da adottare di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo il procedimento di cui all'articolo 8. Per le sospensioni o le revoche di cui all'articolo 11 e' competente il medesimo Ministero delle imprese e del made in Italy, al quale sono trasmesse tutte le informazioni di cui all'articolo 10. I certificati per i quali i compiti di ispezione e controllo sono stati dati in affidamento ai sensi dell'articolo 176, comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono rilasciati in Italia direttamente dall'Amministrazione, per il tramite delle autorita' marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorita' consolari o, in entrambi i casi, dagli organismi riconosciuti, qualora delegati dall'Amministrazione»;
c) all'articolo 8, comma 3, le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno»;
d) all'articolo 10, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
«a-bis) trasmette copia del verbale di ispezione ordinaria effettuata ai fini della sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo»;
e) all'articolo 11:
1) al comma 1, le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno»;
2) al comma 3, le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno»;
3) al comma 4, le parole: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno per i profili di competenza»;
f) all'articolo 12, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i casi di cui all'articolo 5, comma 2, le tariffe a carico degli organismi sono determinate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze».

Note all'art. 23:
- Si riporta il testo degli articoli 107, commi 1 e 2,
e 176 del decreto legislativo 1° gennaio 2003, n. 259,
recante: «Codice delle comunicazioni elettroniche»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre
2003, come modificati dalla presente legge:
«Art. 107 (Autorizzazione generale). - 1. Per
conseguire un'autorizzazione generale all'espletamento
delle attivita' di cui all'articolo 104, comma 1, lettera
a), il soggetto interessato e' tenuto a presentare al
Ministero una dichiarazione, conforme al modello approvato
con decreto del Ministero delle imprese e del made in
Italy, contenente informazioni riguardanti il richiedente
ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici
obblighi, quali il pagamento dei contributi di cui
all'allegato n. 25, nonche' il rispetto delle norme di
sicurezza, di protezione ambientale, di salute della
popolazione ed urbanistiche.
2. Alla dichiarazione di cui al comma 1 deve essere
acclusa la domanda di concessione dei diritti d'uso di
frequenza, corredata dalla documentazione seguente:
a) un progetto tecnico del collegamento da
realizzare, redatto in conformita' alle normative tecniche
vigenti, finalizzato all'uso ottimale dello spettro radio
con particolare riferimento, fra l'altro, alle aree di
copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza
di banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto,
sottoscritto da soggetto abilitato, e' elaborato secondo i
modelli di cui agli allegati nn. 15 e 16. Tale progetto
deve contenere una descrizione tecnica particolareggiata
del sistema che si intende gestire. In particolare, esso
deve indicare:
1) il tipo, l'ubicazione e le caratteristiche
tecniche delle stazioni radioelettriche;
2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite
al tipo di servizio che si intende gestire, di cui si
propone l'utilizzazione;
3) il numero delle stazioni radioelettriche
previste per il collegamento;
b) la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' conforme all'allegato n. 20 per i soggetti per i
quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi
del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del
decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n.
252.
(omissis).».
«Art. 176 (Collaudi e ispezioni). - 1. Il Ministero
effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza
sugli apparati radioelettrici di bordo mediante:
a) collaudi ai fini dei servizi di sicurezza e di
corrispondenza pubblica;
b) un'ispezione ordinaria ogni dodici mesi;
c) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi
la necessita'.
2. Il collaudo, salvo diverse indicazioni della
normativa vigente in materia, e' necessario nei seguenti
casi:
a) attivazione della stazione radioelettrica;
b) modifica od aggiunta alla stazione di apparati
radioelettrici obbligatori;
c) richiesta dell'armatore, in caso di cambio dello
stesso;
d) richiesta della societa' di gestione, di cui
all'articolo 183, comma 2, in caso di cambio della stessa.
3. Le ispezioni ordinarie sono effettuate da un
funzionario del Ministero, sia per il servizio di sicurezza
che di corrispondenza pubblica. Le predette ispezioni sono
effettuate dagli organismi riconosciuti ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 14 giugno
2011, n. 104, se hanno a oggetto le navi che si trovano
all'estero e concernono l'applicazione delle regole 7 e 9
del capitolo I dell'allegato alla Convenzione
internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita
umana in mare, di cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313,
come modificato dagli emendamenti del 1988, pubblicati nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14
marzo 1992.
4. I collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno
essere richiesti all'autorita' marittima portuale dalla
societa' che gestisce il servizio radioelettrico a norma
dell'articolo 183, comma 2, o dall'armatore, dal
proprietario o da chi li rappresenta nei casi di cui
all'articolo 183, comma 3.
5. Il Ministro delle imprese e del made in Italy ha
facolta', con proprio decreto motivato, di esonerare
dall'obbligo del collaudo e della ispezione ordinaria
categorie di navi per le quali non sia fatto obbligo della
installazione radioelettrica da norme internazionali.
6. Durante le ispezioni ordinarie e straordinarie
potranno essere effettuati tutti gli accertamenti e le
indagini ritenuti necessari, anche in merito all'andamento
del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da
parte del personale addetto.
7. Il Ministro delle imprese e del made in Italy,
d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, affida i compiti d'ispezione e controllo di cui
al comma 3 del presente articolo agli organismi
riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104.».
- Si riporta il testo degli articoli 2, 5, 8, 10, 11 e
12 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante:
«Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle
disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che
effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni
marittime», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del
11 luglio 2011, come modificati dalla presente legge:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) nave: la nave di bandiera italiana che rientri
nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali;
b) nave battente bandiera di uno Stato membro: una
nave registrata in uno Stato membro e battente bandiera di
uno Stato membro conformemente alla legislazione di
quest'ultimo. Le navi che non corrispondono a questa
definizione sono equiparate alle navi battenti bandiera di
un Paese terzo;
c) ispezioni e controlli: ispezioni e controlli che
sono obbligatori in forza delle convenzioni internazionali;
d) convenzioni internazionali: le convenzioni di
seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi
emendamenti e relativi codici obbligatori, ad eccezione
della parte 2, paragrafi 16.1, 18.1 e 19, del codice per
l'applicazione degli strumenti dell'IMO, nonche' della
parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3, del
codice IMO per gli organismi riconosciuti, nelle loro
versioni aggiornate:
1) la Convenzione internazionale del 1° novembre
1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS
74), resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, ad
eccezione del capo XI-2 del relativo allegato;
2) la Convenzione internazionale del 5 aprile
1966 sulla linea di carico (LL66), resa esecutiva con
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n.
777, entrato in vigore il 21 luglio 1968;
3) la Convenzione internazionale del 2 novembre
1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi
(MARPOL 73/78), ratificata con legge 29 settembre 1980, n.
662, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983;
e) organismo: un soggetto giuridico ed i soggetti
da esso controllati e collegati, che svolgono compiti
rientranti nel campo di applicazione del presente decreto;
f) organismo riconosciuto: qualsiasi organismo
riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009;
g) autorizzazione: l'atto con il quale, ai sensi
del presente decreto, l'Amministrazione delega ad un
organismo riconosciuto il rilascio dei certificati
statutari delle navi, nonche' ad eseguire le ispezioni ed i
relativi controlli;
h) affidamento: l'atto con il quale, ai sensi del
presente decreto, l'Amministrazione delega in tutto o in
parte ad un organismo riconosciuto l'effettuazione dei
controlli e delle ispezioni finalizzati al rilascio dei
certificati statutari delle navi, riservandosi il potere di
rilascio dei relativi certificati;
i) certificato statutario: il certificato
rilasciato dallo Stato o, per suo conto, da un organismo
riconosciuto conformemente alle convenzioni internazionali;
l) norme e procedure: le prescrizioni fissate da un
organismo riconosciuto per la progettazione, la
costruzione, l'equipaggiamento, la manutenzione e il
controllo tecnico delle navi;
m) certificato di classe: il documento rilasciato
da un organismo riconosciuto che certifica l'idoneita'
delle navi a determinati impieghi o servizi secondo le
norme e procedure fissate e rese pubbliche dall'organismo
stesso;
n) Amministrazione: il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con riferimento alle
convenzioni di cui alla lettera d), numeri 1) e 2), il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con
riferimento alla convenzione di cui alla lettera d), numero
3), e il Ministero delle imprese e del made in Italy, con
riferimento alla convenzione di cui alla lettera d), numero
1), per la parte riguardante le ispezioni e i controlli ai
fini del rilascio del certificato di sicurezza
radioelettrica per navi da carico e, per quanto di
competenza, ai fini del rilascio e rinnovo del certificato
di sicurezza passeggeri;
o) autorita' marittime locali: gli uffici locali in
conformita' alle attribuzioni loro conferite dall'articolo
17 del codice della navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327;
p) certificato di sicurezza radio per navi da
carico: il certificato introdotto dal protocollo del 1988
che modifica la convenzione sulla salvaguardia della vita
umana in mare (SOLAS), adottato dall'Organizzazione
marittima internazionale (IMO).».
«Art. 5 (Affidamento). - 1. Fatto salvo quanto
disposto dal comma 2, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il
Ministero delle imprese e del made in Italy per i profili
di competenza, ove non provveda ad effettuare direttamente
le ispezioni e i controlli relativi al rilascio dei
certificati statutari, affida i suddetti compiti di
ispezione e controllo ai fini del rilascio dei certificati
statutari agli organismi riconosciuti che ne fanno domanda
e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal
presente decreto, riservandosi il potere di rilascio dei
certificati stessi.
2. Il Ministero dello sviluppo economico effettua le
ispezioni ed i controlli ai fini del rilascio del
certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico
e, per quanto di competenza, ai fini del rilascio del
certificato di sicurezza passeggeri. Nei casi previsti
dalla legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy
provvede all'affidamento a organismi riconosciuti con
proprio provvedimento, da adottare di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo il
procedimento di cui all'articolo 8. Per le sospensioni o le
revoche di cui all'articolo 11 e' competente il medesimo
Ministero delle imprese e del made in Italy, al quale sono
trasmesse tutte le informazioni di cui all'articolo 10. I
certificati per i quali i compiti di ispezione e controllo
sono stati dati in affidamento ai sensi dell'articolo 176,
comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono
rilasciati in Italia direttamente dall'Amministrazione, per
il tramite delle autorita' marittime locali e, all'estero,
per il tramite delle autorita' consolari o, in entrambi i
casi, dagli organismi riconosciuti, qualora delegati
dall'Amministrazione.
3. I certificati statutari per i quali i compiti di
ispezione e controllo sono stati dati in affidamento ai
sensi del comma 1 sono rilasciati in Italia direttamente
dall'Amministrazione, per il tramite delle autorita'
marittime locali e, all'estero, per il tramite delle
autorita' consolari.
4. L'organismo riconosciuto affidato ai sensi del
comma 1 fornisce i dati relativi agli accertamenti tecnici
effettuati all'Amministrazione che, ai sensi del comma 3,
provvede al rilascio dei relativi certificati statutari,
previa verifica delle risultanze degli accertamenti stessi
e ferma restando la possibilita' di ispezione.».
«Art. 8 (Modalita' e condizioni per l'autorizzazione
e l'affidamento). - 1. L'organismo riconosciuto, per essere
autorizzato ai sensi dell'articolo 4 ovvero affidato ai
sensi dell'articolo 5, deve:
a) redigere ed aggiornare, in lingua italiana o
inglese, le norme e le procedure applicabili, di cui
all'articolo 2, lettera l), nonche' le istruzioni e i
modelli di rapporto;
b) avere una rappresentanza con personalita'
giuridica nel territorio dello Stato italiano.
2. L'organismo riconosciuto che intende chiedere
l'autorizzazione di cui all'articolo 4 o l'affidamento di
cui all'articolo 5, presenta, in duplice copia, al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apposita
istanza corredata da:
a) testo in lingua italiana o inglese delle norme,
con le relative interpretazioni, regolamenti, istruzioni e
modelli di rapporto, emanate ed applicate ai fini dello
svolgimento delle attivita' per le quali sono chiesti
l'autorizzazione o l'affidamento;
b) documentazione comprovante l'istituzione di una
rappresentanza con personalita' giuridica nel territorio
dello Stato italiano.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con proprio decreto, di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il
Ministero delle imprese e del made in Italy, ciascuno per i
profili di competenza, adotta i provvedimenti di
autorizzazione e di affidamento entro il termine di
centottanta giorni dalla data di ricevimento delle
istanze.».
«Art. 10 (Informazioni). - 1. Al fine di consentire
all'Amministrazione le opportune verifiche ai sensi
dell'articolo 9, l'organismo riconosciuto che sia stato
autorizzato o affidato, entro i termini stabiliti negli
accordi di cui all'articolo 7, informa l'Amministrazione
del lavoro svolto per suo conto ed in particolare:
a) trasmette una copia di ogni certificato
rilasciato e, in caso di ispezione iniziale, il rapporto di
ispezione;
a-bis) trasmette copia del verbale di ispezione
ordinaria effettuata ai fini della sorveglianza sugli
apparati radioelettrici di bordo;
b) trasmette tutte le informazioni relative alle
assegnazioni, ai trasferimenti, alle modifiche, alle
sospensioni o alle revoche di classe;
c) informa su deficienze o inadeguatezze
riscontrate nelle navi certificate;
d) fornisce un elenco recante le date e i luoghi
delle visite periodiche e di rinnovo;
e) garantisce l'accesso, su richiesta, a tutti i
piani e i documenti inclusi i rapporti d'ispezione per il
rilascio dei certificati;
f) comunica, anche attraverso la pubblicazione sul
proprio sito web, tutte le informazioni pertinenti in
merito alla flotta iscritta nella sua classe, ai
trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle
revoche di classe, indipendentemente dalla bandiera battuta
dalle navi. Tali informazioni sono inviate anche alla
Commissione europea;
g) comunica elettronicamente alla banca dati comune
delle ispezioni utilizzata dagli Stati membri per
l'attuazione della direttiva 2009/16/CE, relativa al
controllo da parte dello Stato di approdo, e pubblica sul
proprio sito web le seguenti informazioni relative alla
propria flotta classificata: trasferimenti, modifiche,
sospensioni e revoche della classe, comprese informazioni
sulle visite scadute ma non effettuate, mancata
applicazione delle raccomandazioni, prescrizioni di classe,
condizioni o restrizioni operative relative alle navi della
loro classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle
navi;
h) invia gli aggiornamenti relativi alla
documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a);
i) fornisce l'elenco degli ispettori autorizzati
che svolgono i servizi di certificazione statutaria e
prestano la loro attivita' alle esclusive dipendenze
dell'organismo;
l) fornisce, su richiesta, ogni altra informazione
utile ai fini della valutazione del lavoro svolto per conto
dell'Amministrazione.
2. L'Amministrazione puo' richiedere le informazioni
di cui al comma 1 anche in formato elettronico.».
«Art. 11 (Sospensione e revoca dell'autorizzazione o
dell'affidamento). - 1. Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, quando ritiene che un organismo riconosciuto
non possa piu' essere affidato o autorizzato a svolgere per
suo conto i compiti ad esso delegati, sospende, con
decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del
made in Italy, ciascuno per i profili di competenza,
l'autorizzazione o l'affidamento, previa contestazione
all'organismo dei relativi motivi e fissando un termine di
trenta giorni per ricevere eventuali elementi
giustificativi e controdeduzioni.
2. La sospensione puo' essere giustificata anche da
motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente.
In tale caso, l'Amministrazione adotta il provvedimento di
sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al
comma 1.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla
sospensione di cui al comma 1 perche' ritiene che
l'organismo autorizzato o affidato non svolga piu' con
efficacia ed in modo soddisfacente le funzioni ad esso
delegate, essa indica nel provvedimento di sospensione i
modi e i termini entro i quali l'organismo dovra'
ottemperare per risolvere le carenze contestate nel
provvedimento stesso. Decorso inutilmente il termine
stabilito nel provvedimento di sospensione, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica e con il Ministero delle imprese e del made in
Italy, ciascuno per i profili di competenza, revoca
l'autorizzazione o l'affidamento.
4. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con
decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica e con il Ministero delle imprese e del
made in Italy, ciascuno per i profili di competenza, revoca
l'autorizzazione ovvero l'affidamento in caso di revoca del
riconoscimento di cui all'articolo 7 del regolamento (CE)
n. 391/2009.
5. L'Amministrazione comunica immediatamente alla
Commissione europea e agli altri Stati membri i
provvedimenti di sospensione e di revoca di cui ai commi 1,
2, 3 e 4, indicandone le motivazioni.».
«Art. 12 (Spese per il rilascio dell'autorizzazione e
per l'affidamento). - 1. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
determinate, sulla base del costo effettivo del servizio
reso, le tariffe a carico degli organismi richiedenti per
la copertura delle spese connesse con le procedure di
autorizzazione o affidamento, ivi comprese le verifiche
presso gli organismi istanti, nonche' quelle per il
rilascio dei certificati. Con lo stesso decreto sono
stabilite le modalita' di versamento delle tariffe
medesime. Per i casi di cui all'articolo 5, comma 2, le
tariffe a carico degli organismi sono determinate con
decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dell'economia e delle
finanze.».
 
Art. 24

Sostegno alla cantieristica regionale

1. Le regioni possono adottare, in coerenza e in sinergia con il codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, misure di sostegno per la modernizzazione e lo sviluppo della cantieristica navale, in coerenza con la normativa europea sugli aiuti di Stato. Tali misure possono includere agevolazioni fiscali sui tributi propri e contributi per l'innovazione tecnologica e la formazione professionale specializzata.

Note all'art. 24:
- Il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184,
recante: «Codice degli incentivi, in attuazione
dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27
ottobre 2023, n. 160», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 286 del 10 dicembre 2025.
 
Art. 25

Isole minori

1. Nelle more della riforma organica della disciplina in materia di isole minori marine, lagunari, lacustri e fluviali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, e' previsto un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza a favore dei docenti che abbiano effettivamente prestato servizio nei plessi scolastici di ogni grado situati nei territori di cui all'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attivita' didattiche, e un ulteriore punteggio aggiuntivo per gli stessi docenti che abbiano prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei medesimi plessi scolastici. In sede di contrattazione collettiva nazionale e' determinato un punteggio aggiuntivo ai fini delle procedure di mobilita' a favore dei docenti che abbiano effettivamente prestato servizio di ruolo o non di ruolo nei plessi scolastici situati nelle piccole isole. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rimane salva la possibilita' per le regioni di destinare risorse proprie per il potenziamento dei servizi nelle isole minori del proprio territorio. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie e per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri valutativi che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono utilizzare, nell'ambito di bandi e avvisi per il reclutamento, per valorizzare l'attivita' prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei territori indicati nell'allegato A alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'allegato A alla legge 28
dicembre 2001, n. 448, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001:
«ALLEGATO A (Articolo 25, comma 7)
Isole Tremiti
1. San Nicola: San Nicola, San Domino, Capraia,
Pianosa.
Mare: da un miglio dalla costa continentale fino
al limite delle acque territoriali.
Pantelleria
2. Pantelleria.
Mare: per un raggio di 20 miglia intorno
all'isola.
Isole Pelagie
3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa.
Mare: per un raggio di 40 miglia intorno a
ciascuna isola.
Isole Egadi
4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo,
Formica. - Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e
per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
5. Ustica: Ustica.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per
un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole Eolie
6. Lipari: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi,
Stromboli, Panarea.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per
un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre
la meta' della distanza tra Lipari e Salina.
7. Salina: Salina.
Mare: fino alla meta' della distanza da Lipari e
per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole Suscitane
8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro.
Mare: fino alla costa sarda da Capo Pecora a Capo
Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole del Nord Sardegna
9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo
Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio,
Tavolara, Molara, Asinara.
Mare: fino al confine delle acque territoriali
con la Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20
miglia nelle altre direzioni.
Isole Partenopee.
10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida,
Vivara. - Mare: l'intero golfo di Napoli.
Isole Ponziane
11. Ponza, Palmarola, Zannone.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa laziale e per
un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano.
Mare: per un raggio di 20 miglia intorno a
ciascuna isola.
Isole Toscane
13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo.
Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta
Ala e fino al confine delle acque territoriali con la
Corsica.
14. Giglio: Isola del Giglio. Giannutri, Formiche
di Grosseto.
Mare: fino alla costa da Punta Ala all'Argentario
e per un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni.
15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche della
Meloria.
Mare: fino al confine delle acque territoriali
con la Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a
Livorno.
Isole del Mare Ligure
16. Arcipelago di Porto Venere: Palmaria, Tino,
Tinetto.
Mare: fino alla costa della punta di San Pietro
all'altezza della diga foranea di La Spezia e per un raggio
di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isola del lago d'Iseo
16-bis. Monte Isola.».
 
Art. 26

Servizio di rifornimento idrico

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel libro primo, titolo III, capo II, sezione I, dopo l'articolo 22 e' aggiunto il seguente:
«Art. 22-bis (Servizio di rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia). - 1. Nei casi di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 861, il servizio di rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia e' svolto mediante affidamento a idonei operatori economici con fondi del bilancio del Ministero della difesa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 19 maggio 1967, n. 378»;
b) all'articolo 111, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) il concorso al rifornimento idrico delle isole minori a favore delle collettivita' e, in ordine al servizio reso con le modalita' di cui all'articolo 22-bis, lo svolgimento delle funzioni di ente esecutore di cui all'articolo 6 dell'allegato II.20 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'articolo 111 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: «Codice
dell'ordinamento militare», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 8 maggio 2010, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 111 (Competenze particolari della Marina
militare). - 1. Rientrano nelle competenze della Marina
militare, secondo quanto previsto dalla legislazione
vigente:
a) la vigilanza a tutela degli interessi nazionali
e delle vie di comunicazione marittime al di la' del limite
esterno del mare territoriale e l'esercizio delle funzioni
di polizia dell'alto mare demandate alle navi da guerra
negli spazi marittimi internazionali dagli articoli 200 e
1235, primo comma, numero 4, del codice della navigazione e
dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonche' di quelle
relative alla salvaguardia dalle minacce agli spazi
marittimi internazionali, ivi compreso il contrasto alla
pirateria;
b) il concorso ai fini di prevenzione e di
contrasto del traffico dei migranti via mare, nelle acque
internazionali, ai sensi dell'articolo 12, comma 9-bis, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, oltre che
nell'ambito della cooperazione operativa tra gli Stati
membri dell'Unione Europea coordinata dall'Agenzia
istituita con il regolamento UE n. 2007/2004 del 26 ottobre
2004, gestendo il necessario dispositivo di sorveglianza
marittima integrata;
c) il concorso al contrasto al traffico di sostanze
stupefacenti, ai sensi dell'articolo 99 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
d) il concorso al rifornimento idrico delle isole
minori a favore delle collettivita' e, in ordine al
servizio reso con le modalita' di cui all'articolo 22-bis,
lo svolgimento delle funzioni di ente esecutore di cui
all'articolo 6 dell'allegato II.20 al codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36.
d-bis) la regolamentazione tecnica della
navigazione subacquea militare e, nel rispetto delle
direttive in materia di politiche della dimensione
subacquea del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare
ove nominata, dei titoli abilitanti alla conduzione o al
controllo di mezzi subacquei militari con equipaggio,
autonomi o a pilotaggio remoto;
d-ter) la protezione dell'infrastruttura subacquea
nazionale mediante uso della forza, nel rispetto della
normativa vigente e in caso di violazione dei limiti posti
dalla legge alla navigazione subacquea. A tale fine, ferme
restando le competenze del Corpo della Guardia di finanza
ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la
Marina militare puo' ordinare ed eseguire l'ingaggio, la
disabilitazione, la distruzione, il sequestro o il
dirottamento in un porto dello Stato di qualsiasi mezzo
intento alla distruzione, al danneggiamento o alla
manomissione di condutture e cavi sottomarini che approdano
nel territorio nazionale o sono di interesse nazionale ai
sensi della normativa vigente;
d-quater) il controllo nelle acque interne
nazionali, nel mare territoriale nazionale e nella
piattaforma continentale nazionale, per fini di difesa
militare dello Stato e, per le medesime finalita', la
prevenzione della navigazione subacquea non autorizzata;
d-quinquies) la cooperazione con le marine militari
di Stati alleati o confinanti, nel rispetto delle direttive
del Ministro della difesa, per la vigilanza delle
infrastrutture subacquee.
1-bis. La Marina militare promuove le attivita' per
la valorizzazione delle potenzialita' e della
competitivita' del settore della subacquea nazionale, per
la promozione delle connesse attivita' di ricerca e
tecnico-scientifiche nonche' per il potenziamento delle
innovazioni e della relativa proprieta' intellettuale. A
tale fine, con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy,
dell'universita' e della ricerca e dell'Autorita' politica
delegata per le politiche del mare, e' istituito e
disciplinato il Polo nazionale della subacquea.».
 
Art. 27

Autorizzazione paesaggistica in ambito portuale

1. All'articolo 143, comma 4, lettera b), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «gravemente compromesse o degradate» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle interessate da una rilevante e significativa infrastrutturazione all'interno degli ambiti portuali individuati e delimitati dai piani regolatori portuali di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,».

Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'articolo 143 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante: «Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 143 (Piano paesaggistico). - Omissis.
4. Il piano puo' prevedere:
a) la individuazione di aree soggette a tutela ai
sensi dell'articolo 142 e non interessate da specifici
procedimenti o provvedimenti ai sensi degli articoli 136,
138, 139, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di
interventi puo' avvenire previo accertamento, nell'ambito
del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio,
della conformita' degli interventi medesimi alle previsioni
del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico
comunale;
b) la individuazione delle aree gravemente
compromesse o degradate, ivi comprese quelle interessate da
una rilevante e significativa infrastrutturazione
all'interno degli ambiti portuali individuati e delimitati
dai piani regolatori portuali di cui all'articolo 5 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, nelle quali la realizzazione
degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla
riqualificazione non richiede il rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 146
Omissis.».
 
Art. 28

Riutilizzo di piattaforme per la coltivazione
di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse

1. All'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «e del turismo,» sono inserite le seguenti: «sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca,»;
b) dopo le parole: «sono emanate le linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse al fine di assicurare la qualita' e la completezza della valutazione dei relativi impatti ambientali» sono aggiunte le seguenti: «, tenendo conto delle opportunita' connesse alle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale affidate al Ministro dell'universita' e della ricerca e degli ecosistemi marini di interesse conservazionistico che, nel periodo di funzionamento della piattaforma, si sono formati aventi quest'ultima come substrato artificiale».

Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 6,
decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante:
«Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica
la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9
luglio 2015, n. 114», pubblicato nella Gazzetta ufficiale
n. 156 del 6 luglio 2017, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 25 (Disposizioni attuative). - Omissis.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, sentito il
Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottarsi
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, sono emanate le linee guida nazionali
per la dismissione mineraria delle piattaforme per la
coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture
connesse al fine di assicurare la qualita' e la completezza
della valutazione dei relativi impatti ambientali, tenendo
conto delle opportunita' connesse alle funzioni di
indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica nazionale affidati al Ministro
dell'universita' e della ricerca e degli ecosistemi marini
di interesse conservazionistico che, nel periodo di
funzionamento della piattaforma, si sono formati aventi
quest'ultima come substrato artificiale.
Omissis.».
 
Art. 29

Attivita' di ricerca e supporto tecnico scientifico
degli enti pubblici di ricerca

1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca promuove iniziative nazionali e internazionali di ricerca volte a garantire una gestione sostenibile delle risorse marine e delle aree costiere.
2. Gli enti pubblici di ricerca nonche' gli enti di ricerca regionali e le universita' del territorio che svolgono, tra i compiti prioritari e le funzioni statutarie, attivita' di ricerca, o hanno specifiche competenze nelle materie di cui alla presente legge, possono attivare, su richiesta delle amministrazioni pubbliche competenti, nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, forme di collaborazione e di supporto per le finalita' previste dalla presente legge. Gli enti di cui al primo periodo possono fornire, sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche competenti nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e, ove onerose, con oneri a carico delle amministrazioni pubbliche richiedenti, dati, informazioni, supporto tecnico-scientifico, anche mediante le proprie infrastrutture, e formativo per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla presente legge.
 
Art. 30

Regime previdenziale agevolato per favorire
il reimbarco in caso di arresto definitivo dell'imbarcazione

1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori del settore della pesca marittima, ferma restando l'applicazione del regime previdenziale agevolato previsto per il settore della pesca, alle imprese che imbarcano sulle unita' da pesca da loro armate soggetti che hanno lavorato in mare a bordo di imbarcazioni per le quali sono state adottate le misure di arresto definitivo mediante demolizione di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, e' riconosciuto, nel limite massimo di 1,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per ognuno dei suddetti marittimi uno sgravio contributivo pari al 50 per cento degli oneri previdenziali e assistenziali dovuti per ventiquattro mesi in virtu' del pertinente regime assicurativo. Il beneficio di cui al presente comma e' concesso se lo sbarco dipende dall'arresto definitivo mediante demolizione dell'imbarcazione da pesca su cui il pescatore ha svolto il proprio lavoro per almeno novanta giorni, anche non consecutivi, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti la data di accoglimento della domanda di sostegno, e a condizione che il nuovo imbarco avvenga entro tre mesi dalla cancellazione dell'unita' da pesca demolita dai pertinenti registri tenuti dall'autorita' marittima e che, nel medesimo periodo, l'imbarco non sostituisca personale sbarcato non volontariamente o al di fuori dei casi di risoluzione di diritto di cui all'articolo 343 del codice della navigazione.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, e nel rispetto delle regole sulla cumulabilita' previste dalla pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Note all'art. 30:
- Il regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo
europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura
e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 13 luglio
2021, n. 247.
- Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante: «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 22 del 28 gennaio 2009, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Omissis.».
- Il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione,
del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea, 28 giugno 2014, n. L 190.
- Si riporta il testo dell'articolo 343 del citato
decreto 30 marzo 1942, n. 327:
«Art. 343 (Casi di risoluzione di diritto del
contratto). - Il contratto di arruolamento si risolve di
diritto:
1. in caso di perdita totale ovvero di
innavigabilita' assoluta della nave ovvero di
innavigabilita' per un periodo di tempo superiore ai
sessanta giorni, determinate da naufragio o da altro
sinistro della navigazione, nonche' in caso di preda;
2. in caso di perdita della nazionalita' della
nave;
3. in caso di vendita giudiziale della nave;
4. in caso di morte dell'arruolato;
5. quando l'arruolato, per malattia o per lesioni,
deve essere sbarcato o non puo' riassumere il suo posto a
bordo alla partenza della nave da un porto di approdo;
6. quando l'arruolato e' fatto prigioniero a bordo
o mentre partecipa ad una spedizione in mare o in terra,
per il servizio della nave;
7. in caso di cancellazione dalle matricole, di
sospensione o interdizione dai titoli professionali o dalla
professione marittima dell'arruolato;
8. in caso di revoca da parte dell'esercente la
responsabilita' genitoriale o la tutela, del consenso alla
iscrizione nelle matricole del minore di anni diciotto;
9. quando l'arruolato deve essere sbarcato per
ordine dell'autorita';
10. quando l'arruolato fuori dei casi previsti nei
numeri precedenti, non assume il proprio posto a bordo, nel
termine stabilito, prima della partenza della nave dal
porto di arruolamento o da un porto di approdo.».
 
Art. 31

Disposizioni in materia di ammortizzatori
sociali per il settore della pesca

1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, quarto comma, della legge 8 agosto 1972, n. 457, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le causali di intervento dell'integrazione salariale a beneficio dei lavoratori, nonche' modalita' e criteri di erogazione delle prestazioni. Dalle disposizioni di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 8
agosto 1972, n. 457, recante: «Miglioramenti ai trattamenti
previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per la
integrazione del salario in favore dei lavoratori
agricoli», pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 218 del
23 marzo 1972:
«Art. 8. Agli operai agricoli con contratto a tempo
indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro
per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili
al datore di lavoro o ai lavoratori, e' dovuto un
trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate
di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della
retribuzione di cui all'articolo 3. Detto trattamento e'
corrisposto per la durata massima di novanta giorni
nell'anno.
Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo
spettano gli assegni familiari a carico della relativa
cassa unica.
Ai fini della presente legge sono considerati operai
agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a
tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180
giornate lavorative presso la stessa azienda.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di
cui al primo comma e' riconosciuto anche ai lavoratori
dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e
in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori
di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13
marzo 1958, n. 250, nonche' agli armatori e ai proprietari
armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per
periodi diversi da quelli di sospensione dell'attivita'
lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo
obbligatorio e non obbligatorio.».
 
Art. 32
Modifiche al regolamento per la navigazione marittima, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,
in materia di pesca
1. Al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 254-bis, secondo comma, numero 2, la lettera a) e' abrogata;
b) all'articolo 257, secondo comma, il numero 2 e' sostituito dal seguente:
«2. assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore alle 200 tonnellate adibite alla pesca nel Mediterraneo, nel Mar Nero, nel Mar d'Azov, nel Mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il Golfo Persico e fino a Mumbai, lungo le coste africane, comprese le isole a non piu' di trecento miglia dalla costa».

Note all'art. 32:
- Si riporta il testo degli articoli 254-bis e 257 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328, come modificato dalla presente legge:
«Art. 254-bis (Padrone marittimo di seconda classe
per la pesca). - Per conseguire il titolo di padrone
marittimo di seconda classe per la pesca occorrono i
seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della
gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di eta';
3) avere conseguito la licenza di scuola media;
4) avere frequentato con esito favorevole un corso
di specializzazione presso istituti scolastici o altri enti
autorizzati con decreto del Ministro per la marina
mercantile;
5) avere effettuato almeno 3 anni di navigazione in
servizio di coperta, di cui almeno 1 su navi adibite alla
pesca oltre gli Stretti;
6) avere sostenuto con esito favorevole un esame
secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per
la marina mercantile.
Il padrone marittimo di seconda classe per la pesca
puo':
1) imbarcare come ufficiale su navi di stazza lorda
non superiore a 3000 tonnellate, adibite alla pesca;
2) assumere il comando di navi adibite alla pesca:
a) (abrogata);
b) di stazza lorda non superiore a 1000
tonnellate nel Mediterraneo purche' abbia effettuato,
successivamente al conseguimento del titolo, almeno un anno
di navigazione in servizio di coperta in qualita' di
ufficiale;
c) di stazza lorda non superiore a 1000
tonnellate altre lo stretto di Gibilterra fino a Huelva e
sino a capo Palmas, comprese le isole a non piu' di
trecento miglia dalla costa, oltre il canale di Suez, nel
mar Rosso, lungo le coste dell'Arabia, dell'India, compreso
il golfo Persico, fino a Bombay, e della Africa fino a capo
Guardafui, purche' abbia effettuato, successivamente al
conseguimento del titolo, almeno tre anni di navigazione in
servizio di coperta in qualita' di primo ufficiale, di cui
almeno due su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti.
Gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi
dei servizi nautici (nocchieri) e capi nocchieri di prima,
seconda e terza classe, entro 5 anni dalla cessazione dal
servizio permanente, possono conseguire senza esami il
titolo di cui al presente articolo, sempreche' abbiano
compiuto almeno 4 anni di imbarco, dei quali non meno di 1
al comando di unita' navale.».
«Art. 257 (Marinaio autorizzato alla pesca). - Per
conseguire il titolo di marinaio autorizzato alla pesca
occorrono i seguenti requisiti:
1) essere iscritto nella prima categoria della
gente di mare;
2) avere compiuto i 21 anni di eta';
3) avere conseguito la licenza di scuola media;
4) avere effettuato 4 anni di navigazione in
servizio di coperta, dei quali almeno 1 su navi adibite
alla pesca;
5) avere sostenuto con esito favorevole un esame
secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro per
la marina mercantile.
Il marinaio autorizzato alla pesca puo':
1) imbarcare:
a) come primo ufficiale su navi di stazza lorda
non superiore alle 1000 tonnellate adibite alla pesca nel
Mediterraneo, nel mar Nero, nel mar d'Azov, nel mar Rosso,
lungo le coste dell'Arabia e dell'india, compreso il golfo
Persico e fino a Bombay, lungo le coste africane, comprese
le isole a non piu' di trecento miglia dalla costa, purche'
abbia effettuato almeno 3 anni di imbarco in qualita' di
secondo ufficiale su navi adibite alla pesca oltre gli
Stretti;
b) come secondo ufficiale su navi di stazza lorda
non superiore alle 3000 tonnellate adibite alla pesca entro
i limiti di cui alla precedente lettera a), purche' abbia
effettuato almeno 2 anni di navigazione in servizio di
coperta su navi adibite alla pesca oltre gli Stretti e
almeno 2 anni al comando di navi addette alla pesca
mediterranea;
2) assumere il comando di navi di stazza lorda non
superiore alle 200 tonnellate adibite alla pesca nel
Mediterraneo, nel Mar Nero, nel Mar d'Azov, nel Mar Rosso,
lungo le coste dell'Arabia e dell'India, compreso il Golfo
Persico e fino a Mumbai, lungo le coste africane, comprese
le isole a non piu' di trecento miglia dalla costa.».
 
Art. 33

Rappresentanza delle associazioni della pesca
nelle commissioni di riserva delle aree marine protette

1. All'articolo 2, comma 339, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; da un esperto designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; da un esperto designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca; da un rappresentante della Federazione italiana pesca sportiva e attivita' subacquee; da un esperto designato dalle Associazioni nazionali delle cooperative e delle imprese della pesca professionale maggiormente rappresentative e riconosciute dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste».
2. Agli oneri derivanti dal trattamento di missione da corrispondere al rappresentante della Federazione italiana pesca sportiva e attivita' subacquee di cui al comma 339 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, come modificato dal comma 1 del presente articolo, pari a 54.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Note all'art. 33:
- Si riporta il testo del comma 339, dell'articolo 2,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, come modificato
dalla presente legge:
«339. La commissione di riserva di cui all'articolo
28, terzo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e
successive modificazioni, nominata dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
istituita presso l'ente cui e' delegata la gestione
dell'area marina protetta, e' composta: da un
rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con funzioni di
presidente; da un esperto designato dalla regione
territorialmente interessata, con funzioni di vice
presidente; da un esperto designato d'intesa tra i comuni
rivieraschi territorialmente interessati; da un esperto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare; da un rappresentante della Capitaneria di porto
nominato su proposta del reparto ambientale marino presso
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare; da un esperto designato dall'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale; da un esperto
designato dalle associazioni naturalistiche maggiormente
rappresentative riconosciute dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare; da un esperto
designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste; da un esperto designato dal
Ministero dell'universita' e della ricerca; da un
rappresentante della Federazione italiana pesca sportiva e
attivita' subacquee; da un esperto designato dalle
Associazioni nazionali delle cooperative e delle imprese
della pesca professionale maggiormente rappresentative e
riconosciute dal Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste. In attuazione di
quanto disposto dal presente comma, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
procede alla ricostituzione di tutte le commissioni di
riserva delle aree marine protette entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.».
 
Art. 34
Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che
modifica la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE
del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2026, un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonche' dei principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 13 giugno 2025, n. 91, fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 10.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, della salute, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sullo schema di decreto legislativo e' acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono tenute a esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.

Note all'art. 34:
- La direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica la
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione
e riduzione integrate dell'inquinamento), e la direttiva
1999/31/CE del Consiglio, relativa alle discariche di
rifiuti, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea 15 luglio 2024, serie L.
- Si riporta il testo dell'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio
2013:
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti,
le sanzioni indicate dalla presente lettera sono
determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa
potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita'
personali del colpevole, comprese quelle che impongono
particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza,
nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo'
recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui
interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare
l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, sono previste inoltre le sanzioni
amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi
e, nei casi piu' gravi, della privazione definitiva di
facolta' e diritti derivanti da provvedimenti
dell'amministrazione, nonche' sanzioni penali accessorie
nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine e'
prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono
o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o
il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel
rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e
quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono
previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della
Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate
dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini
di recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge 13
giugno 2025, n. 91, recante: «Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea
2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25
giugno 2025:
«Art. 10 (Principi e criteri direttivi per
l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva
(UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 aprile 2024, che modifica la direttiva 2010/75/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento), e la direttiva 1999/31/CE del
Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti). - 1.
Nell'esercizio della delega per il recepimento della
direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 aprile 2024, il Governo osserva, oltre ai
principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) attribuire alla competenza regionale la
definizione delle modalita' con le quali condurre i
procedimenti di autorizzazione o di registrazione degli
impianti di allevamento nonche' la definizione delle
connesse tariffe istruttorie e dei controlli, nel rispetto
della disciplina dell'Unione europea e fermi restando gli
obblighi di informazione nei confronti del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica, assicurando
nelle more un regime transitorio che garantisca il rispetto
dei requisiti minimi richiesti dall'articolo 3, paragrafo
5, della direttiva (UE) 2024/1785;
b) introdurre, sia per gli allevamenti, sia per
altre categorie di installazioni, la possibilita', prevista
dall'articolo 6 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, di emanare
requisiti generali vincolanti, in modo da sostituire i
procedimenti di rilascio, modifica e rinnovo
dell'autorizzazione integrata ambientale con una presa
d'atto di conformita', modificando e integrando a tal fine
le vigenti disposizioni in materia, ferma restando la
disciplina riguardante le procedure di riesame e di
controllo;
c) assicurare l'efficace partecipazione dell'Italia
alle attivita' di scambio di informazioni tecniche previste
dalla direttiva (UE) 2024/1785 e, in particolare, alle
attivita' del centro di innovazione per la trasformazione e
le emissioni industriali (INCITE), previsto dall'articolo
27-bis della direttiva 2010/75/UE;
d) assicurare che la singola autorizzazione
contribuisca al raggiungimento dell'obiettivo di un elevato
livello di protezione della salute umana e dell'ambiente
nel loro complesso a scala comunitaria, anche nel caso in
cui non possa da sola garantire il suo conseguimento a
scala locale, individuando a tal fine le procedure e gli
strumenti, per quanto possibile valorizzando quelli gia'
esistenti, nonche' le eventuali risorse finanziarie
occorrenti, da porre a carico dei gestori mediante le
previste tariffe, attraverso le quali le autorita'
sanitarie possono contribuire efficacemente
all'individuazione delle migliori tecniche disponibili e,
sia in fase previsionale, sia in fase di controllo, delle
eventuali criticita' sanitarie che rendono necessario, in
particolari contesti, condizionare l'esercizio al
raggiungimento di prestazioni ambientali particolarmente
ambiziose;
e) riordinare le procedure autorizzative per il
rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali alla
luce degli sviluppi della disciplina in materia di
procedimento amministrativo, in particolare garantendo il
coinvolgimento nella fase decisoria dei soli soggetti
aventi titolo a esprimere atti di assenso necessari,
evitando la duplicazione di oneri informativi e rinviando
alle sedi opportune, senza effetti sul procedimento, la
definizione o l'aggiornamento del quadro prescrittivo non
sostituito dall'autorizzazione;
f) chiarire come le disposizioni vigenti in materia
di risarcimento e indennizzo siano applicabili in caso di
violazione delle prescrizioni autorizzative che determina
un danno sanitario, ove necessario integrando tali
disposizioni al fine di renderle coerenti con la pertinente
disciplina dell'Unione europea, chiarendo altresi' quale
sia il soggetto pubblico titolato ad accertare la
violazione e introducendo specifiche disposizioni volte a
evitare plurimi indennizzi a fronte del medesimo evento
dannoso;
g) riordinare le disposizioni legislative e
regolamentari che disciplinano la Commissione istruttoria
per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC, i criteri
di presentazione delle relazioni di riferimento di cui
all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le procedure
autorizzative riguardanti interventi che comportano una
significativa modifica delle migliori tecniche disponibili
di riferimento, nonche' le competenze del tavolo di
coordinamento previsto dall'articolo 29-quinquies del
decreto legislativo n. 152 del 2006, alla luce della
disciplina in materia di interpello ambientale;
h) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e
proporzionate rispetto alla gravita' della violazione degli
obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2024/1785, anche in
deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32,
comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo
altresi' strumenti deflativi del contenzioso, quali la
diffida ad adempiere;
i) apportare alla normativa vigente ogni ulteriore
modifica e integrazione al fine di assicurare il
coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del
presente articolo, anche attraverso l'abrogazione delle
disposizioni incompatibili.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati previa acquisizione del parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,
lettera c), pari a euro 300.000 a decorrere dall'anno 2026,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica.
4. Dall'attuazione dei criteri di cui al comma 1,
lettere a), b), d), e), f), g), h) e i), non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro
per gli affari regionali (( nella materia di rispettiva
competenza ))
; ne fanno parte altresi' il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Art. 35

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, ad eccezione degli articoli 30 e 33, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle relative disposizioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 36
Modifiche alla legge 14 giugno 2021, n. 91, recante l'istituzione di
una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare
territoriale
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 14 giugno 2021, n. 91, le parole: «i diritti sovrani» sono sostituite dalle seguenti: «i diritti sovrani, la giurisdizione e gli altri diritti».

Note all'art. 36:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 14
giugno 2021, n. 91, recante: «Istituzione di una zona
economica esclusiva oltre il limite esterno del mare
territoriale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148
del 23 giugno 2021, come modificato dalla presente legge:
«Art 2 (Applicazione della normativa all'interno
della zona economica esclusiva). - 1. All'interno della
zona economica esclusiva istituita ai sensi dell'articolo 1
l'Italia esercita i diritti sovrani, la giurisdizione e gli
altri diritti attribuiti dalle norme internazionali
vigenti.».
 
Art. 37

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 maggio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Musumeci, Ministro per la
protezione civile e le politiche
del mare Visto, il Guardasigilli: Nordio